GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/47

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concessioni dei posteggi contemplano una premialità sul punteggio attribuibile agli operatori già titolari – Esclusione dell’occupazione dei posteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre fino all’avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale – Previsione che la regione rende pubblico l’elenco dei posteggi disponibili entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune alla competente struttura regionale – Proroga sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo – Ricorso del Governo – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo con riferimento alla direttiva servizi – Irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica – Interferenza, attraverso l’imposizione di vincoli procedurali e tempistiche, con l’autonomia delle funzioni amministrative comunali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e), numeri 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 55 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7), 2 (aggiuntivo del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 4 (aggiuntivo del comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 5 (aggiuntivo del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 6 (modificativo del comma 3 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020) e 10 (sostitutivo del comma 10 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 41, 117, commi primo e secondo, lettera e), e 118; direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, art. 12, in particolare paragrafo 1; legge 20 dicembre 2023, n. 214, art. 11.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio - Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Definizioni – Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 3, introduttivo della lettera \u003cem\u003em-bis\u003c/em\u003e) nel comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Centri di assistenza tecnica – Criteri per la costituzione di tali soggetti, a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro - Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale 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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Disciplina delle grandi strutture di vendita – Ricorso del Governo – Denunciato aggravio del procedimento – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), numeri da 1 a 5 (rispettivamente il primo modificativo del comma 3, il secondo modificativo del comma 5, il terzo modificativo del comma 8, il quarto modificativo del comma 9 e il quinto sostitutivo della lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 11 dell’art. 28 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, primo (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: secondo) comma, lettera 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statale in materia di tutela della concorrenza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), numero 2, aggiuntivo del comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 38 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, considerando 6 e 12 e artt. 1, 2, 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 14; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 15.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Vendite di fine stagione – Disposizioni relative all’indicazione del prezzo di vendita e alle esclusioni riguardanti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza – Ricorso del Governo – Denunciata estensione generalizzata delle categorie dei beni esclusi dall’obbligo di indicazione del prezzo secondo le modalità previste per le vendite di fine stagione – Deroga alla previsione statale che limita l’esclusione ai soli prodotti agricoli e alimentari deperibili – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ecc\u003c/em\u003e), numero 1, aggiuntivo del comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 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concorsuali – Violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità – Lesione dell’affidamento di quanti partecipano a procedure selettive nel rispetto delle regole vigenti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ettt\u003c/em\u003e), introduttiva dell’art. 158-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003enella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 91, comma 4.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrcm","articolo_legge":"1","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"20","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione 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dei\nministri). \n \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) -  Assegnazione\n  dei posteggi su  area  pubblica  -  Concessione  dei  posteggi  non\n  assegnati nei mercati, nelle fiere o fuori  mercato  da  parte  del\n  comune  sede  di   posteggio   -   Predisposizione,   prima   della\n  trasmissione  agli  uffici  regionali  del   numero   di   posteggi\n  disponibili, di un  bando  di  miglioria  tra  gli  operatori  gia\u0027\n  assegnatari di posteggi all\u0027interno del mercato -  Previsione  che,\n  nelle more dell\u0027adozione delle  linee  guida  di  cui  al  comma  1\n  dell\u0027art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione\n  per l\u0027assegnazione delle concessioni dei posteggi  contemplano  una\n  premialita\u0027 sul punteggio attribuibile agli operatori gia\u0027 titolari\n  - Esclusione dell\u0027occupazione dei posteggi liberi e non  comunicati\n  alla regione entro il 31 dicembre fino  all\u0027avvenuta  comunicazione\n  alla competente struttura regionale -  Previsione  che  la  regione\n  rende   pubblico   l\u0027elenco   dei   posteggi   disponibili    entro\n  quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune  alla\n  competente struttura regionale - Proroga sino al 31  dicembre  2032\n  delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le\n  quali e\u0027 stata presentata richiesta di rinnovo. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Definizioni -\n  Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente\n  rappresentative a livello regionale. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul  commercio)  -  Centri  di\n  assistenza tecnica - Criteri per la costituzione di tali  soggetti,\n  a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria  del\n  settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) -  Sostituzione\n  del  precedente  riferimento  alle  organizzazioni   di   categoria\n  maggiormente rappresentative sul territorio regionale con il rinvio\n  alle previsioni della lettera m-bis) del comma 1 dell\u0027art. 6  della\n  legge  regionale  n.  7  del  2020,  recante  la   definizione   di\n  associazioni    di    categoria    del    commercio    maggiormente\n  rappresentative a livello regionale. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul  commercio)  -  Disciplina\n  delle grandi strutture di vendita. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio)  -  Pubblicita\u0027\n  dei prezzi - Riconoscimento della  possibilita\u0027,  per  esigenze  di\n  ordine pubblico, di indicare il prezzo dei prodotti su un  apposito\n  catalogo a disposizione della clientela. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio)  -  Vendite  di\n  fine stagione - Disposizioni relative all\u0027indicazione del prezzo di\n  vendita  e  alle  esclusioni  riguardanti  i  prodotti  deperibili,\n  deteriorabili o ad imminente scadenza. \nCommercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge\n  regionale n. 7 del 2020  (Testo  unico  sul  commercio)  -  Mercati\n  domenicali e festivi - Omessa inclusione dei mercati dell\u0027usato. \nCommercio -  Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Campania  -\n  Modifiche alla legge regionale n.  7  del  2020  (Testo  unico  sul\n  commercio) - Proroga della graduatoria del concorso per  istruttori\n  sistemi informativi e tecnologie. \n- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20 (Modifiche alla\n  legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio  ai\n  sensi dell\u0027articolo 3, comma 1, della legge  regionale  14  ottobre\n  2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie), art.  1,  comma\n  1, lettere a), numero 3; b); c), numeri 1 e 2; g);  h),  numero  3;\n  i), numero 1; q), numeri da 1 a 5; aa), numero 2; cc); ii),  numeri\n  1, 2, 4, 5, 6 e 10; zz); ttt). \n\n\n(GU n. 2 del 14-01-2026)\n\n \n               Ricorso ex art. 127 della Costituzione \n \n    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso\nper mandato ex  lege  dall\u0027avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.\n80224030587),            Fax            06/96514000 -             pec\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  ha  domicilio\nin Roma - via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente; \n    Contro Regione Campania, in persona del Presidente  della  giunta\nregionale pro tempore (cod. fisc. 80011990639),  nella  sua  sede  in\nNapoli  -  via   Santa   Lucia   n.   81   -   80132   Napoli   (NA),\nurp@pec.regione.campania.it;   avvocatura@pec.regione.campania.it   e\nsegreteria.giunta@pec.regione.campania.it - resistente; \n    Per la declaratoria della  illegittimita\u0027  costituzionale  giusta\ndeliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del\ngiorno 11 dicembre 2025, degli articoli 1, comma 1, lettera ii),  nn.\n1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3; art. 1,  comma\n1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; art. 1,  comma\n1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n. 3; art.  1,  comma  1,\nlettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1, 2, 3,  4  e  5;\nart. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1,  comma  1,  lettera  cc);\nart. 1, comma 1, lettera zz); art. 1, comma 1,  lettera  ttt),  della\nlegge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20,  pubblicata  nel\nBUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale\n21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell\u0027art. 3,\ncomma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.  11)  e  ulteriori\ndisposizioni transitorie». \n    La legge regionale impugnata  introduce  rilevanti  modifiche  al\ntesto unico regionale sul commercio, adottato con la legge  regionale\n21 aprile 2020, n. 7. \n    La legge regionale,  ad  avviso  del  Governo,  presenta  diversi\nprofili di illegittimita\u0027 costituzionale per i seguenti. \n \n                               Motivi \n \n1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1,  lettera  ii),\nnn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10, per contrasto con l\u0027art. 117, primo comma  in\nrelazione all\u0027art. 12 della direttiva 2006/123/CE nonche\u0027 con  l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera e) in relazione all\u0027art. 11  della  legge\n20 dicembre 2023, n. 214 e, infine, con gli articoli 41 e  118  della\nCostituzione. \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera ii), nn. 1, 2, 4,  5,  6  e  10  della\nlegge regionale n. 20/2025 ha  modificato  la  disciplina  del  testo\nunico  sul  commercio  e,  segnatamente,  l\u0027art.  55  in  materia  di\nassegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere o  fuori  mercato,\ncosi\u0027 disponendo: \n        «ii) l\u0027art. 55 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n          1) al comma 1, la parola \"posteggio\"  e\u0027  sostituita  dalle\nseguenti: \"posteggi non assegnati\" e dopo  la  parola  \"comune\"  sono\naggiunte le seguenti: \"sede di posteggio\"; \n          2) dopo il comma 1  e\u0027  aggiunto  il  seguente:  \"1-bis.  I\ncomuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei\nposteggi disponibili di cui al  successivo  comma  2,  predispone  un\nbando di miglioria tra gli operatori  gia\u0027  assegnatari  di  posteggi\nall\u0027interno del mercato.\"; \n          [...] \n          4) dopo il comma 2 e\u0027 aggiunto il seguente:  \"2-bis.  Nelle\nmore della adozione delle linee guida di cui all\u0027art.  11,  comma  1,\ndella legge n. 214/2023, le procedure di selezione per l\u0027assegnazione\ndelle concessioni dei posteggi ai sensi del comma  6,  dell\u0027art.  11,\nprevedono una premialita\u0027 del 25 per cento sul punteggio attribuibile\nper gli operatori che non  abbiano  presentato  domanda  di  rinnovo,\nquale  riconoscimento  della  professionalita\u0027  acquisita  attraverso\nl\u0027occupazione continuativa del posteggio nel  corso  degli  anni.  Il\ncomune puo\u0027 concedere la medesima premialita\u0027 anche ai  soggetti  che\nhanno partecipato alle spunte giornaliere,  ai  sensi  dell\u0027art.  59,\ncomma 1.\"; \n          5) dopo il comma 2  e\u0027  aggiunto  il  seguente:  \"2-ter.  I\nposteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre di\nogni anno, non possono essere  occupati,  a  qualsiasi  titolo,  fino\nall\u0027avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale.\"; \n          6) al comma 3, dopo le parole \"Entro quarantacinque giorni\"\nsono aggiunte le seguenti: \"dalla comunicazione di cui al comma 2\"; \n          [...] \n          10) il comma 10 e\u0027 sostituito dal seguente: \"10.  Ai  sensi\ndell\u0027art. 11, commi 4 e 5, della legge n. 214/2023, le concessioni di\nposteggio scadute  al  31  dicembre  2020,  per  le  quali  e\u0027  stata\npresentata richiesta di rinnovo ai sensi dell\u0027art. 54, comma 3, della\npresente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032.». \n    Le previsioni regionali in tema  di  posteggi  su  area  pubblica\nhanno introdotto proroghe automatiche delle concessioni  fino  al  31\ndicembre 2032 (n. 10), meccanismi di premialita\u0027 selettiva  a  favore\ndegli operatori gia\u0027 titolari (incumbent n. 2 e  n.  4)  nonche\u0027  una\nserie  di   vincoli   procedurali   ulteriori   rispetto   a   quanto\nprecedentemente previsto (nn. 1,5 e 6),  asserendo  di  agire  «nelle\nmore» dell\u0027adozione delle linee guida statali previste  dall\u0027art.  11\ndella  legge  n.  214/2023  (Legge  annuale  per  il  mercato  e   la\nconcorrenza 2022), secondo  il  quale  «A  decorrere  dalla  data  di\nentrata in vigore della presente legge, le concessioni  di  posteggio\nper l\u0027esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate,  per\nuna durata di dieci anni, sulla  base  di  procedure  selettive,  nel\nrispetto dei principi di imparzialita\u0027, non discriminazione,  parita\u0027\ndi  trattamento,  trasparenza  e  pubblicita\u0027,  secondo  linee  guida\nadottate dal Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  previa\nintesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell\u0027art.  8,  comma\n6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla\ndata di entrata in vigore della presente legge». \n    Il richiamo alla predetta fonte statale  non  risulta,  tuttavia,\nidoneo a legittimare l\u0027intervento regionale sopra illustrato, poiche\u0027\nla  materia  incide  direttamente  sull\u0027accesso  al  mercato,   sulla\ncontendibilita\u0027 e sulla struttura concorrenziale del settore,  ambiti\nriservati alla competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n    Ferma restando l\u0027invasione di competenze da parte del legislatore\nregionale, e\u0027 altresi\u0027  evidente  il  contrasto  della  summenzionata\ndisciplina regionale con l\u0027art. 117, primo comma, della  Costituzione\natteso che la potesta\u0027 legislativa della regione e\u0027 stata  esercitata\nin contrasto con i vincoli derivanti dal diritto europeo. \n    Giova premettere che il commercio ambulante, o commercio su  area\npubblica,  e\u0027  una  attivita\u0027  di  vendita  di  merci  al  dettaglio,\neffettuata su aree di  proprieta\u0027  pubblica,  ovvero  su  piazzole  o\nposteggi assegnati, oppure in forma itinerante, e tale attivita\u0027, per\ngiurisprudenza costante della  Corte  costituzionale  e  del  giudice\namministrativo, rientra senza alcun dubbio nella nozione  di  servizi\ndi cui alla direttiva servizi. \n    Difatti, la direttiva in parola  ha  un  ambito  di  applicazione\ngeneralizzato, concernente i «servizi forniti da prestatori stabiliti\nin uno Stato membro» (art. 1, par. 1), e in  cui  sono  tassative  le\nesclusioni, elencate  all\u0027art.  1,  par.  2.  Difatti,  la  Corte  di\ngiustizia ha statuito che  «[l]\u0027art.  4,  punto  1,  della  direttiva\nn. 2006/123 deve essere interpretato nel  senso  che  l\u0027attivita\u0027  di\nvendita al dettaglio di prodotti costituisce un  \"servizio\"  ai  fini\ndell\u0027applicazione di tale  direttiva»  (Corte  di  giustizia,  grande\nsezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle  cause  riunite  C-360/15  e\nC-31/16, paragrafo 97). \n    Ad  ulteriore  conferma  di  tale  percorso  argomentativo,  puo\u0027\nrichiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n.  210/2024  che,\nnel ricostruire il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato il\ncontrasto con la direttiva servizi anche delle norme  introdotte  dal\nlegislatore statale che escludevano  il  settore  del  commercio  dal\ncampo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,   di\nrecepimento della direttiva medesima [art. 7, lettera f-bis)  e  art.\n16,  comma  4-bis,  inseriti  nel  decreto  legislativo  n.   59/2010\ndall\u0027art. 1, comma  686,  lettera  a),  della  legge  n.  145/2018  e\nsuccessivamente abrogati dall\u0027art. 11, comma  7,  lettera  a),  della\nlegge n. 214/2023]. \n    Cio\u0027 posto, l\u0027art. 12, comma 1, della direttiva prevede che:  «1.\nQualora il numero di autorizzazioni disponibili per  una  determinata\nattivita\u0027 sia limitato per via della scarsita\u0027 delle risorse naturali\no delle capacita\u0027 tecniche utilizzabili, gli Stati  membri  applicano\nuna procedura di selezione tra i candidati potenziali,  che  presenti\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e preveda, in particolare,\nun\u0027adeguata  pubblicita\u0027  dell\u0027avvio  della  procedura  e   del   suo\nsvolgimento e completamento. 2.  Nei  casi  di  cui  al  paragrafo  1\nl\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata per una durata limitata adeguata e non\npuo\u0027 prevedere la procedura di rinnovo automatico ne\u0027 accordare altri\nvantaggi al prestatore uscente o a persone che  con  tale  prestatore\nabbiano particolari legami.». \n    Le previsioni regionali  sopra  richiamate  e,  segnatamente,  la\ndisciplina dei rinnovi e dei vantaggi per gli operatori del  settore,\nrisultano in contrasto con l\u0027art. 12 della  direttiva  2006/123/CE  -\nnorma self-executing - che vieta, infatti, in modo espresso i rinnovi\nautomatici e qualsiasi vantaggio riconosciuto al prestatore  uscente.\nTale principio e\u0027 stato ribadito  dalla  Corte  costituzionale  nella\nsentenza n.  109/2024  nonche\u0027  dalla  giurisprudenza  amministrativa\n(Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9104/2023; Cons. Stato,  sez.  V,\nn. 9266/2024 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 6013/2025),  pronunce  che\nhanno confermato da un lato l\u0027applicabilita\u0027 della direttiva anche al\ncommercio su aree pubbliche ed il carattere direttamente  applicabile\ndell\u0027art.  12,  dall\u0027altro   l\u0027obbligo   delle   amministrazioni   di\ndisapplicare le norme interne contrastanti e il  divieto  di  rinnovi\nautomatici. \n    Ne discende, pertanto, che il rinnovo automatico e  generalizzato\nper una considerevole durata di anni  (dodici  anni)  dei  titoli  di\nconcessione gia\u0027 in essere, preclude  l\u0027accesso  al  mercato  tramite\nprocedure imparziali  di  selezione  a  nuovi  potenziali  operatori,\ngarantendo una posizione di privilegio a coloro gia\u0027  beneficiari  di\nun rapporto concessorio. In  tal  modo  sussiste  la  violazione  del\ncitato art. 12, primo  paragrafo,  della  direttiva  servizi  e,  per\nl\u0027effetto  la  violazione   dell\u0027art.   117,   primo   comma,   della\nCostituzione. \n    In tale quadro, i criteri premiali e i rinnovi  in  favore  degli\nincumbent non sono  meri  profili  organizzativi,  ma  strumenti  che\nparimenti  restringono  l\u0027accesso  potenziale  al  mercato  e  creano\nbarriere all\u0027ingresso, in aperto contrasto con la nozione  di  tutela\ndella concorrenza delineata dalla Corte costituzionale,  secondo  cui\nrientrano in tale materia anche le  misure  di  promozione  volte  ad\naprire il mercato o ad eliminarne le barriere (sent. n. 430/2007)  e,\npiu\u0027 in generale, non sono ammesse misure che ostacolino in qualsiasi\nmodo la libera circolazione nel territorio nazionale  (sent.  n.  186\ndel 2010; nello stesso senso sentt. n. 2 del 2014, n. 259 del 2013  e\nn. 339 del 2011). \n    La Corte ha altresi\u0027 chiarito che le regioni non possono adottare\nprovvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle  persone  e\ndelle cose tra le regioni ne\u0027 limitare il diritto  dei  cittadini  di\nesercitare in  qualunque  parte  del  territorio  nazionale  la  loro\nattivita\u0027 (sent. n. 207 del 2001 e sentenza n.  398  del  2001),  ne\u0027\nfrapporre ostacoli di carattere protezionistico alla  prestazione  di\nservizi da parte di operatori collocati in altre parti del territorio\nnazionale o dell\u0027Unione europea (sentt. n. 64 del 2007 e n.  440  del\n2006). \n    Le  scelte  regionali,  cristallizzando  posizioni  acquisite   e\nattribuendo  vantaggi  selettivi  agli   operatori   gia\u0027   presenti,\nfiniscono cosi\u0027  per  comprimere  irragionevolmente  la  liberta\u0027  di\niniziativa economica garantita dall\u0027art. 41 della Costituzione, e per\ninterferire con l\u0027autonomia delle  funzioni  amministrative  comunali\nriconosciuta dall\u0027art.  118  della  Costituzione,  imponendo  vincoli\nprocedurali e tempistiche che limitano la discrezionalita\u0027 degli enti\nlocali nella gestione delle concessioni di posteggio. \n    Per tutte le ragioni sopra esposte, l\u0027art. 1,  comma  1,  lettera\nii) nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge regionale impugnata si pone in\ncontrasto con gli articoli 117, primo e secondo comma, lettera e), 41\ne 118 della Costituzione, perche\u0027, oltre ad essere gravemente  lesivo\ndella competenza esclusiva in  materia  di  concorrenza  e  ponendosi\naltresi\u0027  in  contrasto  con  gli  obblighi  eurounitari,   introduce\nlimitazioni irragionevoli  alla  liberta\u0027  di  iniziativa  economica,\ninterferendo altresi\u0027 con l\u0027autonomia delle funzioni amministrative e\ncomunali di cui all\u0027art. 118 della Costituzione. \n2) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera a), n.\n3 per contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) nonche\u0027 con\ngli articoli 3 e 39 della Costituzione \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera  a),  n.  3),  della  legge  regionale\nimpugnata, ha modificato l\u0027art. 6  del  testo  unico  del  commercio,\nintroducendo una definizione autonoma di  associazioni  di  categoria\ndel commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. \n    In particolare, la predetta disposizione ha stabilito: \n        «a) l\u0027art. 6, comma 1 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n          [....] \n          3) dopo la lettera m) e\u0027 aggiunta la seguente: \n\"m-bis)  associazioni  di  categoria   del   commercio   maggiormente\nrappresentative a livello regionale: le  associazioni  di  categoria,\nrappresentative di imprese  attive  nel  settore  del  commercio,  in\npossesso del seguente  requisito:  a)  essere  costituite  a  livello\nregionale  e  aderenti  a  organizzazioni  nazionali   di   categoria\nrappresentate nel Consiglio  nazionale  dell\u0027economia  e  del  lavoro\n(CNEL) e, al contempo, essere  firmatarie  del  Contratto  collettivo\nnazionale di lavoro (CCNL) di  settore  applicato  alla  categoria  e\navere una rappresentanza stabile nel territorio  regionale  con  sede\noperativa in Campania da  almeno  tre  anni  da  comprovare  mediante\nidonea documentazione». \n    La citata disposizione ha introdotto, con la nuova lettera m-bis)\ndell\u0027art. 6, comma  1,  della  legge  regionale  n.  7/2020,  criteri\nselettivi  eccessivamente  stringenti  per  il  riconoscimento  della\nrappresentativita\u0027 delle  associazioni  di  categoria,  ponendosi  in\nevidente contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera  e),  della\nCostituzione, poiche\u0027 incide su un ambito riconducibile  alla  tutela\ndella concorrenza e alla determinazione dei principi fondamentali  in\nmateria di  liberta\u0027  associativa  e  partecipazione  alle  attivita\u0027\neconomiche, riservati alla competenza esclusiva dello Stato. \n    L\u0027innalzamento  delle   soglie   di   accesso   al   sistema   di\nconsultazione   e   partecipazione    istituzionale    produce    una\nsignificativa  restrizione  della  pluralita\u0027  delle  rappresentanze,\nlimitando in modo ingiustificato il numero dei  soggetti  ammessi  ai\ntavoli di  confronto  e  alle  procedure  consultive  previste  dalla\nnormativa  regionale.   Tale   effetto   escludente   determina   una\ncompressione del pluralismo  associativo  e  sindacale,  con  effetti\ndiscriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi,  restano\nesclusi  dal  circuito   istituzionale,   ponendosi,   pertanto,   in\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 39 della Costituzione. \n    Al riguardo, si richiamano gli insegnamenti della  giurisprudenza\ncostituzionale secondo cui sono  costituzionalmente  irragionevoli  i\ncriteri di rappresentativita\u0027  fondati  su  requisiti  eccessivamente\nselettivi  o   sproporzionati,   poiche\u0027   tali   meccanismi,   sotto\nl\u0027apparenza di criteri neutri,  producono  effetti  discriminatori  o\nescludenti (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025). \n    Nella fattispecie il legislatore  regionale  ancora  la  maggiore\nrappresentativita\u0027  dell\u0027associazione  di  categoria  a  ben  quattro\nrequisiti  assai  stringenti   e,   segnatamente,   la   costituzione\ndell\u0027associazione a livello regionale (criterio  di  localizzazione);\nadesione ad organizzazioni nazionali di categoria  rappresentate  nel\nCNEL; la sottoscrizione del CCNL di settore applicato alla  categoria\nnonche\u0027 un rappresentativita\u0027 stabile nel territorio regionale  (sede\noperativa da tre anni). \n    Si tratta di un meccanismo che, all\u0027evidenza, esclude una  platea\ndi soggetti che influenzano la regolazione dei mercati  locali  e  la\nrappresentanza di interessi economici, sulla scorta del  richiamo  ad\nuna  rappresentativita\u0027  presunta  che  fa  leva   sull\u0027adesione   ad\norganizzazioni  nazionali  di  categoria  (affiliazione  confederale)\nnonche\u0027 su un indice negoziale, costituito dalla stipulazione  di  un\ncontratto collettivo nazionale di categorie. A cio\u0027 si  aggiunga  che\nla  previsione  di  una  rappresentativita\u0027  stabile  nel  territorio\nregionale, per una  durata  considerevole  comprime  maggiormente  la\nrappresentanza di tutte le altre associazioni di categorie costituite\nda un tempo minore. \n    La restrizione della platea dei soggetti ammessi incide  altresi\u0027\nsul piano concorrenziale, in  quanto  limita  l\u0027accesso  ai  processi\nattraverso  i  quali  si  formano  indirizzi   che   influenzano   la\nregolazione dei mercati locali e la  rappresentanza  degli  interessi\neconomici. \n    Costituisce  lampante  conferma   di   tali   considerazioni   la\nprevisione previgente dell\u0027art. 18 del testo unico sul commercio che,\nnel disciplinare  la  promozione  delle  associazioni  di  categoria,\nprevedeva  che  la  regione   potesse   concedere   contributi   alle\nassociazioni di categoria  relative  alle  piccole  e  medie  imprese\noperanti  nel  settore  commerciale,  turistico  e  dei  servizi  che\nsvolgono attivita\u0027 associativa in ambito nazionale ed hanno una  sede\noperativa nella  Regione  Campania.  La  suddetta  previsione  veniva\nrichiamata, dal previgente art. 10, secondo comma del testo unico sul\ncommercio, quale criterio da seguire la rappresentativita\u0027  regionale\no provinciale delle singole associazioni di categoria. \n    La citata previsione, pertanto,  non  si  limita  a  disciplinare\naspetti organizzativi, ma  regola  direttamente  il  «mercato»  delle\nrappresentanze e dei servizi alle  imprese,  alterando  le  dinamiche\nconcorrenziali e comprimendo la parita\u0027 di accesso ai  meccanismi  di\nriconoscimento istituzionale, con una significativa restrizione della\npluralita\u0027 delle rappresentanze, ponendosi pertanto in contrasto  con\ngli articoli 3 e  39  della Costituzione  e  dell\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera e), della Costituzione. \n3) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) nonche\u0027  con  gli\narticoli 3 e 39 della Costituzione \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale,  modificando\nl\u0027art.  10  del  testo  unico  del  commercio,  rubricato  centri  di\nassistenza tecnica, eleva  ulteriormente  la  soglia  di  accesso  al\nsistema di rappresentanza previsto dalla legge  regionale  e  produce\neffetti restrittivi sulla partecipazione  ai  processi  consultivi  e\ndecisionali, nonche\u0027  sulla  possibilita\u0027  di  costituire  Centri  di\nassistenza tecnica (CAT) riconosciuti dalla regione. \n    In particolare, la predetta disposizione stabilisce: \n        «b) l\u0027art. 10 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n          1) il comma 2 e\u0027 soppresso; \n          2)  al  comma  4,  dopo  le  parole  \"relativo  al  settore\nalimentare\" sono aggiunte le seguenti: \"e alla somministrazione degli\nalimenti e bevande,  in  conformita\u0027  alle  vigenti  disposizioni  in\nmateria di formazione professionale.». \n    La previsione  in  esame  ha,  anzitutto,  soppresso  l\u0027art.  10,\nsecondo comma del testo unico con il quale, come  si  e\u0027  evidenziato\nnel precedente motivo, veniva richiamato per relationem il previgente\nart. 18 del testo unico sul commercio, per individuare il criterio da\nseguire per riconoscere la rappresentativita\u0027 regionale e provinciale\ndelle associazioni di categoria. \n    Inoltre, la citata disposizione ha modificato l\u0027art. 10, comma 4,\ndel testo  unico,  attraverso  l\u0027integrazione  delle  competenze  nel\nsettore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande «in\nconformita\u0027  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  formazione\nprofessionale». \n    Le suesposte modifiche,  per  le  medesime  ragioni  esposte  nel\nprecedente motivo cui si rinvia per evitare ripetizioni, determina un\nsignificativo innalzamento delle soglie di accesso, atteso che  viene\nridotta la platea dei  soggetti  ammessi  al  sistema.  