Reg. Ric. n. 42 del 2025
pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie – Modifica alla legge regionale n. 12 del 2025 – Previsione che è prorogata l’efficacia della graduatoria del concorso pubblico bandito dall'Azienda regionale dell'emergenza ed urgenza Sardegna (AREUS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi - categoria C, ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria è stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che ha disposto l’ultrattività della graduatoria che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla sua approvazione – Contrasto con il principio di certezza del diritto e deroga al principio dell’irretroattività della legge – Violazione del principio generale del concorso pubblico quale metodo di selezione per l’accesso all’impiego pubblico – Riviviscenza della graduatoria non consentita dalla legge statale interposta, né dai principi generali dell’azione amministrativa che elude i limiti temporali di validità fissati dal legislatore nazionale – Lesione del principio di legalità sostanziale, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Determinazione di un’irragionevole disparità di trattamento, essendo favoriti i soggetti dichiarati idonei in una procedura concorsuale ormai conclusa, rispetto a coloro che aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali – Proroga selettiva di una sola graduatoria che consente ad alcuni soggetti di continuare a beneficiare di opportunità di assunzione pur dopo la scadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri, inseriti in graduatorie analoghe e decorso il termine di legge, perdono tale possibilità, nonostante siano in una identica situazione giuridica – Lesione del principio di ragionevolezza.

- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 19, lettera b).

- Costituzione, artt. 3 e 97, commi secondo e quarto; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi), art. 11.

  

Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di inclusione sociale (REIS) – Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori della misura relativa al REIS, una quota pari all'1,5 per cento del contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi all'attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'ente locale per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all'amministrazione incaricati della gestione del REIS Ricorso del Governo – Denunciata previsione che, riconoscendo un’indennità aggiuntiva in favore del personale dei comuni, determina un aumento del trattamento economico, in spregio al principio per cui ogni relativa regolamentazione è demandato dalla normativa statale interposta alla contrattazione collettiva in forma esclusiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Contrasto con l’art. 3, lettera a), dello statuto speciale per la Sardegna.

- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 26.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, lettera a); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3, terzo e quarto periodo; e 45.

Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 11/09/2025  Num. 24  Art. 9  Co. 19
legge della Regione autonoma Sardegna  del 19/05/2025  Num. 14  Art. 1
legge della Regione autonoma Sardegna  del 11/09/2025  Num. 24  Art. 9  Co. 26
legge della Regione autonoma Sardegna  del 02/08/2016  Num. 18  Art. 7  Co. 2


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
decreto legislativo del 30/03/2001    Art. 35    Co.
preleggi   Art. 11 
decreto legislativo del 30/03/2001    Art.   Co.
decreto legislativo del 30/03/2001    Art.   Co.
decreto legislativo del 30/03/2001    Art.   Co.
decreto legislativo del 30/03/2001    Art. 45 

Udienza Pubblica del 14/04/2026 rel. BUSCEMA




Testo del ricorso

                        N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 novembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Norme della  Regione  autonoma
  Sardegna - Proroga dei termini di  efficacia  delle  graduatorie  -
  Modifica alla legge regionale n. 14 del 2025 -  Previsione  che  e'
  prorogata  l'efficacia  della  graduatoria  del  concorso  pubblico
  bandito dall'Azienda regionale dell'emergenza ed  urgenza  Sardegna
  (AREUS)  per  l'assunzione  a  tempo  pieno  e   indeterminato   di
  assistenti amministrativi - categoria  C,  ai  sensi  dell'art.  6,
  comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui  graduatoria
  e' stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121
  del 4 aprile 2023. 
Impiego pubblico  -  Trattamento  economico  -  Norme  della  Regione
  autonoma  Sardegna  -  Reddito  di  inclusione  sociale  (REIS)   -
  Previsione che la Regione assegna ai  comuni,  quali  enti  gestori
  della misura relativa al REIS, una quota pari all'1,5 per cento del
  contributo annuale per  il  REIS,  per  coprire  i  costi  relativi
  all'attivazione dei servizi esterni che si occupano della  gestione
  della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri
  sostenuti  dall'ente  locale  per  il   pagamento   di   indennita'
  stipendiali  incentivanti   a   favore   dei   dipendenti   interni
  all'amministrazione incaricati della gestione del REIS. 
- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento
  di bilancio  2025-2027  e  variazioni  di  bilancio  in  base  alle
  disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del  decreto  legislativo
  23 giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
  riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie), art.
  9, commi 19, lettera b), e 26. 


(GU n. 49 del 03-12-2025)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del  Consiglio  pro
tempore, rappresentato e difeso per  legge  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato - codice fiscale n. 80224030587, per il ricevimento degli
atti fax 06/96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso
i cui uffici domicilia ope legis in via dei Portoghesi n. 12, Roma  -
ricorrente, contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta  regionale,  nella  sua  sede  in
Cagliari,    al    viale    Trento    n.    69;    indirizzo     PEC:
presidenza@pec.regione.sardegna.it; 
    intimata per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione
Sardegna 11 settembre 2025 n. 24, recante «Assestamento  di  bilancio
2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni  di  cui
agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modifiche  ed  integrazioni,  riconoscimento  di  debiti
fuori bilancio e disposizioni varie». 
    Nel B.U.R. della Regione Sardegna n. 51 del 12 settembre 2025  e'
stata  pubblicata  la  Legge  11  settembre  2025,  n.  24,   recante
«Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in  base
alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  50  e  51  del   decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e  disposizioni
varie». 
    Il Governo ritiene che i commi 19 lett.  b)  e  26,  dell'art.  9
della suddetta legge regionale presentino profili  di  illegittimita'
costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
  1) Illegittimita' dell'art. 9, comma  19,  lett.  b),  della  legge
regionale n. 24/2025, per violazione - anche  per  il  tramite  della
normativa interposta statale (comma 5-ter, dell'art. 35, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi) - degli articoli
3 e 97, commi 2 e 4, della Costituzione, e del principio  informatore
della certezza del diritto. 
    - L'art. 9, comma 19, della legge regionale n. 24/2025 interviene
apportando modifiche e integrazioni all'art. 1 della legge  regionale
19 maggio 2025  n.  14  («Proroga  dei  termini  di  efficacia  delle
graduatorie»), prevedendo alla lett. b) l'aggiunta, dopo  la  lettera
b) del suddetto art.  1,  della  lettera  b-bis)  che  stabilisce  la
proroga della graduatoria relativa al  concorso  per  l'assunzione  a
tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi categoria C,
bandito  dall'Agenzia  regionale  per  l'emergenza  e  per  l'urgenza
Sardegna (AREUS),  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  23,  della  legge
regionale 22  novembre  2021,  n.  17,  approvata  con  delibera  del
direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023. 
    Al riguardo, si evidenzia che la graduatoria relativa al concorso
pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti
amministrativi - categoria C, di cui alla lett.  b),  del  comma  19,
lett. b), art. 9, legge regionale n. 24/2025,  risulta  scaduta  alla
data di entrata  in  vigore  della  legge  regionale  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale delle Regione autonoma Sardegna del 12 settembre
2025, in quanto sono trascorsi i termini previsti dalla legge per  la
validita' della suddetta graduatoria. 
    Infatti, secondo quanto previsto dal comma  5-ter,  dell'art.  35
del  decreto  legislativo   n.   165   del   2001   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche): «Le graduatorie dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di due anni dalla data di approvazione». 
    Approvazione che, nel caso di specie, e' stata  disposta  con  la
delibera del Direttore generale ARES n. 121 del 4 aprile 2023. 
    Sul  punto  si  rammenta  che,  quantunque  sia  oramai  assodato
l'orientamento  di  codesta  ecc.ma  Corte   che   attribuisce   alla
competenza esclusiva delle Regioni la disciplina delle graduatorie  -
fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento   e
imparzialita' dell'amministrazione parimenti emerge, dall'esame delle
sentenze sull'argomento  (cfr.  sentenza  n.  273/2020,  sentenza  n.
126/2020, sentenza  n.  267/2022)  che  la  proroga  deve  riguardare
graduatorie ancora in corso di  validita'  e,  invero,  non  potrebbe
argomentarsi diversamente iuxta ius, considerato che la  proroga,  di
