Reg. Ric. n. 47 del 2025
pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Campania
Oggetto:
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Assegnazione dei posteggi su area pubblica - Concessione dei posteggi non assegnati nei mercati, nelle fiere o fuori mercato da parte del comune sede di posteggio – Predisposizione, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero di posteggi disponibili, di un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all’interno del mercato – Previsione che, nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi contemplano una premialità sul punteggio attribuibile agli operatori già titolari – Esclusione dell’occupazione dei posteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre fino all’avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale – Previsione che la regione rende pubblico l’elenco dei posteggi disponibili entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune alla competente struttura regionale – Proroga sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo – Ricorso del Governo – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo con riferimento alla direttiva servizi – Irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica – Interferenza, attraverso l’imposizione di vincoli procedurali e tempistiche, con l’autonomia delle funzioni amministrative comunali.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera ii), numeri 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 55 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7), 2 (aggiuntivo del comma 1-bis nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 4 (aggiuntivo del comma 2-bis nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 5 (aggiuntivo del comma 2-ter nell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020), 6 (modificativo del comma 3 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020) e 10 (sostitutivo del comma 10 dell’art. 55 della legge regionale n. 7 del 2020).
- Costituzione, artt. 41, 117, commi primo e secondo, lettera e), e 118; direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, art. 12, in particolare paragrafo 1; legge 20 dicembre 2023, n. 214, art. 11.
Commercio - Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Definizioni – Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera a), numero 3, introduttivo della lettera m-bis) nel comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera e).
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Centri di assistenza tecnica – Criteri per la costituzione di tali soggetti, a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro - Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di criteri selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della rappresentatività delle associazioni di categoria – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, rispettivamente il primo abrogativo del comma 2 e il secondo modificativo del comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera e).
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Sostituzione del precedente riferimento alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale con il rinvio alle previsioni della lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 7 del 2020, recante la definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una nozione di associazione di categoria maggiormente stringente in relazione all’applicazione delle disposizioni relative ai distretti di commercio, alla promozione delle associazioni di categoria e all’applicazione di alcuni strumenti comunali - Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – Irragionevole compressione del pluralismo associativo e sindacale con effetti discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano esclusi dal circuito istituzionale.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2 (rispettivamente modificativi dei commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7); lettera g), numeri da 1 a 4 (rispettivamente il primo aggiuntivo del comma 01, il secondo modificativo del comma 1, il terzo sostitutivo del comma 2 e il quarto abrogativo del primo periodo del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale n. 7 del 2020); lettera h), numero 3 (modificativo del comma 7 dell’art. 19 della legge regionale n. 7 del 2020); lettera i), numero 1 (modificativo del comma 1 dell’art. 20 della legge regionale n. 7 del 2020).
- Costituzione, artt. 3, 39 e 117, secondo comma, lettera e).
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Disciplina delle grandi strutture di vendita – Ricorso del Governo – Denunciato aggravio del procedimento – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera q), numeri da 1 a 5 (rispettivamente il primo modificativo del comma 3, il secondo modificativo del comma 5, il terzo modificativo del comma 8, il quarto modificativo del comma 9 e il quinto sostitutivo della lettera c) del comma 11 dell’art. 28 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7).
- Costituzione, art. 117, primo (recte: secondo) comma, lettera e).
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Pubblicità dei prezzi – Riconoscimento della possibilità, per esigenze di ordine pubblico, di indicare il prezzo dei prodotti su un apposito catalogo a disposizione della clientela – Ricorso del Governo – Introduzione, per generiche ragioni di ordine pubblico, di una forma mediata di esposizione dei prezzi – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Deroga alla disciplina statale, anche di derivazione comunitaria, riguardante la pubblicità dei prezzi di vendita a tutela dei consumatori e del mercato – Incidenza sulle ragioni di immediatezza e accessibilità dell’informazione da parte del consumatore con conseguente alterazione dell’uniformità del mercato – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera aa), numero 2, aggiuntivo del comma 3-bis nell’art. 38 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, considerando 6 e 12 e artt. 1, 2, 3, 4 e 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 14; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 15.
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Vendite di fine stagione – Disposizioni relative all’indicazione del prezzo di vendita e alle esclusioni riguardanti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza – Ricorso del Governo – Denunciata estensione generalizzata delle categorie dei beni esclusi dall’obbligo di indicazione del prezzo secondo le modalità previste per le vendite di fine stagione – Deroga alla previsione statale che limita l’esclusione ai soli prodotti agricoli e alimentari deperibili – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera cc), numero 1, aggiuntivo del comma 2-bis nell’art. 43 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, art. 6-bis; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 17-bis.
Commercio – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Mercati domenicali e festivi – Omessa inclusione dei mercati dell’usato – Ricorso del Governo – Contrasto con la disciplina statale di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali – Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera zz), sostitutiva dell’art. 68 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 1.
Commercio – Impiego pubblico – Norme della Regione Campania – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) – Proroga della graduatoria del concorso per istruttori sistemi informativi e tecnologie – Ricorso del Governo – Denunciata proroga, al 31 dicembre 2025, della validità di una graduatoria concorsuale già scaduta alla data di entrata in vigore della legge regionale – Contrasto con la disciplina statale che stabilisce un limite temporale alla validità delle graduatorie concorsuali – Violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità – Lesione dell’affidamento di quanti partecipano a procedure selettive nel rispetto delle regole vigenti.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, art. 1, comma 1, lettera ttt), introduttiva dell’art. 158-bis nella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 91, comma 4.
