Reg. Ric. n. 42 del 2025
pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Impiego pubblico – Concorso pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie – Modifica alla legge regionale n. 12 del 2025 – Previsione che è prorogata l’efficacia della graduatoria del concorso pubblico bandito dall'Azienda regionale dell'emergenza ed urgenza Sardegna (AREUS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi - categoria C, ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria è stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che ha disposto l’ultrattività della graduatoria che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla sua approvazione – Contrasto con il principio di certezza del diritto e deroga al principio dell’irretroattività della legge – Violazione del principio generale del concorso pubblico quale metodo di selezione per l’accesso all’impiego pubblico – Riviviscenza della graduatoria non consentita dalla legge statale interposta, né dai principi generali dell’azione amministrativa che elude i limiti temporali di validità fissati dal legislatore nazionale – Lesione del principio di legalità sostanziale, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Determinazione di un’irragionevole disparità di trattamento, essendo favoriti i soggetti dichiarati idonei in una procedura concorsuale ormai conclusa, rispetto a coloro che aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali – Proroga selettiva di una sola graduatoria che consente ad alcuni soggetti di continuare a beneficiare di opportunità di assunzione pur dopo la scadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri, inseriti in graduatorie analoghe e decorso il termine di legge, perdono tale possibilità, nonostante siano in una identica situazione giuridica – Lesione del principio di ragionevolezza.
- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 19, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 97, commi secondo e quarto; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi), art. 11.
Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di inclusione sociale (REIS) – Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori della misura relativa al REIS, una quota pari all'1,5 per cento del contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi all'attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'ente locale per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all'amministrazione incaricati della gestione del REIS – Ricorso del Governo – Denunciata previsione che, riconoscendo un’indennità aggiuntiva in favore del personale dei comuni, determina un aumento del trattamento economico, in spregio al principio per cui ogni relativa regolamentazione è demandato dalla normativa statale interposta alla contrattazione collettiva in forma esclusiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Contrasto con l’art. 3, lettera a), dello statuto speciale per la Sardegna.
- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 26.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, lettera a); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3, terzo e quarto periodo; e 45.
legge della Regione autonoma Sardegna del 19/05/2025 Num. 14 Art. 1
legge della Regione autonoma Sardegna del 11/09/2025 Num. 24 Art. 9 Co. 26
legge della Regione autonoma Sardegna del 02/08/2016 Num. 18 Art. 7 Co. 2
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 97 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 2
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 35 Co. 5
preleggi Art. 11
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 1 Co. 2
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 1 Co. 3
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 2 Co. 3
decreto legislativo del 30/03/2001 Art. 45
Udienza Pubblica del 14/04/2026 rel. BUSCEMA
Testo del ricorso
N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 novembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie -
Modifica alla legge regionale n. 14 del 2025 - Previsione che e'
prorogata l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico
bandito dall'Azienda regionale dell'emergenza ed urgenza Sardegna
(AREUS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
assistenti amministrativi - categoria C, ai sensi dell'art. 6,
comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria
e' stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121
del 4 aprile 2023.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione
autonoma Sardegna - Reddito di inclusione sociale (REIS) -
Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori
della misura relativa al REIS, una quota pari all'1,5 per cento del
contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi
all'attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione
della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri
sostenuti dall'ente locale per il pagamento di indennita'
stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni
all'amministrazione incaricati della gestione del REIS.
- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento
di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle
disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni,
riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie), art.
9, commi 19, lettera b), e 26.
(GU n. 49 del 03-12-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato - codice fiscale n. 80224030587, per il ricevimento degli
atti fax 06/96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso
i cui uffici domicilia ope legis in via dei Portoghesi n. 12, Roma -
ricorrente, contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, nella sua sede in
Cagliari, al viale Trento n. 69; indirizzo PEC:
presidenza@pec.regione.sardegna.it;
intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione
Sardegna 11 settembre 2025 n. 24, recante «Assestamento di bilancio
2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui
agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti
fuori bilancio e disposizioni varie».
Nel B.U.R. della Regione Sardegna n. 51 del 12 settembre 2025 e'
stata pubblicata la Legge 11 settembre 2025, n. 24, recante
«Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base
alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed
integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni
varie».
Il Governo ritiene che i commi 19 lett. b) e 26, dell'art. 9
della suddetta legge regionale presentino profili di illegittimita'
costituzionale per i seguenti
Motivi
1) Illegittimita' dell'art. 9, comma 19, lett. b), della legge
regionale n. 24/2025, per violazione - anche per il tramite della
normativa interposta statale (comma 5-ter, dell'art. 35, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi) - degli articoli
3 e 97, commi 2 e 4, della Costituzione, e del principio informatore
della certezza del diritto.
- L'art. 9, comma 19, della legge regionale n. 24/2025 interviene
apportando modifiche e integrazioni all'art. 1 della legge regionale
19 maggio 2025 n. 14 («Proroga dei termini di efficacia delle
graduatorie»), prevedendo alla lett. b) l'aggiunta, dopo la lettera
b) del suddetto art. 1, della lettera b-bis) che stabilisce la
proroga della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi categoria C,
bandito dall'Agenzia regionale per l'emergenza e per l'urgenza
Sardegna (AREUS), ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge
regionale 22 novembre 2021, n. 17, approvata con delibera del
direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023.
Al riguardo, si evidenzia che la graduatoria relativa al concorso
pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti
amministrativi - categoria C, di cui alla lett. b), del comma 19,
lett. b), art. 9, legge regionale n. 24/2025, risulta scaduta alla
data di entrata in vigore della legge regionale pubblicata nel
Bollettino Ufficiale delle Regione autonoma Sardegna del 12 settembre
2025, in quanto sono trascorsi i termini previsti dalla legge per la
validita' della suddetta graduatoria.
Infatti, secondo quanto previsto dal comma 5-ter, dell'art. 35
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche): «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un termine di due anni dalla data di approvazione».
Approvazione che, nel caso di specie, e' stata disposta con la
delibera del Direttore generale ARES n. 121 del 4 aprile 2023.
Sul punto si rammenta che, quantunque sia oramai assodato
l'orientamento di codesta ecc.ma Corte che attribuisce alla
competenza esclusiva delle Regioni la disciplina delle graduatorie -
fermo restando il rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialita' dell'amministrazione parimenti emerge, dall'esame delle
sentenze sull'argomento (cfr. sentenza n. 273/2020, sentenza n.
126/2020, sentenza n. 267/2022) che la proroga deve riguardare
graduatorie ancora in corso di validita' e, invero, non potrebbe
argomentarsi diversamente iuxta ius, considerato che la proroga, di
per se', vale proprio a consentire l'estensione del termine finale di
un atto o di un provvedimento ancora valido e produttivo di effetti.
D'altro canto, la perdita di efficacia dell'atto determina
l'impossibilita' di produrre gli effetti giuridici che la legge
ricollega all'atto medesimo, ovvero, nel caso di specie, la
caducazione dei rapporti giuridici (anche in termini di interessi
legittimi) insorti in seguito all'approvazione della graduatoria
concorsuale.
Nel merito, premesso che in subjecta materia non si rinviene una
norma regionale idonea a consentire un termine di validita' piu'
ampio rispetto a quello previsto dal legislatore statale, non puo'
che applicarsi il termine biennale di durata delle graduatorie
previsto dal comma 5-ter, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
Pertanto, la previsione della ultrattivita' della suddetta
graduatoria, che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla
sua approvazione, confligge con il principio di certezza del diritto,
deroga al principio di irretroattivita' della legge (art. 11 delle
preleggi) e viola il principio generale del concorso quale metodo di
selezione per l'accesso all'impiego pubblico in considerazione della
circostanza che una graduatoria scaduta ha esaurito i propri effetti
con lo spirare del termine e, pertanto, non puo' essere piu'
utilizzata dal legislatore regionale come presupposto idoneo per
instaurare rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, in
armonia con il principio di legalita' sostanziale (art. 97 della
Costituzione).
Per le ragioni esposte la norma regionale in questione si pone in
contrasto con l'art. 97, commi 2 e 4, e con l'art. 3 della
Costituzione.
Argomentando piu' nello specifico, la giurisprudenza di codesta
ecc.ma Corte afferente a norme regionali di proroga delle graduatorie
di concorso ed al bilanciamento del principio del concorso pubblico
con quelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ha
ad oggetto esclusivamente graduatorie vigenti.
La lett. b), comma 19, dell'art. 9, della legge regionale in
esame, invece, proroga la graduatoria del concorso pubblico per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti
amministrativi categoria C, approvata con delibera del direttore
generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023, dunque gia' scaduta secondo
quanto stabilito dal comma 5-ter, dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Appare intuitivo che, argomentando in senso contrario, si
attribuirebbe alla Regione la possibilita' di eludere il termine di
legge fissato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per la vigenza
delle graduatorie di concorso.
- L'art. 97, commi 2 e 4, della Costituzione, sancisce i principi
del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica
amministrazione, che trovano compimento nel pubblico concorso,
procedura selettiva volta a garantire che le assunzioni avvengano in
base al merito e attraverso procedure trasparenti e aperte a tutti
coloro che possiedono i requisiti richiesti.
La disposizione regionale impugnata si pone in contrasto con tali
principi, in quanto proroga una graduatoria di concorso gia' scaduta
e, quindi, ormai non piu' vigente, in violazione di quanto previsto
dal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35, comma 5-ter.
