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A.","relatore":"SANDULLI M. 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A.d.P. e Ordine degli psicologi del Lazio, con ordinanza del 13 gennaio 2025, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di P.P. A.d.P. e dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 settembre 2025 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Paolo Mazzoli per P.P. A.d.P. e Paolo Caruso per l\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 gennaio 2025, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Roma, undicesima sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), il quale dispone che \u0026#171;[l]a radiazione [dall\u0026#8217;albo degli psicologi] \u0026#232; pronunciata di diritto quando l\u0026#8217;iscritto, con sentenza passata in giudicato, \u0026#232; stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di dover decidere sull\u0026#8217;impugnazione da parte di P.P. A.d.P. del provvedimento con cui il Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio gli ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione dall\u0026#8217;albo, in ossequio al disposto dell\u0026#8217;art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989, sul solo rilievo che un giudice penale (nella specie il medesimo Tribunale di Roma), con sentenza divenuta irrevocabile, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 223, comma 2, numero 2), e 219, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Aggiunge, poi, che, nel corso del giudizio, entrambe le parti hanno eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della suindicata disposizione, poich\u0026#233; essa, stabilendo la radiazione di diritto dell\u0026#8217;iscritto in caso di condanna definitiva alla pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo, avrebbe introdotto un automatismo sanzionatorio, in violazione dei principi di gradualit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; della sanzione disciplinare, nonch\u0026#233; di quelli di ragionevolezza e di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Sulla rilevanza della questione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma che la decisione del giudizio di impugnazione non potrebbe prescindere dall\u0026#8217;applicare la disposizione censurata, considerato che al ricorrente era stata irrogata di diritto la sanzione disciplinare della radiazione, senza alcuna valutazione discrezionale in ordine alla gravit\u0026#224; della sua condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ripercorre le pronunce con le quali questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di analoghe disposizioni che, in altri settori, prevedevano la destituzione di dipendenti pubblici o la cancellazione di professionisti dai rispettivi albi, quale automatica conseguenza della relativa condanna in sede penale. In particolare, l\u0026#8217;ordinanza evidenzia che \u0026#171;[s]egnatamente, la Consulta, con Sentenza n. 971/1988 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma contemplante la destituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della Regione Siciliana a seguito di condanna per taluni delitti; con Sentenza n. 40/1990 \u0026#232; intervenuta sulla norma contemplante la destituzione automatica dei notai; con Sentenza n. 158/1990 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma relativa alla radiazione automatica dei dottori commercialisti; con Sentenza n. 16/1991 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della disposizione concernente la destituzione di diritto del dipendente regionale; con Sentenza n. 197/1993 si \u0026#232; pronunciata sulla destituzione di diritto del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluni reati, ovvero della definitivit\u0026#224; del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione per appartenenza ad associazione di tipo mafioso; ancora, con Sentenza n. 2/1999 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di norma \u0026#8211; analoga a quella che ci occupa \u0026#8211; contemplante la radiazione automatica dall\u0026#8217;albo dei ragionieri e periti commerciali; con Sentenza n. 268/2016 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disciplina, relativa al personale militare, che non prevedeva l\u0026#8217;instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici irrogata dal giudice penale\u0026#187;. Da ultimo, l\u0026#8217;ordinanza richiama la, pi\u0026#249; recente, sentenza di questa Corte n. 51 del 2024, dichiarativa dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante \u0026#171;Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; modifica della disciplina in tema di incompatibilit\u0026#224;, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 25 luglio 2005, n. 150\u0026#187;, che prevedeva la rimozione di diritto del magistrato condannato \u0026#171;a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell\u0026#8217;articolo 168 dello stesso Codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza sottolinea, poi, pi\u0026#249; nello specifico, che nelle suindicate pronunce questa Corte ha affermato che, nel vagliare la legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni in materia di sanzioni disciplinari, deve