GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/46

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/46
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 300
    "total_time" => 0.261366
    "namelookup_time" => 0.000219
    "connect_time" => 0.001193
    "pretransfer_time" => 0.125887
    "size_download" => 63380.0
    "speed_download" => 242495.0
    "starttransfer_time" => 0.199633
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 54822
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 125793
    "connect_time_us" => 1193
    "namelookup_time_us" => 219
    "pretransfer_time_us" => 125887
    "starttransfer_time_us" => 199633
    "total_time_us" => 261366
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770492096.7922
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/46"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1021
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#973 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1003 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/46 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:21:36 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:21:36 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"46","numero_parte":"1","data_gazzetta":"07/01/2026","numero_gazzetta":"1","data_notifica":"01/12/2025","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Strutture ricettive – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2017 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) – Istituzione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) – Previsione che il CIR è attribuito all\u0027operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all\u0027ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all\u0027art. 13-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge n. 145 del 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione da parte del legislatore regionale di una condizione quale la previa acquisizione del CIR per accedere all’assegnazione del CIN – Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede la sola acquisizione del CIN come titolo abilitativo – Eccedenza dalle competenze legislative regionali –\u0026nbsp;Aggravamento del procedimento per i potenziali operatori di settore – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore insistenti sul restante territorio nazionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), sostitutivo dell’art. 10-ter della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e); decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull\u0027attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d\u0027uso degli immobili – Previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 – Previsione che\u0026nbsp;i mutamenti di destinazione d\u0027uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 –\u0026nbsp;Ricorso del Governo – Denunciata previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, debbano essere sempre realizzati mediante permesso di costruire o SCIA alternativa – Contrasto con le misure di agevolazione introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2024 che ha modificato l’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 –\u0026nbsp;Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), modificative, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull\u0027attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017, le disposizioni di cui ai commi 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del\u0026nbsp;decreto-legge n. 69 del\u0026nbsp;2024 e che siano con dette norme in contrasto – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di “limitazioni” incidenti sulla portata dell’art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 380 del 2001 che in relazione alle ipotesi semplificate di mutamento di destinazione d’uso fissa standard comuni sull’intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo afferenti al diritto di proprietà e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio – Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), introduttiva del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia –\u0026nbsp;Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell\u0027utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione – Previsione che per\u0026nbsp;le istanze di concessione relative a grandi e piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico\u0026nbsp;l\u0027Autorità di bacino distrettuale dell\u0027Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante, da comunicare dall\u0027Autorità alla struttura competente entro un determinato termine perentorio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prescrive il parere vincolante dell’Autorità di bacino per tutte le derivazioni d’acque pubbliche, senza distinzioni tra grandi e piccole derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici – Violazione di un principio fondamentale statale in materia di tutela ambientale e idrogeologica – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente –\u0026nbsp;Diversità di trattamento tra derivazioni a uso idroelettrico e altri usi idrici – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), modificativo del comma 10 dell’art. 11 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell\u0027utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Durata della concessione di derivazione – Previsione che la concessione ha durata quindicennale – Ricorso del Governo – Denunciata previsione della durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale – Eliminazione di ogni valutazione discrezionale da parte dell’autorità concedente\u0026nbsp;per un periodo temporale inferiore – Alterazione del bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela ambientale – Deroga \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e ai livelli di tutela ambientale – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera \u003cem\u003ek\u003c/em\u003e), modificativo del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 21.