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L., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 luglio 2023, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del codice penale, inserito dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui punisce con la reclusione da otto a quattordici anni, anzich\u0026#233; da sei a quattordici anni \u0026#8211; ovvero, in subordine, da quattro a quattordici anni \u0026#8211;, la causazione di lesione personale \u0026#171;dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare M. L., imputato del reato di cui all\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. per aver cagionato a C. B. una lesione personale dalla quale \u0026#232; derivata, quale sfregio permanente del viso, come accertato in sede peritale, una cicatrice chirurgica irreversibile, sotto la palpebra dell\u0026#8217;occhio destro, lunga cinque-sei centimetri e larga un millimetro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammentato che, prima dell\u0026#8217;inserimento della norma censurata, che ne ha fatto oggetto di una fattispecie autonoma di reato, lo sfregio permanente del viso integrava la circostanza aggravante del reato di lesione personale, di cui all\u0026#8217;art. 583, secondo comma, numero 4), cod. pen., per la quale era prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deduce l\u0026#8217;eccessivit\u0026#224; del nuovo minimo edittale di otto anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso sarebbe infatti riferibile anche al \u0026#171;pi\u0026#249; lieve degli sfregi\u0026#187;, molto meno grave della deformazione del viso, sanzionata con uguale pena dallo stesso art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; delle lesioni tuttora oggetto delle aggravanti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell\u0026#8217;art. 583 cod. pen. (malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacit\u0026#224; di procreare), e altres\u0026#236; della mutilazione degli organi genitali femminili, punita dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. con la reclusione da quattro a dodici anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eccessivit\u0026#224; del minimo edittale per il titolo autonomo di reato di cui all\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. sarebbe esacerbata dall\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; delle operazioni di bilanciamento, viceversa possibili per le circostanze aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 583, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e intende rimarcare come \u0026#171;la necessit\u0026#224; di combattere vigorosamente il fenomeno della violenza di genere\u0026#187; non possa giustificare \u0026#171;irragionevoli diversit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, atteso peraltro che le fattispecie di delitto previste dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. possono verificarsi anche al di fuori delle ipotesi di violenza di genere, \u0026#171;o comunque anche laddove la persona offesa non versi in condizioni di particolare vulnerabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe comunque irragionevole \u0026#171;che il vero e proprio \u0026#8220;deturpamento\u0026#8221; del volto di un individuo \u0026#8211; fatto estremamente invalidante \u0026#8211; sia punito con una sanzione minima esattamente pari a quella stabilita per gli sfregi di non particolare entit\u0026#224; offensiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata la giurisprudenza di questa Corte sul sindacato di ragionevolezza dei trattamenti sanzionatori penali, e ricordata in particolare la sentenza n. 40 del 2019, il rimettente assume che la \u0026#171;cornice edittale estremamente alta\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., \u0026#171;sia intrinsecamente irragionevole\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;inevitabilmente comporta che i pi\u0026#249; lievi fra i fatti appartenenti alla classe di condotte penalmente rilevanti di \u0026#8220;causazione violenta di sfregi permanenti al volto\u0026#8221; siano puniti con pene che sarebbero idonee a punire fatti appartenenti alla medesima classe di condotte connotati da ben maggiore offensivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInsieme all\u0026#8217;art. 3 Cost., sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 27 Cost., sotto il profilo della funzione della pena, giacch\u0026#233; \u0026#171;una pena sproporzionata appare inidonea a sortire validi effetti rieducativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via principale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiede, per la fattispecie di sfregio permanente non integrante deformazione del viso, un \u0026#171;ritorno\u0026#187; al precedente minimo di sei anni di reclusione, stabilito dall\u0026#8217;art. 583, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, egli chiede di estendere alla fattispecie medesima il minimo di quattro anni di reclusione, stabilito dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, dello stesso codice per le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la manifesta inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dall\u0026#8217;inadeguata motivazione sulla rilevanza, poich\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe chiarito le ragioni per le quali il fatto sottoposto alla sua valutazione dovrebbe rientrare nella nuova fattispecie incriminatrice, sicch\u0026#233; la proposta censura risulterebbe \u0026#171;meramente ipotetica ed astratta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa non fondatezza sarebbe palese sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca della scelta incriminatrice, \u0026#171;avuto riguardo alla particolar[e] gravit[\u0026#224;] di una condotta che lede non solo l\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica ma la stessa individualit\u0026#224; e dignit\u0026#224; della vittima, incidendo sulla sua immagine, ovvero ci\u0026#242; che costituisce veicolo essenziale nei rapporti interpersonali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e sarebbero poi eterogenei, del tutto inconferente il richiamo al delitto di mutilazione degli organi genitali femminili, n\u0026#233; appropriato quello alle lesioni gravissime ex art. 583, secondo comma, cod. pen., queste ultime non evidenziando il \u003cem\u003equid pluris\u003c/em\u003e che definisce in termini di speciale gravit\u0026#224; il reato di cui alla norma censurata, vale a dire la lesione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; sociale della persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il \u0026#171;(doppio) \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#187; avanzato dal rimettente \u0026#8211; minimo edittale di sei anni oppure, in subordine, quattro anni \u0026#8211; collocherebbe le sollevate questioni nel perimetro delle opzioni discrezionali del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio M. L., sollecitando l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte insiste sull\u0026#8217;irrigidimento sanzionatorio causato dall\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; del giudizio di bilanciamento, determinata dalla trasformazione della circostanza aggravante dello sfregio del viso in fattispecie autonoma di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulla proporzionalit\u0026#224; della pena (sono citate, in particolare, le sentenze n. 236 del 2016 e n. 40 del 2019), la parte assume che la sproporzione del trattamento sanzionatorio del nuovo titolo di reato, oltre che dall\u0026#8217;incremento dei valori edittali, sia altres\u0026#236; indotta dalla pena accessoria fissa di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. e dall\u0026#8217;inserimento della nuova fattispecie criminosa tra quelle ostative di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 1-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 ottobre 2024, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi primo e secondo, cod. pen., nella parte in cui punisce con la reclusione da otto a quattordici anni, anzich\u0026#233; da quattro a dodici anni, la causazione di uno sfregio permanente del viso \u0026#171;privo di efficacia deformante\u0026#187; e nella parte in cui prevede la pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la stessa ordinanza, il GUP del Tribunale di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima norma, nella parte in cui prevede la reclusione da otto a quattordici anni, anzich\u0026#233; da sei a dodici anni, e nella parte in cui commina la menzionata pena accessoria perpetua, per la causazione di una deformazione o di uno sfregio permanente del viso, qualora il fatto non sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \u0026#232; o \u0026#232; stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare I. F. e altri, imputati del reato di cui agli artt. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 585, commi primo e secondo, cod. pen. per aver, in concorso tra loro e con un minore, cagionato ad A. Z. uno sfregio permanente del viso, consistente in una cicatrice mascellare destra, con le aggravanti di avere commesso il fatto in pi\u0026#249; persone riunite e con l\u0026#8217;uso di un\u0026#8217;arma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deduce che, partendo dal minimo edittale di otto anni di reclusione, pur riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e applicata la diminuente per il rito abbreviato, agli imputati, tutti incensurati, dovrebbe irrogarsi la pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre che la pena accessoria perpetua, trattamento sanzionatorio, a suo avviso, manifestamente sproporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl minimo edittale di otto anni di reclusione \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; \u0026#232; sedici volte superiore a quello del reato-base di cui all\u0026#8217;art. 582, primo comma, cod. pen., un terzo superiore a quello delle lesioni gravissime di cui all\u0026#8217;art. 583, secondo comma, cod. pen., che pure gi\u0026#224; sanziona fattispecie di rilevanza almeno pari alla deformazione o allo sfregio del viso, infine superiore del doppio rispetto al minimo previsto dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. per il delitto di mutilazione degli organi genitali femminili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe peraltro irragionevole sia l\u0026#8217;equiparazione sanzionatoria operata dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. tra sfregio e deformazione, sia che una pena tanto elevata, introdotta con finalit\u0026#224; di contrasto alla violenza familiare e di genere, si applichi anche qualora i fatti \u0026#8211; come nel caso di specie \u0026#8211; non siano connessi a dinamiche di tale natura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltre all\u0026#8217;art. 3 Cost., la sproporzione e la rigidit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio, altres\u0026#236; aggravato dalle ricadute di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., violerebbero anche il principio di personalit\u0026#224; e la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, di cui all\u0026#8217;art. 27, commi primo e terzo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno potrebbe scongiurarsi il rischio che il trasgressore, \u0026#171;consapevole della pena draconiana\u0026#187; di cui alla norma censurata, \u0026#171;si determini ad attentare a zone del corpo della vittima differenti dal viso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViolerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., in particolare, la previsione della pena accessoria perpetua di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., il cui carattere automatico precluderebbe ogni individualizzazione giudiziale, con conseguente parificazione di fatti-reato tra loro diversi per gravit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe inoltre ingiustificata la dimensione assistenziale e familiare di tale pena accessoria rispetto alle condotte di cui al censurato art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., che possono verificarsi anche al di fuori dell\u0026#8217;ambito domestico e delle relazioni affettive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai \u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e, il GUP del Tribunale di Bergamo indica come soluzione principale l\u0026#8217;estensione della cornice edittale prevista dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. per il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (da quattro a dodici anni); in subordine, e qualora i fatti non siano caratterizzati da violenza di genere, l\u0026#8217;estensione della cornice edittale prevista dall\u0026#8217;art. 583, secondo comma, cod. pen. per le lesioni gravissime (da sei a dodici anni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca il secondo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., il giudice rimettente invoca \u0026#171;un rimedio che consenta di calibrare la pena accessoria rispetto al trattamento sanzionatorio principale, rimuovendo la natura \u0026#8220;perpetua\u0026#8221; della sanzione ovvero ancorandola alle condotte commesse nella qualit\u0026#224; di tutore, curatore o amministratore di sostegno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o il rigetto delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe da difetto di rilevanza ed erronea ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale, \u0026#171;proprio dall\u0026#8217;ordinanza emerge un fatto assai grave commesso da cinque persone in concorso, ai danni di una vittima immobilizzata, trattenuta e contestualmente colpita con calci e pugni da taluno dei correi, oltrech\u0026#233; al volto con una bottiglia di vetro ad opera di altro correo, con esiti di evidente compromissione dell\u0026#8217;aspetto del volto della vittima e