GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/43

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istituto giuridico che, innovando il diritto civile e trovando applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e art. 1.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo;\u0026nbsp;legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\u0026nbsp;Sardegna), artt. 3 e 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 –\u0026nbsp;Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell\u0027ambito del percorso 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subordinata: Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 –\u0026nbsp;Previsione che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti\u0026nbsp;per l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Disciplina – Previsione che la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte al comitato etico territorialmente competente,\u0026nbsp;il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere – Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessa – Previsione che la persona interessata può decidere di 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civili e sociali – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, artt. 3 e 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"","data_legge":"18/09/2025","data_nir":"2025-09-18","numero_legge":"26","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma 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del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 27 novembre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 27 novembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nSanita\u0027 pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Procedure\n  e  tempi  per  l\u0027assistenza   sanitaria   regionale   al   suicidio\n  medicalmente assistito ai sensi  e  per  l\u0027effetto  della  sentenza\n  della Corte costituzionale n. 242 del  2019  -  Previsione  che  la\n  Regione, nel rispetto  delle  proprie  competenze  e  dei  principi\n  stabiliti  dalla  suddetta  sentenza,  al  fine  di  garantire   la\n  necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere\n  al suicidio medicalmente assistito,  definisce  tempi  e  modalita\u0027\n  organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti. \nSanita\u0027 pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Procedure\n  e  tempi  per  l\u0027assistenza   sanitaria   regionale   al   suicidio\n  medicalmente assistito ai sensi  e  per  l\u0027effetto  della  sentenza\n  della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che possono\n  accedere alle prestazioni e ai  trattamenti  relativi  al  suicidio\n  medicalmente  assistito  le  persone  in  possesso  dei   requisiti\n  indicati  dalla  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale   nel\n  rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - Previsione\n  che  le  prestazioni  e  i  trattamenti  nell\u0027ambito  del  percorso\n  terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito  sono\n  gratuiti - Disciplina degli oneri finanziari. \nIn via subordinata: Sanita\u0027 pubblica - Norme della  Regione  autonoma\n  Sardegna - Procedure e tempi per l\u0027assistenza  sanitaria  regionale\n  al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per  l\u0027effetto  della\n  sentenza della Corte costituzionale n. 242 del  2019  -  Previsione\n  che le aziende sanitarie  regionali  istituiscono  una  Commissione\n  multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza  dei\n  requisiti per l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito, nonche\u0027\n  per  la  verifica  o  definizione  delle  relative   modalita\u0027   di\n  attuazione - Disciplina - Previsione che la  Commissione  trasmette\n  l\u0027esito degli accertamenti effettuati e le  determinazioni  assunte\n  al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone  di\n  dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio  parere  -\n  Previsione  che  il  procedimento  di  verifica  dei  requisiti  si\n  instaura  con   la   presentazione   dell\u0027istanza   della   persona\n  interessata - Previsione che la persona interessata  puo\u0027  decidere\n  di sospendere o  annullare  l\u0027erogazione  del  trattamento  con  le\n  modalita\u0027 e secondo le forme di cui  all\u0027art.  1,  comma  4,  della\n  legge n. 219 del 2017. \n- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure  e\n  tempi per l\u0027assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente\n  assistito ai  sensi  e  per  effetto  della  sentenza  della  Corte\n  costituzionale n. 242 del 2019), intero testo e artt. 1, 2, 6 e  7,\n  nonche\u0027, in subordine, 3 e 4. \n\n\r\n(GU n. 50 del 10-12-2025)\n\r\n    Ricorso   ex   art.   127   della   della    Costituzioneituzione\nnell\u0027interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,\nrappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura Generale  dello  Stato\n(codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei\nPortoghesi n. 12, e\u0027 domiciliato (fax 06.96.51.40.00,  indirizzo  PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), \n    nei confronti della Regione Sardegna, in persona  del  Presidente\ndella  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di\nillegittimita\u0027  costituzionale  della  intera  legge   regionale   18\nsettembre 2025, n. 26, recante «Procedure e  tempi  per  l\u0027assistenza\nsanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per\neffetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242  del  2019»,\npubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 53 del 25 settembre  2025,  nonche\u0027\ndei suoi articoli 1, 2, 3, 4 e 7 in virtu\u0027  della  deliberazione  del\nConsiglio dei ministri in data 20 novembre 2025. \nPremessa. \n    1. La Regione Sardegna ha emanato la Legge Regionale in  epigrafe\nindicata, la quale si propone, nei suoi otto articoli, di definire  i\nruoli, le modalita\u0027 di verifica  delle  condizioni  del  paziente,  i\ntempi e le modalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione  dei  trattamenti\nalle  persone  che  intendono  accedere  al   suicidio   medicalmente\nassistito, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del  22\nnovembre 2019, n. 242. \n    Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto: \n      - L\u0027art. 1, recante le finalita\u0027 della legge,  dispone  che  la\nRegione,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze  e  dei  principi\nstabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del  2019,\nal fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle  persone\nche intendono accedere al suicidio medicalmente assistito,  definisce\ntempi  e  modalita\u0027  organizzative  per  l\u0027erogazione  dei   relativi\ntrattamenti. \n      - L\u0027art. 2 individua i  requisiti  per  l\u0027accesso  al  suicidio\nmedicalmente  assistito,  stabilendo  che   possono   accedere   alle\nprestazioni e ai relativi trattamenti, le  persone  in  possesso  dei\nrequisiti indicati dalla giurisprudenza della  Corte  costituzionale,\nnel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1  e  2  della  legge  n.\n219/2017 (Norme in materia di consenso informato  e  di  disposizioni\nanticipate di trattamento). \n      L\u0027art.  3  prevede  l\u0027istituzione  presso  ogni  ASL   di   una\nCommissione multidisciplinare  permanente  (composta  dalle  seguenti\nfigure professionali: un medico palliativista, un  medico  neurologo,\nun medico psichiatra, un medico  anestetista,  un  infermiere  e  uno\npsicologo, composizione che puo\u0027 essere integrata, di volta in volta,\nun medico specialista nella patologia da cui e\u0027  affetta  la  persona\ninteressata), per la verifica della  sussistenza  dei  requisiti  per\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito  dei  richiedenti  e  la\ndefinizione delle modalita\u0027 per garantire alle  persone  in  possesso\ndei requisiti di cui all\u0027art. 2, comma 1, un fine vita piu\u0027  indolore\ne  dignitoso  possibile.  E\u0027  previsto  che  la  partecipazione  alla\nCommissione sia  volontaria,  nell\u0027ambito  del  personale  dipendente\ndell\u0027azienda sanitaria, e non comporti la corresponsione di compensi,\ngettoni di presenza o  altre  indennita\u0027,  salvo  il  rimborso  spese\nsostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, a  carico\ndella azienda sanitaria presso cui e\u0027 istituita  la  Commissione.  E\u0027\ninoltre previsto che le aziende sanitarie  assicurino  ai  componenti\nun\u0027adeguata formazione in materia di cure palliative. \n      - L\u0027art. 4 disciplina il procedimento di verifica dei requisiti\nper l\u0027accesso al suicidio  medicalmente  assistito,  che  in  sintesi\nprevede quanto segue: \n        la procedura deve concludersi  entro  il  termine  di  trenta\ngiorni, decorrenti dalla presentazione della domanda da  parte  della\npersona interessata, che puo\u0027 essere sospeso,  una  sola  volta,  per\naccertamenti, non oltre cinque giorni; \n        la procedura e\u0027 avviata  su  istanza  del  paziente,  e  puo\u0027\nessere da quest\u0027ultimo sospesa,  posticipata  e  interrotta  in  ogni\nmomento; \n        entro cinque giorni dall\u0027istanza  deve  essere  convocata  la\nCommissione multidisciplinare di cui all\u0027art. 3, per la verifica  dei\nrequisiti di cui all\u0027art. 2; \n        in  via  preliminare,  la   Commissione   verifica   che   il\nrichiedente abbia ricevuto informativa adeguata sulla possibilita\u0027 di\naccedere alle  cure  palliative,  compresa  la  sedazione  palliativa\nprofonda continua, e sul suo  diritto  di  rifiutare  o  revocare  il\nconsenso a qualsiasi trattamento sanitario ai sensi  della  legge  n.\n219/2017; \n        se, in seguito a tale informativa, il richiedente conferma la\nvolonta\u0027 di accedere al suicidio medicalmente assistito,  si  procede\nalla verifica dei requisiti; \n        in caso di esito negativo del procedimento  di  verifica,  e\u0027\npossibile presentare una nuova istanza a seguito del mutamento  delle\ncondizioni del soggetto interessato; \n        la Commissione, entro  dieci  giorni  dalla  convocazione  da\nparte dell\u0027azienda sanitaria, trasmette l\u0027esito degli accertamenti al\nComitato etico territorialmente competente, il quale ha dieci  giorni\nper trasmettere il proprio parere; \n        entro tre giorni dall\u0027acquisizione del parere, la Commissione\nredige la relazione finale; \n        entro i successivi due giorni, l\u0027azienda  sanitaria  comunica\nle risultanze della verifica  all\u0027interessato  e  in  caso  di  esito\npositivo, le modalita\u0027 di  erogazione  del  trattamento  di  suicidio\nmedicalmente assistito; \n        la persona in possesso dei requisiti, autorizzata ad accedere\nal suicidio medicalmente assistito puo\u0027 decidere in ogni  momento  di\nsospendere o annullare l\u0027erogazione del trattamento, con le modalita\u0027\ne le forme di cui all\u0027art. 1, comma 4, della Legge n. 219 del 2017. \n      - L\u0027art. 5 disciplina le modalita\u0027  di  attuazione,  prevedendo\nche siano le  aziende  sanitarie  regionali  a  fornire  il  supporto\ntecnico e farmacologico e l\u0027assistenza  medica  per  la  preparazione\nall\u0027autosomministrazione  del   farmaco   autorizzato,   presso   una\nstruttura ospedaliera, l\u0027hospice o il proprio domicilio. L\u0027assistenza\ne\u0027 prestata su base volontaria  e  come  attivita\u0027  istituzionale  da\nsvolgersi in orario di lavoro. \n      -   L\u0027art.   6   stabilisce   la   gratuita\u0027    del    percorso\nterapeutico-assistenziale per il suicidio medicalmente assistito. \n      - L\u0027art. 7, norma finanziaria, quantifica la spesa dell\u0027art.  5\nin euro 6.000,00 annui, a partire dal 2025, a  carico  delle  risorse\nregionali allocate nella  Missione  13,  Programma  2  (finanziamento\naggiuntivo corrente per livelli  di  assistenza  superiori  ai  LEA),\nTitolo 1 (spese correnti) e autorizza  le  necessarie  variazioni  di\nbilancio nel bilancio di previsione 2025/2027 (aumento  missione  13,\nprogramma 2, titolo 1 e diminuzione missione 13, programma 1,  titolo\n1). A decorrere dal 2028, la spesa e\u0027 previsto sia  coperta  mediante\nutilizzo di quota parte  disponibile  delle  entrate  spettanti  alla\nregione ai sensi dell\u0027art. 8 dello Statuto  speciale.  All\u0027attuazione\ndelle altre disposizioni si fa fronte utilizzando le  risorse  umane,\nstrumentali e finanziarie gia\u0027 disponibili  a  legislazione  vigente,\nsenza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. \n      - L\u0027art. 8, clausola di cedevolezza, prevede  che  a  decorrere\ndall\u0027entrata in  vigore  della  disciplina  statale  in  materia,  le\ndisposizioni regionali si applichino solo in quanto compatibili. \n    La illustrata L.R. Sardegna n. 26/2025 presenta  diversi  profili\ndi illegittimita\u0027 costituzionale, nel suo complesso, ed in  relazione\nai singoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei  ministri\nha pertanto ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in  effetti  si\nprovvede mediante  il  presente  ricorso,  sulla  base  dei  seguenti\nmotivi. \n  1.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027intera  L.R.  Sardegna  n.\n26/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117,  secondo\ncomma, lettera l), e 117, terzo comma,  della  Costituzione,  nonche\u0027\ndegli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.\n3, recante lo «Statuto speciale della Sardegna» \n    La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art.  1,  (1)\nsi propone di dettare la disciplina dianzi compendiata, oltre che nel\ndichiarato «rispetto» delle «competenze» della  Regione,  anche  «dei\nprincipi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale  n.  242\ndel 2019». \n    Occorre,  pertanto,  preliminarmente  soffermarsi  sul  contenuto\ndelle sentenze della Corte costituzionale emanate in materia, di  cui\nla Regione asserisce di definire, con la  legge  in  esame,  tempi  e\nmodalita\u0027 organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti. \n    1.1 Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte  costituzionale  ha\ndichiarato «l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 580 del  codice\npenale, nella parte in cui non esclude la punibilita\u0027 di chi, con  le\nmodalita\u0027 previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,\nn. 219 (Norme in materia di  consenso  informato  e  di  disposizioni\nanticipate di trattamento), agevola  l\u0027esecuzione  del  proposito  di\nsuicidio, autonomamente  e  liberamente  formatosi,  di  una  persona\ntenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale  e  affetta  da  una\npatologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche  o  psicologiche\nche ella reputa  intollerabili,  ma  pienamente  capace  di  prendere\ndecisioni libere e consapevoli,  sempre  che  tali  condizioni  e  le\nmodalita\u0027 di esecuzione  siano  state  verificate  da  una  struttura\npubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato\netico territorialmente competente». \n    La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto  ed\neccezionale perimetro entro il quale  puo\u0027  non  essere  sanzionabile\npenalmente l\u0027aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale,  sempre\nillecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli  articoli\n579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai  sensi  dell\u0027art.  5\ndel codice civile)], ma ha  anche  espressamente  precisato  che  «la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale si limita  a  escludere\nla punibilita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio  nei  casi  considerati,  senza\ncreare alcun obbligo di procedere a tale aiuto  in  capo  ai  medici»\n(cfr. § 6, sentenza n. 242/2019 cit.). \n    Con la sentenza del 18 luglio 2024, n.  135,  inoltre,  la  Corte\ncostituzionale ha ribadito «la necessita\u0027 del puntuale rispetto delle\ncondizioni procedurali stabilite dalla sentenza  n.  242  del  2019»,\nsegnatamente specificando che «non puo\u0027 (...) ritenersi irragionevole\nla limitazione della liceita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio ai soli pazienti\nche  abbiano   gia\u0027   la   possibilita\u0027,   in   forza   del   diritto\ncostituzionale, di  porre  fine  alla  loro  esistenza  rifiutando  i\ntrattamenti di sostegno vitale». \n    Parimenti, la Corte ha  ritenuto  di  confermare  «lo  stringente\nappello, gia\u0027 contenuto nella sentenza n. 242 del  2019  (punto  2.4.