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– Previsione che è prorogata l’efficacia della graduatoria del concorso pubblico bandito dall\u0027Azienda regionale dell\u0027emergenza ed urgenza Sardegna (AREUS) per l\u0027assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi - categoria C, ai sensi dell\u0027art. 6, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria è stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che ha disposto l’ultrattività della graduatoria che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla sua approvazione – Contrasto con il principio di certezza del diritto e deroga al principio dell’irretroattività della legge – Violazione del principio generale del concorso pubblico quale metodo di selezione per l’accesso all’impiego pubblico – Riviviscenza della graduatoria non consentita dalla legge statale interposta, né dai principi generali dell’azione amministrativa che elude i limiti temporali di validità fissati dal legislatore nazionale – Lesione del principio di legalità sostanziale, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Determinazione di un’irragionevole disparità di trattamento, essendo favoriti i soggetti dichiarati idonei in una procedura concorsuale ormai conclusa, rispetto a coloro che aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali – Proroga selettiva di una sola graduatoria che consente ad alcuni soggetti di continuare a beneficiare di opportunità di assunzione pur dopo la scadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri, inseriti in graduatorie analoghe e decorso il termine di legge, perdono tale possibilità, nonostante siano in una identica situazione giuridica – Lesione del principio di ragionevolezza.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 19, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, artt. 3 e 97, commi secondo e quarto; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter; \u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003edisposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi), art.\u0026nbsp;11.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eImpiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di inclusione sociale (REIS)\u0026nbsp;– Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori della misura relativa al REIS, una quota pari all\u00271,5 per cento del contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi all\u0027attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall\u0027ente locale per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all\u0027amministrazione incaricati della gestione del REIS\u0026nbsp;\u003c/span\u003e– \u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eRicorso del Governo – Denunciata previsione che, riconoscendo un’indennità aggiuntiva in favore del personale dei comuni, determina un aumento del trattamento economico, in spregio al principio per cui ogni relativa regolamentazione è demandato dalla normativa statale interposta alla contrattazione collettiva in forma esclusiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Contrasto con l’art. 3, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), dello statuto speciale per la Sardegna.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 26.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3, terzo e quarto periodo; e 45.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"9","data_legge":"11/09/2025","data_nir":"2025-09-11","numero_legge":"24","comma":"19","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"che inserisce","denominazione_attributo":"","id":"25004","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"19/05/2025","data_nir":"2025-05-19","numero_legge":"14","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25033","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"9","data_legge":"11/09/2025","data_nir":"2025-09-11","numero_legge":"24","comma":"26","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"sostitutivo 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amministrativi - categoria C, ai sensi dell\u0027art. 6,\n comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria\n e\u0027 stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121\n del 4 aprile 2023. \nImpiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione\n autonoma Sardegna - Reddito di inclusione sociale (REIS) -\n Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori\n della misura relativa al REIS, una quota pari all\u00271,5 per cento del\n contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi\n all\u0027attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione\n della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri\n sostenuti dall\u0027ente locale per il pagamento di indennita\u0027\n stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni\n all\u0027amministrazione incaricati della gestione del REIS. \n- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento\n di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle\n disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo\n 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni,\n riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie), art.\n 9, commi 19, lettera b), e 26. \n\n\r\n(GU n. 49 del 03-12-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro\ntempore, rappresentato e difeso per legge dall\u0027Avvocatura Generale\ndello Stato - codice fiscale n. 80224030587, per il ricevimento degli\natti fax 06/96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso\ni cui uffici domicilia ope legis in via dei Portoghesi n. 12, Roma -\nricorrente, contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del\nPresidente pro tempore della Giunta regionale, nella sua sede in\nCagliari, al viale Trento n. 69; indirizzo PEC:\npresidenza@pec.regione.sardegna.it; \n intimata per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione\nSardegna 11 settembre 2025 n. 24, recante «Assestamento di bilancio\n2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui\nagli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,\ne successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti\nfuori bilancio e disposizioni varie». \n Nel B.U.R. della Regione Sardegna n. 51 del 12 settembre 2025 e\u0027\nstata pubblicata la Legge 11 settembre 2025, n. 24, recante\n«Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base\nalle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto\nlegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed\nintegrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni\nvarie». \n Il Governo ritiene che i commi 19 lett. b) e 26, dell\u0027art. 9\ndella suddetta legge regionale presentino profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale per i seguenti \n \n Motivi \n \n 1) Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma 19, lett. b), della legge\nregionale n. 24/2025, per violazione - anche per il tramite della\nnormativa interposta statale (comma 5-ter, dell\u0027art. 35, del decreto\nlegislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi) - degli articoli\n3 e 97, commi 2 e 4, della Costituzione, e del principio informatore\ndella certezza del diritto. \n - L\u0027art. 9, comma 19, della legge regionale n. 24/2025 interviene\napportando modifiche e integrazioni all\u0027art. 1 della legge regionale\n19 maggio 2025 n. 14 («Proroga dei termini di efficacia delle\ngraduatorie»), prevedendo alla lett. b) l\u0027aggiunta, dopo la lettera\nb) del suddetto art. 1, della lettera b-bis) che stabilisce la\nproroga della graduatoria relativa al concorso per l\u0027assunzione a\ntempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi categoria C,\nbandito dall\u0027Agenzia regionale per l\u0027emergenza e per l\u0027urgenza\nSardegna (AREUS), ai sensi dell\u0027art. 6, comma 23, della legge\nregionale 22 novembre 2021, n. 17, approvata con delibera del\ndirettore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023. \n Al riguardo, si evidenzia che la graduatoria relativa al concorso\npubblico per l\u0027assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti\namministrativi - categoria C, di cui alla lett. b), del comma 19,\nlett. b), art. 9, legge regionale n. 24/2025, risulta scaduta alla\ndata di entrata in vigore della legge regionale pubblicata nel\nBollettino Ufficiale delle Regione autonoma Sardegna del 12 settembre\n2025, in quanto sono trascorsi i termini previsti dalla legge per la\nvalidita\u0027 della suddetta graduatoria. \n Infatti, secondo quanto previsto dal comma 5-ter, dell\u0027art. 35\ndel decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali\nsull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni\npubbliche): «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del\npersonale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per\nun termine di due anni dalla data di approvazione». \n Approvazione che, nel caso di specie, e\u0027 stata disposta con la\ndelibera del Direttore generale ARES n. 121 del 4 aprile 2023. \n Sul punto si rammenta che, quantunque sia oramai assodato\nl\u0027orientamento di codesta ecc.ma Corte che attribuisce alla\ncompetenza esclusiva delle Regioni la disciplina delle graduatorie -\nfermo restando il rispetto dei principi di buon andamento e\nimparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione parimenti emerge, dall\u0027esame delle\nsentenze sull\u0027argomento (cfr. sentenza n. 273/2020, sentenza n.\n126/2020, sentenza n. 267/2022) che la proroga deve riguardare\ngraduatorie ancora in corso di validita\u0027 e, invero, non potrebbe\nargomentarsi diversamente iuxta ius, considerato che la proroga, di\nper se\u0027, vale proprio a consentire l\u0027estensione del termine finale di\nun atto o di un provvedimento ancora valido e produttivo di effetti. \n D\u0027altro canto, la perdita di efficacia dell\u0027atto determina\nl\u0027impossibilita\u0027 di produrre gli effetti giuridici che la legge\nricollega all\u0027atto medesimo, ovvero, nel caso di specie, la\ncaducazione dei rapporti giuridici (anche in termini di interessi\nlegittimi) insorti in seguito all\u0027approvazione della graduatoria\nconcorsuale. \n Nel merito, premesso che in subjecta materia non si rinviene una\nnorma regionale idonea a consentire un termine di validita\u0027 piu\u0027\nampio rispetto a quello previsto dal legislatore statale, non puo\u0027\nche applicarsi il termine biennale di durata delle graduatorie\nprevisto dal comma 5-ter, dell\u0027art. 35 del decreto legislativo n. 165\ndel 2001. \n Pertanto, la previsione della ultrattivita\u0027 della suddetta\ngraduatoria, che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla\nsua approvazione, confligge con il principio di certezza del diritto,\nderoga al principio di irretroattivita\u0027 della legge (art. 11 delle\npreleggi) e viola il principio generale del concorso quale metodo di\nselezione per l\u0027accesso all\u0027impiego pubblico in considerazione della\ncircostanza che una graduatoria scaduta ha esaurito i propri effetti\ncon lo spirare del termine e, pertanto, non puo\u0027 essere piu\u0027\nutilizzata dal legislatore regionale come presupposto idoneo per\ninstaurare rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, in\narmonia con il principio di legalita\u0027 sostanziale (art. 97 della\nCostituzione). \n Per le ragioni esposte la norma regionale in questione si pone in\ncontrasto con l\u0027art. 97, commi 2 e 4, e con l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Argomentando piu\u0027 nello specifico, la giurisprudenza di codesta\necc.ma Corte afferente a norme regionali di proroga delle graduatorie\ndi concorso ed al bilanciamento del principio del concorso pubblico\ncon quelli di efficienza ed efficacia dell\u0027azione amministrativa, ha\nad oggetto esclusivamente graduatorie vigenti. \n La lett. b), comma 19, dell\u0027art. 9, della legge regionale in\nesame, invece, proroga la graduatoria del concorso pubblico per\nl\u0027assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti\namministrativi categoria C, approvata con delibera del direttore\ngenerale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023, dunque gia\u0027 scaduta secondo\nquanto stabilito dal comma 5-ter, dell\u0027art. 35 del decreto\nlegislativo n. 165/2001. \n Appare intuitivo che, argomentando in senso contrario, si\nattribuirebbe alla Regione la possibilita\u0027 di eludere il termine di\nlegge fissato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per la vigenza\ndelle graduatorie di concorso. \n - L\u0027art. 97, commi 2 e 4, della Costituzione, sancisce i principi\ndel buon andamento e dell\u0027imparzialita\u0027 della pubblica\namministrazione, che trovano compimento nel pubblico concorso,\nprocedura selettiva volta a garantire che le assunzioni avvengano in\nbase al merito e attraverso procedure trasparenti e aperte a tutti\ncoloro che possiedono i requisiti richiesti. \n La disposizione regionale impugnata si pone in contrasto con tali\nprincipi, in quanto proroga una graduatoria di concorso gia\u0027 scaduta\ne, quindi, ormai non piu\u0027 vigente, in violazione di quanto previsto\ndal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35, comma 5-ter. \n Con la proroga della graduatoria che aveva esaurito i propri\neffetti la Regione ha finito per operare una rimessione in termini\nextra ordinem. \n Tale reviviscenza, che non e\u0027 consentita ne\u0027 dalla legge statale,\nne\u0027 dai principi generali dell\u0027azione amministrativa, elude i limiti\ntemporali di validita\u0027 delle graduatorie concorsuali fissati dal\nlegislatore nazionale a tutela del buon andamento e\ndell\u0027imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione. \n Con riferimento all\u0027istituto della proroga degli atti\namministrativi, la giurisprudenza insegna che «in applicazione dei\nprincipi generali dell\u0027azione amministrativa, nonche\u0027 del consolidato\norientamento della giurisprudenza amministrativa, la proroga, quale\nistituto di carattere eccezionale, deve, necessariamente, intervenire\nprima della scadenza dell\u0027atto da prorogare. Cio\u0027 perche\u0027 la proroga\ndei termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone\nnecessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto.\nIl principio e\u0027 applicabile in relazione ad ogni provvedimento\namministrativo che sia sottoposto ad un termine finale di efficacia,\natteso che un conto e\u0027 disporre la prosecuzione dell\u0027efficacia nel\ntempo di un originario provvedimento, altro e\u0027 consentire nuovamente\nlo svolgimento di un\u0027attivita\u0027 in precedenza preclusa per\nsopravvenuta inefficacia dell\u0027atto, occorrendo, in questa seconda\nipotesi, una nuova e piu\u0027 approfondita valutazione che tenga conto\ndella situazione di fatto e delle regole giuridiche sopravvenute»\n(Cons. Stato, Sez. V, sentenza 11 ottobre 2023, n. 8889). \n Ancora: «la proroga di un atto amministrativo non puo\u0027 ammettersi\nqualora l\u0027atto originario sia scaduto: essa e\u0027 possibile solo se\nsopraggiunga prima della scadenza del termine, perche\u0027, quale atto\navente l\u0027effetto di estendere il termine di efficacia di un\nprovvedimento amministrativo, deve a questo collegarsi senza vuoti\ntemporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell\u0027atto\nsu cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale» (Cons.\nStato, Sez. V, sentenza 28 luglio 2023, n. 7400; Cons. di Stato, Sez.\nVI, sentenza 21 giugno 2001, n. 3349). \n La proroga, quindi, deve necessariamente intervenire prima della\nscadenza dell\u0027atto. \n La norma regionale censurata contrasta, infine, con l\u0027art. 3\ndella Costituzione in quanto determina un\u0027irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento, favorendo alcuni soggetti dichiarati idonei in una\nprocedura concorsuale ormai conclusa, a discapito di coloro che\naspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali. \n A cio\u0027 deve aggiungersi che, nel caso di specie, la proroga\nselettiva di una sola graduatoria consentirebbe ad alcuni soggetti di\ncontinuare a beneficiare di opportunita\u0027 di assunzione pur dopo la\nscadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri,\ninseriti in graduatorie analoghe, decorso il termine di legge perdono\ndefinitivamente tale possibilita\u0027, nonostante si trovino in\nun\u0027identica posizione giuridica. \n In questa prospettiva, la proroga disposta dalla legge regionale\nnon solo crea un vantaggio indebito per un gruppo limitato di\nsoggetti, ma genera un trattamento disomogeneo tra situazioni eguali,\nviolando il canone di ragionevolezza che l\u0027art. 3 della Costituzione\npone a fondamento del potere legislativo. \n 2) Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma 26, della legge regionale n.