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X., con ordinanza del 20 gennaio 2021, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 gennaio 2021 (reg. ord. n. 65 del 2021), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Verona, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 (recte: artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma) della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 34 (in realt\u0026#224;: 34, comma 1) e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell\u0026#8217;esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di rideterminazione della pena \u0026#8211; avanzata a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio \u0026#8211; annullata dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nei confronti delle medesime disposizioni, nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell\u0026#8217;esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di rideterminazione della pena avanzata a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, dell\u0026#8217;art. 73, comma l, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), annullata dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una persona (detenuta in carcere, al momento della proposizione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale), condannata in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 \u0026#8211; con sentenza emessa ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., dal GIP, in persona del medesimo rimettente, divenuta irrevocabile l\u0026#8217;11 gennaio 2019 \u0026#8211; alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 25.000 di multa, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 8.216 grammi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente d\u0026#224; atto che l\u0026#8217;accordo, raggiunto dalle parti e cristallizzato con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., era stato articolato come segue: riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante in ragione dell\u0026#8217;incensuratezza e del ruolo di mero corriere, pena base anni nove, mesi nove di reclusione ed euro 45.000 di multa, ridotta per le attenuanti prevalenti ad anni sei, mesi sei, di reclusione ed euro 30.000 di multa, ridotta per il rito ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 25.000 di multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo riferisce, poi, che con istanza presentata il 12 aprile 2019, il condannato ha proposto incidente di esecuzione, assegnato al medesimo giudice rimettente, per ottenere la rideterminazione della pena oggetto della suddetta sentenza di patteggiamento in quanto, dopo la formazione del giudicato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anzich\u0026#233; di sei anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente era possibile riproporzionare la pena patteggiata. Infatti, ponendo quale base di calcolo il minimo edittale risultante dalla citata sentenza costituzionale (anni sei di reclusione), cui addizionare la stessa percentuale in aumento individuata nell\u0026#8217;accordo di applicazione della pena, si poteva fissare la pena base in anni sette, mesi nove di reclusione ed euro 45.000 di multa. Poi, ritenute le attenuanti in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, la pena si riduceva ad anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 30.000 di multa, pena ulteriormente ridotta per il rito a quella finale di anni tre, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 25.000 di multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl pubblico ministero, esaminata l\u0026#8217;istanza, in data 15 aprile 2019 ha prestato per iscritto il \u0026#171;consenso per pena base anni 7 mesi 6 di reclusione (resto del calcolo come da sentenza)\u0026#187;, ma all\u0026#8217;udienza del 30 gennaio 2020, fissata ex art. 666 cod. proc. pen. non essendo stato raggiunto l\u0026#8217;accordo tra le parti sulla rideterminazione della pena, la difesa del condannato ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, per\u0026#242;, con ordinanza adottata alla medesima udienza, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena, rilevando \u0026#171;che il condannato trasportava un quantitativo ingente di cocaina, tanto che il fatto era contestato come aggravato ex art. 80 DPR 309/90, precisamente ben 8,2 chili di cocaina con principio attivo pari a 5793 grammi (quasi sei chili), un fatto di allarmante gravit\u0026#224; per il quale, nella sentenza, si erano riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e si erano prese le mosse da una pena base ampiamente superiore a quello che all\u0026#8217;epoca era il minimo edittale di otto anni di pena detentiva, ritenuto incongruo per difetto, in particolare essendosi prese le mosse dalla pena base di anni nove mesi nove di reclusione; pena base che, come argomentato nell\u0026#8217;ordinanza, si riteneva dovesse essere tenuta ferma anche a seguito del citato intervento della Corte Costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rigetto \u0026#232; stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore del condannato, il quale ha censurato l\u0026#8217;inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 133-bis del codice penale e dell\u0026#8217;art. 125 cod. proc. pen. (ai sensi all\u0026#8217;art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) e la contraddittoriet\u0026#224; e manifesta illogicit\u0026#224; della motivazione (ai sensi all\u0026#8217;art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSuccessivamente, la Corte di cassazione (sezione prima penale, sentenza 16 luglio-4 settembre 2020, n. 25097), in accoglimento del ricorso, ha annullato l\u0026#8217;ordinanza impugnata, con rinvio \u0026#171;per nuovo giudizio al Tribunale di Verona, Ufficio GIP\u0026#187;, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il principio della cosiddetta flessibilit\u0026#224; del giudicato imponesse la rideterminazione della pena, da ritenersi illegale anche l\u0026#224; dove formalmente rientrante nella cornice edittale della \u0026#171;norma ripristinata\u0026#187;; ha escluso criteri di tipo matematico proporzionale o automatismi tali da replicare le scelte operate originariamente nella fase di cognizione; ha affermato che il giudice deve rideterminare la pena utilizzando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. secondo i canoni dell\u0026#8217;adeguatezza e della proporzionalit\u0026#224; che tengano conto del nuovo quadro edittale; infine, ha concluso nel senso che la riduzione della pena \u0026#232; necessaria nell\u0026#8217;an, sviluppandosi la discrezionalit\u0026#224; giudiziale nel solo quantum, secondo i criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce, poi, che il giudizio di rinvio gli veniva nuovamente assegnato in applicazione dell\u0026#8217;art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., per il quale \u0026#171;se \u0026#232; annullata un\u0026#8217;ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l\u0026#8217;ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente precisa che, chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla questione, \u0026#171;non potrebbe che ribadire le proprie valutazioni, gi\u0026#224; operate nell\u0026#8217;ordinanza annullata\u0026#187;, stante la spiccata gravit\u0026#224; in concreto del fatto (trasporto di oltre otto chili di cocaina, con principio attivo di quasi sei chili); fatto rispetto al quale egli ha gi\u0026#224; ritenuto del tutto congrua la pena detentiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione, originariamente applicata con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pur a fronte della cornice edittale modificata a seguito della richiamata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi \u0026#8211; afferma il rimettente \u0026#8211; egli, dovendosi uniformare alla sentenza di annullamento, sarebbe portato ad operare, nei confronti del condannato, una riduzione di pena assolutamente minima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, chiamato a pronunciarsi su un\u0026#8217;istanza di rideterminazione della pena oggetto di giudicato a fronte della sopravvenuta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma considerata in sede di cognizione incidente sul trattamento sanzionatorio, come nel caso di specie, deve esercitare penetranti poteri di valutazione di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo il rimettente richiama la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, nel procedere all\u0026#8217;intervento \u0026#171;correttivo\u0026#187;, pu\u0026#242; avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge, non potendo operare una mera trasposizione matematica del giudizio formulato in sede di cognizione entro la nuova cornice edittale, ma dovendo formulare un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., tenendo conto della cornice edittale \u0026#171;ripristinata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il rimettente ritiene che a decidere sul giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione dell\u0026#8217;ordinanza di rigetto dell\u0026#8217;istanza di rideterminazione della pena, non debba e non possa essere il medesimo giudice-persona fisica, che si sia gi\u0026#224; espresso nell\u0026#8217;ordinanza annullata, con le proprie \u0026#171;penetranti poteri di valutazione di merito\u0026#187;, su un aspetto fondamentale quale \u0026#232; quello della quantificazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., infatti, prescrive che il giudice sia terzo e imparziale, mentre non \u0026#232; terzo e imparziale quel giudice che dopo essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio di merito, in particolare un giudizio attinente alla commisurazione della pena, venga nuovamente chiamato a decidere la medesima questione. Sussisterebbe, dunque, il contrasto con il principio dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice posto dall\u0026#8217;evocato parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate contrasterebbero anche con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra le fasi della cognizione e dell\u0026#8217;esecuzione, laddove si tratti di decisioni attinenti alla commisurazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, il rimettente, a sostegno della non manifesta infondatezza, richiama la sentenza n. 183 del 2013 con cui questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l\u0026#8217;annullamento, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato e del concorso formale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 671 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, le argomentazioni ivi contenute, in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 111 Cost., valgono anche nel caso in esame, a fronte di quella \u0026#171;penetrante valutazione di merito\u0026#187; attinente al fondamentale aspetto della quantificazione della pena, che \u0026#232; demandata al giudice dell\u0026#8217;esecuzione (anche) in caso di istanza di rideterminazione della stessa per sopravvenuta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 8 giugno 2021, \u0026#232; intervenuto nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare inammissibili e, comunque, non fondate le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato osserva che l\u0026#8217;art. 623 cod. proc. pen. indica il giudice competente a pronunciarsi nei casi di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e, solo nei casi tassativamente previsti dalle lettere c) e d), relativi all\u0026#8217;annullamento di una sentenza, stabilisce espressamente che deve trattarsi di altra sezione o di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata; nel caso in cui venga annullata una ordinanza, gli atti vanno trasmessi al giudice che l\u0026#8217;ha pronunciata, e in assenza di una specifica previsione della diversit\u0026#224;, deve ritenersi che pu\u0026#242; essere anche la stessa persona fisica che ha emesso il precedente provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura, richiamando le pronunce della Corte di cassazione \u0026#8211; sia con riferimento ai provvedimenti in materia \u0026#8220;de libertate\u0026#8221;, laddove si \u0026#232; ribadito che la disciplina dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; deve essere circoscritta \u0026#171;ai casi di duplicit\u0026#224; del giudizio di merito sullo stesso oggetto\u0026#187;, sia con specifico riguardo ai provvedimenti di archiviazione \u0026#8211; afferma che l\u0026#8217;art. 623 cod. proc. pen. non presenta profili di criticit\u0026#224; in relazione ai parametri costituzionali invocati dal rimettente, cos\u0026#236; come non li presenta l\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva la difesa dello Stato che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, pur avendo penetranti poteri di merito ai fini della commisurazione della pena, non \u0026#232; chiamato ad esprimere valutazioni sulla responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, diversamente da quanto accade in caso di riconoscimento della continuazione e del concorso formale, cui accede, in via conseguenziale, l\u0026#8217;applicazione del pi\u0026#249; mite trattamento sanzionatorio, che trova giustificazione nel fatto che la riprovevolezza complessiva dell\u0026#8217;agente viene ritenuta minore rispetto ai normali casi di concorso di reati, in ragione dell\u0026#8217;accertata unicit\u0026#224; del disegno criminoso o dell\u0026#8217;unicit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 gennaio 2021 (reg. ord. n. 65 del 2021), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Verona, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 (recte: artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma) della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 34 (in realt\u0026#224;: 34, comma 1) e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell\u0026#8217;esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Al fine di individuare esattamente il petitum del giudizio incidentale, occorre infatti precisare che, bench\u0026#233; nell\u0026#8217;ordinanza e nel dispositivo il giudice a quo abbia fatto riferimento all\u0026#8217;intero art. 34 cod. proc. pen., il sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale ha ad oggetto, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il solo comma 1 della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle stesse disposizioni, nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell\u0026#8217;esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, ad opera della sentenza n. 40 del 2019 di questa Corte, dell\u0026#8217;art. 73, comma l, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), annullata dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla vicenda processuale del giudizio a quo, il rimettente afferma di aver emesso, ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, passata in giudicato l\u0026#8217;11 gennaio 2019, nei confronti del ricorrente \u0026#8211; detenuto in carcere, al momento della proposizione dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce che il condannato ha proposto incidente di esecuzione \u0026#8211; che veniva assegnato al medesimo giudice a quo \u0026#8211; al fine di ottenere la rideterminazione della pena patteggiata in quanto, dopo la formazione del giudicato, questa Corte, con la citata sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anzich\u0026#233; di sei anni. A sostegno della istanza, il ricorrente ha invocato la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che ha affermato il principio secondo cui \u0026#232; illegale la pena applicata con la sentenza in esecuzione, in forza della norma dichiarata costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo aver fissato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 666 cod. proc. pen., l\u0026#8217;udienza per la rinegoziazione della pena, non avendo le parti raggiunto l\u0026#8217;accordo, il giudice a quo riferisce di aver rigettato, con ordinanza, la richiesta di nuova commisurazione della pena, in quanto il condannato si era reso colpevole di un fatto di allarmante gravit\u0026#224;, in relazione al quale la pena base, originariamente fissata nella misura di anni nove e mesi nove di reclusione, doveva essere tenuta ferma anche dopo la gi\u0026#224; citata sentenza della Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl difensore del condannato ha, quindi, impugnato l\u0026#8217;ordinanza di rigetto proponendo ricorso innanzi alla corte di cassazione che ha annullato l\u0026#8217;ordinanza impugnata, disponendo il \u0026#171;rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona, Ufficio GIP\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 luglio-4 settembre 2020, n. 25097).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudizio di rinvio \u0026#232; stato assegnato al medesimo giudice, persona fisica, in applicazione della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., secondo cui \u0026#171;se \u0026#232; annullata un\u0026#8217;ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l\u0026#8217;ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#8211; richiamando la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; in ordine ai poteri/doveri del giudice dell\u0026#8217;esecuzione per la rideterminazione della pena nei casi, come quello in esame, in cui vengono in rilievo gli effetti della sentenza n. 40 del 2019 di questa Corte \u0026#8211; ritiene che, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione dell\u0026#8217;ordinanza di rigetto dell\u0026#8217;istanza di rideterminazione della pena, non possa essere il medesimo giudice-persona fisica, che si sia gi\u0026#224; espresso, nell\u0026#8217;ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, a decidere nel giudizio di rinvio su un aspetto fondamentale, qual \u0026#232; quello della quantificazione della pena, che implica \u0026#171;penetranti poteri di valutazione di merito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, le norme censurate contrasterebbero con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., perch\u0026#233;, quanto al regime dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice, determinano una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra le fasi della cognizione e dell\u0026#8217;esecuzione, ove si tratti di decisioni attinenti alla commisurazione della pena. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, secondo il rimettente, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate, nella parte in cui non prevedono l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; per il caso considerato, si porrebbero in contrasto con il principio di imparzialit\u0026#224; e di terziet\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va, preliminarmente, ritenuta la rilevanza delle questioni e quindi la loro ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, il rimettente richiama l\u0026#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui il giudice dell\u0026#8217;esecuzione deve rideterminare la pena nel caso di dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di norme incidenti sulla stessa, non ancora interamente espiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di non lasciare senza rimedio l\u0026#8217;illegalit\u0026#224;, lato sensu intesa, della condanna o del trattamento sanzionatorio, anche se oggetto di res iudicata, \u0026#232; all\u0026#8217;origine della elaborazione del principio della cosiddetta flessibilit\u0026#224; del giudicato, secondo il quale quando dopo una sentenza irrevocabile di condanna sopravviene la dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest\u0026#8217;ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 maggio-14 ottobre 2014, n. 42858).