Reg. Ric. n. 43 del 2025
pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che la Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti – Ricorso del Governo – Denunciato intervento rivolto a un istituto giuridico che, innovando il diritto civile e trovando applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Eccedenza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4.
Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti – Disciplina degli oneri finanziari – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e artt. 2, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).
In via subordinata: Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Disciplina – Previsione che la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere – Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessa – Previsione che la persona interessata può decidere di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento con le modalità e secondo le forme di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione alla predetta Commissione di compiti e funzioni relativi a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio sanitario nazionale non previsti e, comunque, non ancora disciplinati da alcuna disposizione di legge statale – Sovrapposizione con le competenze riservate dalla legge statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Denunciata incidenza delle scelte asseritamente organizzative su decisioni di portata generale circa il modo in cui si intende connotare concretamente l’istituto giuridico del “suicidio medicalmente assistito” – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute – Eccedenza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, artt. 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.
legge della Regione autonoma Sardegna del 18/09/2025 Num. 26 Art. 1
legge della Regione autonoma Sardegna del 18/09/2025 Num. 26 Art. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 18/09/2025 Num. 26 Art. 3
legge della Regione autonoma Sardegna del 18/09/2025 Num. 26 Art. 4
legge della Regione autonoma Sardegna del 18/09/2025 Num. 26 Art. 6
legge della Regione autonoma Sardegna del 18/09/2025 Num. 26 Art. 7
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4
legge del 28/12/2015 Art. 1 Co. 556
legge del 28/12/2015 Art. 1 Co. 557
legge del 28/12/2015 Art. 1 Co. 558
legge del 11/01/2018 Art. 2
Testo del ricorso
N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 novembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure
e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio
medicalmente assistito ai sensi e per l'effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che la
Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi
stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la
necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere
al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalita'
organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti.
Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure
e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio
medicalmente assistito ai sensi e per l'effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che possono
accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio
medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti
indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel
rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - Previsione
che le prestazioni e i trattamenti nell'ambito del percorso
terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono
gratuiti - Disciplina degli oneri finanziari.
In via subordinata: Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale
al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l'effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione
che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione
multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei
requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonche'
per la verifica o definizione delle relative modalita' di
attuazione - Disciplina - Previsione che la Commissione trasmette
l'esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte
al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di
dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere -
Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si
instaura con la presentazione dell'istanza della persona
interessata - Previsione che la persona interessata puo' decidere
di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento con le
modalita' e secondo le forme di cui all'art. 1, comma 4, della
legge n. 219 del 2017.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e
tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente
assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 242 del 2019), intero testo e artt. 1, 2, 6 e 7,
nonche', in subordine, 3 e 4.
(GU n. 50 del 10-12-2025)
Ricorso ex art. 127 della della Costituzioneituzione
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
(codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, e' domiciliato (fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
nei confronti della Regione Sardegna, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della intera legge regionale 18
settembre 2025, n. 26, recante «Procedure e tempi per l'assistenza
sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019»,
pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 53 del 25 settembre 2025, nonche'
dei suoi articoli 1, 2, 3, 4 e 7 in virtu' della deliberazione del
Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2025.
Premessa.
1. La Regione Sardegna ha emanato la Legge Regionale in epigrafe
indicata, la quale si propone, nei suoi otto articoli, di definire i
ruoli, le modalita' di verifica delle condizioni del paziente, i
tempi e le modalita' organizzative per l'erogazione dei trattamenti
alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente
assistito, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 22
novembre 2019, n. 242.
Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto:
- L'art. 1, recante le finalita' della legge, dispone che la
Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi
stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019,
al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone
che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce
tempi e modalita' organizzative per l'erogazione dei relativi
trattamenti.
- L'art. 2 individua i requisiti per l'accesso al suicidio
medicalmente assistito, stabilendo che possono accedere alle
prestazioni e ai relativi trattamenti, le persone in possesso dei
requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n.
219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento).
L'art. 3 prevede l'istituzione presso ogni ASL di una
Commissione multidisciplinare permanente (composta dalle seguenti
figure professionali: un medico palliativista, un medico neurologo,
un medico psichiatra, un medico anestetista, un infermiere e uno
psicologo, composizione che puo' essere integrata, di volta in volta,
un medico specialista nella patologia da cui e' affetta la persona
interessata), per la verifica della sussistenza dei requisiti per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito dei richiedenti e la
definizione delle modalita' per garantire alle persone in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, un fine vita piu' indolore
e dignitoso possibile. E' previsto che la partecipazione alla
Commissione sia volontaria, nell'ambito del personale dipendente
dell'azienda sanitaria, e non comporti la corresponsione di compensi,
gettoni di presenza o altre indennita', salvo il rimborso spese
sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, a carico
della azienda sanitaria presso cui e' istituita la Commissione. E'
inoltre previsto che le aziende sanitarie assicurino ai componenti
un'adeguata formazione in materia di cure palliative.
- L'art. 4 disciplina il procedimento di verifica dei requisiti
per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, che in sintesi
prevede quanto segue:
la procedura deve concludersi entro il termine di trenta
giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda da parte della
persona interessata, che puo' essere sospeso, una sola volta, per
accertamenti, non oltre cinque giorni;
la procedura e' avviata su istanza del paziente, e puo'
essere da quest'ultimo sospesa, posticipata e interrotta in ogni
momento;
entro cinque giorni dall'istanza deve essere convocata la
Commissione multidisciplinare di cui all'art. 3, per la verifica dei
requisiti di cui all'art. 2;
in via preliminare, la Commissione verifica che il
richiedente abbia ricevuto informativa adeguata sulla possibilita' di
accedere alle cure palliative, compresa la sedazione palliativa
profonda continua, e sul suo diritto di rifiutare o revocare il
consenso a qualsiasi trattamento sanitario ai sensi della legge n.
