Reg. Ric. n. 49 del 2025
pubbl. su G.U. del 28/01/2026 n. 4
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Provincia autonoma di Bolzano
Oggetto:
Volontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con le previsioni del codice del Terzo settore riguardanti la cancellazione degli enti dal registro unico nazionale e l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale, determinato anche in relazione alla speciale disciplina fiscale applicata – Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia ordinamento civile attraverso l’individuazione del contenuto della previsione statale di coordinamento.
- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-bis nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 9 e 50.
Volontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale – Ricorso del Governo – Violazione del procedimento per l’adozione di norme di attuazione nelle materie di competenza provinciale con riferimento al parere della commissione paritetica prevista dallo statuto speciale.
- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, art. 4, comma 2, introduttivo del comma 4-bis nell’art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 107.
legge della Provincia autonoma di Bolzano del 08/07/2025 Num. 7 Art. 7 Co. 4
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 9
decreto legislativo del 03/07/2017 Art. 50
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Art. 107
Testo del ricorso
N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 dicembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Volontariato - Terzo settore - Norme della Provincia autonoma di
Bolzano - Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025
(Istituzione dell'Elenco provinciale degli enti che svolgono
attivita' di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo
settore) - Effetti della cancellazione di un ente dal Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina
della devoluzione dell'incremento patrimoniale nel caso di domanda
di permanenza nell'elenco provinciale - Sospensione, fino
all'entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la
disciplina statale e provinciale, dell'efficacia dell'art. 7, comma
4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione
che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l'ente
puo' presentare domanda di permanenza nell'elenco provinciale e
che, in caso di accoglimento, l'ente e' esonerato dalla devoluzione
dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e'
stato iscritto nel Registro unico nazionale - Previsione che la
norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso
di cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di
permanenza nell'elenco provinciale, l'obbligo di devoluzione
dell'incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo
settore e' differito al momento della cancellazione dell'ente
dall'elenco provinciale.
- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12 (Variazioni
al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano
2025-2027 e altre disposizioni), art. 4, comma 2.
(GU n. 4 del 28-01-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell'interesse del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
e' domiciliato (fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
4, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 14
ottobre 2025, n. 12, recante «Variazioni al bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni»,
pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol del 16 ottobre 2025, n. 42;
In virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data
11 dicembre 2025.
Premessa
L'art. 4, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del 14
ottobre 2025, n. 12, rubricata «Variazioni al bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni»,
cosi' dispone:
«2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 8
luglio 2025, n. 7, e' inserito il seguente comma: "4-bis. L'efficacia
del comma 4 e' sospesa fino all'entrata in vigore di una norma
statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale,
volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell'ente dal
Registro unico nazionale e di permanenza nell'elenco provinciale,
l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale a favore di
altri enti del Terzo settore e' differito al momento della sua
cancellazione dall'elenco provinciale".»
A sua volta, il richiamato art. 7, comma 4, della legge della
Provincia di Bolzano 8 luglio 2025, n. 7 (di seguito al quale e'
inserito il comma 4-bis ad opera della legge oggetto del presente
ricorso), dispone come segue:
«In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale,
l'ente puo' presentare domanda di permanenza nell'elenco provinciale.
Qualora l'ufficio provinciale competente in materia di volontariato,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione
nell'elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4 e 5, accolga la
domanda, l'ente non deve devolvere l'incremento patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto nel Registro unico
nazionale. In caso di rigetto della domanda, la cancellazione
dell'ente dall'elenco provinciale ha effetto retroattivo dalla
cancellazione dal Registro unico nazionale e comporta l'obbligo di
devolvere l'incremento patrimoniale».
L'art. 4, comma 2, della legge provinciale 14 ottobre 2025, n.
12, presenta profili di illegittimita' costituzionale: il Consiglio
dei ministri ha pertanto ritenuto di doverla impugnare, e a tanto in
effetti si provvede mediante il presente ricorso, sulla base dei
seguenti motivi.
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge
provinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e degli articoli 9
e 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali norme
statali interposte.
1.1 La disposizione oggetto di censura intende dunque sospendere
l'efficacia dell'art. 7, comma 4, della precedente legge provinciale
n. 7 del 2025, sino all'adozione della pertinente disciplina
nazionale di coordinamento.
Va osservato, al riguardo, che gia' tale ultima disposizione
(ovvero l'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, di
seguito al quale l'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del
2025 ha inserito il comma 4-bis, oggetto specifico del presente
ricorso), nel prevedere che «in caso di cancellazione dal Registro
unico nazionale, l'ente» possa «presentare domanda di permanenza
nell'elenco provinciale» e, in caso di accoglimento della domanda,
l'ente stesso sia esonerato dall'obbligo di «devolvere l'incremento
patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto nel
Registro unico nazionale» [obbligo avente invece efficacia
retroattiva «dalla cancellazione» dal Registro unico nazionale degli
enti del Terzo settore (di seguito, RUNTS) in caso di rigetto della
domanda], appare in contrasto con la disciplina nazionale di
riferimento in tema di cancellazione degli enti del Terzo settore dal
predetto RUNTS, e di obbligo di devoluzione dell'incremento
patrimoniale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 50 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 177.