per se', vale proprio a consentire l'estensione del termine finale di
un atto o di un provvedimento ancora valido e produttivo di effetti. 
    D'altro  canto,  la  perdita  di  efficacia  dell'atto  determina
l'impossibilita' di produrre  gli  effetti  giuridici  che  la  legge
ricollega  all'atto  medesimo,  ovvero,  nel  caso  di   specie,   la
caducazione dei rapporti giuridici (anche  in  termini  di  interessi
legittimi) insorti  in  seguito  all'approvazione  della  graduatoria
concorsuale. 
    Nel merito, premesso che in subjecta materia non si rinviene  una
norma regionale idonea a consentire  un  termine  di  validita'  piu'
ampio rispetto a quello previsto dal legislatore  statale,  non  puo'
che applicarsi  il  termine  biennale  di  durata  delle  graduatorie
previsto dal comma 5-ter, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001. 
    Pertanto,  la  previsione  della  ultrattivita'  della   suddetta
graduatoria, che ha cessato di produrre effetti dopo due  anni  dalla
sua approvazione, confligge con il principio di certezza del diritto,
deroga al principio di irretroattivita' della legge  (art.  11  delle
preleggi) e viola il principio generale del concorso quale metodo  di
selezione per l'accesso all'impiego pubblico in considerazione  della
circostanza che una graduatoria scaduta ha esaurito i propri  effetti
con lo  spirare  del  termine  e,  pertanto,  non  puo'  essere  piu'
utilizzata dal legislatore  regionale  come  presupposto  idoneo  per
instaurare rapporti di lavoro con  la  pubblica  amministrazione,  in
armonia con il principio di  legalita'  sostanziale  (art.  97  della
Costituzione). 
    Per le ragioni esposte la norma regionale in questione si pone in
contrasto con  l'art.  97,  commi  2  e  4,  e  con  l'art.  3  della
Costituzione. 
    Argomentando piu' nello specifico, la giurisprudenza  di  codesta
ecc.ma Corte afferente a norme regionali di proroga delle graduatorie
di concorso ed al bilanciamento del principio del  concorso  pubblico
con quelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,  ha
ad oggetto esclusivamente graduatorie vigenti. 
    La lett. b), comma 19, dell'art.  9,  della  legge  regionale  in
esame, invece, proroga  la  graduatoria  del  concorso  pubblico  per
l'assunzione  a   tempo   pieno   e   indeterminato   di   assistenti
amministrativi categoria C,  approvata  con  delibera  del  direttore
generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023, dunque gia' scaduta  secondo
quanto  stabilito  dal  comma  5-ter,  dell'art.   35   del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    Appare  intuitivo  che,  argomentando  in  senso  contrario,   si
attribuirebbe alla Regione la possibilita' di eludere il  termine  di
legge fissato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 per la  vigenza
delle graduatorie di concorso. 
    - L'art. 97, commi 2 e 4, della Costituzione, sancisce i principi
del   buon   andamento   e    dell'imparzialita'    della    pubblica
amministrazione,  che  trovano  compimento  nel  pubblico   concorso,
procedura selettiva volta a garantire che le assunzioni avvengano  in
base al merito e attraverso procedure trasparenti e  aperte  a  tutti
coloro che possiedono i requisiti richiesti. 
    La disposizione regionale impugnata si pone in contrasto con tali
principi, in quanto proroga una graduatoria di concorso gia'  scaduta
e, quindi, ormai non piu' vigente, in violazione di  quanto  previsto
dal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35, comma 5-ter. 
    Con la proroga della graduatoria  che  aveva  esaurito  i  propri
effetti la Regione ha finito per operare una  rimessione  in  termini
extra ordinem. 
    Tale reviviscenza, che non e' consentita ne' dalla legge statale,
ne' dai principi generali dell'azione amministrativa, elude i  limiti
temporali di validita'  delle  graduatorie  concorsuali  fissati  dal
legislatore   nazionale   a   tutela    del    buon    andamento    e
dell'imparzialita' dell'amministrazione. 
    Con   riferimento   all'istituto   della   proroga   degli   atti
amministrativi, la giurisprudenza insegna che  «in  applicazione  dei
principi generali dell'azione amministrativa, nonche' del consolidato
orientamento della giurisprudenza amministrativa, la  proroga,  quale