\ndel  Considerato  in  diritto),  affinche\u0027,  sull\u0027intero   territorio\nnazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi  quelli  che  si\ntrovano  nelle  condizioni  per  essere  ammessi  alla  procedura  di\nsuicidio assistito, una effettiva possibilita\u0027 di accesso  alle  cure\npalliative appropriate per controllare la  loro  sofferenza,  secondo\nquanto previsto dalla legge n. 38 del 2010». \n    La Regione Sardegna, con la legge in esame, titolata «Procedure e\ntempi per l\u0027assistenza sanitaria regionale al  suicidio  medicalmente\nassistito  ai  sensi  e  per  effetto  della  sentenza  della   Corte\ncostituzionale n. 242 del 2019», ha ritenuto di definire, per come si\nlegge nel gia\u0027 ricordato art. 1, «al fine di garantire la  necessaria\nassistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al  suicidio\nmedicalmente assistito [...]  tempi  e  modalita\u0027  organizzative  per\nl\u0027erogazione dei relativi trattamenti». \n    1.2 Come e\u0027 noto, ai sensi  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, tra le materie di competenza regionale  concorrente  vi\ne\u0027  la  «tutela  della  salute».  Tale  competenza   legislativa   e\u0027\nesercitabile nel quadro dei principi  fondamentali  che  spetta  allo\nStato determinare. \n    Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza  dello  Stato\nvi e\u0027 l\u0027«ordinamento civile  e  penale»  [art.  117,  secondo  comma,\nlettera l), della Costituzione]. \n    In questo  contesto,  occorre  valutare  se  una  disciplina  del\n«suicidio  medicalmente  assistito»,  per   come   e\u0027   espressamente\nqualificato  l\u0027intervento  nella  legge  regionale  in   esame,   sia\neffettivamente  riconducibile  ad   una   materia   di   legislazione\nconcorrente. \n    Ad avviso del Presidente  del  Consiglio,  tale  disciplina,  per\nl\u0027appunto del «suicidio medicalmente assistito»  -  o,  se  si  vuole\nutilizzare un\u0027altra terminologia, dell\u0027accesso di un individuo ad una\nmorte volontaria  -  rientra  nella  materia  «ordinamento  civile  e\npenale» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato in  quanto,\nevidentemente, incide su  diritti  personalissimi,  tra  i  quali  il\ndiritto alla vita, precondizione di tutti i  diritti,  e  il  diritto\nall\u0027integrita\u0027. \n    Si tratta di diritti ai  quali  l\u0027ordinamento  riconosce  massima\ntutela, anche contro la volonta\u0027 del titolare, tanto da prevedere  un\nreato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art.  579\ndel codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare  l\u0027altrui\nintenzione suicidaria o ad agevolare l\u0027esecuzione dell\u0027atto (art. 580\ndel codice penale). \n    La disciplina dei presupposti  e  delle  modalita\u0027  esecutive  in\npresenza delle quali  viene  scriminato  l\u0027aiuto  al  suicidio  viene\ndunque a creare un istituto giuridico che, per un  verso,  innova  il\ndiritto  civile  e,  per  altro  verso,  trova  applicazione  diretta\nnell\u0027ambito del diritto penale. \n    La disciplina dell\u0027istituto giudico  in  questione,  quindi,  non\npuo\u0027 che essere dettata da una legge statale. \n    In  ragione  del  riparto  di  competenze  delineato  a   livello\ncostituzionale  e\u0027  inibito,   dunque,   al   legislatore   regionale\nintervenire in  una  materia  che  tocca  la  responsabilita\u0027  penale\n(articoli 579 e 580 del codice penale), il  dovere  di  tutela  della\nvita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del  consenso  e\nrifiuto dei trattamenti sanitari, desumibili dagli articoli 2,  13  e\n32 della Costituzione e 5 del codice civile. \n    Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica  de\nqua  sono,  pertanto,   anzitutto   riconducibili   alla   competenza\nlegislativa esclusiva statale in materia  di  «ordinamento  civile  e\npenale» ex art. 117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione.\nE\u0027, quindi, evidente  l\u0027esigenza  di  uniformita\u0027  e  omogeneita\u0027  di\ndisciplina sull\u0027intero territorio nazionale che solo l\u0027intervento del\nlegislatore statale puo\u0027 assicurare. \n    Solo   a    quest\u0027ultimo    e\u0027    dato    bilanciare    interessi\ncostituzionalmente rilevanti, ma contrapposti, quali, da un lato,  la\npossibilita\u0027 di rifiuto di trattamenti  sanitari  e,  dall\u0027altro,  il\nfondamentale  dovere  costituzionale  di  tutela  della  vita  umana,\nmuovendosi   nel    perimetro    tracciato    dalla    giurisprudenza\ncostituzionale in materia. \n    1.3 Anche nella sentenza del 15 febbraio  2022,  n.  50,  codesta\nCorte ha significativamente rilevato che  le  norme  dettate  con  la\nfinalita\u0027  di  «tutela  della  vita»  non  sono  norme  «a  contenuto\ncostituzionalmente vincolato», ed e\u0027 dunque  necessariamente  rimessa\nalla  valutazione  del  legislatore  statale  la  determinazione  del\n«livello minimo di tutela richiesto dai referenti  costituzionali  ai\nquali esse si saldano». \n    A  cio\u0027  si  aggiunga,  con  riferimento  all\u0027intera  legge,   e,\ncomunque, all\u0027art. 1 della  stessa,  che  la  dichiarata  «finalita\u0027»\ndell\u0027intervento,  ovvero  definire,  rispetto   «alle   persone   che\nintendono accedere al suicidio medicalmente assistito», i  «tempi  e»\nle   «modalita\u0027   organizzative   per   l\u0027erogazione   dei   relativi\ntrattamenti», e cio\u0027 «al fine di garantire la  necessaria  assistenza\nsanitaria  alle  persone   che   intendono   accedere   al   suicidio\nmedicalmente  assistito»,  finisce,  in  concreto,  per  prevedere  e\napprontare gli strumenti operativi affinche\u0027 possa operare una  causa\ndi non punibilita\u0027 penale, in quanto quello - e solo quello  -  hanno\ndisciplinato le sentenze citate. \n    Cio\u0027   evidenzia,   anche,    la    diretta    incidenza    della\nregolamentazione  sull\u0027ordinamento  penale,  pacificamente  sottratto\nalla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. \n    Merita  poi  rilevare  che  la  previsione  di   condizioni   che\nconsentono il concreto operare di una causa di giustificazione penale\nsolo su una parte del territorio danno  vita  ad  una  disparita\u0027  di\ntrattamento che l\u0027ordinamento penale  (materia  come  gia\u0027  detto  di\nesclusiva competenza del legislatore statale) non puo\u0027 tollerare. \n    1.4 Non potrebbero essere addotti, in senso contrario,  argomenti\nche  assegnino  alle  Regioni  un  ruolo  «supplente»   rispetto   al\nlegislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte. \n    Al  riguardo,   appare   utile   richiamare   quanto   la   Corte\ncostituzionale ha statuito con la sentenza del 14 dicembre  2016,  n.\n262, nella parte in cui  ha  dichiarato  illegittima  una  legge  del\nFriuli-Venezia Giulia che, per «rimediare» all\u0027asserita  inerzia  del\nlegislatore statale, aveva introdotto  una  disciplina  regionale  in\ntema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario. \n    In particolare, codesta Corte ha  ricordato  che,  «data  la  sua\nincidenza su aspetti essenziali della identita\u0027  e  della  integrita\u0027\ndella persona, una normativa in  tema  di  disposizioni  di  volonta\u0027\nrelative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al\npari di quella  che  regola  la  donazione  di  organi  e  tessuti  -\nnecessita di uniformita\u0027 di trattamento sul territorio nazionale, per\nragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima  della  riserva  allo\nStato  della  competenza  legislativa   esclusiva   in   materia   di\n«ordinamento  civile».  