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devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con le previsioni del codice del Terzo settore riguardanti la cancellazione degli enti dal registro unico nazionale e l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale, determinato anche in relazione alla speciale disciplina fiscale applicata – Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia ordinamento civile attraverso l’individuazione del contenuto della previsione statale di coordinamento.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 9 e 50.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eVolontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Violazione del procedimento per l’adozione di norme di attuazione nelle materie di competenza provinciale \u003cstrong\u003econ riferimento al \u003c/strong\u003eparere della commissione paritetica prevista dallo statuto speciale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 107.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"4","data_legge":"14/10/2025","data_nir":"2025-10-14","numero_legge":"12","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","denominazione_nesso":"introduttivo","denominazione_attributo":"","id":"25063","unique_identifier":""},{"codice_legge":"000035","articolo_legge":"7","data_legge":"08/07/2025","data_nir":"2025-07-08","numero_legge":"7","comma":"4","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di 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attivita\u0027 di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo\n settore) - Effetti della cancellazione di un ente dal Registro\n unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina\n della devoluzione dell\u0027incremento patrimoniale nel caso di domanda\n di permanenza nell\u0027elenco provinciale - Sospensione, fino\n all\u0027entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la\n disciplina statale e provinciale, dell\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma\n 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione\n che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l\u0027ente\n puo\u0027 presentare domanda di permanenza nell\u0027elenco provinciale e\n che, in caso di accoglimento, l\u0027ente e\u0027 esonerato dalla devoluzione\n dell\u0027incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e\u0027\n stato iscritto nel Registro unico nazionale - Previsione che la\n norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso\n di cancellazione dell\u0027ente dal Registro unico nazionale e di\n permanenza nell\u0027elenco provinciale, l\u0027obbligo di devoluzione\n dell\u0027incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo\n settore e\u0027 differito al momento della cancellazione dell\u0027ente\n dall\u0027elenco provinciale. \n- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12 (Variazioni\n al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano\n 2025-2027 e altre disposizioni), art. 4, comma 2. \n\n\n(GU n. 4 del 28-01-2026)\n\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell\u0027interesse del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale\n80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,\ne\u0027 domiciliato (fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC:\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); \n Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del\nPresidente pro tempore; \n Per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 14\nottobre 2025, n. 12, recante «Variazioni al bilancio di previsione\ndella Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni»,\npubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione\nautonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol del 16 ottobre 2025, n. 42; \n In virtu\u0027 della deliberazione del Consiglio dei ministri in data\n11 dicembre 2025. \nPremessa \n L\u0027art. 4, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del 14\nottobre 2025, n. 12, rubricata «Variazioni al bilancio di previsione\ndella Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni»,\ncosi\u0027 dispone: \n «2. Dopo il comma 4 dell\u0027art. 7 della legge provinciale 8\nluglio 2025, n. 7, e\u0027 inserito il seguente comma: \"4-bis. L\u0027efficacia\ndel comma 4 e\u0027 sospesa fino all\u0027entrata in vigore di una norma\nstatale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale,\nvolta a prevedere che, in caso di cancellazione dell\u0027ente dal\nRegistro unico nazionale e di permanenza nell\u0027elenco provinciale,\nl\u0027obbligo di devoluzione dell\u0027incremento patrimoniale a favore di\naltri enti del Terzo settore e\u0027 differito al momento della sua\ncancellazione dall\u0027elenco provinciale\".» \n A sua volta, il richiamato art. 7, comma 4, della legge della\nProvincia di Bolzano 8 luglio 2025, n. 7 (di seguito al quale e\u0027\ninserito il comma 4-bis ad opera della legge oggetto del presente\nricorso), dispone come segue: \n «In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale,\nl\u0027ente puo\u0027 presentare domanda di permanenza nell\u0027elenco provinciale.