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"5","data_legge":"29/09/2025","data_nir":"2025-09-29","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"sostitutivo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"25041","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"10","data_legge":"01/12/2017","data_nir":"2017-12-01","numero_legge":"49","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25104","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"11","data_legge":"29/09/2025","data_nir":"2025-09-29","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificative dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"25042","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"4","data_legge":"01/12/2017","data_nir":"2017-12-01","numero_legge":"48","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25105","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"11","data_legge":"29/09/2025","data_nir":"2025-09-29","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificativa dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"25043","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"4","data_legge":"01/12/2017","data_nir":"2017-12-01","numero_legge":"48","comma":"4","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25106","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"11","data_legge":"29/09/2025","data_nir":"2025-09-29","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"introduttiva","denominazione_attributo":"","id":"25044","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"4","data_legge":"01/12/2017","data_nir":"2017-12-01","numero_legge":"48","comma":"5","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25107","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"14","data_legge":"29/09/2025","data_nir":"2025-09-29","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"25045","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"11","data_legge":"30/05/2025","data_nir":"2025-05-30","numero_legge":"7","comma":"10","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25108","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"14","data_legge":"29/09/2025","data_nir":"2025-09-29","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"25046","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"21","data_legge":"30/05/2025","data_nir":"2025-05-30","numero_legge":"7","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25110","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33732","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33733","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33734","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33735","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33736","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33737","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33738","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"21","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art21"},{"id_parametro":"33739","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"33740","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"06/06/2001","data_nir":"2001-06-06","numero_parametro":"380","articolo_impugnato":"23","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2001-06-06;380~art23"},{"id_parametro":"33741","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"03/04/2006","data_nir":"2006-04-03","numero_parametro":"152","articolo_impugnato":"96","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art96"},{"id_parametro":"33742","tipo_legge":"dl","descrizione_costit":"decreto-legge","data":"18/10/2023","data_nir":"2023-10-18","numero_parametro":"145","articolo_impugnato":"13","comma":"","descrizione_nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-10-18;145~art13"},{"id_parametro":"33782","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"15/12/2023","data_nir":"2023-12-15","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191"}]}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 10 dicembre 2025\n\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 10 dicembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nTurismo  -  Strutture  ricettive  -  Norme  della  Regione  Puglia  -\n  Modifiche alla legge regionale n. 49  del  2017  (Disciplina  della\n  comunicazione dei prezzi e dei servizi delle  strutture  turistiche\n  ricettive nonche\u0027  delle  attivita\u0027  turistiche  ricettive  ad  uso\n  pubblico gestite in regime di concessione e della  rilevazione  dei\n  dati sul movimento turistico a fini statistici) - Istituzione della\n  Banca dati regionale delle strutture ricettive  e  delle  locazioni\n  turistiche, che  attribuisce  il  Codice  identificativo  regionale\n  (CIR) - Previsione che il CIR e\u0027 attribuito all\u0027operatore turistico\n  a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita\n  piattaforma  telematica  ed  e\u0027  propedeutico  all\u0027ottenimento  del\n  Codice identificativo nazionale (CIN) di cui  all\u0027art.  13-ter  del\n  decreto-legge n. 145 del 2023. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 48 del  2017  (Norme  in\n  materia di titoli  abilitativi  edilizi,  controlli  sull\u0027attivita\u0027\n  edilizia  e  mutamenti  della  destinazione   degli   immobili)   -\n  Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d\u0027uso degli\n  immobili  -  Previsione  che  i  mutamenti  di  destinazione  d\u0027uso\n  rilevanti, con o senza  opere,  sono  ammessi,  fermo  restando  le\n  disposizioni di cui  al  comma  1-quinquies  dell\u0027art.  23-ter  del\n  d.P.R. n. 380 del 2001 - Previsione che i mutamenti di destinazione\n  d\u0027uso, anche quelli non comportanti  il  passaggio  a  una  diversa\n  categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le  disposizioni\n  di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027art. 23-ter del  d.P.R.\n  n. 380 del 2001. \nEdilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione\n  Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 48 del  2017  (Norme  in\n  materia di titoli  abilitativi  edilizi,  controlli  sull\u0027attivita\u0027\n  edilizia  e  mutamenti  della  destinazione   degli   immobili)   -\n  Previsione che, fatte salve  le  limitazioni  di  cui  al  comma  5\n  dell\u0027art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017,  le  disposizioni\n  di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027art. 23-ter del  d.P.R.\n  n. 380  del  2001,  ovvero  delle  norme  regionali  che  ne  danno\n  attuazione, prevalgono sulle previsioni  difformi  degli  strumenti\n  urbanistici generali che siano gia\u0027 approvati ed efficaci alla data\n  di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 e  che  siano\n  con dette norme in contrasto. \nEnergia - Concessioni di derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico  -\n  Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge  regionale  n.  7\n  del  2025   (Disciplina   regionale   dell\u0027utilizzo   delle   acque\n  superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)  -  Procedimento\n  per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione - Previsione\n  che per le istanze di  concessione  relative  a  grandi  e  piccole\n  derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, l\u0027Autorita\u0027  di\n  bacino distrettuale dell\u0027Appennino Meridionale rilascia  un  parere\n  vincolante, da comunicare dall\u0027Autorita\u0027 alla struttura  competente\n  entro un determinato termine perentorio. \nEnergia - Concessioni di derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico  -\n  Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge  regionale  n.  7\n  del  2025   (Disciplina   regionale   dell\u0027utilizzo   delle   acque\n  superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) -  Durata  della\n  concessione di derivazione  -  Previsione  che  la  concessione  ha\n  durata quindicennale. \n- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15 (XI legislatura\n  - 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori  bilancio  ai\n  sensi  dell\u0027articolo  73,  comma  1,  lettera   e),   del   decreto\n  legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  come  modificato  dal  decreto\n  legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni  diverse),  artt.