In  quell\u0027occasione  si  e\u0027   affermato   che\nl\u0027assenza  di  una  specifica  legislazione  nazionale  «non  vale  a\ngiustificare  in  alcun  modo   l\u0027interferenza   della   legislazione\nregionale in una materia affidata in via  esclusiva  alla  competenza\ndello Stato». \n    Principi identici non  possono  non  valere  anche  nel  caso  di\nspecie. \n    Con la sentenza del 18 gennaio  2018,  n.  5,  codesta  Corte  ha\nrilevato  «che  il   diritto   della   persona   di   essere   curata\nefficacemente, secondo i canoni della scienza e dell\u0027arte  medica,  e\ndi essere rispettata  nella  propria  integrita\u0027  fisica  e  psichica\n(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282  del  2002)  deve\nessere garantito in condizione di  eguaglianza  in  tutto  il  Paese,\nattraverso  una  legislazione  generale  dello  Stato  basata   sugli\nindirizzi  condivisi  dalla   comunita\u0027   scientifica   nazionale   e\ninternazionale». \n    In ordine alla possibile  riconducibilita\u0027  dell\u0027intervento  alla\nmateria della «tutela della salute» di cui all\u0027art. 117, terzo comma,\ndella Costituzione, di  competenza  legislativa  concorrente,  ovvero\nalla materia della «igiene e sanita\u0027  pubblica»  di  cui  all\u0027art.  4\ndello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, va considerato: \n      che l\u0027ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e\u0027  fatto\ncarico, ma soltanto con pronunce giurisprudenziali, anche della Corte\ncostituzionale, di mandare esenti da responsabilita\u0027 penale  i  terzi\nche  supportano  una  persona  nel   darsi   una   morte   volontaria\nesclusivamente in relazione a soggetti che  siano  affetti  da  gravi\npatologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o  psicologiche\nassolutamente intollerabili; \n      che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle\ndella  Corte  costituzionale,  peraltro   volte   esclusivamente   ad\nindividuare una causa di giustificazione penale) hanno  previsto  che\nl\u0027aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre\n«medicalmente» accertato. \n    Alla luce di cio\u0027, non puo\u0027 ammettersi  che  la  regolamentazione\ndei  casi  in  cui   l\u0027ausilio   al   suicidio   risulti   scriminato\ndall\u0027ordinamento possa attenere  propriamente  alla  materia  «tutela\ndella salute», come  declinata  dall\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, in quanto la grave compromissione della salute e\u0027  solo\nun antefatto concreto che scrimina (per come l\u0027ordinamento si  e\u0027  ad\noggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte\ncostituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e  la\nverificazione  medica  dei  presupposti  per  l\u0027accesso  al   suicido\nassistito e\u0027 solo la modalita\u0027 accertativa dei  presupposti  ritenuta\nimprescindibile. \n    Di conseguenza, nell\u0027ambito della materia «tutela  della  salute»\nnon potrebbe rientrare la disciplina delle condizioni  sostanziali  e\nprocedurali che scriminano l\u0027aiuto al suicidio di un  terzo,  ne\u0027,  a\nben vedere, potrebbe rientrarvi  la  disciplina  delle  modalita\u0027  di\nverifica della sussistenza dei presupposti  che  legittimano  l\u0027atto,\nanche ove quei presupposti fossero di carattere medico/sanitario. \n    In ogni caso, anche qualora - per mera ipotesi - si ritenesse che\nalcuni aspetti relativi all\u0027esimente da  responsabilita\u0027  penale  per\naiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della  salute»,  di\ncerto resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per  cui\nla  Costituzione  vuole   che   la   «determinazione   dei   principi\nfondamentali» sia «riservata alla legislazione dello  Stato»  avrebbe\nun peso vincolante assai piu\u0027 pregnante. \n    Deve, quindi, ribadirsi l\u0027esistenza di una riserva di  competenza\ndello Stato che sarebbe tale da precludere  la  possibilita\u0027  per  la\nRegione di intervenire prescindendo dalla  preventiva  previsione  di\nquei principi  fondamentali,  sia  perche\u0027  i  principi  fondamentali\nsarebbero conseguenti  all\u0027assetto  che  nell\u0027«ordinamento  civile  e\npenale» si  e\u0027  ritenuto  di  dare  all\u0027istituto,  ma  anche  perche\u0027\naltrimenti l\u0027esito, in relazione all\u0027operare concreto  dell\u0027istituto,\nsarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul\nterritorio nazionale; soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto\nall\u0027attuazione di diritti fondamentali, come  affermato  dalla  Corte\ncostituzionale (sentenza n. 262 del 2016). \n    1.5 In sostanza, la giurisprudenza  costituzionale  esclude  ogni\nattivita\u0027  legislativa  regionale  «suppletiva»  o  «sostitutiva»  in\nassenza di principi fondamentali posti  a  livello  statale.  Con  la\nconseguenza che la legge regionale che intervenga in tale  situazione\ne\u0027 illegittima perche\u0027 invasiva di una riserva statale relativa  alla\nfissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale,  sentenza\ndel 23 dicembre 2008, n. 438). \n    Invero, per quanto codesta Corte costituzionale  abbia  auspicato\nche la materia del «fine vita» sia oggetto di  sollecita  e  compiuta\ndisciplina da parte del legislatore, appare evidente  il  riferimento\nal  legislatore  statale,   perche\u0027   l\u0027incidenza   della   normativa\nsollecitata «su aspetti essenziali della identita\u0027 e della integrita\u0027\ndella persona, (...) necessita  di  uniformita\u0027  di  trattamento  sul\nterritorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza». \n    Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il «fine vita»,\nnel silenzio del legislatore statale,  attraverso  l\u0027esercizio  della\niniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della  salute»\n(art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione)  e\u0027,  per  le  ragioni\nesposte, passibile di censure sotto  il  profilo  della  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Per incidens, si segnala - quale  ulteriore  argomento  circa  la\ncompetenza esclusiva del legislatore statale - che presso  il  Senato\ndella Repubblica risulta in stato di avanzato esame un testo base  in\nmateria di morte medicalmente assistita (v. da  ultimo  seduta  delle\nCommissioni riunite 2° e 10° del Senato del 23 ottobre 2025). \n    In definitiva, l\u0027introduzione di  qualsiasi  normativa  regionale\npermissiva di pratiche di  suicidio  assistito,  in  assenza  di  una\ncornice  normativa  statale  di  riferimento  deputata  a   delineare\nquantomeno i principi  fondamentali  di  un  settore  particolarmente\nsensibile  come  e\u0027  quello  in  esame,  incide   sulle   prerogative\nregolatorie dello Stato e si  presta  a  compromettere  il  complesso\nequilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla giurisprudenza\ncostituzionale. \n    1.6 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento\nsi pone, anzitutto nel  suo  complesso  e  nella  sua  interezza,  in\nviolazione  dell\u0027art.   117,   secondo   comma,   lett.   l),   della\nCostituzione,  e  al  contempo  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, in quanto impingente: \n      anzitutto, ed in  via  assorbente,  su  titolo  legislativo  di\nesclusiva competenza dello Stato; \n      in via subordinata, su titolo legislativo soggetto a competenza\nconcorrente, in  relazione  al  quale  e\u0027  necessaria  la  preventiva\ndeterminazione dei principi  fondamentali  della  materia,  riservata\nalla legislazione dello Stato. \n    Nella  evidenziata  prospettiva,   deve   dirsi   affetto   dalle\nviolazioni   costituzionali   in   discorso,   anche    singolarmente\nconsiderato, l\u0027art. 1  della  legge  regionale  in  esame,  allorche\u0027\nprecisa che la finalita\u0027 della  legge,  nel  rispetto  «dei  principi\nstabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del  2019,\nal ine di garantire la necessaria assistenza sanitaria  alle  persone\nche intendono accedere al suicidio medicalmente assistito», e\u0027 quella\ndi definire «tempi e modalita\u0027  organizzative  per  l\u0027erogazione  dei\nrelativi trattamenti», in quanto perviene ad affermare che  la  legge\nregionale intende predisporre gli strumenti operativi affinche\u0027 possa\noperare una causa di non punibilita\u0027 penale. \n    Cio\u0027,   oltre   a   dimostrare   la   diretta   incidenza   della\nregolamentazione sul piano dell\u0027ordinamento  penale,  sottratto  alla\ncompetenza delle Regioni, e dunque autonomamente violativo  dell\u0027art.