219/2017;
se, in seguito a tale informativa, il richiedente conferma la
volonta' di accedere al suicidio medicalmente assistito, si procede
alla verifica dei requisiti;
in caso di esito negativo del procedimento di verifica, e'
possibile presentare una nuova istanza a seguito del mutamento delle
condizioni del soggetto interessato;
la Commissione, entro dieci giorni dalla convocazione da
parte dell'azienda sanitaria, trasmette l'esito degli accertamenti al
Comitato etico territorialmente competente, il quale ha dieci giorni
per trasmettere il proprio parere;
entro tre giorni dall'acquisizione del parere, la Commissione
redige la relazione finale;
entro i successivi due giorni, l'azienda sanitaria comunica
le risultanze della verifica all'interessato e in caso di esito
positivo, le modalita' di erogazione del trattamento di suicidio
medicalmente assistito;
la persona in possesso dei requisiti, autorizzata ad accedere
al suicidio medicalmente assistito puo' decidere in ogni momento di
sospendere o annullare l'erogazione del trattamento, con le modalita'
e le forme di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 219 del 2017.
- L'art. 5 disciplina le modalita' di attuazione, prevedendo
che siano le aziende sanitarie regionali a fornire il supporto
tecnico e farmacologico e l'assistenza medica per la preparazione
all'autosomministrazione del farmaco autorizzato, presso una
struttura ospedaliera, l'hospice o il proprio domicilio. L'assistenza
e' prestata su base volontaria e come attivita' istituzionale da
svolgersi in orario di lavoro.
- L'art. 6 stabilisce la gratuita' del percorso
terapeutico-assistenziale per il suicidio medicalmente assistito.
- L'art. 7, norma finanziaria, quantifica la spesa dell'art. 5
in euro 6.000,00 annui, a partire dal 2025, a carico delle risorse
regionali allocate nella Missione 13, Programma 2 (finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA),
Titolo 1 (spese correnti) e autorizza le necessarie variazioni di
bilancio nel bilancio di previsione 2025/2027 (aumento missione 13,
programma 2, titolo 1 e diminuzione missione 13, programma 1, titolo
1). A decorrere dal 2028, la spesa e' previsto sia coperta mediante
utilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla
regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale. All'attuazione
delle altre disposizioni si fa fronte utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
- L'art. 8, clausola di cedevolezza, prevede che a decorrere
dall'entrata in vigore della disciplina statale in materia, le
disposizioni regionali si applichino solo in quanto compatibili.
La illustrata L.R. Sardegna n. 26/2025 presenta diversi profili
di illegittimita' costituzionale, nel suo complesso, ed in relazione
ai singoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei ministri
ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in effetti si
provvede mediante il presente ricorso, sulla base dei seguenti
motivi.
1. Illegittimita' costituzionale dell'intera L.R. Sardegna n.
26/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117, secondo
comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, nonche'
degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3, recante lo «Statuto speciale della Sardegna»
La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art. 1, (1)
si propone di dettare la disciplina dianzi compendiata, oltre che nel
dichiarato «rispetto» delle «competenze» della Regione, anche «dei
principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242
del 2019».
Occorre, pertanto, preliminarmente soffermarsi sul contenuto
delle sentenze della Corte costituzionale emanate in materia, di cui
la Regione asserisce di definire, con la legge in esame, tempi e
modalita' organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti.
1.1 Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice
penale, nella parte in cui non esclude la punibilita' di chi, con le
modalita' previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017,
n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento), agevola l'esecuzione del proposito di
suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche
che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere
decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le
modalita' di esecuzione siano state verificate da una struttura
pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato
etico territorialmente competente».
La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto ed
eccezionale perimetro entro il quale puo' non essere sanzionabile
penalmente l'aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale, sempre
illecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli articoli
579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai sensi dell'art. 5
del codice civile)], ma ha anche espressamente precisato che «la
declaratoria di illegittimita' costituzionale si limita a escludere
la punibilita' dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza
creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici»
(cfr. § 6, sentenza n. 242/2019 cit.).
Con la sentenza del 18 luglio 2024, n. 135, inoltre, la Corte
costituzionale ha ribadito «la necessita' del puntuale rispetto delle
condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019»,
segnatamente specificando che «non puo' (...) ritenersi irragionevole
la limitazione della liceita' dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti
che abbiano gia' la possibilita', in forza del diritto
costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i
trattamenti di sostegno vitale».
Parimenti, la Corte ha ritenuto di confermare «lo stringente
appello, gia' contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4.
del Considerato in diritto), affinche', sull'intero territorio
nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si
trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di
suicidio assistito, una effettiva possibilita' di accesso alle cure
palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo
quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010».
La Regione Sardegna, con la legge in esame, titolata «Procedure e
tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente
assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 242 del 2019», ha ritenuto di definire, per come si
legge nel gia' ricordato art. 1, «al fine di garantire la necessaria
assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio
medicalmente assistito [...] tempi e modalita' organizzative per
l'erogazione dei relativi trattamenti».
1.2 Come e' noto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, tra le materie di competenza regionale concorrente vi
e' la «tutela della salute». Tale competenza legislativa e'
esercitabile nel quadro dei principi fondamentali che spetta allo
Stato determinare.
Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza dello Stato
vi e' l'«ordinamento civile e penale» [art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione].
In questo contesto, occorre valutare se una disciplina del
«suicidio medicalmente assistito», per come e' espressamente
qualificato l'intervento nella legge regionale in esame, sia
effettivamente riconducibile ad una materia di legislazione
concorrente.
Ad avviso del Presidente del Consiglio, tale disciplina, per
l'appunto del «suicidio medicalmente assistito» - o, se si vuole
utilizzare un'altra terminologia, dell'accesso di un individuo ad una
morte volontaria - rientra nella materia «ordinamento civile e
penale» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato in quanto,
evidentemente, incide su diritti personalissimi, tra i quali il
diritto alla vita, precondizione di tutti i diritti, e il diritto
all'integrita'.
Si tratta di diritti ai quali l'ordinamento riconosce massima
tutela, anche contro la volonta' del titolare, tanto da prevedere un
reato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art. 579
del codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare l'altrui
intenzione suicidaria o ad agevolare l'esecuzione dell'atto (art. 580
del codice penale).
La disciplina dei presupposti e delle modalita' esecutive in
presenza delle quali viene scriminato l'aiuto al suicidio viene
dunque a creare un istituto giuridico che, per un verso, innova il
diritto civile e, per altro verso, trova applicazione diretta
nell'ambito del diritto penale.
La disciplina dell'istituto giudico in questione, quindi, non
puo' che essere dettata da una legge statale.
In ragione del riparto di competenze delineato a livello
costituzionale e' inibito, dunque, al legislatore regionale
intervenire in una materia che tocca la responsabilita' penale
(articoli 579 e 580 del codice penale), il dovere di tutela della
vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e
rifiuto dei trattamenti sanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e
32 della Costituzione e 5 del codice civile.
Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica de
qua sono, pertanto, anzitutto riconducibili alla competenza
legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e
penale» ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
E', quindi, evidente l'esigenza di uniformita' e omogeneita' di
disciplina sull'intero territorio nazionale che solo l'intervento del
legislatore statale puo' assicurare.
Solo a quest'ultimo e' dato bilanciare interessi
costituzionalmente rilevanti, ma contrapposti, quali, da un lato, la
possibilita' di rifiuto di trattamenti sanitari e, dall'altro, il
fondamentale dovere costituzionale di tutela della vita umana,
muovendosi nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza
costituzionale in materia.
1.3 Anche nella sentenza del 15 febbraio 2022, n. 50, codesta
Corte ha significativamente rilevato che le norme dettate con la
finalita' di «tutela della vita» non sono norme «a contenuto
costituzionalmente vincolato», ed e' dunque necessariamente rimessa
alla valutazione del legislatore statale la determinazione del
«livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai
quali esse si saldano».
A cio' si aggiunga, con riferimento all'intera legge, e,
comunque, all'art. 1 della stessa, che la dichiarata «finalita'»
dell'intervento, ovvero definire, rispetto «alle persone che
intendono accedere al suicidio medicalmente assistito», i «tempi e»
le «modalita' organizzative per l'erogazione dei relativi
trattamenti», e cio' «al fine di garantire la necessaria assistenza
sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio
medicalmente assistito», finisce, in concreto, per prevedere e
approntare gli strumenti operativi affinche' possa operare una causa
di non punibilita' penale, in quanto quello - e solo quello - hanno
disciplinato le sentenze citate.
Cio' evidenzia, anche, la diretta incidenza della
regolamentazione sull'ordinamento penale, pacificamente sottratto
alla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Merita poi rilevare che la previsione di condizioni che
consentono il concreto operare di una causa di giustificazione penale
solo su una parte del territorio danno vita ad una disparita' di
trattamento che l'ordinamento penale (materia come gia' detto di
esclusiva competenza del legislatore statale) non puo' tollerare.
1.4 Non potrebbero essere addotti, in senso contrario, argomenti
che assegnino alle Regioni un ruolo «supplente» rispetto al
legislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte.
Al riguardo, appare utile richiamare quanto la Corte
costituzionale ha statuito con la sentenza del 14 dicembre 2016, n.
262, nella parte in cui ha dichiarato illegittima una legge del
Friuli-Venezia Giulia che, per «rimediare» all'asserita inerzia del
legislatore statale, aveva introdotto una disciplina regionale in
tema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario.
In particolare, codesta Corte ha ricordato che, «data la sua
incidenza su aspetti essenziali della identita' e della integrita'
della persona, una normativa in tema di disposizioni di volonta'
relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al
pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti -
necessita di uniformita' di trattamento sul territorio nazionale, per
ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo
Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di
«ordinamento civile». In quell'occasione si e' affermato che
l'assenza di una specifica legislazione nazionale «non vale a
giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione
regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza
dello Stato».
Principi identici non possono non valere anche nel caso di
specie.
Con la sentenza del 18 gennaio 2018, n. 5, codesta Corte ha
rilevato «che il diritto della persona di essere curata
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e
di essere rispettata nella propria integrita' fisica e psichica
(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002) deve
essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese,
attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli
indirizzi condivisi dalla comunita' scientifica nazionale e
internazionale».
In ordine alla possibile riconducibilita' dell'intervento alla
materia della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, di competenza legislativa concorrente, ovvero
alla materia della «igiene e sanita' pubblica» di cui all'art. 4
dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, va considerato:
che l'ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e' fatto
carico, ma soltanto con pronunce giurisprudenziali, anche della Corte
costituzionale, di mandare esenti da responsabilita' penale i terzi
che supportano una persona nel darsi una morte volontaria
esclusivamente in relazione a soggetti che siano affetti da gravi
patologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche
assolutamente intollerabili;
che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle
della Corte costituzionale, peraltro volte esclusivamente ad
individuare una causa di giustificazione penale) hanno previsto che
l'aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre
«medicalmente» accertato.