tale da compromettere non solo il segno estetico ma tale da suscitare sentimenti negativi di disgusto, ripugnanza o piet\u0026#224; da parte di terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente non avrebbe poi considerato che l\u0026#8217;assimilazione sanzionatoria delle condotte di sfregio e deformazione \u0026#232; giustificata dal dolo, che tutte le astringe quali elementi costitutivi della nuova fattispecie incriminatrice, mentre esse, nell\u0026#8217;anteriore prospettiva della circostanza aggravante, potevano essere imputate anche a titolo di colpa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 59, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca la pena accessoria perpetua, non sarebbe indicata la durata che si assume costituzionalmente corretta, non potendosi ritenere conferente nella specie la disposizione generale dell\u0026#8217;art. 29 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli argomenti per la non fondatezza delle questioni sono analoghi a quelli esposti in relazione alla precedente ordinanza di rimessione, focalizzati quindi sulla particolare gravit\u0026#224; della condotta lesiva dell\u0026#8217;altrui identit\u0026#224; sociale e sull\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; dei dedotti \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon ricorrerebbe neppure la violazione dell\u0026#8217;art. 27 Cost.; secondo la difesa statale, \u0026#171;non si ravvede la violazione del principio di rieducazione della pena non sussistendo, per l\u0026#8217;appunto, alcuna sproporzione nella sanzione prevista dalla norma, sia nel minimo che nel massimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi primo e secondo, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il minimo edittale di otto anni di reclusione \u0026#171;senza distinguere il primo tipo di lesione (deformazione) dal secondo (sfregio)\u0026#187; e nella parte in cui prescrive l\u0026#8217;applicazione della pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno \u0026#171;senza alcuna possibilit\u0026#224; di graduazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di dover giudicare A. R., imputato del reato di cui all\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. per aver cagionato a S. L. C., con un morso inflittogli nel corso di un alterco, durante una festa in piscina, lo sfregio permanente del viso, per avulsione parziale del padiglione auricolare destro, con l\u0026#8217;aggravante dei futili motivi e con la recidiva reiterata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata la differenza medico-legale tra i due eventi di danno, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia come irragionevole che lo sfregio, lesione meno grave, sia punito al pari della deformazione, con ricadute sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbe un vizio di sproporzione, in quanto, pur riconosciute le attenuanti generiche prevalenti e applicata la diminuente per il rito abbreviato, dovrebbe irrogarsi la pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, preclusiva del beneficio della sospensione condizionale, nonch\u0026#233; obbligatoriamente accompagnata dalla pena accessoria perpetua; inoltre, per effetto dell\u0026#8217;inclusione dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. nel catalogo di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., \u0026#171;si aprirebbe comunque la strada della carcerazione anche per un soggetto, allo stato, incensurato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o il rigetto delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sulla pena principale sarebbe manifestamente inammissibile per contraddittoriet\u0026#224;, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione definisce incensurato il prevenuto e al contempo informa essergli stata contestata la recidiva reiterata; manifestamente inammissibile, altres\u0026#236;, per erroneit\u0026#224; nella ricostruzione del quadro normativo, essendovi trascurata la portata sistematica del dolo riguardo alle varie ipotesi previste dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe manifestamente inammissibile anche la questione sulla pena accessoria, poich\u0026#233; sarebbe stata omessa una reale motivazione sui \u0026#171;termini e modi\u0026#187; della stessa, e omessa, inoltre, l\u0026#8217;indicazione di una soluzione normativa costituzionalmente adeguata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure sarebbero comunque manifestamente infondate \u0026#8211; anche qui, come per le altre due ordinanze di rimessione \u0026#8211; a motivo della disomogeneit\u0026#224; dei \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e e per la non irragionevolezza dell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio, operato dalla norma censurata in proporzione alla specifica gravit\u0026#224; delle condotte lesive dell\u0026#8217;immagine personale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe, i Giudici dell\u0026#8217;udienza preliminare dei Tribunali di Taranto, Bergamo e Catania hanno sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., come inserito dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti i rimettenti censurano il primo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., riguardo alla pena principale che esso stabilisce per il reato di deformazione dell\u0026#8217;aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; i GUP dei Tribunali di Bergamo e Catania censurano, altres\u0026#236;, il secondo comma della medesima disposizione, che commina, per lo stesso reato, una pena accessoria fissa e perpetua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; I giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e reputano irragionevole e sproporzionata la pena principale, stabilita dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. nella forbice da otto a quattordici anni di reclusione, sia perch\u0026#233; non distingue tra lo sfregio permanente e la deformazione del viso, che pure sono lesioni di diversa gravit\u0026#224;, sia perch\u0026#233; sarebbe eccessiva rispetto ad altri fatti-reato di non minore incidenza personale e tuttavia sanzionati con pene inferiori (lesioni gravissime ex art. 583, secondo comma, cod. pen. e mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, dello stesso codice).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti i rimettenti deducono che una pena siffatta verrebbe percepita dal condannato come ingiusta e sarebbe quindi incapace di assolvere alla funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GUP del Tribunale di Bergamo assume, poi, che una sanzione cos\u0026#236; elevata non si giustifichi nelle ipotesi in cui l\u0026#8217;aggressione al volto non sia commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \u0026#232; o \u0026#232; stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, quindi laddove il fatto di reato non integri quella violenza domestica o di genere che la legge n. 69 del 2019 era intesa a contrastare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; I GUP dei Tribunali di Bergamo e Catania si dolgono, inoltre, che la pena accessoria stabilita dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., ovvero l\u0026#8217;interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, essendo fissa e automatica, non consenta alcuna graduazione applicativa, costituzionalmente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GUP del Tribunale di Bergamo lamenta altres\u0026#236; un difetto di congruit\u0026#224;, essendo tale pena accessoria obbligatoria anche ove il reato non sia stato commesso all\u0026#8217;interno di dinamiche familiari e affettive, rispetto alle quali soltanto avrebbe invece senso l\u0026#8217;interdizione da uffici assistenziali, quali tutela, curatela e amministrazione di sostegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; I giudizi hanno a oggetto questioni largamente sovrapponibili e devono essere pertanto riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto nei tre giudizi incidentali tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, le quali vertono tuttavia sul merito dei giudizi medesimi, o finanche sul merito dei giudizi principali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, che il fatto contestato agli imputati sia sussumibile in concreto nella fattispecie incriminatrice dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. o che sia tanto grave in concreto da giustificare la severit\u0026#224; della pena minima stabilita dal legislatore o, ancora, che l\u0026#8217;imputato sia, nella specie, incensurato o recidivo, sono tutti profili che restano nella sfera di dominio dei giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, attiene al merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;argomento per cui il dolo, quale elemento costitutivo del reato ex art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., giustificherebbe sia la parificazione sanzionatoria che tale norma opera tra le condotte di sfregio permanente e quelle di deformazione, sia la maggior asprezza del loro comune trattamento penale rispetto alle altre lesioni gravissime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE investe il merito dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; anche l\u0026#8217;eccezione della difesa statale relativa alla mancata indicazione di una soluzione costituzionalmente adeguata in ordine alla durata della pena accessoria. Tale eccezione, infatti, non considera che i rimettenti hanno ipotizzato anche una pronuncia ablativa che elimini del tutto la pena accessoria, di modo che la ricerca di una \u0026#8220;linea interna\u0026#8221; sul \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e si imporr\u0026#224; solo nel caso in cui risulter\u0026#224; necessaria in chiave sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni, tutte le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame del merito delle questioni giova premettere un \u003cem\u003eexcursus\u003c/em\u003e sulla nozione pretoria e sull\u0026#8217;evoluzione normativa dello sfregio permanente e della deformazione del viso, quali eventi del reato di lesione personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il codice penale del 1889 disciplinava lo \u0026#171;sfregio permanente del viso\u0026#187; e la \u0026#171;permanente deformazione del viso\u0026#187; come circostanze aggravanti del reato di lesione personale, ma stabiliva, per esse, pene molto diverse, anzi sequenziali, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;una iniziava dove finiva l\u0026#8217;altra: per lo sfregio reclusione da uno a cinque anni, da cinque a dieci anni per la deformazione (art. 372, secondo comma, rispettivamente numeri 1 e 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl codice penale del 1930 ha mantenuto la qualificazione circostanziale, ma ha unificato la pena, sicch\u0026#233;, fino alla novella del 2019, \u0026#171;la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso\u0026#187; hanno entrambi comportato l\u0026#8217;applicazione della reclusione da sei a dodici anni (art. 583, secondo comma, numero 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giustificare la parificazione \u0026#8211; e con pena maggiorata \u0026#8211; di due fattispecie di differente gravit\u0026#224;, il Guardasigilli addusse ragioni di politica criminale, l\u0026#8217;intenzione di perseguire con il massimo rigore le lesioni di sfregio, espressione di una caratteristica forma di delinquenza, che diceva tipica di alcune regioni d\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Malgrado l\u0026#8217;equiparazione legislativa, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; non ha mai deviato dal concetto che la deformazione sia offesa pi\u0026#249; grave dello sfregio, perch\u0026#233; l\u0026#8217;una \u0026#232; un\u0026#8217;alterazione profonda della simmetria del volto, tale da causare un vero e proprio sfiguramento, mentre l\u0026#8217;altro \u0026#232; un nocumento che turba l\u0026#8217;armonia del viso, l\u0026#8217;euritmia delle sue linee, pur senza deformarlo (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 4 luglio-22 novembre 2000, n. 12006); accertata la sussistenza di una deformazione del viso, ogni questione sullo sfregio resta assorbita (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 21 marzo-18 luglio 2024, n. 29270).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il comma 1 dell\u0026#8217;art. 12 della legge n. 69 del 2019 (nota come \u0026#8220;legge sul codice rosso\u0026#8221;) ha inserito l\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., mentre il comma 3 dello stesso art. 12 ha abrogato il numero 4) dell\u0026#8217;art. 583, secondo comma, cod. pen., in tal modo delineandosi un\u0026#8217;operazione di trasformazione della pregressa circostanza aggravante di deformazione o sfregio in un titolo autonomo di reato (Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 6 novembre 2024-17 gennaio 2025, n. 2051).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante la rubrica dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e (\u0026#171;Deformazione dell\u0026#8217;aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso\u0026#187;) possa lasciar intendere, a prima vista, che la norma riguardi unicamente la deformazione, e non anche lo sfregio, il testo chiarisce, al primo comma, di riferirsi a entrambi gli eventi, che esso dispone in relazione di alternativit\u0026#224;, evidenziata dalla disgiuntiva \u0026#171;o\u0026#187; (\u0026#171;lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha quindi messo in luce un rapporto di continuit\u0026#224; normativa tra la precedente circostanza aggravante e la nuova fattispecie incriminatrice, quella divenuta elemento costitutivo di questa: anche nell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., com\u0026#8217;era nell\u0026#8217;art. 583, secondo comma, cod. pen., lo sfregio \u0026#232; ipotesi a s\u0026#233; rispetto alla deformazione (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 23 gennaio-13 febbraio 2024, n. 6401).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto introdotto da una legge dichiaratamente finalizzata a contrastare la violenza domestica e di genere, l\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. descrive tuttavia un reato comune, e infatti non indica il genere della persona offesa, n\u0026#233; l\u0026#8217;ambito della condotta, mentre la concreta riferibilit\u0026#224; della condotta stessa a contesti di violenza soggettivamente qualificata integra specifiche circostanze aggravanti del nuovo titolo di reato (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 1\u0026#176; dicembre 2023-22 febbraio 2024, n. 7728).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre che reato comune, quello di nuovo conio \u0026#232; un reato a forma libera, nonostante il legislatore del 2019 abbia verosimilmente inteso reagire ai frequenti episodi di sfiguramento per getto di acidi (cosiddetto \u003cem\u003evitriolage\u003c/em\u003e o \u003cem\u003eacid throwing\u003c/em\u003e); invero, poich\u0026#233; nell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. il verbo \u0026#171;cagiona\u0026#187; non reca alcuna specificazione, il mezzo offensivo non fa parte degli elementi tipici della fattispecie incriminatrice, rispetto alla quale l\u0026#8217;uso di sostanze corrosive rappresenta una circostanza aggravante (art. 585, primo comma, cod. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 4, della legge n. 69 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La severit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio della nuova fattispecie delittuosa \u0026#232; resa pi\u0026#249; incisiva \u0026#8211; oltre che dalla sottrazione della stessa al giudizio di bilanciamento tra circostanze, com\u0026#8217;\u0026#232; proprio dell\u0026#8217;autonomia del titolo di reato \u0026#8211; dall\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. negli elenchi di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 1-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, ordin. penit., sui cui effetti \u003cem\u003ede libertate\u003c/em\u003e insistono i rimettenti e la parte costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quadro \u0026#232; completato dalla pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, prevista dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., che, a differenza di altre ipotesi (art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, numero 2, cod. pen.), non \u0026#232; connessa al pregresso esercizio di tali uffici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Venendo al merito delle questioni sulla pena principale, di cui al primo comma della disposizione censurata, deve rilevarsi che le argomentazioni dei rimettenti, pur essendo volte a individuare una diversa, e inferiore, cornice edittale (quanto meno per il minimo della pena), pongono a questa Corte il tema della eccessivit\u0026#224; e della rigidit\u0026#224; del nuovo trattamento sanzionatorio rispetto alla variet\u0026#224; delle condotte e degli eventi che rientrano nell\u0026#8217;ambito di applicazione della citata disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei termini che seguono, le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie delittuosa autonoma \u0026#8211; trasformazione non posta in discussione dagli stessi rimettenti \u0026#8211; corrisponde a una valida \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tutela della persona, attesa la dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; d\u0026#8217;altronde sottovalutarsi il rilievo \u0026#8211; sul quale ha giustamente insistito la difesa statale \u0026#8211; che gli eventi in questione, quali elementi costitutivi di un autonomo reato doloso, sono oggi imputabili esclusivamente a titolo di dolo (per quanto generico), mentre, da circostanze aggravanti, lo erano anche a titolo di colpa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 59, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;obiettivo di assicurare una protezione specifica al tratto della personalit\u0026#224; e della stessa identit\u0026#224; che si manifesta nei lineamenti del viso \u0026#232; in grado di giustificare \u0026#8211; dall\u0026#8217;angolatura della discrezionalit\u0026#224; legislativa \u0026#8211; l\u0026#8217;uguale trattamento penale riservato, sul piano delle misure edittali, a eventi di differente gravit\u0026#224;, quali sono lo sfregio e la deformazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto stesso che tale unificazione sanzionatoria non sia stata operata dalla legge n. 69 del 2019, ma risalga alle origini del codice penale del 1930, e abbia quindi vissuto pacificamente nell\u0026#8217;ordinamento giuridico per quasi un secolo, conferma che, per il legislatore, sulla distinzione interna tra i due eventi lesivi, prevale ci\u0026#242; che li accomuna, ovvero l\u0026#8217;incidenza di entrambi sull\u0026#8217;immagine sociale dell\u0026#8217;individuo e sulla percezione da parte sua della propria identit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Sul piano della comparazione esterna, la particolare severit\u0026#224; della pena detentiva di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. non si espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto vale sia nel raffronto con le lesioni tuttora oggetto della circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell\u0026#8217;art. 583 cod. pen., sia in rapporto alla mutilazione degli organi genitali femminili punita dall\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., fattispecie tutte che, pur incidendo pesantemente sull\u0026#8217;integrit\u0026#224; e finanche sulla dignit\u0026#224; della persona, non ne investono tuttavia quel connotato peculiare \u0026#8211; il volto \u0026#8211; che il legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per il rilievo che esso assume nella percezione della identit\u0026#224; da parte della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Le doglianze dei rimettenti sono tuttavia fondate perch\u0026#233; attingono la rigidit\u0026#224; dell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio realizzatosi nella disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl minimo di otto anni di reclusione, sancito da tale disposizione, ha un tratto indubbio di particolare asprezza, che, in ragione dell\u0026#8217;innesto su un titolo autonomo di reato, non \u0026#232; neppure modulabile tramite bilanciamento, com\u0026#8217;era invece per lo sfregio e la deformazione nell\u0026#8217;anteriore regime circostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattasi invero di una misura sedici volte superiore a quella stabilita dall\u0026#8217;art. 582, primo comma, cod. pen. per il delitto di lesione personale, che, nel predetto regime, costitutiva il reato-base delle lesioni gravissime al volto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato la necessit\u0026#224; costituzionale di una \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221;, che consenta al giudice di moderare l\u0026#8217;applicazione di pene edittali di eccezionale asprezza, onde evitare che, nel caso concreto, esse risultino sproporzionate rispetto alla gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contrarie al principio di personalizzazione e inidonee alla funzione rieducativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; tanto pi\u0026#249; riguardo a ipotesi di reato che \u0026#8211; come quella oggi in discussione \u0026#8211; hanno registrato interventi legislativi di significativo aumento degli estremi edittali della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale orientamento \u0026#232; stato per la prima volta affermato con la sentenza n. 68 del 2012, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che la pena da esso comminata fosse diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, dove non prevedeva che la pena fosse diminuita qualora il sabotaggio militare fosse di lieve entit\u0026#224;, la sentenza n. 244 del 2022 ha fatto riferimento alla disciplina del sabotaggio comune, osservando che, in essa, la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di una diminuzione della pena fino a un terzo, rispetto a una pena minima eccezionalmente elevata come quella di otto anni di reclusione, opera come una valvola di sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, la sentenza n. 120 del 2023, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva, in relazione al delitto di estorsione, che la pena da esso comminata fosse diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entit\u0026#224;, ha sottolineato che \u0026#171;la mancata previsione di una \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221; che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravit\u0026#224; concreta del fatto estorsivo, pu\u0026#242; determinare l\u0026#8217;irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime argomentazioni sono state poste da questa Corte a fondamento della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del secondo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. \u0026#8211; e, in via consequenziale, del primo comma dello stesso articolo \u0026#8211; riguardo al reato di rapina (sentenza n. 86 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la sentenza n. 91 del 2024, nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 600-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numero 1), cod. pen., dove non prevedeva, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l\u0026#8217;utilizzazione di minori, che nei casi di minore gravit\u0026#224; la pena fosse diminuita fino a due terzi, ha ribadito \u0026#171;la necessit\u0026#224; di una \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221; che, fermo il minimo edittale elevato che il legislatore nella sua discrezionalit\u0026#224; ha voluto porre, consenta al giudice comune, attraverso la previsione di un\u0026#8217;attenuante speciale, di graduare e \u0026#8220;personalizzare\u0026#8221; la pena da irrogare in concreto con riferimento ai casi di minore gravit\u0026#224;, al fine di assicurare la proporzionalit\u0026#224; della sanzione in una con la individualizzazione della pena e la sua finalit\u0026#224; rieducativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre all\u0026#8217;asprezza del minimo edittale, il tratto comune delle fattispecie oggetto di queste pronunce \u0026#232; la latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare \u0026#171;episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore\u0026#187; (ancora sentenza n. 68 del 2012 e, analogamente, sentenze n. 91 e n. 86 del 2024, n. 120 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rilievo concerne pure l\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., che, quantomeno per l\u0026#8217;evento alternativo meno grave, ovvero per lo sfregio, pu\u0026#242; riferirsi anche a lesioni relativamente modeste, talora procurate in contesti di aggressivit\u0026#224; minore e occasionale, e senza dolo intenzionale, come bene illustra la variet\u0026#224; delle imputazioni nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Il primo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. viola dunque i principi costituzionali di proporzionalit\u0026#224;, personalizzazione e finalit\u0026#224; rieducativa della pena, in quanto, per l\u0026#8217;assenza di una \u0026#8220;valvola di sicurezza\u0026#8221;, al cospetto di un minimo edittale di eccezionale asprezza e di una gamma multiforme di condotte punibili, determina il rischio di irrogazione di una sanzione eccessiva in concreto, pertanto insensibile al giudizio sulla personalit\u0026#224; del reo e inidonea allo scopo della sua risocializzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e espresso nelle ordinanze di rimessione attinga direttamente gli estremi edittali della pena, la riscontrata lesione dei principi costituzionali evocati pu\u0026#242; e deve allora essere sanata tramite l\u0026#8217;introduzione di una circostanza attenuante, che, senza stravolgere la dosimetria legislativa, restituisca alla norma la flessibilit\u0026#224; applicativa della quale difetta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa infatti ribadito che spetta a questa Corte, ove ritenga fondate le questioni, individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata, non essendo vincolata dalla formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che ha solo la funzione di indicare il contenuto e il verso delle censure (da ultimo, sentenze n. 53 del 2025, n. 128, n. 90 e n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn mancanza di una differente grandezza di riferimento (qual era, per la sentenza n. 91 del 2024, l\u0026#8217;attenuante a effetto speciale fino a due terzi della pena, di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. pen.), riguardo all\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. il temperamento costituzionalmente imposto per i fatti di lieve entit\u0026#224; deve essere limitato all\u0026#8217;attenuante a effetto comune, fino a un terzo della pena (in linea con le sentenze n. 86 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 del 2022 e n. 68 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Sono fondate anche le questioni relative alla pena accessoria, di cui al secondo comma della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il GUP del Tribunale di Bergamo ritiene che non vi sia alcuna correlazione tra il reato di cui all\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., che \u0026#232; un reato comune, realizzabile anche tra estranei, e l\u0026#8217;interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, normalmente attinenti a rapporti affettivi e familiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario, pu\u0026#242; tuttavia