GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/44

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/44
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 300
    "total_time" => 0.181181
    "namelookup_time" => 0.000317
    "connect_time" => 0.001574
    "pretransfer_time" => 0.094984
    "size_download" => 26510.0
    "speed_download" => 146317.0
    "starttransfer_time" => 0.159975
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 54788
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 94779
    "connect_time_us" => 1574
    "namelookup_time_us" => 317
    "pretransfer_time_us" => 94984
    "starttransfer_time_us" => 159975
    "total_time_us" => 181181
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770492096.2524
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/44"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1021
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#973 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1003 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/44 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:21:36 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:21:36 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"44","numero_parte":"1","data_gazzetta":"24/12/2025","numero_gazzetta":"52","data_notifica":"05/12/2025","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eImpiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 – Criteri per la mobilità all’interno del Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna – Deliberazione della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative – Omesso richiamo dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Ricorso del Governo – Potenziale introduzione di criteri per la mobilità ulteriori e diversi da quelli stabiliti dal legislatore statale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione del principio di eguaglianza – Lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28, art. 8, introduttivo del comma 2-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e nell’art. 33-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\u0026nbsp;Sardegna), artt. 3, in particolare, primo comma, e 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, comma 3, e 30, comma 1.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eImpiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni transitorie – Previsione, in sede di prima applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, che l’ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni che abbiano nel comparto o nell’area di provenienza o di ingresso una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando il solo dato associativo – Ricorso del Governo – Deroga al criterio della rappresentatività sindacale stabilito dalla legislazione statale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile – Lesione dei principi del buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di libertà sindacale – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28, art. 17, comma 3.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 39, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\u0026nbsp;Sardegna), artt. 3, in particolare primo comma, e 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, comma 1, e 43, comma 1.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"8","data_legge":"09/10/2025","data_nir":"2025-10-09","numero_legge":"28","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"introduttivo","denominazione_attributo":"","id":"25035","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"33","data_legge":"13/11/1998","data_nir":"1998-11-13","numero_legge":"31","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25040","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"17","data_legge":"09/10/2025","data_nir":"2025-10-09","numero_legge":"28","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25036","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33717","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33718","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"39","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33719","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33720","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33721","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"e, in