\n117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - e correlativamente\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione - fa emergere un altro\naspetto di rilievo. Quell\u0027intervento, infatti, realizza le condizioni\nche consentono di ottenere in concreto  l\u0027operare  di  una  causa  di\ngiustificazione penale solo su una parte  del  territorio  nazionale,\ndando corpo, quindi, ad una disparita\u0027 di trattamento  tra  cittadini\nche l\u0027ordinamento non puo\u0027 ammettere. \n    1.8 Quanto  sin  qui  esposto  con  riferimento  alla  violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, avuto  riguardo  alla\n«tutela  della  salute»,  varrebbe  pure  ove  si  volesse   ritenere\nconferente  e  prevalente,  in   materia,   l\u0027attribuzione   disposta\ndall\u0027art.  4,  lettera  l),  dello  Statuto  speciale  della  Regione\nSardegna (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3),\nin base al quale la «la Regione emana norme legislative»  in  materia\ndi «igiene e sanita\u0027 pubblica». \n    Trattasi, invero, di attribuzione disposta «Nei  limiti»  di  cui\nall\u0027art. 3  dello  stesso  Statuto  (e  dunque  «in  armonia  con  la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica» e dei  principi  stabiliti  dalle\nleggi  dello  Stato;  si  sarebbe  dunque   di   fronte,   anche   in\nquest\u0027ipotesi, ad una legislazione concorrente, rispetto alla  quale,\nperaltro, e per l\u0027appunto come  si  e\u0027  sin  qui  esposto,  manca  la\npreventiva e necessaria determinazione, da parte  della  legislazione\nstatale, dei principi fondamentali della materia. \n    Di qui la violazione  anche  dello  Statuto  speciale,  pure  con\nriferimento agli altri profili in precedenza esposti, atteso  che  lo\nstesso Statuto speciale,  agli  articoli  3  e  4,  conformemente  al\ndettato Costituzionale, non attribuisce competenze  legislative  alla\nRegione  in  nessuna  delle   materie   riservate   alla   competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato. \n    Si richiama poi, al riguardo,  quanto  piu\u0027  volte  affermato  da\ncodesta Corte (ex plurimus sentenze nn. 119 del 2019 e 279 del  2020)\ncirca l\u0027esonero dall\u0027onere di confrontare le  competenze  legislative\npreviste dallo statuto autonomo  nel  caso  in  cui  le  disposizioni\ncensurate riguardino la violazione di competenze esclusive statali. \n  2.  Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027intera  L.R.  Sardegna  n.\n26/2025 e dei suoi articoli 2, 6 e 7, per violazione  dell\u0027art.  117,\nsecondo comma, lett. m), della Costituzione. \n    2.1 La legge regionale n. 26/2025,  nella  sua  interezza  e  con\nriferimento ai suoi articoli 2, (2) 6 (3) e 7, (4) impatta, altresi\u0027,\nsulla competenza esclusiva in  tema  di  determinazione  dei  livelli\nessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali\n[art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione]. \n    La esclusivita\u0027 della competenza  legislativa  statale  non  puo\u0027\nessere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7,  comma  1),\nla Regione ponga gli oneri di cui all\u0027art. 5 a carico della  missione\n13, programma 2, titolo 1  («finanziamento  aggiuntivo  corrente  per\nlivelli di  assistenza  superiori  ai  LEA»  perche\u0027,  si  ribadisce,\ntrattandosi di istituti giuridici che per  definizione  incidono  sul\nprimo dei diritti civili garantito dalla nostra  della  Costituzione,\nossia il diritto alla vita (art. 2), essi  non  possono  che  trovare\ndisciplina in una legge dello Stato. \n    E\u0027 appena il  caso  di  ricordare,  al  riguardo,  che  la  Corte\ncostituzionale non  ha  affermato  l\u0027esistenza  di  un  «diritto»  al\nsuicidio, come prestazione garantita dalla legislazione  statale,  ma\nha fissato casi in cui l\u0027aiuto al suicidio debba ritenersi penalmente\nscriminato. \n    Chiarissima, in tal  senso,  e\u0027  la  sentenza  costituzionale  n.\n242/2019, in termini confermata anche dalla  menzionata  sentenza  n.\n50/2022: «dall\u0027art. 2  della  Costituzione  -  non  diversamente  che\ndall\u0027art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita\ndi  ogni  individuo:  non  quello  -  diametralmente  opposto  -   di\nriconoscere all\u0027individuo la possibilita\u0027 di ottenere dallo  Stato  o\nda terzi un aiuto a morire. Che  dal  diritto  alla  vita,  garantito\ndall\u0027art. 2 CEDU, non possa  derivare  il  diritto  di  rinunciare  a\nvivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire,  e\u0027  stato,  del\nresto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti  dell\u0027uomo,\nproprio in relazione alla tematica dell\u0027aiuto al suicidio». \n    Cio\u0027 posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta  Corte,\n«il legislatore nazionale deve poter porre le  norme  necessarie  per\nassicurare a tutti, sull\u0027intero territorio nazionale, il godimento di\nprestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di  tali  diritti,\nsenza che la legislazione regionale possa limitarle o  condizionarle»\n(cfr.,  ex  plurimis,  sentenze  nn.  282/2002,  353/2003,  338/2003,\n134/2006, 115/2012, 231/2017, 72/2020, 91/2020). \n    Codesta  Corte,  peraltro,  anche  nella  recente   sentenza   n.\n135/2024,  ogniqualvolta  considera  un  intervento  legislativo,  in\nquesta delicata materia, si rivolge solo e  soltanto  al  legislatore\nnazionale. Ad esempio: al  §  7.2  si  ritiene  essere  «compito  del\nlegislatore»  la  individuazione  «del»  (al  singolare)  «punto   di\nequilibrio» fra autodeterminazione e  tutela  della  vita  e  ancora,\nrichiamando la giurisprudenza della Corte EDU, si ricorda  come  tale\npossibilita\u0027 «spetta agli Stati» (non  alle  regioni);  al  §  9,  si\nrimane in attesa di un «organico intervento del legislatore», che non\npuo\u0027 che intervenire con norma nazionale; al § 10 si auspica una sola\n«disciplina» di attuazione dei principi  di  cui  alle  sentenze  nn.\n242/2019 e 135/2024; e al §  6.1  ci  si  riferisce  direttamente  al\n«legislatore penale» che e\u0027, ovviamente, sempre e solo nazionale. \n    Non  e\u0027  dato  pertanto  alle  Regioni  modificare,  limitare   o\ncondizionare i livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  il\ndiritto  alla   vita   previsti   dalla   legislazione   statale   e,\nsegnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla  vita\nsi dispone. \n    2.2 Anche a voler considerare le prestazioni di cui alla legge in\nesame come  prestazioni  superiori  rispetto  ai  livelli  essenziali\nprevisti da legge statale, e  finanziarle  come  tali,  cio\u0027  sarebbe\nerroneo, in quanto  il  legislatore  statale  non  ha  fissato  alcun\nlivello minimo di prestazione  da  garantire;  la  Regione  finirebbe\ndunque con il disporre autonomamente dei citati livelli di  servizio,\nil che le e\u0027 certamente precluso per  il  contrasto  che  verrebbe  a\ndeterminarsi con le esigenze di indispensabile omogeneita\u0027 a  livello\nnazionale della disciplina in materia di «fine vita». \n    Ne\u0027 i livelli  minimi  di  prestazione  possono  ricavarsi  dalle\nsentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le  citate  pronunce,  come  gia\u0027\nrilevato, hanno riguardato  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  una\nnorma  penale  che  punisce  l\u0027agevolazione  del  suicidio  e   hanno\nesclusivamente inciso sulle cause di non punibilita\u0027 rispetto a  quel\nreato: un ambito preciso e circoscritto  dell\u0027ordinamento  giuridico,\ndiverso dalla fissazione di una legislazione in  materia  di  livelli\nessenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali. \n    A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe  essere  attribuita  una\nportata che non e\u0027 loro propria, e che esse hanno anzi  espressamente\nescluso, e tale, addirittura, da poter sostituire  una  «legislazione\ndello Stato» che disciplini positivamente l\u0027istituto  del  «suicidio»\no, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla\ngestione di quell\u0027istituto nell\u0027ambito della «tutela della salute». \n    Tanto e\u0027 vero che, nella sentenza n. 242 del 2019, codesta  Corte\nriteneva di «ribadire con vigore  l\u0027auspicio  che  la  materia  formi\noggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del  legislatore,\nconformemente ai principi precedentemente enunciati». \n    In  altri  termini,  le  pronunce  di  codesta  Corte  non  hanno\nintrodotto nell\u0027ordinamento  l\u0027istituto  giuridico  del  «diritto  al\nsuicidio assistito»,  disciplinandone  tutti  gli  aspetti  che  sono\nconnessi alla sua  introduzione  nell\u0027ordinamento  civile  e  penale,\nanche  perche\u0027  non  era  quella  la  questione  che  doveva   essere\nesaminata. Codesta  Corte  ha  solo  escluso  la  punibilita\u0027  di  un\nsoggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,\nquando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine\nalla sua vita. \n    In questo quadro  si  pone,  dunque,  il  quesito  relativo  alla\npossibilita\u0027  che  quegli  interventi  strutturali  e   organizzativi\n(necessari  affinche\u0027  il  servizio  sanitario  possa   svolgere   le\nattivita\u0027 accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte\ncostituzionale) possano essere effettuati con legge regionale. \n    Al quesito deve essere data risposta negativa, perche\u0027  tutte  le\ndeterminazioni assunte  implicano  scelte  tutt\u0027altro  che  meramente\norganizzative, bensi\u0027 tali da incidere direttamente sul diritto  alla\nvita; per questo non possono che rientrare nella competenza esclusiva\ndel legislatore statale. \n    2.3 E\u0027 opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a\nfavore di una disciplina regionale del «fine vita»  -  l\u0027applicazione\ndel  principio  di  «cedevolezza  invertita»  (Corte  costituzionale,\nsentenza n. 398 del 2006),  a  fronte  dell\u0027inerzia  del  legislatore\nstatale, per come la legge regionale dispone con la previsione di cui\nall\u0027art. 8. \n    Cio\u0027 in quanto - com\u0027e\u0027 noto  -  la  cedevolezza  normativa  puo\u0027\nessere prevista  dalla  Regione  in  materie  di  propria  competenza\nlegislativa, «senza pero\u0027 che la previsione della  clausola  consenta\nalle Regioni di intervenire in ordine a profili  che  attengano  alla\ncompetenza esclusiva del legislatore statale» (Corte  costituzionale,\nsentenza n. 1 del 2019): profili che nella materia in  esame  -  come\nrilevato in precedenza - certamente sussistono. \n    Ne\u0027  il  carattere  asseritamente  temporaneo   della   normativa\nregionale si presta in alcun modo  a  incidere  sulle  considerazioni\nsopra svolte. \n    D\u0027altro canto, la non necessarieta\u0027 di una  legge  regionale  per\nrendere immediatamente operativi i precetti fissati  dalle  decisioni\ndella Corte costituzionale e\u0027 inequivocabilmente confermata dal fatto\nche gia\u0027 in alcuni casi tali precetti  hanno  ricevuto  applicazione,\nvalendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019\nnella ricorrenza dei  presupposti  indicati  dalle  sentenze  stesse,\ngarantendosi cosi\u0027  piena  applicazione  dei  loro  principi.  Appare\nquindi evidente la finalita\u0027 della legge regionale di andare oltre  a\nquanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo che -\nper le ragioni  esposte -  rientra  nell\u0027esclusiva  competenza  dello\nStato. \n    Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento  si\npone, nel suo complesso e nella sua interezza,  anche  in  violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  in\nquanto impingente su titolo competenziale  legislativo  di  esclusiva\npertinenza dello Stato. \n    Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo  vizio  di\nincostituzionalita\u0027, anche singolarmente considerati,  sia  l\u0027art.  2\ndella legge  regionale  in  esame,  disciplinante  i  «requisiti  per\nl\u0027accesso al suicidio  medicalmente  assistito»,  sia  l\u0027art.  6,  in\ncombinato  disposto  con  l\u0027art.  7,   norma   finanziaria,   laddove\nprevedono, l\u0027uno, la «gratuita\u0027 della prestazione», e,  l\u0027altro,  che\nla copertura degli oneri  di  cui  all\u0027art.  5  sono  imputati,  come\nricordato in precedenza, alla «missione 13 - programma 02 - titolo 1»\n(relativo  al  «finanziamento  aggiuntivo  corrente  per  livelli  di\nassistenza superiori ai LEA»). \n    Vale  al  riguardo  considerare  che  di  livello  di  assistenza\nsuperiore puo\u0027 legittimamente parlarsi solo se il legislatore statale\nabbia gia\u0027 definito i livelli essenziali di assistenza  uniformi  sul\nterritorio nazionale. \n    3. Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 3 e 4 della  L.R.\nSardegna n. 26/2025, per violazione  dell\u0027art.  117,  secondo  comma,\nlettera l) e lettera m), della  Costituzione,  dell\u0027art.  117,  terzo\ncomma, della Costituzione, nonche\u0027 degli articoli 3 e 4  della  legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo  «Statuto  speciale\ndella Sardegna», anche in relazione all\u0027art. 1, commi 556, 557 e 558,\ndella legge n. 208/2015, e in relazione all\u0027art.  2  della  legge  n.\n3/2018 (quali norme statali interposte). \n    I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita\u0027  rivolti\nnei confronti dell\u0027intera L.R. Sardegna n. 26/2025, e comunque  anche\nnei confronti degli articoli 1, 2, 6  e  7  della  stessa,  intendono\npervenire all\u0027integrale annullamento  del  provvedimento  legislativo\nregionale di che trattasi. \n    E\u0027 dunque in via subordinata che si  formula  anche  il  presente\nmotivo  di  ricorso,  rivolto  specificamente  nei  confronti   degli\narticoli 3 e 4 della medesima legge regionale. \n    3.1 Come evidenziato in premessa, l\u0027art. 3 della legge  regionale\nha previsto che  le  aziende  sanitarie  regionali  istituiscano  una\n«Commissione  multidisciplinare  permanente»  nei  seguenti  testuali\ntermini: \n      «1. Entro quindici giorni dall\u0027entrata in vigore della presente\nlegge, le aziende sanitarie regionali  istituiscono  una  Commissione\nmultidisciplinare permanente per la verifica  della  sussistenza  dei\nrequisiti di cui all\u0027art. 2,  comma  1,  per  l\u0027accesso  al  suicidio\nmedicalmente assistito nonche\u0027 per la verifica  o  definizione  delle\nrelative modalita\u0027 di attuazione. \n      2. La Commissione prevista al comma 1 e\u0027  composta  da:  a)  un\nmedico  palliativista;  b)  un  medico  neurologo;   c)   un   medico\npsichiatra; d) un  medico  anestesista;  e)  un  infermiere;  f)  uno\npsicologo. \n      3.  I  componenti  sono  individuati,   su   base   volontaria,\nnell\u0027ambito   del   personale   dipendente   dell\u0027azienda   sanitaria\nregionale. In  caso  di  indisponibilita\u0027  di  personale  interno,  i\ncomponenti possono essere  individuati  fra  i  dipendenti  di  altre\naziende od enti del servizio sanitario regionale. \n      4. La Commissione puo\u0027 essere integrata di volta in volta da un\nmedico specialista nella patologia  da  cui  e\u0027  affetta  la  persona\ninteressata ad accedere al suicidio medicalmente assistito. \n      5. Le aziende  sanitarie  regionali  assicurano  ai  componenti\nun\u0027adeguata formazione specifica in materia di cure palliative. \n      6.  