HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:31 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.54282 "namelookup_time" => 0.004046 "connect_time" => 0.00512 "pretransfer_time" => 0.10384 "size_download" => 24933.0 "speed_download" => 45932.0 "starttransfer_time" => 0.520649 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 44402 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 103721 "connect_time_us" => 5120 "namelookup_time_us" => 4046 "pretransfer_time_us" => 103840 "starttransfer_time_us" => 520649 "total_time_us" => 542820 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770665961.1694 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:31" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:31 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Mon, 09 Feb 2026 19:39:20 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Mon, 09 Feb 2026 19:39:20 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"31","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"ZANON","relatore":"ZANON","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"08/02/2023","data_decisione":"08/02/2023","data_deposito":"24/02/2023","pubbl_gazz_uff":"01/03/2023","num_gazz_uff":"9","norme":"Art. 4-bis, comma 1, della legge 26/07/1975, n. 354.","atti_registro":"ord. 62/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 31\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, nel procedimento avviato ad istanza di L. D.B., con ordinanza del 16 febbraio 2022, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 febbraio 2023 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 16 febbraio 2022 (r.o. n. 62 del 2022), il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), \u0026#171;nella parte in cui non prevede che possa essere concessa la semilibert\u0026#224;, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all\u0026#8217;art. 50 comma 2 L.P., anche ai detenuti condannati per delitti compresi nell\u0026#8217;elenco ivi indicato, che non abbiano prestato attivit\u0026#224; di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58 ter L.P., ma che abbiano avuto accesso ai permessi premio ex art. 30 ter L.P., sulla base di elementi dai quali \u0026#232; stata desunta l\u0026#8217;assenza di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata e del pericolo del loro ripristino\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel giudizio principale, L. D.B., \u0026#232; detenuto in forza di condanna definitiva alla pena di dodici anni, due mesi e venti giorni di reclusione, per una serie di delitti, tra i quali la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187;), rientrante tra i reati cosiddetti ostativi alla concessione di benefici penitenziari, \u0026#171;salva la prova di avvenuta collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter L.P., o della ricorrenza delle ipotesi equipollenti di collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, riferisce il rimettente, L. D.B. ha presentato \u0026#171;domanda di applicazione in via provvisoria ed urgente di semilibert\u0026#224;\u0026#187;, prospettando a sostegno dell\u0026#8217;istanza la possibilit\u0026#224; di svolgere attivit\u0026#224; lavorativa presso un\u0026#8217;officina meccanica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo, rispetto alla condizione di detenzione di L. D.B., opera un dettagliato \u0026#171;excursus sulla sua vicenda criminale, sulla sua posizione giuridica, e sul percorso trattamentale effettuato fino ad oggi\u0026#187;, riferendo che, \u0026#171;grazie all\u0026#8217;apertura creatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019\u0026#187;, il suddetto detenuto, che non ha mai collaborato con la giustizia, dal dicembre 2020 sta fruendo regolarmente di permessi premio, durante i quali ha sempre mantenuto \u0026#171;un comportamento ligio e corretto, in perfetta adesione alle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza\u0026#187;, sicch\u0026#233;, \u0026#171;laddove non avesse riportato condanna per reato ostativo, avrebbe ben potuto gi\u0026#224; accedere alla semilibert\u0026#224; in virt\u0026#249; del principio della progressione trattamentale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ricorda ancora il rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 74 del 2020, ha riconosciuto la possibilit\u0026#224; di concedere, in via provvisoria ed urgente, la semilibert\u0026#224; cosiddetta \u0026#8220;surrogatoria\u0026#8221; dell\u0026#8217;affidamento in prova ai condannati che debbano espiare un residuo di pena contenuto entro il limite dei quattro anni, previo riconoscimento del presupposto del \u0026#171;grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di specie, a giudizio del rimettente, l\u0026#8217;urgenza del provvedimento richiesto \u0026#171;dovrebbe ravvisarsi nel rischio di perdere una valida opportunit\u0026#224; lavorativa\u0026#187; che, assicurando al condannato un reddito, \u0026#171;lo potrebbe tenere lontano da quello stile di vita deviante che lo aveva condotto all\u0026#8217;attuale detenzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, secondo il giudice a quo, anche all\u0026#8217;esito dello scioglimento del cumulo, la frazione di pena relativa al reato ostativo di cui all\u0026#8217;art. 74 t.u. stupefacenti \u0026#232; da considerarsi ancora in espiazione e il decisum di cui alla sentenza di questa Corte n. 253 del 2019 non \u0026#232; estensibile a benefici o misure diverse dai permessi premio, sicch\u0026#233; solo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate consentirebbe di vagliare nel merito l\u0026#8217;istanza di concessione della semilibert\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, osserva il rimettente, \u0026#171;senza la preclusione dell\u0026#8217;art. 4 bis L.P. sussisterebbero effettivamente tutti gli altri presupposti per poter concedere la misura richiesta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il rimettente riassume i passaggi essenziali della motivazione della indicata sentenza n. 253 del 2019, la quale, a suo giudizio, \u0026#171;ha censurato solo il carattere assoluto della presunzione di pericolosit\u0026#224; connessa all\u0026#8217;atteggiamento non collaborativo del condannato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo richiama, altres\u0026#236;, gli argomenti offerti dall\u0026#8217;ordinanza n. 97 del 2021, in cui questa Corte avrebbe prospettato la necessit\u0026#224;, per risolvere il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., di trasformare in relativa la presunzione di pericolosit\u0026#224;, ora assoluta, che incombe sui detenuti per reati ostativi, anche per la concessione della liberazione condizionale ai condannati alla pena dell\u0026#8217;ergastolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, si tratterebbe di argomenti che, se pure espressi \u0026#171;in relazione alla pena perpetua\u0026#187;, sarebbero \u0026#171;perfettamente calzanti anche alle pene temporanee come \u0026#232; quella in esame\u0026#187;, giacch\u0026#233; in ogni caso \u0026#171;resta valido il principio generale per il quale la collaborazione non pu\u0026#242; essere ritenuta l\u0026#8217;unica strada possibile\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Magistrato di sorveglianza di Avellino precisa che l\u0026#8217;intervento invocato, dal punto di vista soggettivo, riguarda esclusivamente il condannato per un reato ostativo diverso da quelli di contesto mafioso (comunque contenuto nell\u0026#8217;elenco di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit.), il quale, per un verso non ha mai collaborato con la giustizia, ma, per altro verso, durante il percorso carcerario, \u0026#171;ha dato concreti segnali di attenuazione della sua pericolosit\u0026#224; e di inattualit\u0026#224; di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, tanto da venire ammesso a beneficiare reiteratamente di permessi premio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dal punto di vista oggettivo, il giudice a quo invoca un intervento che consenta l\u0026#8217;accesso a una misura, quella della semilibert\u0026#224;, \u0026#171;pi\u0026#249; contenuta rispetto alla pi\u0026#249; favorevole misura dell\u0026#8217;affidamento in prova\u0026#187;, dal momento che essa non interrompe il contatto quotidiano con il carcere e consente \u0026#171;un controllo pi\u0026#249; incisivo e pregnante\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a giudizio del rimettente, l\u0026#8217;attuale preclusione non appare ragionevole, alla luce della riconosciuta \u0026#8211; dalla giurisprudenza sia costituzionale, sia di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; funzione \u0026#171;pedagogico-propulsiva\u0026#187; assolta dai permessi premio, di cui l\u0026#8217;interessato ha gi\u0026#224; ampiamente goduto e la cui fruizione avverrebbe \u0026#171;proprio in vista della futura ed eventuale concessione di ulteriori e pi\u0026#249; ampi benefici\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per il giudice a quo, \u0026#171;[i]l gradino ad essi immediatamente successivo\u0026#187; potrebbe essere appunto la semilibert\u0026#224;, la quale, fra tutte le misure alternative in astratto concedibili, sarebbe quella maggiormente idonea ad orientare il processo rieducativo del condannato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Magistrato di sorveglianza di Avellino dubita, in riferimento agli artt.3 e 27, terzo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della \u0026#171;semilibert\u0026#224;, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all\u0026#8217;art. 50 comma 2 L.P.\u0026#187;, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell\u0026#8217;art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorch\u0026#233; siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l\u0026#8217;attualit\u0026#224; dei collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nelle more del giudizio costituzionale, \u0026#232; intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonch\u0026#233; di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2022, n. 199;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto qui rileva, il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, prevede all\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l\u0026#8217;integrale sostituzione del comma 1-bis dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., e l\u0026#8217;aggiunta di tre nuovi commi (1-bis.1, 1-bis.1.1 e 1-bis.2);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosit\u0026#224; ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilit\u0026#224; di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto ai detenuti e agli internati per delitti di contesto mafioso e, in generale, di tipo associativo, i benefici possono essere loro concessi purch\u0026#233; dimostrino l\u0026#8217;adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o \u0026#171;l\u0026#8217;assoluta impossibilit\u0026#224; di tale adempimento\u0026#187;, nonch\u0026#233; alleghino elementi specifici \u0026#8211; diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall\u0026#8217;organizzazione criminale di eventuale appartenenza \u0026#8211; che consentano di escludere l\u0026#8217;attualit\u0026#224; di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato \u0026#232; stato commesso, nonch\u0026#233; il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonch\u0026#233;, ancora, la sussistenza di iniziative dell\u0026#8217;interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie, sia in quelle della giustizia riparativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ai detenuti per i restanti reati indicati dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. si richiede il rispetto delle medesime condizioni, depurate, tuttavia, da indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo, sicch\u0026#233; la richiesta allegazione deve avere ad oggetto elementi idonei ad escludere l\u0026#8217;attualit\u0026#224; dei collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato \u0026#232; stato commesso (non anche il pericolo di ripristino dei collegamenti con tale contesto);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, prevede l\u0026#8217;ampliamento delle fonti di conoscenza a disposizione della magistratura di sorveglianza e la modifica del relativo procedimento, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;onere in capo al detenuto di fornire idonei elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall\u0026#8217;istruttoria, dell\u0026#8217;attuale sussistenza di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato \u0026#232; stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, si \u0026#232; in presenza di una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame e, per quel che qui particolarmente interessa, di una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosit\u0026#224; del condannato per reati ostativi non collaborante, cui \u0026#232; concessa \u0026#8211; sia pur in presenza degli stringenti requisiti ricordati \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di domandare, tra l\u0026#8217;altro, la concessione della misura della semilibert\u0026#224; e, cos\u0026#236;, di vedere vagliata nel merito la propria istanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale modifica incide immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#171;la giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; quando le modifiche apportate incidono cos\u0026#236; \u0026#8220;profondamente sull\u0026#8217;ordito logico che sta alla base delle censure prospettate\u0026#8221; (ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021), oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente (ordinanza n. 55 del 2020) \u0026#8211; \u0026#232; costante nel ricavarne la necessit\u0026#224; di restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest\u0026#8217;ultimo, sia verificare l\u0026#8217;influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate (ordinanza n. 243 del 2021), sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative (ordinanze n. 97 del 2022, n. 60 del 2021 e n. 185 del 2020)\u0026#187; (ordinanza n. 227 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis, c. 1, della legge n. 354 del 1975 [nella specie, delitti di cui all\u0027art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990] - Omessa previsione della possibilit\u0026#224; di concedere la semilibert\u0026#224;, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all\u0027art. 50, c. 2, della legge n. 354 del 1975, anche a tali detenuti i quali non abbiano prestato attivit\u0026#224; di collaborazione con la giustizia ma abbiano avuto accesso ai permessi premio, sulla base di elementi dai quali \u0026#232; stata desunta l\u0027assenza di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata e del pericolo del loro ripristino.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45353","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della disciplina censurata - Restituzione degli atti - Condizioni. (Classif. 111011),","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull\u0027ordito logico che sta alla base delle censure prospettate oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente, è necessario restituire gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, spettando a quest\u0027ultimo, sia verificare l\u0027influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44405; O. 60/2021 - mass. 43750; O. 185/2020 - mass. 43315; O. 55/2020 - mass. 42497\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45354","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45354","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di contesto mafioso (nella specie: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Possibilità di concedere la semilibertà c.d. surrogatoria, anche a chi non abbia prestato attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l\u0027attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta modifica della disciplina censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ ordinata la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Avellino, per la valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all\u0027art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l\u0027attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come conv., incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l\u0027altro, la concessione della semilibertà e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45353","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|