Reg. Ric. n. 49 del 2025
pubbl. su G.U. del 28/01/2026 n. 4

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Provincia autonoma di Bolzano



Oggetto:

Volontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con le previsioni del codice del Terzo settore riguardanti la cancellazione degli enti dal registro unico nazionale e l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale, determinato anche in relazione alla speciale disciplina fiscale applicata – Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia ordinamento civile attraverso l’individuazione del contenuto della previsione statale di coordinamento.

- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-bis nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 9 e 50.

 

Volontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Violazione del procedimento per l’adozione di norme di attuazione nelle materie di competenza provinciale con riferimento al parere della commissione paritetica prevista dallo statuto speciale.

- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-bis nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.

- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 107.


Norme impugnate:
legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 14/10/2025  Num. 12  Art. 4  Co. 2
legge della Provincia autonoma di Bolzano  del 08/07/2025  Num. 7  Art. 7  Co. 4


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 03/07/2017    Art.
decreto legislativo del 03/07/2017    Art. 50 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige   Art. 107 



Testo del ricorso

                        N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 dicembre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 dicembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Volontariato - Terzo settore -  Norme  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano  -  Modifica  alla  legge  provinciale  n.   7   del   2025
  (Istituzione  dell'Elenco  provinciale  degli  enti  che   svolgono
  attivita' di interesse generale e disposizioni in materia di  Terzo
  settore) - Effetti della cancellazione  di  un  ente  dal  Registro
  unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS)  e  disciplina
  della devoluzione dell'incremento patrimoniale nel caso di  domanda
  di  permanenza  nell'elenco   provinciale   -   Sospensione,   fino
  all'entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra  la
  disciplina statale e provinciale, dell'efficacia dell'art. 7, comma
  4, della legge provinciale n. 7 del  2025,  recante  la  previsione
  che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale,  l'ente
  puo' presentare domanda di  permanenza  nell'elenco  provinciale  e
  che, in caso di accoglimento, l'ente e' esonerato dalla devoluzione
  dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi  in  cui  e'
  stato iscritto nel Registro unico nazionale  -  Previsione  che  la
  norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che,  in  caso
  di cancellazione  dell'ente  dal  Registro  unico  nazionale  e  di
  permanenza  nell'elenco  provinciale,  l'obbligo   di   devoluzione
  dell'incremento patrimoniale a  favore  di  altri  enti  del  Terzo
  settore e'  differito  al  momento  della  cancellazione  dell'ente
  dall'elenco provinciale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12 (Variazioni
  al bilancio di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
  2025-2027 e altre disposizioni), art. 4, comma 2. 


(GU n. 4 del 28-01-2026)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell'interesse   del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.  12,
e'    domiciliato     (fax     06.96.51.40.00,     indirizzo     PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore; 
    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  del  14
ottobre 2025, n. 12, recante «Variazioni al  bilancio  di  previsione
della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre  disposizioni»,
pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol del 16 ottobre 2025, n. 42; 
    In virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in  data
11 dicembre 2025. 
Premessa 
    L'art. 4, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del  14
ottobre 2025, n. 12, rubricata «Variazioni al bilancio di  previsione
della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre  disposizioni»,
cosi' dispone: 
        «2. Dopo il comma 4 dell'art. 7  della  legge  provinciale  8
luglio 2025, n. 7, e' inserito il seguente comma: "4-bis. L'efficacia
del comma 4 e' sospesa  fino  all'entrata  in  vigore  di  una  norma
statale di coordinamento tra la  disciplina  statale  e  provinciale,
volta a  prevedere  che,  in  caso  di  cancellazione  dell'ente  dal
Registro unico nazionale e  di  permanenza  nell'elenco  provinciale,
l'obbligo di devoluzione dell'incremento  patrimoniale  a  favore  di
altri enti del Terzo  settore  e'  differito  al  momento  della  sua
cancellazione dall'elenco provinciale".» 
    A sua volta, il richiamato art. 7, comma  4,  della  legge  della
Provincia di Bolzano 8 luglio 2025, n. 7  (di  seguito  al  quale  e'
inserito il comma 4-bis ad opera della  legge  oggetto  del  presente
ricorso), dispone come segue: 
        «In caso  di  cancellazione  dal  Registro  unico  nazionale,
l'ente puo' presentare domanda di permanenza nell'elenco provinciale.
Qualora l'ufficio provinciale competente in materia di  volontariato,
verificata la sussistenza dei  requisiti  previsti  per  l'iscrizione
nell'elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4  e  5,  accolga  la
domanda,  l'ente  non  deve   devolvere   l'incremento   patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto nel Registro unico
nazionale.  In  caso  di  rigetto  della  domanda,  la  cancellazione
dell'ente  dall'elenco  provinciale  ha  effetto  retroattivo   dalla
cancellazione dal Registro unico nazionale e  comporta  l'obbligo  di
devolvere l'incremento patrimoniale». 
    L'art. 4, comma 2, della legge provinciale 14  ottobre  2025,  n.
12, presenta profili di illegittimita' costituzionale:  il  Consiglio
dei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a tanto  in
effetti si provvede mediante il  presente  ricorso,  sulla  base  dei
seguenti motivi. 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  2,  della  legge
provinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e degli articoli 9
e 50 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  quali  norme
statali interposte. 
    1.1 La disposizione oggetto di censura intende dunque  sospendere
l'efficacia dell'art. 7, comma 4, della precedente legge  provinciale
n.  7  del  2025,  sino  all'adozione  della  pertinente   disciplina
nazionale di coordinamento. 
    Va osservato, al riguardo,  che  gia'  tale  ultima  disposizione
(ovvero l'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025,  di
seguito al quale l'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del
2025 ha inserito il  comma  4-bis,  oggetto  specifico  del  presente
ricorso), nel prevedere che «in caso di  cancellazione  dal  Registro
unico nazionale, l'ente»  possa  «presentare  domanda  di  permanenza
nell'elenco provinciale» e, in caso di  accoglimento  della  domanda,
l'ente stesso sia esonerato dall'obbligo di  «devolvere  l'incremento
patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e' stato  iscritto  nel
Registro  unico   nazionale»   [obbligo   avente   invece   efficacia
retroattiva «dalla cancellazione» dal Registro unico nazionale  degli
enti del Terzo settore (di seguito, RUNTS) in caso di  rigetto  della
domanda],  appare  in  contrasto  con  la  disciplina  nazionale   di
riferimento in tema di cancellazione degli enti del Terzo settore dal
predetto  RUNTS,  e  di  obbligo   di   devoluzione   dell'incremento
patrimoniale, secondo quanto previsto  dagli  articoli  9  e  50  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177. 
    Per immediatezza di consultazione, si riporta di seguito il testo
integrale degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo  n.  117  del
2017: 
        «Art. 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).
- 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  e'
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio  di  cui  all'art.  45,
comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri
enti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   statutarie   o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. Il  parere  e'  reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  della  richiesta  che  l'ente  interessato  e'  tenuto   a
inoltrare al predetto Ufficio  con  raccomandata  a/r  o  secondo  le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti  di
devoluzione  del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza   o   in
difformita' dal parere sono nulli». 
        «Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione). -  1.
La cancellazione di un ente dal Registro unico  nazionale  avviene  a
seguito di istanza motivata da  parte  dell'ente  del  Terzo  settore
iscritto  o  di  accertamento   d'ufficio,   anche   a   seguito   di
provvedimenti   della   competente   autorita'   giudiziaria   ovvero
tributaria,  divenuti  definitivi,  dello  scioglimento,  cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per
la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 
        2.  L'ente  cancellato  dal  Registro  unico  nazionale   per
mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare  ai  sensi  del
codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai
sensi  dell'art.   9,   limitatamente   all'incremento   patrimoniale
realizzato negli  esercizi  in  cui  l'ente  e'  stato  iscritto  nel
Registro unico nazionale. 
        3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del
Terzo settore in una sezione del Registro ma  permangono  quelli  per
l'iscrizione in  altra  sezione  del  Registro  stesso,  l'ente  puo'
formulare  la  relativa  richiesta  di  migrazione  che  deve  essere
approvata con le modalita' e nei termini  previsti  per  l'iscrizione
nel Registro unico nazionale. 
        4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e'
ammesso ricorso avanti al  Tribunale  amministrativo  competente  per
territorio». 
    1.2 Per quanto in particolare  ora  rileva,  invero,  l'art.  50,
comma 2, del decreto legislativo appena citato  prevede  che  «l'ente
cancellato dal Registro unico nazionale per  mancanza  dei  requisiti
che vuole continuare a  operare  ai  sensi  del  codice  civile  deve
previamente devolvere il proprio patrimonio  ai  sensi  dell'art.  9,
limitatamente  all'incremento  patrimoniale  negli  esercizi  in  cui
l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale». 
    Detta devoluzione, ai sensi del richiamato art.  9,  deve  essere
effettuata, «previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.  45,
comma 1 (1) , e salvo diversa destinazione imposta  dalla  legge,  ad
altri enti del Terzo settore secondo  le  disposizioni  statutarie  o
dell'organo  competente  o,  in  mancanza,  alla  Fondazione   Italia
Sociale». 
    Il  complesso  dispositivo  appena  riportato  ha   la   evidente
finalita' di evitare che le risorse patrimoniali accumulate in virtu'
della  fruizione  dei  regimi  fiscali  agevolativi  -  applicati  ai
predetti enti e subordinati ai requisiti  di  meritevolezza  previsti
dalla normativa statale - a seguito della cancellazione dell'ente dal
Registro, vengano distolte dalle finalita' di ordine generale per  il
perseguimento delle quali sono orientati i citati regimi fiscali. 
    La devoluzione dell'incremento patrimoniale maturato  durante  la
permanenza nel RUNTS, come si e'  visto,  e'  infatti  prevista,  per
espressa disposizione degli articoli 9 e 50 del  decreto  legislativo
luglio 2017, n. 117 (recante il «Codice del Terzo  settore,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.
106»), al momento della cancellazione dal gia' menzionato Registro. 
    La norma statale, quindi, stabilisce  una  diretta  correlazione,
anche temporale, tra incremento patrimoniale e permanenza nel RUNTS. 
    L'iscrizione nel RUNTS, nonche' le attivita' svolte dagli  organi
competenti per  la  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  che
legittimano la permanenza nello stesso Registro, garantiscono  dunque
il rispetto delle finalita' di interesse generale  per  le  quali  il
Codice del Terzo settore (CTS) prevede la concessione, agli enti  ivi
iscritti, di benefici anche di carattere fiscale. 
    In forza della norma adottata, a seguito  della  fuoriuscita  dal
RUNTS, gli enti con sede nelle province autonome sarebbero chiamati a
devolvere l'incremento patrimoniale derivante da vantaggi economici e
agevolazioni tributarie previsti dalle disposizioni nazionali solo al
momento  dello  scioglimento  o  della  effettiva  fuoriuscita  anche
dall'elenco provinciale, cosi' determinando, tra l'altro,  anche  una
disparita' con gli ETS esterni ai territori sopra menzionati. 
    1.3 Al fine di armonizzare con la legislazione statale  la  norma
di cui all'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, la
Provincia di Bolzano ha introdotto, attraverso il denunziato art.  4,
comma 2, della legge 14 ottobre 2025, n. 12 (recante  «Variazioni  al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano  2025-2027
e altre disposizioni»), la previsione  della  temporanea  sospensione
dell'efficacia dell'art. 7, comma 4, della richiamata legge n. 7  del
2025. 
    Detta  sospensione  e'  disposta,  come  si   e'   visto,   «fino
all'entrata in vigore di una norma statale di  coordinamento  tra  la
disciplina statale e provinciale, volta a prevedere che, in  caso  di
cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di  permanenza
nell'elenco provinciale,  l'obbligo  di  devoluzione  dell'incremento
patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore e' differito al
momento della sua cancellazione dall'elenco provinciale». 
    La norma appena riportata, dunque, nel  prevedere  la  temporanea
sospensione  dell'efficacia  della  disposizione,   in   materia   di
incremento patrimoniale maturato dagli enti del Terzo  settore,  sino
all'adozione della pertinente disciplina  statale  di  coordinamento,
ha,  tuttavia,  esteso   illegittimamente   la   propria   previsione
all'ambito  di  competenza  statale,  laddove  indica  che  essa  (la
disciplina statale di coordinamento, appunto)  dovra'  prevedere  che
«in caso di cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di
permanenza  nell'elenco   provinciale,   l'obbligo   di   devoluzione
dell'incremento  patrimoniale  a  favore  di  altri  enti  del  Terzo
settore»  sia  «differito  al   momento   della   sua   cancellazione
dall'elenco provinciale». 
    Di  qui  la  denunziata   illegittimita'   costituzionale   della
disposizione in rassegna. 
    Ai fini della salvaguardia della competenza statale in materia di
regolamentazione del Terzo  settore,  riconducibile  alla  competenza
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione,  in
materia di «ordinamento civile», infatti, la disposizione di  cui  al
comma 4-bis dell'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n.  7,
come introdotto dall'art. 4 della legge provinciale n. 12  del  2025,
avrebbe  dovuto   limitarsi   a   prevedere   la   mera   sospensione
dell'efficacia del disposto del  comma  4,  in  tema  di  devoluzione
patrimoniale, fino all'entrata in vigore della normativa  statale  di
coordinamento, attualmente in itinere,  omettendo  anticipazioni  sui
contenuti della futura disciplina  statale:  cio'  nel  rispetto  del
principio di ripartizione della competenza legislativa e del rispetto
di gerarchia tra le fonti. 
    1.4 Va al riguardo evidenziato che, secondo la giurisprudenza  di
codesta Corte costituzionale,  «i  soggetti  del  Terzo  settore,  in
quanto soggetti di diritto privato,  per  quanto  attiene  alla  loro
conformazione specifica,  alla  loro  organizzazione  e  alle  regole
essenziali di  correlazione  con  le  autorita'  pubbliche,  ricadono
tipicamente nell'«ordinamento civile». L'«ordinamento civile», com'e'
noto,  comprende   tali   discipline,   allo   scopo   di   garantire
l'uniformita' di trattamento  sull'intero  territorio  nazionale,  in
ossequio al principio costituzionale  di  eguaglianza  (ex  plurimis,
sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del
2010 e n. 401 del 2007),  oltreche'  di  assicurare  l'«essenziale  e
irrinunciabile autonomia» che  deve  caratterizzare  i  soggetti  del
Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell'art.  118,
quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 301 e n. 300 del 2003)»
(cosi', tra le altre, Corte costituzionale n. 185/2018; nello  stesso
senso, si veda anche Corte costituzionale n. 131/2020). 
    La  disciplina  del  Terzo  settore   e'   dunque   pacificamente
ricondotta  alla  materia  afferente  l'ordinamento  civile,  di  cui
all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, riservata alla
competenza  esclusiva  dello  Stato,  che  risulta  percio'   violata
dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2025. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  2,  della  legge
provinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione  dell'art.
107 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.
670, di «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». 
    Il denunziato art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano
n. 12 del 2025, presenta poi un ulteriore profilo  di  illegittimita'
costituzionale, con riferimento a quanto previsto dall'art.  107  (2)
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670  del  1972,  di
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». 
    In base a tale ultima disposizione (comma 2), «per  le  norme  di
attuazione relative alle materie  attribuite  alla  competenza  della
Provincia di Bolzano», deve essere sentita la «speciale  commissione»
istituita «in seno» alla «commissione paritetica» di cui al  comma  1
dello stesso art. 107. 
    Si   tratta   di   una   commissione,   e   di   una   «speciale»
sottocommissione, rispettivamente costituite con rappresentanti dello
Stato, della Regione e delle due province autonome, la prima, e dello
Stato e della Provincia autonoma di Bolzano, la seconda. 
    Piu' in particolare, la commissione speciale  istituita  in  seno
alla prima - con specifica competenza, come accennato, «per le  norme
di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza  della
Provincia di Bolzano» - e' «composta di sei membri,  di  cui  tre  in
rappresentanza dello Stato e tre della provincia». 
    La  finalita'  della  disposizione  e'  chiaramente   quella   di
individuare un luogo nel quale le eventuali diversita'  di  posizioni
tra lo Stato e, per quel che ora interessa, la Provincia autonoma  di
Bolzano,  possano  trovare   una   preventiva   composizione,   prima
dell'adozione delle relative disposizioni normative. 
    Ebbene, tale iter procedurale non risulta rispettato nel caso  di
specie, cosi' determinandosi un ulteriore profilo  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge  provinciale  n.  12
del 2025, che, in materia riservata alla esclusiva  competenza  dello
Stato, illegittimamente prefigura, come esposto sub 1), il  contenuto
di una futura  disciplina  statale,  oltre  tutto  senza  nemmeno  il
preventivo  parere  della  speciale  commissione  all'uopo  istituita
dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670  del
1972. 
    In conclusione, alla luce delle  sopra  indicate  considerazioni,
l'art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano del 14  ottobre
2025, n. 12, integra un'ipotesi di conflitto di competenza  ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione per contrasto: 
        con l'art. 117, comma 2, lettera l), nella parte in  cui,  al
comma 2, dopo aver previsto che l'efficacia del comma 4  della  legge
provinciale Bolzano n. 7 del 2025  e'  sospesa  fino  all'entrata  in
vigore di una  norma  statale  di  coordinamento  tra  la  disciplina
statale e provinciale, dispone che la  norma  statale  sia  «volta  a
prevedere che, in caso di cancellazione dell'ente dal Registro  unico
nazionale e  di  permanenza  nell'elenco  provinciale,  l'obbligo  di
devoluzione dell'incremento patrimoniale a favore di altri  enti  del
Terzo  settore  e'  differito  al  momento  della  sua  cancellazione
dall'elenco provinciale»; 
        con l'art. 107 del Testo unificato delle leggi sullo  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972), in quanto  la  norma  provinciale,
anziche' attendere l'entrata  in  vigore  di  una  norma  statale  di
coordinamento, anticipa il contenuto di quest'ultima, finendo con  il
sostituirsi anche alle determinazioni  della  commissione  paritetica
per l'adozione  delle  norme  di  attuazione  relative  alle  materie
attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. 

