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Legge di stabilit\u0026#224; regionale), dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023), e dell\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2022-2024), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21 giugno 2021, il 31 gennaio, il 28 febbraio e il 26 luglio 2022, depositati in cancelleria il 30 giugno 2021, il 1\u0026#176; febbraio, il 3 marzo e il 26 luglio 2022, iscritti, rispettivamente al n. 33 del registro ricorsi 2021, e ai numeri 8, 19 e 48 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021 e numeri 9, 13 e 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Gianluigi Maurizio Amico per la Regione Siciliana relativamente ai ricorsi iscritti ai numeri 33 del 2021, 8 e 19 del 2022; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l\u0026#8217;altro, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2021. Legge di stabilit\u0026#224; regionale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, rubricato \u0026#171;Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU\u0026#187;, al comma 1, stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall\u0026#8217;art. 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) si applica ai lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma l, della legge della Regione Siciliana  28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente promuove questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione in quanto, nel prevedere che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato stabilito dall\u0026#8217;art. l, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020 sia applicato ai lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma l, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifatti, mentre la normativa statale richiamata (commi 292 e seguenti dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 178 del 2020) si riferirebbe esclusivamente ai lavoratori socialmente utili (LSU) e ai lavoratori impegnati in attivit\u0026#224; di pubblica utilit\u0026#224; (LPU) gi\u0026#224; titolari di un rapporto di lavoro con l\u0026#8217;amministrazione pubblica, la norma regionale si rivolgerebbe a una platea di soggetti pi\u0026#249; ampia (tutti quelli inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014) il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avverrebbe in base a convenzioni e protocolli e non in virt\u0026#249; di un contratto di lavoro con l\u0026#8217;ente. Ci\u0026#242; comporterebbe una differenza dei soggetti destinatari delle misure di stabilizzazione previste dalla norma regionale rispetto a quelli individuati dalla legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva altres\u0026#236; il ricorrente che la disposizione impugnata esulerebbe dalla materia \u0026#171;stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione\u0026#187;, riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dato che l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato dei soggetti in questione avverrebbe presso enti diversi dalla Regione, i comuni, la cui organizzazione sarebbe regolata dalla legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 violerebbe poi l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. La disposizione in esame, al comma 2, dispone che i lavoratori siano stabilizzati dagli enti utilizzatori secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, al comma 6, stabilisce che \u0026#171;[p]er le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, \u0026#232; riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa prevista dal comma 7\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe spese inerenti a tali stabilizzazioni sarebbero dunque finanziate da risorse regionali, in relazione alle quali, tuttavia, verrebbero predeterminati limiti finanziari inidonei a garantirne l\u0026#8217;integrale copertura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;introduzione del limite predetto impedirebbe la copertura di tutti gli oneri inerenti alla stabilizzazione dei lavoratori e determinerebbe una spesa a carico dei bilanci degli enti locali \u0026#8211; presso i quali si manifesterebbe il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale \u0026#8211; priva di copertura, e quindi in contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Inoltre, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e terzo comma, Cost.,  con riguardo alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata autorizza, per l\u0026#8217;assunzione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attivit\u0026#224; di pubblica utilit\u0026#224;, \u0026#171;la spesa di 10.000 migliaia di euro per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l\u0026#8217;eventuale prosecuzione delle attivit\u0026#224; socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonch\u0026#233; di quelle occorrenti per le finalit\u0026#224; di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all\u0026#8217;articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall\u0026#8217;esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, pur richiamando l\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, tuttavia se ne discosterebbe. Quest\u0026#8217;ultimo dispone infatti che \u0026#171;[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l\u0026#8217;onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell\u0026#8217;onere annuo alla legge di bilancio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie si tratterebbe di spese a carattere continuativo (spese di personale) il cui onere annuale dovrebbe essere quindi quantificato per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione dalla legge regionale, la quale dovrebbe altres\u0026#236; determinare, trattandosi di spese obbligatorie, anche l\u0026#8217;onere a regime. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa regionale impugnata, al contrario, non prevederebbe idonea copertura per tali spese e non quantificherebbe l\u0026#8217;onere a regime per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio di previsione. Per tale motivo, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Infine, la disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza previsto dall\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento dei destinatari della disposizione impugnata sia nei confronti delle altre categorie di personale precario, sia nei confronti dei destinatari di altre analoghe forme di sostegno al reddito, nei cui riguardi la procedura prevista dalla normativa regionale non troverebbe applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione si \u0026#232; costituita in giudizio ritenendo non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In riferimento alla dedotta lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, con riguardo all\u0026#8217;asserita estensione del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall\u0026#8217;art. 1, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020, la Regione Siciliana afferma che la disposizione impugnata non amplierebbe la categoria dei destinatari delle procedure e delle deroghe di cui alla legge n. 178 del 2020. Entrambe le normative, statale e regionale, sarebbero finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell\u0026#8217;articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e all\u0026#8217;art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall\u0026#8217;articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno), nonch\u0026#233; dei lavoratori gi\u0026#224; rientranti nel regime dell\u0026#8217;abrogato art. 7 del decreto legislativo 1\u0026#176; dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell\u0026#8217;articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e dei lavoratori impegnati in attivit\u0026#224; di pubblica utilit\u0026#224;. Destinatario della norma statale sarebbe anche il personale impegnato nelle attivit\u0026#224; socialmente utili (ASU) o di pubblica utilit\u0026#224; non assunto con contratto, come si evincerebbe dal comma 292, lettera a), dell\u0026#8217;art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, che, nello stabilire condizioni e modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, prevede, tra l\u0026#8217;altro, in alternativa al possesso dei requisiti di anzianit\u0026#224;, lo \u0026#171;svolgimento delle attivit\u0026#224; socialmente utili o di pubblica utilit\u0026#224; per il medesimo periodo di tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale non opererebbe, quindi, alcuna estensione dell\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione della legge statale, in quanto i soggetti da stabilizzare sarebbero i lavoratori impegnati nello svolgimento delle attivit\u0026#224; socialmente utili o di pubblica utilit\u0026#224; inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma l, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, nel rispetto delle prescrizioni di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. Tale elenco comprenderebbe, infatti, i \u0026#171;lavoratori di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attivit\u0026#224; socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall\u0026#8217;articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto previsto dalla norma regionale con riferimento all\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione della normativa statale in essa richiamata sarebbe, quindi, conforme alla previsione di cui al primo periodo del comma 292 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 178 del 2020, senza alcuna discrasia nel novero dei soggetti destinatari delle misure di stabilizzazione previste dalla legge regionale rispetto a quelli individuati dalla legge statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stabilizzazione di rapporti precari non sarebbe, pertanto, in contrasto con i profili relativi all\u0026#8217;ordinamento civile stabiliti dalla normativa statale di riferimento, per cui la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. sarebbe non fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Parimenti non fondata sarebbe, ad avviso della Regione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 36, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 non sarebbe lesivo della normativa statale che disciplina la copertura finanziaria, in quanto, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di un contributo finanziario regionale per agevolare le finalit\u0026#224; del d.lgs. n. 468 del 1997 e del d.lgs. n. 81 del 2000 e segnatamente di \u0026#171;una dote finanziaria regionale\u0026#187; integrativa delle disponibilit\u0026#224; finanziarie degli enti utilizzatori del personale LSU e LPU, onerati della loro stabilizzazione occupazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La disposizione impugnata, al comma 7, inoltre, quantificherebbe l\u0026#8217;onere annuale per la stabilizzazione dei lavoratori precari autorizzandone la spesa e, a decorrere dall\u0026#8217;esercizio finanziario 2024, quantificherebbe l\u0026#8217;onere a regime a fronte di spese a carattere continuativo, conformemente a quanto previsto dal comma l dell\u0026#8217;art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011. Conseguentemente, afferma la difesa regionale, non sussisterebbero i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale denunciati nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Con riferimento alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 per violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., osserva la difesa regionale che la disposizione impugnata non determinerebbe alcuna disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa regionale sarebbe rispettosa delle prescrizioni impartite dall\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, disposizione applicabile ai sensi del comma 12 dell\u0026#8217;art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell\u0027articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dal d.lgs. n. 81 del 2000 in materia di stabilizzazione occupazionale per tutti gli enti utilizzatori di personale LSU e LPU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Siciliana, anche in considerazione delle raccomandazioni della Corte dei conti al riguardo, avrebbe stipulato periodicamente convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo formali programmi di stabilizzazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e convenzioni annualmente rinnovate, previa definizione, anche in base ai risultati raggiunti, degli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti interessati. La finalit\u0026#224; del legislatore regionale sarebbe quella di consentire che gli enti utilizzatori adottino procedure idonee a favorire la fuoriuscita dal bacino del precariato dei soggetti di cui trattasi, non modificando n\u0026#233; abrogando le precedenti disposizioni legislative regionali di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario) e all\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2017. Legge di stabilit\u0026#224; regionale), subordinando la stabilizzazione alla verifica dell\u0026#8217;effettivo fabbisogno e delle risorse finanziarie disponibili, in linea con quanto previsto per la stabilizzazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione, di cui all\u0026#8217;art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)\u0026#187; e alle convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base del richiamato quadro normativo, tutti gli enti utilizzatori sarebbero comunque tenuti ad adottare il programma di fuoriuscita di cui al d.lgs. n. 81 del 2000 e alla legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24 (Disposizioni per l\u0026#8217;inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l\u0026#8217;occupazione dei disabili) ovvero ad avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell\u0026#8217;organo esecutivo, nonch\u0026#233; ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie) che modifica l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. Tale disposizione prevede: \u0026#171;Al comma 7 dell\u0026#8217;articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole \u0026#8220;e la spesa annua di euro 54.159.248.56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;e la spesa di euro 26.360.878,68 per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023\u0026#8221;; b) le parole \u0026#8220;per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per l\u0026#8217;anno 2021\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente la novella legislativa non rimuoverebbe le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale articolate nel precedente ricorso n. 33 del 2021, avente ad oggetto il testo originario del citato art. 36, che vengono espressamente riprodotte nel ricorso in esame. Ci\u0026#242; in quanto le modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 si limiterebbero a rideterminare l\u0026#8217;autorizzazione finanziaria \u0026#8211; peraltro senza superare i vizi di copertura e di quantificazione dell\u0026#8217;onere a regime \u0026#8211; per gli interventi previsti nell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che anche questa disposizione ecceda dalle competenze legislative regionali stabilite nello statuto della Regione Siciliana \u0026#8211; in particolare, di quelle di cui al comma 1, lettera q), dell\u0026#8217;art. 14 \u0026#8211; e si ponga in contrasto con gli artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettere e) e l), e terzo, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana affermando che le censure promosse dal ricorrente non sarebbero fondate in quanto l\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 introdurrebbe una modifica normativa volta a ricondurre gli importi delle autorizzazioni di spesa di cui all\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e quindi si tratterebbe di un\u0026#8217;operazione meramente contabile, necessaria per allineare gli importi autorizzati da ciascuna norma della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 agli stanziamenti legati al ripristino del concorso alla finanza pubblica, come richiesto dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze. Conferma per il ricorso iscritto al n. 8 reg. ric. 2022 le stesse difese gi\u0026#224; svolte con riferimento all\u0026#8217;impugnativa di cui al ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ulteriore ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023), i quali prevedono rimodulazioni della spesa prevista dall\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce le doglianze gi\u0026#224; espresse nei confronti dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 con i precedenti ricorsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene che la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 36 sarebbe quella di estendere il regime di assunzioni a tempo indeterminato previsto per i LSU del cosiddetto bacino storico, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020, ai lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014. La normativa statale di cui sopra prevederebbe le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che abbiano gi\u0026#224; rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale o contratti di collaborazione coordinata e continuativa (forma di lavoro flessibile) instaurati direttamente con i comuni che possono procedere alla loro stabilizzazione. I lavoratori del cosiddetto bacino ASU, invece, non avrebbero un rapporto di lavoro diretto con i comuni, ma sarebbero utilizzati dagli stessi in virt\u0026#249; di protocolli o convenzioni con la Regione. Essi percepirebbero una indennit\u0026#224; mensile avente natura di sostegno al reddito e non una remunerazione commisurata al lavoro svolto e, anche per tale motivo, non sarebbero assimilabili e comparabili agli LSU del cosiddetto bacino storico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione, inoltre, sconfinerebbe nella riserva di legge statale in quanto le predette assunzioni a tempo indeterminato comporterebbero per i comuni il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale, cui tuttavia non sarebbe correlata alcuna certezza in ordine alla integrale copertura con le risorse regionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifatti, l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, al comma 2, prevederebbe il concorso della Regione alla copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione dei predetti soggetti con risorse proprie entro determinati limiti di spesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stabilizzazione determinerebbe un incremento degli oneri complessivi in quanto i soggetti che attualmente beneficiano dell\u0026#8217;assegno di sostegno al reddito erogato per dodici mensilit\u0026#224;, verrebbero ad acquisire lo status di lavoratore dipendente, il quale comporta la corresponsione del trattamento economico fondamentale (ivi compresa la tredicesima mensilit\u0026#224;) e di quello accessorio contrattualmente previsto, cui si aggiungerebbero gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Da ci\u0026#242; discenderebbe anche l\u0026#8217;insorgenza di criticit\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;equilibrio di bilancio, che i comuni sono tenuti a rispettare in base alla vigente legislazione statale in materia di finanza pubblica, con l\u0026#8217;ulteriore violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alla copertura degli oneri a regime, inoltre, il ricorrente lamenta il contrasto con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per il suo tramite, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. con riguardo alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, nonch\u0026#233; del terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. Gli oneri derivanti dalla disposizione impugnata, in quanto afferenti al trattamento economico del personale ASU, avrebbero natura obbligatoria oltre che carattere strutturale e permanente e, pertanto, necessiterebbero di una copertura finanziaria certa e consolidata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disposizione regionale in argomento si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 3 Cost., in materia di uguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento. Ad avviso del ricorrente essa determinerebbe disparit\u0026#224; sia rispetto al personale precario, sia rispetto ai destinatari di altre forme di sostegno al reddito che non possono essere assunti con la procedura agevolata, prevista dalla disposizione impugnata, di cui all\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 prevede una riduzione delle risorse stanziate per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 nel Fondo per la stabilizzazione e fuoriuscita del personale ASU e, contestualmente, incrementa le risorse per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 a copertura degli oneri conseguenti alla proroga fino al 31 dicembre 2023 dell\u0026#8217;utilizzazione dei lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco ex art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene il ricorrente che le violazioni gi\u0026#224; dedotte nei confronti dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 sarebbero valide anche per la disposizione in esame. Quest\u0026#8217;ultima, difatti, modificando l\u0026#8217;autorizzazione di spesa per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 e intervenendo in via generale, in materia di enti locali (assoggettati alla disciplina normativa statale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali\u0026#187;), nonch\u0026#233; in materia di personale non regionale, prevedendone la stabilizzazione e le assunzioni a tempo indeterminato nell\u0026#8217;ambito degli organici degli enti locali, eccederebbe la competenza legislativa riservata alla Regione e, pertanto, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La competenza legislativa nelle predette materie sarebbe, infatti, riservata esclusivamente allo Stato e sarebbe regolamentata, rispettivamente, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dal d.lgs. n. 75 del 2017 (art. 20), e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante \u0026#171;Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi\u0026#187; (art. 33, comma 2), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021, sostiene il Presidente del Consiglio dei ministri che tali disposizioni consentirebbero di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilit\u0026#224; di utilizzare il personale (non meglio individuato) titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in attivit\u0026#224; socialmente utili disponendone la relativa copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni non indicherebbero quale effettivamente sia il personale interessato dalla proroga e conseguentemente non sarebbe possibile verificare la congruit\u0026#224; degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Viene citata, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale secondo cui ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un\u0026#8217;apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilit\u0026#224; con le risorse disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon presentando elementi idonei a verificare la correttezza della copertura finanziaria, le disposizioni impugnate violerebbero l\u0026#8217;art. 81 Cost. e sarebbero in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, che disciplinano la potest\u0026#224; legislativa della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, la quale chiede che siano dichiarate inammissibili o non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ribadisce tutte le considerazioni gi\u0026#224; esposte negli scritti difensivi depositati nei giudizi afferenti ai ricorsi iscritti al n. 33 reg. ric. 2021 e al n. 8 reg. ric. 2022, insistendo nelle medesime considerazioni anche con riferimento alle censure proposte nei confronti dell\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale le censure dedotte dal ricorrente non sarebbero fondate, in quanto le disposizioni impugnate individuerebbero il personale destinatario della proroga disposta dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 3, rendendo quindi possibile verificare la congruit\u0026#224; della relativa copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il comma 9 dell\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 ha istituito, \u0026#171;presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell\u0026#8217;Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gi\u0026#224; concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013\u0026#187;. Ci\u0026#242;, al fine di \u0026#171;compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni [\u0026#8230;] derivanti dall\u0026#8217;applicazione delle disposizioni di cui al comma 6\u0026#187;. Il comma 6 dell\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 ha, a sua volta, abrogato \u0026#171;le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l\u0026#8217;articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l\u0026#8217;articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l\u0026#8217;articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l\u0026#8217;articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l\u0026#8217;articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l\u0026#8217;articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l\u0026#8217;articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33\u0026#187;. L\u0026#8217;onere relativo a tale personale avrebbe quindi trovato riscontro, negli anni, a valere sulla Missione 15 Programma 3 \u0026#8211; capitolo 313319 \u0026#171;Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio destinato a compensare gli squilibri finanziari derivati dall\u0026#8217;abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili, nonch\u0026#233; per le misure di stabilizzazione di cui all\u0026#8217;art. 3 della L.R. 27/2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale onere, come previsto dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021, troverebbe quindi la relativa copertura finanziaria \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell\u0026#8217;articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, con ricorso iscritto al n. 48 reg. ric. 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra gli altri, l\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2022-2024), il quale modifica il comma 4 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata consente ai soggetti che hanno optato per la fuoriuscita \u0026#8211; ancorch\u0026#233; senza formale atto di dimissioni \u0026#8211; dall\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, e che non abbiano percepito l\u0026#8217;indennit\u0026#224; all\u0026#8217;uopo prevista, di essere riammessi nel citato elenco. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale reinserimento consentirebbe ai predetti soggetti di beneficiare delle misure previste dall\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, disposizione gi\u0026#224; impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con precedenti ricorsi, sia nella parte in cui dispone la stabilizzazione del personale ASU, sia nella parte relativa alla quantificazione e alle modalit\u0026#224; di copertura delle spese a carico della finanza pubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nell\u0026#8217;apportare un\u0026#8217;ulteriore modifica al citato art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, si porrebbe in contrasto \u0026#8211; per le medesime ragioni gi\u0026#224; indicate nei ricorsi iscritti al n. 33 reg. ric. 2021 e al n. 8 reg. ric. 2022 \u0026#8211; con gli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, nonch\u0026#233; \u0026#8211; per il tramite delle norme interposte di cui agli artt. 19 della legge 30 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica) e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che disciplinano le modalit\u0026#224; di quantificazione degli oneri di spesa e le relative modalit\u0026#224; di copertura \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e con l\u0026#8217;art. 119, primo comma, Cost., nella parte in cui ribadisce l\u0026#8217;obbligo per tutti gli enti territoriali, ivi compresi quelli ad autonomia speciale, di osservare il principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e i vincoli economici e finanziari derivanti dall\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Regione, con riguardo al ricorso iscritto al n. 48 reg. ric. 2022 (che impugna l\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022), non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Riservata a separate pronunce la decisione delle altre impugnative promosse con il ricorso n. 48 del registro ricorsi 2022, vanno esaminate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 promosse con i ricorsi in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l\u0026#8217;altro, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 in riferimento agli artt. 3, per contrasto con il \u0026#171;principio di uguaglianza\u0026#187;, 81, terzo comma, per violazione del principio di \u0026#171;copertura delle spese\u0026#187;, 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, anche in relazione all\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, 117, commi secondo, lettera l), con riguardo alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, e terzo, con riguardo alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; Cost. e in riferimento all\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorrente sostiene che l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, prevedendo che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all\u0026#8217;art. l, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020 sia applicato ai lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma l, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, mentre la normativa statale richiamata si riferirebbe esclusivamente ai lavoratori socialmente utili (LSU) e ai lavoratori impegnati in attivit\u0026#224; di pubblica utilit\u0026#224; (LPU) gi\u0026#224; titolari di un rapporto di lavoro con l\u0026#8217;amministrazione pubblica, la norma regionale si rivolgerebbe a una platea di soggetti pi\u0026#249; ampia (tutti quelli inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014), il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avverrebbe in base a convenzioni e protocolli e non in virt\u0026#249; di un contratto di lavoro stipulato con l\u0026#8217;ente utilizzatore. Tale estensione determinerebbe una difformit\u0026#224; rispetto alla normativa statale, in tal modo incidendo sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata esulerebbe, infatti, dalla materia \u0026#171;stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione\u0026#187;, riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana, considerato che l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato dei soggetti in questione avverrebbe presso enti diversi dalla Regione, i comuni, la cui organizzazione \u0026#232; regolata dalla legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 violerebbe poi l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. in quanto le spese inerenti alle stabilizzazioni di cui trattasi sarebbero finanziate da risorse regionali, in relazione alle quali, tuttavia, verrebbero predeterminati limiti finanziari inidonei a garantirne l\u0026#8217;integrale copertura. Ci\u0026#242; determinerebbe una spesa a carico dei bilanci degli enti locali \u0026#8211; presso i quali si manifesterebbe il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale \u0026#8211; priva di copertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il ricorrente lamenta, altres\u0026#236;, che la previsione contenuta nel comma 7 della disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera e),  con riguardo alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, e terzo, Cost.,  con riguardo alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. La disposizione impugnata, difatti, pur richiamando l\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, tuttavia se ne discosterebbe in quanto omette di quantificare l\u0026#8217;onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e quello a regime per gli interventi di stabilizzazione perseguiti, che comportano spese a carattere continuativo (spese di personale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Infine, il ricorrente ritiene che la disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza previsto dall\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra i destinatari della disposizione impugnata e le altre categorie di personale precario e quelli di altre analoghe forme di sostegno al reddito, nei cui riguardi la procedura prevista dalla normativa regionale impugnata non troverebbe applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 8 reg. ric. 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, che modifica l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere e) e l), e terzo, Cost., nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata \u0026#232; intervenuta sul comma 7 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, disponendo: \u0026#171;Al comma 7 dell\u0026#8217;articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole \u0026#8220;e la spesa annua di euro 54.159.248.56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;e la spesa di euro 26.360.878,68 per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023\u0026#8221;; b) le parole \u0026#8220;per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per l\u0026#8217;anno 2021\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente la novella legislativa non rimuoverebbe le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale articolate nel precedente ricorso, avente ad oggetto il testo originario del citato art. 36 che vengono espressamente riprodotte nel ricorso in esame. Le modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 si limiterebbero, infatti, a rideterminare l\u0026#8217;autorizzazione finanziaria \u0026#8211; senza peraltro superare i dedotti vizi di copertura e di quantificazione dell\u0026#8217;onere a regime \u0026#8211; per gli interventi previsti nell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ulteriore ricorso (reg. ric. n. 19 del 2022) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, Cost., nonch\u0026#233; agli artt. 14, comma 1, lettera q), e 17 dello statuto speciale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 prevede una rimodulazione dell\u0026#8217;autorizzazione finanziaria di cui all\u0026#8217;art. 36, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. In particolare, esso dispone: \u0026#171;per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche, l\u0026#8217;autorizzazione di spesa di cui al comma 7 della medesima legge \u0026#232; ridotta per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed \u0026#232; incrementata per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di euro 27.798.369,88 e di euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3 capitolo 215785)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente tale disposizione, prevedendo una diversa modulazione negli anni 2021-2023 dell\u0026#8217;autorizzazione finanziaria disposta dall\u0026#8217;impugnato art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, senza rimuovere i vizi gi\u0026#224; censurati nei precedenti ricorsi, sarebbe anch\u0026#8217;essa in contrasto con i parametri richiamati. L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce quindi tutte le censure gi\u0026#224; dedotte nei precedenti ricorsi nei confronti dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. Tali disposizioni consentirebbero di prorogare fino al 31 dicembre 2023 i contratti a tempo determinato o utilizzato in attivit\u0026#224; socialmente utili (i cui titolari potrebbero in tal modo beneficiare delle misure previste dall\u0026#8217;art. 36 della legge n. 9 del 2021). La formulazione di dette norme non consentirebbe di individuare il personale effettivamente interessato dalla proroga e, conseguentemente, non renderebbe possibile verificare n\u0026#233; l\u0026#8217;entit\u0026#224; dei correlati oneri, n\u0026#233; la congruit\u0026#224; della relativa copertura finanziaria. Le predette disposizioni violerebbero il principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura delle spese di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, con ricorso iscritto al n. 48 reg. ric. 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che modifica il comma 4 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, terzo comma, con riguardo alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, in relazione agli artt. 19 della legge n. 196 del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, e all\u0026#8217;art. 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame prevede che i soggetti fuoriusciti dall\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, pur avendo esercitato tale scelta \u0026#171;ancorch\u0026#233; senza formale atto di dimissioni\u0026#187; e che non abbiano percepito l\u0026#8217;indennit\u0026#224; all\u0026#8217;uopo prevista, possono a domanda esservi riammessi. Tale reinserimento consentirebbe a detti soggetti di beneficiare delle misure previste dall\u0026#8217;art. 36 della legge n. 9 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nell\u0026#8217;apportare un\u0026#8217;ulteriore modifica al citato art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 gi\u0026#224; oggetto di impugnazione, si porrebbe in contrasto, per le ragioni gi\u0026#224; esposte, con gli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, nonch\u0026#233; \u0026#8211; per il tramite delle norme interposte di cui agli artt. 19 della legge n. 196 del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che disciplinano le modalit\u0026#224; di quantificazione degli oneri di spesa e le relative modalit\u0026#224; di copertura \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e con l\u0026#8217;art. 119, primo comma, Cost., nella parte in cui ribadisce l\u0026#8217;obbligo per tutti gli enti territoriali, ivi compresi quelli ad autonomia speciale, di osservare il principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e i vincoli economici e finanziari derivanti dall\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; I ricorsi in esame hanno ad oggetto l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 nonch\u0026#233; gli artt. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, disposizioni che hanno direttamente modificato il citato art. 36 o che presentano una stretta connessione con esso. I parametri costituzionali evocati, sotto profili comuni e con argomentazioni sovrapponibili, sono in parte coincidenti. Ponendo, pertanto, analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, i quattro giudizi vanno riuniti e decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, come di seguito specificato, \u0026#232; stato dapprima modificato dalla legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 e, successivamente, dalla legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, nella originaria versione, dispone che: \u0026#171;A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2, rimasto immutato dopo le citate novelle legislative, prevede che: \u0026#171;I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative provvede all\u0026#8217;assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivit\u0026#224; socialmente utili in virt\u0026#249; di protocolli o convenzioni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 dell\u0026#8217;art. 36, anch\u0026#8217;esso immutato dopo le novelle legislative, stabilisce: \u0026#171;I soggetti inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attivit\u0026#224; socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; onnicomprensiva d\u0026#8217;importo corrispondente a cinque anni dell\u0026#8217;assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennit\u0026#224; \u0026#232; erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilit\u0026#224; e per un massimo di cinque anni, ed \u0026#232; corrisposta in rate annuali. Ai fini dell\u0026#8217;applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro, dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presente nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 dell\u0026#8217;art. 36 nella versione originaria stabiliva: \u0026#171;I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l\u0026#8217;indennit\u0026#224; all\u0026#8217;uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014\u0026#187;. A seguito della modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, la disposizione, coordinata con il dettato precedente prevede che: \u0026#171;4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita ancorch\u0026#233; senza formale atto di dimissioni dall\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l\u0026#8217;indennit\u0026#224; all\u0026#8217;uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 5 dell\u0026#8217;art. 36, immutato dopo le modifiche introdotte con le successive leggi regionali, stabilisce: \u0026#171;Il termine di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, \u0026#232; prorogato al 31 ottobre 2021\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 6 dell\u0026#8217;art. 36, anch\u0026#8217;esso invariato, prevede: \u0026#171;Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, \u0026#232; riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa prevista dal comma 7\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 7 dell\u0026#8217;art. 36, nella versione originaria, prevedeva al primo periodo: \u0026#171;Per le finalit\u0026#224; di cui al presente articolo \u0026#232; autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l\u0026#8217;eventuale prosecuzione delle attivit\u0026#224; socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonch\u0026#233; di quelle occorrenti per le finalit\u0026#224; di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro\u0026#187;. La disposizione \u0026#232; stata modificata dapprima dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 (di cui al reg. ric. n. 8 del 2022) il quale prevede che \u0026#171;1. Al comma 7 dell\u0026#8217;articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole \u0026#8220;e la spesa annua di euro 54.159.248.56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;e la spesa di euro 26.360.878,68 per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUlteriore modifica \u0026#232; intervenuta ad opera dell\u0026#8217;art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 (reg. ric. n. 19 del 2022), il quale prevede: \u0026#171;Per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche, l\u0026#8217;autorizzazione di spesa di cui al comma 7 della medesima legge \u0026#232; ridotta per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed \u0026#232; incrementata per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di euro 27.798.369,88 e di euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo periodo del comma 7 dell\u0026#8217;art. 36, nella versione originaria prevedeva: \u0026#171;[a]gli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all\u0026#8217;articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301)\u0026#187;. La disposizione \u0026#232; stata ulteriormente modificata dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021 (reg. ric. n. 8 del 2022) il quale dispone che: \u0026#171;b) le parole \u0026#8220;per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;per la quota parte di 10.000 migliaia di euro pei l\u0026#8217;anno 2021\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl terzo periodo del comma 7 dell\u0026#8217;art. 36 prevede che: \u0026#171;[a] decorrere dall\u0026#8217;esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell\u0026#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 8 dell\u0026#8217;art. 36 dispone: \u0026#171;Per l\u0026#8217;anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all\u0026#8217;assegno di utilizzazione in ASU \u0026#232; assicurata a valere sull\u0026#8217;autorizzazione di spesa di cui all\u0026#8217;articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 9 dell\u0026#8217;art. 36 prevede che: \u0026#171;Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 10 dell\u0026#8217;art. 36 stabilisce: \u0026#171;Al fine di favorire la piena efficacia dell\u0026#8217;impianto regolatorio di cui al comma 1, \u0026#232; altres\u0026#236; incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attivit\u0026#224; socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalit\u0026#224;, il dipartimento regionale del lavoro, dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative \u0026#232; autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall\u0026#8217;INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall\u0026#8217;assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l\u0026#8217;accesso al trattamento di quiescenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 11 dell\u0026#8217;art. 36 prevede che: \u0026#171;Gli enti che abbiano gi\u0026#224; provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti gi\u0026#224; impegnati in attivit\u0026#224; socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021, e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), per violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, e all\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana, sono fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 36 stabilisce che a tutti i lavoratori inseriti nell\u0026#8217;elenco regionale di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 \u0026#171;si applicano le disposizioni di cui ai commi 292-296 dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178\u0026#187;; esso prevede, inoltre, misure indennitarie per favorire l\u0026#8217;uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata produce, in primo luogo, un ampliamento dell\u0026#8217;ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale; infatti, la normativa statale richiamata si riferisce esclusivamente ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attivit\u0026#224; di pubblica utilit\u0026#224; gi\u0026#224; titolari di un contratto di lavoro con l\u0026#8217;amministrazione pubblica, la normativa regionale riguarda una platea di soggetti pi\u0026#249; ampia (tutti quelli inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014), il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli, non soltanto, quindi, in virt\u0026#249; di un contratto di lavoro. Perfino \u0026#232; previsto che i soggetti che avevano optato per la fuoriuscita dall\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;articolo 30 \u0026#171;ancorch\u0026#233; senza formale atto di dimissioni\u0026#187;, soggetti quindi privi di qualsiasi tipo di contratto, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale estensione della disciplina statale determina il contrasto della norma regionale con quella statale e, di conseguenza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 255 del 2022, n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Questa Corte ha infatti affermato che \u0026#171;\u0026#8220;[l]a materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)\u0026#8221; (sentenza n. 257 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 25 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, \u0026#232; stato affermato che \u0026#171;i principi fissati dalla legge statale in materia \u0026#8220;costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull\u0026#8217;esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [\u0026#8230;]\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013). Ci\u0026#242; comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenze n. 190 del 2022 e n. 282 del 2004). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono fondate in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura della spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stabilizzazione prevista dall\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 comporta, infatti, oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull\u0026#8217;iscrizione in bilancio delle relative spese per l\u0026#8217;intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati. Una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell\u0026#8217;equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato \u0026#232; una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre all\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e le novelle legislative regionali che incidono su di esso prevedono anche plurimi interventi non chiaramente definiti, n\u0026#233; con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, n\u0026#233; con riguardo alla determinazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilit\u0026#224; nel bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il comma 3 dell\u0026#8217;impugnato art. 36 consente ai soggetti inseriti nell\u0026#8217;elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo di optare, in alternativa alla partecipazione alle attivit\u0026#224; socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione, in rate annuali, di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; onnicomprensiva d\u0026#8217;importo corrispondente a cinque anni dell\u0026#8217;assegno di utilizzazione in ASU per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilit\u0026#224; e per un massimo di cinque anni. In relazione a tale finalit\u0026#224; l\u0026#8217;art. 3 demanda al Dipartimento regionale del lavoro, dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative di effettuare una ricognizione del personale presente nel pi\u0026#249; volte citato elenco di cui all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014; ci\u0026#242; comporta che l\u0026#8217;entit\u0026#224; del personale coinvolto al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale impugnata non \u0026#232; determinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga indeterminatezza dei soggetti e della spesa si rinviene nel comma 4 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ove \u0026#232; previsto che i soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 30 e che non abbiano percepito l\u0026#8217;indennit\u0026#224; all\u0026#8217;uopo prevista, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione. A ci\u0026#242; si aggiunge la previsione introdotta dall\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che modificando il comma 4 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, introduce tale possibilit\u0026#224; anche per i soggetti fuoriusciti \u0026#171;ancorch\u0026#233; senza formale atto di dimissioni\u0026#187;, con ci\u0026#242; confermando l\u0026#8217;incertezza sul numero dei soggetti interessati.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 10 dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 prevede che, al fine di incentivare la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attivit\u0026#224; socialmente utili che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento, il Dipartimento regionale del lavoro, dell\u0026#8217;impiego, dell\u0026#8217;orientamento, dei servizi e delle attivit\u0026#224; formative eroghi, a domanda, la differenza tra quanto pagato dall\u0026#8217;INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall\u0026#8217;assegno di sussidio per attivit\u0026#224; socialmente utili sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l\u0026#8217;accesso al trattamento di quiescenza. Anche questa previsione, per come \u0026#232; strutturata, non consente di conoscere previamente quanti beneficeranno dell\u0026#8217;erogazione in questione e neppure di quantificare il costo complessivo dell\u0026#8217;operazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare chiaro che il numero dei soggetti interessati dalle plurime misure previste nell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, come modificato, risulta indefinito o, perlomeno, non esattamente conosciuto dall\u0026#8217;amministrazione regionale; tale indeterminatezza si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall\u0026#8217;attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ci\u0026#242; comporta la violazione del principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura della spesa di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma Cost., tanto pi\u0026#249; se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla gi\u0026#224; difficile situazione finanziaria degli enti territoriali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui \u0026#171;\u0026#8220;l\u0026#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria \u0026#232; stata effettuata dal legislatore regionale modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all\u0026#8217;art. 81 Cost.\u0026#8221; (ex multis, sentenza n. 227 del 2019). In proposito, deve essere ribadito che l\u0026#8217;equilibrio finanziario \u0026#8220;presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalit\u0026#224; copertura finanziaria ed equilibrio \u0026#8216;integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l\u0026#8217;antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale\u0026#8217; [\u0026#8230;]\u0026#8221; (sentenza n. 274 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 155 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte\u0026#187; (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). \u0026#200; stato, difatti, chiarito che \u0026#171;copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l\u0026#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse\u0026#187; (sentenza n. 274 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, le disposizioni regionali in esame sono costituzionalmente illegittime per violazione del principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura della spesa sancito dall\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono fondate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare \u0026#171;l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione\u0026#187; e di indicarne l\u0026#8217;onere a regime.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, le disposizioni impugnate violano l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per contrasto con la norma interposta di cui all\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in esse previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all\u0026#8217;onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, le assunzioni a tempo indeterminato in argomento comportano inevitabilmente un effetto incrementale permanente delle corrispondenti spese di personale determinando un onere economico particolarmente elevato per gli enti utilizzatori. A fronte di tale onere non risulta disposta una copertura finanziaria integrale in quanto il contributo previsto, ancorch\u0026#233; maggiorato per far fronte al trattamento economico fondamentale e accessorio, \u0026#232; concesso entro il limite dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa prevista dal comma 7 dell\u0026#8217;impugnato art. 36 \u0026#8211; pi\u0026#249; volte modificato con le successive leggi regionali oggetto anch\u0026#8217;esse del presente giudizio \u0026#8211; inidoneo per la copertura delle spese a regime per quanto gi\u0026#224; detto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, sono altres\u0026#236; fondate in riferimento all\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; evidenziato, le disposizioni impugnate presentano i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi ivi previsti e della relativa copertura, incidendo negativamente sull\u0026#8217;equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilit\u0026#224; del debito pubblico, violando in tal modo l\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che l\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche \u0026#232; inscindibilmente connesso all\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea (sentenza n. 82 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso si sono espresse anche le pronunce di questa Corte specificamente inerenti alle autonomie speciali (sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), nelle quali \u0026#232; stato affermato che i principi recati dalla legislazione statale si applicano anche nei loro confronti poich\u0026#233; \u0026#171;funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale \u0026#232; parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 80 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 231 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe regioni sono quindi tenute, oltre che a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri, anche a utilizzare le metodologie di copertura specificamente previste a tutela dell\u0026#8217;unit\u0026#224; economica e finanziaria della Repubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata previsione di adeguata copertura finanziaria degli interventi di carattere pluriennale \u0026#8211; previsti dall\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e dalle successive leggi regionali che lo hanno modificato, che determinano una spesa obbligatoria e continuativa a carico dei bilanci degli enti utilizzatori pregiudicandone gli equilibri \u0026#8211; viola pertanto l\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost. che pone il \u0026#171;principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separate pronunce la decisione delle altre impugnative promosse con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2021. Legge di stabilit\u0026#224; regionale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2022-2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita del personale utilizzato in attivit\u0026#224; socialmente utili (ASU) -Previsione che ai lavoratori inseriti nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell\u0027art. 1 della legge n. 178 del 2020 - Modalit\u0026#224; di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili - Autorizzazione della spesa e disciplina dei relativi oneri -\r\nImpiego regionale - Modifiche alla legge reg. n. 9 del 2021 - Modificazioni delle norme, gi\u0026#224; oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021], concernenti la quantificazione e le modalit\u0026#224; di copertura degli oneri finanziari derivanti dalle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attivit\u0026#224; socialmente utili (ASU) -\r\nVariazioni ad autorizzazioni di spesa - Modifiche all\u0027autorizzazione di spesa di cui all\u0027art. 36, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2021, gi\u0026#224; oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021], concernente la stabilizzazione e la fuoriuscita del personale utilizzato in attivit\u0026#224; socialmente utili (ASU) - Previsione della riduzione dell\u0027autorizzazione di spesa per l\u0027esercizio finanziario 2021 e dell\u0027incremento per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 -\r\nProroghe concernenti il personale precario - Previsione della proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell\u0027art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014 -\r\nLegge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2022-2024 - Modificazioni di norme, gi\u0026#224; oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021 e n. 8/2022], concernenti le modalit\u0026#224; attuative, la quantificazione e la copertura finanziaria delle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attivit\u0026#224; socialmente utili (ASU) - Previsione riguardante le condizioni per la riammissione nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45464","titoletto":"Impiego pubblico - In genere - Trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici - Riconducibilità alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di alterare le regole dei rapporti privati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato si applica ai lavoratori inseriti in apposito elenco regionale, prevedendo, inoltre, misure indennitarie per favorire l\u0027uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito). (Classif. 131001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia dell\u0027ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 -mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull\u0027esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l\u0027uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004 - mass. 28728). \u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e e \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost. e dell\u0027art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e, dello statuto, l\u0027art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all\u0027art. 1, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020 si applica ai lavoratori inseriti nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 30, comma l, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, prevedendo, inoltre, misure indennitarie per favorire l\u0027uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», poiché, riguardando una platea di soggetti il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli e non soltanto in virtù di un contratto di lavoro, produce un ampliamento dell\u0027ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale. Essa, inoltre, viola il principio dell\u0027obbligo di copertura della spesa, poiché la prevista stabilizzazione comporta oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull\u0027iscrizione in bilancio delle relative spese per l\u0027intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati e, pertanto, una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell\u0027equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori. In violazione del medesimo principio essa prevede anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell\u0027entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio. È, altresì, violata la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», per contrasto con la norma interposta di cui all\u0027art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in essa previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all\u0027onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri. Presentando i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi previsti e della relativa copertura, la disposizione impugnata incide negativamente sull\u0027equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 255/2022 - mass. 45234, S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45465","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"15/04/2021","data_nir":"2021-04-15","numero":"9","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. q)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45465","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Previsione legislativa che determina, anche in via ipotetica, nuove spese - Necessaria individuazione, da parte del legislatore regionale, delle pertinenti risorse, in modo non generico né privo della chiarezza finanziaria minima - Inscindibile connessione tra l\u0027equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e l\u0027esigenza di garantire l\u0027unità economica della Repubblica - Applicabilità alle autonomie speciali dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027equilibrio finanziario presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l\u0027antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 155/2022 - mass. 45010; S. 274/2017 - mass. 41125).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 81, terzo comma, Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 155/2022 - mass. 45010; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 -mass. 37548\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCopertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l\u0027equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 274/2017 - mass. 41125\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche è inscindibilmente connesso all\u0027esigenza di garantire l\u0027unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027Unione europea. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 82/2015 - mass. 38365\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDevono essere dichiarate costituzionalmente illegittime le leggi in cui l\u0027individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico, risultando priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all\u0027art. 81 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 227/2019-mass. 40866\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche nei confronti delle autonomie speciali poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l\u0027equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l\u0027unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 231/2017 - mass. 41851; S. 80/2017 - mass. 41271; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31321; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29946; S. 353/2004 -mass. 28862\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45466","numero_massima_precedente":"45464","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45466","titoletto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Rimodulazione dell\u0027autorizzazione finanziaria, già oggetto di impugnativa, in materia di stabilizzazione di personale utilizzato in attività socialmente utili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel rideterminare l\u0027autorizzazione finanziaria per gli interventi previsti dal comma 7 dell\u0027art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento a tale norma.","numero_massima_successivo":"45467","numero_massima_precedente":"45465","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"26/11/2021","data_nir":"2021-11-26","numero":"29","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"15/04/2021","data_nir":"2021-04-15","numero":"9","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45467","titoletto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Nuova rimodulazione dell\u0027autorizzazione finanziaria, già oggetto di impugnativa, in materia di stabilizzazione di personale utilizzato in attività socialmente utili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere una diversa modulazione negli anni 2021-2023 dell\u0027autorizzazione finanziaria disposta dall\u0027art. 36, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento a tale norma.","numero_massima_successivo":"45468","numero_massima_precedente":"45466","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"27/12/2021","data_nir":"2021-12-27","numero":"35","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45468","titoletto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario e relativa copertura finanziaria - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., e dell\u0027art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Siciliana, l\u0027art. 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare il personale titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in attività socialmente utili, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all\u0027art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.","numero_massima_successivo":"45469","numero_massima_precedente":"45467","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"27/12/2021","data_nir":"2021-12-27","numero":"35","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"27/12/2021","data_nir":"2021-12-27","numero":"35","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45469","titoletto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Novella della disciplina, già oggetto di impugnativa, in materia di condizioni per la riammissione di lavoratori in apposito elenco regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e dell\u0027art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), dello statuto reg. Siciliana, l\u0027art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo, nel modificare il comma 4 dell\u0027art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, prevedendo che i soggetti fuoriusciti, ancorché senza formale atto di dimissioni, dall\u0027elenco di cui all\u0027art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 e che non abbiano percepito l\u0027indennità all\u0027uopo prevista, possono a domanda esservi riammessi, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all\u0027art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.","numero_massima_precedente":"45468","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"25/05/2022","data_nir":"2022-05-25","numero":"13","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"22","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"15/04/2021","data_nir":"2021-04-15","numero":"9","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. q)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43769","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 84/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3355","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42669","autore":"Forte C., Pieroni M.","titolo":"Quantificazione e copertura degli oneri continuativi correnti delle leggi di spesa: recenti orientamenti della Corte costituzionale di cui alle sentenze nn. 48, 57, 82, 84 e 110 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"134","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42668_2023_84.pdf","nome_file_fisico":"110_2023+4__Forte e Pieroni.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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