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AZZARITI - Rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - \r\n Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti del \r\n Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, \r\n promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1959 dalla Corte di appello \r\n di Roma nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Beatrice e \r\n l\u0027Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al \r\n n. 126 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del \r\n Giudice Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Domenico Mario De Leva, per Sacchetti Beatrice, l\u0027avv. \r\n Guido Astuti, per l\u0027Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale \r\n dello Stato Francesco Agr\u0026#242;, per il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La signora Francesca Guglielmi in Sacchetti, proprietaria della \r\n tenuta denominata \"Farnesiana\", dell\u0027estensione complessiva di Ha. \r\n 3.443.84.94, sita in territorio di Allumiere e in territorio di \r\n Tarquinia, per atto del notaio Pampersi di Civitavecchia in data 30 \r\n marzo 1945, divise la sua propriet\u0026#224; in quattro parti, donandone tre di \r\n quasi uguale valore rispettivamente alle figlie Maria, Carolina e \r\n Beatrice, e trattenendo per s\u0026#233; la parte restante. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La questione verte sulla quota donata alla figlia Beatrice \r\n Sacchetti in Pagani Planca Incoronati, e precisamente sulla parte di \r\n tale quota sita in territorio di Allumiere, la cui estensione, agli \r\n effetti dell\u0027applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, \u0026#232; \r\n calcolata diversamente dalla signora Beatrice, da un lato, e dall\u0027Ente \r\n per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del \r\n Fucino, dall\u0027altro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In data 21 dicembre 1951 l\u0027Ente Maremma deposit\u0026#242; i piani \r\n particolareggiati di esproprio nei riguardi della Beatrice Sacchetti, \r\n determinando la complessiva consistenza delle di lei propriet\u0026#224; di \r\n Allumiere e di Tarquinia in Ha. 1096.12.33; e ci\u0026#242; attenendosi alle \r\n risultanze catastali del vecchio catasto alla data del 15 novembre \r\n 1949, per cui, sommando la propriet\u0026#224; di Allumiere, che risultava \r\n dell\u0027estensione di Ha. 716.19.10, a quella di Tarquinia di Ha. 369. \r\n 17.40, si arrivava all\u0027incirca alla superficie complessiva di Ha. \r\n 1096.12.33. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La signora Beatrice Sacchetti ricorse all\u0027Ente Maremma per chiedere \r\n la rettifica dell\u0027errore materiale di tale computo, adducendo che \r\n l\u0027estensione complessiva delle sue propriet\u0026#224; era di Ha. 898.04.12 e \r\n non di Ha. 1096.12.33, quale era indicata nei piani di esproprio, \r\n giacch\u0026#233; l\u0027estesione della propriet\u0026#224; di Allumiere ammontava soltanto \r\n ad Ha. 498.70.18 e non ad Ha. 716.19.10. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In seguito a questo reclamo l\u0027Ente Maremma attribu\u0026#236; i due cento \r\n ettari di differenza alle sorelle di Beatrice, Maria e Carolina \r\n Sacchetti, formulando, nei riguardi di esse, due suppletlvi piani di \r\n esproprio, contro i quali per\u0026#242; le suddette Maria e Carolina produssero \r\n ricorso all\u0027Ente il quale, riconoscendone la fondatezza, ritorn\u0026#242; in \r\n definitiva ai primitivi piani di esproprio in riguardo alla Beatrice \r\n Sacchetti, ritenendola proprietaria anche dei suddetti duecento ettari, \r\n talch\u0026#233; predispose l\u0027esproprio calcolando la superficie complessiva \r\n delle di lei propriet\u0026#224; in Ha. 1096.12.33 e non in Ha. 898.04.12. \r\n Sulla base di questo secondo dato vennero emanati nei riguardi della \r\n Beatrice Sacchetti i due decreti presidenziali di scorporo nn. 3838 e \r\n 3839 del 27 dicembre 1952. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto di citazione del 19 novembre 1953 la signora Beatrice \r\n Sacchetti chiam\u0026#242; in giudizio davanti al Tribunale di Roma l\u0027Ente \r\n Maremma per sentire dichiarare che i decreti presidenziali nn. 3838 e \r\n 3839 avevano erroneamente determinato la superficie espropriabile in \r\n Ha. 1096.12.33, in quanto i terreni donati dalla madre a Beatrice per \r\n il territorio di Allumiere, erano della estensione non di Ha. \r\n 716.19.10, ma di Ha. 498.70.18, secondo quanto risultava dall\u0027atto di \r\n donazione del 1945, dal reclamo presentato dalla madre di Beatrice il \r\n 12 marzo 1949 e dal nuovo catasto di Alluomiere entrato in attivazione \r\n il 1 dicembre 1952, prima cio\u0026#232; dell\u0027emanazione dei decreti \r\n presidenziali di esproprio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale di Roma, con sentenza 18 marzo - 13 maggio 1955, \r\n risolse in via incidentale la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dei decreti di scorporo negando che essi avevano esorbitato dalla legge \r\n di delega. Osserv\u0026#242; il Tribunale che l\u0027Ente aveva giustamente tenuto \r\n conto dei dati di superficie del vecchio catasto di Allumiere, vigente \r\n alla data del 15 novembre 1949, e che, non avendo la marchesa Beatrice \r\n Sacchetti presentato ricorso contro i piani di esproprio ai sensi \r\n dell\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la sua domanda doveva \r\n essere respinta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Contro tale sentenza la signora Beatrice Sacchetti interpose \r\n appello avanti alla Corte di appello di Roma, chiedendo in via \r\n principale il risarcimento dei danni che assumeva provocatile dal \r\n comportamento dell\u0027Ente Maremma, ed in via subordinata la dichiarazione \r\n di illegittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti presidenziali di \r\n esproprio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Accogliendo la domanda subordinata, la Corte di appello, con \r\n ordinanza del 24 ottobre 1959, ha dichiarato che l\u0027eccezione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; rilevante, e che non \u0026#232; manifestamente \r\n infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tenuto per fermo che la rettificazione del vecchio catasto fu \r\n operata di ufficio con la formazione del nuovo catasto, e che la \r\n Beatrice Sacchetti non present\u0026#242; ricorso a termini dell\u0027art. 6 della \r\n legge n. 841, l\u0027ordinanza pone il quesito \"se la preclusione di \r\n contestazioni circa la estensione di terreni, derivante dal mancato \r\n esercizio della facolt\u0026#224; di ricorso alla Commissione censuaria centrale \r\n (a termini del succitato art. 6), sia operante anche quando la \r\n rettificazione sia stata operata di ufficio, mediante la attivazione \r\n del nuovo catasto, avvenuta anteriormente alla espropriazione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti \r\n alla Corte costituzionale, l\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente notificata \r\n alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai \r\n Presidenti delle due Camere del Parlamento, ed \u0026#232; stata pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31 dicembre 1959. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La signora Sacchetti si \u0026#232; costituita nel presente giudizio \r\n depositando delle deduzioni a stampa in data 13 gennaio 1960, cui ha \r\n fatto seguito una memoria in data 29 settembre 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa Sacchetti sostiene che l\u0027Ente commise una serie di \r\n errori: un primo errore non tenendo presente che nell\u0027atto di donazione \r\n la consistenza complessiva della quota donata alla Beatrice \u0026#232; \r\n tassativamente indicata in Ha. 898.04.12. Nell\u0027atto suddetto si dice \r\n bens\u0026#236; che l\u0027assegnazione \u0026#232; fatta \"a corpo e non a misura\", ma questa \r\n deve considerarsi una frase di stile, che comunque non ammetterebbe un \r\n limite di tolleranza superiore al 5 per cento contemplato dall\u0027art. \r\n 1538 Cod. civ.; limite questo che il provvedimento di esproprio nei \r\n confronti della Beatrice ha largamente superato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Ente avrebbe commesso un ulteriore errore quando, accogliendo il \r\n reclamo della Beatrice, attribu\u0026#236; i 200 ettari di differenza alle di \r\n lei sorelle Maria e Carolina, e pi\u0026#249; ancora quando, accogliendo i \r\n reclami prodotti da queste ultime contro i piani suppletivi di \r\n esproprio pubblicati nei loro riguardi, riconsider\u0026#242; i suddetti 200 \r\n ettari come appartenenti alla Beatrice e ritorn\u0026#242; ai precedenti piani \r\n di esproprio coi quali si attribuiva alla Beatrice una propriet\u0026#224; \r\n dell\u0027estensione complessiva di Ha. 1096.12.33, invece di quella di Ha. \r\n 898.04.12. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di fronte ai ricorsi prima della Beatrice Sacchetti e poi delle di \r\n lei sorelle Maria e Carolina, l\u0027Ente avrebbe dovuto \"non irrigidirsi \r\n nella nuda ed errata indicazione del vecchio catasto di Allumiere\", ma \r\n approfondire lo studio della situazione allo scopo di ben individuare \r\n le tre propriet\u0026#224;, e specialmente quella della Beatrice, la cui \r\n consistenza era, in realt\u0026#224;, di Ha. 898.04.12, secondo l\u0027indicazione \r\n fatta nell\u0027atto di donazione, la correzione disposta nel giugno 1949 \r\n dalla Commissione censuaria di Allumiere in seguito al reclamo della \r\n marchesa Guglielmi madre della Beatrice, e le risultanze precise del \r\n nuovo catasto di Allumiere entrato in conservazione prima della \r\n emanazione dei decreti di esproprio; dati tutti ai quali l\u0027Ente avrebbe \r\n dovuto attenersi e non si attenne. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto si riferisce al mancato esercizio da parte della \r\n Beatrice della facolt\u0026#224; di ricorso contro il piano di esproprio ai \r\n sensi dell\u0027art. 6 della legge n. 841, la di lei difesa sostiene che \r\n tale ricorso non occorreva perch\u0026#233; si sarebbe trattato di rettificare \r\n un puro e semplice errore materiale per cui ai proprietari spetta la \r\n facolt\u0026#224; di ricorso prevista dall\u0027art. 4 della legge n. 230 del 1950; \r\n ricorso che la Beatrice produsse all\u0027Ente Maremma appena furono \r\n pubblicati i piani di esproprio. Dal confronto tra l\u0027art. 6 della legge \r\n n. 841 con l\u0027art. 4 della legge n. 230 si ricaverebbe che la esclusione \r\n di qualsiasi ricorso, prevista nell\u0027ultimo capoverso dell\u0027art. 6, \r\n varrebbe soltanto quando sono in contestazione, nelle zone a vecchio \r\n catasto, la qualit\u0026#224; e la classe dei terreni, non anche quando il \r\n ricorso attiene alla non corrispondenza della estensione della \r\n propriet\u0026#224;. Il ricorso previsto dall\u0027art. 4 della legge n. 230 per gli \r\n errori materiali dei piani di esproprio, quindi, sarebbe concorrente \r\n con quello contemplato dall\u0027art. 6 della legge n. 841. E, nella specie, \r\n sottolinea la difesa, si trattava di un errore materiale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si conclude, quindi, sostenendo che i due decreti presidenziali \r\n sono illegittimi perch\u0026#233; hanno violato gli artt. 42, 70, 76 e 77 p. p. \r\n della Costituzione, nonch\u0026#233; le leggi di delega 12 maggio 1950, n. 230, \r\n e 21 ottobre 1950, n. 841, ed in particolare l\u0027art. 4 di quest\u0027ultima \r\n legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In via subordinata, la difesa deduce la violazione degli artt. 25 e \r\n 117 della Costituzione, perch\u0026#233; in seguito al comportamento dell\u0027Ente \r\n Maremma (che, dopo avere accolto, con la pubblicazione dei piani \r\n suppletivi di esproprio a carico di Maria e Carolina il ricorso di \r\n Beatrice Sacchetti, ripristin\u0026#242; l\u0027errore in cui prima era incorso per \r\n il calcolo della propriet\u0026#224; della Beatrice) - l\u0027interessata non avrebbe \r\n pi\u0026#249; potuto tutelare i suoi diritti con i mezzi che la legge \r\n consentiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale ha \r\n depositato le sue deduzioni in data 19 gennaio 1960 ed una memoria in \r\n data 26 settembre 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale secondo cui le leggi delegate di esproprio, in base \r\n all\u0027art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, dovevano \r\n tenere conto non solo della consistenza della propriet\u0026#224;, ma anche dei \r\n dati catastali relativi alla superficie, la qualit\u0026#224; e la classe dei \r\n terreni al 15 novembre 1949, sostiene che l\u0027Ente si \u0026#232; proprio attenuto \r\n a tali dati per calcolare la consistenza della propriet\u0026#224; di Beatrice \r\n Sacchetti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda il titolo di acquisto, si assume, che l\u0027oggetto \r\n della donazione \u0026#232; con precisione indicato nelle particelle catastali, \r\n e che la volont\u0026#224; di donare il terreno corrispondente a quelle \r\n particelle \u0026#232; del pari chiaramente manifestata dalla espressione che la \r\n donazione era fatta \"a corpo e non a misura\". E per quanto riguarda i \r\n dati catastali, si deduce che i dati del vecchio catasto di Allumiere \r\n davano, in base alle particelle indicate, una superficie complessiva \r\n non di Ha. 498.70.18, ma di Ha. 716.19.10, cio\u0026#232; la superficie tenuta a \r\n base, unitamente a quella dei terreni di Tarquinia, dai decreti \r\n presidenziali di esproprio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se la Sacchetti avesse voluto contestare che le particelle indicate \r\n nel rogito Pampersi non corrispondevano alla superficie indicata nel \r\n vecchio catasto, avrebbe dovuto farlo ai sensi e nei termini dell\u0027art. \r\n 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, presentando ricorso alla \r\n Commissione censuaria centrale. \"Una diversa interpretazione \r\n condurrebbe a sostenere che rientrava nei compiti o nei poteri \r\n dell\u0027Ente compilatore dei piani la verifica caso per caso della \r\n corrispondenza dei dati catastali alla situazione effettiva: ma tutto \r\n il sistema della c. d. legge stralcio esclude che agli enti di riforma \r\n fosse conferito un tale potere. Gli enti avevano l\u0027obbligo tassativo di \r\n attenersi ai dati certi risultanti dal catasto per quanto riguardava la \r\n estensione dei terreni, la qualit\u0026#224; e classe delle colture; e, in caso \r\n di contestazioni concernenti i terreni a vecchio catasto, dovevano \r\n attenersi alle decisioni della Commissione censuaria centrale \r\n tempestivamente adita. La Sacchetti non pu\u0026#242; invocare un ingiusto \r\n danno, in quanto essa non si \u0026#232; servita del mezzo che la legge le \r\n metteva a disposizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \"E pertanto, conclude l\u0027Ente Maremma, in mancanza del ricorso di \r\n cui all\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i decreti di \r\n esproprio sono stati legittimamente emessi nell\u0027ambito della delega \r\n sulla base dei dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, e vigenti \r\n ancora alla data della pubblicazione dei piani particolareggiati di \r\n esproprio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In via subordinata, poi, per il caso che la Corte non accolga \r\n questa tesi, la difesa dell\u0027Ente fa presente che la denunziata \r\n illegittimit\u0026#224; dei due decreti di espropriazione non comporterebbe la \r\n declaratoria della illegittimit\u0026#224; totale di essi, bens\u0026#236; soltanto \r\n parziale, \"in quanto, in tale denegatissima ipotesi, sarebbe stata \r\n espropriata una superficie superiore a quella scorporabile, per avere \r\n calcolato la quota di scorporo sulla base della superficie complessiva \r\n di Ha. 1095 circa, anzich\u0026#233; di Ha. 877 circa\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente \r\n del Consiglio dei Ministri, \u0026#232; intervenuta nel presente giudizio, \r\n presentando le sue deduzioni in data 12 gennaio 1960 e una memoria \r\n difensiva del 25 settembre 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dei due decreti \r\n presidenziali, secondo l\u0027Avvocatura dello Stato, pu\u0026#242; riassumersi nei \r\n termini seguenti: \"se i decreti presidenziali di espropriazione nn. \r\n 3838 e 3839 del 27 dicembre 1952, emanati nei confronti della ditta \r\n Sacchetti, siano illegittimi, per avere determinato la quota di \r\n scorporo sulla base della estensione dei terreni (Ha. 1098.12.33) \r\n contemplata dal vecchio catasto in vigore al 15 novembre 1949, anzich\u0026#233; \r\n della estensione (Ha. 877.87.58) rettificata dal nuovo catasto, \r\n entrato in vigore dopo la predetta data, ma anteriormente al decreto di \r\n esproprio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato nega che possa sussistere il dubbio \r\n avanzato dall\u0027ordinanza della Corte di appello in ordine al problema se \r\n la mancata presentazione del ricorso di cui all\u0027art. 6 debba ritenersi \r\n preclusiva anche quando tra il deposito dei piani e l\u0027emanazione del \r\n decreto di esproprio siano stati rettificati i dati catastali mediante \r\n l\u0027attivazione del nuovo catasto. \"L\u0027unico procedimento di revisione dei \r\n dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, consentito dalla legge, \u0026#232; \r\n quello previsto dal citato art. 6. In mancanza di tale procedura, \r\n l\u0027Ente non poteva prendere a base dello scorporo i dati catastali \r\n introdotti dopo il 15 novembre 1949, in quanto ci\u0026#242; avrebbe portato a \r\n considerare una seconda data ai fini della determinazione della \r\n consistenza terriera, mentre unica data di riferimento prevista dalla \r\n legge, come ha pi\u0026#249; volte affermato la Corte costituzionale, \u0026#232; il 15 \r\n novembre 1949\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se, per le zone a vecchio catasto, non c\u0027\u0026#232; corrispondenza tra dati \r\n e realt\u0026#224; fisica, l\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, d\u0026#224; \r\n facolt\u0026#224; di ricorrere soltanto alla Commissione censuaria centrale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Onde sarebbe infondato il dubbio che per la correzione di eventuali \r\n errori del vecchio catasto (rispetto alla data del 15 novembre 1949) \r\n possa considerarsi non indispensabile il ricorso di cui all\u0027art. 6 \r\n della legge suddetta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte di appello di Roma, nel proporre con la ordinanza del 24 \r\n ottobre 1959 la questione della legittimit\u0026#224; costituzionale degli \r\n impugnati decreti presidenziali di scorporo, ha sollevato il dubbio se \r\n la mancata produzione del ricorso in base all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 6 \r\n della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da parte della signora Sacchetti \r\n Beatrice contro i piani particolareggiati di esproprio pubblicati nei \r\n di lei confronti dall\u0027Ente Maremma, importi la preclusione di \r\n contestazioni circa la superficie complessiva del patrimonio terriero \r\n indicata in tali piani. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente e l\u0027Avvocatura generale dello Stato sostengono \r\n che la legge n. 841, avendo previsto espressamente il caso di non \r\n corrispondenza della estensione dei terreni censiti a vecchio catasto \r\n alla consistenza effettiva di essi, aveva offerto, per chiedere la \r\n rettifica dei piani particolareggiati di espropriazione, l\u0027unico \r\n rimedio di cui all\u0027art. 6. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il fatto, quindi, che per la rettifica dell\u0027addotto errore \r\n materiale di determinazione della superficie terriera indicata nei \r\n piani di espropriazione, la Sacchetti present\u0026#242; ricorso in base alla \r\n norma dell\u0027art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e non, invece, in \r\n base alla norma dell\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, \r\n avrebbe importato la decadenza a far valere i motivi della rettifica \r\n dei dati risultanti dal vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene che tale assunto \u0026#232; infondato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232;, invero, esatto che l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 6 della legge \r\n n. 841 offra agli interessati, per la rettifica dei dati riguardanti \r\n l\u0027estensione dei terreni soggetti a scorporo, l\u0027unico rimedio del \r\n ricorso previsto dal primo comma dello stesso art. 6. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027ultimo comma di questo articolo detta: \"Al di fuori dei casi \r\n previsti dal primo comma del presente articolo, non \u0026#232; ammesso alcun \r\n altro ricorso per la determinazione della qualit\u0026#224; e classe dei terreni \r\n ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027esclusione di qualsiasi altro ricorso \u0026#232;, quindi, prevista \r\n soltanto \"per la determinazione della qualit\u0026#224; e classe dei terreni\", e \r\n non anche in riguardo alla determinazione della superficie di essi; per \r\n il quale ultimo caso resta perci\u0026#242; agli interessati la facolt\u0026#224; di \r\n ricorrere contro i piani di esproprio in base all\u0027art. 4 della legge 12 \r\n maggio 1950, n. 230. Questo art. 4, dopo d\u0027avere disposto nel primo \r\n comma che i piani di esproprio debbono, a cura dell\u0027Opera, essere \r\n depositati per la durata di venticinque giorni nell\u0027ufficio di ciascun \r\n Comune per la parte relativa da espropriare nel territorio comunale ed \r\n essere pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della \r\n Provincia, - soggiunge nel successivo comma: \"nello stesso termine gli \r\n interessati possono richiedere all\u0027Opera la rettifica di eventuali \r\n errori materiali\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Orbene, la signora Beatrice Sacchetti si avvalse legittimamente di \r\n questa disposizione per chiedere la rettifica dell\u0027assunto errore \r\n materiale del vecchio catasto di Allumiere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Escluso che la mancata presentazione di un ricorso a termini \r\n dell\u0027art. 6 della legge n. 841 abbia importato preclusione di \r\n contestazioni circa la estensione del patrimonio terriero soggetto ad \r\n esproprio, resta a vedere quale era la estensione complessiva dei \r\n terreni di propriet\u0026#224; della signora Beatrice Sacchetti siti nei Comuni \r\n di Allumiere e di Tarquinia, per cui doveva procedersi \r\n all\u0027espropriazione ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - e \r\n concretamente se l\u0027estensione di Ha. 1096.12.33, considerati nei piani \r\n particolareggiati di esproprio in base ai dati del vecchio catasto alla \r\n data del 15 novembre 1949, debba ridursi di circa duecento ettari \r\n secondo i calcoli fatti dalla signora Sacchetti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La differenza si riferisce precisamente alla propriet\u0026#224; sita in \r\n territorio di Allumiere, che, mentre nel vecchio catasto figura \r\n dell\u0027estensione di Ha. 716.19.10, nel nuovo catasto entrato in \r\n conservazione prima della emanazione dei decreti di esproprio, ma dopo \r\n il 15 novembre 1949, \u0026#232; calcolato in Ha. 498.70.18, - risultando cos\u0026#236; \r\n la propriet\u0026#224; complessiva della Sacchetti di circa duecento ettari \r\n inferiore a quella presa a base dell\u0027esproprio da parte dell\u0027Ente \r\n Maremma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Assumevano ed assumono la difesa dell\u0027Ente e l\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato che per l\u0027esproprio bisognava attenersi alle risultanze del \r\n vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949, fissata dall\u0027art. 4 \r\n della legge n. 841, e che non si poteva perci\u0026#242; prendere in \r\n considerazione alcuna variazione o rettifica posteriore a tale data, \r\n quale quella risultante dal nuovo catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma \u0026#232; in contrario da osservare, come questa Corte ha in varie \r\n sentenze affermato, che agli effetti della determinazione della \r\n consistenza della propriet\u0026#224; terriera ai sensi dell\u0027art. 4 suddetto, \r\n bisogna in definitiva fare riferimento alla consistenza effettiva della \r\n propriet\u0026#224; stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora nella fattispecie, la consistenza effettiva del patrimonio \r\n terriero della signora Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre \r\n 1949 era inferiore a quella risultante dai dati del vecchio catasto, \r\n indicata nei piani particolareggiati di espropriazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene che basta in proposito rilevare che quando vennero \r\n pubblicati i piani particolareggiati di espropriazione nei riguardi \r\n della signora Beatrice Sacchetti, questa present\u0026#242; ricorso all\u0027Ente, \r\n chiedendo che la superficie complessiva del patrimonio terriero \r\n indicato in tali piani come ammontante ad Ha. 1096.12.33 in base ai \r\n dati del vecchio catasto, venisse ridotta ad Ha. 898.04.12, quale era \r\n la superficie effettiva. Accogliendo tale reclamo, l\u0027Ente attribu\u0026#236; i \r\n duecento ettari di differenza alle sorelle della signora Beatrice, \r\n Maria e Carolina Sacchetti, le quali avevano ricevuto anch\u0027esse in \r\n donazione dalla comune madre signora Francesca Guglielmi in Sacchetti, \r\n con lo stesso atto di donazione del 30 marzo 1945, dei terreni siti nei \r\n medesimi Comuni di Allumiere e di Tarquinia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Contro i suppletivi piani particolareggiati di espropriazione \r\n emanati nei confronti delle sorelle Maria e Carolina Sacchetti, queste \r\n presentarono ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Accogliendo quest\u0027altro ricorso, l\u0027Ente credette di poter dare \r\n nuovamente corso ai primitivi piani particolareggiati di espropriazione \r\n pubblicati nei riguardi della signora Beatrice Sacchetti. Non tenne \r\n per\u0026#242; conto del fatto che la Beatrice aveva gi\u0026#224; presentato ricorso \r\n contro tali piani e che esso Ente lo aveva accolto, e non procedette ad \r\n alcuna altra indagine, n\u0026#233; all\u0027elaborazione di suppletivi piani di \r\n espropriazione nei riguardi della detta signora Beatrice Sacchetti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Col suo reclamo la signora Beatrice Sacchetti aveva dunque ottenuto \r\n dall\u0027Ente il riconoscimento della sua richiesta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora non pu\u0026#242; l\u0027efficacia di questo reclamo accolto dall\u0027Ente essere \r\n inficiata dalla tesi che la interessata avrebbe potuto reclamare \r\n soltanto in base alla norma dell\u0027art. 6 della legge n. 841, giacch\u0026#233; \r\n tale norma non esclude, come sopra \u0026#232; stato detto, il diritto di \r\n proporre ricorso in base alla disposizione dell\u0027art. 4 della legge n. \r\n 230, per ottenere la rettifica dei dati relativi alla superficie \r\n indicati nei piani particolareggiati di espropriazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I decreti presidenziali impugnati debbono pertanto considerarsi \r\n costituzionalmente illegittimi in quanto nel procedimento \r\n dell\u0027espropriazione si \u0026#232; fatto riferimento ad una superficie superiore \r\n alla consistenza effettiva del patrimonio terriero della signora \r\n Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre 1949, estendendo lo \r\n scorporo ad una quota maggiore di quella scorporabile. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti del \r\n Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, \r\n pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio \r\n 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre \r\n 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della \r\n Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio \r\n terriero della signora Beatrice Sacchetti \u0026#232; stato determinato in una \r\n superficie superiore a quella che era la sua consistenza effettiva alla \r\n data del 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, l\u00278 novembre 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1116","titoletto":"SENT. 60/60 A. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETA\u0027 TERRIERA SOGGETTA A SCORPORO - DATI CATASTALI - RICORSI CONSENTITI AGLI INTERESSATI CONTRO DATI ERRONEI.","testo":"Il ricorso previsto dal primo comma dell\u0027art. 6 dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e\u0027 il solo rimedio concesso agli interessati per la rettifica dei dati catastali riguardanti la qualita\u0027 e la classe dei terreni soggetti a scorporo per la riforma fondiaria. Per quanto riguarda, invece, i dati relativi all\u0027estensione dei terreni, agli interessati resta anche la facolta\u0027 di ricorrere contro i piani di esproprio, ai sensi della\u0027art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/12/1952","numero":"3838","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;3838~art0"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/12/1952","numero":"3839","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;3839~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/05/1950","numero":"230","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;230~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027"}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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