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D. e Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, con ordinanza del 27 maggio 2020, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di F.M. D., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Agatino Cariola per F.M. D., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Presidente della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Catania, con ordinanza del 27 maggio 2020, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2021, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citt\u0026#224; metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere investito del gravame avverso l\u0026#8217;ordinanza con cui il Tribunale ordinario di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da F.M. D., con il quale questi, agendo ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-bis del codice di procedura civile, chiedeva venisse accertato il suo diritto \u0026#171;a che l\u0026#8217;amministrazione dell\u0026#8217;ente locale di secondo livello (in Sicilia cd citt\u0026#224; metropolitana) sia conformata anche a mezzo della sua scelta elettorale e sia responsabile nei confronti di tutti gli elettori\u0026#187;. A seguito dell\u0026#8217;approvazione della legge n. 56 del 2014, cui ha fatto seguito la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, la Citt\u0026#224; metropolitana, l\u0026#236; dove istituita, \u0026#232; subentrata alle precedenti Province, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi e esercitando le relative funzioni. L\u0026#8217;appellante nel giudizio a quo, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Aci Castello, ricompreso nella Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, si duole nei confronti di quest\u0026#8217;ultima (costituita nel giudizio a quo) e del Sindaco metropolitano di Catania del fatto che le norme censurate, stabilendo che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del Comune capoluogo, non gli consentano di partecipare, neanche in via indiretta, all\u0026#8217;elezione del sindaco metropolitano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso della Corte d\u0026#8217;appello rimettente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa dall\u0026#8217;appellante presenterebbe il carattere dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224; e sarebbe, quindi, da ritenersi ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver ripercorso gli argomenti con cui questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato talora ammissibili questioni aventi ad oggetto leggi di natura elettorale promananti da giudizi volti all\u0026#8217;accertamento del diritto fondamentale di voto dei cittadini (sono richiamate anche le sentenze n. 35 del 2017 e n. 110 del 2015), il rimettente osserva come, nel caso in esame, l\u0026#8217;estromissione di F.M. D. dall\u0026#8217;elettorato attivo per l\u0026#8217;elezione del sindaco metropolitano non deriverebbe da \u0026#171;leggi elettorali\u0026#187;, ma da una preclusione all\u0026#8217;esercizio del suo diritto di voto discendente direttamente dalla legge, alla cui rimozione sarebbe preordinata l\u0026#8217;azione di accertamento, che questi potrebbe far valere \u0026#171;in qualsiasi momento ed a prescindere dagli strumenti impugnatori tipici e, quindi, dall\u0026#8217;esistenza di un determinato procedimento elettorale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, che non sia necessaria, ai fini della sussistenza del carattere dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224;, la presenza di un giudizio impugnatorio si pu\u0026#242; desumere, secondo il rimettente, non solo dalla gi\u0026#224; richiamata giurisprudenza di questa Corte, ma anche dalla circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe un atto da impugnare in via autonoma perch\u0026#233; non vi sarebbe, ancora prima, \u0026#171;un esito elettorale da gravare e contro cui ricorrere, se non appunto la designazione automatica che deriva dalla scelta legislativa\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 110 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, sussistendo anche i requisiti della giurisdizione, dell\u0026#8217;interesse ad agire, della rilevanza della questione e della valida instaurazione del contraddittorio, le questioni sollevate sarebbero da ritenersi ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero anche non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, per il fatto di individuare nel sindaco del Comune capoluogo il sindaco della Citt\u0026#224; metropolitana e di condizionare la conservazione di quest\u0026#8217;ultima carica alla permanenza della prima, si porrebbero in contrasto con plurimi principi costituzionali. Premesso, infatti, che il sistema delle autonomie locali \u0026#232; imperniato sul principio di rappresentanza, la limitazione ad una sola parte degli amministrati del potere di esprimere, con il proprio voto, \u0026#171;l\u0026#8217;organo rappresentativo ed a competenza innumerata\u0026#187; dell\u0026#8217;ente intermedio Citt\u0026#224; metropolitana contraddirebbe il principio democratico e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all\u0026#8217;eguaglianza del voto di cui all\u0026#8217;art. 48, secondo comma, Cost., \u0026#171;atteso che mentre i cittadini iscritti nelle liste elettorali del capoluogo della Citt\u0026#224; metropolitana, con il loro voto, eleggono sia l\u0026#8217;organo rappresentativo del Comune che quello dell\u0026#8217;ente intermedio, il voto amministrativo degli altri cittadini, parimenti soggetti all\u0026#8217;amministrazione dello stesso ente intermedio, \u0026#232; del tutto irrilevante ai fini dell\u0026#8217;elezione del sindaco metropolitano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diversit\u0026#224; di trattamento appare ancora pi\u0026#249; evidente, secondo il rimettente, ove si consideri che i cittadini che si trovano nelle medesime condizioni dell\u0026#8217;appellante non subiscono la stessa privazione dei diritti politici nel caso in cui l\u0026#8217;ente di area vasta cui afferisce il loro Comune non sia la Citt\u0026#224; metropolitana, ma la Provincia (o, nel caso della Sicilia, i liberi Consorzi comunali). In tal caso, infatti, il voto dei cittadini non subirebbe alcuna menomazione, perch\u0026#233; tutti gli organi della Provincia (compreso il presidente) sono eletti \u0026#171;con un meccanismo elettivo di secondo grado\u0026#187;, cui partecipano i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i Comuni del territorio di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Non sarebbero di ostacolo alla sollevazione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale le sentenze con cui questa Corte si \u0026#232; finora pronunciata sulle norme oggetto di esame. La sentenza n. 50 del 2015, con cui \u0026#232; stata respinta la questione avente ad oggetto diverse disposizioni della legge n. 56 del 2014, tra cui quella di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 19, non rileverebbe nel caso di specie, perch\u0026#233; con essa la Corte \u0026#171;si \u0026#232; limitata a verificare la compatibilit\u0026#224; costituzionale del modello di governo di secondo grado che le stesse prevedono per la Citt\u0026#224; metropolitana, senza occuparsi, specificamente, della loro costituzionalit\u0026#224; con riferimento alle criticit\u0026#224; afferenti l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini e del loro diritto di voto su cui, invece, si impernia la questione che viene oggi sollevata\u0026#187;. Ancora meno rilevante sarebbe poi la sentenza n. 168 del 2018, poich\u0026#233; con essa \u0026#232; stato ribadito il carattere vincolante, per il legislatore siciliano, del modello di governo di secondo grado di cui alla legge n. 56 del 2014, in quanto riconducibile a norme fondamentali di riforma economico-sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima circostanza renderebbe tuttavia ragione della necessit\u0026#224; che i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, oltre che gli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, investano anche l\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, a cui \u0026#171;va ricondotta la scelta dell\u0026#8217;assetto da impartire al modello di governo della Citt\u0026#224; metropolitana sotto il profilo, che viene qui in rilievo, della attribuzione al sindaco del capoluogo della carica di sindaco metropolitano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sono intervenuti in giudizio, con unico atto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, entrambi rappresentati e difesi dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, in primo luogo, inammissibili per difetto di rilevanza. Richiamando la sentenza n. 110 del 2015 di questa Corte, l\u0026#8217;Avvocatura ritiene che dove \u0026#171;non \u0026#232; prevista alcuna forma di autodichia\u0026#187;, come quella che sovrintende al procedimento per le elezioni politiche nazionali, e ogni esigenza di tutela \u0026#232; pertanto rimessa, come nel caso di specie, alla giurisdizione del giudice ordinario \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di giudizi che ben possono essere promossi a tutela del diritto di voto, passivo o attivo\u0026#187;, non vi sarebbe ragione \u0026#171;di forzare l\u0026#8217;interpretazione del requisito processuale della rilevanza\u0026#187; dando ingresso, nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, a \u0026#171;un\u0026#8217;atipica azione di accertamento costitutivo di singoli cittadini elettori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate, perch\u0026#233;, contrariamente a quanto assume la Corte d\u0026#8217;appello, quella di sindaco metropolitano non \u0026#232; una carica elettiva \u0026#171;per precisa e consapevole scelta del legislatore\u0026#187;. La preposizione automatica a tale ruolo del sindaco del Comune capoluogo sarebbe, infatti, l\u0026#8217;effetto di un automatismo \u0026#171;ontologicamente incompatibile con la nozione di \u0026#8220;elezione\u0026#8221;\u0026#187;. Ci\u0026#242; conduce a ritenere che neanche i cittadini del Comune capoluogo esercitino, al riguardo, alcun diritto di voto, \u0026#171;in quanto non \u0026#232; consentito loro di optare, eventualmente, per un candidato diverso dal sindaco del capoluogo\u0026#187;. Tale conclusione si trarrebbe anche dalle richiamate sentenze di questa Corte n. 168 del 2018 e n. 50 del 2015, che avrebbero rinvenuto nel meccanismo di designazione del sindaco metropolitano un adeguato bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse alla semplificazione e al risparmio dei costi, perseguito dal legislatore nazionale, e \u0026#171;gli altri valori costituzionalmente rilevanti invocati dal giudice rimettente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria di costituzione depositata il 2 aprile 2021, si \u0026#232; costituito in giudizio F.M. D., appellante nel giudizio a quo, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Premessa un\u0026#8217;ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale della materia in esame, la difesa della parte privata adduce ulteriori ragioni, innanzi tutto, a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni. In particolare, evidenzia come, per effetto del succedersi della normativa regionale sugli enti di area vasta e del ripetuto commissariamento dei relativi organi, dal 2012 in Sicilia non si svolgano elezioni per il rinnovo di alcuno di essi, sicch\u0026#233; F.M. D., in qualit\u0026#224; di cittadino elettore residente nella Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, non ha mai potuto impugnare alcun atto del procedimento elettorale preparatorio, n\u0026#233; ha potuto gravare un esito elettorale. Ci\u0026#242; fa s\u0026#236; che alla sua situazione soggettiva sia pertanto applicabile il portato essenziale di quanto questa Corte ha ritenuto, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle relative questioni, con le sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014, e cio\u0026#232; che l\u0026#8217;attivazione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; sia un rimedio esperibile, quale extrema ratio, \u0026#171;per le volte in cui sia impossibile adire diversamente il giudice delle leggi, considerando altres\u0026#236; l\u0026#8217;esigenza di assicurare effettivit\u0026#224; alla tutela giurisdizionale\u0026#187;. Ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, pertanto, rileverebbe la circostanza che F.M. D. faccia valere, in sede di accertamento, la menomazione di un suo diritto costituzionalmente garantito, e che il giudizio di fronte al giudice ordinario, provvisto di giurisdizione in materia elettorale (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21262), sia qualificato dalla sussistenza dell\u0026#8217;interesse ad agire e dalle altre condizioni processuali che lo rendono validamente instaurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; A sostegno della fondatezza delle questioni, la difesa della parte privata osserva come, nella legislazione siciliana, il sindaco metropolitano \u0026#232; l\u0026#8217;organo dell\u0026#8217;ente di area vasta a competenza innumerata, quello pi\u0026#249; rappresentativo sul piano politico e dotato delle maggiori competenze amministrative, ragion per cui il legislatore non potrebbe distinguere, al fine dell\u0026#8217;esercizio del diritto di elettorato attivo, i cittadini residenti nel Comune capoluogo da quelli residenti negli altri Comuni, a meno di determinare una \u0026#171;forte ed ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;. Tale disparit\u0026#224; si ripercuoterebbe anche sul principio di uguaglianza del voto di cui all\u0026#8217;art. 48 Cost. e, pi\u0026#249; in generale, in una menomazione dell\u0026#8217;assetto democratico, per il venir meno della responsabilit\u0026#224; politica del sindaco metropolitano, che \u0026#232; fondata sull\u0026#8217;art. 1 Cost., \u0026#171;giacch\u0026#233; essa d\u0026#224; sostanza alla sovranit\u0026#224; popolare\u0026#187;, ed \u0026#232; presupposta quale regola di buona organizzazione dall\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale esito non sarebbe smentito dalla circostanza che l\u0026#8217;art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014, richiamato dall\u0026#8217;art. 13 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, potrebbe rendere l\u0026#8217;asserita menomazione solo transitoria, in attesa cio\u0026#232; che si realizzino i presupposti ivi stabiliti per dar luogo all\u0026#8217;elezione diretta del sindaco metropolitano. In disparte la difficolt\u0026#224; che vengano rispettati i gravosi oneri procedimentali ivi stabiliti, infatti, a rendere nella sostanza inapplicabile tale ultima previsione sarebbe il fatto che l\u0026#8217;elezione diretta \u0026#232; comunque subordinata all\u0026#8217;approvazione di una legge statale (ovvero anche regionale, nel caso della Sicilia) che disciplini il relativo sistema elettorale, che tuttavia non \u0026#232; ancora intervenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; A supporto della fondatezza delle questioni, la difesa della parte privata evoca ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa compressione del diritto di voto sopra evidenziata determinerebbe un contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 25 della legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonch\u0026#233; del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York, rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966), all\u0026#8217;art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonch\u0026#233; alla direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalit\u0026#224; di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit\u0026#224; alle elezioni comunali per i cittadini dell\u0026#8217;Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, viene prospettata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge n. 56 del 2014, per contrasto con l\u0026#8217;art. 72 Cost., in ragione delle modalit\u0026#224; seguite per la sua approvazione. Questa \u0026#232; infatti intervenuta il 26 marzo 2014, al Senato, a seguito della presentazione, da parte del Governo, di un maxiemendamento, consistente in un unico articolo con 151 commi, con contestuale posizione della questione di fiducia, ci\u0026#242; che violerebbe il diritto del parlamentare a esprimere la sua volont\u0026#224; su norme dal contenuto omogeneo (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la \u0026#171;soluzione ideata\u0026#187; dalla legge n. 56 del 2014, e recepita in Sicilia dalle leggi regionali n. 15 del 2015 e n. 23 del 2018, violerebbe il principio dell\u0026#8217;autonomia locale di cui agli artt. 5 e 114 Cost. e la normativa sulle variazioni territoriali degli enti locali di cui all\u0026#8217;art. 133 Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, perch\u0026#233; dal complesso di queste norme si ricaverebbe un principio secondo il quale le forme di aggregazione degli enti locali dovrebbero essere promosse e avviate dagli stessi, e non imposte dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con memorie depositate in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2021, sia la difesa della parte privata che l\u0026#8217;Avvocatura hanno insistito nelle rassegnate conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Catania, con ordinanza del 27 maggio 2020, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2021, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citt\u0026#224; metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di enti di area vasta), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudizio a quo \u0026#232; stato promosso, con rito di cognizione sommaria instaurato ai sensi dell\u0026#8217;art. 702-bis del codice di procedura civile, da un cittadino elettore del Comune di Aci Castello, ricompreso nel territorio della Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, che ha convenuto in giudizio quest\u0026#8217;ultima e il Sindaco metropolitano di Catania per l\u0026#8217;accertamento del suo diritto a che l\u0026#8217;amministrazione della Citt\u0026#224; metropolitana, e in particolare il Sindaco della stessa, \u0026#171;sia conformata anche a mezzo della sua scelta elettorale e sia responsabile nei confronti di tutti gli elettori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente deduce quindi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto delle norme censurate perch\u0026#233; esso, stabilendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Citt\u0026#224; metropolitana, contraddirebbe il principio democratico (art. 1 Cost.), per come esso informa anche le autonomie locali (art. 5 Cost.), e tratterebbe in modo irragionevolmente diversificato i cittadini del Comune capoluogo della Citt\u0026#224; metropolitana, che, \u0026#171;con il loro voto, eleggono sia l\u0026#8217;organo rappresentativo del Comune che quello dell\u0026#8217;ente intermedio\u0026#187;, e quelli di un Comune non capoluogo, cui invece \u0026#232; precluso contribuire a tale elezione, con la conseguente violazione del loro diritto di voto (artt. 3 e 48 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta a tale profilo, la Corte d\u0026#8217;appello di Catania deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle medesime disposizioni statali e regionali, in ragione questa volta della disparit\u0026#224; di