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F. e il Ministero dell\u0026#8217;istruzione, dell\u0026#8217;universit\u0026#224; e della ricerca e altro, con ordinanza del 13 novembre 2019, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di I.M. F., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 17 novembre 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Francesco Paoletti per I.M. F. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente dei Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 248 del 2019, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma oggetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale stabilisce che, entro il 2018, si debba bandire un concorso pubblico per l\u0026#8217;assunzione, nel Comparto scuola, di direttori dei servizi generali e amministrativi. Essa prevede che a tale concorso possano partecipare anche gli assistenti amministrativi i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi. L\u0026#8217;ammissione al concorso di tali candidati avviene \u0026#171;anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere sull\u0026#8217;appello contro la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso promosso in primo grado da una candidata, volto a ottenere l\u0026#8217;annullamento degli atti amministrativi che le impedivano di partecipare al concorso, bandito nel 2018, per n. 2.400 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) vacanti presso gli istituti scolastici. Il bando di concorso prevedeva la partecipazione degli assistenti amministrativi che, pur se privi del titolo culturale richiesto (laurea specialistica indicata dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni), avessero maturato, alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, svolgendo le mansioni di DSGA. Tale previsione, ad avviso del rimettente, \u0026#232; sostanzialmente riproduttiva del citato art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, che prevede la partecipazione al concorso per i candidati che si trovino in possesso del requisito di esperienza triennale alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017 (1\u0026#176; gennaio 2018), ma non anche per coloro che abbiano maturato il medesimo requisito in epoca successiva, purch\u0026#233; entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (nella specie, il 27 gennaio 2019). L\u0026#8217;interessata \u0026#171;avrebbe conseguito i tre anni alla data del 1 agosto 2018\u0026#187;. Sarebbe la stessa formulazione della norma primaria, dunque, a costituire \u0026#171;elemento direttamente ostativo alla auspicata partecipazione al concorso da parte della odierna appellante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale norma, che qualifica la procedura come \u0026#171;concorso pubblico\u0026#187;, cui dovrebbe essere garantita la pi\u0026#249; ampia partecipazione, in coerenza con i principi costituzionali, ha esteso la platea dei soggetti ammessi a partecipare, valorizzando \u0026#171;un requisito rilevante in termini di esperienza maturata in capo a soggetti eventualmente privi del titolo di studio\u0026#187;. Nel prescrivere che quest\u0026#8217;ultimo requisito fosse presente al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, ben prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione fissato nel bando, essa sarebbe entrata in contrasto con una \u0026#171;regola generale in tema di concorsi\u0026#187;, codificata dall\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull\u0026#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalit\u0026#224; di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale regola costituirebbe, anche nell\u0026#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, \u0026#171;espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;Amministrazione e di parit\u0026#224; di trattamento dei candidati\u0026#187;, e risulterebbe coerente con il favor partecipationis nelle procedure di selezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, la norma introdotta nel 2017 darebbe luogo \u0026#171;ad illogicit\u0026#224; e disparit\u0026#224; di trattamento potenzialmente contrastanti con i principi costituzionali\u0026#187;. Vi sarebbe, infatti, \u0026#171;il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri\u0026#187;, senza che la deroga alla regola generale appaia sorretta da alcuna ragione, n\u0026#233; da una particolare esigenza di pubblico interesse. Quest\u0026#8217;ultima, a detta del rimettente, non emergerebbe neppure dai lavori preparatori della legge. Ne conseguirebbe una disparit\u0026#224; di trattamento, sia \u0026#171;in relazione agli altri possessori del requisito in esame\u0026#187;, sia \u0026#171;rispetto ai possessori dell\u0026#8217;alternativo requisito ordinario del titolo di studio, il quale, a fini di partecipazione e contrariamente al requisito in esame, pu\u0026#242; essere stato acquisito anche dopo la data dell\u0026#8217;1 gennaio 2018\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, nell\u0026#8217;affermare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che il pubblico concorso \u0026#232; la forma ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, ribadisce che possono intervenire deroghe \u0026#171;solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico\u0026#187; e sempre che l\u0026#8217;area delle eccezioni sia \u0026#171;delimitata in modo rigoroso\u0026#187;. La natura \u0026#171;aperta\u0026#187; e \u0026#171;comparativa\u0026#187; della procedura concorsuale \u0026#232; prescritta in vista dell\u0026#8217;obiettivo di selezionare i candidati che posseggano le professionalit\u0026#224; necessarie a svolgere le mansioni richieste, in base al criterio del \u0026#171;merito\u0026#187;. Il Consiglio di Stato ritiene che ci\u0026#242; non accada nel caso di specie. Il criterio temporale imposto dalla norma costituirebbe, infatti, un \u0026#171;limite irragionevole alla pi\u0026#249; ampia partecipazione\u0026#187;, poich\u0026#233; non sarebbe sorretto \u0026#8211; pur a fronte del \u0026#171;carattere ordinario del concorso\u0026#187; \u0026#8211; da alcuna specifica esigenza di interesse pubblico. Ne deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#171;da solo e in combinato disposto con gli artt. 51 e 97 Cost.\u0026#187;, e vi sarebbe \u0026#171;una grave lesione ai principi costituzionali di parit\u0026#224; tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza nell\u0026#8217;accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che sostiene la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel rimarcare che la norma del 2017 \u0026#171;rappresenta [...] una eccezione alla regola, prevista una tantum al precipuo scopo di stabilizzare una parte del personale ATA che abbia acquisito una apprezzabile professionalit\u0026#224; a seguito di reiterati incarichi a tempo determinato\u0026#187;, la difesa erariale ne evidenzia il carattere di legge-provvedimento, poich\u0026#233; la norma sarebbe operante solo con riguardo a \u0026#171;uno specifico concorso\u0026#187; e \u0026#171;nei confronti di una circoscritta categoria di soggetti\u0026#187;. La fissazione del termine ultimo del 1\u0026#176; gennaio 2018, ai fini della valutazione del servizio prestato, risulterebbe quindi \u0026#171;perfettamente in linea con la finalit\u0026#224; e la straordinariet\u0026#224; della previsione stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore, secondo la difesa erariale, avrebbe effettuato un \u0026#171;bilanciamento di interessi contrastanti\u0026#187;, entrambi \u0026#171;meritevoli di apprezzamento\u0026#187;: da un lato, il favor partecipationis, da declinarsi nel senso della necessit\u0026#224; di un \u0026#171;riconoscimento della professionalit\u0026#224; maturata dagli assistenti amministrativi\u0026#187;, ancorch\u0026#233; non in possesso del necessario titolo di accesso alla selezione; dall\u0026#8217;altro lato, il principio meritocratico, che protegge \u0026#171;il diritto dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio a concorrere [...] solo con coloro che siano dotati dei requisiti previsti dalle fonti legislative e contrattuali\u0026#187;. La soluzione prescelta dal legislatore del 2017 corrisponderebbe a \u0026#171;un approdo di certezza del diritto e dei rapporti\u0026#187;, visto che, \u0026#171;[q]uanto pi\u0026#249; il termine \u0026#232; ristretto, [...] tanto pi\u0026#249; si riespande il principio meritocratico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn presenza di leggi-provvedimento, secondo il Presidente del consiglio dei ministri, \u0026#171;il parametro della ragionevolezza non pu\u0026#242; certo coincidere con quello dell\u0026#8217;eguaglianza formale\u0026#187;. Nel caso di specie, si avrebbe \u0026#171;una ragionevole deroga alla par condicio formale dei partecipanti ad un pubblico concorso\u0026#187;, in una logica \u0026#171;di giustizia sostanziale\u0026#187;. Del resto, la disposizione contestata, \u0026#171;lungi dallo stabilizzare il personale sulla sola base del servizio prestato, si limita ad ammetterlo alla procedura concorsuale\u0026#187;, senza che con ci\u0026#242; la selezione possa dirsi trasformata in una procedura riservata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl possesso della laurea quale requisito di ammissione alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sarebbe assicurato, poich\u0026#233; si prevede che il titolo debba essere stato conseguito entro tale data. Al contempo, viene ammessa l\u0026#8217;eccezione che salvaguarda l\u0026#8217;avvenuta maturazione di un determinato periodo di servizio nelle funzioni di DSGA entro una \u0026#171;data certa, ravvicinata e nella disponibilit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;: in tal modo, \u0026#171;la data non \u0026#232; richiesta per il possesso di un requisito ma per circoscrivere l\u0026#8217;assenza dello stesso\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel richiamare l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore per la determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 51 del 1994), la difesa statale rileva che \u0026#171;l\u0026#8217;apparente disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, denunciata dal rimettente, risulterebbe \u0026#171;pienamente giustificata\u0026#187; dalla \u0026#171;necessit\u0026#224; di valorizzare la laurea e, conseguentemente, di arginare in modo netto il regime transitorio in favore degli assistenti amministrativi\u0026#187;. Peraltro, l\u0026#8217;ancoraggio alla data fissa del 1\u0026#176; gennaio 2018 conferirebbe all\u0026#8217;operazione un maggior grado di certezza, \u0026#171;in modo da non riservare all\u0026#8217;Amministrazione alcun residuo margine di discrezionalit\u0026#224; sulla portata della deroga al possesso del titolo di studio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio I.M. F., appellante nel giudizio a quo, che ha chiesto l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, limitandosi ad aderire alle argomentazioni esposte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;anno 2018 la norma censurata ha previsto l\u0026#8217;indizione di un concorso per l\u0026#8217;assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nel Comparto scuola, aperto alla partecipazione, fra gli altri, anche degli assistenti amministrativi che, ancorch\u0026#233; privi del requisito culturale ordinario indicato dal contratto collettivo (la laurea specialistica indicata dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni), avessero maturato un triennio di esperienza nelle mansioni di DSGA negli ultimi otto anni. L\u0026#8217;epoca di maturazione di quest\u0026#8217;ultimo requisito \u0026#232; stata individuata dal legislatore nella \u0026#171;data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187; (1\u0026#176; gennaio 2018), anzich\u0026#233; nella data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questa opzione prescelta dal legislatore si concentrano le censure del rimettente. Sarebbe stata violata una \u0026#171;regola generale in tema di concorsi\u0026#187;, stabilita dalle norme che disciplinano l\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi (sono richiamati l\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, \u0026#171;Regolamento recante norme sull\u0026#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalit\u0026#224; di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi\u0026#187;). Si creerebbe, in tal modo, \u0026#171;illogicit\u0026#224; e disparit\u0026#224; di trattamento potenzialmente contrastanti con i principi costituzionali\u0026#187; e si determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole limitazione della \u0026#171;pi\u0026#249; ampia partecipazione in condizioni di parit\u0026#224;\u0026#187;, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#171;da solo e in combinato disposto con gli artt. 51 e 97 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato che il principio del pubblico concorso, di cui all\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., non \u0026#232; di per s\u0026#233; incompatibile, nella logica dell\u0026#8217;agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di \u0026#171;condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione\u0026#187;, purch\u0026#233; l\u0026#8217;area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all\u0026#8217;accertamento di specifiche necessit\u0026#224; funzionali dell\u0026#8217;amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta (sentenza n. 113 del 2017, punto 2.3 del Considerato in diritto; in precedenza, sentenze n. 167 del 2013 e n. 310, n. 189 e n. 52 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha inoltre chiarito che \u0026#171;occorre trovare un ragionevole punto di equilibrio\u0026#187; tra il principio del pubblico concorso e l\u0026#8217;interesse a consolidare le pregresse esperienze lavorative del personale (da ultimo, sentenza n. 164 del 2020, punto 20 del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo, se \u0026#8211; come si \u0026#232; ricordato \u0026#8211; pu\u0026#242; giustificare, al ricorrere di specifiche condizioni, il consolidamento delle stesse in deroga al principio del pubblico concorso, pu\u0026#242;, a maggior ragione, incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore. Anche in tal caso il punto di equilibrio fra l\u0026#8217;individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso, indicati nel contratto collettivo del Comparto scuola e inerenti al possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l\u0026#8217;adeguato svolgimento delle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso, e la deroga a tale individuazione, finalizzata alla valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative, deve essere ricercato nel rispetto del \u0026#171;limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a.\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 51 del 1994, punto 2 del Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 99 del 1998 e n. 136 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; in epoca risalente questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito di accesso rappresentato dall\u0026#8217;et\u0026#224;, che rientra nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore stabilire criteri per l\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi, purch\u0026#233; i \u0026#171;requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole\u0026#187; (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto) e costituiscano \u0026#171;opzione non obbligata sul piano costituzionale\u0026#187;, ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza n. 466 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, la scelta di fissare il possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza della presentazione delle domande, pur assurgendo a principio generale della legislazione sui concorsi pubblici, come evidenziato dal rimettente, non costituisce una scelta costituzionalmente obbligata. Nella sua discrezionalit\u0026#224; il legislatore pu\u0026#242; dunque indicare una data diversa e anteriore, con riferimento a requisiti posti in deroga a quelli ordinari, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza e della uniformit\u0026#224; di trattamento tra categorie omogenee di candidati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, tali limiti non appaiono valicati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte della ragione di interesse pubblico \u0026#8211; la valorizzazione una tantum, nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza, delle pregresse esperienze lavorative di coloro che, pur sprovvisti del requisito culturale richiesto, avevano gi\u0026#224; svolto le funzioni di DSGA per un periodo sufficiente ad assicurare un\u0026#8217;adeguata capacit\u0026#224; professionale \u0026#8211; il legislatore ha individuato, ai fini della maturazione del requisito di ammissione in esame, la data di entrata in vigore della legge, anzich\u0026#233; la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta si giustifica per l\u0026#8217;oggettiva diversit\u0026#224; che intercorre tra il titolo di studio, inteso quale requisito culturale ordinario di ammissione al concorso, e il periodo di esperienza triennale, individuato in via eccezionale, quale requisito alternativo per delimitare, al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge, la platea dei candidati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione censurata non determina alcuna irragionevole limitazione della pi\u0026#249; ampia partecipazione al concorso consentita ai candidati in possesso del requisito generale di ammissione e dunque non contrasta neppure con il principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico per l\u0027assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nei limiti delle facolt\u0026#224; assunzionali - Possibilit\u0026#224; di partecipazione per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, abbiano maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi anche in mancanza del requisito culturale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43147","titoletto":"Impiego pubblico - Comparto scuola - Concorso pubblico per l\u0027assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Partecipazione degli assistenti amministrativi privi del titolo culturale richiesto - Condizione - Maturazione di un triennio di esperienza nelle mansioni di DSGA negli ultimi otto anni alla data di entrata in vigore della legge censurata, anziché a quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di uguaglianza nell\u0027accesso agli uffici pubblici e del pubblico concorso - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell\u0027art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, che prevede l\u0027indizione di un concorso pubblico per l\u0027assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nel Comparto scuola e, nel consentire la partecipazione anche degli assistenti amministrativi privi del titolo culturale richiesto, ma con un triennio di esperienza nelle mansioni di DSGA negli ultimi otto anni, impone l\u0027obbligo di maturazione di tale requisito alla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché a quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La scelta del legislatore non è irragionevole né lesiva dell\u0027uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati, poiché si giustifica per l\u0027oggettiva diversità che intercorre tra il titolo di studio, inteso quale requisito culturale ordinario di ammissione al concorso, e il periodo di esperienza triennale, individuato in via eccezionale, quale requisito alternativo per delimitare, al momento dell\u0027entrata in vigore della legge, la platea dei candidati. La previsione censurata, inoltre, non contrasta neppure con il principio del buon andamento dell\u0027amministrazione, poiché non determina alcuna irragionevole limitazione della più ampia partecipazione al concorso consentita ai candidati in possesso del requisito generale di ammissione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso, di cui all\u0027art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell\u0027agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l\u0027area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all\u0027accertamento di specifiche necessità funzionali dell\u0027amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell\u0027attività svolta. A maggior ragione, la valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo può - nel limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento dell\u0027amministrazione - incidere anche sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all\u0027ampia discrezionalità del legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 113 del 2017, n. 167 del 2013, n. 310 del 2011, n. 189 del 2011, n. 52 del 2011, n. 136 del 2004, n. 99 del 1998, n. 466 del 1997 e n. 51 del 1994\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"605","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39552","autore":"Branca M.","titolo":"Meglio un audace bilanciamento di un rigetto non conveniente","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3177","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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