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L. V. e altro e S. S. e altro, con ordinanza del 21 aprile 2022, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 aprile 2022, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, \u0026#171;nella parte in cui richiama l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 178, quarto e quinto comma c.p.c., disponendo quindi che il reclamo si propone al giudice dell\u0026#8217;esecuzione (con ricorso o all\u0026#8217;udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, anzich\u0026#233; richiamare quanto previsto dall\u0026#8217;art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, c.p.c. o dall\u0026#8217;art. 186-bis disp. att. c.p.c.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, nell\u0026#8217;ambito di una procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Udine, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione, con ordinanza del 30 dicembre 2021, ha rigettato l\u0026#8217;istanza di estinzione del giudizio avanzata dalle debitrici esecutate e che, avverso tale ordinanza, le debitrici hanno proposto tempestivo reclamo al collegio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCostituitosi il collegio, le reclamanti hanno formulato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., un\u0026#8217;eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 50-bis, 50-quater, 178, 630, 669-terdecies e 738 cod. proc. civ., nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 186-bis delle disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del codice di procedura civile, in quanto consentirebbero la partecipazione del giudice che ha adottato il provvedimento reclamato al collegio che decide sul reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Udine ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del solo art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. nel suo rinvio all\u0026#8217;art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., in riferimento a parametri costituzionali parzialmente diversi: gli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo ritiene che il citato rimando dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. all\u0026#8217;art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. comporti la necessaria partecipazione al collegio del reclamo del magistrato che, in veste di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, si \u0026#232; pronunciato sull\u0026#8217;estinzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Tribunale di Udine afferma che, poich\u0026#233; nel giudizio a quo del collegio che esamina il reclamo fa parte anche il giudice-persona fisica che ha emesso l\u0026#8217;ordinanza reclamata, la norma su cui vertono i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe di \u0026#171;diretta applicazione [nel] giudizio\u0026#187;, in quanto v\u0026#242;lta a \u0026#171;determinare la composizione [del] collegio giudicante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa plurime ragioni di contrasto con diverse norme costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, il Tribunale di Udine svolge una censura in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., che si sviluppa a partire dalla considerazione che, nell\u0026#8217;attuale ordinamento giuridico, numerose previsioni sono v\u0026#242;lte a impedire la partecipazione del giudice, che ha adottato un provvedimento, al successivo giudizio promosso contro il medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ravvisa una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra le disposizioni censurate e la disciplina relativa all\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi, rispetto alla quale l\u0026#8217;art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ. prevede che \u0026#171;[i] giudizi di merito di cui all\u0026#8217;articolo 618, secondo comma, del codice [di procedura civile] sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali \u0026#232; proposta opposizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, muove un\u0026#8217;ulteriore, analoga censura, adottando quale tertium comparationis anche la disposizione relativa al reclamo avverso l\u0026#8217;ordinanza con la quale viene concesso o negato il provvedimento cautelare nell\u0026#8217;ambito del processo esecutivo. Si tratta dell\u0026#8217;art. 669-terdecies, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., in base al quale \u0026#171;[i]l reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non pu\u0026#242; far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il rimettente sostiene che la partecipazione obbligatoria del giudice dell\u0026#8217;esecuzione al giudizio di reclamo, unitamente all\u0026#8217;omessa previsione della sua incompatibilit\u0026#224;, arrechi un vulnus all\u0026#8217;art. 111 Cost., secondo comma, Cost., nella parte in cui \u0026#171;prescrive che ogni processo si svolga dinanzi a un giudice imparziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA supporto di tale censura, invoca quanto chiarito da questa Corte in merito alla necessit\u0026#224; che il legislatore impedisca \u0026#171;che il giudice possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda (Corte Cost. n. 335/2002), onde evitare la c.d. forza della prevenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, dopo aver dato atto \u0026#8211; sempre sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; che le implicazioni del principio di imparzialit\u0026#224; nel processo civile e in quello amministrativo non sono le stesse che il medesimo principio ha nel processo penale, il giudice a quo osserva che il giudizio di reclamo, ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., \u0026#232; fondato su \u0026#171;un contraddittorio solamente cartolare\u0026#187; e si limita ad accertare il \u0026#171;verificarsi o meno di una fattispecie estintiva del processo, e cio\u0026#232; la stessa identica questione che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione ha affrontato, allorch\u0026#233; \u0026#232; stato chiamato in prima battuta a risolvere l\u0026#8217;eccezione sollevatagli o rilevata d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;identit\u0026#224; di res iudicanda tra la valutazione svolta dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione e quella destinata a compiersi dinanzi al collegio del reclamo implicherebbe la necessit\u0026#224; costituzionale di non consentire la partecipazione del giudice dell\u0026#8217;esecuzione alla fase del reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Infine, le medesime considerazioni concernenti la forza della prevenzione inducono il rimettente a ravvisare una lesione anche dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nella parte in cui \u0026#171;afferma il diritto di ogni persona a che il suo processo si svolga dinanzi ad un tribunale \u0026#8220;imparziale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo richiama, in proposito, diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo sull\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice (sentenze 1\u0026#176; febbraio 2005, Indra contro Slovacchia; 24 luglio 2012, Toziczka contro Polonia; 2 maggio 2019, Pasquini contro San Marino), osservando che, secondo la giurisprudenza convenzionale, \u0026#171;[u]na delle possibili situazioni in cui si pu\u0026#242; temere un difetto di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo giurisdizionale, di natura funzionale, pu\u0026#242; riguardare l\u0026#8217;esercizio nel medesimo procedimento di diverse funzioni giudiziarie da parte della stessa persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui, il dubbio di un contrasto delle disposizioni censurate anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il rimettente sostiene di aver tentato un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, ma di averla reputata impraticabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe di ostacolo alla via ermeneutica, innanzitutto, il rinvio dell\u0026#8217;art. 630 cod. proc. civ. all\u0026#8217;art. 178, quinto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui \u0026#171;prescrive, implicitamente ma chiaramente, che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione integra il collegio decidente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non sarebbe applicabile la disposizione in materia di astensione obbligatoria di cui all\u0026#8217;art. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., in quanto il reclamo, al pari dell\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi, non configurerebbe tecnicamente un \u0026#171;altro grado del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente invoca, pertanto, una sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 630 cod. proc. civ. nella parte in cui richiama l\u0026#8217;art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., disponendo che del collegio chiamato a decidere sul reclamo debba far parte il giudice che ha adottato l\u0026#8217;ordinanza contestata, anzich\u0026#233; prevedere una incompatibilit\u0026#224; di tale giudice, come nelle fattispecie di cui agli artt. 669-terdecies, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ. e 186-bis disp. att. cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; I motivi di inammissibilit\u0026#224; fatti valere sono due.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, la difesa dello Stato osserva che l\u0026#8217;estinzione del processo esecutivo pu\u0026#242; verificarsi per cause tipiche e atipiche, e che, secondo il diritto vivente, il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. costituisce rimedio appropriato solo avverso i provvedimenti concernenti cause tipiche di estinzione del processo. Viceversa, nell\u0026#8217;ipotesi di estinzione per cause atipiche, il rimedio sarebbe dato dall\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, il rimettente non avrebbe chiarito la ragione che giustificherebbe l\u0026#8217;estinzione del processo nella fattispecie sottoposta al proprio esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di comprendere se il reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. fosse lo strumento corretto per contestare il provvedimento del giudice dell\u0026#8217;esecuzione o se, invece, dovesse essere riqualificato dal collegio. In sostanza, posto che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata verrebbe in rilievo esclusivamente nell\u0026#8217;ipotesi di effettiva ammissibilit\u0026#224; del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., secondo la difesa statale non emergerebbe dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#171;nessuna valutazione in ordine alla ammissibilit\u0026#224; del mezzo di reclamo\u0026#187;, sicch\u0026#233; non vi sarebbero \u0026#171;i presupposti di una compiuta valutazione della rilevanza della questione posta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato obietta che il tentativo di interpretazione conforme esperito dal giudice a quo sarebbe assistito da una motivazione meramente apodittica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDato che nessuna norma afferma esplicitamente che del collegio di reclamo debba necessariamente far parte il giudice-persona fisica che ha adottato l\u0026#8217;ordinanza reclamata, la difesa statale ritiene che il rimettente avrebbe potuto ben desumere dai principi generali la sussistenza, anche in questo caso, di un dovere di astensione ex art. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. Tale conclusione sarebbe ulteriormente confortata dalla previsione per legge, nella parallela disciplina dell\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi, dell\u0026#8217;art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ., che dispone l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra giudice dell\u0026#8217;esecuzione e giudice dell\u0026#8217;opposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato reputa le questioni non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale evoca al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 497 del 2002) che, in materia di opposizione agli atti esecutivi, prima dell\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ., aveva escluso l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra giudice dell\u0026#8217;esecuzione e giudice dell\u0026#8217;opposizione, ritenendo l\u0026#8217;opposizione non un incidente di esecuzione, ma un autonomo processo cognitivo che si colloca al di fuori della procedura esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al richiamo al reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., il Presidente del Consiglio dei ministri reputa lo stesso inconferente, data la disomogeneit\u0026#224; fra i due rimedi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, la difesa statale si riporta alla pronuncia di questa Corte (n. 460 del 2005), in tema di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo che le argomentazioni spese in quell\u0026#8217;occasione dalla Corte, circa la natura impugnatoria del rimedio e la definitivit\u0026#224; del provvedimento, ove non opposto, si possano riferire anche al giudizio di reclamo disciplinato dall\u0026#8217;art. 630 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 21 aprile 2022, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2022, il Tribunale di Udine, sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., \u0026#171;nella parte in cui richiama l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 178, quarto e quinto comma c.p.c., disponendo quindi che il reclamo si propone al giudice dell\u0026#8217;esecuzione (con ricorso o all\u0026#8217;udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, anzich\u0026#233; richiamare quanto previsto dall\u0026#8217;art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, c.p.c. o dall\u0026#8217;art. 186-bis disp. att. c.p.c.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce che, nell\u0026#8217;ambito di una esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Udine, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione ha rigettato l\u0026#8217;istanza di estinzione avanzata dalle debitrici esecutate e che, avverso tale ordinanza, le debitrici hanno proposto reclamo al collegio ai sensi dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Udine lamenta che la disposizione censurata vincoli il magistrato, che si \u0026#232; pronunciato sull\u0026#8217;estinzione in veste di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, a partecipare al collegio del reclamo, anzich\u0026#233; obbligarlo all\u0026#8217;astensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente sostiene che la norma processuale censurata viene \u0026#171;in diretta applicazione\u0026#187; nel giudizio a quo, in quanto determina la composizione del collegio giudicante, atteso che ne fa effettivamente parte il giudice-persona fisica che ha emanato l\u0026#8217;ordinanza reclamata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ravvisa, in primo luogo, una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., fra la disposizione censurata e gli artt. 186-bis disp. att. cod. proc. civ. e 669-terdecies, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., i quali prevedono la necessaria alterit\u0026#224; fra il giudice che emette il provvedimento e quello chiamato a pronunciarsi sull\u0026#8217;opposizione o sul reclamo avverso lo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il rimettente ritiene che la partecipazione obbligatoria del giudice dell\u0026#8217;esecuzione al giudizio di reclamo e l\u0026#8217;omessa previsione della sua incompatibilit\u0026#224; arrechino un vulnus all\u0026#8217;art. 111 Cost., secondo comma, Cost., l\u0026#224; dove \u0026#171;prescrive che ogni processo si svolga dinanzi a un giudice imparziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il giudice a quo denuncia un contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nella parte in cui \u0026#171;afferma il diritto di ogni persona a che il suo processo si svolga dinanzi ad un tribunale \u0026#8220;imparziale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In rito, la difesa statale ha sollevato due eccezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Con la prima, ha rilevato che il rimettente non avrebbe chiarito la ragione giustificativa dell\u0026#8217;estinzione del processo nella fattispecie sottoposta al suo esame. Tale omissione inciderebbe sulla rilevanza, in quanto il rimedio del reclamo avverso il provvedimento di estinzione opererebbe solo per le ipotesi di estinzione tipica e non per quelle di estinzione cosiddetta atipica, per le quali andrebbe proposta l\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, posto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionalit\u0026#224; sollevate verrebbero \u0026#171;in rilievo esclusivamente nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;effettiva ammissibilit\u0026#224; del reclamo ex art. 630, terzo comma c.p.c.