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Tale disposizione, allo scopo di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dall\u0026#8217;emergenza sanitaria da COVID-19, ha previsto la possibilit\u0026#224; per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, medici specializzandi iscritti all\u0026#8217;ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi (prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, discostandosi dalla disciplina dettata dal legislatore statale, le disposizioni impugnate contemplano la possibilit\u0026#224; di conferire incarichi di lavoro autonomo temporanei a medici in possesso di specializzazioni affini o equipollenti a quella richiesta (art. 2, comma 3, secondo periodo), nonch\u0026#233; privi di specializzazione (art. 2, comma 4), tranne i casi di cui al comma 6. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento nel territorio regionale, ridondante in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l\u0026#8217;art. 2, comma 5, della stessa legge reg. Calabria n. 22 del 2022 poich\u0026#233;, nel prevedere che \u0026#171;[l]a Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all\u0026#8217;acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione\u0026#187;, violerebbe le previsioni statali che demandano la valutazione dell\u0026#8217;esperienza formativa alle scuole di specializzazione nell\u0026#8217;ambito del sistema universitario, peraltro in un settore sul quale incide la normativa europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata si porrebbe, nell\u0026#8217;indicata prospettiva, in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), Cost., rispetto alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, e terzo, quanto alla competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In data 14 ottobre 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; e, in subordine, di non fondatezza del ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ha eccepito in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per genericit\u0026#224;, insufficiente motivazione a fondamento delle censure nonch\u0026#233; mancata e/o erronea indicazione dei parametri interposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, rispetto alla prima questione, la difesa regionale ha sottolineato la non fondatezza del ricorso, che si \u0026#232; limitato a richiamare l\u0026#8217;art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, senza considerare che le disposizioni impugnate devono essere collocate nel contesto complessivo dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Calabria n. 22 del 2022, che consente di fare ricorso a soggetti che abbiano una specializzazione in materie affini o equipollenti ovvero non abbiano ancora terminato il percorso di specializzazione solo come misura di extrema ratio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla seconda questione, la Regione ha dedotto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della stessa per mancata indicazione, tanto per il titolo di competenza esclusivo quanto per quello concorrente, della normativa statale interposta. Ha comunque evidenziato la non fondatezza del ricorso stante l\u0026#8217;esigenza, rilevata anche da questa Corte nella parte motiva della sentenza n. 36 del 2022, di fornire una risposta adeguata all\u0026#8217;emergenza sanitaria per fronteggiare la grave carenza di personale specializzato, grave carenza determinata, secondo la prospettazione della Regione, anche da una legislazione statale ormai inadeguata e risalente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle eccezioni preliminari della difesa regionale, sottolineando, per un verso, che il ricorso, sebbene sintetico, consentirebbe di evincere con chiarezza le censure sollevate e, per un altro, che la normativa interposta sarebbe stata puntualmente individuata nell\u0026#8217;art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 9 settembre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l\u0026#8217;art. 2, commi 3, secondo periodo, 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022, denunciandone il contrasto, complessivamente, con gli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), quest\u0026#8217;ultimo rispetto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, e terzo, Cost., quanto a quella concorrente nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente \u0026#8211; premesso che le disposizioni impugnate sono volte a fronteggiare l\u0026#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 con la stipula di contratti di lavoro autonomo con i medici \u0026#8211; deduce, innanzi tutto, il contrasto dell\u0026#8217;art. 2, commi 3, secondo periodo, 4 e 6, della legge regionale impugnata con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; le relative disposizioni contrasterebbero con l\u0026#8217;art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come convertito. Tale disposizione statale, nell\u0026#8217;intento di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dall\u0026#8217;emergenza COVID-19, ha riconosciuto alle aziende e agli enti del SSN la possibilit\u0026#224; di reclutare anche medici specializzandi iscritti all\u0026#8217;ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo loro incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi (prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni regionali impugnate violerebbero l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto, discostandosi dal predetto art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, prevedono la possibilit\u0026#224;, di conferire tali incarichi anche a medici in possesso di specializzazioni affini o equipollenti a quella richiesta (art. 2, comma 3, secondo periodo), nonch\u0026#233; privi di specializzazione (art. 2, comma 4), salve le limitate ipotesi di cui al comma 6. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta differente disciplina determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento nel territorio regionale, ridondante in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l\u0026#8217;art. 2, comma 5, della stessa legge reg. Calabria n. 22 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, consentendo alla Regione di organizzare e riconoscere percorsi formativi dedicati all\u0026#8217;acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione, comporterebbe un vulnus alla normativa statale che rimette la valutazione dell\u0026#8217;esperienza formativa alle scuole di specializzazione nell\u0026#8217;ambito del sistema universitario, peraltro in un settore sul quale incide anche la legislazione europea. Sarebbe, dunque, violato, nella prospettiva della difesa erariale, l\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), rispetto alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, e terzo, Cost., in riferimento alla competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa regionale nel proprio atto di costituzione ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per genericit\u0026#224; e indeterminatezza, nonch\u0026#233; per insufficiente motivazione, deducendo che, in conformit\u0026#224; alla giurisprudenza costituzionale, il ricorso, oltre a dover identificare precisamente la questione nei suoi termini normativi, indicando i parametri costituzionali e le norme statali interposte, deve contenere un\u0026#8217;adeguata argomentazione a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Calabria n. 22 del 2022, come risulta dal suo stesso titolo, detta \u0026#171;[m]isure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria\u0026#187;, integrando temporaneamente la disciplina a regime, recata dalla precedente legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa temporaneit\u0026#224; della disciplina, cos\u0026#236; introdotta, \u0026#232; dichiarata espressamente nell\u0026#8217;art. 1, che \u0026#8211; nell\u0026#8217;inserire l\u0026#8217;art. 14-bis nella citata legge reg. Calabria n. 24 del 2008 \u0026#8211; fa riferimento alla \u0026#171;condizione emergenziale in cui versa la sanit\u0026#224; in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2\u0026#187;, ed \u0026#232; implicitamente ripresa dall\u0026#8217;art. 2, che prevede, come presupposto per la sua applicazione, l\u0026#8217;esistenza di \u0026#171;specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ha, quindi, che la legge, oggetto di impugnazione, ha, nel suo complesso, un orizzonte temporale limitato, insito nella finalit\u0026#224; di fronteggiare le straordinarie esigenze di incrementare le risorse del settore sanitario a seguito dell\u0026#8217;emergenza pandemica; limite che, quanto alla transitoria ed eccezionale possibilit\u0026#224; di ricorrere all\u0026#8217;apporto di medici mediante incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, si rinviene anche nella disciplina posta dal legislatore statale per far fronte alle medesime esigenze con il ricorso a tale tipologia di incarichi (art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e successive modificazioni). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, quindi, di una normativa ad tempus, destinata ad esaurirsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, nell\u0026#8217;esaminare l\u0026#8217;eccezione preliminare della difesa della Regione, va ribadito che l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione si pone in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, in quanto il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate (ex multis, sentenze n. 265, n. 259 e n. 135 del 2022, n. 170 del 2021 e n. 279 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, questa Corte ha affermato che il ricorrente in via principale deve \u0026#171;individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e [...] proporre una motivazione che non sia meramente assertiva, e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure\u0026#187; (sentenza n. 217 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, con riferimento alla prima questione, relativa all\u0026#8217;art. 2, commi 3, secondo periodo, 4 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 \u0026#8211; che prevede, sul presupposto della verificata impossibilit\u0026#224; oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all\u0026#8217;interno delle strutture sanitarie, e in assenza di valide graduatorie di concorso pubblico, l\u0026#8217;eccezionale e temporanea possibilit\u0026#224; di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine alla specializzazione richiesta e, in loro mancanza, anche a medici privi del diploma di specializzazione \u0026#8211; il ricorrente si \u0026#232; limitato ad affermare che la differenza tra le norme regionali e quelle statali comporta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., senza articolare alcuna argomentazione specifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il ricorso si confronta con il complessivo quadro evolutivo della normativa statale sull\u0026#8217;emergenza sanitaria che \u0026#171;ha previsto in pi\u0026#249; occasioni, anche per far fronte alla carenza di personale sanitario specializzato, la possibilit\u0026#224; di stipulare contratti a termine anche di lavoro autonomo, talora per i soli specializzandi e talaltra per i laureati abilitati, cos\u0026#236; da fronteggiare l\u0026#8217;emergenza con soluzioni temporanee\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2022, che, in ragione di ci\u0026#242;, ha dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di una legge di altra regione dal contenuto analogo sollevate in via incidentale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la censura si rivela generica e tautologica, come tale inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La difesa regionale eccepisce, poi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse anche nella parte in cui il ricorso denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., ad opera dell\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022; disposizione questa che \u0026#8211; integrando quella dei precedenti commi, quanto alla temporanea ed eccezionale possibilit\u0026#224; di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo anche a medici privi del diploma di specializzazione \u0026#8211; prevede che la Regione organizzi e riconosca percorsi formativi dedicati all\u0026#8217;acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di tali medici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa regionale deduce che si tratta di censure che, oltre ad essere parimenti generiche, sono prive dell\u0026#8217;indicazione delle norme statali di riferimento, rispetto alle quali valutare la violazione degli evocati parametri di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questa parte l\u0026#8217;eccezione della difesa regionale \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Questa Corte infatti \u0026#8211; come gi\u0026#224; ricordato \u0026#8211; ha pi\u0026#249; volte ribadito che il ricorso nei confronti di una disposizione regionale, impugnata per aver invaso le attribuzioni di competenza legislativa statale, deve essere adeguatamente motivato e deve chiarire come si realizzi il denunciato vulnus. Occorre, in particolare, che la normativa statale di riferimento sia specificamente richiamata, richiedendosi una motivazione ancora pi\u0026#249; rigorosa e stringente in ordine al nesso di pertinenza di quest\u0026#8217;ultima rispetto ai parametri evocati e alla disposizione impugnata (ex aliis, sentenza n. 106 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso statale, quando lamenta la violazione di un titolo di competenza legislativa concorrente, deve, inoltre, indicare il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi dalla normativa regionale impugnata (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2020, n. 159 e n. 122 del 2018, n. 54 del 2015 e n. 141 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, nella specie, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nel dedurre la violazione, al contempo, della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e di quella concorrente nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187; da parte dell\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022, non fa alcun riferimento alla legislazione statale, anche di derivazione europea, che presidia la formazione specialistica dei medici, n\u0026#233; ai principi fondamentali in tema di disciplina delle professioni, ossia alle norme di riferimento o interposte rispetto ai dedotti titoli di competenza, dei quali \u0026#232; assunta la violazione, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della censura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In conclusione, le indicate carenze motivazionali determinano l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, commi 3, secondo periodo, 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 7 luglio 2022, n. 22 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria - Conferimento ai medici, da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie - Previsione, qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso, anche con l\u0027estensione alle discipline equipollenti o affini, della possibilit\u0026#224; di procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali - Previsione che la Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all\u0027acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione - Previsione che il diploma di specializzazione \u0026#232; sempre richiesto per le specialit\u0026#224; di anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45698","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni del contrasto (nel caso di specie: inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Calabria che prevede la possibilità, eccezionale e temporanea, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente a quella richiesta ovvero ne siano privi). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, in quanto il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, che contengano una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 265/2022 – mass. 45264; S. 259/2022 – mass. 45171; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 135/2022 – mass. 44991; S. 170/2021 – mass. 44135; S. 279/2020 – mass. 43135\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché generica e tautologica, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, commi 3, secondo periodo, 4 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 che prevede – per le straordinarie esigenze di incrementare le risorse del settore sanitario a seguito dell’emergenza COVID-19, in caso di impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili e in assenza di valide graduatorie di concorso pubblico – l’eccezionale e temporanea possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine a quella richiesta e, in loro mancanza, anche a medici privi del diploma di specializzazione. Il ricorrente limita ad affermare la differenza della disciplina regionale rispetto all’art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 18 del 2020, come conv., senza articolare alcuna argomentazione specifica relativa alla dedotta violazione; né si confronta con il complessivo quadro evolutivo della normativa statale sul tema che, in più occasioni, ha previsto la possibilità di contratti a termine, anche di lavoro autonomo in modo da fronteggiare l’emergenza con soluzioni temporanee). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 36/2022 – mass. 44654\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45699","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/07/2022","data_nir":"2022-07-07","numero":"22","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/07/2022","data_nir":"2022-07-07","numero":"22","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/07/2022","data_nir":"2022-07-07","numero":"22","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45699","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Impugnazione di disposizione regionale - Onere di adeguata motivazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Calabria che prevede l\u0027organizzazione di percorsi formativi per i medici privi di diploma di specializzazione cui sono stati conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, al fine di fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19).   (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl ricorso nei confronti di una disposizione regionale, impugnata per aver invaso le attribuzioni di competenza legislativa statale, deve essere adeguatamente motivato e deve chiarire come si realizzi il denunciato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e. Occorre, in particolare, che la normativa statale di riferimento sia specificamente richiamata, richiedendosi una motivazione ancora più rigorosa e stringente in ordine al nesso di pertinenza di quest’ultima rispetto ai parametri evocati e alla disposizione impugnata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 106/2020-mass. 43001\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl ricorso statale, quando lamenta la violazione di un titolo di competenza legislativa concorrente, deve indicare i principi fondamentali della materia asseritamente lesi dalla normativa regionale impugnata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 143/2020 – mass. 43404; S. 159/2018 – mass. 40048; S. 122/2018 –mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41316; S. 54/2015; S. 141/2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenze nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, e terzo, Cost., dell’art. 2, comma 5, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 che – integrando le disposizioni relative alla temporanea ed eccezionale possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici privi del diploma di specializzazione – prevede l’organizzazione, da parte della Regione, di percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di loro potenziale impiego. Il ricorrente, nel dedurre la violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» e di quella concorrente nella materia «professioni» non fa alcun riferimento alla legislazione statale, anche di derivazione europea, che presidia la formazione specialistica dei medici, né ai principi fondamentali in tema di disciplina delle professioni).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45698","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/07/2022","data_nir":"2022-07-07","numero":"22","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43487","autore":"Detomi R.","titolo":"Convivenza di fatto e congedo straordinario: il convivente incluso tra i beneficiari ed equiparato al giudice e alla parte dell\u0027unione civile","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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