particolare,","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33731","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33722","tipo_legge":"stsa","descrizione_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"4","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33723","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"1","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1"},{"id_parametro":"33730","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"1","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1"},{"id_parametro":"33724","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"30","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30"},{"id_parametro":"33725","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"43","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art43"}]}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 05 dicembre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 5 dicembre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri) . \n \nImpiego pubblico - Impiego regionale - Norme della  Regione  autonoma\n  Sardegna - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 -  Criteri\n  per  la  mobilita\u0027  all\u0027interno  del  Sistema  dell\u0027amministrazione\n  pubblica della Sardegna  -  Deliberazione  della  Giunta  regionale\n  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. \nImpiego pubblico - Impiego regionale - Norme della  Regione  autonoma\n  Sardegna - Disposizioni transitorie - Previsione, in sede di  prima\n  applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali\n  nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione,  che\n  l\u0027ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le  organizzazioni  che\n  abbiano nel comparto o nell\u0027area di provenienza o di  ingresso  una\n  rappresentativita\u0027 non inferiore al 5 per  cento,  considerando  il\n  solo dato associativo. \n- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in\n  materia  di  attuazione  del  Comparto  unico   di   contrattazione\n  collettiva della Regione e degli enti locali), artt. 8 e 17,  comma\n  3. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege\ndall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e\u0027\ndomiciliato in Roma alla via dei Portoghesi,  12  contro  la  Regione\nAutonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore per la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 8 e  17,\ncomma 3 della legge Regione  Sardegna  n.  28  del  9  ottobre  2025,\nrecante \"Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico  di\ncontrattazione collettiva della Regione e degli enti locali\", come da\ndelibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025. \n    Sul BURAS della Regione Autonoma della  Sardegna  n.  56  del  10\nottobre 2025, e\u0027 stata pubblicata la legge  Regionale  n.  28  del  9\nottobre 2025, recante \"Disposizioni  in  materia  di  attuazione  del\nComparto unico di contrattazione collettiva  della  Regione  e  degli\nenti locali\". \n    Con la legge in epigrafe,  la  Regione  autonoma  della  Sardegna\ndetta disposizioni applicative delle previsioni di cui  all\u0027art.  12,\ncomma 4, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento  di\nfunzioni e compiti  agli  enti  locali),  la  quale  dispone  che  le\namministrazioni e gli enti regionali  sono  legalmente  rappresentati\ndall\u0027Agenzia per la rappresentanza negoziale della  Regione  e  degli\nenti  locali  della  Sardegna   (ARAN   Sardegna)   ai   fini   della\ncontrattazione collettiva  e  alle  relazioni  sindacali,  rimettendo\nappunto  alla  legge  regionale  l\u0027ordinamento  dell\u0027Agenzia   e   il\nprocedimento di  contrattazione  collettiva,  precisando  che,  nella\ncomposizione  degli  organi  dell\u0027Agenzia  e  nel   procedimento   di\ncontrattazione, debba essere assicurata la presenza  di  soggetti  in\nrappresentanza degli enti locali. \n    L\u0027intervento in esame, - anche mediante modifiche funzionali alla\nlegge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del  personale  e\ndell\u0027organizzazione degli uffici della Regione), in base ai  principi\ncostituzionali di sussidiarieta\u0027, differenziazione  e  adeguatezza  e\nalle disposizioni dell\u0027art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna\n(legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3),  per  il  quale  \"La\nRegione  esercita  normalmente   le   sue   funzioni   amministrative\ndelegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici\", gia\u0027  alla\nbase della citata legge  regionale  n.  9  del  2006  -,  e\u0027  teso  a\nriconoscere ai dipendenti di comuni, unioni  di  comuni  e  comunita\u0027\nmontane,  province  e   citta\u0027   metropolitane   l\u0027identico   assetto\ncontrattuale dei dipendenti del sistema regionale. \n    A tale scopo, la legge  regionale,  tra  l\u0027altro,  istituisce  il\nComparto unico di contrattazione collettiva  della  Regione  e  degli\nenti  locali,  