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B. e la Prefettura di Forl\u0026#236;-Cesena, con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2021, il Giudice di pace di Forl\u0026#236; ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto legislativo, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla met\u0026#224; della sanzione della sospensione della patente di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza del giudice a quo \u0026#232; stata pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento del prefetto irrogativo della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per ulteriori sei mesi, detratti i sei mesi gi\u0026#224; scontati in via cautelare, in relazione al minimo edittale di un anno stabilito per la violazione di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada. Il rimettente espone che il processo penale per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 186, commi 2, lettera c), 2-sexies e 2-septies cod. strada, era stato definito con declaratoria di estinzione per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell\u0026#8217;art. 168-bis del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione rileva che l\u0026#8217;art. 224, comma 3, cod. strada contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per la disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, il quale abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, che abbia poi avuto esito positivo, e l\u0026#8217;imputato del medesimo reato, la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, agli effetti dell\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, cod. strada, comportando lo svolgimento positivo di questo, tra l\u0026#8217;altro, oltre che l\u0026#8217;estinzione del reato, altres\u0026#236; la riduzione alla met\u0026#224;, disposta dal giudice, della sanzione della sospensione della patente. L\u0026#8217;esito positivo della messa alla prova, osserva il giudice a quo, non produce, dunque, alcun effetto premiale con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, a differenza di quanto previsto per il lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, rivelandosi tale differenza irragionevole alla luce delle ravvisate affinit\u0026#224; dei due istituti. L\u0026#8217;ordinanza di rimessione argomenta sul punto richiamando quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 75 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice di pace di Forl\u0026#236;, con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2021, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto legislativo, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla met\u0026#224; della sanzione della sospensione della patente di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente rileva che l\u0026#8217;art. 224, comma 3, cod. strada, del quale \u0026#232; chiamato a fare applicazione nel giudizio di opposizione all\u0026#8217;ordinanza del prefetto con cui era stata irrogata la sanzione della sospensione della patente di guida nella misura complessiva di un anno, determina una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, il quale abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, che abbia poi avuto esito positivo, e l\u0026#8217;imputato per il medesimo reato la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, agli effetti dell\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, cod. strada, comportando lo svolgimento positivo di questo, tra l\u0026#8217;altro, oltre che l\u0026#8217;estinzione del reato, altres\u0026#236; la riduzione alla met\u0026#224;, disposta dal giudice, della sanzione della sospensione della patente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Per una pi\u0026#249; chiara individuazione della questione sottoposta all\u0026#8217;esame di questa Corte, giova premettere una ricognizione del quadro normativo all\u0026#8217;interno del quale si inserisce la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 186 cod. strada, nel testo attualmente vigente, stabilisce in via generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza (comma 1). A seconda del valore del tasso alcolemico accertato, prevede, al comma 2, tre distinti illeciti: uno di carattere amministrativo e, gli altri due, di carattere penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eStabilisce, infatti, che la condotta in questione, ove non costituisca pi\u0026#249; grave reato, \u0026#232; punita:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro; all\u0026#8217;accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) con l\u0026#8217;ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l\u0026#8217;arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro; all\u0026#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) con l\u0026#8217;ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l\u0026#8217;arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; all\u0026#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonch\u0026#233; la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso art. 186 cod. strada, al comma 2-bis \u0026#8211; aggiunto nel 2007, nel testo oggi vigente a seguito delle modificazioni introdotte dall\u0026#8217;art. 33, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) \u0026#8211; prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni indicate sono raddoppiate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 9-bis del medesimo articolo \u0026#8211; disposizione introdotta dall\u0026#8217;art. 33, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 120 del 2010 \u0026#8211; stabilisce, inoltre, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis, la