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;efficacia del giudicato penale, quindi, non implica l\u0026#8217;immodificabilit\u0026#224;, in assoluto, del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna, nei casi in cui la pena debba subire modificazioni imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, sotto il profilo della \u0026#171;ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall\u0026#8217;ordinamento processuale\u0026#187; al giudice dell\u0026#8217;esecuzione, questa Corte ha affermato che ben pu\u0026#242; tale giudice essere investito anche della istanza volta ad ottenere l\u0026#8217;adeguamento a una decisione della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, che accerta l\u0026#8217;illegalit\u0026#224; convenzionale della pena (sentenza n. 210 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsegue da ci\u0026#242; che, nella fattispecie in esame, il giudice rimettente, quale giudice dell\u0026#8217;esecuzione, doveva \u0026#8211; e deve tuttora in sede di giudizio di rinvio \u0026#8211; procedere alla rideterminazione della pena, quale operazione resasi necessaria a seguito della citata sentenza n. 40 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, il giudice rimettente ha fatto applicazione, in particolare, dello schema processuale di cui all\u0026#8217;art. 188 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) \u0026#8211; in tema di concorso formale e reato continuato nel caso di pi\u0026#249; sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti \u0026#8211; secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7-21 luglio 2020, n. 21815).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in assenza dell\u0026#8217;accordo delle parti sulla rinegoziazione della pena, il rimettente, attivando i propri poteri di ufficio, l\u0026#8217;ha inizialmente rideterminata, ma confermando \u0026#8211; con l\u0026#8217;ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al medesimo giudice \u0026#8211; quella originariamente inflitta con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Non esclude la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale la circostanza \u0026#8211; evidenziata dal rimettente \u0026#8211; che, nelle more del giudizio di costituzionalit\u0026#224;, \u0026#171;il condannato terminer\u0026#224; di espiare la pena inflitta con la sentenza in esecuzione, allo stato non ancora \u0026#8220;rideterminata\u0026#8221;, alla data del 1.10.2021\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232;, infatti, scaturito dalla richiesta del condannato di rideterminazione della pena, in ordine ad un trattamento sanzionatorio non ancora definitivamente espiato, che ha determinato l\u0026#8217;obbligo per il rimettente, nella funzione di giudice del rinvio, di procedere ad una nuova commisurazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerci\u0026#242; l\u0026#8217;integrale espiazione del trattamento sanzionatorio durante la pendenza del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; in disparte ogni profilo attinente alla riparazione da ingiusta detenzione \u0026#8211; non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni prospettate in quanto l\u0026#8217;art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, reca \u0026#171;un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalit\u0026#224;, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all\u0026#8217;ordinanza di rimessione (ex multis, sentenza n. 270 del 2020); sicch\u0026#233; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse (sentenza n. 84 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 127 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Va altres\u0026#236; considerato che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; \u0026#171;recando una formale e testuale qualificazione delle due questioni sollevate, rispettivamente, come \u0026#8220;principale\u0026#8221; (la prima) e \u0026#8220;subordinata\u0026#8221; (la seconda)\u0026#187; \u0026#8211; mostra, con chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione e che esclude ogni connotazione ancipite del petitum (sentenza n. 152 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Deve poi rilevarsi come il rimettente muova da una corretta premessa ermeneutica nell\u0026#8217;affermare che le norme censurate vanno interpretate nel senso che il giudizio di rinvio, a seguito dell\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;ordinanza di rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, possa essere celebrato innanzi allo stesso giudice, persona fisica, che ha pronunciato l\u0026#8217;ordinanza impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in esame, con norma speciale rispetto all\u0026#8217;art. 34, comma 1, cod. proc. pen., l\u0026#8217;art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., prevede che, in riferimento al giudizio di rinvio, \u0026#171;se \u0026#232; annullata un\u0026#8217;ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l\u0026#8217;ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, lo stesso art. 623, comma 1, cod. proc. pen., alla lettera d), prevede che \u0026#171;se \u0026#232; annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale\u0026#187;; ma aggiunge: \u0026#171;tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima prescrizione, presente nella lettera d) e non anche nella lettera a) \u0026#8211; quella secondo cui il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata \u0026#8211;, conferma la correttezza del presupposto interpretativo del giudice rimettente: ove oggetto di annullamento sia un\u0026#8217;ordinanza e non gi\u0026#224; una sentenza, non opera tale pi\u0026#249; specifica prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, al riguardo, va anche evidenziato che questa Corte nella sentenza n. 183 del 2013 \u0026#8211; dichiarativa della illegittimit\u0026#224; costituzionale delle medesime disposizioni oggi censurate, nella parte in cui non prevedevano che non potesse partecipare al giudizio di rinvio dopo l\u0026#8217;annullamento il giudice che avesse pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 671 cod. proc. pen. \u0026#8211; ha affermato che la premessa interpretativa da cui partiva allora il rimettente, analoga a quella da cui muove attualmente l\u0026#8217;odierno rimettente, fosse \u0026#171;oggettivamente conforme al dato normativo e comunque rispondente al corrente orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, cos\u0026#236; da poter essere assunta quale \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame del merito, giova ricordare, in estrema sintesi, il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si collocano le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La vicenda processuale da cui scaturisce l\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale trae origine da una fattispecie, del tutto peculiare, determinata dalla sentenza di questa Corte n. 40 del 2019, che ha dichiarato, in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anzich\u0026#233; di sei anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronunzia, questa Corte \u0026#8211; nel solco gi\u0026#224; tracciato dalla sentenza n. 179 del 2017, recante \u0026#171;un pressante auspicio affinch\u0026#233; il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio\u0026#187; \u0026#8211; ha osservato che la divaricazione di quattro anni, determinatasi a seguito del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, tra il minimo edittale di pena previsto per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti (pari ad otto anni di reclusione) e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 del medesimo art. 73 per i fatti lievi (pari a quattro anni di reclusione), costituisse un\u0026#8217;anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di tale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#8220;sostitutiva\u0026#8221; del minimo della cornice edittale del reato di traffico di sostanze stupefacenti, i condannati per tale reato, anche a seguito di patteggiamento, hanno avuto la facolt\u0026#224; di richiedere, nel corso della espiazione della pena originariamente inflitta, l\u0026#8217;applicazione del trattamento sanzionatorio pi\u0026#249; mite sicch\u0026#233; i giudici dell\u0026#8217;esecuzione sono stati investiti \u0026#8211; come nel caso di specie \u0026#8211; di richieste di nuova commisurazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente attengono, in particolare, all\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; delle cause di incompatibilit\u0026#224;, disciplinate dall\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., del quale, nel caso di specie, rileva il comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale norma sono disciplinate le incompatibilit\u0026#224; che attengono alla progressione \u0026#8220;in verticale\u0026#8221; del processo, determinata dall\u0026#8217;articolazione e dalla sequenzialit\u0026#224; dei diversi gradi di giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi sono poi i casi di incompatibilit\u0026#224; relativi allo sviluppo \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221; del processo, attinenti, cio\u0026#232;, alla relazione tra la fase del giudizio e quella immediatamente precedente (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.), e i casi di incompatibilit\u0026#224; del giudice, derivanti dall\u0026#8217;aver esercitato, nel medesimo procedimento, altre funzioni o uffici (art. 34, comma 3, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento alla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 34, comma 1, cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che essa \u0026#171;dettando la regola primaria in tema di incompatibilit\u0026#224; del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una incompatibilit\u0026#224; di tipo \u0026#8220;verticale\u0026#8221; \u0026#8211; in senso tanto \u0026#8220;ascendente\u0026#8221; quanto \u0026#8220;discendente\u0026#8221; \u0026#8211; escludendo segnatamente che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo l\u0026#8217;annullamento o al giudizio per revisione\u0026#187; (sentenza n. 224 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma, secondo l\u0026#8217;orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, mira ad assicurare la tutela del principio fondamentale dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice, obiettivo cui tendono anche gli istituti dell\u0026#8217;astensione e della ricusazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato da questa Corte (sentenza n. 131 del 1996), il \u0026#8220;giusto processo\u0026#8221; comprende l\u0026#8217;esigenza di imparzialit\u0026#224; del giudice, la quale non \u0026#232; che \u0026#171;un aspetto di quel carattere di \u0026#8220;terziet\u0026#224;\u0026#8221; che connota nell\u0026#8217;essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di azione e di difesa in giudizio\u0026#187;; pertanto \u0026#8211; ha sottolineato questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;[l]e norme sulla incompatibilit\u0026#224; del giudice sono funzionali al principio di imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224; della giurisdizione e ci\u0026#242; ne chiarisce il rilievo costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, la disciplina sulla incompatibilit\u0026#224; del giudice \u0026#232; volta a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221; \u0026#8211; ovvero dalla naturale propensione a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto \u0026#8211; derivante da valutazioni che il giudice abbia precedentemente svolto in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010, n. 224 del 2001, n. 283 del 2000 e n. 241 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE perch\u0026#233; possa configurarsi una situazione di incompatibilit\u0026#224;, nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, \u0026#232; necessario che la valutazione \u0026#171;contenutistica\u0026#187; sulla medesima res iudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice \u0026#232; attualmente investito (sentenza n. 66 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal riguardo, si \u0026#232; costantemente affermato che \u0026#171;[\u0026#232;] del tutto ragionevole, infatti, che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi \u0026#8211; intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva \u0026#8211; resti, in ogni caso, preservata l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn pronunce pi\u0026#249; risalenti, questa Corte ha anche chiarito che non \u0026#232; sufficiente per determinare una situazione di incompatibilit\u0026#224; la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere \u0026#8220;una valutazione non formale, di contenuto\u0026#8221; di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell\u0026#8217;accusa (sentenza n. 177 del 2010; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni sono, nel merito, fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice dell\u0026#8217;esecuzione, persona fisica, che abbia pronunciato l\u0026#8217;ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena proposta a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, confligge con entrambi i parametri evocati dal giudice rimettente (artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La regola generale di incompatibilit\u0026#224; del giudice che abbia gi\u0026#224; compiuto atti nel procedimento \u0026#232; posta dall\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., che ne definisce termini e limiti, e che, in particolare, stabilisce al comma 1 che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non pu\u0026#242; partecipare al giudizio di rinvio dopo l\u0026#8217;annullamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta regola poi \u0026#232; declinata pi\u0026#249; specificamente dall\u0026#8217;art. 623 cod. proc. pen. che, con riferimento alla pronuncia di annullamento con rinvio a seguito del giudizio di cassazione, prevede \u0026#8211; alle lettere b), c) e d) \u0026#8211; i vari casi di annullamento della sentenza impugnata, indicando il giudice competente per il giudizio di rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; annullata una sentenza di un giudice collegiale (corte di assise di appello o corte di appello o corte di assise o tribunale in composizione collegiale) il giudizio \u0026#232; rinviato rispettivamente a un\u0026#8217;altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale pi\u0026#249; vicini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; annullata una sentenza di un giudice monocratico (tribunale in composizione monocratica o giudice per le indagini preliminari) il giudizio \u0026#232; rinviato al medesimo tribunale, ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve invece sia annullata un\u0026#8217;ordinanza, il medesimo art. 623, comma 1, cod. proc. pen., alla lettera a), detta una regola diversa. Prevede che la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l\u0026#8217;ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento, senza che sia prescritto \u0026#8211; come nella successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari \u0026#8211; che il giudice, se monocratico, debba essere diverso da quello che ha pronunciato l\u0026#8217;ordinanza annullata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232;, in particolare, che l\u0026#8217;ordinanza \u0026#232; il tipico provvedimento decisorio del giudice nel procedimento di esecuzione (art. 666, comma 6, cod. proc. pen.); il quale ha caratteristiche e peculiarit\u0026#224; ben distinte dal procedimento di cognizione. Il giudice dell\u0026#8217;esecuzione esercita un\u0026#8217;attivit\u0026#224; pur sempre giurisdizionale, ma entro confini limitati, quali sono in particolare quelli del giudicato formatosi in sede di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, in generale, nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; della cognizione che il giudice del rinvio, in caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, \u0026#232; esposto alla forza della prevenzione insita nel condizionamento per aver egli adottato il provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa ci\u0026#242; accade anche quando nel procedimento di esecuzione il giudice del rinvio, al pari del giudice dell\u0026#8217;ordinanza annullata, \u0026#232; chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione; ossia quando al giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#232; demandato un \u0026#171;frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale\u0026#187; (sentenza n. 183 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Si ha, infatti, che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; in caso di annullamento dell\u0026#8217;ordinanza pronunciata sulla commisurazione della pena, a seguito di istanza di rideterminazione della stessa proposta dal condannato in ragione della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale che, riguardando la misura della pena edittale, rende recessivo, in questa parte, il giudicato penale \u0026#8211; \u0026#232; chiamato a esprimersi nuovamente sulla medesima istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale evenienza il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, nel giudizio di rinvio conseguente all\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;ordinanza con cui egli stesso si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciato sulla rideterminazione della pena, \u0026#232; nuovamente investito della decisione circa la \u0026#8220;misura\u0026#8221; della responsabilit\u0026#224; del condannato, dovendo a tal fine esercitare incisivi poteri di merito, volti alla rivalutazione sanzionatoria del fatto illecito, alla luce del nuovo e pi\u0026#249; favorevole minimo edittale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si tratta di una operazione da condurre alla stregua di criteri oggettivi, di mero riproporzionamento automatico della pena gi\u0026#224; quantificata in sede di cognizione, nell\u0026#8217;ambito della diversa cornice edittale, in quanto \u0026#8211; come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 marzo-30 aprile 2020, n. 13453) \u0026#8211; il giudice deve effettuare una nuova valutazione alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., per assicurare la finalit\u0026#224; rieducativa della pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; proprio nella prospettiva della finalit\u0026#224; rieducativa della sanzione penale, che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione procede alla necessaria riduzione della pena, perch\u0026#233; la modifica sopravvenuta del minimo edittale rende non adeguata al fatto concreto una sanzione calcolata quando la previsione edittale per quel reato \u0026#8211; nel caso di specie, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 \u0026#8211; era, nel minimo, sensibilmente pi\u0026#249; elevata (otto anni di reclusione invece di sei).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando sopravviene la dichiarazione della illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio \u0026#8211; di cui la sentenza n. 40 del 2019 costituisce una tipica fattispecie \u0026#8211; il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, dovendo far ricorso ai parametri di cui all\u0026#8217;art. 133 cod. pen., \u0026#8220;ritorna\u0026#8221; sulla valutazione del fatto illecito, gi\u0026#224; compiuta in sede di cognizione, occupandosi nuovamente della gravit\u0026#224; del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl pari del giudice della cognizione, dunque, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, in sede di giudizio di rinvio in relazione al caso considerato, esercita un potere discrezionale di commisurazione della pena per adeguare la risposta punitiva al fatto concreto, che, per effetto della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della pena, ha assunto un diverso disvalore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha affermato che \u0026#171;\u0026#8220;l\u0026#8217;individualizzazione\u0026#8221; della pena, in modo da tenere conto dell\u0026#8217;effettiva entit\u0026#224; e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali\u0026#187; cos\u0026#236; da rendere \u0026#171;quanto pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;personale\u0026#8221; la responsabilit\u0026#224; penale, nella prospettiva segnata dall\u0026#8217;art. 27, primo comma; [\u0026#8230;] e quanto pi\u0026#249; possibile \u0026#8220;finalizzata\u0026#8221; nella prospettiva dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\u0026#187; (sentenza n. 50 del 1980).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Si ha, allora, che l\u0026#8217;apprezzamento demandato al giudice in sede di rinvio assume, con riferimento alla individuazione del \u0026#8220;giusto\u0026#8221; trattamento sanzionatorio, la natura di \u0026#171;giudizio\u0026#187; che, in quanto tale, integra il \u0026#171;secondo termine della relazione di incompatibilit\u0026#224; [...], espressivo della sede \u0026#8220;pregiudicata\u0026#8221; dall\u0026#8217;effetto di \u0026#8220;condizionamento\u0026#8221; scaturente dall\u0026#8217;avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda\u0026#187; (sentenza n. 183 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal proposito, questa Corte ha affermato che \u0026#171;la locuzione \u0026#8220;giudizio\u0026#8221; \u0026#232; di per s\u0026#233; tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cio\u0026#232; ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito\u0026#187; (ordinanza n. 151 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#232; un \u0026#171;\u0026#8220;giudizio\u0026#8221; contenutisticamente inteso, [\u0026#8230;] ogni sequenza procedimentale \u0026#8211; anche diversa dal giudizio dibattimentale \u0026#8211; la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si \u0026#232; svolta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; \u0026#8220;pregiudicante\u0026#8221;, implichi una valutazione sul merito dell\u0026#8217;accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorch\u0026#233; adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali\u0026#187; (sentenza n. 224 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell\u0026#8217;esecuzione nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di commisurazione della pena, resa necessaria a seguito di una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, presenta, pertanto, tutte le caratteristiche del \u0026#8220;giudizio\u0026#8221; per come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte. Sicch\u0026#233;, in sede di rinvio dopo l\u0026#8217;annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; per essere \u0026#171;terzo e imparziale\u0026#187; (art. 111, secondo comma, Cost.) \u0026#8211; deve essere persona fisica diversa dal giudice che, in precedenza, si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciato con l\u0026#8217;impugnata (e annullata) ordinanza sulla richiesta di nuova determinazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, ogni qual volta il giudice deve provvedere sulla richiesta di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve trovare applicazione una regola analoga a quella posta dall\u0026#8217;art. 623, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., secondo cui \u0026#171;se \u0026#232; annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione deve essere diverso \u0026#8211; nel senso di persona fisica diversa \u0026#8211; da quello che ha pronunciato l\u0026#8217;ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l\u0026#8217;ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo l\u0027annullamento da parte della Corte di cassazione - Incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell\u0027esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto [o di accoglimento] della richiesta di rideterminazione della pena avanzata a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata dalla Corte di cassazione - Mancata previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44514","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto (nel caso di specie: integrale espiazione della pena inflitta). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest\u0027ultimo\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon risente delle vicende di fatto successive all\u0027ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve pertanto essere vagliata \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809; S. 270/2020 - mass. 42912\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, l\u0027integrale espiazione del trattamento sanzionatorio durante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni prospettate dal giudice dell\u0027esecuzione - aventi ad oggetto gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. - a seguito di una richiesta di rideterminazione della pena all\u0027epoca non ancora definitivamente espiata).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44515","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"623","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44515","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Carattere ancipite del petitum - Esclusione in presenza di una formale qualificazione delle questioni. (Classif. 112003).","testo":"La formale e testuale qualificazione delle questioni sollevate, rispettivamente come \"principale\" e \"subordinata\", mostra, con chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione ed esclude ogni connotazione ancipite del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 152/2020 - mass. 42563\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44516","numero_massima_precedente":"44514","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44516","titoletto":"Reati e pene - Individualizzazione (principio di) - Naturale attuazione e sviluppo dei principi della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena. (Classif. 210051).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027\"individualizzazione\" della pena deve tenere conto dell\u0027effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, quale naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, così da rendere quanto più possibile \"personale\" la responsabilità penale e \"finalizzata\" la sanzione, nella prospettiva segnata rispettivamente dall\u0027art. 27, primo e terzo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 50/1980 - mass. 9478\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44517","numero_massima_precedente":"44515","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44517","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale e condizioni - Impossibilità, per il giudice, di essere investito della medesima res iudicanda su cui si sia espresso in una precedente e distinta fase del procedimento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il giudice dell\u0027esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l\u0027ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale. Il \"giusto processo\" comprende infatti l\u0027esigenza di imparzialità del giudice, la quale non è che un aspetto di quel carattere di \"terzietà\" che connota nell\u0027essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l\u0027effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. (\u003cem\u003ePrecedente : S. 131/1996 - mass. 22334\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina sulla incompatibilità del giudice è volta a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla \"forza della prevenzione\" - ovvero dalla naturale propensione a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - derivante da valutazioni che il giudice abbia precedentemente svolto in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass.\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 241/1999 - mass. 24906, mass. 24907\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePerché possa configurarsi una situazione di incompatibilità del giudice, nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all\u0027interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l\u0027esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; O. 76/2007 - mass. 31089; S. 123/2004 - mass. 28436; S. 90/2004 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e28398; O. 370/2000; O. 232/1999 - mass. 24782\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è sufficiente per determinare una situazione di incompatibilità del giudice la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione non formale, di contenuto di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell\u0027accusa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: S. 177/2010 - mass. 34664; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 131/1996 - mass. 22334\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini della incompatibilità la locuzione \"giudizio\" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito. (\u003cem\u003ePrecedente citato: O. 151/2004 - mass. 28472\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ un \"giudizio\" contenutisticamente inteso ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l\u0027attività \"pregiudicante\", implichi una valutazione sul merito dell\u0027accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali. (\u003cem\u003ePrecedente citato: S. 224/2001 - mass. 26389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie,\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003esono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell\u0027esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l\u0027ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. La valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell\u0027esecuzione nell\u0027attività di commisurazione della pena, a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale - nella specie, la sentenza n. 40 del 2019, sostitutiva del minimo edittale del reato di traffico di stupefacenti - presenta tutte le caratteristiche del \"giudizio\" delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della incompatibilità. In tale evenienza, infatti, il giudice del rinvio, al pari del giudice dell\u0027ordinanza impugnata, è investito della decisione sulla \"misura\" della responsabilità del condannato ed esercita incisivi poteri di merito, volti alla rivalutazione sanzionatoria del fatto alla stregua degli artt. 132 e 133 cod. pen., per adeguare, anche ai fini dell\u0027art. 27 Cost., la risposta punitiva al diverso disvalore che esso ha assunto). (\u003cem\u003ePrecedente:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 183/2013 - mass. 37211 - mass. 37212\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44516","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"623","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41917","autore":"Aprile E.","titolo":"Due nuove pronunce additive della Corte costituzionale in materia di incompatibilità \"verticale\" e \"aziendale\" del giudice penale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41233","autore":"Vicoli D.","titolo":"Fisionomia della fase esecutiva e giusto processo: la Corte sancisce l\u0027incompatibilità in sede di rinvio del giudice la cui ordinanza sulla rideterminazione della pena illegale sia stata annullata","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"80","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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