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F. e il Ministero dell\u0026#8217;interno, Ufficio territoriale del Governo di Perugia, con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2023, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione di S. F. e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2023 (reg. ord. n. 21 del 2023), il Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Umbria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 76, 97 e 113 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; 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costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eosserva che la motivazione del diniego della domanda di emersione si fonda sull\u0026#8217;assenza \u0026#171;di idonea capacit\u0026#224; reddituale in capo al datore di lavoro e [sulla] conseguente ritenuta inaccoglibilit\u0026#224; della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, che investono appunto i commi 4, 5 e 6 del menzionato art. 103, nella parte in cui prevedono limiti reddituali del datore di lavoro per accedere alla procedura di emersione e impediscono, in caso di difetto di tali limiti, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, deriverebbe pertanto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del TAR rimettente, peraltro, il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ancorch\u0026#233; apparentemente fondato, non escluderebbe la rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio \u003cem\u003ea quo, \u003c/em\u003ein quanto, trattandosi di vizio formale, non comporterebbe l\u0026#8217;assorbimento di quelli di carattere sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di regolarizzazione \u0026#232; la titolarit\u0026#224;, in capo al datore di lavoro, di un reddito nella misura indicata dall\u0026#8217;art. 9 del decreto del Ministero dell\u0026#8217;interno 27 maggio 2020 (Modalit\u0026#224; di presentazione dell\u0026#8217;istanza di emersione di rapporti di lavoro), che ha la \u0026#171;funzione di dimostrare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e/o sostenibilit\u0026#224; del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro\u0026#187;. La mancanza di questo presupposto non consente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che \u0026#232; consentito, dal comma 4 del censurato art. 103, solamente \u0026#171;se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale\u0026#187;, purch\u0026#233;, per\u0026#242;, l\u0026#8217;istanza di emersione sia \u0026#171;presentata da un datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; a differenza di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno \u0026#232; irregolare), che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in tutti i casi in cui la dichiarazione di emersione fosse rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro \u0026#171;(quale \u0026#232;, con riferimento al caso di specie, il mancato possesso del requisito reddituale minimo di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.m. 27.05.2020)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il TAR richiama l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale che esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, alla procedura di emersione di cui all\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, dell\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 109 del 2012 e conclude, di conseguenza, che l\u0026#8217;assenza del requisito reddituale, come l\u0026#8217;assenza \u003cem\u003eab origine \u003c/em\u003edi qualsiasi altro requisito di accesso alla procedura di regolarizzazione, non consenta il rilascio di un permesso per attesa occupazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsclude, inoltre, di poter \u0026#171;introdurre \u003cem\u003eex officio \u003c/em\u003enell\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34/2020 una disposizione analoga\u0026#187; a quella prevista dal menzionato art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eritenendo che \u0026#171;l\u0026#8217;addizione\u0026#187; richieda un intervento di questa Corte, che potrebbe rinvenire \u0026#171;precisi punti di riferimento normativo nel sistema legislativo\u0026#187;, tra cui proprio il citato art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eche ben potrebbe essere assunto a \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enel giudizio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Da qui, quindi, la violazione, da parte del comma 4 del censurato art. 103, dei principi \u0026#171;di uguaglianza e di ragionevolezza\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. e delle \u0026#171;esigenze di tutela costituzionale del lavoro\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 35 Cost., in quanto, laddove il rigetto della domanda di emersione sia dovuta al mancato possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, il lavoratore, pur \u0026#171;in presenza dell\u0026#8217;avvio del rapporto di lavoro\u0026#187;, non potrebbe conseguire un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un titolo corrispondente alla sua situazione lavorativa, anche sopravvenuta. Ci\u0026#242; comporterebbe un \u0026#171;irragionevole pregiudizio per il lavoratore determinato esclusivamente da fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro\u0026#187;, non essendo peraltro il lavoratore stesso \u0026#171;in condizione di verificare se il proprio datore di lavoro sia o meno in possesso del requisito reddituale minimo\u0026#187; e finendo per subirne \u0026#171;le conseguenze sfavorevoli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; I commi 5 e 6 del censurato art. 103 si porrebbero altres\u0026#236; in contrasto con il principio di legalit\u0026#224; sostanziale di cui agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, in materia coperta da riserva relativa di legge \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 10, secondo comma, Cost., il legislatore non avrebbe fissato alcun \u0026#171;criterio direttivo\u0026#187; per la definizione delle soglie minime di reddito del datore di lavoro ai fini dell\u0026#8217;ammissione alla procedura di emersione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer le stesse ragioni, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233;, \u0026#171;laddove l\u0026#8217;organo titolare del potere legislativo decida di delegare tale potere\u0026#187;, al legislatore delegato, sia esso primario che secondario, \u0026#171;devono pur sempre essere imposti limiti all\u0026#8217;esercizio della delega\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 28 marzo 2023, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, sia la prima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, volta a consentire il rilascio del permesso per attesa occupazione anche nel caso di difetto originario del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, sia la seconda questione, volta a caducare del tutto il requisito reddituale per violazione del principio di legalit\u0026#224; sostanziale, sarebbero inammissibili, rientrando nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore la scelta, costituzionalmente non obbligata, di subordinare a determinati requisiti la regolarizzazione dei rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., sarebbero non fondate, in quanto le procedure di emersione del 2012 e del 2020 sarebbero differenti per presupposti applicativi e finalit\u0026#224; perseguite. Peraltro, la procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal censurato art. 103 avrebbe carattere eccezionale e quindi, rispetto ad essa, non potrebbero essere assunte a \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003en\u0026#233; la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 109 del 2012, n\u0026#233; la disciplina ordinaria dettata dal d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, inoltre, presupporrebbe la sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, di accesso alla procedura di regolarizzazione e, comunque, secondo un pi\u0026#249; rigoroso orientamento giurisprudenziale, il suo rilascio sarebbe consentito per cause imputabili al datore di lavoro \u0026#171;che si siano verificate in epoca posteriore alla presentazione della domanda di regolarizzazione\u0026#187;, di cui dovrebbero sussistere le relative condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 10, 76, 97 e 113 Cost., sarebbero non fondate, non \u0026#171;essendo esigibile che una disposizione di legge si spinga a fissare la disciplina di dettaglio di un requisito, quale \u0026#232; quello reddituale, condizionato a valutazioni di sostenibilit\u0026#224; che mutano rapidamente in funzione del costo della produzione e della redditivit\u0026#224; aziendale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con memoria depositata il 13 ottobre 2023, e quindi tardivamente, si \u0026#232; costituito in giudizio S. F., ricorrente in quello principale, chiedendo che le questioni siano accolte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; febbraio 2023 (reg. ord. n. 21 del 2023), il TAR Umbria, sezione prima, dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 76, 97 e 113 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di essere investito del ricorso proposto da un cittadino straniero, per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento con cui l\u0026#8217;Ufficio territoriale del Governo di Perugia-Sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione ha rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, a causa della mancanza \u0026#171;di idonea capacit\u0026#224; reddituale in capo al datore di lavoro [una societ\u0026#224; cooperativa] e [della] conseguente ritenuta inaccoglibilit\u0026#224; della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo,\u003c/em\u003e il comma 4 del menzionato art. 103 si porrebbe in contrasto con i principi \u0026#171;di uguaglianza e di ragionevolezza\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. e con le \u0026#171;esigenze di tutela costituzionale del lavoro\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 35 Cost. La norma censurata infatti \u0026#8211; non consentendo, nell\u0026#8217;ipotesi di rigetto dell\u0026#8217;istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, \u0026#171;a differenza di quanto era accaduto per la c.d. \u0026#8220;emersione del 2012\u0026#8221;\u0026#187; \u0026#8211; determinerebbe, pur \u0026#171;in presenza dell\u0026#8217;avvio del rapporto di lavoro\u0026#187;, un\u0026#8217;\u0026#171;irragionevole pregiudizio per il lavoratore [\u0026#8230;] esclusivamente [per] fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; I commi 5 e 6 del medesimo art. 103 lederebbero, invece, il principio di legalit\u0026#224; sostanziale di cui agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto il legislatore non avrebbe fissato alcun \u0026#171;criterio direttivo\u0026#187; per la definizione delle soglie minime di reddito del datore di lavoro ai fini dell\u0026#8217;ammissione alla procedura di emersione, in materia coperta da riserva di legge relativa \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 10, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Per le stesse ragioni, ad avviso del rimettente, le norme censurate sarebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233;, \u0026#171;laddove l\u0026#8217;organo titolare del potere legislativo decida di delegare tale potere\u0026#187;, al legislatore delegato, sia esso primario che secondario, \u0026#171;devono pur sempre essere imposti limiti all\u0026#8217;esercizio della delega\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che, in via preliminare, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, ritenendo che rientri nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore la scelta costituzionalmente non obbligata di subordinare a determinati requisiti la regolarizzazione dei rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto questa Corte \u0026#232; chiamata a rimuovere il denunciato \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ecostituzionale con una pronuncia che elimini il requisito di accesso alla procedura di emersione richiesto dalla norma censurata qualora ritenuto irragionevole, ovvero, in subordine, la disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per altra precedente procedura di emersione, dall\u0026#8217;art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 109 del 2012, assunto a \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; altres\u0026#236; costituito S. F., ricorrente nel giudizio principale, insistendo per la fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costituzione della parte va dichiarata inammissibile, in quanto, essendo avvenuta con memoria depositata solamente il 13 ottobre 2023, \u0026#232; tardiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione riguardano una delle due procedure di regolarizzazione previste dall\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, la quale consente ai datori di lavoro di presentare domanda \u0026#171;per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri\u0026#187;, soggiornanti in Italia prima dell\u0026#8217;8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;instaurazione o la regolarizzazione del rapporto di lavoro \u0026#232; consentita, ai sensi del comma 6 del censurato art. 103, in presenza di determinati \u0026#171;limiti di reddito del datore di lavoro\u0026#187;, la cui fissazione \u0026#232; demandata, dal medesimo comma 6, ad un decreto che il Ministro dell\u0026#8217;interno deve adottare, in forza del precedente comma 5, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, l\u0026#8217;art. 9 del suddetto decreto, adottato il 27 maggio 2020, prevede, al comma 1, che l\u0026#8217;ammissione alla procedura di emersione \u0026#232; condizionata all\u0026#8217;attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, che pu\u0026#242; essere una persona fisica, un ente o una societ\u0026#224;, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;\u0026#171;emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all\u0026#8217;assistenza alla persona\u0026#187; \u0026#8211; fattispecie che qui non viene in rilievo, vertendosi nel settore dell\u0026#8217;\u0026#171;agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit\u0026#224; connesse\u0026#187; (art. 103, comma 3, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) \u0026#8211; \u0026#232; prescritto, invece, dal comma 2 del citato art. 9 il diverso limite di reddito non inferiore a \u0026#171;20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero [a] 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare [composto] da pi\u0026#249; soggetti conviventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro \u0026#8211; che impedisce la positiva definizione della procedura di emersione \u0026#8211; non consente neanche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 22, comma 11, t.u. immigrazione; in quanto, ai sensi del comma 4 del censurato art. 103, ci\u0026#242; \u0026#232; possibile solamente \u0026#171;se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con un primo gruppo di questioni, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, laddove demanda la fissazione dei \u0026#171;limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l\u0026#8217;instaurazione del rapporto di lavoro\u0026#187; ad un decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno, da adottare di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ad avviso del TAR Umbria, la norma censurata violerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; inammissibile perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha evocato un parametro manifestamente inconferente. Nella specie, infatti, non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale (da ultimo, sentenza n. 150 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; I commi 5 e 6 del menzionato art. 103 si porrebbero, altres\u0026#236;, in contrasto con il principio di legalit\u0026#224; sostanziale di cui agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, in materia coperta da riserva di legge relativa \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 10, secondo comma, Cost., il legislatore non avrebbe fissato alcun \u0026#171;criterio direttivo\u0026#187; per la definizione delle soglie minime di reddito del datore di lavoro ai fini dell\u0026#8217;ammissione alla procedura di emersione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; In via preliminare, osserva questa Corte che, nella specie, non si verte in materia coperta dalla riserva di legge di cui all\u0026#8217;art. 10, secondo comma, Cost., perch\u0026#233; il procedimento per l\u0026#8217;emersione dei rapporti di lavoro irregolari, previsto dal comma 1 del censurato art. 103, non regola la condizione giuridica dello straniero, ma pone una disciplina applicabile a prescindere dalla cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione sollevata in riferimento al menzionato art. 10, secondo comma, Cost. \u0026#232;, quindi, inammissibile in ragione dell\u0026#8217;inconferenza del parametro invocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Deve ora esaminarsi la censura di violazione degli artt. 97 e 113 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa premesso che, nel nostro ordinamento, vige \u0026#171;il principio di legalit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 45 del 2019, n. 69 del 2018, n. 115 del 2011, n. 32 del 2009 e n. 307 del 2003), desumibile dall\u0026#8217;art. 97 Cost. (in tal senso, sentenze n. 195 del 2019 e n. 69 del 2018; la sentenza n. 45 del 2019 ne ravvisa il fondamento costituzionale, oltre che nell\u0026#8217;art. 97 Cost., anche negli artt. 23, 103 e 113 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ormai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il principio di legalit\u0026#224; \u0026#171;caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi\u0026#187; (sentenza n. 45 del 2019) e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, \u0026#171;come determinazione del suo ambito, e cio\u0026#232; dei fini, del contenuto e delle modalit\u0026#224; del suo esercizio\u0026#187; (sentenza n. 45 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 195 del 2019). Esso trova fondamento, come si \u0026#232; detto, nell\u0026#8217;art. 97 Cost., laddove istituisce \u0026#171;una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, la quale pu\u0026#242; soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale \u0026#232; previsto dalla legge\u0026#187; (sentenza n. 115 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, il principio di legalit\u0026#224; sostanziale pu\u0026#242; ritenersi violato solamente qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito, in modo da dover escludere qualsiasi, \u0026#171;pur elastica, copertura legislativa dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Nel caso di specie \u0026#8211; ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 103, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non indichi, espressamente e specificamente, i criteri per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro \u0026#8211; detti criteri possono agevolmente desumersi dall\u0026#8217;impianto complessivo dello stesso art. 103 e dalla disciplina dettata per le procedure di emersione da esso previste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal citato art. 103 emerge, infatti, l\u0026#8217;esigenza che venga data prova della \u0026#171;capacit\u0026#224; economica del datore di lavoro\u0026#187; e della \u0026#171;congruit\u0026#224; delle condizioni di lavoro applicate\u0026#187;, a tutela sia dell\u0026#8217;interesse pubblico ad evitare istanze di emersione elusive o fittizie, sia dell\u0026#8217;interesse del singolo lavoratore assunto al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo (comma 15). In tal senso depongono anche le disposizioni dettate dai commi 4 e 6 del medesimo articolo che fanno riferimento, la prima, alla retribuzione \u0026#171;prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale\u0026#187; e, la seconda, alla necessaria dimostrazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa realmente svolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 103 complessivamente considerato, dunque, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l\u0026#8217;accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l\u0026#8217;esercizio di detto potere deve conformarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito reddituale deve, infatti, essere idoneo a garantire che il datore di lavoro abbia la capacit\u0026#224; economica per instaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro, assicurando al lavoratore assunto il corretto trattamento retributivo e contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSottolinea inoltre questa Corte che il comma 6 dell\u0026#8217;art. 103 demanda ad un decreto interministeriale la fissazione di un requisito che solamente l\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa pu\u0026#242; determinare, avvalendosi di dati tecnico-economici, come il costo del lavoro sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si ha quindi, nella specie, il conferimento di un potere \u0026#8220;in bianco\u0026#8221;, indeterminato nel contenuto e nelle modalit\u0026#224;, bens\u0026#236; l\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;amministrazione del compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, l\u0026#8217;eventuale irragionevolezza dei limiti di reddito in concreto stabiliti, rispetto alle indicazioni legislative, pu\u0026#242; ben essere sindacata dal giudice amministrativo, mediante l\u0026#8217;annullamento del decreto interministeriale stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost. non sono, dunque, fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con un secondo gruppo di questioni, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai principi \u0026#171;di uguaglianza e di ragionevolezza\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. e alle \u0026#171;esigenze di tutela costituzionale del lavoro\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 35 Cost., dell\u0026#8217;art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non consente, nell\u0026#8217;ipotesi di rigetto dell\u0026#8217;istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, \u0026#171;a differenza di quanto era accaduto per la c.d. \u0026#8220;emersione del 2012\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 35 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; osservato da questa Corte, \u0026#171;qualora \u0026#8220;i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso rilasciato a tale scopo [...] e siano posti a tal fine in condizioni di parit\u0026#224; con i cittadini italiani [...] essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani\u0026#8221; (sentenza n. 454 del 1998, relativa al caso di un extracomunitario aspirante al collocamento obbligatorio)\u0026#187; (sentenza n. 206 del 2006); il che non significa che il legislatore non possa subordinare la configurabilit\u0026#224; stessa di un rapporto di lavoro con uno straniero, o la sua regolarizzazione, alla sussistenza di determinati requisiti, preposti alla tutela di ben precisi interessi pubblici e finalizzati a prevenire elusioni del sistema di ingresso e soggiorno per ragioni di lavoro degli stranieri sul territorio nazionale (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 149 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro \u0026#232; volto a garantire l\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; economica dello stesso e la conseguente sostenibilit\u0026#224;, da parte sua, del costo del lavoro, cos\u0026#236; tutelando proprio l\u0026#8217;interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Anche la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente lamenta che la mancata previsione, nel censurato art. 103 \u0026#8211; a differenza di quanto previsto per la precedente procedura di regolarizzazione del 2012 \u0026#8211; della possibilit\u0026#224; per il lavoratore di conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di diniego del provvedimento di emersione per difetto del requisito reddituale da parte del datore di lavoro, sarebbe lesiva anche dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza e della violazione del principio di uguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Osserva questa Corte che l\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, \u0026#171;prevede un articolato procedimento per l\u0026#8217;emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell\u0026#8217;agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit\u0026#224; connesse, dell\u0026#8217;assistenza alla persona e del lavoro domestico\u0026#187; (ordinanza n. 76 del 2022). Questo e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificit\u0026#224; e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, salvo il limite della manifesta arbitrariet\u0026#224; (sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura \u0026#8220;speciale\u0026#8221; della disciplina dell\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all\u0026#8217;avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l\u0026#8217;emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attivit\u0026#224; lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perci\u0026#242;, che si sia accertata la sussistenza, \u003cem\u003eab origine, \u003c/em\u003edei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilit\u0026#224; del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonch\u0026#233; per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi \u0026#8220;fittizi\u0026#8221;, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno. Non deve trascurarsi, infatti, che l\u0026#8217;emersione del lavoro \u0026#8220;nero\u0026#8221;, nel caso di cittadini stranieri, si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia, come chiarito nella recente sentenza n. 149 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima sentenza, questa Corte ha sottolineato come l\u0026#8217;emersione del lavoro svolto \u0026#8220;in nero\u0026#8221; \u0026#171;persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell\u0026#8217;interesse pubblico generale, in particolare della regolarit\u0026#224; e trasparenza del mercato del lavoro\u0026#187;. Ci\u0026#242; non esclude, per\u0026#242;, che sia necessario \u0026#171;prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare\u0026#187;; a tal fine il legislatore pu\u0026#242; porre dei \u0026#171;requisiti, oggettivi e soggettivi, [\u0026#8230;] per accedere alla procedura di regolarizzazione\u0026#187;, tra cui rientra indubbiamente il possesso di un requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, non \u0026#232; ravvisabile alcuna intrinseca contraddittoriet\u0026#224; tra la complessiva finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore \u0026#8211; che attiene \u0026#171;tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalit\u0026#224; del mercato del lavoro in un contesto d\u0026#8217;inedita difficolt\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 149 del 2023) \u0026#8211; e la norma censurata, la quale dunque non lede il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Ad avviso del TAR rimettente, quest\u0026#8217;ultima determinerebbe altres\u0026#236; un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per altra procedura di emersione, dal gi\u0026#224; menzionato art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 109 del 2012, sul presupposto che\u003cem\u003e \u003c/em\u003equesta disposizione\u003cem\u003e \u003c/em\u003econsentisse il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui il datore di lavoro fosse privo del requisito reddituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte la correttezza del presupposto interpretativo da cui muove il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; presupposto \u0026#171;controverso e, anzi, contestato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2023) \u0026#8211; questa Corte ricorda che i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificit\u0026#224; e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore (sentenze n. 88 del 2023 e n. 172 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, inoltre, le due procedure di emersione messe a confronto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sono ben distinte sia con riferimento all\u0026#8217;ambito applicativo, sia con riferimento alle finalit\u0026#224; specificamente perseguite. La procedura del 2020, infatti, riguarda due forme di regolarizzazione \u0026#8211; l\u0026#8217;assunzione di lavoratori stranieri o la dichiarazione di sussistenza di rapporti lavorativi irregolari, da un lato, e la concessione di permessi di soggiorno temporaneo per gli stranieri il cui titolo di soggiorno \u0026#232; scaduto, dall\u0026#8217;altro \u0026#8211;  e la sua  \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u0026#171;andava ravvisata nella necessit\u0026#224; di rendere pi\u0026#249; efficaci le azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, salvaguardando la salute pubblica e, contemporaneamente, sostenendo le famiglie e i settori produttivi gravemente colpiti dalla carenza di lavoratori disponibili a causa dell\u0026#8217;emergenza pandemica\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe procedure di emersione del 2012 e del 2020 sono, quindi, differenti per presupposti applicativi e finalit\u0026#224; perseguite; proprio la non omogeneit\u0026#224; delle situazioni normative messe a confronto esclude che la lamentata diversit\u0026#224; di disciplina per esse dettate, in tema di rigetto della dichiarazione di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, integri una lesione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, si \u0026#232; in presenza di una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento solamente qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. va dichiarata inammissibile; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo 103, commi 4, 5 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 97 e 113 Cost., vanno dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la costituzione in giudizio di F.S.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Umbria, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe indicata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 35 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe indicata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 novembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"2023","cem_numero":"226","cem_rigetto":"0","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Disciplina - Adozione di un decreto interministeriale con cui sono stabilite le modalit\u0026#224; di presentazione dell\u0027istanza di emersione e i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l\u0027instaurazione del rapporto di lavoro - Mancata previsione che l\u0027amministrazione, in caso di esito sfavorevole della procedura di emersione dovuto esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro, debba rilasciare al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa, anche sopravvenuta, che l\u0027interessato riesca a comprovare - Denunciata disciplina che cagiona un pregiudizio per il lavoratore, determinato esclusivamente da fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro, non essendo il lavoratore straniero in condizione di verificare se il proprio datore di lavoro sia o meno in possesso del requisito reddituale minimo","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45849","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro fissato mediante rinvio a decreto ministeriale - Denunciata violazione dei principi in materia di delega legislativa e del principio di riserva di legge - Inconferenza dei parametri - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per l’Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 Cost., dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che disciplinano la procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero irregolare in presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro, la cui fissazione è demandata, a un decreto interministeriale, adottato il 27 maggio 2020, il quale tra l’altro prevede (art. 9, comma 1), che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. Da un lato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha evocato un parametro manifestamente inconferente poiché nella specie non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale Dall’altro non si verte in materia coperta dalla riserva di legge, perché il procedimento per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari non regola la condizione giuridica dello straniero, ma pone una disciplina applicabile a prescindere dalla cittadinanza. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 150/2023 - mass. 45653\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45850","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45850","titoletto":"Legalità (principio di) - In genere - Legalità dell\u0027azione amministrativa - Fondamento costituzionale - Necessità di assicurare l\u0027imparzialità della PA - Portata formale e sostanziale del principio - Elasticità della sua applicazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto le procedure di emersione di rapporti di lavoro che rinviano a decreto ministeriale per la fissazione del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro per l\u0027accoglimento dell\u0027istanza). (Classif. 140001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel nostro ordinamento vige il principio di legalità dell’azione amministrativa desumibile oltre che nell’art. 97 Cost. – laddove istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della p.a., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge –, anche negli artt. 23, 103 e 113 Cost. Esso caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio. Tuttavia, il principio di legalità sostanziale può ritenersi violato solamente qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito, in modo da dover escludere qualsiasi, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2019 - mass. 42769; S. 45/2019 - mass. 41237; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 115/2011 - mass. 35551; S. 32/2009 - mass. 33161; S. 307/2003 - mass. 28226\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che disciplinano la procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero irregolare in presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro, la cui fissazione è demandata, a un decreto interministeriale. Nel caso di specie, ancorché il censurato comma 6 non indichi, espressamente e specificamente, i criteri per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, essi possono agevolmente desumersi dall’impianto complessivo dello stesso art. 103, cosicché esso, complessivamente considerato, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l’accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l’esercizio di detto potere deve conformarsi. La fissazione di un requisito che solamente l’autorità amministrativa può determinare, avvalendosi di dati tecnico-economici, come il costo del lavoro sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale fa sì inoltre che, nella specie, non si abbia il conferimento di un potere “in bianco”, indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì l’attribuzione all’amministrazione del compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45851","numero_massima_precedente":"45849","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45851","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell\u0027istanza - Possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché della tutela del lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che impedisce, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Sebbene i lavoratori extracomunitari autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso rilasciato a tale scopo, siano posti in condizioni di parità con i cittadini italiani e godano di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, ciò non significa che il legislatore non possa subordinare la configurabilità stessa di un rapporto di lavoro con uno straniero, o la sua regolarizzazione, alla sussistenza di determinati requisiti, preposti alla tutela di ben precisi interessi pubblici e finalizzati a prevenire elusioni del sistema di ingresso e soggiorno per ragioni di lavoro degli stranieri sul territorio nazionale. Nel caso in esame, il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l’effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l’interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno. Né la fattispecie censurata si mostra irragionevole o violatrice del principio di uguaglianza, in quanto tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà. Né sussiste una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per altra procedura di emersione, dall’art. 5, comma 11-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 109 del 2012, in quanto le due procedure sono ben distinte per presupposti applicativi e finalità perseguite. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2023 - mass. 45652; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 206/2006 - mass. 30421; S. 172/2012 - mass. 36465; S. 454/1998 - mass. 24385; O. 76/2022 - mass. 44691\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45850","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45214","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 203/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"527","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46180","autore":"Santoro I.","titolo":"Regolarizzazione “naufragata” per reddito datoriale insufficiente: l\u0027attesa occupazione come soluzione (im)possibile","descrizione":"Articolo/Nota a seguito","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"561","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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