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Uff.\" n. 74 del 15 marzo 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO \r\n ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. \r\n LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO \r\n PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma \r\n terzo, 3, comma primo, 7, primo, penultimo ed ultimo comma, 65 e 72 \r\n t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio \r\n 1934, n. 1214; degli artt. 10, comma secondo, 11, ultimo comma e 13, \r\n primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; degli \r\n artt. 2, 8, 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161; dell\u0027art. 16 del \r\n Regolamento dei servizi della Corte dei conti approvato con \r\n deliberazione delle S.U. della Corte stessa del 25 giugno 1915; \r\n dell\u0027art. 38 del Regolamento approvato dalle S.U. il 2 luglio 1913; \r\n dell\u0027art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691; dell\u0027art. 60, \r\n penultimo ed ultimo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; dell\u0027art. \r\n 4, comma secondo, del d.1. 5 maggio 1948, n. 589 (t.u. delle leggi \r\n sull\u0027ordinamento della Corte dei conti e leggi successive), promosso \r\n con ordinanza 6 maggio 1977 del Magistrato relatore della seconda \r\n sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel giudizio reso dal \r\n Tesoriere del Comune di Aieta, iscritta al n. 292 del registro \r\n ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 190 del 13 luglio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice \r\n relatore Luigi Oggioni; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per \r\n il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza 26 aprile 1977 il Presidente della seconda sezione \r\n giurisdizionale della Corte dei conti designava il referendario dott. \r\n Sciarretta quale relatore sui conti degli Enti locali della Calabria. \r\n Questi, con ordinanza emessa il 6 maggio 1977, nell\u0027esercizio delle \r\n dette funzioni nel giudizio sul conto reso dal Tesoriere del Comune di \r\n Aieta, ai sensi dell\u0027art. 29 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, premesso che \r\n doveva pregiudizialmente essere accertata la legittimit\u0026#224; della propria \r\n costituzione quale \"giudice relatore\" ai sensi dell\u0027art. 158 cod. \r\n proc. civ. sia sotto il profilo della validita della investitura, sia \r\n sotto il profilo delle necessarie garanzie di indipendenza \r\n nell\u0027esercizio di funzioni giurisdizionali, si considerava legittimato \r\n a sollevare in quella sede questioni di costituzionalit\u0026#224; ai fini \r\n dell\u0027accertamento suddetto, dovendosi, a suo avviso, ravvisare un \r\n parallelismo tra le funzioni assegnate al referendario relatore nel \r\n processo contabile e quelle del giudice istruttore nel processo civile. \r\n E ci\u0026#242; in quanto l\u0027attivit\u0026#224; del relatore consisterebbe essenzialmente \r\n nella formulazione di \"proposte\" dalle quali dipenderebbe l\u0027ulteriore \r\n svolgimento del processo, e che, \"pur non avendo tali proposte \r\n carattere decisorio\", giustificherebbero il riconoscimento di detta \r\n legittimazione in analogia a quanto stabilito dalla giurisprudenza di \r\n questa Corte, che avrebbe ritenuto ammissibile la questione sollevata \r\n dal giudice penale di sorveglianza quando \u0026#232; chiamato a rendere il \r\n parere di cui all\u0027art. 144 cod. pen. sulla ammissione del condannato \r\n alla libert\u0026#224; condizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto alla rilevanza delle questioni attinenti alla investitura \r\n del relatore ed alle garanzie di indipendenza, il detto referendario \r\n relatore osservava che, concernendo le dette questioni, la norma che \r\n consente la nomina del Presidente della Corte da parte del Governo \r\n (art. 7 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214), l\u0027eventuale caducazione della \r\n stessa norma avrebbe l\u0027effetto di escludere la legittimit\u0026#224; della \r\n nomina e, conseguenzialmente, la legittimit\u0026#224; sia della assegnazione \r\n del presidente della seconda sezione giurisdizionale, effettuata \r\n appunto dal Presidente della Corte, sia della designazione del \r\n relatore, effettuata dal presidente di sezione. Il relatore, quindi, in \r\n caso di accoglimento delle censure e di conseguente annullamento della \r\n norma, risulterebbe carente di legittimazione alle funzioni \r\n assegnategli, dal che ovviamente deriverebbe la pregiudizialit\u0026#224; della \r\n questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; premesso, il giudice a quo passava ad illustrare le censure \r\n contro il menzionato art. 7 del t.u. n. 1214 del 1934, osservando in \r\n sostanza che, in base a tale norma, la scelta del Presidente della \r\n Corte sarebbe affidata all\u0027arbitrio del Governo che adotterebbe al \r\n riguardo criteri di natura politica ed inciderebbe comunque \r\n sull\u0027indipendenza dell\u0027Istituto, sotto molteplici aspetti che \r\n andrebbero identificati nella possibilit\u0026#224; di influire sul vertice \r\n dell\u0027Istituto mediante la scelta dal momento della nomina (che porrebbe \r\n il presidente reggente nel periodo intermedio, a volte di diversi mesi, \r\n in posizione di subordinazione nei confronti del Governo ai fini di una \r\n eventuale nomina definitiva); sia nel potere esclusivo del Governo di \r\n provocare il parere sulla inamovibilit\u0026#224; del presidente da parte della \r\n Commissione parlamentare prevista dall\u0027art. 8 t.u. n. 1214 del 1934; \r\n sia nella corresponsione al Presidente della Corte di un compenso per \r\n lavoro straordinario, che sarebbe rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del \r\n Presidente del Consiglio; sia nel sistema di conferimento di incarichi \r\n esterni presso pubbliche amministrazioni ex artt. 7, ultimi due commi, \r\n del t.u. suddetto e 8 e 9 legge 21 marzo 1953, n. 161, che sarebbe tale \r\n da creare un intreccio di interessi fra il