Reg. Ric. n. 46 del 2025
pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Puglia
Oggetto:
Turismo – Strutture ricettive – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2017 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) – Istituzione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) – Previsione che il CIR è attribuito all'operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all'ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione da parte del legislatore regionale di una condizione quale la previa acquisizione del CIR per accedere all’assegnazione del CIN – Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede la sola acquisizione del CIN come titolo abilitativo – Eccedenza dalle competenze legislative regionali – Aggravamento del procedimento per i potenziali operatori di settore – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore insistenti sul restante territorio nazionale.
- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 5, comma 1, lettera b), sostitutivo dell’art. 10-ter della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter.
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d'uso degli immobili – Previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 – Previsione che i mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, debbano essere sempre realizzati mediante permesso di costruire o SCIA alternativa – Contrasto con le misure di agevolazione introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2024 che ha modificato l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 – Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.
- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettere b) e c), modificative, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter.
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 e che siano con dette norme in contrasto – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di “limitazioni” incidenti sulla portata dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 che in relazione alle ipotesi semplificate di mutamento di destinazione d’uso fissa standard comuni sull’intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo afferenti al diritto di proprietà e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio – Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.
- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettera d), introduttiva del comma 5-bis all’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter.
Energia – Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione – Previsione che per le istanze di concessione relative a grandi e piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante, da comunicare dall'Autorità alla struttura competente entro un determinato termine perentorio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prescrive il parere vincolante dell’Autorità di bacino per tutte le derivazioni d’acque pubbliche, senza distinzioni tra grandi e piccole derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici – Violazione di un principio fondamentale statale in materia di tutela ambientale e idrogeologica – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Diversità di trattamento tra derivazioni a uso idroelettrico e altri usi idrici – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera g), modificativo del comma 10 dell’art. 11 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12.
Energia – Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Durata della concessione di derivazione – Previsione che la concessione ha durata quindicennale – Ricorso del Governo – Denunciata previsione della durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale – Eliminazione di ogni valutazione discrezionale da parte dell’autorità concedente per un periodo temporale inferiore – Alterazione del bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela ambientale – Deroga in peius ai livelli di tutela ambientale – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera k), modificativo del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 21.
legge della Regione Puglia del 01/12/2017 Num. 49 Art. 10
legge della Regione Puglia del 29/09/2025 Num. 15 Art. 11 Co. 1
legge della Regione Puglia del 01/12/2017 Num. 48 Art. 4 Co. 3
legge della Regione Puglia del 29/09/2025 Num. 15 Art. 11 Co. 1
legge della Regione Puglia del 01/12/2017 Num. 48 Art. 4 Co. 4
legge della Regione Puglia del 29/09/2025 Num. 15 Art. 11 Co. 1
legge della Regione Puglia del 01/12/2017 Num. 48 Art. 4 Co. 5
legge della Regione Puglia del 29/09/2025 Num. 15 Art. 14 Co. 1
legge della Regione Puglia del 30/05/2025 Num. 7 Art. 11 Co. 10
legge della Regione Puglia del 29/09/2025 Num. 15 Art. 14 Co. 1
legge della Regione Puglia del 30/05/2025 Num. 7 Art. 21 Co. 1
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
regio decreto del 11/12/1933 Art. 21
decreto legislativo del 16/03/1999 Art. 12
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 23
decreto legislativo del 03/04/2006 Art. 96 Co. 1
decreto-legge del 18/10/2023 Art. 13
legge del 15/12/2023
Testo del ricorso
N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 dicembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Turismo - Strutture ricettive - Norme della Regione Puglia -
Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2017 (Disciplina della
comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche
ricettive nonche' delle attivita' turistiche ricettive ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei
dati sul movimento turistico a fini statistici) - Istituzione della
Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni
turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale
(CIR) - Previsione che il CIR e' attribuito all'operatore turistico
a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita
piattaforma telematica ed e' propedeutico all'ottenimento del
Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del
decreto-legge n. 145 del 2023.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in
materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attivita'
edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) -
Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d'uso degli
immobili - Previsione che i mutamenti di destinazione d'uso
rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le
disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'art. 23-ter del
d.P.R. n. 380 del 2001 - Previsione che i mutamenti di destinazione
d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa
categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni
di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell'art. 23-ter del d.P.R.
n. 380 del 2001.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in
materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attivita'
edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) -
Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al comma 5
dell'art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017, le disposizioni
di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell'art. 23-ter del d.P.R.
n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno
attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti
urbanistici generali che siano gia' approvati ed efficaci alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 e che siano
con dette norme in contrasto.
Energia - Concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico -
Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 7
del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque
superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) - Procedimento
per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione - Previsione
che per le istanze di concessione relative a grandi e piccole
derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, l'Autorita' di
bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere
vincolante, da comunicare dall'Autorita' alla struttura competente
entro un determinato termine perentorio.
Energia - Concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico -
Norme della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n. 7
del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque
superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) - Durata della
concessione di derivazione - Previsione che la concessione ha
durata quindicennale.
- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15 (XI legislatura
- 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse), artt.
5, comma 1, lettera b); 11, comma 1, lettere b), c) e d); e 14,
comma 1, lettere g) e k).
(GU n. 1 del 07-01-2026)
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex articolo 127 Cost. nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587),
presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e domiciliato
(numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti de la Regione
Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti
disposizioni:
articolo 5, comma 1, lett. b);
articolo 11, comma 1, lett. b), c) e d);
articolo 14, comma 1, lett. g) e k);
della L.R. Puglia 29 settembre 2025, n. 15, rubricata «XI legislatura
- 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse», pubblicata sul B.U.R.
Puglia n. 6 straord. del 30 settembre 2025 in virtu' della
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 20 novembre 2025.
Premessa
La Regione Puglia ha emanato la legge regionale in epigrafe
indicata, alcune delle cui disposizioni, di seguito dettagliate,
manifestano profili di illegittimita' costituzionale.
Per quanto qui interessa, l'articolo 5, rubricato «Modifiche alla
l.r. 49/2017», al comma 1, lett. b), prevede quanto segue:
«1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina
della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture
turistiche ricettive nonche' delle attivita' turistiche ricettive ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei
dati sul movimento turistico a fini statistici), sono apportate le
seguenti modifiche: (...)
b) l'articolo 10-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 10-ter
1. Al fine della conoscenza dell'offerta turistica regionale e'
istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle
locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo
regionale (CIR) di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145 convertito in legge con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)).
2. Il CIR e' attribuito all'operatore turistico a seguito di
registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma
telematica ed e' propedeutico all'ottenimento del Codice
identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13-ter del
decreto-legge n. 145/2023.
3. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle
locazioni turistiche opera in regime di interoperabilita' con la
Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili
destinati a locazione breve o per finalita' turistiche (BDSR),
secondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro
del turismo 6 giugno 2024, n. 16726.
4. Con provvedimento della struttura regionale competente in materia
di turismo sono definite le modalita' attuative e di gestione della
Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni
turistiche."».
L'articolo 11, rubricato «Modifiche e integrazioni alla l.r.
48/2017», al comma 1, lett. b), c) e d), prevede quanto segue:
«1. All'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n.
48 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli
sull'attivita' edilizia e mutamenti della destinazione degli
immobili), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (...)
b) al comma 3, le parole: «I mutamenti di destinazione
d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando le
disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 23-ter del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i mutamenti di
destinazione d'uso»;
c) al comma 4, le parole «I mutamenti di destinazione
d'uso» sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d'uso»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis.
Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di cui
ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell'articolo 23-ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero delle norme regionali
che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli
strumenti urbanistici generali che siano gia' approvati ed efficaci
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n.
