Reg. Ric. n. 43 del 2025
pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che la Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti – Ricorso del Governo – Denunciato intervento rivolto a un istituto giuridico che, innovando il diritto civile e trovando applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Eccedenza dalle competenze statutarie.

- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e art. 1.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4.

 

Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti – Disciplina degli oneri finanziari – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e artt. 2, 6 e 7.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).

 

In via subordinata: Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Disciplina – Previsione che la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere – Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessa – Previsione che la persona interessata può decidere di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento con le modalità e secondo le forme di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione alla predetta Commissione di compiti e funzioni relativi a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio sanitario nazionale non previsti e, comunque, non ancora disciplinati da alcuna disposizione di legge statale – Sovrapposizione con le competenze riservate dalla legge statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Denunciata incidenza delle scelte asseritamente organizzative su decisioni di portata generale circa il modo in cui si intende connotare concretamente l’istituto giuridico del “suicidio medicalmente assistito” – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute – Eccedenza dalle competenze statutarie.

- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, artt. 3 e 4.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.

Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 1
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 2
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 3
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 4
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 6
legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 7


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
legge del 28/12/2015    Art.   Co. 556 
legge del 28/12/2015    Art.   Co. 557 
legge del 28/12/2015    Art.   Co. 558 
legge del 11/01/2018    Art.



Testo del ricorso

                        N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 novembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Procedure
  e  tempi  per  l'assistenza   sanitaria   regionale   al   suicidio
  medicalmente assistito ai sensi  e  per  l'effetto  della  sentenza
  della Corte costituzionale n. 242 del  2019  -  Previsione  che  la
  Regione, nel rispetto  delle  proprie  competenze  e  dei  principi
  stabiliti  dalla  suddetta  sentenza,  al  fine  di  garantire   la
  necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere
  al suicidio medicalmente assistito,  definisce  tempi  e  modalita'
  organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Procedure
  e  tempi  per  l'assistenza   sanitaria   regionale   al   suicidio
  medicalmente assistito ai sensi  e  per  l'effetto  della  sentenza
  della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che possono
  accedere alle prestazioni e ai  trattamenti  relativi  al  suicidio
  medicalmente  assistito  le  persone  in  possesso  dei   requisiti
  indicati  dalla  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale   nel
  rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - Previsione
  che  le  prestazioni  e  i  trattamenti  nell'ambito  del  percorso
  terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito  sono
  gratuiti - Disciplina degli oneri finanziari. 
In via subordinata: Sanita' pubblica - Norme della  Regione  autonoma
  Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza  sanitaria  regionale
  al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per  l'effetto  della
  sentenza della Corte costituzionale n. 242 del  2019  -  Previsione
  che le aziende sanitarie  regionali  istituiscono  una  Commissione
  multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza  dei
  requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonche'
  per  la  verifica  o  definizione  delle  relative   modalita'   di
  attuazione - Disciplina - Previsione che la  Commissione  trasmette
  l'esito degli accertamenti effettuati e le  determinazioni  assunte
  al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone  di
  dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio  parere  -
  Previsione  che  il  procedimento  di  verifica  dei  requisiti  si
  instaura  con   la   presentazione   dell'istanza   della   persona
  interessata - Previsione che la persona interessata  puo'  decidere
  di sospendere o  annullare  l'erogazione  del  trattamento  con  le
  modalita' e secondo le forme di cui  all'art.  1,  comma  4,  della
  legge n. 219 del 2017. 
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure  e
  tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente
  assistito ai  sensi  e  per  effetto  della  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 242 del 2019), intero testo e artt. 1, 2, 6 e  7,
  nonche', in subordine, 3 e 4. 


(GU n. 50 del 10-12-2025)

    Ricorso   ex   art.   127   della   della    Costituzioneituzione
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
(codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, e' domiciliato (fax 06.96.51.40.00,  indirizzo  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), 
    nei confronti della Regione Sardegna, in persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  della  intera  legge   regionale   18
settembre 2025, n. 26, recante «Procedure e  tempi  per  l'assistenza
sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242  del  2019»,
pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 53 del 25 settembre  2025,  nonche'
dei suoi articoli 1, 2, 3, 4 e 7 in virtu'  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2025. 
Premessa. 
    1. La Regione Sardegna ha emanato la Legge Regionale in  epigrafe
indicata, la quale si propone, nei suoi otto articoli, di definire  i
ruoli, le modalita' di verifica  delle  condizioni  del  paziente,  i
tempi e le modalita' organizzative per l'erogazione  dei  trattamenti
alle  persone  che  intendono  accedere  al   suicidio   medicalmente
assistito, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del  22
novembre 2019, n. 242. 
    Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto: 
      - L'art. 1, recante le finalita' della legge,  dispone  che  la
Regione,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze  e  dei  principi
stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del  2019,
al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle  persone
che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito,  definisce
tempi  e  modalita'  organizzative  per  l'erogazione  dei   relativi
trattamenti. 
      - L'art. 2 individua i  requisiti  per  l'accesso  al  suicidio
medicalmente  assistito,  stabilendo  che   possono   accedere   alle
prestazioni e ai relativi trattamenti, le  persone  in  possesso  dei
requisiti indicati dalla giurisprudenza della  Corte  costituzionale,
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1  e  2  della  legge  n.
219/2017 (Norme in materia di consenso informato  e  di  disposizioni
anticipate di trattamento). 
      L'art.  3  prevede  l'istituzione  presso  ogni  ASL   di   una
Commissione multidisciplinare  permanente  (composta  dalle  seguenti
figure professionali: un medico palliativista, un  medico  neurologo,
un medico psichiatra, un medico  anestetista,  un  infermiere  e  uno
psicologo, composizione che puo' essere integrata, di volta in volta,
un medico specialista nella patologia da cui e'  affetta  la  persona
interessata), per la verifica della  sussistenza  dei  requisiti  per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito  dei  richiedenti  e  la
definizione delle modalita' per garantire alle  persone  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, un fine vita piu'  indolore
e  dignitoso  possibile.  E'  previsto  che  la  partecipazione  alla
Commissione sia  volontaria,  nell'ambito  del  personale  dipendente
dell'azienda sanitaria, e non comporti la corresponsione di compensi,
gettoni di presenza o  altre  indennita',  salvo  il  rimborso  spese
sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, a  carico
della azienda sanitaria presso cui e' istituita  la  Commissione.  E'
inoltre previsto che le aziende sanitarie  assicurino  ai  componenti
un'adeguata formazione in materia di cure palliative. 
      - L'art. 4 disciplina il procedimento di verifica dei requisiti
per l'accesso al suicidio  medicalmente  assistito,  che  in  sintesi
prevede quanto segue: 
        la procedura deve concludersi  entro  il  termine  di  trenta
giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda da  parte  della
persona interessata, che puo' essere sospeso,  una  sola  volta,  per
accertamenti, non oltre cinque giorni; 
        la procedura e' avviata  su  istanza  del  paziente,  e  puo'
essere da quest'ultimo sospesa,  posticipata  e  interrotta  in  ogni
momento; 
        entro cinque giorni dall'istanza  deve  essere  convocata  la
Commissione multidisciplinare di cui all'art. 3, per la verifica  dei
requisiti di cui all'art. 2; 
        in  via  preliminare,  la   Commissione   verifica   che   il
richiedente abbia ricevuto informativa adeguata sulla possibilita' di
accedere alle  cure  palliative,  compresa  la  sedazione  palliativa
profonda continua, e sul suo  diritto  di  rifiutare  o  revocare  il
consenso a qualsiasi trattamento sanitario ai sensi  della  legge  n.
219/2017; 
        se, in seguito a tale informativa, il richiedente conferma la
volonta' di accedere al suicidio medicalmente assistito,  si  procede
alla verifica dei requisiti; 
        in caso di esito negativo del procedimento  di  verifica,  e'
possibile presentare una nuova istanza a seguito del mutamento  delle
condizioni del soggetto interessato; 
        la Commissione, entro  dieci  giorni  dalla  convocazione  da
parte dell'azienda sanitaria, trasmette l'esito degli accertamenti al
Comitato etico territorialmente competente, il quale ha dieci  giorni
per trasmettere il proprio parere; 
        entro tre giorni dall'acquisizione del parere, la Commissione
redige la relazione finale; 
        entro i successivi due giorni, l'azienda  sanitaria  comunica
le risultanze della verifica  all'interessato  e  in  caso  di  esito
positivo, le modalita' di  erogazione  del  trattamento  di  suicidio
medicalmente assistito; 
        la persona in possesso dei requisiti, autorizzata ad accedere
al suicidio medicalmente assistito puo' decidere in ogni  momento  di
sospendere o annullare l'erogazione del trattamento, con le modalita'
e le forme di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 219 del 2017. 
      - L'art. 5 disciplina le modalita'  di  attuazione,  prevedendo
che siano le  aziende  sanitarie  regionali  a  fornire  il  supporto
tecnico e farmacologico e l'assistenza  medica  per  la  preparazione
all'autosomministrazione  del   farmaco   autorizzato,   presso   una
struttura ospedaliera, l'hospice o il proprio domicilio. L'assistenza
e' prestata su base volontaria  e  come  attivita'  istituzionale  da
svolgersi in orario di lavoro. 
      -   L'art.   6   stabilisce   la   gratuita'    del    percorso
terapeutico-assistenziale per il suicidio medicalmente assistito. 
      - L'art. 7, norma finanziaria, quantifica la spesa dell'art.  5
in euro 6.000,00 annui, a partire dal 2025, a  carico  delle  risorse
regionali allocate nella  Missione  13,  Programma  2  (finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli  di  assistenza  superiori  ai  LEA),
Titolo 1 (spese correnti) e autorizza  le  necessarie  variazioni  di
bilancio nel bilancio di previsione 2025/2027 (aumento  missione  13,
programma 2, titolo 1 e diminuzione missione 13, programma 1,  titolo
1). A decorrere dal 2028, la spesa e' previsto sia  coperta  mediante
utilizzo di quota parte  disponibile  delle  entrate  spettanti  alla
regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto  speciale.  All'attuazione
delle altre disposizioni si fa fronte utilizzando le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
      - L'art. 8, clausola di cedevolezza, prevede  che  a  decorrere
dall'entrata in  vigore  della  disciplina  statale  in  materia,  le
disposizioni regionali si applichino solo in quanto compatibili. 
    La illustrata L.R. Sardegna n. 26/2025 presenta  diversi  profili
di illegittimita' costituzionale, nel suo complesso, ed in  relazione
ai singoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei  ministri
ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in  effetti  si
provvede mediante  il  presente  ricorso,  sulla  base  dei  seguenti
motivi. 
  1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'intera  L.R.  Sardegna  n.
26/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117,  secondo
comma, lettera l), e 117, terzo comma,  della  Costituzione,  nonche'
degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
3, recante lo «Statuto speciale della Sardegna» 
    La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art.  1,  (1)
si propone di dettare la disciplina dianzi compendiata, oltre che nel
dichiarato «rispetto» delle «competenze» della  Regione,  anche  «dei
principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale  n.  242
del 2019». 
    Occorre,  pertanto,  preliminarmente  soffermarsi  sul  contenuto
delle sentenze della Corte costituzionale emanate in materia, di  cui
la Regione asserisce di definire, con la  legge  in  esame,  tempi  e
modalita' organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti. 
    1.1 Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte  costituzionale  ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 580 del  codice
penale, nella parte in cui non esclude la punibilita' di chi, con  le
modalita' previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,
n. 219 (Norme in materia di  consenso  informato  e  di  disposizioni
anticipate di trattamento), agevola  l'esecuzione  del  proposito  di
suicidio, autonomamente  e  liberamente  formatosi,  di  una  persona
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale  e  affetta  da  una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche  o  psicologiche
che ella reputa  intollerabili,  ma  pienamente  capace  di  prendere
decisioni libere e consapevoli,  sempre  che  tali  condizioni  e  le
modalita' di esecuzione  siano  state  verificate  da  una  struttura
pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato
etico territorialmente competente». 
    La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto  ed
eccezionale perimetro entro il quale  puo'  non  essere  sanzionabile
penalmente l'aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale,  sempre
illecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli  articoli
579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai  sensi  dell'art.  5
del codice civile)], ma ha  anche  espressamente  precisato  che  «la
declaratoria di illegittimita' costituzionale si limita  a  escludere
la punibilita' dell'aiuto al suicidio  nei  casi  considerati,  senza
creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto  in  capo  ai  medici»
(cfr. § 6, sentenza n. 242/2019 cit.). 
    Con la sentenza del 18 luglio 2024, n.  135,  inoltre,  la  Corte
costituzionale ha ribadito «la necessita' del puntuale rispetto delle
condizioni procedurali stabilite dalla sentenza  n.  242  del  2019»,
segnatamente specificando che «non puo' (...) ritenersi irragionevole
la limitazione della liceita' dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti
che  abbiano   gia'   la   possibilita',   in   forza   del   diritto
costituzionale, di  porre  fine  alla  loro  esistenza  rifiutando  i
trattamenti di sostegno vitale». 
    Parimenti, la Corte ha  ritenuto  di  confermare  «lo  stringente
appello, gia' contenuto nella sentenza n. 242 del  2019  (punto  2.4.
del  Considerato  in  diritto),  affinche',  sull'intero   territorio
nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi  quelli  che  si
trovano  nelle  condizioni  per  essere  ammessi  alla  procedura  di
suicidio assistito, una effettiva possibilita' di accesso  alle  cure
palliative appropriate per controllare la  loro  sofferenza,  secondo
quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010». 
    La Regione Sardegna, con la legge in esame, titolata «Procedure e
tempi per l'assistenza sanitaria regionale al  suicidio  medicalmente
assistito  ai  sensi  e  per  effetto  della  sentenza  della   Corte
costituzionale n. 242 del 2019», ha ritenuto di definire, per come si
legge nel gia' ricordato art. 1, «al fine di garantire la  necessaria
assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al  suicidio
medicalmente assistito [...]  tempi  e  modalita'  organizzative  per
l'erogazione dei relativi trattamenti». 
    1.2 Come e' noto, ai sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, tra le materie di competenza regionale  concorrente  vi
e'  la  «tutela  della  salute».  Tale  competenza   legislativa   e'
esercitabile nel quadro dei principi  fondamentali  che  spetta  allo
Stato determinare. 
    Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza  dello  Stato
vi e' l'«ordinamento civile  e  penale»  [art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione]. 
    In questo  contesto,  occorre  valutare  se  una  disciplina  del
«suicidio  medicalmente  assistito»,  per   come   e'   espressamente
qualificato  l'intervento  nella  legge  regionale  in   esame,   sia
effettivamente  riconducibile  ad   una   materia   di   legislazione
concorrente. 
    Ad avviso del Presidente  del  Consiglio,  tale  disciplina,  per
l'appunto del «suicidio medicalmente assistito»  -  o,  se  si  vuole
utilizzare un'altra terminologia, dell'accesso di un individuo ad una
morte volontaria  -  rientra  nella  materia  «ordinamento  civile  e
penale» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato in  quanto,
evidentemente, incide su  diritti  personalissimi,  tra  i  quali  il
diritto alla vita, precondizione di tutti i  diritti,  e  il  diritto
all'integrita'. 
    Si tratta di diritti ai  quali  l'ordinamento  riconosce  massima
tutela, anche contro la volonta' del titolare, tanto da prevedere  un
reato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art.  579
del codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare  l'altrui
intenzione suicidaria o ad agevolare l'esecuzione dell'atto (art. 580
del codice penale). 
    La disciplina dei presupposti  e  delle  modalita'  esecutive  in
presenza delle quali  viene  scriminato  l'aiuto  al  suicidio  viene
dunque a creare un istituto giuridico che, per un  verso,  innova  il
diritto  civile  e,  per  altro  verso,  trova  applicazione  diretta
nell'ambito del diritto penale. 
    La disciplina dell'istituto giudico  in  questione,  quindi,  non
puo' che essere dettata da una legge statale. 
    In  ragione  del  riparto  di  competenze  delineato  a   livello
costituzionale  e'  inibito,   dunque,   al   legislatore   regionale
intervenire in  una  materia  che  tocca  la  responsabilita'  penale
(articoli 579 e 580 del codice penale), il  dovere  di  tutela  della
vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del  consenso  e
rifiuto dei trattamenti sanitari, desumibili dagli articoli 2,  13  e
32 della Costituzione e 5 del codice civile. 
    Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica  de
qua  sono,  pertanto,   anzitutto   riconducibili   alla   competenza
legislativa esclusiva statale in materia  di  «ordinamento  civile  e
penale» ex art. 117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione.
E', quindi, evidente  l'esigenza  di  uniformita'  e  omogeneita'  di
disciplina sull'intero territorio nazionale che solo l'intervento del
legislatore statale puo' assicurare. 
    Solo   a    quest'ultimo    e'    dato    bilanciare    interessi
costituzionalmente rilevanti, ma contrapposti, quali, da un lato,  la
possibilita' di rifiuto di trattamenti  sanitari  e,  dall'altro,  il
fondamentale  dovere  costituzionale  di  tutela  della  vita  umana,
muovendosi   nel    perimetro    tracciato    dalla    giurisprudenza
costituzionale in materia. 
    1.3 Anche nella sentenza del 15 febbraio  2022,  n.  50,  codesta
Corte ha significativamente rilevato che  le  norme  dettate  con  la
finalita'  di  «tutela  della  vita»  non  sono  norme  «a  contenuto
costituzionalmente vincolato», ed e' dunque  necessariamente  rimessa
alla  valutazione  del  legislatore  statale  la  determinazione  del
«livello minimo di tutela richiesto dai referenti  costituzionali  ai
quali esse si saldano». 
    A  cio'  si  aggiunga,  con  riferimento  all'intera  legge,   e,
comunque, all'art. 1 della  stessa,  che  la  dichiarata  «finalita'»
dell'intervento,  ovvero  definire,  rispetto   «alle   persone   che
intendono accedere al suicidio medicalmente assistito», i  «tempi  e»
le   «modalita'   organizzative   per   l'erogazione   dei   relativi
trattamenti», e cio' «al fine di garantire la  necessaria  assistenza
sanitaria  alle  persone   che   intendono   accedere   al   suicidio
medicalmente  assistito»,  finisce,  in  concreto,  per  prevedere  e
approntare gli strumenti operativi affinche' possa operare una  causa
di non punibilita' penale, in quanto quello - e solo quello  -  hanno
disciplinato le sentenze citate. 
    Cio'   evidenzia,   anche,    la    diretta    incidenza    della
regolamentazione  sull'ordinamento  penale,  pacificamente  sottratto
alla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. 
    Merita  poi  rilevare  che  la  previsione  di   condizioni   che
consentono il concreto operare di una causa di giustificazione penale
solo su una parte del territorio danno  vita  ad  una  disparita'  di
trattamento che l'ordinamento penale  (materia  come  gia'  detto  di
esclusiva competenza del legislatore statale) non puo' tollerare. 
    1.4 Non potrebbero essere addotti, in senso contrario,  argomenti
che  assegnino  alle  Regioni  un  ruolo  «supplente»   rispetto   al
legislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte. 
    Al  riguardo,   appare   utile   richiamare   quanto   la   Corte
costituzionale ha statuito con la sentenza del 14 dicembre  2016,  n.
262, nella parte in cui  ha  dichiarato  illegittima  una  legge  del
Friuli-Venezia Giulia che, per «rimediare» all'asserita  inerzia  del
legislatore statale, aveva introdotto  una  disciplina  regionale  in
tema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario. 
    In particolare, codesta Corte ha  ricordato  che,  «data  la  sua
incidenza su aspetti essenziali della identita'  e  della  integrita'
della persona, una normativa in  tema  di  disposizioni  di  volonta'
relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al
pari di quella  che  regola  la  donazione  di  organi  e  tessuti  -
necessita di uniformita' di trattamento sul territorio nazionale, per
ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima  della  riserva  allo
Stato  della  competenza  legislativa   esclusiva   in   materia   di
«ordinamento  civile».  In  quell'occasione  si  e'   affermato   che
l'assenza  di  una  specifica  legislazione  nazionale  «non  vale  a
giustificare  in  alcun  modo   l'interferenza   della   legislazione
regionale in una materia affidata in via  esclusiva  alla  competenza
dello Stato». 
    Principi identici non  possono  non  valere  anche  nel  caso  di
specie. 
    Con la sentenza del 18 gennaio  2018,  n.  5,  codesta  Corte  ha
rilevato  «che  il   diritto   della   persona   di   essere   curata
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte  medica,  e
di essere rispettata  nella  propria  integrita'  fisica  e  psichica
(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282  del  2002)  deve
essere garantito in condizione di  eguaglianza  in  tutto  il  Paese,
attraverso  una  legislazione  generale  dello  Stato  basata   sugli
indirizzi  condivisi  dalla   comunita'   scientifica   nazionale   e
internazionale». 
    In ordine alla possibile  riconducibilita'  dell'intervento  alla
materia della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, di  competenza  legislativa  concorrente,  ovvero
alla materia della «igiene e sanita'  pubblica»  di  cui  all'art.  4
dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, va considerato: 
      che l'ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e'  fatto
carico, ma soltanto con pronunce giurisprudenziali, anche della Corte
costituzionale, di mandare esenti da responsabilita' penale  i  terzi
che  supportano  una  persona  nel   darsi   una   morte   volontaria
esclusivamente in relazione a soggetti che  siano  affetti  da  gravi
patologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o  psicologiche
assolutamente intollerabili; 
      che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle
della  Corte  costituzionale,  peraltro   volte   esclusivamente   ad
individuare una causa di giustificazione penale) hanno  previsto  che
l'aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre
«medicalmente» accertato. 
    Alla luce di cio', non puo' ammettersi  che  la  regolamentazione
dei  casi  in  cui   l'ausilio   al   suicidio   risulti   scriminato
dall'ordinamento possa attenere  propriamente  alla  materia  «tutela
della salute», come  declinata  dall'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in quanto la grave compromissione della salute e'  solo
un antefatto concreto che scrimina (per come l'ordinamento si  e'  ad
oggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte
costituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e  la
verificazione  medica  dei  presupposti  per  l'accesso  al   suicido
assistito e' solo la modalita' accertativa dei  presupposti  ritenuta
imprescindibile. 
    Di conseguenza, nell'ambito della materia «tutela  della  salute»
non potrebbe rientrare la disciplina delle condizioni  sostanziali  e
procedurali che scriminano l'aiuto al suicidio di un  terzo,  ne',  a