Tale  effetto\nselettivo che discende dall\u0027integrazione della previsione di cui alla\nnuova lettera m-bis) dell\u0027art.  6,  comma  1,  determina  un  impatto\nsproporzionato  sul  pluralismo  delle  rappresentanze  e  altera  le\ncondizioni di accesso al mercato dei servizi  alle  imprese  e  delle\nrappresentanze economiche. \n    Ne discende pertanto che  la  citata  previsione  e\u0027  affetta  da\nillegittimita\u0027 costituzionale per le medesime  ragioni  gia\u0027  esposte\nnel precedente motivo. \n    In particolare,  il  legislatore  regionale  eccede  la  funzione\norganizzativa e procedurale e interviene sui criteri di  selezione  e\nriconoscimento  delle  rappresentanze,  determinando   un\u0027alterazione\ndell\u0027assetto concorrenziale rilevante ai fini dell\u0027art. 117,  secondo\ncomma, lettera e), della Costituzione, nonche\u0027 un vulnus ai  principi\ncostituzionali di  uguaglianza,  pluralismo  e  liberta\u0027  associativa\nsanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione. La  previsione,  in\ncombinato disposto con  le  restrizioni  introdotte  con  la  lettera\nm-bis) introdotta nell\u0027art. 6 del testo unico, introduce - come si e\u0027\nevidenziato nel precedente motivo con considerazioni cui si rinvia  e\nche sono valide, per relationem, con riferimento alla previsione  qui\ncensurata, un sistema  di  rappresentanza  fortemente  selettivo,  in\ncontrasto con  i  parametri  costituzionali  citati,  disallineandosi\nrispetto agli insegnamenti del giudice delle leggi che vieta  criteri\nirragionevoli   e   sproporzionati   nella    determinazione    della\nrappresentativita\u0027 (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025). \n4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  c),\nnn. 1 e 2; lettera g); lettera h), n.  3  e  lettera  i),  n.  1  per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) nonche\u0027  con  gli\narticoli 3 e 39 della Costituzione \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; lettera g); lettera h),\nn. 3; lettera i), n. 1, intervenendo su diverse previsioni del  testo\nunico sul commercio, sostituisce il previgente ampio riferimento alle\n«organizzazioni  di  categoria   maggiormente   rappresentative   sul\nterritorio regionale» con il seguente «associazioni di  cui  all\u0027art.\n6,  comma  1,  lettera  m-bis)»,  mutuando  nei  rispettivi  articoli\nmodificati la nuova nozione di associazione di categoria maggiormente\nrappresentativa, fondata su criteri  all\u0027evidenza  piu\u0027  selettivi  e\nstringenti per il riconoscimento della loro rappresentativita\u0027. \n    Con l\u0027art. 1, comma 1, lettera c), nn.  1  e  2,  il  legislatore\nregionale ha modificato l\u0027art. 11  del  testo  unico  sul  commercio,\ndedicato all\u0027individuazione dei distretti del commercio, intesi  come\nentita\u0027 innovative che definiscono ambiti e iniziative  nei  quali  i\ncittadini, le imprese e le formazioni sociali sono in grado  di  fare\ndel commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi\n(ad es. settore artigianale, di  servizio  e  turistico  -  ricettive\nnonche\u0027 di valorizzazione di tutte  le  risorse  di  cui  dispone  il\nterritorio per accrescere l\u0027attrattivita\u0027 complessiva, rigenerare  il\ntessuto urbano e sostenere la competitivita\u0027). \n    Nell\u0027ambito di tale previsione il legislatore regionale,  con  la\nmodifica apportata dalla legge regionale impugnata, introducendo  una\nnozione di associazione di categoria piu\u0027 stringente,  determina  una\nlimitazione - dal punto di vista soggettivo -  dell\u0027iniziativa  delle\nassociazioni di categoria nel proporre l\u0027individuazione dei  predetti\ndistretti del commercio. Analoga limitazione si riscontra  in  ordine\nalla  consultazione  delle  associazione,  una  volta  individuati  e\ndefiniti i criteri attuativi per  individuare  l\u0027ambito  territoriale\ndel distretto del commercio. \n    Con l\u0027art. 1, comma 1, lettera g)  il  legislatore  regionale  ha\napportato una serie di modifiche alla previsione di cui  all\u0027art.  18\ndedicato  alla  promozione  delle  associazioni  di   categoria.   In\nparticolare,  e  ai  fini  che  qui  piu\u0027  rilevano,  la  regione  ha\nintrodotto: \n        un registro generale  delle  associazioni  di  categoria  cui\npossono iscriversi le sole associazioni in possesso degli  stringenti\nrequisiti di cui all\u0027art. 6, comma 1, lettera m-bis); \n        la possibilita\u0027 di concedere contributi per la  promozione  e\nla  realizzazione  delle  finalita\u0027  istituzionali   solamente   alle\npredette associazioni di cui all\u0027art. 6, comma 1, lettera m-bis); \n        la presentazione della domanda di ammissione al contributo e\u0027\nprevista esclusivamente per le predette associazioni. \n    Tale modifica, al  pari  di  quanto  evidenziato  in  precedenza,\ncomporta una restrizione, dal punto di vista soggettivo, in merito ai\nsoggetti che possono iscriversi al  registro  di  tali  associazioni,\noltre che una limitazione per le associazioni di fruire di contributi\nper il raggiungimento delle relative finalita\u0027. \n    Infine, con l\u0027art. 1, comma 1, lettera i), n. 1,  il  legislatore\nregionale e\u0027 intervenuto sull\u0027art. 20 del testo unico riguardante gli\ninterventi  comunali  per  la  valorizzazione  del  centro   storico,\nstabilendo  che  i  protocolli  di  arredo  urbano  saranno  definiti\nd\u0027intesa con le organizzazioni di  cui  alla  piu\u0027  volte  menzionata\ndisposizione e, conseguentemente, delimitando l\u0027ambito di  intervento\ndelle organizzazioni chiamate ad esprimere una  propria  opinione  in\nmerito all\u0027arredo urbano. \n    Tali modifiche, per le ragioni esposte nei precedenti due  motivi\ne che si intendono integralmente richiamate, introducono disposizioni\naffette da illegittimita\u0027 costituzionale rilevato  che  la  selezione\nrestrittiva introdotta viene estesa a piu\u0027 istituti del  testo  unico\nsul commercio,  come  si  e\u0027  evidenziato,  riduce  ulteriormente  la\npluralita\u0027 dei soggetti ammessi a partecipare alla  formazione  delle\ndecisioni e alla gestione dei rapporti con l\u0027amministrazione. \n    Le suesposte modifiche introducono pertanto una  regolazione  del\nmercato delle rappresentanze che incide sul principio di  uguaglianza\ne sul pluralismo associativo, oltre che  sull\u0027assetto  concorrenziale\ncomplessivo, con conseguente violazione degli articoli 3, e 39  della\nCostituzione,  e  art.  117,  secondo  comma,   lettera   e),   della\nCostituzione. \n5) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  q),\nnn. 1, 2, 3, 4 e 5 per contrasto con l\u0027art. 117, primo comma, lettera\ne), della Costituzione. \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera q) ha modificato l\u0027art. 28 della legge\nregionale n. 7  del  2020,  riguardante  le  attivita\u0027  nelle  grandi\nstrutture di vendita. \n    La disposizione ha previsto che: \n        «q) l\u0027art. 28 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n          1) al comma 3, dopo la parola \"indice,\"  sono  aggiunte  le\nseguenti: \"di concerto con la struttura regionale competente e\"; \n          2) al comma 5, dopo le parole \"L\u0027indizione della conferenza\ndi  servizi  e\u0027  comunicata,  contestualmente,\"  sono   aggiunte   le\nseguenti: \"alla regione, alla provincia o citta\u0027 metropolitana,\"; \n          3) al comma 8, alla lettera d), la parola \"precedentemente\"\ne\u0027 sostituita dalla seguente: \"originariamente\" e alla lettera e), le\nparole \"salvi i casi in cui la  superficie  di  vendita  del  settore\nmerceologico in aggiunta non e\u0027 superiore al 20 per cento del  totale\ndella superficie di vendita\" sono soppresse; \n          4) al comma 9, le  parole  \"Fatta  salva  la  facolta\u0027  per\nl\u0027istante di chiedere l\u0027esame in conferenza di servizi ai sensi della\nlegge n. 241/1990\" sono soppresse; \n          5) al comma 11, la lettera c) e\u0027 sostituita dalla seguente:\n\"c) la superficie di ampliamento non e\u0027 superiore  al  70  per  cento\ndella somma delle superfici cessate; \n          [...]». \n    Le  modifiche  introdotte  intervengono  sulla  disciplina  delle\ngrandi strutture di  vendita,  rendendo  l\u0027intero  procedimento  piu\u0027\nrigido e meno flessibile rispetto al quadro previgente. \n    In particolare, si richiede ora  una  concertazione  obbligatoria\ncon la struttura regionale, prima di poter indire  la  conferenza  di\nservizi (n. 1 che interviene sul comma 3); si amplia  il  novero  dei\nsoggetti che devono essere informati dell\u0027iter (n. 2  che  interviene\nsul comma 5); si elimina una precedente  soglia  che  esentava  dagli\nadempimenti gli ampliamenti merceologici di scarsa entita\u0027 (n. 3  che\ninterviene sul comma 8, lettera e); si elimina la  possibilita\u0027,  per\nl\u0027operatore economico, di chiedere volontariamente la trattazione  in\nconferenza di servizi (n. 4 che interviene sul comma 9);  e,  infine,\nsi introduce una soglia massima fissa per gli ampliamenti  consentiti\n(n. 5 che interviene sul comma 11, lettera c). \n    Tali  innovazioni,  complessivamente  considerate,  irrigidiscono\nsensibilmente il procedimento, aggravando  gli  oneri  a  carico  del\nprivato e delle amministrazioni coinvolte,  riducendo  gli  spazi  di\nflessibilita\u0027   procedimentale   che   prima    erano    riconosciuti\nall\u0027operatore. Inoltre, si incide sulle condizioni di  accesso  e  di\nsviluppo  dell\u0027attivita\u0027  economica,  con  conseguente  impatto   sul\nprofilo concorrenziale e sulle modalita\u0027 con cui i comuni  esercitano\nle proprie funzioni amministrative. \n    Tale disciplina si pone  dunque  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo  Stato\nla competenza esclusiva in materia di tutela della  concorrenza  che,\nin  riferimento  all\u0027esercizio  delle  attivita\u0027  commerciali,  trova\nespressione nell\u0027art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.\nCon questa disposizione si e\u0027 stabilito  che  «costituisce  principio\ngenerale dell\u0027ordinamento nazionale la liberta\u0027 di apertura di  nuovi\nesercizi  commerciali  sul  territorio   senza   contingenti   limiti\nterritoriali o altri  vincoli  di  qualsiasi  altra  natura,  esclusi\nquelli  connessi  alla   tutela   della   salute,   dei   lavoratori,\ndell\u0027ambiente, ivi incluso, l\u0027ambiente urbano, e dei beni culturali». \n    Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte  costituzionale\nn. 165 del 2014 che ha riconosciuto  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionali\ndi previsioni della legge  regionale  che  avevano  introdotto  -  in\nordine  a  grandi  strutture  di  vendita   -   oneri   aggravati   e\nsupplementari,  con  conseguente  ostacolo  effettivo  alla  liberta\u0027\nconcorrenziale nella regione. \n    Il giudice delle leggi, nella predetta sentenza, ha richiamato un\nprincipio costantemente enunciato dalla  Corte,  secondo  «la  tutela\ndella concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere\nprevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le  regioni\npossono dettare in forza della competenza  in  materia  di  commercio\n(sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie». \n6) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1,  lettera  aa),\nn.  2  per  contrasto  con  gli  articoli  117,  primo  comma,  della\nCostituzione in relazione all\u0027art.  14  del  decreto  legislativo  n.\n114/1998 e all\u0027art. 15 del decreto legislativo  n.  206/2005  nonche\u0027\ncon l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) in relazione agli  articoli\n1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 98/6/CE del 16 febbraio 1998. \n    L\u0027art. 2, comma 1, lettera aa), n. 2) ha introdotto, nell\u0027art. 38\ndel  testo  unico  sul  commercio,  dedicato  alla  disciplina  della\npubblicita\u0027 dei prezzi, il comma 3-bis, stabilendo che: \n        «aa) l\u0027art. 38 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n          2) dopo il comma 3 e\u0027 aggiunto il seguente: \n\"3-bis. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti  puo\u0027\nessere  indicato  su  un  apposito  catalogo  a  disposizione   della\nclientela». \n    Tale disciplina, nel  consentire  che,  per  esigenze  di  ordine\npubblico non tipizzate, il prezzo dei prodotti  sia  indicato  su  un\ncatalogo separato, si pone in contrasto con gli articoli  117,  primo\ncomma e secondo comma, lettera e) della Costituzione per  le  ragioni\ndi seguito esposte. \n    In primo luogo, la suddetta previsione si pone in  contrasto  con\ngli obblighi eurounitari e, segnatamente, con la  direttiva  n.  98/6\ndel 16 febbraio 1998  con  la  quale  viene  fissato  l\u0027obbligo,  poi\nrecepito a livello nazionale, secondo cui «il prezzo di vendita e  il\nprezzo per unita\u0027 di misura devono essere non  equivoci,  agevolmente\nidentificabili  e  facilmente  leggibili»  (art.  4,  par.  1,  della\ndirettiva) [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023,  C-543/21,\npunto 25  e,  piu\u0027  di  recente,  sentenza  del  26  settembre  2024,\nC-330/23]. \n    L\u0027introduzione di tale obbligo va letto conformemente alla  ratio\nindividuata nei considerando della direttiva n. 98/6 sopra citata. \n    A tal riguardo, il considerando 6 della direttiva  chiarisce  che\nl\u0027obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unita\u0027  di\nmisura   contribuisce   in    modo    notevole    al    miglioramento\ndell\u0027informazione dei consumatori, in  quanto  offre  nel  modo  piu\u0027\nsemplice ai  consumatori  possibilita\u0027  ottimali  di  valutare  e  di\nraffrontare  il  prezzo  dei  prodotti  e  quindi  permette  loro  di\nprocedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici. \n    Il  considerando  1  di  detta  direttiva  sottolinea,   inoltre,\nl\u0027importanza della trasparenza del funzionamento  del  mercato  e  di\nun\u0027informazione corretta per la tutela dei  consumatori.  Infine,  il\nconsiderando 12 della direttiva n. 98/6 precisa che quest\u0027ultima mira\nad assicurare  un\u0027informazione  omogenea  e  trasparente  a  profitto\ndell\u0027insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. \n    La predetta direttiva, come si vedra\u0027, e\u0027  stata  successivamente\nrecepita dall\u0027art. 15 del decreto legislativo n.  206  del  2005  che\nrinvia, per le modalita\u0027 di indicazione  del  prezzo  per  unita\u0027  di\nmisura, a quanto prescritto dall\u0027art. 14 del decreto  legislativo  n.\n114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del\ncommercio. \n    La previsione regionale, nel consentire che per ragioni di ordine\npubblico non meglio esplicitate, il prezzo dei prodotti possa  essere\nindicato su un catalogo separato entra palesemente in  contrasto  con\nl\u0027obbligo di trasparenza discendente dalla disciplina eurounitaria e,\nper l\u0027effetto, si pone in contrasto con l\u0027art. 117, primo comma della\nCostituzione. \n    Ferme restando tali considerazioni, la  disciplina  censurata  si\npone in deroga alla disciplina statale e, segnatamente, al richiamato\nart. 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, oltre  che  all\u0027art.\n15 del codice del consumo. \n    Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la  riforma\ndella disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u0027art.\n4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  dopo  aver  enunciato,\nall\u0027art. 1, tra le finalita\u0027 perseguite, da un canto  la  trasparenza\ndel mercato, la concorrenza, la  liberta\u0027  di  impresa  e  la  libera\ncircolazione delle merci e, dall\u0027altro, la  tutela  del  consumatore,\ncon  particolare  riguardo  all\u0027informazione,  alla  possibilita\u0027  di\napprovvigionamento, al servizio di  prossimita\u0027,  all\u0027assortimento  e\nalla sicurezza dei prodotti, ha  stabilito  i  principi  e  le  norme\ngenerali  sull\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027  commerciale  sancendo,   in\nparticolare all\u0027art. 14 la pubblicita\u0027 dei prezzi. \n    Quest\u0027ultimo dispone che «1. I prodotti esposti per la vendita al\ndettaglio nelle vetrine esterne o all\u0027ingresso  del  locale  e  nelle\nimmediate adiacenze dell\u0027esercizio o su aree pubbliche o  sui  banchi\ndi venduta, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben\nleggibile, il prezzo di vendita al pubblico,  mediante  l\u0027uso  di  un\ncartello o con altre modalita\u0027 idonee allo  scopo.  2.  Quando  siano\nesposti insieme prodotti identici dello stesso valore e\u0027  sufficiente\nl\u0027uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e  nei  reparti\ndi tali esercizi organizzati con il sistema  di  vendita  del  libero\nservizio l\u0027obbligo dell\u0027indicazione del prezzo deve essere  osservato\nin ogni caso per tutte le merci comunque esposte al  pubblico.  3.  