Reg. ord. n. 23 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Torino  del 04/11/2025

Tra: A.S.G.I. - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, CGIL Piemonte, SUNIA Torino - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari ed altri 1  C/ Regione Piemonte



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Straniero - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Testo unico in materia di immigrazione – Norme della Regione Piemonte – Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale – Esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo – Irragionevolezza del presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere rispetto alla fruizione di un servizio sociale destinato a soggetti economicamente deboli – Disparità di trattamento, con particolare riferimento al caso dell’esclusione di soggetti stranieri che non lavorano in quanto in condizioni di disabilità totale, rispetto ai cittadini, di pari condizioni, che accedono all’alloggio in ragione dello status civitatis – Contrasto, sotto diversi profili, con il canone di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dal diritto eurounitario con riguardo al divieto di trattamenti discriminatori nell’accesso a prestazioni sociali e al principio della parità di trattamento, in particolare per i soggiornanti di lungo periodo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 40, comma 6; legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 3, comma 1, lettera a), sostituita dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2.

- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 34; direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, art. 12, paragrafo 1, lettera g); direttiva 2003/109/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2003, art. 11, paragrafo 1, lettera f); 

 

Edilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Norme della Regione Piemonte – Punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie stabiliti con regolamento della Giunta regionale – Inclusione, tra le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per l’attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni – Irragionevole disparità di trattamento penalizzante gli stranieri che sono soggetti a una maggiore mobilità e che versano, più probabilmente, in condizioni di bisogno.

- Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 8, comma 1, lettera t-bis), aggiunta dall’art. 2, comma 8, della legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2.

- Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 40  Co. 6
legge della Regione Piemonte  del 17/02/2010  Num. 3  Art. 3  Co. 1 sostituita dall'
legge della Regione Piemonte  del 27/02/2024  Num. 2  Art. 2  Co. 1
legge della Regione Piemonte  del 17/02/2010  Num. 3  Art. 8  Co. 1 aggiunta dall'
legge della Regione Piemonte  del 27/02/2024  Num. 2  Art. 2  Co. 8


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 34 
direttiva UE del 13/12/2011    Art. 12 
direttiva CE del 25/11/2003    Art. 11 


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