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M. e il Ministero della difesa, con ordinanza del 5 maggio 2020, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio il 9 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con ordinanza del 5 maggio 2020 (reg. ord. n. 100 del 2021), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Collegio rimettente riferisce di dover decidere in ordine alla richiesta di accertamento del diritto alla corresponsione del premio previsto dall\u0026#8217;art. 2262, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), che veniva erogato in unica soluzione, alla data di cessazione del servizio permanente per raggiungimento del limite di et\u0026#224;, ai controllori del traffico aereo con pi\u0026#249; di quarantacinque anni e meno di cinquanta anni alla data del 22 gennaio 2004, e che \u0026#232; stato abrogato con effetto retroattivo dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il TAR l\u0026#8217;effetto retroattivo dell\u0026#8217;abrogazione non sarebbe superabile con un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, che salvaguardi le aspettative consolidate dei controllori di volo che, nel 2003, in vista dell\u0026#8217;erogazione del premio, erano rimasti nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione invece di transitare in quelli dell\u0026#8217;Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) presso cui le stesse mansioni erano meglio retribuite, ostandovi la lettera e la ratio della disposizione, siccome determinata da esigenze di risparmio di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza della questione, il Collegio rileva la decisivit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 per la soluzione della controversia devoluta al suo esame, poich\u0026#233; l\u0026#8217;accertamento della spettanza del premio controverso e la conseguente condanna dell\u0026#8217;amministrazione alla sua corresponsione potrebbe aversi solo a seguito della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione abrogativa del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In merito alla non manifesta infondatezza, il TAR rappresenta che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost. poich\u0026#233;, avendo abrogato il premio dopo oltre un decennio dalla sua introduzione e dalla possibilit\u0026#224; di esercitare l\u0026#8217;opzione per restare nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione invece di transitare in quelli dell\u0026#8217;ENAV, essa avrebbe alterato retroattivamente il compenso promesso e l\u0026#8217;equilibrio tra prestazione resa e retribuzione percepita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Inoltre, la norma censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per lesione del principio di uguaglianza sotto due ordini di profili: in primo luogo per la disparit\u0026#224; di trattamento tra i dipendenti contemplati dal comma 2 e quelli contemplati dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 2262 cod. ordinamento militare poich\u0026#233; solo i secondi, tra cui il ricorrente, non avrebbero fruito del premio in discussione; inoltre, essendo il premio stato rispristinato ed essendo nuovamente corrisposto, la disparit\u0026#224; di trattamento si sarebbe determinata in relazione ai soli soggetti che hanno integrato i requisiti pensionistici nel quinquennio 2014-2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il Collegio rimettente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. anche in relazione al canone di ragionevolezza e di legittimo affidamento, poich\u0026#233; il legislatore avrebbe tradito le aspettative di conseguimento del beneficio economico dei controllori di volo, aspettative su cui si sarebbe basata la decisione di proseguire il rapporto con l\u0026#8217;amministrazione militare nel 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Infine, secondo il TAR la norma censurata, inducendo un\u0026#8217;azione amministrativa iniqua, avrebbe violato anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, essa deriverebbe dal difetto di incidentalit\u0026#224;, non essendovi differenza tra il petitum della questione di costituzionalit\u0026#224; e quello su cui il rimettente \u0026#232; chiamato a pronunciarsi, senza che il suddetto difetto di incidentalit\u0026#224; possa essere giustificato dal rilievo costituzionale del diritto di cui si \u0026#232; chiesto l\u0026#8217;accertamento di fronte al giudice amministrativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dalla genericit\u0026#224; del petitum e dall\u0026#8217;incertezza e ambiguit\u0026#224; della motivazione, non essendo chiaro a quale parte dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 intenda riferirsi la richiesta di ablazione, se alla norma nel suo complesso ovvero alla parte in cui \u0026#232; abrogato il comma 3 ovvero il comma 2 dell\u0026#8217;art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto alla non fondatezza della questione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rappresentato che la norma censurata ha disposto l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 2262 cod. ordinamento militare che riproduceva l\u0026#8217;art. 2 della legge 22 dicembre 2003, n. 365 (Disposizioni per disincentivare l\u0026#8217;esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, al fine di incentivare la ferma degli ufficiali in possesso dell\u0026#8217;abilitazione di controllore del traffico aereo, aveva previsto per coloro che, frequentatori dei corsi di formazione e specializzazione nel settore del traffico aereo, avessero contratto ferme obbligatorie per complessivi dieci anni, la possibilit\u0026#224; di una ferma volontaria biennale rinnovabile fino a quattro volte, dietro corresponsione di un importo variabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2262, comma 2, cod. ordinamento militare prevedeva per gli infra quarantacinquenni che non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, la corresponsione in un\u0026#8217;unica soluzione, al raggiungimento del limite di et\u0026#224; per cessazione dal servizio, di un premio pari alla differenza tra l\u0026#8217;importo complessivo dei premi erogabili e quello dei premi effettivamente percepiti. Per gli ultra quarantacinquenni, ma infra cinquantenni, l\u0026#8217;art. 2262, comma 3, aveva previsto un beneficio economico pari alla met\u0026#224; dell\u0026#8217;importo complessivo dei predetti premi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In questo quadro \u0026#232; intervenuta la legge di bilancio n. 190 del 2014 che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica derivante dal trattamento economico del personale militare, ha ridotto del cinquanta per cento gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo, e per le stesse esigenze di contenimento ha abrogato la disposizione che consentiva alle forze armate in quiescenza di percepire in un\u0026#8217;unica soluzione il valore delle ferme biennali non contratte per raggiungimento del limite di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La ragione di contenimento della spesa pubblica \u0026#232; chiaramente evidenziata dalla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che stima il risparmio atteso in 3,5 milioni di euro lordi, pari al cinquanta per cento delle risorse destinate al pagamento delle indennit\u0026#224; in questione, a valere sul bilancio del Ministero della difesa per l\u0026#8217;anno 2015 (\u0026#232; citato Atto Camera dei deputati n. 2679-bis).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che l\u0026#8217;emolumento in discussione non aveva carattere previdenziale e infatti non era erogato dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ma costituiva una delle voci del trattamento complessivo degli ufficiali delle forze armate, ragione per cui dalla sua soppressione non potrebbe derivare alcuna violazione degli artt. 36 e 97 Cost., avendo la Corte costituzionale pi\u0026#249; volte affermato che la proporzionalit\u0026#224; della retribuzione deve essere valutata in riferimento al trattamento economico complessivo, e che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non pu\u0026#242; essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per lesione dei canoni di ragionevolezza e legittimo affidamento, l\u0026#8217;Avvocatura evidenzia che il premio veniva corrisposto al raggiungimento dei limiti di et\u0026#224; per cessazione del servizio e, quindi, derivava da una fattispecie a formazione progressiva, per cui il diritto all\u0026#8217;erogazione maturava solo al momento del congedo. Conseguentemente la norma abrogativa del beneficio sarebbe intervenuta sulle fattispecie non ancora perfezionate e non comporterebbe alcuna abrogazione retroattiva del beneficio, trattandosi di fisiologica applicazione della legge vigente al momento della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la difesa dello Stato sottolinea che il legislatore nell\u0026#8217;esercizio della propria discrezionalit\u0026#224; pu\u0026#242; intervenire in senso sfavorevole sui beneficiari della disciplina di rapporti di durata, anche in casi di attribuzione di diritti soggettivi perfetti, con il solo limite della natura non arbitraria e irragionevole della scelta, che non ricorrerebbe nella specie, essendo la norma censurata volta ad assicurare l\u0026#8217;equilibrio di bilancio di cui all\u0026#8217;art. 81 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la violazione del principio di uguaglianza in relazione al differente trattamento dei dipendenti di cui al comma 3 e al comma 2 dell\u0026#8217;art. 2262 cod. ordinamento militare, poich\u0026#233; entrambe le disposizioni sono state abrogate ed entrambe prevedevano il premio residuale per gli addetti al controllo del traffico aereo, diversificando il criterio di calcolo in relazione all\u0026#8217;et\u0026#224; degli interessati alla data del 22 gennaio 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa dello Stato contesta l\u0026#8217;avvenuto ripristino del premio e assume che il TAR rimettente l\u0026#8217;abbia desunto da un cedolino di un dipendente riportante assegni per \u0026#8220;premio ferma controllori\u0026#8221;, verosimilmente riconducibile al premio per la ferma biennale e comunque idoneo a dimostrare una diseguaglianza di fatto e non di diritto.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, che ha disposto l\u0026#8217;abrogazione, tra gli altri, dell\u0026#8217;art. 2262, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma abrogata prevedeva l\u0026#8217;attribuzione di un premio, inizialmente introdotto dalla legge 22 dicembre 2003, n. 365 (Disposizioni per disincentivare l\u0026#8217;esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo) e poi confluito nell\u0026#8217;art. 2262, comma 3, cod. ordinamento militare, erogato ai controllori del traffico aereo che, alla data del 22 gennaio 2004, avevano superato il quarantacinquesimo ma non il cinquantesimo anno di et\u0026#224;. Tale premio veniva corrisposto in unica soluzione alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il TAR, dopo aver rilevato che il premio aveva la finalit\u0026#224; di disincentivare l\u0026#8217;esodo dei controllori di volo verso l\u0026#8217;Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), ha escluso la possibilit\u0026#224; di attribuire alla norma censurata un significato idoneo a garantire il legittimo affidamento dei militari che non hanno lasciato i ruoli delle Armi di appartenenza e ha dedotto che l\u0026#8217;abrogazione del premio avrebbe alterato in via retroattiva il rapporto sinallagmatico tra prestazioni lavorative e retribuzione, ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Inoltre, il rimettente ha dedotto che la norma censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; avrebbe irragionevolmente inciso sul legittimo affidamento riposto dai dipendenti sulla certezza dell\u0026#8217;erogazione del trattamento economico premiale, intervenendo nell\u0026#8217;ambito di una fattispecie a formazione progressiva il cui presupposto \u0026#8211; integrato dalla permanenza nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione \u0026#8211; si sarebbe radicato nel 2003 con la legge n. 365 e sarebbe stato confermato dal codice dell\u0026#8217;ordinamento militare nel 2010 che ha riprodotto una norma di identico contenuto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; prospettata anche in relazione ad una pretesa violazione del principio di uguaglianza, con riferimento ai dipendenti che, invece, hanno beneficiato del trattamento premiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, il TAR ha dedotto il contrasto con l\u0026#8217;art. 97 Cost., poich\u0026#233; la norma censurata indurrebbe ad un\u0026#8217;azione amministrativa iniqua, incidendo sul buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Quanto al preteso difetto di incidentalit\u0026#224;, il requisito \u0026#232; integrato nel caso in cui la questione di costituzionalit\u0026#224; \u0026#171;investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale (ex multis, sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 224 del 2020) e richiede una differenza tra i due petita, quello del giudizio a quo e quello dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, tale per cui quest\u0026#8217;ultimo costituisce il presupposto logico-giuridico per l\u0026#8217;accoglimento della domanda da parte del rimettente (ex multis, sentenze n. 224, n. 188 e n. 119 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Orbene, il TAR rimettente ha chiarito di essere investito della domanda di accertamento del diritto alla corresponsione del premio di cui all\u0026#8217;art. 2262, comma 3, cod. ordinamento militare e di poterla accogliere, e conseguentemente condannare l\u0026#8217;amministrazione al pagamento, solo ove la disposizione abrogativa del beneficio in questione sia dichiarata costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Per gli stessi motivi va rigettata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per genericit\u0026#224; e ambiguit\u0026#224; del petitum, essendo chiaro, come detto, sia l\u0026#8217;obiettivo del Collegio rimettente di ripristinare il beneficio economico del premio per i controllori di volo, sia il verso delle censure, con cui si denuncia l\u0026#8217;irragionevole incidenza dell\u0026#8217;effetto retroattivo dell\u0026#8217;abrogazione intervenuta sul legittimo affidamento riposto dai controllori di volo in ordine all\u0026#8217;erogazione del premio in conseguenza della scelta di rimanere nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, oggetto di impugnazione, ha disposto l\u0026#8217;abrogazione degli art. 2261, 2262, commi 2 e 3, e 2161, commi 1 e 2 del cod. ordinamento militare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Il citato art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010 riguarda i premi previsti in occasione del pensionamento dei controllori del traffico aereo che erano rimasti in servizio nelle forze armate; i suddetti premi sono stati introdotti dalla legge n. 365 del 2003 e successivamente confluiti, con l\u0026#8217;adozione del codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, nel richiamato art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Gli artt. 2161 e 2261 del d.lgs. n. 66 del 2010, anch\u0026#8217;essi abrogati dalla norma censurata, riguardavano invece, rispettivamente, il personale in possesso del brevetto di pilota militare in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e delle tre Armi (Esercito, Marina e Aeronautica); dal momento che le censure del giudice a quo non si riferiscono a tali situazioni, la prospettata questione di costituzionalit\u0026#224; va, quindi, riferita al solo art. 2262 cod. ordinamento militare che riguarda i premi da erogare, in unica soluzione alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di et\u0026#224;, ai controllori del traffico aereo in servizio nelle forze armate che erano stati inizialmente introdotti dalla legge n. 365 del 2003 e sono successivamente confluiti, con l\u0026#8217;adozione del codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, nel suddetto art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge (Atto Senato n. 1435) che ha portato all\u0026#8217;approvazione della legge n. 365 del 2003 recita testualmente: \u0026#171;[l]\u0026#8217;intervento si prefigge l\u0026#8217;obiettivo di ridurre l\u0026#8217;esodo dei controllori di volo militare del traffico aereo (CTA), in considerazione della tendenza di questa categoria di personale a transitare presso l\u0026#8217;Ente nazionale di Assistenza al Volo (ENAV), a causa delle migliori condizioni economiche offerte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione a tale progetto di legge viene esplicitato che l\u0026#8217;intento \u0026#232; quello di contenere la propensione a lasciare anticipatamente il servizio e che \u0026#232; necessario incentivare la permanenza dei controllori di elevata professionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questo tema si \u0026#232; poi incentrato il dibattito parlamentare che ha portato all\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 365 del 2003, poi confluito nell\u0026#8217;art. 2262 cod. ordinamento militare, rubricato \u0026#171;premi residuali al personale dell\u0026#8217;Esercito Italiano, della Marina militare e dell\u0026#8217;Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo\u0026#187; e che la norma censurata viene ad abrogare a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori parlamentari si deduce, quindi, che la misura in questione era stata prevista dal legislatore allo specifico fine di disincentivare l\u0026#8217;esodo dei controllori di volo militari che, transitando presso l\u0026#8217;ENAV, avrebbero conseguito un migliore trattamento stipendiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La difesa dello Stato ha dedotto che si tratterebbe di una fattispecie a formazione progressiva non pi\u0026#249; perfezionabile a seguito della legge di abrogazione che, nella specie, \u0026#232; intervenuta sei mesi prima del pensionamento del ricorrente nel giudizio a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Invero, la norma attribuisce direttamente e indistintamente ai suoi destinatari un premio all\u0026#8217;atto della cessazione dal servizio, richiedendo unicamente che tale cessazione avvenga per raggiunti limiti di et\u0026#224;, in coerenza con la sua ratio di limitare l\u0026#8217;esodo del personale qualificato presso l\u0026#8217;ENAV.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi si trova, dunque, al cospetto di una situazione soggettiva che discende direttamente dalla norma e che radica nei suoi destinatari un affidamento \u0026#8220;rinforzato\u0026#8221;; situazione che non pu\u0026#242; essere esposta ad un semplice ripensamento del legislatore che ha abrogato la norma incentivante a distanza di dodici anni dalla sua introduzione, dopo aver raggiunto lo scopo di scoraggiare, come nel caso oggetto del giudizio a quo, l\u0026#8217;esodo dei dipendenti all\u0026#8217;epoca in servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Invero, questa Corte \u0026#232; costante nel ritenere che il valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell\u0026#8217;art. 3 Cost.; tale principio \u0026#171;non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, \u0026#8220;anche se l\u0026#8217;oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti\u0026#8221;. Ci\u0026#242; pu\u0026#242; avvenire, tuttavia, a condizione \u0026#8220;che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0026#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto\u0026#8221; (ex plurimis, sentenze, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n. 31 del 2011)\u0026#187; (sentenza n. 54 del 2019; in tal senso, sentenza n. 145 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer stabilire se le disposizioni sopravvenute incidano in maniera irragionevole e quindi costituzionalmente illegittima sull\u0026#8217;affidamento, costituiscono indici rilevatori \u0026#171;il tempo trascorso dal momento della definizione dell\u0026#8217;assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva (sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015), ci\u0026#242; che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall\u0026#8217;intervento retroattivo; la prevedibilit\u0026#224; della modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 2013); infine, la proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo che eventualmente lo comprima (in particolare, sentenza n. 108 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, a fronte di una ratio incentivante, quale quella che viene in rilievo nella specie, viola il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, e cos\u0026#236; contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Va comunque rilevato che diverso problema \u0026#232; quello riferibile alle modifiche nell\u0026#8217;ambito di un rapporto di durata come quello previdenziale, in quanto la norma in questione riguarda solo un premio da erogarsi una tantum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; In conclusione, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ordinamento ha creato le condizioni per le quali gli interessati non abbandonassero l\u0026#8217;amministrazione militare istituendo il premio in questione, irragionevolmente il legislatore, una volta raggiunto il risultato, alla vigilia del conseguimento delle condizioni per l\u0026#8217;erogazione del citato emolumento, ha abrogato la norma attributiva dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Nel giudizio a quo la rilevanza \u0026#232; argomentata in relazione al comma 3 dell\u0026#8217;art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto lo stesso giudizio riguarda un soggetto in possesso dell\u0026#8217;abilitazione di controllore di volo che all\u0026#8217;epoca aveva un\u0026#8217;et\u0026#224; compresa tra i quarantacinque e i cinquanta anni; tuttavia le ragioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale investono anche il comma 2 riferito al personale addetto al controllo del traffico aereo che alla stessa data non aveva superato il quarantacinquesimo anno di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; I restanti motivi di censura restano assorbiti.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, nella parte in cui ha disposto l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Militari - Prevista abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 [Codice dell\u0027ordinamento militare] recanti la corresponsione dei premi residuali riservati agli ufficiali dell\u0027Esercito italiano, della Marina militare, dell\u0027Aeronautica militare in servizio permanente effettivo e al relativo personale addetto al controllo aereo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45024","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Sussistenza - Condizioni - Disposizione di cui il rimettente deve fare applicazione per la risoluzione del giudizio principale - Differenza tra i petita del giudizio incidentale e quello a quo - Necessità di un rapporto di presupposizione logico-giuridica. (Classif. 112004).","testo":"Il requisito dell\u0027incidentalità della questione di legittimità costituzionale è integrato nel caso in cui essa investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale e richiede una differenza tra i due \u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e, quello del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e quello dell\u0027incidente di costituzionalità, tale per cui quest\u0027ultimo costituisce il presupposto logico-giuridico per l\u0027accoglimento della domanda da parte del rimettente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 224/2020 - mass. 42753; S. 188/20 - mass. 43291; S. 119/20 - mass. 43478; S. 151/2009 - mass. 33412; S. 303/2007 - mass. 31608\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45025","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45025","titoletto":"Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Elemento fondamentale dello Stato di diritto, garantito da copertura costituzionale - Possibile modifica in peius della disciplina di rapporti giuridici aventi ad oggetto diritti soggettivi perfetti - Condizione - Divieto di scelte irrazionali e irragionevoli (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che ha abrogato, con effetto retroattivo, il premio previsto, in occasione del pensionamento, per i controllori del traffico aereo rimasti in servizio nelle forze armate alla data del 22 gennaio 2004). (Classif. 007001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl valore del legittimo affidamento [nella sicurezza giuridica] costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, che trova copertura costituzionale nell\u0027art. 3 Cost. La sua tutela non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l\u0027oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l\u0027affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Costituiscono indici rilevatori, per stabilire l\u0027eventuale irragionevole incidenza delle diposizioni sopravvenute sull\u0027affidamento, il tempo trascorso dall\u0027originaria definizione dell\u0027assetto regolatorio al mutamento con efficacia retroattiva e il grado di consolidamento della situazione soggettiva riconosciuta nonché la prevedibilità della modifica e la proporzionalità dell\u0027intervento legislativo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 145/2022 - mass. 44840; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 54/2019 - mass. 41865; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 219/2014 - mass. 38108; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 160/2013 - mass. 37176; S. 83/2013 - mass. 37044; S. 166/2012 - mass. 36451; S. 302/2010 - mass. 34976; O. 31/2011 - mass. 35274\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e tutela dell\u0027affidamento, l\u0027art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha disposto l\u0027abrogazione dell\u0027art. 2262, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010, cod. ordinamento militare, che attribuiva un premio ai controllori del traffico aereo, rimasti in servizio nelle forze armate alla data del 22 gennaio 2004, da corrispondere alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. La citata situazione soggettiva radica nei destinatari un affidamento \"rinforzato\" e non può essere esposta ad un semplice ripensamento del legislatore; la norma censurata dal TAR Puglia produce, infatti, effetti retroattivi ingiustificati, incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, contraddicendo \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della normativa premiale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45024","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/2014","data_nir":"2014-12-23","numero":"190","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"261","specificazione_comma":"","nesso":"abrogativo dei","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/03/2010","data_nir":"2010-03-15","numero":"66","articolo":"2262","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2262"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/03/2010","data_nir":"2010-03-15","numero":"66","articolo":"2262","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2262"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45730","autore":"Mabellini S.","titolo":"Il Giudice costituzionale “assolve” il legislatore retrospettivo che cancella le “iniquità” del passato…e assesta un nuovo colpo al legittimo affidamento","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45729_2022_169.pdf","nome_file_fisico":"70-2024_mabellini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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