La  partecipazione  alla  Commissione   non   comporta   la\ncorresponsione di compensi, gettoni di presenza  o  altre  indennita\u0027\ncomunque denominate, fatto salvo il rimborso delle  spese  sostenute,\nnei limiti previsti per il  personale  dipendente,  che  e\u0027  posto  a\ncarico dell\u0027azienda sanitaria regionale presso cui  e\u0027  istituita  la\nCommissione». \n    A tale Commissione vengono dunque attribuiti compiti  e  funzioni\nrelative a diritti e pretese attivabili nei  confronti  del  Servizio\nsanitario nazionale non previsti (essendosi, si ribadisce,  la  Corte\ncostituzionale limitata a rendere legittima, a certe condizioni,  una\ncondotta penalmente rilevante) e comunque non ancora disciplinati  da\nalcuna disposizione di legge statale. \n    3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi  con  le\ncompetenze  indiscutibilmente  riservate  dalla  legge   statale   ai\ncomitati di cui ai decreti ministeriali Salute del 26  e  30  gennaio\n2023. \n    La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019,  ha  infatti\nindividuato proprio nei comitati  etici  territorialmente  competenti\n«l\u0027organo collegiale terzo,  munito  delle  adeguate  competenze,  il\nquale possa garantire  la  tutela  delle  situazioni  di  particolare\nvulnerabilita\u0027». Ha rilevato la Corte  che  «tali  comitati  -  quali\norganismi di consultazione e di riferimento per i problemi di  natura\netica  che  possano  presentarsi  nella  pratica  sanitaria  -  sono,\ninfatti, investiti di  funzioni  consultive  intese  a  garantire  la\ntutela dei diritti e dei  valori  della  persona  in  confronto  alle\nsperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all\u0027uso di  questi\nultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10,  lettera  c,  del\ndecreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale  della\nsalute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per  la  composizione  e  il\nfunzionamento   dei   comitati   etici»:   funzioni   che   involgono\nspecificamente la salvaguardia  di  soggetti  vulnerabili  e  che  si\nestendono anche al cosiddetto uso compassionevole di  medicinali  nei\nconfronti di pazienti affetti da patologie per  le  quali  non  siano\ndisponibili valide alternative  terapeutiche  (articoli  1  e  4  del\ndecreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre   2017,   recante\n«Disciplina  dell\u0027uso  terapeutico   di   medicinali   sottoposto   a\nsperimentazione clinica»). \n    Nella  richiamata  sentenza  del  2019,  codesta  Corte,   sempre\nribadendo  che  l\u0027intervento  del  legislatore  statale  risulta  non\nsurrogabile da quello regionale,  ha  chiaramente  individuato  quali\nsiano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more  di  un\nintervento del Parlamento, sono idonei e legittimati a  esprimere  il\nparere  sulle  condizioni  di  pazienti  affetti  da  una   patologia\nirreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. \n    I «comitati etici» ai quali la Corte ha  fatto  riferimento  sono\nquelli previsti dall\u0027art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 158/2012\n(convertito con legge n. 189/2012) che sono stati  in  prima  battuta\ndisciplinati, nei requisiti minimi,  per  assicurare  uniformita\u0027  di\ncomposizione e funzioni sul  territorio  nazionale,  con  il  decreto\nministeriale Salute dell\u00278 febbraio 2013, il cui  art.  1,  comma  2,\nstabiliva che «ove non  gia\u0027  attribuita  a  specifici  organismi,  i\ncomitati  etici  possono  svolgere  anche  funzioni   consultive   in\nrelazione a questioni etiche connesse con le attivita\u0027 scientifiche e\nassistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i  valori  della\npersona. I comitati etici, inoltre, possono  proporre  iniziative  di\nformazione di operatori sanitari relativamente a temi in  materia  di\nbioetica». \n    Successivamente,   e\u0027   intervenuto   un   nuovo    provvedimento\nlegislativo (la legge  n.  3/2018,  recante  «Delega  al  Governo  in\nmateria di sperimentazione clinica di medicinali nonche\u0027 disposizioni\nper il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza\nsanitaria del Ministero della  salute»),  con  l\u0027obiettivo,  tra  gli\naltri, di razionalizzare e ridurre i Comitati etici. Con i successivi\ndecreti del Ministero della salute del gennaio  2023  e\u0027  stata  data\nattuazione alla disposizione normativa del 2018. In particolare,  con\nil decreto ministeriale del 26 gennaio 2023 sono stati individuati  i\nquaranta comitati etici territoriali da mantenere in funzione, e  con\nil decreto ministeriale 30 gennaio 2023 sono stati definiti i criteri\nper  la  composizione  e  il   funzionamento   dei   comitati   etici\nterritoriali. \n    Questi comitati etici, ridisegnati sulla base - oltretutto  -  di\nun\u0027intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque  proprio\ngli organismi ai quali ha fatto riferimento la  Corte  costituzionale\ncome unici competenti a rendere le eventuali valutazioni dalla stessa\nCorte indicate. \n    In  altri  termini,  secondo  la  Corte  costituzionale,  solo  i\ncomitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera  uniforme\nsul territorio nazionale da disposizioni statali,  e  competenti,  in\nvia esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di\nfarmaci - possono essere interpellati per  rendere  eventuali  pareri\nche saranno poi rilevanti al fine di  considerare  non  punibile,  in\nambito penale, la condotta di chi asseconda la scelta di un  paziente\nversante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima. \n    La Commissione prevista dalla legge regionale in esame non e\u0027 uno\ndei  comitati  etici  individuati  nell\u0027elenco  allegato  al  decreto\nministeriale Salute del 26 gennaio 2023, e non e\u0027 neppure un comitato\nche possa ritenersi rientrante nella previsione di  cui  all\u0027art.  1,\ncomma 4, dello stesso  decreto.  Essa  e\u0027  infatti  un  organismo  di\nesclusiva provenienza regionale. \n    Non puo\u0027 dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai\nfini della scriminante della responsabilita\u0027 penale  a  organismi  di\nvolta in volta creati, con  regole  autonome,  da  ciascuna  Regione.\nBasti qui considerare che la Commissione  di  cui  all\u0027art.  3  della\nlegge  regionale  n.  26  del  2025  risulta  essere  dotata  di  una\ncomposizione particolarmente ampia (sette membri, di cui sei  in  via\nordinaria e uno in via eventuale), senza tuttavia prevedere  se  essa\nsi debba esprimere all\u0027unanimita\u0027 o a maggioranza:  profilo  decisivo\nper  connotare  l\u0027operare   concreto   dell\u0027istituto,   perche\u0027,   se\nprevalesse una deliberazione a maggioranza, potrebbero essere private\ndi  peso  competenze,  invece,  essenziali;  al  contrario,   se   si\npervenisse ad imporre  una  deliberazione  unanime  verrebbero  poste\nsullo stesso piano competenze assai differenti, di peso  estremamente\ndiverso. \n    La scelta delle professionalita\u0027 operata  dalla  legge  regionale\nderiva probabilmente dall\u0027improprio cumulo sul  medesimo  organo  sia\ndella competenza a valutare i presupposti di accesso al percorso, sia\ndella  competenza  ad  approvare,  dal  punto  di  vista  medico,  le\nmodalita\u0027 di esecuzione  della  procedura  di  suicidio  medicalmente\nassistito. \n    Quello  che  e\u0027  certo  e\u0027   che   la   concreta   scelta   delle\nprofessionalita\u0027 destinate a comporre la Commissione e\u0027  radicalmente\ndiversa da quella fissata dalla  normativa  statale  per  i  comitati\netici   richiamati   dalla   sentenza   n.   242/2019   della   Corte\ncostituzionale. \n    3.3 Ne deriva che anche le relative  previsioni  regionali  sulla\nistituzione e sui compiti di  tale  Commissione  si  pongono,  ex  se\nconsiderate,  in  contrato  con  la  competenza  legislativa  statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. \n    Esse, d\u0027altra parte, si pongono anche  in  contrasto  con  l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  in  uno  con  i\nparametri legislativi statali interposti di  cui  all\u0027art.  1,  commi\n556, 557 e 558, della Legge n. 208/2015 (che disciplina - come noto -\nle  modalita\u0027  necessariamente  condivise  tra  Stato  e  Regioni  di\ndefinizione e di aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza\nsanitaria) e di cui all\u0027art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma  7\nha demandato  ad  apposito  decreto  del  Ministro  della  salute  la\nindividuazione dei comitati etici territoriali poi considerati  dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. \n    3.4   Analoghe   considerazioni,   e   correlative   censure   di\nincostituzionalita\u0027, vanno svolte  circa  il  ruolo  delineato  dalla\nlegge regionale per il «Comitato etico territorialmente  competente»,\ndeputato,  in  base  all\u0027art.  4,  comma  7,  (5)  a  rendere   «alla\nCommissione il proprio parere»,  del  quale  non  e\u0027  specificata  la\nnatura (se vincolante, facoltativo o idoneo ad  imporre  almeno,  ove\ncontrario, una valutazione rinforzata), e inoltre perche\u0027,  per  come\nla norma e\u0027 strutturata, sembrerebbe che  da  tale  parere  si  possa\nprescindere ove esso non sia  reso  nel  termine  (di  dieci  giorni)\nfissato dallo stesso art. 4, comma 7. \n    Anche tali  elementi  confermano  come  le  scelte  asseritamente\norganizzative di un servizio implicano, invece, decisioni di  portata\ngenerale  sul  modo  in  cui  si  intende   connotare   concretamente\nl\u0027istituto giuridico del «suicidio medicalmente assistito». \n    3.5 Ancora per le stesse ragioni, si ritiene confliggente con  la\ncompetenza esclusiva statale in materia di  «ordinamento  civile»  la\nprevisione per cui l\u0027attivazione del procedimento e\u0027 rimessa  ad  una\n«istanza delle persona interessata» (articolo 4, comma 1 (6)  ),  non\nmeglio specificata nelle sue caratteristiche di contenuto e di forma. \n    Al riguardo, resta incerto anche il rapporto con le forme,  assai\npiu\u0027 precise, che la legge n. 219 del 2017 detta  per  l\u0027acquisizione\ndel  consenso  ad  un  trattamento  sanitario  e  che  sono  indicate\nespressamente come applicabili dalla Corte costituzionale. \n    Dubbio e\u0027 anche il fatto che la disciplina del contenuto e  della\nforma della rilevantissima facolta\u0027 dell\u0027interessato di «sospendere o\nannullare l\u0027erogazione del trattamento» (art. 4, comma  12)  (7)  sia\ndettata con mero rinvio all\u0027art. 1, comma 4, della legge n.  219  del\n2017,  che  disciplina  il  consenso  informato  ad  un   trattamento\nsanitario, il quale ha, per  definizione,  un  contenuto  assai  meno\nimportante,  delicato  e  invasivo  di  una  procedura   volta   alla\nesecuzione di un suicidio medicalmente assistito e,  in  particolare,\ndella sospensione o annullamento di quella stessa procedura. \n    3.6 La legge regionale in esame, oltre a porsi in violazione,  in\nragione di quanto sin qui esposto, della competenza statale esclusiva\nnella materia di ordinamento  civile  e  penale  [art.  117,  secondo\ncomma,  lettera  l),  della  Costituzione]  e  nella  materia   della\ndeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i\ndiritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il\nterritorio nazionale [art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),  della\nCostituzione], eccede anche dalle competenze statutarie  riconosciute\nalla Regione dal suo Statuto speciale. \n    Si e\u0027 gia\u0027 ricordato, nell\u0027ambito del primo  motivo  di  ricorso,\nl\u0027orientamento di codesta Corte (ex plurimus  sentenze  nn.  119  del\n2019 e 279 del 2020) nel senso di ravvisare l\u0027esonero  dall\u0027onere  di\nconfrontare le competenze legislative previste dallo statuto autonomo\nnel caso in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di\ncompetenze esclusive statali. \n    Ad  ogni  buon  conto,  in  relazione  alla  esposta   violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione., riferita alla materia\nlegislativa concorrente della tutela della salute, e come si e\u0027  gia\u0027\navuto modo di rappresentare nell\u0027ambito del primo motivo di  ricorso,\nessa si pone anche in  violazione  dell\u0027art.  4,  lettera  i),  dello\nStatuto speciale, che sottopone l\u0027intervento legislativo regionale in\nmateria di «igiene e sanita\u0027 pubblica» (la quale di per se\u0027  sarebbe,\npropriamente, competenza distinta dalla «tutela della salute»), oltre\nche ai limiti richiamati nell\u0027art. 3 dello Statuto, anche ai principi\nstabiliti dalle leggi dello Stato. \n\n(1) L\u0027art. 1 testualmente prevede che «la Regione, nel rispetto delle\n    proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza  della\n    Corte costituzionale n. 242 del 2019, al  fine  di  garantire  la\n    necessaria  assistenza  sanitaria  alle  persone  che   intendono\n    accedere al  suicidio  medicalmente  assistito,  conformemente  a\n    quanto  disposto  dall\u0027art.  2,  definisce  tempi   e   modalita\u0027\n    organizzative per l\u0027erogazione dei relativi trattamenti».  \n\n(2) L\u0027art. 2 della legge regionale in discorso  testualmente  recita:\n    «Possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti  relativi  al\n    suicidio medicalmente assistito di cui  alla  presente  legge  le\n    persone in possesso dei requisiti indicati  dalla  giurisprudenza\n    della Corte costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dagli\n    articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,  n.  219  (Norme  in\n    materia di consenso informato e  di  disposizioni  anticipate  di\n    trattamento). 2. I requisiti di cui al comma 1  sono  soggetti  a\n    verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4». \n\n(3) L\u0027art. 6 della legge regionale in discorso  testualmente  recita:\n    «Le prestazioni e i trattamenti  previsti  dalla  presente  legge\n    nell\u0027ambito del percorso terapeutico-assistenziale  del  suicidio\n    medicalmente assistito sono gratuiti». \n\n(4) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 7,  comma  1,  della\n    legge regionale in discorso testualmente recita:  «1.  Gli  oneri\n    derivante dall\u0027attuazione dell\u0027art. 5 sono  pari  ad  euro  6.000\n    annui a decorrere dall\u0027anno 2025 (Missione 13 -  Programma  02  -\n    Titolo 1)».  \n\n(5) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 4,  comma  7,  della\n    legge regionale in discorso testualmente recita: «La  Commissione\n    effettua gli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 nel termine  di\n    dieci giorni dalla convocazione da parte dell\u0027azienda  sanitaria.\n    Entro il medesimo termine, la Commissione trasmette l\u0027esito degli\n    accertamenti effettuati e le  determinazioni  assunte  in  ordine\n    alle modalita\u0027 di attuazione del suicidio medicalmente  assistito\n    al comitato etico territorialmente competente, il  quale  dispone\n    di dieci giorni  per  trasmettere  alla  Commissione  il  proprio\n    parere».  \n\n(6) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 4,  comma  1,  della\n    legge regionale in discorso testualmente recita: «Il procedimento\n    di verifica del possesso dei requisiti di cui all\u0027art.  2,  comma\n    1, si conclude entro il  termine  complessivo  di  trenta  giorni\n    dalla  presentazione  dell\u0027istanza  della   persona   interessata\n    all\u0027azienda sanitaria competente per territorio. Il termine  puo\u0027\n    essere sospeso una sola volta, per un  periodo  non  superiore  a\n    cinque giorni, per eventuali ulteriori accertamenti».  \n\n(7) Per quanto in particolare ora rileva, l\u0027art. 4, comma  12,  della\n    legge regionale in discorso testualmente recita: «La  persona  in\n    possesso  dei  requisiti  autorizzata  ad  accedere  al  suicidio\n    medicalmente  assistito  puo\u0027  decidere  in   ogni   momento   di\n    sospendere o annullare l\u0027erogazione del trattamento. In tali casi\n    la relativa  manifestazione  di  volonta\u0027  e\u0027  acquisita  con  le\n    modalita\u0027 e secondo le forme previste dall\u0027art. 1, comma 4, della\n    legge n. 219 del 2017».  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e\ndomiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte  costituzionale  affinche\u0027  la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -\nla illegittimita\u0027 costituzionale della  L.R.  Sardegna  26  settembre\n2025, n. 26, nonche\u0027 degli articoli in precedenza  indicati,  per  le\nragioni e nei termini dettagliati nel presente ricorso. \n    Si deposita la seguente documentazione: \n      1) copia autentica  dell\u0027estratto  del  verbale  relativo  alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del 20  novembre  2025,  con\nallegata relazione; \n      2) copia della legge della Regione Sardegna 18 marzo  2025,  n.\n26. \n        Roma, 24 novembre 2025 \n \nGli Avvocati dello Stato: Galluzzo - Fiorentino - Caselli - La Greca","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"30/12/2025"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
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