ORDINANZA N. 11
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto tra loro, promosso dal Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M. B., con ordinanza del 26 settembre 2017, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Ritenuto che, con ordinanza del 26 settembre 2017 (r.o. n. 36 del 2025), il Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero;
che il rimettente si trova a decidere su una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di M. B.;
che – secondo quanto espone il giudice a quo – l’imputato è stato arrestato il 19 aprile 2017, perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;
che il pubblico ministero ha chiesto al Tribunale penale di Prato, in composizione monocratica, la convalida dell’arresto, imputando all’arrestato il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, del codice penale e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
che il Tribunale ha convalidato l’arresto, ma, a fronte della richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto, per poi disporre – ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e il periculum in libertate – la custodia cautelare in carcere dell’imputato;
che, a fronte della richiesta del pubblico ministero di procedere al giudizio direttissimo e dell’istanza dell’imputato di termine a difesa, il processo è stato rinviato a un’udienza successiva;
che, successivamente, il pubblico ministero ha chiesto la revoca della misura cautelare applicata e la sua sostituzione con quella del divieto di dimora nel Comune di Prato;
che la richiesta di sostituzione della misura è stata accolta dallo stesso Tribunale di Prato, sul presupposto che il prevenuto non avesse una dimora stabile presso la quale esercitare gli opportuni controlli di polizia atti a evitarne la fuga e che non potessero essere pertanto disposti gli arresti domiciliari;
che sempre secondo la ricostruzione del rimettente la difesa dell’imputato ha quindi chiesto, in relazione al reato come originariamente individuato dal pubblico ministero, l’applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena;
che il pubblico ministero ha prestato il consenso, aderendo anche alla richiesta di sospensione condizionale della pena;
che, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti per la decisione sulla richiesta di patteggiamento, il Tribunale di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, ha sollevato l’odierno incidente di costituzionalità;
che, ad avviso del giudice a quo, l’attuale assetto normativo è dominato dal principio della domanda cautelare, in base al quale il giudice non può disporre una misura più grave di quella chiesta dal pubblico ministero, neppure in caso di riqualificazione giuridica del fatto;
che tale divieto sarebbe ricavabile dalla lettura combinata degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., i quali imporrebbero al giudice di attenersi strettamente, in sede di valutazione delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, alla qualificazione operata nel capo d’imputazione cautelare e alle misure richieste sulla base di tale qualificazione;
che, ad avviso del rimettente, l’impossibilità per il giudice di disporre, in luogo degli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere, anche in caso di riqualificazione giuridica del fatto, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 101 e 112 Cost.;
che sussisterebbe, inoltre, una violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., là dove le norme censurate, in caso di richiesta di arresti domiciliari, impediscono di applicare la più grave misura della custodia in carcere e al tempo stesso non consentono di applicare gli arresti domiciliari nei confronti di chi sia privo di una dimora adeguata al regime restrittivo domiciliare, così realizzando, a parità di esigenze cautelari, una irragionevole discriminazione in danno di chi, viceversa, abbia una dimora stabile;
che le norme sottoposte allo scrutinio di questa Corte violerebbero altresì gli artt. 101, secondo comma, e 112 Cost., in quanto, attraverso un’espansione dei poteri del pubblico ministero, determinerebbero una irragionevole compressione della libertà di giudizio del giudice, impedendogli, in presenza di istanze cautelari, di individuare la misura coercitiva appropriata a tali esigenze e così garantire la sicurezza della collettività;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate;
che l’Avvocatura osserva come, nella fase di attuale pendenza del giudizio, il rimettente non debba decidere su una richiesta di misura cautelare, ma soltanto su una istanza di patteggiamento, cosicché a venire in rilievo non sono le norme censurate, ma solo quelle di cui agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., che non disciplinano l’adozione di misure cautelari;
che le questioni sarebbero, dunque, inammissibili, per difetto di rilevanza;
che, nel merito, l’Avvocatura sostiene che il principio della domanda cautelare si armonizzi coerentemente con l’assetto costituzionale dei rapporti tra pubblico ministero e giudice e, in ogni caso, che la disciplina di tale assetto, in assenza di profili di manifesta irragionevolezza, rientra nella piena discrezionalità del legislatore.
Considerato che il Tribunale di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, ritenendo che esse confliggano con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., nonché con i principi di soggezione del giudice soltanto alla legge ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost. e di obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’art. 112 Cost.;
che l’ordinanza di rimessione è stata depositata dal giudice a quo nella propria cancelleria il 26 settembre 2017 e che è pervenuta a questa Corte, con inspiegabile e censurabile ritardo, solo il 14 febbraio 2025;
che il giudice a quo – investito di una richiesta di patteggiamento con sospensione condizionale della pena – si duole di non potere applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, finanche nel caso di riqualificazione giuridica del fatto;
che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili, in quanto, nella fase in cui versava il processo all’atto dell’incidente di costituzionalità, non vi era alcuna richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, il quale anzi aveva prestato il consenso all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e alla sospensione condizionale della pena;
che, pertanto, il giudice a quo non deve fare applicazione delle norme censurate, essendo privo al momento del potere decisionale correlato alle previsioni di cui lamenta l’illegittimità costituzionale;
che, di conseguenza, le questioni sollevate sono irrilevanti ai fini della definizione della controversia, atteso che il requisito della rilevanza «implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale» (sentenza n. 269 del 2022);
che, in conclusione, le questioni prospettate sono manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanza n. 41 del 2025).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale