HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1977:120 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.689513 "namelookup_time" => 0.000338 "connect_time" => 0.002094 "pretransfer_time" => 0.151114 "size_download" => 22456.0 "speed_download" => 32567.0 "starttransfer_time" => 0.667157 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 46966 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 151004 "connect_time_us" => 2094 "namelookup_time_us" => 338 "pretransfer_time_us" => 151114 "starttransfer_time_us" => 667157 "total_time_us" => 689513 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770478181.0365 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1977:120" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1977:120 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:41 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:41 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1977","numero":"120","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ROSSI","redattore":"","relatore":"REALE N.","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"11/05/1977","data_decisione":"15/06/1977","data_deposito":"20/06/1977","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 120 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 15 GIUGNO 1977 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 20 giugno 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 176 del 29 giugno 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. O. REALE \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO \r\n VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO \r\n ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. \r\n ALBERTO MALAGUGINI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 89 e \r\n 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso \r\n codice, promossi con le ordinanze emesse il 25 settembre ed il 17 \r\n ottobre 1975 dal pretore di Genova, nei procedimenti penali a carico di \r\n Teresa Benvenuto e Silvana Luchessa, iscritte ai nn. 491 e 582 del \r\n registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 38 dell\u002711 febbraio 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto d\u0027intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 maggio 1977 il Giudice relatore \r\n Oronzo Reale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, \r\n per il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Nel procedimento penale a carico di Teresa Benvenuto, il \r\n pretore di Genova, con ordinanza emessa il 25 settembre 1975 (n. 491 \r\n Reg. ord. 1975), sollevava d\u0027ufficio questione incidentale di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli 89 e 169 del codice penale, \r\n nel loro coordinato disposto ed in confronto con gli artt. 98 e 169 \r\n dello stesso codice. Assumeva, infatti, che tali norme contrastavano \r\n con gli articoli 3 e 27 della Costituzione \"nella parte in cui non \r\n prevedono la concessione del perdono giudiziale per l\u0027ipotesi di \r\n imputati affetti da vizio parziale di mente temporaneo al momento del \r\n fatto e che il giudice presuma siano per astenersi dal commettere \r\n ulteriori reati\"; stabilendo cos\u0026#236; una ingiustificata disparit\u0026#224; di \r\n trattamento tra coloro che sono affetti da vizio parziale di mente ed i \r\n minori ultraquattordicenni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Raffrontando tra loro gli artt. 89 e 98 del codice penale \r\n emergerebbe, secondo il pretore, che tanto il vizio parziale di mente \r\n quanto l\u0027et\u0026#224; compresa tra i quattordici e i diciotto anni, sono \r\n situazioni soggettive che, pur non escludendo l\u0027imputabilit\u0026#224; del reo, \r\n ricevono dalla legge uguale trattamento ai fitti della diminuzione \r\n della pena concretamente da erogare. Si determinerebbe per ci\u0026#242; una \r\n equiparazione tra l\u0027indebolimento dell\u0027equilibrio psichico che pu\u0026#242; \r\n derivare dalla minore et\u0026#224; e quello che, invece, pu\u0026#242; conseguire da \r\n altre situazioni patologiche non ascrivibili al soggetto. La indicata \r\n simmetria di trattamento normativo verrebbe per\u0026#242; meno quando dalla \r\n diminuzione di pena si va alla esenzione totale dalla stessa. Mentre, \r\n infatti, per i minori la legge prevede la totale esenzione dalla pena, \r\n tramite l\u0027applicazione del perdono giudiziale, per i maggiorenni \r\n affetti da vizio parziale di mente un siffatto trattamento non \u0026#232; \r\n previsto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ora, se questa diversit\u0026#224; di trattamento pu\u0026#242; avere una qualche \r\n giustificazione se riferita ad infermit\u0026#224; parziale stabilmente \r\n esistente nel soggetto, la stessa non si giustificherebbe nelle ipotesi \r\n In cui la causa di indebolimento dell\u0027equilibrio psichico sia di durata \r\n temporanea, come nel caso di specie relativo ad una ragazza che, al \r\n momento del fatto, aveva da poco compiuto diciotto anni e che la \r\n relazione medica di parte descriveva come in preda a profondi stati di \r\n alterazione dell\u0027equilibrio psichico che il tempo e l\u0027esperienza \r\n avevano successivamente concorso a sanare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; premesso, il