69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e
urbanistica) e che siano con dette norme in contrasto»». Infine,
l'articolo 14, rubricato «Modifiche e integrazioni alla l.r. 7/2025»,
prevede, al comma 1, lett. g) e k), quanto segue:
«1. Alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale
dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni
diverse) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (...)
g) al comma 10 dell'articolo 11, dopo le parole: «relative a piccole
derivazioni», sono aggiunte le seguenti: «ad usi diversi da quello
idroelettrico» e, dopo le parole: «relative a grandi derivazioni»,
sono aggiunte le seguenti: «ad usi diversi da quello idroelettrico»;
(...) k) al comma 1 dell'articolo 21, la parola: «massima» e'
soppressa.».
4. Le trascritte disposizioni legislative regionali
presentano per l'appunto diversi profili di incostituzionalita'.
Il Consiglio dei ministri ha pertanto ritenuto di doverle
impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente
ricorso.
1. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lett. b),
della L.R. Puglia n. 15/2025, per contrasto con l'articolo 117,
secondo comma, lett. e), Cost., e dell'articolo 13-ter del
decreto-legge n. 145/2023 (convertito con legge n. 191/2023), quale
norma statale interposta
1.1 L'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge regionale in
questione ha modificato, tra l'altro, l'articolo 10-ter, comma 2,
della L.R. Puglia n. 49/2017 (recante «Disciplina della comunicazione
dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonche'
delle attivita' turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in
regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento
turistico a fini statistici»), prevedendo l'istituzione, nel settore
dell'offerta turistica regionale, di un codice identificativo
regionale (CIR), il quale «e' attribuito all'operatore turistico a
seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita
piattaforma telematica ed e' propedeutico all'ottenimento del codice
identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13-ter del
decreto-legge n. 145/2023».
Occorre ricordare che il CIN e stato introdotto dall'articolo
13-ter del decreto-legge n. 145/2023 (convertito con legge n.
191/2023), nell'esercizio delle competenze legislative statali
esclusive di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) e r), Cost.,
rientrando tale disciplina nella materia della tutela della
concorrenza (in quanto volta a garantire condizioni uniformi di
accesso e di esercizio dell'attivita' ricettiva sull'intero
territorio nazionale) e del coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la
ratio sottesa all'adozione del CIN si collega anche ad esigenze di
ordine pubblico, sicurezza e contrasto delle forme irregolari di
ospitalita', ambiti che richiedono una regolazione omogenea a livello
statale.
L'attribuzione del CIN (codice identificativo nazionale) viene
cosi' ad essere subordinata, nella Regione Puglia, alla previa
acquisizione del CIR, da ottenere a seguito di istanza trasmessa
mediante procedura informatizzata su un'apposita piattaforma
regionale: cio' che risulta, con ogni evidenza, non conforme al
quadro normativo nazionale innanzi descritto.
1.2 L'introduzione, da parte della Regione Puglia, di una
condizione, quale la previa acquisizione del CIR, per accedere
all'assegnazione del CIN, eccede all'evidenza le competenze
legislative dell'ente territoriale, con il rischio di vanificare
l'uniformita' della disciplina nazionale di identificazione degli
operatori del comparto ricettivo, aggravando il procedimento per i
potenziali operatori del settore, e limando altresi' inopinatamente
spazi di concorrenzialita'.
Per tali profili, la norma regionale in esame, viola la
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
[articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.], nella parte in cui,
introducendo un onere aggiuntivo agli operatori del settore, ed
espressamente «propedeutico» all'acquisizione del CIN «statale»,
limita, di fatto, ai potenziali entranti la possibilita' di competere
rispettando la sola norma statale interposta (il richiamato articolo
13-ter del decreto-legge n. 145/2023), che prevede la sola
acquisizione del CIN come titolo abilitativo, in condizione di palese
disparita' di trattamento rispetto ad altri operatori del settore
insistenti sul restante territorio nazionale.
2. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 11, lett. b) e c),
della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell'articolo 117, terzo
comma, Cost., in tema di governo del territorio, in relazione
all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 (quale norma statale interposta), e dell'articolo 117,
secondo comma, lett. m), Cost.
2.1 L'articolo 11, lett. b), della L.R. Puglia n. 15/2025, ha
modificato l'articolo 4 della L.R. Puglia n. 48/2017, che ora prevede
quanto segue (commi 3 e 4, con evidenza delle modifiche apportate):
«3. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies
dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, i mutamenti di destinazione d'uso rilevanti di cui al comma
1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire
o mediante segnalazione certificata di inizio attivita' in
alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia
dell'intervento edilizio al quale e' connesso il mutamento della
destinazione d'uso. Gli interventi che prevedono una diversa
destinazione d'uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria
funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di
inizio attivita'.
4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d'uso, anche
quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria
funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi
previsti dagli strumenti urbanistici comunali».
In altri termini, la novella legislativa regionale ha inteso
prevedere che i mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con o
senza opere, debbano sempre essere realizzati mediante permesso di
costruire o SCIA alternativa.
Detta previsione si pone in disarmonia con le misure di
agevolazione introdotte dal decreto-legge n. 69/2024, il quale ha
significativamente modificato l'articolo 23-ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001#1 L'articolo 23-ter del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel testo
vigente all'attualita', prevede quanto segue: «1. Ai fini del
presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un
immobile o di una singola unita' immobiliare si considera senza opere
se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da
eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa, da quella
originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere
edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o
dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis)
turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d)
rurale. 1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola
unita' immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale e'
sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma
restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di
fissare specifiche condizioni. 1-ter. Sono, altresi', sempre ammessi
il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita'
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite
dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di
cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando
la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare
specifiche condizioni. 1-quater. Per le singole unita' immobiliari,
il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e' sempre
consentito, ferma restando la possibilita' per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la
finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unita'
immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita'
immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter,
il mutamento di destinazione d'uso non e' assoggettato all'obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, ne' al vincolo
della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge
17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito
dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del
contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per
le unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate
il cambio di destinazione d'uso e' disciplinato dalla legislazione
regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici
comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le
disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle
unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di
destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei seguenti titoli :a)
nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241; b) nei restanti casi, il titolo richiesto per
l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione
d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati
dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede
ai sensi della lettera a). 2. La destinazione d'uso dell'immobile o
dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di
cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis. 3. Le regioni adeguano la
propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che
trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la
possibilita' per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori
di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi
regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della
destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa
categoria funzionale e' consentito subordinatamente al rilascio dei
titoli di cui al comma 1-quinquies»., di seguito anche solo «TUE»
(Testo Unico Edilizia) il quale pone oggi disposizioni che
costituiscono principi fondamentali della materia «governo del
territorio» e si configurano quale livello essenziale delle
prestazioni nel relativo settore.
2.2 In particolare, in base alla normativa statale di
riferimento, occorre distinguere tra:
il «mutamento di destinazione d'uso rilevante», ossia ogni
forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare
diversa da quella originaria, anche in assenza di opere edilizie,
purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una
diversa categoria funzionale rispetto a quelle residenziale,
turistico-ricettiva, commerciale, rurale, ecc. [comma 1, lettere a),
a-bis), b) e c), di cui all'articolo 23-ter del TUE];
e il «mutamento di destinazione d'uso semplificato» ossia:
il mutamento d'uso di una singola unita' immobiliare
all'interno della stessa categoria funzionale (comma 1-bis
dell'articolo 23-ter del TUE);
il mutamento d'uso tra le categorie funzionali di cui al
comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dell'articolo 23-ter del TUE,
rispettivamente residenziale, turistico-ricettiva, commerciale,
rurale, ove riferita ad una singola unita' immobiliare ubicata in
immobili ricompresi in alcune zone territoriali omogenee [quelle
indicate dalle lettere A), B) e C) di cui all'articolo 2 del D.M.
Lavori Pubblici n. 1444/1968], in base al comma 1-ter dell'articolo
23-ter del TUE].
Per quanto attiene agli aspetti procedurali, la norma di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 23-ter del TUE stabilisce che, ferma
restando l'eventuale disciplina piu' favorevole prevista da leggi
regionali:
a) i cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti
di un immobile o di una singola unita' immobiliare «senza opere
edilizie» (nel senso sopra specificato), ovvero i cambi di
destinazione che richiedono l'esecuzione di opere per le quali e
prevista la presentazione di una CILA ai sensi dell'articolo 6-bis,
sono consentiti previa presentazione al comune di una SCIA ai sensi
dell'articolo 19 della legge n. 241/1990;
b) nei restanti casi (modifiche strutturali), la modifica di
destinazione d'uso e assoggettata al medesimo titolo richiesto per
l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione
d'uso.
La norma statale precisa poi che, per le singole unita'
immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso e sempre consentito
qualora la modifica della forma di utilizzo dell'unita' immobiliare
sia conforme a quella prevalente nelle altre unita' immobiliari
presenti nell'immobile, ma subordinatamente al rilascio dei titoli di
cui al surrichiamato comma 1-quinquies.
L'ultimo comma 3 dell'articolo 23-ter del TUE ha previsto inoltre
che le regioni debbano adeguare la propria legislazione ai principi
fissati dallo stesso articolo 23-ter, i quali trovano - in ogni caso
- applicazione diretta, fatta salva la possibilita' per le regioni
stesse di prevedere ulteriori livelli di semplificazione.
2.3 La norma regionale impugnata ha apportato modifiche
all'articolo 4, comma 3, della L.R. Puglia n. 48/2017 in materia di
titoli abilitativi richiesti per il caso di mutamento di destinazione
d'uso rilevante (i.e. tra le categorie funzionali di cui al comma 1),
al fine di precisare che restano ferme «le disposizioni di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001».
L'articolo 23-ter, comma 1-quinquies, del TUE, come sopra gia'
segnalato, disciplina il titolo richiesto nelle specifiche ipotesi
«semplificate» di mutamento di destinazione d'uso di cui ai
precedenti commi 1-bis e 1-ter (i.e., il mutamento d'uso di una
singola unita' immobiliare all'interno della stessa categoria
funzionale, e mutamento d'uso tra le categorie funzionali di cui al
comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unita'
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C), di
cui all'articolo 2 del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968], stabilendo
che:
nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere
ovvero con esecuzione di opere soggette a CILA, il titolo richiesto e
la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA);
nei restanti casi, il titolo richiesto per il mutamento di
destinazione d'uso e quello ordinariamente necessario per
l'esecuzione delle opere connesse al mutamento stesso.
L'articolo 4, comma 3, della L.R. Puglia n. 48/2017, prevede oggi
invece che i mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con o senza
opere, siano realizzati mediante permesso di costruire o SCIA
alternativa, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al
quale e connesso il mutamento.
Al riguardo, in virtu' della clausola che fa salve le
disposizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1-quinquies, del TUE,
inserita dalla L.R. n. 15/2025, l'articolo 4, comma 3, comporta che
la disciplina in materia di titoli abilitativi dallo stesso delineata
sia applicabile esclusivamente alle ipotesi di mutamento di
destinazione d'uso diverse da quelle «semplificate» riconducibili ai
casi di cui all'articolo 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, del TUE.
2.4 Il medesimo articolo 11, comma 1, alla lettera c), apporta
inoltre modifiche all'articolo 4, comma 4, della L.R. Puglia n.
48/2017.
Per effetto della modifica, l'anzidetto comma 4 dispone oggi come
segue:
«4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter, 1-quater dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, i mutamenti di destinazione d'uso, anche
quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria
funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi
previsti dagli strumenti urbanistici comunali».
L'attuale formulazione incorre nella violazione dedotta in
epigrafe in quanto la disciplina posta dal citato articolo 4, comma
4, risulta applicabile alle ipotesi di mutamento di destinazione
d'uso diverse da quelle «semplificate» riconducibili ai casi di cui
all'articolo 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del TUE.
2.5 Le disposizioni regionali qui in esame, pertanto, ponendosi
in significativa difformita' rispetto alle previsioni statali sopra
richiamate, che costituiscono all'evidenza «principi fondamentali»
nel settore urbanistico, sono contemporaneamente violative dei limiti
afferenti la competenza legislativa regionale concorrente nella
materia del governo del territorio (ex articolo 117, terzo comma,
Cost.), nonche' della competenza statale esclusiva relativa ai
livelli essenziali delle prestazioni di settore [ex articolo 117,
secondo comma, lett. m), Cost.].
3. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lett.
d), della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell'articolo 117,
terzo comma Cost., in tema di governo del territorio, in relazione
all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 (quale norma statale interposta), e dell'articolo 117,
secondo comma, lett. m) Cost.
Analoghe censure di rodine costituzionale possono muoversi anche
rispetto alle modifiche introdotte con l'articolo 11, comma 1, lett.
d), della L.R. Puglia n. 15/2025.
3.1 Detta norma ha infatti introdotto il nuovo comma 5-bis
all'articolo 4 della L.R. Puglia n. 48/2017, senza esplicitare la
prevalenza delle disposizioni statali (segnatamente dell'articolo
23-ter, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del TUE) sulle previsioni
difformi degli strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in
vigore del decreto-legge n. 69/2024, in base al quale i poteri
pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni
territoriali possono estrinsecarsi esclusivamente nell'imposizione di
condizioni, tali da non costituire, comunque, limitazioni o divieti.
Il combinato delle norme regionali di riferimento e invero,
all'attualita', il seguente (commi 5 e 5-bis dell'articolo 4 della
L.R. Puglia n. 48/2017):
«5. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono
limitazioni ai mutamenti della destinazione d'uso, qualora sussistano
esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro
urbano, nonche' di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri
identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
5-bis. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le
disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell'articolo
23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono
sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che
siano gia' approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione edilizia e urbanistica) e che siano con dette
norme in contrasto».
3.2 Il richiamo al comma 5 del medesimo articolo 4 della L.R.
Puglia n. 48/2017, che cita le «limitazioni», non chiarisce il fatto
che le summenzionate disposizioni di semplificazione del TUE
prevalgano sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici
comunali gia' approvati ed efficaci.
Infatti, l'articolo 4, comma 5, della L.R. Puglia n. 48/2017, non
esclude che gli strumenti urbanistici comunali possano stabilire
limitazioni anche in relazione ai mutamenti di destinazione d'uso
«semplificati» della singola unita' immobiliare, orizzontali o
verticali.
Al riguardo, il citato articolo 23-ter del TUE, ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater, nell'ottica di agevolare il mutamento della
destinazione d'uso della singola unita' immobiliare all'interno della
stessa categoria funzionale e tra le categorie funzionali
residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale,
commerciale, ha riconosciuto la possibilita' per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare esclusivamente «condizioni», quali
misure di contingentamento delle richieste di mutamento di
destinazione d'uso finalizzate a preservare l'assetto e lo sviluppo
armonico del territorio, comunque tali da non risolversi in
limitazioni o restrizioni e, quindi, riferibili esclusivamente agli
aspetti concernenti il mutamento di destinazione d'uso in se' e non
anche alle modalita' di realizzazione degli interventi nelle ipotesi
di esecuzione di opere edilizie contestuale al mutamento stesso.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, la fissazione da parte
degli enti locali di «limitazioni» priva di contenuto la portata
dell'articolo 23-ter del TUE, che, in relazione alle ipotesi
«semplificate» di mutamento di destinazione d'uso dallo stesso
dettate, intende fissare standard comuni sull'intero territorio
nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo
afferenti al diritto di proprieta' e gli interessi pubblici connessi
al governo del territorio.
In conclusione, anche in accordo con quanto riportato al punto
0.2.1.1. delle «Linee di indirizzo e criteri interpretativi
sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva
Casa)», si evidenzia che i poteri pianificatori degli enti locali in
materia di destinazioni territoriali possono estrinsecarsi
esclusivamente nell'imposizione di condizioni, tali da non
costituire, comunque, limitazioni o divieti.
In altri termini, il decreto-legge n. 69/2024 ha inteso
consentire di fissare esclusivamente «condizioni», e non
«limitazioni», intendendo in tal modo fissare standard comuni
sull'intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le
esigenze del singolo e gli interessi pubblici.
3.3 Il richiamato intervento del decreto-legge n. 69/2024,
estrinsecatosi nella descritta riformulazione dell'articolo 23-ter
del TUE (cfr. nota 1 del presente ricorso), costituisce senza ombra
di dubbio principio fondamentale della materia «governo del
territorio», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., e si
configura quale individuazione del livello essenziale delle
prestazioni di settore, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lett. m), Cost..
Anche le modifiche normative regionali di cui al presente motivo
di ricorso confliggono dunque con gli evocati parametri
costituzionali.
4. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lett.
g), della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell'articolo 117,
secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'articolo 96, comma
1, del decreto legislativo n. 152/2006 ed all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 79/1999 (quali norme statali interposte), nonche'
degli articoli 3 e 97 Cost., sotto i profili del principio di
ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione pubblica
4.1 L'articolo 14, comma 1, lett. g), della L.R. Puglia n.
15/2025, ha modificato l'articolo 11, comma 10, della L.R. Puglia n.
7/2025, disponendo che, nel caso di derivazioni per uso
idroelettrico, non sia richiesto il parere vincolante della
competente Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino
meridionale.
Ed invero, a seguito dell'intervento della impugnata L.R. Puglia
n. 15/2025, l'articolo 11, comma 10, della L.R. Puglia n. 7/2025,
dispone ora come segue (in grassetto le parti aggiunte):
«Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni
ad usi diversi da quello idroelettrico, l'Autorita' di bacino
distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante
in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni
del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria
competenza, e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico o idrologico. Detto parere vincolante e' comunicato
dall'Autorita' alla struttura competente entro il termine perentorio
di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di
concessione trasmessa secondo le modalita' previste nel comma 2. Per
le istanze di concessione relative a grandi derivazioni ad usi
diversi da quello idroelettrico, il termine per la comunicazione del
suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di
acquisizione dell'istanza di concessione».
4.2 Occorre al riguardo ricordare che l'articolo 96, comma 1, del
decreto legislativo n. 152/2006, prescrive che, per tutte le
derivazioni di acque pubbliche, sia acquisito il parere vincolante
dell'autorita' di bacino, senza distinzioni tra grandi e piccole
derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici.
A propria volta, neppure l'articolo 12 del decreto legislativo n.
79/1999, che disciplina le concessioni di derivazione a fini
idroelettrici, prevede deroghe o esclusioni rispetto all'esigenza di
acquisire tale parere.
Il rapporto tra le due disposizioni e di genere a specie: la
norma ambientale (l'articolo 96 del decreto legislativo n. 152/2006)
costituisce quadro generale di tutela inderogabile, rispetto al quale
l'eventuale esclusione del parere deve essere espressamente disposta
dal legislatore statale: cio' che questo neppure ha fatto nel settore
delle concessioni idroelettriche (cfr. articolo 12 del decreto
legislativo n. 79/1999).
4.3 La soppressione del parere vincolante dell'Autorita' di
bacino per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico si
pone, dunque, in contrasto con l'anzidetta norma statale, che
costituisce principio fondamentale di tutela ambientale e
idrogeologica.
La disposizione regionale introduce, pertanto, una non consentita
deroga a una disciplina statale di dettaglio posta a tutela unitaria
dell'ambiente e del territorio, materia di competenza esclusiva
statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost..
Ne consegue l'illegittimita' costituzionale della disposizione
regionale, e - si aggiunge - anche per violazione degli articoli 3 e
97 Cost., poiche' la diversita' di trattamento tra derivazioni a uso
idroelettrico e altri usi idrici risulta del tutto priva di
ragionevolezza, e in contrasto con i principi di imparzialita' e buon
andamento dell'amministrazione pubblica.
5. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lett. k),
della L.R. Puglia n. 15/2025, per violazione dell'articolo 117,
secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'articolo 21 del R.D.
n. 1775/1933 (quale norma statale interposta), nonche' degli articoli
3 e 97 Cost., sotto i profili, rispettivamente, del principio di
ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione pubblica
5.1 L'articolo 14, comma 1, lett. k), della L.R. Puglia n.
15/2025, ha poi modificato l'articolo 21, comma 1, della L.R. Puglia
n. 7/2025, sopprimendo il termine «massima» e stabilendo, pertanto,
una durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi
derivazioni ad uso industriale, eliminando ogni valutazione
discrezionale dell'autorita' concedente, in punto di commisurazione
della durata di siffatte concessioni.
Questo il vigente testo dell'articolo 21, comma 1, della L.R.
Puglia n. 7/2025, all'esito dell'intervento normativo qui in
contestazione (con modifica evidenziata): «La concessione ha durata
massima quindicennale, salvo diversa motivata istanza del richiedente
e puo' essere modificata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli
16, 17 e 20».
5.2 La modifica apportata, fissando in modo rigido la durata
delle concessioni di grandi derivazioni a quindici anni, ed
eliminando ogni valutazione discrezionale dell'amministrazione
concedente per un periodo temporale inferiore, altera il
bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela
ambientale.
Essa si pone, dunque, in contrasto con la norma interposta di cui
all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933, il cui secondo comma prevede
un termine massimo e non fisso: «Le concessioni di grandi derivazioni
ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad
anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di
risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei
termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in
sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie
applicabili al caso specifico».
La disposizione regionale incide dunque su uno standard
ambientale e su un profilo organizzativo di esclusiva competenza
legislativa statale, in violazione dell'articolo 117, secondo comma,
lett. s), Cost., in uno con la norma statale interposta appena
richiamata.
5.3 Inoltre, la fissazione di una durata inderogabile costituisce
deroga in peius ai livelli di tutela ambientale garantiti dalla
normativa statale, ponendosi altresi' in contrasto con i principi di
ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione pubblica
(articoli 3 e 97 Cost.).
Appare utile segnalare che, nella giurisprudenza di codesta Corte
costituzionale, la sentenza 3 aprile 2025 n. 37 ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della Legge
della Provincia di Bolzano n. 1/2022, per avere introdotto una durata
dei vincoli urbanistici difforme da quella statale «senza riferimenti
di sorta - espliciti o ricavabili dalla ratio - a realta' o esigenze
peculiari».
Risulta cosi' confermato l'orientamento secondo cui il
legislatore regionale non puo' modificare limiti o standard fissati
dalla legislazione statale in materia ambientale, se non nei casi
espressamente consentiti e giustificati da specifiche peculiarita'
territoriali, che, nella fattispecie normativa qui in considerazione,
non sono stati indicati, trattandosi di previsione legislativa
regionale ad applicazione indifferenziata.
P.Q.M.
Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del
Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -
la illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni:
articolo 5, comma 1, lett. b);
articolo 11, comma 1, lett. b), c) e d);
articolo 14, comma 1, lett. g) e k);
della L.R. Puglia 29 settembre 2025, n. 15, per le ragioni e
nei termini dettagliati nel presente ricorso.
Si deposita copia autentica dell'estratto del verbale relativo
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025,
con allegata relazione.
Roma, 1° dicembre 2025
avv.ti: Galluzzo - Caselli