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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, promosso dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 16 aprile 2025, depositato in cancelleria il successivo 17 aprile, iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Laura Paolucci ed Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 16 aprile 2025, depositato il successivo 17 aprile e iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2025, la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, ora menzionato, dispone che \u0026#171;[a]ll\u0026#8217;articolo 19, comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e al terzo periodo, le parole: \u0026#8220;entro il 30 novembre\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;entro il 31 ottobre\u0026#8221;; \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e al quarto periodo, le parole: \u0026#8220;Con deliberazione motivata della regione\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;Con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; La ricorrente ritiene che tale previsione normativa leda le attribuzioni regionali in materia di istruzione, in particolare per quanto concerne il dimensionamento scolastico, in quanto: i) l\u0026#8217;anticipazione del termine di conclusione dell\u0026#8217;iter per l\u0026#8217;approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica pregiudicherebbe il corretto esercizio della programmazione; ii) la previsione di un decreto ministeriale per prorogare il termine di approvazione dei piani esautorerebbe la Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, la ricorrente sostiene che quelle impugnate sarebbero norme di dettaglio e autoapplicative, direttamente conformative delle modalit\u0026#224; di esercizio della funzione di programmazione della rete scolastica, sicch\u0026#233; ne risulterebbero compromesse le competenze legislative e amministrative regionali in materia di istruzione, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma e all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; La Regione ricorrente afferma che la normativa di cui ai commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;indicato art. 19, introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) aveva previsto una nuova procedura per la quale, a decorrere dal 2023 (dunque a partire dal procedimento relativo all\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025), entro il 15 aprile il Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito avrebbe dovuto trasmettere alla Conferenza unificata lo schema di decreto che determinava su base triennale (con possibili modifiche annuali) i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni. Questi criteri avrebbero dovuto tenere conto della consistenza della popolazione scolastica della singola regione e della necessit\u0026#224; di salvaguardare le specificit\u0026#224; delle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da peculiarit\u0026#224; linguistiche. Lo schema di decreto avrebbe dovuto essere inoltrato alla Conferenza unificata, al fine dell\u0026#8217;accordo con la medesima e della successiva adozione del decreto, da parte del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell\u0026#8217;anno solare precedente all\u0026#8217;anno scolastico di riferimento. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio, il contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni sarebbero stati definiti con analogo decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di criteri puntualmente stabiliti nel comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana precisa che la legge n. 197 del 2022 aveva poi previsto che, a seguito di tale decreto interministeriale, le regioni avrebbero dovuto provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno e che tale termine avrebbe potuto essere differito fino a trenta giorni, con deliberazione regionale motivata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Nel ricorso si evidenzia che alcune regioni, tra cui la stessa Regione Toscana, avevano impugnato innanzi a questa Corte la suddetta normativa nella parte in cui aveva introdotto una nuova procedura ai fini dell\u0026#8217;individuazione del contingente dei DS e dei DSGA, cui dovevano necessariamente corrispondere altrettante istituzioni scolastiche autonome. In occasione dello scrutinio dei relativi ricorsi, questa Corte aveva s\u0026#236; ritenuto che le disposizioni impugnate avessero fondamento in diversi titoli della competenza legislativa esclusiva statale (lettere \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, Cost.), ma anche che \u0026#171;non pu\u0026#242; essere negato che i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, inseriti dall\u0026#8217;impugnato comma 557, interferiscono con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)\u0026#187; (la ricorrente richiama la sentenza n. 223 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; La Regione Toscana evidenzia che: in data 24 aprile 2023 era stato trasmesso alle regioni, ai fini dell\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata, lo schema del decreto interministeriale (previsto dalla stessa legge n. 197 del 2022) per la definizione dei criteri per l\u0026#8217;individuazione del contingente organico dei DS e DSGA e relativa distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2027; che la Conferenza unificata, nella seduta del 24 maggio 2023, non aveva espresso parere favorevole; che, quindi, non era stato raggiunto il previsto accordo, essendo rimaste irrisolte le criticit\u0026#224; rilevate dalle regioni in merito ai criteri assunti con tale decreto ai fini della definizione del contingente dei DS e dei DSGA. In data 25 luglio 2023, con nota n. 0003489, il Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito aveva dunque trasmesso alle regioni il decreto, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127 (Definizione contingente organico DS e DSGA \u0026#8211; triennio 2024/2027, come risulta dalla pagina web del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito). Successivamente, con nota 4 agosto 2023, n. 3723, il suddetto decreto era stato nuovamente inviato ai presidenti delle regioni, con la specificazione dell\u0026#8217;avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data 2 agosto 2023 e della conseguente sua efficacia dalla stessa data.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricorso si specifica che tale decreto aveva assegnato alla Regione Toscana 455 dirigenti scolastici per l\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, 452 per l\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026 e 446 per l\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027, con una corrispondente riduzione di 24 istituzioni scolastiche rispetto a quelle contemplate prima dell\u0026#8217;adozione del d.interm. n. 127 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente afferma di aver impugnato innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il d.interm. n. 127 del 2023 e che il ricorso era stato discusso e trattenuto in decisione all\u0026#8217;udienza pubblica del 2 aprile 2025, ma che al momento della proposizione del ricorso qui in esame, non era ancora intervenuta la relativa pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8722; Nel ricorso si evidenzia che, successivamente al ricordato d.interm. n. 127 del 2023, per l\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, il legislatore statale aveva introdotto l\u0026#8217;art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, con il quale aveva stabilito che \u0026#171;[f]ermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolt\u0026#224; assunzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana afferma di aver esercitato la facolt\u0026#224; cos\u0026#236; prevista con deliberazione della Giunta della Regione 4 gennaio 2024, n. 1 (Approvazione del piano regionale dell\u0026#8217;offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025) e che, conseguentemente, per l\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, la stessa aveva potuto prevedere 466 istituzioni scolastiche autonome, in luogo delle 455 che sarebbero state previste applicando il d.interm. n. 127 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8722; Nel ricorso si precisa che lo Stato \u0026#232; poi intervenuto per l\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026 con il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1 (Misure urgenti in materia di riforma R.1.3 \u0026#171;Riorganizzazione del sistema scolastico\u0026#187; della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), con il quale ha modificato l\u0026#8217;art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevedendo la possibilit\u0026#224; per le regioni di: i) adottare la delibera di dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto; ii) attivare, per il solo anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di DS e DSGA definito, per ciascuna regione e per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal d.interm. n. 127 del 2023, ancora una volta ricorrendo alle reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolt\u0026#224; assunzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; peraltro opportuno precisare che detto decreto-legge non \u0026#232; stato convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana afferma di aver deciso di avvalersi della facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;incremento del 2,99 per cento rispetto all\u0026#8217;organico indicato nel d.interm. n. 127 del 2023, cos\u0026#236; come prevista dal d.l. n. 1 del 2025, rimanendo per l\u0026#8217;effetto invariato per l\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026 il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana (deliberazione della Giunta della Regione Toscana 20 gennaio 2025, n. 36, recante \u0026#171;Approvazione del piano regionale dell\u0026#8217;offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 16 gennaio 2025, n. 1\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8722; Infine, la Regione Toscana evidenzia che, con la legge n. 20 del 2025, \u0026#232; stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 208 del 2024, e che con tale legge di conversione \u0026#232; stato formalmente abrogato il succitato d.l. n. 1 del 2025, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati, e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 1 del 2025. Tuttavia, la disciplina prevista da tale decreto-legge \u0026#232; stata sostanzialmente riprodotta dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 208 del 2024, inserito dalla legge di conversione. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede l\u0026#8217;inserimento, dopo il comma 83-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art 1 della legge n. 107 del 2015, dei commi 83-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, 83-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, 83-\u003cem\u003esepties \u003c/em\u003ee 83-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e, contenenti una disciplina derogatoria per l\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026, sostanzialmente analoga a quella gi\u0026#224; recata dall\u0026#8217;abrogato d.l. n. 1 del 2025. Con il comma 2 del medesimo art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 208 del 2024 dalla legge n. 20 del 2025, inoltre sono state apportate modifiche all\u0026#8217;art. 19, comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), ovvero disponendo che \u0026#171;\u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e al terzo periodo, le parole: \u0026#8220;entro il 30 novembre\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;entro il 31 ottobre\u0026#8221;; \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e al quarto periodo, le parole: \u0026#8220;Con deliberazione motivata della regione\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;Con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8722; Tanto premesso, la Regione Toscana sostiene che la disciplina previgente prevedeva che la possibilit\u0026#224; di prorogare il termine per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento scolastico fosse rimessa alle valutazioni della regione, soggetto titolare del complesso iter di formazione del piano. La ricorrente, a titolo esemplificativo, evidenzia che per la programmazione della rete scolastica, cos\u0026#236; come declinato al Titolo V del regolamento 8 agosto 2023 [recte: 2003], n. 47/R, recante \u0026#171;Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)\u0026#187;, \u0026#232; prevista la necessaria partecipazione e concertazione di una platea di soggetti ed enti, tra cui le istituzioni scolastiche autonome, i comuni (pel tramite delle Conferenze zonali), le Province e le Citt\u0026#224; metropolitane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.10.\u0026#8722; Nel ricorso si ribadisce che, per l\u0026#8217;effetto delle modifiche al succitato comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e apportate dalla legge n. 20 del 2025, la scadenza prevista per l\u0026#8217;adozione del piano di dimensionamento, gi\u0026#224; fissata al 30 novembre, \u0026#232; stata anticipata al 31 ottobre e, soprattutto, la decisione circa l\u0026#8217;eventuale proroga di tale scadenza di trenta giorni \u0026#232; stata rimessa al Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, mediante apposito decreto e non pi\u0026#249; alle singole regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Toscana, tale modifica legislativa non si sarebbe dunque limitata a comprimere la tempistica di un procedimento particolarmente complesso, che coinvolge sia l\u0026#8217;ente regionale sia altri soggetti ed enti, ma avrebbe altres\u0026#236; privato in modo arbitrario la Regione stessa della facolt\u0026#224; di prorogare la scadenza di trenta giorni con un proprio atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.11.\u0026#8722; A parere della ricorrente, la modifica normativa di cui alla legge n. 20 del 2025 incide in un ambito materiale, quale l\u0026#8217;istruzione, di competenza legislativa concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer questo profilo, la Regione Toscana evidenzia che gli artt. 137 e 138, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), hanno, rispettivamente, confermato l\u0026#8217;attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti i criteri e i parametri per l\u0026#8217;organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, e delegato alle regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione della medesima rete, sulla base dei piani provinciali. Inoltre, il d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell\u0026#8217;articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha disposto, all\u0026#8217;art. 2, che l\u0026#8217;autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonch\u0026#233; di ricerca e progettazione educativa, \u0026#232; riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l\u0026#8217;equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell\u0026#8217;offerta formativa, prevedendo, a tal fine, la definizione dei piani provinciali di dimensionamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricorso si precisa che, con la riforma del Titolo V della Costituzione, \u0026#232; stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull\u0026#8217;istruzione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, lettere \u003cem\u003em)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e Cost., mentre alle regioni \u0026#232; stata attribuita la potest\u0026#224; legislativa concorrente in materia di istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente richiama, a tal proposito, giurisprudenza costituzionale a tenor della quale, sostiene, il dimensionamento scolastico e la programmazione della rete scolastica non potrebbero ricondursi alle norme generali sull\u0026#8217;istruzione e andrebbero invece ricompresi nella materia di competenza legislativa concorrente \u0026#171;istruzione\u0026#187; (si richiamano le sentenze n. 92 del 2011, n. 235 del 2010 e n. 200 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso si sofferma, in particolare, sulla citata sentenza n. 200 del 2009, la quale, tra l\u0026#8217;altro, avrebbe affermato che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche \u0026#232; un ambito che deve ritenersi di spettanza regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI princ\u0026#236;pi della sentenza n. 200 del 2009 sarebbero stati confermati nella successiva sentenza n. 147 del 2012, in riferimento all\u0026#8217;art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nonch\u0026#233; nella pi\u0026#249; recente sentenza n. 223 del 2023, che, pur avendo negato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, tra gli altri, del comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nella versione antecedente la modifica, avrebbe comunque sottolineato l\u0026#8217;interferenza della disciplina di cui ai commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di istruzione, ribadendo che il profilo del dimensionamento scolastico era stato costantemente inquadrato dalla giurisprudenza di questa Corte nell\u0026#8217;ambito materiale di competenza regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.12.\u0026#8722; La ricorrente soggiunge, infine, che, laddove si prevede l\u0026#8217;intervento unilaterale e autoritativo del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito nell\u0026#8217;esercizio della facolt\u0026#224; di proroga del termine, si violerebbero anche i princ\u0026#236;pi di leale collaborazione e di chiamata in sussidiariet\u0026#224;, ai sensi degli artt. 5, 117, terzo comma e 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricorso si precisa che il concorso di competenze legislative statali con quelle regionali operante nella materia \u0026#171;istruzione\u0026#187;, in particolare quando \u0026#232; interessato il dimensionamento della rete scolastica cui atterrebbe la norma impugnata, dovrebbe trovare composizione tramite la leale collaborazione \u0026#171;che per la sua elasticit\u0026#224; consente di aver riguardo alle peculiarit\u0026#224; delle singole situazioni\u0026#187; e imporrebbe alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (si citano le sentenze di questa Corte n. 44 del 2014, n. 234 del 2012, n. 187 del 2012; n. 88 del 2009, n. 50 del 2008, n. 213 del 2006, n. 133 del 2006, n. 231 del 2005, n. 219 del 2005 e n. 50 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Toscana, tale principio sarebbe evidentemente violato dalla norma in esame, che attribuisce esclusivamente al Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito la decisione in merito alla proroga del termine di conclusione del procedimento relativo all\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento scolastico, senza alcun effettivo coinvolgimento della regione stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della Regione Toscana, quindi, risulterebbero violati anche i princ\u0026#236;pi in materia di chiamata in sussidiariet\u0026#224;, non sussistendone \u0026#8211; nel caso di specie \u0026#8211; i presupposti. Pertanto, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione dell\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto verrebbe allocata in capo al Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito la decisione sulla proroga del termine, con palese e diretta incidenza nel procedimento per la programmazione della rete scolastica, in assenza di esigenze di carattere unitario e di un procedimento basato sulla leale collaborazione che garantisca l\u0026#8217;effettiva partecipazione della regione, la quale non risulterebbe neanche \u0026#171;sentita\u0026#187;, in contrasto con lo statuto giuridico della chiamata in sussidiariet\u0026#224;, come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (si richiama la sentenza n. 6 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Toscana, la denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale troverebbe conferma nel fatto che la norma in esame: i) non esprimerebbe esigenze di carattere unitario alla stregua dei valori da tutelare e non riguarderebbe norme generali sull\u0026#8217;istruzione o princ\u0026#236;pi generali della materia; ii) non conterrebbe \u0026#171;le indicazioni delle finalit\u0026#224;\u0026#187; della scuola; iii) non porrebbe \u0026#171;condizioni minime di uniformit\u0026#224; in materia scolastica\u0026#187;; iv) non esprimerebbe essenziali interventi volti a garantire l\u0026#8217;eguaglianza sostanziale nell\u0026#8217;accesso e nella fruizione della cultura, da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali premesse ricostruttive, la ricorrente ritiene che l\u0026#8217;impugnata disposizione di legge violi il principio di leale collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 5 Cost. e, ulteriormente, le competenze amministrative della Regione in materia di istruzione, di cui all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato in data 26 maggio 2025 si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; All\u0026#8217;illustrazione dell\u0026#8217;infondatezza delle questioni sollevate, la difesa statale antepone talune premesse ricostruttive del quadro normativo, anche europeo, e della posizione assunta nel ricorso dalla Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Pi\u0026#249; nello specifico, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la