Alla luce di cio', non puo' ammettersi che la regolamentazione
dei casi in cui l'ausilio al suicidio risulti scriminato
dall'ordinamento possa attenere propriamente alla materia «tutela
della salute», come declinata dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in quanto la grave compromissione della salute e' solo
un antefatto concreto che scrimina (per come l'ordinamento si e' ad
oggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte
costituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e la
verificazione medica dei presupposti per l'accesso al suicido
assistito e' solo la modalita' accertativa dei presupposti ritenuta
imprescindibile.
Di conseguenza, nell'ambito della materia «tutela della salute»
non potrebbe rientrare la disciplina delle condizioni sostanziali e
procedurali che scriminano l'aiuto al suicidio di un terzo, ne', a
ben vedere, potrebbe rientrarvi la disciplina delle modalita' di
verifica della sussistenza dei presupposti che legittimano l'atto,
anche ove quei presupposti fossero di carattere medico/sanitario.
In ogni caso, anche qualora - per mera ipotesi - si ritenesse che
alcuni aspetti relativi all'esimente da responsabilita' penale per
aiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della salute», di
certo resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per cui
la Costituzione vuole che la «determinazione dei principi
fondamentali» sia «riservata alla legislazione dello Stato» avrebbe
un peso vincolante assai piu' pregnante.
Deve, quindi, ribadirsi l'esistenza di una riserva di competenza
dello Stato che sarebbe tale da precludere la possibilita' per la
Regione di intervenire prescindendo dalla preventiva previsione di
quei principi fondamentali, sia perche' i principi fondamentali
sarebbero conseguenti all'assetto che nell'«ordinamento civile e
penale» si e' ritenuto di dare all'istituto, ma anche perche'
altrimenti l'esito, in relazione all'operare concreto dell'istituto,
sarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul
territorio nazionale; soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto
all'attuazione di diritti fondamentali, come affermato dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 262 del 2016).
1.5 In sostanza, la giurisprudenza costituzionale esclude ogni
attivita' legislativa regionale «suppletiva» o «sostitutiva» in
assenza di principi fondamentali posti a livello statale. Con la
conseguenza che la legge regionale che intervenga in tale situazione
e' illegittima perche' invasiva di una riserva statale relativa alla
fissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale, sentenza
del 23 dicembre 2008, n. 438).
Invero, per quanto codesta Corte costituzionale abbia auspicato
che la materia del «fine vita» sia oggetto di sollecita e compiuta
disciplina da parte del legislatore, appare evidente il riferimento
al legislatore statale, perche' l'incidenza della normativa
sollecitata «su aspetti essenziali della identita' e della integrita'
della persona, (...) necessita di uniformita' di trattamento sul
territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza».
Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il «fine vita»,
nel silenzio del legislatore statale, attraverso l'esercizio della
iniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della salute»
(art. 117, terzo comma, della Costituzione) e', per le ragioni
esposte, passibile di censure sotto il profilo della legittimita'
costituzionale.
Per incidens, si segnala - quale ulteriore argomento circa la
competenza esclusiva del legislatore statale - che presso il Senato
della Repubblica risulta in stato di avanzato esame un testo base in
materia di morte medicalmente assistita (v. da ultimo seduta delle
Commissioni riunite 2° e 10° del Senato del 23 ottobre 2025).
In definitiva, l'introduzione di qualsiasi normativa regionale
permissiva di pratiche di suicidio assistito, in assenza di una
cornice normativa statale di riferimento deputata a delineare
quantomeno i principi fondamentali di un settore particolarmente
sensibile come e' quello in esame, incide sulle prerogative
regolatorie dello Stato e si presta a compromettere il complesso
equilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla giurisprudenza
costituzionale.
1.6 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in argomento
si pone, anzitutto nel suo complesso e nella sua interezza, in
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della
Costituzione, e al contempo dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in quanto impingente:
anzitutto, ed in via assorbente, su titolo legislativo di
esclusiva competenza dello Stato;
in via subordinata, su titolo legislativo soggetto a competenza
concorrente, in relazione al quale e' necessaria la preventiva
determinazione dei principi fondamentali della materia, riservata
alla legislazione dello Stato.
Nella evidenziata prospettiva, deve dirsi affetto dalle
violazioni costituzionali in discorso, anche singolarmente
considerato, l'art. 1 della legge regionale in esame, allorche'
precisa che la finalita' della legge, nel rispetto «dei principi
stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019,
al ine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone
che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito», e' quella
di definire «tempi e modalita' organizzative per l'erogazione dei
relativi trattamenti», in quanto perviene ad affermare che la legge
regionale intende predisporre gli strumenti operativi affinche' possa
operare una causa di non punibilita' penale.
Cio', oltre a dimostrare la diretta incidenza della
regolamentazione sul piano dell'ordinamento penale, sottratto alla
competenza delle Regioni, e dunque autonomamente violativo dell'art.
117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - e correlativamente
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - fa emergere un altro
aspetto di rilievo. Quell'intervento, infatti, realizza le condizioni
che consentono di ottenere in concreto l'operare di una causa di
giustificazione penale solo su una parte del territorio nazionale,
dando corpo, quindi, ad una disparita' di trattamento tra cittadini
che l'ordinamento non puo' ammettere.
1.8 Quanto sin qui esposto con riferimento alla violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, avuto riguardo alla
«tutela della salute», varrebbe pure ove si volesse ritenere
conferente e prevalente, in materia, l'attribuzione disposta
dall'art. 4, lettera l), dello Statuto speciale della Regione
Sardegna (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3),
in base al quale la «la Regione emana norme legislative» in materia
di «igiene e sanita' pubblica».
