Reg. Ric. n. 47 del 2025
pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Campania



Oggetto:

Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Assegnazione dei posteggi su area pubblica - Concessione dei posteggi non assegnati nei mercati, nelle fiere o fuori mercato da parte del comune sede di posteggio – Predisposizione, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero di posteggi disponibili, di un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all’interno del mercato – Previsione che, nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi contemplano una premialità sul punteggio attribuibile agli operatori già titolari – Esclusione dell’occupazione dei posteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre fino all’avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale – Previsione che la regione rende pubblico l’elenco dei posteggi disponibili entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune alla competente struttura regionale – Proroga sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo – Ricorso del Governo – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo con riferimento alla direttiva servizi – Irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica – Interferenza, attraverso l’imposizione di vincoli procedurali e tempistiche, con l’autonomia delle funzioni amministrative comunali.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera ii), numeri 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 55 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7), 2 (aggiuntivo del comma 1-bis nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 4 (aggiuntivo del comma 2-bis nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 5 (aggiuntivo del comma 2-ter nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 6 (modificativo del comma 3 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020) e 10 (sostitutivo del comma 10 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020).

- Costituzione, artt. 41, 117, commi primo e secondo, lettera e), e 118; direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, art. 12, in particolare paragrafo 1; legge 20 dicembre 2023, n. 214, art. 11.


Commercio - Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Definizioni – Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera a), numero 3, introduttivo della lettera m-bis) nel comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera e).


Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Centri di assistenza tecnica – Criteri per la costituzione di tali soggetti, a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro - Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, rispettivamente il primo abrogativo del comma 2 e il secondo modificativo del comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera e).


Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Sostituzione del precedente riferimento alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale con il rinvio alle previsioni della lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 7 del 2020, recante la definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una nozione di associazione di categoria maggiormente stringente in relazione all’applicazione delle disposizioni relative ai distretti di commercio, alla promozione delle associazioni di categoria e all’applicazione di alcuni strumenti comunali - Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2 (rispettivamente modificativi dei commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7); lettera g), numeri da 1 a 4 (rispettivamente il primo aggiuntivo del comma 01, il secondo modificativo del comma 1, il terzo sostitutivo del comma 2 e il quarto abrogativo del primo periodo del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale n. 7 del 2020); lettera h), numero 3 (modificativo del comma 7 dell’art. 19 della legge regionale n. 7 del 2020); lettera i), numero 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 20 della legge regionale n. 7 del 2020).

- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera e).


Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Disciplina delle grandi strutture di vendita – Ricorso del Governo – Denunciato aggravio del procedimento – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera q), numeri da 1 a 5 (rispettivamente il primo modificativo del comma 3, il secondo modificativo del comma 5, il terzo modificativo del comma 8, il quarto modificativo del comma 9 e il quinto sostitutivo della lettera c) del comma 11 dell’art. 28 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7).

- Costituzione, art. 117, primo (recte: secondo) comma, lettera e).


Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Pubblicità dei prezzi – Riconoscimento della possibilità, per esigenze di ordine pubblico, di indicare il prezzo dei prodotti su un apposito catalogo a disposizione della clientela – Ricorso del Governo – Introduzione, per generiche ragioni di ordine pubblico, di una forma mediata di esposizione dei prezzi – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Deroga alla disciplina statale, anche di derivazione comunitaria, riguardante la pubblicità dei prezzi di vendita a tutela dei consumatori e del mercato – Incidenza sulle ragioni di immediatezza e accessibilità dell’informazione da parte del consumatore con conseguente alterazione dell’uniformità del mercato – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera aa), numero 2, aggiuntivo del comma 3-bis nell’art. 38 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, considerando 6 e 12 e artt. 1, 2, 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 14; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 15.


Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Vendite di fine stagione – Disposizioni relative all’indicazione del prezzo di vendita e alle esclusioni riguardanti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza – Ricorso del Governo – Denunciata estensione generalizzata delle categorie dei beni esclusi dall’obbligo di indicazione del prezzo secondo le modalità previste per le vendite di fine stagione – Deroga alla previsione statale che limita l’esclusione ai soli prodotti agricoli e alimentari deperibili – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera cc), numero 1, aggiuntivo del comma 2-bis nell’art. 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, art. 6-bis; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 17-bis.


Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Mercati domenicali e festivi – Omessa inclusione dei mercati dell’usato – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera zz), sostitutiva dell’art. 68 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 1.


Commercio – Impiego pubblico – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Proroga della graduatoria del concorso per istruttori sistemi informativi e tecnologie – Ricorso del Governo – Denunciata proroga, al 31 dicembre 2025, della validità di una graduatoria concorsuale già scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale – Contrasto con la disciplina statale che stabilisce un limite temporale alla validità delle graduatorie concorsuali – Violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità – Lesione dell’affidamento di quanti partecipano a procedure selettive nel rispetto delle regole vigenti.

- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera ttt), introduttiva dell’art. 158-bis nella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

- Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 91, comma 4.


Norme impugnate:
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 6  Co. 1
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 10  Co. 2
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 10  Co. 4
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 11  Co. 1
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 11  Co. 2
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 18
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 18  Co. 1
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 18  Co. 2
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 18  Co. 3
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 19  Co. 7
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 20  Co. 1
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 28  Co. 3
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 28  Co. 5
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 28  Co. 8
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 28  Co. 9
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 28  Co. 11
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 38  Co. 3
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 43  Co. 2
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 55  Co. 1
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 55  Co. 1
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 55  Co. 2
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 55  Co. 2
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 55  Co. 3
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 55  Co. 10
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 68
legge della Regione Campania  del 16/10/2025  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge della Regione Campania  del 21/04/2020  Num. 7  Art. 158


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 39 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118 
direttiva CE del 16/02/1998    Art.
direttiva CE del 16/02/1998    Art.
direttiva CE del 16/02/1998    Art.
direttiva CE del 16/02/1998    Art.
direttiva CE del 16/02/1998    Art.
direttiva CE del 16/02/1998    Art.
direttiva CE del 16/02/1998 
direttiva CE del 16/02/1998 
direttiva CE del 12/12/2006    Art. 12 
direttiva CE del 12/12/2006    Art. 12 
decreto legislativo del 31/03/1998    Art. 14 
decreto legislativo del 06/09/2005    Art. 15 
decreto legislativo del 06/09/2005    Art. 17 
decreto legislativo del 30/03/2001    Art. 35    Co.
decreto legislativo del 18/08/2000    Art. 91    Co.
decreto-legge del 06/12/2011    Art. 31 
legge del 22/12/2011 
decreto-legge del 24/01/2012    Art.
legge del 24/03/2012 
legge del 20/12/2023    Art. 11 



Testo del ricorso

                        N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 dicembre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 dicembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) -  Assegnazione
  dei posteggi su  area  pubblica  -  Concessione  dei  posteggi  non
  assegnati nei mercati, nelle fiere o fuori  mercato  da  parte  del
  comune  sede  di   posteggio   -   Predisposizione,   prima   della
  trasmissione  agli  uffici  regionali  del   numero   di   posteggi
  disponibili, di un  bando  di  miglioria  tra  gli  operatori  gia'
  assegnatari di posteggi all'interno del mercato -  Previsione  che,
  nelle more dell'adozione delle  linee  guida  di  cui  al  comma  1
  dell'art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione
  per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi  contemplano  una
  premialita' sul punteggio attribuibile agli operatori gia' titolari
  - Esclusione dell'occupazione dei posteggi liberi e non  comunicati
  alla regione entro il 31 dicembre fino  all'avvenuta  comunicazione
  alla competente struttura regionale -  Previsione  che  la  regione
  rende   pubblico   l'elenco   dei   posteggi   disponibili    entro
  quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune  alla
  competente struttura regionale - Proroga sino al 31  dicembre  2032
  delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le
  quali e' stata presentata richiesta di rinnovo. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Definizioni -
  Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente
  rappresentative a livello regionale. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul  commercio)  -  Centri  di
  assistenza tecnica - Criteri per la costituzione di tali  soggetti,
  a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria  del
  settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) -  Sostituzione
  del  precedente  riferimento  alle  organizzazioni   di   categoria
  maggiormente rappresentative sul territorio regionale con il rinvio
  alle previsioni della lettera m-bis) del comma 1 dell'art. 6  della
  legge  regionale  n.  7  del  2020,  recante  la   definizione   di
  associazioni    di    categoria    del    commercio    maggiormente
  rappresentative a livello regionale. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul  commercio)  -  Disciplina
  delle grandi strutture di vendita. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio)  -  Pubblicita'
  dei prezzi - Riconoscimento della  possibilita',  per  esigenze  di
  ordine pubblico, di indicare il prezzo dei prodotti su un  apposito
  catalogo a disposizione della clientela. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio)  -  Vendite  di
  fine stagione - Disposizioni relative all'indicazione del prezzo di
  vendita  e  alle  esclusioni  riguardanti  i  prodotti  deperibili,
  deteriorabili o ad imminente scadenza. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020  (Testo  unico  sul  commercio)  -  Mercati
  domenicali e festivi - Omessa inclusione dei mercati dell'usato. 
Commercio -  Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Campania  -
  Modifiche alla legge regionale n.  7  del  2020  (Testo  unico  sul
  commercio) - Proroga della graduatoria del concorso per  istruttori
  sistemi informativi e tecnologie. 
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20 (Modifiche alla
  legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio  ai
  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  regionale  14  ottobre
  2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie), art.  1,  comma
  1, lettere a), numero 3; b); c), numeri 1 e 2; g);  h),  numero  3;
  i), numero 1; q), numeri da 1 a 5; aa), numero 2; cc); ii),  numeri
  1, 2, 4, 5, 6 e 10; zz); ttt). 


(GU n. 2 del 14-01-2026)