legge n. 19 [recte:197] del 2022, con l\u0026#8217;art. 1, comma 557, aveva inserito i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dopo il comma 5-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR M4 C1 - Riforma 1.3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale evidenzia che le disposizioni in esame sono state introdotte nell\u0026#8217;ordinamento italiano in attuazione degli impegni internazionali assunti dall\u0026#8217;Italia con gli altri Stati europei e con le Istituzioni europee di cui al regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), e che \u0026#8211; quindi \u0026#8211; sussisterebbe una stretta e imprescindibile connessione tra la normativa oggetto di censura e l\u0026#8217;attuazione del PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi soggiunge che la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all\u0026#8217;approvazione del menzionato PNRR aveva precisato espressamente che l\u0026#8217;obiettivo della \u0026#171;Riforma M4C1R1.3\u0026#187; relativa all\u0026#8217;organizzazione del sistema scolastico era duplice, ossia: i) ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero degli insegnanti; ii) riformare le norme relative al dimensionamento scolastico, prevedendo quale \u0026#8220;parametro efficace\u0026#8221; per l\u0026#8217;individuazione dei plessi da accorpare ad altri istituti la popolazione scolastica regionale anzich\u0026#233; quella del singolo istituto, e che a tal fine la Commissione europea aveva inserito nel citato PNRR una specifica \u003cem\u003emilestone\u003c/em\u003e \u0026#8220;M4C1-5\u0026#8221; al 31 dicembre 2022 per la definizione della normativa primaria, completa della relativa pubblicazione in \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale evidenzia che questa \u003cem\u003emilestone\u003c/em\u003e era stata raggiunta ed era stata gi\u0026#224; rendicontata alla Commissione, superando positivamente la valutazione nel periodo di \u003cem\u003eassesment\u003c/em\u003e; in particolare, essa sarebbe stata raggiunta in relazione alla riforma \u0026#8220;M4C1R1.3\u0026#8221; proprio con l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, che \u0026#8211; a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2023 \u0026#8211; aveva riformato la disciplina relativa alla definizione e distribuzione dell\u0026#8217;organico dei DS e dei DSGA, in ossequio alle puntuali indicazioni europee volte a adeguare la rete scolastica all\u0026#8217;andamento demografico della popolazione studentesca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;atto di costituzione si specifica che, in sede di prima applicazione, era stato adottato il d.interm. n. 127 del 2023, di definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA nonch\u0026#233; della sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27. Tuttavia, nei primi due anni di applicazione del nuovo quadro normativo di riferimento, tanto nel procedimento relativo all\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025 quanto in quello relativo all\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026, alcuni enti regionali, chiamati all\u0026#8217;adozione degli atti amministrativi di propria competenza, avevano reiteratamente superato i termini di conclusione del procedimento senza poi procedere al dimensionamento scolastico ovvero procedendovi in modo difforme da quanto previsto nella normativa primaria, costringendo il legislatore nazionale a intervenire con urgenza mediante norme di carattere straordinario, al fine di garantire il regolare avvio dell\u0026#8217;anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA titolo esemplificativo, la difesa statale rileva che il termine per l\u0026#8217;apertura delle iscrizioni attraverso la piattaforma unica riferita all\u0026#8217;anno scolastico 2025/26 \u0026#171;per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado\u0026#187;, inizialmente fissato all\u0026#8217;8 gennaio 2025, \u0026#232; stato differito al successivo 21 gennaio proprio in ragione della mancata adozione da parte di alcune regioni dei relativi piani di dimensionamento scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene poi che, per garantire l\u0026#8217;ordinato avvio dell\u0026#8217;anno scolastico, consentendo alle famiglie di presentare le domande di iscrizione, le operazioni connesse alla definizione della rete scolastica devono concludersi non oltre l\u0026#8217;anno solare precedente, affinch\u0026#233; sia possibile iscrivere gli allievi presso le sedi scolastiche effettivamente disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la disciplina previgente avrebbe lasciato un esiguo margine di tempo tra la conclusione delle operazioni di competenza delle regioni e l\u0026#8217;avvio della fase di registrazione delle iscrizioni da parte delle famiglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; ha fatto s\u0026#236; che nei primi due anni di applicazione della disciplina in materia sia stato necessario introdurre per legge misure straordinarie, differendo i termini di conclusione delle operazioni di dimensionamento (fissati con il d.l. n. 215 del 2023, come convertito, al 5 gennaio 2024 e, con il d.l. n. 1 del 2025, al 26 gennaio 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;atto di costituzione si precisa che i maggiori oneri derivanti dagli interventi normativi appena citati avevano, seppur temporaneamente, limitato l\u0026#8217;impatto positivo del nuovo quadro normativo in materia di dimensionamento della rete scolastica con il quale il legislatore statale avrebbe inteso \u0026#171;realizzare in via mediata una finalit\u0026#224; [\u0026#8230;] riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica\u0026#187;, in quanto diretta a riorientare virtuosamente \u0026#171;la spesa pubblica\u0026#187; (sul punto si richiama la sentenza di questa Corte n. 78 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale la complessa sequenza delle fasi procedimentali propedeutiche all\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;anno scolastico necessita della puntuale osservanza, da parte di tutte le regioni, delle scadenze stabilite dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo basterebbe considerare che le procedure di mobilit\u0026#224; del personale sono a carattere nazionale e che, di conseguenza, per definire i trasferimenti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario sarebbe necessario il completamento di tutte le fasi di iscrizione e formazione delle classi di ogni istituzione scolastica su tutto il territorio nazionale, sicch\u0026#233; la presenza anche di una sola regione inadempiente, o comunque in ritardo sui termini di legge, inficerebbe l\u0026#8217;intera procedura, costringendo il legislatore nazionale a intervenire, in via derogatoria, con appositi aggiornamenti normativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia, poi, che l\u0026#8217;introduzione, con le citate norme straordinarie, di modalit\u0026#224; e termini pi\u0026#249; ampi per la definizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani di dimensionamento, in deroga quindi agli obiettivi di riduzione del numero delle autonomie scolastiche imposti dal PNRR, \u0026#232; stata possibile soltanto perch\u0026#233; gli obiettivi finali della riforma sarebbero stati valutati dalla Commissione europea al termine del primo triennio di applicazione della misura. In altre parole: tali interventi \u0026#8211; si sostiene \u0026#8211; sono stati possibili solo a fronte dell\u0026#8217;impegno dello Stato con le Istituzioni europee a mantenere impregiudicato il raggiungimento dell\u0026#8217;obiettivo finale di attuazione della riorganizzazione del sistema scolastico indicato dal citato d.interm. n. 127 del 2023 per l\u0026#8217;anno scolastico 2026/27.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi afferma, ancora, che, proprio in considerazione di ci\u0026#242;, tenuto conto della vicina e inderogabile scadenza imposta dal PNRR, si era reso necessario l\u0026#8217;intervento normativo oggetto di censura, teso a garantire stabilmente la partecipazione delle regioni al procedimento amministrativo e, allo stesso tempo, il soddisfacimento dell\u0026#8217;imprescindibile esigenza di consentire il corretto avvio dell\u0026#8217;anno scolastico. Per questa ragione, la legge n. 20 del 2025, con la quale \u0026#232; stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 208 del 2024, aveva introdotto \u0026#8211; mediante il citato art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, lettere \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e \u0026#8211; le seguenti modifiche: i) una nuova data \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; entro la quale le regioni devono concludere la pianificazione della rete scolastica, individuata nel 31 ottobre del precedente anno scolastico; ii) la possibilit\u0026#224; di un differimento del suddetto termine ordinario di non oltre trenta giorni mediante decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, quindi, la scelta legislativa mira a garantire la piena partecipazione delle regioni al procedimento amministrativo in esame, evitando, tuttavia, che i ritardi e/o le omissioni imputabili ad alcune di esse possano pregiudicare in modo grave e irreparabile l\u0026#8217;intero sistema scolastico e dar luogo a un inadempimento dell\u0026#8217;Italia quanto agli impegni assunti in sede europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel valutare il bilanciamento tra gli interessi in gioco, va anche considerato che, sulla base della normativa \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, i contingenti dei DS e dei DSGA, costituenti il parametro per il dimensionamento scolastico da parte delle regioni, sono definiti su base triennale e, quindi, sono noti con largo anticipo agli enti regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale, pertanto, non coglierebbero nel segno le censure secondo le quali le nuove previsioni normative avrebbero un impatto che \u0026#171;incide in modo significativo sullo svolgimento dell\u0026#8217;iter di formazione del Piano, stabilendo una tempistica stringente e non adeguata al complesso procedimento per l\u0026#8217;approvazione del Piano stesso\u0026#187;, implicando \u0026#8211; altres\u0026#236; \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;estromissione della Regione da ogni decisione in merito alla proroga del termine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe suddette affermazioni sarebbero errate anzitutto in punto di fatto, in considerazione dell\u0026#8217;iter procedurale sopra delineato, e lo sarebbero anche in punto di diritto, alla luce di quanto rilevato da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2023, laddove \u0026#8211; in ordine al riparto di competenze nella materia \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e \u0026#8211; si \u0026#232; definitivamente chiarito che le disposizioni sul dimensionamento scolastico si fondano \u0026#171;in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale. Va infatti considerato che queste norme, sia sotto il profilo della determinazione del contingente che sotto quello della scelta del superamento, nei termini precisati, dell\u0026#8217;istituto giuridico della reggenza, sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale, perch\u0026#233; \u0026#8220;i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali \u0026#8211; come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico\u0026#8221; (sentenza n. 147 del 2012 e gi\u0026#224;, nello stesso senso, sentenza n. 200 del 2009, con riguardo al personale scolastico). Esse rientrano a pieno titolo, quindi, nella materia \u0026#8220;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#8221;, di competenza esclusiva statale in base alla lettera \u003cem\u003eg)\u003c/em\u003e del secondo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale \u0026#171;[l]e disposizioni in esame [sarebbero] qualificabili, sotto un duplice profilo, anche come norme generali sull\u0026#8217;istruzione, rientranti nella potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, Cost. In primo luogo, perch\u0026#233;, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte per altre categorie di personale scolastico, la \u0026#8220;revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici\u0026#8221; (sentenza n. 200 del 2009, punto 34 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), rientra tra le norme generali sull\u0026#8217;istruzione. In secondo luogo, perch\u0026#233; tali norme mirano a ridefinire un aspetto di fondo dell\u0026#8217;autonomia funzionale \u0026#8211; la cui disciplina questa Corte ha gi\u0026#224; ricondotto alle \u0026#8220;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#8221; (sentenza n. 200 del 2009, punto 21 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; che caratterizza le istituzioni scolastiche, essendo rivolte a istituire un necessario binomio tra l\u0026#8217;autonomia e la titolarit\u0026#224; effettiva di un dirigente, sicch\u0026#233; non si d\u0026#224; pi\u0026#249; la prima in assenza di tale figura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la scelta di anticipare di trenta giorni la scadenza di adozione del piano regionale costituirebbe una modificazione dei termini procedimentali che troverebbe piena giustificazione in titoli competenziali quali \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#187; e \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187;. Si dovrebbero inoltre considerare l\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;osservanza degli impegni assunti in sede europea e quella di consentire il regolare avvio dell\u0026#8217;anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali esigenze giustificherebbero non solo la menzionata anticipazione del termine procedimentale, ma anche la scelta del legislatore di attribuire al Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito il potere di disporre un suo eventuale differimento, in quanto il possibile ritardo da parte anche di una sola regione inciderebbe negativamente su tutto il sistema a livello nazionale e, proprio per tale ragione, anche le scelte relative all\u0026#8217;eventuale differimento del termine dovrebbero vagliarsi a livello centrale, potendo esse pregiudicare un diritto fondamentale degli utenti quale il diritto all\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale, al fine di dimostrare quanto affermato, richiama una tabella riportante le principali fasi propedeutiche all\u0026#8217;avvio del nuovo anno scolastico, fissato per il mese di settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, dalla tabella si evincerebbe che, al fine di garantire il regolare avvio dell\u0026#8217;anno scolastico, sarebbe indispensabile definire compiutamente il piano triennale dell\u0026#8217;offerta formativa (che rappresenterebbe il fulcro dell\u0026#8217;autonomia scolastica) in base al quale le famiglie possono esercitare compiutamente la loro libert\u0026#224; di scelta educativa, che a sua volta richiederebbe l\u0026#8217;esatta e tempestiva individuazione del numero, del tipo, dell\u0026#8217;ubicazione e delle modalit\u0026#224; di aggregazione dei plessi scolastici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia altres\u0026#236; che l\u0026#8217;autonomia scolastica ha trovato esplicito riconoscimento nella Costituzione (art. 117, terzo comma), il cui rispetto esige che alle istituzioni scolastiche siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa concorrente, non possono pregiudicare (si richiama la sentenza di questa Corte n. 13 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la disposizione impugnata sarebbe anche rivolta a tutelare tali spazi di autonomia, garantendo alle istituzioni scolastiche il tempo necessario all\u0026#8217;assunzione delle scelte organizzative e progettuali concernenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; formativa. Essendo le modifiche normative oggetto di censura preordinate anche al raggiungimento di siffatto obiettivo su tutto il territorio nazionale, l\u0026#8217;adozione di quelle scelte rientrerebbe a pieno titolo tra le competenze legislative dello Stato, come sarebbe stato peraltro evidenziato da questa Corte nella gi\u0026#224; menzionata sentenza n. 223 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; In data 23 ottobre 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria d\u0026#8217;udienza, ribadendo quanto gi\u0026#224; sostenuto nell\u0026#8217;atto di costituzione ed evidenziando che, con riferimento all\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027, con deliberazione 29 settembre 2025, n. 1455 (Approvazione degli indirizzi regionali per il dimensionamento della rete scolastica per l\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027), la Giunta della Regione Toscana ha stabilito di sospendere il procedimento regionale di definizione degli istituti, mantenendo invariato il numero delle autonomie scolastiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 27 ottobre 2025 la Regione Toscana ha depositato una memoria d\u0026#8217;udienza, contestando le argomentazioni della difesa statale ed evidenziando in particolare che i termini del procedimento per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento sarebbero stati di norma rispettati dalle regioni, che non avrebbero mai pregiudicato i tempi per le iscrizioni e per il corretto avvio dell\u0026#8217;anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana sostiene che la difficolt\u0026#224; scaturente dalla legge n. 197 del 2022 sarebbe dipesa, invece, dalla riduzione del numero del personale assegnato alle regioni, che sarebbero state chiamate a adottare un dimensionamento scolastico contando su meno personale e dovendo pertanto accorpare gli istituti, il che avrebbe reso ancora pi\u0026#249; complesso il procedimento di dimensionamento (nel quale, del resto, le regioni sarebbero chiamate necessariamente a coinvolgere gli enti locali e le stesse istituzioni scolastiche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; nello specifico, la Regione Toscana afferma di aver sempre rispettato i termini stabiliti dalle norme statali per l\u0026#8217;approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica di riferimento, come si evincerebbe da quelli succedutisi negli anni (sono allegate le delibere della Giunta regionale di approvazione dei piani), precisando che quelli relativi agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 erano stati approvati nel rispetto dei termini e delle deroghe concesse, rispettivamente, con il d.l. n. 215 del 2023, come convertito, e con il d.l. n. 1 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Toscana, quindi, le difficolt\u0026#224; operative non erano dipese dai termini del procedimento per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si evidenzia che le deroghe apportate con i decreti-legge sopra richiamati avevano consentito l\u0026#8217;attivazione, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, di un numero superiore di autonomie scolastiche rispetto al contingente dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito dal d.interm. n. 127 del 2023 e che questo aveva permesso di superare le criticit\u0026#224; riscontrate ed evidenziate dalle regioni rispetto agli accorpamenti necessari derivanti dal minor numero del personale a disposizione. Si precisa altres\u0026#236; che tali deroghe si sarebbero rese necessarie proprio per superare alcune criticit\u0026#224; riscontrate nella definizione del contingente di personale da assegnare a ciascuna regione (si riporta un esempio di criticit\u0026#224; che aveva interessato proprio la Regione Toscana, in relazione alla quale, fra gli studenti considerati dal Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito nell\u0026#8217;adozione del d.interm. n. 127 del 2023, non erano stati conteggiati gli studenti degli undici centri provinciali per l\u0026#8217;istruzione degli adulti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana soggiunge che l\u0026#8217;operazione volta alla definizione del contingente organico non era risultata agevole, in prima applicazione, neanche per l\u0026#8217;amministrazione statale; infatti, per la definizione degli organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui al d.interm. n. 127 del 2023, si sarebbe preso in considerazione un dato della popolazione scolastica rivelatosi sottostimato rispetto alla sua reale consistenza. Per questa ragione si era dovuto intervenire con i citati decreti-legge in deroga volti ad aumentare in percentuale il numero delle autonomie scolastiche attivabili (d.l. n. 215 del 2023, come convertito, e d.l. n. 1 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia pure che lo Stato era intervenuto, con decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, procedendo alla revisione in aumento del contingente organico dei DS e dei DSGA per l\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027, riconoscendo, nel suo considerato, \u0026#171;una incidenza del calo demografico nel periodo temporale in analisi meno significativa rispetto ai valori posti come base di calcolo per la definizione del citato DI n. 127 del 2023 con relativa riduzione del tasso di denatalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Toscana la conferma della sottostima del dato della popolazione scolastica, utilizzato per la definizione del contingente dei DS e dei DSGA, operata dal d.interm. n. 127 del 2023, si ricaverebbe anche dalla recente sentenza del TAR per la Campania, sezione quarta, 21 ottobre 2025, n. 6842.