\u0026#187;, non sussisterebbero \u0026#171;i presupposti di una compiuta valutazione della rilevanza della questione\u0026#187;. In particolare, secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, non sarebbero decisive \u0026#171;n\u0026#233; la qualificazione data dal G.E. al provvedimento adottato n\u0026#233; quella data dalla parte al rimedio in concreto esperito, bens\u0026#236; quella offerta dal giudice \u0026#8220;dell\u0026#8217;impugnazione\u0026#8221; nella decisione resa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice dell\u0026#8217;impugnazione, nel promuovere questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. e nel motivare la loro rilevanza, sottintende che la causa estintiva su cui \u0026#232; chiamato a giudicare sia proprio quella regolata da tale disposizione, riferita all\u0026#8217;estinzione per inattivit\u0026#224; delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, mancano nell\u0026#8217;ordinanza elementi idonei a far ritenere di essere in presenza di fattispecie concrete diverse da quella espressamente disciplinata dall\u0026#8217;art. 630 cod. proc. civ., il che esclude in radice il problema di stabilire se trovi applicazione detta disposizione o quella relativa all\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; condividersi il rilievo dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, secondo cui il rimettente non avrebbe qualificato il provvedimento impugnato. Nel motivare la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., il giudice a quo ha, infatti, inequivocabilmente operato un inquadramento normativo riferito alla citata disposizione e ha cos\u0026#236; riconosciuto la correttezza della qualifica data dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione e dalle reclamanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, gli argomenti desumibili dall\u0026#8217;ordinanza superano il vaglio di non implausibilit\u0026#224; che questa Corte richiede per ritenere ammissibili le questioni sotto il profilo della rilevanza (ex multis, sentenze n. 193 e n. 88 del 2022 e n. 194 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto alla seconda eccezione sollevata in rito dalla difesa statale, essa contesta il carattere apodittico della motivazione sulla impraticabilit\u0026#224; di una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata. In particolare, secondo la difesa statale, il coordinamento normativo dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. con l\u0026#8217;art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. non imporrebbe affatto la partecipazione del giudice-persona fisica, che ha adottato l\u0026#8217;ordinanza reclamata, al collegio chiamato a giudicare sul reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Anche la seconda eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla rilevanza, questa Corte \u0026#8211; come gi\u0026#224; ribadito (supra, punto 5.1.1.) \u0026#8211; si limita a operare uno scrutinio meramente esterno, v\u0026#242;lto a verificare la non implausibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione posta dal giudice a quo a fondamento dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, \u0026#232; vero che le disposizioni censurate non prevedono espressamente la necessaria partecipazione del giudice dell\u0026#8217;esecuzione al giudizio di reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, non \u0026#232; implausibile desumere dal rinvio dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. ai commi quarto e quinto dell\u0026#8217;art. 178 cod. proc. civ., e in particolare dall\u0026#8217;attribuzione al giudice dell\u0026#8217;esecuzione del ruolo riferito al giudice istruttore, la sua necessaria partecipazione al collegio che giudica il reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, va comunque sottolineato che la censura mossa dal rimettente \u0026#232; diretta nei confronti della norma non soltanto perch\u0026#233;, a suo dire, contemplerebbe la suddetta partecipazione obbligatoria, ma anche perch\u0026#233; ometterebbe di escludere la partecipazione del giudice dell\u0026#8217;esecuzione al collegio del reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, a tal riguardo, non \u0026#232; implausibile quanto argomenta il giudice a quo, sostenendo che la fattispecie al suo esame non \u0026#171;costituisc[a] tecnicamente \u0026#8220;altro grado del medesimo processo\u0026#8221;\u0026#187;, s\u0026#236; da consentire l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, questa Corte \u0026#8211; avvalendosi del potere di decidere discrezionalmente e insindacabilmente l\u0026#8217;ordine delle questioni da affrontare (ex plurimis, sentenze n. 246 del 2020; n. 258 del 2019; n. 148 del 2018) \u0026#8211; ritiene di dover esaminare in via prioritaria il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevato in riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; \u0026#200; importante ribadire \u0026#8211; nel solco della giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; che il \u0026#171;principio di imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224; della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo (sentenze n. 51 del 1998; n. 326 del 1997)\u0026#187; (sentenza n. 387 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCorollario del principio \u0026#232; \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza che il giudice non subisca la \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221; derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda\u0026#187; (ordinanza n. 168 del 2002; nello stesso senso, ordinanza n. 28 del 2023 e sentenza n. 176 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che questa Corte ha sottolineato come, in materia di imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224;, non si possano applicare \u0026#171;al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari i principi elaborati con riferimento al processo penale, e segnatamente [le] incompatibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 34 del codice procedura penale, diverse essendo natura, struttura e funzione del processo penale (sentenze n. 326 del 1997, n. 51 del 1998, n. 363 del 1998 e, da ultimo, n. 78 del 2002)\u0026#187; (ordinanza n. 497 del 2002; pi\u0026#249; di recente, nello stesso senso, sentenza n. 78 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che, anche con riferimento al processo civile, l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. ha rilevanti implicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il principio induce a escludere che il medesimo giudice possa \u0026#171;ripercorrere l\u0026#8217;identico itinerario logico precedentemente seguito; sicch\u0026#233;, condizione necessaria per dover ritenere una incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale \u0026#232; la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa res iudicanda (cfr. sentenza n. 131 del 1996)\u0026#187; (sentenza n. 387 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Facendo applicazione del principio, questa Corte, chiamata in passato a pronunciarsi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ., che disciplina l\u0026#8217;obbligo di astensione per il giudice che \u0026#171;\u0026#8220;ha conosciuto\u0026#8221; della causa \u0026#8220;come magistrato in altro grado del processo\u0026#8221;\u0026#187;, ha ritenuto che l\u0026#8217;\u0026#171;espressione \u0026#8220;altro grado\u0026#8221; non [possa] avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l\u0026#8217;ordine degli uffici giudiziari, come previsto dal [relativo] ordinamento\u0026#187; (sentenza n. 460 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 387 del 1999). Viceversa, la Corte ha sostenuto che la nozione debba \u0026#171;ricomprendere \u0026#8211; con una interpretazione conforme a Costituzione \u0026#8211; anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata [\u0026#8230;] da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell\u0026#8217;azione proposta nella prima fase, ancorch\u0026#233; avanti allo stesso organo giudiziario\u0026#187; (ancora sentenza n. 460 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intrinseca natura impugnatoria viene, pertanto, ravvisata, innanzitutto, nell\u0026#8217;avere \u0026#171;il provvedimento soggetto a revisio \u0026#8220;una funzione decisoria idonea di per s\u0026#233; a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile \u0026#8211; in caso di mancata opposizione \u0026#8211; di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti\u0026#8221;\u0026#187;. Inoltre, la medesima natura impugnatoria si inferisce dall\u0026#8217;\u0026#171;essere \u0026#8220;la valutazione delle condizioni che legittimano il provvedimento\u0026#8221; non divergente, quanto a parametri di giudizio, \u0026#8220;da quella che deve compiere il giudice dell\u0026#8217;eventuale opposizione, se non per il carattere del contraddittorio e della cognizione sommaria\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 460 del 2005, che nuovamente riprende la sentenza n. 387 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Nel corso del tempo, il legislatore \u0026#232; poi intervenuto in numerose occasioni al fine di assicurare, nell\u0026#8217;ambito del processo civile, l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; rispetto a mezzi espressamente qualificati come reclami e a cui, in buona parte delle ipotesi, pu\u0026#242; riconoscersi una natura impugnatoria, ancorch\u0026#233; si propongano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.1.\u0026#8211; Si tratta di interventi che hanno riguardato molteplici procedimenti: di natura cautelare (art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall\u0026#8217;art. 74, comma 2, della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante \u0026#171;Provvedimenti urgenti per il processo civile\u0026#187; e modificato dall\u0026#8217;art. 108 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante \u0026#171;Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado\u0026#187;); relativi all\u0026#8217;apertura della successione (art. 749, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall\u0026#8217;art. 113, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 51 del 1998); inerenti alle procedure concorsuali in senso stretto (artt. 25, secondo comma, e 99, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante \u0026#171;Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa\u0026#187;, come sostituiti rispettivamente dall\u0026#8217;art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante \u0026#171;Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80\u0026#187; e dall\u0026#8217;art. 6, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante \u0026#171;Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonch\u0026#233; al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80\u0026#187;); concernenti la composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 10, comma 6, 11, comma 5, 12, comma 4, e 14, comma 5, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonch\u0026#233; di