istituto di carattere eccezionale, deve, necessariamente, intervenire
prima della scadenza dell'atto da prorogare. Cio' perche' la  proroga
dei  termini  di  efficacia  di  un  atto  amministrativo  presuppone
necessariamente che il termine da prorogare non sia  ancora  scaduto.
Il principio  e'  applicabile  in  relazione  ad  ogni  provvedimento
amministrativo che sia sottoposto ad un termine finale di  efficacia,
atteso che un conto e' disporre la  prosecuzione  dell'efficacia  nel
tempo di un originario provvedimento, altro e' consentire  nuovamente
lo  svolgimento  di   un'attivita'   in   precedenza   preclusa   per
sopravvenuta inefficacia dell'atto,  occorrendo,  in  questa  seconda
ipotesi, una nuova e piu' approfondita valutazione  che  tenga  conto
della situazione di fatto e  delle  regole  giuridiche  sopravvenute»
(Cons. Stato, Sez. V, sentenza 11 ottobre 2023, n. 8889). 
    Ancora: «la proroga di un atto amministrativo non puo' ammettersi
qualora l'atto originario sia scaduto:  essa  e'  possibile  solo  se
sopraggiunga prima della scadenza del termine,  perche',  quale  atto
avente  l'effetto  di  estendere  il  termine  di  efficacia  di   un
provvedimento amministrativo, deve a questo  collegarsi  senza  vuoti
temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia  dell'atto
su cui si salda, costituendo con questo un unicum  temporale»  (Cons.
Stato, Sez. V, sentenza 28 luglio 2023, n. 7400; Cons. di Stato, Sez.
VI, sentenza 21 giugno 2001, n. 3349). 
    La proroga, quindi, deve necessariamente intervenire prima  della
scadenza dell'atto. 
    La norma regionale censurata  contrasta,  infine,  con  l'art.  3
della Costituzione in quanto determina un'irragionevole disparita' di
trattamento, favorendo  alcuni  soggetti  dichiarati  idonei  in  una
procedura concorsuale ormai  conclusa,  a  discapito  di  coloro  che
aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali. 
    A cio' deve aggiungersi che,  nel  caso  di  specie,  la  proroga
selettiva di una sola graduatoria consentirebbe ad alcuni soggetti di
continuare a beneficiare di opportunita' di assunzione  pur  dopo  la
scadenza del termine  di  vigenza  della  graduatoria  mentre  altri,
inseriti in graduatorie analoghe, decorso il termine di legge perdono
definitivamente  tale  possibilita',   nonostante   si   trovino   in
un'identica posizione giuridica. 
    In questa prospettiva, la proroga disposta dalla legge  regionale
non solo crea  un  vantaggio  indebito  per  un  gruppo  limitato  di
soggetti, ma genera un trattamento disomogeneo tra situazioni eguali,
violando il canone di ragionevolezza che l'art. 3 della  Costituzione
pone a fondamento del potere legislativo. 
  2) Illegittimita' dell'art. 9, comma 26, della legge  regionale  n.
24/2025 per  violazione  -  anche  per  il  tramite  della  normativa
interposta statale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, art. 2,  comma  3,
terzo e quarto periodo, art. 45, del decreto legislativo n.  165  del
2001 - dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e
dell'art. 3, comma 1, lett. a) dello Statuto di autonomia. 
    In relazione all'art. 9, comma 26, che sostituisce  il  comma  2,
dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  18  del  2016  (Reddito  di
inclusione sociale. Fondo regionale  per  il  reddito  di  inclusione
sociale - «Agiudu  torrau»),  si  ravvisano  i  seguenti  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
    La menzionata norma regionale prevede  l'assegnazione  ai  Comuni
gestori di una quota pari all'1,5 per cento  del  contributo  annuale
per il reddito di inclusione sociale (REIS), al fine di far fronte ai
costi relativi all'attivazione dei servizi esterni  che  si  occupano
della gestione del reddito di inclusione sociale o,  in  alternativa,
per la copertura dei maggiori  oneri  sostenuti  dai  Comuni  per  il
pagamento  di  indennita'  stipendiali  incentivanti  a  favore   dei
dipendenti interni all'amministrazione, incaricati della gestione del
REIS. 
    La  disposizione  precisa  che  il  contributo   corrisposto   al
personale  interno  «si  configura  come  indennita'  accessoria,  da
definirsi in busta paga secondo disposizioni normative e  secondo  le
previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali». 
    Al  riguardo,  si  osserva  che  la  disposizione   in   oggetto,
prevedendo il riconoscimento di un'indennita'  aggiuntiva  in  favore
del personale dei Comuni,  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma,  lettera  l),  della  Costituzione  in  quanto,  nello
stabilire un aumento del  trattamento  economico  del  personale  dei
Comuni,  realizza  un  intervento   della   Regione   nella   materia
dell'ordinamento  civile  e  lede   il   principio   per   cui   ogni
regolamentazione del trattamento economico nel  pubblico  impiego  e'
rimessa, in forma esclusiva, alla contrattazione collettiva (art.  2,
comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n.  165  del
2001). 
    Si richiama, in proposito, il costante  insegnamento  di  codesta
ecc.ma  Corte  che  ha  piu'  volte  dichiarato  l'illegittimita'  di
disposizioni  regionali  intervenute  in   materia   di   trattamento
economico dei pubblici dipendenti. 
    In tali occasioni si e' affermato che,  essendo  il  rapporto  di
impiego ormai  contrattualizzato,  la  sua  disciplina  (ivi  inclusa
quella della retribuzione)  rientra  nella  materia  dell'ordinamento
civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze  n.  7,
nn. 332 e 339 del 2011 e n. 290 del 2012). 
    Infatti, la disciplina del trattamento economico e giuridico  del
pubblico impiego regionale e' riconducibile alla materia «ordinamento
civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    E', quindi, preclusa alle Regioni l'adozione di una normativa che
incida su  un  rapporto  di  lavoro  gia'  sorto  sostituendosi  alla
contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina. 
    Con  riferimento  alle  Regioni  a  Statuto   speciale   occorre,
altresi', tener conto  delle  competenze  statutarie  le  quali,  con
riguardo alla  Regione  autonoma  Sardegna,  devono  comunque  essere
esercitate  nel  rispetto  delle  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica e, conseguentemente,  anche  delle
previsioni recate dal decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    A tale riguardo la disposizione regionale impugnata  si  pone  in
contrasto con gli articoli 2, comma 3, e 45 del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, da considerarsi quali norme fondamentali di  riforma
economico-sociale della Repubblica. 
    Il contrasto con dette norme comporta la violazione dell'art.  3,
lettera a), dello Statuto di autonomia il quale  stabilisce  che  «in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali  della   Repubblica,   la   Regione   ha   potesta'
legislativa  nelle  seguenti  materie:  ...»,  perche'   la   Regione
Sardegna, nell'esercizio  della  propria  competenza  legislativa  in
materia di «ordinamento degli  uffici  e  degli  enti  amministrativi
della Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art.  3,
lett.  a]),  non  ha  rispettato  i  limiti  previsti  dallo  Statuto
medesimo. 
    Con riguardo alla disciplina dei rapporti di  lavoro  pubblico  e
alla loro contrattualizzazione e' stato  affermato  che  «i  principi
fissati dalla legge statale in materia "costituiscono  tipici  limiti
di diritto  privato,  fondati  sull'esigenza,  connessa  al  precetto
costituzionale  di  eguaglianza,  di  garantire   l'uniformita'   nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto   che
disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono  anche
alle regioni a statuto speciale [...]"» (sentenza n.  154  del  2019,
pronunciata nei confronti di una legge della Regione Sardegna;  nello
stesso senso, le sentenze n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n.  225  e
n. 77 del 2013 e n. 341 del 2003). 
    Si rileva, inoltre, che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, «Le  disposizioni  del  presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai  sensi  dell'art.  117
della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono  ad
esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti.  I
principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della  legge  15
marzo 1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica». 
    E' costante l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte  secondo  cui,
alla stregua della legislazione in  materia  di  privatizzazione  del
pubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico
dei  dipendenti  pubblici  contrattualizzati,  tra  cui,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  sono
ricompresi anche i dipendenti delle Regioni e degli enti  locali,  e'
attribuita in via esclusiva al  legislatore  statale  dall'art.  117,
secondo comma, lettera l),  della  Costituzione  (in  tal  senso,  ex
plurimis, sentenze n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). 
    Cio' comporta che le Regioni non possono alterare le  regole  che
disciplinano tali rapporti (ex multis, sentenza n. 282 del 2004). 
    La   disposizione   impugnata,   intervenendo   nell'ambito   del
trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione locale,  si
pone in contrasto con le norme interposte di  cui  agli  articoli  2,
comma 3, e 45 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  le  quali
stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali
e  degli  enti  locali,  sono  regolati  contrattualmente  e  che  il
trattamento economico  fondamentale  e  accessorio  e'  definito  dai
contratti collettivi. 
    Ne' potrebbe ex adverso sostenersi che la disposizione  impugnata
non  invaderebbe  la  competenza  legislativa  dello  Stato  prevista
dall'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  in
quanto il comma  26,  dell'art.  9  si  limiterebbe  a  disporre  una
provvista finanziaria nell' ipotesi in cui l'indennita'  incentivante
a favore dei  dipendenti  interni  all'amministrazione  incaricati  a
vario titolo della gestione della misura del REIS venga inserita  nel
contratto collettivo di settore. 
    Deve, infatti, osservarsi che la disposizione  regionale  non  si
limita  a  stanziare   le   risorse   finanziarie   necessarie   alla
contrattazione  collettiva,   ma   istituisce   unilateralmente   una
specifica indennita' incentivante a favore dei dipendenti degli  Enti
locali  sardi  e  ne  determina  anche  la  natura   di   trattamento
accessorio, cosi' sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le
parti legittimate secondo i canoni della contrattazione collettiva. 
    E cio' comporta l'invasione della  competenza  legislativa  dello
Stato nella materia «ordinamento civile» (in tal senso,  sentenze  n.
255 del 2022, n. 190 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). 
    Alla stregua  di  quanto  sopra,  la  disposizione  regionale  in
commento, derogando al quadro  legislativo  e  contrattuale  vigente,
oltre a porsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolati dal codice civile (contratti  collettivi),  contrasta  anche
con l'art. 3 dello Statuto di autonomia della  Regione  Sardegna,  il
quale espressamente dispone che  la  potesta'  legislativa  esclusiva
regionale debba esercitarsi «In  armonia  con  la  Costituzione  e  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico  sociali  della
Repubblica». 
    Per i motivi  dedotti,  si  promuove  questione  di  legittimita'
costituzionale  dinanzi  a  codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale
dell'art. 9, comma 19, lett. b) e comma 26, della legge della Regione
Sardegna 11 settembre 2025 n. 24, in relazione ai parametri di cui: 
      agli articoli 3, 97, commi 2 e 4, della Costituzione, anche per
il tramite della normativa interposta statale (comma 5-ter, dell'art.
35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 11 delle Preleggi); 
      all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, e all'art.
3, lett. a), dello Statuto di autonomia della Regione Sardegna, anche
per il tramite della normativa interposta statale di cui all'art.  1,
commi 2 e 3, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo,  art.  45,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma  19,  lett.
b) e comma 26, della legge regionale della Sardegna 11 settembre 2025
n. 24, per le motivazioni indicate nel ricorso,  con  le  conseguenti
statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 5 novembre 2025 con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. 
      Roma, 10 novembre 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli
                    
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #