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C. e S. C., con ordinanza del 6 giugno 2024, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con ordinanza del 6 giugno 2024, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2024 ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il Tribunale rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; chiamato a giudicare della responsabilit\u0026#224; penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia (ex artt. 81 e 572, secondo comma, cod. pen.) \u0026#171;perch\u0026#233;, con pi\u0026#249; azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalit\u0026#224; educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori conviventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, ritiratosi in camera di consiglio e pervenuto al riconoscimento della responsabilit\u0026#224; penale ascritta agli imputati, \u0026#171;sono emersi profili di non manifesta infondatezza in ordine all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e al \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;applicazione della pena accessoria\u0026#187; della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, quale prevista dall\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI presupposti per l\u0026#8217;applicazione della pena accessoria sarebbero integrati, in quanto gli atti di maltrattamento e vessazione compiuti dai genitori in danno dei figli minori si sono estrinsecati in \u0026#171;metodi educativi connotati dall\u0026#8217;uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali delle persone offese\u0026#187;. Al contempo, durante il processo \u0026#232; emersa \u0026#171;la ricomposizione del quadro familiare, tanto da far apparire l\u0026#8217;accertato fatto di maltrattamenti come insuscettibile di ulteriore reiterazione\u0026#187;: in questo quadro, la \u0026#171;automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nell\u0026#8217;interesse del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Tutto ci\u0026#242; premesso, il giudice rimettente rileva che, nella sentenza n. 222 del 2018, questa Corte ha affermato che l\u0026#8217;attribuzione al giudice di una certa discrezionalit\u0026#224; nella determinazione in concreto della pena, entro il minimo e il massimo previsti dalla legge, costituisce \u0026#171;naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali\u0026#187;, tanto che \u0026#171;se la \u0026#8220;regola\u0026#8221; \u0026#232; rappresentata dalla \u0026#8220;discrezionalit\u0026#224;\u0026#8221;, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) \u0026#232; per ci\u0026#242; solo \u0026#8220;indiziata\u0026#8221; di illegittimit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, la rigidit\u0026#224; applicativa determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso \u0026#171;rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilit\u0026#224; genitoriale meno gravi\u0026#187;, oltre che distoniche rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost. La durata fissa della pena accessoria, inoltre, non sarebbe proporzionata \u0026#171;rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducibili ai presupposti applicativi\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, continua il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a seguito della sentenza di questa Corte n. 102 del 2020, nella analoga fattispecie della sottrazione e trattenimento di minore all\u0026#8217;estero di cui all\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., la pena accessoria della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale \u0026#171;non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell\u0026#8217;evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell\u0026#8217;esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, pertanto, \u0026#171;comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non gi\u0026#224; semplicemente \u003cem\u003ede facto\u003c/em\u003e \u0026#8211; come pu\u0026#242; avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario \u0026#8211; ma \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003ejure\u003c/em\u003e\u0026#187;, cos\u0026#236; violando gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., oltre che l\u0026#8217;art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo: \u0026#171;complesso normativo\u0026#187;, questo, dal quale emerge il preminente interesse dei minori quale principio che dovrebbe guidare ogni decisione che li riguarda, \u0026#171;di talch\u0026#233; qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilit\u0026#224; genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con l\u0026#8217;esigenza di tutela del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., infine, contrasterebbe con il principio di proporzionalit\u0026#224; ex artt. 3 e 27 Cost., anche perch\u0026#233; la pena comminata sarebbe eccessiva quando \u0026#171;risulti comprovato il ripristino della situazione familiare\u0026#187; e sia dunque meritevole di tutela l\u0026#8217;interesse del minore \u0026#171;alla preservazione del nucleo familiare cos\u0026#236; ricomposto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Il giudice rimettente chiede, pertanto, che l\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen. sia dichiarato costituzionalmente illegittimo sia \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale comporta la sospensione dell\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporla\u0026#187;, sia \u0026#171;nella parte in cui la misura della sospensione della responsabilit\u0026#224; genitoriale \u0026#232; disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anzich\u0026#233; in misura eguale a quella della pena principale inflitta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e richiesto non troverebbe alcuna preclusione, poich\u0026#233; il sistema nel suo complesso offrirebbe a questa Corte gi\u0026#224; \u0026#171;precisi punti di riferimento\u0026#187; e \u0026#171;soluzioni \u0026#8220;gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 236 del 2016), quali sarebbero quelli di cui all\u0026#8217;art. 37 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio, n\u0026#233; si sono costituite le parti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale di Siena, sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di un procedimento penale per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 572, secondo comma, cod. pen., ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost. e all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., il quale prevede, per un verso, che in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale sia sospeso l\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale e, per un altro, che detta pena accessoria sia irrogata per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce di essere pervenuto a riconoscere la responsabilit\u0026#224; penale di due genitori, imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori conviventi (art. 572, secondo comma, cod. pen.), ai quali deve pertanto irrogare anche la pena accessoria di cui all\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen. Essendo tuttavia emersa, durante il dibattimento, la ricomposizione del quadro familiare, ritiene che la \u0026#171;automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nell\u0026#8217;interesse del minore\u0026#187;: di qui i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati su entrambe le norme ricavabili dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;rigidit\u0026#224; applicativa\u0026#187; che esse richiedono, infatti, determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso \u0026#171;rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilit\u0026#224; genitoriale meno gravi\u0026#187;, non consentirebbe di tenere in considerazione l\u0026#8217;interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare e si rivelerebbe distonica rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiamando la sentenza n. 102 del 2020 di questa Corte, il giudice rimettente osserva, poi, che la disposizione censurata \u0026#171;comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non gi\u0026#224; semplicemente \u003cem\u003ede facto\u003c/em\u003e \u0026#8211; come pu\u0026#242; avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario \u0026#8211; ma \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003ejure\u003c/em\u003e\u0026#187;, cos\u0026#236; violando gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., oltre che l\u0026#8217;art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo: tutte norme dalle quali si ricava il principio secondo cui il preminente interesse dei minori deve orientare ogni decisione che li riguarda e, pertanto, ogni provvedimento che incida sulla responsabilit\u0026#224; genitoriale pu\u0026#242; essere adottato sempre che non contrasti con l\u0026#8217;esigenza di tutelarli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Siena chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen. \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale comporta la sospensione dell\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporla, nonch\u0026#233; nella parte in cui la misura della sospensione [dall\u0026#8217;esercizio] della responsabilit\u0026#224; genitoriale \u0026#232; disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anzich\u0026#233; in misura eguale a quella della pena principale inflitta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, evocato \u0026#171;come un riferimento immediato e non quale norma interposta in rapporto al primo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 62 del 2021). La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che le norme del diritto internazionale pattizio, quando siano in grado di vincolare la potest\u0026#224; legislativa statale e regionale, non fungono da parametro autonomo, ma integrano quello dettato dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.: quando i giudici \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ene omettano l\u0026#8217;evocazione, le relative questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono dunque inammissibili, salva soltanto la possibilit\u0026#224; di considerare il richiamo alle norme internazionali quale \u0026#171;strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 102 del 2020; in termini anche le sentenze n. 189 del 2024 e n. 62 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Le ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, avendo a oggetto due diverse norme enucleabili dall\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., vanno scrutinate separatamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Sono fondate, nei termini che seguono, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., concernenti l\u0026#8217;automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; ritenuto costituzionalmente illegittime norme che, come quella censurata, imponevano al giudice, in ragione della condanna del genitore per specifici reati richiamati dalle medesime norme, l\u0026#8217;applicazione di pene accessorie analoghe o identiche a quella prevista dall\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Con la sentenza n. 31 del 2012 \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 569 cod. pen. \u0026#171;nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui all\u0026#8217;art. 567, secondo comma, cod. pen., debba conseguire automaticamente la perdita della potest\u0026#224; genitoriale, cos\u0026#236; precludendo al giudice ogni possibilit\u0026#224; di valutazione dell\u0026#8217;interesse del minore nel caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8722; Questa Corte ha osservato che, nella disciplina censurata, veniva in rilievo \u0026#171;non soltanto l\u0026#8217;interesse dello Stato all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; punitiva nonch\u0026#233; l\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato (e delle altre eventuali parti processuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche l\u0026#8217;interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell\u0026#8217;ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione\u0026#187;. L\u0026#8217;interesse del minore \u0026#232; \u0026#171;complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell\u0026#8217;ordinamento internazionale sia in quello interno\u0026#187;. Tale interesse \u0026#232; inevitabilmente coinvolto da una decisione che determini la perdita della responsabilit\u0026#224; genitoriale, il cui nucleo essenziale, quale si ricava dall\u0026#8217;art. 30 Cost. e dall\u0026#8217;art. 147 del codice civile, consiste nell\u0026#8217;\u0026#171;obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilit\u0026#224; socio-economiche dei genitori stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, la responsabilit\u0026#224; genitoriale, \u0026#171;correttamente esercitata, risponde all\u0026#8217;interesse morale e materiale del minore\u0026#187;, pu\u0026#242; anche di converso darsi che sia nell\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultimo l\u0026#8217;adozione di provvedimenti \u0026#8211; quale anche la decadenza dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale \u0026#8211; che rimedino ai casi di gravi inadempienze dei genitori. Tuttavia, \u0026#232; irragionevole precludere \u0026#171;al giudice ogni possibilit\u0026#224; di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l\u0026#8217;interesse stesso e la necessit\u0026#224; di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell\u0026#8217;episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell\u0026#8217;interesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Nella successiva sentenza n. 7 del 2013, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 569 cod. pen. \u0026#171;nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall\u0026#8217;articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potest\u0026#224; genitoriale, cos\u0026#236; precludendo al giudice ogni possibilit\u0026#224; di valutazione dell\u0026#8217;interesse del minore nel caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8722; Questa Corte, evocando espressamente la decisione dell\u0026#8217;anno precedente, ha affermato poi che \u0026#171;tenuto conto della \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e che ha informato la richiamata pronuncia, appare evidente che lo stesso ordine di rilievi pu\u0026#242; riguardare anche il delitto di soppressione di stato, oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, posto che l\u0026#8217;automatismo che caratterizza l\u0026#8217;applicazione della pena accessoria risulta compromettere gli stessi interessi del minore che la richiamata sentenza della Corte ha inteso salvaguardare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; altres\u0026#236; sottolineato, in quella occasione, che l\u0026#8217;automatismo legislativo presentava profili problematici di \u0026#171;particolare acutezza, proprio perch\u0026#233; viene a proporsi in tutto il suo risalto, come necessario termine di raffronto (e, dunque, quale limite costituzionale di operativit\u0026#224; della sanzione), la salvaguardia delle esigenze educative ed affettive del minore: esigenze che finirebbero per essere inaccettabilmente compromesse, ove si facesse luogo ad una non necessaria interruzione del rapporto tra il minore ed i propri genitori\u0026#187;. L\u0026#8217;interruzione, sul piano giuridico, della relazione tra genitore e figlio minore pu\u0026#242; giustificarsi solo \u0026#171;in funzione di tutela degli interessi del minore\u0026#187; e non pu\u0026#242; che essere il giudice a valutare, in concreto, se tale interruzione risponda o meno a tali interessi, \u0026#171;cos\u0026#236; da assegnare all\u0026#8217;accertamento giurisdizionale sul reato null\u0026#8217;altro che il valore di \u0026#8220;indice\u0026#8221; per misurare la idoneit\u0026#224; o meno del genitore ad esercitare le proprie potest\u0026#224;: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Ancora pi\u0026#249; di recente, questa Corte si \u0026#232; pronunciata su una norma che, come quella oggi censurata, prevedeva l\u0026#8217;automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 102 del 2020, infatti, \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., l\u0026#8217;art. 574-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all\u0026#8217;estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporre la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8722; Si \u0026#232; in tale decisione posto in evidenza che \u0026#171;tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione \u0026#232; il co-protagonista\u0026#187;. Gli effetti della sua applicazione, pertanto, non si riverberano in via meramente riflessa ed eventuale su persone diverse dal condannato, come solitamente accade, ma investono necessariamente il minore, in quanto il genitore \u0026#232; privato, \u0026#171;per tutto il tempo della sospensione, dell\u0026#8217;intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di \u0026#8220;responsabilit\u0026#224; genitoriale\u0026#8221;, con conseguente venir meno di ogni potere di assumere decisioni \u0026#8220;per\u0026#8221; il figlio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio tale impatto, tutt\u0026#8217;altro che trascurabile sul minore, svelava la \u0026#171;cecit\u0026#224;\u0026#187; della previsione legislativa in ordine \u0026#171;all\u0026#8217;evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo\u0026#187;. L\u0026#8217;automatismo in questione, infatti, non consentiva al giudice di valutare in concreto se l\u0026#8217;applicazione della pena accessoria \u0026#171;risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione: le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ci\u0026#242; che \u0026#232; accaduto dopo il fatto da cui \u0026#232; scaturita la responsabilit\u0026#224; penale del genitore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;automatismo risultava ulteriormente dal fatto che la pena accessoria era \u0026#171;destinata a essere inesorabilmente eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, spesso a molti anni di distanza dal fatto\u0026#187;; anni durante i quali il giudice penale gode di ampi margini di valutazione in ordine all\u0026#8217;adozione o meno di un provvedimento cautelare di sospensione, in tutto o in parte, dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, salvo poi perdere ogni discrezionalit\u0026#224; di apprezzamento, \u0026#171;qualunque cosa sia accaduta nel frattempo, e indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l\u0026#8217;interesse attuale del minore\u0026#187;, quando la sentenza di condanna passa in esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; In continuit\u0026#224; con i princ\u0026#236;pi sinora richiamati, che qui vanno integralmente ribaditi, devono essere accolte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale ora in scrutinio, nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell\u0026#8217;ordinamento, della centralit\u0026#224; dell\u0026#8217;interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princ\u0026#236;pi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell\u0026#8217;interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l\u0026#8217;irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli (nella quale agli obblighi derivanti dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto e istruito dai genitori) in tutte quelle ipotesi \u0026#8211; di cui costituisce esempio il caso all\u0026#8217;esame del giudice rimettente \u0026#8211; in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l\u0026#8217;interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi, senza che sia sospesa la responsabilit\u0026#224; genitoriale, venendone altrimenti paradossalmente leso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente, infatti, \u0026#232; pervenuto al riconoscimento della responsabilit\u0026#224; penale dei due genitori, entrambi imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori conviventi (art. 572, secondo comma, cod. pen.). Ha al contempo riscontrato, per un verso, il ravvedimento degli imputati e la ricomposizione del nucleo familiare e, per l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare cos\u0026#236; ricomposto; ciononostante, dovrebbe applicare, in quanto a ci\u0026#242; tenuto dall\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., anche la pena accessoria della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, assumendo cos\u0026#236; una decisione che ritiene \u0026#171;suscettibile di produrre effetti nocivi nell\u0026#8217;interesse del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale, comporta l\u0026#8217;automatica sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, reca, dunque, una norma strutturalmente identica a quella gi\u0026#224; dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 102 del 2020. Anche l\u0026#8217;odierna norma censurata, infatti, pone l\u0026#8217;irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l\u0026#8217;interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2, 3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale sia, in concreto e alla luce dell\u0026#8217;evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che la condanna per il delitto ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale, comporta la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, aventi a oggetto il medesimo automatismo legislativo, sollevate in riferimento agli artt. 27 e 29 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta affidata alla prudente considerazione del legislatore se \u0026#171;il giudice penale sia l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale pi\u0026#249; idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all\u0026#8217;interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda\u0026#187; (sentenza n. 102 del 2020), o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, al quale lo stesso art. 34, quinto comma, cod. pen. prevede che, \u0026#171;quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento veng[ano] trasmessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Sono invece inammissibili, per pi\u0026#249; profili, le ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., concernenti la durata della pena accessoria e sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, deve rilevarsi la contraddittoriet\u0026#224; intrinseca della motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDapprima, infatti, il Tribunale rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eargomenta in ordine alla sospetta illegittimit\u0026#224; costituzionale delle pene fisse, qualunque ne sia la specie, anche perch\u0026#233; impediscono al giudice di determinare la pena in concreto, entro un minimo e un massimo, commisurandola alla condotta del reo. Poi, per\u0026#242;, afferma che il sindacato sul punto di questa Corte \u0026#232; consentito \u0026#171;in ragione dell\u0026#8217;esistenza di precisi punti di riferimento, gi\u0026#224; rinvenibili nel sistema legislativo, quali sono quelli individuati dall\u0026#8217;art. 37 del codice penale\u0026#187;, tanto \u0026#232; vero che nel dispositivo richiede la sostituzione del periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, previsto dalla disposizione censurata, con la misura eguale a quella della pena principale inflitta, quale appunto prevista dall\u0026#8217;art. 37 cod. pen.: la quale \u0026#232;, a sua volta, una misura fissa, non discrezionalmente modulabile dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali modalit\u0026#224; argomentative finiscono per impedire a questa Corte \u0026#171;di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure\u0026#187; (sentenze n. 12 del 2024 e n. 221 del 2023) e il loro \u0026#8220;verso\u0026#8221; (sentenza n. 138 del 2024). Ci\u0026#242; perch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; ambigua e incerta, prima ancora che sul tipo di intervento richiesto, sui vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale che inficerebbero la validit\u0026#224; della norma censurata, ora individuati nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di modulare la durata della pena accessoria, ora indicati nella durata in misura doppia della, e non eguale alla, pena principale inflitta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;intervento sostitutivo richiesto, volto appunto a determinare il \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edi pena accessoria irrogabile nella misura fissa pari alla durata della pena principale, come attualmente prevede l\u0026#8217;art. 37 cod. pen., \u0026#232; sfornito di motivazione, sicch\u0026#233;, anche per tale profilo, le questioni sollevate non potrebbero essere scrutinate nel merito. Le argomentazioni in punto di non manifesta infondatezza del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, ruotano tutte, come si \u0026#232; detto, attorno alla predeterminazione fissa, operata dal legislatore, della durata della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, mentre la richiesta sostituzione del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edi pena di cui all\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen. con quello previsto dall\u0026#8217;art. 37 cod. pen. avrebbe richiesto, quantomeno, una motivazione in ordine all\u0026#8217;asserita irragionevolezza in s\u0026#233; della misura censurata, ove eventualmente ritenuta eccessiva nella sua estensione temporale doppia rispetto alla durata della pena principale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale, comporta la sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale, anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporla;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e dichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, secondo comma, cod. pen. \u0026#8211; nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale \u0026#232; disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta \u0026#8722;, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250422115848.pdf","oggetto":"Reati e pene - Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilit\u0026#224; genitoriale e sospensione dall\u0027esercizio di essa - Previsione che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilit\u0026#224; genitoriale comporta la sospensione dell\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale anzich\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il giudice di disporla - Previsione che la misura della sospensione della responsabilit\u0026#224; genitoriale \u0026#232; disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta anzich\u0026#233; in misura eguale a quella della pena principale inflitta - Applicazione automatica della pena accessoria - Eccessivit\u0026#224; della pena allorch\u0026#233;, come nel caso di specie, risulti comprovato il ripristino della situazione familiare - Lesione dei principi a tutela del preminente interesse del minore - Lesione del diritto convenzionale del minore alle proprie relazioni familiari.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46677","titoletto":"Reati e pene - Pene accessorie - Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale - Sospensione automatica, anziché facoltativa, dell\u0027esercizio della responsabilità genitoriale - Irragionevolezza e violazione dei principi a tutela del preminente interesse del minore - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210053).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecostituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell’ordinamento, della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, cosicché il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto. La disposizione censurata dal Tribunale di Siena, sez. penale, pone invece l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi. Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 102/2020 - mass. 43101; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46678","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46678","titoletto":"Trattati e convenzioni internazionali - In genere - Norme del diritto internazionale pattizio - Evocazione a parametro interposto - Necessità di indicare la loro vincolatività per tramite dell\u0027art. 117 Cost. - Influenza, in caso contrario, ai soli fini interpretativi delle garanzie interne (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni, sollevate in relazione alla Convenzione ONU su diritti del fanciullo, aventi ad oggetto la disposizione che prevede, come pena accessoria in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, la sospensione dall\u0027esercizio della responsabilità genitoriale). (Classif. 254001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme del diritto internazionale pattizio, quando siano in grado di vincolare la potestà legislativa statale e regionale, non fungono da parametro autonomo, ma integrano quello dettato dall’art. 117, primo comma, Cost.: quando i giudici \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003ene omettano l’evocazione, le relative questioni di legittimità costituzionale sono dunque inammissibili, salva soltanto la possibilità di considerare il richiamo alle norme internazionali quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 189/2024 - mass. 46438; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 102/2020 - mass. 43101\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. penale, in riferimento all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dell’art. 34, secondo comma, cod. pen. Il parametro indicato è evocato come un riferimento immediato e non quale norma interposta in rapporto al primo comma dell’art. 117 Cost.).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46679","numero_massima_precedente":"46677","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione ONU diritti del fanciullo","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46679","titoletto":"Reati e pene - Pene accessorie - Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale - Sospensione dall\u0027esercizio della responsabilità genitoriale - Durata della pena accessoria, pari al doppio della pena inflitta - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della pena e dei principi a tutela del preminente interesse del minore - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210053).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena, sez. penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost., dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Le modalità argomentative del rimettente finiscono per impedire di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure. Ciò perché l’ordinanza di rimessione è ambigua e incerta, prima ancora che sul tipo di intervento richiesto, sui vizi di legittimità costituzionale che inficerebbero la validità della norma censurata, ora individuati nell’impossibilità di modulare la durata della pena accessoria, ora indicati nella durata in misura doppia della, e non eguale alla, pena principale inflitta. D’altra parte, l’intervento sostitutivo richiesto, volto appunto a determinare il \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edi pena accessoria irrogabile nella misura fissa pari alla durata della pena principale, come attualmente prevede l’art. 37 cod. pen., è sfornito di motivazione, sicché, anche per tale profilo, le questioni sollevate non potrebbero essere scrutinate nel merito. Le argomentazioni in punto di non manifesta infondatezza del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, ruotano tutte attorno alla predeterminazione fissa, operata dal legislatore, della durata della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre la richiesta sostituzione del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edi pena di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen. con quello previsto dall’art. 37 cod. pen. avrebbe richiesto, quantomeno, una motivazione in ordine all’asserita irragionevolezza in sé della misura censurata, ove eventualmente ritenuta eccessiva nella sua estensione temporale doppia rispetto alla durata della pena principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 138/2024 - mass. 46309; S. 12/2024 - mass. 45977; S. 221/2023 - mass. 45912\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46678","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46088","autore":"Aiuti V.","titolo":"Maltrattamenti in famiglia e sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale: incostituzionale l’automatismo sanzionatorio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8 - 9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1000","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45924","autore":"Alma F.","titolo":"Sull\u0027automatismo della sospensione dall\u0027esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 34. co. 2 c.p.: la parola alla Consulta","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"169","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45923_2025_55.pdf","nome_file_fisico":"55_2025_Alma.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46523","autore":"Burato J.","titolo":"Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 34, comma 2, c.p. in tema di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"2","pagina_rivista":"2644","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46770","autore":"Florio M. 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