Trattasi, invero, di attribuzione disposta «Nei limiti» di cui
all'art. 3 dello stesso Statuto (e dunque «in armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica» e dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato; si sarebbe dunque di fronte, anche in
quest'ipotesi, ad una legislazione concorrente, rispetto alla quale,
peraltro, e per l'appunto come si e' sin qui esposto, manca la
preventiva e necessaria determinazione, da parte della legislazione
statale, dei principi fondamentali della materia.
Di qui la violazione anche dello Statuto speciale, pure con
riferimento agli altri profili in precedenza esposti, atteso che lo
stesso Statuto speciale, agli articoli 3 e 4, conformemente al
dettato Costituzionale, non attribuisce competenze legislative alla
Regione in nessuna delle materie riservate alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
Si richiama poi, al riguardo, quanto piu' volte affermato da
codesta Corte (ex plurimus sentenze nn. 119 del 2019 e 279 del 2020)
circa l'esonero dall'onere di confrontare le competenze legislative
previste dallo statuto autonomo nel caso in cui le disposizioni
censurate riguardino la violazione di competenze esclusive statali.
2. Illegittimita' costituzionale dell'intera L.R. Sardegna n.
26/2025 e dei suoi articoli 2, 6 e 7, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lett. m), della Costituzione.
2.1 La legge regionale n. 26/2025, nella sua interezza e con
riferimento ai suoi articoli 2, (2) 6 (3) e 7, (4) impatta, altresi',
sulla competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
[art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione].
La esclusivita' della competenza legislativa statale non puo'
essere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7, comma 1),
la Regione ponga gli oneri di cui all'art. 5 a carico della missione
13, programma 2, titolo 1 («finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA» perche', si ribadisce,
trattandosi di istituti giuridici che per definizione incidono sul
primo dei diritti civili garantito dalla nostra della Costituzione,
ossia il diritto alla vita (art. 2), essi non possono che trovare
disciplina in una legge dello Stato.
E' appena il caso di ricordare, al riguardo, che la Corte
costituzionale non ha affermato l'esistenza di un «diritto» al
suicidio, come prestazione garantita dalla legislazione statale, ma
ha fissato casi in cui l'aiuto al suicidio debba ritenersi penalmente
scriminato.
Chiarissima, in tal senso, e' la sentenza costituzionale n.
242/2019, in termini confermata anche dalla menzionata sentenza n.
50/2022: «dall'art. 2 della Costituzione - non diversamente che
dall'art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita
di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di
riconoscere all'individuo la possibilita' di ottenere dallo Stato o
da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito
dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a
vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, e' stato, del
resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio».
Cio' posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta Corte,
«il legislatore nazionale deve poter porre le norme necessarie per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di
prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti,
senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»
(cfr., ex plurimis, sentenze nn. 282/2002, 353/2003, 338/2003,
134/2006, 115/2012, 231/2017, 72/2020, 91/2020).
Codesta Corte, peraltro, anche nella recente sentenza n.
135/2024, ogniqualvolta considera un intervento legislativo, in
questa delicata materia, si rivolge solo e soltanto al legislatore
nazionale. Ad esempio: al § 7.2 si ritiene essere «compito del
legislatore» la individuazione «del» (al singolare) «punto di
equilibrio» fra autodeterminazione e tutela della vita e ancora,
richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, si ricorda come tale
possibilita' «spetta agli Stati» (non alle regioni); al § 9, si
rimane in attesa di un «organico intervento del legislatore», che non
puo' che intervenire con norma nazionale; al § 10 si auspica una sola
«disciplina» di attuazione dei principi di cui alle sentenze nn.
242/2019 e 135/2024; e al § 6.1 ci si riferisce direttamente al
«legislatore penale» che e', ovviamente, sempre e solo nazionale.
Non e' dato pertanto alle Regioni modificare, limitare o
condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e,
segnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla vita
si dispone.
2.2 Anche a voler considerare le prestazioni di cui alla legge in
esame come prestazioni superiori rispetto ai livelli essenziali
previsti da legge statale, e finanziarle come tali, cio' sarebbe
erroneo, in quanto il legislatore statale non ha fissato alcun
livello minimo di prestazione da garantire; la Regione finirebbe
dunque con il disporre autonomamente dei citati livelli di servizio,
il che le e' certamente precluso per il contrasto che verrebbe a
determinarsi con le esigenze di indispensabile omogeneita' a livello
nazionale della disciplina in materia di «fine vita».
Ne' i livelli minimi di prestazione possono ricavarsi dalle
sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le citate pronunce, come gia'
rilevato, hanno riguardato la legittimita' costituzionale di una
norma penale che punisce l'agevolazione del suicidio e hanno
esclusivamente inciso sulle cause di non punibilita' rispetto a quel
reato: un ambito preciso e circoscritto dell'ordinamento giuridico,
diverso dalla fissazione di una legislazione in materia di livelli
essenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali.
A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe essere attribuita una
portata che non e' loro propria, e che esse hanno anzi espressamente
escluso, e tale, addirittura, da poter sostituire una «legislazione
dello Stato» che disciplini positivamente l'istituto del «suicidio»
o, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla
gestione di quell'istituto nell'ambito della «tutela della salute».
Tanto e' vero che, nella sentenza n. 242 del 2019, codesta Corte
riteneva di «ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi
oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore,
conformemente ai principi precedentemente enunciati».