 
               Ricorso ex art. 127 della Costituzione 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
per mandato ex  lege  dall'avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.
80224030587),            Fax            06/96514000 -             pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici  ha  domicilio
in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente; 
    Contro Regione Campania, in persona del Presidente  della  giunta
regionale pro tempore (cod. fisc. 80011990639),  nella  sua  sede  in
Napoli  -  via   Santa   Lucia   n.   81   -   80132   Napoli   (NA),
urp@pec.regione.campania.it;   avvocatura@pec.regione.campania.it   e
segreteria.giunta@pec.regione.campania.it - resistente; 
    Per la declaratoria della  illegittimita'  costituzionale  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 11 dicembre 2025, degli articoli 1, comma 1, lettera ii),  nn.
1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3; art. 1,  comma
1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; art. 1,  comma
1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n. 3; art.  1,  comma  1,
lettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1, 2, 3,  4  e  5;
art. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1,  comma  1,  lettera  cc);
art. 1, comma 1, lettera zz); art. 1, comma 1,  lettera  ttt),  della
legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20,  pubblicata  nel
BUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale
21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.  11)  e  ulteriori
disposizioni transitorie». 
    La legge regionale impugnata  introduce  rilevanti  modifiche  al
testo unico regionale sul commercio, adottato con la legge  regionale
21 aprile 2020, n. 7. 
    La legge regionale,  ad  avviso  del  Governo,  presenta  diversi
profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti. 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  lettera  ii),
nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10, per contrasto con l'art. 117, primo comma  in
relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE nonche' con  l'art.
117, secondo comma, lettera e) in relazione all'art. 11  della  legge
20 dicembre 2023, n. 214 e, infine, con gli articoli 41 e  118  della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, lettera ii), nn. 1, 2, 4,  5,  6  e  10  della
legge regionale n. 20/2025 ha  modificato  la  disciplina  del  testo
unico  sul  commercio  e,  segnatamente,  l'art.  55  in  materia  di
assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere o  fuori  mercato,
cosi' disponendo: 
        «ii) l'art. 55 e' cosi' modificato: 
          1) al comma 1, la parola "posteggio"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "posteggi non assegnati" e dopo  la  parola  "comune"  sono
aggiunte le seguenti: "sede di posteggio"; 
          2) dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  I
comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei
posteggi disponibili di cui al  successivo  comma  2,  predispone  un
bando di miglioria tra gli operatori  gia'  assegnatari  di  posteggi
all'interno del mercato."; 
          [...] 
          4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  Nelle
more della adozione delle linee guida di cui all'art.  11,  comma  1,
della legge n. 214/2023, le procedure di selezione per l'assegnazione
delle concessioni dei posteggi ai sensi del comma  6,  dell'art.  11,
prevedono una premialita' del 25 per cento sul punteggio attribuibile
per gli operatori che non  abbiano  presentato  domanda  di  rinnovo,
quale  riconoscimento  della  professionalita'  acquisita  attraverso
l'occupazione continuativa del posteggio nel  corso  degli  anni.  Il
comune puo' concedere la medesima premialita' anche ai  soggetti  che
hanno partecipato alle spunte giornaliere,  ai  sensi  dell'art.  59,
comma 1."; 
          5) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-ter.  I
posteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre di
ogni anno, non possono essere  occupati,  a  qualsiasi  titolo,  fino
all'avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale."; 
          6) al comma 3, dopo le parole "Entro quarantacinque giorni"
sono aggiunte le seguenti: "dalla comunicazione di cui al comma 2"; 
          [...] 
          10) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10.  Ai  sensi
dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge n. 214/2023, le concessioni di
posteggio scadute  al  31  dicembre  2020,  per  le  quali  e'  stata
presentata richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 54, comma 3, della
presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032.». 
    Le previsioni regionali in tema  di  posteggi  su  area  pubblica
hanno introdotto proroghe automatiche delle concessioni  fino  al  31
dicembre 2032 (n. 10), meccanismi di premialita' selettiva  a  favore
degli operatori gia' titolari (incumbent n. 2 e  n.  4)  nonche'  una
serie  di   vincoli   procedurali   ulteriori   rispetto   a   quanto
precedentemente previsto (nn. 1,5 e 6),  asserendo  di  agire  «nelle
more» dell'adozione delle linee guida statali previste  dall'art.  11
della  legge  n.  214/2023  (Legge  annuale  per  il  mercato  e   la
concorrenza 2022), secondo  il  quale  «A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le concessioni  di  posteggio
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate,  per
una durata di dieci anni, sulla  base  di  procedure  selettive,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione,  parita'
di  trattamento,  trasparenza  e  pubblicita',  secondo  linee  guida
adottate dal Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  previa
intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'art.  8,  comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge». 
    Il richiamo alla predetta fonte statale  non  risulta,  tuttavia,
idoneo a legittimare l'intervento regionale sopra illustrato, poiche'
la  materia  incide  direttamente  sull'accesso  al  mercato,   sulla
contendibilita' e sulla struttura concorrenziale del settore,  ambiti
riservati alla competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    Ferma restando l'invasione di competenze da parte del legislatore
regionale, e' altresi'  evidente  il  contrasto  della  summenzionata
disciplina regionale con l'art. 117, primo comma, della  Costituzione
atteso che la potesta' legislativa della regione e' stata  esercitata
in contrasto con i vincoli derivanti dal diritto europeo. 
    Giova premettere che il commercio ambulante, o commercio su  area
pubblica,  e'  una  attivita'  di  vendita  di  merci  al  dettaglio,
effettuata su aree di  proprieta'  pubblica,  ovvero  su  piazzole  o
posteggi assegnati, oppure in forma itinerante, e tale attivita', per
giurisprudenza costante della  Corte  costituzionale  e  del  giudice
amministrativo, rientra senza alcun dubbio nella nozione  di  servizi
di cui alla direttiva servizi. 
    Difatti, la direttiva in parola  ha  un  ambito  di  applicazione
generalizzato, concernente i «servizi forniti da prestatori stabiliti
in uno Stato membro» (art. 1, par. 1), e in  cui  sono  tassative  le
esclusioni, elencate  all'art.  1,  par.  2.  Difatti,  la  Corte  di
giustizia ha statuito che  «[l]'art.  4,  punto  1,  della  direttiva
n. 2006/123 deve essere interpretato nel  senso  che  l'attivita'  di
vendita al dettaglio di prodotti costituisce un  "servizio"  ai  fini
dell'applicazione di tale  direttiva»  (Corte  di  giustizia,  grande
sezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle  cause  riunite  C-360/15  e
C-31/16, paragrafo 97). 
    Ad  ulteriore  conferma  di  tale  percorso  argomentativo,  puo'
richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n.  210/2024  che,
nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato il
contrasto con la direttiva servizi anche delle norme  introdotte  dal
legislatore statale che escludevano  il  settore  del  commercio  dal
campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,   di
recepimento della direttiva medesima [art. 7, lettera f-bis)  e  art.
16,  comma  4-bis,  inseriti  nel  decreto  legislativo  n.   59/2010
dall'art. 1, comma  686,  lettera  a),  della  legge  n.  145/2018  e
successivamente abrogati dall'art. 11, comma  7,  lettera  a),  della
legge n. 214/2023]. 
    Cio' posto, l'art. 12, comma 1, della direttiva prevede che:  «1.
Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per  una  determinata
attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali
o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati  membri  applicano
una procedura di selezione tra i candidati potenziali,  che  presenti
garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare,
un'adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della  procedura  e   del   suo
svolgimento e completamento. 2.  Nei  casi  di  cui  al  paragrafo  1
l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non
puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri
vantaggi al prestatore uscente o a persone che  con  tale  prestatore
abbiano particolari legami.». 
    Le previsioni regionali  sopra  richiamate  e,  segnatamente,  la
disciplina dei rinnovi e dei vantaggi per gli operatori del  settore,
risultano in contrasto con l'art. 12 della  direttiva  2006/123/CE  -
norma self-executing - che vieta, infatti, in modo espresso i rinnovi
automatici e qualsiasi vantaggio riconosciuto al prestatore  uscente.
Tale principio e' stato ribadito  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza n.  109/2024  nonche'  dalla  giurisprudenza  amministrativa
(Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9104/2023; Cons. Stato,  sez.  V,
n. 9266/2024 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 6013/2025),  pronunce  che
hanno confermato da un lato l'applicabilita' della direttiva anche al
commercio su aree pubbliche ed il carattere direttamente  applicabile
dell'art.  12,  dall'altro   l'obbligo   delle   amministrazioni   di
disapplicare le norme interne contrastanti e il  divieto  di  rinnovi
automatici. 
    Ne discende, pertanto, che il rinnovo automatico e  generalizzato
per una considerevole durata di anni  (dodici  anni)  dei  titoli  di
concessione gia' in essere, preclude  l'accesso  al  mercato  tramite
procedure imparziali  di  selezione  a  nuovi  potenziali  operatori,
garantendo una posizione di privilegio a coloro gia'  beneficiari  di
un rapporto concessorio. In  tal  modo  sussiste  la  violazione  del
citato art. 12, primo  paragrafo,  della  direttiva  servizi  e,  per
l'effetto  la  violazione   dell'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione. 
    In tale quadro, i criteri premiali e i rinnovi  in  favore  degli
incumbent non sono  meri  profili  organizzativi,  ma  strumenti  che
parimenti  restringono  l'accesso  potenziale  al  mercato  e  creano
barriere all'ingresso, in aperto contrasto con la nozione  di  tutela
della concorrenza delineata dalla Corte costituzionale,  secondo  cui
rientrano in tale materia anche le  misure  di  promozione  volte  ad
aprire il mercato o ad eliminarne le barriere (sent. n. 430/2007)  e,
piu' in generale, non sono ammesse misure che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione nel territorio nazionale  (sent.  n.  186
del 2010; nello stesso senso sentt. n. 2 del 2014, n. 259 del 2013  e
n. 339 del 2011). 
    La Corte ha altresi' chiarito che le regioni non possono adottare
provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle  persone  e
delle cose tra le regioni ne' limitare il diritto  dei  cittadini  di
esercitare in  qualunque  parte  del  territorio  nazionale  la  loro
attivita' (sent. n. 207 del 2001 e sentenza n.  398  del  2001),  ne'
frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla  prestazione  di
servizi da parte di operatori collocati in altre parti del territorio
nazionale o dell'Unione europea (sentt. n. 64 del 2007 e n.  440  del
2006). 
    Le  scelte  regionali,  cristallizzando  posizioni  acquisite   e
attribuendo  vantaggi  selettivi  agli   operatori   gia'   presenti,
finiscono cosi'  per  comprimere  irragionevolmente  la  liberta'  di
iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, e per
interferire con l'autonomia delle  funzioni  amministrative  comunali
riconosciuta dall'art.  118  della  Costituzione,  imponendo  vincoli
procedurali e tempistiche che limitano la discrezionalita' degli enti
locali nella gestione delle concessioni di posteggio. 
    Per tutte le ragioni sopra esposte, l'art. 1,  comma  1,  lettera
ii) nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge regionale impugnata si pone in
contrasto con gli articoli 117, primo e secondo comma, lettera e), 41
e 118 della Costituzione, perche', oltre ad essere gravemente  lesivo
della competenza esclusiva in  materia  di  concorrenza  e  ponendosi
altresi'  in  contrasto  con  gli  obblighi  eurounitari,   introduce
limitazioni irragionevoli  alla  liberta'  di  iniziativa  economica,
interferendo altresi' con l'autonomia delle funzioni amministrative e
comunali di cui all'art. 118 della Costituzione. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), n.
3 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) nonche' con
gli articoli 3 e 39 della Costituzione 
    L'art. 1, comma 1, lettera  a),  n.  3),  della  legge  regionale
impugnata, ha modificato l'art. 6  del  testo  unico  del  commercio,
introducendo una definizione autonoma di  associazioni  di  categoria
del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. 
    In particolare, la predetta disposizione ha stabilito: 
        «a) l'art. 6, comma 1 e' cosi' modificato: 
          [....] 
          3) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: 
"m-bis)  associazioni  di  categoria   del   commercio   maggiormente
rappresentative a livello regionale: le  associazioni  di  categoria,
rappresentative di imprese  attive  nel  settore  del  commercio,  in
possesso del seguente  requisito:  a)  essere  costituite  a  livello
regionale  e  aderenti  a  organizzazioni  nazionali   di   categoria
rappresentate nel Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro
(CNEL) e, al contempo, essere  firmatarie  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) di  settore  applicato  alla  categoria  e
avere una rappresentanza stabile nel territorio  regionale  con  sede
operativa in Campania da  almeno  tre  anni  da  comprovare  mediante
idonea documentazione». 
    La citata disposizione ha introdotto, con la nuova lettera m-bis)
dell'art. 6, comma  1,  della  legge  regionale  n.  7/2020,  criteri
selettivi  eccessivamente  stringenti  per  il  riconoscimento  della
rappresentativita' delle  associazioni  di  categoria,  ponendosi  in
evidente contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  e),  della
Costituzione, poiche' incide su un ambito riconducibile  alla  tutela
della concorrenza e alla determinazione dei principi fondamentali  in
materia di  liberta'  associativa  e  partecipazione  alle  attivita'
economiche, riservati alla competenza esclusiva dello Stato. 
    L'innalzamento  delle   soglie   di   accesso   al   sistema   di
consultazione   e   partecipazione    istituzionale    produce    una
significativa  restrizione  della  pluralita'  delle  rappresentanze,
limitando in modo ingiustificato il numero dei  soggetti  ammessi  ai
tavoli di  confronto  e  alle  procedure  consultive  previste  dalla
normativa  regionale.   Tale   effetto   escludente   determina   una
compressione del pluralismo  associativo  e  sindacale,  con  effetti
discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi,  restano
esclusi  dal  circuito   istituzionale,   ponendosi,   pertanto,   in
violazione altresi' degli articoli 3 e 39 della Costituzione. 
    Al riguardo, si richiamano gli insegnamenti della  giurisprudenza
costituzionale secondo cui sono  costituzionalmente  irragionevoli  i
criteri di rappresentativita'  fondati  su  requisiti  eccessivamente
selettivi  o   sproporzionati,   poiche'   tali   meccanismi,   sotto
l'apparenza di criteri neutri,  producono  effetti  discriminatori  o
escludenti (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025). 
    Nella fattispecie il legislatore  regionale  ancora  la  maggiore
rappresentativita'  dell'associazione  di  categoria  a  ben  quattro
requisiti  assai  stringenti   e,   segnatamente,   la   costituzione
dell'associazione a livello regionale (criterio  di  localizzazione);
adesione ad organizzazioni nazionali di categoria  rappresentate  nel
CNEL; la sottoscrizione del CCNL di settore applicato alla  categoria
nonche' un rappresentativita' stabile nel territorio regionale  (sede
operativa da tre anni). 
    Si tratta di un meccanismo che, all'evidenza, esclude una  platea
di soggetti che influenzano la regolazione dei mercati  locali  e  la
rappresentanza di interessi economici, sulla scorta del  richiamo  ad
una  rappresentativita'  presunta  che  fa  leva   sull'adesione   ad
organizzazioni  nazionali  di  categoria  (affiliazione  confederale)
nonche' su un indice negoziale, costituito dalla stipulazione  di  un
contratto collettivo nazionale di categorie. A cio' si  aggiunga  che
la  previsione  di  una  rappresentativita'  stabile  nel  territorio
regionale, per una  durata  considerevole  comprime  maggiormente  la
rappresentanza di tutte le altre associazioni di categorie costituite
da un tempo minore. 
    La restrizione della platea dei soggetti ammessi incide  altresi'
sul piano concorrenziale, in  quanto  limita  l'accesso  ai  processi
attraverso  i  quali  si  formano  indirizzi   che   influenzano   la
regolazione dei mercati locali e la  rappresentanza  degli  interessi
economici. 
    Costituisce  lampante  conferma   di   tali   considerazioni   la
previsione previgente dell'art. 18 del testo unico sul commercio che,
nel disciplinare  la  promozione  delle  associazioni  di  categoria,
prevedeva  che  la  regione   potesse   concedere   contributi   alle
associazioni di categoria  relative  alle  piccole  e  medie  imprese
operanti  nel  settore  commerciale,  turistico  e  dei  servizi  che
svolgono attivita' associativa in ambito nazionale ed hanno una  sede
operativa nella  Regione  Campania.  La  suddetta  previsione  veniva
richiamata, dal previgente art. 10, secondo comma del testo unico sul
commercio, quale criterio da seguire la rappresentativita'  regionale
o provinciale delle singole associazioni di categoria. 
    La citata previsione, pertanto,  non  si  limita  a  disciplinare
aspetti organizzativi, ma  regola  direttamente  il  «mercato»  delle
rappresentanze e dei servizi alle  imprese,  alterando  le  dinamiche
concorrenziali e comprimendo la parita' di accesso ai  meccanismi  di
riconoscimento istituzionale, con una significativa restrizione della
pluralita' delle rappresentanze, ponendosi pertanto in contrasto  con
gli articoli 3 e  39  della Costituzione  e  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) nonche'  con  gli
articoli 3 e 39 della Costituzione 
    L'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale,  modificando
l'art.  10  del  testo  unico  del  commercio,  rubricato  centri  di
assistenza tecnica, eleva  ulteriormente  la  soglia  di  accesso  al
sistema di rappresentanza previsto dalla legge  regionale  e  produce
effetti restrittivi sulla partecipazione  ai  processi  consultivi  e
decisionali, nonche'  sulla  possibilita'  di  costituire  Centri  di
assistenza tecnica (CAT) riconosciuti dalla regione. 
    In particolare, la predetta disposizione stabilisce: 
        «b) l'art. 10 e' cosi' modificato: 
          1) il comma 2 e' soppresso; 
          2)  al  comma  4,  dopo  le  parole  "relativo  al  settore
alimentare" sono aggiunte le seguenti: "e alla somministrazione degli
alimenti e bevande,  in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  in
materia di formazione professionale.». 
    La previsione  in  esame  ha,  anzitutto,  soppresso  l'art.  10,
secondo comma del testo unico con il quale, come  si  e'  evidenziato
nel precedente motivo, veniva richiamato per relationem il previgente
art. 18 del testo unico sul commercio, per individuare il criterio da
seguire per riconoscere la rappresentativita' regionale e provinciale
delle associazioni di categoria. 
    Inoltre, la citata disposizione ha modificato l'art. 10, comma 4,
del testo  unico,  attraverso  l'integrazione  delle  competenze  nel
settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande «in
conformita'  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  formazione
professionale». 
    Le suesposte modifiche,  per  le  medesime  ragioni  esposte  nel
precedente motivo cui si rinvia per evitare ripetizioni, determina un
significativo innalzamento delle soglie di accesso, atteso che  viene
ridotta la platea dei  soggetti  ammessi  al  sistema.  Tale  effetto
selettivo che discende dall'integrazione della previsione di cui alla
nuova lettera m-bis) dell'art.  6,  comma  1,  determina  un  impatto
sproporzionato  sul  pluralismo  delle  rappresentanze  e  altera  le
condizioni di accesso al mercato dei servizi  alle  imprese  e  delle
rappresentanze economiche. 
    Ne discende pertanto che  la  citata  previsione  e'  affetta  da
illegittimita' costituzionale per le medesime  ragioni  gia'  esposte
nel precedente motivo. 
    In particolare,  il  legislatore  regionale  eccede  la  funzione
organizzativa e procedurale e interviene sui criteri di  selezione  e
riconoscimento  delle  rappresentanze,  determinando   un'alterazione
dell'assetto concorrenziale rilevante ai fini dell'art. 117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, nonche' un vulnus ai  principi
costituzionali di  uguaglianza,  pluralismo  e  liberta'  associativa
sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione. La  previsione,  in
combinato disposto con  le  restrizioni  introdotte  con  la  lettera
m-bis) introdotta nell'art. 6 del testo unico, introduce - come si e'
evidenziato nel precedente motivo con considerazioni cui si rinvia  e
che sono valide, per relationem, con riferimento alla previsione  qui
censurata, un sistema  di  rappresentanza  fortemente  selettivo,  in
contrasto con  i  parametri  costituzionali  citati,  disallineandosi
rispetto agli insegnamenti del giudice delle leggi che vieta  criteri
irragionevoli   e   sproporzionati   nella    determinazione    della
rappresentativita' (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025). 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),
nn. 1 e 2; lettera g); lettera h), n.  3  e  lettera  i),  n.  1  per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) nonche'  con  gli
articoli 3 e 39 della Costituzione 
    L'art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; lettera g); lettera h),
n. 3; lettera i), n. 1, intervenendo su diverse previsioni del  testo
unico sul commercio, sostituisce il previgente ampio riferimento alle
«organizzazioni  di  categoria   maggiormente   rappresentative   sul
territorio regionale» con il seguente «associazioni di  cui  all'art.
6,  comma  1,  lettera  m-bis)»,  mutuando  nei  rispettivi  articoli
modificati la nuova nozione di associazione di categoria maggiormente
rappresentativa, fondata su criteri  all'evidenza  piu'  selettivi  e
stringenti per il riconoscimento della loro rappresentativita'. 
    Con l'art. 1, comma 1, lettera c), nn.  1  e  2,  il  legislatore
regionale ha modificato l'art. 11  del  testo  unico  sul  commercio,
dedicato all'individuazione dei distretti del commercio, intesi  come
entita' innovative che definiscono ambiti e iniziative  nei  quali  i
cittadini, le imprese e le formazioni sociali sono in grado  di  fare
del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi
(ad es. settore artigianale, di  servizio  e  turistico  -  ricettive
nonche' di valorizzazione di tutte  le  risorse  di  cui  dispone  il
territorio per accrescere l'attrattivita' complessiva, rigenerare  il
tessuto urbano e sostenere la competitivita'). 
    Nell'ambito di tale previsione il legislatore regionale,  con  la
modifica apportata dalla legge regionale impugnata, introducendo  una
nozione di associazione di categoria piu' stringente,  determina  una
limitazione - dal punto di vista soggettivo -  dell'iniziativa  delle
associazioni di categoria nel proporre l'individuazione dei  predetti
distretti del commercio. Analoga limitazione si riscontra  in  ordine
alla  consultazione  delle  associazione,  una  volta  individuati  e
definiti i criteri attuativi per  individuare  l'ambito  territoriale
del distretto del commercio. 
    Con l'art. 1, comma 1, lettera g)  il  legislatore  regionale  ha
apportato una serie di modifiche alla previsione di cui  all'art.  18
dedicato  alla  promozione  delle  associazioni  di   categoria.   In
particolare,  e  ai  fini  che  qui  piu'  rilevano,  la  regione  ha
introdotto: 
        un registro generale  delle  associazioni  di  categoria  cui
possono iscriversi le sole associazioni in possesso degli  stringenti
requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera m-bis); 
        la possibilita' di concedere contributi per la  promozione  e
la  realizzazione  delle  finalita'  istituzionali   solamente   alle
predette associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m-bis); 
        la presentazione della domanda di ammissione al contributo e'
prevista esclusivamente per le predette associazioni. 
    Tale modifica, al  pari  di  quanto  evidenziato  in  precedenza,
comporta una restrizione, dal punto di vista soggettivo, in merito ai
soggetti che possono iscriversi al  registro  di  tali  associazioni,
oltre che una limitazione per le associazioni di fruire di contributi
per il raggiungimento delle relative finalita'. 
    Infine, con l'art. 1, comma 1, lettera i), n. 1,  il  legislatore
regionale e' intervenuto sull'art. 20 del testo unico riguardante gli
interventi  comunali  per  la  valorizzazione  del  centro   storico,
stabilendo  che  i  protocolli  di  arredo  urbano  saranno  definiti
d'intesa con le organizzazioni di  cui  alla  piu'  volte  menzionata
disposizione e, conseguentemente, delimitando l'ambito di  intervento
delle organizzazioni chiamate ad esprimere una  propria  opinione  in
merito all'arredo urbano. 
    Tali modifiche, per le ragioni esposte nei precedenti due  motivi
e che si intendono integralmente richiamate, introducono disposizioni
affette da illegittimita' costituzionale rilevato  che  la  selezione
restrittiva introdotta viene estesa a piu' istituti del  testo  unico
sul commercio,  come  si  e'  evidenziato,  riduce  ulteriormente  la
pluralita' dei soggetti ammessi a partecipare alla  formazione  delle
decisioni e alla gestione dei rapporti con l'amministrazione. 
    Le suesposte modifiche introducono pertanto una  regolazione  del
mercato delle rappresentanze che incide sul principio di  uguaglianza
e sul pluralismo associativo, oltre che  sull'assetto  concorrenziale
complessivo, con conseguente violazione degli articoli 3, e 39  della
Costituzione,  e  art.  117,  secondo  comma,   lettera   e),   della
Costituzione. 
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  q),
nn. 1, 2, 3, 4 e 5 per contrasto con l'art. 117, primo comma, lettera
e), della Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, lettera q) ha modificato l'art. 28 della legge
regionale n. 7  del  2020,  riguardante  le  attivita'  nelle  grandi
strutture di vendita. 
    La disposizione ha previsto che: 
        «q) l'art. 28 e' cosi' modificato: 
          1) al comma 3, dopo la parola "indice,"  sono  aggiunte  le
seguenti: "di concerto con la struttura regionale competente e"; 
          2) al comma 5, dopo le parole "L'indizione della conferenza
di  servizi  e'  comunicata,  contestualmente,"  sono   aggiunte   le
seguenti: "alla regione, alla provincia o citta' metropolitana,"; 
          3) al comma 8, alla lettera d), la parola "precedentemente"
e' sostituita dalla seguente: "originariamente" e alla lettera e), le
parole "salvi i casi in cui la  superficie  di  vendita  del  settore
merceologico in aggiunta non e' superiore al 20 per cento del  totale
della superficie di vendita" sono soppresse; 
          4) al comma 9, le  parole  "Fatta  salva  la  facolta'  per
l'istante di chiedere l'esame in conferenza di servizi ai sensi della
legge n. 241/1990" sono soppresse; 
          5) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) la superficie di ampliamento non e' superiore  al  70  per  cento
della somma delle superfici cessate; 
          [...]». 
    Le  modifiche  introdotte  intervengono  sulla  disciplina  delle
grandi strutture di  vendita,  rendendo  l'intero  procedimento  piu'
rigido e meno flessibile rispetto al quadro previgente. 
    In particolare, si richiede ora  una  concertazione  obbligatoria
con la struttura regionale, prima di poter indire  la  conferenza  di
servizi (n. 1 che interviene sul comma 3); si amplia  il  novero  dei
soggetti che devono essere informati dell'iter (n. 2  che  interviene
sul comma 5); si elimina una precedente  soglia  che  esentava  dagli
adempimenti gli ampliamenti merceologici di scarsa entita' (n. 3  che
interviene sul comma 8, lettera e); si elimina la  possibilita',  per
l'operatore economico, di chiedere volontariamente la trattazione  in
conferenza di servizi (n. 4 che interviene sul comma 9);  e,  infine,
si introduce una soglia massima fissa per gli ampliamenti  consentiti
(n. 5 che interviene sul comma 11, lettera c). 
    Tali  innovazioni,  complessivamente  considerate,  irrigidiscono
sensibilmente il procedimento, aggravando  gli  oneri  a  carico  del
privato e delle amministrazioni coinvolte,  riducendo  gli  spazi  di
flessibilita'   procedimentale   che   prima    erano    riconosciuti
all'operatore. Inoltre, si incide sulle condizioni di  accesso  e  di
sviluppo  dell'attivita'  economica,  con  conseguente  impatto   sul
profilo concorrenziale e sulle modalita' con cui i comuni  esercitano
le proprie funzioni amministrative. 
    Tale disciplina si pone  dunque  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo  Stato
la competenza esclusiva in materia di tutela della  concorrenza  che,
in  riferimento  all'esercizio  delle  attivita'  commerciali,  trova
espressione nell'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Con questa disposizione si e' stabilito  che  «costituisce  principio
generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di  nuovi
esercizi  commerciali  sul  territorio   senza   contingenti   limiti
territoriali o altri  vincoli  di  qualsiasi  altra  natura,  esclusi
quelli  connessi  alla   tutela   della   salute,   dei   lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano, e dei beni culturali». 
    Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte  costituzionale
n. 165 del 2014 che ha riconosciuto  l'illegittimita'  costituzionali
di previsioni della legge  regionale  che  avevano  introdotto  -  in
ordine  a  grandi  strutture  di  vendita   -   oneri   aggravati   e
supplementari,  con  conseguente  ostacolo  effettivo  alla  liberta'
concorrenziale nella regione. 
    Il giudice delle leggi, nella predetta sentenza, ha richiamato un
principio costantemente enunciato dalla  Corte,  secondo  «la  tutela
della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere
prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le  regioni
possono dettare in forza della competenza  in  materia  di  commercio
(sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie». 
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  lettera  aa),
n.  2  per  contrasto  con  gli  articoli  117,  primo  comma,  della
Costituzione in relazione all'art.  14  del  decreto  legislativo  n.
114/1998 e all'art. 15 del decreto legislativo  n.  206/2005  nonche'
con l'art. 117, secondo comma, lettera e) in relazione agli  articoli
1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 98/6/CE del 16 febbraio 1998. 
    L'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 2) ha introdotto, nell'art. 38
del  testo  unico  sul  commercio,  dedicato  alla  disciplina  della
pubblicita' dei prezzi, il comma 3-bis, stabilendo che: 
        «aa) l'art. 38 e' cosi' modificato: 
          2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti  puo'
essere  indicato  su  un  apposito  catalogo  a  disposizione   della
clientela». 
    Tale disciplina, nel  consentire  che,  per  esigenze  di  ordine
pubblico non tipizzate, il prezzo dei prodotti  sia  indicato  su  un
catalogo separato, si pone in contrasto con gli articoli  117,  primo
comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione per  le  ragioni
di seguito esposte. 
    In primo luogo, la suddetta previsione si pone in  contrasto  con
gli obblighi eurounitari e, segnatamente, con la  direttiva  n.  98/6
del 16 febbraio 1998  con  la  quale  viene  fissato  l'obbligo,  poi
recepito a livello nazionale, secondo cui «il prezzo di vendita e  il
prezzo per unita' di misura devono essere non  equivoci,  agevolmente
identificabili  e  facilmente  leggibili»  (art.  4,  par.  1,  della
direttiva) [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023,  C-543/21,
punto 25  e,  piu'  di  recente,  sentenza  del  26  settembre  2024,
C-330/23]. 
    L'introduzione di tale obbligo va letto conformemente alla  ratio
individuata nei considerando della direttiva n. 98/6 sopra citata. 
    A tal riguardo, il considerando 6 della direttiva  chiarisce  che
l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unita'  di
misura   contribuisce   in    modo    notevole    al    miglioramento
dell'informazione dei consumatori, in  quanto  offre  nel  modo  piu'
semplice ai  consumatori  possibilita'  ottimali  di  valutare  e  di
raffrontare  il  prezzo  dei  prodotti  e  quindi  permette  loro  di
procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici. 
    Il  considerando  1  di  detta  direttiva  sottolinea,   inoltre,
l'importanza della trasparenza del funzionamento  del  mercato  e  di
un'informazione corretta per la tutela dei  consumatori.  Infine,  il
considerando 12 della direttiva n. 98/6 precisa che quest'ultima mira
ad assicurare  un'informazione  omogenea  e  trasparente  a  profitto
dell'insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. 
    La predetta direttiva, come si vedra', e'  stata  successivamente
recepita dall'art. 15 del decreto legislativo n.  206  del  2005  che
rinvia, per le modalita' di indicazione  del  prezzo  per  unita'  di
misura, a quanto prescritto dall'art. 14 del decreto  legislativo  n.
114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del
commercio. 
    La previsione regionale, nel consentire che per ragioni di ordine
pubblico non meglio esplicitate, il prezzo dei prodotti possa  essere
indicato su un catalogo separato entra palesemente in  contrasto  con
l'obbligo di trasparenza discendente dalla disciplina eurounitaria e,
per l'effetto, si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma della
Costituzione. 
    Ferme restando tali considerazioni, la  disciplina  censurata  si
pone in deroga alla disciplina statale e, segnatamente, al richiamato
art. 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, oltre  che  all'art.
15 del codice del consumo. 
    Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la  riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  dopo  aver  enunciato,
all'art. 1, tra le finalita' perseguite, da un canto  la  trasparenza
del mercato, la concorrenza, la  liberta'  di  impresa  e  la  libera
circolazione delle merci e, dall'altro, la  tutela  del  consumatore,
con  particolare  riguardo  all'informazione,  alla  possibilita'  di
approvvigionamento, al servizio di  prossimita',  all'assortimento  e
alla sicurezza dei prodotti, ha  stabilito  i  principi  e  le  norme
generali  sull'esercizio  dell'attivita'  commerciale  sancendo,   in
particolare all'art. 14 la pubblicita' dei prezzi. 
    Quest'ultimo dispone che «1. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso  del  locale  e  nelle
immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o  sui  banchi
di venduta, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico,  mediante  l'uso  di  un
cartello o con altre modalita' idonee allo  scopo.  2.  Quando  siano
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e'  sufficiente
l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e  nei  reparti
di tali esercizi organizzati con il sistema  di  vendita  del  libero
servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere  osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al  pubblico.  3.  I
prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio  si  trovi  gia'
impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che
risulti   facilmente   visibile    al    pubblico,    sono    esclusi
dall'applicazione del comma  2.  4.  Restano  salve  le  disposizioni
vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del  prezzo  di  vendita  al
dettaglio per unita' di misura». 
    Orbene, cio' che risulta dalla inequivoca lettera della norma  e'
che la chiara leggibilita', laddove e' prescritta, nel  primo  comma,
per i prodotti esposti per la  vendita  al  dettaglio  nelle  vetrine
esterne  o  all'ingresso  del  locale  e  nelle  immediate  adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di  vendita,  ovunque
collocati, presuppone sempre e comunque la facile  visibilita'  (cfr.
Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 14826 del 2025; Cass, civ.
sez. I, sentenza 3115 del 2005). 
    La sostituzione dell'esposizione diretta con un sistema  mediato,
introdotto  dal  legislatore  regionale,  incide   sulla   ratio   di
immediatezza e accessibilita' dell'informazione al  consumatore,  con
conseguente   alterazione    dell'uniformita'    del    mercato    e,
conseguentemente, si pone in contrasto,  altresi',  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  cc)
per contrasto con gli articoli 117, primo comma in relazione all'art.
6-bis della direttiva n. 98/6, come  modificata  dalla  direttiva  n.
2019/2161 e all'art.  17-bis  del  decreto  legislativo  n.  206/2005
nonche' 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione 
    L'art. 1, comma 1, lettera cc) della legge regionale impugnata ha
aggiunto il comma 2-bis all'art. 43 del testo  unico  del  commercio,
che cosi' statuisce: 
        «cc) l'art. 43 e' cosi' modificato: 1) dopo  il  comma  2  e'
aggiunto il seguente: "2-bis. Sul cartellino  del  prezzo,  oltre  al
prezzo ridotto di vendita, e' obbligatorio indicare anche  il  prezzo
piu' basso praticato per quel prodotto negli  ultimi  trenta  giorni,
nonche' la  percentuale  di  sconto  applicata.  Sono  esclusi  dalle
disposizioni precedenti i prodotti  deperibili,  deteriorabili  o  di
imminente scadenza.». 
    La  previsione  censurata  prevede  l'obbligo  di   indicare   la
percentuale di  sconto  e  interviene  sulle  esclusioni  dal  regime
armonizzato europeo, ampliando quelle previste dall'art.  17-bis  del
codice del consumo, secondo il quale: «1. Ogni annuncio di  riduzione
di prezzo indica il prezzo precedente  applicato  dal  professionista
per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione  di  tale
riduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo  piu'  basso
applicato dal professionista alla  generalita'  dei  consumatori  nei
trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo. 
    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  ai  prodotti
agricoli e alimentari deperibili di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
m), e all'art. 4, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 198 [...]». 
    Tale disciplina recepisce l'art. 6-bis della direttiva  n.  98/6,
introdotto dalla direttiva n. 2019/2161 che  riconosceva  agli  Stati
membri la  facolta'  di  stabilire  norme  diverse  per  i  beni  che
rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. 
    In particolare,  il  legislatore  regionale  pur  non  avendo  la
facolta' di ampliare le categorie di beni esclusi, che la  disciplina
nazionale ha espressamente  limitato  ai  soli  prodotti  agricoli  e
alimentari  deperibili,  opera  una  estensione  generalizzata  delle
categorie di beni esclusi, con conseguente introduzione di una deroga
non consentita, in contrasto con la disciplina  interposta  dell'art.
17-bis e con gli  obblighi  euro-unitari  richiamati  dall'art.  117,
primo comma, della Costituzione. Oltre alla suddetta  violazione,  la
disposizione si pone in contrasto altresi' con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e)  della  Costituzione,  atteso  che  il  legislatore
regionale - espressamente derogando ad una  previsione  di  carattere
nazionale  -  introduce  una  disciplina  che  invade  la  competenza
nazionale in materia di tutela della concorrenza. 
8) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  zz)
per  contrasto  con  l'art.  117,  primo  e   secondo   comma   della
Costituzione in relazione agli articoli 31 del decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011 e 1 del  decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012 
    L'art. 1, comma 1, lett. zz) ha sostituito l'art.  68  del  testo
unico, riscrivendo la disciplina sui mercati domenicali e festivi. 
    La citata disposizione ha previsto: 
        «zz) l'art. 68 e' sostituito dal seguente: 
          "Art.  68  (Mercati  domenicali  e  festivi).   -   1.   Lo
svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e'  consentito:  a)  ai
mercati  straordinari  ed  ai   mercati   dell'antiquariato   e   del
collezionismo; b) ai  mercati  ordinari,  stagionali,  giornalieri  o
rionali, se gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico. 
          2. E' consentito, nei giorni festivi  infrasettimanali,  lo
svolgimento dei mercati di qualsiasi tipologia.». 
    La disposizione  censurata,  intervenendo  sulla  disciplina  dei
mercati domenicali e festivi, ha  limitato  lo  svolgimento  ai  soli
mercati straordinari  e  a  quelli  dedicati  all'antiquariato  e  al
collezionismo, escludendo invece i mercati dell'usato. 
    Questa scelta normativa si pone in palese contrasto con il quadro
statale di liberalizzazione degli orari  e  dei  giorni  di  apertura
degli esercizi commerciali, delineato dall'art. 31 del  decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, e dall'art.  1
del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012,
che configurano una disciplina uniforme volta a garantire  condizioni
di   concorrenza   omogenee   sul    territorio    nazionale.    Tale
liberalizzazione costituisce espressione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione,  come
ripetutamente ribadito dalla Corte costituzionale, che nelle sentenze
n. 299 del 2012 e n. 98  del  2017  ha  chiarito  che  gli  orari  di
apertura,  inclusi  quelli  dei  mercati  e  delle  fiere,   incidono