\n  5, comma 1, lettera b); 11, comma 1, lettere b), c)  e  d);  e  14,\n  comma 1, lettere g) e k). \n\n\n(GU n. 1 del 07-01-2026)\n\n \n                     ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE \n \n    Ricorso ex articolo 127 Cost. nell\u0027interesse del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege\ndall\u0027Avvocatura Generale  dello  Stato  (cod.  fiscale  80224030587),\npresso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e  domiciliato\n(numero        fax        06.96.51.40.00,        indirizzo        PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti  de  la   Regione\nPuglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro  tempore\nper la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale delle  seguenti\ndisposizioni: \n        articolo 5, comma 1, lett. b); \n        articolo 11, comma 1, lett. b), c) e d); \n        articolo 14, comma 1, lett. g) e k); \ndella L.R. Puglia 29 settembre 2025, n. 15, rubricata «XI legislatura\n- 27° provvedimento di riconoscimento di  debiti  fuori  bilancio  ai\nsensi dell\u0027articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo\n23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal  decreto  legislativo  10\nagosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse»,  pubblicata  sul  B.U.R.\nPuglia  n.  6  straord.  del  30  settembre  2025  in  virtu\u0027   della\ndeliberazione del Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2025. \n \n                              Premessa \n \n    La Regione Puglia ha  emanato  la  legge  regionale  in  epigrafe\nindicata, alcune delle  cui  disposizioni,  di  seguito  dettagliate,\nmanifestano profili di illegittimita\u0027 costituzionale. \n    Per quanto qui interessa, l\u0027articolo 5, rubricato «Modifiche alla\nl.r. 49/2017», al comma 1, lett. b), prevede quanto segue: \n        «1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49  (Disciplina\ndella  comunicazione  dei  prezzi  e  dei  servizi  delle   strutture\nturistiche ricettive nonche\u0027 delle attivita\u0027 turistiche ricettive  ad\nuso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei\ndati sul movimento turistico a fini statistici),  sono  apportate  le\nseguenti modifiche: (...) \n          b) l\u0027articolo 10-ter e\u0027 sostituito dal seguente: \n\"Art. 10-ter \n1. Al fine  della  conoscenza  dell\u0027offerta  turistica  regionale  e\u0027\nistituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive  e  delle\nlocazioni  turistiche,  che  attribuisce  il  Codice   identificativo\nregionale (CIR) di  cui  all\u0027articolo  13-ter  del  decreto-legge  18\nottobre 2023, n. 145 convertito  in  legge  con  modificazioni  dalla\nlegge  15  dicembre  2023,  n.  191  (Conversione   in   legge,   con\nmodificazioni, del decreto-legge 18  ottobre  2023,  n.  145  (Misure\nurgenti  in  materia  economica  e  fiscale,  in  favore  degli  enti\nterritoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)). \n2.  Il  CIR  e\u0027  attribuito  all\u0027operatore  turistico  a  seguito  di\nregistrazione con procedura informatizzata  su  apposita  piattaforma\ntelematica   ed   e\u0027   propedeutico   all\u0027ottenimento   del    Codice\nidentificativo  nazionale  (CIN)  di  cui  all\u0027articolo  13-ter   del\ndecreto-legge n. 145/2023. \n3.  La  Banca  dati  regionale  delle  strutture  ricettive  e  delle\nlocazioni turistiche opera in  regime  di  interoperabilita\u0027  con  la\nBanca dati nazionale  delle  strutture  ricettive  e  degli  immobili\ndestinati a  locazione  breve  o  per  finalita\u0027  turistiche  (BDSR),\nsecondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro\ndel turismo 6 giugno 2024, n. 16726. \n4. Con provvedimento della struttura regionale competente in  materia\ndi turismo sono definite le modalita\u0027 attuative e di  gestione  della\nBanca dati regionale delle  strutture  ricettive  e  delle  locazioni\nturistiche.\"». \n    L\u0027articolo 11, rubricato  «Modifiche  e  integrazioni  alla  l.r.\n48/2017», al comma 1, lett. b), c) e d), prevede quanto segue: \n        «1. All\u0027articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n.\n48  (Norme  in  materia  di  titoli  abilitativi  edilizi,  controlli\nsull\u0027attivita\u0027  edilizia  e  mutamenti   della   destinazione   degli\nimmobili), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (...) \n          b) al comma 3, le  parole:  «I  mutamenti  di  destinazione\nd\u0027uso»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Fermo   restando   le\ndisposizioni di cui al comma  1-quinquies  dell\u0027articolo  23-ter  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i  mutamenti  di\ndestinazione d\u0027uso»; \n          c) al comma 4,  le  parole  «I  mutamenti  di  destinazione\nd\u0027uso» sono sostituite dalle seguenti: \n«Fermo restando  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter,\n1-quater  dell\u0027articolo  23-ter  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d\u0027uso»; \n          d) dopo il comma 5, e\u0027 aggiunto il seguente comma:  «5-bis.\nFatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di  cui\nai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell\u0027articolo 23-ter del decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero delle norme regionali\nche ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni  difformi  degli\nstrumenti urbanistici generali che siano gia\u0027 approvati  ed  efficaci\nalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio  2024,  n.\n69 (Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazione  edilizia  e\nurbanistica) e che siano con  dette  norme  in  contrasto»».  Infine,\nl\u0027articolo 14, rubricato «Modifiche e integrazioni alla l.r. 7/2025»,\nprevede, al comma 1, lett. g) e k), quanto segue: \n«1. Alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7  (Disciplina  regionale\ndell\u0027utilizzo delle acque superficiali e sotterranee  e  disposizioni\ndiverse) sono apportate le seguenti modifiche e  integrazioni:  (...)\ng) al comma 10 dell\u0027articolo 11, dopo le parole: «relative a  piccole\nderivazioni», sono aggiunte le seguenti: «ad usi  diversi  da  quello\nidroelettrico» e, dopo le parole: «relative  a  grandi  derivazioni»,\nsono aggiunte le seguenti: «ad usi diversi da quello  idroelettrico»;\n(...) k) al  comma  1  dell\u0027articolo  21,  la  parola:  «massima»  e\u0027\nsoppressa.». \n          4.  