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Molise n. 7 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il predetto articolo \u0026#232; stato inserito in quest\u0026#8217;ultima dall\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Molise 28 maggio 2002, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 8 aprile 1997, n. 7, concernente: \u0026#8220;Norme sulla riorganizzazione dell\u0026#8217;Amministrazione regionale secondo i princ\u0026#236;pi stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29\u0026#8221; e 27 gennaio 1999, n. 2, concernente: \u0026#8220;Norme sull\u0026#8217;autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale\u0026#8221;), e modificato dagli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 26 settembre 2005, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale dell\u0026#8217;8 aprile 1997, n. 7, come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6), dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 29 agosto 2006, n. 22 (Modifiche ed integrazioni all\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30) e dagli artt. 1 e 2 della legge delle Regione Molise 2 ottobre 2006, n. 33 (Ulteriori modifiche all\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato art. 29-bis dispone, al comma 1, la istituzione di un\u0026#8217;apposita area quadri del personale regionale, che comprende i dipendenti di categoria \u0026#8220;D\u0026#8221; cui sono assegnate specifiche e complesse \u0026#171;attivit\u0026#224; di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;azione amministrativa nelle attivit\u0026#224; di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attivit\u0026#224; connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attivit\u0026#224; di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe citate attivit\u0026#224; \u0026#171;sono proprie del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria \u0026#8220;D\u0026#8221; prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonch\u0026#233; del personale della categoria \u0026#8220;D\u0026#8221; comandato ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266\u0026#187; (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 5 prevede che al predetto personale \u0026#171;\u0026#232; riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un\u0026#8217;indennit\u0026#224; annuale, pensionabile, che \u0026#232; parte integrante della retribuzione\u0026#187;, non cumulabile con l\u0026#8217;indennit\u0026#224; riconosciuta per il conferimento dell\u0026#8217;incarico di posizione organizzativa (comma 6) e con gli emolumenti accessori relativi alla produttivit\u0026#224; e a indennit\u0026#224; di responsabilit\u0026#224; non rapportate a incarichi di uffici (comma 6-bis).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI commi 7 e 8 definiscono le modalit\u0026#224; di commisurazione e di corresponsione della predetta indennit\u0026#224;, che consiste in una componente fissa e continuativa e in una componente aggiuntiva commisurata al raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza organizzativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa relativa valutazione \u0026#232; effettuata, con cadenza annuale, dal dirigente della struttura cui risulta assegnato il dipendente, secondo i sistemi di valutazione previsti per l\u0026#8217;erogazione della produttivit\u0026#224; individuale. La valutazione si intende positiva se al dipendente viene attribuito un punteggio non inferiore all\u0026#8217;80 per cento del punteggio massimo previsto (comma 10).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Sezione di controllo per il Molise ritiene che le disposizioni recate dall\u0026#8217;art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997, nell\u0026#8217;istituire un\u0026#8217;apposita area quadri del personale regionale e prevedere una correlata e specifica indennit\u0026#224; integrativa del trattamento retributivo contrattuale, violano, innanzitutto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, al contempo, ledono i parametri finanziari posti dagli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 97, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente evidenzia che un istituto simile a quello previsto dalla disposizione censurata era contemplato dall\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), istitutivo della \u0026#171;vice-dirigenza\u0026#187; regionale e dall\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunit\u0026#224; montane e disposizioni diverse), che disponeva l\u0026#8217;incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale al fine di finanziare la retribuzione di posizione e di risultato prevista per la vice-dirigenza stessa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il rimettente rappresenta che la questione era stata sollevata dalla sezione di controllo ligure della Corte dei conti, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e che tale questione era stata decisa con la sentenza n. 196 del 2018 che aveva dichiarato la illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate istitutive della vice-dirigenza. Analoga questione, sollevata nel 2018 dalla sezione regionale di controllo campana \u0026#232; stata definita con sentenza n. 146 del 2019 che ha parimenti dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle impugnate disposizioni della Regione Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ad avviso della Sezione regionale di controllo per il Molise, i menzionati precedenti sono sovrapponibili alla fattispecie costituita dalla disposizione regionale censurata, poich\u0026#233; lede parimenti \u0026#171;la competenza esclusiva statale, e determina un illegittimo effetto espansivo della spesa del personale, aumentando contra Constitutionem le risorse destinate alla retribuzione del personale dipendente regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel riferire di aver conseguentemente sospeso il giudizio di parificazione limitatamente al capitolo n. 4007, in quanto recante la spesa determinata dalla indennit\u0026#224; prevista dalla disposizione indubbiata, il rimettente afferma la propria legittimazione a sollevare in tale sede la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in oggetto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale (come le sentenze innanzi citate) che avrebbe riconosciuto tale legittimazione anche nel caso in cui la lesione di precetti finanziari sia conseguente alla violazione di parametri di competenza allorch\u0026#233; \u0026#171;la suddetta invasione sia \u0026#8220;funzionalmente correlata\u0026#8221; alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per aver determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale (sentenza n. 112 del 2020)\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 215 del 2021), e afferma che ci\u0026#242; \u0026#232; quanto si verifica nella fattispecie in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In punto di rilevanza, la Sezione regionale di controllo per il Molise afferma che la disposizione censurata, pur risalente nel tempo, continua ad esplicare la propria efficacia anche nel corso dell\u0026#8217;esercizio finanziario 2020, gravando sui risultati finanziari finali e, conseguentemente, sul rendiconto regionale oggetto di parifica, in quanto le norme sospettate di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;incidono sull\u0026#8217;an della spesa regionale e sul suo quantum; esse istituiscono una nuova area contrattuale di dipendenti pubblici della Regione Molise e ne prevedono il trattamento economico: in mancanza di dette norme, l\u0026#8217;area o il suo trattamento non avrebbero alcun titolo ad essere riconosciuta o erogato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, il rimettente assume che ai fini della parifica del rendiconto generale regionale per l\u0026#8217;esercizio 2020, tali poste non possono essere verificate nella loro legittimit\u0026#224; finch\u0026#233; non sia sciolto il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale che interessa le norme che ne costituiscono il titolo legale di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente afferma che la disposizione scrutinata costituisce evidente ed indebita interferenza nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in cui rientra la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fra cui le regioni stesse, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che demanda alla contrattazione collettiva la regolazione del sistema di classificazione del personale e della retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifatti, con riferimento al primo aspetto, il rimettente evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2011 si limita a riconoscere la sola categoria dei dirigenti, mentre disciplina genericamente il restante personale non dirigenziale, ferma restando la possibilit\u0026#224; per la contrattazione di prevedere figure di elevata professionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alla istituzione da parte della disposizione censurata dell\u0026#8217;area quadri del personale regionale, la Sezione rimettente evidenzia che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 6 marzo 2008, n. 6063 ha escluso che nel pubblico impiego contrattualizzato possa trovare applicazione il primo comma dell\u0026#8217;art. 2095 del codice civile come modificato dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi) che ha inserito tra i prestatori di lavoro subordinato gi\u0026#224; contemplati \u0026#8211; dirigenti, impiegati e operai \u0026#8211; appunto i \u0026#8220;quadri\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva che tuttavia, ad oggi, non risulta introdotta o disciplinata n\u0026#233; dal legislatore statale, n\u0026#233; dalla contrattazione collettiva, una \u0026#171;Area quadri pubblica\u0026#187;, e che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni locali, per il triennio 2016-2018, prevede solo \u0026#171;la diversa figura della \u0026#8220;posizione organizzativa\u0026#8221; che postula un conferimento d\u0026#8217;incarico a termine ed esaurisce lo spazio lavorativo fra funzionari e dirigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRelativamente alla specifica indennit\u0026#224; prevista dalla disposizione censurata per il personale regionale inserito nell\u0026#8217;area quadri, la sezione rimettente afferma che essa interviene su un aspetto della retribuzione riconducibile alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, poich\u0026#233; istituisce una spesa a carico del bilancio regionale per il personale che richiede \u0026#171;risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, poich\u0026#233; tale spesa \u0026#232; priva di copertura sostanziale in quanto disposta al di fuori della contrattazione collettiva nazionale e senza una legge statale autorizzativa, la disciplina regionale censurata si porrebbe in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 81, quarto comma (attuale terzo comma), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe parimenti violato l\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., poich\u0026#233; il rimettente assume che \u0026#171;se la competenza esclusiva dello Stato, nella materia di cui all\u0026#8217;articolo 117, comma 2, lettera l), Costituzione, sottende intrinsecamente anche la funzione giuscontabile, propria dello Stato medesimo, di regolatore della relativa spesa, espressa mediante la determinazione e l\u0026#8217;assegnazione delle \u0026#8220;giuste\u0026#8221; risorse disponibili per il trattamento dei dipendenti pubblici sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, allora l\u0026#8217;istituzione da parte della Regione Molise di nuove aree para-dirigenziali, cui accede la previsione di trattamenti economici aggiuntivi, nel valicare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, ha innegabili riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilit\u0026#224; del debito, di cui lo Stato stesso \u0026#232; garante e custode in rapporto anche agli impegni unionali assunti dal medesimo, ex articolo 97, comma 1, Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Sezione di controllo rimettente afferma che la violazione del riparto costituzionale di competenze legislative ridonderebbe \u0026#171;in una violazione della competenza concorrente di \u0026#8220;coordinamento della finanza pubblica\u0026#8221; (articolo 117, comma 3), incidendo sulla corretta costruzione del bilancio e dei suoi equilibri, ex articoli 97 e 81 Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 22 febbraio 2022 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Molise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, la difesa regionale rileva che l\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale), pur non intervenendo sul testo della disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, ha profondamente mutato le sorti dell\u0026#8217;istituto da essa previsto, disponendo la graduale riduzione, fino alla completa soppressione, dei contingenti numerici interessati dalla disposizione in conseguenza della progressiva cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti gi\u0026#224; in essi ricompresi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della resistente deduce, altres\u0026#236;, che la legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 28, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale)\u0026#187;, ha espressamente fatti salvi i diritti dei dipendenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge, risultassero gi\u0026#224; inquadrati nella categoria D (profili \u0026#8220;D1\u0026#8221; e \u0026#8220;D3\u0026#8221;), con la conseguenza che l\u0026#8217;istituto previsto dalla norma impugnata sarebbe \u0026#171;a esaurimento\u0026#187;, poich\u0026#233; dal 2010 nessun dipendente \u0026#8211; pur in possesso dei relativi requisiti \u0026#8211; \u0026#232; stato pi\u0026#249; inserito nei relativi contingenti regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Alla luce di tali premesse, la difesa regionale solleva plurime eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Innanzitutto, viene dedotta l\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, che determinerebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente avrebbe omesso difatti di esaminare alcuni elementi normativi e fattuali di grande rilevanza, costituiti dalle ricordate disposizioni che hanno inciso sulla portata della norma regionale censurata, e pertanto non avrebbe \u0026#171;compiutamente esplicitato le ragioni per cui, malgrado la significativa (e, anzi, decisiva) sopravvenienza normativa rappresentata dalla l. reg. n. 14 del 2010, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; avente a oggetto il solo art. 29-bis della l. reg. n. 29 del 1997 \u0026#8211; dovrebbe ritenersi purtuttavia rilevante\u0026#187;, n\u0026#233; le ragioni per le quali non ha fatto oggetto di censura tali disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; La questione sarebbe inammissibile \u0026#171;anche per difetto della pregiudizialit\u0026#224; necessaria tra parificazione e incidente di costituzionalit\u0026#224; e, in ogni caso, per assenza di motivazione sulla stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; Inoltre, la difesa della resistente rileva che la questione \u0026#232; stata sollevata dalla sezione soltanto in occasione della parifica del rendiconto 2020, laddove il contesto normativo di riferimento \u0026#232; rimasto invariato dal 2011 e il capitolo di spesa n. 4007 \u0026#171;\u0026#232; stato sempre presente nei precedenti rendiconti ed \u0026#232; sempre stato regolarmente parificato negli anni passati\u0026#187;, cos\u0026#236; rafforzando il legittimo affidamento della Regione nella correttezza del proprio operato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.4.\u0026#8211; Da ultimo, la difesa della resistente eccepisce il difetto di motivazione delle censure sollevate in riferimento ai parametri finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ordine alla lesione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., la Regione afferma di aver sempre e regolarmente coperto le spese derivanti dalle norme censurate, sicch\u0026#233; \u0026#171;non \u0026#232; dato intendere come potrebbe mai essere violato questo parametro costituzionale. Del resto, l\u0026#8217;ordinanza non d\u0026#224; affatto conto \u0026#8211; n\u0026#233; lo potrebbe, d\u0026#8217;altronde \u0026#8211; di un difetto di copertura nel bilancio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRelativamente alla lesione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., la difesa regionale assume che la censura sarebbe inammissibile per difetto di autonoma argomentazione, poich\u0026#233; conseguirebbe \u0026#8211; per espressa ammissione del rimettente \u0026#8211; alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe inammissibile anche la censura concernente la violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non verrebbe mai argomentata \u0026#8211; se non in termini tautologici \u0026#8211; e non figura nella parte dispositiva dell\u0026#8217;ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito la difesa regionale sostiene la non fondatezza delle censure sollevate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto non sussisterebbe la lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, perch\u0026#233; la disposizione regionale censurata, da un lato, non avrebbe direttamente modificato il trattamento economico e giuridico dei dipendenti della Regione e, dall\u0026#8217;altro, sarebbe legittima espressione della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione censurata avrebbe, pertanto, secondo la difesa della Regione, valenza meramente interna all\u0026#8217;amministrazione, poich\u0026#233; ricomprende nell\u0026#8217;area quadri quei dipendenti della categoria \u0026#8220;D\u0026#8221;, prevista dal CCNL, che, a seguito e in ragione di scelte organizzative dell\u0026#8217;ente, svolgono le specifiche e complesse prestazioni lavorative individuate dal richiamato comma 3 dell\u0026#8217;art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997. La disposizione, pertanto, non costituirebbe una deroga, n\u0026#233; tantomeno un\u0026#8217;innovazione rispetto all\u0026#8217;impianto della contrattazione collettiva e della legislazione statale, giacch\u0026#233; il personale chiamato a svolgere le specifiche attivit\u0026#224; sopra richiamate \u0026#232; individuato facendo riferimento alle categorie fissate dalla contrattazione collettiva nazionale e dal legislatore statale, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;indennit\u0026#224; riconosciuta al personale in questione sarebbe pienamente conforme ai princ\u0026#236;pi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, ad avviso della difesa regionale, la disposizione censurata non concerne il rapporto di impiego, riconducibile alla competenza legislativa statale, in materia di ordinamento civile, bens\u0026#236; il rapporto di servizio, e si inserirebbe \u0026#171;nel quadro di un complessivo riordino dell\u0026#8217;assetto organizzativo interno alla Regione ispirato proprio ai princ\u0026#236;pi di efficienza fissati dal legislatore statale nel d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, il rimettente avrebbe omesso di motivare con precisione i profili del dedotto contrasto tra la disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale e il d.lgs. n. 165 del 2001, di cui, secondo la difesa regionale, verrebbero peraltro richiamate alcune disposizioni nel testo attualmente vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo la Sezione rimettente non avrebbe considerato che al momento dell\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;area quadri talune delle disposizioni evocate nell\u0026#8217;ordinanza come parametro interposto non esistevano (o avevano diverso contenuto), e che il legislatore molisano ha tenuto conto delle novit\u0026#224; introdotte nel d.lgs. n. 165 del 2001 dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit\u0026#224; del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) in sede di revisione dell\u0026#8217;istituto ad opera della legge reg. Molise n. 14 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto, la difesa della Regione assume che \u0026#171;il legislatore regionale non poteva far altro che prevedere la soppressione dell\u0026#8217;Area Quadri solo per l\u0026#8217;avvenire\u0026#187;, poich\u0026#233; tale graduale soluzione consentiva alla Regione di \u0026#171;contare sulla continuit\u0026#224; nello svolgimento di attivit\u0026#224; estremamente specifiche e delicate, scongiurando la perdita repentina e improvvisa di risorse competenziali preziose\u0026#187;; scelta ragionevole che consentirebbe di escludere la lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Secondo la resistente, l\u0026#8217;insussistenza della lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile comporterebbe che \u0026#171;neppure potrebbero dirsi, di conseguenza, violati l\u0026#8217;attuale art. 81, comma 3, Cost. e l\u0026#8217;art. 97, comma 1, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla lesione dell\u0026#8217;art. 81 Cost., le stesse ragioni dedotte a sostegno della inammissibilit\u0026#224; della relativa censura deporrebbero per la sua non fondatezza nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata ottempererebbe difatti alla normativa statale e regionale in materia di bilancio e contabilit\u0026#224; regionale, e l\u0026#8217;asserita violazione del principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio sarebbe \u0026#171;tanto pi\u0026#249; infondata quanto pi\u0026#249; si riflette in ci\u0026#242; che essa \u0026#232; formulata oggi, a fronte di oneri progressivamente diminuiti, laddove non aveva trovato analoga formulazione, in una quaestio de legitimitate, nelle precedenti parifiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura riferita all\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., oltre a ribadirne la inammissibilit\u0026#224;, la difesa della resistente ne assume la non fondatezza per l\u0026#8217;\u0026#171;assoluto difetto di qualsivoglia pregiudizio per il bilancio regionale di una spesa come questa, tale da non mettere affatto in discussione il suo equilibrio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza di discussione la Regione Molise ha depositato una memoria illustrativa per ribadire, ulteriormente argomentare e integrare quanto dedotto nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 226 del 2021), la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l\u0026#8217;anno 2020, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997, in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;articolo in esame \u0026#232; stato inserito nella legge reg. Molise n. 7 del 1997 dall\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Molise n. 6 del 2002 e poi modificato dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 30 del 2005, dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 22 del 2006 e dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 33 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 contempla l\u0026#8217;istituzione di un\u0026#8217;apposita area quadri del personale regionale che comprende i dipendenti della categoria \u0026#8220;D\u0026#8221; del CCNL cui sono assegnate specifiche e complesse \u0026#171;attivit\u0026#224; di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;azione amministrativa nelle attivit\u0026#224; di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attivit\u0026#224; connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attivit\u0026#224; di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl predetto personale \u0026#171;\u0026#232; riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un\u0026#8217;indennit\u0026#224; annuale, pensionabile, che \u0026#232; parte integrante della retribuzione\u0026#187; (comma 5), non cumulabile con gli emolumenti accessori relativi alla produttivit\u0026#224; e a indennit\u0026#224; di responsabilit\u0026#224; previsti dalla contrattazione collettiva, mentre \u0026#232; cumulabile con le indennit\u0026#224; che derivano da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni (commi 6 e 6-bis).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI successivi commi definiscono l\u0026#8217;entit\u0026#224; della indennit\u0026#224; \u0026#8211; commisurata all\u0026#8217;importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal CCNL \u0026#8211; le modalit\u0026#224; di corresponsione, i requisiti di accesso. L\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; articolata in una componente fissa e continuativa e in una componente aggiuntiva, commisurata al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza organizzativa. La relativa valutazione \u0026#232; effettuata, con cadenza annuale, dal dirigente della struttura cui risulta assegnato il dipendente, secondo i sistemi di valutazione previsti per l\u0026#8217;erogazione della produttivit\u0026#224; individuale. La valutazione si intende positiva se al dipendente viene attribuito un punteggio non inferiore all\u0026#8217;80 per cento del punteggio massimo previsto dai predetti sistemi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Sezione rimettente rappresenta di aver analizzato, in sede di valutazione complessiva dell\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; dei conti e della regolarit\u0026#224; della gestione, il capitolo di spesa del bilancio regionale n. 4007 (Indennit\u0026#224; per personale incaricato di funzioni amministrative \u0026#8211; Risorsa libera) su cui gravano gli oneri recati dalla disposizione censurata in favore del personale regionale inserito nell\u0026#8217;area quadri, e di aver sospeso, relativamente a tale capitolo, il giudizio di parificazione dell\u0026#8217;esercizio finanziario regionale per l\u0026#8217;anno 2020 per effetto dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla rilevanza delle questioni, il rimettente ritiene che il predetto giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla definizione del giudizio incidentale, poich\u0026#233; la disposizione censurata costituisce la fonte della spesa che grava sul capitolo 4007, spesa che, pertanto, non sarebbe legittima ove ne fosse caducata la fonte normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza, la disposizione regionale scrutinata, nel riconoscere a tale personale in aggiunta al trattamento economico in godimento un\u0026#8217;indennit\u0026#224; annuale pensionabile come parte integrante della retribuzione, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, nel disciplinare aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali rimessa alla contrattazione collettiva dagli artt. 1, 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, lederebbe la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui le predette disposizioni costituiscono espressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe, al contempo e conseguentemente, in contrasto con l\u0026#8217;art. 81, quarto comma (attuale terzo comma), Cost., poich\u0026#233; la disciplina e la erogazione al personale regionale interessato del contestato trattamento accessorio al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti sarebbe violato l\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., in quanto la illegittima attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi al personale regionale determinerebbe riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilit\u0026#224; del debito presidiati dal predetto parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la disposizione in esame violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., giacch\u0026#233; la lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile comporterebbe, altres\u0026#236;, quella concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando il superamento del limite di spesa per il costo del personale regionale previsto dalla disciplina statale in modo uniforme sul territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Regione Molise, nel costituirsi in giudizio, ha sollevato plurime eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e confutato nel merito le argomentazioni del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ricorrono nella fattispecie le condizioni per ritenere la Sezione rimettente legittimata a sollevare il giudizio incidentale in esame (ex plurimis, sentenze n. 247, n. 235 e n. 215 del 2021, n. 18 del 2019 e n. 89 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, difatti, riconosciuto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la possibilit\u0026#224; di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, nei confronti di disposizioni lesive non solo dei principi che direttamente tutelano l\u0026#8217;equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorch\u0026#233; si configuri una \u0026#8220;correlazione funzionale\u0026#8221; fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale correlazione \u0026#232; stata specificamente individuata proprio in riferimento alla lesione, prospettata nella fattispecie in esame, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile da parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato demandati dal legislatore statale all\u0026#8217;autonomia collettiva, in relazione al parametro interposto costituito dalle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001 (ex plurimis, sentenze n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018). Ci\u0026#242; in quanto la illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale che risulti lesiva della competenza statale in materia comporta quella della spesa da essa disposta a carico del bilancio dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Non sono fondate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon c\u0026#8217;\u0026#232; carenza nella ricostruzione del quadro normativo, risultando con chiarezza che \u0026#232; la disposizione regionale censurata a configurare e definire la disciplina che il rimettente ritiene causare il prospettato vulnus costituzionale, e pertanto \u0026#232; su di essa che focalizza le censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni regionali sopravvenute, richiamate dalla difesa della resistente, si limitano solo ad incidere sulla portata e l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata, ma facendo ad essa riferimento dipendono dalla sua stessa persistenza nell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione da ultimo formulata dalla difesa regionale circa la mancata censura da parte del rimettente della legge di bilancio regionale cui inerisce l\u0026#8217;esercizio finanziario oggetto del giudizio di rendiconto. Si tratta difatti di una previsione di carattere finanziario che trova il suo presupposto normativo sostanziale proprio nella disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, che produce gli oneri posti a carico del capitolo n. 4007 del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa regionale afferma che la questione sarebbe inammissibile \u0026#171;anche per difetto della pregiudizialit\u0026#224; necessaria tra parificazione e incidente di costituzionalit\u0026#224; e, in ogni caso, per assenza di motivazione sulla stessa\u0026#187;, poich\u0026#233; il rimettente non avrebbe fornito una spiegazione circa l\u0026#8217;effetto preclusivo che il vizio di incompetenza, dedotto in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., determinerebbe sul giudizio di parifica, e non avrebbe indicato in che misura la disposizione censurata determini concretamente effetti lesivi del bene della finanza pubblica tutelato dai parametri finanziari evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tali eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata \u0026#232; che il rimettente debba effettivamente applicare nel procedimento pendente davanti a s\u0026#233; la disposizione della cui legittimit\u0026#224; costituzionale dubita (ex plurimis, sentenza n. 253 del 2019), illustrando le ragioni che determinano la pregiudizialit\u0026#224; della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale (sentenza n. 105 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha assolto tale onere argomentativo. Ha difatti affermato che l\u0026#8217;esito della parifica del capitolo di spesa in oggetto \u0026#232; direttamente influenzato dall\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata, che costituisce la fonte normativa della spesa stessa (in tal senso sentenza n. 215 del 2021), e che \u0026#171;[a]llo stato, il Collegio non pu\u0026#242; fare applicazione delle norme \u0026#8220;sospette\u0026#8221; di incostituzionalit\u0026#224;, le quali, tuttavia, rappresentano l\u0026#8217;unico parametro di rango legislativo ai fini del \u0026#8220;riscontro\u0026#8221; della spesa rendicontata nel giudizio di parifica, pena il rischio di validare un risultato di amministrazione contra ius, perch\u0026#233; verificato in base ad un parametro normativo passibile di declaratoria d\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno \u0026#232; fondato quanto affermato dalla difesa regionale in ordine alla mancata quantificazione da parte del rimettente dell\u0026#8217;incidenza sul risultato di amministrazione della indennit\u0026#224; contestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, \u0026#232; la stessa istituzione del capitolo n. 4007 nel bilancio regionale, su cui sono appostate le risorse necessarie per la corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; istituita dalla disposizione regionale censurata, a introdurre ex se una ragione di spesa incrementale per il personale nel bilancio dell\u0026#8217;ente rispetto agli oneri determinati dalla contrattazione collettiva in materia di retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto incrementale della disposizione censurata sulla finanza regionale trova del resto conferma nei lavori preparatori sia dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Molise n. 6 del 2002, sia soprattutto degli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 30 del 2005 che hanno definito l\u0026#8217;intervento regionale scrutinato nei termini sostanzialmente vigenti, poich\u0026#233; registrano un acceso dibattito proprio in ordine alla individuazione della copertura finanziaria della indennit\u0026#224; che si andava ad introdurre, a motivo dei significativi oneri aggiuntivi che essa comportava a carico del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, ma anche dell\u0026#8217;esame nel merito, non rileva nemmeno la circostanza che, a seguito di successivi interventi normativi, sia intervenuto il blocco all\u0026#8217;accesso di nuovo personale all\u0026#8217;area quadri e che la relativa indennit\u0026#224; continui, pertanto, ad essere corrisposta solo per il personale gi\u0026#224; in essa inserito, subendo, quindi, una progressiva riduzione a seguito di quella del numero dei beneficiari, fino a pervenire, nel tempo, alla cessazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta difatti di elementi che non incidono sulla valutazione della legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale censurata, ma solo fattualmente sulla dimensione pro tempore degli effetti finanziari da essa prodotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Nemmeno pu\u0026#242; essere condiviso l\u0026#8217;assunto della difesa regionale in ordine alla mancata considerazione, da parte della sezione rimettente, degli effetti derivanti dalla non cumulabilit\u0026#224;, prevista dalla disposizione censurata, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; in oggetto con altri emolumenti previsti in favore dei beneficiari dalla contrattazione collettiva; effetti che priverebbero la disposizione censurata di reale lesivit\u0026#224; dei parametri finanziari dedotti dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali effetti avrebbero dovuto essere semmai dimostrati dalla Regione in sede di giudizio di parificazione a fronte dei rilievi della sezione di controllo sul capitolo n. 4007 a carico del quale sono posti gli oneri determinati dalla disposizione regionale oggetto di censura. Invero, questa Corte rileva che il rimettente ha riferito che la Regione non ha mosso argomentazioni in merito alla questione giuridica evidenziata n\u0026#233; in sede istruttoria n\u0026#233; nell\u0026#8217;adunanza pubblica del 3 novembre 2021 \u0026#171;rimettendosi alle valutazioni della Sezione\u0026#187; e nulla argomentando nell\u0026#8217;udienza di parificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;asserita compensazione avrebbe dovuto essere integrale per neutralizzare qualsiasi effetto negativo sul bilancio regionale ad opera della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; \u0026#200;, altres\u0026#236;, eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in considerazione delle intervenute parifiche di rendiconti regionali relativi ad anni precedenti in cui era parimenti presente il capitolo di bilancio su cui la sezione rimettente appunta le sue riserve.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto la difesa regionale afferma che il rimettente avrebbe dovuto motivare perch\u0026#233; abbia dubitato della legittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione rimasta sostanzialmente invariata dal 2011, sin qui mai fatta oggetto di rilievo e i cui oneri finanziari si sono significativamente ridotti e tendono a esaurirsi per la riduzione della platea dei percettori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;insistito richiamo all\u0026#8217;affidamento che la Regione ha posto nelle precedenti pronunce di parifica sembra adombrare la formazione di una sorta di acquiescenza che precluderebbe alla sezione di controllo stessa di sollevare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, i precedenti giudizi di parificazione conferirebbero dunque certezza non solo ai rendiconti parificati relativi agli specifici esercizi finanziari, ma sottrarrebbero a successivi vagli la previsione di spesa gi\u0026#224; passibile di valutazione in occasione dei precedenti giudizi di parificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ben vedere, la prospettazione della difesa regionale condurrebbe a configurare il giudizio di parificazione del rendiconto regionale come un unicum tra i giudizi incidentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe risulterebbe fortemente depotenziata la funzione attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di sollevare in tale occasione questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilit\u0026#224; finanziaria degli enti controllati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte rimarcato (ex plurimis, sentenze n. 146 e n. 18 del 2019, n. 196 del 2018) l\u0026#8217;importanza di tale funzione per evitare che si possa creare una \u0026#8220;zona franca\u0026#8221; nel sistema di giustizia costituzionale relativamente a norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la tesi della difesa regionale \u0026#232; confutata dai numerosi precedenti in materia, come la richiamata sentenza n. 196 del 2018, concernente fattispecie assimilabile a quella oggi esaminata, e la stessa sentenza n. 244 del 2020, richiamata dalla resistente, che ha escluso un effetto preclusivo ad opera di precedenti giudizi di parifica di rendiconti regionali comprensivi della stessa voce di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Non \u0026#232; parimenti fondata nemmeno l\u0026#8217;eccezione di difetto di motivazione delle censure, con specifico riferimento a quelle relative alla violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; si \u0026#232; rilevato, la Sezione rimettente ha correttamente ravvisato la correlazione funzionale tra la dedotta lesione ad opera della disposizione censurata della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e i parametri finanziari di cui agli artt. 81 e 97 Cost. Ha, difatti, argomentato che la pur risalente disposizione regionale censurata esplica la propria efficacia anche nell\u0026#8217;esercizio finanziario 2020, oggetto del giudizio di parifica, poich\u0026#233; incide sui risultati finanziari finali e, conseguentemente, sul rendiconto regionale, determinando un effetto incrementale della spesa regionale per effetto del trattamento retributivo previsto per il personale inserito nell\u0026#8217;area quadri che non avrebbe altrimenti titolo a essere corrisposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Non \u0026#232;, pertanto, nemmeno possibile ravvisare la asserita carenza di motivazione della censura sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., dato che nella specifica fattispecie la lesione dei parametri finanziari \u0026#232; prospettata in termini di correlazione funzionale alla violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in coerenza con quanto enunciato sul punto da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; \u0026#200; invece fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; della censura relativa all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per assenza di adeguata argomentazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero il rimettente non individua gli specifici principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero concretamente violati dalla disposizione censurata n\u0026#233; gli eventuali parametri interposti, limitandosi ad affermare in modo generico e tautologico che la disposizione regionale determina una spesa che, nel superare i limiti posti dalla legislazione statale, lede perci\u0026#242; stesso obiettivi di finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarata la inammissibilit\u0026#224; della questione in riferimento alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Sezione rimettente, infatti, individua correttamente la violazione di entrambi tali parametri da parte della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nel ricondurre costantemente la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego \u0026#8220;privatizzato\u0026#8221;, ovvero, pi\u0026#249; propriamente \u0026#8220;contrattualizzato\u0026#8221;, compreso quello dei dipendenti regionali, alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, in relazione ai parametri interposti costituiti dalle disposizioni recate dal d.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2, 40 e 45), questa Corte ha evidenziato la funzione che queste assegnano alla autonomia collettiva, definendo il rapporto tra i livelli della contrattazione e assegnando a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Gi\u0026#224; l\u0026#8217;istituzione, ad opera della disposizione censurata, di un\u0026#8217;apposita area quadri si configura, non solo in termini meramente lessicali ma anche sotto il profilo sostanziale, come lesiva delle prerogative cos\u0026#236; assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, cui sola compete la definizione del sistema di classificazione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito occorre ricordare che la Corte di cassazione ha del resto escluso che nel pubblico impiego contrattualizzato possa trovare applicazione l\u0026#8217;art. 2095 del codice civile come modificato dalla legge n. 190 del 1985 che, nel sostituire il primo comma del predetto articolo del codice civile, ha inserito tra i prestatori di lavoro subordinato i \u0026#8220;quadri\u0026#8221; intermedi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 5 luglio 2005, n. 14193 ha affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;art. 2095 c.c. non \u0026#232; applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattuale, come disciplinato dal corpus normativo delle disposizioni raccolte\u0026#187; nel d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto tale rapporto \u0026#232; connotato da principi e regole fortemente derogatorie rispetto al regime giuridico del comune rapporto di lavoro subordinato, tra le quali la specialit\u0026#224; del sistema delle fonti con particolare riguardo al ruolo assegnato al contratto collettivo, cui \u0026#232; demandata la classificazione del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Giudice di legittimit\u0026#224; ha evidenziato che nel settore del lavoro pubblico il legislatore statale detta regole peculiari solo per la categoria dei dirigenti, mentre per il restante personale la competenza attribuita alla contrattazione collettiva appare piena, e, in proposito, ha richiamato quanto previsto dell\u0026#8217;art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui \u0026#171;[p]er le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilit\u0026#224;, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizioni ad albi oppure tecnico scientifici o di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell\u0026#8217;ambito dei contratti collettivi di comparto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl predetto indirizzo giurisprudenziale ha poi trovato definitivo consolidamento con numerose pronunce (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 marzo 2009, n. 5651 e 6 marzo 2008, n. 6063), nelle quali viene ribadito che le norme del d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono lo \u0026#171;\u0026#8220;statuto\u0026#8221; del lavoro contrattuale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni\u0026#187;. In tal senso viene anche richiamato l\u0026#8217;art. 52 del predetto decreto legislativo, dove, in tema di mansioni, compare il riferimento esclusivo alla \u0026#171;classificazione professionale prevista dai contratti collettivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre osservare che, per rispondere, nel settore del lavoro pubblico, a mansioni analoghe a quelle ricoperte dai \u0026#8220;quadri intermedi\u0026#8221; nel settore privato, la contrattazione collettiva non ha peraltro provveduto a configurare la categoria dei \u0026#8220;quadri\u0026#8221;, ma, ha invece individuato e definito incarichi di elevata professionalit\u0026#224; e responsabilit\u0026#224; da assegnare ai dipendenti in possesso di determinati requisiti. Si tratta delle \u0026#8220;posizioni organizzative\u0026#8221; ricordate dallo stesso rimettente e, nei pi\u0026#249; recenti sviluppi della contrattazione dei comparti del settore pubblico, delle aree, configurate nell\u0026#8217;ambito del sistema di classificazione del personale, delle \u0026#8220;elevate professionalit\u0026#224;\u0026#8221; e di \u0026#8220;elevata qualificazione\u0026#8221;, previste, rispettivamente, nel comparto Funzioni centrali dal CCNL per il triennio 2019-2021, stipulato il 9 maggio 2022, e nel comparto funzioni locali dall\u0026#8217;ipotesi di contratto collettivo, sottoscritta il 4 agosto 2022, in via di definizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta comunque di incarichi, caratterizzati dalla transitoriet\u0026#224; e revocabilit\u0026#224;, e non del riconoscimento in via permanente di una qualifica o del definitivo inserimento in una specifica categoria di lavoratori subordinati nell\u0026#8217;ambito del pubblico impiego, come invece previsto dalla disposizione regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa rilevato, poi, che la normativa statale che attribuiva alla autonomia collettiva la disciplina della materia in esame era gi\u0026#224; operante all\u0026#8217;epoca della emanazione dell\u0026#8217;intervento normativo scrutinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia alla data di emanazione dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Molise n. 6 del 2002, che ha introdotto la disposizione censurata nella legge reg. Molise n. 7 del 1997, sia all\u0026#8217;atto della radicale novella recata dalla legge reg. Molise n. 30 del 2005, che ha sostanzialmente delineato la disciplina normativa nei termini tuttora vigenti, l\u0026#8217;art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliva in modo inequivoco la competenza della contrattazione collettiva a definire il sistema di classificazione del personale e le relative aree contrattuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ottica propria della natura e funzione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, ci\u0026#242; che specificamente rileva nell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sono le prescrizioni della disposizione censurata concernenti il riconoscimento al personale regionale inserito nell\u0026#8217;area quadri di una apposita indennit\u0026#224; retributiva, poich\u0026#233; sono tali previsioni in materia di trattamento economico che determinano la lesione dei parametri finanziari dedotta dalla sezione di controllo rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell\u0026#8217;organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell\u0026#8217;autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, \u0026#232; funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una pi\u0026#249; efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori, disciplinando i possibili percorsi di mobilit\u0026#224; del personale (intercompartimentale, passaggio diretto tra amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale in mobilit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, pertanto, evidente che l\u0026#8217;introduzione e la disciplina da parte della disposizione censurata di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; per il personale interessato, che si colloca fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, collidano di per s\u0026#233; con la disciplina del rapporto di pubblico impiego come definita dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine risulta ininfluente la considerazione della difesa regionale secondo cui l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di cui trattasi rispetterebbe i principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, poich\u0026#233; il vulnus costituzionale \u0026#232; costituito proprio dall\u0026#8217;essere il legislatore regionale intervenuto in materia di trattamento economico di competenza della autonomia collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In definitiva, attesa l\u0026#8217;analogia delle questioni correttamente rilevata dalla Sezione rimettente, nella fattispecie trova applicazione quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 196 del 2018: l\u0026#8217;intervento regionale scrutinato lede l\u0026#8217;art. 81, quarto comma, Cost. (ora terzo comma), poich\u0026#233; introduce una voce di spesa per il personale a carico della finanza regionale avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente incidenza sull\u0026#8217;equilibrio finanziario dell\u0026#8217;ente (sentenza n. 112 del 2020) e lesione dei criteri dettati dall\u0026#8217;ordinamento ai fini della corretta gestione della finanza pubblica allargata (sentenza n. 138 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 per violazione degli artt. 81, quarto comma (ora terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita la censura relativa alla lesione dell\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-bis della legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell\u0026#8217;amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"2023","cem_numero":"24","cem_rigetto":"0","oggetto":"Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Molise - Istituzione di un\u0027apposita \"Area Quadri\" - Trattamento economico - Riconoscimento di un\u0027indennit\u0026#224; annuale pensionabile, parte integrante della retribuzione - Disciplina ed erogazione di un trattamento economico accessorio al personale regionale, al di fuori della contrattazione collettiva nazionale e senza una legge statale autorizzativa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45223","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Funzione e parametri invocabili - Necessità di evitare zone franche sulla spesa pubblica - Preclusione, a seguito di parificazione degli esercizi precedenti - Esclusione. (Classif. 112002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilità finanziaria degli enti controllati. Tale funzione è importante per evitare una \"zona franca\" nel sistema di giustizia costituzionale per norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 235/2021; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 89/2017 - mass. 41961\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso disposizioni lesive non solo dei principi che direttamente tutelano l\u0027equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una \"correlazione funzionale\" fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 247/2021 - mass. 44379; S. 215/2021 - mass. 44279; S. 244/2020 - mass. 43116; S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391; S. 196/ 2018 - mass. 40372\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI precedenti giudizi di parificazione, pur conferendo certezza ai rendiconti parificati relativi agli specifici esercizi finanziari, non possono sottrarre a successivi vagli una previsione di spesa sul presupposto che la stessa sia già stata passibile di valutazione in occasione dei precedenti giudizi; un tale effetto preclusivo depotenzierebbe, altrimenti, la funzione di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 244/2020 - mass. 43112\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45224","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45224","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Trattamento economico dell\u0027impiego pubblico contrattualizzato - Riconducibilità alla materia dell\u0027ordinamento civile - Disciplina della retribuzione riservata alla contrattazione collettiva - Impossibilità per le Regioni di istituire voci di spesa relative al personale regionale non previste dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Molise che riconosce al personale regionale inserito nell\u0027istituita \"area quadri\" una indennità annuale, integrativa del trattamento retributivo). (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego \"contrattualizzato\", compreso quello dei dipendenti regionali, rientra nella materia dell\u0027ordinamento civile, assegnata in via esclusiva allo Stato; le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, parametri interposti della materia, definiscono il rapporto tra i livelli della contrattazione collettiva e assegnano a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, ora terzo comma, e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., l\u0027art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Molise n. 7 del 1997. La disposizione - censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale del Molise per il 2020 - riconosce al personale regionale inserito nell\u0027istituita \"area quadri\" una apposita indennità retributiva. La previsione di detta indennità, collocandosi fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, non solo collide con la disciplina del rapporto di pubblico impiego - definita dal legislatore nell\u0027esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile - ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, introduce una voce di spesa a carico della finanza regionale senza il necessario fondamento nella citata contrattazione, incidendo così sull\u0027equilibrio finanziario dell\u0027ente e ledendo i criteri dettati dall\u0027ordinamento per la corretta gestione della finanza pubblica allargata). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 232/2019 - mass. 40824; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 112/2020 - mass. 43320\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45225","numero_massima_precedente":"45223","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"08/04/1997","data_nir":"1997-04-08","numero":"7","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45225","titoletto":"Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Molise - Istituzione di una \"area quadri\" - Riconoscimento di un\u0027indennità annuale, integrativa del trattamento retributivo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Assenza di adeguata argomentazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131009).","testo":"È dichiarata inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Molise n. 7 del 1997 che riconosce al personale regionale inserito nell\u0027istituita \"area quadri\" una apposita indennità retributiva. Il rimettente non individua gli specifici principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero violati dalla disposizione censurata né gli eventuali parametri interposti, limitandosi ad affermare in modo generico e tautologico che la disposizione regionale determina una spesa che, nel superare i limiti posti dalla legislazione statale, lede perciò stesso obiettivi di finanza pubblica.","numero_massima_precedente":"45224","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"08/04/1997","data_nir":"1997-04-08","numero":"7","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43803","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 253/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2701","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45279","autore":"Fava R.","titolo":"Le sentenze di illegittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei rendiconti e gli effetti sul ciclo di bilancio dell’ente: il caso Molise","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1665","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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