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Uff.\" n. 4/1 s.s. del 29 gennaio 1986       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                     Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO  \r\n REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.  ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  \r\n VIRGILIO  ANDRIOLI  -  Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -  \r\n Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof.  \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO  DELL\u0027ANDRO,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 22 del d.P.R.  \r\n 14  gennaio  1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario  \r\n delle funzioni amministrative statali in materia  di  tramvie  e  linee  \r\n automobilistiche  di  interesse  regionale  e  di  navigazione  e porti  \r\n lacuali e dei relativi personali ed uffici)  promosso  con  l\u0027ordinanza  \r\n emessa  il  9  febbraio 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale per  \r\n l\u0027Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Piombini Piergiorgio e/Regione  \r\n Emilia-Romagna iscritta  al  n.  418  del  registro  ordinanze  1977  e  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell\u0027anno  \r\n 1977.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nella  camera  di  consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice  \r\n relatore Alberto Malagugini.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con ricorso in data 26 novembre 1974 il dr. P. G.  Piombini ex  \r\n dipendente  del  Ministero  dei  trasporti  e   dell\u0027aviazione   civile  \r\n trasferito alla  Regione Emilia Romagna, impugnava innanzi al T.A.R. di  \r\n tale Regione la delibera che, in applicazione delle leggi regionali  n.  \r\n 25  e  26  del  20  luglio 1973, ne disponeva l\u0027inquadramento nei ruoli  \r\n regionali, lamentando la mancata corresponsione dell\u0027assegno mensile  e  \r\n dell\u0027assegno  ad  personali  previsti  dal  primo  e  dal secondo comma  \r\n dell\u0027art. 4 della l. 16 febbraio 1967 n. 14, avvenuto a suo avviso,  in  \r\n violazione  dell\u0027art.  22 del d.P.R.   14 gennaio 1972, n. 5, a termini  \r\n del quale il personale proveniente da  tale  Ministero  \"  conserva  ad  \r\n personali  i  benefici  goduti  a  qualsiasi  titolo  alla  data  \" del  \r\n trasferimento.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione resistente contestava tale pretesa,  osservando  che  la  \r\n citata  normativa regionale fissa il principio della omnicomprensivit\u0026#224;  \r\n della  retribuzione  dei  dipendenti  regionali  e  che  sola  funzione  \r\n dell\u0027art.  22  del d.P.R. n. 5 del 1972, era quella di evitare che, nel  \r\n trapasso dal sistema normativa statale a quello regionale, i dipendenti  \r\n pubblici potessero subire pregiudizio: pregiudizio che,  nella  specie,  \r\n era   sicuramente  da  escludere,  essendo  di  fatto  la  retribuzione  \r\n complessiva percepita dal ricorrente  dopo  l\u0027inquadramento  nei  ruoli  \r\n regionali  \"  sensibilmente  superiore \" a quella complessiva percepita  \r\n presso lo  Stato.    Ove  interpretato  nel  senso  fatto  proprio  dal  \r\n ricorrente,  il  cit. art. 22 sarebbe da considerare costituzionalmente  \r\n illegittimo per violazione dell\u0027art. 3  Cost.,  perch\u0026#233;  in  ordine  al  \r\n trattamento   economico   discriminerebbe   fra   dipendenti  regionali  \r\n esercenti le medesime funzioni, in ragione della  semplice  provenienza  \r\n da diverse Amministrazioni.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  Il T.A.R. adito giudicava fondata la pretesa del ricorrente,  \r\n osservando che il principio di omnicomprensivit\u0026#224;  contenuto  nell\u0027art.  \r\n 96  L.  R.  n.    25/1973 non pu\u0026#242; impedire la applicazione della norma  \r\n speciale di cui al citato art. 22, a suo avviso univoco  nel  senso  di  \r\n stabilire  che  il trattamento ivi previsto si aggiunge a quello che il  \r\n personale in questione  viene  a  percepire  dalle  Regioni  a  statuto  \r\n ordinario.   