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A. e la Prefettura \u0026#8211; UTG di Udine, con ordinanza del 15 giugno 2022, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 15 giugno 2022 (reg. ord. n. 111 del 2022), il Giudice di pace di Udine ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che \u0026#171;[q]uando la revoca della patente di guida \u0026#232; disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 187, non \u0026#232; possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;articolo 222\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che V. A. ha proposto ricorso per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura \u0026#8211; UTG di Udine a seguito della sentenza n. 699 del 2021, divenuta irrevocabile in data 29 giugno 2021, di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, conseguente all\u0026#8217;esito positivo della messa alla prova disposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 464-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e del codice di procedura penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente rileva, preliminarmente, che nella circolare del Ministero dell\u0026#8217;interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 9 novembre 2020, prot. n. 15224, secondo il parere reso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; riferito che \u0026#171;il termine triennale di cui all\u0026#8217;art. 219 comma 3 \u003cem\u003eter \u003c/em\u003eCodice della Strada per conseguire nuovamente la patente di guida, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente evidenzia, inoltre, che \u0026#171;nel caso di messa alla prova la sentenza \u0026#232; di estinzione del reato e non di accertamento\u0026#187; e che se \u0026#171;il legislatore avesse voluto ritenere che il termine per il conseguimento di una nuova patente di guida decorresse dalla irrevocabilit\u0026#224; della sentenza avrebbe specificato tale decorrenza, come ad esempio nell\u0026#8217;art. 224 C.d.S., dove si fa riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna ed alla definitivit\u0026#224; del decreto penale di condanna\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. strada, ritenendo che l\u0026#8217;interpretazione della detta disposizione, avvalorata dalla circolare del Ministero dell\u0026#8217;interno n. 15224 del 2020, secondo cui il termine triennale per il conseguimento di una nuova patente di guida decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, se riferita ad una sentenza di estinzione del reato conseguente all\u0026#8217;esito positivo della messa alla prova, determini disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;a seconda della definizione del procedimento penale nei diversi Tribunali dello Stato\u0026#187; e per la \u0026#171;mancata indicazione del termine di decorrenza triennale nel provvedimento di revoca\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 2 novembre 2022, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel suo intervento il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee risulta assolutamente carente di motivazione in punto di rilevanza della questione, per cui ne andrebbe dichiarata senz\u0026#8217;altro la manifesta inammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, \u0026#171;il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non avendo prospettato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di interpretare la disposizione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e in conformit\u0026#224; alla Costituzione [\u0026#8230;], n\u0026#233; avendo lamentato l\u0026#8217;esistenza di una costante lettura della predetta disposizione in senso contrario alla Costituzione (il c.d. \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;), si \u0026#232; limitato ad una richiesta di parere sulla conformit\u0026#224; a Costituzione dell\u0026#8217;interpretazione prospettata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione\u0026#187;, il che determinerebbe, anche sotto questo profilo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche il Giudice di pace di Udine dubita, con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. strada;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata stabilisce che \u0026#171;[q]uando la revoca della patente di guida \u0026#232; disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 187, non \u0026#232; possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;articolo 222\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la detta norma, se interpretata, ai fini della decorrenza del termine triennale, come facente riferimento, nel caso di sentenza di estinzione del reato per l\u0026#8217;esito positivo della messa alla prova ai sensi dell\u0026#8217;art. 464-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e cod. proc. pen., alla data di passaggio in giudicato della sentenza, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;a seconda della definizione del procedimento penale nei diversi Tribunali dello Stato\u0026#187; e per la \u0026#171;mancata indicazione del termine di decorrenza triennale nel provvedimento di revoca\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; conformemente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, limitandosi a rappresentare che il provvedimento di revoca della patente \u0026#232; stato emesso a seguito della sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova, divenuta irrevocabile in data 29 giugno 2021, e che nel predetto provvedimento non \u0026#232; stabilito il termine da cui decorre il triennio per il conseguimento della nuova patente di guida;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente non ha fornito alcuna motivazione, anche alla luce degli specifici motivi di impugnazione proposti nel ricorso, in ordine alla rilevanza della questione concernente la decorrenza del termine triennale per ottenere la nuova patente in un giudizio, instaurato allo scopo di ottenere l\u0026#8217;annullamento del provvedimento di revoca;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce a questa Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, affermata dal rimettente in termini meramente astratti e apodittici;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione muove anche da una incompleta ricostruzione del complessivo quadro giurisprudenziale, non considerando in alcun modo quell\u0026#8217;orientamento secondo cui dai \u0026#171;tre anni previsti dall\u0026#8217;art. 219, comma 3 \u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003eer\u003c/em\u003e, del Codice della Strada va scomputato l\u0026#8217;eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2022, n. 11323; si vedano anche Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416)\u0026#187; (cos\u0026#236;, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 22 maggio 2023, n. 5027);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le rilevate manchevolezze dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione compromettono irrimediabilmente il percorso argomentativo e comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 99 del 2013, n. 314 e n. 268 del 2012), la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 219, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Udine, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Revoca della patente di guida a seguito della sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova - Previsione che non \u0026#232; possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45732","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità che sia sufficientemente descritta la fattispecie, ai fini della verifica della rilevanza, e sia correttamente ricostruito il quadro giurisprudenziale (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione relativa all\u0027interpretazione della disposizione del codice della strada che prevede un termine triennale per conseguire una nuova patente, a seguito della revoca per violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, nel caso di sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe manchevolezze dell’ordinanza di rimessione, che ne compromettano irrimediabilmente il percorso argomentativo, comportano la manifesta inammissibilità della questione. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 99/2013; O. 314/2012; O. 268/2012\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecostituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Udine, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 219, comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. strada ai sensi del quale, quando la revoca della patente è disposta per le violazioni di cui agli artt. 186, 186-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 187 del medesimo codice, ovvero guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Il giudice da un lato non fornisce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio – instaurato per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca –, affermandola, pertanto, in termini meramente astratti e apodittici e, dall’altro, muove da una incompleta ricostruzione del complessivo quadro giurisprudenziale).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero":"285","articolo":"219","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art219"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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