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Giudici : Giancarlo          CORAGGIO, Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-26 giugno 2019, depositato in cancelleria il 20 giugno 2019, iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Marche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella udienza pubblica dell\u0026#8217;8 settembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Marche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 settembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 14-26 giugno 2019 e depositato in cancelleria il 20 giugno 2019 (reg. ric. n. 71 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, l\u0026#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione impugnata istituirebbe la nuova figura professionale dell\u0026#8217;osteopata e del chiropratico, violando l\u0026#8217;art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonch\u0026#233; disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), l\u0026#8217;art. l, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) e l\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge 1\u0026#176; febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l\u0026#8217;istituzione dei relativi ordini professionali), come modificato dall\u0026#8217;art. 6 della menzionata legge n. 3 del 2018, con conseguente lesione del principio fondamentale della legislazione in materia di professioni che riserva allo Stato, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia, al riguardo, che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che la potest\u0026#224; legislativa regionale nella materia concorrente delle \u0026#171;professioni\u0026#187; deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u0026#232; riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente la norma impugnata, dando facolt\u0026#224; agli enti regionali sanitari di avviare progetti sperimentali finalizzati all\u0026#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0026#8217;ambito delle discipline ospedaliere, da attuare con specifici protocolli, implicherebbe l\u0026#8217;istituzione nell\u0026#8217;ordinamento regionale della nuova figura professionale dell\u0026#8217;osteopata, nonostante che i procedimenti avviati, ai sensi della legge n. 3 del 2018, per la definizione dello statuto dell\u0026#8217;osteopata e del chiropratico, non si siano ancora conclusi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il 2 agosto 2019 la Regione Marche si \u0026#232; costituita in giudizio sostenendo l\u0026#8217;infondatezza del ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, ad avviso della difesa regionale, si limiterebbe, infatti, a disporre, secondo quanto testualmente previsto, che \u0026#171;[g]li enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all\u0026#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0026#8217;ambito delle discipline ospedaliere\u0026#187; e a precisare che tali progetti devono essere attuati mediante specifici protocolli, senza per\u0026#242; che da essa si possa, in alcun modo, ricavare una surrettizia introduzione nell\u0026#8217;ordinamento della figura professionale dell\u0026#8217;osteopata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il 3 marzo 2020 la Regione Marche ha depositato un\u0026#8217;ulteriore memoria in cui ha precisato gli argomenti gi\u0026#224; posti a fondamento della richiesta di rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria integrativa depositata il 4 marzo 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le censure gi\u0026#224; svolte nel ricorso e contestato le difese della Regione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, ad avviso del ricorrente, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia delle \u0026#171;professioni\u0026#187;, in quanto, stabilendo che gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare, tramite specifici protocolli, progetti sperimentali finalizzati all\u0026#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0026#8217;ambito delle discipline ospedaliere, comporterebbe la previa definizione nell\u0026#8217;ordinamento regionale della figura e dello statuto professionale dell\u0026#8217;osteopata, ponendosi cos\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonch\u0026#233; disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), con l\u0026#8217;art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) e con l\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge 1\u0026#176; febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l\u0026#8217;istituzione dei relativi ordini professionali), come modificato dall\u0026#8217;art. 6 della menzionata legge n. 3 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; La parte resistente deduce la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto il ricorrente avrebbe attribuito, del tutto erroneamente, alla norma impugnata il significato di introdurre anticipatamente nell\u0026#8217;ordinamento la figura professionale dell\u0026#8217;osteopata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Va, innanzitutto, chiarito che la professione dell\u0026#8217;osteopata, cos\u0026#236; come quella del chiropratico (ordinanza n. 149 del 1988), gi\u0026#224; prima del riconoscimento della figura professionale da parte della legge n. 3 del 2018, andava considerata \u0026#171;un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni\u0026#187; e \u0026#171;una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sempre maggiore diffusione delle medicine cosiddette non convenzionali (nel novero delle quali venivano ricondotte anche l\u0026#8217;osteopatia e la chiropratica) aveva, anzi, indotto il Parlamento europeo a evidenziare, con la risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali, la necessit\u0026#224; di \u0026#171;garantire ai pazienti la pi\u0026#249; ampia libert\u0026#224; possibile di scelta terapeutica assicurando loro il pi\u0026#249; elevato livello di sicurezza e l\u0026#8217;informazione pi\u0026#249; corretta sull\u0026#8217;innocuit\u0026#224;, la qualit\u0026#224;, l\u0026#8217;efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali, nonch\u0026#233; di proteggerli da persone non qualificate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE gli ospedali italiani, in questa medesima prospettiva, avevano avviato numerosi studi e sperimentazioni cliniche nel settore dei trattamenti osteopatici, in particolare nei reparti di neonatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e geriatria, a prescindere dalla circostanza che la detta professione non fosse ancora riconosciuta e regolamentata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure erano mancate iniziative in materia da parte delle Regioni, ancorch\u0026#233; realizzate in forme diverse, consistenti in specifici riferimenti alle medicine non convenzionali contenuti in alcuni piani sanitari regionali, nella creazione di strutture di studio ed approfondimento (commissioni, osservatori, ecc.) e nel finanziamento di programmi di ricerca in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;ordinamento italiano configura, secondo una classificazione implicitamente confermata anche nelle normative in materia pi\u0026#249; recenti, tra cui la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), tre diverse tipologie di professioni: a) le professioni per il cui esercizio la legge prescrive l\u0026#8217;iscrizione obbligatoria in albi o elenchi tenuti dagli ordini o collegi professionali; b) le professioni disciplinate comunque dalla legge, ma rispetto alle quali non \u0026#232; richiesto il predetto onere di iscrizione; c) le professioni non regolamentate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento alle professioni sanitarie, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) distingueva tre categorie: quella delle professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l\u0026#8217;odontoiatra); quella delle professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata) e, infine, quella delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ha, quindi, sostituito la denominazione \u0026#171;professione sanitaria ausiliaria\u0026#187; con quella di \u0026#171;professione sanitaria\u0026#187; e, successivamente, la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonch\u0026#233; della professione ostetrica) ha organizzato le professioni sanitarie in quattro distinte aree (professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; professioni sanitarie riabilitative; professioni tecnico-sanitarie; professioni tecniche della prevenzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 43 del 2006, stabilendo l\u0026#8217;istituzione degli albi e degli ordini professionali per tutte le professioni sanitarie regolamentate, esistenti e di nuova configurazione, ha, poi, introdotto all\u0026#8217;art. 5 (modificato dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 3 del 2018) uno specifico procedimento per l\u0026#8217;individuazione dei nuovi profili professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la recente legge n. 3 del 2018 ha previsto, all\u0026#8217;art. 7, la figura professionale dell\u0026#8217;osteopata e del chiropratico, disponendo che gli ambiti di attivit\u0026#224; e le funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell\u0026#8217;esperienza professionale, nonch\u0026#233; i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti dovessero essere stabiliti, entro tre mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre, con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanit\u0026#224;, avrebbero dovuto essere definiti gli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica, nonch\u0026#233; gli eventuali percorsi formativi integrativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale situazione di pendenza dei procedimenti per la definizione dello statuto professionale dell\u0026#8217;osteopata e del chiropratico e dei relativi ordinamenti didattici non si \u0026#232;, per\u0026#242;, ancora conclusa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; La descritta evoluzione normativa \u0026#232; stata accompagnata da sensibili cambiamenti dell\u0026#8217;organizzazione sanitaria e della responsabilit\u0026#224; professionale degli operatori sanitari, culminati nell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, tutte le attivit\u0026#224; finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa detta legge ha, tra l\u0026#8217;altro, previsto l\u0026#8217;istituzione, a livello regionale, dei Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (art. 2, comma 4) e, a livello nazionale, dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanit\u0026#224; (art. 3, comma 1), con la funzione di predisporre linee di indirizzo, volte ad individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario (art. 3, comma 2), e l\u0026#8217;emanazione di linee guida cui, salve le specificit\u0026#224; del caso concreto, sono tenuti ad attenersi gli esercenti le professioni sanitarie, nell\u0026#8217;esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalit\u0026#224; preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale (art. 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Nell\u0026#8217;ambito di questo complesso contesto normativo, caratterizzato da significativi cambiamenti della disciplina delle professioni sanitarie, ma anche dei modelli organizzativi e della responsabilit\u0026#224; degli operatori e delle strutture sanitarie, deve essere valutata la portata e la funzione della norma regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in questione, attribuendo agli enti del servizio sanitario regionale la facolt\u0026#224; di attivare progetti sperimentali finalizzati all\u0026#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0026#8217;ambito delle discipline ospedaliere, ha lo scopo, nelle more del processo di definizione dello statuto della figura professionale dell\u0026#8217;osteopata e del chiropratico, di predisporre, in una ottica di gradualit\u0026#224; e di sperimentazione, l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;offerta sanitaria regionale alle nuove esigenze, in una prospettiva che appare, peraltro, di continuit\u0026#224; rispetto al passato, considerati i numerosi studi clinici in materia di trattamenti osteopatici che risultano essere stati effettuati negli ospedali italiani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, il tema dei progetti sperimentali non pu\u0026#242; non essere valutato pure nella sua dimensione organizzativa e di prevenzione dei rischi connessi all\u0026#8217;introduzione delle nuove forme di terapia nelle strutture ospedaliere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte ha, infatti, specificamente affermato che, laddove le disposizioni impugnate si prestino ad incidere contestualmente su una pluralit\u0026#224; di materie, possono, comunque, essere ricondotte a quella della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; quando presentino una stretta inerenza \u0026#171;con l\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0026#8217;utenza\u0026#187; (sentenza n. 181 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Comunque, a prescindere dalla dimensione di carattere organizzativo della norma regionale e dalla sua attinenza alla materia della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, non evocata sotto alcun profilo dal ricorrente, la riconduzione della disposizione nell\u0026#8217;ambito materiale delle \u0026#171;professioni\u0026#187; non consente di ritenere fondata la questione prospettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, in pi\u0026#249; occasioni, scrutinato, nell\u0026#8217;ambito di giudizi promossi in via principale, normative regionali di regolamentazione di attivit\u0026#224; professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tali occasioni \u0026#232; stato costantemente ribadito che \u0026#171;la potest\u0026#224; legislativa regionale nella materia concorrente delle \u0026#8220;professioni\u0026#8221; deve rispettare il principio secondo cui l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u0026#232; riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale; e che tale principio, al di l\u0026#224; della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [\u0026#8230;] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ci\u0026#242; derivando che non \u0026#232; nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)\u0026#187; (sentenza n. 98 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, per\u0026#242;, la norma impugnata non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facolt\u0026#224; di avviare progetti sperimentali finalizzati all\u0026#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0026#8217;ambito delle discipline ospedaliere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il tema dei progetti sperimentali deve essere nettamente distinto da quello della istituzione di nuove figure professionali e della loro regolamentazione, almeno quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attivit\u0026#224; era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione (ordinanza n. 149 del 1988). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto altro profilo, va poi ricordato che questa Corte ha, in numerose occasioni, precisato che, fermo il principio secondo cui l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali \u0026#232; riservata allo Stato, rimane \u0026#171;nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale\u0026#187; (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non pu\u0026#242; ritenersi precluso o limitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare, anzi, legittimo e ragionevole che la Regione Marche abbia ritenuto, a fronte della previsione nella legge n. 3 del 2018 delle istituende professioni dell\u0026#8217;osteopata e del chiropratico, di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facolt\u0026#224; di avviare progetti sperimentali per l\u0026#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0026#8217;ambito delle discipline ospedaliere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali progetti non implicano, infatti, sotto alcun profilo, l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;esito della definizione dello statuto della figura professionale dell\u0026#8217;osteopata, anche in considerazione della circostanza che la norma regionale demanda la loro attuazione a specifici protocolli che, fissando le concrete modalit\u0026#224; di svolgimento dei trattamenti osteopatici, dovranno necessariamente rispettare la normativa vigente in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Pertanto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri deve essere dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 settembre 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Professioni - Norme della Regione Marche - Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale - Possibilit\u0026#224; per gli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali, attuabili mediante specifici protocolli, finalizzati all\u0027inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0027ambito delle discipline ospedaliere.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42949","titoletto":"Professioni - Norme della Regione Marche - Inserimento, da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, dei trattamenti osteopatici nell\u0027ambito delle discipline ospedaliere - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia delle professioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 42 della legge reg. Marche n. 8 del 2019, secondo cui gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare, tramite specifici protocolli, progetti sperimentali finalizzati all\u0027inserimento dei trattamenti osteopatici nell\u0027ambito delle discipline ospedaliere. La scelta di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare tali progetti sperimentali non implica, sotto alcun profilo, l\u0027anticipazione dell\u0027esito della definizione dello statuto della figura professionale dell\u0027osteopata e del chiropratico di cui agli artt. 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 e 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006. La disposizione impugnata, infatti, ha il solo lo scopo di predisporre, in una ottica di gradualità e di sperimentazione, l\u0027adeguamento dell\u0027offerta sanitaria regionale alle nuove esigenze e l\u0027esercizio della potestà legislativa regionale - laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali - non può ritenersi precluso o limitato, tanto più quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 147 del 2018 e n. 98 del 2013; ordinanza n. 149 del 1988\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLaddove le disposizioni impugnate si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie, possono, comunque, essere ricondotte a quella della tutela della salute quando presentino una stretta inerenza con l\u0027organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0027utenza. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 181 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle \"professioni\" deve rispettare il principio secondo cui l\u0027individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"18/04/2019","data_nir":"2019-04-18","numero":"8","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"33819","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. sent. 209/2020","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3687","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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