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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021 del Collegio dei questori del Senato della Repubblica e di ogni altro atto presupposto, omesso o collegato, promosso da Gianluigi Paragone, in qualit\u0026#224; di senatore, con ricorso depositato in cancelleria l\u0026#8217;8 novembre 2021, iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021, fase di ammissibilit\u0026#224;.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che con ricorso depositato l\u0026#8217;8 novembre 2021 (reg. confl. poteri n. 7 del 2021) il senatore Gianluigi Paragone ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e del Governo della Repubblica, in riferimento alla delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021, adottata dal Collegio dei questori del Senato, di cui il ricorrente chiede altres\u0026#236; la sospensione in via cautelare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, la delibera in oggetto ha previsto il possesso della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) quale condizione per partecipare ai lavori parlamentari in attuazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e modificato dal successivo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, l\u0026#8217;introduzione della normativa su detta certificazione non gli consente di svolgere liberamente l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di senatore, avente fonte negli artt. 1, 3, 54, 64 e 67 della Costituzione, dal momento che impedisce la partecipazione ai lavori parlamentari a coloro che non ne sono in possesso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente afferma di essere rappresentante della Nazione senza vincolo di mandato e titolare pro quota del potere di determinare la politica nazionale (art. 67 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la suddetta disciplina certificazione verde, introdotta al Senato mediante la delibera n. 406/XVIII, violerebbe l\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, imporre ai senatori l\u0026#8217;utilizzo di tale certificazione verde per partecipare ai lavori parlamentari, analogamente a quanto previsto per i dipendenti pubblici (art. 9-quinquies, d.l. n. 52 del 2021, come convertito) o per il personale degli uffici giudiziari (art. 9-sexies, comma 8, d.l. n. 52 del 2021, come convertito), lederebbe, da un lato, l\u0026#8217;autonomia dei singoli parlamentari, che operano in virt\u0026#249; di un mandato costituzionale non equiparabile al lavoro pubblico, e, dall\u0026#8217;altro, quella dello stesso Parlamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, la citata disciplina, adottata attraverso un provvedimento di organi interni, in luogo di una modifica del regolamento del Senato e quindi di una votazione a maggioranza assoluta dei componenti dell\u0026#8217;Aula, integrerebbe una violazione della riserva regolamentare e del principio di autodichia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il regolamento del Senato \u0026#232; ritenuto \u0026#171;la sola ed unica espressione dell\u0026#8217;autonomia riconosciuta dalla Costituzione a ciascuna Camera, attraverso la quale se ne definisce specificamente l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento, il procedimento per la formazione delle leggi, le procedure di controllo, di indirizzo e di informazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, esclusivamente una modifica regolamentare avrebbe potuto legittimare \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo del possesso della certificazione verde COVID 19 e non altri atti riconducibili ad articolazioni interne di un ramo del Parlamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;istanza cautelare sarebbe giustificata da ragioni di urgenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede che questa Corte annulli, previa sospensiva, la delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021 adottata dal Collegio dei questori, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della menomazione del mandato parlamentare subita dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il senatore Gianluigi Paragone ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e del Governo della Repubblica, in relazione alla adozione, da parte del Collegio dei Questori, della delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021, con la quale \u0026#232; stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde di cui all\u0026#8217;art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e modificato dal successivo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, ai fini di accedere alle sedi del Senato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale previsione, introdotta dalla delibera predetta e \u0026#171;di fatto applicata\u0026#187;, senza che sia stato modificato il regolamento del Senato, avrebbe per effetto di menomare le prerogative costituzionali attribuite a ciascun senatore dagli artt. 1, 54, 64 e 67 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, il senatore che accede alle sedi del Senato senza esibire il certificato verde pu\u0026#242; essere raggiunto dalla sanzione, prevista dall\u0026#8217;art. 67, comma 3, del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 e s.m.i., della interdizione di partecipare ai lavori dello stesso per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. A tale sanzione rinvia lo stesso art. 67, comma 4, regol. Senato per fatti di particolare gravit\u0026#224;, che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell\u0026#8217;Aula;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la delibera oggetto di conflitto d\u0026#224; atto che il Consiglio di Presidenza del Senato ha deciso, in data 5 ottobre 2021, di ricondurre all\u0026#8217;art. 67, comma 4, appena citato, l\u0026#8217;accesso da parte dei senatori alle sedi parlamentari senza l\u0026#8217;esibizione di detta certificazione verde. Per effetto di ci\u0026#242;, al ricorrente sarebbe precluso l\u0026#8217;esercizio delle proprie prerogative costituzionali, e ci\u0026#242; avverrebbe \u0026#171;in violazione della riserva di regolamento\u0026#187; parlamentare prevista dall\u0026#8217;art. 64 Cost. Infatti, prosegue il ricorso, sarebbe spettato \u0026#171;alle Camere, e non a singole articolazioni interne, eventualmente adeguarsi alla previsione normativa\u0026#187; introdotta dall\u0026#8217;art. 9-quinquies, comma 12, del d.l. n. 52 del 2021, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, secondo cui \u0026#171;[g]li organi costituzionali, ciascuno nell\u0026#8217;ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni\u0026#187; concernenti l\u0026#8217;impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, dall\u0026#8217;art. 9-quinquies del d.l. n. 52 del 2021, come convertito, dovrebbe desumersi che la certificazione verde possa essere richiesta solo ai lavoratori, e quindi ai dipendenti del Senato, ma in nessun caso ai senatori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;atto oggetto del conflitto andrebbe sospeso in via cautelare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata da norme costituzionali; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019 di questa Corte ha riconosciuto l\u0026#8217;esistenza di una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare e ha affermato che esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza gi\u0026#224; in sede di sommaria delibazione (nello stesso senso, anche ordinanze n. 67 e n. 66 del 2021; n. 197, n. 176, n. 129, n. 60 del 2020; n. 275 e n. 274 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, tale violazione non pu\u0026#242; riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera (ordinanze n. 193, n. 188, n. 186 del 2021 e n. 86 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso \u0026#232; inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anzitutto, la \u0026#171;spiccata autonomia\u0026#187; di cui godono gli organi costituzionali (sentenza n. 129 del 1981) impone di escludere che la decretazione d\u0026#8217;urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; propria dell\u0026#8217;organo. In particolare, \u0026#171;l\u0026#8217;essenza della garanzia contro l\u0026#8217;interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere \u0026#232; data proprio dalla esclusivit\u0026#224; della capacit\u0026#224; qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede\u0026#187;, anche quanto allo svolgimento dei lavori (sentenza n. 379 del 1996); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, l\u0026#8217;art. 9-quinquies, comma 12, del d.l. n. 52 del 2021, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, secondo cui gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni concernenti la certificazione verde pu\u0026#242; e deve essere interpretato nel senso che esso preservi integralmente la libera valutazione di opportunit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo, e delle Camere nel caso di specie, in ordine all\u0026#8217;an, al quando e al quomodo del processo di adeguamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, nessun argomento pu\u0026#242; essere tratto dalla disciplina normativa prescritta per i lavoratori pubblici dal citato art. 9-quinquies, per desumere da quest\u0026#8217;ultima la menomazione delle prerogative costituzionali dei senatori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il ricorso, nella parte in cui sostiene che dalla predetta disposizione dovrebbe trarsi il divieto, per il Senato, di richiedere l\u0026#8217;esibizione della certificazione verde ai suoi componenti, \u0026#232; inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a parere del ricorrente, la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali si sarebbe prodotta a seguito della decisione di introdurre la certificazione verde per i senatori in forza di una mera delibera del Collegio dei questori, anzich\u0026#233; per il tramite di una modifica del regolamento del Senato, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche tale profilo del conflitto \u0026#232; inammissibile; infatti, il ricorrente trascura che la introduzione della certificazione verde \u0026#232; stata inizialmente decisa dal Consiglio di Presidenza del Senato con delibera del 5 ottobre 2021, che non \u0026#232; stata resa oggetto di conflitto, e solo successivamente quest\u0026#8217;ultima \u0026#232; stata recepita dal Collegio dei questori. Con detta delibera il Consiglio di Presidenza si \u0026#232; basato sull\u0026#8217;interpretazione secondo cui il mancato possesso della certificazione verde da parte del senatore, in occasione dell\u0026#8217;accesso alle sedi del Senato, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 67, comma 4, regol. Senato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo tale norma, \u0026#171;[p]er fatti di particolare gravit\u0026#224; che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell\u0026#8217;Aula, il Presidente pu\u0026#242; ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, pu\u0026#242; deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti\u0026#187;, ovverosia l\u0026#8217;interdizione dai lavori parlamentari per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, e a prescindere da ogni altro profilo, l\u0026#8217;atto oggetto del conflitto si limita ad adottare una specifica interpretazione dell\u0026#8217;art. 67 regol. Senato sicch\u0026#233; \u0026#232; del tutto improprio sostenere la necessit\u0026#224; che il regolamento stesso sia modificato, quando la fattispecie in esame \u0026#232; gi\u0026#224; disciplinata nelle forme emerse all\u0026#8217;esito di detta interpretazione, sulla quale il ricorrente, peraltro, non prende alcuna posizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, il ricorrente stesso afferma che il modus procedendi osservato dagli organi del Senato avrebbe infranto la riserva di regolamento che l\u0026#8217;art. 64 Cost. pone \u0026#171;a garanzia della autodichia delle Camere\u0026#187;. In altri termini, tale impostazione del ricorso fa emergere un ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224;, atteso che il ricorrente non rivendica la lesione di una sua propria prerogativa, ma di una competenza che la Costituzione attribuisce semmai all\u0026#8217;intero Senato (ordinanza n. 67 del 2021), n\u0026#233;, con riguardo all\u0026#8217;impedimento ad esercitare le proprie prerogative costituzionali, il ricorso motiva in ordine ad ulteriori profili che renderebbero l\u0026#8217;introduzione della certificazione verde lesiva di tali attribuzioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorso ha omesso di dimostrare adeguatamente se la predetta certificazione e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all\u0026#8217;esercizio delle attribuzioni proprie del senatore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, l\u0026#8217;intero ricorso \u0026#232; inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso preclude l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;istanza cautelare (ordinanze n. 193 del 2021; n. 197, n. 196 e n. 195 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gianluigi Paragone con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Senato della Repubblica - Deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021, con la quale, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque acceda alle sedi del Senato \u0026#232; fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all\u0027art. 9, c. 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 87 del 2021.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44437","titoletto":"Parlamento - Mandato parlamentare - Tutela delle prerogative dei singoli parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Condizioni - Violazione manifesta - Esclusione, in caso di controversia relativa all\u0027applicazione dei regolamenti e delle prassi parlamentari (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all\u0027adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde COVID-19 [c.d. green pass]). (Classif. 172009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eEsiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare e che esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa violazione manifesta della prerogativa del singolo parlamentare non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. (\u003cem\u003ePrecedenti: O.193/2021; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181 e n. 86 del 2020 - mass. 43341\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa spiccata autonomia di cui godono gli organi costituzionali impone di escludere che la decretazione d\u0027urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell\u0027attività propria dell\u0027organo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 129/1981\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027essenza della garanzia contro l\u0027interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data dalla esclusività della capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede, anche quanto allo svolgimento dei lavori. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 379/1996 - mass. 22940\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all\u0027adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde. Il ricorso ha omesso di dimostrare adeguatamente se quest\u0027ultima e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all\u0027esercizio delle attribuzioni proprie del senatore. L\u0027atto oggetto del conflitto si limita, infatti, ad adottare una specifica interpretazione dell\u0027art. 67 regol. Senato; inoltre il ricorrente, affermando che il \u003cem\u003emodus procedendi\u003c/em\u003e osservato dagli organi del Senato avrebbe infranto la riserva di regolamento posta dall\u0027art. 64 Cost. a garanzia della autodichia delle Camere, non rivendica la lesione di una sua propria prerogativa, ma di una competenza dell\u0027intero Senato. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 67/2021 - mass. 43797\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"13/10/2021","data_nir":"2021-10-13","numero":"406","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"54","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41637","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 255 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"754","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41225","autore":"Francaviglia M.","titolo":"Il \"Green pass\" in Parlamento: le acrobazie della Corte tra indirizzi interpretativi e riserva di regolamento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2822","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40561","autore":"Giupponi T.F.","titolo":"Autonomia delle Camere e \"green pass\": porte oramai sbarrate al ricorso del singolo parlamentare?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"158","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42808","autore":"Rivosecchi G.","titolo":"La legittimazione del singolo parlamentare nei conflitti tra poteri. Ovvero: l\u0027importanza dell\u0027ultimo miglio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"129","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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