ben vedere, potrebbe rientrarvi  la  disciplina  delle  modalita'  di
verifica della sussistenza dei presupposti  che  legittimano  l'atto,
anche ove quei presupposti fossero di carattere medico/sanitario. 
    In ogni caso, anche qualora - per mera ipotesi - si ritenesse che
alcuni aspetti relativi all'esimente da  responsabilita'  penale  per
aiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della  salute»,  di
certo resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per  cui
la  Costituzione  vuole   che   la   «determinazione   dei   principi
fondamentali» sia «riservata alla legislazione dello  Stato»  avrebbe
un peso vincolante assai piu' pregnante. 
    Deve, quindi, ribadirsi l'esistenza di una riserva di  competenza
dello Stato che sarebbe tale da precludere  la  possibilita'  per  la
Regione di intervenire prescindendo dalla  preventiva  previsione  di
quei principi  fondamentali,  sia  perche'  i  principi  fondamentali
sarebbero conseguenti  all'assetto  che  nell'«ordinamento  civile  e
penale» si  e'  ritenuto  di  dare  all'istituto,  ma  anche  perche'
altrimenti l'esito, in relazione all'operare concreto  dell'istituto,
sarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul
territorio nazionale; soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto
all'attuazione di diritti fondamentali, come  affermato  dalla  Corte
costituzionale (sentenza n. 262 del 2016). 
    1.5 In sostanza, la giurisprudenza  costituzionale  esclude  ogni
attivita'  legislativa  regionale  «suppletiva»  o  «sostitutiva»  in
assenza di principi fondamentali posti  a  livello  statale.  Con  la
conseguenza che la legge regionale che intervenga in tale  situazione
e' illegittima perche' invasiva di una riserva statale relativa  alla
fissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale,  sentenza
del 23 dicembre 2008, n. 438). 
    Invero, per quanto codesta Corte costituzionale  abbia  auspicato
che la materia del «fine vita» sia oggetto di  sollecita  e  compiuta
disciplina da parte del legislatore, appare evidente  il  riferimento
al  legislatore  statale,   perche'   l'incidenza   della   normativa
sollecitata «su aspetti essenziali della identita' e della integrita'
della persona, (...) necessita  di  uniformita'  di  trattamento  sul
territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza». 
    Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il «fine vita»,
nel silenzio del legislatore statale,  attraverso  l'esercizio  della
iniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della  salute»
(art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione)  e',  per  le  ragioni
esposte, passibile di censure sotto  il  profilo  della  legittimita'
costituzionale. 
    Per incidens, si segnala - quale  ulteriore  argomento  circa  la
competenza esclusiva del legislatore statale - che presso  il  Senato
della Repubblica risulta in stato di avanzato esame un testo base  in
materia di morte medicalmente assistita (v. da  ultimo  seduta  delle
Commissioni riunite 2° e 10° del Senato del 23 ottobre 2025). 
    In definitiva, l'introduzione di  qualsiasi  normativa  regionale
permissiva di pratiche di  suicidio  assistito,  in  assenza  di  una
cornice  normativa  statale  di  riferimento  deputata  a   delineare
quantomeno i principi  fondamentali  di  un  settore  particolarmente
sensibile  come  e'  quello  in  esame,  incide   sulle   prerogative
regolatorie dello Stato e si  presta  a  compromettere  il  complesso
equilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla giurisprudenza
costituzionale. 
    1.6 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento
si pone, anzitutto nel  suo  complesso  e  nella  sua  interezza,  in
violazione  dell'art.   117,   secondo   comma,   lett.   l),   della
Costituzione,  e  al  contempo  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in quanto impingente: 
      anzitutto, ed in  via  assorbente,  su  titolo  legislativo  di
esclusiva competenza dello Stato; 
      in via subordinata, su titolo legislativo soggetto a competenza
concorrente, in  relazione  al  quale  e'  necessaria  la  preventiva
determinazione dei principi  fondamentali  della  materia,  riservata
alla legislazione dello Stato. 
    Nella  evidenziata  prospettiva,   deve   dirsi   affetto   dalle
violazioni   costituzionali   in   discorso,   anche    singolarmente
considerato, l'art. 1  della  legge  regionale  in  esame,  allorche'
precisa che la finalita' della  legge,  nel  rispetto  «dei  principi
stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del  2019,
al ine di garantire la necessaria assistenza sanitaria  alle  persone
che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito», e' quella
di definire «tempi e modalita'  organizzative  per  l'erogazione  dei
relativi trattamenti», in quanto perviene ad affermare che  la  legge
regionale intende predisporre gli strumenti operativi affinche' possa
operare una causa di non punibilita' penale. 
    Cio',   oltre   a   dimostrare   la   diretta   incidenza   della
regolamentazione sul piano dell'ordinamento  penale,  sottratto  alla
competenza delle Regioni, e dunque autonomamente violativo  dell'art.
117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - e correlativamente
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - fa emergere un altro
aspetto di rilievo. Quell'intervento, infatti, realizza le condizioni
che consentono di ottenere in concreto  l'operare  di  una  causa  di
giustificazione penale solo su una parte  del  territorio  nazionale,
dando corpo, quindi, ad una disparita' di trattamento  tra  cittadini
che l'ordinamento non puo' ammettere. 
    1.8 Quanto  sin  qui  esposto  con  riferimento  alla  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, avuto  riguardo  alla
«tutela  della  salute»,  varrebbe  pure  ove  si  volesse   ritenere
conferente  e  prevalente,  in   materia,   l'attribuzione   disposta
dall'art.  4,  lettera  l),  dello  Statuto  speciale  della  Regione
Sardegna (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3),
in base al quale la «la Regione emana norme legislative»  in  materia
di «igiene e sanita' pubblica». 
    Trattasi, invero, di attribuzione disposta «Nei  limiti»  di  cui
all'art. 3  dello  stesso  Statuto  (e  dunque  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica» e dei  principi  stabiliti  dalle
leggi  dello  Stato;  si  sarebbe  dunque   di   fronte,   anche   in
quest'ipotesi, ad una legislazione concorrente, rispetto alla  quale,
peraltro, e per l'appunto come  si  e'  sin  qui  esposto,  manca  la
preventiva e necessaria determinazione, da parte  della  legislazione
statale, dei principi fondamentali della materia. 
    Di qui la violazione  anche  dello  Statuto  speciale,  pure  con
riferimento agli altri profili in precedenza esposti, atteso  che  lo
stesso Statuto speciale,  agli  articoli  3  e  4,  conformemente  al
dettato Costituzionale, non attribuisce competenze  legislative  alla
Regione  in  nessuna  delle   materie   riservate   alla   competenza
legislativa esclusiva dello Stato. 
    Si richiama poi, al riguardo,  quanto  piu'  volte  affermato  da
codesta Corte (ex plurimus sentenze nn. 119 del 2019 e 279 del  2020)
circa l'esonero dall'onere di confrontare le  competenze  legislative
previste dallo statuto autonomo  nel  caso  in  cui  le  disposizioni
censurate riguardino la violazione di competenze esclusive statali. 
  2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'intera  L.R.  Sardegna  n.
26/2025 e dei suoi articoli 2, 6 e 7, per violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lett. m), della Costituzione. 
    2.1 La legge regionale n. 26/2025,  nella  sua  interezza  e  con
riferimento ai suoi articoli 2, (2) 6 (3) e 7, (4) impatta, altresi',
sulla competenza esclusiva in  tema  di  determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
[art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione]. 
    La esclusivita' della competenza  legislativa  statale  non  puo'
essere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7,  comma  1),
la Regione ponga gli oneri di cui all'art. 5 a carico della  missione
13, programma 2, titolo 1  («finanziamento  aggiuntivo  corrente  per
livelli di  assistenza  superiori  ai  LEA»  perche',  si  ribadisce,
trattandosi di istituti giuridici che per  definizione  incidono  sul
primo dei diritti civili garantito dalla nostra  della  Costituzione,
ossia il diritto alla vita (art. 2), essi  non  possono  che  trovare
disciplina in una legge dello Stato. 
    E' appena il  caso  di  ricordare,  al  riguardo,  che  la  Corte
costituzionale non  ha  affermato  l'esistenza  di  un  «diritto»  al
suicidio, come prestazione garantita dalla legislazione  statale,  ma
ha fissato casi in cui l'aiuto al suicidio debba ritenersi penalmente
scriminato. 
    Chiarissima, in tal  senso,  e'  la  sentenza  costituzionale  n.
242/2019, in termini confermata anche dalla  menzionata  sentenza  n.
50/2022: «dall'art. 2  della  Costituzione  -  non  diversamente  che
dall'art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita
di  ogni  individuo:  non  quello  -  diametralmente  opposto  -   di
riconoscere all'individuo la possibilita' di ottenere dallo  Stato  o
da terzi un aiuto a morire. Che  dal  diritto  alla  vita,  garantito
dall'art. 2 CEDU, non possa  derivare  il  diritto  di  rinunciare  a
vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire,  e'  stato,  del
resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo,
proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio». 
    Cio' posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta  Corte,
«il legislatore nazionale deve poter porre le  norme  necessarie  per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di
prestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di  tali  diritti,
senza che la legislazione regionale possa limitarle o  condizionarle»
(cfr.,  ex  plurimis,  sentenze  nn.  282/2002,  353/2003,  338/2003,
134/2006, 115/2012, 231/2017, 72/2020, 91/2020). 
    Codesta  Corte,  peraltro,  anche  nella  recente   sentenza   n.
135/2024,  ogniqualvolta  considera  un  intervento  legislativo,  in
questa delicata materia, si rivolge solo e  soltanto  al  legislatore
nazionale. Ad esempio: al  §  7.2  si  ritiene  essere  «compito  del
legislatore»  la  individuazione  «del»  (al  singolare)  «punto   di
equilibrio» fra autodeterminazione e  tutela  della  vita  e  ancora,
richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, si ricorda  come  tale
possibilita' «spetta agli Stati» (non  alle  regioni);  al  §  9,  si
rimane in attesa di un «organico intervento del legislatore», che non
puo' che intervenire con norma nazionale; al § 10 si auspica una sola
«disciplina» di attuazione dei principi  di  cui  alle  sentenze  nn.
242/2019 e 135/2024; e al §  6.1  ci  si  riferisce  direttamente  al
«legislatore penale» che e', ovviamente, sempre e solo nazionale. 
    Non  e'  dato  pertanto  alle  Regioni  modificare,  limitare   o
condizionare i livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  il
diritto  alla   vita   previsti   dalla   legislazione   statale   e,
segnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla  vita
si dispone. 
    2.2 Anche a voler considerare le prestazioni di cui alla legge in
esame come  prestazioni  superiori  rispetto  ai  livelli  essenziali
previsti da legge statale, e  finanziarle  come  tali,  cio'  sarebbe
erroneo, in quanto  il  legislatore  statale  non  ha  fissato  alcun
livello minimo di prestazione  da  garantire;  la  Regione  finirebbe
dunque con il disporre autonomamente dei citati livelli di  servizio,
il che le e' certamente precluso per  il  contrasto  che  verrebbe  a
determinarsi con le esigenze di indispensabile omogeneita' a  livello
nazionale della disciplina in materia di «fine vita». 
    Ne' i livelli  minimi  di  prestazione  possono  ricavarsi  dalle
sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le  citate  pronunce,  come  gia'
rilevato, hanno riguardato  la  legittimita'  costituzionale  di  una
norma  penale  che  punisce  l'agevolazione  del  suicidio  e   hanno
esclusivamente inciso sulle cause di non punibilita' rispetto a  quel
reato: un ambito preciso e circoscritto  dell'ordinamento  giuridico,
diverso dalla fissazione di una legislazione in  materia  di  livelli
essenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali. 
    A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe  essere  attribuita  una
portata che non e' loro propria, e che esse hanno anzi  espressamente
escluso, e tale, addirittura, da poter sostituire  una  «legislazione
dello Stato» che disciplini positivamente l'istituto  del  «suicidio»
o, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla
gestione di quell'istituto nell'ambito della «tutela della salute». 
    Tanto e' vero che, nella sentenza n. 242 del 2019, codesta  Corte
riteneva di «ribadire con vigore  l'auspicio  che  la  materia  formi
oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del  legislatore,
conformemente ai principi precedentemente enunciati». 
    In  altri  termini,  le  pronunce  di  codesta  Corte  non  hanno
introdotto nell'ordinamento  l'istituto  giuridico  del  «diritto  al
suicidio assistito»,  disciplinandone  tutti  gli  aspetti  che  sono
connessi alla sua  introduzione  nell'ordinamento  civile  e  penale,
anche  perche'  non  era  quella  la  questione  che  doveva   essere
esaminata. Codesta  Corte  ha  solo  escluso  la  punibilita'  di  un
soggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,
quando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine
alla sua vita. 
    In questo quadro  si  pone,  dunque,  il  quesito  relativo  alla
possibilita'  che  quegli  interventi  strutturali  e   organizzativi
(necessari  affinche'  il  servizio  sanitario  possa   svolgere   le
attivita' accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte
costituzionale) possano essere effettuati con legge regionale. 
    Al quesito deve essere data risposta negativa, perche'  tutte  le
determinazioni assunte  implicano  scelte  tutt'altro  che  meramente
organizzative, bensi' tali da incidere direttamente sul diritto  alla
vita; per questo non possono che rientrare nella competenza esclusiva
del legislatore statale. 
    2.3 E' opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a
favore di una disciplina regionale del «fine vita»  -  l'applicazione
del  principio  di  «cedevolezza  invertita»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 398 del 2006),  a  fronte  dell'inerzia  del  legislatore
statale, per come la legge regionale dispone con la previsione di cui
all'art. 8. 
    Cio' in quanto - com'e' noto  -  la  cedevolezza  normativa  puo'
essere prevista  dalla  Regione  in  materie  di  propria  competenza
legislativa, «senza pero' che la previsione della  clausola  consenta
alle Regioni di intervenire in ordine a profili  che  attengano  alla
competenza esclusiva del legislatore statale» (Corte  costituzionale,
sentenza n. 1 del 2019): profili che nella materia in  esame  -  come
rilevato in precedenza - certamente sussistono. 
    Ne'  il  carattere  asseritamente  temporaneo   della   normativa
regionale si presta in alcun modo  a  incidere  sulle  considerazioni
sopra svolte. 
    D'altro canto, la non necessarieta' di una  legge  regionale  per
rendere immediatamente operativi i precetti fissati  dalle  decisioni
della Corte costituzionale e' inequivocabilmente confermata dal fatto
che gia' in alcuni casi tali precetti  hanno  ricevuto  applicazione,
valendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019
nella ricorrenza dei  presupposti  indicati  dalle  sentenze  stesse,
garantendosi cosi'  piena  applicazione  dei  loro  principi.  Appare
quindi evidente la finalita' della legge regionale di andare oltre  a
quanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo che -
per le ragioni  esposte -  rientra  nell'esclusiva  competenza  dello
Stato. 
    Per gli evidenziati profili, la legge regionale in  argomento  si
pone, nel suo complesso e nella sua interezza,  anche  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  in
quanto impingente su titolo competenziale  legislativo  di  esclusiva
pertinenza dello Stato. 
    Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo  vizio  di
incostituzionalita', anche singolarmente considerati,  sia  l'art.  2
della legge  regionale  in  esame,  disciplinante  i  «requisiti  per
l'accesso al suicidio  medicalmente  assistito»,  sia  l'art.  6,  in
combinato  disposto  con  l'art.  7,   norma   finanziaria,   laddove
prevedono, l'uno, la «gratuita' della prestazione», e,  l'altro,  che
la copertura degli oneri  di  cui  all'art.  5  sono  imputati,  come
ricordato in precedenza, alla «missione 13 - programma 02 - titolo 1»
(relativo  al  «finanziamento  aggiuntivo  corrente  per  livelli  di
assistenza superiori ai LEA»). 
    Vale  al  riguardo  considerare  che  di  livello  di  assistenza
superiore puo' legittimamente parlarsi solo se il legislatore statale
abbia gia' definito i livelli essenziali di assistenza  uniformi  sul
territorio nazionale. 
    3. Illegittimita' costituzionale degli articoli 3 e 4 della  L.R.
Sardegna n. 26/2025, per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l) e lettera m), della  Costituzione,  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, nonche' degli articoli 3 e 4  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo  «Statuto  speciale
della Sardegna», anche in relazione all'art. 1, commi 556, 557 e 558,
della legge n. 208/2015, e in relazione all'art.  2  della  legge  n.
3/2018 (quali norme statali interposte). 
    I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita'  rivolti
nei confronti dell'intera L.R. Sardegna n. 26/2025, e comunque  anche
nei confronti degli articoli 1, 2, 6  e  7  della  stessa,  intendono
pervenire all'integrale annullamento  del  provvedimento  legislativo
regionale di che trattasi. 
    E' dunque in via subordinata che si  formula  anche  il  presente
motivo  di  ricorso,  rivolto  specificamente  nei  confronti   degli
articoli 3 e 4 della medesima legge regionale. 
    3.1 Come evidenziato in premessa, l'art. 3 della legge  regionale
ha previsto che  le  aziende  sanitarie  regionali  istituiscano  una
«Commissione  multidisciplinare  permanente»  nei  seguenti  testuali
termini: 
      «1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le aziende sanitarie regionali  istituiscono  una  Commissione
multidisciplinare permanente per la verifica  della  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 2,  comma  1,  per  l'accesso  al  suicidio
medicalmente assistito nonche' per la verifica  o  definizione  delle
relative modalita' di attuazione. 
      2. La Commissione prevista al comma 1 e'  composta  da:  a)  un
medico  palliativista;  b)  un  medico  neurologo;   c)   un   medico
psichiatra; d) un  medico  anestesista;  e)  un  infermiere;  f)  uno
psicologo. 
      3.  I  componenti  sono  individuati,   su   base   volontaria,
nell'ambito   del   personale   dipendente   dell'azienda   sanitaria
regionale. In  caso  di  indisponibilita'  di  personale  interno,  i
componenti possono essere  individuati  fra  i  dipendenti  di  altre
aziende od enti del servizio sanitario regionale. 
      4. La Commissione puo' essere integrata di volta in volta da un
medico specialista nella patologia  da  cui  e'  affetta  la  persona
interessata ad accedere al suicidio medicalmente assistito. 
      5. Le aziende  sanitarie  regionali  assicurano  ai  componenti
un'adeguata formazione specifica in materia di cure palliative. 
      6.  La  partecipazione  alla  Commissione   non   comporta   la
corresponsione di compensi, gettoni di presenza  o  altre  indennita'
comunque denominate, fatto salvo il rimborso delle  spese  sostenute,
nei limiti previsti per il  personale  dipendente,  che  e'  posto  a
carico dell'azienda sanitaria regionale presso cui  e'  istituita  la
Commissione». 
    A tale Commissione vengono dunque attribuiti compiti  e  funzioni
relative a diritti e pretese attivabili nei  confronti  del  Servizio
sanitario nazionale non previsti (essendosi, si ribadisce,  la  Corte
costituzionale limitata a rendere legittima, a certe condizioni,  una
condotta penalmente rilevante) e comunque non ancora disciplinati  da
alcuna disposizione di legge statale. 
    3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi  con  le
competenze  indiscutibilmente  riservate  dalla  legge   statale   ai
comitati di cui ai decreti ministeriali Salute del 26  e  30  gennaio
2023. 
    La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019,  ha  infatti
individuato proprio nei comitati  etici  territorialmente  competenti
«l'organo collegiale terzo,  munito  delle  adeguate  competenze,  il
quale possa garantire  la  tutela  delle  situazioni  di  particolare
vulnerabilita'». Ha rilevato la Corte  che  «tali  comitati  -  quali
organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di  natura
etica  che  possano  presentarsi  nella  pratica  sanitaria  -  sono,
infatti, investiti di  funzioni  consultive  intese  a  garantire  la
tutela dei diritti e dei  valori  della  persona  in  confronto  alle
sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all'uso di  questi
ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10,  lettera  c,  del
decreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale  della
salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per  la  composizione  e  il
funzionamento   dei   comitati   etici»:   funzioni   che   involgono
specificamente la salvaguardia  di  soggetti  vulnerabili  e  che  si
estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di  medicinali  nei
confronti di pazienti affetti da patologie per  le  quali  non  siano
disponibili valide alternative  terapeutiche  (articoli  1  e  4  del
decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre   2017,   recante
«Disciplina  dell'uso  terapeutico   di   medicinali   sottoposto   a
sperimentazione clinica»). 
    Nella  richiamata  sentenza  del  2019,  codesta  Corte,   sempre
ribadendo  che  l'intervento  del  legislatore  statale  risulta  non
surrogabile da quello regionale,  ha  chiaramente  individuato  quali
siano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more  di  un
intervento del Parlamento, sono idonei e legittimati a  esprimere  il
parere  sulle  condizioni  di  pazienti  affetti  da  una   patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. 
    I «comitati etici» ai quali la Corte ha  fatto  riferimento  sono
quelli previsti dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 158/2012
(convertito con legge n. 189/2012) che sono stati  in  prima  battuta
disciplinati, nei requisiti minimi,  per  assicurare  uniformita'  di
composizione e funzioni sul  territorio  nazionale,  con  il  decreto
ministeriale Salute dell'8 febbraio 2013, il cui  art.  1,  comma  2,
stabiliva che «ove non  gia'  attribuita  a  specifici  organismi,  i
comitati  etici  possono  svolgere  anche  funzioni   consultive   in
relazione a questioni etiche connesse con le attivita' scientifiche e
assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i  valori  della
persona. I comitati etici, inoltre, possono  proporre  iniziative  di
formazione di operatori sanitari relativamente a temi in  materia  di
bioetica». 
    Successivamente,   e'   intervenuto   un   nuovo    provvedimento
legislativo (la legge  n.  3/2018,  recante  «Delega  al  Governo  in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della  salute»),  con  l'obiettivo,  tra  gli
altri, di razionalizzare e ridurre i Comitati etici. Con i successivi
decreti del Ministero della salute del gennaio  2023  e'  stata  data
attuazione alla disposizione normativa del 2018. In particolare,  con
il decreto ministeriale del 26 gennaio 2023 sono stati individuati  i
quaranta comitati etici territoriali da mantenere in funzione, e  con
il decreto ministeriale 30 gennaio 2023 sono stati definiti i criteri
per  la  composizione  e  il   funzionamento   dei   comitati   etici
territoriali. 
    Questi comitati etici, ridisegnati sulla base - oltretutto  -  di
un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque  proprio
gli organismi ai quali ha fatto riferimento la  Corte  costituzionale
come unici competenti a rendere le eventuali valutazioni dalla stessa
Corte indicate. 
    In  altri  termini,  secondo  la  Corte  costituzionale,  solo  i
comitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera  uniforme
sul territorio nazionale da disposizioni statali,  e  competenti,  in
via esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di
farmaci - possono essere interpellati per  rendere  eventuali  pareri
che saranno poi rilevanti al fine di  considerare  non  punibile,  in
ambito penale, la condotta di chi asseconda la scelta di un  paziente
versante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima. 
    La Commissione prevista dalla legge regionale in esame non e' uno
dei  comitati  etici  individuati  nell'elenco  allegato  al  decreto
ministeriale Salute del 26 gennaio 2023, e non e' neppure un comitato
che possa ritenersi rientrante nella previsione di  cui  all'art.  1,
comma 4, dello stesso  decreto.  Essa  e'  infatti  un  organismo  di
esclusiva provenienza regionale. 
    Non puo' dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai
fini della scriminante della responsabilita' penale  a  organismi  di
volta in volta creati, con  regole  autonome,  da  ciascuna  Regione.
Basti qui considerare che la Commissione  di  cui  all'art.  3  della
legge  regionale  n.  26  del  2025  risulta  essere  dotata  di  una
composizione particolarmente ampia (sette membri, di cui sei  in  via
ordinaria e uno in via eventuale), senza tuttavia prevedere  se  essa
si debba esprimere all'unanimita' o a maggioranza:  profilo  decisivo
per  connotare  l'operare   concreto   dell'istituto,   perche',   se
prevalesse una deliberazione a maggioranza, potrebbero essere private
di  peso  competenze,  invece,  essenziali;  al  contrario,   se   si
pervenisse ad imporre  una  deliberazione  unanime  verrebbero  poste
sullo stesso piano competenze assai differenti, di peso  estremamente
diverso. 
    La scelta delle professionalita' operata  dalla  legge  regionale
deriva probabilmente dall'improprio cumulo sul  medesimo  organo  sia
della competenza a valutare i presupposti di accesso al percorso, sia
della  competenza  ad  approvare,  dal  punto  di  vista  medico,  le
modalita' di esecuzione  della  procedura  di  suicidio  medicalmente
assistito. 
    Quello  che  e'  certo  e'   che   la   concreta   scelta   delle
professionalita' destinate a comporre la Commissione e'  radicalmente
diversa da quella fissata dalla  normativa  statale  per  i  comitati
etici   richiamati   dalla   sentenza   n.   242/2019   della   Corte
costituzionale. 
    3.3 Ne deriva che anche le relative  previsioni  regionali  sulla
istituzione e sui compiti di  tale  Commissione  si  pongono,  ex  se
considerate,  in  contrato  con  la  competenza  legislativa  statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    Esse, d'altra parte, si pongono anche  in  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  in  uno  con  i
parametri legislativi statali interposti di  cui  all'art.  1,  commi
556, 557 e 558, della Legge n. 208/2015 (che disciplina - come noto -
le  modalita'  necessariamente  condivise  tra  Stato  e  Regioni  di
definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza
sanitaria) e di cui all'art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma  7
ha demandato  ad  apposito  decreto  del  Ministro  della  salute  la
individuazione dei comitati etici territoriali poi considerati  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. 
    3.4   Analoghe   considerazioni,   e   correlative   censure   di
incostituzionalita', vanno svolte  circa  il  ruolo  delineato  dalla
legge regionale per il «Comitato etico territorialmente  competente»,
deputato,  in  base  all'art.  4,  comma  7,  (5)  a  rendere   «alla
Commissione il proprio parere»,  del  quale  non  e'  specificata  la
natura (se vincolante, facoltativo o idoneo ad  imporre  almeno,  ove
contrario, una valutazione rinforzata), e inoltre perche',  per  come
la norma e' strutturata, sembrerebbe che  da  tale  parere  si  possa
prescindere ove esso non sia  reso  nel  termine  (di  dieci  giorni)
fissato dallo stesso art. 4, comma 7. 
    Anche tali  elementi  confermano  come  le  scelte  asseritamente
organizzative di un servizio implicano, invece, decisioni di  portata
generale  sul  modo  in  cui  si  intende   connotare   concretamente
l'istituto giuridico del «suicidio medicalmente assistito». 
    3.5 Ancora per le stesse ragioni, si ritiene confliggente con  la
competenza esclusiva statale in materia di  «ordinamento  civile»  la
previsione per cui l'attivazione del procedimento e' rimessa  ad  una
«istanza delle persona interessata» (articolo 4, comma 1 (6)  ),  non
meglio specificata nelle sue caratteristiche di contenuto e di forma. 
    Al riguardo, resta incerto anche il rapporto con le forme,  assai
piu' precise, che la legge n. 219 del 2017 detta  per  l'acquisizione
del  consenso  ad  un  trattamento  sanitario  e  che  sono  indicate
espressamente come applicabili dalla Corte costituzionale. 
    Dubbio e' anche il fatto che la disciplina del contenuto e  della
forma della rilevantissima facolta' dell'interessato di «sospendere o
annullare l'erogazione del trattamento» (art. 4, comma  12)  (7)  sia
dettata con mero rinvio all'art. 1, comma 4, della legge n.  219  del
2017,  che  disciplina  il  consenso  informato  ad  un   trattamento
sanitario, il quale ha, per  definizione,  un  contenuto  assai  meno
importante,  delicato  e  invasivo  di  una  procedura   volta   alla
esecuzione di un suicidio medicalmente assistito e,  in  particolare,
della sospensione o annullamento di quella stessa procedura. 
    3.6 La legge regionale in esame, oltre a porsi in violazione,  in
ragione di quanto sin qui esposto, della competenza statale esclusiva
nella materia di ordinamento  civile  e  penale  [art.  117,  secondo
comma,  lettera  l),  della  Costituzione]  e  nella  materia   della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale [art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione], eccede anche dalle competenze statutarie  riconosciute
alla Regione dal suo Statuto speciale. 
    Si e' gia' ricordato, nell'ambito del primo  motivo  di  ricorso,
l'orientamento di codesta Corte (ex plurimus  sentenze  nn.  119  del
2019 e 279 del 2020) nel senso di ravvisare l'esonero  dall'onere  di
confrontare le competenze legislative previste dallo statuto autonomo
nel caso in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di
competenze esclusive statali. 
    Ad  ogni  buon  conto,  in  relazione  alla  esposta   violazione
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione., riferita alla materia
legislativa concorrente della tutela della salute, e come si e'  gia'
avuto modo di rappresentare nell'ambito del primo motivo di  ricorso,
essa si pone anche in  violazione  dell'art.  4,  lettera  i),  dello
Statuto speciale, che sottopone l'intervento legislativo regionale in
materia di «igiene e sanita' pubblica» (la quale di per se'  sarebbe,
propriamente, competenza distinta dalla «tutela della salute»), oltre
che ai limiti richiamati nell'art. 3 dello Statuto, anche ai principi
stabiliti dalle leggi dello Stato. 

