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bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all’interno del mercato – Previsione che, nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi contemplano una premialità sul punteggio attribuibile agli operatori già titolari – Esclusione dell’occupazione dei posteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre fino all’avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale – Previsione che la regione rende pubblico l’elenco dei posteggi disponibili entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune alla competente struttura regionale – Proroga sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo – Ricorso del Governo – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo con riferimento alla direttiva servizi – Irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica – Interferenza, attraverso l’imposizione di vincoli procedurali e tempistiche, con l’autonomia delle funzioni amministrative comunali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eii\u003c/em\u003e), numeri 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 55 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7), 2 (aggiuntivo del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 4 (aggiuntivo del comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 5 (aggiuntivo del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 6 (modificativo del comma 3 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020) e 10 (sostitutivo del comma 10 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 41, 117, commi primo e secondo, lettera e), e 118; direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, art. 12, in particolare paragrafo 1; legge 20 dicembre 2023, n. 214, art. 11.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio - Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Definizioni – Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 3, introduttivo della lettera \u003cem\u003em-bis\u003c/em\u003e) nel comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Centri di assistenza tecnica – Criteri per la costituzione di tali soggetti, a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro - Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 1 e 2, rispettivamente il primo abrogativo del comma 2 e il secondo modificativo del comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp 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Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numeri 1 e 2 (rispettivamente modificativi dei commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7); lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), numeri da 1 a 4 (rispettivamente il primo aggiuntivo del comma 01, il secondo modificativo del comma 1, il terzo sostitutivo del comma 2 e il quarto abrogativo del primo periodo del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale n. 7 del 2020); lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), numero 3 (modificativo del comma 7 dell’art. 19 della legge regionale n. 7 del 2020); lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), numero 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 20 della legge regionale n. 7 del 2020).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Disciplina delle grandi strutture di vendita – Ricorso del Governo – Denunciato aggravio del procedimento – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), numeri da 1 a 5 (rispettivamente il primo modificativo del comma 3, il secondo modificativo del comma 5, il terzo modificativo del comma 8, il quarto modificativo del comma 9 e il quinto sostitutivo della lettera 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pubblicità dei prezzi di vendita a tutela dei consumatori e del mercato – Incidenza sulle ragioni di immediatezza e accessibilità dell’informazione da parte del consumatore con conseguente alterazione dell’uniformità del mercato – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eaa\u003c/em\u003e), numero 2, aggiuntivo del comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 38 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, considerando 6 e 12 e artt. 1, 2, 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 14; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 15.\u003c/p\u003e\u003cp 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\u003cem\u003ecc\u003c/em\u003e), numero 1, aggiuntivo del comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, art. 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Mercati domenicali e festivi – Omessa inclusione dei mercati dell’usato – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ezz\u003c/em\u003e), sostitutiva dell’art. 68 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 1.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCommercio – Impiego pubblico – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Proroga della graduatoria del concorso per istruttori sistemi informativi e tecnologie – Ricorso del Governo – Denunciata proroga, al 31 dicembre 2025, della validità di una graduatoria concorsuale già scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale – Contrasto con la disciplina statale che stabilisce un limite temporale alla validità delle graduatorie concorsuali – Violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità – Lesione dell’affidamento di quanti partecipano a procedure selettive nel rispetto delle regole vigenti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ettt\u003c/em\u003e), introduttiva dell’art. 158-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003enella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 91, comma 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\nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Assegnazione\n dei posteggi su area pubblica - Concessione dei posteggi non\n assegnati nei mercati, nelle fiere o fuori mercato da parte del\n comune sede di posteggio - Predisposizione, prima della\n trasmissione agli uffici regionali del numero di posteggi\n disponibili, di un bando di miglioria tra gli operatori gia\u0027\n assegnatari di posteggi all\u0027interno del mercato - Previsione che,\n nelle more dell\u0027adozione delle linee guida di cui al comma 1\n dell\u0027art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione\n per l\u0027assegnazione delle concessioni dei posteggi contemplano una\n premialita\u0027 sul punteggio attribuibile agli operatori gia\u0027 titolari\n - Esclusione dell\u0027occupazione dei posteggi liberi e non comunicati\n alla regione entro il 31 dicembre fino all\u0027avvenuta comunicazione\n alla competente struttura regionale - Previsione che la regione\n rende pubblico l\u0027elenco dei posteggi disponibili entro\n quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune alla\n competente struttura regionale - Proroga sino al 31 dicembre 2032\n delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le\n quali e\u0027 stata presentata richiesta di rinnovo. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Definizioni -\n Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente\n rappresentative a livello regionale. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Centri di\n assistenza tecnica - Criteri per la costituzione di tali soggetti,\n a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria del\n settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Sostituzione\n del precedente riferimento alle organizzazioni di categoria\n maggiormente rappresentative sul territorio regionale con il rinvio\n alle previsioni della lettera m-bis) del comma 1 dell\u0027art. 6 della\n legge regionale n. 7 del 2020, recante la definizione di\n associazioni di categoria del commercio maggiormente\n rappresentative a livello regionale. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Disciplina\n delle grandi strutture di vendita. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Pubblicita\u0027\n dei prezzi - Riconoscimento della possibilita\u0027, per esigenze di\n ordine pubblico, di indicare il prezzo dei prodotti su un apposito\n catalogo a disposizione della clientela. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Vendite di\n fine stagione - Disposizioni relative all\u0027indicazione del prezzo di\n vendita e alle esclusioni riguardanti i prodotti deperibili,\n deteriorabili o ad imminente scadenza. \nCommercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge\n regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Mercati\n domenicali e festivi - Omessa inclusione dei mercati dell\u0027usato. \nCommercio - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania -\n Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul\n commercio) - Proroga della graduatoria del concorso per istruttori\n sistemi informativi e tecnologie. \n- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20 (Modifiche alla\n legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai\n sensi dell\u0027articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre\n 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie), art. 1, comma\n 1, lettere a), numero 3; b); c), numeri 1 e 2; g); h), numero 3;\n i), numero 1; q), numeri da 1 a 5; aa), numero 2; cc); ii), numeri\n 1, 2, 4, 5, 6 e 10; zz); ttt). \n\n\n(GU n. 2 del 14-01-2026)\n\n \n Ricorso ex art. 127 della Costituzione \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso\nper mandato ex lege dall\u0027avvocatura generale dello Stato, (c.f.\n80224030587), Fax 06/96514000 - pec\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio\nin Roma - via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente; \n Contro Regione Campania, in persona del Presidente della giunta\nregionale pro tempore (cod. fisc. 80011990639), nella sua sede in\nNapoli - via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli (NA),\nurp@pec.regione.campania.it; avvocatura@pec.regione.campania.it e\nsegreteria.giunta@pec.regione.campania.it - resistente; \n Per la declaratoria della illegittimita\u0027 costituzionale giusta\ndeliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del\ngiorno 11 dicembre 2025, degli articoli 1, comma 1, lettera ii), nn.\n1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3; art. 1, comma\n1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; art. 1, comma\n1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n. 3; art. 1, comma 1,\nlettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1, 2, 3, 4 e 5;\nart. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1, comma 1, lettera cc);\nart. 1, comma 1, lettera zz); art. 1, comma 1, lettera ttt), della\nlegge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, pubblicata nel\nBUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale\n21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell\u0027art. 3,\ncomma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori\ndisposizioni transitorie». \n La legge regionale impugnata introduce rilevanti modifiche al\ntesto unico regionale sul commercio, adottato con la legge regionale\n21 aprile 2020, n. 7. \n La legge regionale, ad avviso del Governo, presenta diversi\nprofili di illegittimita\u0027 costituzionale per i seguenti. \n \n Motivi \n \n1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera ii),\nnn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10, per contrasto con l\u0027art. 117, primo comma in\nrelazione all\u0027art. 12 della direttiva 2006/123/CE nonche\u0027 con l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera e) in relazione all\u0027art. 11 della legge\n20 dicembre 2023, n. 214 e, infine, con gli articoli 41 e 118 della\nCostituzione. \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera ii), nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della\nlegge regionale n. 20/2025 ha modificato la disciplina del testo\nunico sul commercio e, segnatamente, l\u0027art. 55 in materia di\nassegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato,\ncosi\u0027 disponendo: \n «ii) l\u0027art. 55 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n 1) al comma 1, la parola \"posteggio\" e\u0027 sostituita dalle\nseguenti: \"posteggi non assegnati\" e dopo la parola \"comune\" sono\naggiunte le seguenti: \"sede di posteggio\"; \n 2) dopo il comma 1 e\u0027 aggiunto il seguente: \"1-bis. I\ncomuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei\nposteggi disponibili di cui al successivo comma 2, predispone un\nbando di miglioria tra gli operatori gia\u0027 assegnatari di posteggi\nall\u0027interno del mercato.\"; \n [...] \n 4) dopo il comma 2 e\u0027 aggiunto il seguente: \"2-bis. Nelle\nmore della adozione delle linee guida di cui all\u0027art. 11, comma 1,\ndella legge n. 214/2023, le procedure di selezione per l\u0027assegnazione\ndelle concessioni dei posteggi ai sensi del comma 6, dell\u0027art. 11,\nprevedono una premialita\u0027 del 25 per cento sul punteggio attribuibile\nper gli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo,\nquale riconoscimento della professionalita\u0027 acquisita attraverso\nl\u0027occupazione continuativa del posteggio nel corso degli anni. Il\ncomune puo\u0027 concedere la medesima premialita\u0027 anche ai soggetti che\nhanno partecipato alle spunte giornaliere, ai sensi dell\u0027art. 59,\ncomma 1.\"; \n 5) dopo il comma 2 e\u0027 aggiunto il seguente: \"2-ter. I\nposteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre di\nogni anno, non possono essere occupati, a qualsiasi titolo, fino\nall\u0027avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale.\"; \n 6) al comma 3, dopo le parole \"Entro quarantacinque giorni\"\nsono aggiunte le seguenti: \"dalla comunicazione di cui al comma 2\"; \n [...] \n 10) il comma 10 e\u0027 sostituito dal seguente: \"10. Ai sensi\ndell\u0027art. 11, commi 4 e 5, della legge n. 214/2023, le concessioni di\nposteggio scadute al 31 dicembre 2020, per le quali e\u0027 stata\npresentata richiesta di rinnovo ai sensi dell\u0027art. 54, comma 3, della\npresente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032.». \n Le previsioni regionali in tema di posteggi su area pubblica\nhanno introdotto proroghe automatiche delle concessioni fino al 31\ndicembre 2032 (n. 10), meccanismi di premialita\u0027 selettiva a favore\ndegli operatori gia\u0027 titolari (incumbent n. 2 e n. 4) nonche\u0027 una\nserie di vincoli procedurali ulteriori rispetto a quanto\nprecedentemente previsto (nn. 1,5 e 6), asserendo di agire «nelle\nmore» dell\u0027adozione delle linee guida statali previste dall\u0027art. 11\ndella legge n. 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la\nconcorrenza 2022), secondo il quale «A decorrere dalla data di\nentrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio\nper l\u0027esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per\nuna durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel\nrispetto dei principi di imparzialita\u0027, non discriminazione, parita\u0027\ndi trattamento, trasparenza e pubblicita\u0027, secondo linee guida\nadottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa\nintesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell\u0027art. 8, comma\n6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla\ndata di entrata in vigore della presente legge». \n Il richiamo alla predetta fonte statale non risulta, tuttavia,\nidoneo a legittimare l\u0027intervento regionale sopra illustrato, poiche\u0027\nla materia incide direttamente sull\u0027accesso al mercato, sulla\ncontendibilita\u0027 e sulla struttura concorrenziale del settore, ambiti\nriservati alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n Ferma restando l\u0027invasione di competenze da parte del legislatore\nregionale, e\u0027 altresi\u0027 evidente il contrasto della summenzionata\ndisciplina regionale con l\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione\natteso che la potesta\u0027 legislativa della regione e\u0027 stata esercitata\nin contrasto con i vincoli derivanti dal diritto europeo. \n Giova premettere che il commercio ambulante, o commercio su area\npubblica, e\u0027 una attivita\u0027 di vendita di merci al dettaglio,\neffettuata su aree di proprieta\u0027 pubblica, ovvero su piazzole o\nposteggi assegnati, oppure in forma itinerante, e tale attivita\u0027, per\ngiurisprudenza costante della Corte costituzionale e del giudice\namministrativo, rientra senza alcun dubbio nella nozione di servizi\ndi cui alla direttiva servizi. \n Difatti, la direttiva in parola ha un ambito di applicazione\ngeneralizzato, concernente i «servizi forniti da prestatori stabiliti\nin uno Stato membro» (art. 1, par. 1), e in cui sono tassative le\nesclusioni, elencate all\u0027art. 1, par. 2. Difatti, la Corte di\ngiustizia ha statuito che «[l]\u0027art. 4, punto 1, della direttiva\nn. 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l\u0027attivita\u0027 di\nvendita al dettaglio di prodotti costituisce un \"servizio\" ai fini\ndell\u0027applicazione di tale direttiva» (Corte di giustizia, grande\nsezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle cause riunite C-360/15 e\nC-31/16, paragrafo 97). \n Ad ulteriore conferma di tale percorso argomentativo, puo\u0027\nrichiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2024 che,\nnel ricostruire il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato il\ncontrasto con la direttiva servizi anche delle norme introdotte dal\nlegislatore statale che escludevano il settore del commercio dal\ncampo di applicazione del decreto legislativo n. 59/2010, di\nrecepimento della direttiva medesima [art. 7, lettera f-bis) e art.\n16, comma 4-bis, inseriti nel decreto legislativo n. 59/2010\ndall\u0027art. 1, comma 686, lettera a), della legge n. 145/2018 e\nsuccessivamente abrogati dall\u0027art. 11, comma 7, lettera a), della\nlegge n. 214/2023]. \n Cio\u0027 posto, l\u0027art. 12, comma 1, della direttiva prevede che: «1.\nQualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata\nattivita\u0027 sia limitato per via della scarsita\u0027 delle risorse naturali\no delle capacita\u0027 tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano\nuna procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e preveda, in particolare,\nun\u0027adeguata pubblicita\u0027 dell\u0027avvio della procedura e del suo\nsvolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1\nl\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata per una durata limitata adeguata e non\npuo\u0027 prevedere la procedura di rinnovo automatico ne\u0027 accordare altri\nvantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore\nabbiano particolari legami.». \n Le previsioni regionali sopra richiamate e, segnatamente, la\ndisciplina dei rinnovi e dei vantaggi per gli operatori del settore,\nrisultano in contrasto con l\u0027art. 12 della direttiva 2006/123/CE -\nnorma self-executing - che vieta, infatti, in modo espresso i rinnovi\nautomatici e qualsiasi vantaggio riconosciuto al prestatore uscente.\nTale principio e\u0027 stato ribadito dalla Corte costituzionale nella\nsentenza n. 109/2024 nonche\u0027 dalla giurisprudenza amministrativa\n(Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9104/2023; Cons. Stato, sez. V,\nn. 9266/2024 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 6013/2025), pronunce che\nhanno confermato da un lato l\u0027applicabilita\u0027 della direttiva anche al\ncommercio su aree pubbliche ed il carattere direttamente applicabile\ndell\u0027art. 12, dall\u0027altro l\u0027obbligo delle amministrazioni di\ndisapplicare le norme interne contrastanti e il divieto di rinnovi\nautomatici. \n Ne discende, pertanto, che il rinnovo automatico e generalizzato\nper una considerevole durata di anni (dodici anni) dei titoli di\nconcessione gia\u0027 in essere, preclude l\u0027accesso al mercato tramite\nprocedure imparziali di selezione a nuovi potenziali operatori,\ngarantendo una posizione di privilegio a coloro gia\u0027 beneficiari di\nun rapporto concessorio. In tal modo sussiste la violazione del\ncitato art. 12, primo paragrafo, della direttiva servizi e, per\nl\u0027effetto la violazione dell\u0027art. 117, primo comma, della\nCostituzione. \n In tale quadro, i criteri premiali e i rinnovi in favore degli\nincumbent non sono meri profili organizzativi, ma strumenti che\nparimenti restringono l\u0027accesso potenziale al mercato e creano\nbarriere all\u0027ingresso, in aperto contrasto con la nozione di tutela\ndella concorrenza delineata dalla Corte costituzionale, secondo cui\nrientrano in tale materia anche le misure di promozione volte ad\naprire il mercato o ad eliminarne le barriere (sent. n. 430/2007) e,\npiu\u0027 in generale, non sono ammesse misure che ostacolino in qualsiasi\nmodo la libera circolazione nel territorio nazionale (sent. n. 186\ndel 2010; nello stesso senso sentt. n. 2 del 2014, n. 259 del 2013 e\nn. 339 del 2011). \n La Corte ha altresi\u0027 chiarito che le regioni non possono adottare\nprovvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e\ndelle cose tra le regioni ne\u0027 limitare il diritto dei cittadini di\nesercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro\nattivita\u0027 (sent. n. 207 del 2001 e sentenza n. 398 del 2001), ne\u0027\nfrapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione di\nservizi da parte di operatori collocati in altre parti del territorio\nnazionale o dell\u0027Unione europea (sentt. n. 64 del 2007 e n. 440 del\n2006). \n Le scelte regionali, cristallizzando posizioni acquisite e\nattribuendo vantaggi selettivi agli operatori gia\u0027 presenti,\nfiniscono cosi\u0027 per comprimere irragionevolmente la liberta\u0027 di\niniziativa economica garantita dall\u0027art. 41 della Costituzione, e per\ninterferire con l\u0027autonomia delle funzioni amministrative comunali\nriconosciuta dall\u0027art. 118 della Costituzione, imponendo vincoli\nprocedurali e tempistiche che limitano la discrezionalita\u0027 degli enti\nlocali nella gestione delle concessioni di posteggio. \n Per tutte le ragioni sopra esposte, l\u0027art. 1, comma 1, lettera\nii) nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge regionale impugnata si pone in\ncontrasto con gli articoli 117, primo e secondo comma, lettera e), 41\ne 118 della Costituzione, perche\u0027, oltre ad essere gravemente lesivo\ndella competenza esclusiva in materia di concorrenza e ponendosi\naltresi\u0027 in contrasto con gli obblighi eurounitari, introduce\nlimitazioni irragionevoli alla liberta\u0027 di iniziativa economica,\ninterferendo altresi\u0027 con l\u0027autonomia delle funzioni amministrative e\ncomunali di cui all\u0027art. 118 della Costituzione. \n2) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera a), n.\n3 per contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) nonche\u0027 con\ngli articoli 3 e 39 della Costituzione \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), della legge regionale\nimpugnata, ha modificato l\u0027art. 6 del testo unico del commercio,\nintroducendo una definizione autonoma di associazioni di categoria\ndel commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. \n In particolare, la predetta disposizione ha stabilito: \n «a) l\u0027art. 6, comma 1 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n [....] \n 3) dopo la lettera m) e\u0027 aggiunta la seguente: \n\"m-bis) associazioni di categoria del commercio maggiormente\nrappresentative a livello regionale: le associazioni di categoria,\nrappresentative di imprese attive nel settore del commercio, in\npossesso del seguente requisito: a) essere costituite a livello\nregionale e aderenti a organizzazioni nazionali di categoria\nrappresentate nel Consiglio nazionale dell\u0027economia e del lavoro\n(CNEL) e, al contempo, essere firmatarie del Contratto collettivo\nnazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria e\navere una rappresentanza stabile nel territorio regionale con sede\noperativa in Campania da almeno tre anni da comprovare mediante\nidonea documentazione». \n La citata disposizione ha introdotto, con la nuova lettera m-bis)\ndell\u0027art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2020, criteri\nselettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della\nrappresentativita\u0027 delle associazioni di categoria, ponendosi in\nevidente contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della\nCostituzione, poiche\u0027 incide su un ambito riconducibile alla tutela\ndella concorrenza e alla determinazione dei principi fondamentali in\nmateria di liberta\u0027 associativa e partecipazione alle attivita\u0027\neconomiche, riservati alla competenza esclusiva dello Stato. \n L\u0027innalzamento delle soglie di accesso al sistema di\nconsultazione e partecipazione istituzionale produce una\nsignificativa restrizione della pluralita\u0027 delle rappresentanze,\nlimitando in modo ingiustificato il numero dei soggetti ammessi ai\ntavoli di confronto e alle procedure consultive previste dalla\nnormativa regionale. Tale effetto escludente determina una\ncompressione del pluralismo associativo e sindacale, con effetti\ndiscriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano\nesclusi dal circuito istituzionale, ponendosi, pertanto, in\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 39 della Costituzione. \n Al riguardo, si richiamano gli insegnamenti della giurisprudenza\ncostituzionale secondo cui sono costituzionalmente irragionevoli i\ncriteri di rappresentativita\u0027 fondati su requisiti eccessivamente\nselettivi o sproporzionati, poiche\u0027 tali meccanismi, sotto\nl\u0027apparenza di criteri neutri, producono effetti discriminatori o\nescludenti (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025). \n Nella fattispecie il legislatore regionale ancora la maggiore\nrappresentativita\u0027 dell\u0027associazione di categoria a ben quattro\nrequisiti assai stringenti e, segnatamente, la costituzione\ndell\u0027associazione a livello regionale (criterio di localizzazione);\nadesione ad organizzazioni nazionali di categoria rappresentate nel\nCNEL; la sottoscrizione del CCNL di settore applicato alla categoria\nnonche\u0027 un rappresentativita\u0027 stabile nel territorio regionale (sede\noperativa da tre anni). \n Si tratta di un meccanismo che, all\u0027evidenza, esclude una platea\ndi soggetti che influenzano la regolazione dei mercati locali e la\nrappresentanza di interessi economici, sulla scorta del richiamo ad\nuna rappresentativita\u0027 presunta che fa leva sull\u0027adesione ad\norganizzazioni nazionali di categoria (affiliazione confederale)\nnonche\u0027 su un indice negoziale, costituito dalla stipulazione di un\ncontratto collettivo nazionale di categorie. A cio\u0027 si aggiunga che\nla previsione di una rappresentativita\u0027 stabile nel territorio\nregionale, per una durata considerevole comprime maggiormente la\nrappresentanza di tutte le altre associazioni di categorie costituite\nda un tempo minore. \n La restrizione della platea dei soggetti ammessi incide altresi\u0027\nsul piano concorrenziale, in quanto limita l\u0027accesso ai processi\nattraverso i quali si formano indirizzi che influenzano la\nregolazione dei mercati locali e la rappresentanza degli interessi\neconomici. \n Costituisce lampante conferma di tali considerazioni la\nprevisione previgente dell\u0027art. 18 del testo unico sul commercio che,\nnel disciplinare la promozione delle associazioni di categoria,\nprevedeva che la regione potesse concedere contributi alle\nassociazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese\noperanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che\nsvolgono attivita\u0027 associativa in ambito nazionale ed hanno una sede\noperativa nella Regione Campania. La suddetta previsione veniva\nrichiamata, dal previgente art. 10, secondo comma del testo unico sul\ncommercio, quale criterio da seguire la rappresentativita\u0027 regionale\no provinciale delle singole associazioni di categoria. \n La citata previsione, pertanto, non si limita a disciplinare\naspetti organizzativi, ma regola direttamente il «mercato» delle\nrappresentanze e dei servizi alle imprese, alterando le dinamiche\nconcorrenziali e comprimendo la parita\u0027 di accesso ai meccanismi di\nriconoscimento istituzionale, con una significativa restrizione della\npluralita\u0027 delle rappresentanze, ponendosi pertanto in contrasto con\ngli articoli 3 e 39 della Costituzione e dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e), della Costituzione. \n3) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b) per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) nonche\u0027 con gli\narticoli 3 e 39 della Costituzione \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale, modificando\nl\u0027art. 10 del testo unico del commercio, rubricato centri di\nassistenza tecnica, eleva ulteriormente la soglia di accesso al\nsistema di rappresentanza previsto dalla legge regionale e produce\neffetti restrittivi sulla partecipazione ai processi consultivi e\ndecisionali, nonche\u0027 sulla possibilita\u0027 di costituire Centri di\nassistenza tecnica (CAT) riconosciuti dalla regione. \n In particolare, la predetta disposizione stabilisce: \n «b) l\u0027art. 10 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n 1) il comma 2 e\u0027 soppresso; \n 2) al comma 4, dopo le parole \"relativo al settore\nalimentare\" sono aggiunte le seguenti: \"e alla somministrazione degli\nalimenti e bevande, in conformita\u0027 alle vigenti disposizioni in\nmateria di formazione professionale.». \n La previsione in esame ha, anzitutto, soppresso l\u0027art. 10,\nsecondo comma del testo unico con il quale, come si e\u0027 evidenziato\nnel precedente motivo, veniva richiamato per relationem il previgente\nart. 18 del testo unico sul commercio, per individuare il criterio da\nseguire per riconoscere la rappresentativita\u0027 regionale e provinciale\ndelle associazioni di categoria. \n Inoltre, la citata disposizione ha modificato l\u0027art. 10, comma 4,\ndel testo unico, attraverso l\u0027integrazione delle competenze nel\nsettore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande «in\nconformita\u0027 alle vigenti disposizioni in materia di formazione\nprofessionale». \n Le suesposte modifiche, per le medesime ragioni esposte nel\nprecedente motivo cui si rinvia per evitare ripetizioni, determina un\nsignificativo innalzamento delle soglie di accesso, atteso che viene\nridotta la platea dei soggetti ammessi al sistema. Tale effetto\nselettivo che discende dall\u0027integrazione della previsione di cui alla\nnuova lettera m-bis) dell\u0027art. 6, comma 1, determina un impatto\nsproporzionato sul pluralismo delle rappresentanze e altera le\ncondizioni di accesso al mercato dei servizi alle imprese e delle\nrappresentanze economiche. \n Ne discende pertanto che la citata previsione e\u0027 affetta da\nillegittimita\u0027 costituzionale per le medesime ragioni gia\u0027 esposte\nnel precedente motivo. \n In particolare, il legislatore regionale eccede la funzione\norganizzativa e procedurale e interviene sui criteri di selezione e\nriconoscimento delle rappresentanze, determinando un\u0027alterazione\ndell\u0027assetto concorrenziale rilevante ai fini dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e), della Costituzione, nonche\u0027 un vulnus ai principi\ncostituzionali di uguaglianza, pluralismo e liberta\u0027 associativa\nsanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione. La previsione, in\ncombinato disposto con le restrizioni introdotte con la lettera\nm-bis) introdotta nell\u0027art. 6 del testo unico, introduce - come si e\u0027\nevidenziato nel precedente motivo con considerazioni cui si rinvia e\nche sono valide, per relationem, con riferimento alla previsione qui\ncensurata, un sistema di rappresentanza fortemente selettivo, in\ncontrasto con i parametri costituzionali citati, disallineandosi\nrispetto agli insegnamenti del giudice delle leggi che vieta criteri\nirragionevoli e sproporzionati nella determinazione della\nrappresentativita\u0027 (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025). \n4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera c),\nnn. 1 e 2; lettera g); lettera h), n. 3 e lettera i), n. 1 per\ncontrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) nonche\u0027 con gli\narticoli 3 e 39 della Costituzione \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; lettera g); lettera h),\nn. 3; lettera i), n. 1, intervenendo su diverse previsioni del testo\nunico sul commercio, sostituisce il previgente ampio riferimento alle\n«organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul\nterritorio regionale» con il seguente «associazioni di cui all\u0027art.\n6, comma 1, lettera m-bis)», mutuando nei rispettivi articoli\nmodificati la nuova nozione di associazione di categoria maggiormente\nrappresentativa, fondata su criteri all\u0027evidenza piu\u0027 selettivi e\nstringenti per il riconoscimento della loro rappresentativita\u0027. \n Con l\u0027art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2, il legislatore\nregionale ha modificato l\u0027art. 11 del testo unico sul commercio,\ndedicato all\u0027individuazione dei distretti del commercio, intesi come\nentita\u0027 innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i\ncittadini, le imprese e le formazioni sociali sono in grado di fare\ndel commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi\n(ad es. settore artigianale, di servizio e turistico - ricettive\nnonche\u0027 di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il\nterritorio per accrescere l\u0027attrattivita\u0027 complessiva, rigenerare il\ntessuto urbano e sostenere la competitivita\u0027). \n Nell\u0027ambito di tale previsione il legislatore regionale, con la\nmodifica apportata dalla legge regionale impugnata, introducendo una\nnozione di associazione di categoria piu\u0027 stringente, determina una\nlimitazione - dal punto di vista soggettivo - dell\u0027iniziativa delle\nassociazioni di categoria nel proporre l\u0027individuazione dei predetti\ndistretti del commercio. Analoga limitazione si riscontra in ordine\nalla consultazione delle associazione, una volta individuati e\ndefiniti i criteri attuativi per individuare l\u0027ambito territoriale\ndel distretto del commercio. \n Con l\u0027art. 1, comma 1, lettera g) il legislatore regionale ha\napportato una serie di modifiche alla previsione di cui all\u0027art. 18\ndedicato alla promozione delle associazioni di categoria. In\nparticolare, e ai fini che qui piu\u0027 rilevano, la regione ha\nintrodotto: \n un registro generale delle associazioni di categoria cui\npossono iscriversi le sole associazioni in possesso degli stringenti\nrequisiti di cui all\u0027art. 6, comma 1, lettera m-bis); \n la possibilita\u0027 di concedere contributi per la promozione e\nla realizzazione delle finalita\u0027 istituzionali solamente alle\npredette associazioni di cui all\u0027art. 6, comma 1, lettera m-bis); \n la presentazione della domanda di ammissione al contributo e\u0027\nprevista esclusivamente per le predette associazioni. \n Tale modifica, al pari di quanto evidenziato in precedenza,\ncomporta una restrizione, dal punto di vista soggettivo, in merito ai\nsoggetti che possono iscriversi al registro di tali associazioni,\noltre che una limitazione per le associazioni di fruire di contributi\nper il raggiungimento delle relative finalita\u0027. \n Infine, con l\u0027art. 1, comma 1, lettera i), n. 1, il legislatore\nregionale e\u0027 intervenuto sull\u0027art. 20 del testo unico riguardante gli\ninterventi comunali per la valorizzazione del centro storico,\nstabilendo che i protocolli di arredo urbano saranno definiti\nd\u0027intesa con le organizzazioni di cui alla piu\u0027 volte menzionata\ndisposizione e, conseguentemente, delimitando l\u0027ambito di intervento\ndelle organizzazioni chiamate ad esprimere una propria opinione in\nmerito all\u0027arredo urbano. \n Tali modifiche, per le ragioni esposte nei precedenti due motivi\ne che si intendono integralmente richiamate, introducono disposizioni\naffette da illegittimita\u0027 costituzionale rilevato che la selezione\nrestrittiva introdotta viene estesa a piu\u0027 istituti del testo unico\nsul commercio, come si e\u0027 evidenziato, riduce ulteriormente la\npluralita\u0027 dei soggetti ammessi a partecipare alla formazione delle\ndecisioni e alla gestione dei rapporti con l\u0027amministrazione. \n Le suesposte modifiche introducono pertanto una regolazione del\nmercato delle rappresentanze che incide sul principio di uguaglianza\ne sul pluralismo associativo, oltre che sull\u0027assetto concorrenziale\ncomplessivo, con conseguente violazione degli articoli 3, e 39 della\nCostituzione, e art. 117, secondo comma, lettera e), della\nCostituzione. \n5) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera q),\nnn. 1, 2, 3, 4 e 5 per contrasto con l\u0027art. 117, primo comma, lettera\ne), della Costituzione. \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera q) ha modificato l\u0027art. 28 della legge\nregionale n. 7 del 2020, riguardante le attivita\u0027 nelle grandi\nstrutture di vendita. \n La disposizione ha previsto che: \n «q) l\u0027art. 28 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n 1) al comma 3, dopo la parola \"indice,\" sono aggiunte le\nseguenti: \"di concerto con la struttura regionale competente e\"; \n 2) al comma 5, dopo le parole \"L\u0027indizione della conferenza\ndi servizi e\u0027 comunicata, contestualmente,\" sono aggiunte le\nseguenti: \"alla regione, alla provincia o citta\u0027 metropolitana,\"; \n 3) al comma 8, alla lettera d), la parola \"precedentemente\"\ne\u0027 sostituita dalla seguente: \"originariamente\" e alla lettera e), le\nparole \"salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore\nmerceologico in aggiunta non e\u0027 superiore al 20 per cento del totale\ndella superficie di vendita\" sono soppresse; \n 4) al comma 9, le parole \"Fatta salva la facolta\u0027 per\nl\u0027istante di chiedere l\u0027esame in conferenza di servizi ai sensi della\nlegge n. 241/1990\" sono soppresse; \n 5) al comma 11, la lettera c) e\u0027 sostituita dalla seguente:\n\"c) la superficie di ampliamento non e\u0027 superiore al 70 per cento\ndella somma delle superfici cessate; \n [...]». \n Le modifiche introdotte intervengono sulla disciplina delle\ngrandi strutture di vendita, rendendo l\u0027intero procedimento piu\u0027\nrigido e meno flessibile rispetto al quadro previgente. \n In particolare, si richiede ora una concertazione obbligatoria\ncon la struttura regionale, prima di poter indire la conferenza di\nservizi (n. 1 che interviene sul comma 3); si amplia il novero dei\nsoggetti che devono essere informati dell\u0027iter (n. 2 che interviene\nsul comma 5); si elimina una precedente soglia che esentava dagli\nadempimenti gli ampliamenti merceologici di scarsa entita\u0027 (n. 3 che\ninterviene sul comma 8, lettera e); si elimina la possibilita\u0027, per\nl\u0027operatore economico, di chiedere volontariamente la trattazione in\nconferenza di servizi (n. 4 che interviene sul comma 9); e, infine,\nsi introduce una soglia massima fissa per gli ampliamenti consentiti\n(n. 5 che interviene sul comma 11, lettera c). \n Tali innovazioni, complessivamente considerate, irrigidiscono\nsensibilmente il procedimento, aggravando gli oneri a carico del\nprivato e delle amministrazioni coinvolte, riducendo gli spazi di\nflessibilita\u0027 procedimentale che prima erano riconosciuti\nall\u0027operatore. Inoltre, si incide sulle condizioni di accesso e di\nsviluppo dell\u0027attivita\u0027 economica, con conseguente impatto sul\nprofilo concorrenziale e sulle modalita\u0027 con cui i comuni esercitano\nle proprie funzioni amministrative. \n Tale disciplina si pone dunque in contrasto con l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato\nla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza che,\nin riferimento all\u0027esercizio delle attivita\u0027 commerciali, trova\nespressione nell\u0027art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.\nCon questa disposizione si e\u0027 stabilito che «costituisce principio\ngenerale dell\u0027ordinamento nazionale la liberta\u0027 di apertura di nuovi\nesercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti\nterritoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi\nquelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,\ndell\u0027ambiente, ivi incluso, l\u0027ambiente urbano, e dei beni culturali». \n Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale\nn. 165 del 2014 che ha riconosciuto l\u0027illegittimita\u0027 costituzionali\ndi previsioni della legge regionale che avevano introdotto - in\nordine a grandi strutture di vendita - oneri aggravati e\nsupplementari, con conseguente ostacolo effettivo alla liberta\u0027\nconcorrenziale nella regione. \n Il giudice delle leggi, nella predetta sentenza, ha richiamato un\nprincipio costantemente enunciato dalla Corte, secondo «la tutela\ndella concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere\nprevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le regioni\npossono dettare in forza della competenza in materia di commercio\n(sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie». \n6) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera aa),\nn. 2 per contrasto con gli articoli 117, primo comma, della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 14 del decreto legislativo n.\n114/1998 e all\u0027art. 15 del decreto legislativo n. 206/2005 nonche\u0027\ncon l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) in relazione agli articoli\n1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 98/6/CE del 16 febbraio 1998. \n L\u0027art. 2, comma 1, lettera aa), n. 2) ha introdotto, nell\u0027art. 38\ndel testo unico sul commercio, dedicato alla disciplina della\npubblicita\u0027 dei prezzi, il comma 3-bis, stabilendo che: \n «aa) l\u0027art. 38 e\u0027 cosi\u0027 modificato: \n 2) dopo il comma 3 e\u0027 aggiunto il seguente: \n\"3-bis. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti puo\u0027\nessere indicato su un apposito catalogo a disposizione della\nclientela». \n Tale disciplina, nel consentire che, per esigenze di ordine\npubblico non tipizzate, il prezzo dei prodotti sia indicato su un\ncatalogo separato, si pone in contrasto con gli articoli 117, primo\ncomma e secondo comma, lettera e) della Costituzione per le ragioni\ndi seguito esposte. \n In primo luogo, la suddetta previsione si pone in contrasto con\ngli obblighi eurounitari e, segnatamente, con la direttiva n. 98/6\ndel 16 febbraio 1998 con la quale viene fissato l\u0027obbligo, poi\nrecepito a livello nazionale, secondo cui «il prezzo di vendita e il\nprezzo per unita\u0027 di misura devono essere non equivoci, agevolmente\nidentificabili e facilmente leggibili» (art. 4, par. 1, della\ndirettiva) [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, C-543/21,\npunto 25 e, piu\u0027 di recente, sentenza del 26 settembre 2024,\nC-330/23]. \n L\u0027introduzione di tale obbligo va letto conformemente alla ratio\nindividuata nei considerando della direttiva n. 98/6 sopra citata. \n A tal riguardo, il considerando 6 della direttiva chiarisce che\nl\u0027obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unita\u0027 di\nmisura contribuisce in modo notevole al miglioramento\ndell\u0027informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo piu\u0027\nsemplice ai consumatori possibilita\u0027 ottimali di valutare e di\nraffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di\nprocedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici. \n Il considerando 1 di detta direttiva sottolinea, inoltre,\nl\u0027importanza della trasparenza del funzionamento del mercato e di\nun\u0027informazione corretta per la tutela dei consumatori. Infine, il\nconsiderando 12 della direttiva n. 98/6 precisa che quest\u0027ultima mira\nad assicurare un\u0027informazione omogenea e trasparente a profitto\ndell\u0027insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. \n La predetta direttiva, come si vedra\u0027, e\u0027 stata successivamente\nrecepita dall\u0027art. 15 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che\nrinvia, per le modalita\u0027 di indicazione del prezzo per unita\u0027 di\nmisura, a quanto prescritto dall\u0027art. 14 del decreto legislativo n.\n114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del\ncommercio. \n La previsione regionale, nel consentire che per ragioni di ordine\npubblico non meglio esplicitate, il prezzo dei prodotti possa essere\nindicato su un catalogo separato entra palesemente in contrasto con\nl\u0027obbligo di trasparenza discendente dalla disciplina eurounitaria e,\nper l\u0027effetto, si pone in contrasto con l\u0027art. 117, primo comma della\nCostituzione. \n Ferme restando tali considerazioni, la disciplina censurata si\npone in deroga alla disciplina statale e, segnatamente, al richiamato\nart. 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, oltre che all\u0027art.\n15 del codice del consumo. \n Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma\ndella disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u0027art.\n4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo aver enunciato,\nall\u0027art. 1, tra le finalita\u0027 perseguite, da un canto la trasparenza\ndel mercato, la concorrenza, la liberta\u0027 di impresa e la libera\ncircolazione delle merci e, dall\u0027altro, la tutela del consumatore,\ncon particolare riguardo all\u0027informazione, alla possibilita\u0027 di\napprovvigionamento, al servizio di prossimita\u0027, all\u0027assortimento e\nalla sicurezza dei prodotti, ha stabilito i principi e le norme\ngenerali sull\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 commerciale sancendo, in\nparticolare all\u0027art. 14 la pubblicita\u0027 dei prezzi. \n Quest\u0027ultimo dispone che «1. I prodotti esposti per la vendita al\ndettaglio nelle vetrine esterne o all\u0027ingresso del locale e nelle\nimmediate adiacenze dell\u0027esercizio o su aree pubbliche o sui banchi\ndi venduta, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben\nleggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l\u0027uso di un\ncartello o con altre modalita\u0027 idonee allo scopo. 2. Quando siano\nesposti insieme prodotti identici dello stesso valore e\u0027 sufficiente\nl\u0027uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti\ndi tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero\nservizio l\u0027obbligo dell\u0027indicazione del prezzo deve essere osservato\nin ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 3. I\nprodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia\u0027\nimpresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che\nrisulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi\ndall\u0027applicazione del comma 2. 4. Restano salve le disposizioni\nvigenti circa l\u0027obbligo dell\u0027indicazione del prezzo di vendita al\ndettaglio per unita\u0027 di misura». \n Orbene, cio\u0027 che risulta dalla inequivoca lettera della norma e\u0027\nche la chiara leggibilita\u0027, laddove e\u0027 prescritta, nel primo comma,\nper i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine\nesterne o all\u0027ingresso del locale e nelle immediate adiacenze\ndell\u0027esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque\ncollocati, presuppone sempre e comunque la facile visibilita\u0027 (cfr.\nCorte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 14826 del 2025; Cass, civ.\nsez. I, sentenza 3115 del 2005). \n La sostituzione dell\u0027esposizione diretta con un sistema mediato,\nintrodotto dal legislatore regionale, incide sulla ratio di\nimmediatezza e accessibilita\u0027 dell\u0027informazione al consumatore, con\nconseguente alterazione dell\u0027uniformita\u0027 del mercato e,\nconseguentemente, si pone in contrasto, altresi\u0027, con l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera e) della Costituzione. \n7) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera cc)\nper contrasto con gli articoli 117, primo comma in relazione all\u0027art.\n6-bis della direttiva n. 98/6, come modificata dalla direttiva n.\n2019/2161 e all\u0027art. 17-bis del decreto legislativo n. 206/2005\nnonche\u0027 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera cc) della legge regionale impugnata ha\naggiunto il comma 2-bis all\u0027art. 43 del testo unico del commercio,\nche cosi\u0027 statuisce: \n «cc) l\u0027art. 43 e\u0027 cosi\u0027 modificato: 1) dopo il comma 2 e\u0027\naggiunto il seguente: \"2-bis. Sul cartellino del prezzo, oltre al\nprezzo ridotto di vendita, e\u0027 obbligatorio indicare anche il prezzo\npiu\u0027 basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni,\nnonche\u0027 la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle\ndisposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o di\nimminente scadenza.». \n La previsione censurata prevede l\u0027obbligo di indicare la\npercentuale di sconto e interviene sulle esclusioni dal regime\narmonizzato europeo, ampliando quelle previste dall\u0027art. 17-bis del\ncodice del consumo, secondo il quale: «1. Ogni annuncio di riduzione\ndi prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista\nper un determinato periodo di tempo prima dell\u0027applicazione di tale\nriduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu\u0027 basso\napplicato dal professionista alla generalita\u0027 dei consumatori nei\ntrenta giorni precedenti all\u0027applicazione della riduzione del prezzo. \n 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti\nagricoli e alimentari deperibili di cui all\u0027art. 2, comma 1, lettera\nm), e all\u0027art. 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre\n2021, n. 198 [...]». \n Tale disciplina recepisce l\u0027art. 6-bis della direttiva n. 98/6,\nintrodotto dalla direttiva n. 2019/2161 che riconosceva agli Stati\nmembri la facolta\u0027 di stabilire norme diverse per i beni che\nrischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. \n In particolare, il legislatore regionale pur non avendo la\nfacolta\u0027 di ampliare le categorie di beni esclusi, che la disciplina\nnazionale ha espressamente limitato ai soli prodotti agricoli e\nalimentari deperibili, opera una estensione generalizzata delle\ncategorie di beni esclusi, con conseguente introduzione di una deroga\nnon consentita, in contrasto con la disciplina interposta dell\u0027art.\n17-bis e con gli obblighi euro-unitari richiamati dall\u0027art. 117,\nprimo comma, della Costituzione. Oltre alla suddetta violazione, la\ndisposizione si pone in contrasto altresi\u0027 con l\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e) della Costituzione, atteso che il legislatore\nregionale - espressamente derogando ad una previsione di carattere\nnazionale - introduce una disciplina che invade la competenza\nnazionale in materia di tutela della concorrenza. \n8) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera zz)\nper contrasto con l\u0027art. 117, primo e secondo comma della\nCostituzione in relazione agli articoli 31 del decreto-legge n. 201\ndel 2011, convertito con legge n. 214 del 2011 e 1 del decreto-legge\nn. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012 \n L\u0027art. 1, comma 1, lett. zz) ha sostituito l\u0027art. 68 del testo\nunico, riscrivendo la disciplina sui mercati domenicali e festivi. \n La citata disposizione ha previsto: \n «zz) l\u0027art. 68 e\u0027 sostituito dal seguente: \n \"Art. 68 (Mercati domenicali e festivi). - 1. Lo\nsvolgimento dei mercati nei giorni domenicali e\u0027 consentito: a) ai\nmercati straordinari ed ai mercati dell\u0027antiquariato e del\ncollezionismo; b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o\nrionali, se gia\u0027 operanti alla data di entrata in vigore del presente\ntesto unico. \n 2. E\u0027 consentito, nei giorni festivi infrasettimanali, lo\nsvolgimento dei mercati di qualsiasi tipologia.». \n La disposizione censurata, intervenendo sulla disciplina dei\nmercati domenicali e festivi, ha limitato lo svolgimento ai soli\nmercati straordinari e a quelli dedicati all\u0027antiquariato e al\ncollezionismo, escludendo invece i mercati dell\u0027usato. \n Questa scelta normativa si pone in palese contrasto con il quadro\nstatale di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura\ndegli esercizi commerciali, delineato dall\u0027art. 31 del decreto-legge\nn. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, e dall\u0027art. 1\ndel decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012,\nche configurano una disciplina uniforme volta a garantire condizioni\ndi concorrenza omogenee sul territorio nazionale. Tale\nliberalizzazione costituisce espressione della competenza legislativa\nesclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come\nripetutamente ribadito dalla Corte costituzionale, che nelle sentenze\nn. 299 del 2012 e n. 98 del 2017 ha chiarito che gli orari di\napertura, inclusi quelli dei mercati e delle fiere, incidono\ndirettamente sulla contendibilita\u0027 del mercato e sulla liberta\u0027 di\niniziativa economica degli operatori (cfr. altresi\u0027 Corte\ncostituzionale sentenza n. 134 del 2021). \n La norma regionale, eliminando la possibilita\u0027 di svolgere\nmercati dell\u0027usato nei giorni festivi e restringendo in modo\nselettivo le tipologie di mercati straordinari consentiti, introduce\nuna limitazione che altera l\u0027equilibrio competitivo tra differenti\nsegmenti commerciali, favorendo alcuni operatori (antiquariato e\ncollezionismo) a discapito di altri (usato). Una simile scelta, pur\nricadendo formalmente nell\u0027ambito del commercio, non puo\u0027 essere\nricondotta a una competenza regionale, poiche\u0027 incide direttamente\nsulle condizioni di accesso ed esercizio dell\u0027attivita\u0027 economica,\nambito riservato alla disciplina statale proprio per garantire\nuniformita\u0027 concorrenziale. \n In ogni caso, la materia della tutela della concorrenza, dato il\nsuo carattere «finalistico» e, dunque, «trasversale», come\nriconosciuto piu\u0027 volte dalla Corte, e\u0027 «in grado di influire anche\nsu materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o\nresiduale, delle regioni» (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005,\nn. 272 e n. 14 del 2004). \n In questa configurazione della materia, che ricomprende «le\nmisure dirette a promuovere l\u0027apertura di mercati o ad instaurare\nassetti concorrenziali, mediante la riduzione o l\u0027eliminazione dei\nvincoli al libero esplicarsi della capacita\u0027 imprenditoriale e alle\nmodalita\u0027 di esercizio delle attivita\u0027 economiche», la Corte ha\nriconosciuto «al legislatore statale [la possibilita\u0027 di] intervenire\nanche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali\n[riconducibile, di per se\u0027, alla] materia \"commercio\" attribuita alla\ncompetenza legislativa residuale delle regioni (sentenze n. 288 e n.\n247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)». \n In tale contesto, la citata sentenza n. 299 del 2012 ha,\naltresi\u0027, evidenziato che «\"l\u0027eliminazione dei limiti agli orari e ai\ngiorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce,\na beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato piu\u0027 dinamico\ne piu\u0027 aperto all\u0027ingresso di nuovi operatori e amplia la\npossibilita\u0027 di scelta del consumatore\" e che la liberalizzazione\ncosi\u0027 disposta nel settore dall\u0027intervento normativo statale risulta\ncoerente con l\u0027obiettivo di promuovere la concorrenza, e\nproporzionato allo scopo di garantire l\u0027assetto concorrenziale nel\nmercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale». \n Si tratta, dunque, di uno specifico intervento di promozione\ndella concorrenza nel settore commerciale, riconducibile, secondo la\ncostante giurisprudenza della Corte, all\u0027ambito della cosiddetta\nconcorrenza «nel mercato», in quanto diretta a eliminare limiti e\nvincoli alla libera esplicazione della capacita\u0027 imprenditoriale e\ndella competizione tra imprese, ambito che si affianca a quello della\nconcorrenza «per il mercato», nel quale rientrano gli interventi\nvolti a configurare procedure concorsuali che assicurino la piu\u0027\nampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. \n Le disposizioni regionali, allontanandosi dal perseguimento delle\npredette finalita\u0027 e limitando, dunque, la piena attuazione della\nconcorrenza nel mercato, si pongono in evidente contrato con l\u0027art.\n117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, essendo\nstata violata la competenza esclusiva statale in materia di\nconcorrenza nonche\u0027 gli obblighi derivanti dall\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea giacche\u0027 la liberalizzazione degli orari e dei\ngiorni di apertura costituisce una misura pro-concorrenziale\nfunzionale alla piena contendibilita\u0027 del mercato. \n9) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera ttt),\nper contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione \n L\u0027art. 1, comma 1, lettera ttt) ha introdotto nel testo unico\nl\u0027art. 158-bis, stabilendo: \n «ttt) dopo l\u0027art. 158 e\u0027 aggiunto il seguente: \n \"158-bis. (Rafforzamento amministrativo mediante proroga\ndella graduatoria del concorso per istruttori SIT - Ulteriori\ndisposizioni transitorie). - 1. Al fine di assicurare l\u0027efficace\nattuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di\ngarantire adeguati livelli di efficienza amministrativa, tecnica e\noperativa, la validita\u0027 della graduatoria regionale relativa al\nconcorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di\nnovantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di\nistruttore sistemi informativi e tecnologie, confermata in via\ndefinitiva con decreto del direttore generale della Direzione\ngenerale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, e\u0027\nprorogata fino al 31 dicembre 2025.». \n La disposizione regionale interviene, prorogandone la validita\u0027\nfino al 31 dicembre 2025, su una graduatoria concorsuale gia\u0027 scaduta\nalla data di entrata in vigore della legge regionale. Viene dunque\nstabilita non una proroga di una graduatoria ancora efficace -\nipotesi riconosciuta dall\u0027ordinamento - ma una vera e propria\nrimessione in termini, del tutto estranea al quadro normativo statale\ne alla relativa interpretazione consolidata. \n La disciplina nazionale in materia di validita\u0027 delle\ngraduatorie, dettata dall\u0027art. 35, comma 5-ter, del decreto\nlegislativo n. 165 del 2001 per il comparto pubblico e dall\u0027art. 91,\ncomma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali,\nprevede un limite temporale preciso e non derogabile, entro il quale\nl\u0027amministrazione puo\u0027 attingere alla graduatoria; una volta superato\ntale limite, la graduatoria perde efficacia e non puo\u0027 piu\u0027 essere\nutilizzata ai fini del reclutamento. \n La previsione in parola, rivitalizzando una graduatoria i cui\neffetti erano ormai esauriti, introduce una disciplina extra ordinem\nche incide direttamente sui principi costituzionali di eguaglianza,\nbuon andamento e imparzialita\u0027 di cui agli articoli 3 e 97 della\nCostituzione, consentendo un accesso all\u0027impiego pubblico al di fuori\ndelle condizioni previste dalla normativa statale e alterando\nl\u0027affidamento di chi partecipa a procedure selettive nel rispetto\ndelle regole vigenti. \n Una simile rimessione in termini, priva di fondamento normativo e\nin contrasto con la necessaria uniformita\u0027 dei criteri di\nreclutamento, determina un\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento e\ncompromette la regolarita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, ponendosi in\nevidente contrasto con i parametri costituzionali di cui agli\narticoli 3 e 97, tenuto conto delle previsioni che, in materia di\npubblico impiego, fissano la disciplina della validita\u0027 delle\ngraduatorie concorsuali. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra\nrappresentato e difeso conclude affinche\u0027 la Corte costituzionale\nvoglia accogliere il presente ricorso e per l\u0027effetto dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera\nii), nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3; art.\n1, comma 1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; art.\n1, comma 1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n. 3; art. 1,\ncomma 1, lettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1,2, 3,4\ne 5; art. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1, comma1, lettera cc);\nart. 1, comma 1, lettera zz; art. 1, comma 1, lettera ttt), della\nlegge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, pubblicata nel\nBUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale\n21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell\u0027art. 3,\ncomma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori\ndisposizioni transitorie», per le ragioni esposte nei motivi. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri\ndell\u002711 dicembre 2025 di impugnativa della legge regionale, con\nallegata relazione; \n 2. legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20,\npubblicata nel BUR n. 74 del 17 ottobre 2025. \n Roma, 15 dicembre 2025 \n \n Vice avvocato generale dello Stato: Mangia \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Santini","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Campania","contenzioso":"","deposito_cost":"23/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
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