HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:160 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.301606 "namelookup_time" => 0.019115 "connect_time" => 0.023298 "pretransfer_time" => 0.203779 "size_download" => 58140.0 "speed_download" => 44667.0 "starttransfer_time" => 1.259024 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 38206 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 203676 "connect_time_us" => 23298 "namelookup_time_us" => 19115 "pretransfer_time_us" => 203779 "starttransfer_time_us" => 1259024 "total_time_us" => 1301606 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770627452.9355 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:160" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:160 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Mon, 09 Feb 2026 08:57:33 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Mon, 09 Feb 2026 08:57:33 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"160","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"SAN GIORGIO","relatore":"SAN GIORGIO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"04/04/2023","data_decisione":"05/04/2023","data_deposito":"24/07/2023","pubbl_gazz_uff":"26/07/2023","num_gazz_uff":"30","norme":"Art. 5 della legge della Regione Lombardia 27/12/2006, n. 30.","atti_registro":"ord. 123/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 160\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante \u0026#171;Disposizioni legislative per l\u0026#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilit\u0026#224; della Regione) - collegato 2007\u0026#187;, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra E. spa e altro e il Comune di Monticelli Brusati e altri, con ordinanza del 9 agosto 2022, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale \u003c/em\u003edella Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di E. spa e di G. R., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della Regione Lombardia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Andrea Martelli per E. spa e G. R. e Alessandra Zimmitti per la Regione Lombardia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 agosto 2022, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante \u0026#171;Disposizioni legislative per l\u0026#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilit\u0026#224; della Regione) - collegato 2007\u0026#187;, nella parte in cui \u0026#171;attribuisce alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, che il legislatore statale ha, con l\u0026#8217;articolo 242 del d.lgs. 152/06, attribuito esclusivamente alle Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione in relazione al citato art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che nel giudizio principale i ricorrenti, E. spa e G. R., quest\u0026#8217;ultimo in proprio e nella qualit\u0026#224; di legale rappresentante della societ\u0026#224;, hanno impugnato la determinazione del responsabile dell\u0026#8217;Area dei servizi tecnici e gestione del territorio (Area Tecnica) 23 settembre 2021, n. 301 \u0026#8211; nonch\u0026#233; tutti gli atti ad essa propedeutici \u0026#8211; con cui il Comune di Monticelli Brusati (BS), a conclusione della conferenza di servizi decisoria, all\u0026#8217;interno di un complesso procedimento, avviato ai sensi del Titolo V della Parte quarta del codice dell\u0026#8217;ambiente, aveva imposto all\u0026#8217;impresa, proprietaria, la rimozione dei rifiuti interrati e la bonifica del sito contaminato in cui aveva svolto, dal 1966 al 1999, attivit\u0026#224; di fusione della ghisa per la produzione di componenti per radiatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente espone che i ricorrenti del giudizio principale hanno chiesto di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006 per la violazione della predetta norma costituzionale, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali, competenza esercitata anche con l\u0026#8217;attribuzione alle regioni, ad opera dell\u0026#8217;art. 242 cod. ambiente, delle funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica e messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si riferisce ancora che i ricorrenti hanno impugnato la predetta determinazione anche per ulteriori profili, ma che il dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma sulla base della quale la stessa \u0026#232; stata adottata risulta prioritario e assorbente rispetto alle altre censure dedotte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Collegio ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, osserva che l\u0026#8217;accoglimento della stessa comporterebbe la espunzione della norma attributiva del potere esercitato dal Comune, e, quindi, la fondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rilevanza della questione nel giudizio principale diviene ancora pi\u0026#249; evidente \u0026#8211; osserva ancora il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u0026#8722; ove si consideri che dal tenore letterale della determinazione gravata emerge in modo inequivoco che il Comune non si era limitato ad adottare un mero ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati, atto di competenza del sindaco, ai sensi dell\u0026#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma aveva imposto ai