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni, la Regione Toscana sostiene che sarebbe immotivata, infondata e priva di riscontro la tesi \u0026#8211; sostenuta dalla difesa statale \u0026#8211; che le deroghe concesse con i d.l. n. 215 del 2023, come convertito, e n. 1 del 2025 si sarebbero rese necessarie a causa del comportamento inadempiente delle regioni nell\u0026#8217;approvazione dei piani di dimensionamento scolastico. Si rileva che l\u0026#8217;amministrazione statale non aveva attivato alcun procedimento propedeutico all\u0026#8217;esercizio dei poteri sostitutivi, in attuazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e non aveva seguito neppure il particolare iter procedurale previsto all\u0026#8217;art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (\u003cem\u003eGovernance\u003c/em\u003e del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante l\u0026#8217;esercizio del potere sostitutivo nell\u0026#8217;ambito della \u003cem\u003egovernance \u003c/em\u003edel PNRR, che trova applicazione nel caso di mancato rispetto, da parte delle regioni o degli enti locali, degli obblighi e impegni finalizzati all\u0026#8217;attuazione del PNRR, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano stesso. A parere della Regione Toscana ci\u0026#242; confermerebbe che le disposizioni impugnate non sarebbero funzionali all\u0026#8217;attuazione del PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si evidenzia che, con nota regionale del 21 ottobre 2025, senza prestare acquiescenza alla disciplina oggi impugnata, la Regione Toscana si era trovata costretta a presentare istanza al Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito per il differimento del termine di conclusione del procedimento di dimensionamento scolastico per l\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione Toscana, non sussisteva la necessit\u0026#224; di ridurre il termine per il dimensionamento della rete scolastica da parte delle regioni n\u0026#233; quella di sottrarre loro il potere di disporre in autonomia il differimento di detto termine, posto che la previgente scansione temporale e procedurale sarebbe stata gi\u0026#224; ampiamente adeguata a garantire l\u0026#8217;apertura delle iscrizioni per l\u0026#8217;anno scolastico di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la Regione Toscana ritiene infondata la tesi, del Presidente del Consiglio dei ministri, che le disposizioni sul dimensionamento scolastico si fonderebbero in via prevalente su titoli di competenza statale, cos\u0026#236; come gi\u0026#224; affermato da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2023. Essa, infatti, richiamerebbe e confermerebbe la precedente giurisprudenza costituzionale in base alla quale il dimensionamento scolastico e la programmazione della rete scolastica non possono ricondursi alle norme generali sull\u0026#8217;istruzione e andrebbero, invece, ricompresi nella competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;istruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; nello specifico, non sarebbe pertinente l\u0026#8217;avverso richiamo alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, la quale sarebbe richiamata nella sentenza n. 223 del 2023 a fondamento della disciplina nazionale per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni (si richiama anche la sentenza di questa Corte n. 168 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana osserva che tale competenza legislativa riconosciuta allo Stato riguarderebbe le norme nazionali che disciplinano le modalit\u0026#224; di definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni, mentre la competenza legislativa regionale sul dimensionamento scolastico sarebbe fatta salva e ricondotta alla potest\u0026#224; concorrente relativa all\u0026#8217;\u0026#171;istruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe pertanto indubbio che nel caso in esame venga in rilievo un concorso di competenze legislative statali con quelle regionali, che avrebbe reso necessaria la previsione di adeguati strumenti di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ambito materiale prevalente di competenza statale non potrebbe quindi configurarsi in relazione alle attribuzioni concernenti il dimensionamento scolastico, confermate di competenza legislativa concorrente regionale dalla giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana evidenzia infine che, comunque, la \u0026#171;chiamata in sussidiariet\u0026#224;\u0026#187;, con cui lo Stato attrae a s\u0026#233; compiti che incidono in materie rientranti nella competenza legislativa regionale, richiede il rispetto del principio di leale collaborazione, mentre nel caso in esame non sarebbe garantita l\u0026#8217;effettiva partecipazione della regione, la quale non risulterebbe neanche \u0026#171;sentita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione Toscana ha promosso con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 18 del 2025) questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 2025, nella parte in cui ha inserito nel testo del d.l. n. 208 del 2024 l\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; La disposizione impugnata stabilisce che all\u0026#8217;art. 19, comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 98 del 2011 \u0026#171;sono apportate le seguenti modificazioni: \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e al terzo periodo, le parole: \u0026#8220;entro il 30 novembre\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;entro il 31 ottobre\u0026#8221;; \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e al quarto periodo, le parole: \u0026#8220;Con deliberazione motivata della regione\u0026#8221; sono sostituite dalle seguenti: \u0026#8220;Con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8722; La ricorrente ritiene che tali previsioni normative ledano le attribuzioni regionali in materia di istruzione, in particolare in materia di dimensionamento scolastico, in quanto: i) l\u0026#8217;anticipazione del termine per la conclusione dell\u0026#8217;iter di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica pregiudicherebbe il corretto esercizio della sua programmazione; ii) la previsione di un decreto ministeriale per disporre la proroga del termine di approvazione dei piani esautorerebbe la Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Pi\u0026#249; specificamente, la ricorrente sostiene che quelle impugnate sarebbero norme di dettaglio e autoapplicative, direttamente conformative delle modalit\u0026#224; di esercizio della funzione di programmazione della rete scolastica, sicch\u0026#233; sarebbero compromesse le competenze legislative e amministrative regionali in materia di istruzione, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, e all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Viene richiamata, a tal proposito, giurisprudenza costituzionale a tenor della quale, sostiene, il dimensionamento scolastico e la programmazione della rete scolastica non potrebbero ricondursi alle norme generali sull\u0026#8217;istruzione e andrebbero invece ricompresi nella materia di competenza legislativa concorrente \u0026#171;istruzione\u0026#187; (si menzionano le sentenze n. 223 del 2023, n. 147 del 2012, n. 92 del 2011 e n. 235 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8722; La Regione Toscana soggiunge che laddove si prevede l\u0026#8217;intervento unilaterale e autoritativo del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito al fine di disporre la proroga del termine si violerebbero anche i princ\u0026#236;pi di leale collaborazione e di chiamata in sussidiariet\u0026#224;, ai sensi degli artt. 5, 117, comma terzo, e 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la non fondatezza di tutte le censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale premette, nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio, che le disposizioni in esame sono state introdotte in attuazione degli impegni assunti dall\u0026#8217;Italia con gli altri Stati europei e con le Istituzioni europee in ordine al dispositivo per la ripresa e la resilienza e sarebbero quindi attuative del PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene, poi, che per garantire l\u0026#8217;ordinato avvio dell\u0026#8217;anno scolastico, consentendo alle famiglie di presentare le domande di iscrizione, le operazioni connesse alla definizione della rete scolastica devono concludersi non oltre l\u0026#8217;anno solare precedente, affinch\u0026#233; gli alunni possano essere iscritti presso le sedi scolastiche effettivamente disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la disciplina previgente avrebbe lasciato un esiguo margine di tempo tra la conclusione delle operazioni di competenza delle regioni e l\u0026#8217;avvio della fase di registrazione delle iscrizioni da parte delle famiglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ha fatto s\u0026#236; che nei primi due anni di applicazione della disciplina in materia sia stato necessario introdurre per legge misure straordinarie, differendo i termini di conclusione delle operazioni di dimensionamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la scelta di anticipare di trenta giorni il termine per l\u0026#8217;adozione del piano regionale sarebbe giustificata e si fonderebbe su titoli competenziali quali \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, Cost.) e \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi depositato memoria, nella quale fra l\u0026#8217;altro si evidenzia che, con riferimento all\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027, la Giunta della Regione Toscana ha adottato la deliberazione n. 1455 del 2025, stabilendo di sospendere il procedimento di definizione degli istituti, mantenendo invariato il numero delle autonomie scolastiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Memoria ha depositato anche la Regione Toscana, evidenziando fra l\u0026#8217;altro che i termini del procedimento per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento sarebbero stati di norma rispettati dalle regioni e non avrebbero mai pregiudicato i tempi utili per le iscrizioni e per il corretto avvio dell\u0026#8217;anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella memoria si riferisce altres\u0026#236; che, senza prestare acquiescenza alla disciplina qui censurata, la Regione Toscana si era trovata costretta a presentare (con nota regionale del 21 ottobre 2025) istanza al Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito per il differimento del termine di conclusione del procedimento di dimensionamento scolastico per l\u0026#8217;anno scolastico 2026/2027.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Al fine della delimitazione del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e \u0026#232; necessario osservare che le censure prospettate dalla Regione Toscana si incentrano principalmente sulla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le norme impugnate, in particolare pel profilo del dimensionamento scolastico, atterrebbero alla materia \u0026#171;istruzione\u0026#187;, rimessa alla potest\u0026#224; legislativa concorrente, e non alla materia di competenza esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg)\u003c/em\u003e, Cost. (\u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#187;), ovvero lettera \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e (\u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187;). Ci\u0026#242; escluderebbe la legittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni statali di dettaglio e autoapplicative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, per quanto riguarda il potere ministeriale di disporre, senza il coinvolgimento delle regioni, la proroga del termine fissato al 31 ottobre per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento scolastico, si deduce anche la violazione degli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Poich\u0026#233; la Regione Toscana lamenta, quale vizio principale, la violazione del riparto costituzionale delle competenze, occorre anzitutto individuare la materia cui ricondurre le norme impugnate, tenendo conto, giusta i criteri enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, dell\u0026#8217;oggetto, della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e della finalit\u0026#224; delle norme medesime, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, cos\u0026#236; da identificare correttamente anche l\u0026#8217;interesse tutelato (tra le tante, sentenze n. 6 del 2023, n. 193 e n. 70 del 2022, n. 104 del 2021, n. 56 del 2020, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito e cos\u0026#236; come modificato dall\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.l. n. 208 del 2024, come convertito, interseca la competenza legislativa regionale concorrente in materia di istruzione pel profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale da questa Corte (sentenze n. 168 del 2024, n. 223 del 2023, n. 284 del 2016, n. 147 del 2012, n. 92 del 2011, n. 235 del 2010, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005, n. 13 del 2004 e ordinanza n. 199 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa tuttavia evidenziato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto all\u0026#8217;ambito della programmazione della rete scolastica o del \u0026#8220;dimensionamento scolastico\u0026#8221; e, quindi, ha ascritto alla disciplina di dettaglio in materia di istruzione in particolare: i) le disposizioni concernenti la definizione delle dotazioni organiche del personale docente (sentenza n. 13 del 2004); ii) la definizione di \u0026#171;criteri per la definizione dell\u0026#8217;organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche\u0026#187; (sentenza n. 34 del 2005); iii) la preordinazione dei criteri volti al dimensionamento della rete scolastica, avente \u0026#171;una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realt\u0026#224; territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2009); iv) la definizione di modalit\u0026#224; e criteri per la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome (sentenza n. 235 del 2010); v) l\u0026#8217;istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell\u0026#8217;infanzia gi\u0026#224; esistenti (sentenza n. 92 del 2011); vi) l\u0026#8217;obbligatoria e immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l\u0026#8217;aggregazione della scuola dell\u0026#8217;infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l\u0026#8217;autonomia, soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche (sentenza n. 147 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmerge dunque dalla pregressa giurisprudenza come le norme ricondotte da questa Corte alla materia \u0026#171;dimensionamento scolastico\u0026#187; attengano al profilo sostanziale delle scelte amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per converso, le norme impugnate si limitano a prevedere: i) un termine pi\u0026#249; breve per l\u0026#8217;adozione del piano di dimensionamento; ii) un potere ministeriale di proroga di tale termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali norme, pertanto, attengono al profilo procedimentale a monte dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa \u0026#8211; sostanziale \u0026#8211; di predisposizione del piano di dimensionamento. Ne consegue che questa \u0026#232; \u0026#8211; e rimane \u0026#8211; una funzione di competenza legislativa regionale, non potendo ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato che configuri l\u0026#8217;ipotesi della chiamata in sussidiariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Pi\u0026#249; in generale, le norme impugnate si inseriscono in un pi\u0026#249; ampio programma di riorganizzazione del sistema scolastico, connesso a un preciso impegno assunto dall\u0026#8217;Italia con il PNRR (Riforma 1.3 \u0026#171;Riorganizzazione del sistema scolastico\u0026#187; della Missione 4 \u0026#171;Istruzione e Ricerca\u0026#187;, Componente 1 \u0026#171;Potenziamento dell\u0026#8217;offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle universit\u0026#224;\u0026#187;). Significativa \u0026#232; la rubrica dell\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e: \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione della riforma 1.3 \u0026#8220;Riorganizzazione del sistema scolastico\u0026#8221; della Missione 4 \u0026#8211; Componente 1 del PNRR\u0026#187; e, prima ancora, quella del Capo II, all\u0026#8217;interno del quale l\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#232; inserito: \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione del PNRR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, come ha gi\u0026#224; avuto modo di evidenziare questa Corte, tale tratto (assunzione di impegni da parte dell\u0026#8217;Italia attraverso il PNRR) \u0026#171;non vanifica, di per s\u0026#233;, le competenze regionali: come risulta dall\u0026#8217;art. 117, quinto comma, Cost., infatti, queste sono chiamate in causa nel provvedere \u0026#8220;all\u0026#8217;attuazione e all\u0026#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell\u0026#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalit\u0026#224; di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 223 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRilevare il collegamento con gli impegni sovranazionali assunti dallo Stato italiano, tuttavia, \u0026#232; utile a determinare l\u0026#8217;esatto contesto normativo, al fine di individuare la materia cui ricondurre le norme impugnate, verificando se esse siano ascrivibili, come vuole la Regione, alla materia \u0026#171;istruzione\u0026#187; oppure \u0026#8211; come vuole lo Stato \u0026#8211; alla materia \u0026#171;norme generali in materia di istruzione\u0026#187; o ad altra materia di competenza legislativa esclusiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il presente giudizio ruota attorno soprattutto al sintagma \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187; per come impiegato dall\u0026#8217;art. 117 Cost., nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Esso, al secondo comma, lettera \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, attribuisce allo Stato, in via esclusiva, la relativa potest\u0026#224; legislativa e, al terzo comma, assegna la materia dell\u0026#8217;istruzione, \u0026#171;salva l\u0026#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale\u0026#187;, alla potest\u0026#224; legislativa concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sintagma, peraltro, si rinviene anzitutto all\u0026#8217;art. 33, secondo comma, Cost., in forza del quale \u0026#171;[l]a Repubblica detta le norme generali sull\u0026#8217;istruzione [...]\u0026#187;. Ed \u0026#232; in primo luogo dallo stesso art. 33, in una col successivo art. 34 Cost., esso pure avente a oggetto l\u0026#8217;istruzione scolastica, che l\u0026#8217;ambito di tali norme generali, che hanno logicamente una valenza unitaria, pu\u0026#242; essere desunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal proposito, va ricordato che questa Corte (sentenza n. 200 del 2009) ha avuto modo di evidenziare come la Costituzione abbia inteso individuare gi\u0026#224; agli artt. 33 e 34 le caratteristiche basilari del sistema scolastico, cio\u0026#232;, fra l\u0026#8217;altro: a) istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (art. 33, secondo comma, Cost.); b) diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, ma senza oneri per lo Stato (art. 33, terzo comma, Cost.); c) parit\u0026#224; tra scuole statali e non statali per gli aspetti della loro piena libert\u0026#224; e dell\u0026#8217;uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.); d) necessit\u0026#224; di un esame di Stato per l\u0026#8217;ammissione ai vari ordini e gradi di scuola nonch\u0026#233; per la conclusione dei relativi cicli di istruzione (art. 33, quinto comma, Cost.); e) apertura delle scuola a tutti (art. 34, primo comma, Cost.); f) obbligatoriet\u0026#224; e gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;istruzione inferiore (art. 34, secondo comma, Cost.); g) diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi pi\u0026#249; alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.); h) necessit\u0026#224; di rendere effettivo quest\u0026#8217;ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Le esigenze unitarie sottese alle norme generali sull\u0026#8217;istruzione sono perimetrate solo in via di prima approssimazione dagli artt. 33 e 34 Cost., poich\u0026#233; spetta evidentemente al legislatore statale identificarle pi\u0026#249; precisamente, pur nel rispetto di quanto ivi disposto e in osservanza di tutti gli altri parametri costituzionali, a cominciare dall\u0026#8217;art. 3 Cost. e dal principio di ragionevolezza che se ne desume.