HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:138
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.696639
    "namelookup_time" => 0.00023
    "connect_time" => 0.033424
    "pretransfer_time" => 0.284493
    "size_download" => 66537.0
    "speed_download" => 95511.0
    "starttransfer_time" => 0.630858
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 34370
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 284400
    "connect_time_us" => 33424
    "namelookup_time_us" => 230
    "pretransfer_time_us" => 284493
    "starttransfer_time_us" => 630858
    "total_time_us" => 696639
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478177.9474
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:138"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:138 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:37 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:37 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"138","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"24/06/2025","data_decisione":"24/06/2025","data_deposito":"28/07/2025","pubbl_gazz_uff":"30/07/2025","num_gazz_uff":"31","norme":"Art. 80, c. 4°, secondo periodo, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.","atti_registro":"ord. 196/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 138\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra Markas srl e Azienda unit\u0026#224; sanitaria locale - IRCCS Reggio Emilia e altri, con ordinanza dell\u0026#8217;11 settembre 2024, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di Dussmann Service srl e di Markas srl, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 giugno 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Giuseppe Morbidelli per Dussmann Service srl, Pietro Adami per Markas srl, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocata dello Stato Carmela Pluchino per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;11 settembre 2024, iscritta al n. 196 reg. ord. del 2024, il Consiglio di Stato, sezione terza, dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono \u0026#171;gravi\u0026#187;, e quindi causano l\u0026#8217;esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), importo attualmente pari a 5.000 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di doversi pronunciare sull\u0026#8217;impugnazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, 5 febbraio 2024, n. 18, che ha respinto il ricorso presentato da Markas srl contro l\u0026#8217;aggiudicazione in favore di Dussmann Service srl dell\u0026#8217;appalto per \u0026#171;l\u0026#8217;affidamento di servizi di accompagnamento e trasporto interno di utenti/pazienti deambulanti ovvero posizionati su sedia a rotelle, barella o letto, trasporto di materiale biologico e sanitario e trasporto salme/cadaveri in tre lotti distinti di durata quinquennale, occorrente all\u0026#8217;Unione d\u0026#8217;Acquisto delle Aziende Sanitarie associate all\u0026#8217;AVEN\u0026#8221;. Le censure articolate da Markas srl, non accolte dal giudice di primo grado e riproposte in appello, riguardavano la violazione dell\u0026#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 n. 2016 per la mancata esclusione di Dussmann Service srl dalla gara, in ragione della carenza del requisito di regolarit\u0026#224; fiscale e della correlativa omissione informativa, e dell\u0026#8217;art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l\u0026#8217;incongruit\u0026#224; dell\u0026#8217;offerta sotto il profilo dei costi della manodopera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211;  Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dopo avere confutato alcune eccezioni preliminari sollevate dalle parti e relative alla formazione di preclusioni processuali, ha chiarito che alla questione sottoposta erano \u0026#171;pienamente esportabili le \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e\u0026#187; enunciate in una vertenza speculare nella decisione dell\u0026#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 aprile  2024, n. 7, che ha affrontato la medesima \u003cem\u003equaestio iuris\u003c/em\u003e, vale a dire la rilevanza, ai fini dell\u0026#8217;esclusione dalla gara di Dussmann Service srl, del mancato pagamento di una somma di 18.000 euro a titolo di contributo unificato e relative sanzioni. La decisione in questione, dopo aver ribadito il principio della necessaria continuit\u0026#224; del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando per tutta la durata della gara, e del conseguente onere per il partecipante di dichiarare, sin dalla presentazione dell\u0026#8217;offerta, l\u0026#8217;eventuale carenza di uno di tali requisiti, aveva osservato che Dussmann Service srl risultava inadempiente rispetto al versamento del contributo unificato, che \u0026#171;va ascritto alla categoria delle entrate tributarie\u0026#187;. L\u0026#8217;inadempimento era da ritenersi definitivo e, poich\u0026#233; a fronte di un debito di 27.000 euro Dussmann Service srl aveva pagato solo 9.000 euro, residuavano 18.000 euro. L\u0026#8217;importo era superiore a quello previsto dall\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973, pari a 5.000 euro, e, pertanto, non poteva revocarsi in dubbio che al momento della partecipazione alla gara Dussmann Service srl fosse carente del requisito di regolarit\u0026#224; fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente fa proprie le considerazioni dell\u0026#8217;Adunanza plenaria e ritiene non conferenti le eccezioni dell\u0026#8217;appellata Dussmann Service srl attinenti alla peculiare natura del contributo unificato e delle sue modalit\u0026#224; di accertamento e relativa notifica. Quanto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate dall\u0026#8217;appellata sull\u0026#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, il rimettente considera manifestamente infondate quelle poste in riferimento agli artt. 3, per disparit\u0026#224; di trattamento, 41 e 97 Cost., mentre condivide i dubbi dell\u0026#8217;appellata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto della disposizione con i principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;. Ci\u0026#242; in quanto si considera \u0026#171;grave\u0026#187; la violazione tributaria nel caso di \u0026#171;mero superamento della soglia fissa e predeterminata di cinquemila euro, in forza della \u003cem\u003erelatio\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e d.P.R. 602 del 1973\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente fa presente che, applicando la disposizione