pena detentiva e pecuniaria pu\u0026#242; essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi \u0026#232; opposizione da parte dell\u0026#8217;imputato, con quella del lavoro di pubblica utilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) secondo le modalit\u0026#224; ivi previste e consistenti nella prestazione di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; non retribuita a favore della collettivit\u0026#224;, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell\u0026#8217;educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, tuttavia, pu\u0026#242; sostituire la pena per non pi\u0026#249; di una volta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli artt. 224 e 224-ter cod. strada \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo introdotto dall\u0026#8217;art. 44, comma 1, della citata legge n. 120 del 2010 \u0026#8211; disciplinano, rispettivamente, il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente e quello di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 224, comma 3, e l\u0026#8217;art. 224-ter, comma 6, prevedono che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell\u0026#8217;imputato importa l\u0026#8217;estinzione della sanzione amministrativa accessoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all\u0026#8217;accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada nelle parti compatibili, all\u0026#8217;applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e, ai sensi degli artt. 213 e 214 cod. strada, in quanto compatibili, all\u0026#8217;applicazione della sanzione accessoria della confisca, stabilendo, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa accessoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; A sua volta, l\u0026#8217;art. 168-bis del codice penale, inserito dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), ha introdotto nel sistema penale l\u0026#8217;istituto della messa alla prova, stabilendo che, \u0026#171;[n]ei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u0026#233; per i delitti indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;articolo 550 del codice di procedura penale, l\u0026#8217;imputato pu\u0026#242; chiedere la sospensione del processo con messa alla prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta comporta, oltre alla prestazione di condotte volte all\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e, ove possibile, al risarcimento del danno, l\u0026#8217;affidamento dell\u0026#8217;imputato al servizio sociale e la prestazione di lavoro di pubblica utilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 168-ter, secondo comma, cod. pen. \u0026#8211; inserito dal medesimo art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 \u0026#8211;, \u0026#171;[l]\u0026#8217;esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L\u0026#8217;estinzione del reato non pregiudica l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Forl\u0026#236; si colloca all\u0026#8217;interno del richiamato quadro normativo. Essa, tenuto conto del reato contestato nel giudizio principale e delle argomentazioni svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, deve ritenersi promossa limitatamente al caso in cui l\u0026#8217;esito della messa alla prova comporti l\u0026#8217;estinzione del reato di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, di cui al comma 9-bis, pu\u0026#242; essere applicata dal giudice, se l\u0026#8217;imputato non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 2-bis, e cio\u0026#232; a condizione che dalla guida in stato di ebbrezza non sia derivato un incidente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, posto che la pronuncia additiva richiesta dal rimettente ha ad oggetto una disciplina che opera alle medesime condizioni per i reati di cui alle lettere b) e c), del comma 2 dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada, la presente pronuncia non potr\u0026#224; non riguardare anche le conseguenze della estinzione per esito positivo della messa alla prova del reato di cui al comma 2, lettera b), sempre ove non ricorra la menzionata ipotesi di cui al comma 2-bis del medesimo art. 186 cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione \u0026#232; fondata, alla luce delle argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Con tale decisione \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 224-ter, comma 6, cod. strada nella parte in cui prevedeva che il prefetto dovesse verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anzich\u0026#233; disporne la restituzione all\u0026#8217;avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool per esito positivo della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La citata pronuncia ha dapprima evidenziato che l\u0026#8217;istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge n. 67 del 2014, con l\u0026#8217;inserimento degli artt. 168-bis e 168-ter cod. pen., secondo l\u0026#8217;elaborazione della giurisprudenza costituzionale, non \u0026#232; una sanzione penale in senso proprio (sentenza n. 91 del 2018), pur manifestando una \u0026#171;innegabile connotazione sanzionatoria\u0026#187; (sentenza n. 68 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa poi rimarcato che il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; disciplinato dal comma 9-bis dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada \u0026#232;, invece, una pena sostitutiva (cos\u0026#236; gi\u0026#224; l\u0026#8217;ordinanza n. 43 del 2013), seppur svolga anche una funzione \u0026#8220;premiale\u0026#8221;, in quanto il suo positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a met\u0026#224; della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo (sentenza n. 198 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eComparando il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., la citata sentenza n. 75 del 2020 ha, quindi, sottolineato che entrambi gli istituti si connotano per il fatto di prevedere, in una medesima ottica premiale, una prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita in favore della collettivit\u0026#224;, la quale rappresenta l\u0026#8217;essenza del primo ed \u0026#232; comunque componente imprescindibile del secondo istituto (art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur considerata la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, il richiamato precedente ha cos\u0026#236; ritenuto manifestamente irragionevole che, al cospetto di una prestazione analoga, qual \u0026#232; il lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, e a fronte della medesima conseguenza dell\u0026#8217;estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo venisse meno per revoca del giudice nel caso di svolgimento con esito positivo del lavoro sostitutivo, e potesse, invece, essere disposta per ordine del prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova. Tanto pi\u0026#249; che quest\u0026#8217;ultima costituisce una misura pi\u0026#249; articolata ed impegnativa dell\u0026#8217;altra, figurandovi il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; come componente insieme al compimento di atti riparatori da parte dell\u0026#8217;imputato e all\u0026#8217;affidamento dello stesso al servizio sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diverso trattamento sanzionatorio in ordine all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della confisca del veicolo non \u0026#232; apparso a questa Corte giustificato n\u0026#233; dalla circostanza che, a differenza della messa alla prova dell\u0026#8217;adulto, per la quale \u0026#232; necessaria la richiesta dell\u0026#8217;imputato, il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, cod. strada pu\u0026#242; essere applicato dal giudice anche d\u0026#8217;ufficio, alla sola condizione che l\u0026#8217;imputato non vi si opponga, n\u0026#233; dal fatto che, a norma dello stesso art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi \u0026#171;in via prioritaria\u0026#187; nel campo della sicurezza e dell\u0026#8217;educazione stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, quindi, rilevato che la coerenza del \u0026#8220;microsistema\u0026#8221; delle sanzioni accessorie applicabili in caso di estinzione del reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool, delineato dall\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, cod. strada, \u0026#232; risultata alterata dalla pi\u0026#249; recente disciplina della messa alla prova, ove applicata al medesimo reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#8211; ha osservato questa Corte \u0026#8211; poteva costituire ostacolo alla reductio ad legitimitatem della disciplina della confisca, nel caso in cui la messa alla prova avesse dato esito positivo, la disposizione di contenuto generale dettata dall\u0026#8217;art. 168-ter cod. pen., secondo la quale l\u0026#8217;estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, in quanto, mancando elementi indicativi di una contraria volont\u0026#224; del legislatore, doveva ritenersi operante il criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Gli stessi argomenti contenuti nella sentenza n. 75 del 2020 depongono, ora, per la illegittimit\u0026#224; costituzionale del censurato art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova del reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2-bis dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale conclusione inducono i seguenti elementi: a) la connotazione sanzionatoria dell\u0026#8217;istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti; b) la funzione premiale del lavoro di pubblica utilit\u0026#224; disciplinato dal comma 9-bis dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada, pena sostitutiva il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a met\u0026#224; della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo; c) la \u0026#171;piena omogeneit\u0026#224; delle situazioni poste a raffronto\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2019, n. 134 del 2017, nello stesso senso, sentenza n. 236 del 2016), ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada, in quanto sia il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., consistono nella prestazione di attivit\u0026#224; non retribuita in favore della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ne discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual \u0026#232; il lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, e a fronte del medesimo effetto dell\u0026#8217;estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla met\u0026#224; dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre \u0026#232; escluso il beneficio dell\u0026#8217;identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest\u0026#8217;ultima, rispetto alla prima, misura pi\u0026#249; articolata ed impegnativa, giacch\u0026#233; subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilit\u0026#224; e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell\u0026#8217;imputato, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;affidamento dello stesso al servizio sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale irragionevolezza si manifesta nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, cod. strada, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La rilevata manifesta irragionevolezza della scelta contenuta nell\u0026#8217;art. 224, comma 3, cod. strada non \u0026#232; scalfita dalla base volontaria della messa alla prova dell\u0026#8217;adulto, applicabile solo a richiesta dell\u0026#8217;imputato, n\u0026#233; dalla considerazione che il lavoro sostitutivo deve svolgersi \u0026#171;in via prioritaria\u0026#187; nel campo della sicurezza e dell\u0026#8217;educazione stradale, n\u0026#233; dal rilievo che l\u0026#8217;estinzione del reato in tal caso prescinde da un accertamento della responsabilit\u0026#224; penale, rimanendo innegabile la connotazione sanzionatoria dell\u0026#8217;istituto e comune il dato comparativo qualificante della prestazione lavorativa positivamente resa in favore della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Lo speciale \u0026#8220;microsistema\u0026#8221; degli istituti incentivanti di natura \u0026#8220;premiale\u0026#8221; operante nel trattamento sanzionatorio del reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool, ove non ricorrano le ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve, dunque, includere anche il regime, connotato da una medesima ratio, della messa alla prova per gli imputati adulti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto istituto, invero, configurando una autonoma causa di estinzione del reato, non era ancora previsto dall\u0026#8217;ordinamento al momento della introduzione sia del censurato art. 224, comma 3, cod. strada, sia del comma 9-bis dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada, aggiunto dall\u0026#8217;art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010. Resta fermo, d\u0026#8217;altra parte, il disposto dell\u0026#8217;art. 168-ter cod. pen., secondo il quale l\u0026#8217;estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Infatti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida pu\u0026#242; continuare ad essere applicata, sia pure nei pi\u0026#249; favorevoli termini previsti dall\u0026#8217;art. 186, comma 9-bis, cod. strada, nel caso in cui il reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, sia estinto per esito positivo della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 224, comma 3, cod. strada deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Reato di guida sotto l\u0027influenza dell\u0027alcool - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Mancata previsione che il Prefetto disponga la riduzione alla met\u0026#224; della sanzione della sospensione della patente.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45021","titoletto":"Fonti del diritto - In genere - Criteri interpretavi - Lex generalis posterior non derogat priori speciali - Applicabilità, salvo contraria volontà del legislatore. (Classif. 106001).","testo":"Qualora manchino elementi indicativi di una contraria volontà del legislatore deve ritenersi operante il criterio \u003cem\u003elex generalis posterior non derogat priori speciali.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 2/2008; S. 41/1992\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45022","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45022","titoletto":"Reati e pene - In genere - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Natura di sanzione penale - Esclusione - Lavoro di pubblica utilità - Natura - Pena sostitutiva, con funzione anche \"premiale\". (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, pur manifestando una innegabile connotazione sanzionatoria, non è una sanzione penale in senso proprio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 91/2018 - mass. 40073\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0027art. 186 cod. strada è una pena sostitutiva, seppur svolga anche una funzione \"premiale\", in quanto il suo positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 198/2015; O. 43/2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45023","numero_massima_precedente":"45021","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45023","titoletto":"Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida sotto l\u0027influenza dell\u0027alcool - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Possibilità che il prefetto ne disponga la riduzione alla metà in caso di esito positivo della messa alla prova - Omessa previsione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 047002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l\u0027influenza dell\u0027alcool di cui all\u0027art. 186, comma 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto - consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività -, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell\u0027altra, comportando anche condotte riparatrici dell\u0027imputato e il suo affidamento al servizio sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"45022","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)","data_legge":"","numero":"","articolo":"224","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41672","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 163/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2586","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41596","autore":"Faillaci G.","titolo":"La Consulta sulla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente a seguito di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42207","autore":"Insolera P.","titolo":"I compensi dei membri delle società finanziarie regionali e le clausole di salvaguardia delle autonomie speciali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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