I\nprodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio  si  trovi  gia\u0027\nimpresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che\nrisulti   facilmente   visibile    al    pubblico,    sono    esclusi\ndall\u0027applicazione del comma  2.  4.  Restano  salve  le  disposizioni\nvigenti circa l\u0027obbligo dell\u0027indicazione del  prezzo  di  vendita  al\ndettaglio per unita\u0027 di misura». \n    Orbene, cio\u0027 che risulta dalla inequivoca lettera della norma  e\u0027\nche la chiara leggibilita\u0027, laddove e\u0027 prescritta, nel  primo  comma,\nper i prodotti esposti per la  vendita  al  dettaglio  nelle  vetrine\nesterne  o  all\u0027ingresso  del  locale  e  nelle  immediate  adiacenze\ndell\u0027esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di  vendita,  ovunque\ncollocati, presuppone sempre e comunque la facile  visibilita\u0027  (cfr.\nCorte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 14826 del 2025; Cass, civ.\nsez. I, sentenza 3115 del 2005). \n    La sostituzione dell\u0027esposizione diretta con un sistema  mediato,\nintrodotto  dal  legislatore  regionale,  incide   sulla   ratio   di\nimmediatezza e accessibilita\u0027 dell\u0027informazione al  consumatore,  con\nconseguente   alterazione    dell\u0027uniformita\u0027    del    mercato    e,\nconseguentemente, si pone in contrasto,  altresi\u0027,  con  l\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera e) della Costituzione. \n7) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  cc)\nper contrasto con gli articoli 117, primo comma in relazione all\u0027art.\n6-bis della direttiva n. 98/6, come  modificata  dalla  direttiva  n.\n2019/2161 e all\u0027art.  17-bis  del  decreto  legislativo  n.  206/2005\nnonche\u0027 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera cc) della legge regionale impugnata ha\naggiunto il comma 2-bis all\u0027art. 43 del testo  unico  del  commercio,\nche cosi\u0027 statuisce: \n        «cc) l\u0027art. 43 e\u0027 cosi\u0027 modificato: 1) dopo  il  comma  2  e\u0027\naggiunto il seguente: \"2-bis. Sul cartellino  del  prezzo,  oltre  al\nprezzo ridotto di vendita, e\u0027 obbligatorio indicare anche  il  prezzo\npiu\u0027 basso praticato per quel prodotto negli  ultimi  trenta  giorni,\nnonche\u0027 la  percentuale  di  sconto  applicata.  Sono  esclusi  dalle\ndisposizioni precedenti i prodotti  deperibili,  deteriorabili  o  di\nimminente scadenza.». \n    La  previsione  censurata  prevede  l\u0027obbligo  di   indicare   la\npercentuale di  sconto  e  interviene  sulle  esclusioni  dal  regime\narmonizzato europeo, ampliando quelle previste dall\u0027art.  17-bis  del\ncodice del consumo, secondo il quale: «1. Ogni annuncio di  riduzione\ndi prezzo indica il prezzo precedente  applicato  dal  professionista\nper un determinato periodo di tempo prima dell\u0027applicazione  di  tale\nriduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo  piu\u0027  basso\napplicato dal professionista alla  generalita\u0027  dei  consumatori  nei\ntrenta giorni precedenti all\u0027applicazione della riduzione del prezzo. \n    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  ai  prodotti\nagricoli e alimentari deperibili di cui all\u0027art. 2, comma 1,  lettera\nm), e all\u0027art. 4, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  8  novembre\n2021, n. 198 [...]». \n    Tale disciplina recepisce l\u0027art. 6-bis della direttiva  n.  98/6,\nintrodotto dalla direttiva n. 2019/2161 che  riconosceva  agli  Stati\nmembri la  facolta\u0027  di  stabilire  norme  diverse  per  i  beni  che\nrischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. \n    In particolare,  il  legislatore  regionale  pur  non  avendo  la\nfacolta\u0027 di ampliare le categorie di beni esclusi, che la  disciplina\nnazionale ha espressamente  limitato  ai  soli  prodotti  agricoli  e\nalimentari  deperibili,  opera  una  estensione  generalizzata  delle\ncategorie di beni esclusi, con conseguente introduzione di una deroga\nnon consentita, in contrasto con la disciplina  interposta  dell\u0027art.\n17-bis e con gli  obblighi  euro-unitari  richiamati  dall\u0027art.  117,\nprimo comma, della Costituzione. Oltre alla suddetta  violazione,  la\ndisposizione si pone in contrasto altresi\u0027 con  l\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera e)  della  Costituzione,  atteso  che  il  legislatore\nregionale - espressamente derogando ad una  previsione  di  carattere\nnazionale  -  introduce  una  disciplina  che  invade  la  competenza\nnazionale in materia di tutela della concorrenza. \n8) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  zz)\nper  contrasto  con  l\u0027art.  117,  primo  e   secondo   comma   della\nCostituzione in relazione agli articoli 31 del decreto-legge  n.  201\ndel 2011, convertito con legge n. 214 del 2011 e 1 del  decreto-legge\nn. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012 \n    L\u0027art. 1, comma 1, lett. zz) ha sostituito l\u0027art.  68  del  testo\nunico, riscrivendo la disciplina sui mercati domenicali e festivi. \n    La citata disposizione ha previsto: \n        «zz) l\u0027art. 68 e\u0027 sostituito dal seguente: \n          \"Art.  68  (Mercati  domenicali  e  festivi).   -   1.   Lo\nsvolgimento dei mercati nei giorni domenicali e\u0027  consentito:  a)  ai\nmercati  straordinari  ed  ai   mercati   dell\u0027antiquariato   e   del\ncollezionismo; b) ai  mercati  ordinari,  stagionali,  giornalieri  o\nrionali, se gia\u0027 operanti alla data di entrata in vigore del presente\ntesto unico. \n          2. E\u0027 consentito, nei giorni festivi  infrasettimanali,  lo\nsvolgimento dei mercati di qualsiasi tipologia.». \n    La disposizione  censurata,  intervenendo  sulla  disciplina  dei\nmercati domenicali e festivi, ha  limitato  lo  svolgimento  ai  soli\nmercati straordinari  e  a  quelli  dedicati  all\u0027antiquariato  e  al\ncollezionismo, escludendo invece i mercati dell\u0027usato. \n    Questa scelta normativa si pone in palese contrasto con il quadro\nstatale di liberalizzazione degli orari  e  dei  giorni  di  apertura\ndegli esercizi commerciali, delineato dall\u0027art. 31 del  decreto-legge\nn. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, e dall\u0027art.  1\ndel decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012,\nche configurano una disciplina uniforme volta a garantire  condizioni\ndi   concorrenza   omogenee   sul    territorio    nazionale.    Tale\nliberalizzazione costituisce espressione della competenza legislativa\nesclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione,  come\nripetutamente ribadito dalla Corte costituzionale, che nelle sentenze\nn. 299 del 2012 e n. 98  del  2017  ha  chiarito  che  gli  orari  di\napertura,  inclusi  quelli  dei  mercati  e  delle  fiere,   incidono\ndirettamente sulla contendibilita\u0027 del mercato e  sulla  liberta\u0027  di\niniziativa   economica   degli   operatori   (cfr.   altresi\u0027   Corte\ncostituzionale sentenza n. 134 del 2021). \n    La  norma  regionale,  eliminando  la  possibilita\u0027  di  svolgere\nmercati  dell\u0027usato  nei  giorni  festivi  e  restringendo  in   modo\nselettivo le tipologie di mercati straordinari consentiti,  introduce\nuna limitazione che altera l\u0027equilibrio  competitivo  tra  differenti\nsegmenti commerciali,  favorendo  alcuni  operatori  (antiquariato  e\ncollezionismo) a discapito di altri (usato). Una simile  scelta,  pur\nricadendo formalmente nell\u0027ambito  del  commercio,  non  puo\u0027  essere\nricondotta a una competenza regionale,  poiche\u0027  incide  direttamente\nsulle condizioni di accesso ed  esercizio  dell\u0027attivita\u0027  economica,\nambito  riservato  alla  disciplina  statale  proprio  per  garantire\nuniformita\u0027 concorrenziale. \n    In ogni caso, la materia della tutela della concorrenza, dato  il\nsuo  carattere   «finalistico»   e,   dunque,   «trasversale»,   come\nriconosciuto piu\u0027 volte dalla Corte, e\u0027 «in grado di  influire  anche\nsu materie attribuite  alla  competenza  legislativa,  concorrente  o\nresiduale, delle regioni» (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del  2005,\nn. 272 e n. 14 del 2004). \n    In questa  configurazione  della  materia,  che  ricomprende  «le\nmisure dirette a promuovere l\u0027apertura di  mercati  o  ad  instaurare\nassetti concorrenziali, mediante la riduzione  o  l\u0027eliminazione  dei\nvincoli al libero esplicarsi della capacita\u0027 imprenditoriale  e  alle\nmodalita\u0027 di esercizio  delle  attivita\u0027  economiche»,  la  Corte  ha\nriconosciuto «al legislatore statale [la possibilita\u0027 di] intervenire\nanche  nella  disciplina  degli  orari  degli  esercizi   commerciali\n[riconducibile, di per se\u0027, alla] materia \"commercio\" attribuita alla\ncompetenza legislativa residuale delle regioni (sentenze n. 288 e  n.\n247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)». \n    In tale  contesto,  la  citata  sentenza  n.  299  del  2012  ha,\naltresi\u0027, evidenziato che «\"l\u0027eliminazione dei limiti agli orari e ai\ngiorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali  favorisce,\na beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato piu\u0027 dinamico\ne  piu\u0027  aperto  all\u0027ingresso  di  nuovi  operatori   e   amplia   la\npossibilita\u0027 di scelta del consumatore\"  e  che  la  liberalizzazione\ncosi\u0027 disposta nel settore dall\u0027intervento normativo statale  risulta\ncoerente  con   l\u0027obiettivo   di   promuovere   la   concorrenza,   e\nproporzionato allo scopo di garantire  l\u0027assetto  concorrenziale  nel\nmercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale». \n    Si tratta, dunque, di  uno  specifico  intervento  di  promozione\ndella concorrenza nel settore commerciale, riconducibile, secondo  la\ncostante giurisprudenza  della  Corte,  all\u0027ambito  della  cosiddetta\nconcorrenza «nel mercato», in quanto diretta  a  eliminare  limiti  e\nvincoli alla libera esplicazione della  capacita\u0027  imprenditoriale  e\ndella competizione tra imprese, ambito che si affianca a quello della\nconcorrenza «per il mercato»,  nel  quale  rientrano  gli  interventi\nvolti a configurare procedure  concorsuali  che  assicurino  la  piu\u0027\nampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. \n    Le disposizioni regionali, allontanandosi dal perseguimento delle\npredette finalita\u0027 e limitando, dunque,  la  piena  attuazione  della\nconcorrenza nel mercato, si pongono in evidente contrato  con  l\u0027art.\n117, primo e secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  essendo\nstata  violata  la  competenza  esclusiva  statale  in   materia   di\nconcorrenza   nonche\u0027   gli   obblighi   derivanti   dall\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea giacche\u0027 la liberalizzazione degli  orari  e  dei\ngiorni  di  apertura  costituisce   una   misura   pro-concorrenziale\nfunzionale alla piena contendibilita\u0027 del mercato. \n9) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera  ttt),\nper contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera ttt) ha  introdotto  nel  testo  unico\nl\u0027art. 158-bis, stabilendo: \n        «ttt) dopo l\u0027art. 158 e\u0027 aggiunto il seguente: \n          \"158-bis. (Rafforzamento  amministrativo  mediante  proroga\ndella  graduatoria  del  concorso  per  istruttori  SIT  -  Ulteriori\ndisposizioni transitorie). - 1.  Al  fine  di  assicurare  l\u0027efficace\nattuazione degli  interventi  previsti  dalla  presente  legge  e  di\ngarantire adeguati livelli di efficienza  amministrativa,  tecnica  e\noperativa, la  validita\u0027  della  graduatoria  regionale  relativa  al\nconcorso pubblico,  per  titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  di\nnovantotto  posti  di  ex  categoria  C,  profilo  professionale   di\nistruttore  sistemi  informativi  e  tecnologie,  confermata  in  via\ndefinitiva  con  decreto  del  direttore  generale  della   Direzione\ngenerale per le risorse  umane  n.  96  del  27  settembre  2022,  e\u0027\nprorogata fino al 31 dicembre 2025.». \n    La disposizione regionale interviene, prorogandone  la  validita\u0027\nfino al 31 dicembre 2025, su una graduatoria concorsuale gia\u0027 scaduta\nalla data di entrata in vigore della legge  regionale.  Viene  dunque\nstabilita non una  proroga  di  una  graduatoria  ancora  efficace  -\nipotesi  riconosciuta  dall\u0027ordinamento  -  ma  una  vera  e  propria\nrimessione in termini, del tutto estranea al quadro normativo statale\ne alla relativa interpretazione consolidata. \n    La  disciplina  nazionale   in   materia   di   validita\u0027   delle\ngraduatorie,  dettata  dall\u0027art.  35,  comma   5-ter,   del   decreto\nlegislativo n. 165 del 2001 per il comparto pubblico e dall\u0027art.  91,\ncomma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali,\nprevede un limite temporale preciso e non derogabile, entro il  quale\nl\u0027amministrazione puo\u0027 attingere alla graduatoria; una volta superato\ntale limite, la graduatoria perde efficacia e non  puo\u0027  piu\u0027  essere\nutilizzata ai fini del reclutamento. \n    La previsione in parola, rivitalizzando  una  graduatoria  i  cui\neffetti erano ormai esauriti, introduce una disciplina extra  ordinem\nche incide direttamente sui principi costituzionali  di  eguaglianza,\nbuon andamento e imparzialita\u0027 di cui agli  articoli  3  e  97  della\nCostituzione, consentendo un accesso all\u0027impiego pubblico al di fuori\ndelle  condizioni  previste  dalla  normativa  statale  e   alterando\nl\u0027affidamento di chi partecipa a  procedure  selettive  nel  rispetto\ndelle regole vigenti. \n    Una simile rimessione in termini, priva di fondamento normativo e\nin  contrasto  con  la  necessaria   uniformita\u0027   dei   criteri   di\nreclutamento, determina un\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento  e\ncompromette la regolarita\u0027 dell\u0027azione amministrativa,  ponendosi  in\nevidente  contrasto  con  i  parametri  costituzionali  di  cui  agli\narticoli 3 e 97, tenuto conto delle previsioni  che,  in  materia  di\npubblico  impiego,  fissano  la  disciplina  della  validita\u0027   delle\ngraduatorie concorsuali. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra\nrappresentato e difeso conclude  affinche\u0027  la  Corte  costituzionale\nvoglia accogliere il presente  ricorso  e  per  l\u0027effetto  dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1,  comma  1,  lettera\nii), nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3;  art.\n1, comma 1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2;  art.\n1, comma 1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n.  3;  art.  1,\ncomma 1, lettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1,2,  3,4\ne 5; art. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1, comma1, lettera cc);\nart. 1, comma 1, lettera zz; art. 1, comma  1,  lettera  ttt),  della\nlegge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20,  pubblicata  nel\nBUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale\n21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell\u0027art. 3,\ncomma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.  11)  e  ulteriori\ndisposizioni transitorie», per le ragioni esposte nei motivi. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. attestazione della delibera  del  Consiglio  dei  ministri\ndell\u002711 dicembre 2025  di  impugnativa  della  legge  regionale,  con\nallegata relazione; \n        2. legge della Regione  Campania  16  ottobre  2025,  n.  20,\npubblicata nel BUR n. 74 del 17 ottobre 2025. \n        Roma, 15 dicembre 2025 \n \n             Vice avvocato generale dello Stato: Mangia \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Santini","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Campania","contenzioso":"","deposito_cost":"23/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
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