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sensi dell\u0027art. 6, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria è stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che ha disposto l’ultrattività della graduatoria che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla sua approvazione – Contrasto con il principio di certezza del diritto e deroga al principio dell’irretroattività della legge – Violazione del principio generale del concorso pubblico quale metodo di selezione per l’accesso all’impiego pubblico – Riviviscenza della graduatoria non consentita dalla legge statale interposta, né dai principi generali dell’azione amministrativa che elude i limiti temporali di validità fissati dal legislatore nazionale – Lesione del principio di legalità sostanziale, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Determinazione di un’irragionevole disparità di trattamento, essendo favoriti i soggetti dichiarati idonei in una procedura concorsuale ormai conclusa, rispetto a coloro che aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali – Proroga selettiva di una sola graduatoria che consente ad alcuni soggetti di continuare a beneficiare di opportunità di assunzione pur dopo la scadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri, inseriti in graduatorie analoghe e decorso il termine di legge, perdono tale possibilità, nonostante siano in una identica situazione giuridica – Lesione del principio di ragionevolezza.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 19, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, artt. 3 e 97, commi secondo e quarto; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter; \u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003edisposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi), art.\u0026nbsp;11.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eImpiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di inclusione sociale (REIS)\u0026nbsp;– Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori della misura relativa al REIS, una quota pari all\u00271,5 per cento del contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi all\u0027attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall\u0027ente locale per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all\u0027amministrazione incaricati della gestione del REIS\u0026nbsp;\u003c/span\u003e– \u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eRicorso del Governo – Denunciata previsione che, riconoscendo un’indennità aggiuntiva in favore del personale dei comuni, determina un aumento del trattamento economico, in spregio al principio per cui ogni relativa regolamentazione è demandato dalla normativa statale interposta alla contrattazione collettiva in forma esclusiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Contrasto con l’art. 3, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), dello statuto speciale per la Sardegna.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 26.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3, terzo e quarto periodo; e 45.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"9","data_legge":"11/09/2025","data_nir":"2025-09-11","numero_legge":"24","comma":"19","denominazione_legge":"legge della Regione 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della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento\n  di bilancio  2025-2027  e  variazioni  di  bilancio  in  base  alle\n  disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del  decreto  legislativo\n  23 giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,\n  riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie), art.\n  9, commi 19, lettera b), e 26. \n\n\r\n(GU n. 49 del 03-12-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, in persona del Presidente del  Consiglio  pro\ntempore, rappresentato e difeso per  legge  dall\u0027Avvocatura  Generale\ndello Stato - codice fiscale n. 80224030587, per il ricevimento degli\natti fax 06/96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso\ni cui uffici domicilia ope legis in via dei Portoghesi n. 12, Roma  -\nricorrente, contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del\nPresidente pro tempore della Giunta  regionale,  nella  sua  sede  in\nCagliari,    al    viale    Trento    n.    69;    indirizzo     PEC:\npresidenza@pec.regione.sardegna.it; \n    intimata per la  declaratoria  di  illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione\nSardegna 11 settembre 2025 n. 24, recante «Assestamento  di  bilancio\n2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni  di  cui\nagli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,\ne successive modifiche  ed  integrazioni,  riconoscimento  di  debiti\nfuori bilancio e disposizioni varie». \n    Nel B.U.R. della Regione Sardegna n. 51 del 12 settembre 2025  e\u0027\nstata  pubblicata  la  Legge  11  settembre  2025,  n.  24,   recante\n«Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in  base\nalle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  50  e  51  del   decreto\nlegislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche  ed\nintegrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e  disposizioni\nvarie». \n    Il Governo ritiene che i commi 19 lett.  b)  e  26,  dell\u0027art.  9\ndella suddetta legge regionale presentino profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n  1) Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma  19,  lett.  b),  della  legge\nregionale n. 24/2025, per violazione - anche  per  il  tramite  della\nnormativa interposta statale (comma 5-ter, dell\u0027art. 35, del  decreto\nlegislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi) - degli articoli\n3 e 97, commi 2 e 4, della Costituzione, e del principio  informatore\ndella certezza del diritto. \n    - L\u0027art. 9, comma 19, della legge regionale n. 24/2025 interviene\napportando modifiche e integrazioni all\u0027art. 1 della legge  regionale\n19 maggio 2025  n.  14  («Proroga  dei  termini  di  efficacia  delle\ngraduatorie»), prevedendo alla lett. b) l\u0027aggiunta, dopo  la  lettera\nb) del suddetto art.  1,  della  lettera  b-bis)  che  stabilisce  la\nproroga della graduatoria relativa al  concorso  per  l\u0027assunzione  a\ntempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi categoria C,\nbandito  dall\u0027Agenzia  regionale  per  l\u0027emergenza  e  per  l\u0027urgenza\nSardegna (AREUS),  ai  sensi  dell\u0027art.  6,  comma  23,  della  legge\nregionale 22  novembre  2021,  n.  17,  approvata  con  delibera  del\ndirettore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023. \n    Al riguardo, si evidenzia che la graduatoria relativa al concorso\npubblico per l\u0027assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti\namministrativi - categoria C, di cui alla lett.  b),  del  comma  19,\nlett. b), art. 9, legge regionale n. 24/2025,  risulta  scaduta  alla\ndata di entrata  in  vigore  della  legge  regionale  pubblicata  nel\nBollettino Ufficiale delle Regione autonoma Sardegna del 12 settembre\n2025, in quanto sono trascorsi i termini previsti dalla legge per  la\nvalidita\u0027 della suddetta graduatoria. \n    Infatti, secondo quanto previsto dal comma  5-ter,  dell\u0027art.  35\ndel  decreto  legislativo   n.   165   del   2001   (Norme   generali\nsull\u0027ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni\npubbliche): «Le graduatorie dei  concorsi  per  il  reclutamento  del\npersonale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per\nun termine di due anni dalla data di approvazione». \n    Approvazione che, nel caso di specie, e\u0027 stata  disposta  con  la\ndelibera del Direttore generale ARES n. 121 del 4 aprile 2023. \n    Sul  punto  si  rammenta  che,  quantunque  sia  oramai  assodato\nl\u0027orientamento  di  codesta  ecc.ma  Corte   che   attribuisce   alla\ncompetenza esclusiva delle Regioni la disciplina delle graduatorie  -\nfermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento   e\nimparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione parimenti emerge, dall\u0027esame delle\nsentenze sull\u0027argomento  (cfr.  sentenza  n.  273/2020,  sentenza  n.\n126/2020, sentenza  n.  267/2022)  che  la  proroga  deve  riguardare\ngraduatorie ancora in corso di  validita\u0027  e,  invero,  non  potrebbe\nargomentarsi diversamente iuxta ius, considerato che la  proroga,  di\nper se\u0027, vale proprio a consentire l\u0027estensione del termine finale di\nun atto o di un provvedimento ancora valido e produttivo di effetti. \n    D\u0027altro  canto,  la  perdita  di  efficacia  dell\u0027atto  determina\nl\u0027impossibilita\u0027 di produrre  gli  effetti  giuridici  che  la  legge\nricollega  all\u0027atto  medesimo,  ovvero,  nel  caso  di   specie,   la\ncaducazione dei rapporti giuridici (anche  in  termini  di  interessi\nlegittimi) insorti  in  seguito  all\u0027approvazione  della  graduatoria\nconcorsuale. \n    Nel merito, premesso che in subjecta materia non si rinviene  una\nnorma regionale idonea a consentire  un  termine  di  validita\u0027  piu\u0027\nampio rispetto a quello previsto dal legislatore  statale,  non  puo\u0027\nche applicarsi  il  termine  biennale  di  durata  delle  graduatorie\nprevisto dal comma 5-ter, dell\u0027art. 35 del decreto legislativo n. 165\ndel 2001. \n    Pertanto,  la  previsione  della  ultrattivita\u0027  della   suddetta\ngraduatoria, che ha cessato di produrre effetti dopo due  anni  dalla\nsua approvazione, confligge con il principio di certezza del diritto,\nderoga al principio di irretroattivita\u0027 della legge  (art.  11  delle\npreleggi) e viola il principio generale del concorso quale metodo  di\nselezione per l\u0027accesso all\u0027impiego pubblico in considerazione  della\ncircostanza che una graduatoria scaduta ha esaurito i propri  effetti\ncon lo  spirare  del  termine  e,  pertanto,  non  puo\u0027  essere  piu\u0027\nutilizzata dal legislatore  regionale  come  presupposto  idoneo  per\ninstaurare rapporti di lavoro con  la  pubblica  amministrazione,  in\narmonia con il principio di  legalita\u0027  sostanziale  (art.  97  della\nCostituzione). \n    Per le ragioni esposte la norma regionale in questione si pone in\ncontrasto con  l\u0027art.  97,  commi  2  e  4,  e  con  l\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    Argomentando piu\u0027 nello specifico, la giurisprudenza  di  codesta\necc.ma Corte afferente a norme regionali di proroga delle graduatorie\ndi concorso ed al bilanciamento del principio del  concorso  pubblico\ncon quelli di efficienza ed efficacia dell\u0027azione amministrativa,  ha\nad oggetto esclusivamente graduatorie vigenti. \n    La lett. b), comma 19, dell\u0027art.  9,  della  legge  regionale  in\nesame, invece, proroga  la  graduatoria  del  concorso  pubblico  per\nl\u0027assunzione  a   tempo   pieno   e   indeterminato   di   assistenti\namministrativi categoria C,  approvata  con  delibera  del  direttore\ngenerale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023, dunque gia\u0027 scaduta  secondo\nquanto  stabilito  dal  comma  5-ter,  dell\u0027art.   35   del   decreto\nlegislativo n. 165/2001. \n    Appare  intuitivo  che,  argomentando  in  senso  contrario,   si\nattribuirebbe alla Regione la possibilita\u0027 di eludere il  termine  di\nlegge fissato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per la  vigenza\ndelle graduatorie di concorso. \n    - L\u0027art. 97, commi 2 e 4, della Costituzione, sancisce i principi\ndel   buon   andamento   e    dell\u0027imparzialita\u0027    della    pubblica\namministrazione,  che  trovano  compimento  nel  pubblico   concorso,\nprocedura selettiva volta a garantire che le assunzioni avvengano  in\nbase al merito e attraverso procedure trasparenti e  aperte  a  tutti\ncoloro che possiedono i requisiti richiesti. \n    La disposizione regionale impugnata si pone in contrasto con tali\nprincipi, in quanto proroga una graduatoria di concorso gia\u0027  scaduta\ne, quindi, ormai non piu\u0027 vigente, in violazione di  quanto  previsto\ndal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35, comma 5-ter. \n    Con la proroga della graduatoria  che  aveva  esaurito  i  propri\neffetti la Regione ha finito per operare una  rimessione  in  termini\nextra ordinem. \n    Tale reviviscenza, che non e\u0027 consentita ne\u0027 dalla legge statale,\nne\u0027 dai principi generali dell\u0027azione amministrativa, elude i  limiti\ntemporali di validita\u0027  delle  graduatorie  concorsuali  fissati  dal\nlegislatore   nazionale   a   tutela    del    buon    andamento    e\ndell\u0027imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione. \n    Con   riferimento   all\u0027istituto   della   proroga   degli   atti\namministrativi, la giurisprudenza insegna che  «in  applicazione  dei\nprincipi generali dell\u0027azione amministrativa, nonche\u0027 del consolidato\norientamento della giurisprudenza amministrativa, la  proroga,  quale\nistituto di carattere eccezionale, deve, necessariamente, intervenire\nprima della scadenza dell\u0027atto da prorogare. Cio\u0027 perche\u0027 la  proroga\ndei  termini  di  efficacia  di  un  atto  amministrativo  presuppone\nnecessariamente che il termine da prorogare non sia  ancora  scaduto.\nIl principio  e\u0027  applicabile  in  relazione  ad  ogni  provvedimento\namministrativo che sia sottoposto ad un termine finale di  efficacia,\natteso che un conto e\u0027 disporre la  prosecuzione  dell\u0027efficacia  nel\ntempo di un originario provvedimento, altro e\u0027 consentire  nuovamente\nlo  svolgimento  di   un\u0027attivita\u0027   in   precedenza   preclusa   per\nsopravvenuta inefficacia dell\u0027atto,  occorrendo,  in  questa  seconda\nipotesi, una nuova e piu\u0027 approfondita valutazione  che  tenga  conto\ndella situazione di fatto e  delle  regole  giuridiche  sopravvenute»\n(Cons. Stato, Sez. V, sentenza 11 ottobre 2023, n. 8889). \n    Ancora: «la proroga di un atto amministrativo non puo\u0027 ammettersi\nqualora l\u0027atto originario sia scaduto:  essa  e\u0027  possibile  solo  se\nsopraggiunga prima della scadenza del termine,  perche\u0027,  quale  atto\navente  l\u0027effetto  di  estendere  il  termine  di  efficacia  di   un\nprovvedimento amministrativo, deve a questo  collegarsi  senza  vuoti\ntemporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia  dell\u0027atto\nsu cui si salda, costituendo con questo un unicum  temporale»  (Cons.\nStato, Sez. V, sentenza 28 luglio 2023, n. 7400; Cons. di Stato, Sez.\nVI, sentenza 21 giugno 2001, n. 3349). \n    La proroga, quindi, deve necessariamente intervenire prima  della\nscadenza dell\u0027atto. \n    La norma regionale censurata  contrasta,  infine,  con  l\u0027art.  3\ndella Costituzione in quanto determina un\u0027irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento, favorendo  alcuni  soggetti  dichiarati  idonei  in  una\nprocedura concorsuale ormai  conclusa,  a  discapito  di  coloro  che\naspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali. \n    A cio\u0027 deve aggiungersi che,  nel  caso  di  specie,  la  proroga\nselettiva di una sola graduatoria consentirebbe ad alcuni soggetti di\ncontinuare a beneficiare di opportunita\u0027 di assunzione  pur  dopo  la\nscadenza del termine  di  vigenza  della  graduatoria  mentre  altri,\ninseriti in graduatorie analoghe, decorso il termine di legge perdono\ndefinitivamente  tale  possibilita\u0027,   nonostante   si   trovino   in\nun\u0027identica posizione giuridica. \n    In questa prospettiva, la proroga disposta dalla legge  regionale\nnon solo crea  un  vantaggio  indebito  per  un  gruppo  limitato  di\nsoggetti, ma genera un trattamento disomogeneo tra situazioni eguali,\nviolando il canone di ragionevolezza che l\u0027art. 3 della  Costituzione\npone a fondamento del potere legislativo. \n  2) Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma 26, della legge  regionale  n.\n24/2025 per  violazione  -  anche  per  il  tramite  della  normativa\ninterposta statale di cui all\u0027art. 1, commi 2 e 3, art. 2,  comma  3,\nterzo e quarto periodo, art. 45, del decreto legislativo n.  165  del\n2001 - dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e\ndell\u0027art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto di autonomia. \n    In relazione all\u0027art. 9, comma 26, che sostituisce  il  comma  2,\ndell\u0027art. 7  della  legge  regionale  n.  18  del  2016  (Reddito  di\ninclusione sociale. Fondo regionale  per  il  reddito  di  inclusione\nsociale - «Agiudu  torrau»),  si  ravvisano  i  seguenti  profili  di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \n    La menzionata norma regionale prevede  l\u0027assegnazione  ai  Comuni\ngestori di una quota pari all\u00271,5 per cento  del  contributo  annuale\nper il reddito di inclusione sociale (REIS), al fine di far fronte ai\ncosti relativi all\u0027attivazione dei servizi esterni  che  si  occupano\ndella gestione del reddito di inclusione sociale o,  in  alternativa,\nper la copertura dei maggiori  oneri  sostenuti  dai  Comuni  per  il\npagamento  di  indennita\u0027  stipendiali  incentivanti  a  favore   dei\ndipendenti interni all\u0027amministrazione, incaricati della gestione del\nREIS. \n    La  disposizione  precisa  che  il  contributo   corrisposto   al\npersonale  interno  «si  configura  come  indennita\u0027  accessoria,  da\ndefinirsi in busta paga secondo disposizioni normative e  secondo  le\nprevisioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali». \n    Al  riguardo,  si  osserva  che  la  disposizione   in   oggetto,\nprevedendo il riconoscimento di un\u0027indennita\u0027  aggiuntiva  in  favore\ndel personale dei Comuni,  si  pone  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,\nsecondo comma,  lettera  l),  della  Costituzione  in  quanto,  nello\nstabilire un aumento del  trattamento  economico  del  personale  dei\nComuni,  realizza  un  intervento   della   Regione   nella   materia\ndell\u0027ordinamento  civile  e  lede   il   principio   per   cui   ogni\nregolamentazione del trattamento economico nel  pubblico  impiego  e\u0027\nrimessa, in forma esclusiva, alla contrattazione collettiva (art.  2,\ncomma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n.  165  del\n2001). \n    Si richiama, in proposito, il costante  insegnamento  di  codesta\necc.ma  Corte  che  ha  piu\u0027  volte  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  di\ndisposizioni  regionali  intervenute  in   materia   di   trattamento\neconomico dei pubblici dipendenti. \n    In tali occasioni si e\u0027 affermato che,  essendo  il  rapporto  di\nimpiego ormai  contrattualizzato,  la  sua  disciplina  (ivi  inclusa\nquella della retribuzione)  rientra  nella  materia  dell\u0027ordinamento\ncivile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze  n.  7,\nnn. 332 e 339 del 2011 e n. 290 del 2012). \n    Infatti, la disciplina del trattamento economico e giuridico  del\npubblico impiego regionale e\u0027 riconducibile alla materia «ordinamento\ncivile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato\ndall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. \n    E\u0027, quindi, preclusa alle Regioni l\u0027adozione di una normativa che\nincida su  un  rapporto  di  lavoro  gia\u0027  sorto  sostituendosi  alla\ncontrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina. \n    Con  riferimento  alle  Regioni  a  Statuto   speciale   occorre,\naltresi\u0027, tener conto  delle  competenze  statutarie  le  quali,  con\nriguardo alla  Regione  autonoma  Sardegna,  devono  comunque  essere\nesercitate  nel  rispetto  delle  norme  fondamentali  delle  riforme\neconomico-sociali della Repubblica e, conseguentemente,  anche  delle\nprevisioni recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001. \n    A tale riguardo la disposizione regionale impugnata  si  pone  in\ncontrasto con gli articoli 2, comma 3, e 45 del  decreto  legislativo\nn. 165 del 2001, da considerarsi quali norme fondamentali di  riforma\neconomico-sociale della Repubblica. \n    Il contrasto con dette norme comporta la violazione dell\u0027art.  3,\nlettera a), dello Statuto di autonomia il quale  stabilisce  che  «in\narmonia con la Costituzione e i principi  dell\u0027ordinamento  giuridico\ndella Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli\ninteressi nazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali  delle  riforme\neconomico-sociali  della   Repubblica,   la   Regione   ha   potesta\u0027\nlegislativa  nelle  seguenti  materie:  ...»,  perche\u0027   la   Regione\nSardegna, nell\u0027esercizio  della  propria  competenza  legislativa  in\nmateria di «ordinamento degli  uffici  e  degli  enti  amministrativi\ndella Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art.  3,\nlett.  a]),  non  ha  rispettato  i  limiti  previsti  dallo  Statuto\nmedesimo. \n    Con riguardo alla disciplina dei rapporti di  lavoro  pubblico  e\nalla loro contrattualizzazione e\u0027 stato  affermato  che  «i  principi\nfissati dalla legge statale in materia \"costituiscono  tipici  limiti\ndi diritto  privato,  fondati  sull\u0027esigenza,  connessa  al  precetto\ncostituzionale  di  eguaglianza,  di  garantire   l\u0027uniformita\u0027   nel\nterritorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto   che\ndisciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono  anche\nalle regioni a statuto speciale [...]\"» (sentenza n.  154  del  2019,\npronunciata nei confronti di una legge della Regione Sardegna;  nello\nstesso senso, le sentenze n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n.  225  e\nn. 77 del 2013 e n. 341 del 2003). \n    Si rileva, inoltre, che  ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,  del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, «Le  disposizioni  del  presente\ndecreto costituiscono principi fondamentali ai  sensi  dell\u0027art.  117\ndella Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono  ad\nesse tenendo conto delle peculiarita\u0027 dei rispettivi  ordinamenti.  I\nprincipi desumibili dall\u0027art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,\ne successive modificazioni, e dall\u0027art. 11, comma 4, della  legge  15\nmarzo 1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,\ncostituiscono altresi\u0027, per le Regioni a statuto speciale  e  per  le\nProvince autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di\nriforma economico-sociale della Repubblica». \n    E\u0027 costante l\u0027insegnamento di codesta ecc.ma Corte  secondo  cui,\nalla stregua della legislazione in  materia  di  privatizzazione  del\npubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico\ndei  dipendenti  pubblici  contrattualizzati,  tra  cui,   ai   sensi\ndell\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  sono\nricompresi anche i dipendenti delle Regioni e degli enti  locali,  e\u0027\nattribuita in via esclusiva al  legislatore  statale  dall\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera l),  della  Costituzione  (in  tal  senso,  ex\nplurimis, sentenze n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). \n    Cio\u0027 comporta che le Regioni non possono alterare le  regole  che\ndisciplinano tali rapporti (ex multis, sentenza n. 282 del 2004). \n    La   disposizione   impugnata,   intervenendo   nell\u0027ambito   del\ntrattamento economico dei dipendenti dell\u0027amministrazione locale,  si\npone in contrasto con le norme interposte di  cui  agli  articoli  2,\ncomma 3, e 45 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  le  quali\nstabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei\ndipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali\ne  degli  enti  locali,  sono  regolati  contrattualmente  e  che  il\ntrattamento economico  fondamentale  e  accessorio  e\u0027  definito  dai\ncontratti collettivi. \n    Ne\u0027 potrebbe ex adverso sostenersi che la disposizione  impugnata\nnon  invaderebbe  la  competenza  legislativa  dello  Stato  prevista\ndall\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  in\nquanto il comma  26,  dell\u0027art.  9  si  limiterebbe  a  disporre  una\nprovvista finanziaria nell\u0027 ipotesi in cui l\u0027indennita\u0027  incentivante\na favore dei  dipendenti  interni  all\u0027amministrazione  incaricati  a\nvario titolo della gestione della misura del REIS venga inserita  nel\ncontratto collettivo di settore. \n    Deve, infatti, osservarsi che la disposizione  regionale  non  si\nlimita  a  stanziare   le   risorse   finanziarie   necessarie   alla\ncontrattazione  collettiva,   ma   istituisce   unilateralmente   una\nspecifica indennita\u0027 incentivante a favore dei dipendenti degli  Enti\nlocali  sardi  e  ne  determina  anche  la  natura   di   trattamento\naccessorio, cosi\u0027 sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le\nparti legittimate secondo i canoni della contrattazione collettiva. \n    E cio\u0027 comporta l\u0027invasione della  competenza  legislativa  dello\nStato nella materia «ordinamento civile» (in tal senso,  sentenze  n.\n255 del 2022, n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). \n    Alla stregua  di  quanto  sopra,  la  disposizione  regionale  in\ncommento, derogando al quadro  legislativo  e  contrattuale  vigente,\noltre a porsi in contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera l),\ndella Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato\nl\u0027ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato\nregolati dal codice civile (contratti  collettivi),  contrasta  anche\ncon l\u0027art. 3 dello Statuto di autonomia della  Regione  Sardegna,  il\nquale espressamente dispone che  la  potesta\u0027  legislativa  esclusiva\nregionale debba esercitarsi «In  armonia  con  la  Costituzione  e  i\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto\ndegli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche\u0027\ndelle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico  sociali  della\nRepubblica». \n    Per i motivi  dedotti,  si  promuove  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  dinanzi  a  codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale\ndell\u0027art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione\nSardegna 11 settembre 2025 n. 24, in relazione ai parametri di cui: \n      agli articoli 3, 97, commi 2 e 4, della Costituzione, anche per\nil tramite della normativa interposta statale (comma 5-ter, dell\u0027art.\n35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi); \n      all\u0027art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, e all\u0027art.\n3, lett. a), dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, anche\nper il tramite della normativa interposta statale di cui all\u0027art.  1,\ncommi 2 e 3, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo,  art.  45,  del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 9, comma  19,  lett.\nb) e comma 26, della legge regionale della Sardegna 11 settembre 2025\nn. 24, per le motivazioni indicate nel ricorso,  con  le  conseguenti\nstatuizioni. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso  si  depositera\u0027  estratto\ndella delibera del Consiglio dei ministri in data 5 novembre 2025 con\nl\u0027allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. \n      Roma, 10 novembre 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Fedeli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"17/12/2025"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
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