composizione delle crisi da sovraindebitamento\u0026#187;, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante \u0026#171;Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche di recente, il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di incompatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 3, comma 50, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), che ha modificato l\u0026#8217;art. 739, primo comma, cod. proc. civ., relativo ai procedimenti in camera di consiglio in materia di famiglia e stato delle persone. Nel prevedere che, avverso i decreti del giudice tutelare non aventi contenuto patrimoniale o gestorio, \u0026#232; ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, la disposizione appena richiamata stabilisce espressamente che \u0026#171;[d]el collegio non pu\u0026#242; fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la stessa fattispecie che regola l\u0026#8217;opposizione agli atti esecutivi, e che trova applicazione anche alle cause cosiddette atipiche di estinzione del processo esecutivo, ha visto l\u0026#8217;intervento del legislatore che, con l\u0026#8217;art. 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224; nonch\u0026#233; in materia di processo civile), ha introdotto l\u0026#8217;art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ. Quest\u0026#8217;ultimo, in particolare, dispone che il giudizio di opposizione deve essere trattato da \u0026#171;un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali \u0026#232; stata proposta opposizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.2.\u0026#8211; La tecnica con cui \u0026#232; intervenuto il legislatore \u0026#232; stata, dunque, quella della tipizzazione delle fattispecie, con l\u0026#8217;adozione di formule che variamente escludono dalla trattazione dell\u0026#8217;opposizione o dalla partecipazione al collegio del reclamo il giudice che ha emanato il provvedimento opposto o reclamato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su alcune delle citate ipotesi, ha chiarito trattarsi di una specificazione di obblighi di astensione per il giudice, dai quali consegue la facolt\u0026#224; per le parti di far valere la ricusazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 52 cod. proc. civ. (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545; nonch\u0026#233; sezione terza civile, sentenze 9 aprile 2015, n. 7121 e sezione sesta civile 28 ottobre 2014, n. 22854, con riferimento all\u0026#8217;art. 186-bis, disp. att. cod. proc. civ.; sezione prima civile, ordinanza 15 aprile 2019, n. 10492, sentenze 9 novembre 2016, n. 22835 e 4 dicembre 2015, n. 24718, in materia di opposizione al decreto che dichiara l\u0026#8217;esecutivit\u0026#224; dello stato passivo fallimentare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;odierno giudizio, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma che regola il reclamo avverso l\u0026#8217;ordinanza con cui il giudice dell\u0026#8217;esecuzione dichiara l\u0026#8217;estinzione del processo per inattivit\u0026#224; delle parti (o per le altre cause tipiche di estinzione) ovvero rigetta la relativa eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. dispone che la proposizione del reclamo \u0026#232; ammessa, da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti, con l\u0026#8217;osservanza delle forme di cui all\u0026#8217;art. 178, commi terzo, quarto e quinto, cod. proc. civ. e che il tribunale in composizione collegiale provvede in camera di consiglio con sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, il rinvio ai commi quarto e quinto dell\u0026#8217;art. 178 cod. proc. civ. comporta che il reclamo sia presentato al giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; cos\u0026#236; dovendosi intendere, nell\u0026#8217;economia dell\u0026#8217;art. 630 cod. proc. civ., il riferimento al giudice istruttore \u0026#8211;, il quale provvede ad assegnare alle parti i termini per le necessarie difese, scaduti i quali \u0026#171;il collegio provvede entro i quindici giorni successivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, premesso che il reclamo ha quale destinatario il tribunale in composizione collegiale, l\u0026#8217;aver previsto la sua proposizione al giudice dell\u0026#8217;esecuzione se, da un lato, non depone nel senso della obbligatoriet\u0026#224; di una sua partecipazione al collegio, da un altro lato, certamente non lascia inferire un suo obbligo di astensione e la possibilit\u0026#224; di una sua ricusazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste, viceversa, si renderebbero necessarie, ove fosse implicato il principio di imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Occorre, a questo punto, precisare che le istanze correlate al principio di imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224; del giudice, nell\u0026#8217;ambito del processo civile, possono ben transitare anche attraverso una interpretazione sistematica e adeguatrice alla Costituzione dell\u0026#8217;art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., relativamente alla nozione di \u0026#171;altro grado del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno le esigenze di certezza, particolarmente avvertite nella materia processuale, unitamente alla variet\u0026#224; e alla peculiarit\u0026#224; delle ipotesi potenzialmente riconducibili alla ratio del gravame interno allo stesso ufficio giudiziario \u0026#8211; come attesta il diffondersi di previsioni legislative che tipizzano la norma generale \u0026#8211; sono tali da rendere la pronuncia additiva, invocata dal giudice rimettente, un rimedio