Presidente della Corte e i \r\n capi delle amministrazioni stesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa possibilit\u0026#224; di influenza causerebbe gravi disfunzioni in \r\n seno alla Corte data l\u0027ampiezza dei poteri del Presidente che avrebbe \r\n la facolt\u0026#224; di trasferire i magistrati da un ufficio all\u0027altro ex art. \r\n 16 del Regolamento approvato dalle sezioni unite il 25 giugno 1915, e \r\n potrebbe a sua volta influire sulle promozioni a scelta previste dagli \r\n artt. 10 e 13 legge 20 dicembre 1961, n. 1345, essendo presidente del \r\n Consiglio di presidenza di cui \u0026#232; richiesto il parere, e sarebbe \r\n titolare, col Governo, dell\u0027iniziativa del procedimento disciplinare ai \r\n sensi dell\u0027art. 8 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tutto quanto premesso si rifletterebbe anche sulla indipendenza del \r\n \"gruppo di vertice della Corte (presidenti di sezione e Procuratore \r\n generale) come componenti del Consiglio di presidenza e, comunque, come \r\n componenti del gruppo nell\u0027ambito del quale normalmente si esercita la \r\n scelta del Presidente da parte del Governo e che quindi, pur essendo \r\n magistrati, si troverebbero nella prospettiva di accedere a funzioni \r\n pi\u0026#249; elevate per effetto di decisioni discrezionali di un organo della \r\n pubblica amministrazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In base a tutto ci\u0026#242;, il giudice a quo ha quindi ritenuto di \r\n sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 7, primo \r\n comma, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, per la violazione degli artt. 100, \r\n ultimo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. \r\n concretantesi appunto nella lamentata ingerenza governativa nei \r\n confronti del Presidente e dei magistrati pi\u0026#249; elevati della Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il giudice a quo denunzia poi ulteriori vizi di legittimit\u0026#224;, \r\n questa volta attinenti alla pretesa lesione della propria indipendenza \r\n in quanto gli verrebbe tolta la dovuta serenit\u0026#224; ed autonomia di \r\n giudizio per effetto della possibile privazione delle funzioni delle \r\n quali \u0026#232; investito, mediante l\u0027assegnazione alle funzioni requirenti \r\n per disposizione del Presidente della Corte, in virt\u0026#249; dell\u0027art. 11, \r\n ultimo comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come pure del possibile \r\n trasferimento da parte del Presidente ad altra sezione giurisdizionale \r\n (ex art. 2, secondo comma, legge 21 marzo 1953, n. 161), o ad altro \r\n ufficio della Corte (ex art. 16 del Regolamento 25 giugno 1915). E ci\u0026#242; \r\n anche senza il suo consenso e senza la possibilit\u0026#224; di un effettivo \r\n controllo della sussistenza di ragioni valide alla base dei \r\n trasferimenti, e comunque in assenza di criteri obbiettivi \r\n predeterminati al riguardo, a differenza di quanto accadrebbe non solo \r\n per i magistrati ordinari e dei tribunali amministrativi, che possono \r\n ricorrere ad organi elettivi appositamente previsti, ma perfino per \r\n quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, i quali pure \r\n godrebbero di garanzie superiori, potendo ricorrere al Consiglio di \r\n amministrazione competente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, secondo il giudice a quo, le citate norme (art. 11, \r\n ultimo comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345; art. 2, secondo comma, \r\n legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 16 Regolamento 25 giugno 1915) \r\n contrasterebbero con i principi garantiti dagli artt. 100, 101 e 108 \r\n Cost., nonch\u0026#233; col principio di eguaglianza garantito dall\u0027art. 3 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, con gli stessi articoli confliggerebbe l\u0027art. 38 del \r\n Regolamento approvato dalle sezioni riunite della Corte il 2 luglio \r\n 1913, in quanto prevede che del Consiglio di presidenza, dotato di ampi \r\n poteri sullo status dei magistrati, facciano parte i soli presidenti di \r\n sezione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo il giudice a quo, inoltre, pure illegittimi per contrasto \r\n con i ripetuti precetti costituzionali sarebbero gli articoli 10 \r\n secondo comma, e 13, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. \r\n 1345, nonch\u0026#233; l\u0027art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691, poich\u0026#233; \r\n prevederebbero le promozioni da referendario a primo referendario, \r\n attribuendo poteri discrezionali al Presidente ed al Consiglio di \r\n presidenza. Un ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; delle norme suddette \r\n dovrebbe poi ravvisarsi nella presunta violazione dell\u0027art. 24 Cost. \r\n giacch\u0026#233; gli ampi poteri conferiti al Consiglio di presidenza \r\n finirebbero col conculcare l\u0027effettiva possibilit\u0026#224; di tutela degli \r\n interessati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il giudice a quo, proseguendo l\u0027esame nell\u0027ambito della normativa \r\n regolante i vari aspetti della vita dell\u0027Istituto, in relazione agli \r\n invocati precetti costituzionali, riteneva di valutare la legittimit\u0026#224; \r\n o meno della cos\u0026#236; detta \"giurisdizione domestica\" della Corte dei \r\n conti. Le sezioni riunite, cio\u0026#232; il collegio cui appunto in virt\u0026#249; di \r\n tale speciale giurisdizione \u0026#232; attribuita la cognizione dei \r\n provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati e del personale \r\n della Corte, sarebbero infatti ben lungi dal garantire l\u0027indipendenza \r\n esterna ed interna dei magistrati, a causa della commistione di \r\n funzioni che tale giudizio comporterebbe, concorrendo a formare le \r\n sezioni stesse magistrati in cui coinciderebbero funzioni correlate \r\n all\u0027amministrazione del personale e funzioni giudicanti aventi ad \r\n oggetto proprio la verifica della legittimit\u0026#224; dell\u0027esercizio delle \r\n prime. Per quanto riguarda le forme in cui si attua tale giurisdizione, \r\n poi, secondo il giudice a quo, si dovrebbero rilevare precisi vizi di \r\n illegittimit\u0026#224; degli artt. 1, terzo comma, 3, primo comma, e 65 del \r\n t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, che prevedono la giurisdizione domestica, \r\n affidano la presidenza delle sezioni riunite al Presidente e \r\n stabiliscono l\u0027unicit\u0026#224; del grado di giudizio in materia; nonch\u0026#233; \r\n illegittimit\u0026#224; dell\u0027art. 2 legge 21 marzo 1953, n. 161, che nel \r\n disporre le modalit\u0026#224; di formazione delle sezioni riunite non \r\n stabilisce alcun criterio per la scelta dei magistrati chiamati \r\n annualmente a farne parte; degli artt. 72 del citato r.d. n. 1214 del \r\n 1934 e 60 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che imporrebbero la \r\n partecipazione del Procuratore generale al giudizio in veste di \r\n pubblico ministero, in palese difformit\u0026#224; da quanto generalmente \r\n previsto negli altri sistemi di giustizia predisposti a tutela dei \r\n dipendenti pubblici e privati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ci\u0026#242; sarebbero violati i gi\u0026#224; menzionati precetti di cui agli \r\n artt. 100, 101 e 108 della Costituzione e, in pi\u0026#249;, anche il principio \r\n di eguaglianza e il diritto di difesa rispettivamente garantiti dagli \r\n artt. 3 e 24 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, il giudice a quo prospetta in argomento, e sempre in \r\n relazione ai detti precetti costituzionali, profili di illegittimit\u0026#224; \r\n del citato art. 16 del Regolamento 25 giugno 1915, in quanto \r\n consentirebbe che i componenti del collegio giudicante possano essere \r\n rimossi dall\u0027ufficio giurisdizionale o di controllo del quale sono \r\n titolari, per atto discrezionale del Presidente; dell\u0027art. 4, secondo \r\n comma, del d.l. 5 maggio 1948, n. 589, che consentirebbe il \r\n trasferimento dei componenti del collegio dalle funzioni giudicanti \r\n alle requirenti senza prefissare i criteri e requisiti oggettivi e \r\n soggettivi al riguardo; degli artt. 7, penultimo e ultimo comma t.u. n. \r\n 1214 del 1934 e 13 legge 20 dicembre 1961, che prevedono la promozione \r\n \"a scelta\" dei consiglieri a presidenti di sezione, su proposta del \r\n Presidente del Consiglio e previo parere del Consiglio di presidenza, \r\n esponendo i componenti delle sezioni riunite ad una evidente soggezione \r\n verso i vertici dell\u0027istituto; degli artt. 8 e 9 della legge 21 marzo \r\n 1953, n. 161, che regolano la materia degli incarichi speciali ai \r\n magistrati della Corte dei conti affidandone la proposta al Presidente \r\n del Consiglio, previo parere del Consiglio di presidenza, quando si \r\n tratti di mansioni che implichino il collocamento fuori ruolo, e \r\n rimettono negli altri casi alla determinazione del Presidente la \r\n partecipazione dei magistrati ai lavori della Corte dei conti, e in tal \r\n modo egualmente incidendo sull\u0027indipendenza dei componenti le sezioni \r\n unite. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In questa sede si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso come per legge dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato, che ha depositato ritualmente le proprie difese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura eccepisce anzitutto l\u0027inammissibilit\u0026#224; delle questioni \r\n sollevate per difetto di legittimazione del giudice a quo. Invero, pur \r\n prescindendo dalla configurabilit\u0026#224; in astratto di un \"giudizio\" nel \r\n procedimento di controllo sui conti degli agenti contabili, il \r\n magistrato relatore, nel sistema predisposto dalla legge (artt. 27 \r\n segg. t.u. 13 agosto 1933, n. 1038), sarebbe chiamato ad esplicare \r\n attivit\u0026#224; prive di natura decisoria, che si concludono in semplici \r\n proposte in ordine al conto esaminato, mentre, per costante \r\n giurisprudenza, la legittimazione a promuovere una questione \r\n incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale spetterebbe soltanto ad una \r\n autorit\u0026#224; giurisdizionale che abbia competenza ad emettere \r\n provvedimenti decisori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, inammissibili per altro verso sarebbero le questioni \r\n sollevate in relazione a norme regolamentari, come tali non soggette al \r\n sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, le questioni sarebbero infondate perch\u0026#233; i principi \r\n costituzionali concernenti la indipendenza dei magistrati invocati \r\n nell\u0027ordinanza di rinvio non sarebbero lesi dalle norme impugnate in \r\n quanto il potere governativo di nomina dei consiglieri della Corte dei \r\n conti, come gi\u0026#224; riconosciuto dalla sentenza n. 1 del 1967 della Corte \r\n costituzionale, non inciderebbe sulla loro indipendenza n\u0026#233; su quella \r\n dell\u0027Istituto, che andrebbe ricercata non nei modi con cui si provvede \r\n a regolare la nomina dei suoi membri, ma in quelli che attengono allo \r\n svolgimento delle funzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sarebbe pertanto da escludere la violazione sia dell\u0027articolo 100, \r\n terzo comma, Cost. perch\u0026#233; la scelta di un magistrato per le funzioni \r\n di presidente rappresenterebbe la garanzia migliore di indipendenza \r\n dell\u0027Istituto e dei suoi componenti, sia dell\u0027art. 101, secondo comma, \r\n in quanto, anche durante la vacanza della carica ed in attesa della \r\n relativa nomina, tutti i magistrati restano vincolati sempre e soltanto \r\n al rispetto della legge; sia dell\u0027art. 108, secondo comma, in quanto \r\n l\u0027indipendenza caratterizzerebbe in ogni momento l\u0027opera dei giudici \r\n della Corte dei conti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sarebbe poi da escludere la stessa ipotizzabilit\u0026#224; delle lamentate \r\n violazioni del diritto di difesa e del principio di eguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato ha depositato nei termini una \r\n memoria illustrativa con cui svolge ampiamente le tesi gi\u0026#224; \r\n prospettate, insistendo anzitutto nel riaffermare il difetto di \r\n legittimazione del giudice a quo a sollevare questione di legittimit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare l\u0027Avvocatura pone in evidenza, attraverso l\u0027esame \r\n del procedimento del giudizio di conto, la natura peculiare della fase \r\n affidata al magistrato relatore, che si esaurirebbe nella acquisizione \r\n degli elementi su cui si svolger\u0026#224; il giudizio e in una semplice \r\n proposta che precede la fase giurisdizionale vera e propria, senza che \r\n possa quindi fondatamente istituirsi un parallelo fra la figura del \r\n relatore, sprovvisto di poteri che rivestano una autonoma \r\n configurazione rispetto al collegio giudicante, e quelle del giudice \r\n istruttore penale e del giudice di sorveglianza, che di tali poteri \r\n sono invece ampiamente provvisti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; il richiamo alla giurisprudenza della Corte concernente \r\n l\u0027ammissibilit\u0026#224; di una questione sollevata dal giudice di sorveglianza \r\n in sede di emissione del parere sulla liberazione condizionale sarebbe \r\n pertinente, poich\u0026#233; detta ipotesi riguarderebbe un\u0027attivit\u0026#224; dotata di \r\n autonomia e rilevanza esterna rispetto ad altri organi che intervengono \r\n in quel procedimento, autonomia e rilevanza che, invece, non sarebbero \r\n riscontrabili nei compiti demandati al relatore nel giudizio di conto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e D\u0027altra parte, prosegue l\u0027Avvocatura, secondo la giurisprudenza \r\n della Corte costituzionale, ai fini dell\u0027accertamento della regolarit\u0026#224; \r\n della costituzione del giudice ai sensi dell\u0027art. 158 cod. proc. civ., \r\n legittimato a sollevare questioni in questa sede sarebbe soltanto il \r\n giudice chiamato a decidere nel merito la controversia, in quanto egli \r\n solo sarebbe in grado di valutare se la soluzione della questione \r\n stessa costituisca presupposto necessario della propria decisione. E \r\n pertanto, anche sotto questo profilo, dovrebbe escludersi \r\n l\u0027ammissibilit\u0026#224; della questione sollevata dal relatore nel giudizio di \r\n conto, che non ha ovviamente poteri di tale natura. L\u0027Avvocatura \r\n eccepisce, inoltre, l\u0027irrilevanza delle questioni sollevate sotto il \r\n profilo della invalidit\u0026#224; dell\u0027investitura del relatore, affermando che \r\n l\u0027eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; dell\u0027art. 7 t.u. n. 1214 del \r\n 1934, resterebbe senza effetto sulla nomina gi\u0026#224; avvenuta, che \r\n permarrebbe sempre valida perch\u0026#233; l\u0027efficacia della norma dichiarata \r\n illegittima cessa a far tempo dal giorno successivo alla dichiarazione \r\n di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche per quanto riguarda il merito, l\u0027Avvocatura ribadisce le tesi \r\n gi\u0026#224; svolte, facendo richiamo alla giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale ed osservando, in particolare, che i poteri gerarchici e \r\n funzionali di cui \u0026#232; investito il Presidente della Corte dei conti non \r\n inciderebbero sulla indipendenza degli altri magistrati della Corte \r\n stessa, trattandosi di poteri miranti, sostanzialmente, proprio alla \r\n salvaguardia della indipendenza dell\u0027Istituto, e tali da garantire \r\n l\u0027esclusione di ingerenze estranee anche attraverso l\u0027intervento di un \r\n organo collegiale (Consiglio di presidenza), che limiterebbe la \r\n discrezionalit\u0026#224; dei poteri stessi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da ultimo l\u0027Avvocatura afferma che le questioni sollevate sarebbero \r\n comunque irrilevanti ai fini del giudizio assegnato al relatore, ed \r\n insiste quindi perch\u0026#233; la Corte voglia pronunziarne l\u0027inammissibilit\u0026#224; \r\n o l\u0027irrilevanza o, comunque, l\u0027infondatezza. Con ulteriore atto di \r\n deduzione, l\u0027Avvocatura ha sviluppato e ribadito il suo assunto e le \r\n sue eccezioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La questione in esame \u0026#232; sollevata con ordinanza emessa dal \r\n magistrato referendario, componente la II Sezione giurisdizionale della \r\n Corte dei Conti, designato quale relatore nei giudizi sui conti resi o \r\n da rendersi da parte degli agenti contabili degli enti locali compresi \r\n nell\u0027ambito della Regione Calabria e, nel caso, sul conto reso dal \r\n tesoriere del Comune di Aieta (artt. 26, 27, 28 e 29 r.d. n. 1038 del \r\n 1933). Si assume che, dovendo esso referendario accertare anzitutto la \r\n \"legittimit\u0026#224; della propria costituzione\" sotto il duplice profilo \r\n della validita della investitura nelle funzioni di relatore, \r\n proveniente da parte del Presidente della sezione e, a sua volta, da \r\n parte del Presidente della Corte, nonch\u0026#233; dovendo accertare la \r\n sussistenza delle necessarie garanzie di indipendenza dei membri della \r\n Corte, l\u0027accertamento condurrebbe a ritenere non manifestamente \r\n infondata la questione di legittimit\u0026#224; della normativa concernente \r\n l\u0027ordinamento della Corte stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In particolare, detta normativa apparirebbe viziata nei seguenti \r\n punti: a) ingerenza del Governo nella nomina del Presidente della Corte \r\n e mancata indipendenza dei magistrati della Corte di qualifica pi\u0026#249; \r\n elevata, nei confronti del Governo; b) mancanza di garanzie per i \r\n magistrati in ordine al mutamento di funzioni ed ai trasferimenti \r\n dall\u0027uno all\u0027altro degli uffici giudiziari; c) assenza di criteri \r\n predeterminati per le promozioni a scelta; d) difetto di garanzie in \r\n sede di giurisdizione cosiddetta domestica, sia per i componenti del \r\n collegio giudicante, sia per i magistrati da essi giudicati. Il tutto \r\n in relazione agli artt. 3, 24, 100, ultimo comma, 101, secondo comma, e \r\n 108, secondo comma, Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - L\u0027Avvocatura dello Stato ha eccepito l\u0027inammissibilit\u0026#224; della \r\n questione per carenza nel magistrato relatore di legittimazione a \r\n sollevarla, in quanto privo di competenza e poteri decisori in ordine \r\n al conto da esaminare, essendogli attribuito nella fase preliminare \r\n soltanto il potere di formulare \"proposte\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027Avvocatura richiama in argomento la giurisprudenza di questa \r\n Corte, che avrebbe costantemente riconosciuto l\u0027attivit\u0026#224; decisionale \r\n come elemento condizionante la legittimit\u0026#224; di iniziativa in proposito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa eccezione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va rilevato che il \"giudizio sui conti\", come tale e con tale \r\n denominazione regolato dagli artt. 27 e seguenti r.d. 3 agosto 1933, n. \r\n 1038, inizia con il deposito del conto nella Segreteria della \r\n competente Sezione giurisdizionale, e, per effetto di tale deposito, \r\n l\u0027agente dell\u0027Amministrazione va considerato \"costituito in giudizio\" \r\n (art. 45, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I compiti funzionali attribuiti al magistrato relatore consistono \r\n nel \"procurare, se del caso, la parificazione del conto, nell\u0027esaminare \r\n il conto sulla base dei documenti allegati e degli altri che il \r\n relatore possa avere comunque acquisiti e nel correggere eventuali \r\n errori materiali\" (art. 28 citato r.d. del 1933)\". Segue la \r\n comunicazione di una sua relazione al Presidente della Sezione con le \r\n conclusioni che possono essere o pel discarico del contabile o per la \r\n sua condanna o per la rettifica dei resti ovvero per provvedimenti \r\n interlocutori. A parte l\u0027ipotesi in cui il relatore proponga il \r\n discarico del contabile, e con tale proposta concordi il visto del \r\n Procuratore Generale e l\u0027avviso del Presidente della Sezione, nel qual \r\n caso \u0026#232; quest\u0027ultimo che provvede con decreto, \u0026#232; sufficiente che il \r\n relatore proponga la condanna o un provvedimento interlocutorio, \r\n perch\u0026#233; si dia necessariamente luogo alla iscrizione del conto nel \r\n ruolo di udienza (artt. 30, 31, 32 e 33 citato r.d. del 1933). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto ora descritto consente anzitutto di riconoscere che, anche \r\n nel caso in esame, si verifica la condizione prescritta dagli artt. 1 \r\n legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, nel \r\n senso che questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale vanno sollevate \"nel \r\n corso di un giudizio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La tipicit\u0026#224; dell\u0027iter attraverso le fasi del giudizio sui conti \r\n non impedisce che sia qui da ritenere verificata l\u0027ipotesi di \"giudizio \r\n in corso\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - L\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224;, proposta dall\u0027Avvocatura ha, \r\n tuttavia, il suo cardine nell\u0027asserita carenza nel giudice a quo di \r\n poteri propriamente di natura decisoria, spettandogli soltanto poteri \r\n di natura ordinatoria e strumentale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte osserva anzitutto che, nel peculiare sistema in esame, \r\n quale sopra richiamato, la sfera di poteri assegnati al giudice \r\n relatore si presenta di notevole ampiezza di contenuto, comprendendo \r\n sia poteri di accertamento di conformit\u0026#224; degli atti alle norme \r\n vigenti, sia poteri istruttori, sia di impulso processuale, tutti \r\n concorrenti e necessari per la definizione del giudizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le conclusioni del relatore conseguono ad un accertamento sulla \r\n regolarit\u0026#224; o meno delle poste contabili ed implicano un giudizio, \r\n tanto pi\u0026#249; determinante, nel caso che le conclusioni siano per la \r\n condanna del contabile, nel qual caso, come si \u0026#232; detto, il Presidente \r\n della Sezione \u0026#232; tenuto a fissare l\u0027udienza per la discussione del \r\n giudizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A queste considerazioni si aggiunge l\u0027altra che ha riguardo alla \r\n natura della questione quale risulta sollevata, secondo una \r\n prospettazione che s\u0027incentra nel dubbio del giudice sulla legittimit\u0026#224; \r\n della propria costituzione, ai sensi dell\u0027art. 158 c.p.c. norma di \r\n rito richiamata dall\u0027art. 26 citato r.d. n. 1038 del 1933: legittimit\u0026#224; \r\n di costituzione che si risolve, come generalmente ritenuto, in difetto \r\n di giurisdizione. La sentenza di questa Corte n. 71 del 1975 ha appunto \r\n riconosciuto anche al giudice singolo \"il potere-dovere di verificare \r\n d\u0027ufficio la regolarit\u0026#224; della sua costituzione in giudizio, in \r\n rapporto alla legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che la \r\n disciplinano ed in rapporto alla sussistenza di vizi concernenti la sua \r\n nomina\". La questione in esame postula l\u0027applicazione dello stesso \r\n principio, con il conseguente riconoscimento della appartenenza al \r\n giudice relatore della titolarit\u0026#224; a sollevarla. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La questione \u0026#232;, peraltro, inammissibile sotto diversi profili \r\n di intrinseca irrilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione riguarda, anzitutto, l\u0027art. 7 del t.u. 12 luglio 1934, \r\n n. 1214, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei \r\n ministri la competenza a proporre la nomina del Presidente della Corte \r\n dei conti. Il potere cos\u0026#236; riconosciuto avrebbe un contenuto cos\u0026#236; \r\n latamente discrezionale da sconfinare nell\u0027arbitrio, incidendo sulla \r\n indipendenza dell\u0027Istituto, la quale sarebbe condizionata per effetto \r\n del censurato potere, sia in funzione della scelta del momento \r\n opportuno della nomina del Presidente, sia in connessione con \r\n l\u0027iniziativa governativa in materia disciplinare nei confronti del \r\n Presidente, sia per effetto della corresponsione discrezionale da parte \r\n del Governo di compensi speciali per lavoro straordinario, sia in \r\n conseguenza delle relazioni che si porrebbero fra lo stesso Presidente \r\n ed i capi delle pubbliche amministrazioni in occasione del conferimento \r\n di incarichi retribuiti ai componenti della Corte presso le \r\n amministrazioni stesse. E, sempre secondo l\u0027ordinanza, il potere di \r\n nomina del Presidente da parte del Governo si rifletterebbe \r\n negativamente anche su altri aspetti del funzionamento della Corte, \r\n collegati all\u0027esercizio di poteri diretti del Presidente stesso, \r\n indicati nella facolt\u0026#224; di trasferimento dei magistrati da un ufficio \r\n all\u0027altro ex art. 16 del regolamento approvato dalle Sezioni Riunite \r\n della Corte dei conti il 25 giugno 1915; nell\u0027influenza sulle \r\n determinazioni del Consiglio di presidenza da lui presieduto e chiamato \r\n a dare pareri ai fini delle promozioni a scelta dei magistrati; nella \r\n titolarit\u0026#224; della iniziativa in materia disciplinare a norma dell\u0027art. \r\n 8 citato t.u. del 1934. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Secondo il giudice a quo, dalla eventuale dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; della norma impugnata deriverebbero la illegittimit\u0026#224; \r\n della nomina del Presidente, l\u0027illegittimit\u0026#224; dell\u0027atto con cui questi \r\n ha designato il Presidente della sezione giurisdizionale di cui fa \r\n parte il giudice a quo e, conseguentemente, l\u0027illegittimit\u0026#224; della \r\n nomina del relatore, effettuata appunto dal presidente di sezione \r\n nell\u0027esercizio dei suoi compiti istituzionali ai sensi dell\u0027art. 27 del \r\n Regolamento n. 1038 del 1933. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La motivazione del giudizio di rilevanza, secondo la consolidata \r\n giurisprudenza della Corte, \u0026#232; suscettibile di sindacato, qualora \r\n risulti chiaramente viziata nell\u0027impostazione e nel procedimento e ne \r\n derivi, pertanto, l\u0027evidente esclusione del carattere di necessaria \r\n pregiudizialit\u0026#224; della soluzione della questione di legittimit\u0026#224; \r\n rispetto alla decisione del merito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, va ricordato che questa Corte, con la sent. n. 180 del \r\n 1971, in un caso per molti aspetti analogo a quello in esame, ha \r\n controllato la rispondenza della motivazione del giudizio di rilevanza \r\n ai criteri sopra accennati, e, escludendola, ha dichiarato la \r\n inammissibilit\u0026#224; della questione per irrilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si trattava, allora, di una questione sollevata dalla III sezione \r\n penale del tribunale di Milano che aveva ravvisato un possibile difetto \r\n di costituzione del giudice per il fatto che il collegio era stato \r\n formato con l\u0027applicazione di un magistrato di altra sezione, disposta \r\n dal presidente del tribunale, la nomina del quale, peraltro, avrebbe \r\n dovuto riconoscersi viziata perch\u0026#233; effettuata su deliberazione del \r\n Consiglio superiore della magistratura assunta in base ad una norma \r\n della legge 24 marzo 1958, n. 195, ritenuta dal giudice a quo in \r\n contrasto con alcuni principi costituzionali. In detto caso la Corte ha \r\n dichiarato il giudizio di rilevanza prima facie errato, osservando \r\n essere ovvio che, siccome il provvedimento di applicazione del \r\n magistrato era stato effettivamente adottato dal presidente, cio\u0026#232; \r\n dall\u0027organo competente, in conformit\u0026#224; delle norme che regolano \r\n l\u0027istituto, nessun\u0027altra indagine il tribunale doveva compiere, \r\n risultando cos\u0026#236; gi\u0026#224; certa la regolarit\u0026#224; della sua composizione. In \r\n particolare, l\u0027indagine sulla regolarit\u0026#224; del procedimento di nomina \r\n dell\u0027organo che aveva emanato il provvedimento, secondo quanto \r\n espressamente affermato dalla Corte nella pronunzia in esame, risultava \r\n \"ultronea\" perch\u0026#233; essendo stata la nomina relativa \"formalmente \r\n assunta\" \"gli atti compiuti e i provvedimenti emanati dall\u0027organo \r\n resterebbero efficaci anche nel caso che essa venisse in prosieguo, \r\n nelle forme stabilite ed in sede competente, ritenuta invalida ed \r\n annullata\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Detti principi appaiono applicabili alla fattispecie in esame, che \r\n come si \u0026#232; detto, sostanzialmente coincide con quella test\u0026#233; descritta, \r\n ed anzi presenta una maggiore assoggettabilit\u0026#224; al riferito criterio di \r\n giudizio perch\u0026#233; il provvedimento di designazione del referendario \r\n relatore, che dovrebbe ritenersi invalido per i descritti vizi, non \r\n risulta adottato dal presidente della Corte, la cui nomina sarebbe \r\n viziata, ma dal presidente di sezione da lui designato, con una \r\n dilatazione dei pretesi effetti della assunta causa invalidatrice dei \r\n provvedimenti che rende ancora pi\u0026#249; evidente l\u0027ininfluenza della \r\n eventuale caducazione della norma impugnata sul provvedimento de quo. \r\n Il quale, essendo stato adottato nella vigenza di norme che lo \r\n legittimavano, ed attenendo indubbiamente all\u0027aspetto organizzativo \r\n degli uffici, sopravviverebbe anche alla loro caducazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Altres\u0026#236; irrilevanti, sotto un diverso profilo, appaiono le altre \r\n questioni di legittimit\u0026#224; sollevate nell\u0027ordinanza, le quali riguardano \r\n l\u0027assunta lesione della indipendenza del giudice a quo che deriverebbe \r\n da una serie di norme regolanti l\u0027organizzazione degli uffici, e lo \r\n status dei magistrati