In altri termini, le pronunce di codesta Corte non hanno
introdotto nell'ordinamento l'istituto giuridico del «diritto al
suicidio assistito», disciplinandone tutti gli aspetti che sono
connessi alla sua introduzione nell'ordinamento civile e penale,
anche perche' non era quella la questione che doveva essere
esaminata. Codesta Corte ha solo escluso la punibilita' di un
soggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,
quando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine
alla sua vita.
In questo quadro si pone, dunque, il quesito relativo alla
possibilita' che quegli interventi strutturali e organizzativi
(necessari affinche' il servizio sanitario possa svolgere le
attivita' accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte
costituzionale) possano essere effettuati con legge regionale.
Al quesito deve essere data risposta negativa, perche' tutte le
determinazioni assunte implicano scelte tutt'altro che meramente
organizzative, bensi' tali da incidere direttamente sul diritto alla
vita; per questo non possono che rientrare nella competenza esclusiva
del legislatore statale.
2.3 E' opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a
favore di una disciplina regionale del «fine vita» - l'applicazione
del principio di «cedevolezza invertita» (Corte costituzionale,
sentenza n. 398 del 2006), a fronte dell'inerzia del legislatore
statale, per come la legge regionale dispone con la previsione di cui
all'art. 8.
Cio' in quanto - com'e' noto - la cedevolezza normativa puo'
essere prevista dalla Regione in materie di propria competenza
legislativa, «senza pero' che la previsione della clausola consenta
alle Regioni di intervenire in ordine a profili che attengano alla
competenza esclusiva del legislatore statale» (Corte costituzionale,
sentenza n. 1 del 2019): profili che nella materia in esame - come
rilevato in precedenza - certamente sussistono.
Ne' il carattere asseritamente temporaneo della normativa
regionale si presta in alcun modo a incidere sulle considerazioni
sopra svolte.
D'altro canto, la non necessarieta' di una legge regionale per
rendere immediatamente operativi i precetti fissati dalle decisioni
della Corte costituzionale e' inequivocabilmente confermata dal fatto
che gia' in alcuni casi tali precetti hanno ricevuto applicazione,
valendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019
nella ricorrenza dei presupposti indicati dalle sentenze stesse,
garantendosi cosi' piena applicazione dei loro principi. Appare
quindi evidente la finalita' della legge regionale di andare oltre a
quanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo che -
per le ragioni esposte - rientra nell'esclusiva competenza dello
Stato.
Per gli evidenziati profili, la legge regionale in argomento si
pone, nel suo complesso e nella sua interezza, anche in violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in
quanto impingente su titolo competenziale legislativo di esclusiva
pertinenza dello Stato.
Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo vizio di
incostituzionalita', anche singolarmente considerati, sia l'art. 2
della legge regionale in esame, disciplinante i «requisiti per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito», sia l'art. 6, in
combinato disposto con l'art. 7, norma finanziaria, laddove
prevedono, l'uno, la «gratuita' della prestazione», e, l'altro, che
la copertura degli oneri di cui all'art. 5 sono imputati, come
ricordato in precedenza, alla «missione 13 - programma 02 - titolo 1»
(relativo al «finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA»).
Vale al riguardo considerare che di livello di assistenza
superiore puo' legittimamente parlarsi solo se il legislatore statale
abbia gia' definito i livelli essenziali di assistenza uniformi sul
territorio nazionale.
3. Illegittimita' costituzionale degli articoli 3 e 4 della L.R.
Sardegna n. 26/2025, per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera l) e lettera m), della Costituzione, dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, nonche' degli articoli 3 e 4 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale
della Sardegna», anche in relazione all'art. 1, commi 556, 557 e 558,
della legge n. 208/2015, e in relazione all'art. 2 della legge n.
3/2018 (quali norme statali interposte).
I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita' rivolti
nei confronti dell'intera L.R. Sardegna n. 26/2025, e comunque anche
nei confronti degli articoli 1, 2, 6 e 7 della stessa, intendono
pervenire all'integrale annullamento del provvedimento legislativo
regionale di che trattasi.
E' dunque in via subordinata che si formula anche il presente
motivo di ricorso, rivolto specificamente nei confronti degli
articoli 3 e 4 della medesima legge regionale.
3.1 Come evidenziato in premessa, l'art. 3 della legge regionale
ha previsto che le aziende sanitarie regionali istituiscano una
«Commissione multidisciplinare permanente» nei seguenti testuali
termini:
«1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione
multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, per l'accesso al suicidio
medicalmente assistito nonche' per la verifica o definizione delle
relative modalita' di attuazione.
2. La Commissione prevista al comma 1 e' composta da: a) un
medico palliativista; b) un medico neurologo; c) un medico
psichiatra; d) un medico anestesista; e) un infermiere; f) uno
psicologo.
3. I componenti sono individuati, su base volontaria,
nell'ambito del personale dipendente dell'azienda sanitaria
regionale. In caso di indisponibilita' di personale interno, i
componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre
aziende od enti del servizio sanitario regionale.
4. La Commissione puo' essere integrata di volta in volta da un
medico specialista nella patologia da cui e' affetta la persona
interessata ad accedere al suicidio medicalmente assistito.
5. Le aziende sanitarie regionali assicurano ai componenti
un'adeguata formazione specifica in materia di cure palliative.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta la
corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennita'
comunque denominate, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute,
nei limiti previsti per il personale dipendente, che e' posto a
carico dell'azienda sanitaria regionale presso cui e' istituita la
Commissione».
A tale Commissione vengono dunque attribuiti compiti e funzioni
relative a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio
sanitario nazionale non previsti (essendosi, si ribadisce, la Corte
costituzionale limitata a rendere legittima, a certe condizioni, una
condotta penalmente rilevante) e comunque non ancora disciplinati da
alcuna disposizione di legge statale.