(1) L'art. 1 testualmente prevede che «la Regione, nel rispetto delle
    proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza  della
    Corte costituzionale n. 242 del 2019, al  fine  di  garantire  la
    necessaria  assistenza  sanitaria  alle  persone  che   intendono
    accedere al  suicidio  medicalmente  assistito,  conformemente  a
    quanto  disposto  dall'art.  2,  definisce  tempi   e   modalita'
    organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti».  

(2) L'art. 2 della legge regionale in discorso  testualmente  recita:
    «Possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti  relativi  al
    suicidio medicalmente assistito di cui  alla  presente  legge  le
    persone in possesso dei requisiti indicati  dalla  giurisprudenza
    della Corte costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dagli
    articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,  n.  219  (Norme  in
    materia di consenso informato e  di  disposizioni  anticipate  di
    trattamento). 2. I requisiti di cui al comma 1  sono  soggetti  a
    verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4». 

(3) L'art. 6 della legge regionale in discorso  testualmente  recita:
    «Le prestazioni e i trattamenti  previsti  dalla  presente  legge
    nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale  del  suicidio
    medicalmente assistito sono gratuiti». 

(4) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 7,  comma  1,  della
    legge regionale in discorso testualmente recita:  «1.  Gli  oneri
    derivante dall'attuazione dell'art. 5 sono  pari  ad  euro  6.000
    annui a decorrere dall'anno 2025 (Missione 13 -  Programma  02  -
    Titolo 1)».  