\nQualora l\u0027ufficio provinciale competente in materia di volontariato,\nverificata la sussistenza dei requisiti previsti per l\u0027iscrizione\nnell\u0027elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4 e 5, accolga la\ndomanda, l\u0027ente non deve devolvere l\u0027incremento patrimoniale\nrealizzato negli esercizi in cui e\u0027 stato iscritto nel Registro unico\nnazionale. In caso di rigetto della domanda, la cancellazione\ndell\u0027ente dall\u0027elenco provinciale ha effetto retroattivo dalla\ncancellazione dal Registro unico nazionale e comporta l\u0027obbligo di\ndevolvere l\u0027incremento patrimoniale». \n L\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale 14 ottobre 2025, n.\n12, presenta profili di illegittimita\u0027 costituzionale: il Consiglio\ndei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a tanto in\neffetti si provvede mediante il presente ricorso, sulla base dei\nseguenti motivi. \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, comma 2, della legge\nprovinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e degli articoli 9\ne 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali norme\nstatali interposte. \n 1.1 La disposizione oggetto di censura intende dunque sospendere\nl\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma 4, della precedente legge provinciale\nn. 7 del 2025, sino all\u0027adozione della pertinente disciplina\nnazionale di coordinamento. \n Va osservato, al riguardo, che gia\u0027 tale ultima disposizione\n(ovvero l\u0027art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, di\nseguito al quale l\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del\n2025 ha inserito il comma 4-bis, oggetto specifico del presente\nricorso), nel prevedere che «in caso di cancellazione dal Registro\nunico nazionale, l\u0027ente» possa «presentare domanda di permanenza\nnell\u0027elenco provinciale» e, in caso di accoglimento della domanda,\nl\u0027ente stesso sia esonerato dall\u0027obbligo di «devolvere l\u0027incremento\npatrimoniale realizzato negli esercizi in cui e\u0027 stato iscritto nel\nRegistro unico nazionale» [obbligo avente invece efficacia\nretroattiva «dalla cancellazione» dal Registro unico nazionale degli\nenti del Terzo settore (di seguito, RUNTS) in caso di rigetto della\ndomanda], appare in contrasto con la disciplina nazionale di\nriferimento in tema di cancellazione degli enti del Terzo settore dal\npredetto RUNTS, e di obbligo di devoluzione dell\u0027incremento\npatrimoniale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 50 del\ndecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177. \n Per immediatezza di consultazione, si riporta di seguito il testo\nintegrale degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo n. 117 del\n2017: \n «Art. 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).\n- 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e\u0027\ndevoluto, previo parere positivo dell\u0027Ufficio di cui all\u0027art. 45,\ncomma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri\nenti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o\ndell\u0027organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia\nSociale. Il parere e\u0027 reso entro trenta giorni dalla data di\nricezione della richiesta che l\u0027ente interessato e\u0027 tenuto a\ninoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le\ndisposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,\ndecorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di\ndevoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in\ndifformita\u0027 dal parere sono nulli». \n «Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione). - 1.\nLa cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a\nseguito di istanza motivata da parte dell\u0027ente del Terzo settore\niscritto o di accertamento d\u0027ufficio, anche a seguito di\nprovvedimenti della competente autorita\u0027 giudiziaria ovvero\ntributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,\nestinzione dell\u0027ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per\nla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. \n 2. L\u0027ente cancellato dal Registro unico nazionale per\nmancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del\ncodice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai\nsensi dell\u0027art. 9, limitatamente all\u0027incremento patrimoniale\nrealizzato negli esercizi in cui l\u0027ente e\u0027 stato iscritto nel\nRegistro unico nazionale. \n 3. Se vengono meno i requisiti per l\u0027iscrizione dell\u0027ente del\nTerzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per\nl\u0027iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l\u0027ente puo\u0027\nformulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere\napprovata con le modalita\u0027 e nei termini previsti per l\u0027iscrizione\nnel Registro unico nazionale. \n 4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e\u0027\nammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo competente per\nterritorio». \n 1.2 Per quanto in particolare ora rileva, invero, l\u0027art. 50,\ncomma 2, del decreto legislativo appena citato prevede che «l\u0027ente\ncancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti\nche vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve\npreviamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell\u0027art. 9,\nlimitatamente all\u0027incremento patrimoniale negli esercizi in cui\nl\u0027ente e\u0027 stato iscritto nel Registro unico nazionale». \n Detta devoluzione, ai sensi del richiamato art. 9, deve essere\neffettuata, «previo parere positivo dell\u0027ufficio di cui all\u0027art. 45,\ncomma 1 (1) , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad\naltri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o\ndell\u0027organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia\nSociale». \n Il complesso dispositivo appena riportato ha la evidente\nfinalita\u0027 di evitare che le risorse patrimoniali accumulate in virtu\u0027\ndella fruizione dei regimi fiscali agevolativi - applicati ai\npredetti enti e subordinati ai requisiti di meritevolezza previsti\ndalla normativa statale - a seguito della cancellazione dell\u0027ente dal\nRegistro, vengano distolte dalle finalita\u0027 di ordine generale per il\nperseguimento delle quali sono orientati i citati regimi fiscali. \n La devoluzione dell\u0027incremento patrimoniale maturato durante la\npermanenza nel RUNTS, come si e\u0027 visto, e\u0027 infatti prevista, per\nespressa disposizione degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo\nluglio 2017, n. 117 (recante il «Codice del Terzo settore, a norma\ndell\u0027art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.\n106»), al momento della cancellazione dal gia\u0027 menzionato Registro. \n La norma statale, quindi, stabilisce una diretta correlazione,\nanche temporale, tra incremento patrimoniale e permanenza nel RUNTS. \n L\u0027iscrizione nel RUNTS, nonche\u0027 le attivita\u0027 svolte dagli organi\ncompetenti per la verifica della sussistenza dei requisiti che\nlegittimano la permanenza nello stesso Registro, garantiscono dunque\nil rispetto delle finalita\u0027 di interesse generale per le quali il\nCodice del Terzo settore (CTS) prevede la concessione, agli enti ivi\niscritti, di benefici anche di carattere fiscale. \n In forza della norma adottata, a seguito della fuoriuscita dal\nRUNTS, gli enti con sede nelle province autonome sarebbero chiamati a\ndevolvere l\u0027incremento patrimoniale derivante da vantaggi economici e\nagevolazioni tributarie previsti dalle disposizioni nazionali solo al\nmomento dello scioglimento o della effettiva fuoriuscita anche\ndall\u0027elenco provinciale, cosi\u0027 determinando, tra l\u0027altro, anche una\ndisparita\u0027 con gli ETS esterni ai territori sopra menzionati. \n 1.3 Al fine di armonizzare con la legislazione statale la norma\ndi cui all\u0027art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, la\nProvincia di Bolzano ha introdotto, attraverso il denunziato art. 4,\ncomma 2, della legge 14 ottobre 2025, n. 12 (recante «Variazioni al\nbilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027\ne altre disposizioni»), la previsione della temporanea sospensione\ndell\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma 4, della richiamata legge n. 7 del\n2025. \n Detta sospensione e\u0027 disposta, come si e\u0027 visto, «fino\nall\u0027entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la\ndisciplina statale e provinciale, volta a prevedere che, in caso di\ncancellazione dell\u0027ente dal Registro unico nazionale e di permanenza\nnell\u0027elenco provinciale, l\u0027obbligo di devoluzione dell\u0027incremento\npatrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore e\u0027 differito al\nmomento della sua cancellazione dall\u0027elenco provinciale». \n La norma appena riportata, dunque, nel prevedere la temporanea\nsospensione dell\u0027efficacia della disposizione, in materia di\nincremento patrimoniale maturato dagli enti del Terzo settore, sino\nall\u0027adozione della pertinente disciplina statale di coordinamento,\nha, tuttavia, esteso illegittimamente la propria previsione\nall\u0027ambito di competenza statale, laddove indica che essa (la\ndisciplina statale di coordinamento, appunto) dovra\u0027 prevedere che\n«in caso di cancellazione dell\u0027ente dal Registro unico nazionale e di\npermanenza nell\u0027elenco provinciale, l\u0027obbligo di devoluzione\ndell\u0027incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo\nsettore» sia «differito al momento della sua cancellazione\ndall\u0027elenco provinciale». \n Di qui la denunziata illegittimita\u0027 costituzionale della\ndisposizione in rassegna. \n Ai fini della salvaguardia della competenza statale in materia di\nregolamentazione del Terzo settore, riconducibile alla competenza\nesclusiva di cui all\u0027art. 117, secondo comma, della Costituzione, in\nmateria di «ordinamento civile», infatti, la disposizione di cui al\ncomma 4-bis dell\u0027art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7,\ncome introdotto dall\u0027art. 4 della legge provinciale n. 12 del 2025,\navrebbe dovuto limitarsi a prevedere la mera sospensione\ndell\u0027efficacia del disposto del comma 4, in tema di devoluzione\npatrimoniale, fino all\u0027entrata in vigore della normativa statale di\ncoordinamento, attualmente in itinere, omettendo anticipazioni sui\ncontenuti della futura disciplina statale: cio\u0027 nel rispetto del\nprincipio di ripartizione della competenza legislativa e del rispetto\ndi gerarchia tra le fonti. \n 1.4 Va al riguardo evidenziato che, secondo la giurisprudenza di\ncodesta Corte costituzionale, «i soggetti del Terzo settore, in\nquanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro\nconformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole\nessenziali di correlazione con le autorita\u0027 pubbliche, ricadono\ntipicamente nell\u0027«ordinamento civile». L\u0027«ordinamento civile», com\u0027e\u0027\nnoto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire\nl\u0027uniformita\u0027 di trattamento sull\u0027intero territorio nazionale, in\nossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex plurimis,\nsentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del\n2010 e n. 401 del 2007), oltreche\u0027 di assicurare l\u0027«essenziale e\nirrinunciabile autonomia» che deve caratterizzare i soggetti del\nTerzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell\u0027art. 118,\nquarto comma, della Costituzione (sentenze n. 301 e n. 300 del 2003)»\n(cosi\u0027, tra le altre, Corte costituzionale n. 185/2018; nello stesso\nsenso, si veda anche Corte costituzionale n. 131/2020). \n La disciplina del Terzo settore e\u0027 dunque pacificamente\nricondotta alla materia afferente l\u0027ordinamento civile, di cui\nall\u0027art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, riservata alla\ncompetenza esclusiva dello Stato, che risulta percio\u0027 violata\ndall\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2025. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, comma 2, della legge\nprovinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione dell\u0027art.\n107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.\n670, di «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali\nconcernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». \n Il denunziato art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano\nn. 12 del 2025, presenta poi un ulteriore profilo di illegittimita\u0027\ncostituzionale, con riferimento a quanto previsto dall\u0027art. 107 (2)\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, di\n«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti\nlo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». \n In base a tale ultima disposizione (comma 2), «per le norme di\nattuazione relative alle materie attribuite alla competenza della\nProvincia di Bolzano», deve essere sentita la «speciale commissione»\nistituita «in seno» alla «commissione paritetica» di cui al comma 1\ndello stesso art. 107. \n Si tratta di una commissione, e di una «speciale»\nsottocommissione, rispettivamente costituite con rappresentanti dello\nStato, della Regione e delle due province autonome, la prima, e dello\nStato e della Provincia autonoma di Bolzano, la seconda. \n Piu\u0027 in particolare, la commissione speciale istituita in seno\nalla prima - con specifica competenza, come accennato, «per le norme\ndi attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della\nProvincia di Bolzano» - e\u0027 «composta di sei membri, di cui tre in\nrappresentanza dello Stato e tre della provincia». \n La finalita\u0027 della disposizione e\u0027 chiaramente quella di\nindividuare un luogo nel quale le eventuali diversita\u0027 di posizioni\ntra lo Stato e, per quel che ora interessa, la Provincia autonoma di\nBolzano, possano trovare una preventiva composizione, prima\ndell\u0027adozione delle relative disposizioni normative. \n Ebbene, tale iter procedurale non risulta rispettato nel caso di\nspecie, cosi\u0027 determinandosi un ulteriore profilo di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12\ndel 2025, che, in materia riservata alla esclusiva competenza dello\nStato, illegittimamente prefigura, come esposto sub 1), il contenuto\ndi una futura disciplina statale, oltre tutto senza nemmeno il\npreventivo parere della speciale commissione all\u0027uopo istituita\ndall\u0027art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del\n1972. \n In conclusione, alla luce delle sopra indicate considerazioni,\nl\u0027art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano del 14 ottobre\n2025, n. 12, integra un\u0027ipotesi di conflitto di competenza ai sensi\ndell\u0027art. 127 della Costituzione per contrasto: \n con l\u0027art. 117, comma 2, lettera l), nella parte in cui, al\ncomma 2, dopo aver previsto che l\u0027efficacia del comma 4 della legge\nprovinciale Bolzano n. 7 del 2025 e\u0027 sospesa fino all\u0027entrata in\nvigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina\nstatale e provinciale, dispone che la norma statale sia «volta a\nprevedere che, in caso di cancellazione dell\u0027ente dal Registro unico\nnazionale e di permanenza nell\u0027elenco provinciale, l\u0027obbligo di\ndevoluzione dell\u0027incremento patrimoniale a favore di altri enti del\nTerzo settore e\u0027 differito al momento della sua cancellazione\ndall\u0027elenco provinciale»; \n con l\u0027art. 107 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto\nspeciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 670 del 1972), in quanto la norma provinciale,\nanziche\u0027 attendere l\u0027entrata in vigore di una norma statale di\ncoordinamento, anticipa il contenuto di quest\u0027ultima, finendo con il\nsostituirsi anche alle determinazioni della commissione paritetica\nper l\u0027adozione delle norme di attuazione relative alle materie\nattribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. \n\n(1) Per immediata consultazione, si riporta di seguito il testo\n dell\u0027art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 45\n (Del Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il\n Ministero del lavoro e delle politiche sociali e\u0027 istituito il\n Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente\n gestito su base territoriale e con modalita\u0027 informatiche in\n collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a\n tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di\n entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente.\n Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e\u0027\n indicata come \"Ufficio regionale del Registro unico nazionale del\n Terzo settore\". Presso le Province autonome la stessa assume la\n denominazione di \"Ufficio provinciale del Registro unico\n nazionale del Terzo settore\". Il Ministero del lavoro e delle\n politiche sociali individua nell\u0027ambito della dotazione organica\n dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la\n propria struttura competente di seguito indicata come \"Ufficio\n statale del Registro unico nazionale del Terzo settore\". 2. Il\n registro e\u0027 pubblico ed e\u0027 reso accessibile a tutti gli\n interessati in modalita\u0027 telematica». \n\n(2) Per immediata consultazione, si riporta di seguito il testo\n dell\u0027art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670\n del 1972: «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le\n norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione\n paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza\n dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio\n provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti\n devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In\n seno alla commissione di cui al precedente comma e\u0027 istituita una\n speciale commissione per le norme di attuazione relative alle\n materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano,\n composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato\n e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello\n Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino;\n uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere\n al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri\n provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo\u0027\n rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in\n favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino». \n\n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe\nrappresentato, difeso e domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte\ncostituzionale affinche\u0027 la stessa voglia dichiarare - in\naccoglimento delle suesposte censure - la illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 2, della legge della Provincia\nautonoma di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per le ragioni e nei\ntermini dettagliati nel presente ricorso. \n Si deposita la seguente documentazione: \n 1) copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri adottata il giorno 11\ndicembre 2025, con allegata relazione; \n 2) copia della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14\nottobre 2025, n. 12. \n Roma, 15 dicembre 2025 \n \n Avvocati dello Stato: Caselli - La Greca","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Bolzano","contenzioso":"","deposito_cost":"22/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
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