\n24/2025 per violazione - anche per il tramite della normativa\ninterposta statale di cui all\u0027art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3,\nterzo e quarto periodo, art. 45, del decreto legislativo n. 165 del\n2001 - dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e\ndell\u0027art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto di autonomia. \n In relazione all\u0027art. 9, comma 26, che sostituisce il comma 2,\ndell\u0027art. 7 della legge regionale n. 18 del 2016 (Reddito di\ninclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione\nsociale - «Agiudu torrau»), si ravvisano i seguenti profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \n La menzionata norma regionale prevede l\u0027assegnazione ai Comuni\ngestori di una quota pari all\u00271,5 per cento del contributo annuale\nper il reddito di inclusione sociale (REIS), al fine di far fronte ai\ncosti relativi all\u0027attivazione dei servizi esterni che si occupano\ndella gestione del reddito di inclusione sociale o, in alternativa,\nper la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il\npagamento di indennita\u0027 stipendiali incentivanti a favore dei\ndipendenti interni all\u0027amministrazione, incaricati della gestione del\nREIS. \n La disposizione precisa che il contributo corrisposto al\npersonale interno «si configura come indennita\u0027 accessoria, da\ndefinirsi in busta paga secondo disposizioni normative e secondo le\nprevisioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali». \n Al riguardo, si osserva che la disposizione in oggetto,\nprevedendo il riconoscimento di un\u0027indennita\u0027 aggiuntiva in favore\ndel personale dei Comuni, si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera l), della Costituzione in quanto, nello\nstabilire un aumento del trattamento economico del personale dei\nComuni, realizza un intervento della Regione nella materia\ndell\u0027ordinamento civile e lede il principio per cui ogni\nregolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego e\u0027\nrimessa, in forma esclusiva, alla contrattazione collettiva (art. 2,\ncomma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del\n2001). \n Si richiama, in proposito, il costante insegnamento di codesta\necc.ma Corte che ha piu\u0027 volte dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 di\ndisposizioni regionali intervenute in materia di trattamento\neconomico dei pubblici dipendenti. \n In tali occasioni si e\u0027 affermato che, essendo il rapporto di\nimpiego ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa\nquella della retribuzione) rientra nella materia dell\u0027ordinamento\ncivile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 7,\nnn. 332 e 339 del 2011 e n. 290 del 2012). \n Infatti, la disciplina del trattamento economico e giuridico del\npubblico impiego regionale e\u0027 riconducibile alla materia «ordinamento\ncivile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato\ndall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. \n E\u0027, quindi, preclusa alle Regioni l\u0027adozione di una normativa che\nincida su un rapporto di lavoro gia\u0027 sorto sostituendosi alla\ncontrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina. \n Con riferimento alle Regioni a Statuto speciale occorre,\naltresi\u0027, tener conto delle competenze statutarie le quali, con\nriguardo alla Regione autonoma Sardegna, devono comunque essere\nesercitate nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica e, conseguentemente, anche delle\nprevisioni recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001. \n A tale riguardo la disposizione regionale impugnata si pone in\ncontrasto con gli articoli 2, comma 3, e 45 del decreto legislativo\nn. 165 del 2001, da considerarsi quali norme fondamentali di riforma\neconomico-sociale della Repubblica. \n Il contrasto con dette norme comporta la violazione dell\u0027art. 3,\nlettera a), dello Statuto di autonomia il quale stabilisce che «in\narmonia con la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico\ndella Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli\ninteressi nazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta\u0027\nlegislativa nelle seguenti materie: ...», perche\u0027 la Regione\nSardegna, nell\u0027esercizio della propria competenza legislativa in\nmateria di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi\ndella Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 3,\nlett. a]), non ha rispettato i limiti previsti dallo Statuto\nmedesimo. \n Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e\nalla loro contrattualizzazione e\u0027 stato affermato che «i principi\nfissati dalla legge statale in materia \"costituiscono tipici limiti\ndi diritto privato, fondati sull\u0027esigenza, connessa al precetto\ncostituzionale di eguaglianza, di garantire l\u0027uniformita\u0027 nel\nterritorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che\ndisciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche\nalle regioni a statuto speciale [...]