pretore riteneva la rilevanza della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale nei termini sopra indicati non solo ai fini \r\n della decisione del processo, ma anche per la corretta formulazione dei \r\n quesiti da porre a base di una necessaria indagine peritale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Davanti a questa Corte la parte non si costituiva, mentre spiegava \r\n intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo \r\n dell\u0027Avvocatura generale dello Stato, che chiedeva che la questione \r\n fosse dichiarata infondata. Non sussisterebbe, secondo l\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato, alcuna violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione, \r\n stante la diversit\u0026#224; di situazione tra i minori ultraquattordicenni e \r\n gli affetti da vizio parziale di mente. Mentre, infatti, questi ultimi \r\n hanno la capacit\u0026#224; di intendere e di volere grandemente diminuita, i \r\n primi possiedono la capacit\u0026#224; di intendere e di volere; e la ragione \r\n per cui la pena \u0026#232; per essi diminuita risiede nell\u0027opinione che gli \r\n stessi non abbiano acquisito la piena coscienza morale e la capacit\u0026#224; \r\n di esercitare i freni inibitori. Da ci\u0026#242; deriva la razionalit\u0026#224; della \r\n differenza nelle soluzioni adottate con riferimento alla natura \r\n dell\u0027istituto del perdono giudiziale. Egualmente infondato sarebbe il \r\n richiamo all\u0027art. 27 della Costituzione perch\u0026#233; le finalit\u0026#224; \r\n rieducative della pena possono essere conseguite nei confronti \r\n dell\u0027infermo parziale di mente, mentre \u0026#232; dubbio che ci\u0026#242; possa \r\n avvenire per il minore che delinqua per la prima volta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Con altra ordinanza in data 17 ottobre 1975 (n. 582 Reg. ord. \r\n 1975) il pretore di Genova sollevava la stessa questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di cui all\u0027ordinanza in precedenza \r\n riassunta, nel corso di un giudizio a carico di Silvana Luchessa, e \r\n dopo aver disposto perizia medica che aveva concluso nel senso che al \r\n momento dei fatti, essa presentava capacit\u0026#224; di intendere e di volere \r\n grandemente scemata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il pretore prospettava sinteticamente argomentazioni analoghe a \r\n quelle svolte nella ordinanza di cui al precedente n. 1, soffermandosi \r\n in modo particolare sulla violazione dell\u0027art. 27 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata. \r\n Davanti a questa Corte non si costituiva la parte e non spiegava \r\n intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Alla pubblica udienza dell\u002711 maggio 1977 l\u0027avvocato dello \r\n Stato spiegava intervento orale, riportandosi alle ragioni gi\u0026#224; esposte \r\n nello scritto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Come ricordato in narrativa, il giudice a quo ha sollevato la \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 89 e 169 del \r\n codice penale nel loro coordinato disposto e in relazione al coordinato \r\n disposto degli artt. 98 e 169 dello stesso codice. Partendo dal \r\n rilievo che tanto per il minore ultraquattordicenne, quanto per \r\n l\u0027imputato affetto da vizio parziale di mente \u0026#232; prevista \r\n (rispettivamente negli artt. 98 e 89 del codice penale) la diminuzione \r\n della pena, il pretore ha ritenuto di dubbia costituzionalit\u0026#224; (ex \r\n artt. 3 e 27 della Costituzione) che l\u0027art. 169 del codice penale \r\n consenta al giudice di astenersi dal rinvio a giudizio o dal \r\n pronunciare condanna, concedendo il perdono giudiziale, soltanto nei \r\n confronti del minore e non dell\u0027ultradiciottenne che \"nel momento in \r\n cui ha commesso il fatto era, per infermit\u0026#224;, in tale stato di mente da \r\n scemare grandemente, senza escluderla, la capacit\u0026#224; di intendere e di \r\n volere\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La posizione dell\u0027imputato minore degli anni diciotto e quella \r\n dell\u0027imputato seminfermo di mente, come \u0026#232; riconosciuto dalla \r\n giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, sono, nel sistema del \r\n codice penale, diverse, non eguali. Per l\u0027imputato minore \r\n ultraquattordicenne l\u0027art. 98 pone al giudice il problema concreto \r\n dell\u0027accertamento della capacit\u0026#224; di intendere e di volere, cio\u0026#232; del \r\n normale sviluppo fisio-psichico del minore stesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se la capacit\u0026#224; esisteva (al momento del fatto) si ha imputabilit\u0026#224; \r\n piena, bench\u0026#233; la pena sia sempre diminuita; se non esisteva, non c\u0027\u0026#232; \r\n l\u0027imputabilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Resta naturalmente, anche per il minore, la terza ipotesi di \r\n infermit\u0026#224; che scemi grandemente la capacit\u0026#224; di intendere e di volere, \r\n cio\u0026#232; quella considerata, indipendentemente dall\u0027et\u0026#224;, dall\u0027art. 89 \r\n del codice penale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma il perdono giudiziale trova il suo fondamento non nella scemata \r\n capacit\u0026#224; di intendere e di volere al momento del fatto, bens\u0026#236; in una \r\n previsione del giudice che il minore si asterr\u0026#224; dal commettere \r\n ulteriori reati. Cio\u0026#232; - come \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte riconosciuto dalla \r\n Cassazione-il fondamento giuridico del perdono giudiziale \u0026#232; analogo a \r\n quello della sospensione condizionale della pena. Ancora pi\u0026#249; evidente \r\n - operando al di qua della condanna, che evita - appare l\u0027analogia con \r\n quell\u0027istituto della probation come trattato con favore nella dottrina \r\n penalistica italiana, ancorch\u0026#233; non ancora introdotto nel diritto \r\n positivo nel nostro Paese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Che poi il perdono giudiziale possa essere concesso solo ai minori \r\n ultraquattordicenni, non costituisce riconoscimento di una loro scemata \r\n capacit\u0026#224; di intendere e di volere, ma dipende dalla minore fiducia del \r\n legislatore nella capacit\u0026#224; rieducativa del carcere per i minori e \r\n dalla maggior fiducia nella possibilit\u0026#224; del loro recupero sociale dopo \r\n il primo incontro con la giustizia penale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del resto, come \u0026#232; noto, il problema di una estensione ai \r\n maggiorenni dell\u0027applicabilit\u0026#224; del perdono giudiziale si \u0026#232; posto al \r\n legislatore e la soluzione positiva ha gi\u0026#224; conseguito un voto \r\n parlamentare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Poich\u0026#233; gli artt. 98 e 89 del codice penale si riferiscono a \r\n situazioni diverse, \u0026#232; escluso che l\u0027art. 169, consentendo il perdono \r\n giudiziale solo ai minori e non ai maggiorenni seminfermi di mente, si \r\n trovi in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione. N\u0026#233; si vede come \r\n possa essere ipotizzato un contrasto con l\u0027art. 27, il quale prescrive \r\n che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Se il \r\n pretore ha voluto richiamare il precetto a proposito del minore che \r\n beneficia del perdono giudiziale, e quindi non \u0026#232; condannato, il \r\n richiamo \u0026#232; evidentemente fuor di luogo. Se il richiamo \u0026#232; fatto a \r\n proposito del seminfermo di mente condannato a pena diminuita, esso \u0026#232; \r\n egualmente incongruo, per non dire controproducente, in quanto la \r\n condanna non esclude il fine rieducativo della pena, della quale \r\n costituisce il presupposto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Vero \u0026#232; soltanto che - come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto - la minore fiducia \r\n nella capacit\u0026#224; rieducativa della pena, quando si tratti di giovani non \r\n ancora diciottenni, entra tra le motivazioni dell\u0027istituto del perdono \r\n giudiziale e dei limiti nei quali esso \u0026#232; accolto nel nostro diritto \r\n positivo e dai quali ben poteva la legge ordinaria - senza lesione dei \r\n principi costituzionali invocati - escludere gli ultradiciottenni anche \r\n in caso di infermit\u0026#224; temporanea non pi\u0026#249; esistente al momento del \r\n giudizio. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e \r\n 169 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Genova con le due \r\n ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 27 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - \r\n EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - \r\n MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - \r\n ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8919","titoletto":"SENT. 120/77. REATI E PENE - COD. PEN., ARTT. 89 E 169 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 98 E 169) - IMPUTATO MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO ED IMPUTATO SEMINFERMO DI MENTE - E\u0027 PREVISTA LA CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE SOLO AI PRIMI E NON ANCHE AI SECONDI - DIVERSITA\u0027 DI POSIZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 27 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, e\u0027 giustificata dalla circostanza che l\u0027istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacita\u0027 di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensi\u0027 (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterra\u0027 per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacita\u0027 rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio\u0027, data la diversita\u0027 di situazioni che intercorre tra seminfermita\u0027 mentale e minore eta\u0027, e\u0027 da escludersi che l\u0027art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne\u0027 puo\u0027 essere ipotizzato un contrasto con l\u0027art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e cio\u0027 sia, come e\u0027 ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"89","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"169","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"98","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4587","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"961","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|