Reg. Ric. n. 45 del 2025
pubbl. su G.U. del 31/12/2025 n. 53
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Campania
Oggetto:
Adozione e affidamento – Affidamento familiare del minore – Norme della Regione Campania – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare – Previsione che l’affidamento familiare e la solidarietà familiare sono forme di intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in una temporanea situazione di difficoltà – Definizione dell’affidamento familiare – Previsione che gli affidamenti familiari residenziali e a tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso l'ambito territoriale o comune di residenza, d'intesa con gli esercenti la responsabilità genitoriale e si perfezionano con decreto di esecutività del giudice tutelare competente per territorio – Durata dell'affidamento – Ricorso del Governo – Sovrapposizione e integrazione della normativa statale di riferimento di cui alla legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) – Pregiudizio della garanzia di uniformità sul territorio nazionale della disciplina di istituti appartenenti al diritto civile – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile.
legge della Regione Campania del 06/10/2025 Num. 16 Art. 2 Co. 2
legge della Regione Campania del 06/10/2025 Num. 16 Art. 2 Co. 3
legge del 04/05/1983 Art. 1 Co. 5
legge del 04/05/1983 Art. 2 Co. 1
legge del 04/05/1983 Art. 4 Co. 4
Udienza Pubblica del 15/04/2026 rel. CASSINELLI
Testo del ricorso
N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 09 dicembre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Adozione e affidamento - Affidamento familiare del minore - Norme
della Regione Campania - Misure per il sostegno e lo sviluppo
dell'affidamento e della solidarieta' familiare - Previsione che
l'affidamento familiare e la solidarieta' familiare sono forme di
intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in una
temporanea situazione di difficolta' - Definizione dell'affidamento
familiare - Previsione che gli affidamenti familiari residenziali e
a tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso
l'ambito territoriale o comune di residenza, d'intesa con gli
esercenti la responsabilita' genitoriale e si perfezionano con
decreto di esecutivita' del giudice tutelare competente per
territorio - Durata dell'affidamento.
- Legge della Regione Campania 6 ottobre 2025, n. 16 (Misure per il
sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarieta'
familiare), art. 2, commi 1, 2 e 3.
(GU n. 53 del 31-12-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione, nell'interesse del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della
Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12
e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
nei confronti:
della Regione Campania, in persona del Presidente della
giunta regionale pro tempore;
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Campania n. 16 del 6 ottobre
2025, pubblicata nel B.U.R. Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025 in
virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4
dicembre 2025.
La Regione Campania ha emanato la legge regionale in epigrafe
indicata, recante «Misure per il sostegno e lo sviluppo
dell'affidamento e della solidarieta' familiare», contenente tra
l'altro l'art. 2, rubricato «Definizioni», commi 1, 2 e 3, con cui il
legislatore regionale fornisce la definizione e la disciplina
dell'istituto dell'affidamento familiare.
Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dovere impugnare le
anzidette disposizioni della legge regionale de qua, ed a tanto in
effetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e le
ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della
legge della Regione Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, recante
«Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della
solidarieta' familiare», per violazione della competenza statale
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l) in materia
di ordinamento civile e penale.
1. La legge della Regione Campania n. 16 del 6 ottobre 2025,
recante «Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e
della solidarieta' familiare», presenta profili di illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art. 2, commi 1, 2 e 3 , laddove,
nel definire l'affidamento familiare, si pone in contrasto con la
normativa statale di riferimento di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184, titolata «Diritto del minore ad una famiglia», in violazione
della competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l) in materia di ordinamento civile e penale.
In particolare, con la legge in esame, il legislatore regionale
interviene in materia di affidamento e solidarieta' familiare,
istituti disciplinati, a livello di norma primaria, nel titolo I-bis
della legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una
famiglia», e successive modifiche.
Nell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, rubricato
«Definizioni», il legislatore regionale fornisce la definizione e la
disciplina dell'istituto dell'affidamento familiare nei seguenti
termini:
art. 2, comma 1: l'affidamento familiare e la solidarieta'
familiare sono forme di intervento finalizzate a supportare le
famiglie che versano in una temporanea situazione di difficolta', ad
instaurare un legame integrativo e non sostitutivo e a prevenire o
superare situazioni di disagio e poverta' relazionale;
art. 2, comma 2: l'affidamento familiare consiste
nell'accoglienza temporanea di un minorenne presso una famiglia o una
singola persona per fronteggiare situazioni di temporanea inidoneita'
del nucleo familiare di origine e puo' essere residenziale, a tempo
parziale o diurno. L'affidamento familiare omoculturale e'
l'accoglienza temporanea di minorenni da parte di famiglie
appartenenti alla medesima cultura di provenienza, con particolare
attenzione ai minori stranieri non accompagnati, al fine di
preservarne l'identita' culturale. L'affidamento familiare in
situazioni di emergenza si configura come disponibilita' immediata ad
accogliere minorenni che, per gravi motivi, si trovano in condizione
di pericolo e necessitano di un allontanamento tempestivo e
temporaneo dal luogo in cui vivono, in attesa della definizione di un
progetto piu' stabile;
art. 2, comma 3: gli affidamenti familiari residenziali e a
tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso
l'Ambito Territoriale o Comune di residenza, d'intesa con gli
esercenti la responsabilita' genitoriale, anche ai fini
dell'acquisizione del consenso scritto necessario per l'attivazione
del percorso di affidamento temporaneo extrafamiliare e si
perfezionano con decreto di esecutivita' del Giudice tutelare
competente per territorio. La durata ordinaria dell'affidamento e' di
ventiquattro mesi, salvo proroga motivata in ragione della necessita'
di non cagionare pregiudizio al preminente interesse del minore. La
proroga e' disposta dal Tribunale per i minorenni che, su ricorso del
pubblico ministero minorile, puo' disporre gli affidamenti familiari
se manca l'assenso dei genitori esercenti la responsabilita'
genitoriale o del tutore.
Queste norme violano la competenza statale esclusiva di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l) in materia di ordinamento
civile e penale.
2. Secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte
l'attribuzione alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato della
materia «ordinamento civile» e' giustificata dall'esigenza, sottesa
al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul
territorio nazionale l'uniformita' della disciplina dettata per i
rapporti tra privati (cosi' testualmente la sentenza n. 352 del 2001;
sentenza n. n. 175 del 2016; n. 92 del 2023).
L'ordinamento civile identifica cosi' un'area riservata alla
competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i
rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (sentenza n. 138
del 2021).
Affinche' sia consentito a una disposizione regionale, che
intersechi la materia privatistica, di superare il vaglio di
legittimita' costituzionale in riferimento all'«ordinamento civile»,
l'intervento deve essere connesso con una materia di competenza
regionale, deve essere marginale e deve risultare conforme al
principio di ragionevolezza, proprio nel rispetto del principio di
eguaglianza, che incarna la ratio del limite medesimo (sentenze n.
132 del 2023; n. 283 del 2016 e n. 295 del 2009).
Le disposizioni oggetto di impugnazione, nel definire
l'affidamento familiare, invadono la disciplina di istituti
appartenenti al diritto civile necessitanti di trattamento uniforme
sul territorio nazionale.
3. Da quanto sopra emerge come le disposizioni regionali in
esame, nel fornire la definizione e la regolamentazione dell'istituto
dell'affidamento del minore, si sovrappongono alle norme primarie
vigenti, intervenendo nella materia di cui all'art. 117, comma
secondo, lettera l) «ordinamento civile e penale», della Costituzione
riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, per i
seguenti motivi.
Come sopra accennato, la disciplina dell'istituto
dell'affidamento del minore e' materia che rientra nelle prerogative
della potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato
art. 117, secondo comma lettera l) «ordinamento civile e penale»
della Costituzione.
Ed infatti, tale istituto, la sua relativa definizione nonche' la
sua disciplina sono previsti, nel dettaglio, dal titolo 1-bis,
rubricato «Dell'affidamento del minore», (in particolare, per quanto
rileva in questa sede, negli articoli 2 e 4) introdotto nella
novellata legge n. 184 del 1983, al fine di porre rimedio a quelle
situazioni di temporanea inabilita' dei genitori, esercenti la
responsabilita' genitoriale, che ostacolano il diritto del minore di
crescere ed essere educato nella propria famiglia (stabilito all'art.
1 della medesima legge).
In particolare, l'art. 2, comma 1, della legge 184 del 1983
introduce l'istituto, statuendo che «Il minore temporaneamente privo
di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola,
in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione
e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»; il successivo art.
4 della legge n. 184 del 1983 disciplina l'istituto prevedendo le
modalita', i soggetti, la durata, le condizioni, le misure di
sostegno e gli eventuali ulteriori provvedimenti successivi al
periodo di affidamento del minore.
4. Ebbene, una legge regionale e' costituzionalmente illegittima
anche se solo riproduce una legge statale, perche' viola il principio
secondo cui la competenza legislativa regionale e' limitata alla
propria sfera di attribuzione.
A tale riguardo soccorrono i principi affermati da codesta ecc.ma
Corte costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 195 del 9 ottobre
2015) che nel dichiarare l'illegittimita' dell'intera legge della
Regione Calabria n. 27 del 2014, ha affermato il seguente principio:
«Come questa Corte ha piu' volte ribadito, a prescindere dalla
conformita' o difformita' della legge regionale alla legge statale,
"la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza
esclusiva statale costituisce causa di illegittimita' della norma"
regionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La
legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il
contenuto della disciplina statale determina la violazione dei
parametri invocati, derivando la sua illegittimita' costituzionale
non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver
disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello
Stato" (..) La pubblicazione di una legge regionale, in asserita
violazione del riparto costituzionale di competenze, e' dunque "di
per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente
dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle
conseguenze pratiche" (sentenza n. 45 del 2011)».
Il principio e' costantemente ribadito (sentenze n. 153 del 2021;
n. 4 del 2022; n. 69 del 2024).
5. Ma nel caso della legge in esame vi e' di piu'.
Le definizioni contenute nella legge regionale in argomento,
nello specifico all'art. 2, commi 1, 2 e 3, oltre a sovrapporsi alle
norme primarie vigenti, dettano previsioni integrative o non
coincidenti con la disciplina statale.
Cio' emerge con evidenza se si considera che:
alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 5, della citata
legge n. 184 del 1983, secondo il quale «Il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e'
assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua,
di religione e nel rispetto della identita' culturale del minore e
comunque non in contrasto con i principi fondamentali
dell'ordinamento», il legislatore regionale ha affiancato, al comma 2
dell'art. 2, disposizioni integrative in tema di «affidamento
familiare omoculturale», consistente nell'«l'accoglienza temporanea
di minorenni da parte di famiglie appartenenti alla medesima cultura
di provenienza, con particolare attenzione ai minori stranieri non
accompagnati, al fine di preservarne l'identita' culturale»;
alla disciplina dettata dall'art. 4, comma 4, della medesima
legge n. 184 del 1983 - il quale dispone che nel provvedimento di
affidamento familiare «deve inoltre essere indicato il periodo di
presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al
complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e'
prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico
ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione
dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima
del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio
sociale segnala al pubblico ministero l'opportunita' di richiederne
la proroga» - il legislatore regionale all'art. 2, comma 3, ultimo
periodo, ha affiancato una previsione sulla durata dell'affidamento,
peraltro non coincidente con quella statale, stabilendo che «La
durata ordinaria dell'affidamento e' di ventiquattro mesi, salvo
proroga motivata (...)».
Ne' potrebbe sostenersi che l'intervento del legislatore
regionale possa configurarsi come meramente attuativo della
disciplina statale, proprio in quanto viene ripresa la definizione
dell'istituto dell'affidamento familiare del minore e sono dettate
disposizioni che integrano la disciplina statale in questione.
Pertanto, per i motivi sopra esposti ed alla luce dei principi
affermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale, l'art. 2, commi 1,
2 e 3, della legge Campania n. 16/2025 si pone in contrasto con la
disciplina statale in materia di affidamento del minore, dettata
dalla legge n. 184 del 1983, in violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera l) della Costituzione in quanto lesivo della
competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e
penale».
P.Q.M.
Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del
Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato ricorre alla ecc.ma Corte costituzionale affinche' la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -
la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della
legge regionale Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, pubblicata nel
B.U.R. Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025, per le ragioni e nei
termini dettagliati nel corpo del presente ricorso. Si deposita la
seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025, con
allegata relazione;
2) copia B.U.R. n. 71 del 8 ottobre 2025 (legge Regione
Campania n. 16/2025).
Roma, 6 dicembre 2025
Avvocato dello Stato: Paolucci