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; per questo che la menzionata sentenza n. 200 del 2009 ha individuato l\u0026#8217;ambito delle \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187; anche alla luce della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull\u0026#8217;istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), e dei relativi decreti legislativi attuativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre la medesima pronuncia, poi, ha affermato che sono \u0026#171;in linea di principio\u0026#187; norme generali sull\u0026#8217;istruzione anche quelle \u0026#171;sull\u0026#8217;autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, di cui all\u0026#8217;art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), quelle sull\u0026#8217;assetto degli organi collegiali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell\u0026#8217;articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonch\u0026#233; quelle sulla parit\u0026#224; scolastica e sul diritto allo studio e all\u0026#8217;istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parit\u0026#224; scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all\u0026#8217;istruzione)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quella occasione, infine, si \u0026#232; concluso nel senso che \u0026#171;[i]l complesso delle suindicate fonti legislative rappresenta, per la sua valenza sistematica volta a definire espressamente l\u0026#8217;ambito materiale di intervento esclusivo dello Stato, un significativo termine di riferimento per valutare se nuove disposizioni, contenute in altre leggi, possano essere qualificate allo stesso modo\u0026#187;. \u0026#200; in questa direzione che \u0026#8211; pertanto \u0026#8211; deve muoversi l\u0026#8217;indagine necessaria per la definizione del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale indagine devono peraltro essere tenuti presenti anche i princ\u0026#236;pi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al riparto della potest\u0026#224; legislativa tra Stato e regioni nella materia dell\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Con la sentenza n. 13 del 2004 questa Corte ha affermato che \u0026#171;[n]el complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, princip\u0026#238; fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si pu\u0026#242; assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione delle [recte: della] rete scolastica. \u0026#200; infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era gi\u0026#224; ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall\u0026#8217;art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998\u0026#187; (sul punto, pi\u0026#249; di recente, sentenze n. 168 del 2024, n. 223 del 2023, n. 284 del 2016, n. 147 del 2012, n. 92 del 2011, n. 235 del 2010, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e ordinanza n. 199 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 34 del 2005 questa Corte, nel richiamare la sentenza n. 13 del 2004, ha affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;ampio decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare importanti e nuove funzioni amministrative alle Regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell\u0026#8217;offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e di programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 120 del 2005, infine, pronunciandosi in tema di disciplina degli asili nido, questa Corte ha chiarito che l\u0026#8217;individuazione degli standard strutturali e qualitativi di questi ultimi non pu\u0026#242; essere ricompresa \u0026#171;nelle norme generali sull\u0026#8217;istruzione e cio\u0026#232; in quella disciplina caratterizzante l\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;istruzione\u0026#187;; ci\u0026#242; in quanto siffatta individuazione \u0026#171;presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello \u003cem\u003elato sensu\u003c/em\u003e organizzativo nel quale si svolge la potest\u0026#224; legislativa regionale\u0026#187; (sul punto, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 284 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Come ha posto in evidenza la citata sentenza di questa Corte n. 13 del 2004, nella materia dell\u0026#8217;istruzione si intrecciano \u0026#171;norme generali, princip\u0026#238; fondamentali, leggi regionali\u0026#187;, oltre che \u0026#171;determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto assume dunque particolare importanza l\u0026#8217;individuazione di una precisa linea di demarcazione tra le \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187; e i \u0026#171;princ\u0026#236;pi fondamentali\u0026#187; di tale materia, dato che le prime sono espressive di competenza legislativa esclusiva dello Stato mentre i secondi costituiscono esercizio di una competenza legislativa concorrente con quella regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale linea di demarcazione \u0026#232; stata gi\u0026#224; individuata, in via generale, da questa Corte con la sentenza n. 279 del 2005, ove si \u0026#232; chiarito che \u0026#171;le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di l\u0026#224; dell\u0026#8217;ambito propriamente regionale\u0026#187; e che \u0026#171;[l]e norme generali cos\u0026#236; intese si differenziano, nell\u0026#8217;ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operativit\u0026#224;, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, pi\u0026#249; o meno numerose\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, con la pi\u0026#249; volte ricordata sentenza n. 200 del 2009, questa Corte ha affermato che appartengono alle norme generali sull\u0026#8217;istruzione le disposizioni statali che \u0026#171;definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parit\u0026#224; di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell\u0026#8217;istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonch\u0026#233; la libert\u0026#224; di istituire scuole e la parit\u0026#224; tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla \u0026#8220;autonomia delle istituzioni scolastiche\u0026#8221;, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 della Costituzione\u0026#187;, mentre appartengono alla categoria dei \u0026#171;princ\u0026#236;pi fondamentali\u0026#187; della materia \u0026#171;istruzione\u0026#187;, \u0026#171;quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalit\u0026#224; di fruizione del servizio dell\u0026#8217;istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d\u0026#8217;istruzione che caratterizza le norme generali sull\u0026#8217;istruzione, dall\u0026#8217;altro, necessitano, per la loro attuazione (e non gi\u0026#224; per la loro semplice esecuzione) dell\u0026#8217;intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all\u0026#8217;osservanza dei principi fondamentali stessi\u0026#187;, evidenziando che: \u0026#171;lo svolgimento attuativo dei predetti principi \u0026#232; necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realt\u0026#224; territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico\u0026#187; e che \u0026#171;[i]n questa prospettiva viene in rilievo [\u0026#8230;] sia il settore della programmazione scolastica regionale sia quello inerente al dimensionamento sul territorio della rete scolastica\u0026#187; (pi\u0026#249; di recente, sentenze n. 48 del 2025, n. 192 e n. 168 del 2024, n. 223 del 2023, n. 62 del 2013, n. 279 e n. 147 del 2012, n. 92 del 2011 e ordinanza n. 199 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre nella sentenza n. 200 del 2009 si precisa altres\u0026#236; che \u0026#171;[l]e norme sin qui richiamate \u0026#8211; che, dettando discipline che non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale, delineano le basi del sistema nazionale di istruzione \u0026#8211; sono funzionali, anche nei lori profili di rilevanza organizzativa, ad assicurare, mediante [\u0026#8230;] la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, l\u0026#8217;identit\u0026#224; culturale del Paese, nel rispetto della libert\u0026#224; di insegnamento di cui all\u0026#8217;art. 33, primo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, ha affermato la riferita pronuncia: \u0026#171;deve ritenersi che il sistema generale dell\u0026#8217;istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall\u0026#8217;osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica\u0026#187; e che di talch\u0026#233; \u0026#171;[s]i tratta [\u0026#8230;] di conciliare, da un lato, basilari esigenze di \u0026#8220;uniformit\u0026#224;\u0026#8221; di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall\u0026#8217;altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l\u0026#8217;esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell\u0026#8217;ambito del territorio di ciascuna Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Dato questo quadro normativo e giurisprudenziale, appare agevole osservare che la previsione di un termine pi\u0026#249; ravvicinato (31 ottobre anzich\u0026#233; 30 novembre) per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento scolastico, vincolante (salva proroga) per tutte le regioni, risponde proprio a una necessit\u0026#224; organizzativa di matrice unitaria, soddisfacendo l\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;ordinato avvio dell\u0026#8217;anno scolastico e consentendo alle famiglie di iscrivere gli alunni presso le sedi effettivamente disponibili. A tal fine, infatti, le operazioni connesse alla definizione della rete scolastica devono concludersi non oltre l\u0026#8217;anno solare precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel dossier n. 422/2 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 18 febbraio 2025 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. D.L. 208/2024 - A.S. 1384) si legge, alla pag. 108: \u0026#171;[l]a relazione illustrativa afferma che la disposizione si rende necessaria alla luce delle difficolt\u0026#224; riscontrate, a decorrere dall\u0026#8217;entrata in vigore della riforma del PNRR sul dimensionamento scolastico, in relazione al dimensionamento da parte delle regioni e all\u0026#8217;eccessiva prossimit\u0026#224; del termine del 30 dicembre rispetto all\u0026#8217;avvio delle iscrizioni da parte delle famiglie, da svolgersi necessariamente entro il mese di gennaio al fine di garantire il regolare avvio dell\u0026#8217;anno scolastico successivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene: la complessa sequenza delle fasi procedimentali propedeutiche all\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;anno scolastico tocca esigenze dell\u0026#8217;intera comunit\u0026#224; nazionale e necessita della puntuale osservanza, da parte di tutte le regioni, delle scadenze stabilite dalla legge. E nel caso che ci occupa lo Stato ha adottato norme concernenti il (solo) procedimento, volte proprio al soddisfacimento delle segnalate esigenze unitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Al riguardo, basta considerare che le procedure di mobilit\u0026#224; del personale sono a carattere nazionale e che, di conseguenza, per definire i trasferimenti di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario \u0026#232; necessario il completamento di tutte le fasi di iscrizione e formazione delle classi di