Reg. Ric. n. 48 del 2025
pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Umbria



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Umbria – Previsione che disciplina, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) – Aree e superfici idonee all'installazione di tali impianti – Previsione che sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate nella tabella di cui all'Allegato A della legge regionale n. 7 del 2025, secondo il quale sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall’art. 3 della medesima legge, se di proprietà pubblica o di domini collettivi – Previsione che se di proprietà privata per essere considerate idonee, le aree indicate in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune di riferimento – Aree non idonee – Previsione che in tali aree, così come individuate dalla disciplina regionale, sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – Prevalenza del principio di idoneità – Previsione che qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che, contenendo il riferimento alle aree non idonee, non risulta conforme ai dettami della normativa interposta che, nella sua nuova formulazione, non prevede più l’esistenza di aree non idonee – Disciplina che nel fare riferimento ai domini collettivi per la parte in cui non reca l’esclusione degli usi civici confligge con gli orientamenti costanti espressi dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in materia di unsi civici si è in presenza di uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli stessi –Introduzione di un aggravio procedimentale, consistente nella ratifica del consiglio comunale, non prevista dalla normativa vigente – Contrasto con la normativa statale interposta – Disposizione che nel definire le aree non idonee, contrasta con la normativa di riferimento, dato che non garantisce il coinvolgimento degli enti locali nell’individuazione delle aree idonee e non – Ulteriore conflitto con la normativa interposta che nella sua nuova formulazione non prevede più le aree non idonee – Introduzione di un criterio di prevalenza dell’idoneità sull’inidoneità non previsto dal legislatore nazionale – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia.

Norme impugnate:
legge della Regione Umbria  del 16/10/2025  Num. 7  Art. 1  Co. 2
legge della Regione Umbria  del 16/10/2025  Num. 7  Art. 3  Co. 1
legge della Regione Umbria  del 16/10/2025  Num. 7
legge della Regione Umbria  del 16/10/2025  Num. 7
legge della Regione Umbria  del 16/10/2025  Num. 7  Art. 4
legge della Regione Umbria  del 16/10/2025  Num. 7  Art. 5  Co. 1


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 22 
decreto legislativo del 25/11/2024    Art. 11 
decreto legislativo del 25/11/2024    Art. 11    Co.
decreto legislativo del 25/11/2024    Art. 11 
Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura del 21/06/2024 



Testo del ricorso

                        N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 dicembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Umbria   -   Previsione   che   disciplina,   in   maniera
  differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto,
  l'individuazione delle aree idonee e non  idonee  all'installazione
  di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) - Aree
  e superfici idonee all'installazione di tali impianti -  Previsione
  che sono considerate aree e superfici idonee  all'installazione  di
  impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le  aree
  differenziate per tipologia d'impianto, cosi' come  elencate  nella
  tabella di cui all'Allegato A della legge regionale n. 7 del  2025,
  secondo cui sono tali quelle,  definite  ulteriormente  rispetto  a
  quelle  individuate  dall'art.  3  della  medesima  legge,  se   di
  proprieta' pubblica o di domini collettivi - Previsione che  se  di
  proprieta' privata per essere considerate idonee, le aree  indicate
  in tabella devono essere  ratificate  dal  consiglio  comunale  del
  comune di riferimento - Aree non idonee - Previsione  che  in  tali
  aree, cosi' come individuate dalla disciplina  regionale,  sussiste
  un'altissima probabilita' di esito negativo delle  valutazioni,  in
  sede di autorizzazione - Prevalenza del principio  di  idoneita'  -
  Previsione che qualora un'area idonea  tra  quelle  definite  negli
  elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025,  sia
  ricompresa all'interno di un'area  definita  non  idonea  ai  sensi
  dell'art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per  la
  sua superficie, e' definita idonea alla realizzazione  di  impianti
  FER. 
- Legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n.  7  (Misure  urgenti
  per la transizione energetica e la  tutela  del  paesaggio  umbro),
  artt. 1, comma 2; 3, comma  1,  lettera  y);  Allegato  A  primo  e
  secondo capoverso nonche' artt. 4 e 5, comma 1. 


(GU n. 3 del 21-01-2026)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (c.f.  80224030587,  per  il  ricevimento  degli
atti,  Fax  06/96514000  e  Pec   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via  dei  Portoghesi
n. 12 nei confronti della Regione Umbria, in persona  del  Presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  dell'art.  3,
comma 1, lettera y); dell'allegato A, secondo capoverso nonche' degli
articoli 4 e 5 della legge della Regione Umbria n. 7 del  16  ottobre
2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.  51
del 17 ottobre 2025,  recante  «Misure  urgenti  per  la  transizione
energetica e la tutela del  paesaggio  umbro»,  presenta  profili  di
illegittimita' costituzionale con riferimento a diverse  disposizioni
che risultano  in  contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in materia di «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» giusta delibera del Consiglio dei ministri in
data 11 dicembre 2025. 
    La legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025,  n.  7  -  recante
«Misure urgenti  per  la  transizione  energetica  e  la  tutela  del
paesaggio umbro» - presenta profili di illegittimita'  costituzionale
con riferimento alle disposizioni che si censureranno  in  quanto  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Le previsioni regionali, infatti, lungi dal limitarsi a declinare
in sede territoriale gli standards fissati dal  legislatore  statale,
introducono, invece, regole autonome e derogatorie che  incidono  sul
livello  uniforme  di  protezione  garantito  sull'intero  territorio
nazionale,  in  tal  modo  venendo  a   compromettere   l'unitarieta'
dell'ordinamento in settori di preminente interesse  nazionale  ed  a
determinare un illegittimo sconfinamento della  potesta'  legislativa
regionale in ambiti riservati alla competenza statale, sia esclusiva,
sia concorrente. 
    La legge regionale introduce, inoltre,  una  disciplina  relativa
all'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione
degli impianti alimentati da  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER),
nonche' ulteriori criteri localizzativi e regole  procedimentali  che
si pongono in evidente contrasto  con  il  quadro  normativo  statale
vigente, come definito dal decreto legislativo 25 novembre  2024,  n.
190 (Testo unico delle rinnovabili) e modificato dal decreto-legge 21
novembre 2025, n. 175, adottato al  fine  di  garantire  un  impianto
uniforme  in  materia   di   semplificazione   autorizzativa   e   di
individuazione delle aree  idonee,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
europei di decarbonizzazione. 
    Codesta Corte ha piu' volte affermato che i principi fondamentali
stabiliti dallo Stato in materia di fonti rinnovabili devono  trovare
applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che  le
regioni possano introdurre  limiti  generali,  vincoli  aggiuntivi  o
discipline piu' restrittive, idonee  a  ostacolare  la  realizzazione
degli impianti FER  (cfr.  sentenze  n.  69/2018  e  126/2020).  Tali
principi, evidentemente,  pongono  limiti  al  legislatore  regionale
nell'esercizio della potesta' concorrente e  costituiscono  parametri
interposti nel giudizio di legittimita' costituzionale (cfr. sentenze
n. 11/2022, 177/2021, 106/2020). 
    In particolare, nell'ambito della normativa  statale  vigente  in
materia, il decreto-legge n. 175/2025,  intervenuto  il  21  novembre
2025, ha aggiornato e completato il riordino del  testo  unico  delle
rinnovabili (decreto legislativo n. 190/2024) -  che  aveva  abrogato
l'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  contenente   la
«Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili»,  introducendo  una
disciplina organica con criteri tecnici oggettivi e  nuove  scansioni
procedimentali per  l'individuazione  delle  aree  idonee,  superando
definitivamente la categoria delle aree «non  idonee»,  che  oggi  e'
contenuta negli articoli 11-bis e  seguenti  del  testo  unico  delle
rinnovabili, all'esito della modifica attuata  dal  decreto-legge  n.
175/2025, che definiscono i criteri e le modalita' di  individuazione
delle aree idonee, nonche' nell'art. 11-quater,  relativo  ai  regimi
procedimentali semplificati. 
    Tali disposizioni garantiscono un quadro  uniforme  e  vincolante
per l'intero  territorio  nazionale.  Con  riguardo  alla  normazione
secondaria, devono essere richiamate le Linee guida adottate  con  il
decreto ministeriale 10 settembre 2010 e il decreto  ministeriale  21
giugno  2024  -  recante  la  «Disciplina  per  l'individuazione   di
superfici e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili» - il quale ultimo  aveva  definito  principi  e  criteri
generali  per  l'individuazione,  da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome, delle aree idonee. 
    A seguito della suddetta abrogazione  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 199/2021 ad opera del decreto legislativo n.  190/2024
- come recentemente modificato dal decreto-legge  n.  175/2025  -  il
decreto ministeriale 21 giugno 2024, adottato in esecuzione di quella
previsione normativa - deve ritenersi ormai  integralmente  superato,
essendo venuto meno il quadro primario cui esso si raccordava. 
    Peraltro, si ritiene utile dar conto dell'articolato  contenzioso
dinanzi al giudice amministrativo che  ha  interessato  tale  decreto
ministeriale 21 giugno 2024. 
    Con ordinanza n. 4298/2024, il Consiglio di Stato ha disposto  la
sospensione, limitatamente all'art. 7, comma  2,  lettera  c),  della
disposizione che attribuiva alle regioni la facolta' di salvaguardare
le aree immediatamente idonee, individuate dalla  normativa  statale,
ritenendo tale previsione non conforme al quadro legislativo primario
allora  vigente,  in  particolare  all'art.  20,  comma  8,   decreto
legislativo n. 199/2021. 
    Successivamente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con le sentenze n. 9155 e 9156 del 13 maggio 2025,  ha  esaminato  in
modo complessivo la legittimita' del decreto ministeriale  21  giugno
2024, nonche' la rilevanza e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
questioni di costituzionalita' sollevate in relazione all'art. 5  del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito dalla legge 12 luglio
2024, n. 101), concernente la localizzazione degli impianti FER. 
    Le censure hanno riguardato, da un lato, l'assetto  regolamentare
derivante dalla revisione del previgente sistema  e,  dall'altro,  la
disciplina delle «aree non idonee», con particolare riferimento  alla
natura giuridica e agli effetti derivanti dalla loro individuazione. 
    Il  Tribunale  amministrativo  del  Lazio  ha  chiarito  che   la
classificazione di un'area come «non idonea» non puo' comportare  una
preclusione automatica e generalizzata alla realizzazione di impianti
FER,  dovendo  tale  classificazione  essere  funzionale   unicamente
all'individuazione  del   regime   autorizzatorio   applicabile   non
potendosi tradurre in un divieto assoluto. 
    L'amministrazione,  infatti,  deve  valutare   concretamente   la
compatibilita' del progetto con  gli  interessi  pubblici  coinvolti,
inclusi quelli di tutela paesaggistico-ambientale e  quelli  connessi
agli obiettivi di produzione  energetica,  previsti  dall'ordinamento
europeo e nazionale. 
    Il diniego  dell'autorizzazione  non  puo'  fondarsi  sulla  sola
circostanza che l'impianto ricada in  un'area  non  idonea,  ma  deve
essere  adeguatamente  motivato  in  relazione  alle  caratteristiche
specifiche del progetto e del sito. 
    Le sentenze hanno, inoltre, accolto le censure relative  all'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024, nella  parte  in
cui consentiva alle regioni di introdurre fasce di  rispetto,  estese
fino a 7  km  lungo  il  perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela,
ampliando i limiti fissati dal legislatore statale (3 km per l'eolico
e 500 metri per il fotovoltaico). 
    Tale  previsione  e'  stata  ritenuta  illegittima,   in   quanto
attributiva alle regioni di una potesta' normativa eccedente i limiti
prefissati dallo Stato in una materia che richiede il mantenimento di
standards uniformi sull'intero territorio nazionale, come  confermato
dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 13/2014). 
    Il  Tribunale  amministrativo  del  Lazio  ha  altresi'  rilevato
l'assenza, nel decreto ministeriale 21 giugno 2024, di una disciplina
transitoria idonea a salvaguardare i  procedimenti  autorizzatori  in
corso,  nonche'  la  carenza  di  criteri   tecnici   necessari   per
un'omogenea  individuazione  delle  aree  idonee  e  non  idonee,  in
violazione della delega prevista dalla legge n. 53/2021. 
    In  particolare,  e'  stata  segnalata   l'assenza   di   criteri
differenziati in relazione alla tipologia  della  fonte  rinnovabile,
alla dimensione dell'impianto, ai  livelli  di  concentrazione  degli
impianti sul territorio e  alle  interazioni  con  altri  interventi,
nonche' la mancata considerazione di aree caratterizzate da peculiari
esigenze di tutela, quali siti Natura 2000, aree naturali protette  o
zone a rischio idrogeologico. 
    Tale carenza avrebbe compromesso l'omogeneita'  della  disciplina
applicabile  sull'intero  territorio   nazionale   potendo   incidere
negativamente      sull'uniforme      protezione      dei      valori
paesaggistico-ambientali. 
    In conseguenza di tali rilievi, il Tribunale  amministrativo  del
Lazio ha  annullato  gli  articoli  7,  commi  2  e  3,  del  decreto
ministeriale 21 giugno 2024, imponendo alle  amministrazioni  statali
competenti di adottare, entro sessanta giorni dalla  comunicazione  o
notifica delle sentenze, nuovi  criteri  per  l'individuazione  delle
aree idonee e non idonee. 
    Con la sentenza n. 9156/2025,  il  Tribunale  amministrativo  del
Lazio ha, poi, ritenuto rilevanti e non manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale relative all'art.  5,  comma
1, del decreto-legge n. 63/2024, che ha introdotto,  mediante  l'art.
20, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  199/2021,  un  divieto
generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici  a  terra  in
aree classificate agricole. Tale divieto, esteso a  circa  meta'  del
territorio nazionale, impedisce una valutazione, caso per caso, della
compatibilita' degli  impianti  con  i  valori  tutelati  e  risulta,
quindi, idoneo a  compromettere  il  raggiungimento  degli  obiettivi
energetici e di neutralita' climatica assunti dall'Italia  a  livello
europeo. 
    Il Tribunale amministrativo del Lazio ha ritenuto che il  divieto
possa potenzialmente contrastare gli articoli 11 e 117, primo  comma,
della  Costituzione  (per  mancato  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento europeo), l'art. 3 della Costituzione  (per  difetto
di proporzionalita') e l'art. 9 della  Costituzione  (per  la  tutela
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile). Analoga  valutazione  e'
stata espressa con riferimento  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 190/2024, che richiama il medesimo divieto. Sulla base
di tali rilievi, il giudice amministrativo ha disposto la sospensione
dei giudizi e la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale
per   la   verifica,   in   via   incidentale,   della   legittimita'
costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  n.
63/2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2024. 
    E', quindi, avviso del Governo che con gli articoli 1,  comma  2,
3, comma 1, lettera y), con l'allegato A) primo e secondo  capoverso,
nonche' con gli articoli 4 e 5, comma 1,  della  legge  regionale  n.
7/2025, la Regione Umbria abbia travalicato i  limiti  fissati  dalla
Costituzione alla propria competenza legislativa, risultando le norme
in contrasto con l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  con
riferimento  alla  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», nonche' con la normativa statale  interposta
(sia  vigente  al  momento  dell'adozione  dell'impugnata  legge  che
successiva) di cui agli articoli l'art. 20, comma  8,  e  22  decreto
legislativo n. 199/2021; 11-bis e 11-quater del  decreto  legislativo
n. 190/2024 che, come modificato dal decreto-legge n.  175/2025,  non
prevede  piu'  l'esistenza  di  aree  «non  idonee»;  con  l'art.   2
decreto-legge   n.   175/2025   come    si    chiarira'    attraverso
l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 11-bis, comma  3,  e  11-quater  del  decreto
legislativo  n.  190/2024  come  modificato  dal   decreto-legge   n.
175/2025. 
    L'art. 1 della legge regionale in esame illustra l'oggetto  della
legge e, al comma 2, dispone: 
        «Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica  del  21  giugno  2024  (Disciplina  per
l'individuazione di superfici e aree idonee  per  l'installazione  di
impianti a fonti  rinnovabili)  e  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo   economico   10   settembre   2010   (Linee    guida    per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),  la
presente legge disciplina in particolare,  in  maniera  differenziata
sulla   base   della   fonte   e   della   tipologia   di   impianto,
l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione  di
impianti alimentati da  fonti  di  energia  rinnovabile  (di  seguito
impianti  FER).  Tutte  le  aree  non  ricomprese  nelle   precedenti
classificazioni sono definite ordinarie  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, lettera c),  del  decreto  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica del 21 giugno 2024.». 
    Nella parte in cui viene disposta  «l'individuazione  delle  aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti
di  energia  rinnovabile  ...»   la   disposizione,   contenendo   il
riferimento alle «aree non idonee», non risulta conforme  ai  dettami
del decreto legislativo n. 190/2024 che, nella sua nuova formulazione
introdotta  dal  decreto-legge  n.   175/2025,   non   prevede   piu'
l'esistenza di aree «non idonee». 
    L'art. 11-bis, comma 3,  si  limita,  infatti,  a  richiedere  al
legislatore   regionale,   nella    prospettiva    teleologica    del
raggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare aree
idonee  «ulteriori»  rispetto  a  quelle  gia'  stabilite  a  livello
nazionale, in  relazione  alle  quali  applicare  le  semplificazioni
procedimentali disciplinate dal neo introdotto articolo 11-quater del
decreto legislativo n. 190/2024. 
    Da cio' consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma,  della
Costituzione con riferimento alla materia  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
2. Violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 11-bis del decreto legislativo n.  190/2024,  come
modificato dal decreto-legge n. 175/2025 nonche' all'art.  20,  comma
8, decreto-legge n. 199/2021. 
    L'art. 3 della legge regionale  -  rubricato  «Aree  e  superfici
idonee all'installazione di impianti a fonti di energia  rinnovabile»
- contiene norme che si pongono, in via generale, in continuita'  con
la previgente normativa  nazionale  di  cui  all'art.  20,  comma  8,
decreto legislativo n. 199/2021 (a mente del quale: 
        8. Nelle more dell'individuazione  delle  aree  idonee  sulla
base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti  di  cui  al
comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1  del
presente articolo: 
          a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della  stessa
fonte  e  in  cui  vengono  realizzati  interventi  di  modifica  non
sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
          b) le aree dei siti  oggetto  di  bonifica  individuate  ai
sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
          c) le cave e miniere cessate, non recuperate o  abbandonate
o in condizioni di degrado ambientale.»); 
        Estendendo la portata  delle  aree  e  superfici  considerate
idonee. 
    In particolare, la disposizione,  con  previsioni  che  risultano
formalmente coerenti con le finalita' generali della legge regionale,
come delineate nel precedente art. 2, include tra le aree  idonee  le
«aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai  sensi
dell'art. 31 del decreto legislativo. n. 199/2021» nonche'  «le  aree
situate nello spazio rurale, cosi' come definito dall'art.  88  della
legge regionale n. 1/2015», comprese eventuali definizioni precedenti
o equiparate  [art.  3,  comma  1,  lettera  u)],  nonche'  le  «aree
destinate ad impianti  ad  isola,  nonche'  ai  relativi  sistemi  di
accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale» [art. 3, comma
1, lettera v)]. 
    Dette previsioni risultano operare un ampliamento  della  portata
delle aree idonee rispetto al quadro  normativo  statale  vigente  al
momento dell'emanazione dell'impugnata e risultano  rispettose  della
distribuzione delle competenze in materia. 
    Tuttavia, lo stesso art. 3, al comma 1, alla lettera y) prevede: 
        «Fermo restando quanto previsto all'articolo 20, comma 8, del
decreto legislativo n. 199/2021, sono considerate  aree  e  superfici
idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia  da
fonti rinnovabili.... 
        «...y) le aree differenziate per tipologia d'impianto,  cosi'
come elencate all'allegato A, parte integrante della presente legge.» 
    Allegato A che, al primo capoverso dispone «sono aree idonee  per
l'installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle
individuate dall'art.  3  della  presente  legge,  se  di  proprieta'
pubblica o di domini collettivi, le aree indicate nella  tabella  che
segue». 
    Ebbene, il generico riferimento ai  «domini  collettivi»  per  la
parte in cui non reca l'esclusione degli usi civici, a meno  che  non
vengano eseguite le  procedure  di  modifica  di  destinazione  d'uso
previste dalla legge, non  risulta  in  linea  con  gli  orientamenti
costanti espressi in proposito dalla  giurisprudenza  costituzionale,
secondo cui in materia di  usi  civici  si  e'  in  presenza  di  uno
specifico  interesse  unitario   della   comunita'   nazionale   alla
conservazione degli stessi, interesse di cui e' portatore  lo  Stato,
in considerazione della sovrapposizione fra tutela  del  paesaggio  e
tutela dell'ambiente nel cui ambito gli usi  civici  ricadono  (Corte
costituzionale, sentenze n.  133/1993,  46/1995,  131/2018,  71/2020,
125/2025). 
    Sotto questo profilo, dunque, appare evidente il contrasto  delle
menzionate disposizioni regionali con  la  disciplina  gia'  prevista
dall'art. 20 del decreto legislativo  n.  199/2001,  vigente  ratione
temporis,  che  costituisce  principio  fondamentale  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  in
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Sempre l'allegato A al  secondo  capoverso  precisa  che  «se  di
proprieta' privata, per essere considerate idonee, le  aree  indicate
in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune
di riferimento». Tuttavia, tale previsione, introducendo un  aggravio
procedimentale, consistente nella necessaria «ratifica» del consiglio
comunale, che non e' prevista dalla normativa nazionale  vigente,  si
pone  in  contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,   della   della
Costituzione. 
    Il  legislatore  regionale,  invero,  dovra'   uniformarsi   alle
disposizioni dell'art. 11-bis del decreto  legislativo  n.  190/2024,
come modificato dal decreto-legge n. 175/2025,  in  materia  di  aree
idonee su terraferma, avendo il legislatore  statale  individuato  ex
lege un elenco di aree considerate idonee, e demandando alle  regioni
solo l'individuazione di aree idonee «ulteriori»,  nel  rispetto  dei
principi, criteri e obiettivi  specifici  stabiliti  dalla  normativa
primaria. 
3. Violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 11-bis e  11-quater  del  decreto  legislativo  n.
190/2024, come  modificato  dal  decreto-legge  n.  175/2025  nonche'
all'art. 20, comma 8, e 22 decreto-legge n. 199/2021 vigente  ratione
temporis. 
    L'art. 4 - rubricato «Aree non idonee» - definisce come  tali  le
aree in cui «sussiste un'altissima  probabilita'  di  esito  negativo
delle valutazioni, in sede di autorizzazione». 
    Tale definizione non e' conforme all'art. 1, comma 2, lettera b),
del decreto ministeriale  21  giugno  2024,  adottato  in  base  alla
previsione  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  199/2021  -
articolo  abrogato  dal  decreto  legislativo  n.  190/2024   e   poi
modificato dal decreto-legge n. 175/2025 - perche' non garantisce  il
coinvolgimento  degli  enti  locali  nell'individuazione  delle  aree
idonee e non idonee, in contrasto con quanto  previsto  dal  medesimo
decreto ministeriale. 
    Tale  disposizione,  peraltro,  si  pone  in  contrasto  con   il
richiamato decreto legislativo  n.  190/2024  che,  nella  sua  nuova
formulazione introdotta dal decreto-legge n.  175/2025,  non  prevede
piu' l'esistenza di aree «non idonee». 
    La  normativa  statale,  infatti,  si  limita  a  richiedere   al
legislatore   regionale,   nella    prospettiva    teleologica    del
raggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare solo
aree idonee «ulteriori» rispetto a quelle gia'  stabilite  a  livello
nazionale, in  relazione  alle  quali  applicare  le  semplificazioni
procedimentali disciplinate dal neo  introdotto  art.  11-quater  del
decreto legislativo n. 190/2024. 
    Da cio' consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma,  della
Costituzione con riferimento alla materia  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». 
4. Violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  in
relazione all'art. 2 del decreto-legge n. 175/2025  di  modifica  del
decreto legislativo  n.  190/2024,  all'art.  11-quater  del  decreto
legislativo  n.  190/2024,  come  modificato  dal  decreto-legge   n.
75/2025, all'art. 20, comma 5, e 22 decreto legislativo n. 199/2021 e
al decreto ministeriale 21 giugno 2024. 
    L'art. 5 - rubricato «Prevalenza del principio di idoneita'» - al
comma 1, prevede: 
        «Qualora un'area idonea, tra quelle definite negli elenchi di
cui all'art. 3, sia ricompresa all'interno di  un'area  definita  non
idonea ai sensi dell'art. 4, la stessa,  esclusivamente  per  la  sua
superficie, e' definita idonea alla realizzazione di impianti FER.» 
        in riferimento all'applicazione del cosiddetto  principio  di
prevalenza delle aree idonee. 
    Tale previsione risulta oggi non  piu'  in  linea  con  l'assetto
normativo vigente, alla luce dell'entrata in vigore dell'art.  2  del
decreto-legge n. 175/2025, che ha modificato il  decreto  legislativo
n. 190/2024. 
    In particolare, la  disciplina  di  cui  all'art.  11-quater  del
decreto legislativo n. 190/2024,  prevede  l'applicazione  di  regimi
amministrativi semplificati esclusivamente  in  relazione  alle  aree
idonee individuate dal legislatore nazionale o  da  quello  regionale
secondo criteri conformi agli obiettivi di burden sharing, senza piu'
alcuna  previsione  di  «aree  non  idonee»  a  cui  subordinare   la
qualificazione di idoneita'. 
    Si osserva, altresi', che il decreto ministeriale 21 giugno  2024
attribuisce alle regioni il compito di individuare,  all'interno  del
proprio territorio, superfici ed aree idonee  in  cui  sia  possibile
applicare procedimenti autorizzatori semplificati, nel rispetto delle
finalita' di cui all'art. 20, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
199/2021,  che  prevedevano  la  minimizzazione  degli   impatti   su
ambiente,  territorio,  patrimonio  culturale  e   paesaggio,   fermo
restando il raggiungimento degli obiettivi  di  decarbonizzazione  al
2030. 
    In tale prospettiva, l'art. 5,  comma  1,  in  esame  appare  non
coerente con la normativa statale, in quanto introduce un criterio di
prevalenza   dell'idoneita'   sull'inidoneita'   non   previsto   dal
legislatore nazionale. 
    La  disposizione  regionale,  introducendo  la  possibilita'  che
un'area idonea ricompresa all'interno di  un'area  non  idonea  venga
automaticamente considerata idonea per la realizzazione  di  impianti
FER, determina una trasformazione del regime  giuridico  applicabile,
in contrasto con la normativa statale. 
    La delimitazione fra area idonea e  area  non  idonea,  demandata
alle regioni ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2024  e  del
decreto legislativo n. 199/2021, perde cosi' di significato,  sia  in
termini giuridici sia sotto il profilo della  tutela  del  patrimonio
culturale e del paesaggio, ammettendo l'estensione  dell'area  idonea
all'interno delle aree non idonee. 
    In particolare, l'art. 22 del  decreto  legislativo  n.  199/2021
stabilisce che il regime semplificato si applica esclusivamente nelle
aree idonee; ne deriva che,  in  caso  di  sovrapposizione  tra  aree
idonee e non idonee, non  potrebbe  trovare  applicazione  il  regime
procedimentale semplificato, neppure mediante criteri di prevalenza. 
    La  norma  regionale,  quindi,  introducendo   un   criterio   di
prevalenza  dell'idoneita'  sull'inidoneita',  non   previsto   dalla
normativa statale, si pone in contrasto con gli articoli 20 e 22  del
decreto legislativo n. 199/2021, che attribuiscono  alle  regioni  il
compito  di  individuare  le  aree  idonee  per  l'applicazione   dei
procedimenti semplificati. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Tutto quanto considerato in narrativa, si  conclude  perche'  gli
articoli 1, comma 2, 3, comma 1, lettera y), l'allegato  A)  primo  e
secondo capoverso nonche' gli articoli 4 e 5, comma  1,  della  legge
della Regione Umbria n. 7  del  16  ottobre  2025,  siano  dichiarati
costituzionalmente illegittimi per contrasto con  l'art.  117,  terzo
comma, e con la normativa interposta di cui agli  articoli  11-bis  e
11-quater del decreto legislativo n.  190/2024  come  modificato  dal
decreto-legge  n.  175/2025;  con  l'art.  2  del  decreto-legge   n.
175/2025; con l'art. 20, comma 5 e 8, e  22  decreto  legislativo  n.
199/2001 e con il decreto ministeriale 21 giugno 2024. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 dicembre 2025 e dell'allegata relazione del Ministro
per i rapporti con le regioni. 
        Roma, 16 dicembre 2025 
 
                    L'avvocato dello Stato: Spina
                    
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