(5) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 4,  comma  7,  della
    legge regionale in discorso testualmente recita: «La  Commissione
    effettua gli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 nel termine  di
    dieci giorni dalla convocazione da parte dell'azienda  sanitaria.
    Entro il medesimo termine, la Commissione trasmette l'esito degli
    accertamenti effettuati e le  determinazioni  assunte  in  ordine
    alle modalita' di attuazione del suicidio medicalmente  assistito
    al comitato etico territorialmente competente, il  quale  dispone
    di dieci giorni  per  trasmettere  alla  Commissione  il  proprio
    parere».  

(6) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 4,  comma  1,  della
    legge regionale in discorso testualmente recita: «Il procedimento
    di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,  comma
    1, si conclude entro il  termine  complessivo  di  trenta  giorni
    dalla  presentazione  dell'istanza  della   persona   interessata
    all'azienda sanitaria competente per territorio. Il termine  puo'
    essere sospeso una sola volta, per un  periodo  non  superiore  a
    cinque giorni, per eventuali ulteriori accertamenti».  

(7) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 4, comma  12,  della
    legge regionale in discorso testualmente recita: «La  persona  in
    possesso  dei  requisiti  autorizzata  ad  accedere  al  suicidio
    medicalmente  assistito  puo'  decidere  in   ogni   momento   di
    sospendere o annullare l'erogazione del trattamento. In tali casi
    la relativa  manifestazione  di  volonta'  e'  acquisita  con  le
    modalita' e secondo le forme previste dall'art. 1, comma 4, della
    legge n. 219 del 2017».  

 
                              P. Q. M. 
 
    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e
domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte  costituzionale  affinche'  la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -
la illegittimita' costituzionale della  L.R.  Sardegna  26  settembre
2025, n. 26, nonche' degli articoli in precedenza  indicati,  per  le
ragioni e nei termini dettagliati nel presente ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
      1) copia autentica  dell'estratto  del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 20  novembre  2025,  con
allegata relazione; 
      2) copia della legge della Regione Sardegna 18 marzo  2025,  n.
26. 
        Roma, 24 novembre 2025 
 
Gli Avvocati dello Stato: Galluzzo - Fiorentino - Caselli - La Greca
                    
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