A   ritenere  altrimenti,  l\u0027art.  96  dovrebbe  ritenersi  \r\n costituzionalmente illegittimo, per inosservanza dei principi e criteri  \r\n direttivi contenuti nell\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Su tale premessa interpretativa,  il  T.A.R.  per  l\u0027Emilia-Romagna  \r\n .ravvisava  \" un evidente contrasto \" tra l\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del  \r\n 1972, e gli artt. 3 e  97  della  Costituzione,  \"  in  quanto  gli  ex  \r\n dipendenti   del   Ministero  dei  trasporti  e  dell\u0027aviazione  civile  \r\n trasferiti alla Regione Emilia-Romagna  (i  quali,  come  risulta,  per  \r\n effetto  del  trattamento  da essa determinato, godono di uno stipendio  \r\n superiore a quello comunque da essi fruito presso l\u0027Amministrazioni  di  \r\n provenienza)  verrebbero  a conseguire un\u0027ulteriore maggiorazione della  \r\n retribuzione, ingiustificata rispetto a quella propria  di  funzionari,  \r\n anche   tecnici,   svolgenti   mansioni   di   similare   importanza  e  \r\n responsabilit\u0026#224; \".                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il detto art. 22, inoltre, sarebbe  viziato  anche  per  violazione  \r\n dell\u0027art.  76  Cost..  Il d.P.R. n. 5 del 1972, infatti, come gli altri  \r\n decreti in pari data o in data 15 gennaio, \u0026#232; stato emanato sulla  base  \r\n della  delega conferita al Governo dall\u0027art. 17 della l. 16 maggio 1970  \r\n n. 281, il quale non avrebbe consentito al Governo  stesso  di  imporre  \r\n alle  Regioni  il  mantenimento  di  un  privilegio  ingiustificato (ed  \r\n espressione della c.d. \" giungla  retributiva  \")  a  favore  di  certi  \r\n dipendenti provenienti da particolari Amministrazioni dello Stato.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3.  -  Ad  avviso  dell\u0027Avvocatura  dello  Stato,  intervenuta  nel  \r\n giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  \r\n l\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972 avrebbe la medesima ratio che ispira  \r\n anche  gli  artt.  18,  sesto  comma,  e  21, primo comma, dello stesso  \r\n d.P.R., quella  cio\u0026#232;  di  \"  garantire  le  posizioni  economiche  del  \r\n personale statale che viene trasferito alle regioni \".                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Al riguardo, occorrerebbe distinguere due momenti nella vicenda del  \r\n trasferimento  del personale statale di cui all\u0027art. 22 d.P.R. n. 5 del  \r\n 1972  alle  Regioni.  In  un  primo  momento,  che  va  dalla  messa  a  \r\n disposizione  sino  all\u0027inquadramento  in  ruolo, l\u0027art. 22 varrebbe ad  \r\n eliminare un possibile dubbio derivante  dalla  formulazione  dell\u0027art.  \r\n 18  dello  stesso  decreto presidenziale a tenor del quale al personale  \r\n messo  a  disposizione  \"  continuano  ad  applicarsi,  fino   al   suo  \r\n inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo  \r\n stato  giuridico  ed al trattamento economico di attivit\u0026#224;, previdenza,  \r\n assistenza e quiescenza dei dipendenti, dello  Stato  \".  Formulazione,  \r\n questa,  che in astratto avrebbe potuto ritenersi non comprensiva delle  \r\n norme   speciali  riferentisi  al  solo  personale  del  Ministero  dei  \r\n trasporti  e  che  va  invece  diversamente  letta  alla  luce  appunto  \r\n dell\u0027art. 22.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  un  secondo  momento, che si apre con l\u0027inquadramento nei ruoli  \r\n regionali, i benefici derivanti dalla applicazione dell\u0027art. 4 della l.  \r\n n. 14 del 1967 sarebbero assicurati non solo dall\u0027art.  22  (che  anzi,  \r\n riferendosi  al  personale \" assegnato \" alle Regioni, sembra occuparsi  \r\n delle  sole  vicende   intercorrenti   dalla   messa   a   disposizione  \r\n all\u0027inquadramento),  ma  anche  e  soprattutto dall\u0027art. 21, che impone  \r\n alle Regioni di salvaguardare \" le posizioni di carriera ed  economiche  \r\n gi\u0026#224; acquisite \" dal personale statale che passa alle Regioni.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  nessuno  dei  due  momenti, comunque, l\u0027art. 22 garantirebbe al  \r\n personale  trasferito  dai  ruoli  del  Ministero  dei   trasporti   un  \r\n trattamento  economico  superiore  a  quello  gi\u0026#224;  goduto nei ruoli di  \r\n provenienza, come la stessa lettura degli  art.  21  (che  utilizza  il  \r\n verbo  \"  salvaguardare  \") e 22 (che utilizza il verbo \" conservare \")  \r\n dimostrerebbe.  L\u0027eventuale differenza di trattamento fra il  personale  \r\n trasferito  e  quello  rimasto  nei  ruoli ministeriali non pu\u0026#242; dunque  \r\n essere imputata all\u0027art. 22, ed in ogni caso resta  preclusa  dall\u0027art.  \r\n 67  della  l.  n.  62  del  1953,  che  non  pu\u0026#242; essere derogato dalla  \r\n normativa regionale.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027altra difformit\u0026#224; di trattamento, che pu\u0026#242; derivare dal fatto che  \r\n l\u0027art. 22 potrebbe garantire al personale  trasferito  proveniente  dal  \r\n Ministero    dei    trasporti   un   trattamento   migliore,   all\u0027atto  \r\n dell\u0027inquadramento, di quello  riservato  al  personale  trasferito  da  \r\n altre   Amministrazioni,   non   contrasterebbe  con  il  principio  di  \r\n uguaglianza poich\u0026#233; le  due  situazioni  messe  a  confronto  sarebbero  \r\n disomogenee.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Conclude  quindi  sul  punto  l\u0027Avvocatura  ribadendo che \" scopo e  \r\n funzione  della  norma  impugnata  \u0026#232;  solo  quella  di  evitare   ogni  \r\n modificazione  in  danno  del  trattamento economico gi\u0026#224; acquisito dai  \r\n dipendenti del Ministero dei trasporti al momento della  loro  messa  a  \r\n disposizione  delle  Regioni e, se si vuole, del loro inquadramento nei  \r\n ruoli regionali: cio\u0026#232;  medesimi  scopo  e  funzione  del  primo  comma  \r\n dell\u0027art.  21  che  la sentenza n. 142 del 1972 ha precisato costituire  \r\n applicazione  del  principio  generale  che  impone  la  tutela   delle  \r\n posizioni acquisite dal personale trasferito \".                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  infine  alla presunta violazione dell\u0027art. 76 Cost., rileva  \r\n l\u0027Avvocatura che  l\u0027assenza  di  principi  in  materia  di  trattamento  \r\n economico nella legge di delegazione (la n.  281 del 1970) non comporta  \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224;   delle  norme  delegate,  che  si  sono  ispirate  al  \r\n principio generalissimo della salvaguardia delle  posizioni  economiche  \r\n dei pubblici dipendenti trasferiti da una ad altra Amministrazione.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per l\u0027Emilia-Romagna con  \r\n ordinanza  emessa  il  9  febbraio  1977,  ha  sollevato  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  22 del d.P.R. 14  gennaio  1972,  \r\n n. 5, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 97 e 76 Cost..        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  disposto  di  legge  denunziato,  stabilisce che \" Il personale  \r\n dipendente  dal  Ministero  dei  trasporti  e   dell\u0027Aviazione   civile  \r\n assegnato alle Regioni ed in servizio alla data del trasferimento delle  \r\n funzioni  amministrative  conserva  ad  personam  i  benefici  goduti a  \r\n qualsiasi titolo alla data medesima \".                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il T.A.R. rimettente ritiene indubitabile che il trattamento cui si  \r\n riferisce  il censurato art. 22 \" si aggiunge a quello che il personale  \r\n ivi previsto viene a percepire dalle Regioni a statuto ordinario  \"  ma  \r\n dubita  che  la  norma,  cosl\u0027 interpretata, contrasti con gli indicati  \r\n parametri costituzionali.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La questione di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  in  oggetto  \u0026#232;  \r\n infondata, poich\u0026#233; riposa su di una errata premessa interpretativa.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va  anzitutto  considerato  che il principio del mantenimento delle  \r\n posizioni economiche e  di  carriera  del  personale  statale  messo  a  \r\n disposizione  delle Regioni \u0026#232; un principio generale della legislazione  \r\n che ha disposto il primo trasferimento  delle  funzioni  amministrative  \r\n alle Regioni stesse, del resto in armonia con quell\u0027ancor pi\u0026#249; generale  \r\n divieto  della  reformatio  in  peius  del  trattamento  dei dipendenti  \r\n pubblici al mutare della  amministrazione  di  appartenenza,  al  quale  \r\n ancora  recentemente  ha  fatto  cenno  questa  Corte (sent. n. 153 del  \r\n 1985). Anche il d.P.R. n. 5, come gli altri coevi, contiene  una  norma  \r\n (l\u0027art.  21)  che espressamente sancisce tale principio, imponendo alla  \r\n legge regionale che dispone l\u0027inquadramento nei ruoli della Regione del  \r\n personale trasferito,  di  salvaguardare  appunto  \"  le  posizioni  di  \r\n carriera ed economiche gi\u0026#224; acquisite \" da tale personale.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A  fronte  di  questa  generale  previsione,  l\u0027art.  22  non ha la  \r\n funzione di assicurare in  particolare  al  personale  proveniente  dai  \r\n ruoli del Ministero dei trasporti il mantenimento di benefici economici  \r\n gi\u0026#224;  acquisiti  quale che sia il trattamento economico preveduto dalle  \r\n leggi regionali.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pi\u0026#249; modestamente la norma impugnata intende semplicemente,  da  un  \r\n lato,  garantire  in  via  transitoria al personale ivi previsto, nelle  \r\n more  dell\u0027inquadramento  nei  ruoli  regionali,  il  mantenimento  dei  \r\n benefici   gi\u0026#224;   acquisiti;   dall\u0027altro,   precisare   che,  all\u0027atto  \r\n dell\u0027inquadramento, nel calcolo del trattamento  gi\u0026#224;  goduto  da  quel  \r\n personale   debbano   essere  considerati  anche  i  benefici  ad  esso  \r\n riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, sl\u0027  che  il  \r\n trattamento   economico   complessivo   spettante   e   prima   e  dopo  \r\n l\u0027inquadramento non possa essere inferiore a  quello  percepito  presso  \r\n l\u0027amministrazione  dello Stato in quanto comprensivo dei detti benefici  \r\n particolari.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nella specie, i benefici in questione  consisterebbero,  come  gi\u0026#224;  \r\n ricordato,  nell\u0027assegno  mensile  e  nell\u0027assegno  ad  personam di cui  \r\n all\u0027art. 4, primo e secondo comma, del d.P.R. n.  1090  del  1966,  per  \r\n come  modificato dalla l. n.  14 del 1967: assegni che, dunque, se pure  \r\n debbono essere calcolati ai fini della determinazione  del  trattamento  \r\n economico del personale messo a disposizione delle Regioni, non possono  \r\n certo essere ulteriormente corrisposti qualora (come accade nel caso di  \r\n specie)  il  trattamento economico attribuito dalla normativa regionale  \r\n risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo  gi\u0026#224;  goduto  \r\n presso l\u0027amministrazione dello Stato.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  contraria  interpretazione  prospettata  dal giudice a quo, non  \r\n pu\u0026#242; del  resto  non  scontrarsi  con  la  recente  giurisprudenza  del  \r\n Consiglio  di  Stato,  che, riconosciuta la natura di norma transitoria  \r\n dell\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972, ritiene  che  esso  confermi  il  \r\n principio  di  cui  al  precedente  art.  21, ed esclude che i benefici  \r\n economici  richiamati  dall\u0027art.  22  possano  considerarsi  aggiuntivi  \r\n rispetto  al  comune  trattamento  economico  previsto  dalla normativa  \r\n regionale ove questo non sia deteriore rispetto al  trattamento  goduto  \r\n presso l\u0027Amministrazione statale.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  altri  termini,  la  norma  impugnata  preclude alla Regione la  \r\n possibilit\u0026#224; di corrispondere al personale  trasferito  un  trattamento  \r\n inferiore  allo  stipendio  percepito  presso l\u0027Amministrazione statale  \r\n pi\u0026#249; gli assegni, ma  non  vale  certo  da  garanzia  di  un  ulteriore  \r\n aggiuntivo  privilegio,  qualora  lo  stipendio  regionale  sia  pari o  \r\n addirittura superiore all\u0027altro. Conclusione, questa, che \u0026#232; confermata  \r\n anche dal fatto che lo stesso legislatore  statale  ha  abolito  per  i  \r\n dipendenti  della  Direzione generale della M.C.T.C. ancora in servizio  \r\n presso il  Ministero  dei  trasporti,  gli  assegni  di  che  trattasi,  \r\n sostituendoli  con  il generale assegno perequativo ex lege 15 novembre  \r\n 1973, n. 734 (art. 22, in riferimento all\u0027art.  1), e prevedendo che la  \r\n eventuale differenza fra i primi ed il secondo sia conservata a  titolo  \r\n di assegno ad personali riassorbibile. Il che rende evidente, come gi\u0026#224;  \r\n rilevato     dalla     menzionata     giurisprudenza    amministrativa,  \r\n l\u0027inaccettabilit\u0026#224; dell\u0027interpretazione  che  sostenesse  per  il  solo  \r\n personale   trasferito  alle  Regioni  l\u0027esistenza  di  un  diritto  al  \r\n mantenimento di quegli assegni in eccedenza sullo stipendio.