Con la proroga della graduatoria che aveva esaurito i propri
effetti la Regione ha finito per operare una rimessione in termini
extra ordinem.
Tale reviviscenza, che non e' consentita ne' dalla legge statale,
ne' dai principi generali dell'azione amministrativa, elude i limiti
temporali di validita' delle graduatorie concorsuali fissati dal
legislatore nazionale a tutela del buon andamento e
dell'imparzialita' dell'amministrazione.
Con riferimento all'istituto della proroga degli atti
amministrativi, la giurisprudenza insegna che «in applicazione dei
principi generali dell'azione amministrativa, nonche' del consolidato
orientamento della giurisprudenza amministrativa, la proroga, quale
istituto di carattere eccezionale, deve, necessariamente, intervenire
prima della scadenza dell'atto da prorogare. Cio' perche' la proroga
dei termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone
necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto.
Il principio e' applicabile in relazione ad ogni provvedimento
amministrativo che sia sottoposto ad un termine finale di efficacia,
atteso che un conto e' disporre la prosecuzione dell'efficacia nel
tempo di un originario provvedimento, altro e' consentire nuovamente
lo svolgimento di un'attivita' in precedenza preclusa per
sopravvenuta inefficacia dell'atto, occorrendo, in questa seconda
ipotesi, una nuova e piu' approfondita valutazione che tenga conto
della situazione di fatto e delle regole giuridiche sopravvenute»
(Cons. Stato, Sez. V, sentenza 11 ottobre 2023, n. 8889).
Ancora: «la proroga di un atto amministrativo non puo' ammettersi
qualora l'atto originario sia scaduto: essa e' possibile solo se
sopraggiunga prima della scadenza del termine, perche', quale atto
avente l'effetto di estendere il termine di efficacia di un
provvedimento amministrativo, deve a questo collegarsi senza vuoti
temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell'atto
su cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale» (Cons.
Stato, Sez. V, sentenza 28 luglio 2023, n. 7400; Cons. di Stato, Sez.
VI, sentenza 21 giugno 2001, n. 3349).
La proroga, quindi, deve necessariamente intervenire prima della
scadenza dell'atto.
La norma regionale censurata contrasta, infine, con l'art. 3
della Costituzione in quanto determina un'irragionevole disparita' di
trattamento, favorendo alcuni soggetti dichiarati idonei in una
procedura concorsuale ormai conclusa, a discapito di coloro che
aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali.
A cio' deve aggiungersi che, nel caso di specie, la proroga
selettiva di una sola graduatoria consentirebbe ad alcuni soggetti di
continuare a beneficiare di opportunita' di assunzione pur dopo la
scadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri,
inseriti in graduatorie analoghe, decorso il termine di legge perdono
definitivamente tale possibilita', nonostante si trovino in
un'identica posizione giuridica.
In questa prospettiva, la proroga disposta dalla legge regionale
non solo crea un vantaggio indebito per un gruppo limitato di
soggetti, ma genera un trattamento disomogeneo tra situazioni eguali,
violando il canone di ragionevolezza che l'art. 3 della Costituzione
pone a fondamento del potere legislativo.
2) Illegittimita' dell'art. 9, comma 26, della legge regionale n.
24/2025 per violazione - anche per il tramite della normativa
interposta statale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3,
terzo e quarto periodo, art. 45, del decreto legislativo n. 165 del
2001 - dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e
dell'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto di autonomia.
In relazione all'art. 9, comma 26, che sostituisce il comma 2,
dell'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2016 (Reddito di
inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale - «Agiudu torrau»), si ravvisano i seguenti profili di
illegittimita' costituzionale.
La menzionata norma regionale prevede l'assegnazione ai Comuni
gestori di una quota pari all'1,5 per cento del contributo annuale
per il reddito di inclusione sociale (REIS), al fine di far fronte ai
costi relativi all'attivazione dei servizi esterni che si occupano
della gestione del reddito di inclusione sociale o, in alternativa,
per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il
pagamento di indennita' stipendiali incentivanti a favore dei
dipendenti interni all'amministrazione, incaricati della gestione del
REIS.
La disposizione precisa che il contributo corrisposto al
personale interno «si configura come indennita' accessoria, da
definirsi in busta paga secondo disposizioni normative e secondo le
previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali».
Al riguardo, si osserva che la disposizione in oggetto,
prevedendo il riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in favore
del personale dei Comuni, si pone in contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione in quanto, nello
stabilire un aumento del trattamento economico del personale dei
Comuni, realizza un intervento della Regione nella materia
dell'ordinamento civile e lede il principio per cui ogni
regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego e'
rimessa, in forma esclusiva, alla contrattazione collettiva (art. 2,
comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del
2001).
Si richiama, in proposito, il costante insegnamento di codesta
ecc.ma Corte che ha piu' volte dichiarato l'illegittimita' di
disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento
economico dei pubblici dipendenti.
In tali occasioni si e' affermato che, essendo il rapporto di
impiego ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa
quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento
civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 7,
nn. 332 e 339 del 2011 e n. 290 del 2012).
Infatti, la disciplina del trattamento economico e giuridico del
pubblico impiego regionale e' riconducibile alla materia «ordinamento
civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
E', quindi, preclusa alle Regioni l'adozione di una normativa che
incida su un rapporto di lavoro gia' sorto sostituendosi alla
contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina.
Con riferimento alle Regioni a Statuto speciale occorre,
altresi', tener conto delle competenze statutarie le quali, con
riguardo alla Regione autonoma Sardegna, devono comunque essere
esercitate nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica e, conseguentemente, anche delle
previsioni recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
A tale riguardo la disposizione regionale impugnata si pone in
contrasto con gli articoli 2, comma 3, e 45 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, da considerarsi quali norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Il contrasto con dette norme comporta la violazione dell'art. 3,
lettera a), dello Statuto di autonomia il quale stabilisce che «in
armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie: ...», perche' la Regione
Sardegna, nell'esercizio della propria competenza legislativa in
materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 3,
lett. a]), non ha rispettato i limiti previsti dallo Statuto
medesimo.
Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e
alla loro contrattualizzazione e' stato affermato che «i principi
fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti
di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto
costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel
territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche
alle regioni a statuto speciale [...]"» (sentenza n. 154 del 2019,
pronunciata nei confronti di una legge della Regione Sardegna; nello
stesso senso, le sentenze n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e
n. 77 del 2013 e n. 341 del 2003).
Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, «Le disposizioni del presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117
della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad
esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I
principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica».
E' costante l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte secondo cui,
alla stregua della legislazione in materia di privatizzazione del
pubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico
dei dipendenti pubblici contrattualizzati, tra cui, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono
ricompresi anche i dipendenti delle Regioni e degli enti locali, e'
attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione (in tal senso, ex
plurimis, sentenze n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019).
Cio' comporta che le Regioni non possono alterare le regole che
disciplinano tali rapporti (ex multis, sentenza n. 282 del 2004).
La disposizione impugnata, intervenendo nell'ambito del
trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione locale, si
pone in contrasto con le norme interposte di cui agli articoli 2,
comma 3, e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le quali
stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali
e degli enti locali, sono regolati contrattualmente e che il
trattamento economico fondamentale e accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
Ne' potrebbe ex adverso sostenersi che la disposizione impugnata
non invaderebbe la competenza legislativa dello Stato prevista
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in
quanto il comma 26, dell'art. 9 si limiterebbe a disporre una
provvista finanziaria nell' ipotesi in cui l'indennita' incentivante
a favore dei dipendenti interni all'amministrazione incaricati a
vario titolo della gestione della misura del REIS venga inserita nel
contratto collettivo di settore.
Deve, infatti, osservarsi che la disposizione regionale non si
limita a stanziare le risorse finanziarie necessarie alla
contrattazione collettiva, ma istituisce unilateralmente una
specifica indennita' incentivante a favore dei dipendenti degli Enti
locali sardi e ne determina anche la natura di trattamento
accessorio, cosi' sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le
parti legittimate secondo i canoni della contrattazione collettiva.
E cio' comporta l'invasione della competenza legislativa dello
Stato nella materia «ordinamento civile» (in tal senso, sentenze n.
255 del 2022, n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019).
Alla stregua di quanto sopra, la disposizione regionale in
commento, derogando al quadro legislativo e contrattuale vigente,
oltre a porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato
regolati dal codice civile (contratti collettivi), contrasta anche
con l'art. 3 dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, il
quale espressamente dispone che la potesta' legislativa esclusiva
regionale debba esercitarsi «In armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'
delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della
Repubblica».
Per i motivi dedotti, si promuove questione di legittimita'
costituzionale dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale
dell'art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione
Sardegna 11 settembre 2025 n. 24, in relazione ai parametri di cui:
agli articoli 3, 97, commi 2 e 4, della Costituzione, anche per
il tramite della normativa interposta statale (comma 5-ter, dell'art.
35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi);
all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, e all'art.
3, lett. a), dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, anche
per il tramite della normativa interposta statale di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, art. 45, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 19, lett.
b) e comma 26, della legge regionale della Sardegna 11 settembre 2025
n. 24, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti
statuizioni.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 5 novembre 2025 con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.
Roma, 10 novembre 2025
L'Avvocato dello Stato: Fedeli