(1) Per immediata consultazione,  si  riporta  di  seguito  il  testo
    dell'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del  2017:  «Art.  45
    (Del Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso  il
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e'  istituito  il
    Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,   operativamente
    gestito su base territoriale  e  con  modalita'  informatiche  in
    collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che,  a
    tal fine, individua,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, la struttura  competente.
    Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo  precedente  e'
    indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del
    Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa  assume  la
    denominazione  di  "Ufficio  provinciale   del   Registro   unico
    nazionale del Terzo settore". Il Ministero  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali individua nell'ambito della dotazione  organica
    dirigenziale non generale disponibile a legislazione  vigente  la
    propria struttura competente di seguito  indicata  come  "Ufficio
    statale del Registro unico nazionale del Terzo  settore".  2.  Il
    registro  e'  pubblico  ed  e'  reso  accessibile  a  tutti   gli
    interessati in modalita' telematica». 

(2) Per immediata consultazione,  si  riporta  di  seguito  il  testo
    dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670
    del 1972: «Art. 107. Con decreti legislativi saranno  emanate  le
    norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione
    paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza
    dello Stato, due  del  Consiglio  regionale,  due  del  Consiglio
    provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre  componenti
    devono appartenere al gruppo linguistico  tedesco  o  ladino.  In
    seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una
    speciale commissione per le norme  di  attuazione  relative  alle
    materie attribuite alla competenza della  Provincia  di  Bolzano,
    composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello  Stato
    e tre della provincia. Uno dei  membri  in  rappresentanza  dello
    Stato deve appartenere al gruppo linguistico  tedesco  o  ladino;
    uno di quelli in rappresentanza della provincia deve  appartenere
    al gruppo linguistico italiano. La  maggioranza  dei  consiglieri
    provinciali  del  gruppo  linguistico  tedesco  o  italiano  puo'
    rinunciare alla designazione  di  un  proprio  rappresentante  in
    favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino». 

 
            Per tutto quanto sopra dedotto e considerato 
 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come  in  epigrafe
rappresentato,  difeso  e  domiciliato,  ricorre  alla  Ecc.ma  Corte
costituzionale  affinche'  la   stessa   voglia   dichiarare   -   in
accoglimento   delle   suesposte   censure   -   la    illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma  2,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12,  per  le  ragioni  e  nei
termini dettagliati nel presente ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  adottata  il  giorno  11
dicembre 2025, con allegata relazione; 
        2) copia della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  14
ottobre 2025, n. 12. 
          Roma, 15 dicembre 2025 
 
              Avvocati dello Stato: Caselli - La Greca
                    
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