funzionale alle citate esigenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE invero questa Corte \u0026#232; stata chiamata a valutare proprio con riguardo alla peculiare disciplina del reclamo, avverso i provvedimenti in materia di estinzione del processo esecutivo per cause tipiche, l\u0026#8217;eventuale contrasto con il principio di imparzialit\u0026#224;-terziet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, dunque, tenuta a verificare se sussistano i presupposti per aggiungere una ulteriore, espressa ipotesi di incompatibilit\u0026#224; del giudice, tale da implicare un suo obbligo di astensione e la conseguente facolt\u0026#224; per le parti di ricusazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 52 cod. proc. civ. Come gi\u0026#224; ribadito da questa Corte, infatti, \u0026#171;[l]e insopprimibili esigenze di imparzialit\u0026#224; del giudice sono risolvibili nel processo civile \u0026#8211; per le sue caratteristiche \u0026#8211; attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione civile (ordinanze nn. 359 del 1998 e 356 del 1997 e sentenza n. 326 del 1997)\u0026#187; (sentenza n. 387 del 1999 e nello stesso senso sentenza n. 460 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Tanto premesso, occorre ricostruire il tipo di rapporto che intercorre fra il giudizio svolto dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione e quello che \u0026#232; chiamato a operare il collegio in sede di reclamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla relazione fra questi due giudizi si sono espresse, di recente, sia pure per finalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle in esame, le sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 10 marzo 2022, n. 7877), che hanno posto in luce importanti indici ermeneutici v\u0026#242;lti a escludere i tratti del procedimento meramente bifasico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, viene evidenziata la discontinuit\u0026#224; fra il provvedimento del giudice dell\u0026#8217;esecuzione e il reclamo, \u0026#171;che si dipana sullo sfondo dell\u0026#8217;esecuzione forzata, ma del tutto al di fuori di essa\u0026#187; (cos\u0026#236; la gi\u0026#224; citata sentenza della Corte di cassazione n. 7877 del 2022), aprendo \u0026#171;un giudizio sul contrapposto interesse sostanziale dei creditori e del debitore a conseguire il risultato utile dell\u0026#8217;espropriazione ovvero a riottenere la libera disponibilit\u0026#224; dei beni pignorati o di quanto \u0026#232; stato ricavato dalla loro espropriazione\u0026#187; (ancora sentenza n. 7877 del 2022, richiamando Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 1\u0026#176; luglio 2005, n. 14096).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, viene sottolineato che il reclamo palesa \u0026#171;una chiara natura impugnatoria\u0026#187;, in ragione del fatto che, \u0026#171;se esso non \u0026#232; proposto nei termini previsti, la decisione gi\u0026#224; adottata in punto di estinzione si stabilizza\u0026#187; (Corte di cassazione, sentenza n. 7877 del 2022), il che si traduce nella chiusura del processo esecutivo \u0026#8211; con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell\u0026#8217;art. 632 cod. proc. civ., a partire dalla cancellazione della trascrizione del pignoramento \u0026#8211; o nella irrevocabilit\u0026#224; della decisione reiettiva della eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, nel prendere atto del rilievo che il diritto vivente assegna ai citati indici ermeneutici, riscontra la natura lato sensu impugnatoria propria del reclamo di cui all\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., corroborata dalla identit\u0026#224; di res iudicanda oggetto dei due pronunciamenti, i quali parimenti esaminano la ricorrenza o meno delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; ritenersi ostativa, rispetto a tale conclusione, la circostanza che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione pu\u0026#242; pronunciare anche d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;estinzione del processo, mentre il giudizio di reclamo si svolge previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. Si tratta, infatti, in ogni caso di un contraddittorio di natura semplificata e cartolare, tale da determinare una delibazione delle ragioni di estinzione del processo esecutivo, che non differisce in modo sostanziale da quella compiuta dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione. Questo conferma quel meccanismo di reiterazione provvedimentale, in cui pu\u0026#242; sprigionarsi la forza della prevenzione in termini contrari alle garanzie costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI tratti sopra evidenziati inscrivono, dunque, il giudizio di reclamo fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, cos\u0026#236; attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terziet\u0026#224;-imparzialit\u0026#224; del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo v\u0026#242;lto \u0026#171;a rendere effettiva l\u0026#8217;attuazione dei provvedimenti giurisdizionali\u0026#187; (ex multis, sentenza n. 321 del 1998; nello stesso senso, sentenze n. 128 del 2021 e n. 522 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., \u0026#232; costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che, contro l\u0026#8217;ordinanza che dichiara l\u0026#8217;estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, \u0026#232; ammesso reclamo al collegio con l\u0026#8217;osservanza delle forme di cui all\u0026#8217;art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe conseguono l\u0026#8217;obbligo per il giudice dell\u0026#8217;esecuzione di astenersi e la facolt\u0026#224; per le parti di ricusarlo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 52 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, contro l\u0026#8217;ordinanza che dichiara l\u0026#8217;estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, \u0026#232; ammesso reclamo al collegio con l\u0026#8217;osservanza delle forme di cui all\u0026#8217;art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione forzata - Estinzione del processo per inattivit\u0026#224; delle parti - Reclamo contro l\u0027ordinanza che dichiara l\u0027estinzione ovvero rigetta l\u0027eccezione relativa - Richiamo all\u0027osservanza delle forme dell\u0027art. 178, quarto e quinto comma, codice di procedura civile - Proposizione del reclamo al giudice dell\u0027esecuzione e partecipazione, nella composizione del collegio giudicante sul reclamo, del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato - Richiamo all\u0027applicazione dell\u0027art. 178, quarto e quinto comma, codice di procedura civile, anzich\u0026#233; a quanto previsto dall\u0027art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, codice di procedura civile o dall\u0027art. 186-bis disposizioni di attuazione codice di procedura civile.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45424","titoletto":"Giurisdizione - Indipendenza e imparzialità del giudice - Estensione del principio a ogni tipo di processo - Definizione di \"altro grado\" del processo - In particolare, nel processo civile: ogni fase che si succede alla precedente in modo autonomo, a contenuto impugnatorio, sul medesimo oggetto e sulle stesse valutazioni dell\u0027azione proposta nella prima fase - Necessaria applicazione degli istituti della astensione e della ricusazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell\u0027art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che, contro l\u0027ordinanza che dichiara l\u0027estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio, senza prevedere che non possa farne parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato). (Classif. 119004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, incluso quello esecutivo, che è volto a dare effettiva attuazione ai provvedimenti giurisdizionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 176/2001 - mass. 26277; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 28/2023 - mass. 45401; O. 168/2002 - mass. 26983; S. 321/1998 - mass. 24090; S. 128/2021, mass. 43960\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituisce corollario del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione l\u0027esigenza che il giudice non subisca la forza della prevenzione derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. Nell\u0027ambito del processo civile, il giudice è esposto alla forza della prevenzione allorché sia chiamato a ripercorrere l\u0027identico itinerario logico seguito in altro grado dello stesso giudizio, dovendosi intendere con tale espressione anche la fase a contenuto impugnatorio, che si succede alla prima con carattere di autonomia e che si conclude con una pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell\u0027azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 78/2015 - mass. 38354; S. 387/1999 - mass. 24918; O. 497/2002 - mass. 27441; S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNell\u0027ipotesi in cui la legge prevede un\u0027incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio per aver conosciuto della causa in un altro grado del processo, sussiste l\u0027obbligo per il giudice dell\u0027esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi e nei termini stabiliti dall\u0027art. 52 cod. proc. civ. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 460/2005 - mass. 30033; S. 387/1999 - mass. 24918\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 111, secondo comma, Cost., l\u0027art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che, contro l\u0027ordinanza che dichiara l\u0027estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l\u0027osservanza delle forme di cui all\u0027art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo sollecita una \u003cem\u003erevisio prioris instantiae\u003c/em\u003e, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell\u0027esecuzione, inscrivendo il giudizio di reclamo fra i procedimenti \u003cem\u003elato sensu\u003c/em\u003e impugnatori, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo. \u003cem\u003ePrecedenti: S. 128/2021 - mass. 43960; S. 522/2002 - mass. 27457\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"630","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43909","autore":"Fanelli G.","titolo":"La Corte costituzionale e la garanzia dell\u0027alterità e imparzialità del giudice","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"255","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43315","autore":"Mazza P.","titolo":"La forza della prevenzione e la composizione del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso l\u0027ordinanza sull\u0027estinzione del processo esecutivo: la Corte costituzionale dichiara illegittimo l\u0027art. 630, comma terzo, c.p.c.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44535","autore":"Piccione D.","titolo":"Diritto vivente e interpretazione conforme quali fondamenti argomentativi degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44536","autore":"Viganò F.","titolo":"Corte costituzionale, Corte di cassazione e diritto vivente","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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