Le  trascritte   disposizioni   legislative   regionali\npresentano per l\u0027appunto diversi profili di incostituzionalita\u0027. \n    Il  Consiglio  dei  ministri  ha  pertanto  ritenuto  di  doverle\nimpugnare, ed a tanto in effetti si  provvede  mediante  il  presente\nricorso. \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 5, comma 1, lett.  b),\ndella L.R. Puglia n.  15/2025,  per  contrasto  con  l\u0027articolo  117,\nsecondo  comma,  lett.  e),  Cost.,  e   dell\u0027articolo   13-ter   del\ndecreto-legge n. 145/2023 (convertito con legge n.  191/2023),  quale\nnorma statale interposta \n    1.1 L\u0027articolo 5, comma 1, lett. b),  della  legge  regionale  in\nquestione ha modificato, tra l\u0027altro,  l\u0027articolo  10-ter,  comma  2,\ndella L.R. Puglia n. 49/2017 (recante «Disciplina della comunicazione\ndei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonche\u0027\ndelle attivita\u0027 turistiche  ricettive  ad  uso  pubblico  gestite  in\nregime di concessione e della  rilevazione  dei  dati  sul  movimento\nturistico a fini statistici»), prevedendo l\u0027istituzione, nel  settore\ndell\u0027offerta  turistica  regionale,  di  un   codice   identificativo\nregionale (CIR), il quale «e\u0027 attribuito  all\u0027operatore  turistico  a\nseguito di registrazione con  procedura  informatizzata  su  apposita\npiattaforma telematica ed e\u0027 propedeutico all\u0027ottenimento del  codice\nidentificativo  nazionale  (CIN)  di  cui  all\u0027articolo  13-ter   del\ndecreto-legge n. 145/2023». \n    Occorre ricordare che il CIN  e  stato  introdotto  dall\u0027articolo\n13-ter  del  decreto-legge  n.  145/2023  (convertito  con  legge  n.\n191/2023),  nell\u0027esercizio  delle  competenze   legislative   statali\nesclusive di cui all\u0027articolo 117, comma 2, lett.  e)  e  r),  Cost.,\nrientrando  tale  disciplina  nella  materia   della   tutela   della\nconcorrenza (in quanto  volta  a  garantire  condizioni  uniformi  di\naccesso  e  di   esercizio   dell\u0027attivita\u0027   ricettiva   sull\u0027intero\nterritorio nazionale) e del coordinamento informativo,  statistico  e\ninformatico dei dati delle  pubbliche  amministrazioni.  Inoltre,  la\nratio sottesa all\u0027adozione del CIN si collega anche  ad  esigenze  di\nordine pubblico, sicurezza e  contrasto  delle  forme  irregolari  di\nospitalita\u0027, ambiti che richiedono una regolazione omogenea a livello\nstatale. \n    L\u0027attribuzione del CIN (codice  identificativo  nazionale)  viene\ncosi\u0027 ad  essere  subordinata,  nella  Regione  Puglia,  alla  previa\nacquisizione del CIR, da ottenere  a  seguito  di  istanza  trasmessa\nmediante  procedura   informatizzata   su   un\u0027apposita   piattaforma\nregionale: cio\u0027 che risulta,  con  ogni  evidenza,  non  conforme  al\nquadro normativo nazionale innanzi descritto. \n    1.2  L\u0027introduzione,  da  parte  della  Regione  Puglia,  di  una\ncondizione, quale  la  previa  acquisizione  del  CIR,  per  accedere\nall\u0027assegnazione  del  CIN,   eccede   all\u0027evidenza   le   competenze\nlegislative dell\u0027ente territoriale,  con  il  rischio  di  vanificare\nl\u0027uniformita\u0027 della disciplina  nazionale  di  identificazione  degli\noperatori del comparto ricettivo, aggravando il  procedimento  per  i\npotenziali operatori del settore, e limando  altresi\u0027  inopinatamente\nspazi di concorrenzialita\u0027. \n    Per  tali  profili,  la  norma  regionale  in  esame,  viola   la\ncompetenza esclusiva statale in materia di tutela  della  concorrenza\n[articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.], nella parte  in  cui,\nintroducendo un onere  aggiuntivo  agli  operatori  del  settore,  ed\nespressamente  «propedeutico»  all\u0027acquisizione  del  CIN  «statale»,\nlimita, di fatto, ai potenziali entranti la possibilita\u0027 di competere\nrispettando la sola norma statale interposta (il richiamato  articolo\n13-ter  del  decreto-legge  n.  145/2023),  che   prevede   la   sola\nacquisizione del CIN come titolo abilitativo, in condizione di palese\ndisparita\u0027 di trattamento rispetto ad  altri  operatori  del  settore\ninsistenti sul restante territorio nazionale. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 11,  lett.  b)  e  c),\ndella L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell\u0027articolo 117, terzo\ncomma, Cost.,  in  tema  di  governo  del  territorio,  in  relazione\nall\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n380/2001 (quale  norma  statale  interposta),  e  dell\u0027articolo  117,\nsecondo comma, lett. m), Cost. \n    2.1 L\u0027articolo 11, lett. b), della L.R.  Puglia  n.  15/2025,  ha\nmodificato l\u0027articolo 4 della L.R. Puglia n. 48/2017, che ora prevede\nquanto segue (commi 3 e 4, con evidenza delle modifiche apportate): \n    «3. Fermo restando le disposizioni di cui  al  comma  1-quinquies\ndell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  n.\n380/2001, i mutamenti di destinazione d\u0027uso rilevanti di cui al comma\n1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di  costruire\no  mediante  segnalazione  certificata   di   inizio   attivita\u0027   in\nalternativa al permesso  di  costruire,  a  seconda  della  tipologia\ndell\u0027intervento edilizio al quale  e\u0027  connesso  il  mutamento  della\ndestinazione  d\u0027uso.  Gli  interventi  che  prevedono   una   diversa\ndestinazione d\u0027uso tra quelle riconducibili alla  medesima  categoria\nfunzionale  sono  realizzati  mediante  segnalazione  certificata  di\ninizio attivita\u0027. \n    4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi  1-bis,  1-ter,\n1-quater  dell\u0027articolo  23-ter  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 380/2001, i  mutamenti  di  destinazione  d\u0027uso,  anche\nquelli  non  comportanti  il  passaggio  a  una   diversa   categoria\nfunzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni  e  degli  usi\nprevisti dagli strumenti urbanistici comunali». \n    In altri termini, la  novella  legislativa  regionale  ha  inteso\nprevedere che i mutamenti di  destinazione  d\u0027uso  rilevanti,  con  o\nsenza opere, debbano sempre essere realizzati  mediante  permesso  di\ncostruire o SCIA alternativa. \n    Detta  previsione  si  pone  in  disarmonia  con  le  misure   di\nagevolazione introdotte dal decreto-legge n.  69/2024,  il  quale  ha\nsignificativamente  modificato  l\u0027articolo  23-ter  del  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  380/2001#1  L\u0027articolo  23-ter  del\ndecreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  nel  testo\nvigente  all\u0027attualita\u0027,  prevede  quanto  segue:  «1.  Ai  fini  del\npresente articolo,  il  mutamento  della  destinazione  d\u0027uso  di  un\nimmobile o di una singola unita\u0027 immobiliare si considera senza opere\nse non comporta l\u0027esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere  da\neseguire sono riconducibili agli interventi di  cui  all\u0027articolo  6.\nSalva diversa previsione da parte delle leggi regionali,  costituisce\nmutamento rilevante della destinazione d\u0027uso ogni forma  di  utilizzo\ndell\u0027immobile o della singola unita\u0027 immobiliare diversa,  da  quella\noriginaria,  ancorche\u0027  non  accompagnata  dall\u0027esecuzione  di  opere\nedilizie, purche\u0027 tale da comportare l\u0027assegnazione  dell\u0027immobile  o\ndell\u0027unita\u0027  immobiliare  considerati  ad   una   diversa   categoria\nfunzionale  tra  quelle  sotto  elencate:  a)  residenziale;   a-bis)\nturistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale;  d)\nrurale. 1-bis. Il mutamento della destinazione  d\u0027uso  della  singola\nunita\u0027 immobiliare all\u0027interno della stessa categoria  funzionale  e\u0027\nsempre consentito, nel rispetto delle  normative  di  settore,  ferma\nrestando la possibilita\u0027 per gli strumenti  urbanistici  comunali  di\nfissare specifiche condizioni. 1-ter. Sono, altresi\u0027, sempre  ammessi\nil mutamento di destinazione d\u0027uso tra le categorie funzionali di cui\nal comma 1, lettere a), a-bis),  b)  e  c),  di  una  singola  unita\u0027\nimmobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)  di\ncui all\u0027articolo 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2\naprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone  equipollenti  come  definite\ndalle leggi regionali in materia, nel rispetto  delle  condizioni  di\ncui al comma 1-quater e delle normative di settore e  ferma  restando\nla possibilita\u0027 per gli strumenti  urbanistici  comunali  di  fissare\nspecifiche condizioni. 1-quater. Per le singole  unita\u0027  immobiliari,\nil mutamento di destinazione d\u0027uso di cui al comma  1-ter  e\u0027  sempre\nconsentito,  ferma  restando  la  possibilita\u0027  per   gli   strumenti\nurbanistici comunali di fissare  specifiche  condizioni,  inclusa  la\nfinalizzazione del  mutamento  alla  forma  di  utilizzo  dell\u0027unita\u0027\nimmobiliare  conforme  a  quella  prevalente   nelle   altre   unita\u0027\nimmobiliari presenti nell\u0027immobile. Nei casi di cui al  comma  1-ter,\nil mutamento di destinazione d\u0027uso non e\u0027 assoggettato all\u0027obbligo di\nreperimento di ulteriori  aree  per  servizi  di  interesse  generale\nprevisto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,\nn. 1444, e dalle disposizioni di  legge  regionale,  ne\u0027  al  vincolo\ndella dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge\n17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto  stabilito\ndalla  legislazione  regionale,  ove  previsto,  il   pagamento   del\ncontributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.  Per\nle unita\u0027 immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate\nil cambio di destinazione d\u0027uso e\u0027  disciplinato  dalla  legislazione\nregionale, che prevede  i  casi  in  cui  gli  strumenti  urbanistici\ncomunali  possono  individuare  specifiche  zone   nelle   quali   le\ndisposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle\nunita\u0027 immobiliari poste al primo piano fuori terra  o  seminterrate.\n1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il  mutamento  di\ndestinazione d\u0027uso e\u0027 soggetto al rilascio dei  seguenti  titoli  :a)\nnei casi di cui  al  primo  periodo  del  comma  1,  la  segnalazione\ncertificata di inizio attivita\u0027 di cui all\u0027articolo 19 della legge  7\nagosto 1990, n. 241; b) nei restanti casi, il  titolo  richiesto  per\nl\u0027esecuzione delle opere  necessarie  al  mutamento  di  destinazione\nd\u0027uso,   fermo   restando   che,   per   i   mutamenti   accompagnati\ndall\u0027esecuzione di opere riconducibili all\u0027articolo 6-bis, si procede\nai sensi della lettera a). 2. La destinazione d\u0027uso  dell\u0027immobile  o\ndell\u0027unita\u0027 immobiliare e\u0027 quella stabilita dalla  documentazione  di\ncui all\u0027articolo 9-bis,  comma  1-bis.  3.  Le  regioni  adeguano  la\npropria legislazione ai principi di cui  al  presente  articolo,  che\ntrovano  in  ogni  caso  applicazione   diretta,   fatta   salva   la\npossibilita\u0027 per le regioni medesime di prevedere  livelli  ulteriori\ndi semplificazione. Salva diversa previsione  da  parte  delle  leggi\nregionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento  della\ndestinazione d\u0027uso di un intero  immobile  all\u0027interno  della  stessa\ncategoria funzionale e\u0027 consentito subordinatamente al  rilascio  dei\ntitoli di cui al comma 1-quinquies»., di  seguito  anche  solo  «TUE»\n(Testo  Unico  Edilizia)  il  quale  pone   oggi   disposizioni   che\ncostituiscono  principi  fondamentali  della  materia  «governo   del\nterritorio»  e  si  configurano  quale   livello   essenziale   delle\nprestazioni nel relativo settore. \n    2.2  In  particolare,  in  base   alla   normativa   statale   di\nriferimento, occorre distinguere tra: \n        il «mutamento di destinazione d\u0027uso  rilevante»,  ossia  ogni\nforma di utilizzo dell\u0027immobile o della  singola  unita\u0027  immobiliare\ndiversa da quella originaria, anche in  assenza  di  opere  edilizie,\npurche\u0027  tale  da  comportare  l\u0027assegnazione  dell\u0027immobile  ad  una\ndiversa  categoria  funzionale  rispetto   a   quelle   residenziale,\nturistico-ricettiva, commerciale, rurale, ecc. [comma 1, lettere  a),\na-bis), b) e c), di cui all\u0027articolo 23-ter del TUE]; \ne il «mutamento di destinazione d\u0027uso semplificato» ossia: \n        il  mutamento  d\u0027uso  di  una  singola   unita\u0027   immobiliare\nall\u0027interno  della   stessa   categoria   funzionale   (comma   1-bis\ndell\u0027articolo 23-ter del TUE); \n        il mutamento d\u0027uso tra le  categorie  funzionali  di  cui  al\ncomma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dell\u0027articolo 23-ter  del  TUE,\nrispettivamente   residenziale,   turistico-ricettiva,   commerciale,\nrurale, ove riferita ad una singola  unita\u0027  immobiliare  ubicata  in\nimmobili ricompresi in  alcune  zone  territoriali  omogenee  [quelle\nindicate dalle lettere A), B) e C) di cui  all\u0027articolo  2  del  D.M.\nLavori Pubblici n. 1444/1968], in base al comma  1-ter  dell\u0027articolo\n23-ter del TUE]. \n    Per quanto attiene agli aspetti procedurali, la norma di  cui  al\ncomma 1-quinquies dell\u0027articolo 23-ter del TUE stabilisce che,  ferma\nrestando l\u0027eventuale disciplina piu\u0027  favorevole  prevista  da  leggi\nregionali: \n        a) i cambi di destinazione d\u0027uso  urbanisticamente  rilevanti\ndi un immobile o di  una  singola  unita\u0027  immobiliare  «senza  opere\nedilizie»  (nel  senso  sopra  specificato),  ovvero   i   cambi   di\ndestinazione che richiedono l\u0027esecuzione di  opere  per  le  quali  e\nprevista la presentazione di una CILA ai sensi  dell\u0027articolo  6-bis,\nsono consentiti previa presentazione al comune di una SCIA  ai  sensi\ndell\u0027articolo 19 della legge n. 241/1990; \n        b) nei restanti casi (modifiche strutturali), la modifica  di\ndestinazione d\u0027uso e assoggettata al medesimo  titolo  richiesto  per\nl\u0027esecuzione delle opere  necessarie  al  mutamento  di  destinazione\nd\u0027uso. \n    La  norma  statale  precisa  poi  che,  per  le  singole   unita\u0027\nimmobiliari, il mutamento di destinazione d\u0027uso e  sempre  consentito\nqualora la modifica della forma di utilizzo  dell\u0027unita\u0027  immobiliare\nsia conforme a  quella  prevalente  nelle  altre  unita\u0027  immobiliari\npresenti nell\u0027immobile, ma subordinatamente al rilascio dei titoli di\ncui al surrichiamato comma 1-quinquies. \n    L\u0027ultimo comma 3 dell\u0027articolo 23-ter del TUE ha previsto inoltre\nche le regioni debbano adeguare la propria legislazione  ai  principi\nfissati dallo stesso articolo 23-ter, i quali trovano - in ogni  caso\n- applicazione diretta, fatta salva la possibilita\u0027  per  le  regioni\nstesse di prevedere ulteriori livelli di semplificazione. \n    2.3  La  norma  regionale  impugnata   ha   apportato   modifiche\nall\u0027articolo 4, comma 3, della L.R. Puglia n. 48/2017 in  materia  di\ntitoli abilitativi richiesti per il caso di mutamento di destinazione\nd\u0027uso rilevante (i.e. tra le categorie funzionali di cui al comma 1),\nal fine di precisare che restano ferme «le  disposizioni  di  cui  al\ncomma 1-quinquies dell\u0027articolo 23-ter  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 380/2001». \n    L\u0027articolo 23-ter, comma 1-quinquies, del TUE,  come  sopra  gia\u0027\nsegnalato, disciplina il titolo richiesto  nelle  specifiche  ipotesi\n«semplificate»  di  mutamento  di  destinazione  d\u0027uso  di   cui   ai\nprecedenti commi 1-bis e 1-ter  (i.e.,  il  mutamento  d\u0027uso  di  una\nsingola  unita\u0027  immobiliare  all\u0027interno  della   stessa   categoria\nfunzionale, e mutamento d\u0027uso tra le categorie funzionali di  cui  al\ncomma  1,  lettere  a),  a-bis),  b)  e  c)  di  una  singola  unita\u0027\nimmobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C), di\ncui all\u0027articolo 2 del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968], stabilendo\nche: \n        nel caso di  mutamento  di  destinazione  d\u0027uso  senza  opere\novvero con esecuzione di opere soggette a CILA, il titolo richiesto e\nla segnalazione certificata di inizio attivita\u0027 (SCIA); \n        nei restanti casi, il titolo richiesto per  il  mutamento  di\ndestinazione   d\u0027uso   e   quello   ordinariamente   necessario   per\nl\u0027esecuzione delle opere connesse al mutamento stesso. \n    L\u0027articolo 4, comma 3, della L.R. Puglia n. 48/2017, prevede oggi\ninvece che i mutamenti di destinazione d\u0027uso rilevanti, con  o  senza\nopere,  siano  realizzati  mediante  permesso  di  costruire  o  SCIA\nalternativa, a seconda della tipologia  dell\u0027intervento  edilizio  al\nquale e connesso il mutamento. \n    Al  riguardo,  in  virtu\u0027  della  clausola  che   fa   salve   le\ndisposizioni di cui all\u0027articolo 23-ter, comma 1-quinquies, del  TUE,\ninserita dalla L.R. n. 15/2025, l\u0027articolo 4, comma 3,  comporta  che\nla disciplina in materia di titoli abilitativi dallo stesso delineata\nsia  applicabile  esclusivamente  alle  ipotesi   di   mutamento   di\ndestinazione d\u0027uso diverse da quelle «semplificate» riconducibili  ai\ncasi di cui all\u0027articolo 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, del TUE. \n    2.4 Il medesimo articolo 11, comma 1, alla  lettera  c),  apporta\ninoltre modifiche all\u0027articolo 4,  comma  4,  della  L.R.  Puglia  n.\n48/2017. \n    Per effetto della modifica, l\u0027anzidetto comma 4 dispone oggi come\nsegue: \n        «4. Fermo restando le disposizioni di  cui  ai  commi  1-bis,\n1-ter, 1-quater dell\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001, i  mutamenti  di  destinazione  d\u0027uso,  anche\nquelli  non  comportanti  il  passaggio  a  una   diversa   categoria\nfunzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni  e  degli  usi\nprevisti dagli strumenti urbanistici comunali». \n    L\u0027attuale  formulazione  incorre  nella  violazione  dedotta   in\nepigrafe in quanto la disciplina posta dal citato articolo  4,  comma\n4, risulta applicabile alle  ipotesi  di  mutamento  di  destinazione\nd\u0027uso diverse da quelle «semplificate» riconducibili ai casi  di  cui\nall\u0027articolo 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del TUE. \n    2.5 Le disposizioni regionali qui in esame,  pertanto,  ponendosi\nin significativa difformita\u0027 rispetto alle previsioni  statali  sopra\nrichiamate, che costituiscono  all\u0027evidenza  «principi  fondamentali»\nnel settore urbanistico, sono contemporaneamente violative dei limiti\nafferenti  la  competenza  legislativa  regionale  concorrente  nella\nmateria del governo del territorio (ex  articolo  117,  terzo  comma,\nCost.),  nonche\u0027  della  competenza  statale  esclusiva  relativa  ai\nlivelli essenziali delle prestazioni di  settore  [ex  articolo  117,\nsecondo comma, lett. m), Cost.]. \n    3. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 11, comma 1, lett.\nd), della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione  dell\u0027articolo  117,\nterzo comma Cost., in tema di governo del  territorio,  in  relazione\nall\u0027articolo 23-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n380/2001 (quale  norma  statale  interposta),  e  dell\u0027articolo  117,\nsecondo comma, lett. m) Cost. \n    Analoghe censure di rodine costituzionale possono muoversi  anche\nrispetto alle modifiche introdotte con l\u0027articolo 11, comma 1,  lett.\nd), della L.R. Puglia n. 15/2025. \n    3.1 Detta norma  ha  infatti  introdotto  il  nuovo  comma  5-bis\nall\u0027articolo 4 della L.R. Puglia n.  48/2017,  senza  esplicitare  la\nprevalenza delle  disposizioni  statali  (segnatamente  dell\u0027articolo\n23-ter, commi 1-bis,  1-ter,  1-quater,  del  TUE)  sulle  previsioni\ndifformi degli strumenti urbanistici approvati prima dell\u0027entrata  in\nvigore del decreto-legge n.  69/2024,  in  base  al  quale  i  poteri\npianificatori  degli  enti  locali   in   materia   di   destinazioni\nterritoriali possono estrinsecarsi esclusivamente nell\u0027imposizione di\ncondizioni, tali da non costituire, comunque, limitazioni o divieti. \n    Il combinato delle  norme  regionali  di  riferimento  e  invero,\nall\u0027attualita\u0027, il seguente (commi 5 e 5-bis  dell\u0027articolo  4  della\nL.R. Puglia n. 48/2017): \n        «5.   