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 6 Co. 1
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 10 Co. 2
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 10 Co. 4
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 11 Co. 1
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 11 Co. 2
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 18
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 18 Co. 1
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 18 Co. 2
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 18 Co. 3
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 19 Co. 7
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 20 Co. 1
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 28 Co. 3
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 28 Co. 5
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 28 Co. 8
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 28 Co. 9
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 28 Co. 11
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 38 Co. 3
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 43 Co. 2
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 55 Co. 1
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 55 Co. 1
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 55 Co. 2
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 55 Co. 2
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 55 Co. 3
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 55 Co. 10
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 68
legge della Regione Campania del 16/10/2025 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge della Regione Campania del 21/04/2020 Num. 7 Art. 158
Costituzione Art. 39
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 118
direttiva CE del 16/02/1998 Art. 1
direttiva CE del 16/02/1998 Art. 2
direttiva CE del 16/02/1998 Art. 3
direttiva CE del 16/02/1998 Art. 4
direttiva CE del 16/02/1998 Art. 5
direttiva CE del 16/02/1998 Art. 6
direttiva CE del 16/02/1998
direttiva CE del 16/02/1998
direttiva CE del 12/12/2006 Art. 12
direttiva CE del 12/12/2006 Art. 12
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 14
decreto legislativo del 06/09/2005 Art. 15
decreto legislativo del 06/09/2005 Art. 17
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 35 Co. 5
decreto legislativo del 18/08/2000 Art. 91 Co. 4
decreto-legge del 06/12/2011 Art. 31
legge del 22/12/2011
decreto-legge del 24/01/2012 Art. 1
legge del 24/03/2012
legge del 20/12/2023 Art. 11
Testo del ricorso
N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 dicembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 15 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Assegnazione
dei posteggi su area pubblica - Concessione dei posteggi non
assegnati nei mercati, nelle fiere o fuori mercato da parte del
comune sede di posteggio - Predisposizione, prima della
trasmissione agli uffici regionali del numero di posteggi
disponibili, di un bando di miglioria tra gli operatori gia'
assegnatari di posteggi all'interno del mercato - Previsione che,
nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge n. 214 del 2023, le procedure di selezione
per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi contemplano una
premialita' sul punteggio attribuibile agli operatori gia' titolari
- Esclusione dell'occupazione dei posteggi liberi e non comunicati
alla regione entro il 31 dicembre fino all'avvenuta comunicazione
alla competente struttura regionale - Previsione che la regione
rende pubblico l'elenco dei posteggi disponibili entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del comune alla
competente struttura regionale - Proroga sino al 31 dicembre 2032
delle concessioni di posteggio, scadute al 31 dicembre 2020, per le
quali e' stata presentata richiesta di rinnovo.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Definizioni -
Definizione di associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Centri di
assistenza tecnica - Criteri per la costituzione di tali soggetti,
a livello provinciale, formati dalle associazioni di categoria del
settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Sostituzione
del precedente riferimento alle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio regionale con il rinvio
alle previsioni della lettera m-bis) del comma 1 dell'art. 6 della
legge regionale n. 7 del 2020, recante la definizione di
associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Disciplina
delle grandi strutture di vendita.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Pubblicita'
dei prezzi - Riconoscimento della possibilita', per esigenze di
ordine pubblico, di indicare il prezzo dei prodotti su un apposito
catalogo a disposizione della clientela.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Vendite di
fine stagione - Disposizioni relative all'indicazione del prezzo di
vendita e alle esclusioni riguardanti i prodotti deperibili,
deteriorabili o ad imminente scadenza.
Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge
regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul commercio) - Mercati
domenicali e festivi - Omessa inclusione dei mercati dell'usato.
Commercio - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania -
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 (Testo unico sul
commercio) - Proroga della graduatoria del concorso per istruttori
sistemi informativi e tecnologie.
- Legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20 (Modifiche alla
legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre
2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie), art. 1, comma
1, lettere a), numero 3; b); c), numeri 1 e 2; g); h), numero 3;
i), numero 1; q), numeri da 1 a 5; aa), numero 2; cc); ii), numeri
1, 2, 4, 5, 6 e 10; zz); ttt).
(GU n. 2 del 14-01-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
per mandato ex lege dall'avvocatura generale dello Stato, (c.f.
80224030587), Fax 06/96514000 - pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio
in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente;
Contro Regione Campania, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore (cod. fisc. 80011990639), nella sua sede in
Napoli - via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli (NA),
urp@pec.regione.campania.it; avvocatura@pec.regione.campania.it e
segreteria.giunta@pec.regione.campania.it - resistente;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del
giorno 11 dicembre 2025, degli articoli 1, comma 1, lettera ii), nn.
1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3; art. 1, comma
1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; art. 1, comma
1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n. 3; art. 1, comma 1,
lettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
art. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1, comma 1, lettera cc);
art. 1, comma 1, lettera zz); art. 1, comma 1, lettera ttt), della
legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, pubblicata nel
BUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale
21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori
disposizioni transitorie».
La legge regionale impugnata introduce rilevanti modifiche al
testo unico regionale sul commercio, adottato con la legge regionale
21 aprile 2020, n. 7.
La legge regionale, ad avviso del Governo, presenta diversi
profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti.
Motivi
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ii),
nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10, per contrasto con l'art. 117, primo comma in
relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE nonche' con l'art.
117, secondo comma, lettera e) in relazione all'art. 11 della legge
20 dicembre 2023, n. 214 e, infine, con gli articoli 41 e 118 della
Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lettera ii), nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della
legge regionale n. 20/2025 ha modificato la disciplina del testo
unico sul commercio e, segnatamente, l'art. 55 in materia di
assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato,
cosi' disponendo:
«ii) l'art. 55 e' cosi' modificato:
1) al comma 1, la parola "posteggio" e' sostituita dalle
seguenti: "posteggi non assegnati" e dopo la parola "comune" sono
aggiunte le seguenti: "sede di posteggio";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. I
comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei
posteggi disponibili di cui al successivo comma 2, predispone un
bando di miglioria tra gli operatori gia' assegnatari di posteggi
all'interno del mercato.";
[...]
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nelle
more della adozione delle linee guida di cui all'art. 11, comma 1,
della legge n. 214/2023, le procedure di selezione per l'assegnazione
delle concessioni dei posteggi ai sensi del comma 6, dell'art. 11,
prevedono una premialita' del 25 per cento sul punteggio attribuibile
per gli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo,
quale riconoscimento della professionalita' acquisita attraverso
l'occupazione continuativa del posteggio nel corso degli anni. Il
comune puo' concedere la medesima premialita' anche ai soggetti che
hanno partecipato alle spunte giornaliere, ai sensi dell'art. 59,
comma 1.";
5) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-ter. I
posteggi liberi e non comunicati alla regione entro il 31 dicembre di
ogni anno, non possono essere occupati, a qualsiasi titolo, fino
all'avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale.";
6) al comma 3, dopo le parole "Entro quarantacinque giorni"
sono aggiunte le seguenti: "dalla comunicazione di cui al comma 2";
[...]
10) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Ai sensi
dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge n. 214/2023, le concessioni di
posteggio scadute al 31 dicembre 2020, per le quali e' stata
presentata richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 54, comma 3, della
presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032.».
Le previsioni regionali in tema di posteggi su area pubblica
hanno introdotto proroghe automatiche delle concessioni fino al 31
dicembre 2032 (n. 10), meccanismi di premialita' selettiva a favore
degli operatori gia' titolari (incumbent n. 2 e n. 4) nonche' una
serie di vincoli procedurali ulteriori rispetto a quanto
precedentemente previsto (nn. 1,5 e 6), asserendo di agire «nelle
more» dell'adozione delle linee guida statali previste dall'art. 11
della legge n. 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2022), secondo il quale «A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per
una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel
rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione, parita'
di trattamento, trasparenza e pubblicita', secondo linee guida
adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa
intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge».
Il richiamo alla predetta fonte statale non risulta, tuttavia,
idoneo a legittimare l'intervento regionale sopra illustrato, poiche'
la materia incide direttamente sull'accesso al mercato, sulla
contendibilita' e sulla struttura concorrenziale del settore, ambiti
riservati alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Ferma restando l'invasione di competenze da parte del legislatore
regionale, e' altresi' evidente il contrasto della summenzionata
disciplina regionale con l'art. 117, primo comma, della Costituzione
atteso che la potesta' legislativa della regione e' stata esercitata
in contrasto con i vincoli derivanti dal diritto europeo.
Giova premettere che il commercio ambulante, o commercio su area
pubblica, e' una attivita' di vendita di merci al dettaglio,
effettuata su aree di proprieta' pubblica, ovvero su piazzole o
posteggi assegnati, oppure in forma itinerante, e tale attivita', per
giurisprudenza costante della Corte costituzionale e del giudice
amministrativo, rientra senza alcun dubbio nella nozione di servizi
di cui alla direttiva servizi.
Difatti, la direttiva in parola ha un ambito di applicazione
generalizzato, concernente i «servizi forniti da prestatori stabiliti
in uno Stato membro» (art. 1, par. 1), e in cui sono tassative le
esclusioni, elencate all'art. 1, par. 2. Difatti, la Corte di
giustizia ha statuito che «[l]'art. 4, punto 1, della direttiva
n. 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l'attivita' di
vendita al dettaglio di prodotti costituisce un "servizio" ai fini
dell'applicazione di tale direttiva» (Corte di giustizia, grande
sezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle cause riunite C-360/15 e
C-31/16, paragrafo 97).
Ad ulteriore conferma di tale percorso argomentativo, puo'
richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2024 che,
nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, ha evidenziato il
contrasto con la direttiva servizi anche delle norme introdotte dal
legislatore statale che escludevano il settore del commercio dal
campo di applicazione del decreto legislativo n. 59/2010, di
recepimento della direttiva medesima [art. 7, lettera f-bis) e art.
16, comma 4-bis, inseriti nel decreto legislativo n. 59/2010
dall'art. 1, comma 686, lettera a), della legge n. 145/2018 e
successivamente abrogati dall'art. 11, comma 7, lettera a), della
legge n. 214/2023].
Cio' posto, l'art. 12, comma 1, della direttiva prevede che: «1.
Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata
attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali
o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano
una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti
garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare,
un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo
svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1
l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non
puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri
vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore
abbiano particolari legami.».
Le previsioni regionali sopra richiamate e, segnatamente, la
disciplina dei rinnovi e dei vantaggi per gli operatori del settore,
risultano in contrasto con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE -
norma self-executing - che vieta, infatti, in modo espresso i rinnovi
automatici e qualsiasi vantaggio riconosciuto al prestatore uscente.
Tale principio e' stato ribadito dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 109/2024 nonche' dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 9104/2023; Cons. Stato, sez. V,
n. 9266/2024 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 6013/2025), pronunce che
hanno confermato da un lato l'applicabilita' della direttiva anche al
commercio su aree pubbliche ed il carattere direttamente applicabile
dell'art. 12, dall'altro l'obbligo delle amministrazioni di
disapplicare le norme interne contrastanti e il divieto di rinnovi
automatici.
Ne discende, pertanto, che il rinnovo automatico e generalizzato
per una considerevole durata di anni (dodici anni) dei titoli di
concessione gia' in essere, preclude l'accesso al mercato tramite
procedure imparziali di selezione a nuovi potenziali operatori,
garantendo una posizione di privilegio a coloro gia' beneficiari di
un rapporto concessorio. In tal modo sussiste la violazione del
citato art. 12, primo paragrafo, della direttiva servizi e, per
l'effetto la violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
In tale quadro, i criteri premiali e i rinnovi in favore degli
incumbent non sono meri profili organizzativi, ma strumenti che
parimenti restringono l'accesso potenziale al mercato e creano
barriere all'ingresso, in aperto contrasto con la nozione di tutela
della concorrenza delineata dalla Corte costituzionale, secondo cui
rientrano in tale materia anche le misure di promozione volte ad
aprire il mercato o ad eliminarne le barriere (sent. n. 430/2007) e,
piu' in generale, non sono ammesse misure che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione nel territorio nazionale (sent. n. 186
del 2010; nello stesso senso sentt. n. 2 del 2014, n. 259 del 2013 e
n. 339 del 2011).
La Corte ha altresi' chiarito che le regioni non possono adottare
provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le regioni ne' limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
attivita' (sent. n. 207 del 2001 e sentenza n. 398 del 2001), ne'
frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione di
servizi da parte di operatori collocati in altre parti del territorio
nazionale o dell'Unione europea (sentt. n. 64 del 2007 e n. 440 del
2006).
