GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/70

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M. con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 10 marzo 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell\u0026#8217;ordinamento della professione forense) che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che \u0026#171;[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell\u0026#8217;invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non pu\u0026#242; essere deliberata la cancellazione dall\u0026#8217;albo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso promosso dal Consiglio dell\u0026#8217;ordine degli avvocati di L. avverso la sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense (CNF) aveva accolto il ricorso proposto dall\u0026#8217;avvocato G.L. M. contro il rigetto dell\u0026#8217;istanza di cancellazione dall\u0026#8217;albo \u0026#8211; avanzata in considerazione delle gravi patologie che gli impedivano di svolgere qualsiasi attivit\u0026#224; professionale \u0026#8211;, opposto dal Consiglio dell\u0026#8217;ordine in ragione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione espone che il CNF aveva accolto il ricorso osservando come il professionista avesse dimostrato documentalmente le sue precarie condizioni di salute e il diritto \u0026#171;a fruire di trattamenti previdenziali ed assistenziali\u0026#187;, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;interesse al corretto esercizio della professione e di tutelare la dignit\u0026#224; e i diritti fondamentali dell\u0026#8217;istante consentivano di disporre la cancellazione, pur in pendenza di procedimento disciplinare, in via di eccezione al divieto sancito dall\u0026#8217;art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl CNF \u0026#8211; aggiunge l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; aveva argomentato che il godimento dei diritti fondamentali, come quello alla pensione di anzianit\u0026#224;, la cui fruizione da parte degli avvocati \u0026#232; subordinata alla cancellazione dall\u0026#8217;albo, prevale, in ragione della sua protezione costituzionale, sulla previsione dell\u0026#8217;ordinamento forense che vieta la cancellazione in presenza di un procedimento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente riferisce che il Consiglio dell\u0026#8217;ordine degli avvocati di L. ha affidato l\u0026#8217;impugnazione a due motivi, con il primo dei quali ha dedotto la violazione degli artt. 17, comma 16, e 57 della legge n. 247 del 2012, in relazione all\u0026#8217;art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. La lettera di tali previsioni impedirebbe un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata che introduca eccezioni al divieto di cancellazione dall\u0026#8217;albo in pendenza di procedimento disciplinare ivi stabilito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Consiglio dell\u0026#8217;ordine \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; ha osservato che la \u0026#171;\u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e fondante la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma\u0026#187; risiede non solo nella necessit\u0026#224; di scongiurare che l\u0026#8217;istituzione ordinistica possa ricorrere alla cancellazione in via di autotutela, cos\u0026#236; compromettendo le facolt\u0026#224; difensive dell\u0026#8217;incolpato, ma anche nell\u0026#8217;esigenza di tutelare la credibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;immagine dell\u0026#8217;avvocatura \u0026#171;potenzialmente compromesse o offuscate\u0026#187; dalla condotta del professionista sottoposta al vaglio dell\u0026#8217;organo disciplinare, con conseguente necessit\u0026#224; di ripristinare il prestigio violato, anche nell\u0026#8217;interesse generale al corretto esercizio della professione. Tali tutele sarebbero, di fatto, impedite se l\u0026#8217;iscritto potesse eludere il procedimento disciplinare attraverso la richiesta di cancellazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, sulla scorta di tale premessa, il ricorrente ha argomentato che la formulazione letterale della norma in esame non consente un\u0026#8217;interpretazione che, nella prospettiva della tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, come il diritto alla salute e il \u0026#171;godimento delle pretese previdenziali ed assistenziali\u0026#187;, superi la portata stessa del divieto, conseguendo un effetto che solo una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale potrebbe produrre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, pertanto, inconferente il richiamo del CNF ai propri precedenti riguardanti l\u0026#8217;art. 17 della legge n. 247 del 2012, l\u0026#224; dove prevede, tra le cause che giustificano la cancellazione, la sopravvenuta incompatibilit\u0026#224; professionale, la perdita o la mancanza \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e dei requisiti di legge, dal momento che tra dette ipotesi non rientra la compromissione dello stato di salute, non essendo richiesta, ai fini dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo, alcuna certificazione sulle condizioni fisiche del professionista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione riferisce, inoltre, che, con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione \u0026#171;degli artt. 1 e ss. e dell\u0026#8217;art. 6\u0026#187; della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sul rilievo che \u0026#171;la questione della conculcazione del diritto al trattamento assistenziale e previdenziale\u0026#187; sarebbe stata introdotta per la prima volta con il ricorso al CNF, non avendo formato oggetto di deduzione nella precedente fase amministrativa presso il Consiglio dell\u0026#8217;ordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente espone che l\u0026#8217;avvocato G.L. M. ha resistito con controricorso, ribadendo che le patologie da cui risulta affetto rendono assolutamente impossibile l\u0026#8217;esercizio della professione, cos\u0026#236; che la sua condizione \u0026#232; equiparabile a quella della carenza dei requisiti di iscrizione, e che in nessun modo, al momento della proposizione dell\u0026#8217;istanza di cancellazione, avrebbe potuto documentare la perdita del suo diritto alle provvidenze assistenziali, in quanto tale diritto sorge soltanto per effetto della cancellazione stessa, nella specie negata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso resistente \u0026#8211; aggiunge l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; ha eccepito, in via subordinata, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 17, comma 16, e 57 della legge n. 247 del 2012, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Tanto premesso, la Corte di cassazione ritiene rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 57 della legge n. 247 del 2012, l\u0026#224; dove sancisce il divieto di cancellazione dall\u0026#8217;albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare senza contemplare \u0026#171;l\u0026#8217;ipotesi eccettuativa fondata sulla cancellazione volontaria richiesta dal professionista, impossibilitato ad esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la richiesta di cancellazione dall\u0026#8217;albo presentata dalla parte resistente \u0026#8211; e, quindi, la decisione sul ricorso di cui essa \u0026#232; oggetto \u0026#8211; dipendono dall\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, posto che, se la disposizione censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, il professionista, in ragione delle sue precarie condizioni di salute, pregiudizievoli allo stesso esercizio della professione, otterrebbe di essere cancellato dall\u0026#8217;albo e su tale presupposto potrebbe \u0026#171;reclamare la tutela previdenziale prevista in caso di totale riduzione della capacit\u0026#224; di esercitare la professione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il Collegio rimettente che le argomentazioni del ricorrente, secondo cui l\u0026#8217;avvocato resistente non avrebbe promosso l\u0026#8217;\u0026#171;iter\u003cem\u003e \u003c/em\u003eper la tutela previdenziale\u0026#187;, non considerano che, ai fini della erogazione della pensione di inabilit\u0026#224;, \u0026#232; necessaria la cancellazione dall\u0026#8217;albo, come stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi precisa, ancora, che, nel caso in cui il divieto oggetto di censura fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo in ragione della mancata previsione di un\u0026#8217;eccezione per l\u0026#8217;ipotesi della cancellazione volontaria, \u0026#171;un\u0026#8217;eventuale decisione additiva di principio per porre frattanto rimedio al difetto di normazione, in via d\u0026#8217;individuazione della regola del caso concreto, in attesa di un intervento legislativo, farebbe riespandere la libert\u0026#224; della persona, e del professionista, di cancellarsi dall\u0026#8217;ordine, con decadenza dall\u0026#8217;azione disciplinare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette che l\u0026#8217;Ordine forense, al pari degli altri ordini professionali, \u0026#232; un ente pubblico associativo \u0026#171;con la precipua funzione di contemperare l\u0026#8217;interesse pubblico \u0026#8211; connesso al riconoscimento della funzione sociale della professione \u0026#8211; all\u0026#8217;esercizio della professione forense con quello interno alla categoria professionale (interesse all\u0026#8217;ordinato e diligente esercizio della professione)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente osserva che la potest\u0026#224; disciplinare nei confronti degli iscritti costituisce un \u0026#171;mezzo di imparziale autoregolamentazione interna\u0026#187; delle conseguenze delle condotte degli iscritti contrarie ai precetti deontologici e ostative al corretto raggiungimento dei fini istituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl procedimento disciplinare \u0026#232;, infatti, diretto a \u0026#171;prevenire, dissuadere e al contempo sanzionare, dall\u0026#8217;interno, violazioni di regole e valori fondanti della professione\u0026#187;, a tutela dell\u0026#8217;onore e \u0026#171;degli interessi corporativistici e anticoncorrenziali\u0026#187; della stessa, ma assume rilevanza anche per i terzi che si avvalgono della attivit\u0026#224; professionale, i quali, dunque, sono, a loro volta destinatari, sia pure indiretti, delle norme deontologiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, inoltre, evidenziato che la potest\u0026#224; sanzionatoria ordinistica garantisce il mantenimento di uno standard di qualit\u0026#224; minimo nell\u0026#8217;esercizio della professione, nonch\u0026#233; della credibilit\u0026#224; e dell\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; nella categoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rapporto che si instaura tra il professionista e l\u0026#8217;Ordine, si afferma nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; caratterizzato, dal lato attivo, dal diritto di esercitare la professione e, dal lato passivo, da un complesso di obblighi diretti a impedire che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale venga svolta in modo pregiudizievole per la collettivit\u0026#224;. In definitiva, la realizzazione di fini pubblici per mezzo delle professioni liberali si attua imponendo obblighi e conferendo diritti ai relativi esercenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRimarca, infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che lo Stato attribuisce rilevanza pubblica all\u0026#8217;interesse espresso dal gruppo professionale anche attraverso il riconoscimento e la regolamentazione del potere disciplinare dell\u0026#8217;Ordine, il quale costituisce espressione di supremazia sugli iscritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI provvedimenti disciplinari mirano a far valere l\u0026#8217;inosservanza dei doveri operanti all\u0026#8217;interno della collettivit\u0026#224; professionale e \u0026#171;colpiscono il singolo soltanto in quanto appartenente\u0026#187; a essa. Per tale ragione pu\u0026#242; essere sottoposto a procedimento disciplinare e alla potest\u0026#224; sanzionatoria ordinistica soltanto chi sia iscritto all\u0026#8217;albo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ricostruito, quindi, il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, la Corte di cassazione richiama la propria giurisprudenza secondo cui il divieto in scrutinio trova fondamento tanto nella esigenza garantista di vietare che il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, mediante la cancellazione d\u0026#8217;ufficio, sia privato della facolt\u0026#224; di difendersi, quanto nella necessit\u0026#224; di evitare che lo stesso interessato, ottenendo la cancellazione, possa sottrarsi al procedimento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la duplice \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa al divieto di cancellazione non genera alcuna incompatibilit\u0026#224; sul piano logico, posto che all\u0026#8217;esigenza di tutelare la posizione del professionista pu\u0026#242; affiancarsi quella di assicurare anche la credibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;Ordine professionale (viene citata, tra le altre, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 ottobre 2003, n. 15406).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione richiama, quindi, la giurisprudenza disciplinare del CNF \u0026#8211; costantemente orientata all\u0026#8217;interpretazione conforme della normativa in scrutinio e a configurare un\u0026#8217;eccezione al divieto di cancellazione ogni qual volta venga in rilievo la tutela dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211;, precisando, anzitutto, che essa non costituisce diritto vivente, in quanto non promana dall\u0026#8217;organo giurisdizionale di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la Corte rimettente non condivide la soluzione ermeneutica prospettata dal giudice disciplinare, ritenendo che essa travalichi il testo della disposizione censurata in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui l\u0026#8217;onere di sperimentare un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione cede il passo all\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa formulazione perentoria del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare \u0026#8211; argomenta l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; costituisce un limite insuperabile all\u0026#8217;interpretazione volta a ricavare dal testo normativo un\u0026#8217;eccezione per il caso in cui tale divieto comporti la lesione di diritti fondamentali dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, la Corte rimettente esclude la violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. eccepita dalle parti. La salute del professionista non sarebbe, infatti, pregiudicata dal divieto di cancellazione dall\u0026#8217;albo per la durata del procedimento disciplinare, poich\u0026#233;, diversamente da quanto supposto dal resistente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in tale lasso temporale l\u0026#8217;avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non sarebbe tenuto a continuare a esercitare la professione, ove versi in uno stato di salute con essa incompatibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non \u0026#232; ravvisabile neppure la violazione dell\u0026#8217;art. 38 Cost., parimenti eccepita dalle parti, posto che la tutela previdenziale del professionista rinviene la sua disciplina in fonti di normazione primaria e secondaria \u0026#8211; queste ultime neanche scrutinabili da questa Corte \u0026#8211; n\u0026#233; risulta che il professionista ne abbia fatto richiesta e che questa sia stata rigettata dalla Cassa professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Corte di cassazione, invece, censura l\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012, come interpretato dal diritto vivente, sotto differenti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricostruzione indicata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, ricomprendendo nel perimetro del divieto anche la cancellazione volontaria dall\u0026#8217;albo \u0026#8211; sia pure al fine di evitare che la rinuncia all\u0026#8217;iscrizione diventi, per l\u0026#8217;iscritto, un espediente per sottrarsi alla potest\u0026#224; disciplinare \u0026#8211; introdurrebbe profili di \u0026#171;irragionevolezza intrinseca e incoerenza nel sistema normativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, al riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la possibilit\u0026#224; che il professionista, una volta cancellato, possa richiedere la reiscrizione all\u0026#8217;albo, prevista, in via generale, dall\u0026#8217;art. 17 della citata legge n. 247 del 2012, \u0026#171;non potrebbe ostare alla elisione del divieto giacch\u0026#233; sarebbe sufficiente, per scongiurare qualsivoglia finalit\u0026#224; meramente elusiva del professionista, un intervento normativo, \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003ej\u003c/em\u003e\u003cem\u003eure\u003c/em\u003e\u003cem\u003e condendo\u003c/em\u003e, che introducesse, come strumento di salvaguardia, la sospensione dei termini di prescrizione dell\u0026#8217;azione disciplinare per effetto della cancellazione volontaria, termini che riprenderebbero a decorrere con la reiscrizione all\u0026#8217;ordine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la Corte rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe, inoltre, con l\u0026#8217;art. 2 Cost. e con la \u0026#171;protezione del nucleo essenziale della dignit\u0026#224; umana\u0026#187; e il \u0026#171;pieno sviluppo della personalit\u0026#224; nelle formazioni sociali\u0026#187;. La permanenza coartata nel gruppo professionale comporterebbe la lesione del diritto del professionista all\u0026#8217;esplicazione della sua personalit\u0026#224; \u0026#171;anche nell\u0026#8217;organizzazione professionale ordinistica\u0026#187;, nonch\u0026#233; della sua libert\u0026#224; di autodeterminarsi. L\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo, infatti, non costituirebbe pi\u0026#249; espressione di una \u0026#171;scelta di libert\u0026#224;\u0026#187; e tale imposizione si riverbererebbe \u0026#171;sulla sfera della personalit\u0026#224; del professionista, nel suo complesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La stessa previsione sarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto, per il tempo \u0026#8211; incerto, perch\u0026#233; non prevedibile \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e \u0026#8211; necessario all\u0026#8217;\u0026#171;espressione della definitiva potest\u0026#224; disciplinare\u0026#187;, impedirebbe all\u0026#8217;avvocato di esercitare la libera scelta di cancellarsi dall\u0026#8217;albo, anche nel caso in cui versi nell\u0026#8217;assoluta impossibilit\u0026#224; di esercitare la professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Corte di cassazione ritiene che il divieto di cancellazione \u0026#8211; espressivo della \u0026#171;supremazia dell\u0026#8217;ordine sui propri iscritti mediante l\u0026#8217;esercizio del potere disciplinare\u0026#187; al fine di evitare una cancellazione strumentale ed elusiva della responsabilit\u0026#224; disciplinare \u0026#8211; nell\u0026#8217;interpretazione fornitane dal diritto vivente, si riveli confliggente con \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio del diritto potestativo del professionista che, per versare nell\u0026#8217;assoluta impossibilit\u0026#224; di esercitare la professione di avvocato, si autodetermini alla cancellazione volontaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che tale \u0026#171;interesse potestativo di instare per la cancellazione dall\u0026#8217;Albo professionale\u0026#187; non dovrebbe subire condizionamenti in funzione degli interessi dell\u0026#8217;organizzazione professionale, ancorch\u0026#233; conformati \u0026#171;alla tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore all\u0026#8217;interesse del gruppo professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;iscrizione coattiva contrasterebbe, poi, con l\u0026#8217;art. 4 Cost., \u0026#171;nel cui alveo va ricondotta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del professionista, espressione di un diritto di libert\u0026#224;\u0026#187;, peraltro \u0026#171;collocato \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003eapicibus\u003c/em\u003e del testo costituzionale\u0026#187; e costituente la \u0026#171;matrice costituzionale fondamentale delle situazioni e dei rapporti che trovano svolgimento nel titolo terzo della parte prima della Carta costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La disposizione censurata, sancendo un divieto assoluto di cancellazione, violerebbe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 35 Cost., la cui portata generale include anche le libere professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la permanenza coattiva nell\u0026#8217;Ordine professionale, esclusivamente in funzione dell\u0026#8217;esigenza pubblicistica \u0026#171;sottesa all\u0026#8217;autogoverno del gruppo professionale\u0026#187;, non tutelerebbe il professionista che, versando nella impossibilit\u0026#224; di attendere all\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, \u0026#171;non sia in condizione di poter esercitare appieno il diritto dovere al lavoro in tutte le sue espressioni\u0026#187;, e specialmente in riferimento alla capacit\u0026#224; di adoperarsi nel rendere servizi professionali efficienti e assicurare \u0026#171;cognizioni tecnico-giuridiche, esperienza processuale, distaccata serenit\u0026#224;, profusione di consigli che consentano di valutare adeguatamente le situazioni prospettate e controverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012 si porrebbe infine in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 41 Cost., \u0026#171;per essere l\u0026#8217;iniziativa economica privata del professionista, per effetto del divieto di cancellazione, avulsa dalla libera scelta dell\u0026#8217;autonomo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica socialmente utile e in guisa da comprimere la dignit\u0026#224; umana del professionista, quanto ai limiti enunciati nel secondo comma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio non \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, n\u0026#233; si sono costituite le parti del procedimento principale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012, che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che \u0026#171;[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell\u0026#8217;invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non pu\u0026#242; essere deliberata la cancellazione dall\u0026#8217;albo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale disposizione, nell\u0026#8217;interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, assurta a diritto vivente \u0026#8211; secondo cui il divieto in questione opera non solo per la cancellazione d\u0026#8217;ufficio, ma anche per quella \u0026#171;volontaria\u0026#187; \u0026#8211;, violerebbe, anzitutto, l\u0026#8217;art. 2 Cost., perch\u0026#233;, imponendo all\u0026#8217;avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare la permanenza forzata nell\u0026#8217;Ordine, ne comprimerebbe la libert\u0026#224; di autodeterminazione e il diritto all\u0026#8217;esplicazione della personalit\u0026#224; \u0026#171;anche nell\u0026#8217;organizzazione professionale ordinistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La previsione censurata risulterebbe, poi, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevolezza, in quanto, per tutto il tempo \u0026#8211; incerto, perch\u0026#233; \u0026#171;non prevedibile\u0026#187; \u0026#8211; necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, precluderebbe all\u0026#8217;iscritto la possibilit\u0026#224; di scegliere liberamente di cancellarsi dall\u0026#8217;albo, pur se versi in una situazione di assoluta impossibilit\u0026#224; di esercitare la professione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, leso il \u0026#171;diritto di libert\u0026#224; del professionista al lavoro\u0026#187; garantito dall\u0026#8217;art. 4 Cost., quale \u0026#171;matrice costituzionale fondamentale delle situazioni e dei rapporti che trovano svolgimento nel titolo terzo della parte prima della Carta costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La disposizione in scrutinio contrasterebbe, altres\u0026#236;, con l\u0026#8217;art. 35 Cost., in quanto, imponendo la permanenza nell\u0026#8217;organizzazione ordinistica soltanto in funzione dell\u0026#8217;\u0026#171;immanente esigenza pubblicistica sottesa all\u0026#8217;autogoverno del gruppo professionale\u0026#187;, priverebbe di tutela l\u0026#8217;avvocato che, versando nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di attendere all\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, non sia in condizione di esercitare in modo adeguato la difesa tecnica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La stessa previsione violerebbe, infine, l\u0026#8217;art. 41 Cost., dal momento che, per effetto del divieto di cancellazione, il professionista sarebbe privato della possibilit\u0026#224; di scegliere liberamente di svolgere \u0026#171;un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica socialmente utile\u0026#187;, risultandone, altres\u0026#236;, pregiudicata la dignit\u0026#224; umana dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; opportuno premettere la ricostruzione, anche in senso diacronico, del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il divieto di cui all\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012, comportando un prolungamento coattivo dell\u0026#8217;appartenenza del professionista all\u0026#8217;Ordine per il tempo necessario all\u0026#8217;accertamento disciplinare, si raccorda con il principio di obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo degli avvocati. Tale principio, espressione del potere dello Stato \u0026#171;di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici\u0026#187; (sentenza n. 120 del 1973), ha origini remote, rinvenendosene la prima enunciazione nell\u0026#8217;art. 3, primo comma, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (Che regola l\u0026#8217;esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore), a mente del quale \u0026#171;[p]er assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore \u0026#232; necessaria la iscrizione nell\u0026#8217;albo, formato secondo le disposizioni della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, con l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;ordinamento corporativo ad opera della legge 3 aprile 1926, n. 563 (Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro), la regola della iscrizione necessaria all\u0026#8217;albo fu ribadita, per la classe forense, dall\u0026#8217;art. 1 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ai sensi del quale \u0026#171;[n]essuno pu\u0026#242; assumere il titolo, n\u0026#233; esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non \u0026#232; iscritto nell\u0026#8217;albo professionale\u0026#187; e, per gli altri professionisti intellettuali, dall\u0026#8217;art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sull\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, l\u0026#8217;art. 2229, primo comma, del codice civile ha enunciato il principio per la generalit\u0026#224; degli esercenti le professioni liberali, demandando alla legge la determinazione delle \u0026#171;professioni intellettuali per l\u0026#8217;esercizio delle quali \u0026#232; necessaria l\u0026#8217;iscrizione in appositi albi o elenchi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, con riguardo alla classe forense, l\u0026#8217;art. 2, comma 3, primo periodo, della legge n. 247 del 2012 ha ribadito che \u0026#171;[l]\u0026#8217;iscrizione ad un albo circondariale \u0026#232; condizione per l\u0026#8217;esercizio della professione di avvocato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo \u0026#232; un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista con efficacia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 2 agosto 2002, n. 11541; sezione lavoro, sentenza 4 aprile 1987, n. 3296) e assolve una funzione di pubblicit\u0026#224; \u0026#8211; dando notizia dei nominativi dei soggetti abilitati all\u0026#8217;esercizio della professione \u0026#8211; e di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacit\u0026#224; tecnica e di moralit\u0026#224; necessari allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 luglio 1977, n. 3235).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento di iscrizione, in particolare, va ricompreso \u0026#171;nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell\u0026#8217;ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che [\u0026#8230;] si concludono con atti denominati ammissioni\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 24 dicembre 2019, n. 34439).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; In quanto atto di ammissione, l\u0026#8217;iscrizione \u0026#232; generalmente revocabile ed \u0026#232; suscettibile di annullamento d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012, la cancellazione d\u0026#8217;ufficio pu\u0026#242; essere disposta, anche su richiesta del procuratore generale: a) quando venga meno uno dei requisiti richiesti per l\u0026#8217;iscrizione; b) quando l\u0026#8217;iscritto non abbia prestato il prescritto impegno solenne senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando venga accertata la mancanza del requisito dell\u0026#8217;esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell\u0026#8217;art. 21 della medesima legge n. 247 del 2012; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l\u0026#8217;appartenenza all\u0026#8217;ufficio legale dell\u0026#8217;ente, salva la possibilit\u0026#224; di iscrizione all\u0026#8217;albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso comma 9 dell\u0026#8217;art. 17 prevede, poi, che la cancellazione possa anche essere richiesta dall\u0026#8217;avvocato in seguito alla rinuncia all\u0026#8217;iscrizione, la quale costituisce estrinsecazione di un diritto potestativo il cui esercizio non \u0026#232; soggetto a requisiti e condizioni, fatta eccezione per quella dell\u0026#8217;assenza di procedimenti disciplinari pendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo comporta l\u0026#8217;assoggettamento del professionista al potere di supremazia speciale dell\u0026#8217;istituzione ordinistica, di cui la potest\u0026#224; disciplinare costituisce la manifestazione pi\u0026#249; significativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Ordine, adottando il codice deontologico \u0026#8211; che \u0026#232; fonte secondaria di produzione giuridica (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 maggio 2005, n. 9097) \u0026#8211;, stabilisce i criteri di conformit\u0026#224; dei comportamenti degli iscritti rispetto ai fini che intende perseguire (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 marzo 2005, n. 6213), e, attraverso il potere di vigilanza, ne verifica l\u0026#8217;osservanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale controllo pu\u0026#242; conseguire l\u0026#8217;avvio del procedimento disciplinare che \u0026#232; \u0026#171;dominato da un impulso pubblicistico\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 ottobre 2006, n. 21734).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso \u0026#232; diretto ad assicurare l\u0026#8217;\u0026#171;effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti [\u0026#8230;] assegnati\u0026#187; alla categoria professionale (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 marzo 2023, n. 9114) e tutela sia il prestigio dell\u0026#8217;Ordine in presenza di comportamenti idonei a screditarne l\u0026#8217;autorevolezza e la credibilit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1\u0026#176; dicembre 2014, n. 25369), sia \u0026#171;interessi generali della collettivit\u0026#224;, garantiti dall\u0026#8217;ordinamento e connessi all\u0026#8217;esercizio professionale\u0026#187; (sentenza n. 259 del 2019 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nella cornice normativa e giurisprudenziale fin qui delineata si inserisce l\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012, oggetto di censura, a mente del quale, come si \u0026#232; visto, \u0026#171;[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell\u0026#8217;invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non pu\u0026#242; essere deliberata la cancellazione dall\u0026#8217;albo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Il divieto di cancellazione opera, dunque, dal giorno in cui il Consiglio dell\u0026#8217;ordine che abbia ricevuto un esposto o una denuncia o sia venuto comunque a conoscenza di una notizia di illecito disciplinare a carico di un iscritto, dopo averne dato comunicazione all\u0026#8217;interessato, invitandolo a presentare deduzioni entro il termine di venti giorni, trasmette gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, il quale \u0026#232; competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto del procedimento (art. 50, comma 4, della legge n. 247 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito a tale trasmissione si apre la fase istruttoria pre-procedimentale. Come previsto dall\u0026#8217;art. 58, comma 1, della legge n. 247 del 2012, \u0026#171;il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell\u0026#8217;iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l\u0026#8217;archiviazione senza formalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe non viene disposta l\u0026#8217;archiviazione, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, il quale comunica senza ritardo al professionista l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;istruzione pre-procedimentale, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvedendo anche ai necessari accertamenti nel termine di sei mesi dall\u0026#8217;iscrizione della notizia di illecito disciplinare nell\u0026#8217;apposito registro (art. 58, comma 2, della legge n. 247 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConclusa tale fase, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria (art. 58, comma 3, della legge n. 247 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, ai sensi del successivo art. 59, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 247 del 2012, il predetto consiglio, nell\u0026#8217;ipotesi in cui approvi il capo d\u0026#8217;incolpazione, ne d\u0026#224; comunicazione all\u0026#8217;incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Una enunciazione del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare si rinviene anche all\u0026#8217;art. 17, comma 16, della stessa legge n. 247 del 2012 (secondo cui \u0026#171;[n]on si pu\u0026#242; pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 58\u0026#187;), nel quale la clausola di salvezza \u0026#232; riferibile alla possibilit\u0026#224;, contemplata, come ricordato, dall\u0026#8217;art. 58, comma 1, secondo periodo, della citata legge professionale, che il procedimento disciplinare si chiuda \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e con un provvedimento di archiviazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.3.\u0026#8211; Il medesimo divieto risulta, poi, riprodotto nell\u0026#8217;art. 13 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (Procedimento disciplinare) \u0026#8211; adottato dal CNF ai sensi dell\u0026#8217;art. 50, comma 5, della legge n. 247 del 2012 \u0026#8211;, a norma del quale \u0026#171;[d]al giorno dell\u0026#8217;invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non pu\u0026#242; essere deliberata la cancellazione dell\u0026#8217;iscritto dall\u0026#8217;albo, dall\u0026#8217;elenco o dal registro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Dai lavori preparatori della legge n. 247 del 2012 emerge che, nel corso dell\u0026#8217;iter parlamentare, il divieto in questione era stato cos\u0026#236; formulato: \u0026#171;[n]el caso di cancellazione dall\u0026#8217;albo, d\u0026#8217;ufficio o a seguito di richiesta dell\u0026#8217;avvocato o del praticante avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se gi\u0026#224; ha avuto luogo l\u0026#8217;iscrizione dell\u0026#8217;interessato nel registro di cui all\u0026#8217;articolo 53, comma 1, tale procedimento rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l\u0026#8217;avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione\u0026#187; (art. 59 della proposta di legge A.C. n. 3900 approvata dal Senato il 23 novembre 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl pi\u0026#249; rigido contenuto del testo normativo, alla fine approvato e confluito nell\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012, ora in scrutinio, rivela la preoccupazione del legislatore di neutralizzare condotte elusive intese ad aggirare, mediante l\u0026#8217;istituto della cancellazione volontaria, le esigenze di accertamento della violazione delle regole deontologiche sottostanti alla funzione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.1.\u0026#8211; Il contenuto della disposizione censurata ricalca quello dell\u0026#8217;art. 37, ottavo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933, che ne costituisce l\u0026#8217;antecedente immediato, ai sensi del quale \u0026#171;[n]on si pu\u0026#242; pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;orientamento pi\u0026#249; risalente della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; individuava la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del divieto in esame nell\u0026#8217;esigenza garantista di impedire che il Consiglio dell\u0026#8217;ordine potesse ricorrere, in via di autotutela, alla misura della cancellazione d\u0026#8217;ufficio nei confronti di un iscritto il cui comportamento fosse oggetto di accertamento disciplinare (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 ottobre 1993, n. 10382).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, a partire dalla citata sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 15406 del 2003, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha mutato orientamento, attribuendo al divieto in questione portata generale e ritenendolo, pertanto, operante anche quando sia l\u0026#8217;avvocato a rinunciare all\u0026#8217;iscrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata pronuncia \u0026#8211; decidendo in base alla previgente versione del divieto di cancellazione recata nell\u0026#8217;art. 37, ottavo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933 \u0026#8211;, ha osservato che tale disposizione non distingue \u0026#171;tra le diverse ipotesi previste nel primo comma, tra le quali \u0026#232; annoverata in modo espresso anche la rinunzia dell\u0026#8217;avvocato all\u0026#8217;iscrizione, con la conseguenza che anche tale rinunzia non pu\u0026#242; sottrarsi al divieto emergente dal dettato normativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla nuova interpretazione del divieto di cancellazione ha dato continuit\u0026#224;, con indirizzo costante, la giurisprudenza successiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 16 dicembre 2005, n. 27695, ha evidenziato che il tenore testuale della disposizione in esame \u0026#171;non fornisce, invero, alcun appiglio testuale alla riduttiva tesi interpretativa\u0026#187;, sottolineando come il divieto di cancellazione si fondi su due ragioni giuridiche concorrenti, tra le quali \u0026#171;non si configura alcuna incompatibilit\u0026#224;, n\u0026#233; sul piano giuridico n\u0026#233; su quello logico\u0026#187;, posto che \u0026#171;all\u0026#8217;esigenza di tutelare la posizione del professionista ben si affianca quella di assicurare tutela anche alla credibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordine professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.1.\u0026#8211; La giurisprudenza del CNF, a propria volta, ha ricondotto il divieto di cui si tratta, riproposto dalla riforma del 2012, a due concorrenti \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e, osservando come esso non sia solo sia inteso a tutelare la credibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;Ordine professionale e l\u0026#8217;immagine dell\u0026#8217;avvocatura, \u0026#171;potenzialmente compromesse o offuscate dalla condotta dell\u0026#8217;iscritto sottoposta al giudizio dell\u0026#8217;organo disciplinare\u0026#187; (Consiglio nazionale forense, sentenza 15 luglio 2020, n. 119), ma assolva anche l\u0026#8217;\u0026#171;importante e complementare funzione di garanzia nei confronti del professionista vietando la cancellazione anche quale possibile forma di autotutela cui il Consiglio dell\u0026#8217;Ordine potrebbe ricorrere nelle ipotesi in cui l\u0026#8217;iscritto sia raggiunto da una contestazione disciplinare, compromettendone con ci\u0026#242; le facolt\u0026#224; difensive\u0026#187; (ancora, CNF, n. 119 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;organo di giustizia disciplinare, per\u0026#242;, discostandosi dall\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, ritiene che il divieto in esame conosca due eccezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima concerne le ipotesi di accertamento della carenza, originaria o sopravvenuta, di un requisito necessario all\u0026#8217;iscrizione ovvero di una causa di incompatibilit\u0026#224;, situazioni, queste, denotanti la sussistenza di un interesse pubblico alla cancellazione, prevalente su quello \u0026#8211; parimenti pubblico \u0026#8211; sotteso alle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 16, e 57 della legge n. 247 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;altra eccezione riguarda, invece, i casi in cui l\u0026#8217;istanza di cancellazione si raccordi alla tutela di diritti fondamentali di rilievo costituzionale, come il diritto al lavoro o il diritto alla salute. In tale evenienza prevarrebbe l\u0026#8217;interesse del singolo rispetto a quelli pubblici e collettivi espressi dall\u0026#8217;ente professionale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Consiglio nazionale forense, sentenze 27 dicembre 2023, n. 335, 26 agosto 2020, n. 164 e 19 dicembre 2019, n. 193).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttraverso questa interpretazione il CNF ha inteso riconoscere \u0026#171;preminenza della tutela di valori ed interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale, rispetto alla pur legittima esigenza, tutelata dall\u0026#8217;ordinamento, di evitare che la cancellazione sottragga l\u0026#8217;iscritto alla responsabilit\u0026#224; disciplinare\u0026#187; (CNF, sentenza 25 marzo 2023, n. 35).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, venendo all\u0026#8217;esame del merito della questione sollevata, deve, anzitutto, condividersi l\u0026#8217;assunto della Corte rimettente secondo il quale la previsione in scrutinio offre una assoluta resistenza a una interpretazione conforme volta a scongiurare le ipotizzate violazioni costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;univoco tenore letterale della disposizione censurata non consente, infatti, di individuare, in via interpretativa, eccezioni alla sua portata, bilanciando le esigenze addotte dal professionista a sostegno dell\u0026#8217;istanza di cancellazione con gli interessi, categoriali e superindividuali, che sorreggono la potest\u0026#224; disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012 sono fondate in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il divieto in esame mira a scongiurare il rischio che il professionista, rinunciando all\u0026#8217;iscrizione, possa vanificare l\u0026#8217;iniziativa assunta dagli organi disciplinari dell\u0026#8217;Ordine forense.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn meccanismo siffatto comporta, per\u0026#242;, che, per l\u0026#8217;intero corso del procedimento disciplinare, l\u0026#8217;avvocato che intenda rinunciare all\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo non possa ottenere la cancellazione ed esercitare i diritti e le libert\u0026#224; di rango costituzionale \u0026#8211; come la libert\u0026#224; di revocare l\u0026#8217;adesione alla compagine professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali e la libert\u0026#224; di intraprendere una diversa attivit\u0026#224; lavorativa \u0026#8211; che si esplicano attraverso la fuoriuscita dall\u0026#8217;Ordine o che, comunque, la presuppongono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La disposizione censurata, restringendo, sia pure temporaneamente, la libert\u0026#224; dell\u0026#8217;iscritto di autodeterminarsi in ordine alla sua permanenza nell\u0026#8217;organizzazione professionale, contrasta, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero che questa Corte, nel valutare la legittimit\u0026#224; costituzionale del fenomeno ordinistico in riferimento all\u0026#8217;art. 18 Cost., ha escluso che la libert\u0026#224; negativa di associarsi sia lesa dall\u0026#8217;imposizione di obblighi di appartenenza a un organismo pubblico, evidenziando come tale sistema assicuri \u0026#171;lo strumento meglio idoneo all\u0026#8217;attuazione di finalit\u0026#224; schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati\u0026#187; (sentenza n. 40 del 1982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella giurisprudenza costituzionale \u0026#232; stato anche affermato che non pu\u0026#242; \u0026#171;disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l\u0026#8217;obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libert\u0026#224; di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti\u0026#187; (sentenza n. 120 del 1973).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riconoscimento delle associazioni di liberi esercenti una professione mira, infatti, \u0026#171;alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell\u0026#8217;opera dei professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti, l\u0026#8217;uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la salvaguardia degli interessi della categoria\u0026#187; (ancora, sentenza n. 120 del 1973; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenza n. 418 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Tuttavia, nella fattispecie in esame, il divieto si traduce in un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla libert\u0026#224; di autodeterminazione, in quanto l\u0026#8217;appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall\u0026#8217;avvocato all\u0026#8217;adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l\u0026#8217;interesse a esercitare la professione ovvero per non avere pi\u0026#249; la possibilit\u0026#224; di farlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua dell\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012, tale vincolo non pu\u0026#242;, infatti, essere reciso neppure quando l\u0026#8217;avvocato versi nelle condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l\u0026#8217;avvenuta cancellazione dall\u0026#8217;albo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Giova, al riguardo, ricordare che l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 dispone che la corresponsione della pensione di anzianit\u0026#224; \u0026#232; subordinata alla cancellazione dall\u0026#8217;albo, e la stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sia pure con riferimento al previgente regime dettato dal r.d.l. n. 1578 del 1933, ha affermato che la Cassa forense giustamente non riconosce il diritto al pensionamento di anzianit\u0026#224;, che presuppone la cessazione di ogni attivit\u0026#224; professionale, in difetto della comunicazione della cancellazione dall\u0026#8217;albo (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 febbraio 1998, n. 1311).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga disciplina \u0026#232; dettata, per la pensione di inabilit\u0026#224;, dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, della stessa legge n. 576 del 1980, a mente del quale \u0026#171;[l]a concessione della pensione \u0026#232; subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed \u0026#232; revocata in caso di nuova iscrizione\u0026#187; e dall\u0026#8217;art. 73, comma 5, della delibera del Comitato dei delegati della Cassa forense 23 maggio 2024, n. 13 (Regolamento unico della previdenza forense), approvato con nota n. 36/0011063/AVV-L-205 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, il 27 settembre 2024, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall\u0027art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), ai sensi del quale \u0026#171;[l]a concessione della pensione \u0026#232; subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali forensi ed \u0026#232; sospesa in caso di nuova iscrizione agli stessi, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Il divieto in scrutinio contrasta anche con l\u0026#8217;art. 4 Cost., in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libert\u0026#224; di lavoro dell\u0026#8217;avvocato che richieda di cancellarsi dall\u0026#8217;albo avendo intenzione di cessare l\u0026#8217;esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attivit\u0026#224; lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l\u0026#8217;appartenenza all\u0026#8217;istituzione ordinistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Il precetto costituzionale suindicato \u0026#171;riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell\u0026#8217;interesse allo sviluppo della sua personalit\u0026#224;; un diritto presidiato dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell\u0026#8217;ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libert\u0026#224; o che tale libert\u0026#224; direttamente o indirettamente rinneghino\u0026#187; (sentenza n. 61 del 1965).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; Nel caso di specie, la libert\u0026#224;, anche negativa, di lavoro risulta esposta a un sacrificio la cui durata non \u0026#232; prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo davanti al consiglio distrettuale di disciplina, n\u0026#233;, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale davanti al CNF e alle sezioni unite della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha sottolineato che \u0026#171;il procedimento disciplinare di primo grado ha s\u0026#236; natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell\u0026#8217;Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l\u0026#8217;inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso [\u0026#8230;] all\u0026#8217;infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonch\u0026#233; di quello di prescrizione dell\u0026#8217;azione disciplinare\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 ottobre 2020, n. 23593).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero che, come questa Corte ha pi\u0026#249; volte chiarito, la libert\u0026#224; di scelta dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa \u0026#8211; sebbene costituisca un \u0026#171;fondamentale diritto di libert\u0026#224; della persona umana\u0026#187; (sentenza n. 45 del 1965; nello stesso senso, sentenza n. 108 del 1994) \u0026#8211; non \u0026#232; lesa da limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, dal momento che \u0026#171;ogni libert\u0026#224; trova contemperamenti al contatto di sfere concorrenti, che siano ugualmente meritevoli di protezione costituzionale\u0026#187; (ancora, sentenza n. 61 del 1965).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; evidenziato, il congegno normativo in esame \u0026#232; strumentale al proficuo svolgimento della verifica della conformit\u0026#224; della condotta del professionista ai precetti deontologici e, quindi, al corretto esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale potere \u0026#232;, a sua volta, funzionale alla protezione di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale per attingere valori primari della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la funzione disciplinare ordinistica non solo \u0026#232; orientata a salvaguardare il decoro, la dignit\u0026#224;, il prestigio e l\u0026#8217;integrit\u0026#224; etica della categoria, di cui \u0026#232; depositario il gruppo organizzato, ma, assicurando \u0026#171;il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione\u0026#187; (sentenza n. 259 del 2019), tutela, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;affidamento che la collettivit\u0026#224; ripone nell\u0026#8217;avvocato, il cui patrocinio costituisce necessario strumento per l\u0026#8217;esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; considerato, deve, tuttavia, rilevarsi che, tra le diverse misure idonee a realizzare il pur legittimo fine del compiuto svolgimento dell\u0026#8217;accertamento disciplinare, il divieto di cui all\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012 non costituisce quella che restringe nel modo minore la libert\u0026#224; del professionista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.1.\u0026#8211; Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti perch\u0026#233; una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non \u0026#232; sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare il canone di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza, in forza del quale le finalit\u0026#224; pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libert\u0026#224; individuali (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenza n. 20 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative deve, dunque, avvalersi anche \u0026#171;del cosiddetto test di proporzionalit\u0026#224;, che \u0026#8220;richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalit\u0026#224; di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pi\u0026#249; misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi\u0026#8221; (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 20 del 2019; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 33 del 2025 e n. 88 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Ebbene, la disposizione censurata non supera tale vaglio, in quanto non impone, come gi\u0026#224; sottolineato, la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione, cos\u0026#236; ponendosi in contrasto altres\u0026#236; con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe soluzioni normative alternative a quella in scrutinio vanno individuate attraverso un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi al completamento dell\u0026#8217;accertamento disciplinare, da un lato, e alla tutela della libert\u0026#224; di autodeterminazione e di lavoro del professionista, dall\u0026#8217;altro: interessi parimenti meritevoli di adeguata valorizzazione e non comprimibili in misura eccessiva (ancora, sentenza n. 20 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.1.\u0026#8211; Difatti, tra le misure idonee a garantire, con minor sacrificio per l\u0026#8217;iscritto, la conservazione della potest\u0026#224; sanzionatoria dell\u0026#8217;Ordine forense \u0026#8211; e, quindi, maggiormente capaci di contemperare in modo equilibrato gli interessi in conflitto \u0026#8211;, potrebbe ipotizzarsi, come segnalato dalla stessa Corte rimettente, la previsione di una causa di sospensione del termine di prescrizione dell\u0026#8217;azione disciplinare per l\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare rinunci all\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; appena il caso di ricordare che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 56, comma 1, della legge n. 247 del 2012, l\u0026#8217;azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto, ma, come previsto dal comma 3 della medesima disposizione, tale termine \u0026#232; interrotto dalla comunicazione all\u0026#8217;iscritto della notizia dell\u0026#8217;illecito nonch\u0026#233; dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 dispone, inoltre, che \u0026#171;[d]a ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono pi\u0026#249; di uno, la prescrizione decorre dall\u0026#8217;ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 pu\u0026#242; essere prolungato di oltre un quarto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, nello stesso comma 3, viene puntualizzato che nel calcolo del termine di prescrizione \u0026#171;[n]on si computa il tempo delle eventuali sospensioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.2.\u0026#8211; Un analogo meccanismo diretto a scongiurare la vanificazione dell\u0026#8217;azione disciplinare in caso di cancellazione dell\u0026#8217;interessato dall\u0026#8217;albo si rinviene nei lavori preparatori relativi alla legge n. 247 del 2012 e, in particolare, nella proposta di legge, sopra ricordata, in base alla quale, in caso di cancellazione dall\u0026#8217;albo \u0026#8211; d\u0026#8217;ufficio o su richiesta dell\u0026#8217;iscritto \u0026#8211; il procedimento disciplinare pendente \u0026#171;rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l\u0026#8217;avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione\u0026#187; (art. 59 della proposta di legge A.C. n. 3900 approvata dal Senato il 23 novembre 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.3.\u0026#8211; Ancora, una soluzione normativa idonea a evitare che la fuoriuscita dell\u0026#8217;avvocato dall\u0026#8217;organizzazione professionale possa frustrare l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; disciplinare potrebbe essere quella, rinvenibile nell\u0026#8217;ordinamento del pubblico impiego, della espressa previsione della sopravvivenza del procedimento disciplinare nonostante le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente incolpato, sia pure al ricorrere di specifiche condizioni e limitatamente agli effetti compatibili con la cessazione del rapporto di servizio. Emblematiche, al riguardo, sono le ipotesi contemplate dall\u0026#8217;art. 55-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) \u0026#8211; ai sensi del quale il procedimento disciplinare non si estingue se per l\u0026#8217;infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, ancorch\u0026#233;, in tal caso, le determinazioni conclusive vengano assunte ai soli fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro \u0026#8211; e dall\u0026#8217;art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo il quale \u0026#171;[q]ualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d\u0026#8217;impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell\u0026#8217;eventuale trattamento di quiescenza e previdenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.4.\u0026#8211; Va poi rammentato che, nell\u0026#8217;ambito della disciplina notarile, lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del notaio non \u0026#232; impedito dalla dispensa dal servizio per rinuncia disciplinata dall\u0026#8217;art. 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricostruzione offertane dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la dispensa volontaria incide, infatti, unicamente sul concreto esercizio delle funzioni notarili e non sullo status di notaio, che, una volta conseguito, permane, seppure in uno stato di quiescenza. Da ci\u0026#242; consegue che la dispensa per rinuncia che intervenga in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare a carico del notaio e, comunque, prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, \u0026#171;non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione per sopravvenuto difetto d\u0026#8217;interesse, in considerazione dell\u0026#8217;incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del notaio dispensato per rinuncia\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 novembre 2018, n. 28905; negli stessi termini Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 marzo 2025, n. 5848).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.9.\u0026#8211; Ma non spetta a questa Corte indicare la soluzione pi\u0026#249; idonea a bilanciare gli interessi in conflitto, rientrando nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore la scelta dello strumento a tal fine pi\u0026#249; adeguato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; tuttavia trascurare di sottolineare che l\u0026#8217;ablazione del precetto all\u0026#8217;origine dell\u0026#8217;accertato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale determina un vuoto normativo al quale il legislatore potr\u0026#224; porre rimedio attraverso un congegno meno restrittivo della libert\u0026#224; dell\u0026#8217;avvocato ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell\u0026#8217;azione disciplinare almeno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all\u0026#8217;albo ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, comma 15, della legge n. 247 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attesa dell\u0026#8217;intervento del legislatore, alla stregua della disciplina che residua alla rimozione dell\u0026#8217;art. 57 della stessa legge n. 247 del 2012, la cancellazione dall\u0026#8217;albo non pu\u0026#242; che comportare l\u0026#8217;estinzione del procedimento disciplinare intrapreso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;estinzione del procedimento non si correla, per\u0026#242;, il venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, pu\u0026#242; \u0026#8211; e anzi deve \u0026#8211; essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l\u0026#8217;attivazione dell\u0026#8217;originario procedimento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque necessario che, nelle more dell\u0026#8217;intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinch\u0026#233; non siano consentite pratiche abusive che determinino l\u0026#8217;aggiramento del segnalato principio di conservazione dell\u0026#8217;azione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In conclusione, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57 della legge n. 247 del 2012 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale deve, infine, essere estesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all\u0026#8217;art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012, il cui contenuto normativo riproduce quello dell\u0026#8217;art. 57 della stessa legge.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell\u0026#8217;ordinamento della professione forense);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250523103328.pdf","oggetto":"Professioni - Albi - Avvocato - Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall\u0026#8217;Albo in pendenza di un procedimento disciplinare - Omessa previsione dell\u0026#8217;ipotesi eccettuativa di cancellazione volontaria richiesta dal professionista, impossibilitato a esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale - Lesione della dignit\u0026#224; umana e del pieno sviluppo della personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo nelle formazioni sociali - Lesione della libert\u0026#224; di autodeterminazione - Irragionevolezza intrinseca del divieto di cancellazione anche nel caso del professionista che, versando nell\u0026#8217;assoluta impossibilit\u0026#224; di esercitare la professione, si autodetermini alla cancellazione volontaria - Lesione del diritto di libert\u0026#224; del professionista al lavoro - Contrasto con la tutela del lavoro in tutte le sue forme - Contrasto con la libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata del professionista.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46785","titoletto":"Lavoro - In genere - Tutela costituzionale comprendente la libertà di scelta e del modo di esercizio dell\u0027attività lavorativa - Finalità - Sviluppo della persona umana - Generale divieto di norme che la comprimano o la rinneghino - Possibile bilanciamento con altri interessi ed esigenze sociali di rilievo costituzionale. (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto al lavoro sancito dall’art. 4 Cost. riconosce al cittadino un diritto alla libera scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, che costituisce un fondamentale diritto di libertà, volto ad attuare l’essenziale interesse allo sviluppo della sua personalità.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePresidiata dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti, o che, direttamente o indirettamente, la rinneghino, la libertà di scelta dell’attività lavorativa non è lesa da disposizioni legislative poste a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, dal momento che ogni libertà trova contemperamenti al contatto di sfere concorrenti, che siano ugualmente meritevoli di protezione costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 108/1994; S. 61/1965; S. 45/1965\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46786","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46786","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Possibile conflitto tra diritti - Bilanciamento - Necessità di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte del legislatore. (Classif. 081004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAffinché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali. (\u003cem\u003ePrecedente:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 20/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42503\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative deve avvalersi anche del cosiddetto test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 137/2018 - mass. 41376; S. 10/2016 - mass. 38704; S. 272/2015 - mass. 38678; S. 23/2015 - mass. 38250; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 1/2014 - mass. 37584\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46787","numero_massima_precedente":"46785","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46787","titoletto":"Associazione (libertà di) - In genere - Esercizio negativo - Possibile imposizione di obblighi di appartenenza - Riconoscimento del potere dello Stato di creare enti a struttura associativa mediante associazioni di liberi esercenti una professione - Condizioni - Necessaria iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti. (Classif. 023001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa libertà negativa di associarsi, di cui all’art. 18 Cost., non viene lesa dall’imposizione di obblighi di appartenenza a un organismo pubblico, laddove il sistema delineato dalle norme assicuri lo strumento meglio idoneo all’attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 40/1982 - mass. 9983\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l’obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/1973 - mass. 6801\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl riconoscimento delle associazioni di liberi esercenti una professione mira alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell’opera dei professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi, che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti, l’uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la salvaguardia degli interessi della categoria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 418/1996; S. 120/1973\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46788","numero_massima_precedente":"46786","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46788","titoletto":"Professioni - Avvocato - Funzione disciplinare - Obiettivi - Necessario contemperamento delle libertà fondamentali, attinenti ai valori primari della persona e alla sfera lavorativa, con gli interessi di categoria connessi alla dimensione deontologica (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che vieta la cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, anche in ipotesi di documentata impossibilità a esercitare la professione). (Classif. 203002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione disciplinare ordinistica tende alla protezione di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale, per attingere valori primari della persona: mirando al proficuo svolgimento della verifica della conformità della condotta del professionista ai precetti deontologici, tale funzione non solo è orientata a salvaguardare il decoro, la dignità, il prestigio e l’integrità etica della categoria, di cui è depositario il gruppo organizzato, ma – assicurando il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione – tutela altresì l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, il cui patrocinio costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 259/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42880\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost. l’art. 57 della legge n. 247 del 2012 che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo». La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. un. civ., comporta l’impossibilità di esercitare diritti e libertà di rango costituzionale, come quelle di revocare l’adesione alla compagine professionale, fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali, intraprendere una diversa attività lavorativa: tale restrizione, pur temporanea, contrasta, anzitutto, con l’art. 2 Cost., traducendosi in un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla libertà di autodeterminazione, che impone l’appartenenza al gruppo professionale nonostante il venir meno del consenso dell’interessato. Sussiste, poi, il contrasto con l’art. 4 Cost., in quanto il divieto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro, anche negativa, esponendola a un sacrificio, peraltro, di durata non prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale. Né essa supera il vaglio del test di proporzionalità, in quanto, in contrasto con l’art. 3 Cost., non impone la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione. Va sottolineato che l’ablazione del precetto all’origine dell’accertato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale determina un vuoto normativo che il legislatore è chiamato a colmare, predisponendo un congegno che bilanci più correttamente le libertà dell’avvocato e gli interessi sottesi all’azione disciplinare e alla tutela dell’ordine professionale; nelle more, è necessario che gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l’aggiramento del principio di conservazione dell’azione disciplinare).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46789","numero_massima_precedente":"46787","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2012","data_nir":"2012-12-31","numero":"247","articolo":"57","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art57"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46789","titoletto":"Professioni - Avvocato - Obbligo di iscrizione all\u0027albo - Illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare - Necessaria estensione ad altra disposizione dello stesso corpus che riproduce il medesimo contenuto normativo - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 203002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 va estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, all’art. 17, comma 16, della medesima legge n. 247 del 2012, in quanto il contenuto normativo di quest’ultima disposizione riproduce quello dell’art. 57 della stessa legge.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46788","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"31/12/2012","data_nir":"2012-12-31","numero":"247","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"16","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art17"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1957","numero":"87","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46450","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2025, n. 70","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1585","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46458","autore":"Danovi R.","titolo":"Procedimento disciplinare e incostituzionalità del divieto di cancellazione dall’albo (nota a Corte cost. 23 maggio 2025, n. 70)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1594","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46565","autore":"Longhi L.","titolo":"Verso un nuovo equilibrio tra esercizio della potestà disciplinare dell’Ordine forense e libertà individuali dell’iscritto (note a Corte costituzionale, sentenza n. 70 del 2025)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"174","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46564_2025_70.pdf","nome_file_fisico":"70_2025_Longhi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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