Gli   strumenti   urbanistici   comunali   stabiliscono\nlimitazioni ai mutamenti della destinazione d\u0027uso, qualora sussistano\nesigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell\u0027ambiente,  del\npaesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del  decoro\nurbano,  nonche\u0027  di  salvaguardia  e  valorizzazione  dei  caratteri\nidentitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico. \n        5-bis. Fatte salve le limitazioni  di  cui  al  comma  5,  le\ndisposizioni di cui ai commi  1-bis,  1-ter,  1-quater  dell\u0027articolo\n23-ter del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,\novvero delle norme regionali  che  ne  danno  attuazione,  prevalgono\nsulle previsioni difformi degli strumenti  urbanistici  generali  che\nsiano gia\u0027 approvati ed efficaci alla data di entrata in  vigore  del\ndecreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in  materia\ndi semplificazione edilizia e urbanistica)  e  che  siano  con  dette\nnorme in contrasto». \n    3.2 Il richiamo al comma 5 del medesimo  articolo  4  della  L.R.\nPuglia n. 48/2017, che cita le «limitazioni», non chiarisce il  fatto\nche  le  summenzionate  disposizioni  di  semplificazione   del   TUE\nprevalgano sulle  previsioni  difformi  degli  strumenti  urbanistici\ncomunali gia\u0027 approvati ed efficaci. \n    Infatti, l\u0027articolo 4, comma 5, della L.R. Puglia n. 48/2017, non\nesclude che gli  strumenti  urbanistici  comunali  possano  stabilire\nlimitazioni anche in relazione ai  mutamenti  di  destinazione  d\u0027uso\n«semplificati»  della  singola  unita\u0027  immobiliare,  orizzontali   o\nverticali. \n    Al riguardo, il citato articolo 23-ter del TUE, ai  commi  1-bis,\n1-ter  e  1-quater,  nell\u0027ottica  di  agevolare  il  mutamento  della\ndestinazione d\u0027uso della singola unita\u0027 immobiliare all\u0027interno della\nstessa  categoria  funzionale   e   tra   le   categorie   funzionali\nresidenziale,   turistico-ricettiva,   produttiva   e    direzionale,\ncommerciale,  ha  riconosciuto  la  possibilita\u0027  per  gli  strumenti\nurbanistici comunali di fissare  esclusivamente  «condizioni»,  quali\nmisure  di  contingentamento  delle   richieste   di   mutamento   di\ndestinazione d\u0027uso finalizzate a preservare l\u0027assetto e  lo  sviluppo\narmonico  del  territorio,  comunque  tali  da  non   risolversi   in\nlimitazioni o restrizioni e, quindi, riferibili  esclusivamente  agli\naspetti concernenti il mutamento di destinazione d\u0027uso in se\u0027  e  non\nanche alle modalita\u0027 di realizzazione degli interventi nelle  ipotesi\ndi esecuzione di opere edilizie contestuale al mutamento stesso. \n    Alla luce di quanto sopra rappresentato, la fissazione  da  parte\ndegli enti locali di «limitazioni»  priva  di  contenuto  la  portata\ndell\u0027articolo  23-ter  del  TUE,  che,  in  relazione  alle   ipotesi\n«semplificate»  di  mutamento  di  destinazione  d\u0027uso  dallo  stesso\ndettate,  intende  fissare  standard  comuni  sull\u0027intero  territorio\nnazionale rispetto al  bilanciamento  tra  le  esigenze  del  singolo\nafferenti al diritto di proprieta\u0027 e gli interessi pubblici  connessi\nal governo del territorio. \n    In conclusione, anche in accordo con quanto  riportato  al  punto\n0.2.1.1.  delle  «Linee  di  indirizzo   e   criteri   interpretativi\nsull\u0027attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69,  convertito,\ncon modificazioni, dalla legge 24  luglio  2024,  n.  105  (DL  Salva\nCasa)», si evidenzia che i poteri pianificatori degli enti locali  in\nmateria   di   destinazioni   territoriali   possono    estrinsecarsi\nesclusivamente  nell\u0027imposizione   di   condizioni,   tali   da   non\ncostituire, comunque, limitazioni o divieti. \n    In  altri  termini,  il  decreto-legge  n.  69/2024   ha   inteso\nconsentire   di   fissare   esclusivamente   «condizioni»,   e    non\n«limitazioni»,  intendendo  in  tal  modo  fissare  standard   comuni\nsull\u0027intero territorio nazionale rispetto  al  bilanciamento  tra  le\nesigenze del singolo e gli interessi pubblici. \n    3.3  Il  richiamato  intervento  del  decreto-legge  n.  69/2024,\nestrinsecatosi nella descritta  riformulazione  dell\u0027articolo  23-ter\ndel TUE (cfr. nota 1 del presente ricorso), costituisce  senza  ombra\ndi  dubbio  principio  fondamentale  della   materia   «governo   del\nterritorio», ai sensi dell\u0027articolo 117, terzo  comma,  Cost.,  e  si\nconfigura  quale  individuazione   del   livello   essenziale   delle\nprestazioni di settore, ai sensi dell\u0027articolo  117,  secondo  comma,\nlett. m), Cost.. \n    Anche le modifiche normative regionali di cui al presente  motivo\ndi   ricorso   confliggono   dunque   con   gli   evocati   parametri\ncostituzionali. \n    4. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 14, comma 1, lett.\ng), della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione  dell\u0027articolo  117,\nsecondo comma, lett. s), Cost., in relazione all\u0027articolo  96,  comma\n1, del decreto legislativo n. 152/2006 ed all\u0027articolo 12 del decreto\nlegislativo n. 79/1999  (quali  norme  statali  interposte),  nonche\u0027\ndegli articoli 3 e  97  Cost.,  sotto  i  profili  del  principio  di\nragionevolezza e del buon andamento dell\u0027amministrazione pubblica \n    4.1 L\u0027articolo 14, comma  1,  lett.  g),  della  L.R.  Puglia  n.\n15/2025, ha modificato l\u0027articolo 11, comma 10, della L.R. Puglia  n.\n7/2025,  disponendo  che,   nel   caso   di   derivazioni   per   uso\nidroelettrico,  non  sia  richiesto  il   parere   vincolante   della\ncompetente   Autorita\u0027   di   bacino   distrettuale    dell\u0027Appennino\nmeridionale. \n    Ed invero, a seguito dell\u0027intervento della impugnata L.R.  Puglia\nn. 15/2025, l\u0027articolo 11, comma 10, della  L.R.  Puglia  n.  7/2025,\ndispone ora come segue (in grassetto le parti aggiunte): \n        «Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni\nad  usi  diversi  da  quello  idroelettrico,  l\u0027Autorita\u0027  di  bacino\ndistrettuale dell\u0027Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante\nin ordine alla compatibilita\u0027 della utilizzazione con  le  previsioni\ndel Piano di tutela delle  acque  e  degli  altri  piani  di  propria\ncompetenza, e ai fini  del  controllo  sull\u0027equilibrio  del  bilancio\nidrico  o  idrologico.  Detto   parere   vincolante   e\u0027   comunicato\ndall\u0027Autorita\u0027 alla struttura competente entro il termine  perentorio\ndi  quaranta  giorni  dalla  data  di  acquisizione  dell\u0027istanza  di\nconcessione trasmessa secondo le modalita\u0027 previste nel comma 2.  Per\nle istanze di  concessione  relative  a  grandi  derivazioni  ad  usi\ndiversi da quello idroelettrico, il termine per la comunicazione  del\nsuddetto  parere  e\u0027  elevato  a  novanta  giorni   dalla   data   di\nacquisizione dell\u0027istanza di concessione». \n    4.2 Occorre al riguardo ricordare che l\u0027articolo 96, comma 1, del\ndecreto  legislativo  n.  152/2006,  prescrive  che,  per  tutte   le\nderivazioni di acque pubbliche, sia acquisito  il  parere  vincolante\ndell\u0027autorita\u0027 di bacino, senza  distinzioni  tra  grandi  e  piccole\nderivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici. \n    A propria volta, neppure l\u0027articolo 12 del decreto legislativo n.\n79/1999,  che  disciplina  le  concessioni  di  derivazione  a   fini\nidroelettrici, prevede deroghe o esclusioni rispetto all\u0027esigenza  di\nacquisire tale parere. \n    Il rapporto tra le due disposizioni e  di  genere  a  specie:  la\nnorma ambientale (l\u0027articolo 96 del decreto legislativo n.  152/2006)\ncostituisce quadro generale di tutela inderogabile, rispetto al quale\nl\u0027eventuale esclusione del parere deve essere espressamente  disposta\ndal legislatore statale: cio\u0027 che questo neppure ha fatto nel settore\ndelle  concessioni  idroelettriche  (cfr.  articolo  12  del  decreto\nlegislativo n. 79/1999). \n    4.3 La  soppressione  del  parere  vincolante  dell\u0027Autorita\u0027  di\nbacino per le concessioni di  derivazione  ad  uso  idroelettrico  si\npone,  dunque,  in  contrasto  con  l\u0027anzidetta  norma  statale,  che\ncostituisce   principio   fondamentale   di   tutela   ambientale   e\nidrogeologica. \n    La disposizione regionale introduce, pertanto, una non consentita\nderoga a una disciplina statale di dettaglio posta a tutela  unitaria\ndell\u0027ambiente e  del  territorio,  materia  di  competenza  esclusiva\nstatale ai sensi dell\u0027articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.. \n    Ne consegue l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  della  disposizione\nregionale, e - si aggiunge - anche per violazione degli articoli 3  e\n97 Cost., poiche\u0027 la diversita\u0027 di trattamento tra derivazioni a  uso\nidroelettrico  e  altri  usi  idrici  risulta  del  tutto  priva   di\nragionevolezza, e in contrasto con i principi di imparzialita\u0027 e buon\nandamento dell\u0027amministrazione pubblica. \n5. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 14, comma 1, lett. k),\ndella L.R. Puglia  n.  15/2025,  per  violazione  dell\u0027articolo  117,\nsecondo comma, lett. s), Cost., in relazione all\u0027articolo 21 del R.D.\nn. 1775/1933 (quale norma statale interposta), nonche\u0027 degli articoli\n3 e 97 Cost., sotto i  profili,  rispettivamente,  del  principio  di\nragionevolezza e del buon andamento dell\u0027amministrazione pubblica \n    5.1 L\u0027articolo 14, comma  1,  lett.  k),  della  L.R.  Puglia  n.\n15/2025, ha poi modificato l\u0027articolo 21, comma 1, della L.R.  Puglia\nn. 7/2025, sopprimendo il termine «massima» e  stabilendo,  pertanto,\nuna durata fissa di  quindici  anni  per  le  concessioni  di  grandi\nderivazioni  ad  uso   industriale,   eliminando   ogni   valutazione\ndiscrezionale dell\u0027autorita\u0027 concedente, in punto  di  commisurazione\ndella durata di siffatte concessioni. \n    Questo il vigente testo dell\u0027articolo 21,  comma  1,  della  L.R.\nPuglia  n.  7/2025,  all\u0027esito  dell\u0027intervento  normativo   qui   in\ncontestazione (con modifica evidenziata): «La concessione  ha  durata\nmassima quindicennale, salvo diversa motivata istanza del richiedente\ne puo\u0027 essere modificata, sospesa o revocata ai sensi degli  articoli\n16, 17 e 20». \n    5.2 La modifica apportata, fissando  in  modo  rigido  la  durata\ndelle  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  quindici   anni,   ed\neliminando  ogni   valutazione   discrezionale   dell\u0027amministrazione\nconcedente  per   un   periodo   temporale   inferiore,   altera   il\nbilanciamento  tra  esigenze  di  sfruttamento  economico  e   tutela\nambientale. \n    Essa si pone, dunque, in contrasto con la norma interposta di cui\nall\u0027articolo 21 del R.D. n. 1775/1933, il cui secondo  comma  prevede\nun termine massimo e non fisso: «Le concessioni di grandi derivazioni\nad uso industriale sono stipulate per una  durata  non  superiore  ad\nanni quindici  e  possono  essere  condizionate  alla  attuazione  di\nrisparmio idrico mediante il  riciclo  o  il  riuso  dell\u0027acqua,  nei\ntermini quantitativi e temporali che  dovranno  essere  stabiliti  in\nsede  di  concessione,  tenuto  conto   delle   migliori   tecnologie\napplicabili al caso specifico». \n    La  disposizione  regionale  incide  dunque   su   uno   standard\nambientale e su un  profilo  organizzativo  di  esclusiva  competenza\nlegislativa statale, in violazione dell\u0027articolo 117, secondo  comma,\nlett. s), Cost., in  uno  con  la  norma  statale  interposta  appena\nrichiamata. \n    5.3 Inoltre, la fissazione di una durata inderogabile costituisce\nderoga in peius ai  livelli  di  tutela  ambientale  garantiti  dalla\nnormativa statale, ponendosi altresi\u0027 in contrasto con i principi  di\nragionevolezza  e  buon   andamento   dell\u0027amministrazione   pubblica\n(articoli 3 e 97 Cost.). \n    Appare utile segnalare che, nella giurisprudenza di codesta Corte\ncostituzionale, la sentenza 3 aprile 2025  n.  37  ha  dichiarato  la\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 4, comma 10, della  Legge\ndella Provincia di Bolzano n. 1/2022, per avere introdotto una durata\ndei vincoli urbanistici difforme da quella statale «senza riferimenti\ndi sorta - espliciti o ricavabili dalla ratio - a realta\u0027 o  esigenze\npeculiari». \n    Risulta  cosi\u0027   confermato   l\u0027orientamento   secondo   cui   il\nlegislatore regionale non puo\u0027 modificare limiti o  standard  fissati\ndalla legislazione statale in materia ambientale,  se  non  nei  casi\nespressamente consentiti e giustificati  da  specifiche  peculiarita\u0027\nterritoriali, che, nella fattispecie normativa qui in considerazione,\nnon  sono  stati  indicati,  trattandosi  di  previsione  legislativa\nregionale ad applicazione indifferenziata. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e\ndomiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte  costituzionale  affinche\u0027  la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -\nla illegittimita\u0027 costituzionale delle seguenti disposizioni: \n        articolo 5, comma 1, lett. b); \n        articolo 11, comma 1, lett. b), c) e d); \n        articolo 14, comma 1, lett. g) e k); \n        della L.R. Puglia 29 settembre 2025, n. 15, per le ragioni  e\nnei termini dettagliati nel presente ricorso. \n    Si deposita copia autentica dell\u0027estratto  del  verbale  relativo\nalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20  novembre  2025,\ncon allegata relazione.  \n \n          Roma, 1° dicembre 2025 \n \n                     avv.ti: Galluzzo - Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
  ]
]