trattamento che, quanto all\u0026#8217;esercizio del diritto di voto, i cittadini dei Comuni non capoluogo compresi nella Citt\u0026#224; metropolitana subirebbero rispetto ai cittadini dei Comuni non capoluogo compresi in un ente di area vasta provinciale, i quali comunque partecipano, sia pur indirettamente attraverso i sindaci e i consiglieri municipali eletti, all\u0026#8217;elezione del presidente della Provincia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che in questo giudizio rappresenta e difende congiuntamente il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Catania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse, infatti, difetterebbero di rilevanza perch\u0026#233; non sussisterebbe il requisito dell\u0026#8217;incidentalit\u0026#224; nei termini fissati dalla sentenza costituzionale n. 110 del 2015. In quel caso, in cui veniva in discussione la legittimit\u0026#224; di regole elettorali relative alle elezioni del Parlamento europeo, questa Corte ha escluso l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;azione di accertamento nel presupposto che, per tali operazioni elettorali, la tutela sia demandata al giudice ordinario \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di giudizi che ben possono essere promossi a tutela del diritto di voto, passivo o attivo, avente ad oggetto la vicenda elettorale e, in particolare, i suoi risultati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, non operando, nel caso in esame, un meccanismo quale quello di cui all\u0026#8217;art. 66 Cost., che faccia venire meno l\u0026#8217;ordinaria tutela giurisdizionale ed essendo anzi questa devoluta, in tema di elezioni comunali e locali, al giudice amministrativo, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale non vi sarebbe ragione di \u0026#171;forzare l\u0026#8217;interpretazione del requisito processuale della rilevanza\u0026#187; dando ingresso nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale a un\u0026#8217;atipica azione di accertamento costitutivo promossa da singoli elettori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce dell\u0026#8217;autonomia tra giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale e giudizio principale, spetta al giudice rimettente il compito di stabilire la sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e di accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere i due giudizi, a meno che tali valutazioni \u0026#171;non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 193 del 2015; analogamente, pi\u0026#249; di recente, sentenze n. 181, n. 32 e n. 15 del 2021, n. 267 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, il controllo di questa Corte \u0026#171;va limitato all\u0026#8217;adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere\u0026#187; (tra le molte, sentenza n. 263 del 1994, richiamata dalle sentenze n. 99 del 2018, n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn\u0026#8217;analoga ripartizione di compiti tra autorit\u0026#224; rimettente e Corte costituzionale si impone inoltre, e con evidenza anche maggiore, con riguardo all\u0026#8217;apprezzamento su una specifica e distinta condizione dell\u0026#8217;azione qual \u0026#232; l\u0026#8217;interesse ad agire, rispetto al quale una motivazione sufficiente e non implausibile offerta dal giudice a quo esclude che, ai fini del riscontro dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale da questo sollevate, la sua valutazione sia oggetto di riesame da parte di questa Corte (ex multis, sentenze n. 224 del 2020 e n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; A partire dalla sentenza n. 1 del 2014, questa Corte ha ritenuto in pi\u0026#249; occasioni che tali requisiti di ammissibilit\u0026#224; siano riscontrabili anche nel caso in cui vengano sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nell\u0026#8217;ambito di giudizi nei quali siano proposte azioni di accertamento aventi ad oggetto la conformit\u0026#224; ai principi costituzionali \u0026#171;delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche\u0026#187; (sentenza n. 35 del 2017). E l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di siffatte questioni \u0026#232; stata predicata, al ricorrere delle condizioni di cui ora si dir\u0026#224;, sia rispetto a menomazioni derivanti da un\u0026#8217;incertezza circa la pienezza del diritto di voto \u0026#8211; come quella risultante dall\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale delle formule elettorali (sentenza n. 35 del 2017, n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014) \u0026#8211;, sia in relazione a una lesione all\u0026#8217;esistenza stessa del diritto di elettorato, in particolare di quello passivo, come nel caso dei provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilit\u0026#224; nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche nazionali (sentenza n. 48 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In particolare, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate in quella tipologia di giudizi \u0026#232; stata fatta dipendere dalla sussistenza di quattro presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, dalla presenza, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine alla sussistenza dell\u0026#8217;interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale. Tale motivazione dovrebbe fornire un\u0026#8217;indicazione, almeno sintetica o per relationem su aspetti quali la \u0026#171;situazione soggettiva e/o oggettiva che risulterebbe, nel caso concreto\u0026#187; lesiva del diritto invocato (ordinanza n. 63 del 2018) e dovrebbe essere accompagnata dall\u0026#8217;enucleazione degli usuali indici idonei a consentire a questa Corte un controllo, sia pur \u0026#8220;esterno\u0026#8221;, sulla sussistenza di un giudizio validamente instaurato, anche con riferimento alla giurisdizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; rimettente (sentenza n. 1 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la richiamata giurisprudenza si \u0026#232; soffermata sulla peculiarit\u0026#224; e sul rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento, e segnatamente del diritto di voto, avente \u0026#171;come connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme\u0026#187;, la cui protezione imponeva di ammettere la questione \u0026#171;allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da \u0026#8220;una (gi\u0026#224; avvenuta) modificazione della realt\u0026#224; giuridica\u0026#8221;, in ipotesi frutto delle norme censurate\u0026#187; (sentenza n. 1 del 2014, ripresa dalla sentenza n. 110 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo, \u0026#232; stato posto l\u0026#8217;accento sulla necessit\u0026#224; di scongiurare che siano \u0026#171;sottratte al sindacato di costituzionalit\u0026#224; le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato\u0026#187; (sentenza n. 48 del 2021, che richiama testualmente la sentenza n. 1 del 2014), o comunque, pi\u0026#249; in generale, sulla \u0026#171;esigenza di evitare che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalit\u0026#224; o di garantire la controllabilit\u0026#224; anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato di questa Corte\u0026#187; (sentenza n. 110 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, si \u0026#232; ritenuta necessaria la sussistenza degli indici rivelatori di un effettivo rapporto di pregiudizialit\u0026#224; tra il giudizio a quo e quello che si svolge dinanzi a questa Corte, con particolare riguardo alla non sovrapponibilit\u0026#224; tra gli oggetti dei due giudizi: \u0026#232; necessario cio\u0026#232; che, dopo l\u0026#8217;eventuale accoglimento della questione, al giudice rimettente residui un margine per l\u0026#8217;adozione di un\u0026#8217;autonoma decisione, dovendosi egli pronunciare su un petitum separato e distinto dalla risoluzione del dubbio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nel loro complesso, tali presupposti \u0026#8211; al cui riscontro questa Corte intende attenersi anche nel presente giudizio \u0026#8211; vanno ricondotti all\u0026#8217;esigenza di contemperare i caratteri indefettibili delle regole che presiedono all\u0026#8217;accesso al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale con la necessit\u0026#224; di scongiurare l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che, attraverso una loro declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte al controllo di questa Corte disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarit\u0026#224; o l\u0026#8217;esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; necessario rilevare, da ultimo, come nelle pronunce sinora richiamate, in cui sono state dichiarate ammissibili questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in materia elettorale promananti da azioni di accertamento, la lesione del diritto di elettorato attivo (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014) o passivo (sentenza n. 48 del 2021) \u0026#232; stata sempre riferita a specifiche vicende elettorali. Ci\u0026#242; \u0026#232; avvenuto non solo nel caso in cui la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento \u0026#232; stata fatta scaturire da una situazione di incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto, determinatasi in occasione di una tornata elettorale gi\u0026#224; svolta e di cui si contestavano gli esiti. Ma anche nel caso in cui \u0026#232; stata ritenuta ammissibile l\u0026#8217;azione esperita \u0026#171;in un momento largamente anticipato rispetto alla data in cui dovranno essere indette le elezioni\u0026#187; (sentenza n. 48 del 2021), se non, addirittura, prima che le nuove regole elettorali fossero concretamente applicabili (sentenza n. 35 del 2017), tale esito \u0026#232; stato pur sempre ricondotto all\u0026#8217;obiettivo di rimuovere un\u0026#8217;incertezza quanto alla portata del diritto di voto e al \u0026#171;corollario di potenzialit\u0026#224; lesiva\u0026#187; che ad essa si accompagna, finalit\u0026#224; che \u0026#171;rappresenta, quindi, un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non attraverso l\u0026#8217;intervento del giudice\u0026#187; (sentenza n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Poste tali premesse, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; avanzata dall\u0026#8217;Avvocatura generale deve essere respinta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre evidenziare i tratti peculiari della vicenda in esame, onde poter verificare l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni alla luce delle coordinate giurisprudenziali richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzi tutto, \u0026#232; tutt\u0026#8217;altro che privo di fondamento il presupposto da cui muove il rimettente, e cio\u0026#232; che le disposizioni censurate, nel momento in cui stabiliscono che il sindaco metropolitano sia \u0026#171;di diritto\u0026#187; il sindaco del Comune capoluogo, non siano regole elettorali propriamente intese, nel senso che esse non individuano n\u0026#233; il presupposto o i termini di svolgimento di un procedimento elettivo, n\u0026#233; tanto meno una determinata formula elettorale. Ci\u0026#242; che il rimettente assume come lesivo dei diritti del ricorrente, infatti, \u0026#232; la mancata previsione della natura elettiva di una carica, quella di Sindaco della Citt\u0026#224; metropolitana di Catania, pur a fronte dell\u0026#8217;esercizio, da parte di quest\u0026#8217;ultimo, di poteri che investono l\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; residente nel territorio e non solo quella insediata nel Comune capoluogo, che pure elegge il suo sindaco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale circostanza, non implausibilmente argomentata dal rimettente, dimostra quindi come, nel caso di specie, non sia propriamente in discussione la \u0026#171;\u0026#8220;pienezza\u0026#8221; (sentenza n. 110 del 2015) \u0026#8211; ossia la conformit\u0026#224; ai principi costituzionali \u0026#8211; delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto\u0026#187; (sentenza n. 35 del 2017), bens\u0026#236; \u0026#8211; pi\u0026#249; in radice \u0026#8211; la sua stessa esistenza, e proprio all\u0026#8217;accertamento di tale radicale menomazione, e alla sua conseguente eliminazione anche per il tramite della pronuncia chiesta a questa Corte, \u0026#232; preordinata l\u0026#8217;azione promossa dal ricorrente nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;asserita violazione dei parametri costituzionali derivante dalla mancata previsione della elettivit\u0026#224; della carica di sindaco metropolitano, non essendo riferita (come nei casi sinora decisi da questa Corte) a una specifica vicenda elettorale passata o futura, mostra con ancora maggiore evidenza un carattere permanente, nel senso che \u0026#8211; stando alla prospettazione contenuta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; le disposizioni censurate priverebbero continuativamente i cittadini del potere di preporre alla carica, in qualsiasi modo, una figura legittimata dal voto popolare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Poste quindi le coordinate sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale, di questioni sollevate nell\u0026#8217;ambito di giudizi concernenti azioni di accertamento in materia elettorale e messe in luce le peculiarit\u0026#224; della vicenda odierna rispetto a quelle in precedenza prese in esame da questa Corte, \u0026#232; ora necessario vagliare la sussistenza dei presupposti di ammissibilit\u0026#224; nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Il rimettente, in primo luogo, ha offerto una motivazione ampia e articolata sulla sussistenza dell\u0026#8217;interesse ad agire del ricorrente e delle altre condizioni necessarie affinch\u0026#233; siano prima facie identificabili i tratti costitutivi fondamentali del giudizio a quo. Lo stesso rimettente infatti ritiene, e adeguatamente motiva, che sussista sia l\u0026#8217;interesse ad agire, poich\u0026#233; nel caso di specie sarebbe stato \u0026#171;limitato il diritto dei cittadini non residenti nel comune capoluogo a conformare, con la loro scelta elettorale, gli organi di governo dell\u0026#8217;ente intermedio, escludendolo in relazione al sindaco metropolitano\u0026#187;, sia la giurisdizione del giudice civile, \u0026#171;vertendosi in tema di diritti politici e, segnatamente [,] di elettorato attivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, quanto alla peculiarit\u0026#224; e al rilievo del diritto costituzionalmente garantito che si assume leso, deve rilevarsi che anche le odierne questioni hanno ad oggetto il diritto fondamentale di voto (nella proiezione dell\u0026#8217;elettorato attivo), che il rimettente assume, con un\u0026#8217;argomentazione non incongrua, essere stato leso nei confronti dei cittadini non residenti nel Comune capoluogo della Citt\u0026#224; metropolitana; con la precisazione che tale lesione investe alla radice il portato di tale diritto, lamentandosi una preclusione assoluta al suo esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; Circa la sussistenza di una zona sottratta al controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale, deve osservarsi quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;orientamento sinora tenuto da questa Corte, nei casi in cui essa ha ravvisato la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale come condizione per l\u0026#8217;incardinamento di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in materia elettorale sorte nell\u0026#8217;ambito di azioni di accertamento, non pu\u0026#242; infatti ritenersi applicabile unicamente all\u0026#8217;ipotesi di una zona franca quale quella scaturente, per le sole elezioni politiche nazionali, dall\u0026#8217;operativit\u0026#224; del meccanismo di cui all\u0026#8217;art. 66 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSino ad oggi, in pi\u0026#249; occasioni, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via di accertamento rispetto a leggi elettorali diverse da quelle nazionali sono state giudicate inammissibili in ragione dell\u0026#8217;esistenza, rispetto al procedimento ivi seguito e alla titolarit\u0026#224; del relativo diritto di elettorato attivo e passivo, di un giudice competente a pronunciarsi sulle relative impugnazioni (ordinanze n. 63 del 2018 e n. 165 del 2016). Nella sentenza n. 110 del 2015, in particolare, questa Corte ha precisato che, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, occorre \u0026#171;che l\u0026#8217;incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto, derivante da una normativa elettorale in ipotesi costituzionalmente illegittima, sia destinata, altrimenti, a restare insuperabile, a causa dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; che la relativa questione di costituzionalit\u0026#224; venga sollevata secondo l\u0026#8217;ordinaria via incidentale in un giudizio avente ad oggetto la vicenda elettorale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio tale rischio \u0026#232; quello che il giudice rimettente ritiene esistente, con motivazione non implausibile, nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; delle vicissitudini che hanno interessato, in Sicilia, il rinnovo degli enti di area vasta e la circostanza che gli organi delle Citt\u0026#224; metropolitane, almeno a partire dal 2018 e sino ad oggi, sono stati nominati per effetto di provvedimenti commissariali del Presidente della Regione, a rilevare nel senso dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni \u0026#232; la circostanza che la Corte d\u0026#8217;appello rimettente ha operato una valutazione priva di evidenti incongruit\u0026#224; allorch\u0026#233; ha ritenuto che, rispetto al meccanismo di individuazione del sindaco metropolitano nella figura del sindaco del Comune capoluogo, non vi fosse n\u0026#233; un atto da impugnare in via autonoma, n\u0026#233; un esito elettorale da gravare e contro cui ricorrere, attesa la natura automatica della designazione, che deriva direttamente dalla scelta legislativa su cui si appuntano le censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di ci\u0026#242; e della radicalit\u0026#224; della violazione lamentata del diritto di elettorato attivo, deve quindi ritenersi che il giudice rimettente abbia offerto una ricostruzione plausibile del fatto che al ricorrente del giudizio a quo siano precluse chances effettive di ottenere tutela al di fuori dell\u0026#8217;azione di accertamento che questi ha intentato, rendendo cos\u0026#236; evidente il rischio che, ove le odierne questioni non trovino ingresso davanti a questa Corte, al ricorrente stesso venga negato un sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni, che \u0026#171;rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva\u0026#187; (ordinanza n. 165 del 2016, che richiama la sentenza n. 236 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per tale ragione, non \u0026#232; di ostacolo al radicamento delle odierne questioni dinnanzi a questa Corte la circostanza che il ricorrente nel giudizio a quo non abbia contestato uno specifico risultato elettorale e abbia agito in prevenzione rispetto ad un eventuale procedimento elettorale, tenuto conto che \u0026#171;\u0026#232; la natura dell\u0026#8217;azione di accertamento a non richiedere necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ai fini della sussistenza dell\u0026#8217;interesse ad agire, ben potendo tale azione essere esperita anche al fine di scongiurare una futura lesione (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 10 novembre 2016, n. 22946; Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 giugno 2015, n. 12893; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 luglio 2015, n. 16262)\u0026#187; (sentenza n. 35 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di una tale condizione di oggettiva difficolt\u0026#224; di rinvenire nel sistema rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio, idonei a prevenire il perpetrarsi della denunciata violazione degli evocati parametri, deve pertanto ritenersi che la proposizione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, anche in vista dell\u0026#8217;obiettivo di scongiurare \u0026#171;la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo\u0026#187; (sentenza n. 59 del 1957) su taluni atti legislativi, \u0026#171;costituisc[a] espressione del diritto di difesa, in questo caso contro le leggi incostituzionali, e de[bba] pertanto \u0026#8211; come questa Corte ha numerose volte affermato \u0026#8211; essere ammessa tutte le volte in cui non sussistano vie alternative per farlo valere\u0026#187; (sentenza n. 26 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.4.\u0026#8211; Parimenti sussistente \u0026#232; anche il quarto e ultimo presupposto dianzi citato, relativo alla necessit\u0026#224; che tra i due giudizi, quello a quo e quello devoluto alla cognizione di questa Corte, non vi sia una coincidenza di petitum, residuando necessariamente al giudice rimettente un margine per l\u0026#8217;adozione di un\u0026#8217;autonoma decisione non coincidente con quella di accoglimento eventualmente pronunciata da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente a quanto ritenuto nelle pronunce pi\u0026#249; volte richiamate (sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014), nel giudizio principale il petitum consiste nella richiesta di accertare la menomazione del diritto di voto subita in relazione alla condizione del ricorrente, laddove nel giudizio costituzionale si chiede di dichiarare che il diritto di voto \u0026#232; pregiudicato dalla disciplina legislativa vigente. Ci\u0026#242; deve ritenersi sufficiente ai fini del positivo riscontro del nesso di pregiudizialit\u0026#224; tra i due giudizi, tanto pi\u0026#249; tenuto conto che, anche in questo caso, il giudice rimettente potrebbe essere chiamato, in esito al presente giudizio, a verificare le \u0026#171;altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto\u0026#187; (sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le questioni sollevate, che vanno esaminate nei termini fissati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione senza considerare ulteriori profili proposti dalle memorie di parte, sono tuttavia inammissibili per un differente ordine di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Preliminarmente, \u0026#232; necessario ricostruire i tratti fondamentali della normativa con cui sono state istituite le Citt\u0026#224; metropolitane, con particolare riferimento alla disciplina degli organi delle medesime e al meccanismo di designazione del sindaco metropolitano, anche in rapporto alla parallela disciplina degli organi dell\u0026#8217;ente provinciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La legge n. 56 del 2014 ha individuato nelle Citt\u0026#224; metropolitane e nelle Province i due enti territoriali destinati a costituire il livello di governo intermedio tra Comuni e Regioni, definito \u0026#171;di area vasta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina \u0026#232; stata adottata, secondo quanto risulta dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, \u0026#171;[i]n attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione\u0026#187; e nel presupposto, richiamato nella stessa Relazione introduttiva allegata al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 20 agosto 2013, di una successiva abrogazione delle Province da realizzarsi con legge di revisione costituzionale. Il disegno istituzionale sotteso alla riforma degli enti di area vasta, in particolare, mirava esplicitamente \u0026#8211; secondo quanto emerge dalla Relazione ora richiamata \u0026#8211; ad \u0026#171;anticipa[re] la visione di un ordinamento pluralistico caratterizzato da ambiti territoriali direttamente e immediatamente rappresentativi delle proprie comunit\u0026#224; (i comuni e le regioni) e da enti a carattere associativo (come le unioni di comuni) o da enti i cui organi sono volutamente composti di sindaci e presidenti di unione (com\u0026#8217;\u0026#232; per le citt\u0026#224; metropolitane). Enti tutti che hanno la funzione non di rappresentare direttamente le rispettive comunit\u0026#224;, ma di facilitare e rendere coerente e razionale l\u0026#8217;azione degli enti territoriali di primo livello, i comuni compresi nel loro territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riguardo alle Citt\u0026#224; metropolitane, l\u0026#8217;art. 1, comma 2, di tale legge elenca le loro finalit\u0026#224; istituzionali generali (attinenti primariamente alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e alla promozione e gestione integrata di servizi, di infrastrutture e di reti di comunicazione), mentre l\u0026#8217;art. 1, comma 44, individua le corrispondenti funzioni amministrative fondamentali e attribuisce loro anche la titolarit\u0026#224; delle funzioni fondamentali spettanti alle Province ai sensi dei commi da 85 a 97 del medesimo art. 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 5 dell\u0026#8217;art. 1 individua nove Citt\u0026#224; metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria), cui si aggiunge, ai sensi del comma 101 del medesimo art. 1, Roma capitale: \u0026#171;[i]l territorio della citt\u0026#224; metropolitana\u0026#187; \u0026#8211; cos\u0026#236; recita l\u0026#8217;art. 1, comma 6 \u0026#8211; \u0026#171;coincide con quello della provincia omonima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli organi della Citt\u0026#224; metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ed i relativi incarichi devono essere svolti a titolo gratuito (art. 1, comma 24).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il sindaco metropolitano rappresenta l\u0026#8217;ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all\u0026#8217;esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (art. 1, comma 8), pu\u0026#242; nominare tra i membri del consiglio metropolitano un vicesindaco \u0026#171;stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate\u0026#187; (art. 1, comma 40). A rimarcare il nesso di immedesimazione ratione officii tra sindaco del Comune capoluogo e sindaco metropolitano \u0026#232; poi, oltre alla disposizione censurata nel presente giudizio, la previsione secondo cui \u0026#171;[q]ualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all\u0026#8217;insediamento del nuovo sindaco metropolitano\u0026#187; (art. 1, comma 40).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl consiglio metropolitano \u0026#232; l\u0026#8217;organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano (art. 1, comma 8). Esso \u0026#232; composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile a seconda della popolazione, eletti dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Citt\u0026#224; metropolitana tra i medesimi sindaci e consiglieri in carica (art. 1, comma 25). L\u0026#8217;elezione avviene sulla base di liste concorrenti con voto diretto, libero e segreto in un unico collegio elettorale, con un meccanismo di ponderazione idoneo ad attribuire un peso diverso ai singoli voti a seconda del numero di abitanti del Comune da cui provengono i sindaci e i consiglieri in carica (art. 1, comma 33, e Allegato A).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in relazione al consiglio, la legge n. 56 del 2014 (art. 1, comma 21) stabilisce un nesso di derivazione tra consiglio del Comune capoluogo e consiglio metropolitano, prevedendo che quest\u0026#8217;ultimo duri in carica cinque anni ma \u0026#171;[i]n caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa conferenza metropolitana, infine, \u0026#232; competente per l\u0026#8217;adozione dello statuto e ha poteri consultivi nel procedimento di approvazione dei bilanci (art. 1, commi 8 e 9). La conferenza \u0026#232; composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da tutti i sindaci dei Comuni appartenenti alla Citt\u0026#224; metropolitana (art. 1, comma 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle Citt\u0026#224; metropolitane \u0026#232; poi attribuito un significativo potere statutario. Allo statuto sono demandati (art. 1, comma 10) l\u0026#8217;adozione delle norme fondamentali dell\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;ente. Particolarmente significativa \u0026#232;, a tal riguardo, la previsione contenuta nel comma 22 dell\u0026#8217;art. 1, che demanda allo statuto la facolt\u0026#224; di prevedere che il sindaco e il consiglio metropolitano possano essere eletti direttamente \u0026#171;con il sistema elettorale che sar\u0026#224; determinato con legge statale\u0026#187;. A tal fine, \u0026#232; per\u0026#242; condizione necessaria che, in una data precedente alla indizione delle elezioni, il territorio del Comune capoluogo sia articolato in pi\u0026#249; Comuni, nel rispetto della procedura ivi disciplinata, secondo la quale la proposta di articolazione territoriale adottata dal Consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Citt\u0026#224; metropolitana e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Conseguentemente, la Regione deve provvedere con propria legge all\u0026#8217;istituzione dei nuovi Comuni e alla loro denominazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 133 Cost. Per le sole Citt\u0026#224; metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;elezione diretta pu\u0026#242; essere realizzata, in alternativa alla procedura ora descritta, a condizione di operare una ripartizione del Comune capoluogo in \u0026#171;zone dotate di autonomia amministrativa\u0026#187; (ancora il comma 22 dell\u0026#8217;art. 1), in coerenza con lo statuto della Citt\u0026#224; metropolitana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In modo parzialmente diverso si \u0026#232; invece atteggiata la disciplina della forma di governo provinciale. Pur a fronte della presenza di tre organi con funzioni analoghe (presidente della Provincia, consiglio provinciale e assemblea dei sindaci), la differenza maggiormente significativa sta nel fatto che ad essere eletto in via indiretta, oltre che il consiglio provinciale, \u0026#232; anche il presidente della Provincia. Quest\u0026#8217;ultimo viene infatti eletto in via indiretta dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia (art. 1, comma 58), dura in carica quattro anni (art. 1, comma 59) e si rapporta al consiglio provinciale, che dura in carica due anni (art. 1, comma 68) e rispetto al quale non \u0026#232; previsto alcun rinnovo in occasione della nuova elezione del consiglio del Comune capoluogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePossono essere eletti presidenti della Provincia i sindaci dei Comuni compresi nel territorio provinciale, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60). L\u0026#8217;elezione avviene a seguito della presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto e il presidente \u0026#232; eletto con voto diretto, libero e segreto, secondo i medesimi meccanismi di ponderazione previsti dai commi 33 e 34 in base al numero di abitanti dei Comuni del territorio (art. 1, comma 63). Il presidente della Provincia decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, comma 65).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Il quadro sinora delineato della legislazione statale, per gli aspetti che vengono in discussione nel presente giudizio, non mostra significativi scostamenti quanto alla disciplina adottata nella Regione Siciliana, il cui statuto prevede una competenza legislativa primaria della Regione in materia di \u0026#171;regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative\u0026#187; (art. 14, primo comma, lettera o), anche alla luce di quanto stabilito dal successivo art. 15, che ha sostituito le soppresse circoscrizioni provinciali con i liberi Consorzi comunali, la cui disciplina \u0026#232; demandata alla competenza legislativa, anch\u0026#8217;essa primaria, della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esercizio di tali competenze legislative, avvenuto con l\u0026#8217;adozione della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, \u0026#232; da ultimo approdato, sul punto delle modalit\u0026#224; di designazione del sindaco metropolitano (gi\u0026#224; oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 168 del 2018), a un risultato coerente con quanto stabilito, in via generale, dall\u0026#8217;art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, in base al quale i principi stabiliti in tale legge \u0026#171;valgono come princ\u0026#236;pi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citt\u0026#224; e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformit\u0026#224; ai rispettivi statuti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme regionali censurate nel presente giudizio (art. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015), a seguito della loro sostituzione avvenuta con l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, hanno infatti oggi un contenuto in tutto e per tutto coincidente, rispettivamente, con l\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 (\u0026#171;Il sindaco metropolitano \u0026#232; di diritto il sindaco del comune capoluogo\u0026#187;) e con l\u0026#8217;art. 1, comma 40, secondo periodo, della medesima legge (\u0026#171;Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all\u0026#8217;insediamento del nuovo sindaco metropolitano\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Poste tali necessarie premesse ricostruttive, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni deve essere dichiarata per le ragioni che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;asserita menomazione del diritto di voto del ricorrente nel giudizio a quo, cittadino elettore residente in un Comune diverso dal capoluogo della Citt\u0026#224; metropolitana, e per questo impossibilitato a partecipare all\u0026#8217;elezione del relativo sindaco, il rimettente, anche per effetto di una incompleta ricostruzione del quadro normativo di cui si \u0026#232; dato conto, muove innanzi tutto da un presupposto interpretativo non condivisibile, e cio\u0026#232; che i cittadini residenti nel Comune capoluogo, all\u0026#8217;atto di eleggere il loro sindaco, eleggano anche il sindaco della Citt\u0026#224; metropolitana, ci\u0026#242; che sarebbe invece precluso ai cittadini che risiedano in un diverso Comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, la designazione del sindaco metropolitano, come correttamente rilevato dall\u0026#8217;Avvocatura generale, consegue, come effetto disposto direttamente e automaticamente dalla legge, al compiersi di un diverso procedimento elettorale, quello per l\u0026#8217;elezione del sindaco del Comune capoluogo, in s\u0026#233; conchiuso e che \u0026#232; l\u0026#8217;unico rispetto al quale si assiste alla espressione del voto della collettivit\u0026#224; locale. Anche i cittadini residenti nel Comune capoluogo, infatti, non esprimono altra volont\u0026#224; che quella preordinata all\u0026#8217;elezione degli organi del Comune, con la conseguenza che solo in ragione dell\u0026#8217;esteriore consequenzialit\u0026#224; tra i due atti si pu\u0026#242; impropriamente ritenere che il sindaco metropolitano sia eletto solo da una parte dei cittadini residenti nella Citt\u0026#224; metropolitana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;erroneo presupposto da cui muove l\u0026#8217;ordinanza della Corte d\u0026#8217;appello di Catania, ancora prima che rilevare come tale, inficia tuttavia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni, perch\u0026#233; ci\u0026#242; che il rimettente chiede a questa Corte \u0026#232; che venga estesa ai cittadini residenti in Comuni non capoluogo una disciplina idonea a consentire l\u0026#8217;elezione diretta del sindaco metropolitano, a fronte del fatto che il legislatore del 2014 ha optato, al contrario, per un modello che vede nell\u0026#8217;individuazione ope legis del sindaco metropolitano il presupposto di un diverso modello di governo del territorio in assenza di elezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esito auspicato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione non \u0026#232; quindi conseguibile perch\u0026#233; richiede un intervento manipolativo precluso a questa Corte, coincidendo con l\u0026#8217;introduzione di una \u0026#171;novit\u0026#224; di sistema\u0026#187; (sentenze n. 146 e n. 103 del 2021, n. 250 del 2018 e n. 250 del 2012), vale a dire una disciplina idonea a consentire l\u0026#8217;elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Citt\u0026#224; metropolitana, ci\u0026#242; che allo stato tuttavia formalmente non avviene, per le ragioni evidenziate, neanche per i cittadini del Comune capoluogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi, nella sostanza, della richiesta di introduzione ex novo di una normativa elettorale, \u0026#232; pertanto evidente come l\u0026#8217;ambito e i contorni dell\u0026#8217;intervento richiesto fuoriescano dalle attribuzioni di questa Corte e siano demandati \u0026#171;soltanto al legislatore nella sua discrezionale valutazione con specifico riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia elettorale\u0026#187; (sentenza n. 257 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Con un\u0026#8217;ulteriore questione, la Corte d\u0026#8217;appello di Catania deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle medesime disposizioni statali e regionali, in ragione della disparit\u0026#224; di trattamento che, quanto all\u0026#8217;esercizio del diritto di voto, i cittadini dei Comuni non capoluogo compresi nella Citt\u0026#224; metropolitana subirebbero rispetto ai cittadini dei Comuni non capoluogo compresi in un ente di area vasta provinciale, i quali comunque partecipano, sia pur indirettamente attraverso i sindaci e i consiglieri municipali eletti, all\u0026#8217;elezione del presidente della Provincia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche rispetto a tale profilo di censura, il rimettente prospetta un esito di tipo manipolativo, con cui mira a estendere alle Citt\u0026#224; metropolitane e al suo vertice esecutivo (il sindaco metropolitano) il meccanismo di elezione indiretta che la stessa legge n. 56 del 2014 prevede per il presidente della Provincia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel far questo, tuttavia, per effetto anche qui di una non adeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il rimettente non si avvede del fatto che l\u0026#8217;intervento richiesto, lungi dall\u0026#8217;appuntarsi esclusivamente sulla natura elettiva o meno dell\u0026#8217;organo di vertice del relativo ente di area vasta, finisce inevitabilmente per incidere su ulteriori aspetti essenziali della forma di governo metropolitana, modificandone il funzionamento complessivo e, cos\u0026#236;, prefigurando soluzioni non attingibili dalla Corte in quanto rimesse anche queste, prioritariamente, alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo di individuazione del sindaco metropolitano, da un lato, e il sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia (disciplinato dall\u0026#8217;art. 1, commi da 58 a 66, della legge n. 56 del 2014), dall\u0026#8217;altro lato, non possono infatti essere considerati in modo atomistico, come se fossero avulsi dal complesso di previsioni che disciplinano la forma di governo dei due enti di area vasta. Tali previsioni, nel loro insieme, costituiscono il frutto di un apprezzamento eminentemente discrezionale che il legislatore del 2014 ha operato nel presupposto di una generale diversit\u0026#224; dei rispettivi assetti organizzativi e nella prospettiva della abolizione delle Province prevista dalla legge di riforma della Costituzione, non entrata in vigore a seguito dell\u0026#8217;esito negativo del referendum costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa forma di governo provinciale, invero, combina l\u0026#8217;elettivit\u0026#224; in via indiretta del presidente con una durata del suo mandato doppia rispetto a quella, biennale, del consiglio provinciale. In aggiunta a ci\u0026#242;, si consideri che sono per\u0026#242; eleggibili alla carica di presidente della Provincia \u0026#171;i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni\u0026#187; (art. 1, comma 60), ci\u0026#242; che rivela l\u0026#8217;assenza di un qualsiasi nesso preordinato di continuit\u0026#224; personale e funzionale tra il vertice provinciale e il sindaco del Comune capoluogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eComplessivamente diverso \u0026#232;, invece, il modo di atteggiarsi della forma di governo della Citt\u0026#224; metropolitana. In essa, all\u0026#8217;assenza di una durata predeterminata, ma tendenzialmente quinquennale, della carica di sindaco metropolitano (in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;immedesimazione ratione officii di cui si \u0026#232; detto), si associa non solo la durata in carica quinquennale del consiglio metropolitano, ma anche la previsione, contenuta nel medesimo art. 1, comma 21, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, per cui \u0026#171;[i]n caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo\u0026#187;. La logica sottesa a tale parallelismo \u0026#232; del tutto diversa da quella che caratterizza la forma di governo provinciale, e risulta evidentemente imperniata sull\u0026#8217;esigenza di assicurare il costante allineamento tra gli organi del Comune capoluogo (sindaco e consiglio comunale) e quelli della Citt\u0026#224; metropolitana (sindaco e consiglio metropolitano). Sempre da ricondursi a una specificit\u0026#224; caratterizzante l\u0026#8217;organizzazione delle Citt\u0026#224; metropolitane \u0026#232; poi la richiamata previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014, che ha attribuito solo a queste ultime, e non anche alle Province, in sede di esercizio della loro potest\u0026#224; statutaria, la facolt\u0026#224; di dotarsi di un sistema di elezione diretta del sindaco metropolitano, nel rispetto degli adempimenti procedurali ivi previsti e sulla base del sistema elettorale determinato da una legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di ci\u0026#242;, il rimettente chiede nella sostanza a questa Corte di operare una commistione tra le logiche di funzionamento delle due forme di governo, ibridandone i meccanismi operativi in materia elettorale, e di addivenire cos\u0026#236; alla introduzione, con riguardo all\u0026#8217;elezione del sindaco metropolitano, di \u0026#171;moduli diversi, alternativi a quello recepito dalla disposizione censurata, la eventuale adozione dei quali \u0026#232; rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187; (sentenza n. 107 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il fatto di richiedere un intervento frazionato e selettivo che conduca ad applicare al sindaco metropolitano il solo procedimento di elezione indiretta prevista per il presidente della Provincia, senza considerare la normativa di contorno cui tale procedimento si accompagna, il rimettente sollecita quindi questa Corte a giungere nuovamente a un esito ad essa in linea di principio precluso, perch\u0026#233; conseguibile in via prioritaria solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla competenza del legislatore. A quest\u0026#8217;ultimo spetta infatti, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, il compito di stabilire \u0026#171;il nesso di complementarit\u0026#224; e integrazione\u0026#187; tra forma di governo dell\u0026#8217;ente locale e meccanismo elettorale (analogamente, con riguardo alla legislazione elettorale regionale, sentenza n. 193 del 2015), anche alla luce del fatto che \u0026#171;la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest\u0026#8217;ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento\u0026#187; (sentenza n. 4 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; detto, e decise nel senso dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; le questioni sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Catania, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi dall\u0026#8217;osservare come il sistema attualmente previsto per la designazione del sindaco metropolitano non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale, con riguardo tanto al contenuto essenziale dell\u0026#8217;eguaglianza del voto, che \u0026#171;riflette l\u0026#8217;eguale dignit\u0026#224; di tutti i cittadini e [\u0026#8230;] concorre inoltre a connotare come compiutamente corrispondente alla sovranit\u0026#224; popolare l\u0026#8217;investitura di chi \u0026#232; direttamente chiamato dal corpo elettorale a rivestire cariche pubbliche rappresentative\u0026#187; (sentenza n. 429 del 1995), quanto all\u0026#8217;assenza di strumenti idonei a garantire \u0026#171;meccanismi di responsabilit\u0026#224; politica e [i]l relativo potere di controllo degli elettori locali\u0026#187; (sentenza n. 168 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 50 del 2015, questa Corte, chiamata a decidere, in un giudizio promosso in via d\u0026#8217;azione da alcune Regioni, anche sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, ritenne che il meccanismo di individuazione del sindaco metropolitano nella figura del sindaco del Comune capoluogo non fosse di per s\u0026#233; in contrasto, tra gli altri, con gli artt. 3 e 48 Cost., in quanto esso \u0026#171;non \u0026#232; irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l\u0026#8217;importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Citt\u0026#224; metropolitana), e non \u0026#232;, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di detta citt\u0026#224; di optare per l\u0026#8217;elezione diretta del proprio sindaco\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, pertanto, l\u0026#8217;esclusione di un vulnus appariva giustificabile allora, a ridosso dell\u0026#8217;adozione della normativa di riforma dell\u0026#8217;organizzazione e delle funzioni degli enti di area vasta, in ragione anche della necessit\u0026#224; di consentire l\u0026#8217;immediata operativit\u0026#224; di tali enti, essa potrebbe non esserlo in futuro, in considerazione del tempo trascorso e di una pluralit\u0026#224; di ragioni legate agli sviluppi intervenuti a seguito dell\u0026#8217;adozione della disciplina in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un primo punto di vista, non appare pi\u0026#249; invocabile, a sostegno della non contrariet\u0026#224; a Costituzione del meccanismo di designazione di diritto del sindaco metropolitano, il fatto che gli statuti delle Citt\u0026#224; metropolitane possano optare per la via dell\u0026#8217;elezione diretta di quest\u0026#8217;ultimo. Anche a non voler considerare il complesso iter procedurale cui dovrebbe sottoporsi il Comune capoluogo, a rendere nella sostanza impraticabile tale eventualit\u0026#224;, e quindi pi\u0026#249; gravosa la giustificabilit\u0026#224; della mancata elettivit\u0026#224; del sindaco metropolitano, \u0026#232; la circostanza che, ad oggi, la legge statale contenente il relativo sistema elettorale non \u0026#232; intervenuta, n\u0026#233; risultano incardinati, presso le Camere, disegni o proposte di legge in uno stadio avanzato di trattazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un secondo punto di vista, non pu\u0026#242; non evidenziarsi che l\u0026#8217;attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito, come gi\u0026#224; detto, della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava. Tale circostanza, in particolare, ha privato il meccanismo di designazione prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario presupposto, vale a dire l\u0026#8217;operare delle Citt\u0026#224; metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del territorio e di pianificazione strategica. La conseguente, perdurante, operativit\u0026#224; delle Province e l\u0026#8217;attribuzione ad esse di determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento, devolute attualmente, come detto, anche alle Citt\u0026#224; metropolitane, rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Citt\u0026#224; metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; anche perch\u0026#233; il territorio delle prime \u0026#232; stato fatto coincidere con quello delle seconde, senza quindi differenziare le comunit\u0026#224; di riferimento secondo opportuni criteri di efficienza e funzionalit\u0026#224;, ci\u0026#242; che invece sarebbe necessario, ai sensi dell\u0026#8217;art. 114 Cost., per far s\u0026#236; che le Citt\u0026#224; metropolitane e le Province siano in grado di curare al meglio gli interessi emergenti dai loro territori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRientra evidentemente nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore il compito di predisporre le soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo di vertice della Citt\u0026#224; metropolitana, tanto l\u0026#8217;uguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell\u0026#8217;esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo dell\u0026#8217;ente, quanto la necessaria responsabilit\u0026#224; politica dei suoi organi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa presa d\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;esistenza di una pluralit\u0026#224; di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilit\u0026#224; con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell\u0026#8217;elezione, diretta o indiretta, ovvero dall\u0026#8217;introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano), non pu\u0026#242; tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell\u0026#8217;ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformit\u0026#224; ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; politico-amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citt\u0026#224; metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Catania, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20211207150636.pdf","oggetto":"Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Citt\u0026#224; metropolitane - Previsione che il sindaco metropolitano \u0026#232; di diritto il sindaco del Comune capoluogo - Previsione che, qualora il sindaco cessi dalla carica, il vicesindaco rimane in carica fino all\u0027insediamento del nuovo sindaco metropolitano.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44423","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Accertamento della rilevanza, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e delle condizioni dell\u0027azione - Spettanza al giudice rimettente - Controllo della Corte costituzionale limitato ai casi di carenza argomentativa e manifesta implausibilità. (Classif. 112001).","testo":"Alla luce dell\u0027autonomia tra giudizio incidentale di legittimità costituzionale e giudizio principale, spetta al rimettente stabilire la sussistenza dei presupposti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e le condizioni dell\u0027azione - quali l\u0027interesse ad agire -, nonché accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere i due giudizi, a meno che le sue valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. Il controllo della Corte costituzionale va limitato all\u0027adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 181/2021 - mass. 44168; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 15/2021 - mass. 43567; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 99/2018 - mass. 41223; S. 35/2017 - mass. 39594; S. 193/2015 - mass. 38552; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 263/1994 - mass. 21024\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44424","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44424","titoletto":"Elezioni - In genere - Questioni di legittimità costituzionale promananti da azioni di accertamento - Presupposti di ammissibilità. (Classif. 093001).","testo":"L\u0027ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell\u0027ambito di giudizi nei quali siano proposte azioni di accertamento aventi ad oggetto la conformità ai principi costituzionali delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche dipende dalla sussistenza di quattro presupposti: la presenza, nell\u0027ordinanza di rimessione, di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine alla sussistenza dell\u0027interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; la necessità di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata di un diritto di rilievo costituzionale - come quello di voto - oggetto di accertamento; l\u0027esigenza di evitare che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità o di garantire la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato della Corte costituzionale (come quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato); la sussistenza di un effettivo rapporto di pregiudizialità tra il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e quello costituzionale, con particolare riguardo alla non sovrapponibilità tra gli oggetti dei due giudizi. Nel loro complesso, tali presupposti vanno ricondotti all\u0027esigenza di contemperare i caratteri indefettibili delle regole che presiedono all\u0027accesso al giudizio di legittimità costituzionale con la necessità di scongiurare l\u0027eventualità che, attraverso una loro declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte al controllo di questa Corte disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarità o l\u0027esercizio (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 48/2021 - mass. 43716; O. 63/2018 - mass. 40731; S. 35/2017 - mass. 39594; O. 165/2016 - mass. 38961; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 236/2010; S. 26/1999; S. 59/1957\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44425","numero_massima_precedente":"44423","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44425","titoletto":"Comuni, Province e Città metropolitane - In genere - Identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il Sindaco della Città metropolitana - Denunciata violazione dei principi di democrazia e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all\u0027uguaglianza del diritto di voto e al sistema delle autonomie locali - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore affinché l\u0027ente metropolitano funzioni conformemente ai canoni costituzionali. (Classif. 050001).","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d\u0027appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall\u0027art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell\u0027art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione \u003cem\u003eratione officii\u003c/em\u003e tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall\u0027ordinanza di rimessione - l\u0027elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l\u0027estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell\u0027ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell\u0027attività politico-amministrativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44424","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero":"15","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/11/2018","data_nir":"2018-11-29","numero":"23","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero":"15","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/11/2018","data_nir":"2018-11-29","numero":"23","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/04/2014","data_nir":"2014-04-07","numero":"56","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"19","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40386","autore":"Boggero G.","titolo":"Dopo il referendum costituzionale del 2016 Sindaco metropolitano e Presidente della Provincia pari (non) sono? 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Prospettive de iure condendo in materia di Province tra atavica diffidenza del legislatore e consolidate chiusure del giudice costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41131","autore":"Padula C.","titolo":"Azioni di accertamento, questioni incidentali di legittimità costituzionale e zona franca","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.forumcostituzionale.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41131_2021_240.pdf","nome_file_fisico":"240-2021+altre_Padula.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41111","autore":"Picchi M.","titolo":"\"Ritorno al passato con revirement\": brevi riflessioni a margine della sentenza n. 240/2021 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41111_2021_240.pdf","nome_file_fisico":"240-2021+altre_ Picchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42540","autore":"Pignataro S.","titolo":"Organi di governo e principio democratico nelle città metropolitane: una questione ancora aperta","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42539_2021_240.pdf","nome_file_fisico":"240-2021_PIGNATARO.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40387","autore":"Poggi A.","titolo":"La sentenza 240: un nuovo strappo all\u0027incidentalità del giudizio e un \u0027revirement\u0027 sulla legge Delrio","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"29","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"Intervento al Convegno “La sentenza 240 del 2021: la Corte costituzionale e la legge Delrio”, organizzato da federalismi.it, in collaborazione con Sapienza – Università di Roma, Osservatorio sui processi di governo e FormAP, tenutosi a Roma, il 20 dicembre 2021.","collocazione":"","nome_file_logico":"40387_2021_240.pdf","nome_file_fisico":"240-2021_Poggi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40384","autore":"Scaccia G.","titolo":"La sentenza 240 del 2021: prime note","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"29","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"Intervento al Convegno “La sentenza 240 del 2021: la Corte costituzionale e la legge Delrio”, organizzato da federalismi.it, in collaborazione con Sapienza – Università di Roma, Osservatorio sui processi di governo e FormAP, tenutosi a Roma, il 20 dicembre 2021.","collocazione":"","nome_file_logico":"40384_2021_240.pdf","nome_file_fisico":"240-2021_Scaccia.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41441","autore":"Severa F.","titolo":"Processo e Corte politica. 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