affermarsi che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, e senza eccedere i margini della ragionevolezza, ha creduto opportuno interdire da uffici implicanti cura e assistenza chi si sia reso responsabile di condotte dolose in pregiudizio di un essenziale bene pertinente alla persona, qual \u0026#232; l\u0026#8217;identit\u0026#224; rappresentata dal volto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Se non sotto il profilo della pertinenza all\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica della fattispecie delittuosa, la censurata disposizione sulla pena accessoria \u0026#232; tuttavia viziata sul piano dell\u0026#8217;automaticit\u0026#224;, fissit\u0026#224; e perpetuit\u0026#224; della sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte segnalato che, impedendo l\u0026#8217;individualizzazione rispetto alla concreta gravit\u0026#224; del fatto-reato, ogni previsione di sanzione fissa \u0026#232; indiziata di illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 195 del 2023, n. 266 del 2022 e n. 222 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFin dalla sentenza n. 50 del 1980, si \u0026#232; fatto ricorso, ai fini del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale sulle disposizioni di pena fissa, a una prova di resistenza: \u0026#171;il dubbio d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale potr\u0026#224; essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell\u0026#8217;illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato\u0026#187; (in senso analogo, sentenze n. 195 e n. 40 del 2023, n. 266 del 2022 e n. 222 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, la notevole latitudine della descrizione tipica del reato ex art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#8211; gi\u0026#224; sottolineata riguardo alla pena principale \u0026#8211; induce a ritenere che possano a essa ricondursi condotte, pi\u0026#249; tenui delle altre, rispetto alle quali l\u0026#8217;applicazione automatica e la durata indefinita della pena accessoria risultino ingiustificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegnatamente, la perpetuit\u0026#224; della pena accessoria \u0026#232; priva di giustificazione, una volta riconosciuta la necessit\u0026#224; costituzionale della valvola di moderazione della pena principale, tranne ipotizzare un nesso \u0026#8211; che sarebbe tuttavia incompatibile con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena \u0026#8211; tra la permanenza dello sfregio e la permanenza della sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La riconduzione a legittimit\u0026#224; del secondo comma dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#232; assicurata dall\u0026#8217;elisione dei tratti di rigidit\u0026#224; \u0026#8211; obbligatoriet\u0026#224; e perpetuit\u0026#224; \u0026#8211; contrari ai canoni di proporzionalit\u0026#224;, personalizzazione e funzione rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAccertata la commissione del reato in questione, la pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno pu\u0026#242; dunque essere irrogata dal giudice, nella misura determinata in base ai criteri discrezionali di cui all\u0026#8217;art. 133 cod. pen., nel rispetto del limite massimo di dieci anni, stabilito dall\u0026#8217;art. 79, primo comma, numero 1), cod. pen. per l\u0026#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici (tali essendo gli uffici assistenziali di che trattasi: Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenze 12 novembre-3 dicembre 2014, n. 50754, e 4 febbraio-4 giugno 2014, n. 23353).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In definitiva, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui: 1) al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;; 2) al secondo comma, dispone \u0026#171;comporta l\u0026#8217;interdizione perpetua\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;pu\u0026#242; comportare l\u0026#8217;interdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo comma, del codice penale, inserito dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata \u0026#232; diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalit\u0026#224; o circostanze dell\u0026#8217;azione, ovvero per la particolare tenuit\u0026#224; del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone \u0026#171;comporta l\u0026#8217;interdizione perpetua\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;pu\u0026#242; comportare l\u0026#8217;interdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250620125115.pdf","oggetto":"Reati e pene \u0026#8211; Deformazione dell\u0027aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso \u0026#8211; Denunciata previsione della reclusione \u0026#8220;da otto a quattordici anni\u0026#8221; anzich\u0026#233; da \u0026#8220;sei a quattordici anni\u0026#8221; per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso \u0026#8211; Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale a seguito dell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti \u0026#8211; Pari trattamento per condotte causative di eventi di diverse gravit\u0026#224; \u0026#8211; Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a reati di pari gravit\u0026#224; per i quali \u0026#232; prevista una pena minima edittale inferiore \u0026#8211; Violazione del principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena. \nIn subordine: Denunciata previsione della reclusione \u0026#8220;da otto a quattordici anni\u0026#8221; anzich\u0026#233; da \u0026#8220;quattro a quattordici anni\u0026#8221; per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso. \nDenunciata previsione della reclusione \u0026#8220;da otto a quattordici anni\u0026#8221; anzich\u0026#233; da \u0026#8220;quattro a dodici anni\u0026#8221; per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi uno sfregio permanente del viso privo di efficacia deformante \u0026#8211; Denunciata previsione dell\u0026#8217;automatica applicazione dell\u0026#8217;interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all\u0026#8217;amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen. \u0026#8211; Violazione del principio di uguaglianza nella duplice articolazione dei criteri di proporzionalit\u0026#224; e di ragionevolezza \u0026#8211; Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a condotte di pari gravit\u0026#224; \u0026#8211; Violazione dei principi di personalit\u0026#224; e di finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\nIn subordine: Denunciata previsione della reclusione \u0026#8220;da otto a quattordici anni\u0026#8221; anzich\u0026#233; da \u0026#8220;sei a dodici anni\u0026#8221; per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \u0026#232; o \u0026#232; stata legata da relazione affettiva alla persona offesa - Denunciata previsione dell\u0026#8217;automatica applicazione dell\u0026#8217;interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all\u0026#8217;amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen. laddove l\u0026#8217;autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che \u0026#232; o \u0026#232; stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.\nTrattamento sanzionatorio \u0026#8211; Denunciata previsione, per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente al viso, della pena minima edittale di otto anni di reclusione, senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione \u0026#8211; Denunciata previsione, in caso di condanna, dell\u0026#8217;applicazione obbligatoria della pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all\u0026#8217;amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilit\u0026#224; di graduazione \u0026#8211; Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale, a seguito dell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti \u0026#8211; Disparit\u0026#224; di trattamento, con riferimento alle ipotesi pi\u0026#249; lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto, rispetto a reati di pari gravit\u0026#224; per i quali \u0026#232; prevista una pena minima edittale inferiore \u0026#8211; Parit\u0026#224; di trattamento rispetto alla pi\u0026#249; grave ipotesi di deformazione del volto \u0026#8211; Lesione del principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46777","titoletto":"Reati e pene - In genere - Deformazione dell\u0027aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da otto a quattordici anni, a seguito di novella legislativa - Possibilità che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Violazione dei principi di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione permanenti al viso da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie autonoma corrisponde a una valida \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tutela della persona, per la peculiare dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno, e ciò vale a giustificarne la severità anche in rapporto ad altre fattispecie pure lesive della integrità e dignità della persona. Tuttavia, a fronte dell’eccezionale asprezza del minimo edittale (otto anni di reclusione) e della gamma multiforme di condotte riconducibili alla fattispecie (riferibili anche a lesioni di modesta entità, procurate in contesti di aggressività minore o occasionale, e senza dolo intenzionale), è costituzionalmente necessario introdurre una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare l’applicazione della pena per evitare che, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contraria al principio di personalizzazione e inidonea alla funzione rieducativa. In mancanza di una differente grandezza di riferimento, il temperamento per i fatti di lieve entità deve essere operato tramite la previsione di una circostanza attenuante ad effetto comune che restituisca alla norma censurata dai GUP dei Tribunali di Taranto, di Bergamo e di Catania la necessaria flessibilità applicativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46778","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"583","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/07/2019","data_nir":"2019-07-19","numero":"69","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69~art12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46778","titoletto":"Reati e pene - In genere - Trattamento sanzionatorio - Pena fissa - Tendenziale incompatibilità con il principio di proporzionalità e di individualizzazione della pena - Legittimità solo quando in concreto la sanzione appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all\u0027intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOgni previsione di sanzione fissa, impedendo l’individualizzazione della pena rispetto alla concreta gravità del fatto-reato, è indiziata di illegittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40938\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl dubbio d’illegittimità costituzionale su disposizioni recanti previsioni di pena fissa potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 40/2023 - mass. 45370, 45371; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 50/1980 - mass. 9478, 9479\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46779","numero_massima_precedente":"46777","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46779","titoletto":"Reati e pene - In genere - Deformazione dell\u0027aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Pena accessoria - Interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno - Automatica, anziché possibile, sua irrogazione nel limite massimo di dieci anni - Violazione dei principi di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione». La disposizione censurata dai GUP dei Tribunali di Bergamo e di Catania, nel prevedere che la condanna o l’applicazione della pena per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, viola i principi di proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. La notevole latitudine della descrizione tipica della fattispecie fa sì che la pena accessoria risulti applicabile anche a condotte di modesta gravità, rispetto alle quali – una volta riconosciuta la necessità costituzionale di prevedere un’attenuante per i fatti di lieve entità, come valvola di moderazione della pena principale – l’obbligatorietà e la perpetuità della misura sono prive di qualsiasi giustificazione, non potendosi neppure ipotizzare, perché contrario all’art. 27, terzo comma, Cost., un nesso tra la permanenza dello sfregio e la permanenza della sanzione. La pena accessoria potrà pertanto essere irrogata dal giudice, nella misura determinata in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nel rispetto del limite massimo di dieci anni, stabilito dall’art. 79, primo comma, numero 1), cod. pen. per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Non eccede invece i margini di ragionevolezza la scelta legislativa di interdire da uffici implicanti cura e assistenza chi si sia reso responsabile di condotte dolose in pregiudizio di un essenziale bene pertinente alla persona, qual è l’identità rappresentata dal volto, anche al di fuori di rapporti familiari o affettivi.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46778","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"583","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"19/07/2019","data_nir":"2019-07-19","numero":"69","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69~art12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46503","autore":"Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 83 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1263","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46225","autore":"Pezzini B.","titolo":"Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"63","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46224_2025_83.pdf","nome_file_fisico":"83_2025+1_Pezzini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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