ogni istituzione scolastica su tutto il territorio nazionale, di talch\u0026#233; la presenza anche di una sola regione inadempiente, o comunque in ritardo rispetto ai termini di legge, inficerebbe l\u0026#8217;intera procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Inoltre, come evidenziato dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, al fine di garantire il regolare avvio dell\u0026#8217;anno scolastico, \u0026#232; indispensabile definire compiutamente il piano triennale dell\u0026#8217;offerta formativa, in base al quale le famiglie possono esercitare compiutamente la loro libert\u0026#224; di scelta educativa, che a sua volta richiede l\u0026#8217;esatta e tempestiva individuazione del numero, del tipo, dell\u0026#8217;ubicazione e delle modalit\u0026#224; di aggregazione dei plessi scolastici. Le norme impugnate, pertanto, sono anche intese a tutelare tali spazi di autonomia, garantendo alle istituzioni scolastiche il tempo necessario all\u0026#8217;assunzione delle scelte organizzative e progettuali dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; formativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8722; Sulla base di queste considerazioni, le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, Cost., dal momento che la loro funzione consiste nell\u0026#8217;introdurre una disciplina dei \u0026#8220;termini\u0026#8221; che per ragioni di necessaria unit\u0026#224; e uniformit\u0026#224; deve essere operante sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (sul punto, sentenze n. 62 del 2013 e n. 200 del 2009). Ci\u0026#242; al fine di garantire il regolare avvio dell\u0026#8217;anno scolastico nonch\u0026#233; adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche, tenuto altres\u0026#236; conto del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico nel quale esse sono inserite e del preciso impegno assunto dall\u0026#8217;Italia con il PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8722; In quanto riconducibili a un ambito materiale di competenza legislativa esclusiva dello Stato, anzitutto la norma concernente lo spostamento del termine risulta espressione di attribuzioni statali, legittimamente esercitate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, se \u0026#232; pur vero che, come evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2023, il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, si riflette sul dimensionamento scolastico di competenza legislativa regionale, si tratta, a ben vedere, di un\u0026#8217;incidenza mediata, poich\u0026#233; tale intervento \u0026#232; comunque prevalentemente riconducibile alla materia \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha invero precisato che, qualora una normativa intersechi pi\u0026#249; materie attribuite dalla Costituzione alla potest\u0026#224; legislativa statale e a quella concorrente (o residuale) delle regioni, occorre individuare l\u0026#8217;ambito materiale che deve considerarsi, nei singoli casi, prevalente (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 44 del 2014, che richiama le sentenze n. 118 del 2013, n. 334 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 50 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle considerazioni che precedono, la circostanza che all\u0026#8217;art. 138, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 112 del 1998 rientri tra le \u0026#171;funzioni amministrative\u0026#187; che sono state \u0026#171;delegate alle regioni\u0026#187; quella di provvedere in materia di programmazione scolastica territoriale, non toglie che, al fine di soddisfare esigenze nazionali, lo Stato abbia un autonomo titolo di legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione in tema di istruzione quanto le linee generali dell\u0026#8217;organizzazione scolastica (cos\u0026#236;, ancora, sentenza n. 200 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; Consolida tale approdo interpretativo la sentenza n. 223 del 2023, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, promossa dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., proprio affermando che tali disposizioni si fondavano in via prevalente su diversi titoli di competenza legislativa esclusiva statale, quali \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, Cost.) e \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; Alla luce delle osservazioni che precedono, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma che anticipa il termine di conclusione dell\u0026#8217;iter di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.\u0026#8211; Una volta accertato che la norma che anticipa il termine di conclusione dell\u0026#8217;iter di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica \u0026#232; stata adottata nell\u0026#8217;esercizio del titolo di competenza legislativa esclusiva statale \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187;, lo stesso deve dirsi per quella che dispone l\u0026#8217;intervento ministeriale per la concessione della proroga. Poich\u0026#233;, poi, quel titolo competenziale necessariamente prevale sugli altri coi quali si interseca, non pu\u0026#242; neppure ravvisarsi un difetto di leale collaborazione nel conferimento al Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito del potere di concedere la proroga del termine del 31 ottobre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione del potere di proroga, infatti, non pu\u0026#242; essere sganciata da quella della fissazione del termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa considerazione del potere di proroga come avulso dalla valutazione complessiva della disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 208 del 2024, come convertito, conduce invece la Regione ricorrente a ritenere tale previsione non collegata al generale riassetto del sistema dell\u0026#8217;istruzione. Il ricorso non considera, per\u0026#242;, l\u0026#8217;obiettivo generale dell\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, indicato precisamente nella rubrica dello stesso: \u0026#171;Disposizioni urgenti per l\u0026#8217;attuazione della riforma 1.3 \u0026#8220;Riorganizzazione del sistema scolastico\u0026#8221; della Missione 4 \u0026#8211; Componente 1 del PNRR\u0026#187;. Tale obiettivo esige una disciplina procedimentale unitaria, che ben pu\u0026#242; contemplare un potere ministeriale di proroga, da esercitarsi nella considerazione complessiva delle esigenze prospettate dalle singole regioni. In ogni caso detto potere di proroga ha l\u0026#8217;effetto di rendere meno rigido per le regioni il termine fissato \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e al 31 ottobre, consentendo quindi, in caso di necessit\u0026#224; (come \u0026#232; avvenuto nella fattispecie in esame) di chiedere un differimento del termine stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; comunque opportuno \u0026#8211; data, come si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;interferenza della suddetta disciplina con il dimensionamento scolastico di competenza legislativa regionale \u0026#8211; un approfondimento quanto alla censura relativa al mancato coinvolgimento regionale ai fini della concessione della proroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ricordato che, nel verificare il rispetto delle attribuzioni regionali, questa Corte ha ribadito, anche di recente, che \u0026#171;i necessari strumenti di collaborazione non sono univoci, ma si diversificano \u0026#8220;in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all\u0026#8217;intensit\u0026#224; delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte\u0026#8221; (sentenza n. 62 del 2005) nonch\u0026#233; alle competenze incise\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2023, ma si veda anche gi\u0026#224; la sentenza n. 169 del 2020, che valorizza le \u0026#171;concrete modalit\u0026#224; di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in considerazione del \u0026#171;livello degli interessi coinvolti\u0026#187; (sentenze n. 168 del 2021 e n. 179 del 2019), mette conto evidenziare che l\u0026#8217;adozione del piano di dimensionamento costituisce un adempimento indefettibilmente cadenzato in modo che sia operativo prima dell\u0026#8217;avvio di ogni anno scolastico, che altrimenti rischierebbe di essere rinviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini: le esigenze di funzionalit\u0026#224; del sistema scolastico non possono non riverberarsi sulla valutazione delle modalit\u0026#224; di un coinvolgimento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal proposito, va detto che la sequenza procedimentale caratterizzante la concessione della proroga del termine per l\u0026#8217;approvazione del piano di dimensionamento ha inizio con una specifica richiesta della regione (cos\u0026#236; come peraltro \u0026#232; avvenuto anche nel caso in esame), nella quale possono essere indicate tutte le ragioni che potrebbero giustificare la concessione della proroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che esprime una generale esigenza di strutturazione pluralistica dei procedimenti amministrativi, dovr\u0026#224; poi essere garantita la pi\u0026#249; idonea collaborazione tra le amministrazioni coinvolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel regime disegnato dalle norme impugnate sono dunque \u003cem\u003ein re ipsa\u003c/em\u003e il coinvolgimento di entrambi i soggetti istituzionali interessati e la garanzia della loro leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e22.\u0026#8211; Deve, quindi, dichiararsi non fondata anche la questione relativa alla violazione degli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, promosse, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMassimo LUCIANI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Istruzione - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni - Modifiche all\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito - Procedura e scadenze per l\u0026#8217;adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica - Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l\u0026#8217;adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento - Possibilit\u0026#224;, con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni - Denunciata compressione del termine per l\u0026#8217;adozione del provvedimento regionale e trasferimento all\u0026#8217;amministrazione centrale della facolt\u0026#224; di decretare la proroga della scadenza di un atto di competenza regionale - Incidenza sulle attribuzioni regionali nella materia, di competenza concorrente, dell\u0026#8217;istruzione - Lesione dei principi riguardanti la chiamata in sussidiariet\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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