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Limited, A. S. e il Ministero della cultura, con sentenza non definitiva del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di T.K.C. Limited e di A. S.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Antonio Saitta e Giuseppe Calabi per T.K.C. Limited, Gianluigi Pellegrino ed Enrico Soprano per A. S.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con sentenza non definitiva del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 5, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione quadro del Consiglio d\u0026#8217;Europa sul valore del patrimonio culturale per la societ\u0026#224;, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall\u0026#8217;Italia con la legge 1\u0026#176; ottobre 2020, n. 133, nella parte in cui stabilisce il limite temporale fisso di un anno (e non solo \u0026#171;il rispetto del termine flessibile \u0026#8220;ragionevole\u0026#8221;\u0026#187;) per l\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio delle autorizzazioni illegittime anche con riguardo a quelle che siano incidenti su un interesse sensibile e di rango costituzionale, come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; La disposizione censurata prevede che il potere di annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi \u0026#8211; adottabile ove sussistano \u0026#171;le ragioni di interesse pubblico\u0026#187; e \u0026#171;tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati\u0026#187; \u0026#8722; possa essere esercitato \u0026#171;entro un termine ragionevole\u0026#187; e che questo, nel solo caso dei \u0026#171;provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici\u0026#187;, non possa, comunque, superare \u0026#171;i dodici mesi dal momento dell\u0026#8217;adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA mente del comma 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel medesimo articolo, il predetto \u003cem\u003etempus ad quem \u003c/em\u003enon opera per \u0026#171;[i] provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Il giudice amministrativo \u0026#232; chiamato a decidere degli appelli riuniti proposti avverso due sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le quali erano state rigettate le impugnazioni \u0026#8722; proposte da chi esport\u0026#242; un dipinto ad olio su tela (A. S.) e dall\u0026#8217;attuale proprietaria straniera (T.K.C. Limited) \u0026#8722; dei provvedimenti della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura concernenti il rientro nel territorio italiano dell\u0026#8217;opera, rivelatasi, in seguito all\u0026#8217;autorizzata esportazione, di particolare pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, tra gli altri, erano stati impugnati gli atti: a) del 15 novembre 2021, di annullamento in autotutela del rilascio dell\u0026#8217;attestato di libera circolazione (art. 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante \u0026#171;Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137\u0026#187;) del quadro rilasciato il 6 agosto 2015 dall\u0026#8217;Ufficio esportazione di Verona; b) del 17 dicembre 2021, di nuova determinazione di diniego dell\u0026#8217;attestato di libera circolazione del quadro, con contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione dell\u0026#8217;interesse culturale; c) del 27 dicembre 2021, di ordine di rientro dell\u0026#8217;opera sul suolo nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn fatto, il rimettente espone che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nel 2015 l\u0026#8217;attestato di libera circolazione era stato emesso a fronte della descrizione della tela da parte dell\u0026#8217;istante come raffigurazione di una figura femminile, attribuita alla scuola italiana del XVI secolo e con stima di euro 65.000,00;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; in esito al suo restauro, nel novembre del 2019 lo studio di un esperto d\u0026#8217;arte aveva dimostrato la tela essere la rappresentazione della \u0026#171;Allegoria della pazienza\u0026#187; di Giorgio Vasari, sino ad allora ritenuta corrispondere ad un esemplare esposto nella Galleria Palatina di Firenze;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nello stesso mese l\u0026#8217;opera era stata esposta alla National Gallery di Londra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; il dipinto faceva parte della collezione della moglie del richiedente, la cui famiglia era legata per parentela ad un cardinale, storico committente del Vasari, il cui motto torn\u0026#242; visibile sulla tela dopo il suo restauro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la sentenza del TAR Lazio aveva ritenuto non tardivo l\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio sia per l\u0026#8217;operare dell\u0026#8217;eccezione del comma 2 dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990, sia perch\u0026#233; \u0026#171;il termine non pu\u0026#242; che decorrere da quando si provi che l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; venuta a conoscenza degli elementi che le erano stati sottratti, o offerti malamente\u0026#187;. Nella specie, l\u0026#8217;atto gravato indicava come data della scoperta il mese di luglio 2021 e i ricorrenti non avevano dato prova di una antecedente conoscenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn diritto, la sentenza parziale procede preliminarmente a esaminare e rigettare i motivi di appello relativi all\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; per incompetenza della suddetta Direzione generale ad adottare i provvedimenti e si sofferma, di seguito, sull\u0026#8217;esame dei motivi di appello concernenti la tardivit\u0026#224; della rideterminazione amministrativa perch\u0026#233; adottata a distanza di sei anni, e dunque ben oltre il termine massimo di dodici mesi stabilito dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e (motivi secondo e quarto dell\u0026#8217;appello di A. S. e secondo dell\u0026#8217;appello della T.K.C. Limited).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il Consiglio di Stato esclude \u0026#8211; diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado \u0026#8722; la ravvisabilit\u0026#224; della \u0026#171;prova piena\u0026#187; della \u0026#171;falsa rappresentazione dei fatti\u0026#187; e dunque il ricorrere della predetta eccezione al limite temporale per l\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio stabilita dal comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e: da un lato, la provenienza non \u0026#232; tra i dati che l\u0026#8217;apposito modulo ministeriale indica come obbligatori nella denuncia di esportazione e, dall\u0026#8217;altro lato, la descrizione dell\u0026#8217;oggetto della rappresentazione pittorica come figura femminile era s\u0026#236; generica, ma non mendace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003econclude, dunque, per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della cesura temporale di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, il Consiglio di Stato si preoccupa di rimarcare i \u0026#171;plurimi aspetti [d\u0026#8217;]ombra\u0026#187; che connoterebbero la vicenda e che avrebbero reso opportuna la descrizione analitica del soggetto del quadro e l\u0026#8217;indicazione della sua provenienza da parte del proprietario (il dibattito nel periodo della denuncia di esportazione sull\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;originale della \u0026#171;Allegoria della pazienza\u0026#187; del Vasari tra gli esemplari in circolazione, la parziale illeggibilit\u0026#224; della tela proprio in corrispondenza del motto del committente, la presentazione del quadro insieme ad altri, del pari rappresentanti femminili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e motiva sui presupposti per sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della predetta disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il giudice rimettente ribadisce di dover decidere le doglianze in parola, facendo applicazione della disposizione censurata e prospetta l\u0026#8217;influenza delle sollevate questioni sulla decisione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la norma che fissa il \u0026#8220;termine di decadenza\u0026#8221; condurrebbe alla riforma della sentenza del TAR Lazio con accoglimento dei ricorsi di primo grado, mentre, in esito alla invocata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;adottabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto di autotutela risulterebbe sottoposta al solo \u0026#171;termine ragionevole\u0026#187;, sicch\u0026#233;, per decidere l\u0026#8217;appello, sarebbe necessario valutare \u0026#171;se le circostanze del caso concreto abbiano comunque giustificato i tempi dell\u0026#8217;intervento in autotutela dell\u0026#8217;amministrazione o se questi abbiano travalicato la soglia della ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; In punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato assume che la norma che pone il limite temporale di dodici mesi all\u0026#8217;annullamento di ufficio, indiscriminatamente per tutte le autorizzazioni, comprese quelle incidenti su un interesse sensibile e di rango costituzionale sarebbe manifestamente irragionevole e violerebbe al contempo la tutela all\u0026#8217;integrit\u0026#224; del patrimonio storico e artistico della Nazione apprestata dall\u0026#8217;art. 9, primo e secondo comma, Cost. e il principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione affermato dall\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto che il potere di annullamento d\u0026#8217;ufficio avrebbe natura mista, di tipo giustiziale e di amministrazione attiva, e che il provvedimento di riesame \u0026#232; essenziale strumento per garantire la nuova cura dell\u0026#8217;interesse pubblico oggetto dell\u0026#8217;atto ritirato, i parametri costituzionali sarebbero vulnerati per pi\u0026#249; considerazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8722; In primo luogo, sottoporre ad un limite temporale rigido il potere di annullamento in autotutela anche per gli atti autorizzatori riguardanti \u0026#171;interessi di rango super-primario\u0026#187;, darebbe automatica prevalenza all\u0026#8217;interesse privato alla conservazione del provvedimento ampliativo su quello pubblico antitetico, senza consentire il loro bilanciamento in relazione alla specifica vicenda amministrativa. Piuttosto, interessi pubblici di tal fatta sarebbero tendenzialmente prevalenti rispetto alla posizione (di matrice individuale) di affidamento del privato alla stabilit\u0026#224; del titolo ottenuto e per la ponderazione del \u0026#171;peso specifico\u0026#187; delle posizioni contrapposte, sarebbe per converso adeguato sottoporre l\u0026#8217;intervento in autotutela ad un termine elastico da modulare secondo il canone della ragionevolezza ed il cui esercizio soggiacerebbe al sindacato del giudice ammnistrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra i predetti interessi di \u0026#171;valore primario\u0026#187; rientrerebbe certamente quello all\u0026#8217;integrit\u0026#224; del patrimonio storico e artistico, che si porrebbe come elemento costitutivo della memoria collettiva e fattore di identit\u0026#224; comunitaria: infatti, la sua tutela risulta annoverata nella Costituzione tra i princ\u0026#236;pi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento come rimarcato anche dalla giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza n. 151 del 1986).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Consiglio di Stato si preoccupa anche di escludere che la automatica prevalenza della posizione del privato su interessi pubblici preminenti possa giustificarsi con il principio della tutela dell\u0026#8217;affidamento di matrice eurounitaria. La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ne predicherebbe un\u0026#8217;applicazione elastica, scevra da ogni automatismo, parametrata al caso concreto e caratterizzata dal bilanciamento con altri valori. Le sentenze del giudice europeo \u0026#171;da[rebbero] rilievo proprio al fattore elastico della \u0026#8220;ragionevolezza\u0026#8221; del termine\u0026#187; (si cita CGUE, sentenza 17 aprile 1997, causa C-90/95, Decompte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8722; In secondo luogo, la previsione di una barriera temporale, valida in assoluto, non consentirebbe di valutare correttamente la peculiarit\u0026#224; e importanza del caso concreto nella valutazione sottesa all\u0026#8217;esercizio del potere di annullamento, con specifico riguardo ad autorizzazioni il cui rilascio richiede l\u0026#8217;apprezzamento di profili, anche complessi e controversi, di natura tecnica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra queste indubbiamente rientra l\u0026#8217;attestato di libera circolazione di un bene culturale, la cui emanazione richiede il ricorso a conoscenze di settore, soggette ad evoluzione e non riconducibili a scienze esatte, e, piuttosto, dotate di margini di opinabilit\u0026#224;. La fattispecie in controversia dimostrerebbe in maniera evidente l\u0026#8217;inadeguatezza del termine fisso di decadenza del potere di riesame dell\u0026#8217;attestato rilasciato: nella particolare e non chiara cornice fattuale, solo la successione degli studi degli esperti d\u0026#8217;arte in pi\u0026#249; anni avrebbe portato a mutare la paternit\u0026#224; del dipinto e a consentire l\u0026#8217;esportazione di un capolavoro di cui non si era apprezzato compiutamente il valore culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, secondo il rimettente, solo la sottoposizione del potere di annullamento di ufficio ad un termine flessibile consentirebbe all\u0026#8217;amministrazione di tener conto di vizi dell\u0026#8217;atto originario pur coevi alla sua adozione, ma manifestatisi successivamente, alla luce del mutato quadro tecnico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3.\u0026#8722; In terzo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esostiene che il termine decadenziale stabilito per l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e censurato precluderebbe la \u0026#171;spendita di altri profili di capacit\u0026#224; speciale autoritativa dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;annullamento si pone come presupposto logico-giuridico per il riesercizio dell\u0026#8217;originario potere o di altri poteri amministrativi a questo connessi, che, pertanto, sarebbero indirettamente impediti dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di annullamento della determinazione originaria per l\u0026#8217;intervenuta scadenza dei dodici mesi dalla sua adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.4.\u0026#8722; Il rimettente supporta la doglianza di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata tramite il raffronto con altri istituti del procedimento amministrativo in cui agli interessi sensibili, tra cui quello alla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, \u0026#232; dedicata una disciplina parzialmente differenziata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; la legge n. 241 del 1990: 1) all\u0026#8217;art. 20, comma 4, esclude l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni sul silenzio-assenso per i \u0026#171;procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico\u0026#187;; 2) all\u0026#8217;art. 19, comma 1, dichiara inoperante la disciplina della segnalazione certificata\u0026#160;di inizio di attivit\u0026#224; (SCIA) nei \u0026#171;casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali\u0026#187;; 3) all\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), assegna alle \u0026#171;amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali\u0026#187; un termine raddoppiato rispetto a quello assegnato in via ordinaria alle amministrazioni per rendere le proprie determinazioni in ordine all\u0026#8217;oggetto della conferenza semplificata; 4) all\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 2, prevede per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi simultanea un termine doppio rispetto a quello ordinario \u0026#171;qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali\u0026#187;; 5) infine, all\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, contempla specifici rimedi di superamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in favore delle amministrazioni \u0026#171;preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali\u0026#187;, che in quella sede abbiano espresso dissenso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;atto di rimessione, le predette previsioni normative sarebbero tutte accomunate dalla dilatazione dei tempi di valutazione riservati all\u0026#8217;amministrazione in ragione della delicatezza dell\u0026#8217;interesse coinvolto e della complessit\u0026#224; dei relativi accertamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.5.\u0026#8722; In ultimo, il Consiglio di Stato esclude che la ragionevolezza della disciplina dell\u0026#8217;annullamento di ufficio sia garantita dalla deroga prevista dall\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 241 del 1990, in caso di false rappresentazioni dei fatti o di false dichiarazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, tale ipotesi eccezionale non coprirebbe un ampio ventaglio di casi, come quello al suo esame, caratterizzati da situazioni di incertezza (un \u0026#171;\u003cem\u003ealiud pro alio\u003c/em\u003e\u0026#187;) e in cui non sarebbe ravvisabile la meritevolezza dell\u0026#8217;interesse del privato a una incondizionata prevalenza, per decorso del tempo, sull\u0026#8217;interesse pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; In ultimo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 5, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione di Faro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella disciplina degli istituti giuridici sarebbe erosa, nella materia dei beni culturali, per effetto degli impegni assunti a livello internazionale dal predetto accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la disposizione censurata contrasterebbe con quanto ivi sancito e in particolare, \u0026#171;nell\u0026#8217;ottica della garanzia del diritto fondamentale all\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale, una responsabilit\u0026#224; non solo individuale ma anche collettiva per la sua tutela la quale passa per l\u0026#8217;obbligo dello Stato aderente a \u0026#8220;riconoscere l\u0026#8217;interesse pubblico associato agli elementi dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale, in conformit\u0026#224; con la loro importanza per la societ\u0026#224;\u0026#8221; e, di riflesso, a \u0026#8220;promuovere la protezione dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale\u0026#8221; anche predisponendo soluzioni normative che non siano di ostacolo alla realizzazione di tale scopo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8722; Nella parte conclusiva dell\u0026#8217;atto di rimessione, il giudice amministrativo di appello si premura di escludere la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tenore dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990 sarebbe inequivoco nello stabilire che il termine \u0026#171;non superiore a dodici mesi\u0026#187; per l\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio sia un termine massimo inderogabile e che la sua decorrenza sia dal \u0026#171;momento dell\u0026#8217;adozione\u0026#187; del provvedimento di primo grado: non vi sarebbe, dunque, possibilit\u0026#224; di posticipare il suo spirare in relazione alle manifestazioni sopravvenute dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituito in giudizio A. S., colui che chiese e ottenne l\u0026#8217;attestato di libera circolazione del dipinto e appellante in uno dei giudizi riuniti, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa della parte, dopo aver analiticamente ricostruito lo svolgimento del giudizio principale e ripercorso il contenuto dell\u0026#8217;atto di rimessione, sostiene, in primo luogo, che le questioni siano inammissibili perch\u0026#233; il \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003eablativo formulato sarebbe incoerente per eccesso rispetto alle ragioni che fonderebbero la prospettata illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente lamenterebbe l\u0026#8217;inadeguatezza del termine fisso per l\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio in relazione agli interessi sensibili e di rango costituzionale, ma poi chiederebbe la sua espunzione dal testo dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990 per qualunque tipo di provvedimento autorizzativo o attributivo di vantaggi economici. Addirittura, a suo dire, l\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte comporterebbe che per i provvedimenti amministrativi diversi da questi ultimi non vi sarebbe alcuna limitazione temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; In secondo luogo, la parte eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni perch\u0026#233; la pronuncia richiesta invaderebbe la sfera discrezionale riservata al legislatore, il quale, a differenza di altri \u0026#171;ambiti del procedimento amministrativo\u0026#187;, non avrebbe, nella specie, ritenuto di dettare una disciplina derogatoria rispetto a quella generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; \u0026#200;, inoltre, eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza sotto diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8722; Il Consiglio di Stato, una volta ritenuta erronea la valutazione del TAR Lazio sul sussistere della falsa rappresentazione dei fatti, non avrebbe potuto che accogliere l\u0026#8217;appello con annullamento del provvedimento amministrativo che su tale mendacio \u0026#232; stato fondato. Ci\u0026#242;, dunque, a prescindere da ogni questione sul termine dell\u0026#8217;autotutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8722; Ancora, l\u0026#8217;\u0026#171;abnorme lasso di tempo\u0026#187; trascorso tra l\u0026#8217;annullamento officioso e l\u0026#8217;atto annullato renderebbe ontologicamente irragionevole il termine di esercizio del potere di autotutela, sicch\u0026#233; la disposizione censurata, pur emendata dalla richiesta pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, porterebbe comunque all\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Ancora in via preliminare, A. S. ritiene inammissibili le questioni per omessa adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe omesso qualsiasi motivazione a sostegno della violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione di Faro, genericamente e assertivamente evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8722; Nel merito, l\u0026#8217;appellante nel giudizio amministrativo ha resistito alle diverse questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.1.\u0026#8722; In prima battuta, l\u0026#8217;atto di costituzione contrasta la doglianza di irragionevolezza del termine per l\u0026#8217;autotutela con riguardo all\u0026#8217;interesse pubblico, di rango costituzionale, relativo alla tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della parte muove, anzitutto, dalle seguenti considerazioni generali:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;introduzione da parte del legislatore del limite massimo per la funzione del riesame con riguardo ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, dapprima di diciotto mesi, di seguito di dodici mesi, risulterebbe funzionale al legittimo affidamento che trova riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale, nell\u0026#8217;ordinamento eurounitario e nella Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo. L\u0026#8217;evoluzione legislativa avrebbe cos\u0026#236; mutato i contorni del potere di autotutela da potere immanente ed inesauribile a potere regolamentato e confinato, nel regime temporale, entro un termine prefissato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; il legislatore avrebbe provveduto ad operare un bilanciamento dei valori e interessi contrapposti non irragionevolmente: da un lato, per la tutela dell\u0026#8217;affidamento legittimo del privato, l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990, al comma 1, rende stabile l\u0026#8217;atto amministrativo trascorso il (congruo e non breve) termine di un anno, ma per contro, nell\u0026#8217;ottica pubblicistica, al comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, preserva l\u0026#8217;intervento in autotutela anche in un momento successivo, in tutti i casi in cui il provvedimento ampliativo sia stato conseguito per effetto di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci dell\u0026#8217;interessato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; non potrebbe, poi, predicarsi che l\u0026#8217;interesse alla tutela del patrimonio artistico nazionale, in quanto valore primario, sia automaticamente prevalente sul principio di legittimo affidamento, in quanto, a sua volta, valore altrettanto fondamentale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; d\u0026#8217;altro canto, consentire alla pubblica amministrazione di ritirare gli atti autorizzatori dopo un tempo indeterminato inciderebbe negativamente sui negozi giuridici che sorgono dopo tali autorizzazioni. Cos\u0026#236; nel settore delle opere d\u0026#8217;arte, la caducabilit\u0026#224;, senza termine certo, dell\u0026#8217;attestato di libera circolazione di cui all\u0026#8217;art. 68 cod. beni culturali arrecherebbe grave danno alla circolazione internazionale delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.2.\u0026#8722; Di seguito, la parte declina tali assunti con specifico riferimento alla fattispecie in controversia nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; evidenziato che nel procedimento (di primo grado) volto al rilascio dell\u0026#8217;attestato di libera circolazione di cui all\u0026#8217;art. 68 cod. beni culturali \u0026#8722; gi\u0026#224; di per s\u0026#233; gravoso limite al regime circolatorio dei beni in propriet\u0026#224; privata \u0026#8722;, l\u0026#8217;amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale ha il potere-dovere di valutare tutti gli interessi rilevanti, potendo anche conclusivamente determinarsi nel senso di vietare \u0026#171;la vendita\u0026#187; di un bene privato all\u0026#8217;estero. A tal fine, l\u0026#8217;opera \u0026#232; materialmente consegnata ed esaminata da parte di organi tecnici dell\u0026#8217;amministrazione particolarmente qualificati, dotati di poteri di accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn esito alla determinazione cos\u0026#236; adottata, l\u0026#8217;interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico-artistico potrebbe trovare ancora tutela con un provvedimento di secondo grado, ma non oltre il termine annuale in contestazione, in quanto incide su vicende gi\u0026#224; consolidate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il venire in rilievo di una attivit\u0026#224; di autotutela e non di amministrazione attiva giustificherebbe, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la mancanza di una disciplina differenziata per gli interessi paesaggistici, culturali e ambientali diversamente, da quanto previsto in altri istituti del procedimento amministrativo, che attengono a procedimenti di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.3.\u0026#8722; La questione di violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost. sarebbe ancora non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio di buon andamento richiederebbe, infatti, che i procedimenti amministrativi siano idonei a perseguire la migliore realizzazione dell\u0026#8217;interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePiuttosto, la previsione di una barriera temporale, oltre la quale si consuma il potere di annullamento, tutelerebbe anche essa stessa il buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione poich\u0026#233; indurrebbe l\u0026#8217;amministrazione al rispetto dei criteri di economicit\u0026#224; e rapidit\u0026#224; e perseguirebbe il principio di certezza delle decisioni amministrative incidenti nella sfera dei soggetti privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.4.\u0026#8722; Infine, quanto al lamentato contrasto dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990 con la Convenzione di Faro, l\u0026#8217;atto difensivo ne esclude la fondatezza: per un verso, il prefissato \u003cem\u003etempus ad quem\u003c/em\u003e non sarebbe di ostacolo al riconoscimento dell\u0026#8217;interesse pubblico associato agli elementi dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale n\u0026#233; alla protezione della suddetta \u0026#171;eredit\u0026#224; culturale\u0026#187;; per altro verso, nessuno degli obblighi assunti dall\u0026#8217;Italia in sede pattizia escluderebbe, anche solo indirettamente, la previsione del termine di consumazione del potere in autotutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunge che, come il patrimonio storico-artistico trova tutela in tale convenzione, i contrapposti interessi in rilievo trovano riconoscimento in altri obblighi internazionali assunti dall\u0026#8217;Italia, e, in particolare, nei princ\u0026#236;pi di certezza del diritto e di legittimo affidamento del privato sanciti nell\u0026#8217;art. 6 CEDU (nella \u0026#171;dimensione collettiva\u0026#187;) e nell\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (quanto alla protezione della propriet\u0026#224; privata), nonch\u0026#233; nell\u0026#8217;art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#700;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita altres\u0026#236; l\u0026#8217;altra appellante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e attuale proprietaria del quadro, la T.K.C. Limited, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; e, nel merito, per la non fondatezza delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, dopo avere illustrato gli accadimenti fattuali e processuali della vicenda e dopo aver ripercorso l\u0026#8217;evoluzione sull\u0026#8217;introduzione e sulle modifiche della disciplina sull\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio di cui al censurato art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, si dedica, in via preliminare, a contrastare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per pi\u0026#249; profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; In primo luogo, il rimettente richiederebbe una pronuncia preclusa a questa Corte per invasione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore: la disciplina dettata sulla modalit\u0026#224; temporale di esercizio dell\u0026#8217;autotutela sarebbe una delle plurime soluzioni normative in astratto ipotizzabili e non troverebbe una soluzione costituzionalmente vincolata n\u0026#233; in termini di rime obbligate, n\u0026#233; in termini di rime adeguate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; In secondo luogo, la difesa eccepisce l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, il Consiglio di Stato non avrebbe esaminato tutti i motivi di impugnazione della pronuncia di primo grado sottoposti al suo giudizio e, dunque, non avrebbe dimostrato la rilevanza del dubbio di costituzionalit\u0026#224;. Infatti, il rimettente si sarebbe soffermato a valutare solo quattro dei sette motivi di appello proposti da A. S. e due sugli undici di quelli proposti dalla T. K.C. Limited senza considerare che quelli non trattati avrebbero potuto comportare l\u0026#8217;accoglimento delle impugnazioni con assorbimento delle censure che involgono l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, posto che il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon avrebbe motivato, alla luce delle circostanze del caso concreto, sulla effettiva ragionevolezza del termine con cui l\u0026#8217;atto di autotutela \u0026#232; stato adottato dal Ministero della cultura, ma avrebbe\u003cem\u003e \u003c/em\u003erinviato tale valutazione all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;eventuale pronuncia caducatoria del termine fisso, la sentenza di questa Corte potrebbe essere \u003cem\u003einutiliter data\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8722; In terzo luogo, la societ\u0026#224; inglese spiega eccezione di carenza del tentativo di interpretazione conforme della disposizione censurata, assumendo che sia stato condotto dal rimettente in modo solo apparente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esegesi conforme sarebbe agevolmente offerta dalla lettura combinata del censurato comma 1 dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e con il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, con cui il legislatore avrebbe posto un limite alla tutela della certezza del destinatario del provvedimento amministrativo nei suoi comportamenti antigiuridici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Quanto alla evocazione dei singoli parametri, anche questo atto di costituzione sostiene l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni proposte per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione di Faro, per genericit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8722; L\u0026#8217;attuale proprietaria della tela sostiene nel merito la non fondatezza delle questioni per plurime considerazioni, alcune delle quali coincidenti con le deduzioni di A. S.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via aggiuntiva rispetto alla difesa dell\u0026#8217;altra parte, la T.K.C. Limited ha rimarcato: a) che l\u0026#8217;annullamento in autotutela si colloca a valle di una decisione adottata in un sistema che garantirebbe adeguatamente la tutela dei beni culturali, sia tramite la disciplina della legge sul procedimento amministrativo, che sottrae gli interessi culturali a meccanismi di semplificazione, sia tramite la disciplina dello specifico procedimento sul controllo della loro circolazione internazionale; b) che per sopravvenienze di fatto o per il sopraggiungere di motivi di interesse pubblico, l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990 prevede il diverso strumento della revoca, dietro indennizzo del privato pregiudicato dalla rimozione del provvedimento amministrativo; c) che i lavori preparatori alla riforma del 2015 dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003etestimonierebbero che la previsione di una scadenza predeterminata sarebbe preordinata a garantire l\u0026#8217;efficienza e la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione della pubblica amministrazione e, dunque, al principio di buon andamento; d) che la lettura moderna dei princ\u0026#236;pi di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost. richiederebbe all\u0026#8217;amministrazione di agire nell\u0026#8217;interesse pubblico, ma in termini improntati al rispetto del legittimo affidamento dei destinatari della sua azione; e) che la Convenzione di Faro \u0026#232; stata ratificata in Italia nel 2020 e, dunque, anni dopo il rilascio dell\u0026#8217;attestato di libera circolazione dell\u0026#8217;opera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, la T.K.C. Limited ha depositato memoria illustrativa in cui ha ribadito e approfondito le proprie difese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo avere sottolineato il mancato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la parte, integrando quanto dedotto nell\u0026#8217;atto di costituzione: a) ha sottolineato che l\u0026#8217;affidamento legittimo del privato sia da intendere non come un interesse meramente individuale, ma come un interesse pubblico meritevole di tutela, al pari di quello alla legalit\u0026#224; del provvedimento amministrativo; b) ha rimarcato l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; dell\u0026#8217;affermazione del rimettente secondo cui dalla auspicata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale conseguirebbe la \u0026#171;riespansione\u0026#187; della regola generale di soggezione del potere di annullamento al termine ragionevole, prospettando, piuttosto, che l\u0026#8217;evoluzione legislativa avrebbe posto il termine fisso come regola generale; c) ha evidenziato che i procedimenti che coinvolgono gli interessi culturali sono aggravati, sicch\u0026#233; il privato avrebbe una aspettativa rinforzata rispetto alla legittimit\u0026#224; del provvedimento amministrativo e in ultimo; d) ha ribadito le specificit\u0026#224; del procedimento volto al rilascio dell\u0026#8217;attestato alla libera circolazione, non ultima la sua validit\u0026#224; per un arco temporale quinquennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Anche A. S. ha depositato memoria illustrativa nella quale, insistendo nelle eccezioni e difese gi\u0026#224; spiegate, ha approfondito la pregiudizievole situazione di incertezza che deriverebbe a collezionisti e operatori del settore dell\u0026#8217;arte dall\u0026#8217;annullabilit\u0026#224; senza termine predeterminato degli attestati di libera circolazione. Infatti, la fisiologica variabilit\u0026#224; delle attribuzioni delle opere d\u0026#8217;arte da parte di storici e critici d\u0026#8217;arte, anche a distanza di tempo notevolmente lungo, in esito a valutazioni che non sono guidate da una scienza esatta, consentirebbe all\u0026#8217;amministrazione di annullare i titoli all\u0026#8217;esportazione rilasciati anche molti anni prima.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 5, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione di Faro, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l\u0026#8217;esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi di rango \u0026#171;sensibile e di rango costituzionale\u0026#187;, come la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata prevede che il potere di annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi possa essere esercitato \u0026#171;entro un termine ragionevole\u0026#187; e che questo, nel solo caso dei \u0026#171;provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici\u0026#187;, non possa, comunque, superare i \u0026#171;dodici mesi dal momento dell\u0026#8217;adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi tale ultimo limite temporale \u0026#232; tuttavia esclusa l\u0026#8217;applicazione \u0026#8722; da parte del comma 2-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel medesimo articolo \u0026#8211; laddove i predetti atti ampliativi siano stati \u0026#171;conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Nei giudizi riuniti \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e si controverte, in grado di appello, della illegittimit\u0026#224;, per tardivit\u0026#224;, del provvedimento del novembre del 2021 di annullamento in autotutela di una autorizzazione all\u0026#8217;esportazione (l\u0026#8217;attestato di libera circolazione di cui all\u0026#8217;art. 68 cod. beni culturali), rilasciata nel 2015, di un quadro presentato dal richiedente come olio su tela di \u0026#171;scuola italiana del XVI secolo, e raffigurante una figura femminile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;annullamento in autotutela, motivato sul riscontro del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti dell\u0026#8217;atto di primo grado, era stato esercitato poco dopo che l\u0026#8217;amministrazione aveva appreso che l\u0026#8217;opera, nel 2019 \u0026#8722; in esito al suo restauro \u0026#8722; era stata attribuita da uno storico dell\u0026#8217;arte a Giorgio Vasari e di seguito esposta alla National Gallery di Londra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8722; dopo avere escluso il ricorrere delle condizioni di inoperativit\u0026#224; del termine annuale di cui al comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#8211; assume che le impugnazioni risulterebbero fondate per essere l\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;attestato intervenuto ben oltre la scadenza fissa dei dodici mesi, ma prospetta un loro possibile diverso esito nel caso in cui, per effetto della invocata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, il potere di riesame risultasse sottoposto al solo limite flessibile del \u0026#171;termine ragionevole\u0026#187;, stabilito in via generale per i provvedimenti amministrativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Secondo il rimettente, la previsione di una scadenza predeterminata per la funzione di riesame con riguardo alle autorizzazioni concernenti i beni culturali sarebbe manifestamente irragionevole e violerebbe al contempo i princ\u0026#236;pi di buon andamento della pubblica amministrazione e della tutela del patrimonio storico e artistico in quanto, decorso il termine, sarebbe sancita l\u0026#8217;automatica prevalenza della posizione individuale di affidamento sull\u0026#8217;interesse pubblico di rilievo costituzionale, sulla prima tendenzialmente preponderante. Nella sostanza, la consumazione della potest\u0026#224; di autotutela impedirebbe all\u0026#8217;amministrazione di rinnovare la cura dell\u0026#8217;interesse \u0026#171;super-primario\u0026#187; alla protezione del patrimonio culturale sotteso al provvedimento illegittimo di \u0026#8220;primo grado\u0026#8221;, sottraendole ogni possibilit\u0026#224; di: a) apprezzare le peculiarit\u0026#224; e importanza del caso concreto; b) ponderare gli interessi contrapposti; e c) provvedere, in esito all\u0026#8217;annullamento, con il riesercizio del potere di primo grado e/o altri poteri amministrativi connessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Prima di entrare nel merito delle questioni, occorre esaminare i profili preliminari che interessano il giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Anzitutto, di ufficio, deve essere precisato \u0026#8722; in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8722; che non inficia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni la circostanza che l\u0026#8217;atto di promovimento del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale abbia la forma della sentenza non definitiva, in luogo di quella dell\u0026#8217;ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale provvedimento, infatti, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon ha integralmente definito il procedimento principale e, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte, in conformit\u0026#224; a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante \u0026#171;Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale\u0026#187; (tra le altre, sentenze n. 59 del 2025, n. 33 del 2023, n. 264 del 2022 e n. 218 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Le parti hanno spiegato cinque diverse eccezioni preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; In primo luogo, il richiedente l\u0026#8217;esportazione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni perch\u0026#233; il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e ablativo formulato sarebbe incoerente per eccesso rispetto alle ragioni che fonderebbero la prospettata illegittimit\u0026#224; costituzionale. A suo avviso, il rimettente lamenterebbe l\u0026#8217;inadeguatezza della cesura temporale per l\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio in relazione ai soli provvedimenti ampliativi che riguardano gli interessi di rango costituzionale, ma poi chiederebbe la sua caducazione per qualunque tipo di atto autorizzativo o attributivo di vantaggi economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente da quanto asserito dalla parte, il provvedimento di rimessione contesta la legittimit\u0026#224; costituzionale del \u003cem\u003edies ad quem\u003c/em\u003e del potere di riesame riferito alle sole autorizzazioni aventi ad oggetto interessi \u0026#8220;sensibili\u0026#8221;, come la tutela del patrimonio storico e artistico, e coerentemente ne chiede una caducazione \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; chiaro, dunque, il senso delle censure formulate dal giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ea questa Corte, che, \u0026#171;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla\u003cem\u003e reductio ad legitimitatem \u003c/em\u003edella disposizione censurata\u0026#187; (tra le altre, sentenza n. 46 del 2024 e, nello stesso senso, sentenza n. 12 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; Tanto il richiedente l\u0026#8217;esportazione quanto la societ\u0026#224; divenuta proprietaria dell\u0026#8217;opera hanno eccepito che la pronuncia richiesta dal rimettente invaderebbe la sfera discrezionale spettante al legislatore in ordine al limite temporale di esercizio del potere di autotutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione va disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che il legislatore goda di ampia discrezionalit\u0026#224; nella disciplina dei termini dell\u0026#8217;azione amministrativa. Ma le sue scelte, al pari che in altre discipline connotate da elevata discrezionalit\u0026#224;, non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalit\u0026#224;, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite (tra le altre, sentenze n. 25 del 2025, n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, il rimettente non chiede una pronuncia additiva tesa a sostituire la volont\u0026#224; del legislatore con una disciplina di segno diverso, ma dubita della compatibilit\u0026#224;, con gli evocati parametri costituzionali, della scelta legislativa di prevedere il termine di dodici mesi anche ove siano coinvolti gli interessi culturali protetti dall\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, quanto eccepito attiene semmai al merito e non alla ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate (in termini analoghi, sentenze n. 25 del 2025, n. 196 e n. 134 del 2024 e n. 171 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.3.\u0026#8722; Ambedue le parti eccepiscono il difetto di rilevanza per due distinti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, le questioni sarebbero irrilevanti per mancato esame da parte del Consiglio di Stato di numerosi motivi di appello, il cui accoglimento avrebbe escluso la necessaria applicazione della norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione per tale profilo non ha pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione sulla rilevanza \u0026#232; da intendersi correttamente formulata quando illustra in modo non implausibile le ragioni che giustificano l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialit\u0026#224; della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 125 del 2024, n. 42 del 2023 e n. 192 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il Consiglio di Stato \u0026#8722; dopo aver rigettato le doglianze logicamente pregiudiziali sulla incompetenza dell\u0026#8217;organo che aveva disposto l\u0026#8217;annullamento in autotutela \u0026#8722; ha affrontato i motivi relativi alla violazione del termine annuale stabilito dal censurato art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in quanto li ha ritenuti prioritari e assorbenti rispetto agli altri: tanto si desume dalla affermazione del rimettente secondo cui il denunciato vizio avrebbe comportato l\u0026#8217;accoglimento delle impugnazioni per evidente superamento di quella scadenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, ci\u0026#242; trova riscontro nelle rubriche dei motivi di appello riportati nella sentenza parziale, dal cui esame si evince che quelli non trattati attenevano a illegittimit\u0026#224; relative alla modalit\u0026#224; di esercizio del potere di annullamento e ai provvedimenti ad esso conseguenti e, dunque, a vizi logicamente successivi a quello con cui si contesta la consumazione del potere di annullamento per tardivit\u0026#224;. Per contro, la difesa che ha spiegato l\u0026#8217;eccezione non si \u0026#232; fatta carico di individuare i motivi \u0026#171;aventi \u0026#8220;priorit\u0026#224; logica\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 202 del 2021, ordinanze n. 179 del 2014 e n. 158 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, le parti sostengono che l\u0026#8217;eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, tesa a rendere applicabile al provvedimento impugnato il solo limite elastico, sarebbe \u0026#171;\u003cem\u003einutiliter data\u003c/em\u003e\u0026#187; rispetto al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. In particolare, il Consiglio di Stato non avrebbe esposto le ragioni per le quali, nella fattispecie al suo esame, l\u0026#8217;abnorme lasso temporale di sei anni, intercorso tra l\u0026#8217;atto di annullamento e l\u0026#8217;atto annullato, potrebbe costituire un \u0026#171;termine ragionevole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per tale profilo l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha anticipato il giudizio di congruit\u0026#224; temporale da compiere nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui sia caducata la norma sulla scadenza rigida, ma ha posto in luce gli elementi a tal fine rilevanti (il tipo di interesse pubblico tutelato, il comportamento del denunciante, l\u0026#8217;evoluzione sugli studi scientifici sul quadro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto \u0026#232; sufficiente a dimostrare la rilevanza attuale delle questioni \u0026#8722; atteso che risulta prospettato il loro concreto collegamento con le vicende oggetto del giudizio principale \u0026#8722; e, dunque, ad escludere che esse siano astratte e ipotetiche (sentenze n. 241 del 2019 e n. 84 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.4.\u0026#8722; Va ancora respinta l\u0026#8217;eccezione di \u0026#171;solo apparente\u0026#187; sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice amministrativo ha fatto corretta applicazione del principio della giurisprudenza costituzionale secondo cui l\u0026#8217;univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale (tra le tantissime, sentenze n. 44 del 2024, n. 193 del 2022 e n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEgli, infatti, ha espressamente escluso la praticabilit\u0026#224; di una esegesi dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990 che consenta di posticipare lo spirare del termine di decadenza per gli interessi sensibili, stante l\u0026#8217;inequivocit\u0026#224; del suo dato testuale nello stabilire, da un lato, che il termine \u0026#171;non superiore a dodici mesi\u0026#187; sia un tempo massimo inderogabile e, dall\u0026#8217;altro, che la sua decorrenza sia \u0026#171;dal momento dell\u0026#8217;adozione\u0026#187; del provvedimento di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.5.\u0026#8722; Le difese lamentano in ultimo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza in riferimento alle violazioni degli artt. 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata solo con riguardo alla censura che concerne, per mezzo dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., i parametri internazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto a questi, infatti, il rimettente si limita a evocare gli impegni assunti dallo Stato italiano con la Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la societ\u0026#224; e precisamente gli obblighi di \u0026#171;\u0026#8220;riconoscere l\u0026#8217;interesse pubblico associato agli elementi dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale, in conformit\u0026#224; con la loro importanza per la societ\u0026#224;\u0026#8221; e, di riflesso, a \u0026#8220;promuovere la protezione dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale\u0026#8221; anche predisponendo soluzioni normative che non siano di ostacolo alla realizzazione di tale scopo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la denuncia del contrasto dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990 con tali obblighi internazionali \u0026#232; priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. Dal che consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 112 del 2024, n. 198 e n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente deve dirsi in riferimento alla lesione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eargomenta in modo sufficiente il pregiudizio che la norma arrecherebbe al buon andamento nel settore dei beni culturali: nel suo complesso, infatti, l\u0026#8217;atto di rimessione \u0026#232; chiaro nel lamentare che il decorso del limite temporale predeterminato impedirebbe all\u0026#8217;amministrazione di rispondere alla rinnovata esigenza di cura del patrimonio artistico tramite il riesame del provvedimento illegittimo e l\u0026#8217;emanazione di una nuova determinazione amministrativa, secondo scelte discrezionali emanate in esito alla valutazione della \u0026#171;peculiarit\u0026#224; del caso concreto\u0026#187; e alla ponderazione \u0026#171;del peso specifico degli interessi coinvolti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la doglianza \u0026#232; formulata attraverso la denuncia di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, e, dunque, in combinazione con quella di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., secondo quanto costantemente richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 258 del 2022, n. 208 del 2014, n. 243 del 2005, n. 306 e n. 63 del 1995 e n. 250 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; L\u0026#8217;esame del merito delle questioni sollevate richiede una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in relazione al \u0026#8220;tempo\u0026#8221; dell\u0026#8217;annullamento in autotutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Come noto, l\u0026#8217;annullamento cosiddetto d\u0026#8217;ufficio (o atto di riesame in senso stretto) va annoverato tra i provvedimenti di \u0026#8220;secondo grado\u0026#8221; con cui l\u0026#8217;amministrazione esercita la funzione di riesame di atti gi\u0026#224; adottati, al fine di garantire la cura dell\u0026#8217;interesse pubblico in via continuativa. Si contraddistingue, in tale ampia categoria, per essere il provvedimento discrezionale di portata eliminativa, con effetti \u003cem\u003eex tunc\u003c/em\u003e, di un precedente atto affetto da illegittimit\u0026#224; originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo specifico aspetto della tempistica dell\u0026#8217;esercizio del potere di annullamento in autotutela \u0026#232; stato oggetto di pi\u0026#249; interventi normativi che hanno comportato una significativa evoluzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTradizionalmente \u0026#8722; sino a che non \u0026#232; stata introdotta la disposizione censurata \u0026#8211; la funzione del riesame \u0026#232; stata ritenuta espressione dello stesso potere esercitato in primo grado (o di un potere implicito che da questo derivava), di cui condivideva il carattere di inesauribilit\u0026#224;, e il suo fondamento costituzionale \u0026#232; stato rintracciato nel principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione. Ne \u0026#232; conseguito, sotto il profilo temporale, che il potere di annullamento \u0026#232; stato ritenuto inconsumabile e discrezionale nel \u003cem\u003equando\u003c/em\u003e, salvo il limite individuato dalla giurisprudenza, dapprima, nella carenza di un interesse concreto e attuale all\u0026#8217;annullamento per \u0026#8220;l\u0026#8217;operare del fatto compiuto\u0026#8221; e, di seguito, nella decorrenza di un termine ragionevole (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 15 novembre 1999, n. 1812 e sezione quinta, decisione 20 agosto 1996, n. 939, e ancor prima nella giurisprudenza europea, Corte di giustizia delle Comunit\u0026#224; europee, sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel Ltd contro Commissione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990 \u0026#8211; introdotto dall\u0026#8217;art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull\u0026#8217;azione amministrativa), che per la prima volta ha positivizzato, in termini generali, il potere di riesame \u0026#8211; ha fatto proprio il concetto del \u0026#171;termine ragionevole\u0026#187;, inserendo il mancato decorso di quel tempo tra le condizioni per il suo esercizio, accanto a quelle della presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino l\u0026#8217;annullamento del provvedimento di \u0026#8220;primo grado\u0026#8221; (distinte dal mero ripristino della legalit\u0026#224; violata) e della valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento (\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e \u003cem\u003eprimis\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;affidamento da loro in esso riposto) e dei controinteressati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento legislativo del 2005, per un verso, \u0026#232; stato inquadrato in un pi\u0026#249; ampio contesto di evoluzione ordinamentale caratterizzata da \u0026#171;una sempre maggiore attenzione al valore della certezza delle situazioni giuridiche e alla tendenziale attenuazione dei privilegi riconosciuti all\u0026#8217;amministrazione\u0026#187; e, per altro verso, ha indotto alla (almeno parziale) rimeditazione della teorica della perennit\u0026#224; della potest\u0026#224; amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la scelta normativa di una limitazione temporale tramite il ricorso a \u0026#171;un concetto non parametrico ma relazionale, riferito al complesso delle circostanze rilevanti nel caso [concreto]\u0026#187; ha comportato la sua qualificazione non come termine di decadenza del potere di autotutela, con sua conseguente \u0026#171;consum[azione] in via definitiva\u0026#187;, bens\u0026#236; come elemento determinante nella \u0026#171;modalit\u0026#224; di esercizio\u0026#187; di tale potere (ancora, Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2017), in una logica conformativa del potere al suo interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Proprio sull\u0026#8217;ambito applicativo del termine elastico il legislatore \u0026#232; tornato modificando, in duplice senso, l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha, in particolare, voluto ovviare agli inconvenienti connaturali all\u0026#8217;adozione di un concetto giuridico indeterminato, in luogo di una scadenza predeterminata, con riguardo all\u0026#8217;annullamento di atti favorevoli ai privati, tenendo in considerazione la fiducia sui \u0026#8220;titoli pubblici\u0026#8221; dei destinatari e dei terzi, non ultimi degli investitori stranieri e degli operatori del libero mercato europeo, negativamente incisi \u0026#171;dall\u0026#8217;incertezza giuridica delle procedure amministrative\u0026#187; (considerando n. 43 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva \u0026#171;Bolkestein\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la novella \u0026#232; intervenuta, in prima battuta, sul censurato comma 1, specificando per i provvedimenti autorizzatori e di attribuzione di vantaggi economici \u0026#8211; e dunque per gli atti ampliativi in cui \u0026#232; pi\u0026#249; evidente l\u0026#8217;affidamento del \u0026#8220;beneficiario\u0026#8221; dell\u0026#8217;atto \u0026#8211;, che l\u0026#8217;annullamento possa intervenire \u0026#171;entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell[a loro] adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argine temporale di tipo fisso \u0026#232; stato inteso come un vero e proprio termine decadenziale di \u0026#171;valenza nuova [volto] a stabilire limiti al potere pubblico nell\u0026#8217;interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati\u0026#187; e, dunque, espressione di una \u0026#171;regola di certezza dei rapporti [tra il potere pubblico e i privati], che rende immodificabile l\u0026#8217;assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si \u0026#232; consolidato nel tempo, [s\u0026#236; da far] prevalere l\u0026#8217;affidamento\u0026#187; (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 30 marzo 2016, n. 839).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa Corte, occupandosi dei poteri di controllo \u0026#8220;postumi\u0026#8221; riservati alla PA in caso di SCIA nel termine e alle condizioni di cui all\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003e(art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990), si \u0026#232; espressa nel senso che la decorrenza del relativo termine determina l\u0026#8217;\u0026#171;effetto estintivo di tale potere\u0026#187; e il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell\u0026#8217;interessato nei confronti dell\u0026#8217;amministrazione \u0026#171;ormai priva di poteri\u0026#187; e dei terzi controinteressati (sentenza n. 45 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCondivisibilmente, dunque, la novit\u0026#224; legislativa \u0026#232; stata ritenuta significativa di un \u0026#171;\u0026#8220;nuovo paradigma\u0026#8221; nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione [\u0026#8230;] nel quadro di una regolamentazione attenta ai valori della trasparenza e della certezza\u0026#187; (ancora, Consiglio di Stato, parere n. 839 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, come noto, nel nostro ordinamento, come in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, nelle cause riunite 42 e 49/59, Societ\u0026#233; nouvelle des usines de Pontiene \u0026#8211; Aci\u0026#233;res du Temple, SNUPAT) \u0026#232; riconosciuta tutela all\u0026#8217;affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ci\u0026#242; vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa provvedimentale, sia all\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante \u0026#171;Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questo \u0026#8722; nel solco dell\u0026#8217;orientamento gi\u0026#224; consolidato della giurisprudenza amministrativa con riguardo all\u0026#8217;autotutela nel suo complesso \u0026#8722;, in seconda battuta, il legislatore ha accompagnato il termine decadenziale fisso a una fattispecie di esclusione di sua applicabilit\u0026#224; per immeritevole considerazione della posizione del destinatario del provvedimento invalido: all\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e \u0026#232; stato cos\u0026#236; aggiunto il comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, a mente del quale l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; legittimata all\u0026#8217;annullamento del provvedimento invalido \u0026#171;anche dopo la scadenza del [predetto] termine\u0026#187;, allora fissato in \u0026#171;diciotto mesi\u0026#187;, in caso \u0026#171;di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell\u0026#8217;atto di notoriet\u0026#224; false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccezione, \u0026#232; il caso di ricordare, \u0026#232; interpretata dal giudice amministrativo \u0026#8722; sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione \u0026#171;o\u0026#187; e di un argomento teleologico \u0026#8722; nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all\u0026#8217;interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformit\u0026#224;, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovr\u0026#224; scontare l\u0026#8217;accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realt\u0026#224; di fatto, accertata inequivocabilmente dall\u0026#8217;amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926). Anche in tale caso, infatti, l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non \u0026#232; imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all\u0026#8217;amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realt\u0026#224; fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;operare del termine rigido e la previsione della sua inapplicabilit\u0026#224;, con il riespandersi del solo limite del \u0026#171;termine ragionevole\u0026#187;, secondo la logica della protezione dell\u0026#8217;affidamento solo se meritevole, trova riscontro anche nella loro differente decorrenza: a) la scadenza a mesi si computa \u0026#8722; secondo la chiara formula legislativa \u0026#8722; \u0026#171;dal momento dell\u0026#8217;adozione\u0026#187; del provvedimento di primo grado; b) diversamente, il termine ragionevole \u0026#8722; secondo la giurisprudenza amministrativa \u0026#8722; ha il suo avvio dal momento della scoperta dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; da parte della PA. Infatti, in questo secondo caso, l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, in un momento anteriore, di conoscere fatti e circostanze rilevanti a causa del comportamento imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento. In senso opposto, nel primo caso, l\u0026#8217;esclusione della \u0026#8220;decorrenza mobile\u0026#8221; si spiega con la ragione che non pu\u0026#242; la negligenza dell\u0026#8217;amministrazione procedente tradursi nel suo vantaggio di differire continuamente il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; di annullamento (tra le altre, Consiglio di Stato, sentenze n. 7134 e n. 1926 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Pi\u0026#249; di recente, l\u0026#8217;art. 63, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (\u003cem\u003eGovernance\u003c/em\u003e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 ha modificato il \u003cem\u003etempus\u003c/em\u003e \u003cem\u003ead quem\u003c/em\u003e previsto dal censurato comma 1 dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990, riducendolo da diciotto a dodici mesi. La relazione illustrativa al relativo disegno di legge ha\u003cem\u003e \u003c/em\u003eesplicitato la finalit\u0026#224; della novella di \u0026#171;consentire un pi\u0026#249; efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l\u0026#8217;interesse pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Infine, deve darsi ancora conto che attualmente \u0026#232; all\u0026#8217;esame del Parlamento un ulteriore abbassamento del termine \u003cem\u003ead quem \u003c/em\u003ea sei mesi (art. 1 del disegno di legge A.S. n. 1184 \u0026#8722; XIX Legislatura, recante \u0026#171;Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivit\u0026#224; economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, l\u0026#8217;ipotesi normativa di una riduzione del vigente termine non \u0026#232; una novit\u0026#224;, posto che gi\u0026#224; in passato, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine era stato ridotto, in via eccezionale e transitoria, a tre mesi (art. 264, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77) e atteso che, di recente, la sua riduzione a sei mesi \u0026#232; stata prevista nel settore speciale della produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione alla sola ipotesi del titolo abilitativo semplificato perfezionato per silenzio, ex art. 8, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante \u0026#171;Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 26, commi 4 e 5, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge 5 agosto 2022, n. 118\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8722; Come osservato dal rimettente, l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003enon reca, invece, alcuna speciale considerazione dell\u0026#8217;interesse al patrimonio artistico o di altri interessi \u0026#8220;sensibili\u0026#8221; (\u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e quelli inerenti al paesaggio, all\u0026#8217;ambiente e alla salute), diversamente da quanto avviene nella disciplina di altri istituti del procedimento ammnistrativo dettata dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 14, 14\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e, 14\u003cem\u003e-ter\u003c/em\u003e, 14-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, 16, 17, 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 19 e 20).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il legislatore, con riguardo all\u0026#8217;annullamento in autotutela, non ha ritenuto, dunque, n\u0026#233; di eccettuare al loro ricorrere l\u0026#8217;applicazione del termine di decadenza \u0026#8211; similmente ai casi in cui ha escluso l\u0026#8217;operare di alcuni istituti di semplificazione procedimentale (i meccanismi devolutivi per l\u0026#8217;acquisizione dei pareri e valutazioni tecniche di cui agli artt. 16 e 17) o provvedimentale (il silenzio-assenso cosiddetto verticale di cui all\u0026#8217;art. 20) e di liberalizzazione (la SCIA di cui all\u0026#8217;art. 19) \u0026#8722; n\u0026#233; di aumentare la sua durata (o di differire la sua decorrenza) \u0026#8211; similmente a quanto disposto nella disciplina della conferenza di servizi (che, agli artt. 14\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, e 14\u003cem\u003e-ter\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecomma 2, prevedono, rispettivamente, per la conferenza semplificata, il raddoppio del termine per la trasmissione della determinazione da parte dell\u0026#8217;amministrazione preposta agli interessi sensibili all\u0026#8217;amministrazione procedente e, nella conferenza simultanea, il raddoppio del termine di conclusione dei lavori) e del silenzio-assenso orizzontale tra amministrazioni (che, all\u0026#8217;art. 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, prevede la triplicazione del termine per la comunicazione dell\u0026#8217;atto di assenso dall\u0026#8217;amministrazione interpellata alla procedente, in difetto del quale si intende acquisito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure nei lavori preparatori dei ricordati tre interventi legislativi risulta essere mai stata sollecitata (a differenza di quanto avvenuto in ordine all\u0026#8217;approvazione del suddetto art. 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) la necessit\u0026#224; di un regime \u0026#8220;aggravato\u0026#8221; per la potest\u0026#224; di annullamento dei provvedimenti che coinvolgono tali interessi e, in particolare, non \u0026#232; mai stata posta in discussione la trasversalit\u0026#224; delle regole sul termine fisso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Nel concludere l\u0026#8217;esposizione del quadro normativo, va sottolineato che esso \u0026#232; coerente con l\u0026#8217;evoluzione delle relazioni tra privato e pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta \u0026#8220;supremazia\u0026#8221; (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua \u0026#8220;inesauribilit\u0026#224;\u0026#8221;, nel suo ancoraggio costituzionale \u0026#232;, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettivit\u0026#224; nazionale (art. 98 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal descritto passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere \u0026#232; strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse pubblico ed \u0026#232; proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell\u0026#8217;interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi \u0026#232; il procedimento amministrativo: in questa sede, l\u0026#8217;interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, \u0026#232; garanzia di legittimit\u0026#224; della decisione amministrativa, cos\u0026#236; formatasi, con la quale si esaurisce quel potere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimit\u0026#224;, non costituisce espressione di quel potere gi\u0026#224; esercitato, bens\u0026#236; di un altro potere riconosciuto in via generale all\u0026#8217;amministrazione, quello dell\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio, che, proprio perch\u0026#233; diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, \u0026#232; assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalit\u0026#224; di cui la funzione di autotutela \u0026#232; espressione. In particolare \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; osservato (punto 3.2.) \u0026#8211; in sede di riesame emerge l\u0026#8217;esigenza di una regola di certezza e di correttezza nei rapporti tra il potere pubblico e i privati, che rende immodificabile l\u0026#8217;assetto degli interessi che si \u0026#232; consolidato nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Alla luce del descritto quadro normativo e della sua evoluzione, possono essere esaminate le questioni di violazione dei princ\u0026#236;pi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione e della tutela del patrimonio storico e artistico, sollevate dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; La previsione del termine finale fisso per l\u0026#8217;esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi culturali, non risulta, anzitutto, manifestamente irragionevole e lesiva dell\u0026#8217;interesse culturale protetto dall\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; argomento centrale per tale conclusione la considerazione \u0026#8722; della cui rilevanza si \u0026#232; detto (punto 3.6.) \u0026#8722; che l\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio \u0026#232; espressione di una funzione di secondo grado, avente a oggetto un provvedimento emanato nell\u0026#8217;esercizio di un determinato potere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8722; Posto, infatti, che, con l\u0026#8217;annullamento in autotutela, l\u0026#8217;amministrazione reinterviene su una precedente attivit\u0026#224; amministrativa, \u0026#232; di questa che vanno, semmai, valorizzate le plurime regole a garanzia degli interessi pubblici di rango costituzionale dettate dalla legge sul procedimento o dalle leggi settoriali: tanto quelle in ordine alle modalit\u0026#224; di esercizio dei relativi poteri, quanto quelle relative al loro tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo senso, in via generale, si \u0026#232; visto che la legge n. 241 del 1990 appronta in diversi istituti un regime \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e per tali interessi \u0026#8220;sensibili\u0026#8221;, compreso quello culturale, ma ancora, significativamente, a loro d\u0026#224; rilievo nella disciplina della tempistica dei procedimenti di primo grado: l\u0026#8217;art. 2, al comma 2, fissa il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, ma fa salve le diverse disposizioni speciali e, soprattutto, consente, con le diverse forme dettate dai successivi commi 3 e 4, la sua elevazione sino a centottanta giorni, anche in considerazione \u0026#171;della natura degli interessi pubblici tutelati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, con specifico riferimento al settore dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;interesse alla tutela del patrimonio artistico nazionale trova un regime di speciale e puntuale protezione nel codice dei beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la disciplina del rilascio o rifiuto dell\u0026#8217;attestato di libera circolazione, necessario per l\u0026#8217;esportazione di un\u0026#8217;opera in altro Paese dell\u0026#8217;Unione europea (art. 68 cod. beni culturali), si connota per: 1) l\u0026#8217;assegnazione della competenza a organi tecnici qualificati (gli uffici di esportazione ex art. 68, comma 1, che sono un\u0026#8217;articolazione periferica del dicastero della cultura, incardinati presso talune Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 41, commi 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e, e 3, del d.P.C.m. 2 dicembre 2019, n. 169, recante \u0026#171;Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell\u0026#8217;Organismo indipendente di valutazione della performance\u0026#187;); 2) l\u0026#8217;imposizione in capo al denunciante di obblighi informativi e di consegna materiale dell\u0026#8217;opera alla pubblica amministrazione (art. 68, comma 1, cod. beni culturali); 3) il coinvolgimento istruttorio degli uffici ministeriali (art. 68, comma 2, cod. beni culturali) e il raccordo con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (art. 41, commi 1, lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e, del d.P.C.m. n. 169 del 2019; 4) la fissazione di uno speciale termine di definizione del procedimento individuato in quaranta giorni dalla presentazione della cosa (art. 68, comma 3, cod. beni culturali); 5) la necessit\u0026#224; della determinazione con un provvedimento espresso (per l\u0026#8217;operare dell\u0026#8217;esclusione del silenzio-assenso ai sensi dell\u0026#8217;art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990), il quale riporti \u0026#171;un motivato giudizio\u0026#187; sulla sussistenza o meno di un interesse culturale particolarmente importante o eccezionale, da esprimere secondo \u0026#171;indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro\u0026#187; (art. 68, commi 3 e 4, cod. beni culturali); e, infine: 6) il limite di validit\u0026#224; quinquennale nel caso di rilascio del titolo all\u0026#8217;esportazione, e, all\u0026#8217;opposto, in caso di suo diniego, l\u0026#8217;avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (art. 68, commi 5 e 6, cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, dunque, conforma puntualmente il potere autorizzatorio in ordine alla esportazione delle opere d\u0026#8217;arte per la finalit\u0026#224; di preservare \u0026#171;l\u0026#8217;integrit\u0026#224; del patrimonio culturale in tutte le sue componenti\u0026#187; (art. 64-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. beni culturali), ma anche a garanzia degli interessi sui quali quel potere interferisce (la propriet\u0026#224; del bene, la relativa disponibilit\u0026#224; e il regime della sua circolazione), e l\u0026#8217;ufficio di esportazione, cui quel potere \u0026#232; attribuito, nell\u0026#8217;esercitarlo, oltre a rispettare le relative regole, \u0026#232; chiamato a concretizzarlo, tramite la corretta espressione della discrezionalit\u0026#224;, nel contesto fattuale e nel contemperamento di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8722; Qualora, tuttavia, l\u0026#8217;amministrazione si avveda che il provvedimento di primo grado presenti profili di illegittimit\u0026#224; e valuti se provvedere all\u0026#8217;annullamento di ufficio, non \u0026#232; contrario alla ragionevolezza che l\u0026#8217;interesse di particolare rango costituzionale, quale la protezione del patrimonio storico e artistico, abbia nella funzione di riesame una considerazione diversa da quella che gli \u0026#232; riservata nel relativo procedimento di primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, si \u0026#232; detto, sul piano generale, che l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge n. 241 del 1990\u003cem\u003e \u003c/em\u003eha ormai inequivocabilmente sancito che la potest\u0026#224; di annullamento \u0026#232; distinta da quella esercitata in primo grado ed \u0026#232; spendibile unicamente nei modi e nei tempi con cui la legge la ha appositamente conformata. Ma la stessa conformazione risulta\u0026#160;adeguata, sul piano settoriale, anche per l\u0026#8217;interesse culturale: per quest\u0026#8217;ultimo si \u0026#232; visto vigere in primo grado un regime di tutela che gli d\u0026#224; prevalenza rispetto agli altri interessi coinvolti nonch\u0026#233; una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, con la conseguenza che non \u0026#232; irragionevole la scelta legislativa secondo cui \u0026#8722; una volta esercitato quel potere \u0026#8211; la valutazione sul suo riesame, quanto alle modalit\u0026#224; procedimentali e, in particolare, quanto alla tempistica del suo esercizio, sia ricondotta al regime ordinario e generale dell\u0026#8217;autotutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa sede, sullo specifico piano della discrezionalit\u0026#224;, gli interessi considerati in primo grado \u0026#8722; pur di rilievo costituzionale \u0026#8722; acquistano diversa consistenza, perch\u0026#233; si confrontano con interessi ulteriori, non solo di natura privata, ma anche pubblica: nel valutare l\u0026#8217;\u003cem\u003ean \u003c/em\u003edell\u0026#8217;annullamento,\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon solo l\u0026#8217;organo competente deve tenere in considerazione l\u0026#8217;interesse pubblico primario in precedenza tutelato dal provvedimento invalido, ma deve soppesare anche quelli, sempre di natura pubblica, al ripristino della legalit\u0026#224; (che spesso trova coincidenza con l\u0026#8217;interesse del controinteressato pregiudicato dal provvedimento emesso in favore di altri) e alla certezza delle relazioni giuridiche, nonch\u0026#233; la posizione, di natura privata, di affidamento del destinatario della determinazione favorevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, deve ricordarsi che questa Corte \u0026#8722; in tema di autotutela tributaria che \u0026#232; \u003cem\u003especies \u003c/em\u003edi quella amministrativa, e che pure coinvolge interessi di rango costituzionale quale quello fiscale (sentenza n. 181 del 2017) \u0026#8722; ha gi\u0026#224; avuto modo di valorizzare come nella fase del riesame si accresca il numero di interessi oggetto della valutazione dell\u0026#8217;annullamento d\u0026#8217;ufficio, rispetto a quelli cui \u0026#232; preordinata la funzione di primo grado, e tra questi quello \u0026#171;alla stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici di diritto pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Ebbene, in tale contesto, lo specifico bilanciamento operato dal censurato art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003enel suo complesso risulta non reprensibile anche con riguardo alla tutela degli interessi sensibili quale quello culturale. La disposizione prevede, infatti, una regolazione della dialettica degli interessi in gioco il cui punto di equilibrio \u0026#232; dato dalla \u0026#8220;variabile tempo\u0026#8221;, secondo una dinamica a triplice livello che non \u0026#232; affatto manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, sino alla scadenza del termine annuale, il rilievo costituzionale dell\u0026#8217;interesse pubblico cui l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; preposta \u0026#8722; seppur non pu\u0026#242; giustificare di per s\u0026#233; la determinazione di annullamento dell\u0026#8217;atto viziato \u0026#8211; \u0026#232;, ordinariamente, un elemento preponderante nella decisione sull\u0026#8217;\u003cem\u003ean \u003c/em\u003edell\u0026#8217;annullamento, \u0026#171;ten[uto] conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati\u0026#187;. Conseguentemente, la giurisprudenza amministrativa riconosce in ragione della sua rilevanza l\u0026#8217;attenuazione dell\u0026#8217;onere motivazionale che grava sull\u0026#8217;amministrazione che si determina nel senso di annullare l\u0026#8217;atto invalido (per tutte, Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la ragione di interesse pubblico in parola pu\u0026#242; continuare a sostenere l\u0026#8217;annullamento oltre il termine di decadenza e sino a \u0026#171;un termine ragionevole\u0026#187;, tutte le volte in cui l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; sia derivata dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;amministrazione di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell\u0026#8217;interesse pubblico primario nell\u0026#8217;ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado a causa del comportamento dell\u0026#8217;istante di cui al comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che, pertanto, non pu\u0026#242; rivendicare la tutela dell\u0026#8217;aspettativa a conservare gli effetti favorevoli del provvedimento. La fattispecie di esclusione del termine annuale prevista dal comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ha accompagnato la prima introduzione del termine fisso e vi \u0026#232; indissolubilmente e ragionevolmente legata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo, il legislatore ha ritenuto che, alla decorrenza del periodo annuale (salvo il ricorrere della suddetta eccezione), l\u0026#8217;amministrazione esaurisca i margini per una ulteriore tutela dell\u0026#8217;interesse pubblico primario e di conseguenza diventi irretrattabile il provvedimento di primo grado, ferme restando \u0026#171;le responsabilit\u0026#224; connesse all\u0026#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo\u0026#187; (art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, ultimo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. In particolare, dunque, sia la posizione di \u0026#8220;matrice individuale\u0026#8221; dell\u0026#8217;affidamento del destinatario del provvedimento favorevole, sia simultaneamente l\u0026#8217;interesse di \u0026#8220;matrice collettiva\u0026#8221; alla certezza e alla stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, deve rammentarsi che la giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che la tutela dell\u0026#8217;affidamento \u0026#232; \u0026#171;ricaduta e declinazione \u0026#8220;soggettiva\u0026#8221;\u0026#187; della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un \u0026#171;elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto\u0026#187;, connaturato sia all\u0026#8217;ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale (sentenze n. 36 del 2025, n. 70 del 2024 e n. 210 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa ottica, non pu\u0026#242; non considerarsi che l\u0026#8217;esigenza di irretrattabilit\u0026#224; del provvedimento amministrativo ampliativo oltre un tempo definito trascende il rapporto tra amministrazione e amministrato, in quanto il \u0026#8220;titolo pubblico\u0026#8221; condiziona fortemente le relazioni giuridiche che quest\u0026#8217;ultimo intrattiene successivamente con i terzi, tanto con riguardo alla circolazione dei beni che ne sono oggetto, quanto con riguardo alle attivit\u0026#224; degli amministrati che li presuppongono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;opzione invocata di inoperativit\u0026#224; del termine finale fisso per l\u0026#8217;esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori potrebbe generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un\u0026#8217;ottica pi\u0026#249; complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell\u0026#8217;arte) e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; del \u0026#8220;sistema Paese\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, deve sottolinearsi che \u0026#8220;il tempo\u0026#8221; costituisce un fattore determinante della sicurezza giuridica ormai non solo nei rapporti tra privati, ma anche nelle relazioni tra privati e amministrazione, concorrendo a realizzare il descritto mutamento di paradigma di tali relazioni, incise dall\u0026#8217;attuale concezione del potere pubblico nel suo ancoraggio costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, diversamente dalla prospettiva del rimettente, non pu\u0026#242; condividersi \u0026#8722; in ragione della natura del potere di annullamento, della sua disciplina e di quella dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di primo grado che ne \u0026#232; oggetto \u0026#8211; che il legislatore, con il censurato termine trasversale di consumazione del potere di annullamento, abbia sacrificato gli interessi \u0026#8220;primari\u0026#8221;, come quello alla tutela del patrimonio storico, nel loro \u0026#171;nucleo essenziale\u0026#187; (sentenza n. 85 del 2013), ma, piuttosto risulta che, nel concorrere di tali interessi con princ\u0026#236;pi del pari di rango costituzionale, abbia inteso garantire \u0026#171;una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all\u0026#8217;interno dei quali si esprime la discrezionalit\u0026#224; delle scelte [\u0026#8230;] amministrative\u0026#187; (sentenza n. 196 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Quanto al profilo della violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., deve ancora escludersi che il limite temporale del potere di autotutela leda, come lamentato dal rimettente, il principio di buon andamento, potendone piuttosto costituire attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rinnovata cura dell\u0026#8217;interesse pubblico in sede di riesame attua il buon andamento sin tanto che rispetti il principio di legalit\u0026#224; sostanziale (sentenze n. 209 del 2023 e n. 45 del 2019) e dunque le forme di esercizio e i limiti cui \u0026#232; soggetto, i quali sono preordinati anche alla migliore soddisfazione dello stesso interesse primario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; affermato, in relazione alla previsione di termini di decadenza dell\u0026#8217;autotutela in materia previdenziale, che questi, lungi dal porsi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresentino uno strumento volto, sia pure indirettamente, ad accrescere l\u0026#8217;efficienza dell\u0026#8217;azione amministrativa (sentenze n. 258 del 2022 e n. 191 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; va aggiunto che il termine estintivo del potere di annullamento influisce sulla qualit\u0026#224; dello stesso processo decisionale di primo grado: la limitazione della potest\u0026#224; di autotutela incentiva gli organi competenti alla attenta valutazione e ponderazione degli interessi gi\u0026#224; in primo grado; valutazione che potrebbe essere meno meditata nella consapevolezza di avere una seconda \u003cem\u003echance\u003c/em\u003e di intervento, tramite un \u003cem\u003econtrarius actus\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003erispetto a quello originariamente assunto in via illegittima, senza limiti temporali predeterminati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto trova riscontro proprio con riferimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa di rilascio degli attestati di libera circolazione, in relazione alla quale, di recente, il Ministero della cultura ha invitato gli uffici di esportazione a prestare maggiore attenzione nell\u0026#8217;esame delle istanze loro presentate, anche alla luce dei limiti temporali di cui all\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (circolare della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del 24 maggio 2024, n. 21).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; In conclusione, le questioni aventi ad oggetto la violazione degli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e art. 97, secondo comma, Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 5, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione quadro del Consiglio d\u0026#8217;Europa sul valore del patrimonio culturale per la societ\u0026#224;, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la legge 1\u0026#176; ottobre 2020, n. 133, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondate\u003cem\u003e \u003c/em\u003ele questioni di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250626155023.pdf","oggetto":"Procedimento amministrativo - Discrezionalit\u0026#224; amministrativa - Annullamento d\u0026#8217;ufficio - Previsione che il provvedimento illegittimo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, sussistendone ragioni di interesse pubblico, pu\u0026#242; essere annullato d\u0026#8217;ufficio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell\u0026#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - Denunciata previsione di un termine fisso operante non solo in relazione ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici, ma indiscriminatamente, con riguardo a ogni provvedimento di autorizzazione, bench\u0026#233; incidente sull\u0026#8217;interesse primario alla tutela del patrimonio culturale - Previsione di una barriera temporale predeterminata il cui superamento, implicando la consumazione in concreto del potere, preclude in modo irragionevole la ricerca di un punto di equilibrio tra i diritti contrapposti - Compromissione della tutela del patrimonio artistico e culturale della Nazione - Disciplina in virt\u0026#249; della quale l\u0026#8217;interesse pubblico alla tutela del patrimonio artistico e culturale, per effetto del decorso del tempo, si rivela meccanicamente recessivo rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale - Normativa incoerente rispetto ad altri istituti procedimentali, nel cui ambito il legislatore ha stabilito una normativa differenziata qualora rilevino interessi primari legati alla suddetta tutela - Lesione della responsabilit\u0026#224; individuale e collettiva nei confronti dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale e dell\u0026#8217;obbligo dello Stato italiano di riconoscere l\u0026#8217;interesse pubblico associato agli elementi dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale, in conformit\u0026#224; con la loro importanza per la societ\u0026#224; a promuovere la protezione dell\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dalla Convenzione quadro del Consiglio d\u0026#8217;Europa sul valore del patrimonio culturale, la quale, garantendo il diritto all\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;eredit\u0026#224; culturale, erode la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nazionale in materia di beni culturali - Contrasto con il principio di promozione e sviluppo della cultura.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46790","titoletto":"Procedimento amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Annullamento d\u0027ufficio in autotutela - Termine per l\u0027esercizio del potere - Fissazione in un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dall\u0027adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - Applicazione del termine anche per le autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale - Denunciata violazione degli obblighi internazionali a tutela del patrimonio culturale nazionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 193002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 5, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società, dell’art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Il rimettente si limita a evocare gli impegni assunti dallo Stato italiano con la indicata Convenzione; pertanto, la denuncia è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 45832; S. 108/2023 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 45553\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46791","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero":"241","articolo":"21","specificazione_articolo":"nonies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"27/10/2005","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"27/10/2005","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"lett. d)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"27/10/2005","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"lett. a)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione","data_legge":"27/10/2005","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"lett. c)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46791","titoletto":"Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Fondamento costituzionale e sovranazionale - Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Requisiti - Necessità che l\u0027affidamento sia incolpevole e in buona fede - Applicazione della tutela sia all\u0027attività provvedimentale che di diritto privato della pubblica amministrazione. (Classif. 007001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’ordinamento interno, come in quello europeo, è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all\u0027attività amministrativa di diritto privato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tutela dell’affidamento è ricaduta e declinazione “soggettiva” della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2025 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003e46709; S. 70/2024 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 46108;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 210/2021\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- mass. 44268\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46792","numero_massima_precedente":"46790","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46792","titoletto":"Procedimento amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Espressione di una situazione soggettiva al servizio di interessi collettivi - Condizioni per il corretto esercizio - Uso proporzionato - Confronto con altri interessi pubblici e con quelli privati coinvolti. (Classif. 193002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.). Dal passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46793","numero_massima_precedente":"46791","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"98","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46793","titoletto":"Procedimento amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Annullamento d\u0027ufficio in autotutela - Termine per l\u0027esercizio del potere - Fissazione in un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dall\u0027adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - Applicazione del termine anche per le autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della tutela del patrimonio culturale nazionale - Insussistenza\u{A0}- Non fondatezza delle questioni. (Classif. 193002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 21-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. La previsione del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi culturali, non risulta manifestamente irragionevole e lesiva dell’interesse culturale protetto dall’art. 9 Cost. La disposizione censurata prevede, infatti, una regolazione della dialettica degli interessi in gioco il cui punto di equilibrio è dato dalla “variabile tempo”, secondo la dinamica a triplice livello configurata dall’art. 21-\u003cem\u003enonies \u003c/em\u003enel suo complesso. Ciò risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. Deve ancora escludersi che il limite temporale del potere di autotutela leda il principio di buon andamento, potendone piuttosto costituire attuazione, sin tanto che rispetti il principio di legalità sostanziale e dunque le forme di esercizio e i limiti cui è soggetto, i quali sono preordinati anche alla migliore soddisfazione dello stesso interesse primario. A ciò va aggiunto che il termine estintivo del potere di annullamento influisce sulla qualità dello stesso processo decisionale di primo grado: la limitazione della potestà di autotutela incentiva gli organi competenti alla attenta valutazione e ponderazione degli interessi già in primo grado; valutazione che potrebbe essere meno meditata nella consapevolezza di avere una seconda \u003cem\u003echance \u003c/em\u003edi intervento, tramite un \u003cem\u003econtrarius actus\u003c/em\u003e, rispetto a quello originariamente assunto in via illegittima, senza limiti temporali predeterminati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 209/2023 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 45850; S. 258/2022 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 45261; S. 45/2019\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e - mass. 41237\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 181/2017 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 40314; S. 191/2005 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 29394; S. 196/2004 \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(33, 37, 41);\"\u003e- \u003c/em\u003e\u003cem\u003emass. 28574\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46792","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/08/1990","data_nir":"1990-08-07","numero":"241","articolo":"21","specificazione_articolo":"nonies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46764","autore":"Aliberti C.","titolo":"La Corte costituzionale ed il tempo nella tutela dei beni culturali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45814","autore":"AVERARDI A. – CAMPAGNA M. F.","titolo":"Il caso Vasari: ovverosia del diritto in fuga dall’ars inveniendi","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giustamm.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46763","autore":"Fonderico G.","titolo":"La Corte costituzionale e la pazienza di semplificare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"745","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46342","autore":"Gandino A.","titolo":"La lettura costituzionale dell’autotutela amministrativa: verso quale certezza?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"30","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46341_2025_88.pdf","nome_file_fisico":"88-2025_Gandino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46348","autore":"Ramotti C.","titolo":"Il «tempo» dell’annullamento d’ufficio tra normativa primaria e interessi di rango costituzionale: la tutela del patrimonio culturale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"26","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46347_2025_88.pdf","nome_file_fisico":"88-2025_Ramotti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46701","autore":"Serra G.","titolo":"Legittimità costituzionale del termine decadenziale fisso per l\u0027annullamento d\u0027ufficio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"Dicembre","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2597","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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