\"» (sentenza n. 154 del 2019,\npronunciata nei confronti di una legge della Regione Sardegna; nello\nstesso senso, le sentenze n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e\nn. 77 del 2013 e n. 341 del 2003). \n Si rileva, inoltre, che ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, «Le disposizioni del presente\ndecreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell\u0027art. 117\ndella Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad\nesse tenendo conto delle peculiarita\u0027 dei rispettivi ordinamenti. I\nprincipi desumibili dall\u0027art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,\ne successive modificazioni, e dall\u0027art. 11, comma 4, della legge 15\nmarzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,\ncostituiscono altresi\u0027, per le Regioni a statuto speciale e per le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di\nriforma economico-sociale della Repubblica». \n E\u0027 costante l\u0027insegnamento di codesta ecc.ma Corte secondo cui,\nalla stregua della legislazione in materia di privatizzazione del\npubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico\ndei dipendenti pubblici contrattualizzati, tra cui, ai sensi\ndell\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono\nricompresi anche i dipendenti delle Regioni e degli enti locali, e\u0027\nattribuita in via esclusiva al legislatore statale dall\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera l), della Costituzione (in tal senso, ex\nplurimis, sentenze n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). \n Cio\u0027 comporta che le Regioni non possono alterare le regole che\ndisciplinano tali rapporti (ex multis, sentenza n. 282 del 2004). \n La disposizione impugnata, intervenendo nell\u0027ambito del\ntrattamento economico dei dipendenti dell\u0027amministrazione locale, si\npone in contrasto con le norme interposte di cui agli articoli 2,\ncomma 3, e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le quali\nstabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei\ndipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali\ne degli enti locali, sono regolati contrattualmente e che il\ntrattamento economico fondamentale e accessorio e\u0027 definito dai\ncontratti collettivi. \n Ne\u0027 potrebbe ex adverso sostenersi che la disposizione impugnata\nnon invaderebbe la competenza legislativa dello Stato prevista\ndall\u0027art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in\nquanto il comma 26, dell\u0027art. 9 si limiterebbe a disporre una\nprovvista finanziaria nell\u0027 ipotesi in cui l\u0027indennita\u0027 incentivante\na favore dei dipendenti interni all\u0027amministrazione incaricati a\nvario titolo della gestione della misura del REIS venga inserita nel\ncontratto collettivo di settore. \n Deve, infatti, osservarsi che la disposizione regionale non si\nlimita a stanziare le risorse finanziarie necessarie alla\ncontrattazione collettiva, ma istituisce unilateralmente una\nspecifica indennita\u0027 incentivante a favore dei dipendenti degli Enti\nlocali sardi e ne determina anche la natura di trattamento\naccessorio, cosi\u0027 sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le\nparti legittimate secondo i canoni della contrattazione collettiva. \n E cio\u0027 comporta l\u0027invasione della competenza legislativa dello\nStato nella materia «ordinamento civile» (in tal senso, sentenze n.\n255 del 2022, n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). \n Alla stregua di quanto sopra, la disposizione regionale in\ncommento, derogando al quadro legislativo e contrattuale vigente,\noltre a porsi in contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera l),\ndella Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato\nl\u0027ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato\nregolati dal codice civile (contratti collettivi), contrasta anche\ncon l\u0027art. 3 dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, il\nquale espressamente dispone che la potesta\u0027 legislativa esclusiva\nregionale debba esercitarsi «In armonia con la Costituzione e i\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto\ndegli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027\ndelle norme fondamentali delle riforme economico sociali della\nRepubblica». \n Per i motivi dedotti, si promuove questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale\ndell\u0027art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione\nSardegna 11 settembre 2025 n. 24, in relazione ai parametri di cui: \n agli articoli 3, 97, commi 2 e 4, della Costituzione, anche per\nil tramite della normativa interposta statale (comma 5-ter, dell\u0027art.\n35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi); \n all\u0027art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, e all\u0027art.\n3, lett. a), dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, anche\nper il tramite della normativa interposta statale di cui all\u0027art. 1,\ncommi 2 e 3, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, art. 45, del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 9, comma 19, lett.\nb) e comma 26, della legge regionale della Sardegna 11 settembre 2025\nn. 24, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti\nstatuizioni. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositera\u0027 estratto\ndella delibera del Consiglio dei ministri in data 5 novembre 2025 con\nl\u0027allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. \n Roma, 10 novembre 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Fedeli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"17/12/2025"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
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