direttamente sulla contendibilita' del mercato e  sulla  liberta'  di
iniziativa   economica   degli   operatori   (cfr.   altresi'   Corte
costituzionale sentenza n. 134 del 2021). 
    La  norma  regionale,  eliminando  la  possibilita'  di  svolgere
mercati  dell'usato  nei  giorni  festivi  e  restringendo  in   modo
selettivo le tipologie di mercati straordinari consentiti,  introduce
una limitazione che altera l'equilibrio  competitivo  tra  differenti
segmenti commerciali,  favorendo  alcuni  operatori  (antiquariato  e
collezionismo) a discapito di altri (usato). Una simile  scelta,  pur
ricadendo formalmente nell'ambito  del  commercio,  non  puo'  essere
ricondotta a una competenza regionale,  poiche'  incide  direttamente
sulle condizioni di accesso ed  esercizio  dell'attivita'  economica,
ambito  riservato  alla  disciplina  statale  proprio  per  garantire
uniformita' concorrenziale. 
    In ogni caso, la materia della tutela della concorrenza, dato  il
suo  carattere   «finalistico»   e,   dunque,   «trasversale»,   come
riconosciuto piu' volte dalla Corte, e' «in grado di  influire  anche
su materie attribuite  alla  competenza  legislativa,  concorrente  o
residuale, delle regioni» (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del  2005,
n. 272 e n. 14 del 2004). 
    In questa  configurazione  della  materia,  che  ricomprende  «le
misure dirette a promuovere l'apertura di  mercati  o  ad  instaurare
assetti concorrenziali, mediante la riduzione  o  l'eliminazione  dei
vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale  e  alle
modalita' di esercizio  delle  attivita'  economiche»,  la  Corte  ha
riconosciuto «al legislatore statale [la possibilita' di] intervenire
anche  nella  disciplina  degli  orari  degli  esercizi   commerciali
[riconducibile, di per se', alla] materia "commercio" attribuita alla
competenza legislativa residuale delle regioni (sentenze n. 288 e  n.
247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)». 
    In tale  contesto,  la  citata  sentenza  n.  299  del  2012  ha,
altresi', evidenziato che «"l'eliminazione dei limiti agli orari e ai
giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali  favorisce,
a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato piu' dinamico
e  piu'  aperto  all'ingresso  di  nuovi  operatori   e   amplia   la
possibilita' di scelta del consumatore"  e  che  la  liberalizzazione
cosi' disposta nel settore dall'intervento normativo statale  risulta
coerente  con   l'obiettivo   di   promuovere   la   concorrenza,   e
proporzionato allo scopo di garantire  l'assetto  concorrenziale  nel
mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale». 
    Si tratta, dunque, di  uno  specifico  intervento  di  promozione
della concorrenza nel settore commerciale, riconducibile, secondo  la
costante giurisprudenza  della  Corte,  all'ambito  della  cosiddetta
concorrenza «nel mercato», in quanto diretta  a  eliminare  limiti  e
vincoli alla libera esplicazione della  capacita'  imprenditoriale  e
della competizione tra imprese, ambito che si affianca a quello della
concorrenza «per il mercato»,  nel  quale  rientrano  gli  interventi
volti a configurare procedure  concorsuali  che  assicurino  la  piu'
ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. 
    Le disposizioni regionali, allontanandosi dal perseguimento delle
predette finalita' e limitando, dunque,  la  piena  attuazione  della
concorrenza nel mercato, si pongono in evidente contrato  con  l'art.
117, primo e secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  essendo
stata  violata  la  competenza  esclusiva  statale  in   materia   di
concorrenza   nonche'   gli   obblighi   derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione europea giacche' la liberalizzazione degli  orari  e  dei
giorni  di  apertura  costituisce   una   misura   pro-concorrenziale
funzionale alla piena contendibilita' del mercato. 
9) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  ttt),
per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione 
    L'art. 1, comma 1, lettera ttt) ha  introdotto  nel  testo  unico
l'art. 158-bis, stabilendo: 
        «ttt) dopo l'art. 158 e' aggiunto il seguente: 
          "158-bis. (Rafforzamento  amministrativo  mediante  proroga
della  graduatoria  del  concorso  per  istruttori  SIT  -  Ulteriori
disposizioni transitorie). - 1.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace
attuazione degli  interventi  previsti  dalla  presente  legge  e  di
garantire adeguati livelli di efficienza  amministrativa,  tecnica  e
operativa, la  validita'  della  graduatoria  regionale  relativa  al
concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  di
novantotto  posti  di  ex  categoria  C,  profilo  professionale   di
istruttore  sistemi  informativi  e  tecnologie,  confermata  in  via
definitiva  con  decreto  del  direttore  generale  della   Direzione
generale per le risorse  umane  n.  96  del  27  settembre  2022,  e'
prorogata fino al 31 dicembre 2025.». 
    La disposizione regionale interviene, prorogandone  la  validita'
fino al 31 dicembre 2025, su una graduatoria concorsuale gia' scaduta
alla data di entrata in vigore della legge  regionale.  Viene  dunque
stabilita non una  proroga  di  una  graduatoria  ancora  efficace  -
ipotesi  riconosciuta  dall'ordinamento  -  ma  una  vera  e  propria
rimessione in termini, del tutto estranea al quadro normativo statale
e alla relativa interpretazione consolidata. 
    La  disciplina  nazionale   in   materia   di   validita'   delle
graduatorie,  dettata  dall'art.  35,  comma   5-ter,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001 per il comparto pubblico e dall'art.  91,
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali,
prevede un limite temporale preciso e non derogabile, entro il  quale
l'amministrazione puo' attingere alla graduatoria; una volta superato
tale limite, la graduatoria perde efficacia e non  puo'  piu'  essere
utilizzata ai fini del reclutamento. 
    La previsione in parola, rivitalizzando  una  graduatoria  i  cui
effetti erano ormai esauriti, introduce una disciplina extra  ordinem
che incide direttamente sui principi costituzionali  di  eguaglianza,
buon andamento e imparzialita' di cui agli  articoli  3  e  97  della
Costituzione, consentendo un accesso all'impiego pubblico al di fuori
delle  condizioni  previste  dalla  normativa  statale  e   alterando
l'affidamento di chi partecipa a  procedure  selettive  nel  rispetto
delle regole vigenti. 
    Una simile rimessione in termini, priva di fondamento normativo e
in  contrasto  con  la  necessaria   uniformita'   dei   criteri   di
reclutamento, determina un'irragionevole disparita' di trattamento  e
compromette la regolarita' dell'azione amministrativa,  ponendosi  in
evidente  contrasto  con  i  parametri  costituzionali  di  cui  agli
articoli 3 e 97, tenuto conto delle previsioni  che,  in  materia  di
pubblico  impiego,  fissano  la  disciplina  della  validita'   delle
graduatorie concorsuali. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentato e difeso conclude  affinche'  la  Corte  costituzionale
voglia accogliere il presente  ricorso  e  per  l'effetto  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1,  comma  1,  lettera
ii), nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3;  art.
1, comma 1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2;  art.
1, comma 1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n.  3;  art.  1,
comma 1, lettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1,2,  3,4
e 5; art. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1, comma1, lettera cc);
art. 1, comma 1, lettera zz; art. 1, comma  1,  lettera  ttt),  della
legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20,  pubblicata  nel
BUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale
21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.  11)  e  ulteriori
disposizioni transitorie», per le ragioni esposte nei motivi. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. attestazione della delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 dicembre 2025  di  impugnativa  della  legge  regionale,  con
allegata relazione; 
        2. legge della Regione  Campania  16  ottobre  2025,  n.  20,
pubblicata nel BUR n. 74 del 17 ottobre 2025. 
        Roma, 15 dicembre 2025 
 
             Vice avvocato generale dello Stato: Mangia 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Santini
                    
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #