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Entro sei mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente censura l\u0026#8217;art. 14, commi 1 e 2, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIntroducendo, \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e, un divieto generalizzato, esso si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dettati dalla normativa statale \u0026#171;in tema di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonch\u0026#233; di individuazione delle aree idonee e non idonee per l\u0026#8217;installazione\u0026#187; degli impianti medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Nello specifico, l\u0026#8217;Avvocatura generale premette che \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto del Ministro dell\u0026#8217;ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l\u0026#8217;individuazione di superfici e aree idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili), adottato in attuazione dell\u0026#8217;art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili\u0026#187; \u0026#8211; le regioni individuano le aree non idonee all\u0026#8217;installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti FER) \u0026#171;secondo le modalit\u0026#224; stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0026#8217;allegato 3 delle linee guida emanate\u0026#187; con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva in primo luogo il ricorrente che, alla stregua del paragrafo 17, punti 1 e 2, delle menzionate Linee guida: a) l\u0026#8217;individuazione delle aree non idonee presuppone \u0026#171;un\u0026#8217;apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell\u0026#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversit\u0026#224; e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l\u0026#8217;insediamento [\u0026#8230;] di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilit\u0026#224; di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione\u0026#187;; b) tale istruttoria confluisce nell\u0026#8217;ambito di un atto di programmazione con cui \u0026#171;[l]e Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il ricorrente che nelle aree individuate come inidonee non sarebbe comunque preclusa la realizzazione degli impianti FER: l\u0026#8217;Allegato 3 alle Linee guida del 2010, infatti, stabilisce che l\u0026#8217;individuazione di queste aree non deve \u0026#171;configurarsi come divieto preliminare [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il panorama normativo rilevante ai fini della ricognizione dei principi fondamentali in materia, il ricorrente osserva che, sulla scorta delle descritte previsioni delle Linee guida, questa Corte avrebbe in diverse occasioni dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni legislative regionali che avevano individuato direttamente le aree inidonee all\u0026#8217;installazione degli impianti FER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, sarebbero state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni che avevano \u0026#171;individu[ato] una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (nella specie impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW)\u0026#187;, perch\u0026#233; contrastanti \u0026#171;con le dette linee guida ministeriali, secondo cui (par. 17) la dichiarazione di inidoneit\u0026#224; di aree e siti \u0026#8220;alla installazione di specifiche tipologie di impianti\u0026#8221; deve risultare quale provvedimento finale di un\u0026#8217;istruttoria (destinata a sfociare non gi\u0026#224; in una legge, ma in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo) [\u0026#8230;]\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 216 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte \u0026#8211; aggiunge la difesa statale \u0026#8211; la giurisprudenza costituzionale avrebbe anche affermato che, in ogni caso, i limiti agli impianti FER non potrebbero \u0026#171;essere imposti aprioristicamente, ma [dovrebbero] derivare da valutazioni caso per caso nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti autorizzativi\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 121 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.3.\u0026#8211; Alla luce di tali principi, in definitiva, la disciplina introdotta dall\u0026#8217;art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con il secondo motivo d\u0026#8217;impugnazione, il ricorrente sostiene che l\u0026#8217;art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 violi l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente la promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili; alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Tali direttive sarebbero dirette a promuovere la massima diffusione delle energie rinnovabili e \u0026#8211; ricorda la difesa statale \u0026#8211; questa Corte avrebbe affermato che la previsione di \u0026#171;limiti alla facolt\u0026#224; di autorizzare l\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili\u0026#187; si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;evocato parametro costituzionale, perch\u0026#233; pregiudicherebbe il perseguimento del detto obiettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con il terzo motivo d\u0026#8217;impugnazione, il ricorrente sostiene che l\u0026#8217;art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 rechi un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata, per un verso, inciderebbe direttamente sull\u0026#8217;evocato ambito materiale alterando il punto di equilibrio individuato dal legislatore statale tra l\u0026#8217;esigenza della tutela ambientale e quella della massima diffusione delle energie rinnovabili, senza peraltro innalzare lo standard minimo della tutela stessa, gi\u0026#224; assicurato nell\u0026#8217;ambito del procedimento di autorizzazione all\u0026#8217;installazione degli impianti FER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Per altro verso, contrasterebbe con la disciplina delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo la difesa statale, l\u0026#8217;art. 11 di questa legge, prevedendo, al comma 1, che \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; consentite\u0026#187; all\u0026#8217;interno dei parchi nazionali sia disciplinato con regolamento adottato dall\u0026#8217;ente parco, imporrebbe, in sostanza, una riserva di regolamento anche quanto ai divieti aventi a oggetto lo svolgimento di determinate attivit\u0026#224;, senza peraltro contemplare, al successivo comma 3, tra le attivit\u0026#224; espressamente vietate, l\u0026#8217;installazione degli impianti FER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ultimo motivo di impugnazione si incentra sul comma 2 