Reg. Ric. n. 44 del 2025
pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Impiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 – Criteri per la mobilità all’interno del Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna – Deliberazione della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative – Omesso richiamo dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Ricorso del Governo – Potenziale introduzione di criteri per la mobilità ulteriori e diversi da quelli stabiliti dal legislatore statale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione del principio di eguaglianza – Lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.
- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28, art. 8, introduttivo del comma 2-bis nell’art. 33-ter della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, in particolare, primo comma, e 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, comma 3, e 30, comma 1.
Impiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni transitorie – Previsione, in sede di prima applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, che l’ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni che abbiano nel comparto o nell’area di provenienza o di ingresso una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando il solo dato associativo – Ricorso del Governo – Deroga al criterio della rappresentatività sindacale stabilito dalla legislazione statale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile – Lesione dei principi del buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di libertà sindacale – Eccedenza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 39, 97 e 117, secondo comma, lettera l); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3, in particolare primo comma, e 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, comma 1, e 43, comma 1.
legge della Regione autonoma Sardegna del 13/11/1998 Num. 31 Art. 33 Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna del 09/10/2025 Num. 28 Art. 17 Co. 3
Costituzione Art. 39
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 2
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3 Co. 1
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 1 Co. 1
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 1 Co. 3
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 30 Co. 1
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 43 Co. 1
Testo del ricorso
N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 05 dicembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 - Criteri
per la mobilita' all'interno del Sistema dell'amministrazione
pubblica della Sardegna - Deliberazione della Giunta regionale
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Disposizioni transitorie - Previsione, in sede di prima
applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali
nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, che
l'ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni che
abbiano nel comparto o nell'area di provenienza o di ingresso una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando il
solo dato associativo.
- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in
materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione
collettiva della Regione e degli enti locali), artt. 8 e 17, comma
3.
(GU n. 52 del 24-12-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la Regione
Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 8 e 17,
comma 3 della legge Regione Sardegna n. 28 del 9 ottobre 2025,
recante "Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di
contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", come da
delibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025.
Sul BURAS della Regione Autonoma della Sardegna n. 56 del 10
ottobre 2025, e' stata pubblicata la legge Regionale n. 28 del 9
ottobre 2025, recante "Disposizioni in materia di attuazione del
Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli
enti locali".
Con la legge in epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna
detta disposizioni applicative delle previsioni di cui all'art. 12,
comma 4, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali), la quale dispone che le
amministrazioni e gli enti regionali sono legalmente rappresentati
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli
enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) ai fini della
contrattazione collettiva e alle relazioni sindacali, rimettendo
appunto alla legge regionale l'ordinamento dell'Agenzia e il
procedimento di contrattazione collettiva, precisando che, nella
composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di
contrattazione, debba essere assicurata la presenza di soggetti in
rappresentanza degli enti locali.
L'intervento in esame, - anche mediante modifiche funzionali alla
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione), in base ai principi
costituzionali di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e
alle disposizioni dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna
(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), per il quale "La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici", gia' alla
base della citata legge regionale n. 9 del 2006 -, e' teso a
riconoscere ai dipendenti di comuni, unioni di comuni e comunita'
montane, province e citta' metropolitane l'identico assetto
contrattuale dei dipendenti del sistema regionale.
A tale scopo, la legge regionale, tra l'altro, istituisce il
Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli
enti locali, prevedendo, tra le altre misure di immediata
operativita', la richiamata istituzione dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della
Sardegna (ARAN Sardegna), nonche' una riorganizzazione strutturale
del sistema negoziale.
Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
negli articoli 8 e 17, comma 3 della legge Regione Sardegna n. 28 del
9 ottobre 2025, siano illegittime per contrasto con gli articoli 3,
39, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in
relazione agli articoli 1, comma 3, 30 e 43, comma 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (norme interposte), ed agli articoli 3 e
4 dello Statuto regionale; pertanto, propone questione di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per
i seguenti
Motivi
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge Regione
Sardegna n. 28 del 9 ottobre 2025, per contrasto con gli articoli 3,
97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in relazione
agli articoli 1, comma 3, e 30, comma 1, del decreto legislativo n.
165 del 2001 (norme interposte), ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto
regionale.
L'art. 8 della L.R. Sardegna n. 28/2025, recante "Integrazione
all'art. 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei
dipendenti del comparto di contrattazione regionale)", dispone che
«1. Dopo il comma 2 dell'art. 33-ter della legge regionale n.