tenersi conto di due principi essenziali, tra loro correlati, e precisamente, il principio, generale, di proporzionalit\u0026#224; della sanzione disciplinare rispetto alla gravit\u0026#224; della condotta e quello dell\u0026#8217;autonomia della valutazione in sede disciplinare rispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolativit\u0026#224; di quanto accertato in fatto nel giudizio penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Alla luce della riferita evoluzione della giurisprudenza costituzionale, il rimettente ritiene che l\u0026#8217;art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989 non sia in linea con i suesposti principi, poich\u0026#233; ricollega, in via automatica, la radiazione del professionista alla circostanza che lo stesso sia stato in precedenza condannato, con sentenza definitiva, a una pena detentiva non inferiore a due anni, per qualunque reato non colposo, e, in tal modo, \u0026#171;preclude in radice qualunque valutazione di proporzionalit\u0026#224; della sanzione\u0026#187; e \u0026#171;sottrae\u0026#187; all\u0026#8217;organo disciplinare \u0026#171;ogni margine di apprezzamento sulla sanzione da applicare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale, inoltre, \u0026#171;attesa l\u0026#8217;intervenuta \u0026#8220;soppressione\u0026#8221; dell\u0026#8217;istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego e della radiazione di diritto per talune professioni \u0026#8220;protette\u0026#8221;, appare contraria al principio di uguaglianza una norma che contempli detta radiazione di diritto solo per gli esercenti la professione di psicologo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio P.P. A.d.P. e l\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio, parti del giudizio principale, insistendo entrambi per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata. Tali conclusioni sono state ribadite dall\u0026#8217;Ordine nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Roma, undicesima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 32 del 2025), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989, che, nel disciplinare le sanzioni applicabili agli iscritti all\u0026#8217;albo professionale degli psicologi, stabilisce che \u0026#171;[l]a radiazione \u0026#232; pronunciata di diritto quando l\u0026#8217;iscritto, con sentenza passata in giudicato, \u0026#232; stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sollevate dal rimettente si fondano sull\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;automatismo della radiazione, come previsto dalla disposizione censurata, sarebbe irragionevole e introdurrebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, contrastando, quindi, con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per due profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, vi sarebbe un\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca della disposizione, in quanto la sua applicazione sarebbe connessa solo alla pena detentiva definitivamente inflitta in sede penale. La norma censurata, infatti, non consentirebbe all\u0026#8217;organo disciplinare di graduare la risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravit\u0026#224; delle molteplici fattispecie suscettibili di essere ricondotte sotto l\u0026#8217;astratta previsione normativa, equiparando situazioni caratterizzate da disvalore diverso e pervenendo a risultati sproporzionati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, viene denunciata un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ad altre categorie, sia di pubblici dipendenti, sia di professionisti, in riferimento alle quali analoghi automatismi sono stati eliminati da precedenti interventi di questa Corte. Non vi sarebbe, invero, ad avviso del rimettente, alcuna giustificazione, per mantenere il richiamato automatismo sanzionatorio per i soli psicologi, risultando la loro posizione pienamente sovrapponibile a quella delle altre categorie per le quali la destituzione o la radiazione di diritto sono state considerate contrarie alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va osservato che le questioni sollevate sono rilevanti, in quanto la definizione del giudizio di impugnazione promosso da P.P. A.d.P. non potrebbe prescindere dall\u0026#8217;applicare la disposizione censurata. Ci\u0026#242; in quanto esso censura la delibera con la quale il Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi del Lazio ha irrogato al suddetto professionista la sanzione disciplinare della radiazione (ossia, la pi\u0026#249; grave tra le misure contemplate dall\u0026#8217;art. 13 del relativo Regolamento disciplinare) sul mero rilievo che, in applicazione dell\u0026#8217;art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989, essa conseguiva di diritto \u0026#8211; in via, quindi, del tutto automatica \u0026#8211; al passaggio in giudicato della sentenza con la quale lo stesso era stato condannato alla pena detentiva di due anni per un reato non colposo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin dal 1988, numerose sentenze di questa Corte hanno ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., disposizioni comportanti l\u0026#8217;automatica destituzione del pubblico dipendente, ovvero l\u0026#8217;automatica cancellazione di professionisti dai rispettivi albi, in conseguenza della loro condanna penale per determinati reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale costante orientamento giurisprudenziale ha preso l\u0026#8217;avvio con la sentenza n. 971 del 1988, sulla destituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della Regione Siciliana a seguito di condanna per taluni delitti, (per poi essere seguito dalle sentenze: n. 40 del 1990, relativa alla destituzione automatica dei notai; n. 158 del 1990, sulla radiazione automatica dei dottori commercialisti; n. 16 del 1991, concernente la destituzione di diritto prevista per i dipendenti della Regione Lombardia; n. 197 del 1993, sulla destituzione di diritto del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche; n. 363 del 1996, sulla cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado conseguente all\u0026#8217;irrogazione della pena accessoria della rimozione dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri; n. 2 del 1999, in materia di radiazione automatica dall\u0026#8217;albo dei ragionieri e periti commerciali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn epoca pi\u0026#249; recente, la sentenza n. 268 del 2016 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una normativa che disponeva la cessazione dal servizio dei militari a seguito dell\u0026#8217;irrogazione, da parte del giudice penale, della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza prevedere l\u0026#8217;instaurazione di un procedimento disciplinare. Da ultimo, con la sentenza n. 51 del 2024, questa Corte \u0026#232; tornata a pronunciarsi sull\u0026#8217;automatica applicazione della sanzione disciplinare pi\u0026#249; grave in caso di condanna penale dell\u0026#8217;incolpato, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione che prevedeva la rimozione automatica del magistrato condannato a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non fosse stata sospesa o per la quale fosse intervenuto provvedimento di revoca della sospensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osservato in quest\u0026#8217;ultima pronuncia, \u0026#171;[d]al quadro giurisprudenziale sin qui tracciato si ricavano due principi essenziali che, ai fini dello scrutinio in esame, vanno posti in correlazione tra loro: un requisito generale di proporzionalit\u0026#224; della sanzione disciplinare rispetto alla gravit\u0026#224; della condotta [\u0026#8230;], e l\u0026#8217;autonomia della valutazione in sede disciplinare rispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolativit\u0026#224; di quanto accertato in fatto nel giudizio penale\u0026#187; (punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato precisato, in particolare, che il principio di proporzionalit\u0026#224; della sanzione disciplinare \u0026#171;pu\u0026#242;, normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata [\u0026#8230;] affinch\u0026#233; essa possa risultare adeguata al concreto disvalore della condotta\u0026#187;. Contrastano, quindi, con tale principio le sanzioni fisse, salvo che \u0026#171;risultino non manifestamente sproporzionate rispetto all\u0026#8217;intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta dell\u0026#8217;illecito sanzionato\u0026#187; (punto 3.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;autonomia della valutazione discrezionale dell\u0026#8217;organo disciplinare, nella medesima pronuncia questa Corte ha affermato che essa non pu\u0026#242; \u0026#171;mai essere \u003cem\u003ein toto\u003c/em\u003e pretermessa, per essere semplicemente surrogata da quella del giudice penale\u0026#187;, specialmente \u0026#171;quando si tratta di applicare sanzioni disciplinari definitive come la destituzione o la cancellazione dall\u0026#8217;albo professionale\u0026#187;, poich\u0026#233; spetta all\u0026#8217;organo disciplinare \u0026#171;apprezzare non gi\u0026#224; la (generica) gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito commesso, ma \u0026#8211; pi\u0026#249; specificamente \u0026#8211; la significativit\u0026#224; di tale illecito rispetto al giudizio di persistente idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato a svolgere le proprie funzioni o la propria professione\u0026#187; (punto 3.3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali principi non sono stati messi in discussione dalle pronunce nelle quali, sempre in tema di destituzione dei pubblici dipendenti o di cancellazione di professionisti dai rispettivi albi, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale scrutinate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osservato dalla citata sentenza n. 51 del 2024, non rappresenta, invero, un\u0026#8217;eccezione la sentenza n. 234 del 2015, che ha escluso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione che vieta la riabilitazione del notaio gi\u0026#224; destituito a seguito di condanna per una serie di reati, poich\u0026#233; essa non comporta l\u0026#8217;automatica applicazione della pi\u0026#249; grave sanzione disciplinare, ma interviene in un momento successivo, laddove, a monte, l\u0026#8217;organo disciplinare ha gi\u0026#224; esercitato il proprio potere discrezionale senza alcun automatismo e calibrando la sanzione al caso di specie. La pronuncia ha evidenziato, infatti, che \u0026#171;la destituzione \u0026#232; disposta soltanto in ragione di un ponderato e discrezionale apprezzamento dell\u0026#8217;organo disciplinare, impugnabile in sede giurisdizionale, relativo alla necessit\u0026#224; di precludere al notaio l\u0026#8217;ulteriore esercizio della professione, alla luce anche di una valutazione \u0026#8211; compiuta direttamente dall\u0026#8217;organo disciplinare stesso \u0026#8211; della gravit\u0026#224; dei fatti di reato per il quale \u0026#232; stato condannato in sede penale\u0026#187; (punto 3.2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 112 del 2014, poi, ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti della disciplina che, per gli appartenenti ai ruoli dell\u0026#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza, contemplava la destituzione di diritto quale conseguenza automatica dell\u0026#8217;applicazione di una misura di sicurezza personale da parte del giudice penale. In questo caso, tuttavia, come osservato anche nella richiamata sentenza n. 51 del 2024, \u0026#171;[d]ecisiva nella valutazione di questa Corte \u0026#232; stata [\u0026#8230;] la circostanza che l\u0026#8217;applicazione di una misura di sicurezza presuppone un accertamento individualizzato, da parte del giudice penale, della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato, e cio\u0026#232; (in base all\u0026#8217;art. 203 cod. pen.) della probabilit\u0026#224; che egli commetta nuovi reati; probabilit\u0026#224; ritenuta \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e incompatibile con la speciale delicatezza dei compiti del personale della polizia, la cui funzione essenziale \u0026#232; proprio quella di prevenire e reprimere reati\u0026#187; (punto 3.2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La Corte ha, quindi, ritenuto giustificato l\u0026#8217;automatismo a fronte dell\u0026#8217;accertamento individualizzato, da parte del giudice penale, della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer completezza, occorre inoltre rilevare che non sono prettamente attinenti al tema degli effetti automatici della condanna penale sul procedimento disciplinare le sentenze n. 286 del 1999 e n. 197 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, la prima sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 29, primo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l\u0026#8217;interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici\u0026#187;. In tale occasione, questa Corte ha affermato che la \u0026#171;risoluzione del rapporto d\u0026#8217;impiego costituisce, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo\u0026#187; (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La norma censurata, infatti, non dispone l\u0026#8217;applicazione automatica di una sanzione disciplinare, poich\u0026#233; la pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici viene comminata direttamente dal giudice penale, senza alcun intervento dell\u0026#8217;organo disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la seconda sentenza sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui dispone la radiazione obbligatoria del magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, del medesimo decreto legislativo. In questo caso, la pronuncia ha escluso la violazione del principio di uguaglianza, non essendovi \u0026#171;un automatismo legato al sopravvenire di una condanna in sede penale per determinati reati, bens\u0026#236; un diverso automatismo insito nella previsione di un\u0026#8217;unica sanzione fissa (la rimozione) per chi sia ritenuto responsabile dal giudice disciplinare di un preciso illecito, anch\u0026#8217;esso di natura meramente disciplinare\u0026#187;, conseguente a una condotta ben circoscritta e di sicura gravit\u0026#224;, anche in considerazione dello specifico ruolo che il magistrato riveste nell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La disposizione oggetto del presente giudizio deve essere, dunque, innanzitutto, vagliata alla luce dei suindicati \u0026#8211; e indiscutibili \u0026#8211; principi di proporzionalit\u0026#224; della sanzione disciplinare e di centralit\u0026#224; e autonomia della valutazione discrezionale dell\u0026#8217;organo disciplinare, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo principio, la previsione dell\u0026#8217;automatica radiazione dello psicologo che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo impedisce di graduare la sanzione in relazione al comportamento tenuto dall\u0026#8217;incolpato: essa, infatti, \u0026#232; \u0026#171;suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalit\u0026#224; di casi, rispetto ai quali \u0026#232; agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito\u0026#187; (sentenza n. 268 del 2016, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Come osservato, ancora, nella sentenza n. 51 del 2024, \u0026#171;[u]n tale meccanismo rende strutturalmente impossibile a questa Corte compiere la valutazione di proporzionalit\u0026#224; della previsione sanzionatoria, che si impone \u0026#8211; secondo la giurisprudenza appena passata in rassegna \u0026#8211; anche laddove il legislatore preveda una sanzione fissa per una determinata fattispecie di illecito [\u0026#8230;]. Affinch\u0026#233; una siffatta sanzione fissa \u0026#8211; in quanto tale \u0026#8220;indiziata\u0026#8221; di illegittimit\u0026#224; costituzionale [\u0026#8230;] \u0026#8211; possa superare indenne lo scrutinio da parte di questa Corte, occorrerebbe infatti dimostrare che la sanzione della rimozione \u0026#8211; la pi\u0026#249; grave tra quelle previste nel sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati \u0026#8211; risulti proporzionata rispetto all\u0026#8217;intera gamma dei comportamenti tipizzati. Comportamenti che, per\u0026#242;, la fattispecie di illecito disciplinare qui sanzionata non indica in alcun modo, e che potrebbero anzi essere i pi\u0026#249; diversi\u0026#187; (punto 3.4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, del resto, pu\u0026#242; sostenersi che, in tutte le condotte astrattamente riconducibili alla norma censurata, sia ravvisabile una presunzione assoluta di inidoneit\u0026#224; o indegnit\u0026#224; morale o, tanto meno, di pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato, idonea a giustificare la pi\u0026#249; severa sanzione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo principio, la rigidit\u0026#224; della disposizione censurata vincola l\u0026#8217;organo disciplinare all\u0026#8217;adozione di sanzioni automaticamente discendenti dalla statuizione del giudice penale, finendo per spogliarlo del compito di valutare la proporzionalit\u0026#224; di tale sanzione rispetto al reato commesso, tenendo conto del peculiare angolo visuale della eventuale inidoneit\u0026#224; del professionista a continuare a svolgere le sue funzioni, con conseguente menomazione delle garanzie difensive dell\u0026#8217;incolpato, che finiscono per essere svuotate di ogni significato pratico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233; l\u0026#8217;automatismo previsto dalla disposizione censurata pu\u0026#242; condurre a sproporzionate risposte sanzionatorie rispetto alle specifiche finalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; disciplinare, non corrispondenti alla eterogeneit\u0026#224; delle condotte riconducibili alla fattispecie astratta e alla irragionevole sottrazione al Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi di ogni potere di apprezzamento sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del professionista condannato a continuare a svolgere la sua attivit\u0026#224; professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla violazione del canone di ragionevolezza per il profilo del mancato rispetto del principio di necessaria proporzionalit\u0026#224;, si aggiunge, poi, quella del principio di uguaglianza, in quanto la disposizione censurata assoggetta gli psicologi a un trattamento irragionevolmente deteriore \u0026#8211; non giustificato dal loro peculiare \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e \u0026#8211; rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonch\u0026#233; rispetto ad altri professionisti (quali notai, commercialisti e periti commerciali) per il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa. Pu\u0026#242; richiamarsi, ancora, sul punto, la sentenza n. 268 del 2016, nella quale, in riferimento al personale militare, \u0026#232; affermato che \u0026#171;tale disparit\u0026#224; di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato che questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di affermare che il peculiare \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003edei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onest\u0026#224;, non pu\u0026#242; costituire di per s\u0026#233; una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altres\u0026#236; strumentali al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione militare\u0026#187; (punto 6.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In conclusione, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero comma 3 dell\u0026#8217;art. 26 della legge n. 56 del 1989, con conseguente riespansione della disciplina generale applicabile all\u0026#8217;illecito disciplinare posto in essere dallo psicologo e restituzione al Consiglio dell\u0026#8217;Ordine degli psicologi della possibilit\u0026#224; di applicare \u0026#8211; secondo il proprio discrezionale apprezzamento \u0026#8211; una tra le sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 26, comma 1, della medesima legge, ivi compresa, naturalmente, la stessa radiazione, laddove ritenga che il delitto per cui \u0026#232; stata pronunciata condanna definitiva sia effettivamente indicativo della radicale inidoneit\u0026#224; del professionista incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Alessandra SANDULLI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Professioni - Albi - Ordinamento della professione di psicologo - Sanzioni disciplinari - Previsione che la radiazione \u0026#232; pronunciata di diritto quando l\u0026#8217;iscritto, con sentenza passata in giudicato, \u0026#232; stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo - Denunciata previsione di un automatismo della sanzione della radiazione irragionevole e contrastante con il principio di