3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi con le
competenze indiscutibilmente riservate dalla legge statale ai
comitati di cui ai decreti ministeriali Salute del 26 e 30 gennaio
2023.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019, ha infatti
individuato proprio nei comitati etici territorialmente competenti
«l'organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il
quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare
vulnerabilita'». Ha rilevato la Corte che «tali comitati - quali
organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura
etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria - sono,
infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la
tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle
sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all'uso di questi
ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del
decreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale della
salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il
funzionamento dei comitati etici»: funzioni che involgono
specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si
estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei
confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano
disponibili valide alternative terapeutiche (articoli 1 e 4 del
decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante
«Disciplina dell'uso terapeutico di medicinali sottoposto a
sperimentazione clinica»).
Nella richiamata sentenza del 2019, codesta Corte, sempre
ribadendo che l'intervento del legislatore statale risulta non
surrogabile da quello regionale, ha chiaramente individuato quali
siano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more di un
intervento del Parlamento, sono idonei e legittimati a esprimere il
parere sulle condizioni di pazienti affetti da una patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche.
I «comitati etici» ai quali la Corte ha fatto riferimento sono
quelli previsti dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 158/2012
(convertito con legge n. 189/2012) che sono stati in prima battuta
disciplinati, nei requisiti minimi, per assicurare uniformita' di
composizione e funzioni sul territorio nazionale, con il decreto
ministeriale Salute dell'8 febbraio 2013, il cui art. 1, comma 2,
stabiliva che «ove non gia' attribuita a specifici organismi, i
comitati etici possono svolgere anche funzioni consultive in
relazione a questioni etiche connesse con le attivita' scientifiche e
assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della
persona. I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di
formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di
bioetica».
Successivamente, e' intervenuto un nuovo provvedimento
legislativo (la legge n. 3/2018, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»), con l'obiettivo, tra gli
altri, di razionalizzare e ridurre i Comitati etici. Con i successivi
decreti del Ministero della salute del gennaio 2023 e' stata data
attuazione alla disposizione normativa del 2018. In particolare, con
il decreto ministeriale del 26 gennaio 2023 sono stati individuati i
quaranta comitati etici territoriali da mantenere in funzione, e con
il decreto ministeriale 30 gennaio 2023 sono stati definiti i criteri
per la composizione e il funzionamento dei comitati etici
territoriali.
Questi comitati etici, ridisegnati sulla base - oltretutto - di
un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque proprio
gli organismi ai quali ha fatto riferimento la Corte costituzionale
come unici competenti a rendere le eventuali valutazioni dalla stessa
Corte indicate.
In altri termini, secondo la Corte costituzionale, solo i
comitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera uniforme
sul territorio nazionale da disposizioni statali, e competenti, in
via esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di
farmaci - possono essere interpellati per rendere eventuali pareri
che saranno poi rilevanti al fine di considerare non punibile, in
ambito penale, la condotta di chi asseconda la scelta di un paziente
versante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima.
La Commissione prevista dalla legge regionale in esame non e' uno
dei comitati etici individuati nell'elenco allegato al decreto
ministeriale Salute del 26 gennaio 2023, e non e' neppure un comitato
che possa ritenersi rientrante nella previsione di cui all'art. 1,
comma 4, dello stesso decreto. Essa e' infatti un organismo di
esclusiva provenienza regionale.
Non puo' dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai
fini della scriminante della responsabilita' penale a organismi di
volta in volta creati, con regole autonome, da ciascuna Regione.
Basti qui considerare che la Commissione di cui all'art. 3 della
legge regionale n. 26 del 2025 risulta essere dotata di una
composizione particolarmente ampia (sette membri, di cui sei in via
ordinaria e uno in via eventuale), senza tuttavia prevedere se essa
si debba esprimere all'unanimita' o a maggioranza: profilo decisivo
per connotare l'operare concreto dell'istituto, perche', se
prevalesse una deliberazione a maggioranza, potrebbero essere private
di peso competenze, invece, essenziali; al contrario, se si
pervenisse ad imporre una deliberazione unanime verrebbero poste
sullo stesso piano competenze assai differenti, di peso estremamente
diverso.
La scelta delle professionalita' operata dalla legge regionale
deriva probabilmente dall'improprio cumulo sul medesimo organo sia
della competenza a valutare i presupposti di accesso al percorso, sia
della competenza ad approvare, dal punto di vista medico, le
modalita' di esecuzione della procedura di suicidio medicalmente
assistito.
Quello che e' certo e' che la concreta scelta delle
professionalita' destinate a comporre la Commissione e' radicalmente
diversa da quella fissata dalla normativa statale per i comitati
etici richiamati dalla sentenza n. 242/2019 della Corte
costituzionale.
3.3 Ne deriva che anche le relative previsioni regionali sulla
istituzione e sui compiti di tale Commissione si pongono, ex se
considerate, in contrato con la competenza legislativa statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Esse, d'altra parte, si pongono anche in contrasto con l'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in uno con i
parametri legislativi statali interposti di cui all'art. 1, commi
556, 557 e 558, della Legge n. 208/2015 (che disciplina - come noto -
le modalita' necessariamente condivise tra Stato e Regioni di
definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria) e di cui all'art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma 7
ha demandato ad apposito decreto del Ministro della salute la
individuazione dei comitati etici territoriali poi considerati dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019.
3.4 Analoghe considerazioni, e correlative censure di
incostituzionalita', vanno svolte circa il ruolo delineato dalla
legge regionale per il «Comitato etico territorialmente competente»,
deputato, in base all'art. 4, comma 7, (5) a rendere «alla
Commissione il proprio parere», del quale non e' specificata la
natura (se vincolante, facoltativo o idoneo ad imporre almeno, ove
contrario, una valutazione rinforzata), e inoltre perche', per come
la norma e' strutturata, sembrerebbe che da tale parere si possa
prescindere ove esso non sia reso nel termine (di dieci giorni)
fissato dallo stesso art. 4, comma 7.
Anche tali elementi confermano come le scelte asseritamente
organizzative di un servizio implicano, invece, decisioni di portata
generale sul modo in cui si intende connotare concretamente
l'istituto giuridico del «suicidio medicalmente assistito».
3.5 Ancora per le stesse ragioni, si ritiene confliggente con la
competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» la
previsione per cui l'attivazione del procedimento e' rimessa ad una
«istanza delle persona interessata» (articolo 4, comma 1 (6) ), non
meglio specificata nelle sue caratteristiche di contenuto e di forma.
Al riguardo, resta incerto anche il rapporto con le forme, assai
piu' precise, che la legge n. 219 del 2017 detta per l'acquisizione
del consenso ad un trattamento sanitario e che sono indicate
espressamente come applicabili dalla Corte costituzionale.
Dubbio e' anche il fatto che la disciplina del contenuto e della
forma della rilevantissima facolta' dell'interessato di «sospendere o
annullare l'erogazione del trattamento» (art. 4, comma 12) (7) sia
dettata con mero rinvio all'art. 1, comma 4, della legge n. 219 del
2017, che disciplina il consenso informato ad un trattamento
sanitario, il quale ha, per definizione, un contenuto assai meno
importante, delicato e invasivo di una procedura volta alla
esecuzione di un suicidio medicalmente assistito e, in particolare,
della sospensione o annullamento di quella stessa procedura.
3.6 La legge regionale in esame, oltre a porsi in violazione, in
ragione di quanto sin qui esposto, della competenza statale esclusiva
nella materia di ordinamento civile e penale [art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione] e nella materia della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale [art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione], eccede anche dalle competenze statutarie riconosciute
alla Regione dal suo Statuto speciale.
Si e' gia' ricordato, nell'ambito del primo motivo di ricorso,
l'orientamento di codesta Corte (ex plurimus sentenze nn. 119 del
2019 e 279 del 2020) nel senso di ravvisare l'esonero dall'onere di
confrontare le competenze legislative previste dallo statuto autonomo
nel caso in cui le disposizioni censurate riguardino la violazione di
competenze esclusive statali.
Ad ogni buon conto, in relazione alla esposta violazione
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione., riferita alla materia
legislativa concorrente della tutela della salute, e come si e' gia'
avuto modo di rappresentare nell'ambito del primo motivo di ricorso,
essa si pone anche in violazione dell'art. 4, lettera i), dello
Statuto speciale, che sottopone l'intervento legislativo regionale in
materia di «igiene e sanita' pubblica» (la quale di per se' sarebbe,
propriamente, competenza distinta dalla «tutela della salute»), oltre
che ai limiti richiamati nell'art. 3 dello Statuto, anche ai principi
stabiliti dalle leggi dello Stato.
(1) L'art. 1 testualmente prevede che «la Regione, nel rispetto delle
proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 242 del 2019, al fine di garantire la
necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono
accedere al suicidio medicalmente assistito, conformemente a
quanto disposto dall'art. 2, definisce tempi e modalita'
organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti».
(2) L'art. 2 della legge regionale in discorso testualmente recita:
«Possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al
suicidio medicalmente assistito di cui alla presente legge le
persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento). 2. I requisiti di cui al comma 1 sono soggetti a
verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4».
(3) L'art. 6 della legge regionale in discorso testualmente recita:
«Le prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge
nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio
medicalmente assistito sono gratuiti».
(4) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 7, comma 1, della
legge regionale in discorso testualmente recita: «1. Gli oneri
derivante dall'attuazione dell'art. 5 sono pari ad euro 6.000
annui a decorrere dall'anno 2025 (Missione 13 - Programma 02 -
Titolo 1)».
(5) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 4, comma 7, della
legge regionale in discorso testualmente recita: «La Commissione
effettua gli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 nel termine di
dieci giorni dalla convocazione da parte dell'azienda sanitaria.
Entro il medesimo termine, la Commissione trasmette l'esito degli
accertamenti effettuati e le determinazioni assunte in ordine
alle modalita' di attuazione del suicidio medicalmente assistito
al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone
di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio
parere».
(6) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 4, comma 1, della
legge regionale in discorso testualmente recita: «Il procedimento
di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1, si conclude entro il termine complessivo di trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza della persona interessata
all'azienda sanitaria competente per territorio. Il termine puo'
essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a
cinque giorni, per eventuali ulteriori accertamenti».
(7) Per quanto in particolare ora rileva, l'art. 4, comma 12, della
legge regionale in discorso testualmente recita: «La persona in
possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio
medicalmente assistito puo' decidere in ogni momento di
sospendere o annullare l'erogazione del trattamento. In tali casi
la relativa manifestazione di volonta' e' acquisita con le
modalita' e secondo le forme previste dall'art. 1, comma 4, della
legge n. 219 del 2017».
P. Q. M.
Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il Presidente del
Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -
la illegittimita' costituzionale della L.R. Sardegna 26 settembre
2025, n. 26, nonche' degli articoli in precedenza indicati, per le
ragioni e nei termini dettagliati nel presente ricorso.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025, con
allegata relazione;
2) copia della legge della Regione Sardegna 18 marzo 2025, n.
26.
Roma, 24 novembre 2025
Gli Avvocati dello Stato: Galluzzo - Fiorentino - Caselli - La Greca