ricorrenti una vera e propria bonifica dell\u0026#8217;area inquinata, comprensiva dell\u0026#8217;obbligo di predisporre, ai sensi dell\u0026#8217;art. 242, comma 4, dello stesso codice dell\u0026#8217;ambiente, una successiva analisi del rischio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR rimettente ritiene che il legislatore regionale, nell\u0026#8217;attribuire ai comuni le funzioni amministrative di cui si tratta, abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che v\u0026#236;ola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in quanto contrastante con gli artt. 198 e 242 cod. ambiente che, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati, attribuiscono alle regioni il compito di approvare tutti gli atti della procedura, previa convocazione di un\u0026#8217;apposita conferenza di servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna lettura combinata di detto parametro con l\u0026#8217;art. 118 Cost., che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative \u0026#8211; a meno che, al fine di assicurarne l\u0026#8217;esercizio unitario, esse non vengano conferite a province, citt\u0026#224; metropolitane, regioni e Stato nella valorizzazione dei principi di sussidiariet\u0026#224; verticale, differenziazione e adeguatezza \u0026#8211; indicherebbe, per il rimettente, l\u0026#8217;intenzione del legislatore costituzionale di introdurre un elemento di elasticit\u0026#224; nell\u0026#8217;attribuzione di tali funzioni, correlato alle esigenze unitarie di esercizio \u0026#171;sovraterritoriale\u0026#187; delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi richiama, a sostegno del lamentato contrasto con il parametro costituzionale evocato, la sentenza di questa Corte n. 189 del 2021, e si citano ancora le sentenze n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuta la Regione Lombardia, che ha dedotto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per irrilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Espone l\u0026#8217;interveniente che una eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale avrebbe quale unica conseguenza la parziale illegittimit\u0026#224; del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Comune ha ordinato alla societ\u0026#224; ricorrente la bonifica del sito inquinato. Il provvedimento stesso resterebbe, per\u0026#242;, valido ed efficace nella parte in cui l\u0026#8217;ente territoriale ha ordinato alla medesima societ\u0026#224; la rimozione dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In ogni caso la questione sarebbe non rilevante in quanto risulterebbe indifferente per i ricorrenti che il provvedimento impugnato, per la parte relativa all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di bonifica, sia stato emesso dal Comune o dalla Regione nella identit\u0026#224;, comunque, dei suoi contenuti e nella strumentalit\u0026#224; dell\u0026#8217;assunta iniziativa giudiziaria, volta, in realt\u0026#224;, ad evitare alla societ\u0026#224; di adempiere gli obblighi posti a suo carico quale soggetto responsabile dell\u0026#8217;inquinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nel merito, poi, la questione non sarebbe fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva anzitutto la Regione che la modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ha radicalmente mutato i criteri di distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale che locale. \u0026#200; stato anzitutto abbandonato il principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative delle regioni, sostituito dal criterio della sussidiariet\u0026#224; (verticale), tant\u0026#8217;\u0026#232; che l\u0026#8217;art. 118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l\u0026#8217;esercizio unitario, siano conferite a province, citt\u0026#224; metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, l\u0026#8217;art. 114 Cost. ha invertito, rispetto alla impostazione tradizionale, l\u0026#8217;ordine di elencazione degli enti territoriali costituzionalmente rilevanti, menzionando in primo luogo il comune, quale ente pi\u0026#249; vicino ai cittadini, per poi risalire via via a quelli superiori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, rileva la Regione che un richiamo espresso della Costituzione alla tutela dell\u0026#8217;ambiente \u0026#232; stato introdotto solo con la richiamata legge cost. n. 3 del 2001, che, all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), ha attribuito quest\u0026#8217;ultima alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost. affida alla legislazione concorrente di Stato e regione una serie di materie che per taluni aspetti sono strettamente collegate con la tutela ambientale, quali la salute, la valorizzazione dei beni culturali, nonch\u0026#233; la produzione, la mobilit\u0026#224; e l\u0026#8217;energia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma quarto, poi, attribuisce alla competenza legislativa regionale tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato, alcune delle quali, come l\u0026#8217;agricoltura, il turismo, l\u0026#8217;industria regionale, le reti di trasporto, interferiscono tra loro e con la tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Ricorda ancora l\u0026#8217;interveniente che l\u0026#8217;ambiente, riconosciuto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente), tra i diritti fondamentali della persona e quale limite all\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica (si citano, a conforto, gli artt. 2, 9 e 32 Cost.), vale a fissare, quale competenza legislativa esclusiva statale, gli standard di tutela uniforme in tutto il territorio nazionale, non derogabili o modificabili \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e dalle regioni ed intesi alla cura di interessi funzionalmente collegati, attraverso un riparto di competenze tra i diversi livelli territoriali sostenuto dai criteri di differenziazione dell\u0026#8217;azione amministrativa, in vista della maggiore adeguatezza dell\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eResta integrata, in tal modo, una competenza trasversale in cui la tutela dell\u0026#8217;ambiente vede la competenza legislativa statale intrecciarsi in modo inestricabile con altre competenze regionali e prevalere nel verificarsi di fenomeni di sovrapposizione (si citano le sentenze di questa Corte n. 20 del 2012, n. 191 del 2011, n. 380 del 2007, n. 378 del 2007, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), ferma la competenza regionale ove esercitata in modo pi\u0026#249; rigoroso e quindi nel senso di innalzare quei livelli di tutela (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La Regione deduce quindi il contrasto delle affermazioni della ricorrente \u0026#8211; secondo le quali il legislatore nazionale avrebbe inteso sottrarre alle regioni la potest\u0026#224; normativa ed organizzativa in materia di bonifica di siti inquinati, prevedendo un implicito divieto di delega delle funzioni amministrative ad esse attribuite ad altri enti territoriali \u0026#8211; con l\u0026#8217;intervento normativo che riconosce alle regioni ampi poteri di carattere programmatico in materia di ambiente e gestione rifiuti (art. 196, comma 1, lettere \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, \u003cem\u003en\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e cod. ambiente) e, ancora, nelle materie interferenti relative alla qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;aria, i distretti idrografici e l\u0026#8217;energia prodotta dalle fonti rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa gestione della procedura di bonifica al livello pi\u0026#249; vicino al territorio interessato, prosegue la Regione, consente all\u0026#8217;amministrazione di intercettare i bisogni di tutela ambientale e della salute ponendo in atto l\u0026#8217;azione amministrativa pi\u0026#249; efficace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Osserva ancora la difesa regionale che gli interventi di bonifica incidono sull\u0026#8217;organizzazione del territorio, che rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, con attrazione parziale della materia nella disciplina del governo del territorio ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di esito confermato dalla legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), che prevede l\u0026#8217;approvazione di una \u0026#8220;Carta del consumo del suolo\u0026#8221;, quale presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, all\u0026#8217;esito di una individuazione delle caratteristiche del suolo, comprese le aree dismesse e contaminate soggette ad interventi di bonifica ambientale, stabilendo che, in conseguenza della variante urbanistica, con l\u0026#8217;autorizzazione di tali interventi di bonifica dei siti contaminati i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici (si cita l\u0026#8217;art. 13, comma 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005), cos\u0026#236; garantendo una maggiore tutela dell\u0026#8217;ambiente e della salute dei soggetti coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.7.\u0026#8211; La Regione sottolinea altres\u0026#236; che la giurisprudenza della Corte di cassazione (si cita sezione seconda civile, sentenza 23 settembre 2022, n. 27975) ha escluso la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., allorquando la regione deleghi alla provincia il potere autorizzatorio in coerenza con i principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione e adeguatezza di cui all\u0026#8217;art. 118 Cost., e con l\u0026#8217;art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), per una interpretazione che trova conferma, per l\u0026#8217;interveniente, nelle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, in materia di bonifica dei cosiddetti siti orfani, funzionale a recupero e riqualificazione della superficie del suolo, l\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce soggetti attuatori i soggetti pubblici e privati che provvedono alla realizzazione del Piano. Il decreto del Ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante \u0026#171;Piano d\u0026#8217;azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR (22A05711)\u0026#187;, all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), chiarisce che, ai fini del medesimo decreto, sono soggetti attuatori, responsabili dell\u0026#8217;avvio, dell\u0026#8217;attuazione e della funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento o del progetto finanziato dal PNRR, le regioni e le province autonome i cui siti orfani da riqualificare sul proprio territorio in funzione dell\u0026#8217;attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, sono individuati, all\u0026#8217;Allegato 2 del decreto stesso, tra quelli di cui al decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni; e che sono soggetti attuatori esterni i soggetti pubblici di cui si avvalgono gli attuatori per la realizzazione operativa degli interventi, che sottoscrivono gli accordi di cui all\u0026#8217;art. 7 del decreto. Proprio ai sensi di tale articolo \u0026#8211; rileva l\u0026#8217;ente costituito \u0026#8211; \u0026#232; prevista la possibilit\u0026#224; che le regioni, in qualit\u0026#224; di soggetti attuatori, deleghino alcune attivit\u0026#224; o funzioni a soggetti attuatori esterni, come i comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Del resto, le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti degli altri enti territoriali coinvolti nelle attivit\u0026#224; di bonifica sarebbero state sempre esercitate dalla Regione Lombardia attraverso l\u0026#8217;adozione di delibere di Giunta e linee guida (si indica la delibera della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 8/11348 contenente \u0026#171;Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati\u0026#187; ed il regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2, recante \u0026#171;Attuazione dell\u0026#8217;art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 \u0026#8220;Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche\u0026#8221;, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della Regione cita il \u0026#171;Piano Regionale delle Aree Inquinate, aggiornato con delibera di Giunta regionale n. 6408 del 02.05.2022\u0026#187;, che \u0026#171;fornisce ai comuni numerosi atti di indirizzo per l\u0026#8217;esercizio delle funzioni delegate\u0026#187;, prevedendo, per quelli con meno di ventimila abitanti, l\u0026#8217;attivazione di una \u003cem\u003etask force\u003c/em\u003e su richiesta inoltrata alla Regione per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica e per gli interventi di bonifica per importi superiori ad un milione di euro ove venga fatta valere dagli enti territoriali minori la mancanza di competenze tecnico-amministrative, per un\u0026#8217;opera della Regione di costante supporto nelle funzioni delegate e nel rispetto degli obiettivi di tutela della salute e dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio E. spa, in persona del legale rappresentante, e G. R., quest\u0026#8217;ultimo anche in proprio, aderendo alle conclusioni formulate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211;Vengono in tal senso richiamati sia il tenore letterale delle disposizioni statali di riferimento (artt. 242 e 198, comma 4, cod. ambiente), che riferiscono alle Regioni l\u0026#8217;affidamento delle funzioni amministrative e che attribuiscono ai Comuni l\u0026#8217;espressione del solo parere in ordine all\u0026#8217;approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati che deve essere rilasciata dalla Regione, sia i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 189 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; I ricorrenti del giudizio principale rimarcano quindi la diversit\u0026#224; della disciplina adottata dal legislatore statale con il d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto alla precedente, richiamando l\u0026#8217;art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che, al comma 4, attribuiva espressamente ai comuni le funzioni relative alle procedure amministrative applicabili agli interventi di bonifica. La nuova allocazione di competenze ad un livello amministrativo superiore non sarebbe rivedibile dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Si valorizza dalle parti la peculiarit\u0026#224; della materia disciplinata, relativa a fenomeni di inquinamento spesso di rilievo sovracomunale (ad esempio, lo scorrimento dell\u0026#8217;acqua di falde), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;elevata complessit\u0026#224; tecnica del procedimento amministrativo, che richiede competenze e risorse di cui normalmente i comuni, soprattutto quelli di modeste dimensioni, non dispongono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, \u0026#232; stata deposita memoria illustrativa nell\u0026#8217;interesse di E. spa e di G. R., con cui si contestano le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione Lombardia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Si deduce, in particolare, lo sconfinamento nel merito delle contrarie deduzioni e la rilevanza \u003cem\u003ein re \u003c/em\u003e\u003cem\u003eipsa\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, avuto riguardo alla sua diretta incidenza sulle competenze esercitate dal Comune nell\u0026#8217;adozione del provvedimento oggetto di gravame innanzi al TAR rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Si ribadisce la fondatezza della questione, attraverso il richiamo ai principi affermati da questa Corte (vengono citate, a sostegno del carattere \u0026#171;granitic[o]\u0026#187; e \u0026#171;costante\u0026#187; della giurisprudenza costituzionale, le sentenze n. 189 del 2021, n. 129 del 2019 e, pi\u0026#249; risalente, la n. 187 del 2011) e alla dottrina che si \u0026#232; espressa in punto di allocazione delle risorse organizzative in quanto espressive di una valutazione di adeguatezza dell\u0026#8217;ente avente competenza amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl governo dei comuni, segnatamente di quelli di pi\u0026#249; modeste dimensioni, non sarebbe il pi\u0026#249; adeguato a gestire i procedimenti di bonifica, evidenza, questa, confermata dalla circostanza dedotta dalla stessa Regione Lombardia che ha \u0026#171;avvertito la necessit\u0026#224; di intervenire (con il Piano del 2022 che menziona nel proprio atto di costituzione) per \u0026#8220;aiutare i Comuni nello svolgimento delle proprie competenze\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche la Regione Lombardia ha depositato memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza ed in replica alle contrarie deduzioni, la Regione assume che la determinazione impugnata \u0026#171;non sembra disporre la bonifica, bens\u0026#236; la rimozione dei rifiuti presenti nell\u0026#8217;area\u0026#187;, attivit\u0026#224; di competenza dei Comuni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 192 cod. ambiente, con conseguente mancanza di una lesione attuale dell\u0026#8217;interesse del ricorrente alle sorti del distinto procedimento di bonifica, da individuarsi in quello previsto dal successivo art. 252 sui siti di interesse nazionale, destinato a far seguito alla rimozione dei rifiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto al merito, si ribadisce nella memoria la tesi della non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, nella parte in cui \u0026#171;attribuisce alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative, in materia di bonifica dei siti inquinati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la norma regionale oggetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale introdurrebbe un modello di distribuzione delle competenze decisionali che, nell\u0026#8217;individuare nel comune territorialmente competente l\u0026#8217;ente al quale \u0026#232; assegnata la cura del procedimento amministrativo di bonifica di un sito inquinato, sarebbe in contrasto con la volont\u0026#224; del legislatore nazionale, che ha invece attribuito, con gli artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, dette competenze alle regioni e, quindi, recherebbe \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ealla riserva di competenza legislativa esclusiva statale stabilita, nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione costituzionale fornirebbe \u0026#171;una chiara ed univoca indicazione della fonte legislativa legittimata ad operare, in via esclusiva, la distribuzione delle connesse funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali\u0026#187;, sicch\u0026#233; dovrebbe escludersi che il codice dell\u0026#8217;ambiente, nell\u0026#8217;attribuire alle regioni siffatta competenza, ne abbia, anche, consentito l\u0026#8217;allocazione ad un differente livello governativo, neppure nel caso in cui il fenomeno inquinante rivesta un rilievo meramente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla difesa della Regione Lombardia per difetto di rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il provvedimento impugnato nel giudizio principale, secondo la Regione, verrebbe attinto dalla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale esclusivamente nella parte in cui il comune ha ordinato la bonifica del sito inquinato, restando invece valido ed efficace l\u0026#224; dove l\u0026#8217;ente ha disposto la rimozione dei rifiuti, attivit\u0026#224; di competenza del Comune (art. 198 cod. ambiente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In ogni caso, a parere dei ricorrenti sarebbe indifferente che detto provvedimento sia stato emesso dalla Regione o dal Comune, in quanto esso conserverebbe il medesimo contenuto anche ove emesso dalla prima, sussistendo i presupposti di fatto e diritto previsti dalla normativa in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata in relazione a nessuno degli articolati profili, per le ragioni di seguito indicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza, segnato dal nesso di pregiudizialit\u0026#224; che correla il giudizio incidentale innanzi a questa Corte a quello principale di merito, detto requisito implica necessariamente che la sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale abbia nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e un\u0026#8217;incidenza attuale e non meramente eventuale. Il postulato della pregiudizialit\u0026#224; della questione richiede infatti che questa si concreti solo quando il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dimostri di non poter prescindere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl controllo di questa Corte sulla rilevanza della questione \u0026#232;, peraltro, limitato alla non implausibilit\u0026#224; delle motivazioni sui \u0026#171;presupposti in base ai quali il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, separato e distinto dalla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 269 del 2022; nello stesso senso, n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il giudice rimettente \u0026#232; chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell\u0026#8217;iter decisionale, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale con riguardo ai requisiti di attualit\u0026#224; e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio dinanzi a questa Corte, pur destinato a fermarsi alla non implausibilit\u0026#224; delle motivazioni addotte dal rimettente (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ancora sentenze n. 269 del 2022 e n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il TAR rimettente ha individuato i contenuti della determinazione del Comune di Monticelli Brusati dinanzi a s\u0026#233; impugnata, rimarcando che essa ha imposto ai ricorrenti una vera e propria bonifica dell\u0026#8217;area e, ancora, l\u0026#8217;obbligo di predisporre una successiva analisi del rischio, con chiaro richiamo all\u0026#8217;art. 242 cod. ambiente ed alle procedure amministrative previste in materia di bonifica dei siti inquinati e correlate e strumentali attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Come affermato da questa Corte, anche nella prospettiva di un pi\u0026#249; diffuso accesso al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale e di una pi\u0026#249; efficace garanzia dell\u0026#8217;esercizio dello scrutinio di conformit\u0026#224; della legislazione a Costituzione (sentenze n. 59 del 2021 e n. 77 del 2018), il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta che le parti in causa potrebbero conseguire all\u0026#8217;esito del giudizio principale (sentenze n. 59 del 2021 e n. 174 del 2019), ma nella necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata in ragione del suo correlarsi, nel percorso argomentativo del giudizio principale, all\u0026#8217;incidenza della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 254 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la circostanza che i contenuti del provvedimento impugnato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbero solo limitatamente incisi dalla invocata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale o, ancora, l\u0026#8217;\u0026#8220;indifferenza\u0026#8221; agli interessi dei ricorrenti del giudizio principale del requisito della competenza all\u0026#8217;adozione del provvedimento stesso in ragione del carattere comunque necessitato dei suoi contenuti su cui verrebbe a cadere la stessa pronuncia, sono evidenze estranee al sindacato demandato a questa Corte in punto di rilevanza della questione dedotta, che rimane, invece, circoscritto all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (sentenza n. 174 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; La Regione Lombardia solleva un ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; nella memoria illustrativa depositata il 14 marzo 2023: il provvedimento impugnato nel giudizio presupposto, occasione del sollevato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, non sarebbe stato inteso nei suoi esatti contenuti dal rimettente, non sembrando \u0026#171;disporre la bonifica, bens\u0026#236; la rimozione dei rifiuti presenti nell\u0026#8217;area. Competenza questa in capo ai Comuni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 192 del D.lgs. n. 152/2006\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#8211; peraltro connotata da profili di contraddittoriet\u0026#224; rispetto ai contenuti di quella gi\u0026#224; formulata nell\u0026#8217;atto di costituzione, in cui del provvedimento impugnato si deduceva la coeva presenza di un ordine di bonifica e di uno di rimozione di rifiuti, e comunque perplessa nelle sue conclusioni \u0026#8211; si rivela non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i gi\u0026#224; richiamati principi, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione individua, infatti, con motivazione non implausibile, il contenuto del provvedimento impugnato e ravvisa in esso un profilo di incompetenza del Comune all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il censurato art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, la cui rubrica reca: \u0026#171;Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati\u0026#187;, cos\u0026#236; testualmente recita: \u0026#171;1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell\u0026#8217;ambito del territorio di un solo comune, concernenti: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) la convocazione della conferenza di servizi, l\u0026#8217;approvazione del piano della caratterizzazione e l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esecuzione dello stesso, di cui all\u0026#8217;articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) la convocazione della conferenza di servizi e l\u0026#8217;approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all\u0026#8217;articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;approvazione del piano di monitoraggio, di cui all\u0026#8217;articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) la convocazione della conferenza di servizi, l\u0026#8217;approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esecuzione dello stesso, di cui all\u0026#8217;articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006; \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all\u0026#8217;articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006; \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all\u0026#8217;articolo 249 e all\u0026#8217;allegato 4 del d.lgs. 152/2006. 2. \u0026#200; altres\u0026#236; trasferita ai comuni l\u0026#8217;approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all\u0026#8217;articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). 4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha gi\u0026#224; concluso la conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all\u0026#8217;adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Lombardia ha, dunque, trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l\u0026#8217;art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando un parere in ordine all\u0026#8217;approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiariet\u0026#224;, la valutazione di adeguatezza informa di s\u0026#233; l\u0026#8217;individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell\u0026#8217;ente presso il quale allocare, in termini di titolarit\u0026#224;, la competenza. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze, la facolt\u0026#224; di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l\u0026#8217;esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Vanno qui richiamati i principi affermati nella sentenza n. 189 del 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma regionale (l\u0026#8217;art. 6, comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, quest\u0026#8217;ultima limitatamente al riferimento alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, recante \u0026#171;Disciplina regionale della gestione dei rifiuti\u0026#187;), nel rilevato contrasto della delega della funzione amministrativa ivi conferita dall\u0026#8217;ente regionale ai comuni \u0026#8211; in tema di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti dall\u0026#8217;autodemolizione e rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti \u0026#8211; con la diversa allocazione di detta funzione, prevista dal codice dell\u0026#8217;ambiente in favore della regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;occasione, questa Corte ha osservato che con la disposizione in scrutinio la Regione Lazio aveva inciso, senza esservi abilitata dalla predetta fonte normativa statale, su una competenza ad essa attribuita dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della sua potest\u0026#224; legislativa esclusiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica della competenza regionale fissata dal cod. ambiente, operata dall\u0027art. 6, comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, attraverso la delega ai comuni della funzione autorizzatoria ivi indicata, contrasta \u0026#8211; ha chiarito la pronuncia citata \u0026#8722; con il parametro evocato perch\u0026#233; introduce una deroga all\u0026#8217;ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in assenza \u0026#8722; sia nell\u0026#8217;ordito costituzionale, sia nel codice dell\u0026#8217;ambiente \u0026#8211; di una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2. \u0026#8211; Come gi\u0026#224; rimarcato da questa Corte, la potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l\u0026#8217;ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione \u0026#171;la facolt\u0026#224; di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0026#8217;individuazione del livello regionale\u0026#187; (ancora sentenza n. 189 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell\u0026#8217;assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all\u0026#8217;esito di una ragionevole valutazione di congruit\u0026#224; del livello regionale come il pi\u0026#249; adeguato alla cura della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; I medesimi principi non possono non trovare applicazione nella specifica materia oggetto della presente questione: nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell\u0026#8217;ambiente si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell\u0026#8217;ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le molte sentenze n. 251 e n. 86 del 2021; in tema di messa in sicurezza, pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 50 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; A conferma delle conclusioni fin qui raggiunte, si rileva che l\u0026#8217;art. 198, comma 4, cod. ambiente attribuisce ai comuni il potere di \u0026#171;esprimere il proprio parere in ordine all\u0026#8217;approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni\u0026#187; definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; La previsione, contenuta nella norma censurata, di un modulo organizzativo diverso da quello descritto, in cui sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative nella materia \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e, non \u0026#232; neppure legittimata \u0026#8211; come invece sostiene la Regione Lombardia \u0026#8211; dalla disciplina della materia di bonifica dei cosiddetti siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR l\u0026#224; dove si distingue, con l\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, tra \u0026#171;soggetti attuatori pubblici\u0026#187;, regioni e province autonome, che svolgono attivit\u0026#224; di indirizzo, coordinamento e supporto, e \u0026#171;soggetti attuatori esterni\u0026#187;, definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. \u0026#200;, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attivit\u0026#224; e funzioni di natura amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; La volont\u0026#224; del legislatore regionale di modificare nei termini sopra precisati l\u0026#8217;assetto delle competenze voluto dalla Costituzione emerge, del resto, dagli stessi lavori preparatori della legge n. 30 del 2006. Si legge nella relazione illustrativa che \u0026#171;[l]\u0026#8217;attuale normativa (titolo V del d.lgs. 152/2006) assegnando alla regione le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, oltre ad aver interrotto il \u0026#8220;passaggio\u0026#8221; di competenze all\u0026#8217;ente locale promosso dalle leggi Bassanini e poi garantito a livello costituzionale, ha di fatto annullato l\u0026#8217;ormai consolidato svolgimento delle funzioni amministrative a livello di governo locale e l\u0026#8217;attuazione degli obiettivi programmatici individuati e condivisi dalle politiche del governo regionale. Il presente articolo ha lo scopo di \u0026#8220;riconsegnare\u0026#8221; all\u0026#8217;ente locale (il comune), le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, ad essi gi\u0026#224; attribuite dalla normativa previgente al d.lgs. 152/2006 (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e d.m. 25 ottobre 1999, n. 471\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Deve, pertanto, dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante \u0026#171;Disposizioni legislative per l\u0026#8217;attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilit\u0026#224; della Regione) - collegato 2007)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Inquinamento - Norme della Regione Lombardia - Prevista attribuzione alle amministrazioni comunali delle funzioni amministrative inerenti alla bonifica, alla messa in sicurezza e alle misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti contaminati.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45697","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Allocazione di funzioni amministrative da parte dello Stato in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Possibilità di discostamento da parte delle regioni senza copertura legislativa (nella specie: allocando funzioni ai comuni) - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della legge reg. Lombardia che attribuisce ai comuni la funzione amministrativa riservata dalla legge statale alle regioni in materia di bonifica dei siti inquinati). (Classif. 216037).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l’individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell’ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza all’esercizio delle relative funzioni amministrative. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.). \u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e(\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ePrecedenti: S. 189/2021 – mass. 44325\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e \u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eLa potestà legislativa esclusiva statale \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eex\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e art. 117, secondo comma, lett. \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003es\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia. (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ePrecedenti: S. 246/2017 – mass. 41651; S. 641/87\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., che trasferisce ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i primi rilasciano un parere in ordine all’approvazione da parte delle seconde dei progetti di bonifica dei siti inquinati. La \u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003eprevisione censurata non è legittimata neppure dalla disciplina della materia di bonifica dei c.d. siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. È, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa). (\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: windowtext;\"\u003ePrecedenti: S. 50/2023 – mass. 45429; S. 251/2021 – mass. 44411; S. 86/2021 – mass. 43800; O. 23/2023 – mass. 45355; O. 231/2022 – mass. 45196; O. 227/2022 – mass. 45139; O. 97/2022 – mass. 44823\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: windowtext;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"27/12/2006","data_nir":"2006-12-27","numero":"30","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"242","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44697","autore":"Ligresti A. M.","titolo":"Tutela, gestione, valorizzazione: il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce della revisione del Titolo V. Recenti novità giurisprudenziali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.amministrazioneincammino.luiss.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44696_2023_160.pdf","nome_file_fisico":"19_2024+altre_LIGRESTI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44154","autore":"Mezzanotte M.","titolo":"L\u0027autonomia differenziata in materia ambientale: confini e limiti dell\u0027art. 116, comma 3, Cost.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44153_2023_160.pdf","nome_file_fisico":"160-2023+altre_Mezzanotte.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|