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Cosl\u0027 interpretata, la norma impugnata non d\u0026#224;  origine  ad  alcuna  \r\n disparit\u0026#224;  di  trattamento,  e perci\u0026#242; si sottrae, con piana evidenza,  \r\n alle censure di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate dal  giudice  a  \r\n quo.                                                                     \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972,  \r\n n.   5,   sollevata   dal   Tribunale   Amministrativo   Regionale  per  \r\n l\u0027Emilia-Romagna in riferimento agli  artt.  3,  76  e  97  Cost.,  con  \r\n l\u0027ordinanza indicata in epigrafe.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cosl\u0027  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della  \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u00278 gennaio 1986.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE  -  \r\n                                   ALBERTO   MALAGUGINI   -  ANTONIO  LA  \r\n                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI  -  GIUSEPPE  BORZELLINO -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11825","titoletto":"SENT.    6/86.    REGIONI  A  STATUTO   COMUNE  -   PERSONALE   - INQUADRAMENTO  NEI  RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE  DAL MINISTERO DEI TRASPORTI - MANTENIMENTO \"AD PERSONAM\" DEI BENEFICI GODUTI   ALLA   DATA  DEL   TRASFERIMENTO  -  PRETESO   CARATTERE \"AGGIUNTIVO\"  DI  ESSI  RISPETTO AL  TRATTAMENTO  PREVISTO  DALLA NORMATIVA  REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI  SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.","testo":"La  conservazione ad personam, ai sensi dell\u0027art.  22 del  d.P.R. 14  gennaio  1972, n.  5, dei benefici goduti a qualsiasi  titolo dal  personale  dipendente  del Ministero  dei  Trasporti  civile assegnato  alle Regioni a statuto ordinario si ispira alla  ratio di  garantire  da  un lato, in via transitoria, al  personale  in questione,  nelle more dell\u0027inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento  dei  benefici  gia\u0027   acquisiti;   dall\u0027altro,   di precisare  che,  all\u0027atto  dell\u0027inquadramento,  nel  calcolo  del trattamento  gia\u0027  goduto  dal personale  stesso  debbano  essere considerati  anche  i benefici riconosciuti a titolo  particolare dalle  leggi  dello  Stato,  si\u0027  che  il  trattamento  economico complessivo  spettante  prima  e dopo l\u0027inquadramento  non  possa essere  inferiore  a  quello  percepito  complessivamente  presso l\u0027Amministrazione  dello  Stato.   Cade  percio\u0027  la  censura  di illegittimita\u0027  avanzata  nei confronti della norma  suddetta  in base   all\u0027assunto   interpretativo  -  disatteso   anche   dalla giurisprudenza  del  Consiglio  di Stato - che essa  consideri  i benefici  economici  richiamati, aggiuntivi, rispetto  al  comune trattamento  economico  previsto dalla normativa  regionale,  ove questo  risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo gia\u0027   goduto  presso  l\u0027Amministrazione   dello   Stato.    (Non fondatezza,  nei sensi di cui in motivazione, della questione  di legittimita\u0027  costituzionale, in riferimento agli artt.  3, 76  e 97  Cost.,  dell\u0027art.  22 del d.P.R.  14 gennaio 1972, n.  5,  in parte qua).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"14/01/1972","numero":"5","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;5~art22"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8575","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2109","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8380","autore":"PASTORI G.","titolo":"UNA QUESTIONE SUPERFLUA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"902","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8277","autore":"SICLARI M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"227","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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