31 del 1998 e' inserito il seguente:
"2-bis. I criteri per la mobilita' all'interno del Sistema
dell'amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla
Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative."».
Tale disposizione presenta profili di illegittimita'
costituzionale, giacche' - se e' vero che la prevista deliberazione
della Giunta regionale sui "criteri per la mobilita'" rappresenta un
atto di natura secondaria, tenuto, percio', a rispettare le
disposizioni statali e regionali vigenti, non richiama l'art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina gia' in maniera
compiuta e dettagliata il passaggio diretto del personale tra
amministrazioni, costituendo quadro di riferimento imprescindibile
per garantire uniformita' sul territorio nazionale -, espone al
rischio che la Giunta non concepisca la predetta deliberazione come
mera specificazione delle disposizioni di cui al sesto periodo del
comma 1 del citato art. 30 (il quale stabilisce che "Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti
da possedere"), ma come veicolo di criteri ulteriori e diversi da
quelli fissati dalle disposizioni fissate dal legislatore statale
nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, in materia di "ordinamento civile"
(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n.
180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014).
Tali contenuti di fonte statale integrano, nella specie, limiti
rilevanti ai sensi del citato art. 3 dello Statuto di autonomia, sub
specie "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica" e, ancor prima, "principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica" ex art. 3, primo comma, dello Statuto speciale,
gia' ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.
Codesta Corte costituzionale, con riguardo alla disciplina dei
rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, afferma
che i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono
tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al
precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita'
nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche
alle regioni a statuto speciale" (sentenze n. 154 del 2019, n. 232 e
n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013 e n. 255 del
2002).
Cio' detto in merito al principio di eguaglianza (art. 3, primo
comma, della Costituzione), occorre soggiungere che la rilevata
mancanza del riferimento espresso alla citata fondamentale disciplina
statale compromette anche il principio del buon andamento e
imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 della
Costituzione, poiche' e' suscettibile di incidere negativamente
sull'efficacia delle procedure di mobilita', concretamente in danno
peraltro di numerose amministrazioni pubbliche.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3 della
legge Regione Sardegna n. 28 del 9 ottobre 2025, per contrasto con
gli articoli 3, 39, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della
Costituzione, in relazione agli articoli 1 comma 1, e 43, comma 1 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 (norme interposte), ed agli
articoli 3 e 4 dello Statuto regionale.
L'art. 17, comma 3, della L.R. Sardegna n. 28/2025, recante
"Norme transitorie", dispone che
"3. In sede di prima applicazione, al fine del transito dei
dipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione
collettiva della Regione, l'ARAN Sardegna ammette alla contrattazione
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area di
provenienza o di ingresso una rappresentativita' non inferiore al 5
per cento, considerando a tale fine il solo dato associativo, da
calcolarsi tenendo conto del rapporto tra il dato associativo ed il
numero dei dipendenti rappresentati nel comparto o area di
provenienza o di ingresso".
Merita censura il citato art. 17, comma 3, che reca una
disposizione transitoria secondo cui, "in sede di prima
applicazione", la neocostituita, citata Agenzia per la rappresentanza
negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN
Sardegna) ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che
abbiano, nel Comparto o nell'area di provenienza o di ingresso, una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, disponendo che
questa sia calcolata sulla base del solo dato associativo (rapporto
tra deleghe e numero dei dipendenti rappresentati), dunque
appositamente preferito al criterio della "media tra il dato
associativo e il dato elettorale" di cui all'art. 43, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
In termini generali, circa la riconducibilita' delle
disposizioni del predetto decreto legislativo, fissate dal
legislatore statale nell'esercizio delle competenze di cui all'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di
"ordinamento civile", al gia' menzionato limite statutario delle
"norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica",
accanto al gia' richiamato art. 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, rileva la legge di delegazione n. 421
del 1992, da cui traggono origine le disposizioni vigenti ora
confluite nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (la delega
contenuta nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, infatti, e' stata
integrata da quella recata dall'art. 11 della legge n. 59 del 1997,
da cui traggono origine le attuali norme in tema di
rappresentativita' sindacale).
Nella contrattazione pubblica, la disciplina della
rappresentativita' sindacale e' strettamente connessa al meccanismo
di efficacia generale dei contratti collettivi nazionali e, pertanto,
alla stessa struttura del rapporto di lavoro pubblico
contrattualizzato, che resta regolato dall'ordinamento civile.
Con specifico riguardo alla citata previsione statale di cui
all'art. 43, con particolare riferimento al comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, attinente al cruciale momento
negoziale, merita sottolineare come essa dia corpo ai principi di
buon andamento e legalita' dell'azione amministrativa (art. 97 della
Costituzione) e persegua la finalita' di assicurare un quadro certo e
uniforme di regole rappresentative nella contrattazione collettiva
pubblica.
Come chiarito dal diritto vivente (Cass., sez. lav., sentenza
n. 33801 del 12 novembre 2021), la predeterminazione legislativa dei
criteri di rappresentativita' evita che il sistema negoziale pubblico
si fondi su "meri rapporti di forza", garantendo trasparenza,
imparzialita' e stabilita' agli accordi collettivi e assicurando la
salvaguardia della liberta' sindacale, peraltro oggetto di tutela
anche in base al diritto internazionale e dell'Unione europea.
Anzi, la circostanza per cui la legge regionale censurata,
discostandosi dal quadro nazionale, si orienti a favore di un
criterio di calcolo della rappresentativita' parziale, in base al
criterio associativo per tralasciare invece i fattori di tipo
elettorale, costituisce violazione, altresi', dello stesso principio
di liberta' sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione.
La disposizione regionale censurata, infatti, nell'apprestare
un certo assetto della "selezione" delle rappresentative sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva, puo' risolversi
nell'esclusione di talune di esse, sebbene siano da ritenersi
sufficientemente "rappresentative" alla stregua degli equilibrati
criteri fissati dalla citata normativa statale interposta.
Merita ricordare quella giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenze nn. 213/2008 e 212/2012) che chiarisce che
le Regioni, anche a statuto speciale, pur potendo disciplinare
l'organizzazione dei propri apparati e le modalita' di contrattazione
decentrata, non possono modificare i criteri fondamentali di
rappresentativita' e le regole che presiedono all'efficacia dei
contratti collettivi del pubblico impiego.
La Regione puo' regolare solo profili organizzativi (ad es.
strutture, competenze, relazioni interne, modalita' di rappresentanza
della parte pubblica), ma non il contenuto, le modalita' o i soggetti
della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto, i
diritti e doveri del dipendente, le sanzioni disciplinari, i criteri
di rappresentativita': anche per le Regioni speciali, il decreto
legislativo n. 165 del 2001 costituisce livello minimo e inderogabile
di uniformita' nazionale, necessario a garantire uguaglianza di
trattamento e buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione
(art. 3 e 97 della Costituzione). Il tutto, senza che assuma rilievo
alcuno la circostanza per cui la disposizione in esame manifesta
espressamente una natura transitoria (cfr., in merito, sentenza n.
81/2019).
E' opportuno richiamare, conclusivamente sulla disposizione
censurata, la recentissima sentenza n. 156/2025 della Corte
costituzionale, per quanto resa nell'ambito di un giudizio attivato
in via incidentale, secondo la quale, "In sintonia con i principi di
buon andamento e imparzialita' sanciti dall'art. 97 Cost., la
selezione degli interlocutori negoziali, e il conseguente accesso
alla tutela promozionale, non avviene [...] a discrezione della
pubblica amministrazione, datrice di lavoro, ma in virtu' di una
misurazione oggettiva, che si avvale di un sistema di certificazione
della rappresentativita' sindacale, presidiato dal comitato
paritetico di cui al comma 8 del citato art. 43".
Per i motivi suesposti, appaiono viziati di illegittimita'
costituzionale gli articoli 8 e 17, comma 3, della L.R. Sardegna n.
28/2025 per violazione dell'art. 3, primo comma, e 4 dello Statuto
speciale per la Sardegna, in relazione alle interposte norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica di cui,
rispettivamente, agli articoli 1 comma 3, 30, comma 1, e 43, comma 1,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' in relazione ai
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, di cui,
rispettivamente, agli articoli 3 e 97 della Costituzione e agli
articoli 3, 39 e 97 della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente
annullare gli articoli 8 e 17, comma 3, della L.R. Sardegna n. 28 del
9 ottobre 2025.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 4
dicembre 2025
Roma, 5 dicembre 2025.
L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri