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R., con ordinanza del 12 gennaio 2023, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di E. R., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Daniela Palma e Alessio Mazzocchi per E. R. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 gennaio 2023, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2023, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), \u0026#171;nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare sul reclamo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. presentato da E. R., il quale, detenuto presso la Casa circondariale di Terni, si duole del divieto oppostogli dall\u0026#8217;amministrazione circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia in tenera et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interessato deduce \u0026#8211; come riferisce l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; che, \u0026#171;anche in assenza di permessi premio previsti in suo favore, un colloquio intimo costituisca l\u0026#8217;unico strumento per esercitare il proprio diritto, un diritto che considera fondamentale, ad una serena relazione di coppia e ad assicurargli a pieno un ruolo genitoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e informa che E. R. \u0026#232; detenuto dal luglio 2019, in relazione a un cumulo di pene per tentato omicidio, furto aggravato, evasione e altro, con fine-pena stabilito all\u0026#8217;aprile 2026; aggiunge che il condannato, trasferito nell\u0026#8217;istituto di Terni a marzo 2022, non dispone ancora di un programma di trattamento, n\u0026#233; potr\u0026#224; verosimilmente godere di permessi premio, sia appunto per l\u0026#8217;assenza di un programma che li preveda, sia per l\u0026#8217;irrogazione, anche recente, di sanzioni disciplinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente illustra quanto emerso dall\u0026#8217;interlocuzione con la direzione della Casa circondariale di Terni, cio\u0026#232; che, mentre sono state ivi allestite aree dedicate agli incontri dei detenuti con i figli minori, non vi sono spazi riservati per i colloqui con i partner, atteso d\u0026#8217;altronde che la vigilanza continua su di essi, tramite controllo a vista del personale di custodia, \u0026#232; prescritta dall\u0026#8217;art. 18 ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ritiene che il controllo a vista sui colloqui con il partner implichi per il detenuto \u0026#171;un vero e proprio divieto di esercitare l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente considera pertanto rilevanti le sollevate questioni, atteso che, in base al vigente dato normativo, nulla potrebbe imputarsi all\u0026#8217;amministrazione penitenziaria e il reclamo del detenuto andrebbe quindi respinto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione evoca il precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 301 del 2012, indicando le ragioni in base alle quali le medesime questioni, allora dichiarate inammissibili, potrebbero avere oggi un esito di accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA proposito della salvaguardia dei rapporti del detenuto con il convivente di fatto, il rimettente menziona la sopravvenienza dell\u0026#8217;art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che ha parificato i diritti del convivente a quelli del coniuge nei casi previsti dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e menziona altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalit\u0026#224; dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonch\u0026#233; disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l\u0026#8217;introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, sulla corrispondenza telefonica del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, le questioni non potrebbero essere superate mediante il ricorso ai permessi premio, non potendosi condizionare l\u0026#8217;esercizio di un diritto fondamentale ai requisiti della premialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTantomeno sarebbe invocabile l\u0026#8217;istituto del permesso per motivi familiari di particolare gravit\u0026#224;, contemplato dall\u0026#8217;art. 30 ordin. penit. per casi molto stringenti, che non includono quanto attiene alla sfera della sessualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il divieto di colloqui intimi tra il detenuto e il partner lederebbe il \u0026#171;diritto [del primo] alla libera espressione della propria affettivit\u0026#224;, anche mediante i rapporti sessuali, quale diritto inviolabile riconosciuto e garantito, secondo il disposto dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 13, primo comma, Cost., perch\u0026#233; \u0026#171;[l]a forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libert\u0026#224;\u0026#187; integrerebbe una compressione aggiuntiva della libert\u0026#224; personale, ingiustificata nel caso di specie, trattandosi di un condannato ristretto in regime di media sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13 Cost. sarebbe violato anche nel quarto comma, giacch\u0026#233; il divieto di assecondare una normale sessualit\u0026#224; si risolverebbe in una violenza fisica e morale sulla persona sottoposta a restrizione di libert\u0026#224;, peraltro con negativa incidenza su qualunque progetto di nuova genitorialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe inoltre un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla serenit\u0026#224; e alla stabilit\u0026#224; della famiglia, protette dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonch\u0026#233; un danno alla salute psicofisica del detenuto, garantita dall\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, sarebbe contraria al senso di umanit\u0026#224; e inidonea alla finalit\u0026#224; rieducativa, con violazione dunque dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., una pena che conducesse, \u0026#171;attraverso la sottrazione di una porzione significativa di libera disponibilit\u0026#224; del proprio corpo e del proprio esprimere affetto, ad una regressione del detenuto verso una dimensione infantilizzante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il divieto di incontri intimi sarebbe assoluto e indiscriminato, non riferito a particolari esigenze di sicurezza, peraltro in contrasto con l\u0026#8217;indirizzo generale di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante \u0026#171;Riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003et\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, il cui art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), numero 3), intervenendo proprio sull\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., ha stabilito che i locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata dell\u0026#8217;incontro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbe poi un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli istituti minorili, per i quali l\u0026#8217;art. 19, comma 4, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;, ha previsto la riproduzione di ambienti di tipo domestico ove possano svolgersi visite prolungate a tutela dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Attraverso il richiamo dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., il rimettente denuncia infine la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, poich\u0026#233; la coattiva privazione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; sfocerebbe in un trattamento inumano e degradante, nel medesimo tempo ledendo il diritto del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; accadrebbe anche in casi \u0026#8211; come quello di specie \u0026#8211; nei quali non sussistono ragioni di sicurezza tali da giustificare un divieto, in applicazione del margine di discrezionalit\u0026#224; riconosciuto al legislatore nazionale dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che la gi\u0026#224; menzionata sentenza n. 301 del 2012 aveva indicato il problema dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; dei detenuti come meritevole di ogni attenzione da parte del legislatore, rimasto inerte al riguardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, \u0026#171;per aver ad oggetto una disposizione legislativa vertente in materia riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale richiama anch\u0026#8217;essa la sentenza n. 301 del 2012, deducendo la permanenza delle ragioni che indussero questa Corte a dichiarare inammissibili allora questioni analoghe alle odierne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;interveniente rimarca che la specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minori rende la relativa disciplina inidonea a identificare una soluzione costituzionalmente obbligata da estendere ai detenuti adulti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio E. R., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel condividere per intero gli argomenti esposti dal rimettente, la parte indica a sostegno la sentenza di questa Corte n. 26 del 1999, sulla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria lesivi di diritti fondamentali dei detenuti, nonch\u0026#233; le raccomandazioni degli organismi sovranazionali che incoraggiano il riconoscimento del diritto dei ristretti a una completa vita affettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di costituzione segnala l\u0026#8217;adozione di alcune prassi sperimentali orientate al rispetto dell\u0026#8217;intimit\u0026#224; del detenuto, come quella delle \u0026#8220;stanze dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;\u0026#8221; approntate nel carcere milanese di Opera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche in ragione della protratta inerzia legislativa seguita alla pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 301 del 2012, la parte auspica una pronuncia additiva, la cui attuazione potrebbe essere assicurata dal magistrato di sorveglianza, compatibilmente con le condizioni della singola struttura carceraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;associazione Antigone, attiva nella promozione dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione \u0026#8211; ammessa con decreto presidenziale del 19 ottobre 2023 \u0026#8211; osserva che il diritto alla sessualit\u0026#224; del detenuto viene sacrificato in modo indistinto, senza alcun margine di apprezzamento concreto da parte del magistrato di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea ancora che l\u0026#8217;esercizio di un diritto fondamentale della persona non pu\u0026#242; essere affidato alla logica premiale dei permessi, dei quali usufruisce peraltro una quota modesta della popolazione carceraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione deduce che il legislatore non ha raccolto il monito della sentenza n. 301 del 2012, essendo intervenuto con esclusivo riferimento agli istituti minorili, senza affrontare il problema generale, invece regolato da altri ordinamenti europei e oggetto di numerose raccomandazioni sovranazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In pubblica udienza la difesa statale ha risposto ad alcuni quesiti formulati ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e ha quindi insistito, al pari della difesa di E. R., nelle gi\u0026#224; rassegnate conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 5 del 2023), il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza espone che il giudizio principale concerne il reclamo presentato dal detenuto E. R. avverso il diniego oppostogli dalla direzione della Casa circondariale di Terni \u0026#8211; ove egli si trova ristretto in esecuzione di pena fino all\u0026#8217;aprile 2026 \u0026#8211; circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia in tenera et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremesso che il reclamante non potr\u0026#224; verosimilmente fruire di permessi premio, sia perch\u0026#233; sprovvisto allo stato di un programma di trattamento, sia perch\u0026#233; attinto da sanzioni disciplinari, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia che resterebbe cos\u0026#236; precluso al detenuto coltivare la relazione affettiva con la compagna in condizioni di intimit\u0026#224;, ostandovi la prescrizione del controllo a vista da parte del personale di custodia, inderogabilmente disposto dalla norma censurata quale modalit\u0026#224; di svolgimento dei colloqui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ritiene che tale prescrizione implichi \u0026#171;un vero e proprio divieto di esercitare l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualit\u0026#224;\u0026#187;, il che comporterebbe la violazione degli evocati parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe innanzitutto leso un diritto fondamentale della persona, garantito dall\u0026#8217;art. 2 Cost., appunto il diritto alla libera espressione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;, anche nella componente sessuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe inoltre violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto un duplice profilo, quello della ragionevolezza, per avere il divieto di intimit\u0026#224; negli incontri familiari carattere assoluto, e quello della parit\u0026#224; di trattamento rispetto agli istituti penitenziari minorili, all\u0026#8217;interno dei quali l\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 121 del 2018 ha ammesso lo svolgimento di visite prolungate a tutela dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libert\u0026#224;\u0026#187; determinerebbe poi una compressione aggiuntiva della libert\u0026#224; personale del detenuto, ingiustificata qualora non ricorrano particolari esigenze di custodia, oltre che una violenza fisica e morale sulla persona del ristretto, emergendo cos\u0026#236; la violazione dei commi primo e quarto dell\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna pena caratterizzata dalla \u0026#171;sottrazione di una porzione significativa di libera disponibilit\u0026#224; del proprio corpo e del proprio esprimere affetto\u0026#187; sarebbe altres\u0026#236; contraria al senso di umanit\u0026#224; e incapace di assolvere alla funzione rieducativa, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di coltivare in modo pieno le relazioni affettive potrebbe anche negativamente incidere sulla continuit\u0026#224; e sulla saldezza dei legami familiari del detenuto, protette dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., e compromettere altres\u0026#236; la salute psicofisica del medesimo, garantita dall\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe scaturirebbe la distorsione della pena in un trattamento inumano e degradante, lesivo del diritto del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quindi risulterebbe infine violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili, \u0026#171;per aver ad oggetto una disposizione legislativa vertente in materia riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la difesa statale ritiene tuttora insuperate le ragioni esposte da questa Corte nella sentenza n. 301 del 2012, che dichiar\u0026#242; inammissibili questioni analoghe alle odierne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sentenza viene evocata anche dal rimettente, dalla parte e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, nella differente prospettiva della valenza monitoria che alla medesima pronuncia essi associano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione statale non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con la citata sentenza, questa Corte dichiar\u0026#242; inammissibili questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative alla medesima disposizione oggi nuovamente censurata, cio\u0026#232; la prescrizione del controllo a vista sui colloqui \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18 ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl netto di alcune differenze nell\u0026#8217;evocazione dei parametri (soprattutto non furono allora dedotti parametri convenzionali), le questioni avevano un oggetto sostanzialmente coincidente con l\u0026#8217;odierno, in quanto anch\u0026#8217;esse individuavano nel controllo a vista del personale di custodia un ostacolo insormontabile per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; del detenuto nelle necessarie condizioni di riservatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre che per ragioni attinenti all\u0026#8217;incompleta descrizione della fattispecie concreta (non avendo il rimettente specificato il contenuto del reclamo sottoposto al suo giudizio, n\u0026#233; il regime carcerario applicato al reclamante, n\u0026#233; la fruibilit\u0026#224; di permessi premio), l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; venne motivata argomentando che \u0026#171;l\u0026#8217;eliminazione del controllo visivo non basterebbe comunque, di per s\u0026#233;, a realizzare l\u0026#8217;obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalit\u0026#224; di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle \u0026#8220;visite intime\u0026#8221;, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative\u0026#187;; operazioni che \u0026#8211; proseguiva la sentenza \u0026#8211; \u0026#171;implicano, all\u0026#8217;evidenza, scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ci\u0026#242;, anche a fronte della ineludibile necessit\u0026#224; di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all\u0026#8217;ordine e alla sicurezza nelle carceri e, \u003cem\u003eamplius\u003c/em\u003e, all\u0026#8217;ordine e alla sicurezza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte neppure ritenne possibile pronunciare una sentenza additiva di principio, in quanto essa stessa sarebbe risultata \u0026#171;espressiva di una scelta di fondo\u0026#187;, sul tema della selezione delle persone legittimate alle visite riservate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Nella prospettiva del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#8211; afferm\u0026#242; la Corte \u0026#8211; \u0026#171;il \u0026#8220;diritto alla sessualit\u0026#224;\u0026#8221; \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e dovrebbe essere [infatti] riconosciuto ai soli detenuti coniugati o che intrattengano rapporti di convivenza stabile \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e, escludendo gli altri (si pensi, ad esempio, a chi, all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;ingresso in carcere, abbia una relazione affettiva \u0026#8220;consolidata\u0026#8221;, ma non ancora accompagnata dalla convivenza, o da una convivenza \u0026#8220;stabile\u0026#8221;)\u0026#187;, soluzione che non apparve costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nonostante le ragioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni, la sentenza n. 301 del 2012 non manc\u0026#242; di sottolineare come esse evocassero \u0026#171;una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libert\u0026#224; personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale\u0026#187;, esigenza che \u0026#8211; si precis\u0026#242; \u0026#8211; non trova una risposta adeguata nell\u0026#8217;istituto dei permessi premio, \u0026#171;la cui fruizione \u0026#8211; stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi \u0026#8211; resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderata l\u0026#8217;insufficienza degli strumenti di diritto positivo, oltre che le linee di tendenza manifestatesi a livello sovranazionale e comparatistico, questa Corte ritenne opportuno segnalare al legislatore che il tema dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria del detenuto rappresentava \u0026#171;un problema che merita ogni attenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza n. 301 del 2012, l\u0026#8217;ordinamento penitenziario ha registrato significative innovazioni, che delineano oggi un quadro normativo ben differente da quello di allora.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; emersa un\u0026#8217;indicazione specifica circa le relazioni qualificate della persona detenuta, meritevoli e bisognose di una considerazione differenziata anche \u0026#8220;dentro le mura\u0026#8221;, quindi proprio sull\u0026#8217;aspetto particolare che aveva indotto questa Corte a ritenere impraticabile l\u0026#8217;adozione di una sentenza additiva di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso ha disposto l\u0026#8217;art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016, a tenore del quale \u0026#171;[i] conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario\u0026#187;, disposizione che la Corte di cassazione ha precisato riferirsi \u0026#171;alla necessit\u0026#224; di tutelare la diretta relazione interpersonale\u0026#187; (sezione prima penale, sentenza 14 settembre 2021-10 febbraio 2022, n. 4641).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; del comma 20 dell\u0026#8217;art. 1 della stessa legge n. 76 del 2016, i diritti del coniuge in tema di colloqui penitenziari sono estesi anche alla parte dell\u0026#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, la stessa disposizione che oggi \u0026#232; nuovamente censurata nella parte riguardante l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del controllo a vista si \u0026#232; \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e arricchita di un riferimento privilegiato alla riservatezza dei colloqui tra detenuto e familiari, tramite l\u0026#8217;inserzione, ad opera dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), numero 3), del d.lgs. n. 123 del 2018, di un periodo aggiuntivo nel secondo comma (divenuto terzo comma) dell\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., ai sensi del quale \u0026#171;[i] locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;ingresso dell\u0026#8217;istituto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche quanto disposto per gli istituti minorili dall\u0026#8217;art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 (\u0026#171;[a]l fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto pu\u0026#242; usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore\u0026#187;) \u0026#232; comunque emblematico di un contesto normativo fortemente innovato rispetto a quello in cui venne pronunciata la sentenza n. 301 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Per i detenuti adulti il legislatore, esercitando la delega complessiva di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 82, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), non ha dato seguito al criterio direttivo enunciato dalla lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e) del successivo comma 85 (\u0026#171;riconoscimento del diritto all\u0026#8217;affettivit\u0026#224; delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta scelta del legislatore delegato ha lasciato aperta la pregressa lacuna, ma in un contesto generale che gi\u0026#224; era a quel tempo sensibilmente mutato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; In definitiva, essendo oggi il quadro normativo differente da quello che fu a base del precedente giudizio di questa Corte, l\u0026#8217;eccezione statale di inammissibilit\u0026#224; delle nuove questioni va disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; All\u0026#8217;ordinanza di rimessione in esame non pu\u0026#242; d\u0026#8217;altronde imputarsi un vizio di omessa descrizione della fattispecie come quello rilevato all\u0026#8217;epoca, considerato che lo stato detentivo di E. R. vi si trova adeguatamente illustrato, anche sotto il profilo della possibilit\u0026#224; di accesso ai permessi premio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.1.\u0026#8211; Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto assume che la questione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; del detenuto non possa essere risolta mediante l\u0026#8217;istituto dei permessi premio, in quanto sarebbe improprio subordinare ad una logica premiale l\u0026#8217;esercizio di un diritto fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e sottolinea d\u0026#8217;altronde che ai permessi premio accede una quota modesta della platea dei detenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pi\u0026#249; volte ricordata sentenza n. 301 del 2012, questa Corte ha osservato che tale istituto pu\u0026#242; offrire qui \u0026#171;una risposta solo parziale\u0026#187;, giacch\u0026#233; la fruizione del permesso premio \u0026#8211; \u0026#171;stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi \u0026#8211; resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.2.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit., la concessione del permesso premio non \u0026#232; subordinata unicamente ai requisiti soggettivi della regolarit\u0026#224; della condotta in carcere e dell\u0026#8217;assenza di pericolosit\u0026#224; sociale (comma 1), ma anche a presupposti quantitativi, ove la pena inflitta superi i quattro anni di reclusione, occorrendo in tal caso l\u0026#8217;espiazione di almeno un quarto della pena stessa, e di almeno dieci anni per i condannati all\u0026#8217;ergastolo (comma 4, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e); al permesso premio non pu\u0026#242; inoltre accedere il detenuto in attesa di giudizio, perch\u0026#233; \u0026#171;[l]\u0026#8217;esperienza dei permessi premio \u0026#232; parte integrante del programma di trattamento\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl permesso premio, che pure \u0026#232; concedibile anche \u0026#171;per consentire di coltivare interessi affettivi\u0026#187; (art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit.), non elimina dunque il problema dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; del detenuto, ma consente solo di alleggerirlo, trasferendo \u0026#8220;fuori le mura\u0026#8221; la realizzazione delle esigenze affettive per chi abbia accesso al beneficio premiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inadeguatezza dell\u0026#8217;attuale situazione normativa \u0026#232; di particolare evidenza per il detenuto in attesa di giudizio, al quale \u0026#232; preclusa l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; \u003cem\u003eextra \u003c/em\u003e\u003cem\u003emoenia\u003c/em\u003e a causa dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di fruire di permessi premio ed \u0026#232; altres\u0026#236; preclusa l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria per effetto dell\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., tutto ad onta della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quindi confermato che la disciplina dei permessi premio non \u0026#232; allo stato idonea a risolvere il problema dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; del detenuto e che esso ha pertanto una necessaria dimensione intramuraria, profilo che assicura la rilevanza delle questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libert\u0026#224; di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l\u0026#8217;essenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stato di detenzione pu\u0026#242; incidere sui termini e sulle modalit\u0026#224; di esercizio di questa libert\u0026#224;, ma non pu\u0026#242; annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria concerne dunque l\u0026#8217;individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo \u0026#232; in grado di giustificare una compressione della libert\u0026#224; di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libert\u0026#224; stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignit\u0026#224; della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa segnalazione all\u0026#8217;indirizzo del legislatore rivolta da questa Corte con la sentenza n. 301 del 2012 era appunto finalizzata a promuovere la ricerca di un punto di equilibrio, che, pur senza compromettere la sicurezza e l\u0026#8217;ordine ineludibili negli istituti penitenziari, consentisse tuttavia l\u0026#8217;apertura di spazi di manifestazione di quella basilare libert\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 18, terzo comma, ordin. penit. dispone che \u0026#171;[i] colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl segmento normativo censurato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, vale a dire la prescrizione del controllo visivo, \u0026#232; ribadito dall\u0026#8217;art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), per cui \u0026#171;[i]n ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali previsioni non contemplano deroghe, e anche l\u0026#8217;art. 61, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), dello stesso d.P.R. n. 230 del 2000, laddove consente al direttore dell\u0026#8217;istituto, in funzione della preservazione dei rapporti familiari del detenuto, di autorizzare visite di durata pi\u0026#249; lunga dell\u0026#8217;ordinario, fruibili in appositi locali o all\u0026#8217;aperto, non devia dal controllo a vista, tenendo anzi ferme \u0026#171;le modalit\u0026#224; previste dal secondo comma [oggi: terzo comma] dell\u0026#8217;articolo 18 della legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque corretto il presupposto interpretativo da cui muove l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 27 settembre 2022-24 gennaio 2023, n. 3035) \u0026#8211; circa l\u0026#8217;assolutezza della prescrizione del controllo visivo sui colloqui familiari del detenuto e la conseguente preclusione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria, anche sessuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;osservazione del colloquio rappresenta un importante presidio di regolarit\u0026#224;, funzionale ad evitare la strumentalizzazione del colloquio medesimo a fini impropri (ad esempio per il passaggio di oggetti destinati a scambi illeciti o atti ad offendere), cos\u0026#236; da permetterne, se del caso, l\u0026#8217;immediata sospensione (art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 230 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e corrisponde la limitazione oggettiva del controllo, che invero, a norma dello stesso art. 18, terzo comma, ordin. penit., \u0026#232; \u0026#171;a vista\u0026#187;, ma \u0026#171;non auditivo\u0026#187;, avendo il legislatore inteso salvaguardare \u0026#8211; finch\u0026#233; non ricorrano i presupposti di un\u0026#8217;intercettazione tra presenti \u0026#8211; la riservatezza della comunicazione tra il detenuto e il familiare (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 28 novembre 2008-28 gennaio 2009, n. 3932).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, il controllo auditivo sul colloquio \u0026#232; escluso salvo eccezioni, mentre il controllo visivo \u0026#232; prescritto senza eccezioni, e proprio questa assolutezza espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Nel presidiare la regolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;incontro, il controllo a vista sullo svolgimento del colloquio obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;, per la naturale intimit\u0026#224; che questa presuppone, in ogni sua manifestazione, non necessariamente sessuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ben vero che questa Corte ha da tempo riconosciuto nella sessualit\u0026#224; \u0026#171;uno degli essenziali modi di espressione della persona umana\u0026#187; (sentenza n. 561 del 1987), ma non pu\u0026#242; ridursi il tema dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; del detenuto a quello della sessualit\u0026#224;, in quanto esso pi\u0026#249; ampiamente coinvolge aspetti della personalit\u0026#224; e modalit\u0026#224; di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell\u0026#8217;essere umano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tra i \u0026#171;principi direttivi\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, declinati dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 354 del 1975, vi \u0026#232; quello per cui \u0026#171;[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanit\u0026#224; e deve assicurare il rispetto della dignit\u0026#224; della persona\u0026#187; (comma 1, primo periodo), quello per cui esso \u0026#171;\u0026#232; attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati\u0026#187; (comma 2) e altres\u0026#236; il principio del \u0026#8220;minimo mezzo\u0026#8221;, per cui \u0026#171;[n]on possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l\u0026#8217;esigenza di mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari\u0026#187; (comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetti principi corrispondono a quelli enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte sul \u0026#171;volto costituzionale\u0026#187; della pena, che \u0026#232; una sofferenza in tanto legittima in quanto inflitta \u0026#171;nella misura minima necessaria\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 28 del 2022 e n. 40 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal canto loro, le Regole penitenziarie europee, adottate in data 11 gennaio 2006 con Raccomandazione Rec(2006)2-rev dal Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa, e dallo stesso riviste ed emendate il 1\u0026#176; luglio 2020, contengono un\u0026#8217;applicazione del principio del minimo mezzo, laddove \u0026#232; stabilito che le visite devono essere svolte con modalit\u0026#224; tali da consentire ai detenuti di mantenere e sviluppare le relazioni, nello specifico familiari, \u0026#171;\u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enormal\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a \u003c/em\u003e\u003cem\u003emanner\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epossible\u003c/em\u003e\u0026#187; (regola 24.4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignit\u0026#224; della persona, quindi in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della disciplina, n\u0026#233; sussistano, rispetto all\u0026#8217;imputato, specifiche finalit\u0026#224; giudiziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi rammenta, in proposito, quanto sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 26 del 1999, circa la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, cio\u0026#232; che \u0026#171;[l]a dignit\u0026#224; della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso \u0026#8211; anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo \u0026#232; la precariet\u0026#224; degli individui, derivante dalla mancanza di libert\u0026#224;, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla societ\u0026#224; civile \u0026#8211; \u0026#232; dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell\u0026#8217;uomo che anche il detenuto porta con s\u0026#233; lungo tutto il corso dell\u0026#8217;esecuzione penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Un ulteriore profilo di irragionevolezza delle restrizioni imposte all\u0026#8217;espressione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;, quali conseguono all\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del controllo a vista sui colloqui familiari, riguarda il loro riverberarsi sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilit\u0026#224; di coltivare il rapporto, anche per anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto in certa misura sia inevitabile che le persone affettivamente legate al detenuto patiscano le conseguenze fattuali delle restrizioni carcerarie a lui imposte, tale riflesso soggettivo diviene incongruo quando la restrizione stessa non sia necessaria, e pertanto, nella specie, quando il colloquio possa essere svolto in condizioni di intimit\u0026#224; senza che abbiano a patirne le esigenze di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tali rilievi sulla lesione della dignit\u0026#224; del terzo valgono per l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; in ogni sua manifestazione, e non soltanto per la sessualit\u0026#224;, pur se quest\u0026#8217;ultima, nella specifica prospettiva del coniugio, assume una rilevanza peculiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Invero, la legge n. 354 del 1975 ammette che il matrimonio del detenuto sia celebrato in carcere (art. 44), ma, quando non siano fruibili permessi premio, di fatto impedisce l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; coniugale; nemmeno soccorre il cosiddetto permesso di necessit\u0026#224; (art. 30), non essendo considerata detta ragione un grave motivo familiare agli effetti della concessione di tale speciale permesso (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 29 settembre 2015-12 gennaio 2016, n. 882, e 26 novembre-24 dicembre 2008, n. 48165).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi determina in tal modo il fenomeno usualmente indicato con l\u0026#8217;immagine dei \u0026#8220;matrimoni bianchi\u0026#8221;, che evidenzia non soltanto una lesione della dignit\u0026#224; degli sposi, ma anche una contraddizione interna al quadro normativo, giacch\u0026#233; il fatto che \u0026#171;il matrimonio non \u0026#232; stato consumato\u0026#187; \u0026#8211; a norma dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, numero 2), lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) \u0026#8211; \u0026#232; causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per il detenuto di esprimere una normale affettivit\u0026#224; con il partner si traduce in un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla persona nell\u0026#8217;ambito familiare e, pi\u0026#249; ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalit\u0026#224;, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo punto di vista si evidenzia la violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto una pena che impedisce al condannato di esercitare l\u0026#8217;affettivit\u0026#224; nei colloqui con i familiari rischia di rivelarsi inidonea alla finalit\u0026#224; rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intimit\u0026#224; degli affetti non pu\u0026#242; essere sacrificata dall\u0026#8217;esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, s\u0026#236; da non poter tendere all\u0026#8217;obiettivo della risocializzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl perseguimento di questo obiettivo risulta anzi gravemente ostacolato dall\u0026#8217;indebolimento delle relazioni affettive, che pu\u0026#242; arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse, giacch\u0026#233; frustrate dalla protratta impossibilit\u0026#224; di coltivarle nell\u0026#8217;intimit\u0026#224; di incontri riservati, con quell\u0026#8217;esito di \u0026#8220;desertificazione affettiva\u0026#8221; che \u0026#232; l\u0026#8217;esatto opposto della risocializzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La disposizione censurata viola anche l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Occorre premettere che ormai una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi pi\u0026#249; o meno ampi di espressione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria, inclusa la sessualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ricordano i parlatori familiari (\u003cem\u003eparloirs\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efamiliaux\u003c/em\u003e) e le unit\u0026#224; di vita familiare (\u003cem\u003eunit\u0026#233;s\u003c/em\u003e\u003cem\u003e de vie \u003c/em\u003e\u003cem\u003efamiliale\u003c/em\u003e), locali appositamente concepiti nei quali il codice penitenziario francese prevede possano svolgersi visite di familiari adulti, di durata pi\u0026#249; o meno estesa, \u0026#171;\u003cem\u003esans \u003c/em\u003e\u003cem\u003esurveillance\u003c/em\u003e\u003cem\u003e continue et \u003c/em\u003e\u003cem\u003edirecte\u003c/em\u003e\u0026#187;; con funzione analoga si segnalano le \u003cem\u003ecomunicaciones\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#237;ntimas\u003c/em\u003e, disciplinate dal regolamento penitenziario spagnolo, e le visite di lunga durata (\u003cem\u003eLangzeitbesuche\u003c/em\u003e), ammesse dalla legislazione penitenziaria di molti \u003cem\u003eL\u0026#228;nder\u003c/em\u003e tedeschi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn pi\u0026#249; occasioni, la Corte EDU, pur dichiarando che gli Stati non sono obbligati a riconoscere le \u003cem\u003econjugal\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003evisits\u003c/em\u003e, poich\u0026#233; godono al riguardo di un vasto margine di apprezzamento, ha ritenuto il suddetto orientamento legislativo conforme alla tutela dei diritti e delle libert\u0026#224; previsti dalla Convenzione (Corte EDU, grande camera, sentenza 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, poi Corte EDU, sentenze 7 luglio 2022, Chochol\u0026#225;\u0026#269; contro Slovacchia, e 1\u0026#176; luglio 2021, Les\u0026#322;aw W\u0026#243;jcik contro Polonia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Corte di Strasburgo non esclude che il singolo ordinamento possa rifiutare l\u0026#8217;accesso alle visite coniugali quando ci\u0026#242; sia giustificato da obiettivi di prevenzione del disordine e del crimine, ai sensi del paragrafo 2 dell\u0026#8217;art. 8 CEDU (sentenza 29 aprile 2003, Aliev contro Ucraina). Viene per\u0026#242; richiesto un \u0026#171;\u003cem\u003efair balance\u003c/em\u003e\u0026#187; tra gli interessi pubblici e privati coinvolti ovvero un test di proporzionalit\u0026#224; della restrizione carceraria (sentenza Dickson contro Regno Unito) e, quand\u0026#8217;anche la visita coniugale sia intesa in senso premiale, si esige un\u0026#8217;adeguata valutazione di taglio casistico (sentenza Les\u0026#322;aw W\u0026#243;jcik contro Polonia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; Il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria, quale deriva dall\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui, pone l\u0026#8217;art. 18 ordin. penit. in contrasto con l\u0026#8217;art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalit\u0026#224; tra tale radicale divieto e le sue, pur legittime, finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dal paragrafo 1 dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, viene compresso senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo paragrafo 2, la necessit\u0026#224; della misura restrittiva per esigenze di difesa dell\u0026#8217;ordine e prevenzione dei reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Devono essere quindi accolte le censure riferite agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; consapevole dell\u0026#8217;impatto che l\u0026#8217;odierna sentenza \u0026#232; destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sar\u0026#224; necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture gi\u0026#224; gravate da persistenti problemi di sovraffollamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl lungo tempo trascorso dalla sentenza n. 301 del 2012, e dalla segnalazione che essa rivolgeva all\u0026#8217;attenzione del legislatore, impone tuttavia di ricondurre a legittimit\u0026#224; costituzionale una norma irragionevole nella sua assolutezza e lesiva della dignit\u0026#224; delle persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa complessit\u0026#224; dei problemi operativi che ne scaturiscono sollecita ancora una volta la responsabilit\u0026#224; del legislatore, ove esso intenda approntare in materia un quadro normativo di livello primario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; ricordarsi in proposito la gi\u0026#224; menzionata sentenza n. 26 del 1999, con la quale questa Corte, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 35 e 69 ordin. penit. nella parte in cui non prevedevano una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti, \u0026#171;chiama[va] il legislatore all\u0026#8217;esercizio della funzione normativa che a esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Al fine di garantire l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dei principi di cui si \u0026#232; detto finora e di salvaguardare l\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; legislativa, questa Corte intende rimarcare alcuni profili conseguenti alla sentenza che oggi pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di aspetti gi\u0026#224; messi in luce dalla sentenza n. 301 del 2012, come rammentato poc\u0026#8217;anzi (punto 2.1.), e poi regolamentati per il detenuto minorenne dall\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 121 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi segnalano infatti problemi ed esigenze che si pongono per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria di ogni persona detenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; La durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all\u0026#8217;obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un\u0026#8217;espressione piena dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; In quanto finalizzate alla conservazione di relazioni affettive stabili, le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora ne permangano i presupposti), e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilit\u0026#224; della relazione affettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; Numerosi testi sovranazionali indicano nella predisposizione di luoghi appropriati una condizione basilare per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria del detenuto: cos\u0026#236;, in particolare, la raccomandazione n. 1340 (1997), sugli effetti della detenzione sul piano familiare e sociale, adottata dall\u0026#8217;Assemblea parlamentare del Consiglio d\u0026#8217;Europa il 22 settembre 1997 (punto 6.6.), e la raccomandazione n. 2003/2188 (INI), sui diritti dei detenuti nell\u0026#8217;Unione europea, adottata dal Parlamento europeo il 9 marzo 2004 (punto 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; ipotizzarsi che le visite a tutela dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; si svolgano in unit\u0026#224; abitative appositamente attrezzate all\u0026#8217;interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell\u0026#8217;incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;, deve essere sottratto non solo all\u0026#8217;osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigiler\u0026#224; solo all\u0026#8217;esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.4.\u0026#8211; A differenza di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 per la visita prolungata del detenuto minorenne, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di pi\u0026#249; persone, considerata l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; di una declinazione sessuale dell\u0026#8217;incontro, che deve quindi svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell\u0026#8217;unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.5.\u0026#8211; Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell\u0026#8217;istituto, oltre all\u0026#8217;esistenza di eventuali divieti dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avr\u0026#224; cura di verificare altres\u0026#236; la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della pregressa convivenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.6.\u0026#8211; Nella fruizione dei locali predisposti per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; (i quali verosimilmente saranno, almeno all\u0026#8217;inizio, una \u0026#8220;risorsa scarsa\u0026#8221;) \u0026#171;sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio\u0026#187; (sempre che ci\u0026#242; non dipenda da ragioni ostative anche all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrevista dall\u0026#8217;art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 121 del 2018 riguardo al detenuto minorenne, la particolare considerazione nei confronti di chi non pu\u0026#242; usufruire di permessi premio pu\u0026#242; estendersi alla disciplina del detenuto adulto, analoga essendo la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di sussidiariet\u0026#224; dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e rispetto a quella pi\u0026#249; fisiologicamente esprimibile \u0026#8220;fuori le mura\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nella formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto prospetta come ostative ai colloqui intimi unicamente \u0026#171;ragioni di sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta impostazione non attribuisce il dovuto rilievo al principio direttivo enunciato dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, ordin. penit., laddove, quale fondamento delle restrizioni intramurarie, si indicano, pi\u0026#249; ampiamente, l\u0026#8217;\u0026#171;esigenza di mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della disciplina\u0026#187; e, nei confronti degli imputati, i \u0026#171;fini giudiziari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell\u0026#8217;intimit\u0026#224; necessaria all\u0026#8217;espressione dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224;, pu\u0026#242; dunque essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all\u0026#8217;imputato, motivi di carattere giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePossono quindi rilevare in senso ostativo \u0026#8211; non soltanto la pericolosit\u0026#224; sociale del detenuto, ma anche \u0026#8211; irregolarit\u0026#224; di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all\u0026#8217;amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 69, comma 6, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;imputato, l\u0026#8217;apprezzamento delle ragioni processuali, innanzitutto la valutazione delle esigenze di salvaguardia della prova, \u0026#232; di competenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria che procede, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dopo la quale l\u0026#8217;ammissione al colloquio riservato rientra nella competenza del direttore dell\u0026#8217;istituto, come stabiliscono, per i permessi di colloquio in genere, gli artt. 18, decimo comma, della legge n. 354 del 1975 e 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 230 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In coerenza con l\u0026#8217;oggetto del giudizio principale, instaurato dal reclamo di un detenuto in regime ordinario di media sicurezza, deve precisarsi che l\u0026#8217;odierna sentenza non concerne i regimi detentivi speciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Essa in particolare non riguarda il regime speciale di detenzione di cui all\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eordin. penit., poich\u0026#233; esso, ai sensi del comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della stessa disposizione, comporta l\u0026#8217;applicazione di una disciplina dei colloqui radicalmente derogatoria, quanto al controllo finanche auditivo sui colloqui medesimi e alla conformazione dei locali in cui si svolgono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; La presente decisione neppure riguarda i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, in quanto, sebbene le restrizioni associate a tale regime non possano avere ad oggetto i colloqui con il coniuge e il convivente (art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, ordin. penit.), i presupposti della relativa applicazione, definiti dall\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit., sono antitetici rispetto a quelli dell\u0026#8217;ammissione al colloquio intimo, trattandosi di reclusi che \u0026#171;con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l\u0026#8217;ordine negli istituti\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u0026#171;con la violenza o minaccia impediscono le attivit\u0026#224; degli altri detenuti o internati\u0026#187; (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) o che \u0026#171;nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la temporaneit\u0026#224; del regime di sorveglianza particolare (di durata non superiore a sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi) e l\u0026#8217;immediata sottoposizione del provvedimento applicativo al controllo del magistrato di sorveglianza \u0026#8211; in base alle disposizioni dei commi 1 e 6 del medesimo art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#8211; assicurano che le restrizioni abbiano un continuo e attuale fondamento di necessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Quanto ai detenuti per reati cosiddetti ostativi, in linea di principio non sussistono impedimenti normativi che precludano l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e, posto che l\u0026#8217;ostativit\u0026#224; del titolo di reato inerisce alla concessione dei benefici penitenziari e non riguarda le modalit\u0026#224; dei colloqui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la significativa riduzione del numero dei colloqui autorizzabili, che l\u0026#8217;art. 37, comma 8, del d.P.R. n. 230 del 2000 stabilisce \u0026#171;[q]uando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell\u0026#8217;articolo 4\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge e per i quali si applichi il divieto di benef\u0026#236;ci ivi previsto\u0026#187;, indica un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone, e ci\u0026#242; non pu\u0026#242; che tradursi in una pi\u0026#249; stringente verifica dei presupposti di ammissione all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; intramuraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Resta ovviamente salva la possibilit\u0026#224; per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purch\u0026#233; idonei a garantire l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;affettivit\u0026#224; dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; altres\u0026#236; opportuno valorizzare qui il contributo che a un\u0026#8217;ordinata attuazione dell\u0026#8217;odierna decisione pu\u0026#242; dare \u0026#8211; almeno nelle more dell\u0026#8217;intervento del legislatore \u0026#8211; l\u0026#8217;amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenendo meno con questa decisione l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; del controllo visivo sugli incontri, pu\u0026#242; ipotizzarsi la creazione all\u0026#8217;interno degli istituti penitenziari \u0026#8211; laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualit\u0026#224; eventualmente necessaria \u0026#8211; di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, potr\u0026#224; accompagnare una tappa importante del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18 ordin. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui sopra, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell\u0026#8217;unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della disciplina, n\u0026#233;, riguardo all\u0026#8217;imputato, ragioni giudiziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le questioni riferite agli ulteriori parametri evocati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell\u0026#8217;unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della disciplina, n\u0026#233;, riguardo all\u0026#8217;imputato, ragioni giudiziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 gennaio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240129074842.pdf","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Colloqui dei detenuti - Mancata previsione che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45956","titoletto":"Ordinamento penitenziario - In genere - Diritti del detenuto - Diritto all\u0027affettività, comprensivo della sfera sessuale - Necessaria tutela, sebbene non assoluta, al fine di salvaguardare la dignità della persona e il volto costituzionale della pena (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione dell\u0027ord. penit. che esclude, per i detenuti non soggetti a regime speciale o a sorveglianza particolare, la possibilità di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell\u0027unione civile o persona stabilmente convivente, senza controllo visivo, quando, tenuto conto del comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell\u0027ordine e della disciplina, né, riguardo all\u0027imputato, ragioni giudiziarie). (Classif. 167001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana; tuttavia, non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 561/1987 - mass. 3836\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl volto costituzionale della pena richiede che questa non implichi una sofferenza eccedente la misura minima necessaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 40/2019; S. 179/2017 - mass. 41197\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione), soprattutto nel caso dei detenuti, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile, è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 26/1999 - mass. 24431\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’intimità degli affetti non può essere sacrificata dall’esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all’obiettivo della risocializzazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 18 ord. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. La disposizione censurata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto va valutata in un contesto normativo in cui l’ordinamento penitenziario ha registrato significative innovazioni – art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016; art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 – che delineano oggi un quadro differente da quello alla base della precedente pronuncia n. 301 del 2012; d’altro canto, la stessa disposizione nuovamente censurata si è \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e arricchita di un riferimento privilegiato alla riservatezza dei colloqui tra detenuto e familiari, sebbene, per i detenuti adulti, il legislatore delegato non abbia dato seguito al criterio direttivo enunciato dalla lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e dell’art. 1, comma 85, della legge n. 103 del 2017. Né, allo stato attuale, la disciplina dei permessi premio è idonea a risolvere il problema dell’affettività del detenuto, il quale ha una necessaria dimensione intramuraria. Poiché i controlli visivi dei colloqui con i detenuti, a differenza di quelli auditivi, non contemplano deroghe, con la conseguente preclusione dell’esercizio dell’affettività intramuraria, anche sessuale, ciò espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità, con sacrificio irragionevole della dignità della persona. Tanto più che le indicate restrizioni imposte all’espressione dell’affettività si riverberano sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni. Il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell’affettività intramuraria, infine, contrasta anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità. Al fine di garantire l’effettività dei principi indicati e di salvaguardare l’esercizio della discrezionalità legislativa, occorre rimarcare alcuni profili: 1. la durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude; 2. le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico, qualora ne permangano i presupposti, e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva; 3. può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico, in cui comunque sia assicurata la riservatezza dell’incontro, il quale deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia, che dunque vigilerà solo all’esterno, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia; 4. a differenza di quanto previsto per la visita prolungata del detenuto minorenne, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di più persone, considerata l’eventualità di una declinazione sessuale dell’incontro, che deve quindi svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso; 5. prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza; 6. nella fruizione dei locali predisposti per l’esercizio dell’affettività sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio, sempre che ciò non dipenda da ragioni ostative anche all’esercizio dell’affettività intramuraria. La rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Quanto sopra previsto non concerne il regime detentivo speciale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 41-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eordin. penit., né i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, mentre, in linea di principio, non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e ai detenuti per reati c.d. ostativi. Resta salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purché idonei a garantire l’esercizio dell’affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44798","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 10/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1368","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43743","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 10/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"301","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44331","autore":"Aiuti V.","titolo":"Colloqui affettivi e rieducazione dei detenuti","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45198","autore":"Alberta V., Della Bella A.","titolo":"La conversione in legge del \"decreto carceri\" e la persistente assenza di soluzioni al problema del sovraffollamento carcerario","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1409","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46038","autore":"BECCARI P.","titolo":"Gli sviluppi dell’intimità intramuraria tra garanzie costituzionali, soluzioni annunciate e implementazioni incompiute","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46037_2024_10.pdf","nome_file_fisico":"10_2024_Beccari.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46071","autore":"BEI E.","titolo":"Il diritto all’affettività in carcere dopo l’intervento della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"840","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44512","autore":"Bortolato M.","titolo":"Il diritto all\u0027intimità del colloquio: osservazioni a Corte cost. 10/2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44351","autore":"Brancati M.G.","titolo":"Amore che vieni, amore che vai . 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Cronistoria di una rivoluzione, costituzionalmente orientata, che non attende più di essere compiuta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43626_2024_10.pdf","nome_file_fisico":"10-2024_Valenti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44252","autore":"Veronesi P.","titolo":"L’amore ai tempi delle catene: affettività e carcere secondo la sentenza n.10 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44251_2024_10.pdf","nome_file_fisico":"10_2024_Veronesi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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