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D.S. e il Ministero della giustizia nonch\u0026#233; il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, con ordinanza del 20 aprile 2020, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di M. V. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Maria Laura Sodano Ferace per M. V. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest\u0026#8217;ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 aprile 2020, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2020, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta \u0026#8211; nel corso del gravame interposto dagli eredi legittimi di M. D.S. avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che aveva disatteso l\u0026#8217;impugnativa proposta contro l\u0026#8217;atto ministeriale di riconoscimento parziale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva per ferie non godute dal de cuius, nella qualit\u0026#224; di magistrato ordinario in servizio \u0026#8211; ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai \u0026#171;principi generali nella materia dell\u0026#8217;equo processo e agli obblighi internazionali che ne derivano\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole \u0026#171;, se ritiene che l\u0026#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che M. V., R. V., E. V. e M.G. V., in qualit\u0026#224; di eredi legittimi di M. D.S., hanno impugnato, davanti al TAR Campania, il provvedimento del Ministero della giustizia adottato l\u0026#8217;11 settembre 2014, con cui l\u0026#8217;istanza di liquidazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; per ferie non godute dal de cuius era stata riconosciuta per soli 14 giorni relativi all\u0026#8217;ultimo biennio di attivit\u0026#224; espletata, con un residuo non liquidato di ulteriori 57 giorni. Il TAR adito ha respinto il ricorso con sentenza n. 1307 del 2019, appellata innanzi al rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo evidenzia, quindi, che il ricorso in appello \u0026#232; stato notificato al Ministero della giustizia e al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze presso gli uffici dell\u0026#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, e non presso gli uffici dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, in violazione degli artt. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato), e 25 del codice di procedura civile, senza che all\u0026#8217;esito le amministrazioni intimate si siano costituite in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, la notifica dell\u0026#8217;atto di appello nei confronti di amministrazioni statali non costituite, sarebbe nulla, con conseguente inammissibilit\u0026#224; del gravame, poich\u0026#233; non troverebbe applicazione il principio di conservazione degli atti processuali per conseguimento dello scopo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 156 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato osserva poi che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d\u0026#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l\u0026#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, impedendo la rinnovazione ogni decadenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, non potrebbe ravvisarsi la scusabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;errore prevista dalla suddetta disposizione, in considerazione del chiaro dettato normativo, che individua l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato quale ufficio competente a ricevere la notifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Collegio rimettente sostiene che, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;accertamento della nullit\u0026#224; della notifica dell\u0026#8217;atto di appello, della mancata costituzione in giudizio dell\u0026#8217;amministrazione statale intimata e della non dipendenza dell\u0026#8217;esito negativo della notificazione da causa non imputabile al notificante, l\u0026#8217;applicazione della norma censurata porterebbe alla inesorabile declaratoria di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;appello, con preclusione dell\u0026#8217;esame nel merito delle censure proposte e conseguente consolidamento dell\u0026#8217;atto impugnato. Viceversa, in caso di accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, potrebbe ordinarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, che sanerebbe la nullit\u0026#224; e permetterebbe di esaminare nel merito le doglianze proposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che la norma denunciata violerebbe l\u0026#8217;art. 76 Cost. per eccesso di delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 44, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224; nonch\u0026#233; in materia di processo civile) stabilisce che \u0026#171;[i]l Governo \u0026#232; delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u0026#249; decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, il comma 2 indica, alla lettera a), tra i principi e criteri direttivi da seguire, quello di assicurare la \u0026#171;effettivit\u0026#224; della tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in materia di eccesso di delega, il Collegio rimettente ritiene che la disposizione con cui il legislatore delegato ha, in modo innovativo, limitato l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;efficacia sanante della rinnovazione in caso di nullit\u0026#224; della notificazione, imponendo al giudice il preliminare vaglio circa l\u0026#8217;esistenza dell\u0026#8217;errore scusabile \u0026#8211; diversamente da quanto avveniva prima dell\u0026#8217;adozione del codice del processo amministrativo ed avviene tuttora nel processo civile, in quello tributario ed in quello contabile \u0026#8211; non possa considerarsi un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, ponendosi l\u0026#8217;opzione indicata in espresso contrasto con la finalit\u0026#224; di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali, e di assicurare il principio di effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEd invero, prosegue il rimettente, l\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. ha previsto per il processo amministrativo una disciplina diversa da quella stabilita dal precedente art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009, secondo cui il primo comma dell\u0026#8217;art. 291 cod. proc. civ. (derivante dall\u0026#8217;art. 145 cod. proc. civ del 1865) si sarebbe applicato anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 agosto 2011, n. 4716), come gi\u0026#224; affermato, peraltro, anche da parte della precedente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione 6 maggio 1989, n. 286; sezione sesta, decisione 17 febbraio 1986, n. 121).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il giudice a quo che, nonostante il generale rinvio alla disciplina processualcivilistica in materia di notifiche, previsto dall\u0026#8217;art. 39, comma 2, cod. proc. amm. \u0026#8211; secondo cui: \u0026#171;[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile\u0026#187; \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. ha circoscritto la possibilit\u0026#224; di rinnovazione al solo caso di nullit\u0026#224; della notifica per causa non imputabile al notificante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8211; Ad avviso del Consiglio di Stato, l\u0026#8217;orientamento secondo cui la ratio dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. sarebbe rinvenibile nella peculiare struttura del giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall\u0026#8217;assenza dell\u0026#8217;istituto della contumacia (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 18 del 2014), meriterebbe un\u0026#8217;accurata rimeditazione, anche alla luce della pi\u0026#249; recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;uopo, il Collegio richiama la sentenza di questa Corte n. 132 del 2018, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., limitatamente alle parole \u0026#171;salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione\u0026#187;, per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge di delega, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali: l\u0026#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., in primo luogo, era in aperto contrasto con l\u0026#8217;art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., il quale prevede la sanatoria ex tunc della nullit\u0026#224; degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, principio, questo, indubbiamente di carattere generale; in secondo luogo, non era in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullit\u0026#224; della notificazione del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, l\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. sarebbe in aperto contrasto con l\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ., il quale prevede l\u0026#8217;istituto della rinnovazione della notificazione del ricorso, che impedisce ogni decadenza, in omaggio al principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel processo, principio, questo, di carattere generale ed immanente all\u0026#8217;ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, in proposito, il giudice a quo che, in conformit\u0026#224; con l\u0026#8217;indirizzo, espresso dalla sentenza di questa Corte n. 77 del 2007, in tema di translatio iudicii \u0026#8211; tendente a circoscrivere i casi in cui l\u0026#8217;errore processuale pu\u0026#242; compromettere in modo irrimediabile l\u0026#8217;azione \u0026#8211; al principio delineato dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui le disposizioni processuali \u0026#171;non sono fine a se stesse\u0026#187;, ma funzionali alla miglior qualit\u0026#224; della decisione di merito, si ispirerebbe pressoch\u0026#233; costantemente \u0026#8211; nel regolare questioni di rito \u0026#8211; il vigente codice di procedura civile, che non sacrificherebbe il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al \u0026#8220;bene della vita\u0026#8221; oggetto della loro contesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa disciplina della translatio iudicii presupporrebbe un trattamento uniforme fra le diverse giurisdizioni della sanatoria delle nullit\u0026#224; della notificazione dell\u0026#8217;atto introduttivo, perch\u0026#233; tale uniformit\u0026#224; condizionerebbe la produzione di quegli effetti che la translatio mira a conservare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.3.\u0026#8211; In secondo luogo, in base all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la disposizione censurata non sarebbe in armonia con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione delle impugnazioni, per le quali parimenti la notifica dell\u0026#8217;atto introduttivo va effettuata entro termini perentori (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 27 settembre 2011, n. 19702, in tema di notifica del ricorso per cassazione; sezione seconda civile, sentenza 23 dicembre 2011, n. 28640; sezione prima civile, sentenza 15 settembre 2011, n. 18849; sezione seconda civile, sentenza 12 maggio 2011, n. 10464; sezione prima civile, sentenza 27 febbraio 2008, n. 5212), senza trascurare la sua estensione al giudizio tributario per effetto del rinvio di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante \u0026#171;Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 2 agosto 2000, n. 10136). N\u0026#233; il ricorso per cassazione, n\u0026#233; il procedimento avanti al giudice tributario conoscono l\u0026#8217;istituto della contumacia, ma in entrambi i procedimenti \u0026#232; pacifica l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 291 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.4.\u0026#8211; La disposizione censurata confliggerebbe altres\u0026#236; apertamente con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullit\u0026#224; della notificazione del ricorso (Consiglio di Stato, sezione quinta, decisione 12 giugno 2009, n. 3747; sezione quarta, decisione 6 maggio 1989, n. 286; sezione sesta, decisione 17 febbraio 1986, n. 121).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; La norma censurata sarebbe poi costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, ricavabili dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale violazione sarebbe manifesta anche perch\u0026#233;, nei termini anzidetti, si determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata lesione del diritto di difesa sancito dall\u0026#8217;art. 24 Cost., del principio di effettivit\u0026#224; della tutela di cui all\u0026#8217;art. 111 Cost. e del diritto ad un processo equo ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 CEDU, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, implicherebbe che limitazioni dell\u0026#8217;accesso ad un giudice possano essere ammesse solo in presenza di un rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, si configurerebbe la violazione anche dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU (sono richiamate le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, espone il rimettente, la norma di cui si contesta la legittimit\u0026#224;, per un errore nella notifica che ha un rilievo meramente formale, una volta che sia avvenuta la rinnovazione, finirebbe per porre un ostacolo procedurale atto a precludere definitivamente alla parte la possibilit\u0026#224; di far valere la propria posizione dinanzi ad un giudice e costituirebbe una sostanziale negazione del diritto invocato, frustrando definitivamente la legittima aspettativa al \u0026#8220;bene della vita\u0026#8221; al quale aspiravano, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la tutela dell\u0026#8217;interesse legittimo, prevista dall\u0026#8217;art. 113 Cost., importerebbe la necessit\u0026#224; di favorire la pronuncia di merito, scopo ultimo del processo, senza assecondare decisioni di rito che non siano in un rapporto ragionevole di proporzionalit\u0026#224; con lo scopo perseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto spedito a mezzo posta il 29 settembre 2020 e pervenuto il 5 ottobre 2020 si \u0026#232; costituita la parte privata nel giudizio principale M. V., quale erede legittimo di M. D.S., la quale ha concluso per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la parte deduce che l\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. lederebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, poich\u0026#233; corollario naturale del rinvio generale operato dall\u0026#8217;art. 39 cod. proc. amm. al codice di procedura civile, dovrebbe essere, con particolare riferimento alle notificazioni, la piena applicazione anche al processo amministrativo del disposto di cui all\u0026#8217;art. 291 cod. proc. civ., secondo cui, in forza del principio di conservazione degli atti processuali, la rinnovazione della notifica nulla prescinde dalla valutazione della diligenza del notificante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Inoltre, ad avviso della parte privata, la previsione censurata, nella parte in cui rimette al giudice la valutazione della scusabilit\u0026#224; o meno dell\u0026#8217;errore che importa la nullit\u0026#224;, realizzerebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a quanto avviene, oltre che nel processo civile, in quelli tributario e contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;effetto di tale difformit\u0026#224; di trattamento condurrebbe anche ad una rilevante sproporzione nella produzione degli effetti finali, poich\u0026#233; un vizio meramente procedurale, sanabile in ogni altro procedimento, implicherebbe nel processo amministrativo la definitiva preclusione del diritto ad ottenere la valutazione nel merito della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La parte osserva, ancora, che il contenuto precettivo della disposizione denunciata rappresenterebbe un ostacolo al raggiungimento dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e della pienezza della tutela giurisdizionale, poich\u0026#233; da un vizio formale, quale intralcio meramente procedurale, deriverebbe la totale negazione dell\u0026#8217;azione e della possibilit\u0026#224; di ottenere una pronuncia di merito, depotenziandosi cos\u0026#236; la tutela degli interessi legittimi. Tanto pi\u0026#249; che l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela sarebbe strettamente correlata al principio di conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda (sentenza n. 77 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Secondo M. V., sarebbe violato anche il principio del giusto processo, il quale impone che le limitazioni dell\u0026#8217;accesso alla giustizia possano essere ammesse solo in presenza di un rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. E nella fattispecie in esame la limitazione del diritto di agire non sarebbe compensata dalla necessit\u0026#224; di soddisfare esigenze di grado superiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; In ultimo, la parte afferma che la previsione censurata si porrebbe in contrasto con il contenuto della legge di delega, che stabiliva il coordinamento delle norme di riassetto del processo amministrativo con il codice del processo civile per assicurare la concentrazione e l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 ottobre 2020 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, comunque, manifestamente non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa erariale evidenzia che il tema della compatibilit\u0026#224; della norma censurata con l\u0026#8217;art. 76 Cost., per asserito eccesso di delega, \u0026#232; stato gi\u0026#224; affrontato, nel senso della non fondatezza, dalla precedente sentenza di questa Corte n. 18 del 2014, secondo la quale la disposizione di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 291 cod. proc. civ. non \u0026#232; espressiva di un principio generale, come tale compatibile con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stregua di tali premesse, l\u0026#8217;Avvocatura generale esclude che la pi\u0026#249; recente giurisprudenza costituzionale e l\u0026#8217;attuale assetto normativo e giurisprudenziale possano giustificare la rimeditazione del citato orientamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, poi, del tutto inconferente il richiamo operato dal rimettente alla sentenza di questa Corte n. 132 del 2018, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per eccesso di delega, dell\u0026#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., limitatamente alle parole \u0026#171;salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetta pronuncia sarebbe, infatti, in sintonia con la precedente sentenza n. 18 del 2014, individuando quale principio generale del processo, non gi\u0026#224; quello della necessaria rinnovazione dell\u0026#8217;erronea notificazione dell\u0026#8217;atto introduttivo, bens\u0026#236; quello diverso del raggiungimento dello scopo dell\u0026#8217;atto, codificato dall\u0026#8217;art. 156 cod. proc. civ., da cui deriva l\u0026#8217;efficacia sanante della costituzione in giudizio, seppure tardiva rispetto alla scadenza del termine per l\u0026#8217;impugnazione. Anzi, la sentenza n. 132 del 2018 avrebbe espressamente vagliato la differente ratio decidendi della sentenza n. 18 del 2014, affermando che essa \u0026#171;si rinviene [\u0026#8230;] nella duplice affermazione che l\u0026#8217;obbligatoria rinnovazione della notificazione della citazione nulla prevista dall\u0026#8217;art. 291 cod. proc. civ. non \u0026#232; un principio generale del processo civile e che la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all\u0026#8217;entrata in vigore del codice escludeva la rinnovazione in caso di nullit\u0026#224; imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alle censure articolate rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, l\u0026#8217;interveniente osserva che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalit\u0026#224; e insindacabilit\u0026#224; delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie, il legislatore non avrebbe superato tale limite, essendosi limitato a conferire rilievo alla peculiare struttura propria del processo amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata il 4 maggio 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le deduzioni e conclusioni gi\u0026#224; sviluppate nel corpo del proprio atto di intervento. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanza del 20 aprile 2020 iscritta al reg. ord. n. 108 del 2020, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alla locuzione \u0026#171;, se ritiene che l\u0026#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Secondo il rimettente, la norma in questione, nella parte in cui limita la facolt\u0026#224; del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso \u0026#8211; nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio \u0026#8211; alle sole ipotesi in cui l\u0026#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, poich\u0026#233; la rilevata limitazione contrasterebbe con il fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele, fine indicato dall\u0026#8217;art. 44, comma 1, della legge di delega 18 giugno 2009, n. 69, recante \u0026#171;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224; nonch\u0026#233; in materia di processo civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa limitazione posta dalla norma censurata sarebbe, infatti, in contrasto con il regime processuale antecedente all\u0026#8217;adozione del codice del processo amministrativo nonch\u0026#233; con quelli propri del processo civile, tributario e contabile, in cui vige il principio generale di rinnovazione della notificazione in ogni ipotesi di nullit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa contrasterebbe, altres\u0026#236;, con il criterio direttivo di assicurare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela, enunciato dall\u0026#8217;art. 44, comma 2, lettera a), della citata legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per l\u0026#8217;irragionevolezza e il difetto di proporzionalit\u0026#224; della soluzione adottata nonch\u0026#233; per la lesione: a) del diritto di difesa e del suo corollario dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale; b) della garanzia di salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive e, in particolare, degli interessi legittimi; c) del diritto ad un giusto ed equo processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE tanto perch\u0026#233;, per un errore nella notifica avente un rilievo meramente formale, si finirebbe per porre un ostacolo procedurale, atto a precludere definitivamente alla parte la possibilit\u0026#224; di far valere la propria situazione giuridica soggettiva dinanzi ad un giudice, con una sostanziale negazione del \u0026#8220;diritto\u0026#8221; invocato e con la conseguente definitiva frustrazione della legittima aspettativa al conseguimento del \u0026#8220;bene della vita\u0026#8221;, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza delle questioni nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell\u0026#8217;art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato), come modificato dall\u0026#8217;art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullit\u0026#224;, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l\u0026#8217;ufficio dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ad\u0026#236;ta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l\u0026#8217;Avvocatura distrettuale anzich\u0026#233; presso l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 21 maggio 2021, n. 3980; sezione terza, sentenza 16 maggio 2018, n. 2928; sezione quinta, sentenza 7 aprile 2011, n. 2171; sezione sesta, decisione 3 settembre 2009, n. 5195; sezione sesta, decisione 10 settembre 2008, n. 4315; sezione quarta, decisione 28 dicembre 2006, n. 8051).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 \u0026#232; confermata dall\u0026#8217;art. 41, comma 3, dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d\u0026#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), a norma del quale \u0026#171;[l]a notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato \u0026#232; effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse\u0026#187; (sul punto Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 672).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa evenienza, la causa della nullit\u0026#224; \u0026#232; imputabile al notificante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#232; manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Non possono che ribadirsi, in proposito, le argomentazioni contenute nelle sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la prima delle citate pronunce \u0026#232; stata dichiarata la non fondatezza, per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dello stesso art. 44, comma 4, cod. proc. amm., censurato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., per contrasto con l\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ., al quale il legislatore delegato avrebbe, invece, dovuto attenersi in attuazione del criterio di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 44 della citata legge delega n. 69 del 2009, che prevede il coordinamento con le norme del predetto codice in quanto \u0026#171;espressione di principi generali\u0026#187;. In quella occasione, questa Corte ha quindi negato che l\u0026#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ. sia espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo naturaliter riferibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 132 del 2018 \u0026#232; stata, invece, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana ex nunc la nullit\u0026#224; della notificazione del ricorso, faceva \u0026#171;salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione\u0026#187;, poich\u0026#233;, in violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., si poneva in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori nonch\u0026#233; di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di princ\u0026#236;pi generali. La norma censurata, infatti, \u0026#232; stata ritenuta in contrasto con l\u0026#8217;art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che \u0026#232; espressione del principio generale di sanatoria ex tunc della nullit\u0026#224; degli atti processuali per raggiungimento dello scopo; essa, poi, non era in linea n\u0026#233; con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, n\u0026#233; con la giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo, relativa alla nullit\u0026#224; della notificazione del ricorso; n\u0026#233;, infine, con la giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima sentenza ha, per contro, riaffermato che non pu\u0026#242; essere riconosciuta valenza di principio generale all\u0026#8217;art. 291 cod. proc. civ. e che \u0026#171;la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all\u0026#8217;entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] escludeva la rinnovazione in caso di nullit\u0026#224; imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le pur articolate deduzioni sviluppate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione non offrono elementi utili a indurre ad un ripensamento delle conclusioni all\u0026#8217;epoca raggiunte, che debbono pertanto \u0026#8211; in questa sede \u0026#8211; essere integralmente confermate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sono, invece, fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli ulteriori parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost., con assorbimento degli altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di un\u0026#8217;ampia discrezionalita` nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta` delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un\u0026#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio (ex multis, sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95, n. 80, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., questa Corte ha altres\u0026#236; specificato che esso non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purch\u0026#233; non vengano imposti oneri o prescritte modalit\u0026#224; tali da rendere impossibile o estremamente difficile l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale (tra le tante, sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l\u0026#8217;esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine \u0026#232; reso evidente dall\u0026#8217;effetto combinato che sull\u0026#8217;esercizio del diritto di azione producono, da un lato, la denunciata limitazione alla rinnovazione della notifica e, dall\u0026#8217;altro, la decadenza dall\u0026#8217;impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all\u0026#8217;art. 29 cod. proc. amm. (ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali \u0026#232; previsto un termine decadenziale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione a detto termine assolve all\u0026#8217;essenziale funzione di garanzia della stabilit\u0026#224; degli effetti giuridici, in conformit\u0026#224; con l\u0026#8217;interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo (sentenza n. 94 del 2017), tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all\u0026#8217;atto di esercizio dell\u0026#8217;azione stessa la definitiva impossibilit\u0026#224; di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione entro il termine perentorio, ma non pu\u0026#242; essere escluso dalla nullit\u0026#224; della notificazione, non integrando quest\u0026#8217;ultima un elemento costitutivo dell\u0026#8217;atto che ne forma oggetto, bens\u0026#236; assolvendo ad una funzione, strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; proprio in ragione del rapporto di accessoriet\u0026#224; che intercorre tra il procedimento notificatorio e l\u0026#8217;atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravit\u0026#224; tale da decretarne l\u0026#8217;inesistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Se, dunque, le forme degli atti processuali non sono \u0026#171;fine a se stesse\u0026#187;, ma sono funzionali alla migliore qualit\u0026#224; della decisione di merito (sentenza n. 77 del 2007), essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto \u0026#232; destinato ad assolvere nell\u0026#8217;ambito del processo, la limitazione, posta dall\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullit\u0026#224; non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto pi\u0026#249; che essa non \u0026#232; posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia gi\u0026#224; tutelato dalla previsione del termine di decadenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, tale limitazione, ogni volta che l\u0026#8217;accertamento della nullit\u0026#224; interviene dopo lo spirare di detto termine \u0026#8211; e, quindi, particolarmente nell\u0026#8217;azione di annullamento, data la brevit\u0026#224; dello stesso \u0026#8211; comporta la perdita definitiva della possibilit\u0026#224; di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Deve, in conclusione, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alla locuzione \u0026#171;, se ritiene che l\u0026#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole \u0026#171;, se ritiene che l\u0026#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo amministrativo - Attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo [Codice del processo amministrativo] - Vizi del ricorso e della notificazione - Previsione che il giudice, se ritiene che l\u0027esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44026","titoletto":"Rilevanza della questione incidentale - Censura di norma applicabile nel giudizio a quo - Sussistenza.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l\u0027esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sussiste la rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 - per cui gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l\u0027ufficio dell\u0027Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l\u0027autorità giudiziaria adìta - è confermata dall\u0027art. 41, comma 3, cod. proc. amm. In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l\u0027Avvocatura distrettuale anziché presso l\u0027Avvocatura generale dello Stato.","numero_massima_successivo":"44027","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art44"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44027","titoletto":"Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell\u0027atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Questione già sollevata e risolta nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all\u0027art. 76 Cost., dell\u0027art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l\u0027esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Le pur articolate deduzioni sviluppate dall\u0027ordinanza di rimessione non offrono elementi utili a indurre ad un ripensamento delle conclusioni raggiunte da precedenti pronunce della Corte costituzionale, che debbono pertanto essere integralmente confermate laddove hanno ritenuto che l\u0027art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - a differenza di quanto sostenuto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e - non sia espressivo di un principio generale del processo, e pertanto non possa essere come tale riferibile \u003cem\u003enaturaliter\u003c/em\u003e al giudizio amministrativo. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44028","numero_massima_precedente":"44026","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art44"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44028","titoletto":"Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell\u0027atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l\u0027art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «, se ritiene che l\u0027esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». La norma censurata dal Consiglio di Stato, limitando la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l\u0027esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sacrifica in modo irragionevole l\u0027esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende. Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione al termine di sessanta giorni di cui all\u0027art. 29 cod. proc. amm. (ma anche nel caso delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale) assolve all\u0027essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l\u0027interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo, tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all\u0027atto di esercizio dell\u0027azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante. L\u0027effetto di impedimento della decadenza, pur ricollegato all\u0027esercizio dell\u0027azione entro il termine perentorio, non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest\u0027ultima un elemento costitutivo dell\u0027atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione strumentale e servente di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l\u0027accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell\u0027azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 94 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un\u0027ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un\u0027ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l\u0027esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell\u0027attività processuale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eLe forme degli atti processuali non sono fine a sé stesse, ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito, essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell\u0027ambito del processo. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 77 del 2007\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44029","numero_massima_precedente":"44027","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art44"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44029","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ai restanti parametri.","testo":"Accolta \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, per violazione degli artt. 3, 24, e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 44, comma 4, cod. proc. amm., risultano assorbite le questioni riferite agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU.","numero_massima_precedente":"44028","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2010","data_nir":"2010-07-02","numero":"104","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art44"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40687","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 148 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"3009","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39588","autore":"Capasso V.","titolo":"Nullità della notifica e rinnovazione sempre e comunque \"sanante\": dalla strumentalità delle forme al diritto di prescinderne? Considerazioni perplesse intorno a Corte cost. n. 148/2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"21","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39588_2021_148.pdf","nome_file_fisico":"148-2021+altra_Capasso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43713","autore":"Gallo C.E.","titolo":"Considerazioni a prima lettura circa le ricadute della riforma Cartabia sul processo amministrativo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto processuale amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.59 - A.363","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40616","autore":"Gizzi L.","titolo":"Brevi considerazioni in ordine ad alcune \"novità processuali\" introdotte dal codice del processo amministrativo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giustamm.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42751","autore":"Panigada N.","titolo":"Quarantena obbligatoria e libertà personale: \"effetto persuasivo\" nelle pieghe di una pronuncia di manifesta infondatezza della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"247","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41353","autore":"Romani E.","titolo":"Il regime della rinnovazione delle notificazioni nulle e il declino del principio di autoresponsabilità processuale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto processuale amministrativo","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"119","note_abstract":"","collocazione":"C.59 - A.363","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40990","autore":"Squazzoni A.","titolo":"La disciplina \"civilizzata\" della rinnovazione della notificazione nulla del ricorso nel processo amministrativo (nota a Corte cost. 9 luglio 2021, n. 148)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40990_2021_148.pdf","nome_file_fisico":"148_2021_Squazzoni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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