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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 \u0026#8220;Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale\u0026#8221;), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-17 settembre 2020, depositato in cancelleria il 18 settembre 2020, iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Marche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 luglio 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 14-17 settembre 2020 e depositato il 18 settembre 2020 (reg. ric. n. 84 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, l\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, \u0026#8220;Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente evidenzia che i commi 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), come sostituiti dall\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, regolamentano il procedimento di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell\u0026#8217;azienda sanitaria unica regionale (ASUR) della Regione Marche, limitandosi a stabilire che questi debbano essere individuati dal direttore generale tra i dirigenti delle professioni sanitarie delle rispettive aree di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali disposizioni, ad avviso del ricorrente, si porrebbero in palese contrasto con la norma statale di cui all\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), costituente principio fondamentale della legislazione statale in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che espressamente prescrive che: \u0026#171;[i]l direttore di dipartimento \u0026#232; nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 ottobre 2020, la Regione Marche si \u0026#232; costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione contesta, in particolare, la qualificazione come principio fondamentale in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, invocato dal ricorrente quale parametro interposto violato dalle norme impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale tale assunto sarebbe errato in quanto le norme legislative statali in materia di organizzazione e gestione delle aziende sanitarie non assumono \u0026#8211; per ci\u0026#242; solo \u0026#8211; la natura e la qualifica di principi fondamentali, con il conseguente effetto di risultare inderogabili per la legislazione regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ritiene, in particolare, che la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sia contraddetta dalla circostanza che il richiamato art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#232; stato introdotto nel corpo di tale atto normativo dall\u0026#8217;art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nel vigore del riparto costituzionale delle competenze legislative anteriore alla riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per cui la disposizione statale potrebbe essere qualificata come \u0026#171;norma di dettaglio cedevole\u0026#187;, ossia come norma immediatamente efficace e auto-applicativa, ma derogabile dall\u0026#8217;intervento successivo del legislatore regionale, proprio perch\u0026#233; non costituente principio fondamentale della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale rileva, infine, che anche a voler ammettere, in via subordinata, che l\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 costituisca effettivamente principio fondamentale della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, le norme regionali impugnate non potrebbero necessariamente ritenersi, per il solo fatto di non richiamare espressamente la disposizione statale, in contrasto con questa, risultando possibile una loro interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria integrativa depositata il 1\u0026#176; marzo 2021, la difesa regionale ha ribadito le argomentazioni gi\u0026#224; illustrate nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio e ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni ivi formulate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 84 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, \u0026#8220;Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente la legge regionale impugnata, che nel suo unico comma sostituisce interamente l\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Marche n. 13 del 2003, nello stabilire che i direttori di dipartimento possano essere nominati tra i semplici dirigenti delle professioni sanitarie, si porrebbe in contrasto con la norma statale di cui all\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), costituente principio fondamentale della legislazione statale in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che prescrive, invece, che i direttori di dipartimento debbano essere individuati dal direttore generale nell\u0026#8217;ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La Regione Marche si \u0026#232; costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base dell\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 non costituirebbe principio fondamentale in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; e che, comunque, anche laddove si ritenesse fondata la ricostruzione avanzata dal ricorrente, le norme regionali impugnate potrebbero essere interpretate in senso conforme ai requisiti stabiliti dalla disciplina statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Preliminare all\u0026#8217;esame del merito delle questioni \u0026#232; la delimitazione del thema decidendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, bench\u0026#233; il ricorrente denunci l\u0026#8217;intero testo della legge reg. Marche n. 30 del 2020, le censure formulate nel ricorso si appuntano esclusivamente sui commi 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 8 della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), come sostituiti dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisultano, invece, sostanzialmente estranee all\u0026#8217;impugnativa \u0026#8211; alla luce dei profili enunciati nel ricorso \u0026#8211; le altre norme contenute nella legge reg. Marche n. 30 del 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Con riferimento alle norme cui l\u0026#8217;impugnativa va limitata, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; \u0026#200;, innanzitutto, necessario individuare l\u0026#8217;ambito materiale nel quale si collocano le disposizioni regionali impugnate, che disciplinano il procedimento di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell\u0026#8217;azienda sanitaria unica regionale (ASUR) della Regione Marche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di ricondurre alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006), rilevando in particolare \u0026#171;la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0026#8217;utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacit\u0026#224;, dalla professionalit\u0026#224; e dall\u0026#8217;impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 371 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme in esame vanno, pertanto, ricondotte, conformemente alla prospettazione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, nell\u0026#8217;ambito della competenza legislativa concorrente in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; In questa prospettiva, il ricorrente sostiene che l\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 costituisca espressione di un principio fondamentale della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, per cui le norme impugnate, omettendo ogni riferimento ai requisiti stabiliti dalla disposizione statale per la nomina dei direttori di dipartimento, eccederebbero dalla sfera di competenza legislativa riservata alla Regione ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa preliminarmente evidenziato che il modello dipartimentale rappresenta uno degli schemi organizzativi pi\u0026#249; diffusi nella sanit\u0026#224; italiana (il comma 1 dell\u0026#8217;art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che: \u0026#171;[l]\u0026#8217;organizzazione dipartimentale \u0026#232; il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivit\u0026#224; delle Aziende sanitarie\u0026#187;) e che alla organizzazione dipartimentale della sanit\u0026#224; corrisponde una disciplina degli incarichi direttivi posta dallo stesso d.lgs. n. 502 del 1992, cos\u0026#236; come progressivamente modificato ed integrato dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, va notato che la disciplina della dirigenza pubblica in materia sanitaria costituisce un modello che presenta numerose peculiarit\u0026#224; rispetto alle previsioni generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che trova spiegazione nella considerazione che la dirigenza sanitaria opera nell\u0026#8217;ambito, estremamente sensibile, dei diritti sociali costituzionalmente garantiti. A questa \u0026#232; richiesta una particolare competenza, non solo professionale e tecnica, ma anche gestionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il processo di regionalizzazione e di aziendalizzazione del servizio sanitario avviato dal d.lgs. n. 502 del 1992 ha cercato di ovviare alle diffuse inefficienze che si erano registrate nell\u0026#8217;organizzazione della sanit\u0026#224;, prevedendo l\u0026#8217;innesto di criteri imprenditoriali e di moduli aziendalistici nell\u0026#8217;organizzazione del servizio pubblico e disegnando un sistema di tendenziale separazione tra politica e amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, al vertice dell\u0026#8217;azienda sanitaria \u0026#232; stato posto il direttore generale quale organo monocratico, con \u0026#171;[t]utti i poteri di gestione\u0026#187; dell\u0026#8217;azienda (art. 3, comma 6, del d. lgs. n. 502 del 1992), al quale spetta la responsabilit\u0026#224; della direzione dell\u0026#8217;azienda sanitaria e la cui nomina, riservata alla discrezionalit\u0026#224; politica della Giunta regionale, deve rispettare il possesso degli specifici requisiti stabiliti dall\u0026#8217;art. 3-bis del d.lgs. 502 del 1992 e dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante \u0026#171;Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitari\u0026#187;, potendo essere operata la scelta esclusivamente tra i soggetti iscritti nel relativo elenco nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Il particolare rilievo attribuito dalla disciplina statale ai requisiti di competenza e di professionalit\u0026#224;, che lo stesso direttore generale deve possedere, permette di cogliere la specifica ratio della norma contenuta nel comma 2 dell\u0026#8217;art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi della quale: \u0026#171;[i]l direttore di dipartimento \u0026#232; nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla discrezionalit\u0026#224; politica che, in ogni caso, contraddistingue la nomina del direttore generale si affiancano, infatti, i vincoli posti dalla disciplina statale nella scelta dei direttori di dipartimento; questi ultimi, infatti, non possono essere individuati nell\u0026#8217;ambito generico dei dirigenti sanitari, ma tra i pi\u0026#249; qualificati direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa statale, imponendo al direttore generale di selezionare il direttore di dipartimento fra i dirigenti aventi tali incarichi, pone un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all\u0026#8217;organo apicale, fissando alcuni specifici requisiti che hanno l\u0026#8217;evidente scopo di assicurare la competenza, la professionalit\u0026#224; e la specifica esperienza del soggetto chiamato alla guida del dipartimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, emerge chiaramente che i criteri posti dall\u0026#8217;art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 costituiscono espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, vincolante la legislazione regionale di dettaglio in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, volto a disciplinare in modo uniforme, a livello nazionale, la procedura di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; Quanto rilevato consente di escludere l\u0026#8217;esperibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regionali censurate volta al coordinamento sistematico con la disciplina statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contenuto e la funzione svolta dalla suddetta norma statale nel sistema ne attestano, infatti, inequivocabilmente, in conformit\u0026#224; alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2021; n. 78 del 2020; n. 164 del 1 2019; n. 246 e n. 94 del 2018; n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007), la natura di principio fondamentale della legislazione statale. Pertanto, stante il contrasto delle disposizioni denunciate con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; evocato dal ricorrente, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Marche n. 13 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, \u0026#8220;Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale\u0026#8221;), limitatamente alla parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 8, commi 3 e 4, della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Marche - Modifica alla legge regionale n. 13 del 2003 [Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale] - Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica, dipartimento delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione dell\u0027ASUR e del servizio sociale professionale dell\u0027ASUR - Requisiti per la nomina dei direttori di dipartimento.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44120","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio principale - Impugnazione rivolta a un intero testo di legge - Restrizione, in base alle censure formulate, a un solo articolo.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 30 del 2020, l\u0027oggetto del giudizio va limitato al solo art. 1, sostitutivo dei commi 3 e 4 dell\u0027art. 8 della legge reg. Marche n. 13 del 2013. Benché il ricorrente denunci l\u0027intero testo della legge reg. Marche n. 30, infatti, le censure formulate nel ricorso si appuntano esclusivamente sui due commi citati, come sostituiti dall\u0027art. 1 della stessa legge regionale, risultando, invece, sostanzialmente estranee all\u0027impugnativa le altre norme in essa contenute.","numero_massima_successivo":"44121","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"09/07/2020","data_nir":"2020-07-09","numero":"30","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"20/06/2003","data_nir":"2003-06-20","numero":"13","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"20/06/2003","data_nir":"2003-06-20","numero":"13","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44121","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Marche - Nomina dei direttori di dipartimento delle aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) - Requisiti di competenza e di professionalità richiesti - Inclusione dei dirigenti sanitari - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia della tutela della salute - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l\u0027art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Marche n. 13 del 2003, prevedendo che i direttori di dipartimento delle aziende del Servizio sanitario regionale possano essere nominati tra i dirigenti delle professioni sanitarie. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con i criteri posti dall\u0027art. 17-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione del principio fondamentale della legislazione statale nella materia della tutela della salute, secondo il quale i direttori di dipartimento debbono essere individuati nell\u0027ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento. \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa normativa statale - nel porre un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all\u0027organo apicale - vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia, disciplinando in modo uniforme, a livello nazionale, la procedura di nomina dei citati direttori di dipartimento. La giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria alla materia «tutela della salute», rilevando in particolare la stretta inerenza che tutte le norme \u003cem\u003ede quibus\u003c/em\u003e presentano con l\u0027organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0027utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall\u0027impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 129 del 2012, n. 371 del 2008, n. 50 del 2007, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44122","numero_massima_precedente":"44120","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"09/07/2020","data_nir":"2020-07-09","numero":"30","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"20/06/2003","data_nir":"2003-06-20","numero":"13","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"20/06/2003","data_nir":"2003-06-20","numero":"13","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"17","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44122","titoletto":"Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Interpretazione costituzionalmente orientata volta al coordinamento sistematico delle disposizioni regionali censurate con la disciplina statale - Esclusione, in ragione della natura di principio fondamentale della legislazione statale.","testo":"Va esclusa l\u0027esperibilità di un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regionali censurate volta al coordinamento sistematico con la disciplina statale in materia di tutela della salute, in ragione della natura di principio fondamentale di quest\u0027ultima. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 1 2019, n. 246 del 2018, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007, riguardo la natura di principio fondamentale della legislazione statale ivi indicata in materia sanitaria\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44121","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40682","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 179 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2969","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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