prevedendo,  tra  le   altre   misure   di   immediata\noperativita\u0027,  la  richiamata   istituzione   dell\u0027Agenzia   per   la\nrappresentanza negoziale della Regione  e  degli  enti  locali  della\nSardegna (ARAN Sardegna), nonche\u0027  una  riorganizzazione  strutturale\ndel sistema negoziale. \n    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute\nnegli articoli 8 e 17, comma 3 della legge Regione Sardegna n. 28 del\n9 ottobre 2025, siano illegittime per contrasto con gli  articoli  3,\n39, 97 e 117, secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  in\nrelazione agli articoli 1, comma 3, 30 e  43,  comma  1  del  decreto\nlegislativo n. 165 del 2001 (norme interposte), ed agli articoli 3  e\n4  dello  Statuto   regionale;   pertanto,   propone   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale ai sensi dell\u0027art. 127 comma 1 Cost.  per\ni seguenti \n \n                               Motivi \n \n    1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 8 della legge  Regione\nSardegna n. 28 del 9 ottobre 2025, per contrasto con gli articoli  3,\n97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in  relazione\nagli articoli 1, comma 3, e 30, comma 1, del decreto  legislativo  n.\n165 del 2001 (norme interposte), ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto\nregionale. \n    L\u0027art. 8 della L.R. Sardegna n.  28/2025,  recante  \"Integrazione\nall\u0027art. 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei\ndipendenti del comparto di contrattazione regionale)\", dispone che \n      «1. Dopo il comma 2 dell\u0027art. 33-ter della legge  regionale  n.\n31 del 1998 e\u0027 inserito il seguente: \n        \"2-bis. I criteri per la mobilita\u0027  all\u0027interno  del  Sistema\ndell\u0027amministrazione pubblica della Sardegna  sono  deliberati  dalla\nGiunta    regionale    sentite    le     organizzazioni     sindacali\nrappresentative.\"». \n      Tale   disposizione   presenta   profili   di    illegittimita\u0027\ncostituzionale, giacche\u0027 - se e\u0027 vero che la  prevista  deliberazione\ndella Giunta regionale sui \"criteri per la mobilita\u0027\" rappresenta  un\natto  di  natura  secondaria,  tenuto,  percio\u0027,  a   rispettare   le\ndisposizioni statali e regionali vigenti, non richiama l\u0027art. 30  del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina gia\u0027  in  maniera\ncompiuta  e  dettagliata  il  passaggio  diretto  del  personale  tra\namministrazioni, costituendo quadro  di  riferimento  imprescindibile\nper garantire uniformita\u0027  sul  territorio  nazionale  -,  espone  al\nrischio che la Giunta non concepisca la predetta  deliberazione  come\nmera specificazione delle disposizioni di cui al  sesto  periodo  del\ncomma  1  del  citato  art.  30  (il   quale   stabilisce   che   \"Le\namministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze\nprofessionali richieste, pubblicano sul proprio  sito  istituzionale,\nper un periodo pari almeno a trenta giorni,  un  bando  in  cui  sono\nindicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto\ndi personale di altre amministrazioni, con indicazione dei  requisiti\nda possedere\"), ma come veicolo di criteri  ulteriori  e  diversi  da\nquelli fissati dalle disposizioni  fissate  dal  legislatore  statale\nnell\u0027esercizio delle competenze di cui all\u0027art. 117,  secondo  comma,\nlettera l), della Costituzione, in materia  di  \"ordinamento  civile\"\n(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del  2016,  n.\n180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014). \n      Tali contenuti di fonte statale integrano, nella specie, limiti\nrilevanti ai sensi del citato art. 3 dello Statuto di autonomia,  sub\nspecie \"norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della\nRepubblica\" e,  ancor  prima,  \"principi  dell\u0027ordinamento  giuridico\ndella Repubblica\" ex art. 3, primo  comma,  dello  Statuto  speciale,\ngia\u0027 ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.\n165 del 2001. \n      Codesta Corte costituzionale, con riguardo alla disciplina  dei\nrapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, afferma\nche i principi fissati dalla legge statale in materia  \"costituiscono\ntipici limiti di diritto privato, fondati sull\u0027esigenza, connessa  al\nprecetto costituzionale di eguaglianza,  di  garantire  l\u0027uniformita\u0027\nnel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di  diritto  che\ndisciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono  anche\nalle regioni a statuto speciale\" (sentenze n. 154 del 2019, n. 232  e\nn. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013 e n. 255 del\n2002). \n      Cio\u0027 detto in merito al principio di eguaglianza (art. 3, primo\ncomma, della  Costituzione),  occorre  soggiungere  che  la  rilevata\nmancanza del riferimento espresso alla citata fondamentale disciplina\nstatale  compromette  anche  il  principio  del  buon   andamento   e\nimparzialita\u0027  dell\u0027amministrazione  di   cui   all\u0027art.   97   della\nCostituzione,  poiche\u0027  e\u0027  suscettibile  di  incidere  negativamente\nsull\u0027efficacia delle procedure di mobilita\u0027, concretamente  in  danno\nperaltro di numerose amministrazioni pubbliche. \n      2) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 17,  comma  3  della\nlegge Regione Sardegna n. 28 del 9 ottobre 2025,  per  contrasto  con\ngli articoli 3, 39,  97  e  117,  secondo  comma,  lettera  l)  della\nCostituzione, in relazione agli articoli 1 comma 1, e 43, comma 1 del\ndecreto legislativo n. 165  del  2001  (norme  interposte),  ed  agli\narticoli 3 e 4 dello Statuto regionale. \n      L\u0027art. 17, comma 3, della L.R.  Sardegna  n.  28/2025,  recante\n\"Norme transitorie\", dispone che \n        \"3. In sede di prima applicazione, al fine del  transito  dei\ndipendenti degli enti locali nel  Comparto  unico  di  contrattazione\ncollettiva della Regione, l\u0027ARAN Sardegna ammette alla contrattazione\nle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o  nell\u0027area  di\nprovenienza o di ingresso una rappresentativita\u0027 non inferiore  al  5\nper cento, considerando a tale fine  il  solo  dato  associativo,  da\ncalcolarsi tenendo conto del rapporto tra il dato associativo  ed  il\nnumero  dei  dipendenti  rappresentati  nel  comparto   o   area   di\nprovenienza o di ingresso\". \n      Merita censura il  citato  art.  17,  comma  3,  che  reca  una\ndisposizione   transitoria   secondo   cui,   \"in   sede   di   prima\napplicazione\", la neocostituita, citata Agenzia per la rappresentanza\nnegoziale della Regione e degli  enti  locali  della  Sardegna  (ARAN\nSardegna) ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che\nabbiano, nel Comparto o nell\u0027area di provenienza o di  ingresso,  una\nrappresentativita\u0027 non inferiore  al  5  per  cento,  disponendo  che\nquesta sia calcolata sulla base del solo dato  associativo  (rapporto\ntra  deleghe  e  numero   dei   dipendenti   rappresentati),   dunque\nappositamente  preferito  al  criterio  della  \"media  tra  il   dato\nassociativo e il dato elettorale\" di cui all\u0027art. 43,  comma  1,  del\ncitato decreto legislativo n. 165 del 2001. \n      In  termini   generali,   circa   la   riconducibilita\u0027   delle\ndisposizioni  del   predetto   decreto   legislativo,   fissate   dal\nlegislatore statale nell\u0027esercizio delle competenze di  cui  all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), della  Costituzione,  in  materia  di\n\"ordinamento civile\", al  gia\u0027  menzionato  limite  statutario  delle\n\"norme fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica\",\naccanto al gia\u0027 richiamato  art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto\nlegislativo n. 165 del 2001, rileva la legge di  delegazione  n.  421\ndel 1992,  da  cui  traggono  origine  le  disposizioni  vigenti  ora\nconfluite  nel  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  (la  delega\ncontenuta nell\u0027art. 2 della legge n. 421 del 1992, infatti, e\u0027  stata\nintegrata da quella recata dall\u0027art. 11 della legge n. 59  del  1997,\nda   cui   traggono   origine   le   attuali   norme   in   tema   di\nrappresentativita\u0027 sindacale). \n      Nella   contrattazione   pubblica,    la    disciplina    della\nrappresentativita\u0027 sindacale e\u0027 strettamente connessa  al  meccanismo\ndi efficacia generale dei contratti collettivi nazionali e, pertanto,\nalla   stessa   struttura   del   rapporto   di    lavoro    pubblico\ncontrattualizzato, che resta regolato dall\u0027ordinamento civile. \n      Con specifico riguardo alla citata previsione  statale  di  cui\nall\u0027art. 43, con particolare  riferimento  al  comma  1,  del  citato\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, attinente  al  cruciale  momento\nnegoziale, merita sottolineare come essa dia  corpo  ai  principi  di\nbuon andamento e legalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa (art. 97  della\nCostituzione) e persegua la finalita\u0027 di assicurare un quadro certo e\nuniforme di regole rappresentative  nella  contrattazione  collettiva\npubblica. \n      Come chiarito dal diritto vivente (Cass., sez.  lav.,  sentenza\nn. 33801 del 12 novembre 2021), la