Per immediatezza di consultazione, si riporta di seguito il testo
integrale degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo n. 117 del
2017:
«Art. 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).
- 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e'
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45,
comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a
inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in
difformita' dal parere sono nulli».
«Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione). - 1.
La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a
seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore
iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di
provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero
tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per
la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per
mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del
codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai
sensi dell'art. 9, limitatamente all'incremento patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel
Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del
Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per
l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente puo'
formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere
approvata con le modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione
nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e'
ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo competente per
territorio».
1.2 Per quanto in particolare ora rileva, invero, l'art. 50,
comma 2, del decreto legislativo appena citato prevede che «l'ente
cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti
che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve
previamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 9,
limitatamente all'incremento patrimoniale negli esercizi in cui
l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale».
Detta devoluzione, ai sensi del richiamato art. 9, deve essere
effettuata, «previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45,
comma 1 (1) , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale».
Il complesso dispositivo appena riportato ha la evidente
finalita' di evitare che le risorse patrimoniali accumulate in virtu'
della fruizione dei regimi fiscali agevolativi - applicati ai
predetti enti e subordinati ai requisiti di meritevolezza previsti
dalla normativa statale - a seguito della cancellazione dell'ente dal
Registro, vengano distolte dalle finalita' di ordine generale per il
perseguimento delle quali sono orientati i citati regimi fiscali.
La devoluzione dell'incremento patrimoniale maturato durante la
permanenza nel RUNTS, come si e' visto, e' infatti prevista, per
espressa disposizione degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo
luglio 2017, n. 117 (recante il «Codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106»), al momento della cancellazione dal gia' menzionato Registro.
La norma statale, quindi, stabilisce una diretta correlazione,
anche temporale, tra incremento patrimoniale e permanenza nel RUNTS.
L'iscrizione nel RUNTS, nonche' le attivita' svolte dagli organi
competenti per la verifica della sussistenza dei requisiti che
legittimano la permanenza nello stesso Registro, garantiscono dunque
il rispetto delle finalita' di interesse generale per le quali il
Codice del Terzo settore (CTS) prevede la concessione, agli enti ivi
iscritti, di benefici anche di carattere fiscale.
In forza della norma adottata, a seguito della fuoriuscita dal
RUNTS, gli enti con sede nelle province autonome sarebbero chiamati a
devolvere l'incremento patrimoniale derivante da vantaggi economici e
agevolazioni tributarie previsti dalle disposizioni nazionali solo al
momento dello scioglimento o della effettiva fuoriuscita anche
dall'elenco provinciale, cosi' determinando, tra l'altro, anche una
disparita' con gli ETS esterni ai territori sopra menzionati.
1.3 Al fine di armonizzare con la legislazione statale la norma
di cui all'art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, la
Provincia di Bolzano ha introdotto, attraverso il denunziato art. 4,
comma 2, della legge 14 ottobre 2025, n. 12 (recante «Variazioni al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027
e altre disposizioni»), la previsione della temporanea sospensione
dell'efficacia dell'art. 7, comma 4, della richiamata legge n. 7 del
2025.
Detta sospensione e' disposta, come si e' visto, «fino
all'entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la
disciplina statale e provinciale, volta a prevedere che, in caso di
cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di permanenza
nell'elenco provinciale, l'obbligo di devoluzione dell'incremento
patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore e' differito al
momento della sua cancellazione dall'elenco provinciale».
La norma appena riportata, dunque, nel prevedere la temporanea
sospensione dell'efficacia della disposizione, in materia di
incremento patrimoniale maturato dagli enti del Terzo settore, sino
all'adozione della pertinente disciplina statale di coordinamento,
ha, tuttavia, esteso illegittimamente la propria previsione
all'ambito di competenza statale, laddove indica che essa (la
disciplina statale di coordinamento, appunto) dovra' prevedere che
«in caso di cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di
permanenza nell'elenco provinciale, l'obbligo di devoluzione
dell'incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo
settore» sia «differito al momento della sua cancellazione
dall'elenco provinciale».
Di qui la denunziata illegittimita' costituzionale della
disposizione in rassegna.
Ai fini della salvaguardia della competenza statale in materia di
regolamentazione del Terzo settore, riconducibile alla competenza
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in
materia di «ordinamento civile», infatti, la disposizione di cui al
comma 4-bis dell'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7,
come introdotto dall'art. 4 della legge provinciale n. 12 del 2025,
avrebbe dovuto limitarsi a prevedere la mera sospensione
dell'efficacia del disposto del comma 4, in tema di devoluzione
patrimoniale, fino all'entrata in vigore della normativa statale di
coordinamento, attualmente in itinere, omettendo anticipazioni sui
contenuti della futura disciplina statale: cio' nel rispetto del
principio di ripartizione della competenza legislativa e del rispetto
di gerarchia tra le fonti.
1.4 Va al riguardo evidenziato che, secondo la giurisprudenza di
codesta Corte costituzionale, «i soggetti del Terzo settore, in
quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro
conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole
essenziali di correlazione con le autorita' pubbliche, ricadono
tipicamente nell'«ordinamento civile». L'«ordinamento civile», com'e'
noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire
l'uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, in
ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex plurimis,
sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del
2010 e n. 401 del 2007), oltreche' di assicurare l'«essenziale e
irrinunciabile autonomia» che deve caratterizzare i soggetti del
Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell'art. 118,
quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 301 e n. 300 del 2003)»
(cosi', tra le altre, Corte costituzionale n. 185/2018; nello stesso
senso, si veda anche Corte costituzionale n. 131/2020).
La disciplina del Terzo settore e' dunque pacificamente
ricondotta alla materia afferente l'ordinamento civile, di cui
all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, che risulta percio' violata
dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2025.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge
provinciale Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per violazione dell'art.
107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, di «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».
Il denunziato art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano
n. 12 del 2025, presenta poi un ulteriore profilo di illegittimita'
costituzionale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107 (2)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, di
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».
In base a tale ultima disposizione (comma 2), «per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della
Provincia di Bolzano», deve essere sentita la «speciale commissione»
istituita «in seno» alla «commissione paritetica» di cui al comma 1
dello stesso art. 107.
Si tratta di una commissione, e di una «speciale»
sottocommissione, rispettivamente costituite con rappresentanti dello
Stato, della Regione e delle due province autonome, la prima, e dello
Stato e della Provincia autonoma di Bolzano, la seconda.
Piu' in particolare, la commissione speciale istituita in seno
alla prima - con specifica competenza, come accennato, «per le norme
di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della
Provincia di Bolzano» - e' «composta di sei membri, di cui tre in
rappresentanza dello Stato e tre della provincia».
La finalita' della disposizione e' chiaramente quella di
individuare un luogo nel quale le eventuali diversita' di posizioni
tra lo Stato e, per quel che ora interessa, la Provincia autonoma di
Bolzano, possano trovare una preventiva composizione, prima
dell'adozione delle relative disposizioni normative.
Ebbene, tale iter procedurale non risulta rispettato nel caso di
specie, cosi' determinandosi un ulteriore profilo di illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12
del 2025, che, in materia riservata alla esclusiva competenza dello
Stato, illegittimamente prefigura, come esposto sub 1), il contenuto
di una futura disciplina statale, oltre tutto senza nemmeno il
preventivo parere della speciale commissione all'uopo istituita
dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del
1972.
In conclusione, alla luce delle sopra indicate considerazioni,
l'art. 4, comma 2, della legge provinciale di Bolzano del 14 ottobre
2025, n. 12, integra un'ipotesi di conflitto di competenza ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione per contrasto:
con l'art. 117, comma 2, lettera l), nella parte in cui, al
comma 2, dopo aver previsto che l'efficacia del comma 4 della legge
provinciale Bolzano n. 7 del 2025 e' sospesa fino all'entrata in
vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina
statale e provinciale, dispone che la norma statale sia «volta a
prevedere che, in caso di cancellazione dell'ente dal Registro unico
nazionale e di permanenza nell'elenco provinciale, l'obbligo di
devoluzione dell'incremento patrimoniale a favore di altri enti del
Terzo settore e' differito al momento della sua cancellazione
dall'elenco provinciale»;
con l'art. 107 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972), in quanto la norma provinciale,
anziche' attendere l'entrata in vigore di una norma statale di
coordinamento, anticipa il contenuto di quest'ultima, finendo con il
sostituirsi anche alle determinazioni della commissione paritetica
per l'adozione delle norme di attuazione relative alle materie
attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano.
(1) Per immediata consultazione, si riporta di seguito il testo
dell'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 45
(Del Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il
Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente
gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in
collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a
tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e'
indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del
Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la
denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico
nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica
dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la
propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 2. Il
registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli
interessati in modalita' telematica».
(2) Per immediata consultazione, si riporta di seguito il testo
dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670
del 1972: «Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza
dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio
provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti
devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In
seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una
speciale commissione per le norme di attuazione relative alle
materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano,
composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato
e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello
Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino;
uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri
provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo'
rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in
favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».
Per tutto quanto sopra dedotto e considerato
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte
costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in
accoglimento delle suesposte censure - la illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12, per le ragioni e nei
termini dettagliati nel presente ricorso.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il giorno 11
dicembre 2025, con allegata relazione;
2) copia della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14
ottobre 2025, n. 12.
Roma, 15 dicembre 2025
Avvocati dello Stato: Caselli - La Greca