censurata, dovrebbe trovare accoglimento il primo motivo di appello presentato da Markas srl, con la conseguente esclusione di Dussmann Service srl dalla procedura, alla luce dell\u0026#8217;acclarata violazione, definitivamente accertata, della normativa fiscale in materia di contributo unificato. Infatti, il debito tributario in questione era pari a 18.000 euro e quindi, come detto, superiore alla soglia di 5.000 euro stabilita, per mezzo del rinvio all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973, dall\u0026#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il dato testuale non lascerebbe, inoltre, spazio a esegesi difformi o a interpretazioni correttive, non potendosi disapplicare \u0026#8211; come pure richiesto da Dussmann Service srl \u0026#8211;  la norma statale per contrasto con il principio comunitario di proporzionalit\u0026#224;, tenuto conto che non si \u0026#232; in presenza di una sanzione in senso tecnico. Non sarebbe neppure percorribile una linea ermeneutica adeguatrice, volta ad assicurare una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, perch\u0026#233; qualsiasi intervento comporterebbe una non consentita eterointegrazione normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, dopo avere svolto alcune considerazioni preliminari di carattere storico-sistematico, descrive l\u0026#8217;assetto della fattispecie di esclusione dalle procedure di appalto dell\u0026#8217;operatore economico per irregolarit\u0026#224; fiscale fissato dal d.lgs. n. 50 del 2016, caratterizzato dalla distinzione tra le violazioni definitivamente accertate e quelle non definitivamente accertate. Per le prime, \u0026#232; prevista l\u0026#8217;automatica esclusione dalla gara e la soglia di gravit\u0026#224; \u0026#232; individuata \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelationem\u003c/em\u003e con l\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973. Le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale sono invece oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell\u0026#8217;eventuale esclusione. Esse sono quelle \u0026#171;stabilite da un apposito decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri [\u0026#8230;] che, [in ogni caso], devono essere correlate al valore dell\u0026#8217;appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro\u0026#187;. In attuazione di tale rinvio alla fonte regolamentare, \u0026#232; stato adottato il decreto del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze 28 settembre 2022 (Disposizioni in materia di possibile esclusione dell\u0026#8217;operatore economico dalla partecipazione a una procedura d\u0026#8217;appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate), per il quale la violazione fiscale non definitivamente accertata \u0026#171;si considera grave quando comporta l\u0026#8217;inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, \u0026#232; pari o superiore al 10% del valore dell\u0026#8217;appalto. [\u0026#8230;] In ogni caso, l\u0026#8217;importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dopo un inquadramento generale dei principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, osserva che la previsione recata dal richiamato art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e incide, \u0026#171;in omaggio ad una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e squisitamente esattiva\u0026#187;, sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo la sospensione del pagamento superiore all\u0026#8217;importo di 5.000 euro dovuto a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche o societ\u0026#224; a prevalente partecipazione pubblica \u0026#171;se il beneficiario \u0026#232; inadempiente all\u0026#8217;obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi\u0026#249; cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all\u0026#8217;agente della riscossione\u0026#187;. In tal modo, prende avvio una procedura esecutiva mediante atto di pignoramento del credito sino a concorrenza della somma dovuta in base alle cartelle insolute, oltre aggi e accessori. In tale contesto, il valore-soglia di 5.000 euro rappresenterebbe, secondo il rimettente, una opzione regolatoria estremamente razionale, in quanto inibisce il pagamento dell\u0026#8217;amministrazione solo sino a concorrenza del \u003cem\u003edebitum\u003c/em\u003e risultante dalle cartelle esattoriali insolute, dunque senza pregiudizio delle ulteriori ragioni creditorie dell\u0026#8217;operatore economico. Invece, la sua applicazione come causa automaticamente escludente dalle gare per l\u0026#8217;aggiudicazione di appalti per irregolarit\u0026#224; fiscali porterebbe ad esiti paradossali, come nel caso di specie, dove a fronte di un appalto dell\u0026#8217;importo di 9.543.000 euro \u0026#171;un operatore economico del calibro di Dussmann service dovrebbe essere escluso per un \u003cem\u003edebitum\u003c/em\u003e fiscale definitivamente accertato pari a soli 18 mila euro, dunque 530 volte inferiore a quello dell\u0026#8217;appalto in causa\u0026#187;. Una simile sproporzione non sarebbe giustificata n\u0026#233; dalla \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e intrinseca \u0026#8211; il perseguimento dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; e affidabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;operatore economico con cui l\u0026#8217;amministrazione si ritrova a contrattare \u0026#8211; n\u0026#233; dalla \u0026#171;\u003cem\u003eratio legis \u003c/em\u003eestrinseca, di indole fiscale, tesa a perseguire la \u003cem\u003ecompliance \u003c/em\u003eimpo-esattiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente si interroga su quale sia \u0026#171;la misura altrimenti perseguibile per contemperare gli scopi perseguiti\u0026#187; e richiama, quale \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, il differente meccanismo determinativo della soglia di gravit\u0026#224; relativo alle violazioni tributarie non definitivamente accertate. Pur nella consapevolezza della diversit\u0026#224; tra le due fattispecie e delle notazioni critiche espresse dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che le ritiene incomparabili, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nutre forti perplessit\u0026#224; sulla ragionevolezza dello \u0026#171;statuto dicotomico della gravit\u0026#224; della violazione tributaria\u0026#187;, tenendo anche conto della circostanza che \u0026#171;sino al 31 gennaio 2022 la \u003cem\u003erelatio\u003c/em\u003e all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e d.P.R. 602/1973 operava indistintamente con riguardo alle violazioni definitive e non definitive e solo all\u0026#8217;indomani dell\u0026#8217;entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) \u0026#232; comparso il nuovo congegno determinativo della soglia di gravit\u0026#224; su base parametrica per le violazioni non definitive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAllargando l\u0026#8217;esame ad altri settori dell\u0026#8217;ordinamento, il rimettente osserva che le soglie di rilevanza penal-tributaria per taluni reati, quali la dichiarazione fraudolenta o infedele, cui si correla in sede di responsabilit\u0026#224; amministrativa dipendente da reato l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di contrarre con la pubblica amministrazione, sono \u0026#171;marcatamente superiori a quella prevista per le irregolarit\u0026#224; fiscali automaticamente escludenti dalla disciplina sui contratti pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer riportare entro i canoni di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza l\u0026#8217;automatismo a effetto escludente previsto dalla disposizione censurata sarebbe sufficiente, secondo il rimettente, un intervento additivo di principio di questa Corte, \u0026#171;secondo cui costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;articolo 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell\u0026#8217;appalto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, che in primo luogo eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sottoposta, in quanto nel caso di pronuncia additiva di questa Corte, il Consiglio di Stato dovrebbe comunque applicare l\u0026#8217;ipotesi di esclusione individuabile nel limite posto dall\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973 e \u0026#8211; nelle more di un successivo intervento del legislatore \u0026#8211; la causa di esclusione si farebbe dipendere da valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti, con grave pregiudizio per la certezza del diritto. L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ritiene, inoltre, non censurabile la discrezionalit\u0026#224; esercitata dal legislatore nel disciplinare la fattispecie, in quanto non manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la stessa difesa statale chiede che la questione sia dichiarata non fondata, sottolineando come la disciplina censurata sia in linea con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e che la fattispecie descritta nella diversa ipotesi di violazioni non definitivamente accertate sarebbe incomparabile, per presupposti e modalit\u0026#224; di esercizio del potere da parte della stazione appaltante. Inoltre, il giudice rimettente avrebbe operato \u0026#171;una lettura \u0026#8220;frazionata\u0026#8221; e non sistematica\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, che non introdurrebbe alcun \u0026#8220;automatismo legale\u0026#8221;, in quanto la causa di esclusione potrebbe operare solo laddove l\u0026#8217;operatore economico, pur incorso in una violazione degli obblighi fiscali, non abbia comunque proceduto, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, a un \u0026#8220;ravvedimento operoso\u0026#8221;. Non sarebbe, poi, corretto il confronto operato rispetto all\u0026#8217;ordinamento settoriale delle sanzioni, ispirato a logiche diverse da quelle che reggono la disciplina delle cause di esclusione dalle procedure di appalto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl meccanismo censurato sarebbe non solo idoneo allo scopo (selezionare solo operatori puntualmente in regola con gli obblighi fiscali, al netto degli importi bagatellari), ma anche necessario, in quanto sarebbe quello che arreca il minor sacrificio di interessi confliggenti, vale a dire quello degli operatori economici al \u003cem\u003efavor \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartecipationis\u003c/em\u003e e quello del contraente pubblico ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sull\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; e sulla solidit\u0026#224; finanziaria degli stessi. Peraltro, aggiunge la difesa statale, l\u0026#8217;inottemperanza a obblighi fiscali definitamente accertati potrebbe conferire un indebito vantaggio competitivo determinando, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;illecito risparmio, una lesione del principio di leale concorrenza. La misura dell\u0026#8217;indebitamento fiscale rilevante sarebbe anche in linea con l\u0026#8217;art. 57 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/UE, che consente agli Stati membri di non disporre l\u0026#8217;esclusione dalle procedure di appalto degli operatori economici che hanno obblighi verso il fisco solo nel caso di \u0026#171;piccoli importi di imposte\u0026#187;. Dunque, l\u0026#8217;introduzione di un limite correlato anche al valore dell\u0026#8217;appalto, cos\u0026#236; come proposto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, potrebbe risultare in contrasto con il diritto comunitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio Dussmann Service srl che, dopo una ricostruzione della vicenda contenziosa e del quadro normativo di riferimento, ha condiviso le osservazioni fatte dal rimettente, sottolineando come l\u0026#8217;automatica esclusione dell\u0026#8217;impresa dalla gara sarebbe una reazione dell\u0026#8217;ordinamento irragionevole e sproporzionata rispetto alla tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;infrazione e del disvalore sociale che la caratterizza. L\u0026#8217;automatismo espulsivo in questione, inoltre, nel caso di specie apparirebbe ancor pi\u0026#249; non proporzionato, venendo in considerazione una gara del valore di circa 9 milioni di euro a fronte del mancato pagamento, \u0026#171;per di pi\u0026#249; inconsapevole, di un \u0026#8220;debito\u0026#8221; di Euro 18.000 (tra l\u0026#8217;altro poi subito saldato)\u0026#187;. Di contro, il sistema delineato dal legislatore nazionale in relazione alle violazioni fiscali non definitivamente accertate risponderebbe in maniera coerente al canone di proporzionalit\u0026#224;, con evidente irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alle violazioni definitivamente accertate, poich\u0026#233; il disvalore della condotta non cambierebbe a seconda che l\u0026#8217;illecito fiscale sia accertato in modo definitivo o non definitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio anche Markas srl che ha chiesto che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sia dichiarata non fondata. Con successiva memoria, la parte ha fatto presente che la disposizione censurata svolge diverse funzioni, tra le quali la tutela della concorrenza, \u0026#171;perch\u0026#233; il concorrente che non paga i debiti con l\u0026#8217;erario gode di un indebito vantaggio competitivo\u0026#187;. Aggiunge che l\u0026#8217;interesse alla regolarit\u0026#224; fiscale \u0026#232; posto a beneficio del bilancio nazionale e non sussiste \u0026#171;un diritto dell\u0026#8217;operatore economico ad una quota di evasione/inottemperanza\u0026#187;. Markas srl osserva, inoltre, che l\u0026#8217;esclusione dalla gara non \u0026#232; una sanzione, se non in senso improprio, \u0026#171;e non pu\u0026#242; essere graduata in alcun modo\u0026#187;. La scelta del legislatore di un importo fisso sarebbe obbligata, a fronte dei principi comunitari, perch\u0026#233; se ci si affidasse a una soglia che varia in percentuale sul valore della gara si avrebbe il risultato, nel caso di gare di valore elevato, di esorbitare dal concetto di mancato pagamento di \u0026#171;piccoli importi di imposte\u0026#187;, al quale fa riferimento la normativa europea in termini derogatori rispetto all\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;esclusione automatica dalla gara del concorrente moroso. Conclude affermando che la previsione di un automatismo escludente, a fronte del mancato possesso del requisito in parola, sarebbe rispettoso dei principi di trasparenza dell\u0026#8217;azione amministrativa e parit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria depositata in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, Dussmann Service srl ha sottolineato l\u0026#8217;estrema peculiarit\u0026#224; e la complessit\u0026#224; della vicenda fattuale che ha condotto il rimettente a sollevare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. In particolare, ha osservato che l\u0026#8217;Adunanza plenaria, con la citata sentenza n. 7 del 2024, aveva qualificato il \u0026#171;\u0026#8220;debito\u0026#8221; relativo al pagamento del \u0026#8220;contributo unificato\u0026#8221; e della \u0026#8220;sanzione pecuniaria\u0026#8221; in termini di violazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016\u0026#187; e aveva affermato per la prima volta la \u0026#171;non esaustivit\u0026#224; delle certificazioni rilasciate dalla Agenzia delle Entrate\u0026#187; al fine di dimostrare, per la partecipazione alle gare, l\u0026#8217;assenza di obblighi fiscali. Tali fattori, aggiunge la societ\u0026#224;, sarebbero rilevanti anche al fine di affermare l\u0026#8217;assoluta buona fede di Dussmann Service srl al momento della presentazione dell\u0026#8217;offerta poich\u0026#233; \u0026#8211; non sapendo dell\u0026#8217;esistenza del predetto debito \u0026#8211; avrebbe fatto legittimo affidamento sulle risultanze di tali certificazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata, poi, la disciplina europea, Dussmann Service srl sostiene che non vi sarebbe alcun contrasto tra la lettura prospettata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione e la direttiva 2014/24/UE, essendo in discussione proprio la legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;della scelta legislativa di stabilire l\u0026#8217;esclusione automatica in relazione ad un importo \u0026#8220;fisso\u0026#8221; ed \u0026#8220;esiguo\u0026#8221; ed in alcun modo correlato al valore della procedura di gara\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, poi, pertinente il riferimento effettuato da Markas srl al principio della tutela della concorrenza perch\u0026#233;, anzi, sarebbe l\u0026#8217;esclusione automatica di un concorrente in ragione del superamento di una soglia fissa e di importo effimero a porsi in contrasto con il principio di massima competitivit\u0026#224;. Ribadisce, inoltre, che il debito di 18.000 euro era stato estinto un anno prima dell\u0026#8217;aggiudicazione della gara cosicch\u0026#233;, nella fattispecie, non sarebbe neppure astrattamente prospettabile un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003edella \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del requisito della regolarit\u0026#224; fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di proporzionalit\u0026#224; della misura afflittiva sarebbe ulteriormente confermata dalla circostanza che per partecipare alla gara, secondo il regime allora vigente, doveva essere presentata una fideiussione provvisoria in favore della stazione appaltante nella misura del 2 per cento del valore dell\u0026#8217;appalto e una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell\u0026#8217;importo contrattuale, adempimenti posti in essere da Dussmann Service srl in qualit\u0026#224; di aggiudicataria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUlteriore profilo di irragionevolezza sarebbe rappresentato dal fatto che non \u0026#232; prevista, in relazione alla causa di esclusione per irregolarit\u0026#224; fiscale, alcuna misura di \u003cem\u003eself \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecleaning\u003c/em\u003e, che \u0026#232; invece ammessa dallo stesso art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 nel corso della procedura di gara con riguardo a tutta una serie di gravi fattispecie delittuose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDussmann Service srl conclude affermando che il \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003erichiamato dal rimettente non sarebbe disomogeneo, in quanto proteggerebbe il medesimo bene giuridico, e pertanto rileverebbe ai fini della valutazione della irragionevolezza e non proporzionalit\u0026#224; della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione terza, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 196 del 2024), solleva, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono \u0026#171;gravi\u0026#187;, e quindi causano l\u0026#8217;esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 602 del 1973, attualmente pari a 5.000 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;. Ci\u0026#242; in quanto viene considerata \u0026#171;grave\u0026#187; la violazione tributaria nel caso di \u0026#171;mero superamento della soglia fissa e predeterminata di cinquemila euro, in forza della \u003cem\u003erelatio\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e d.P.R. 602 del 1973\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la previsione recata dal richiamato art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e incide, \u0026#171;in omaggio ad una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e squisitamente esattiva\u0026#187;, sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo la sospensione del pagamento superiore a una certa soglia dovuto a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche o societ\u0026#224; a prevalente partecipazione pubblica se il beneficiario \u0026#232; inadempiente all\u0026#8217;obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi\u0026#249; cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. La sua applicazione come causa automaticamente escludente dagli appalti per irregolarit\u0026#224; fiscali sarebbe irragionevole e sproporzionata, in quanto non sarebbe giustificata n\u0026#233; dalla \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e intrinseca \u0026#8211; il perseguimento dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; e affidabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;operatore economico con cui l\u0026#8217;amministrazione si ritrova a contrattare \u0026#8211; n\u0026#233; dalla \u0026#171;\u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e estrinseca, di indole fiscale, tesa a perseguire la \u003cem\u003ecompliance \u003c/em\u003eimpo-esattiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer riportare entro i canoni di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza l\u0026#8217;automatismo a effetto escludente previsto dalla disposizione censurata sarebbe sufficiente, secondo il rimettente, un intervento additivo di principio di questa Corte, \u0026#171;secondo cui costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;articolo 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell\u0026#8217;appalto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; proposta dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, in relazione alla richiesta del rimettente di una sentenza additiva di principio avente il dispositivo sopra riportato. Secondo l\u0026#8217;Avvocatura, nel caso di tale pronuncia additiva il Consiglio di Stato dovrebbe comunque ritenere grave la violazione compiuta da Dussmann Service srl, in quanto superiore a 5.000 euro, \u0026#171;e \u0026#8211; nelle more di un successivo intervento del legislatore \u0026#8211; si farebbe dipendere da valutazioni del tutto discrezionali delle Stazioni appaltanti la causa di esclusione automatica, con grave pregiudizio per la certezza del diritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato, dunque, da un lato dubita dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; del tipo di soluzione prescelta dal rimettente (una sentenza additiva di principio) allo scopo di risolvere la controversia che gli \u0026#232; stata sottoposta, dall\u0026#8217;altro sostiene che l\u0026#8217;intervento richiesto provocherebbe, fino all\u0026#8217;adozione di una nuova disciplina legislativa sul punto, un vuoto di tutela non consentito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo aspetto, concernente la richiesta di una pronuncia additiva di principio, si rammenta che il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola questa Corte, che, \u0026#171;ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata (sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in senso conforme, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 12 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187; (cos\u0026#236;, tra le pi\u0026#249; recenti, la sentenza n. 46 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvuto riguardo al secondo aspetto, relativo al paventato vuoto di tutela che si creerebbe nell\u0026#8217;attesa dell\u0026#8217;intervento del legislatore, questa Corte, in sintonia con la propria recente giurisprudenza, rileva che ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del giudizio \u0026#232; sufficiente \u0026#171;la presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni \u0026#8220;costituzionalmente adeguate\u0026#8221;, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2022), mentre \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di una soluzione a rime obbligate non \u0026#232; preclusiva di per s\u0026#233; sola dell\u0026#8217;esame nel merito delle censure\u0026#187; (sentenza n. 48 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando al merito della questione, essa si incentra sul richiamo operato dall\u0026#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 all\u0026#8217;importo previsto dall\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973, attualmente pari a 5.000 euro. Il legislatore, attraverso questo richiamo, ha individuato \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelationem\u003c/em\u003e l\u0026#8217;importo al di sopra del quale la violazione fiscale \u0026#232; considerata \u0026#171;grave\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede, per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, la sospensione del versamento di importo superiore a 5.000 euro, dovuto a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche o societ\u0026#224; a prevalente partecipazione pubblica \u0026#171;se il beneficiario \u0026#232; inadempiente all\u0026#8217;obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pi\u0026#249; cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo\u0026#187;; in caso affermativo, le amministrazioni non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all\u0026#8217;agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di riscossione delle somme iscritte a ruolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; opportuna una breve disamina della cornice normativa che regola il requisito della regolarit\u0026#224; fiscale richiesto per la partecipazione a gare per l\u0026#8217;affidamento di contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn origine, la direttiva 18/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, rimetteva alla discrezionalit\u0026#224; legislativa dei singoli Stati membri la scelta se introdurre una causa di esclusione dalle gare a carico dell\u0026#8217;operatore economico \u0026#171;che non [fosse] in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove \u0026#232; stabilito o del paese dell\u0026#8217;amministrazione aggiudicatrice\u0026#187; (art. 45, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore italiano, con l\u0026#8217;art. 38, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si era avvalso della facolt\u0026#224; prevista dalla direttiva e aveva stabilito l\u0026#8217;esclusione dalle gare dell\u0026#8217;operatore economico che aveva commesso \u0026#171;violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva modificato la previsione, richiedendo che le violazioni fossero \u0026#171;gravi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;adozione della direttiva 2014/24/UE, tale disciplina \u0026#232; mutata in maniera significativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE gli Stati membri sono ora infatti obbligati a prevedere l\u0026#8217;esclusione dalle gare degli operatori economici che non hanno \u0026#171;ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte\u0026#187;, quando l\u0026#8217;inottemperanza agli obblighi \u0026#232; stata definitivamente accertata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAccanto a questa fattispecie di esclusione obbligatoria \u0026#232; stata inserita una ulteriore ipotesi, relativa alle violazioni di obblighi fiscali (e previdenziali) non definitivamente accertate. In questo caso, \u0026#232; rimessa agli stessi Stati la decisione se introdurre una causa automatica di esclusione dalla gara ovvero lasciare alla stazione appaltante la decisione se procedere all\u0026#8217;esclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn entrambe le ipotesi, la causa di esclusione \u0026#171;non \u0026#232; pi\u0026#249; applicabile quando l\u0026#8217;operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe\u0026#187; (art. 57, paragrafo 2, ultimo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa direttiva ha introdotto anche la possibilit\u0026#224; per gli Stati membri di prevedere alcune deroghe rispetto all\u0026#8217;esclusione obbligatoria dalle gare dell\u0026#8217;impresa che non ha ottemperato a obblighi fiscali (o contributivi) accertati in via definitiva. Per quanto qui rileva, la deroga \u0026#232;, tra l\u0026#8217;altro, consentita \u0026#171;nei casi in cui un\u0026#8217;esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte\u0026#187; (art. 57, paragrafo 3, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, mentre nella pregressa disciplina dettata dal legislatore europeo l\u0026#8217;esclusione dalle gare, per qualsiasi tipo di violazione degli obblighi fiscali, era rimessa alla scelta degli Stati, la direttiva 2014/24/UE distingue le violazioni degli obblighi fiscali definitivamente accertate da quelle non definitivamente accertate. All\u0026#8217;interno di questa dicotomia impone agli Stati membri di prevedere l\u0026#8217;esclusione automatica dalle gare solo per le violazioni definitivamente accertate, per le quali la direttiva consente di introdurre una deroga all\u0026#8217;obbligo di esclusione, qualora essa sia \u0026#171;chiaramente sproporzionata\u0026#187;, in particolare per il mancato pagamento di \u0026#171;piccoli importi di imposte\u0026#187; (ancora art. 57, paragrafo 3, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel recepire la direttiva 2014/24/UE, il d.lgs. n. 50 del 2016 aveva in origine disciplinato, all\u0026#8217;art. 80, comma 4, solo la causa di esclusione obbligatoria relativa alle \u0026#171;gravi\u0026#187; violazioni definitivamente accertate di obblighi fiscali, specificando che \u0026#171;[c]ostituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;articolo 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Commissione europea, nel 2019, avviava una procedura di infrazione, con la quale veniva contestato allo Stato italiano il mancato recepimento delle previsioni del diritto dell\u0026#8217;Unione riguardanti le violazioni fiscali non definitivamente accertate. Il legislatore nazionale modificava quindi l\u0026#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevedendo che le stazioni appaltanti potessero escludere l\u0026#8217;operatore economico che aveva commesso una violazione non definitivamente accertata \u0026#171;grave\u0026#187;, in quanto superiore all\u0026#8217;importo del richiamato art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, l\u0026#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 \u0026#232; stato nuovamente modificato dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea - Legge europea 2019-2020) ed \u0026#232; stato affidato a un decreto del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze il compito di stabilire quali fossero le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, che \u0026#171;in ogni caso, devono essere correlate al valore dell\u0026#8217;appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro\u0026#187;. Il decreto del Mef del 28 settembre 2022, oltre ad avere stabilito all\u0026#8217;art. 4 quando una violazione fiscale si considera \u0026#171;non definitivamente accertata\u0026#187;, ha altres\u0026#236; individuato all\u0026#8217;art. 2 la soglia di gravit\u0026#224;, fissandola nella misura del 10 per cento del valore dell\u0026#8217;appalto e aggiungendo che \u0026#171;[i]n ogni caso, l\u0026#8217;importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, \u0026#232; intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che ha sostituito il d.lgs. n. 50 del 2016. Esso ora regola, agli artt. 94 e 95, la causa di esclusione derivante dalla violazione di obblighi fiscali, in maniera sostanzialmente identica alla disposizione in esame. Tuttavia, tale disposizione continua ad applicarsi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 226, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, in quanto nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esi controverte di una procedura di gara gi\u0026#224; bandita al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; opportuno richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale avuto riguardo ai canoni di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ritenuto sussistente una lesione del principio di ragionevolezza \u0026#171;quando si accerti l\u0026#8217;esistenza di una irrazionalit\u0026#224; \u003cem\u003eintra \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegem\u003c/em\u003e, intesa come \u0026#8220;contraddittoriet\u0026#224; intrinseca tra la complessiva finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata\u0026#8221; (sentenza n. 416 del 2000)\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2019; nello stesso senso, di recente, sentenza n. 125 del 2022). In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste in un \u0026#171;apprezzamento di conformit\u0026#224; tra la regola introdotta e la \u0026#8216;causa\u0026#8217; normativa che la deve assistere\u0026#187; (sentenze n. 195 del 2022 e n. 6 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; anche rilevato che, qualora il legislatore abbia inteso contemperare, attraverso la disposizione censurata, due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalit\u0026#224;, che \u0026#171;richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalit\u0026#224; di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pi\u0026#249; misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2019; in termini, sentenze n. 5 del 2023, 188 del 2022 e n. 1 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, sono tre le condizioni richieste per il superamento del test di proporzionalit\u0026#224;: che l\u0026#8217;imposizione di oneri sia idonea rispetto ai fini perseguiti; che venga scelta la misura meno restrittiva dei diritti oggetto di bilanciamento; che tali oneri non siano sproporzionati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl test si considera invece non superato, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., quando \u0026#8211; a fronte dell\u0026#8217;esigenza di porre in essere un bilanciamento tra i diritti antagonisti \u0026#8211; si realizza una \u0026#171;manifesta sproporzione del congegno normativo approntato rispetto al perseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove applicato, senza alcuna differenziazione\u0026#187; (cos\u0026#236; sempre la sentenza n. 20 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruiti i tratti normativi e giurisprudenziali di riferimento, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata si evince che il giudizio sulla possibile irragionevolezza e sul difetto di proporzionalit\u0026#224; della disposizione censurata dal Consiglio di Stato rimettente presuppone, in primo luogo, l\u0026#8217;individuazione della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;operatore che ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali ha lo scopo di assicurare l\u0026#8217;integrit\u0026#224;, la correttezza e l\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; dei concorrenti con cui l\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; chiamata a contrattare nonch\u0026#233; quello di indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 23 febbraio 2023, n. 1890 e 27 luglio 2021, n. 5563).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga all\u0026#8217;esclusione, come detto, opera nel caso in cui il debito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro. La determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando l\u0026#8217;esclusione di operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali \u0026#8220;bagatellari\u0026#8221;; dall\u0026#8217;altro, favorire la \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i partecipanti alle gare, ancorando a un importo predefinito l\u0026#8217;esclusione dalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi la soglia legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata persegue anche finalit\u0026#224; di tutela della concorrenza, in quanto garantisce la \u0026#8220;parit\u0026#224; delle armi\u0026#8221; degli operatori economici, che sanno di poter confidare nella esclusione dalla gara del concorrente che non ha adempiuto correttamente agli obblighi fiscali. Ci\u0026#242; coerentemente con la giurisprudenza europea, secondo la quale \u0026#171;[i] principi di trasparenza e di parit\u0026#224; di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinch\u0026#233; questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23, Luxone srl e Sofein spa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, la misura in esame si rivela idonea allo scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La misura \u0026#232; altres\u0026#236; necessaria, tenuto conto: dell\u0026#8217;obbligo, imposto dalla direttiva 2014/24/UE, di escludere l\u0026#8217;operatore economico che ha commesso una violazione fiscale definitivamente accertata; della circostanza che il legislatore nazionale ha esercitato una deroga, muovendosi all\u0026#8217;interno delle strette maglie fissate dalla disciplina comunitaria, la quale mostra un chiaro disfavore per la possibilit\u0026#224; di consentire l\u0026#8217;accesso alle gare dell\u0026#8217;operatore economico che ha debiti fiscali, tranne il caso del mancato pagamento di \u0026#171;piccoli importi di imposte\u0026#187; (art. 57, paragrafo 3, della direttiva).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Quanto alla proporzionalit\u0026#224; in senso stretto della misura, si rileva che l\u0026#8217;importo di 5.000 euro individuato dal legislatore nazionale \u0026#232; mutuato da una norma che, come correttamente ricostruito dal rimettente, risponde a una finalit\u0026#224; non sovrapponibile a quella perseguita dal codice dei contratti pubblici. Infatti, l\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 602 del 1973, ha ad oggetto l\u0026#8217;attivazione di meccanismi compensativo-esattivi nei confronti di un soggetto che \u0026#232; al contempo beneficiario di somme dovute dallo Stato e inadempiente agli obblighi fiscali. L\u0026#8217;art. 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e reca una disciplina afferente al campo dell\u0026#8217;imposizione fiscale e individua un limite al di sotto del quale lo Stato non ritiene utile attivare la compensazione in danno del debitore fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la soglia richiamata pu\u0026#242; trovare applicazione anche al fine di selezionare operatori economici affidabili per l\u0026#8217;aggiudicazione degli appalti. Essa, infatti, esprime un certo grado di significativit\u0026#224; del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalit\u0026#224; ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La misura, infine, si rivela non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l\u0026#8217;esigenza di trattare con estrema severit\u0026#224;, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilit\u0026#224; di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversa disciplina che regola il caso di violazioni non definitivamente accertate, che sono \u0026#171;gravi\u0026#187; solo se superiori al 10 per cento del valore dell\u0026#8217;appalto (e comunque non inferiori a 35.000 euro), non pu\u0026#242; costituire un valido indice comparativo ai fini del giudizio di ragionevolezza della disposizione censurata. Tale disposizione, infatti, introduce una causa di esclusione prevista in via meramente facoltativa dalla direttiva comunitaria e, nell\u0026#8217;individuare condizioni pi\u0026#249; favorevoli per l\u0026#8217;operatore economico che ha presuntivamente commesso violazioni fiscali, tiene conto dei rischi sottesi alla decisione di escluderlo da una gara nonostante il \u003cem\u003edebitum\u003c/em\u003e in questione possa poi rivelarsi non esistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Conclusivamente, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa dal Consiglio di Stato non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Spetta al legislatore, nell\u0026#8217;osservanza delle norme dell\u0026#8217;Unione europea, valutare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate, in modo da perseguire con maggiore efficacia l\u0026#8217;obiettivo di garantire la pi\u0026#249; ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle gare per l\u0026#8217;affidamento di appalti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta altres\u0026#236; al legislatore, nella misura in cui ci\u0026#242; corrisponda alle esigenze del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, considerare la possibilit\u0026#224; di non escludere dalla partecipazione alla gara l\u0026#8217;operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250728133813.pdf","oggetto":"Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura nel caso di gravi violazioni - Mancata previsione che costituiscono gravi violazioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, quelle comportanti un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all\u0026#8217;importo di cui all\u0026#8217;art. 48-bis, c. 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in ogni caso, correlato al valore dell\u0026#8217;appalto - Denunciato meccanismo determinativo della soglia di gravit\u0026#224; per le irregolarit\u0026#224; fiscali a valenza automaticamente escludente - Assenza di una giustificazione nella ratio legis intrinseca della norma, consistente nel perseguimento dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; e affidabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;operatore economico con cui l\u0026#8217;amministrazione si trova a contrattare, poich\u0026#233;, a fronte di un debito di un piccolo importo, si alimenta una presunzione assoluta di inaffidabilit\u0026#224; di un grande contribuente nell\u0026#8217;ambito di un appalto di valore milionario - Mancanza della ratio legis estrinseca, tesa al raggiungimento dello scopo fiscale di integrit\u0026#224; esattiva, dato che il meccanismo compensativo di cui all\u0026#8217;art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 opererebbe autonomamente a valle dell\u0026#8217;integrale esecuzione contrattuale della commessa pubblica, soddisfacendo la pretesa erariale - Congegno legislativo non necessario, non essendo l\u0026#8217;unica misura possibile per il raggiungimento del risultato prefissato, n\u0026#233; quella che arreca il minor sacrificio degli interessi confliggenti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46979","titoletto":"Ragionevolezza (principio di) - In genere - Possibile lesione - Irrazionalità intra legem, quale intrinseca contraddittorietà tra finalità perseguita dal legislatore e disposizione chiamata a realizzarla - Giudizio incentrato sull\u0027apprezzamento di conformità tra la regola e la \u0027causa\u0027 normativa che la sorregge - Necessità di verificare la proporzionalità delle scelte volte al bilanciamento tra due diritti a confronto. (Classif. 209001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità \u003cem\u003eintra legem\u003c/em\u003e, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2022 - mass. 45011; S. 125/2022; S. 6/2019 - mass. 42180; S. 416/2000\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQualora il legislatore abbia inteso contemperare due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del c.d. test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 5/2023; S. 188/2022 - mass. 45037; S. 20/2019 - mass. 42503; S. 1/2014 - mass. 37583\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46980","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46980","titoletto":"Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Accertamento definitivo di violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse - Rinvio a norma tributaria per la definizione come grave della soglia, stabilita in un importo fisso superiore a 5000 euro, il cui superamento comporta l\u0027esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Invito al legislatore a disciplinare soglie diverse per le violazioni definitivamente accertate e casi di non esclusione per pagamenti tempestivi di debiti fiscali rimasti inadempiuti. (Classif. 015004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi» e, quindi, causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento attualmente superiore a 5.000 euro. Mentre l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni fiscali, definitivamente accertate, ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare, nonché quello di indurre indirettamente ad assolvere agli obblighi fiscali, la relativa deroga, stabilita dalla disposizione censurata per un importo fisso, mira a garantire la massima partecipazione e la \u003cem\u003epar condicio \u003c/em\u003etra i partecipanti alle gare di appalto e, di conseguenza, anche la concorrenza. Grazie al meccanismo della soglia minima di rilevanza, ancorata a un importo predefinito, tale misura genera una chiara consapevolezza circa le conseguenze connesse alle violazioni in materia fiscale, rivelandosi idonea allo scopo e, altresì, necessaria. Quanto alla proporzionalità in senso stretto, la misura consente di selezionare gli operatori ricorrendo al grado di significatività del debito fiscale, definito da una soglia che rientra nella discrezionalità del legislatore. Né la misura introdotta appare manifestamente irragionevole, poiché contempera l’esigenza di trattare le violazioni fiscali definitivamente accertate in modo severo, come richiesto dalle norme sovranazionali, con la possibilità di consentire la partecipazione per quelle di importo non significativo. Spetta comunque al legislatore, da una parte, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate, in modo da perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle gare per l’affidamento di appalti pubblici e, dall’altra, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46979","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/04/2016","data_nir":"2016-04-18","numero":"50","articolo":"80","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art80"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46709","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 138","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2772","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]