Le scelte regionali, cristallizzando posizioni acquisite e
attribuendo vantaggi selettivi agli operatori gia' presenti,
finiscono cosi' per comprimere irragionevolmente la liberta' di
iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, e per
interferire con l'autonomia delle funzioni amministrative comunali
riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione, imponendo vincoli
procedurali e tempistiche che limitano la discrezionalita' degli enti
locali nella gestione delle concessioni di posteggio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'art. 1, comma 1, lettera
ii) nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge regionale impugnata si pone in
contrasto con gli articoli 117, primo e secondo comma, lettera e), 41
e 118 della Costituzione, perche', oltre ad essere gravemente lesivo
della competenza esclusiva in materia di concorrenza e ponendosi
altresi' in contrasto con gli obblighi eurounitari, introduce
limitazioni irragionevoli alla liberta' di iniziativa economica,
interferendo altresi' con l'autonomia delle funzioni amministrative e
comunali di cui all'art. 118 della Costituzione.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), n.
3 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) nonche' con
gli articoli 3 e 39 della Costituzione
L'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), della legge regionale
impugnata, ha modificato l'art. 6 del testo unico del commercio,
introducendo una definizione autonoma di associazioni di categoria
del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
In particolare, la predetta disposizione ha stabilito:
«a) l'art. 6, comma 1 e' cosi' modificato:
[....]
3) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
"m-bis) associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale: le associazioni di categoria,
rappresentative di imprese attive nel settore del commercio, in
possesso del seguente requisito: a) essere costituite a livello
regionale e aderenti a organizzazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) e, al contempo, essere firmatarie del Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria e
avere una rappresentanza stabile nel territorio regionale con sede
operativa in Campania da almeno tre anni da comprovare mediante
idonea documentazione».
La citata disposizione ha introdotto, con la nuova lettera m-bis)
dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2020, criteri
selettivi eccessivamente stringenti per il riconoscimento della
rappresentativita' delle associazioni di categoria, ponendosi in
evidente contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, poiche' incide su un ambito riconducibile alla tutela
della concorrenza e alla determinazione dei principi fondamentali in
materia di liberta' associativa e partecipazione alle attivita'
economiche, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
L'innalzamento delle soglie di accesso al sistema di
consultazione e partecipazione istituzionale produce una
significativa restrizione della pluralita' delle rappresentanze,
limitando in modo ingiustificato il numero dei soggetti ammessi ai
tavoli di confronto e alle procedure consultive previste dalla
normativa regionale. Tale effetto escludente determina una
compressione del pluralismo associativo e sindacale, con effetti
discriminatori rispetto a soggetti che, pur rappresentativi, restano
esclusi dal circuito istituzionale, ponendosi, pertanto, in
violazione altresi' degli articoli 3 e 39 della Costituzione.
Al riguardo, si richiamano gli insegnamenti della giurisprudenza
costituzionale secondo cui sono costituzionalmente irragionevoli i
criteri di rappresentativita' fondati su requisiti eccessivamente
selettivi o sproporzionati, poiche' tali meccanismi, sotto
l'apparenza di criteri neutri, producono effetti discriminatori o
escludenti (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025).
Nella fattispecie il legislatore regionale ancora la maggiore
rappresentativita' dell'associazione di categoria a ben quattro
requisiti assai stringenti e, segnatamente, la costituzione
dell'associazione a livello regionale (criterio di localizzazione);
adesione ad organizzazioni nazionali di categoria rappresentate nel
CNEL; la sottoscrizione del CCNL di settore applicato alla categoria
nonche' un rappresentativita' stabile nel territorio regionale (sede
operativa da tre anni).
Si tratta di un meccanismo che, all'evidenza, esclude una platea
di soggetti che influenzano la regolazione dei mercati locali e la
rappresentanza di interessi economici, sulla scorta del richiamo ad
una rappresentativita' presunta che fa leva sull'adesione ad
organizzazioni nazionali di categoria (affiliazione confederale)
nonche' su un indice negoziale, costituito dalla stipulazione di un
contratto collettivo nazionale di categorie. A cio' si aggiunga che
la previsione di una rappresentativita' stabile nel territorio
regionale, per una durata considerevole comprime maggiormente la
rappresentanza di tutte le altre associazioni di categorie costituite
da un tempo minore.
La restrizione della platea dei soggetti ammessi incide altresi'
sul piano concorrenziale, in quanto limita l'accesso ai processi
attraverso i quali si formano indirizzi che influenzano la
regolazione dei mercati locali e la rappresentanza degli interessi
economici.
Costituisce lampante conferma di tali considerazioni la
previsione previgente dell'art. 18 del testo unico sul commercio che,
nel disciplinare la promozione delle associazioni di categoria,
prevedeva che la regione potesse concedere contributi alle
associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese
operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che
svolgono attivita' associativa in ambito nazionale ed hanno una sede
operativa nella Regione Campania. La suddetta previsione veniva
richiamata, dal previgente art. 10, secondo comma del testo unico sul
commercio, quale criterio da seguire la rappresentativita' regionale
o provinciale delle singole associazioni di categoria.
La citata previsione, pertanto, non si limita a disciplinare
aspetti organizzativi, ma regola direttamente il «mercato» delle
rappresentanze e dei servizi alle imprese, alterando le dinamiche
concorrenziali e comprimendo la parita' di accesso ai meccanismi di
riconoscimento istituzionale, con una significativa restrizione della
pluralita' delle rappresentanze, ponendosi pertanto in contrasto con
gli articoli 3 e 39 della Costituzione e dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b) per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) nonche' con gli
articoli 3 e 39 della Costituzione
L'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale, modificando
l'art. 10 del testo unico del commercio, rubricato centri di
assistenza tecnica, eleva ulteriormente la soglia di accesso al
sistema di rappresentanza previsto dalla legge regionale e produce
effetti restrittivi sulla partecipazione ai processi consultivi e
decisionali, nonche' sulla possibilita' di costituire Centri di
assistenza tecnica (CAT) riconosciuti dalla regione.
In particolare, la predetta disposizione stabilisce:
«b) l'art. 10 e' cosi' modificato:
1) il comma 2 e' soppresso;
2) al comma 4, dopo le parole "relativo al settore
alimentare" sono aggiunte le seguenti: "e alla somministrazione degli
alimenti e bevande, in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia di formazione professionale.».
La previsione in esame ha, anzitutto, soppresso l'art. 10,
secondo comma del testo unico con il quale, come si e' evidenziato
nel precedente motivo, veniva richiamato per relationem il previgente
art. 18 del testo unico sul commercio, per individuare il criterio da
seguire per riconoscere la rappresentativita' regionale e provinciale
delle associazioni di categoria.
Inoltre, la citata disposizione ha modificato l'art. 10, comma 4,
del testo unico, attraverso l'integrazione delle competenze nel
settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande «in
conformita' alle vigenti disposizioni in materia di formazione
professionale».
Le suesposte modifiche, per le medesime ragioni esposte nel
precedente motivo cui si rinvia per evitare ripetizioni, determina un
significativo innalzamento delle soglie di accesso, atteso che viene
ridotta la platea dei soggetti ammessi al sistema. Tale effetto
selettivo che discende dall'integrazione della previsione di cui alla
nuova lettera m-bis) dell'art. 6, comma 1, determina un impatto
sproporzionato sul pluralismo delle rappresentanze e altera le
condizioni di accesso al mercato dei servizi alle imprese e delle
rappresentanze economiche.
Ne discende pertanto che la citata previsione e' affetta da
illegittimita' costituzionale per le medesime ragioni gia' esposte
nel precedente motivo.
In particolare, il legislatore regionale eccede la funzione
organizzativa e procedurale e interviene sui criteri di selezione e
riconoscimento delle rappresentanze, determinando un'alterazione
dell'assetto concorrenziale rilevante ai fini dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, nonche' un vulnus ai principi
costituzionali di uguaglianza, pluralismo e liberta' associativa
sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione. La previsione, in
combinato disposto con le restrizioni introdotte con la lettera
m-bis) introdotta nell'art. 6 del testo unico, introduce - come si e'
evidenziato nel precedente motivo con considerazioni cui si rinvia e
che sono valide, per relationem, con riferimento alla previsione qui
censurata, un sistema di rappresentanza fortemente selettivo, in
contrasto con i parametri costituzionali citati, disallineandosi
rispetto agli insegnamenti del giudice delle leggi che vieta criteri
irragionevoli e sproporzionati nella determinazione della
rappresentativita' (Corte costituzionale, sentenza n. 156/2025).
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c),
nn. 1 e 2; lettera g); lettera h), n. 3 e lettera i), n. 1 per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) nonche' con gli
articoli 3 e 39 della Costituzione
L'art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; lettera g); lettera h),
n. 3; lettera i), n. 1, intervenendo su diverse previsioni del testo
unico sul commercio, sostituisce il previgente ampio riferimento alle
«organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
territorio regionale» con il seguente «associazioni di cui all'art.
6, comma 1, lettera m-bis)», mutuando nei rispettivi articoli
modificati la nuova nozione di associazione di categoria maggiormente
rappresentativa, fondata su criteri all'evidenza piu' selettivi e
stringenti per il riconoscimento della loro rappresentativita'.
Con l'art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2, il legislatore
regionale ha modificato l'art. 11 del testo unico sul commercio,
dedicato all'individuazione dei distretti del commercio, intesi come
entita' innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i
cittadini, le imprese e le formazioni sociali sono in grado di fare
del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi
(ad es. settore artigianale, di servizio e turistico - ricettive
nonche' di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il
territorio per accrescere l'attrattivita' complessiva, rigenerare il
tessuto urbano e sostenere la competitivita').
Nell'ambito di tale previsione il legislatore regionale, con la
modifica apportata dalla legge regionale impugnata, introducendo una
nozione di associazione di categoria piu' stringente, determina una
limitazione - dal punto di vista soggettivo - dell'iniziativa delle
associazioni di categoria nel proporre l'individuazione dei predetti
distretti del commercio. Analoga limitazione si riscontra in ordine
alla consultazione delle associazione, una volta individuati e
definiti i criteri attuativi per individuare l'ambito territoriale
del distretto del commercio.
Con l'art. 1, comma 1, lettera g) il legislatore regionale ha
apportato una serie di modifiche alla previsione di cui all'art. 18
dedicato alla promozione delle associazioni di categoria. In
particolare, e ai fini che qui piu' rilevano, la regione ha
introdotto:
un registro generale delle associazioni di categoria cui
possono iscriversi le sole associazioni in possesso degli stringenti
requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera m-bis);
la possibilita' di concedere contributi per la promozione e
la realizzazione delle finalita' istituzionali solamente alle
predette associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m-bis);
la presentazione della domanda di ammissione al contributo e'
prevista esclusivamente per le predette associazioni.
Tale modifica, al pari di quanto evidenziato in precedenza,
comporta una restrizione, dal punto di vista soggettivo, in merito ai
soggetti che possono iscriversi al registro di tali associazioni,
oltre che una limitazione per le associazioni di fruire di contributi
per il raggiungimento delle relative finalita'.
Infine, con l'art. 1, comma 1, lettera i), n. 1, il legislatore
regionale e' intervenuto sull'art. 20 del testo unico riguardante gli
interventi comunali per la valorizzazione del centro storico,
stabilendo che i protocolli di arredo urbano saranno definiti
d'intesa con le organizzazioni di cui alla piu' volte menzionata
disposizione e, conseguentemente, delimitando l'ambito di intervento
delle organizzazioni chiamate ad esprimere una propria opinione in
merito all'arredo urbano.
Tali modifiche, per le ragioni esposte nei precedenti due motivi
e che si intendono integralmente richiamate, introducono disposizioni
affette da illegittimita' costituzionale rilevato che la selezione
restrittiva introdotta viene estesa a piu' istituti del testo unico
sul commercio, come si e' evidenziato, riduce ulteriormente la
pluralita' dei soggetti ammessi a partecipare alla formazione delle
decisioni e alla gestione dei rapporti con l'amministrazione.
Le suesposte modifiche introducono pertanto una regolazione del
mercato delle rappresentanze che incide sul principio di uguaglianza
e sul pluralismo associativo, oltre che sull'assetto concorrenziale
complessivo, con conseguente violazione degli articoli 3, e 39 della
Costituzione, e art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera q),
nn. 1, 2, 3, 4 e 5 per contrasto con l'art. 117, primo comma, lettera
e), della Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lettera q) ha modificato l'art. 28 della legge
regionale n. 7 del 2020, riguardante le attivita' nelle grandi
strutture di vendita.
La disposizione ha previsto che:
«q) l'art. 28 e' cosi' modificato:
1) al comma 3, dopo la parola "indice," sono aggiunte le
seguenti: "di concerto con la struttura regionale competente e";
2) al comma 5, dopo le parole "L'indizione della conferenza
di servizi e' comunicata, contestualmente," sono aggiunte le
seguenti: "alla regione, alla provincia o citta' metropolitana,";
3) al comma 8, alla lettera d), la parola "precedentemente"
e' sostituita dalla seguente: "originariamente" e alla lettera e), le
parole "salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore
merceologico in aggiunta non e' superiore al 20 per cento del totale
della superficie di vendita" sono soppresse;
4) al comma 9, le parole "Fatta salva la facolta' per
l'istante di chiedere l'esame in conferenza di servizi ai sensi della
legge n. 241/1990" sono soppresse;
5) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) la superficie di ampliamento non e' superiore al 70 per cento
della somma delle superfici cessate;
[...]».
Le modifiche introdotte intervengono sulla disciplina delle
grandi strutture di vendita, rendendo l'intero procedimento piu'
rigido e meno flessibile rispetto al quadro previgente.
In particolare, si richiede ora una concertazione obbligatoria
con la struttura regionale, prima di poter indire la conferenza di
servizi (n. 1 che interviene sul comma 3); si amplia il novero dei
soggetti che devono essere informati dell'iter (n. 2 che interviene
sul comma 5); si elimina una precedente soglia che esentava dagli
adempimenti gli ampliamenti merceologici di scarsa entita' (n. 3 che
interviene sul comma 8, lettera e); si elimina la possibilita', per
l'operatore economico, di chiedere volontariamente la trattazione in
conferenza di servizi (n. 4 che interviene sul comma 9); e, infine,
si introduce una soglia massima fissa per gli ampliamenti consentiti
(n. 5 che interviene sul comma 11, lettera c).
Tali innovazioni, complessivamente considerate, irrigidiscono
sensibilmente il procedimento, aggravando gli oneri a carico del
privato e delle amministrazioni coinvolte, riducendo gli spazi di
flessibilita' procedimentale che prima erano riconosciuti
all'operatore. Inoltre, si incide sulle condizioni di accesso e di
sviluppo dell'attivita' economica, con conseguente impatto sul
profilo concorrenziale e sulle modalita' con cui i comuni esercitano
le proprie funzioni amministrative.
Tale disciplina si pone dunque in contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato
la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza che,
in riferimento all'esercizio delle attivita' commerciali, trova
espressione nell'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Con questa disposizione si e' stabilito che «costituisce principio
generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi
esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti
territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi
quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano, e dei beni culturali».
Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale
n. 165 del 2014 che ha riconosciuto l'illegittimita' costituzionali
di previsioni della legge regionale che avevano introdotto - in
ordine a grandi strutture di vendita - oneri aggravati e
supplementari, con conseguente ostacolo effettivo alla liberta'
concorrenziale nella regione.
Il giudice delle leggi, nella predetta sentenza, ha richiamato un
principio costantemente enunciato dalla Corte, secondo «la tutela
della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere
prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le regioni
possono dettare in forza della competenza in materia di commercio
(sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie».
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera aa),
n. 2 per contrasto con gli articoli 117, primo comma, della
Costituzione in relazione all'art. 14 del decreto legislativo n.
114/1998 e all'art. 15 del decreto legislativo n. 206/2005 nonche'
con l'art. 117, secondo comma, lettera e) in relazione agli articoli
1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 98/6/CE del 16 febbraio 1998.
L'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 2) ha introdotto, nell'art. 38
del testo unico sul commercio, dedicato alla disciplina della
pubblicita' dei prezzi, il comma 3-bis, stabilendo che:
«aa) l'art. 38 e' cosi' modificato:
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti puo'
essere indicato su un apposito catalogo a disposizione della
clientela».
Tale disciplina, nel consentire che, per esigenze di ordine
pubblico non tipizzate, il prezzo dei prodotti sia indicato su un
catalogo separato, si pone in contrasto con gli articoli 117, primo
comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione per le ragioni
di seguito esposte.
In primo luogo, la suddetta previsione si pone in contrasto con
gli obblighi eurounitari e, segnatamente, con la direttiva n. 98/6
del 16 febbraio 1998 con la quale viene fissato l'obbligo, poi
recepito a livello nazionale, secondo cui «il prezzo di vendita e il
prezzo per unita' di misura devono essere non equivoci, agevolmente
identificabili e facilmente leggibili» (art. 4, par. 1, della
direttiva) [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, C-543/21,
punto 25 e, piu' di recente, sentenza del 26 settembre 2024,
C-330/23].
L'introduzione di tale obbligo va letto conformemente alla ratio
individuata nei considerando della direttiva n. 98/6 sopra citata.
A tal riguardo, il considerando 6 della direttiva chiarisce che
l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unita' di
misura contribuisce in modo notevole al miglioramento
dell'informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo piu'
semplice ai consumatori possibilita' ottimali di valutare e di
raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di
procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici.
Il considerando 1 di detta direttiva sottolinea, inoltre,
l'importanza della trasparenza del funzionamento del mercato e di
un'informazione corretta per la tutela dei consumatori. Infine, il
considerando 12 della direttiva n. 98/6 precisa che quest'ultima mira
ad assicurare un'informazione omogenea e trasparente a profitto
dell'insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno.
La predetta direttiva, come si vedra', e' stata successivamente
recepita dall'art. 15 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che
rinvia, per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di
misura, a quanto prescritto dall'art. 14 del decreto legislativo n.
114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del
commercio.
La previsione regionale, nel consentire che per ragioni di ordine
pubblico non meglio esplicitate, il prezzo dei prodotti possa essere
indicato su un catalogo separato entra palesemente in contrasto con
l'obbligo di trasparenza discendente dalla disciplina eurounitaria e,
per l'effetto, si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma della
Costituzione.
Ferme restando tali considerazioni, la disciplina censurata si
pone in deroga alla disciplina statale e, segnatamente, al richiamato
art. 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, oltre che all'art.
15 del codice del consumo.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo aver enunciato,
all'art. 1, tra le finalita' perseguite, da un canto la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera
circolazione delle merci e, dall'altro, la tutela del consumatore,
con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di
approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e
alla sicurezza dei prodotti, ha stabilito i principi e le norme
generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale sancendo, in
particolare all'art. 14 la pubblicita' dei prezzi.
Quest'ultimo dispone che «1. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle
immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi
di venduta, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un
cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. 2. Quando siano
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente
l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti
di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero
servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 3. I
prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia'
impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che
risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dall'applicazione del comma 2. 4. Restano salve le disposizioni
vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al
dettaglio per unita' di misura».
Orbene, cio' che risulta dalla inequivoca lettera della norma e'
che la chiara leggibilita', laddove e' prescritta, nel primo comma,
per i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, presuppone sempre e comunque la facile visibilita' (cfr.
Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 14826 del 2025; Cass, civ.
sez. I, sentenza 3115 del 2005).
La sostituzione dell'esposizione diretta con un sistema mediato,
introdotto dal legislatore regionale, incide sulla ratio di
immediatezza e accessibilita' dell'informazione al consumatore, con
conseguente alterazione dell'uniformita' del mercato e,
conseguentemente, si pone in contrasto, altresi', con l'art. 117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione.
7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera cc)
per contrasto con gli articoli 117, primo comma in relazione all'art.
6-bis della direttiva n. 98/6, come modificata dalla direttiva n.
2019/2161 e all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 206/2005
nonche' 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione
L'art. 1, comma 1, lettera cc) della legge regionale impugnata ha
aggiunto il comma 2-bis all'art. 43 del testo unico del commercio,
che cosi' statuisce:
«cc) l'art. 43 e' cosi' modificato: 1) dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente: "2-bis. Sul cartellino del prezzo, oltre al
prezzo ridotto di vendita, e' obbligatorio indicare anche il prezzo
piu' basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni,
nonche' la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle
disposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o di
imminente scadenza.».
La previsione censurata prevede l'obbligo di indicare la
percentuale di sconto e interviene sulle esclusioni dal regime
armonizzato europeo, ampliando quelle previste dall'art. 17-bis del
codice del consumo, secondo il quale: «1. Ogni annuncio di riduzione
di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista
per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale
riduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso
applicato dal professionista alla generalita' dei consumatori nei
trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti
agricoli e alimentari deperibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera
m), e all'art. 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 198 [...]».
Tale disciplina recepisce l'art. 6-bis della direttiva n. 98/6,
introdotto dalla direttiva n. 2019/2161 che riconosceva agli Stati
membri la facolta' di stabilire norme diverse per i beni che
rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.
In particolare, il legislatore regionale pur non avendo la
facolta' di ampliare le categorie di beni esclusi, che la disciplina
nazionale ha espressamente limitato ai soli prodotti agricoli e
alimentari deperibili, opera una estensione generalizzata delle
categorie di beni esclusi, con conseguente introduzione di una deroga
non consentita, in contrasto con la disciplina interposta dell'art.
17-bis e con gli obblighi euro-unitari richiamati dall'art. 117,
primo comma, della Costituzione. Oltre alla suddetta violazione, la
disposizione si pone in contrasto altresi' con l'art. 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione, atteso che il legislatore
regionale - espressamente derogando ad una previsione di carattere
nazionale - introduce una disciplina che invade la competenza
nazionale in materia di tutela della concorrenza.
8) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera zz)
per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma della
Costituzione in relazione agli articoli 31 del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011 e 1 del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012
L'art. 1, comma 1, lett. zz) ha sostituito l'art. 68 del testo
unico, riscrivendo la disciplina sui mercati domenicali e festivi.
La citata disposizione ha previsto:
«zz) l'art. 68 e' sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Mercati domenicali e festivi). - 1. Lo
svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e' consentito: a) ai
mercati straordinari ed ai mercati dell'antiquariato e del
collezionismo; b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o
rionali, se gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico.
2. E' consentito, nei giorni festivi infrasettimanali, lo
svolgimento dei mercati di qualsiasi tipologia.».
La disposizione censurata, intervenendo sulla disciplina dei
mercati domenicali e festivi, ha limitato lo svolgimento ai soli
mercati straordinari e a quelli dedicati all'antiquariato e al
collezionismo, escludendo invece i mercati dell'usato.
Questa scelta normativa si pone in palese contrasto con il quadro
statale di liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura
degli esercizi commerciali, delineato dall'art. 31 del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, e dall'art. 1
del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 27 del 2012,
che configurano una disciplina uniforme volta a garantire condizioni
di concorrenza omogenee sul territorio nazionale. Tale
liberalizzazione costituisce espressione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come
ripetutamente ribadito dalla Corte costituzionale, che nelle sentenze
n. 299 del 2012 e n. 98 del 2017 ha chiarito che gli orari di
apertura, inclusi quelli dei mercati e delle fiere, incidono
direttamente sulla contendibilita' del mercato e sulla liberta' di
iniziativa economica degli operatori (cfr. altresi' Corte
costituzionale sentenza n. 134 del 2021).
La norma regionale, eliminando la possibilita' di svolgere
mercati dell'usato nei giorni festivi e restringendo in modo
selettivo le tipologie di mercati straordinari consentiti, introduce
una limitazione che altera l'equilibrio competitivo tra differenti
segmenti commerciali, favorendo alcuni operatori (antiquariato e
collezionismo) a discapito di altri (usato). Una simile scelta, pur
ricadendo formalmente nell'ambito del commercio, non puo' essere
ricondotta a una competenza regionale, poiche' incide direttamente
sulle condizioni di accesso ed esercizio dell'attivita' economica,
ambito riservato alla disciplina statale proprio per garantire
uniformita' concorrenziale.
In ogni caso, la materia della tutela della concorrenza, dato il
suo carattere «finalistico» e, dunque, «trasversale», come
riconosciuto piu' volte dalla Corte, e' «in grado di influire anche
su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o
residuale, delle regioni» (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005,
n. 272 e n. 14 del 2004).
In questa configurazione della materia, che ricomprende «le
misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o ad instaurare
assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l'eliminazione dei
vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e alle
modalita' di esercizio delle attivita' economiche», la Corte ha
riconosciuto «al legislatore statale [la possibilita' di] intervenire
anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali
[riconducibile, di per se', alla] materia "commercio" attribuita alla
competenza legislativa residuale delle regioni (sentenze n. 288 e n.
247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)».
In tale contesto, la citata sentenza n. 299 del 2012 ha,
altresi', evidenziato che «"l'eliminazione dei limiti agli orari e ai
giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce,
a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato piu' dinamico
e piu' aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la
possibilita' di scelta del consumatore" e che la liberalizzazione
cosi' disposta nel settore dall'intervento normativo statale risulta
coerente con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, e
proporzionato allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel
mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale».
Si tratta, dunque, di uno specifico intervento di promozione
della concorrenza nel settore commerciale, riconducibile, secondo la
costante giurisprudenza della Corte, all'ambito della cosiddetta
concorrenza «nel mercato», in quanto diretta a eliminare limiti e
vincoli alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale e
della competizione tra imprese, ambito che si affianca a quello della
concorrenza «per il mercato», nel quale rientrano gli interventi
volti a configurare procedure concorsuali che assicurino la piu'
ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici.
Le disposizioni regionali, allontanandosi dal perseguimento delle
predette finalita' e limitando, dunque, la piena attuazione della
concorrenza nel mercato, si pongono in evidente contrato con l'art.
117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, essendo
stata violata la competenza esclusiva statale in materia di
concorrenza nonche' gli obblighi derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea giacche' la liberalizzazione degli orari e dei
giorni di apertura costituisce una misura pro-concorrenziale
funzionale alla piena contendibilita' del mercato.
9) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ttt),
per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione
L'art. 1, comma 1, lettera ttt) ha introdotto nel testo unico
l'art. 158-bis, stabilendo:
«ttt) dopo l'art. 158 e' aggiunto il seguente:
"158-bis. (Rafforzamento amministrativo mediante proroga
della graduatoria del concorso per istruttori SIT - Ulteriori
disposizioni transitorie). - 1. Al fine di assicurare l'efficace
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di
garantire adeguati livelli di efficienza amministrativa, tecnica e
operativa, la validita' della graduatoria regionale relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di
novantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di
istruttore sistemi informativi e tecnologie, confermata in via
definitiva con decreto del direttore generale della Direzione
generale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2025.».
La disposizione regionale interviene, prorogandone la validita'
fino al 31 dicembre 2025, su una graduatoria concorsuale gia' scaduta
alla data di entrata in vigore della legge regionale. Viene dunque
stabilita non una proroga di una graduatoria ancora efficace -
ipotesi riconosciuta dall'ordinamento - ma una vera e propria
rimessione in termini, del tutto estranea al quadro normativo statale
e alla relativa interpretazione consolidata.
La disciplina nazionale in materia di validita' delle
graduatorie, dettata dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 per il comparto pubblico e dall'art. 91,
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali,
prevede un limite temporale preciso e non derogabile, entro il quale
l'amministrazione puo' attingere alla graduatoria; una volta superato
tale limite, la graduatoria perde efficacia e non puo' piu' essere
utilizzata ai fini del reclutamento.
La previsione in parola, rivitalizzando una graduatoria i cui
effetti erano ormai esauriti, introduce una disciplina extra ordinem
che incide direttamente sui principi costituzionali di eguaglianza,
buon andamento e imparzialita' di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, consentendo un accesso all'impiego pubblico al di fuori
delle condizioni previste dalla normativa statale e alterando
l'affidamento di chi partecipa a procedure selettive nel rispetto
delle regole vigenti.
Una simile rimessione in termini, priva di fondamento normativo e
in contrasto con la necessaria uniformita' dei criteri di
reclutamento, determina un'irragionevole disparita' di trattamento e
compromette la regolarita' dell'azione amministrativa, ponendosi in
evidente contrasto con i parametri costituzionali di cui agli
articoli 3 e 97, tenuto conto delle previsioni che, in materia di
pubblico impiego, fissano la disciplina della validita' delle
graduatorie concorsuali.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra
rappresentato e difeso conclude affinche' la Corte costituzionale
voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera
ii), nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 10; art. 1, comma 1, lettera a), n. 3; art.
1, comma 1, lettera b); art. 1, comma 1, lettera c), nn. 1 e 2; art.
1, comma 1, lettera g); art. 1, comma 1, lettera h), n. 3; art. 1,
comma 1, lettera i), n. 1; art. 1, comma 1, lettera q), nn. 1,2, 3,4
e 5; art. 1, comma 1, lettera aa), n. 2; art. 1, comma1, lettera cc);
art. 1, comma 1, lettera zz; art. 1, comma 1, lettera ttt), della
legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, pubblicata nel
BUR n. 74 del 17 ottobre 2025 recante «Modifiche alla legge regionale
21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori
disposizioni transitorie», per le ragioni esposte nei motivi.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri
dell'11 dicembre 2025 di impugnativa della legge regionale, con
allegata relazione;
2. legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20,
pubblicata nel BUR n. 74 del 17 ottobre 2025.
Roma, 15 dicembre 2025
Vice avvocato generale dello Stato: Mangia
L'Avvocato dello Stato: Santini