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Uff.\" n. 1/1 s.s. dell\u00278 gennaio 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. e rel. ROEHRSSEN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. \r\n ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4 della legge \r\n 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull\u0027ordinamento regionale e sulla \r\n organizzazione della pubblica amministrazione); degli artt. 11, comma \r\n primo, 12, comma primo, e 16, commi primo e terzo, legge 22 ottobre \r\n 1971, n. 865; degli artt. 14, comma quarto, e 19 legge 28 gennaio \r\n 1977, n. 10; dell\u0027art. 8 della legge della regione Emilia- Romagna 24 \r\n marzo 1975, n. 18, promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 dal Tribunale amministrativo \r\n regionale per l\u0027Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Cavatorta Mauro \r\n c/Sindaco del Comune di Langhirano e Regione Emilia-Romagna, iscritta \r\n al n. 108 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1978; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1979 dal Tribunale amministrativo \r\n regionale per l\u0027Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Volpe \r\n Liliana c/Presidente Giunta provinciale di Bologna ed altri, iscritta \r\n al n. 577 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 284 del 1979; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1980 dal Tribunale amministrativo \r\n regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Romeo Michelina \r\n c/Comune di Motta S. Giovanni ed altro, iscritta al n. 577 del registro \r\n ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 352 del 1981; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 4) ordinanza emessa il 14 aprile 1983 dal Tribunale amministrativo \r\n regionale per l\u0027Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da \r\n Montanari Wanna c/Comune di Ravenna ed altri, iscritta al n. 597 del \r\n registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 329 del 1983. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e di \r\n Romeo Michelina nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del \r\n Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore \r\n Guglielmo Roehrssen; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni e Fabio Roversi Monaco per la \r\n Regione Emilia-Romagna e l\u0027avvocato dello Stato Renato Carafa per il \r\n Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 (n. 108, r.o. 1979), \r\n il T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all\u0027art. \r\n 125, primo comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il \r\n controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da \r\n altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione \u0026#232; \r\n attribuito ai comitati regionali di controllo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il \r\n giudice a quo sostiene che, essendo la competenza in materia di \r\n funzioni delegate una competenza dell\u0027ente delegante e restando tale \r\n anche dopo la delega, la norma impugnata illegittimamente demanderebbe \r\n la funzione di controllo allo stesso ente che ha competenza ad emanare \r\n l\u0027atto da controllare. Invero, l\u0027art. 125, primo comma, Cost., \r\n disponendo che il controllo di legittimit\u0026#224; sugli atti amministrativi \r\n della Regione \u0026#232; esercitato da un organo dello Stato, si riferirebbe a \r\n tutti gli atti di competenza regionale, ancorch\u0026#233; delegati ad altri \r\n enti: infatti, una diversa interpretazione svuoterebbe grandemente di \r\n contenuto il disposto dell\u0027art. 125, primo comma, tenendo conto che \r\n l\u0027art. 118 Cost. stabilisce l\u0027esercizio in via normale delle funzioni \r\n amministrative della Regione attraverso la delega agli enti locali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dinanzi a questa Corte \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nell\u0027atto di intervento si osserva che l\u0027art. 62 della l. 10 \r\n febbraio 1953, n. 62 disponeva che le deliberazioni adottate dagli enti \r\n locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, fossero soggette \r\n al controllo della Commissione di controllo sull\u0027amministrazione \r\n regionale. Si rileva, peraltro, che pur essendo stata tale norma \r\n ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del \r\n 1972, fu criticata in dottrina, auspicandosi un decentramento, in tema \r\n di competenze delegate, anche nei controlli. Auspicio accolto, appunto, \r\n dalla nuova normativa dettata dall\u0027art. 4 della l. n. 382 del 1975. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo le tesi esposte nell\u0027atto di intervento, sarebbe \r\n discutibile che le funzioni delegate a norma dell\u0027art. 118 Cost. \r\n restino funzioni regionali. Ad ogni modo - osserva l\u0027Avvocatura dello \r\n Stato - nel novero dei controlli sugli atti, si debbono distinguere \r\n quelli che sono stabiliti in ragione della situazione giuridica propria \r\n dell\u0027autore dell\u0027atto controllato, i quali delimitano l\u0027autonomia \r\n dell\u0027ente controllato, dai controlli istituiti in ragione della specie \r\n e del contenuto dell\u0027atto obbiettivamente considerato, prescindendosi \r\n cio\u0026#232; dalla sua provenienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La appartenenza dei controlli prescritti e regolati dagli artt. 125 \r\n e 130 Cost., alla categoria dei controlli disposti in considerazione ed \r\n a delimitazione della capacit\u0026#224; giuridica dell\u0027ente controllato e non \r\n di quelli istituiti in considerazione del contenuto oggettivo dell\u0027atto \r\n e dell\u0027interesse pubblico in concreto perseguito, sarebbe - secondo \r\n l\u0027Avvocatura dello Stato - confermata dalla lettera delle due \r\n disposizioni costituzionali, che regolano il controllo \"sugli atti \r\n amministrativi della Regione\" e quella \"sugli atti delle provincie, dei \r\n comuni e degli altri enti locali\", senza alcun riferimento \r\n all\u0027oggettivo contenuto di quegli atti ed all\u0027interesse in concreto \r\n perseguito. Pertanto, in mancanza di espressa esclusione, dovrebbe \r\n ritenersi che la previsione dei due articoli comprenda tutti gli atti \r\n amministrativi, rispettivamente, delle Regioni e degli enti \r\n territoriali minori, emessi nell\u0027esercizio delle loro competenze, quali \r\n risultano determinate, direttamente o indirettamente, dalla \r\n Costituzione; perci\u0026#242; anche nell\u0027esercizio delle funzioni delegate in \r\n forza, rispettivamente, del secondo e del terzo comma dell\u0027art. 118 \r\n Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Questione identica \u0026#232; stata sollevata anche dal T.A.R. per la \r\n Calabria con ordinanza 3 ottobre 1980 (n. 577, r.o. 1981). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche in tale giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Si \r\n \u0026#232; costituita pure la parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo \r\n che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Con altra ordinanza, emessa il 24 gennaio 1979 (n. 577, r.o. \r\n 1979), nel corso di un giudizio analogo ai precedenti - nei quali \r\n s\u0027impugnavano gli atti di un procedimento espropriativo - il T.A.R. per \r\n l\u0027Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dei seguenti articoli di legge: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e a) - dell\u0027art. 16, primo e terzo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865 \r\n nonch\u0026#233; dell\u0027art. 14, quarto comma, della l. 28 gennaio 1977, n. 10, in \r\n quanto per le aree esterne ai centri gi\u0026#224; edificati, prevedendo che \r\n l\u0027indennit\u0026#224; di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio \r\n nel precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto \r\n nell\u0027area da espropriare, violerebbero l\u0027art. 42, terzo comma, Cost.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e b) - dell\u0027art. 8 della l. reg. dell\u0027Emilia-Romagna 24 marzo 1975, \r\n n. 18, in quanto tale articolo, designando gli organi degli enti locali \r\n competenti ad esercitare le funzioni a questi delegate dalla Regione, \r\n invaderebbe la competenza dello Stato in materia di ordinamento degli \r\n enti locali, in violazione dell\u0027art. 128 Cost.: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e c) - dell\u0027art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382, in quanto tale \r\n articolo, domandando il controllo sulle deliberazioni degli enti locali \r\n nelle materie loro delegate dalla Regione ai Comitati regionali di \r\n controllo, contrasterebbe con l\u0027art. 125, primo comma, Cost., che \r\n prevede l\u0027affidamento del controllo degli atti amministrativi regionali \r\n ad un organo dello Stato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e d) - del combinato disposto dell\u0027art. 4 della l. n. 382 del 1975 e \r\n dell\u0027art. 8 della l. reg. dell\u0027Emilia-Romagna n. 18 del 1975, in quanto \r\n delegando quest\u0027ultimo articolo la materia espropriativa per opere non \r\n regionali e non dello Stato al presidente dell\u0027amministrazione \r\n provinciale, e prescrivendo il detto art. 4, sui relativi atti, il \r\n controllo regionale in luogo di quello dello Stato, tale combinato \r\n disposto viene a configurare un trasferimento alla provincia delle \r\n funzioni amministrative in tale materia, in violazione o della riserva \r\n esclusiva di legge costituzionale di cui all\u0027ultima parte del secondo \r\n comma dell\u0027art. 117 Cost., oppure della riserva esclusiva della legge \r\n della Repubblica, di cui al primo comma dell\u0027art. 118 Cost., ove si \r\n ritenga che la materia delegata sia di interesse esclusivamente locale; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e e) - dell\u0027art. 11, primo comma, della l. n. 865 del 1971, perch\u0026#233; \r\n non prevede che l\u0027autorit\u0026#224; cui spetta di dichiarare la pubblica \r\n utilit\u0026#224;, indifferibilit\u0026#224; e urgenza delle opere, fissi il termine per \r\n l\u0027inizio e il compimento dei lavori e quello entro il quale \r\n l\u0027espropriazione deve essere compiuta, lasciando arbitra \r\n l\u0027amministrazione di protrarre nel tempo gli uni e l\u0027altra, con \r\n violazione dei principi contenuti nel terzo comma dell\u0027art. 42 Cost., \r\n sia in ordine alla riserva di legge per la espropriazione per motivi di \r\n pubblico interesse, sia in ordine alla congruit\u0026#224; dell\u0027indennizzo, il \r\n cui contenuto economico pu\u0026#242; venire ridotto, a causa del ritardo del \r\n provvedimento di esproprio rispetto al momento in cui l\u0027indennit\u0026#224; \r\n provvisoria accettata, ovvero quella di cui all\u0027art. 15 della l. n. \r\n 865, sono state determinate; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e f) - dell\u0027art. 19 della l. n. 10 del 1977 perch\u0026#233;, stabilendo che \r\n le nuove norme sulla determinazione dell\u0027indennit\u0026#224; di espropriazione e \r\n di occupazione si applicano nei casi in cui l\u0027indennit\u0026#224; non sia ancora \r\n definita, non detta alcuna disposizione circa la necessit\u0026#224; che \r\n l\u0027espropriando sia messo in condizione di esercitare il suo diritto di \r\n optare per la cessione volontaria dell\u0027immobile: necessit\u0026#224; derivante \r\n dal dettato del primo comma dell\u0027art. 14 della stessa legge n. 10. \r\n Ci\u0026#242; violerebbe, infatti, il principio di uguaglianza tra cittadini \r\n espropriati, in vista di opere di pubblica utilit\u0026#224; della stessa \r\n specie, nei confronti dei quali viene applicata, quanto a possibilit\u0026#224; \r\n di cessione volontaria del bene, una norma pi\u0026#249; vantaggiosa (il primo \r\n comma dell\u0027art. 14 della l. n. 10/1977) ovvero quella meno vantaggiosa \r\n (il primo comma dell\u0027art. 12 della l. n. 865/1971, modificato dall\u0027art. \r\n 6 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, convertito dalla l. 27 giugno 1974, \r\n n. 247) a seconda che l\u0027entrata in vigore della l. n. 10/1977 \r\n intervenga prima oppure dopo la scadenza dei termini di cui al primo \r\n comma dell\u0027art. 12 della l. n. 865/1971 per l\u0027esercizio della opzione \r\n per la cessione dell\u0027immobile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Davanti a questa Corte \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Con altra ordinanza del 14 aprile 1983 (n. 597 r.o. 1983) \r\n emessa nel corso di un provvedimento avente ad oggetto l\u0027impugnazione \r\n di una variante ad un p.e.e.p., il T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna ha \r\n sollevato, infine - oltre alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 4 della l. n. 382 del 1975 (proposta negli stessi termini \r\n dianzi esposti) - anche questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in \r\n riferimento all\u0027art. 97 Cost., dell\u0027art. 9 della l. reg. \r\n dell\u0027Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 come sostituito dall\u0027art. 3 \r\n della l. reg. 13 gennaio 1978, n. 5, nella parte in cui affida ai \r\n comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e \r\n d\u0027urgenza e per le espropriazioni relative alle opere pubbliche \r\n trasferite o delegate alle Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tale giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri e si \u0026#232; costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo che le \r\n questioni siano dichiarate non fondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano varie questioni di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale in ordine a disposizioni legislative \r\n statali o regionali, relative tutte alla materia delle espropriazioni \r\n per causa di pubblica utilit\u0026#224; o al controllo sui relativi atti e \r\n pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un\u0027unica \r\n sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Una prima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (sollevata \r\n con le ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979 e 14 aprile 1983 del \r\n T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna e 7 ottobre 1980 del T.A.R. per la \r\n Calabria) ha ad oggetto l\u0027art. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. \r\n 382 (\"Norme sull\u0027ordinamento regionale e sull\u0027organizzazione della \r\n pubblica amministrazione\"), a norma del quale il controllo sulle \r\n deliberazioni adottate dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti \r\n locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni \u0026#232; attribuito ai \r\n comitati regionali di controllo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I giudici a quibus dubitano che tale disposizione violi l\u0027art. \r\n 125, primo comma, Cost., il quale, parlando di \"atti amministrativi \r\n regionali\" si riferirebbe anche agli atti delegati dalla Regione agli \r\n enti locali: ne conseguirebbe che per effetto della norma \r\n costituzionale anche gli atti delegati dovrebbero essere soggetti al \r\n controllo dell\u0027organo previsto dalla medesima disposizione e la legge \r\n ordinaria non potrebbe trasferire il controllo medesimo ad altro \r\n organo, come ha fatto l\u0027art. 4 della legge statale n. 382 del 1975. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Invero l\u0027art. 125, primo comma, Cost., quando parla di \"atti \r\n amministrativi regionali\" non contiene alcuna precisazione o \r\n specificazione, n\u0026#233; fa riferimento ad alcun criterio che possa valere \r\n ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al \r\n sindacato del ripetuto organo. La dizione adoperata, quindi, nella sua \r\n latitudine, pu\u0026#242; comprendere tanto gli atti che siano direttamente \r\n emanati dagli organi regionali quanto quelli che, pur essendo delegati \r\n ad enti locali, siano obbiettivamente regionali siccome emanati \r\n nell\u0027ambito di materie rientranti nelle competenze regionali: tali \r\n competenze, d\u0027altro canto, non vengono certamente meno per il fatto che \r\n la Regione, seguendo il criterio indicato in via preferenziale \r\n dall\u0027art. 118, terzo comma, Cost., abbia ritenuto di avvalersi della \r\n delega, che pu\u0026#242; sempre revocare nelle forme di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Consegue da questa premessa che in mancanza, nella Costituzione, di \r\n una norma rigida, il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di \r\n esercizio del controllo sui ripetuti atti gode di una facolt\u0026#224; di \r\n scelta e pu\u0026#242;, quindi, sottoporre al controllo dell\u0027organo statale di \r\n cui all\u0027art. 125 Cost. tutti gli atti rientranti nella competenza \r\n regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma pu\u0026#242; \r\n anche sottoporre solo quelli che vengano adottati direttamente dagli \r\n organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti \r\n delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130 \r\n Cost.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il legislatore ordinario, cio\u0026#232;, pu\u0026#242;, in caso di delega da parte \r\n della Regione, attribuire maggiore rilievo ad un dato oggettivo, vale a \r\n dire al carattere delle funzioni ed al legame con il soggetto \r\n astrattamente competente (e, quindi, delegante) ma pu\u0026#242; invece far leva \r\n sul dato puramente soggettivo, riferendosi esclusivamente alla \r\n appartenenza dell\u0027organo che adotta l\u0027atto all\u0027uno od all\u0027altro \r\n soggetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al primo dei cennati criteri si era attenuto il legislatore con \r\n l\u0027art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e questa Corte, con la \r\n sentenza n. 40 del 1972, ritenne costituzionalmente legittima la norma, \r\n tenuto conto che le funzioni delegate non cessano di essere imputabili \r\n alle Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma ugualmente non contrastante con la Costituzione appare il \r\n diverso criterio seguito ora dalla pi\u0026#249; recente legge n. 382 del 1975, \r\n ove si consideri che nella realt\u0026#224; concreta l\u0027atto soggetto a controllo \r\n viene emanato da organi appartenenti ad altri soggetti e non \u0026#232;, \r\n quindi, irrazionale sottoporlo al medesimo sindacato al quale sono \r\n assoggettati tutti gli altri atti che promanano dai medesimi organi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del resto questa Corte ha pi\u0026#249; volte riconosciuto che il rapporto \r\n delegatorio comporta per l\u0027ente delegante poteri di vigilanza e \r\n controllo, che possono giungere fino alla sostituzione (sent. n. 29 del \r\n 1975; sent. n. 40 del 1960 e sent. n. 40 del 1961), sicch\u0026#233; il \r\n principio contenuto nell\u0027articolo in discussione si inserisce anche \r\n logicamente in questa realt\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; pu\u0026#242; dirsi che in tal modo la Regione, abbondando in deleghe, \r\n potrebbe sottrarre i suoi atti al controllo preveduto dall\u0027art. 125, \r\n cio\u0026#232; all\u0027organo statale, poich\u0026#233; la delega avviene a mezzo di leggi \r\n regionali sulle quali, come \u0026#232; noto, deve essere esercitato il \r\n controllo voluto dall\u0027art. 127 Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Neppure ha rilievo costituzionale il fatto che con il sistema pi\u0026#249; \r\n recente il sindacato su atti obbiettivamente regionali viene esercitato \r\n da un organo regionale, poich\u0026#233;, come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, \u0026#232; la stessa \r\n norma costituzionale (art. 125) che consente questa soluzione (al che, \r\n in ogni caso, si aggiunga che l\u0027organo regionale preveduto dall\u0027art. 55 \r\n della legge n. 62 del 1953 \u0026#232; collegiale e di esso fanno parte anche \r\n membri non nominati dalla Regione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Una seconda questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n (ordinanza 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia- Romagna) investe \r\n l\u0027art. 16, primo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, \r\n nonch\u0026#233; l\u0027art. 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in \r\n quanto prevedono che per le aree esterne ai centri abitati la \r\n indennit\u0026#224; di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio \r\n del precedente anno solare corrispondente al tipo di coltura in atto \r\n nell\u0027area da espropriare. Tali norme, ad avviso del giudice a quo, \r\n violerebbero l\u0027art. 42, terzo comma, Cost., perch\u0026#233;, escludendo il \r\n ricorso al valore venale, si fa riferimento ad un dato di valutazione \r\n estraneo alle caratteristiche dell\u0027immobile e relativo ad un bene di \r\n tipo diverso, conducendo ad una quantificazione dell\u0027immobile del tutto \r\n irrisoria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche tale questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 5 del 1980 e n. 231 \r\n del 1984) ha chiarito, in sostanza, che per la determinazione della \r\n indennit\u0026#224; di espropriazione occorre che la legge faccia riferimento \r\n alle caratteristiche essenziali del bene ablato, e cio\u0026#232; tenga esatto \r\n conto della realt\u0026#224; delle cose: in conseguenza, soprattutto con la \r\n sentenza n. 231, si \u0026#232; affermato che il criterio del valore agricolo, \r\n se \u0026#232; lesivo dei principi costituzionali quando si tratti di terreni \r\n che hanno ricevuto diversa destinazione, non lo \u0026#232; quando viene \r\n riferito alle aree prive di attitudine edificatoria cos\u0026#236; come definita \r\n dalla medesima giurisprudenza (vedasi in particolare la cit. sent. n. \r\n 231). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel quadro di queste affermazioni la Corte di cassazione (sent. 24 \r\n ottobre 1984, n. 5401) ha anch\u0027essa sostanzialmente precisato che \r\n occorre avere riguardo alla consistenza del bene da esproriare per cui, \r\n anche dopo la sent. n. 5 del 1980, il criterio del valore agricolo \r\n rimane fermo per le aree che hanno in realt\u0026#224; destinazione agricola. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed allora le norme impugnate in questa sede devono essere \r\n interpretate nel senso che laddove l\u0027area sia da considerare \r\n edificatoria (nei sensi precisati dalla ripetuta sent. n. 231 del \r\n 1984), la indennit\u0026#224; non pu\u0026#242; non tenere conto di questa realt\u0026#224;, \r\n mentre il riferimento al valore agricolo rimane fermo sempre che le \r\n aree abbiano effettivamente destinazione agricola: cos\u0026#236; interpretate, \r\n le norme in discussione appaiono conformi ai principi costituzionali e \r\n non meritano censura sotto il profilo in esame. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Una terza questione di legittimit\u0026#224; costituzionale viene \r\n sollevata (ordinanza 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna) \r\n sull\u0027art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. \r\n 18: si assume che questa disposizione designando quali siano gli organi \r\n degli enti locali che debbono esercitare le funzioni delegate dalla \r\n Regione, invada la competenza dello Stato in materia di ordinamento \r\n degli enti stessi, in violazione dell\u0027art. 128 Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A parte la considerazione che questa Corte con la sentenza n. 319 \r\n del 1983 ha riconosciuto la legittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni \r\n del genere, sta di fatto che l\u0027art. 8 denunciato \u0026#232; stato abrogato e \r\n sostituito con l\u0027art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5: in \r\n queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, \r\n s\u0027impone la restituzione degli atti al giudice a quo perch\u0026#233; riesamini \r\n la rilevanza della proposta questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Altra questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanza 24 \r\n gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna) investe il combinato \r\n disposto dall\u0027art. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. 382, e \r\n dell\u0027art. 8 della citata legge regionale n. 18 del 1975, in quanto \r\n delegando ai presidenti delle amministrazioni provinciali la materia \r\n delle espropriazioni per causa di p.u. per opere n\u0026#233; statali n\u0026#233; \r\n regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle \r\n funzioni amministrative in violazione o della riserva di legge \r\n costituzionale di cui all\u0027art. 117, primo comma, ultima parte, Cost. o \r\n della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui all\u0027art. \r\n 118, primo comma, Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte rileva che, come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, l\u0027art. 8 della legge \r\n regionale n. 18 \u0026#232; stato abrogato e sostituito con l\u0027art. 3 della \r\n successiva legge regionale n. 5 del 1978, sicch\u0026#233; anche in questo caso \r\n occorre restituire gli atti al giudice a quo per il riesame della \r\n rilevanza della proposta questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Rimane ovviamente assorbita la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 4 della legge statale n. 382 del 1975, poich\u0026#233; \r\n per effetto della legge regionale n. 5 predetta \u0026#232; venuta meno la \r\n stessa possibilit\u0026#224; di sottoporre atti di enti locali al controllo \r\n degli organi regionali: comunque la questione relativa al citato art. 4 \r\n \u0026#232; stata riconosciuta non fondata con la presente sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - Una quinta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanza \r\n 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia- Romagna) ha ad oggetto l\u0027art. \r\n 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, poich\u0026#233; non \r\n prevede che l\u0027autorit\u0026#224; alla quale spetta dichiarare la pubblica \r\n utilit\u0026#224;, la indifferibilit\u0026#224; e la urgenza delle opere in vista delle \r\n quali occorra procedere ad espropriazione fissi i termini per l\u0027inizio \r\n e l\u0027ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori. In tal modo \r\n si violerebbero i principi contenuti nell\u0027art. 42, terzo comma, Cost., \r\n sia in ordine alla riserva di legge per le espropriazioni per causa di \r\n p.u. sia in ordine alla congruit\u0026#224; dell\u0027indennizzo il cui contenuto \r\n economico potrebbe venire ridotto per il ritardo del provvedimento di \r\n espropriazione rispetto al momento in cui l\u0027indennit\u0026#224; provvisoria \u0026#232; \r\n stata accettata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; ben vero che la legge n. 865 del 1971 non parla della fissazione \r\n dei termini per l\u0027inizio e la ultimazione delle espropriazioni e dei \r\n lavori, ma \u0026#232; anche ben vero che la giurisprudenza \u0026#232; del tutto \r\n costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini \r\n costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento \r\n espropriativo. E la necessit\u0026#224; della fissazione di tali termini, posta \r\n gi\u0026#224; in via generale con l\u0027art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, \r\n \u0026#232; rimasta ferma anche dopo la entrata in vigore della legge n. 865 \r\n del 1971, la quale ha modificato soltanto in parte le norme precedenti \r\n sulle espropriazioni in questione ma, se ha taciuto in ordine alla \r\n fissazione di quei termini, non ha abrogato il citato art. 13 della \r\n legge del 1865. Questa legge, d\u0027altro canto, conserva tuttora, secondo \r\n la giurisprudenza, valore di legge generale applicabile in tutti i casi \r\n nei quali le leggi speciali non la abbiano modificata anche \r\n implicitamente: e nel caso di specie non sussiste alcun motivo per \r\n ritenere abrogato implicitamente il citato art. 13. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 7. - Una ulteriore questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n (ordinanza 24 gennaio 1979 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna) investe \r\n l\u0027art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale porrebbe in \r\n essere una disparit\u0026#224; di trattamento fra gli espropriati, stabilendo \r\n che le nuove norme sulla determinazione dell\u0027indennit\u0026#224; di \r\n espropriazione e di occupazione si applicano nei soli casi in cui \r\n l\u0027indennit\u0026#224; non sia ancora definita. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine a tale questione si rileva che l\u0027impugnato art. 19 della \r\n legge n. 10 del 1977, del quale si denuncia il contrasto con l\u0027art. 3 \r\n Cost., limitatamente (come risulta dal contesto della motivazione) al \r\n suo primo comma, \u0026#232; stato dichiarato incostituzionale, proprio in tale \r\n comma, con la sentenza n. 5/1980 di questa Corte. Ne consegue che si \r\n deve dichiarare la manifesta infondatezza della questione in parola. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 8. - Un\u0027ultima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (ordinanza \r\n 14 aprile 1973 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna) riguarda l\u0027art. 9 della \r\n legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, come \r\n sostituito dall\u0027art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5, \r\n sollevata in quanto tale articolo, affidando ai comuni le funzioni \r\n amministrative per le occupazioni temporanee e d\u0027urgenza e per le \r\n espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o delegate alle \r\n Regioni, violerebbe l\u0027art. 97 Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale questione \u0026#232; manifestamente infondata, essendo state gi\u0026#224; \r\n decise nel senso della non fondatezza o della manifesta infondatezza \r\n numerose questioni analoghe (sent. n. 318 del 1983; ordd. nn. 42, 43, \r\n 71, 157, 158 e 161 del 1984). \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (\"Norme sull\u0027ordinamento \r\n regionale e sull\u0027organizzazione della pubblica amministrazione\"), \r\n sollevata con ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979 e 14 aprile \r\n 1983 del T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna e con ordinanza 7 ottobre 1980 del \r\n T.A.R. per la Calabria, in riferimento all\u0027art. 125, primo comma, \r\n Cost.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 16, primo e secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. \r\n 865 (\"Programmi e coordinamento dell\u0027edilizia residenziale pubblica; \r\n norme sull\u0027espropriazione per pubblica utilit\u0026#224;; modifiche e \r\n integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. \r\n 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per \r\n interventi straordinari nel settore dell\u0027edilizia residenziale, \r\n agevolata e convenzionata\"), 14, quarto comma, della l. 28 gennaio \r\n 1977, n. 10 (\"Norme per la edificabilit\u0026#224; dei suoli\"), sollevata con \r\n ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna in \r\n riferimento all\u0027art. 43, terzo comma, Cost.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata \r\n con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna in \r\n riferimento all\u0027art. 42, terzo comma, Cost.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 19 della l. 28 gennaio 1977, n. \r\n 10, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per \r\n l\u0027Emilia-Romagna in riferimento all\u0027art. 3 Cost.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 9 della l. della Reg. \r\n Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (\"Riordinamento delle funzioni \r\n amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia \r\n residenziale agevolata e convenzionata, nonch\u0026#233; di viabilit\u0026#224;, \r\n acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o \r\n delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e \r\n del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione \r\n per pubblica utilit\u0026#224;\"), come sostituito dall\u0027art. 3 della legge della \r\n stessa Regione 13 gennaio 1978, n. 5 (\"Modifica alla legge regionale n. \r\n 18/1975, relativamente alle deleghe per espropriazione e per \r\n occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilit\u0026#224;\"), sollevata \r\n con ordinanza 14 aprile 1983 dal T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna in \r\n riferimento all\u0027art. 3 Cost.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 6) ordina la restituzione degli atti relativamente alla questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 8 della l. della Reg. \r\n Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio \r\n 1978 dal T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 7) ordina la restituzione degli atti relativamente alla questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 \r\n della l. 22 luglio 1975, n. 382, e 8 della l. della Reg. Emilia-Romagna \r\n 24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal \r\n T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO \r\n REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - \r\n ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - \r\n FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - \r\n ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO \r\n GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11285","titoletto":"SENT. 355/85 A. REGIONI IN GENERE - MATERIE DELEGATE DALLE REGIONI AGLI ENTI LOCALI - CONTROLLO SUGLI ATTI - ATTRIBUZIONE DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA\u0027 ESERCITATO DA UN ORGANO DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - cst art. 125, primo comma.","testo":"L\u0027art. 125, primo comma, Cost., quando parla di \"atti amministrativi regionali\" non contiene alcuna precisazione o specificazione, ne\u0027 fa riferimento ad alcun criterio che possa valere ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al sindacato dell\u0027organo statale di controllo da esso previsto, con la conseguenza che il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di esercizio del controllo sugli atti suddetti, gode di una facolta\u0027 di scelta e puo\u0027, quindi, sottoporre al controllo statale, di cui al detto art. 125, tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma puo\u0027 anche sottoporre solo quelli che vengono adottati direttamente dagli organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni e\u0027 attribuito ai comitati regionali di controllo). - V. S. n. 40/1972, che ritenne costituzionalmente legittimo l\u0027art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale, per date materie, sottoponeva al controllo dell\u0027organo statale tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che fosse in concreto il soggetto che li adottasse, quindi anche se emanati da enti delegati dalla Regione.","numero_massima_successivo":"11286","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/07/1975","numero":"382","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;382~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"125","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11286","titoletto":"SENT. 355/85 B. DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - RAPPORTO DELEGATORIO - POTERI DELL\u0027ENTE DELEGANTE.","testo":"Come la Corte ha piu\u0027 volte affermato, il rapporto delegatorio comporta per l\u0027ente delegante poteri di vigilanza e controllo, che possono giungere fino alla sostituzione. - S. nn. 40/1960; 40/1961; 29/1975.","numero_massima_successivo":"11287","numero_massima_precedente":"11285","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11287","titoletto":"SENT. 355/85 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA\u0027 - AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA\u0027 DI ESPROPRIAZIONE - RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE E ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL BENE ABLATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONGRUITA\u0027 DELL\u0027INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, primo e terzo comma; l 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, quarto comma. - cst art. 42, terzo comma.","testo":"Come la Corte ha piu\u0027 volte affermato, per la determinazione della indennita\u0027 di espropriazione occorre che la legge faccia riferimento alle caratteristiche essenziali del bene ablato, cosicche\u0027 il criterio del valore agricolo, se e\u0027 lesivo dei principi costituzionali quando si tratti di terreni che hanno ricevuto diversa destinazione, non lo e\u0027 quando viene riferito ad aree prive di attitudine edificatoria cosi\u0027 come definita dalla medesima giurisprudenza. Di conseguenza, le norme di cui all\u0027artt. 16, primo e secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono essere interpretate nel senso che laddove l\u0027area sia da considerare edificatoria, la indennita\u0027 non puo\u0027 non tener conto di questa realta\u0027, mentre il riferimento al valore agricolo rimane legittimamente fermo sempre che le aree abbiano effettivamente destinazione agricola. (Non fondatezza - in riferimento all\u0027art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita\u0027 costituzionale delle dette disposizioni, sollevata in quanto esse prevedono che per le aree esterne ai centri abitati la indennita\u0027 di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio del precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto nell\u0027area da espropriare). - S. nn. 5/1980; 231/1984.","numero_massima_successivo":"11288","numero_massima_precedente":"11286","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/10/1971","numero":"865","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;865~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/10/1971","numero":"865","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;865~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1977","numero":"10","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;10~art14"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11288","titoletto":"SENT. 355/85 D. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - PROCEDIMENTO - ONERE - FISSAZIONE DEI TERMINI PER L\u0027INIZIO E L\u0027ULTIMAZIONE - OMESSA PREVISIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE PER LE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA\u0027 E DELLA CONGRUITA\u0027 DELL\u0027INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 11, primo comma. - cst art. 42, terzo comma.","testo":"La legge 23 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per pubblica utilita\u0027, ha valore di legge generale applicabile in tutti i casi nei quali le leggi speciali non l\u0027abbiano modificata anche implicitamente. Da cio\u0027 consegue che, se e\u0027 vero che la legge 22 ottobre 1971, n. 865, non fissa dei termini per l\u0027inizio e la ultimazione del procedimento espropriativo e dei lavori, e\u0027 pero\u0027 anche vero che la fissazione di tali termini costituisce - secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale - regola indefettibile per ogni procedura di espropriazione, rimasta ferma anche dopo l\u0027entrata in vigore della detta legge, la quale ha modificato soltanto in parte le norme precedenti relative alle espropriazioni in essa contemplate ma, se ha taciuto in ordine alla fissazione di quei termini, non ha abrogato neanche implicitamente (non essendovi motivo per sostenere il contrario) l\u0027art. 13 della legge n. 2359 del 1865, che prevedeva la necessita\u0027 di fissarli. (Non fondatezza - in riferimento all\u0027art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 11, primo comma, della legge n. 865 del 1971, in quanto non prevede che l\u0027autorita\u0027 alla quale spetta dichiarare la pubblica utilita\u0027, la indifferibilita\u0027 e la urgenza delle opere, in vista delle quali occorra procedere ad espropriazione, fissi i termini per l\u0027inizio e la ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori, sicche\u0027 l\u0027\"amministrazione\" verrebbe ad essere arbitra di protrarre nel tempo le une e gli altri, con violazione dei principi della riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilita\u0027 e della congruita\u0027 dell\u0027indennizzo, il cui contenuto economico puo\u0027 venire ridotto, a causa del ritardo del provvedimento di esproprio rispetto al momento in cui l\u0027indennita\u0027 provvisoria accettata, ovvero quella di cui all\u0027art. 15 della legge n. 865, sono state determinate).","numero_massima_successivo":"11289","numero_massima_precedente":"11287","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/10/1971","numero":"865","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;865~art11"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11289","titoletto":"SENT. 355/85 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA\u0027 - NUOVE NORME SULLA DETERMINAZIONE DELL\u0027INDENNITA\u0027 - EFFICACIA NEL TEMPO - ASSUNTA DISPARITA\u0027 DI TRATTAMENTO FRA GLI ESPROPRIATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 28 gennaio 1977, n. 10, art. 19. - cst art. 3.","testo":"E\u0027 manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale avente ad oggetto una norma non piu\u0027 in vigore perche\u0027 la Corte ne ha gia\u0027 dichiarato la illegittimita\u0027 costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all\u0027art. 3 Cost., della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - in quanto porrebbe in essere una disparita\u0027 di trattamento fra gli espropriati, stabilendo che le nuove norme sulla determinazione della indennita\u0027 di espropriazione e di occupazione si applicano nei soli casi in cui l\u0027indennita\u0027 non sia ancora definita - posto che detto art. 19, limitatamente al suo primo comma, e\u0027 stato gia\u0027 dichiarato incostituzionale). - S. n. 5/1980.","numero_massima_successivo":"11290","numero_massima_precedente":"11288","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/1977","numero":"10","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;10~art19"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11290","titoletto":"SENT. 355/85 F. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPERE PUBBLICHE TRASFERITE O DELEGATE ALLE REGIONI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D\u0027URGENZA E PER LE ESPROPRIAZIONI RELATIVE - AFFIDAMENTO AI COMUNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E DELL\u0027IMPARZIALITA\u0027 DELL\u0027AMMINISTRAZIONE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 9, come sostituito dall\u0027art. 3. lrer 24 marzo 1975, n. 18. - cst art. 97, comma primo.","testo":"E\u0027 manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale quando altre analoghe siano state gia\u0027 dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non siano stati prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, come sostituito dall\u0027art. 3 della legge della stessa regione 13 gennaio 1978, n. 5 - sollevata in quanto detta disposizione, affidando ai Comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d\u0027urgenza e per le espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o delegate alle Regioni, violerebbe l\u0027art. 97, primo comma, Cost. - essendo state gia\u0027 decise numerose questioni analoghe nel senso della non fondatezza o della manifesta infondatezza). - S. nn. 318/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158 e 161/1984.","numero_massima_successivo":"11291","numero_massima_precedente":"11289","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"24/03/1975","numero":"18","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"e successive modificazioni"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"13/01/1978","numero":"5","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11291","titoletto":"SENT. 355/85 G. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL\u0027AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - DISPOSIZIONI ANALOGHE AD ALTRE GIA\u0027 RICONOSCIUTE LEGITTIME - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA\u0027 DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst art. 128.","testo":"Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, alla stregua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto esso, designando quali siano gli organi degli enti locali che debbono esercitare le funzioni delegate dalla Regione, invaderebbe la competenza dello Stato in materia di ordinamento degli enti stessi, in violazione dell\u0027art. 128 Cost. - poiche\u0027, a parte la considerazione che e\u0027 gia\u0027 stata riconosciuta la legittimita\u0027 costituzionale di disposizioni del genere, l\u0027art. 8 denunciato e\u0027 stato abrogato e sostituito con l\u0027art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5). - S. n. 319/1983.","numero_massima_successivo":"11292","numero_massima_precedente":"11290","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"24/03/1975","numero":"18","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"128","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11292","titoletto":"SENT. 355/85 H. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - DELEGA DELLA MATERIA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER OPERE NE\u0027 STATALI, NE\u0027 REGIONALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI ALLA POTESTA\u0027 LEGISLATIVA DELLE REGIONI E DEI PRINCIPI RELATIVI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLE STESSE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA\u0027 DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 8. - cst artt. 117, primo comma, ultima parte, e 118, primo comma.","testo":"Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale, alla stegua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimita\u0027 costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. 382 e 8 della legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto, delegando ai presidenti della amministrazioni provinciali la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilita\u0027 per opere ne\u0027 statali ne\u0027 regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle funzioni amministrative, in violazione o della riserva di legge costituzionale di cui all\u0027art. 117, primo comma, ultima parte, Cost. o della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui al successo art. 118, primo comma - essendo stata la disposizione di cui al detto art. 8 abrogata e sostituita con l\u0027art. 3 della sopravvenuta legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5).","numero_massima_precedente":"11291","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/07/1975","numero":"382","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;382~art4"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","data_legge":"24/03/1975","numero":"18","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"u.p.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7655","autore":"","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"18","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7675","autore":"CARRA\u0027 M.","titolo":"AMBITO E MISURA DELL\u0027INDENNITA\u0027 DI ESPROPRIAZIONE NELLA REP. FED. TEDESCA","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7701","autore":"ESPOSITO F.","titolo":"SULL\u0027INDIVIDUAZIONE DELL\u0027ORGANO COMPETENTE AD ESERCITARE IL CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI DAGLI ENTI LOCALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"46","note_abstract":"","collocazione":"A.338","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7727","autore":"RIMOLI F.","titolo":"PROFILI RELATIVI ALLA PROBLEMATICA INDENNITARIA NELL\u0027ESPROPRIAZIONE PER P.U. DOPO LA SENT. CORTE N. 355 DEL 1985","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Consiglio di Stato","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"261","note_abstract":"","collocazione":"C.57 - A.74","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7679","autore":"SORACE D.","titolo":"INDENNIZZI PER ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZABILITA\u0027 DEI \"VINCOLI URBANISTICI\" IN GRAN BRETAGNA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1380","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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