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costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettere \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; della Campania), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2005. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Regione Campania; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    udito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Annibale Marini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    uditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0027avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, con ricorso notificato il 18 febbraio 2005 e depositato il 22 febbraio 2005, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettere \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; della Campania), lamentando la violazione dell\u0027art. 117, comma sesto, della Costituzione, \u0026#171;in relazione all\u0027art. 33, comma sesto, e all\u0027art. 117, comma secondo, lettera \u003cI\u003en\u003c/I\u003e), della Costituzione\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Premette il ricorrente che la Regione, emanando la legge di cui si tratta, volta alla dichiarata finalit\u0026#224; di promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; operanti sul territorio regionale campano, ha evidentemente inteso attivare il potere di legislazione concorrente ad essa attribuito dall\u0027art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia \u0026#8211; tra l\u0027altro \u0026#8211; di \u0026#171;istruzione, salva l\u0027autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ritiene tuttavia il Governo che alcune disposizioni della legge incidano sulla competenza legislativa e regolamentare attribuita in materia di universit\u0026#224; in via esclusiva allo Stato dagli artt. 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera \u003cI\u003en\u003c/I\u003e), della Costituzione, comprensiva, tra l\u0027altro, della disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio, della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In particolare, l\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), della legge regionale, attribuendo alla programmazione regionale \u0026#171;l\u0027istituzione ed il finanziamento di scuole di eccellenza e di \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e\u0026#187;, violerebbe siffatta riserva di legge statale, ponendosi in contrasto con il principio dettato dall\u0027art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell\u0027attivit\u0026#224; amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui i criteri generali dell\u0027ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione sono definiti con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro dell\u0027universit\u0026#224;. Norma attuata con l\u0027emanazione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l\u0027autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell\u0027universit\u0026#224; e della ricerca scientifica e tecnologica), che individua, tra l\u0027altro, all\u0027art. 3, \u0026#171;i corsi di studio e i titoli\u0026#187; rilasciati dalle universit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), della stessa legge, attribuendo ancora alla programmazione regionale \u0026#171;gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati\u0026#187;, contrasterebbe, dal canto suo, con l\u0027art. 20, comma 8, lettere \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che demanda ad appositi regolamenti \u0026#8211; da emanarsi ai sensi dell\u0027art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0027attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), \u0026#8211; l\u0027individuazione delle norme generali regolatrici dello sviluppo e della programmazione del sistema universitario, nonch\u0026#233; con lo specifico strumento attuativo del menzionato art. 20, comma 8, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), della legge n. 59 del 1997, costituito dal d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonch\u0026#233; ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell\u0027articolo 20, comma 8, lettere \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e e \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, all\u0027art. 2, comma 2, demanda espressamente ad un decreto del Ministro dell\u0027istruzione la programmazione, tra l\u0027altro, proprio degli \u0026#171;accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Infine, l\u0027art. 3, comma 4, della legge regionale, prevedendo che i docenti universitari che compongono il comitato di indirizzo e programmazione \u0026#171;non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di Facolt\u0026#224; o altri incarichi di direzione accademica\u0026#187;, violerebbe la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), ponendosi, in particolare, in contrasto con l\u0027art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonch\u0026#233; sperimentazione organizzativa e didattica), che, in attuazione di detta delega, stabilisce tassativamente i casi di incompatibilit\u0026#224; dei docenti universitari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.\u0026#8211; La Regione Campania si \u0026#232; costituita in giudizio, concludendo per l\u0027inammissibilit\u0026#224; o l\u0027infondatezza del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Premette la resistente che, alla stregua di una lettura coordinata degli artt. 117 e 33 della Costituzione, alle universit\u0026#224; \u0026#232; costituzionalmente garantita la potest\u0026#224; di autoorganizzarsi in una cornice normativa definita dallo Stato, al quale dunque compete di definire i limiti entro i quali possa dispiegarsi la disciplina autonoma delle universit\u0026#224; e di dettare le norme generali sull\u0027istruzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Al di fuori di tali profili, spetterebbe alla Regione la potest\u0026#224; legislativa relativamente ad ogni altro aspetto della materia dell\u0027istruzione, \u0026#171;ovviamente nel rispetto dell\u0027autonomia universitaria\u0026#187;, nell\u0027esercizio di una competenza concorrente e, quanto alla formazione professionale, anche di una competenza esclusiva residuale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La legge impugnata sarebbe \u0026#8211; secondo la Regione \u0026#8211; del tutto coerente con tale \u0026#171;disegno costituzionale\u0026#187; e perci\u0026#242; immune dalle censure prospettate dal Governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), non si porrebbe in contrasto con il principio dettato dall\u0027art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, in quanto esso \u0026#8211; diversamente da quanto ritenuto dall\u0027Avvocatura \u0026#8211; \u0026#171;non ha ad oggetto l\u0027istituzione n\u0026#233; di nuovi corsi universitari, n\u0026#233; titoli di laurea, n\u0026#233; di specializzazione\u0026#187; ma solo l\u0027offerta di \u0026#171;percorsi di formazione \u0026#8220;ulteriori\u0026#8221; rispetto a quelli ordinari\u0026#187;, senza oneri a carico dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Le censure riferite all\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), sarebbero, poi, di difficile comprensione, considerato che gli \u0026#171;accordi di programma fra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati\u0026#187; costituiscono \u0026#8211; secondo la previsione della norma \u0026#8211; strumento della programmazione regionale, che dunque non incide su tali accordi ma di essi tiene conto per uniformarvisi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027art. 3, comma 4, da ultimo, non riguarderebbe su regole generali relative allo \u003cI\u003estatus\u003c/I\u003e dei docenti universitari e relative incompatibilit\u0026#224; ma si limiterebbe ad individuare le condizioni soggettive per la composizione di un organo regionale, istituito e regolato da legge regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027Avvocatura dello Stato, richiamata la distinzione tra \u0026#8220;principi fondamentali\u0026#8221; e \u0026#8220;norme generali sull\u0027istruzione\u0026#8221;, quale desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, osserva innanzitutto \u0026#8211; con riferimento alle difese della Regione \u0026#8211; che l\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), della legge regionale, prevedendo l\u0027istituzione di scuole di eccellenza e di \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e, andrebbe ad incidere proprio su una disciplina generale, \u0026#171;in quanto l\u0027ordinamento degli studi rientra tra le condizioni di uniformit\u0026#224; in materia di istruzione universitaria\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Quanto, poi, all\u0027art. 3, comma 4, rileva che la disciplina delle incompatibilit\u0026#224; attiene certamente allo \u003cI\u003estatus\u003c/I\u003e dei docenti universitari \u0026#171;ed \u0026#232; materia che, essendo relativa al rapporto di lavoro del personale statale, non pu\u0026#242; essere diversificata in ambito regionale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La Regione Campania, dal canto suo, ribadisce nella memoria le difese gi\u0026#224; svolte nell\u0027atto di costituzione, insistendo per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o infondatezza della questione. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in via principale, degli artt. 2, comma 2, lettere \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; della Campania), lamentando la violazione dell\u0027art. 117, comma sesto, della Costituzione, \u0026#171;in relazione all\u0027art. 33, comma sesto, e all\u0027art. 117, comma secondo, lettera \u003cI\u003en\u003c/I\u003e), della Costituzione\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Le norme impugnate sarebbero lesive della competenza statale esclusiva in materia di universit\u0026#224; in quanto prevedono l\u0027istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e (art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), contemplano accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati come strumenti della programmazione regionale (art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) e stabiliscono un\u0027incompatibilit\u0026#224; tra la partecipazione al comitato di indirizzo e programmazione e le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facolt\u0026#224; e qualsiasi altro incarico di direzione accademica (art. 3, comma 4). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), \u0026#232; fondata nei termini di seguito precisati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Va premesso che la norma impugnata \u0026#8211; in ragione tanto del suo tenore letterale quanto del suo inserimento in una legge espressamente finalizzata alla promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; della Campania \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere altrimenti interpretata se non nel senso che essa, nel quadro dello strumento di programmazione denominato programma triennale degli interventi, prevede (tra l\u0027altro) l\u0027istituzione da parte della Regione di nuovi corsi di studio universitario (scuole di eccellenza e \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e) e relativi titoli. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La disposizione regionale interviene pertanto in un settore (della materia) dell\u0027istruzione \u0026#8211; quello della disciplina degli studi universitari \u0026#8211; nel quale alle universit\u0026#224; \u0026#232; affidata, ai sensi dell\u0027art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relative all\u0027istituzione dei singoli corsi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Coerentemente con tale quadro costituzionale, l\u0027art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell\u0027attivit\u0026#224; amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dispone che l\u0027ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei \u0026#171;in conformit\u0026#224; a criteri generali definiti [\u0026#8230;] con uno o pi\u0026#249; decreti del Ministro dell\u0027universit\u0026#224; e della ricerca scientifica e tecnologica\u0026#187;, ai quali \u0026#232; tra l\u0027altro demandata \u0026#171;la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, da ultimo emanato in attuazione della suddetta norma di legge, individua all\u0027art. 3 i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo (al comma 9) che \u0026#171;le universit\u0026#224; possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e universitari di primo e di secondo livello\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La norma impugnata, in quanto lesiva della competenza attribuita all\u0027autonomia universitaria, va dunque dichiarata illegittima, nella parte in cui prevede l\u0027istituzione di scuole di eccellenza e \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e, non ravvisandosi invece vizi di costituzionalit\u0026#224; \u0026#8211; peraltro nemmeno enunciati dal ricorrente \u0026#8211; riguardo alla distinta previsione di finanziamento di siffatti corsi successivi alla laurea. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Cos\u0026#236; come non possono certo ritenersi lesivi dell\u0027autonomia universitaria gli accordi delle universit\u0026#224; con l\u0027ente regionale finanziatore diretti all\u0027attivazione dei corsi \u003cI\u003ede quibus\u003c/I\u003e. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.\u0026#8211; La questione relativa all\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), \u0026#232; infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La norma altro non esprime, infatti, se non l\u0027impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati nel proprio programma triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi indicati all\u0027art. 1 della legge. Ed \u0026#232; evidente come un siffatto impegno al rispetto dello strumento statale (accordo di programma) non possa comportare in quanto tale la denunciata violazione delle competenze statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    4.\u0026#8211; \u0026#200; priva di fondamento anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3, comma 4. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il suddetto art. 3 dispone, al comma 1, che il comitato di indirizzo e programmazione, presieduto dall\u0027assessore all\u0027universit\u0026#224; e alla ricerca scientifica, \u0026#171;\u0026#232; composto da tre docenti universitari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici\u0026#187;. Il successivo comma 4, oggetto di impugnazione, stabilisce che \u0026#171;all\u0027atto di accettazione della nomina e nel corso dell\u0027espletamento del mandato i tre docenti universitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facolt\u0026#224; o altri incarichi di direzione accademica\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La disposizione \u0026#8211; nonostante l\u0027equivocit\u0026#224; del suo tenore letterale \u0026#8211; va sicuramente interpretata, in coerenza del resto con la sua \u003cI\u003eratio\u003c/I\u003e, nel senso che la titolarit\u0026#224; degli incarichi di direzione accademica contemplati dalla norma stessa preclude la nomina a componente del comitato di indirizzo e programmazione, ma non viceversa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Si tratta, in altre parole, di un\u0027incompatibilit\u0026#224; univoca: la qualit\u0026#224; di componente del comitato non impedisce al docente ordinario di assumere le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facolt\u0026#224; o altri incarichi di direzione accademica, ma in tal caso egli non pu\u0026#242; continuare a far parte del comitato stesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Se cos\u0026#236; \u0026#232; \u0026#8211; e considerato che lo Stato non si duole del fatto che sia prevista la partecipazione di docenti universitari ordinari ad un organo regionale ma censura la sola incompatibilit\u0026#224; con gli incarichi di direzione accademica \u0026#8211; \u0026#232; evidente l\u0027insussistenza dei vizi di costituzionalit\u0026#224; prospettati con riferimento alle regole del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La norma impugnata non incide, infatti, in alcun modo sullo \u003cI\u003estatus\u003c/I\u003e dei docenti universitari ordinari che siano anche componenti del comitato, ma determina solamente i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale, il comitato di indirizzo e programmazione, la cui disciplina non pu\u0026#242; che competere alla Regione medesima. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara \u003c/I\u003el\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; della Campania), nella parte in cui prevede l\u0027istituzione di scuole di eccellenza e di \u003cI\u003emaster\u003c/I\u003e; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara \u003c/I\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e), e 3, comma 4, della stessa legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 117, comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera \u003cI\u003en\u003c/I\u003e), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u00278 marzo 2006.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Presidente e Redattore  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Universit\u0026#224; e istituzioni di alta cultura - Norme della Regione Campania - Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione delle universit\u0026#224; della Campania - Istituzione e finanziamento di scuole di eccellenza e di master - Attribuzione alla programmazione regionale degli accordi di programma tra Ministero, Atenei ed altri soggetti pubblici e privati - Norme in tema di esclusione dalla funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facolt\u0026#224; o da altri incarichi di direzione accademica per quei docenti universitari che compongono il Comitato di indirizzo e programmazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"30251","titoletto":"SENT. 102/06 A. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - ISTITUZIONE DI SCUOLE DI ECCELLENZA E \u0027MASTER\u0027 E RELATIVI TITOLI - RICORSO DEL GOVERNO -  LESIONE DELLA COMPETENZA ATTRIBUITA ALL\u0027AUTONOMIA UNIVERSITARIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE \u0027IN PARTE QUA\u0027.","testo":"Illegittimità costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 nella parte in cui prevede l\u0027istituzione di scuole di eccellenza e di master. La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere da parte della Regione l\u0027istituzione di nuovi corsi di studio universitario, interviene in un settore della materia dell\u0027istruzione - quello della disciplina degli studi universitari - nel quale alle università è affidata, ai sensi dell\u0027art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabili dalle leggi dello Stato (in particolare, legge 15 maggio 1997, n. 127 e decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), i propri ordinamenti. La norma \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, nella parte indicata, è, pertanto, lesiva della competenza attribuita all\u0027autonomia universitaria.","numero_massima_successivo":"30252","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"20/12/2004","data_nir":"2004-12-20","numero":"13","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"ultimo comma","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"30252","titoletto":"SENT. 102/06 B. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - ACCORDI DI PROGRAMMA TRA MINISTERO, ATENEI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI COME STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHÉ INCOMPATIBILITÀ TRA LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE E LE FUNZIONI DI RETTORE, PRESIDENTE DI POLO, PRESIDE DI FACOLTÀ E QUALSIASI ALTRO INCARICO DI DIREZIONE ACCADEMICA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELL\u0027AUTONOMIA UNIVERSITARIA E DELLE  COMPETENZE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLO STATO NELLA MATERIA DELL\u0027ISTRUZIONE -  NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.","testo":"Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13, censurati in riferimento agli artt. 117, comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, Cost. L\u0027art. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, esprime l\u0027impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei ed altri soggetti pubblici e privati nel proprio piano triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui all\u0027art. 1 della legge e ciò non può comportare alcuna violazione delle competenze statali. L\u0027art. 3, comma 4, stabilisce che i tre docenti universitari a tempo pieno che compongono il comitato di indirizzo e programmazione, all\u0027atto di accettazione della nomina e nel corso del mandato, non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà. Tale norma prevede un\u0027incompatibilità univoca, poiché la qualità di componente del comitato non impedisce al docente di assumere le funzioni di rettore etc. ma stabilisce che, in tal caso, egli non può continuare a far parte del comitato: se così è, è evidente l\u0027insussistenza dei vizi di costituzionalità prospettati con riferimento alle regole del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di istruzione, poiché la norma impugnata non incide sullo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e dei docenti universitari ma determina solo i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale la cui disciplina non può che competere alla Regione.","numero_massima_precedente":"30251","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"20/12/2004","data_nir":"2004-12-20","numero":"13","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"20/12/2004","data_nir":"2004-12-20","numero":"13","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. n)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"18425","autore":"Girotto D.","titolo":"Una difesa d\u0027ufficio dell\u0027autonomia universitaria","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"18425_2006_102.pdf","nome_file_fisico":"102 -06 girotto.mht","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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