dell\u0026#8217;art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che violerebbe gli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; A parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale, esso produrrebbe effetti \u0026#171;\u0026#8220;impropriamente retroattivi\u0026#8221;\u0026#187;, ci\u0026#242; che sarebbe consentito solo a condizione che la disciplina introdotta non trasmodi \u0026#171;in un \u0026#8220;regolamento irrazionale\u0026#8221;, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0026#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, invece, il legislatore regionale avrebbe irragionevolmente compromesso, in particolare, il legittimo affidamento degli operatori del settore nella possibilit\u0026#224; di continuare a esercitare alle medesime condizioni l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione energetica, e per tal via la libert\u0026#224; di iniziativa economica privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer di pi\u0026#249; \u0026#8211; conclude la difesa statale \u0026#8211; la disposizione in esame sarebbe destinata a produrre effetti rispetto a un solo impianto \u0026#8211; la centrale del Mercure sita nel Parco nazionale del Pollino \u0026#8211; configurandosi, pertanto, quale norma provvedimento, che, come tale, dovrebbe essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalit\u0026#224; particolarmente severo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Calabria, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l\u0026#8217;impugnato art. 14, \u0026#171;per la parte relativa al Parco del Pollino\u0026#187;, riprodurrebbe la disciplina del piano per il parco, il cui Allegato 4, all\u0026#8217;art. 3, consente, in alcune sottozone del parco stesso, l\u0026#8217;installazione di impianti alimentati da biomasse secche, precisando, per\u0026#242;, che la \u0026#171;potenza termica installata [\u0026#8230;] non potr\u0026#224; eccedere i 10 MWt termici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la resistente ritiene che il d.m. 21 giugno 2024 riconosca alle regioni il potere di qualificare come non idonee determinate aree \u0026#171;anche con legge, non vietandolo in alcun punto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale facolt\u0026#224; sarebbe, anzi, espressamente prevista sia dal \u0026#171;c. 3 del medesimo decreto\u0026#187; [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: dall\u0026#8217;art. 7, comma 3, del d.m. 21 giugno 2024], a mente del quale sono considerate non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 136, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e \u0026#171;possono\u0026#187; essere individuate come tali le superfici e le aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo; sia dal comma 7 dell\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui le \u0026#171;aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all\u0026#8217;installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0026#8217;ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti in giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; I menzionati Consorzi, in quanto esercenti attivit\u0026#224; di approvvigionamento di biomasse per la centrale del Mercure, assumono di vantare un \u0026#171;interesse economico diretto e qualificato\u0026#187; a tutela del quale sarebbero legittimati a intervenire \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRilevano, inoltre, che l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento assicurerebbe loro l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di parit\u0026#224;, avuto riguardo alla possibilit\u0026#224;, riconosciuta ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, di depositare \u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto pure depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e in giudizio anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio inferiore, Castelluccio superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; I Comuni intervenienti espongono che la riduzione di potenza, al di sotto di 10 MW termici, imposta dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, comporterebbe la chiusura della suddetta centrale, con la conseguente perdita \u0026#171;di centinaia di posti di lavoro\u0026#187; e di ingenti somme, corrisposte loro a titolo di  \u0026#171;compensazione e riequilibrio ambientale\u0026#187; in forza di un accordo sottoscritto con la societ\u0026#224; che gestisce la centrale stessa e utilizzate a favore delle rispettive comunit\u0026#224; locali: di qui, a loro avviso, \u0026#171;l\u0026#8217;interesse qualificato\u0026#187; a intervenire nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato, fuori termine, il 9 maggio 2025, \u0026#232; intervenuta \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e in giudizio l\u0026#8217;Associazione forum ambientalista ODV, deducendo, a sostegno della propria legittimazione a intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso \u0026#8211; quello alla tutela ambientale \u0026#8211; che potrebbe subire \u0026#171;un pregiudizio diretto e immediato in conseguenza dell\u0026#8217;esito\u0026#187; dell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il 9 giugno 2025, la Regione Calabria ha depositato memoria illustrativa con la quale ha precisato che il d.m. 21 giugno 2024 consentirebbe alle regioni di individuare con legge anche le aree inidonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, inoltre, la resistente che la costruzione, all\u0026#8217;interno dei parchi naturali, di impianti alimentati da biomasse comporterebbe un evidente impatto sulla biodiversit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il 17 giugno 2025 anche il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale sottolinea l\u0026#8217;importanza degli impianti alimentati da biomasse, in quanto, diversamente dagli impianti eolici e fotovoltaici, produrrebbero energia \u0026#171;programmabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 luglio 2025 \u0026#232; stata data lettura dell\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, riportata in calce, con cui sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dei Consorzi legno valle del Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei Comuni di Laino Borgo, Castelluccio inferiore, Castelluccio superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;Associazione forum ambientalista ODV.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 6 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione stabilisce: \u0026#171;1. \u0026#200; vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici. 2. Entro sei mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; A parere del ricorrente, l\u0026#8217;impugnato art. 14, commi 1 e 2, violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, perch\u0026#233; contrasterebbe con i relativi principi fondamentali, che precluderebbero alle regioni la possibilit\u0026#224; sia di individuare direttamente con legge, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;esito di apposita istruttoria all\u0026#8217;interno di un procedimento amministrativo, le aree inidonee alla installazione e all\u0026#8217;esercizio degli impianti FER, sia di prevedere divieti generalizzati alla loro realizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbe, in secondo luogo, leso l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., dal momento che la disposizione impugnata comprometterebbe la realizzazione del principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, in terzo luogo, violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in quanto la disciplina impugnata, innanzitutto, altererebbe il punto di equilibrio individuato dal legislatore statale tra l\u0026#8217;esigenza della tutela ambientale e quella della massima diffusione delle energie rinnovabili; inoltre, confliggerebbe con l\u0026#8217;art. 11 della legge n. 394 del 1991, il quale, prevedendo che \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; consentite\u0026#187; all\u0026#8217;interno dei parchi nazionali sia disciplinato con regolamento adottato dall\u0026#8217;ente parco (comma 1), imporrebbe una riserva di regolamento anche quanto ai divieti concernenti lo svolgimento di determinate attivit\u0026#224;, senza del resto contemplare, tra le attivit\u0026#224; vietate, l\u0026#8217;installazione di impianti FER (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;impugnato art. 14, infine, violerebbe anche gli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrescrivendo, per gli impianti gi\u0026#224; esistenti alimentati da biomasse, la riduzione della potenza eccedente i 10 MW termici, a pena di decadenza della relativa autorizzazione, la disposizione introdurrebbe una previsione, peraltro qualificabile quale norma provvedimento, che comprometterebbe il legittimo affidamento degli operatori del settore nella possibilit\u0026#224; di continuare a esercitare alle medesime condizioni l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione energetica e, quindi, la libert\u0026#224; di iniziativa economica privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Va preliminarmente disattesa l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; che la difesa regionale ha sollevato deducendo che l\u0026#8217;impugnato art. 14 recherebbe una disciplina analoga a quella prevista dal piano per il Parco del Pollino, il cui Allegato 4, all\u0026#8217;art. 3, consente, in alcune sottozone del parco stesso, l\u0026#8217;installazione di impianti alimentati da biomasse secche, precisando, per\u0026#242;, che la potenza termica installata non potr\u0026#224; eccedere i 10 MW termici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale circostanza \u0026#8211; che, peraltro, riguarda esclusivamente il Parco nazionale del Pollino, mentre nel territorio della Regione Calabria ricadono ulteriori tre parchi naturali \u0026#8211; non pu\u0026#242; in alcun modo incidere sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle censure formulate dal ricorrente, che attengono, com\u0026#8217;\u0026#232; ovvio, al solo piano legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata, d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fondamento della stessa il ricorrente evoca, infatti, indistintamente l\u0026#8217;intero corpo di quattro direttive europee, due delle quali peraltro abrogate, senza in alcun modo individuare le norme interposte, espressione del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232;, pertanto, inammissibile perch\u0026#233; generica (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, con riferimento ad analoghe censure, sentenze n. 286 del 2019, n. 14 del 2018 e n. 156 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Pur in difetto di eccezione sul punto, deve essere parimenti rilevata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del secondo profilo in cui \u0026#232; articolata la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che l\u0026#8217;art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 stabilisce che il regolamento del parco \u0026#171;disciplina l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; consentite\u0026#187; al suo interno, ma la difesa statale non chiarisce perch\u0026#233; da esso sarebbe desumibile la dedotta riserva di regolamento anche quanto alla previsione di divieti, quando \u0026#232; il comma 3 del medesimo art. 11 che si occupa degli stessi. Inoltre, il successivo art. 12, che regola il distinto strumento rappresentato dal piano per il parco, prevede che questo, tra l\u0026#8217;altro, articoli il parco stesso in aree o parti \u0026#8211; caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela \u0026#8211; e disciplini, per quanto interessa, \u0026#171;vincoli\u0026#187; con riferimento a tali aree (comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e, quindi, anche eventuali divieti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non si confronta adeguatamente con queste previsioni normative, omettendo di chiarire perch\u0026#233; il divieto di cui si discute nell\u0026#8217;odierno giudizio ricadrebbe nella riserva di regolamento e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal piano per il parco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito occorre anzitutto precisare  che l\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 non stabilisce sul territorio regionale un divieto generalizzato di realizzazione di impianti \u0026#8220;verdi\u0026#8221; di produzione energetica, ma, in riferimento ai soli impianti alimentati da biomasse, in determinati contesti in cui l\u0026#8217;esigenza della protezione dell\u0026#8217;habitat naturale \u0026#232; particolarmente forte \u0026#8211; ovvero i parchi nazionali e regionali \u0026#8211; prevede un limite di potenza, individuato nei 10 MW termici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, dunque, di un divieto mirato quanto al tipo di impianti, alla loro potenza e al contesto nel quale essi sono o potrebbero essere localizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; opportuno, inoltre, ricordare che la criticit\u0026#224; ambientale degli impianti termici a biomasse \u0026#232; stata stigmatizzata dallo stesso Piano nazionale integrato per l\u0026#8217;energia e il clima (PNIEC), approvato il 18 dicembre 2019 dalla Conferenza unificata e trasmesso il successivo 31 dicembre alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla governance dell\u0026#8217;Unione dell\u0026#8217;energia e dell\u0026#8217;azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel PNIEC si constata, infatti, il \u0026#171;problema ambientale connesso agli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento esistenti a biomasse solide\u0026#187; e si aggiunge che, \u0026#171;[p]ertanto, l\u0026#8217;installazione di nuovi impianti di riscaldamento a biomasse dovr\u0026#224; essere guidata in modo da favorire gli impianti ad alta qualit\u0026#224; ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilit\u0026#224; che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;aria\u0026#187; (pag. 58).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiccome i parchi naturali ricoprono solo una limitata parte del territorio nazionale o regionale, e quindi sussiste un\u0026#8217;abbondante disponibilit\u0026#224; di altre aree dove realizzare tali impianti, appare evidente il problema della dubbia coerenza, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, tra la localizzazione in detti siti di questo tipo di impianti, quando superino una certa potenza, e la scelta di preservare i parchi stessi dall\u0026#8217;eccesso di contaminazione antropica, che \u0026#232; quella che giustifica la loro costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe centrali termiche a biomasse, infatti, possono produrre effetti anche negativi sull\u0026#8217;ambiente, non solo per le emissioni nell\u0026#8217;atmosfera derivanti dalla combustione, ma anche a causa dell\u0026#8217;imponente movimentazione di mezzi di trasporto delle medesime biomasse, spesso solo in parte reperibili in loco, che \u0026#232; necessaria per alimentare questo tipo di centrali e che all\u0026#8217;interno dei parchi naturali pu\u0026#242; avvenire, verosimilmente, solo su gomma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza degli altri impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili \u0026#8211; la cui realizzazione e operativit\u0026#224; si pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell\u0026#8217;ambiente e il cui sviluppo costituisce (ferma restando la valutazione del loro impatto sul paesaggio e quella dell\u0026#8217;incidenza sull\u0026#8217;ambiente, che comunque non pu\u0026#242; essere toccato) un interesse \u0026#171;di cruciale rilievo\u0026#187; proprio \u0026#171;rispetto al vitale obiettivo di tutela dell\u0026#8217;ambiente, anche nell\u0026#8217;interesse delle future generazioni\u0026#187; (sentenza n. 216 del 2022) \u0026#8211; per i suddetti impianti alimentati da biomasse, pur anch\u0026#8217;esse qualificabili nell\u0026#8217;ambito delle FER, un tale conflitto \u0026#232;, invece, pi\u0026#249; facilmente ipotizzabile, quando lo loro realizzazione avvenga in aree, come i parchi, destinate precipuamente a difendere \u0026#171;l\u0026#8217;ambiente, la biodiversit\u0026#224; e gli ecosistemi\u0026#187;, cio\u0026#232; i beni cui fa espresso riferimento il novellato art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche di recente, al riguardo, questa Corte ha precisato che l\u0026#8217;art. 9, terzo comma, Cost., con la \u0026#171;preminente rilevanza accordata [\u0026#8230;] alla protezione dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;, \u0026#171;consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187; stesso (sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; opportuno ricordare la Comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020, recante \u0026#171;Strategia dell\u0026#8217;UE sulla biodiversit\u0026#224; per il 2030\u0026#187;, che esplicita gli obiettivi dell\u0026#8217;Unione consistenti \u0026#171;nella protezione e nel ripristino della natura\u0026#187;: facendo riferimento agli ecosistemi e alla biodiversit\u0026#224; da proteggere, la Comunicazione precisa, tra l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;le riserve naturali scompaiono sotto i nostri occhi e il numero di specie a rischio di estinzione non \u0026#232; mai stato cos\u0026#236; alto nella storia dell\u0026#8217;umanit\u0026#224;\u0026#187; (punto 1). Evidenzia, inoltre, che la crisi della biodiversit\u0026#224; e quella climatica sono intrinsecamente legate e che il ripristino della natura \u0026#232; determinante per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Aggiunge, a proposito delle biomasse forestali per la produzione di energia, che \u0026#171;[p]er capire e monitorare meglio i potenziali rischi per il clima e la biodiversit\u0026#224;, la Commissione sta valutando la domanda e l\u0026#8217;offerta di biomassa nell\u0026#8217;UE e nel mondo e la relativa sostenibilit\u0026#224;\u0026#187; (punto 2.2.5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCollegato a questa strategia \u0026#232; il recente regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, per il \u0026#171;recupero a lungo termine e duraturo della biodiversit\u0026#224; e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine [...] attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati\u0026#187; (art. 1, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale regolamento prevede forme di preservazione e miglioramento di diversi habitat naturali. Quanto al rapporto tra tutela degli habitat e realizzazione di impianti \u0026#8220;verdi\u0026#8221;, l\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento afferma il principio secondo cui, \u0026#171;[i]n circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l\u0026#8217;applicazione del paragrafo 1\u0026#187; \u0026#8211; ovvero la previsione che \u0026#171;la pianificazione, la costruzione e l\u0026#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [\u0026#8230;] sono presunti di interesse pubblico prevalente\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;a determinate parti del loro territorio nonch\u0026#233; a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorit\u0026#224; stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l\u0026#8217;energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Fatta questa premessa, si deve, tuttavia, ritenere fondato, nei termini di seguito illustrati, il primo motivo del ricorso statale, che lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ambito di competenza, per consolidata giurisprudenza costituzionale, deve essere, infatti, ricondotta la normativa regionale in scrutinio, in considerazione del suo oggetto (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 28 del 2025, n. 27 del 2023, n. 221, n. 216, n. 121 e n. 77 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte ha in pi\u0026#249; occasioni ricostruito i tratti essenziali dell\u0026#8217;evoluzione normativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle regioni nell\u0026#8217;individuazione delle aree idonee e inidonee all\u0026#8217;installazione degli impianti FER, dando atto del passaggio dalla disciplina introdotta con l\u0026#8217;art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;) a quella dettata dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 di quest\u0026#8217;ultima disposizione ha, infatti, permesso l\u0026#8217;intervento, prima non consentito, della legge regionale nella individuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella \u0026#171;perdurante assenza\u0026#187; dei decreti interministeriali previsti dal precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che \u0026#8211; ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e del relativo Allegato 3 \u0026#8211; l\u0026#8217;individuazione delle aree inidonee dovesse avvenire solo \u0026#171;attraverso un\u0026#8217;apposita istruttoria\u0026#187; e, quindi, non con legge ma all\u0026#8217;esito di un procedimento amministrativo, e non potesse \u0026#171;configurarsi come divieto preliminare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La valutazione della presente censura governativa della legge calabrese richiede ora a questa Corte di affrontare, per la prima volta \u003cem\u003eex professo\u003c/em\u003e \u0026#8211; data la sua pertinenza \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e \u0026#8211;, la portata del recente d.m. 21 giugno 2024, che, appunto attuando l\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l\u0026#8217;individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione degli impianti FER.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del suddetto decreto dispone che le regioni \u0026#171;individuano ai sensi dell\u0026#8217;art. 20, comma 4\u0026#187;, del d.lgs. n. 199 del 2021, \u0026#171;con propria legge\u0026#187;, le aree di cui al precedente art. 1, comma 2, che a sua volta \u0026#232; comprensivo, tra l\u0026#8217;altro, delle \u0026#171;superfici e aree\u0026#187; sia \u0026#171;idonee\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) che \u0026#171;non idonee\u0026#187; (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di tale innovazione, i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in precipua relazione all\u0026#8217;art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e alle Linee guida del 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con il d.lgs. n. 199 del 2021 e il d.m. 21 giugno 2024, dal momento che, aderendo a tale opzione ermeneutica, \u0026#171;si finirebbe per obliterare indebitamente il vigente contesto normativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, \u003cem\u003ede iure condito\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 espressamente dispone che sia il Mase\u0026#187;, con il prescritto concerto e previo raggiungimento dell\u0026#8217;intesa in Conferenza unificata, a stabilire con decreto i principi e i criteri omogenei strumentali all\u0026#8217;individuazione delle aree idonee e non idonee (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione terza, sentenze 13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162 e n. 9155 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano parti del territorio regionale, a volte anche particolarmente sensibili (sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del 2022), alla possibilit\u0026#224; di localizzazione di impianti di portata superiore a una determinata potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali statali, che negava in radice una bench\u0026#233; minima competenza legislativa regionale in merito (tra le molte, ancora, sentenza n. 216 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, cos\u0026#236; come integrati, sul piano tecnico (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 77 del 2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall\u0026#8217;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree idonee \u0026#232; ora stato, invece, accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale possibilit\u0026#224;, del resto, non \u0026#232; espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Va per\u0026#242; precisato che un\u0026#8217;attenta lettura del suddetto decreto ministeriale fa emergere che la inidoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;area, pur se dichiarata con legge regionale, non si pu\u0026#242; tradurre in un divieto assoluto stabilito \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e, ma equivale a indicare un\u0026#8217;area in cui l\u0026#8217;installazione dell\u0026#8217;impianto pu\u0026#242; essere egualmente autorizzata ancorch\u0026#233; sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le \u0026#171;aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0026#8217;installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalit\u0026#224; stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0026#8217;allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare \u0026#8211; stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una \u0026#171;apposita istruttoria\u0026#187;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l\u0026#8217;individuazione di queste aree non deve \u0026#171;configurarsi come divieto preliminare\u0026#187; \u0026#8211; che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all\u0026#8217;esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all\u0026#8217;interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall\u0026#8217;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee \u0026#232; stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, per\u0026#242;, che l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; non pu\u0026#242; mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversit\u0026#224;, ricorrano allo \u0026#8220;strappo legislativo\u0026#8221; per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l\u0026#8217;efficace espressione \u0026#8220;\u003cem\u003eNinmby\u003c/em\u003e\u0026#8221;: \u003cem\u003enot\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003emy\u003c/em\u003e\u003cem\u003e back\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eyard\u003c/em\u003e), ci\u0026#242; che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gi\u0026#224; ricordato, \u0026#171;di cruciale rilievo\u0026#187; proprio \u0026#171;rispetto al vitale obiettivo di tutela dell\u0026#8217;ambiente, anche nell\u0026#8217;interesse delle future generazioni\u0026#187; (sentenza n. 216 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Alla luce di questa nuova cornice dei principi fondamentali della materia, deve quindi essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;, dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che \u0026#171;[\u0026#232;] vietata\u0026#187;, nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione degli impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anzich\u0026#233; disporre che i suddetti parchi \u0026#171;costituiscono aree non idonee\u0026#187; alla realizzazione di questa tipologia di impianti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimangono assorbite le altre censure statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Deve essere per\u0026#242; svolta un\u0026#8217;ultima precisazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal momento che l\u0026#8217;individuazione con legge dei parchi nazionali o regionali come aree inidonee alla realizzazione degli impianti alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MW termici non pu\u0026#242; comportare un divieto assoluto, l\u0026#8217;eventuale dissenso, in seno al successivo procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni coinvolte (ad esempio, la regione o l\u0026#8217;ente parco) potrebbe essere superato dal Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 26, commi 4 e 5, letter[e] \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, della legge 5 agosto 2022, n. 118) prescrive che gli impianti superiori a determinate potenze sono soggetti a un \u0026#171;procedimento autorizzatorio unico\u0026#187;, nel corso del quale l\u0026#8217;amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi, la cui conclusione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equ\u003c/em\u003e\u003cem\u003eater\u003c/em\u003e, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pu\u0026#242; avvenire sulla base delle \u0026#171;posizioni prevalenti\u0026#187;; in quest\u0026#8217;ipotesi, il successivo art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e stabilisce che le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi cosiddetti sensibili possano proporre opposizione avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 1) e che, ove non venga raggiunta un\u0026#8217;intesa tra le amministrazioni partecipanti, l\u0026#8217;\u0026#8220;ultima parola\u0026#8221; spetti al Consiglio dei ministri, che decide sull\u0026#8217;opposizione stessa (comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, tuttavia, questa Corte ritiene di precisare che, se tale regime potrebbe condurre, di per s\u0026#233;, all\u0026#8217;autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, tale eventualit\u0026#224; \u0026#8211; stante quanto premesso al precedente punto 6 \u0026#8211; potrebbe presentare criticit\u0026#224; rispetto alla \u0026#171;preminente rilevanza accordata [\u0026#8230;] alla protezione dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187; dal novellato art. 9 Cost., che ne consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela e \u0026#171;vincola cos\u0026#236;, esplicitamente, tutte le pubbliche autorit\u0026#224; ad attivarsi in vista della sua efficace difesa\u0026#187; (sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale mandato costituzionale, evidentemente, dovr\u0026#224; essere attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti \u0026#8211; ivi compreso il Consiglio dei ministri in sede di decisione sull\u0026#8217;opposizione di cui all\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990 \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;esigenza di tutelare la biodiversit\u0026#224; e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o regionali, ove assentissero in questi luoghi alla realizzazione delle suddette centrali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Le medesime ragioni prima esposte ai punti da 7 a 7.2. conducono a ritenere fondata anche la censura statale di violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. a opera dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, dal momento che anch\u0026#8217;esso si traduce in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti gi\u0026#224; esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tale disposizione \u0026#232; fondata anche la censura statale prospettata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233;, infatti, il novellato art. 41, secondo comma, Cost. preveda ora tra i principi limitanti l\u0026#8217;iniziativa economica privata anche l\u0026#8217;\u0026#171;ambiente\u0026#187;, qui rileva che la previsione regionale assume il carattere di legge provvedimento, poich\u0026#233; \u0026#232; riferibile unicamente alla centrale del Mercure (che oggi \u0026#232; il solo impianto a biomasse collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta, quindi, destinata a incidere \u0026#171;su una singola posizione giuridica (sentenze n. 181 del 2019, n. 24 del 2018, n. 231 del 2014), \u0026#8220;attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa\u0026#8221; (sentenze n. 168 del 2020 e n. 114 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 186 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, disposizioni legislative di tal fatta non sono di per s\u0026#233; incompatibili con l\u0026#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, \u0026#171;in considerazione del pericolo di disparit\u0026#224; di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalit\u0026#224;, sotto i profili della non arbitrariet\u0026#224; e della non irragionevolezza della scelta legislativa\u0026#187; (sentenze n. 186 del n. 2022 e n. 49 del 2021; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275, n. 154 e n. 85 del 2013, n. 20 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale non supera questo tipo di sindacato, perch\u0026#233; trasmoda in una disciplina lesiva del legittimo affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che secondo consolidata giurisprudenza costituzionale questo \u0026#232; \u0026#171;soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti principi e diritti costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2022) e che in riferimento \u0026#171;ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattivit\u0026#224; impropria [\u0026#8230;] il legislatore dispone di ampia discrezionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nel caso in questione, data anche la brevit\u0026#224; del termine richiesto per l\u0026#8217;adeguamento (sei mesi) alla riduzione di potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto non solo all\u0026#8217;iniziativa economica della societ\u0026#224; autorizzata alla gestione dell\u0026#8217;impianto ma anche alla posizione dei lavoratori nello stesso occupati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui dispone che \u0026#171;[\u0026#232;] vietata\u0026#187;, nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anzich\u0026#233; disporre che i suddetti parchi \u0026#171;costituiscono aree non idonee\u0026#187; alla realizzazione di questa tipologia di impianti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza dell\u00278 luglio 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei \u003c/em\u003egli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 (reg. ric. n. 6 del 2025).\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti nel giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche i menzionati Consorzi, esercenti attivit\u0026#224; di approvvigionamento di biomasse per l\u0027impianto denominato centrale del Mercure sito nel parco nazionale del Pollino, assumono di vantare un \u0026#171;interesse economico diretto e qualificato\u0026#187; a tutela del quale sarebbero legittimati a intervenire \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e, rilevando che l\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento assicurerebbe loro l\u0027esercizio del diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di parit\u0026#224;, avuto riguardo alla possibilit\u0026#224;, riconosciuta ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, di depositare \u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti in giudizio \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche i Comuni intervenienti espongono che la riduzione di potenza, al di sotto di 10 MWatt termini, imposta dall\u0027impugnato art. 14, comma 2, produrrebbe l\u0027effetto della chiusura del suddetto impianto, con la conseguente perdita \u0026#171;di centinaia di posti di lavoro\u0026#187;, e aggiungono che trarrebbero beneficio dall\u0027attivit\u0026#224; svolta dall\u0027impianto medesimo, perch\u0026#233; avrebbero sottoscritto con la societ\u0026#224; che lo gestisce un accordo in virt\u0026#249; del quale riceverebbero, a titolo di \u0026#171;compensazione e riequilibrio ambientale\u0026#187;, ingenti somme utilizzate a favore delle rispettive comunit\u0026#224; locali;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche da queste considerazioni discenderebbe, ad avviso dei menzionati Comuni, il loro \u0026#171;interesse qualificato\u0026#187; a intervenire nel presente giudizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, con atto depositato, fuori termine, il 9 maggio 2025, \u0026#232; intervenuta \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e l\u0027Associazione forum ambientalista ODV;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale associazione deduce, a sostegno propria legittimazione a intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso - quello alla tutela ambientale - che potrebbe subire \u0026#171;un pregiudizio diretto e immediato in conseguenza dell\u0027esito\u0026#187; dell\u0027odierno giudizio.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche deve essere preliminarmente dichiarata l\u0027inammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento spiegato dall\u0027Associazione forum ambientalista, in ragione dell\u0027assorbente profilo relativo alla tardivit\u0026#224; del deposito del relativo atto di intervento, effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 3, e 31, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2017);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, quanto agli altri interventi, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio in via principale \u0026#171;si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potest\u0026#224; legislativa e non ammette l\u0027intervento di soggetti che ne siano privi\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 119 del 2024), n\u0026#233; \u0026#171;di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potest\u0026#224; legislativa il cui esercizio \u0026#232; oggetto di contestazione, salva l\u0027ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome\u0026#187; (ordinanza letta all\u0027udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza letta all\u0027udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche questa Corte ha altres\u0026#236; escluso che il ristretto confine entro cui \u0026#232; ammissibile l\u0027intervento pregiudichi il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall\u0027esito del giudizio in via di azione, osservando che questo \u0026#171;non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l\u0027interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformit\u0026#224; a Costituzione della legge impugnata\u0026#187; (ordinanza letta all\u0027udienza del 9 aprile 2024 e allegata alla sentenza n. 119 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003ePer Questi Motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili gli interventi in giudizio dei Consorzi legno valle del Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, nonch\u0026#233; dell\u0027Associazione forum ambientalista ODV.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250728123157.pdf","oggetto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che \u0026#232; vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall\u0027entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all\u0026#8217;installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l\u0026#8217;individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un\u0026#8217;istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l\u0026#8217;interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l\u0026#8217;asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potest\u0026#224; esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; consentite all\u0026#8217;interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall\u0026#8217;ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell\u0026#8217;elencare le attivit\u0026#224; espressamente vietate, non contempla tra queste l\u0026#8217;installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un\u0026#8217;ipotesi di retroattivit\u0026#224; impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l\u0026#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47008","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessità, entro sei mesi dall\u0027entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza - Lamentata violazione dei principi comunitari e della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell\u0027ambiente - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per genericità della censura e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117,  primo e secondo comma, lett. \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che rispettivamente vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici e prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, i medesimi impianti riducano la potenza. Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., a fondamento della stessa il ricorrente evoca indistintamente l’intero corpo di quattro direttive europee, due delle quali peraltro abrogate, senza in alcun modo individuare le norme interposte, espressione del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione. Quanto all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., il ricorrente non si confronta adeguatamente con le previsioni normative del parametro interposto, omettendo di chiarire perché il divieto di cui si discute nell’odierno giudizio ricadrebbe nella riserva di regolamento previsto dalla legge quadro e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal piano per il parco. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 58/2023 - mass. 45398; S. 14/2018 - mass. 39757; S. 156/2016 - mass. 38948\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47009","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"26/11/2024","data_nir":"2024-11-26","numero":"36","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"26/11/2024","data_nir":"2024-11-26","numero":"36","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"06/12/1991","numero":"394","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"47009","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Divieto, anziché possibile indicazione che le aree suddette sono non idonee - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 094007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo un limite di potenza per gli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’habitat naturale è particolarmente forte, riconosce, come previsto anche dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), la criticità ambientale degli impianti termici a biomasse, che possono produrre effetti anche negativi sull’ambiente, non solo per le emissioni nell’atmosfera derivanti dalla combustione, ma anche a causa dell’imponente movimentazione di mezzi di trasporto delle medesime biomasse, in conflitto con beni quali l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cui fa espresso riferimento il novellato art. 9 Cost.; tuttavia, essa viola i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Se, infatti, alla luce dell’evoluzione normativa nazionale alle regioni è accordato un ruolo nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti FER), il d.m. 21 giugno 2024, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione di tali aree. In questo nuovo quadro la inidoneità dell’area non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata, non potendo configurarsi come divieto preliminare. Pertanto, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, l’inidoneità indicata dalle regioni non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, al fine di scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “\u003cem\u003eNimby”\u003c/em\u003e: \u003cem\u003enot in my back yard\u003c/em\u003e), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili. L’eventuale dissenso, in seno al successivo procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni coinvolte potrebbe essere superato dal Consiglio dei ministri: dovendo, infatti, l’amministrazione procedente convocare una conferenza di servizi all’interno del procedimento autorizzatorio unico (ex art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024), ove non venga raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’ultima parola spetta al Consiglio dei ministri, che decide sull’opposizione stessa (ex art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990). Tale regime, applicato all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, vincola esplicitamente tutte le pubbliche autorità – compreso il Consiglio dei ministri – ad attivarsi in vista della efficace difesa dei beni tutelati dall’art. 9 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 125/2025 - mass. 46974; S. 28/2025 - mass. 46669; S. 105/2024 - mass. 46148; S. 27/2023 - mass. 45337; S. 221/2022 - mass. 45129; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 286/2019 - mass. 40965\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47010","numero_massima_precedente":"47008","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"26/11/2024","data_nir":"2024-11-26","numero":"36","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"08/11/2021","numero":"199","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Ministro dell\u0027ambiente","data_legge":"21/06/2024","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"47010","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessità, entro sei mesi dall\u0027entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia, nonché della libera iniziativa economica privata e del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost, l’art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che, relativamente agli impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici realizzati nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale riducano la potenza al di sotto di tale soglia. La disposizione impugnata dal Governo, traducendosi in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite indicato entro sei mesi, viola non solo i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – da ultimo indicati dal d.m. 21 giugno 2024 –, ma anche la libera iniziativa economica privata e il legittimo affidamento, in quanto il carattere di legge provvedimento incide su una singola posizione giuridica attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità amministrativa, non superando così lo stretto scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. Nel caso in questione, infatti, data anche la brevità del termine richiesto per l’adeguamento alla riduzione di potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto non solo all’iniziativa economica della società autorizzata alla gestione dell’impianto, ma anche alla posizione dei lavoratori nello stesso occupati, non giustificandosi pertanto l’esercizio della pur ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nei rapporti di durata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2025 - mass. 46709; S. 186/2022 - mass. 45048; S. 182/2022 - mass. 46639; S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013 - mass. 37050\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47009","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"26/11/2024","data_nir":"2024-11-26","numero":"36","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46592","autore":"Gallarati F.","titolo":"La diffusione delle energie rinnovabili nel bilanciamento tra principi costituzionali: evoluzione giurisprudenziale e scenari futuri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46591_2025_134.pdf","nome_file_fisico":"72-2022+altre_Gallarati.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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