proporzione, posto a presidio della razionalit\u0026#224; che informa il principio di uguaglianza - Norma che, contemplando la radiazione di diritto solo per gli psicologi, confligge con il principio di uguaglianza, attesa l\u0026#8217;intervenuta soppressione dell\u0026#8217;istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"47001","titoletto":"Professioni – In genere – Sanzioni disciplinari – Possibilità di irrogazione automatica al sopraggiungere della condanna penale per determinati reati – Esclusione – Necessità di salvaguardare il principio di proporzionalità della sanzione, anche disciplinare, e l’autonomia delle valutazioni dell’organo disciplinare (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che commina di diritto la sanzione della radiazione dall’Ordine della professione di psicologo quando l’iscritto è stato condannato definitivamente a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo). (Classif. 203001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn generale, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost., disposizioni comportanti l’automatica destituzione del pubblico dipendente, ovvero l’automatica cancellazione di professionisti dai rispettivi albi, in conseguenza della loro condanna penale per determinati reati. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, vanno osservati due principi essenziali, in correlazione tra loro: un requisito generale di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta, e l’autonomia della valutazione in sede disciplinare rispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 51/2024 - mass. 46070; S. 268/2016 - mass. 39188; S. 2/1999 - mass. 24416; S. 363/1996 - mass. 23058; S. 197/1993 - mass. 19394; S. 16/1991 - mass. 16820; S. 158/1990 - mass. 15589; S. 40/1990 - mass. 15078; S. 971/1988\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di proporzionalità della sanzione disciplinare può, normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravità dell’illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata affinché essa possa risultare adeguata al concreto disvalore della condotta. Contrastano, quindi, con tale principio le sanzioni fisse, salvo che risultino non manifestamente sproporzionate rispetto all’intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta dell’illecito sanzionato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 51/2024 - mass. 46070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa valutazione discrezionale dell’organo disciplinare del professionista non può mai essere \u003cem\u003ein toto\u003c/em\u003e pretermessa, per essere semplicemente surrogata da quella del giudice penale, specialmente quando si tratta di applicare sanzioni disciplinari definitive come la destituzione o la cancellazione dall’albo professionale, poiché spetta all’organo disciplinare apprezzare non già la (generica) gravità dell’illecito commesso, ma la significatività di tale illecito rispetto al giudizio di persistente idoneità dell’interessato a svolgere le proprie funzioni o la propria professione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989, che, nel disciplinare le sanzioni applicabili agli iscritti all’albo professionale degli psicologi, stabilisce che la radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, undicesima sez. civile, viola sia il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, sia quello della valutazione discrezionale dell’organo disciplinare del professionista. Quanto al primo principio, la previsione censurata impedisce di graduare la sanzione in relazione al comportamento tenuto dall’incolpato: essa, infatti, è suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, anche quelli rispetto ai quali non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito. Quanto al secondo principio, la rigidità della disposizione censurata vincola l’organo disciplinare all’adozione di sanzioni automaticamente discendenti dalla statuizione del giudice penale, finendo per spogliarlo del compito di valutare la proporzionalità di tale sanzione rispetto al reato commesso, tenendo conto del peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del professionista a continuare a svolgere le sue funzioni, con conseguente menomazione delle garanzie difensive dell’incolpato. Alla violazione del canone di ragionevolezza si aggiunge, poi, quella del principio di uguaglianza, in quanto la disposizione censurata assoggetta gli psicologi a un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonché rispetto ad altri professionisti per il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa. Per effetto della pronuncia si riespande la disciplina generale e si restituisce al Consiglio dell’Ordine degli psicologi la possibilità di applicare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una tra le sanzioni previste dall’art. 26, comma 1, della medesima legge, ivi compresa la stessa radiazione, laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna definitiva sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del professionista incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/02/1989","data_nir":"1989-02-18","numero":"56","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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