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costituzionale dell\u0026#8217;art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell\u0026#8217;art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze del 27 marzo 2023, iscritte ai numeri 80 e 81 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Regione Campania e quello, fuori termine, di DeCav srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Almerina Bove per la Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell\u0026#8217;art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente premette che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva da cave, nella Regione Campania, \u0026#232; sottoposta a tre prelievi economici, disciplinati, rispettivamente, dall\u0026#8217;art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dall\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dall\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 80 del 2023 il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e fa presente che Ceca srl, che esercita da decenni l\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva nel sito ubicato in localit\u0026#224; \u0026#8220;Fellino\u0026#8221;, nel Comune di Roccarainola (NA), ha agito in giudizio contro la Regione Campania per ottenere, tra l\u0026#8217;altro, la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di acconto sui contributi, ai sensi di cui all\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e all\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene, quanto alla rilevanza della questione, che Ceca srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione, e ci\u0026#242; anche al fine di recuperare l\u0026#8217;acconto versato con riserva di ripetizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 81 del 2023 il rimettente rileva che DeCav srl ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania l\u0026#8217;aveva autorizzata, parzialmente e provvisoriamente, in via di autotutela, a svolgere una serie di lavori di messa in sicurezza della cava sita in localit\u0026#224; \u0026#8220;Fiumillo\u0026#8221;, nel Comune di Battipaglia (SA), e a commercializzare una parte dei materiali movimentati. In punto di rilevanza, sostiene che DeCav srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in entrambe le ordinanze il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui i prelievi in esame non avrebbero natura di tributi, non essendo collegati alla redditivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione delle cave, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di estrazione. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama, sull\u0026#8217;argomento, anche la sentenza di questa Corte n. 52 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la\u003cem\u003e ratio \u003c/em\u003eindennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe gi\u0026#224; soddisfatta dall\u0026#8217;art. 18, comma 3, della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto ai commi 1 e 2, in via prioritaria, alla \u0026#171;realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivit\u0026#224; di cava\u0026#187;. Il contributo imposto alle imprese operanti nel settore estrattivo dall\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe, invece, del tutto avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, in quanto vincolato alla realizzazione, all\u0026#8217;avvio e alla gestione di un\u0026#8217;opera infrastrutturale, quale l\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano (SA). Il rimettente rileva che tale destinazione non avrebbe alcun rapporto con l\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva, n\u0026#233; potrebbe svolgere una funzione di compensazione del danno ambientale da essa causato, posto che l\u0026#8217;aeroporto menzionato \u0026#232; collocato in un altro comune rispetto a quello ove \u0026#232; presente la cava gestita dall\u0026#8217;attrice e causerebbe inquinamento ambientale (quanto meno acustico) e pregiudizi di tipo paesaggistico all\u0026#8217;area circostante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifetterebbe, di conseguenza, la funzione indennitaria che giustifica l\u0026#8217;applicazione di un siffatto contributo, con la conseguenza che l\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia perch\u0026#233; irragionevole ed esuberante rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita, sia perch\u0026#233; discriminatorio a danno delle imprese che svolgono attivit\u0026#224; estrattiva, le quali, a differenza delle imprese dedite ad altre attivit\u0026#224;, devono contribuire al finanziamento dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano, in assenza di ragioni idonee a imporre tale trattamento differenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene che la finalit\u0026#224; di compensazione del pregiudizio ambientale causato dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva mancherebbe pure rispetto al contributo ambientale introdotto dall\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Le somme ricavate a tale titolo sono destinate per il 50 per cento ad alimentare un \u0026#171;Fondo per la ecosostenibilit\u0026#224;\u0026#187;, disciplinato all\u0026#8217;art. 15 della medesima legge regionale, e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese \u0026#171;concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non \u0026#232; redatto dai titolari di attivit\u0026#224; estrattiva, e al finanziamento delle attivit\u0026#224; di controllo dell\u0026#8217;organo di vigilanza in materia di cave\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al primo 50 per cento, poich\u0026#233; il Fondo per la ecosostenibilit\u0026#224; \u0026#232; \u0026#171;finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell\u0026#8217;impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa\u0026#187; (art. 15, comma 1, della legge reg. Campania n. 1 del 2008), il rimettente deduce che il contributo dovrebbe essere posto a carico di chi si occupa della produzione di imballaggi e di chi produce rifiuti e non a carico delle imprese che gestiscono le cave.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl restante 50 per cento del gettito del contributo sarebbe, poi, finalizzato a sovvenzionare attivit\u0026#224; collegate alla gestione amministrativa del settore che, avuto riguardo alle destinazioni relative ai \u0026#171;lavori di recupero ambientale\u0026#187; e alla \u0026#171;redazione del progetto unitario di gestione del comparto\u0026#187; (art. 19, comma 3, della legge reg. Campania n. 1 del 2008), risulterebbero \u0026#171;gi\u0026#224; coperte, da un punto di vista finanziario\u0026#187;. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama, in proposito, l\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che porrebbe l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero ambientale a carico di chi sfrutta la cava, altres\u0026#236; disponendo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, la prestazione di una cauzione o di altra idonea garanzia; richiama, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 23, comma 7, delle norme di attuazione del Piano regionale delle attivit\u0026#224; estrattive (PRAE) della Regione Campania, che imputa agli esercenti dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva il costo sostenuto per la redazione del progetto unitario del comparto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeriverebbe da ci\u0026#242; l\u0026#8217;irragionevolezza del contributo ambientale di cui all\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 che, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sarebbe privo della funzione indennitaria che lo dovrebbe caratterizzare e si tradurrebbe in un ulteriore costo a carico delle aziende del settore, che gi\u0026#224; contribuirebbero alla compensazione del danno ambientale da esse prodotto attraverso il versamento dei contributi previsti dall\u0026#8217;art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Il rimettente aggiunge che, sebbene una parte del contributo sia destinato \u0026#171;al finanziamento delle attivit\u0026#224; di controllo dell\u0026#8217;organo di vigilanza in materia di cave\u0026#187;, tale specifica finalit\u0026#224; non potrebbe da sola sopperire alla sostanziale mancanza di natura indennitaria del prelievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Campania si \u0026#232; costituita in entrambi i giudizi e sostiene che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. dall\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe palesemente non fondata, in quanto incentrata sulla \u0026#171;arbitraria individuazione di un doppio vincolo, territoriale e funzionale, delle risorse oggetto di contributi indennitari\u0026#187;, non supportata da norme di rango superiore e in contrasto con la posizione assunta dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione sussisterebbe, invece, in capo al legislatore, \u0026#171;piena discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;indirizzare le risorse derivanti dalla contribuzione agli obiettivi di pubblico interesse ritenuti pi\u0026#249; efficaci\u0026#187; al fine di ristorare la collettivit\u0026#224; regionale del depauperamento connesso allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva, \u0026#171;attraverso azioni di sostegno ambientale ovvero attraverso interventi di sviluppo socioeconomico da realizzarsi sul territorio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata, in proposito, l\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 13 dicembre 2023, n. 34982, secondo cui la destinazione del contributo alla realizzazione e gestione dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano non sarebbe in contraddizione con la natura ambientale del contributo stesso, la Regione afferma che l\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe volto a bilanciare \u0026#171;il danno ambientale con la realizzazione di un\u0026#8217;opera infrastrutturale che comporta vantaggi economici e sociali per l\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; regionale in ragione della circostanza che la deturpazione paesaggistica causata dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva colpisce l\u0026#8217;intero territorio regionale\u0026#187;. Le medesime considerazioni varrebbero con riferimento all\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevede la destinazione del 50 per cento del contributo a tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, sarebbe errato l\u0026#8217;assunto del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e secondo cui l\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985 gi\u0026#224; assolverebbe alla funzione di sovvenzionare i lavori di recupero ambientale. Ci\u0026#242; in quanto la disposizione farebbe riferimento alla copertura dei costi connessi al recupero della specifica cava oggetto di concessione, garantiti dalla cauzione di cui all\u0026#8217;art. 6, mentre il contributo di cui all\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 sarebbe destinato alla copertura finanziaria di lavori diversi, quali quelli relativi alle \u0026#171;cave abbandonate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla redazione del progetto di comparto, secondo la Regione il comma 7 dell\u0026#8217;art. 23 delle norme di attuazione del PRAE non sarebbe altro che una attuazione dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, come si desumerebbe dal comma 6 dello stesso art. 23.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la Regione Campania ritiene apodittica e inammissibile per genericit\u0026#224; l\u0026#8217;affermazione del rimettente secondo cui la quota di contributo destinata alle attivit\u0026#224; di controllo dell\u0026#8217;organo di vigilanza in materia di cave non sarebbe coerente con la natura indennitaria del prelievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; DeCav srl, parte del giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, si \u0026#232; costituita con atto depositato fuori termine, il 24 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevedono contributi a carico delle imprese che svolgono attivit\u0026#224; estrattiva da cave.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente premette che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva da cave, nella Regione Campania, \u0026#232; sottoposta a tre prelievi economici disciplinati dalle due disposizioni censurate e dall\u0026#8217;art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Richiamata la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; secondo cui tali prelievi non avrebbero natura di tributi, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, il rimettente sostiene che le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; irragionevoli ed esuberanti rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita, nonch\u0026#233; discriminatorie nei confronti delle imprese che svolgono attivit\u0026#224; estrattiva, tenute a sopportare un costo aggiuntivo rispetto alle imprese dedite ad altre attivit\u0026#224; economiche. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e aggiunge che la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eindennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe gi\u0026#224; soddisfatta dall\u0026#8217;art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto, in via prioritaria, alla \u0026#171;realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivit\u0026#224; di cava\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve disporsi la riunione dei predetti giudizi perch\u0026#233; le ordinanze di rimessione sollevano le stesse questioni e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile la costituzione, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, di DeCav srl. La parte si \u0026#232; costituita con atto depositato il 24 febbraio 2024 e, quindi, ben oltre il termine perentorio, fissato dall\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione in \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, avvenuta il 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prima di passare al merito delle questioni sollevate, \u0026#232; opportuna una breve disamina dei contributi cui sono soggette le imprese che operano nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva da cave nella Regione Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La legge reg. Campania n. 54 del 1985 prevede, all\u0026#8217;art. 18, un contributo \u0026#171;sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell\u0026#8217;area\u0026#187;, che viene introitato dai comuni interessati, i quali devono utilizzarli prioritariamente per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivit\u0026#224; di cava.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, oggetto di censura da parte del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, prevede un ulteriore contributo da versare alla Regione pari a \u0026#171;euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto\u0026#187;. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le somme cos\u0026#236; riscosse sono \u0026#171;iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unit\u0026#224; previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unit\u0026#224; previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell\u0026#8217;importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonch\u0026#233; per tutte le attivit\u0026#224; di gestione societaria\u0026#187;. Il contributo, in origine, era volto a finanziare esclusivamente i \u0026#171;lavori di completamento ed avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano-Sa\u0026#187;: l\u0026#8217;art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2016) ha successivamente integrato il testo del menzionato art. 17, stabilendo che il contributo \u0026#232; versato anche \u0026#171;per tutte le attivit\u0026#224; di gestione societaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, anch\u0026#8217;esso censurato dal rimettente, dispone, in aggiunta ai due contributi sopra citati, il pagamento di un \u0026#171;contributo ambientale\u0026#187;, di importo differenziato a seconda del materiale estratto, destinato per il 50 per cento ad alimentare il \u0026#171;Fondo per la ecosostenibilit\u0026#224;\u0026#187; disciplinato dall\u0026#8217;art. 15 della medesima legge reg. Campania n. 1 del 2008 e per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese \u0026#171;concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non \u0026#232; redatto dai titolari di attivit\u0026#224; estrattiva, e al finanziamento delle attivit\u0026#224; di controllo dell\u0026#8217;organo di vigilanza in materia di cave\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; opportuno rammentare che questa Corte, nel pronunciarsi sulla natura del contributo per attivit\u0026#224; estrattiva previsto dalla legislazione della Regione Siciliana, ha affermato che esso \u0026#232; funzionale a coprire \u0026#171;gli oneri finanziari che gli enti interessati devono comunque affrontare per neutralizzare al meglio le conseguenze \u0026#8211; nocive ma legittime, perch\u0026#233; consentite dalla legge ed assentite dalle amministrazioni interessate \u0026#8211; comunque correlate a siffatte iniziative economiche\u0026#187;; \u0026#232; rapportato \u0026#171;all\u0026#8217;impegno profuso dagli enti interessati nella gestione amministrativa collegata alla relativa attivit\u0026#224; di impresa e mira ad indennizzare il pregiudizio che la collettivit\u0026#224; finisce per patire in conseguenza dell\u0026#8217;autorizzazione relativa allo sfruttamento delle cave\u0026#187;. Dunque, tale contributo, essendo caratterizzato da tale peculiare connotazione indennitaria, \u0026#232; \u0026#171;privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi\u0026#187; (sentenza n. 89 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, avuto riguardo ai contributi previsti dalle disposizioni censurate, ne ha escluso la natura tributaria (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1182; sezione tributaria, ordinanze 23 gennaio 2023, n. 1915 e 9 giugno 2021, n. 16025), rimarcandone la specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalle collettivit\u0026#224; in conseguenza della gestione delle cave.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 17 del 2005, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca della disposizione rispetto alla finalit\u0026#224; indennitaria perseguita, \u0026#232; parzialmente fondata, nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005 prevede, come si \u0026#232; detto, che il contributo versato dalle imprese impegnate nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva nella Regione Campania sia destinato al finanziamento \u0026#171;dei lavori di completamento ed avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonch\u0026#233; per tutte le attivit\u0026#224; di gestione societaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevolezza intrinseca rispetto alla finalit\u0026#224; indennitaria perseguita. Mancherebbe sia il collegamento funzionale tra il contributo e la compensazione del danno ambientale prodotto, sia il collegamento territoriale tra la zona ove \u0026#232; esercitata l\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva e quella ove \u0026#232; localizzato l\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato anche il principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento a danno delle imprese che svolgono attivit\u0026#224; estrattiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Questa Corte ritiene, in linea con le considerazioni di recente svolte dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Cass., sez. un. civ., n. 34982 del 2023), che la finalit\u0026#224; ambientale perseguita dal contributo in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva, ma nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo pu\u0026#242; ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ottica, il finanziamento, attraverso il contributo, dei lavori di completamento ed avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano risulta non irragionevole, poich\u0026#233; pu\u0026#242; portare miglioramenti al territorio dell\u0026#8217;intera Regione e determinare ricadute favorevoli, anche di natura socio-economica, per la collettivit\u0026#224;, generando esternalit\u0026#224; positive ad ampio spettro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Non \u0026#232;, invece, conforme a canoni di ragionevolezza l\u0026#8217;ulteriore previsione secondo cui il contributo \u0026#232; destinato anche al finanziamento delle \u0026#171;attivit\u0026#224; di gestione societaria\u0026#187; dell\u0026#8217;aeroporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione, frutto di una modifica apportata nel 2016 all\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai \u0026#171;lavori di completamento ed avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aeroporto\u0026#187;, diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalit\u0026#224; iniziali. La gestione societaria, infatti, \u0026#232; totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attivit\u0026#224; aziendale, svolta dalla societ\u0026#224; concessionaria dell\u0026#8217;aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il sovvenzionamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione societaria dell\u0026#8217;aeroporto non risponde alle doverose finalit\u0026#224; ambientali sottese all\u0026#8217;imposizione del contributo, poich\u0026#233; non \u0026#232; funzionale a soddisfare l\u0026#8217;interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i \u0026#171;lavori di completamento ed avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;aeroporto di Pontecagnano-Sa\u0026#187;. Terminati i lavori e avviata l\u0026#8217;attivit\u0026#224; aeroportuale, quindi, la contribuzione non pu\u0026#242; che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per tali ragioni, la questione di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole \u0026#171;nonch\u0026#233; per tutte le attivit\u0026#224; di gestione societaria\u0026#187;, \u0026#232; fondata, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Non \u0026#232;, invece, fondata l\u0026#8217;ulteriore censura rivolta alla disposizione in esame sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attivit\u0026#224;, in ragione della chiara disomogeneit\u0026#224; delle situazioni messe a raffronto (tra le tante, sentenza n. 171 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il rimettente censura anche l\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un \u0026#171;Fondo per la ecosostenibilit\u0026#224;\u0026#187; e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, vi sarebbe violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost, perch\u0026#233; la scelta del legislatore regionale di imporre tale contributo sarebbe irragionevole e discriminatoria, in quanto il Fondo dovrebbe essere alimentato dalle imprese che si occupano della produzione di imballaggi e non anche da quelle impegnate nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva. Inoltre, tutte le ulteriori attivit\u0026#224; finanziate dal contributo sarebbero gi\u0026#224; sovvenzionate tramite altre disposizioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl 50 per cento del contributo in esame \u0026#232; esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilit\u0026#224;, che \u0026#232; finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto tale profilo, di conseguenza, il contributo risponde alla finalit\u0026#224; indennitaria per la quale \u0026#232; stato istituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, non presenta aspetti di irragionevolezza n\u0026#233; risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attivit\u0026#224; estrattiva anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell\u0026#8217;ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si ravvisano profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale neppure avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, che \u0026#232; rivolto a finanziare spese riferibili all\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva e che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non risultano gi\u0026#224; sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contributo, infatti, \u0026#232; destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui all\u0026#8217;art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che pone l\u0026#8217;obbligo in capo all\u0026#8217;impresa di eseguire \u0026#171;le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione\u0026#187;. Tra tali lavori, a titolo di esempio, rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle \u0026#171;aree di cave abbandonate\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 29 della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, esse non sono gi\u0026#224; finanziate in base alle norme di attuazione del PRAE richiamate dal rimettente, in quanto tali norme sono meramente attuative dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, in relazione alla quota di contributo destinata all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo dell\u0026#8217;organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attivit\u0026#224; estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza n. 89 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela costituzione di DeCav srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), limitatamente alle parole \u0026#171;nonch\u0026#233; per tutte le attivit\u0026#224; di gestione societaria\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240415105853.pdf","oggetto":"Miniere, cave e torbiere - Tributi - Norme della Regione Campania - Previsto obbligo del versamento, per i titolari di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attivit\u0026#224; di cava, di un contributo annuo commisurato all\u0027entit\u0026#224; del materiale estratto e destinato al finanziamento dei lavori di completamento e avvio dell\u0027attivit\u0026#224; dell\u0027aeroporto di Pontecagnano (SA) nonch\u0026#233; di tutte le attivit\u0026#224; di gestione societaria - Previsto obbligo del versamento, per i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive, di un ulteriore contributo ambientale annuo commisurato al tipo e alla quantit\u0026#224; dei materiali estratti, con destinazione del cinquanta per cento del contributo ad alimentare il Fondo per la eco-sostenibilit\u0026#224; e del restante cinquanta per cento al finanziamento di azioni amministrative di settore - Denunciata previsione che introduce un contributo annuo avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, non essendo destinato a finanziare le azioni amministrative volte a ridurre il danno ambientale causato dalla coltivazione della cava - Disposizione che tantomeno supporta le azioni volte a migliorare l\u0027ambiente o il paesaggio nei territori limitrofi - Disciplina irragionevole poich\u0026#233; esuberante rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita - Previsione discriminatoria rispetto alle imprese che svolgono attivit\u0026#224; estrattiva, che, a differenza delle imprese dedite ad altre attivit\u0026#224;, devono contribuire al finanziamento del suddetto aeroporto, in assenza di idonee ragioni - Introduzione di un ulteriore contributo ambientale privo, anch\u0027esso, della funzione indennitaria, rappresentando un successivo costo a carico delle aziende del settore, che gi\u0026#224; contribuiscono alla compensazione del danno ambientale da esse prodotto, versando i contributi previsti dalla legge regionale n. 54 del 1985.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46079","titoletto":"Giudizio costituzionale - Termini processuali - Costituzione delle parti (venti giorni) - Natura perentoria. (Classif. 111008).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePresenta natura perentoria il termine, stabilito per la costituzione delle parti dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione in \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e dell’ordinanza di rimessione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la costituzione di DeCav srl nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023: la parte si è costituita con atto depositato il 24 febbraio 2024, ben oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, avvenuta il 21 giugno 2023).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46080","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46080","titoletto":"Miniere, cave e torbiere - In genere - Norme della Regione Campania - Contributo a carico dei soggetti esercenti l\u0027attività estrattiva - Destinazione a «tutte le attività di gestione societaria», ulteriori rispetto ai lavori relativi a un\u0027opera compensativa (nella specie: completamento e avvio delle attività di un aeroporto) - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 153001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca. La disposizione censurata dal tribunale di Napoli, destinando il contributo previsto per l’attività estrattiva da cave anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» di uno specifico aeroporto, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai lavori di completamento ed avvio dell’attività dello stesso, diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. Il sovvenzionamento dell’attività di gestione societaria dell’aeroporto non risponde, dunque, alle doverose finalità ambientali sottese all’imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l’interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della regione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 89/2018 - mass. 40740\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46081","numero_massima_precedente":"46079","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"11/08/2005","data_nir":"2005-08-11","numero":"15","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46081","titoletto":"Miniere, cave e torbiere - In genere - Norme della Regione Campania - Contributo a carico dei soggetti esercenti l\u0027attività estrattiva - Ripartizione dell\u0027ammontare complessivo - Contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% a finanziare una serie di spese riferibili all\u0027attività estrattiva - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 153001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, sollevata dal Tribunale di Napoli, decima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all’attività estrattiva. La denunciata disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività non è predicabile, per la chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto. Il 50% del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale, da cui emerge l’allineamento del contributo alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. In questo senso, non presenta aspetti di irragionevolezza, né risulta discriminatoria, la scelta discrezionale del legislatore regionale di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva, anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell’ambiente che risultano sì ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Nemmeno la destinazione del restante 50% del contributo a spese riferibili all’attività estrattiva appare irragionevole: esso, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti e sovvenzionati da altre disposizioni regionali (quali gli obblighi di recupero ambientale di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, o le spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto), con la conseguenza che questi ultimi non risultano sovrapponibili al primo. Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all’attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2022 - mass. 44915;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 89/2018 - mass. 40741\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46080","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"30/01/2008","data_nir":"2008-01-30","numero":"1","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44814","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 57/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1959","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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