predeterminazione legislativa  dei\ncriteri di rappresentativita\u0027 evita che il sistema negoziale pubblico\nsi  fondi  su  \"meri  rapporti  di  forza\",  garantendo  trasparenza,\nimparzialita\u0027 e stabilita\u0027 agli accordi collettivi e  assicurando  la\nsalvaguardia della liberta\u0027 sindacale,  peraltro  oggetto  di  tutela\nanche in base al diritto internazionale e dell\u0027Unione europea. \n      Anzi, la circostanza per  cui  la  legge  regionale  censurata,\ndiscostandosi dal  quadro  nazionale,  si  orienti  a  favore  di  un\ncriterio di calcolo della rappresentativita\u0027  parziale,  in  base  al\ncriterio  associativo  per  tralasciare  invece  i  fattori  di  tipo\nelettorale, costituisce violazione, altresi\u0027, dello stesso  principio\ndi liberta\u0027 sindacale di cui all\u0027art. 39 della Costituzione. \n      La disposizione regionale censurata,  infatti,  nell\u0027apprestare\nun certo assetto della \"selezione\"  delle  rappresentative  sindacali\nammesse   alla    contrattazione    collettiva,    puo\u0027    risolversi\nnell\u0027esclusione  di  talune  di  esse,  sebbene  siano  da  ritenersi\nsufficientemente \"rappresentative\"  alla  stregua  degli  equilibrati\ncriteri fissati dalla citata normativa statale interposta. \n      Merita   ricordare   quella    giurisprudenza    della    Corte\ncostituzionale (sentenze nn. 213/2008 e 212/2012) che  chiarisce  che\nle Regioni,  anche  a  statuto  speciale,  pur  potendo  disciplinare\nl\u0027organizzazione dei propri apparati e le modalita\u0027 di contrattazione\ndecentrata,  non  possono  modificare  i  criteri   fondamentali   di\nrappresentativita\u0027 e  le  regole  che  presiedono  all\u0027efficacia  dei\ncontratti collettivi del pubblico impiego. \n      La Regione puo\u0027 regolare solo  profili  organizzativi  (ad  es.\nstrutture, competenze, relazioni interne, modalita\u0027 di rappresentanza\ndella parte pubblica), ma non il contenuto, le modalita\u0027 o i soggetti\ndella  contrattazione  collettiva,  la  disciplina  del  rapporto,  i\ndiritti e doveri del dipendente, le sanzioni disciplinari, i  criteri\ndi rappresentativita\u0027: anche per  le  Regioni  speciali,  il  decreto\nlegislativo n. 165 del 2001 costituisce livello minimo e inderogabile\ndi uniformita\u0027  nazionale,  necessario  a  garantire  uguaglianza  di\ntrattamento e buon  andamento  e  imparzialita\u0027  dell\u0027amministrazione\n(art. 3 e 97 della Costituzione). Il tutto, senza che assuma  rilievo\nalcuno la circostanza per cui  la  disposizione  in  esame  manifesta\nespressamente una natura transitoria (cfr., in  merito,  sentenza  n.\n81/2019). \n      E\u0027 opportuno  richiamare,  conclusivamente  sulla  disposizione\ncensurata,  la  recentissima  sentenza  n.   156/2025   della   Corte\ncostituzionale, per quanto resa nell\u0027ambito di un  giudizio  attivato\nin via incidentale, secondo la quale, \"In sintonia con i principi  di\nbuon  andamento  e  imparzialita\u0027  sanciti  dall\u0027art.  97  Cost.,  la\nselezione degli interlocutori negoziali,  e  il  conseguente  accesso\nalla tutela promozionale,  non  avviene  [...]  a  discrezione  della\npubblica amministrazione, datrice di lavoro,  ma  in  virtu\u0027  di  una\nmisurazione oggettiva, che si avvale di un sistema di  certificazione\ndella   rappresentativita\u0027   sindacale,   presidiato   dal   comitato\nparitetico di cui al comma 8 del citato art. 43\". \n    Per  i  motivi  suesposti,  appaiono  viziati  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale gli articoli 8 e 17, comma 3, della L.R.  Sardegna  n.\n28/2025 per violazione dell\u0027art. 3, primo comma, e  4  dello  Statuto\nspeciale  per  la  Sardegna,  in  relazione  alle  interposte   norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica di cui,\nrispettivamente, agli articoli 1 comma 3, 30, comma 1, e 43, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 165 del  2001,  nonche\u0027  in  relazione  ai\nprincipi  dell\u0027ordinamento  giuridico  della  Repubblica,   di   cui,\nrispettivamente, agli articoli 3  e  97  della  Costituzione  e  agli\narticoli 3, 39 e 97 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente\nannullare gli articoli 8 e 17, comma 3, della L.R. Sardegna n. 28 del\n9 ottobre 2025. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n      1. estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  4\ndicembre 2025 \n        Roma, 5 dicembre 2025. \n \n                                  L\u0027Avvocato dello Stato: Urbani Neri","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"14/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
  ]
]