Reg. Ric. n. 48 del 2025
pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Umbria
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Umbria – Previsione che disciplina, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) – Aree e superfici idonee all'installazione di tali impianti – Previsione che sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate nella tabella di cui all'Allegato A della legge regionale n. 7 del 2025, secondo il quale sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall’art. 3 della medesima legge, se di proprietà pubblica o di domini collettivi – Previsione che se di proprietà privata per essere considerate idonee, le aree indicate in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune di riferimento – Aree non idonee – Previsione che in tali aree, così come individuate dalla disciplina regionale, sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – Prevalenza del principio di idoneità – Previsione che qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che, contenendo il riferimento alle aree non idonee, non risulta conforme ai dettami della normativa interposta che, nella sua nuova formulazione, non prevede più l’esistenza di aree non idonee – Disciplina che nel fare riferimento ai domini collettivi per la parte in cui non reca l’esclusione degli usi civici confligge con gli orientamenti costanti espressi dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in materia di unsi civici si è in presenza di uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli stessi –Introduzione di un aggravio procedimentale, consistente nella ratifica del consiglio comunale, non prevista dalla normativa vigente – Contrasto con la normativa statale interposta – Disposizione che nel definire le aree non idonee, contrasta con la normativa di riferimento, dato che non garantisce il coinvolgimento degli enti locali nell’individuazione delle aree idonee e non – Ulteriore conflitto con la normativa interposta che nella sua nuova formulazione non prevede più le aree non idonee – Introduzione di un criterio di prevalenza dell’idoneità sull’inidoneità non previsto dal legislatore nazionale – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia.
legge della Regione Umbria del 16/10/2025 Num. 7 Art. 3 Co. 1
legge della Regione Umbria del 16/10/2025 Num. 7
legge della Regione Umbria del 16/10/2025 Num. 7
legge della Regione Umbria del 16/10/2025 Num. 7 Art. 4
legge della Regione Umbria del 16/10/2025 Num. 7 Art. 5 Co. 1
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 20 Co. 5
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 20 Co. 8
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 22
decreto legislativo del 25/11/2024 Art. 11
decreto legislativo del 25/11/2024 Art. 11 Co. 3
decreto legislativo del 25/11/2024 Art. 11
Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura del 21/06/2024
Testo del ricorso
N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione Umbria - Previsione che disciplina, in maniera
differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto,
l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione
di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) - Aree
e superfici idonee all'installazione di tali impianti - Previsione
che sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree
differenziate per tipologia d'impianto, cosi' come elencate nella
tabella di cui all'Allegato A della legge regionale n. 7 del 2025,
secondo cui sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a
quelle individuate dall'art. 3 della medesima legge, se di
proprieta' pubblica o di domini collettivi - Previsione che se di
proprieta' privata per essere considerate idonee, le aree indicate
in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del
comune di riferimento - Aree non idonee - Previsione che in tali
aree, cosi' come individuate dalla disciplina regionale, sussiste
un'altissima probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in
sede di autorizzazione - Prevalenza del principio di idoneita' -
Previsione che qualora un'area idonea tra quelle definite negli
elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025, sia
ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi
dell'art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la
sua superficie, e' definita idonea alla realizzazione di impianti
FER.
- Legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti
per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro),
artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera y); Allegato A primo e
secondo capoverso nonche' artt. 4 e 5, comma 1.
(GU n. 3 del 21-01-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli
atti, Fax 06/96514000 e Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12 nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente
della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3,
comma 1, lettera y); dell'allegato A, secondo capoverso nonche' degli
articoli 4 e 5 della legge della Regione Umbria n. 7 del 16 ottobre
2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 51
del 17 ottobre 2025, recante «Misure urgenti per la transizione
energetica e la tutela del paesaggio umbro», presenta profili di
illegittimita' costituzionale con riferimento a diverse disposizioni
che risultano in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» giusta delibera del Consiglio dei ministri in
data 11 dicembre 2025.
La legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 - recante
«Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del
paesaggio umbro» - presenta profili di illegittimita' costituzionale
con riferimento alle disposizioni che si censureranno in quanto in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
Le previsioni regionali, infatti, lungi dal limitarsi a declinare
in sede territoriale gli standards fissati dal legislatore statale,
introducono, invece, regole autonome e derogatorie che incidono sul
livello uniforme di protezione garantito sull'intero territorio
nazionale, in tal modo venendo a compromettere l'unitarieta'
dell'ordinamento in settori di preminente interesse nazionale ed a
determinare un illegittimo sconfinamento della potesta' legislativa
regionale in ambiti riservati alla competenza statale, sia esclusiva,
sia concorrente.
La legge regionale introduce, inoltre, una disciplina relativa
all'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione
degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER),
nonche' ulteriori criteri localizzativi e regole procedimentali che
si pongono in evidente contrasto con il quadro normativo statale
vigente, come definito dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n.
190 (Testo unico delle rinnovabili) e modificato dal decreto-legge 21
novembre 2025, n. 175, adottato al fine di garantire un impianto
uniforme in materia di semplificazione autorizzativa e di
individuazione delle aree idonee, in coerenza con gli obiettivi
europei di decarbonizzazione.
Codesta Corte ha piu' volte affermato che i principi fondamentali
stabiliti dallo Stato in materia di fonti rinnovabili devono trovare
applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che le
regioni possano introdurre limiti generali, vincoli aggiuntivi o
discipline piu' restrittive, idonee a ostacolare la realizzazione
degli impianti FER (cfr. sentenze n. 69/2018 e 126/2020). Tali
principi, evidentemente, pongono limiti al legislatore regionale
nell'esercizio della potesta' concorrente e costituiscono parametri
interposti nel giudizio di legittimita' costituzionale (cfr. sentenze
n. 11/2022, 177/2021, 106/2020).
In particolare, nell'ambito della normativa statale vigente in
materia, il decreto-legge n. 175/2025, intervenuto il 21 novembre
2025, ha aggiornato e completato il riordino del testo unico delle
rinnovabili (decreto legislativo n. 190/2024) - che aveva abrogato
l'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, contenente la
«Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», introducendo una
disciplina organica con criteri tecnici oggettivi e nuove scansioni
procedimentali per l'individuazione delle aree idonee, superando
definitivamente la categoria delle aree «non idonee», che oggi e'
contenuta negli articoli 11-bis e seguenti del testo unico delle
rinnovabili, all'esito della modifica attuata dal decreto-legge n.
175/2025, che definiscono i criteri e le modalita' di individuazione
delle aree idonee, nonche' nell'art. 11-quater, relativo ai regimi
procedimentali semplificati.
Tali disposizioni garantiscono un quadro uniforme e vincolante
per l'intero territorio nazionale. Con riguardo alla normazione
secondaria, devono essere richiamate le Linee guida adottate con il
decreto ministeriale 10 settembre 2010 e il decreto ministeriale 21
giugno 2024 - recante la «Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili» - il quale ultimo aveva definito principi e criteri
generali per l'individuazione, da parte delle regioni e delle
province autonome, delle aree idonee.
A seguito della suddetta abrogazione dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 199/2021 ad opera del decreto legislativo n. 190/2024
- come recentemente modificato dal decreto-legge n. 175/2025 - il
decreto ministeriale 21 giugno 2024, adottato in esecuzione di quella
previsione normativa - deve ritenersi ormai integralmente superato,
essendo venuto meno il quadro primario cui esso si raccordava.
Peraltro, si ritiene utile dar conto dell'articolato contenzioso
dinanzi al giudice amministrativo che ha interessato tale decreto
ministeriale 21 giugno 2024.
Con ordinanza n. 4298/2024, il Consiglio di Stato ha disposto la
sospensione, limitatamente all'art. 7, comma 2, lettera c), della
disposizione che attribuiva alle regioni la facolta' di salvaguardare
le aree immediatamente idonee, individuate dalla normativa statale,
ritenendo tale previsione non conforme al quadro legislativo primario
allora vigente, in particolare all'art. 20, comma 8, decreto
legislativo n. 199/2021.
Successivamente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con le sentenze n. 9155 e 9156 del 13 maggio 2025, ha esaminato in
modo complessivo la legittimita' del decreto ministeriale 21 giugno
2024, nonche' la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle
questioni di costituzionalita' sollevate in relazione all'art. 5 del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito dalla legge 12 luglio
2024, n. 101), concernente la localizzazione degli impianti FER.
Le censure hanno riguardato, da un lato, l'assetto regolamentare
derivante dalla revisione del previgente sistema e, dall'altro, la
disciplina delle «aree non idonee», con particolare riferimento alla
natura giuridica e agli effetti derivanti dalla loro individuazione.
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha chiarito che la
classificazione di un'area come «non idonea» non puo' comportare una
preclusione automatica e generalizzata alla realizzazione di impianti
FER, dovendo tale classificazione essere funzionale unicamente
all'individuazione del regime autorizzatorio applicabile non
potendosi tradurre in un divieto assoluto.
L'amministrazione, infatti, deve valutare concretamente la
compatibilita' del progetto con gli interessi pubblici coinvolti,
inclusi quelli di tutela paesaggistico-ambientale e quelli connessi
agli obiettivi di produzione energetica, previsti dall'ordinamento
europeo e nazionale.
Il diniego dell'autorizzazione non puo' fondarsi sulla sola
circostanza che l'impianto ricada in un'area non idonea, ma deve
essere adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche
specifiche del progetto e del sito.
Le sentenze hanno, inoltre, accolto le censure relative all'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024, nella parte in
cui consentiva alle regioni di introdurre fasce di rispetto, estese
fino a 7 km lungo il perimetro dei beni sottoposti a tutela,
ampliando i limiti fissati dal legislatore statale (3 km per l'eolico
e 500 metri per il fotovoltaico).
Tale previsione e' stata ritenuta illegittima, in quanto
attributiva alle regioni di una potesta' normativa eccedente i limiti
prefissati dallo Stato in una materia che richiede il mantenimento di
standards uniformi sull'intero territorio nazionale, come confermato
dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 13/2014).
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha altresi' rilevato
l'assenza, nel decreto ministeriale 21 giugno 2024, di una disciplina
transitoria idonea a salvaguardare i procedimenti autorizzatori in
corso, nonche' la carenza di criteri tecnici necessari per
un'omogenea individuazione delle aree idonee e non idonee, in
violazione della delega prevista dalla legge n. 53/2021.
In particolare, e' stata segnalata l'assenza di criteri
differenziati in relazione alla tipologia della fonte rinnovabile,
alla dimensione dell'impianto, ai livelli di concentrazione degli
impianti sul territorio e alle interazioni con altri interventi,
nonche' la mancata considerazione di aree caratterizzate da peculiari
esigenze di tutela, quali siti Natura 2000, aree naturali protette o
zone a rischio idrogeologico.
Tale carenza avrebbe compromesso l'omogeneita' della disciplina
applicabile sull'intero territorio nazionale potendo incidere
negativamente sull'uniforme protezione dei valori
paesaggistico-ambientali.
In conseguenza di tali rilievi, il Tribunale amministrativo del
Lazio ha annullato gli articoli 7, commi 2 e 3, del decreto
ministeriale 21 giugno 2024, imponendo alle amministrazioni statali
competenti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o
notifica delle sentenze, nuovi criteri per l'individuazione delle
aree idonee e non idonee.
Con la sentenza n. 9156/2025, il Tribunale amministrativo del
Lazio ha, poi, ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 5, comma
1, del decreto-legge n. 63/2024, che ha introdotto, mediante l'art.
20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, un divieto
generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici a terra in
aree classificate agricole. Tale divieto, esteso a circa meta' del
territorio nazionale, impedisce una valutazione, caso per caso, della
compatibilita' degli impianti con i valori tutelati e risulta,
quindi, idoneo a compromettere il raggiungimento degli obiettivi
energetici e di neutralita' climatica assunti dall'Italia a livello
europeo.
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha ritenuto che il divieto
possa potenzialmente contrastare gli articoli 11 e 117, primo comma,
della Costituzione (per mancato rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo), l'art. 3 della Costituzione (per difetto
di proporzionalita') e l'art. 9 della Costituzione (per la tutela
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile). Analoga valutazione e'
stata espressa con riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 190/2024, che richiama il medesimo divieto. Sulla base
di tali rilievi, il giudice amministrativo ha disposto la sospensione
dei giudizi e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per la verifica, in via incidentale, della legittimita'
costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n.
63/2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2024.
E', quindi, avviso del Governo che con gli articoli 1, comma 2,
3, comma 1, lettera y), con l'allegato A) primo e secondo capoverso,
nonche' con gli articoli 4 e 5, comma 1, della legge regionale n.
7/2025, la Regione Umbria abbia travalicato i limiti fissati dalla
Costituzione alla propria competenza legislativa, risultando le norme
in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con
riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», nonche' con la normativa statale interposta
(sia vigente al momento dell'adozione dell'impugnata legge che
successiva) di cui agli articoli l'art. 20, comma 8, e 22 decreto
legislativo n. 199/2021; 11-bis e 11-quater del decreto legislativo
n. 190/2024 che, come modificato dal decreto-legge n. 175/2025, non
prevede piu' l'esistenza di aree «non idonee»; con l'art. 2
decreto-legge n. 175/2025 come si chiarira' attraverso
l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in
relazione agli articoli 11-bis, comma 3, e 11-quater del decreto
legislativo n. 190/2024 come modificato dal decreto-legge n.
175/2025.
L'art. 1 della legge regionale in esame illustra l'oggetto della
legge e, al comma 2, dispone:
«Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per
l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la
presente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata
sulla base della fonte e della tipologia di impianto,
l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (di seguito
impianti FER). Tutte le aree non ricomprese nelle precedenti
classificazioni sono definite ordinarie ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica del 21 giugno 2024.».
Nella parte in cui viene disposta «l'individuazione delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti
di energia rinnovabile ...» la disposizione, contenendo il
riferimento alle «aree non idonee», non risulta conforme ai dettami
del decreto legislativo n. 190/2024 che, nella sua nuova formulazione
introdotta dal decreto-legge n. 175/2025, non prevede piu'
l'esistenza di aree «non idonee».
L'art. 11-bis, comma 3, si limita, infatti, a richiedere al
legislatore regionale, nella prospettiva teleologica del
raggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare aree
idonee «ulteriori» rispetto a quelle gia' stabilite a livello
nazionale, in relazione alle quali applicare le semplificazioni
procedimentali disciplinate dal neo introdotto articolo 11-quater del
decreto legislativo n. 190/2024.
Da cio' consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione con riferimento alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».
2. Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
relazione all'art. 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024, come
modificato dal decreto-legge n. 175/2025 nonche' all'art. 20, comma
8, decreto-legge n. 199/2021.
L'art. 3 della legge regionale - rubricato «Aree e superfici
idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile»
- contiene norme che si pongono, in via generale, in continuita' con
la previgente normativa nazionale di cui all'art. 20, comma 8,
decreto legislativo n. 199/2021 (a mente del quale:
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla
base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del
presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa
fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non
sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai
sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate
o in condizioni di degrado ambientale.»);
Estendendo la portata delle aree e superfici considerate
idonee.
In particolare, la disposizione, con previsioni che risultano
formalmente coerenti con le finalita' generali della legge regionale,
come delineate nel precedente art. 2, include tra le aree idonee le
«aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi
dell'art. 31 del decreto legislativo. n. 199/2021» nonche' «le aree
situate nello spazio rurale, cosi' come definito dall'art. 88 della
legge regionale n. 1/2015», comprese eventuali definizioni precedenti
o equiparate [art. 3, comma 1, lettera u)], nonche' le «aree
destinate ad impianti ad isola, nonche' ai relativi sistemi di
accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale» [art. 3, comma
1, lettera v)].
Dette previsioni risultano operare un ampliamento della portata
delle aree idonee rispetto al quadro normativo statale vigente al
momento dell'emanazione dell'impugnata e risultano rispettose della
distribuzione delle competenze in materia.
Tuttavia, lo stesso art. 3, al comma 1, alla lettera y) prevede:
«Fermo restando quanto previsto all'articolo 20, comma 8, del
decreto legislativo n. 199/2021, sono considerate aree e superfici
idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili....
«...y) le aree differenziate per tipologia d'impianto, cosi'
come elencate all'allegato A, parte integrante della presente legge.»
Allegato A che, al primo capoverso dispone «sono aree idonee per
l'installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle
individuate dall'art. 3 della presente legge, se di proprieta'
pubblica o di domini collettivi, le aree indicate nella tabella che
segue».
Ebbene, il generico riferimento ai «domini collettivi» per la
parte in cui non reca l'esclusione degli usi civici, a meno che non
vengano eseguite le procedure di modifica di destinazione d'uso
previste dalla legge, non risulta in linea con gli orientamenti
costanti espressi in proposito dalla giurisprudenza costituzionale,
secondo cui in materia di usi civici si e' in presenza di uno
specifico interesse unitario della comunita' nazionale alla
conservazione degli stessi, interesse di cui e' portatore lo Stato,
in considerazione della sovrapposizione fra tutela del paesaggio e
tutela dell'ambiente nel cui ambito gli usi civici ricadono (Corte
costituzionale, sentenze n. 133/1993, 46/1995, 131/2018, 71/2020,
125/2025).
Sotto questo profilo, dunque, appare evidente il contrasto delle
menzionate disposizioni regionali con la disciplina gia' prevista
dall'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2001, vigente ratione
temporis, che costituisce principio fondamentale in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Sempre l'allegato A al secondo capoverso precisa che «se di
proprieta' privata, per essere considerate idonee, le aree indicate
in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune
di riferimento». Tuttavia, tale previsione, introducendo un aggravio
procedimentale, consistente nella necessaria «ratifica» del consiglio
comunale, che non e' prevista dalla normativa nazionale vigente, si
pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della della
Costituzione.
Il legislatore regionale, invero, dovra' uniformarsi alle
disposizioni dell'art. 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024,
come modificato dal decreto-legge n. 175/2025, in materia di aree
idonee su terraferma, avendo il legislatore statale individuato ex
lege un elenco di aree considerate idonee, e demandando alle regioni
solo l'individuazione di aree idonee «ulteriori», nel rispetto dei
principi, criteri e obiettivi specifici stabiliti dalla normativa
primaria.
3. Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
relazione all'art. 11-bis e 11-quater del decreto legislativo n.
190/2024, come modificato dal decreto-legge n. 175/2025 nonche'
all'art. 20, comma 8, e 22 decreto-legge n. 199/2021 vigente ratione
temporis.
L'art. 4 - rubricato «Aree non idonee» - definisce come tali le
aree in cui «sussiste un'altissima probabilita' di esito negativo
delle valutazioni, in sede di autorizzazione».
Tale definizione non e' conforme all'art. 1, comma 2, lettera b),
del decreto ministeriale 21 giugno 2024, adottato in base alla
previsione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 -
articolo abrogato dal decreto legislativo n. 190/2024 e poi
modificato dal decreto-legge n. 175/2025 - perche' non garantisce il
coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle aree
idonee e non idonee, in contrasto con quanto previsto dal medesimo
decreto ministeriale.
Tale disposizione, peraltro, si pone in contrasto con il
richiamato decreto legislativo n. 190/2024 che, nella sua nuova
formulazione introdotta dal decreto-legge n. 175/2025, non prevede
piu' l'esistenza di aree «non idonee».
La normativa statale, infatti, si limita a richiedere al
legislatore regionale, nella prospettiva teleologica del
raggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare solo
aree idonee «ulteriori» rispetto a quelle gia' stabilite a livello
nazionale, in relazione alle quali applicare le semplificazioni
procedimentali disciplinate dal neo introdotto art. 11-quater del
decreto legislativo n. 190/2024.
Da cio' consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione con riferimento alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».
4. Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in
relazione all'art. 2 del decreto-legge n. 175/2025 di modifica del
decreto legislativo n. 190/2024, all'art. 11-quater del decreto
legislativo n. 190/2024, come modificato dal decreto-legge n.
75/2025, all'art. 20, comma 5, e 22 decreto legislativo n. 199/2021 e
al decreto ministeriale 21 giugno 2024.
L'art. 5 - rubricato «Prevalenza del principio di idoneita'» - al
comma 1, prevede:
«Qualora un'area idonea, tra quelle definite negli elenchi di
cui all'art. 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non
idonea ai sensi dell'art. 4, la stessa, esclusivamente per la sua
superficie, e' definita idonea alla realizzazione di impianti FER.»
in riferimento all'applicazione del cosiddetto principio di
prevalenza delle aree idonee.
Tale previsione risulta oggi non piu' in linea con l'assetto
normativo vigente, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 2 del
decreto-legge n. 175/2025, che ha modificato il decreto legislativo
n. 190/2024.
In particolare, la disciplina di cui all'art. 11-quater del
decreto legislativo n. 190/2024, prevede l'applicazione di regimi
amministrativi semplificati esclusivamente in relazione alle aree
idonee individuate dal legislatore nazionale o da quello regionale
secondo criteri conformi agli obiettivi di burden sharing, senza piu'
alcuna previsione di «aree non idonee» a cui subordinare la
qualificazione di idoneita'.
Si osserva, altresi', che il decreto ministeriale 21 giugno 2024
attribuisce alle regioni il compito di individuare, all'interno del
proprio territorio, superfici ed aree idonee in cui sia possibile
applicare procedimenti autorizzatori semplificati, nel rispetto delle
finalita' di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n.
199/2021, che prevedevano la minimizzazione degli impatti su
ambiente, territorio, patrimonio culturale e paesaggio, fermo
restando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030.
In tale prospettiva, l'art. 5, comma 1, in esame appare non
coerente con la normativa statale, in quanto introduce un criterio di
prevalenza dell'idoneita' sull'inidoneita' non previsto dal
legislatore nazionale.
La disposizione regionale, introducendo la possibilita' che
un'area idonea ricompresa all'interno di un'area non idonea venga
automaticamente considerata idonea per la realizzazione di impianti
FER, determina una trasformazione del regime giuridico applicabile,
in contrasto con la normativa statale.
La delimitazione fra area idonea e area non idonea, demandata
alle regioni ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2024 e del
decreto legislativo n. 199/2021, perde cosi' di significato, sia in
termini giuridici sia sotto il profilo della tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, ammettendo l'estensione dell'area idonea
all'interno delle aree non idonee.
In particolare, l'art. 22 del decreto legislativo n. 199/2021
stabilisce che il regime semplificato si applica esclusivamente nelle
aree idonee; ne deriva che, in caso di sovrapposizione tra aree
idonee e non idonee, non potrebbe trovare applicazione il regime
procedimentale semplificato, neppure mediante criteri di prevalenza.
La norma regionale, quindi, introducendo un criterio di
prevalenza dell'idoneita' sull'inidoneita', non previsto dalla
normativa statale, si pone in contrasto con gli articoli 20 e 22 del
decreto legislativo n. 199/2021, che attribuiscono alle regioni il
compito di individuare le aree idonee per l'applicazione dei
procedimenti semplificati.
P. Q. M.
Tutto quanto considerato in narrativa, si conclude perche' gli
articoli 1, comma 2, 3, comma 1, lettera y), l'allegato A) primo e
secondo capoverso nonche' gli articoli 4 e 5, comma 1, della legge
della Regione Umbria n. 7 del 16 ottobre 2025, siano dichiarati
costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 117, terzo
comma, e con la normativa interposta di cui agli articoli 11-bis e
11-quater del decreto legislativo n. 190/2024 come modificato dal
decreto-legge n. 175/2025; con l'art. 2 del decreto-legge n.
175/2025; con l'art. 20, comma 5 e 8, e 22 decreto legislativo n.
199/2001 e con il decreto ministeriale 21 giugno 2024.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri dell'11 dicembre 2025 e dell'allegata relazione del Ministro
per i rapporti con le regioni.
Roma, 16 dicembre 2025
L'avvocato dello Stato: Spina