della Corte dei conti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In particolare, il giudice a quo obietta che \"la sua serenit\u0026#224; ed \r\n autonomia di giudizio\" sarebbero turbate dal potere troppo latamente \r\n discrezionale attribuito al presidente della Corte dei conti di \r\n disporre il suo eventuale passaggio alle funzioni requirenti, secondo \r\n l\u0027art. 11, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, o il \r\n suo trasferimento ad altra sezione giurisdizionale in base all\u0027art. 2, \r\n secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, o la sua destinazione \r\n ad altro ufficio della Corte, secondo l\u0027art. 16 del regolamento \r\n approvato dalle sezioni riunite della Corte il 25 giugno 1915. Eguali \r\n effetti dovrebbero imputarsi agli artt. 10, secondo comma, e 13, primo \r\n comma, della citata legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nonch\u0026#233; all\u0027art. 3 \r\n legge 13 ottobre 1969, n. 691, per la discrezionalit\u0026#224; dei poteri ivi \r\n attribuiti al presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza, da \r\n lui presieduto, in materia di promozioni da referendario a primo \r\n referendario, che avverrebbero su proposta del presidente, previo \r\n parere del Consiglio, in larga parte a scelta, senza la \r\n predeterminazione di criteri oggettivi al riguardo. Dette norme si \r\n porrebbero in contrasto, oltre che con gli artt. 100, 101, 108 della \r\n Costituzione, anche con la garanzia di difesa apprestata dall\u0027art. 24 \r\n Cost. sempre in vista dell\u0027eccessiva discrezionalit\u0026#224; come sopra \r\n attribuita, che conculcherebbe la effettiva possibilit\u0026#224; di tutela \r\n degli interessi nelle sedi appropriate. Tutela che, per altro verso, \r\n sarebbe anche carente in conseguenza della giurisdizione in materia di \r\n status dei magistrati della Corte affidata alle sezioni riunite della \r\n stessa, con conseguente illegittimit\u0026#224;, per contrasto sia con gli artt. \r\n 100, 101 e 108 Cost. sotto il profilo della lesione dell\u0027indipendenza \r\n dei magistrati della Corte, sia con gli artt. 3 e 24 Cost. per la \r\n discriminazione che produrrebbe a danno dei magistrati stessi di fronte \r\n alle altre categorie di pubblici dipendenti. Si richiamano per \r\n censurarli: gli artt. 1, terzo comma, 3, primo comma, 65 t.u. 12 luglio \r\n 1934, n. 1214, in quanto prevedono tale forma anomala di giurisdizione, \r\n affidano la presidenza delle sezioni riunite, organo giudicante in \r\n materia, al presidente della Corte, e stabiliscono che il giudizio \r\n stesso avvenga in unico grado; l\u0027art. 2 legge 21 marzo 1953, n. 161, in \r\n quanto non predispone criteri regolanti la scelta dei magistrati \r\n chiamati a far parte delle dette sezioni riunite; gli artt 72 r d n. \r\n 1214 del 1934 e 60 r.d. n. 1038 del 1933, in quanto prevedono la \r\n partecipazione al giudizio del Procuratore generale; l\u0027art. 16 del \r\n regolamento del 1915 sopra citato, per la facolt\u0026#224; discrezionale di \r\n trasferimento ivi attribuita al presidente, che inciderebbe \r\n sull\u0027indipendenza dei componenti delle sezioni riunite; l\u0027art. 4 d.l. 5 \r\n maggio 1948, n. 589, per l\u0027analoga facolt\u0026#224; discrezionale ivi \r\n attribuita al presidente di trasferire i componenti del detto collegio \r\n giudicante alle funzioni requirenti; gli artt. 7, penultimo e ultimo \r\n comma, t.u. n. 1214 del 1934, 13 legge 20 dicembre 1961, n. 1345, che \r\n prevedono la promozione a scelta dei consiglieri a presidenti di \r\n sezione, esponendo i componenti delle sezioni riunite a soggezione \r\n verso i vertici dell\u0027Istituto; gli artt. 8 e 9 della legge 21 marzo \r\n 1953, n. 161, che egualmente inciderebbero sull\u0027indipendenza dei \r\n componenti delle sezioni riunite attraverso le facolt\u0026#224; discrezionali \r\n attribuite al presidente in materia di incarichi speciali ai magistrati \r\n della Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come risulta evidente dalla esposizione delle questioni test\u0026#233; \r\n enunciate, il giudice a quo ha elencato come contrastanti con gli \r\n invocati precetti costituzionali una serie di norme che inciderebbero \r\n sulla sua serenit\u0026#224; ed obiettivit\u0026#224; di giudizio e quindi sulla sua \r\n indipendenza, nonch\u0026#233; sulla effettivit\u0026#224; del suo diritto di difesa e \r\n sull\u0027osservanza nei suoi confronti della garanzia di eguaglianza. Tutto \r\n ci\u0026#242;, come \u0026#232; chiaramente affermato nell\u0027introduzione dell\u0027ordinanza, \r\n al fine di accertare pregiudizialmente ai sensi dell\u0027art. 158 c.p.c. \r\n \"la legittimit\u0026#224; della costituzione del giudice designato quale \r\n relatore\" nel giudizio principale, sia sotto il profilo della validit\u0026#224; \r\n della investitura sia sotto il profilo della sussistenza della \r\n necessaria garanzia di indipendenza dell\u0027esercizio delle funzioni \r\n giurisdizionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A questo proposito deve ricordarsi la giurisprudenza della Corte \r\n che, in un caso analogo a quello in esame, ha chiaramente affermato che \r\n \"le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria \r\n attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di \r\n tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la \r\n legge ha all\u0027uopo predisposti\" (sentenza n. 194 del 1970). Tali \r\n guarentigie, secondo la detta giurisprudenza \"non interferiscono in \r\n alcun modo nella regolare costituzione dell\u0027organo preposto alla \r\n funzione in un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono \r\n invece alla capacit\u0026#224; di essere giudice in quel processo e si \r\n riferiscono alla sua nomina, alla regolare assunzione dell\u0027ufficio, \r\n all\u0027assenza di incompatibilit\u0026#224; etc.. Solo alla violazione di tali \r\n norme gli artt. 158 c.p.c. e 185, n. 1 c.p.p. devesi intendere \r\n riconnettano la sanzione della nullit\u0026#224; dei provvedimenti del giudice e \r\n non a quelle che attengono al suo stato giuridico, intorno alle quali \r\n non si pu\u0026#242; controvertere finch\u0026#233; non si assuma l\u0027esistenza di una \r\n violazione e non si investa del caso l\u0027organo competente a giudicare \r\n della legittimit\u0026#224; del provvedimento amministrativo col quale la \r\n violazione stessa sarebbe stata consumata\". Tali concetti sono stati \r\n sostanzialmente confermati dalla sent. n. 71 del 1975. Perci\u0026#242;, siccome \r\n le doglianze mosse dal giudice a quo attengono ovviamente al suo stato \r\n giuridico, e riflettono violazioni solo potenziali ma non attuali delle \r\n garanzie costituzionali ai fini dell\u0027esercizio delle sue funzioni, \u0026#232; \r\n chiaro che si tratta di censure che non interferiscono nella regolare \r\n costituzione del giudice stesso. Anche nella specie devesi quindi \r\n giungere ad escludere prima facie la rilevanza delle questioni suddette \r\n ed a dichiararne in conseguenza l\u0027inammissibilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - D\u0027altra parte, come risulta evidente dalla esposizione delle \r\n questioni in esame, trattasi di censure collegate tutte ad \"ipotetiche\" \r\n interferenze sulla indipendenza di giudizio del giudice a quo che \r\n potrebbero anche, per la loro ipoteticit\u0026#224;, essere considerate \r\n irrilevanti in conformit\u0026#224; della costante giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale che, nell\u0027esaminare la sussistenza del rapporto di \r\n strumentalit\u0026#224; necessaria fra la soluzione della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale e la decisione del giudizio a quo, l\u0027ha \r\n esclusa tutte le volte che, come nel caso in esame, la norma impugnata \r\n non debba essere applicata in concreto ai fini della pronuncia che il \r\n giudice deve emettere, ma abbia veste teorica e si fondi su ipotesi o \r\n congetture, quali appunto sembra debbano configurarsi le eventualit\u0026#224; \r\n lesive della indipendenza del magistrato rappresentate dal giudice a \r\n quo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E infine da rilevare, sempre con riguardo al necessario controllo \r\n della ammissibilit\u0026#224; delle questioni, che gli artt. 16 del Regolamento \r\n approvato dalle sezioni riunite della Corte dei conti il 25 giugno 1915 \r\n e 38 dell\u0027analogo regolamento approvato il 2 luglio 1913 sono contenuti \r\n in provvedimenti normativi che riguardano il momento organizzativo \r\n degli uffici, con riflessi di ordine prevalentemente interno. Trattasi \r\n di provvedimenti tipicamente regolamentari e, come tali, sottratti al \r\n sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n sollevate dal magistrato addetto alla II sezione giurisdizionale della \r\n Corte dei conti, relatore nel giudizio sul conto reso dal Tesoriere del \r\n Comune di Aieta in relazione agli artt. 3, 24, 100, ultimo comma, 101, \r\n secondo comma, 108, secondo comma, Cost. e riguardanti: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e a) gli artt. 1, terzo comma, 3, primo comma, 7, primo ed ultimo \r\n comma, 65 e 72 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con \r\n r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e b) l\u0027art. 2, secondo comma, e gli artt. 8 e 9 legge 21 marzo 1953, \r\n n. 161, sull\u0027ordinamento dei magistrati della Corte dei conti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e c) gli artt. 10, secondo comma, 11, ultimo comma, e 13, primo e \r\n secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sullo stesso \r\n ordinamento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e d) l\u0027art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691 (promozione da \r\n referendari a primi referendari); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e e) l\u0027art. 16 del Regolamento dei servizi della Corte dei conti e \r\n per l\u0027esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, nel testo \r\n approvato dalle sezioni riunite della Corte con delibera 25 giugno \r\n 1915; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e f) l\u0027art. 38 del predetto regolamento nel testo approvato dalle \r\n sezioni riunite con delibera 2 luglio 1913; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e g) l\u0027art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 5 maggio 1948, \r\n n. 589; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e h) l\u0027art. 60, penultimo ed ultimo comma, del r.d. 13 agosto 1933, \r\n n. 1038. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - \r\n GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - \r\n ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO \r\n MACCARONE. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10007","titoletto":"SENT. 19/78 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLO - MAGISTRATO RELATORE NEL GIUDIZIO SUI CONTI - E\u0027 LEGITTIMATO.","testo":"La sfera dei poteri assegnati dagli artt. 26 e seguenti del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 al magistrato relatore nel giudizio sui conti si presenta di notevole ampiezza di contenuto, comprendendo poteri di accertamento di conformita` degli atti alle norme vigenti, poteri istruttori e di impulso processuale, per cui egli deve ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimita` costituzionale in via incidentale, tanto piu` quando tali questioni attengano alla regolarita` della propria costituzione.","numero_massima_successivo":"10008","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"10008","titoletto":"SENT. 19/78 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - QUESTIONE CONCERNENTE LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI DA PARTE DEL GOVERNO - NON INCIDE SULLA REGOLARITA\u0027 DELLA COSTITUZIONE DEL MAGISTRATO RELATORE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.","testo":"La questione concernente la legittimita` della nomina del Presidente della Corte dei Conti da parte del Governo non incide sulla regolarita` della designazione del referendario relatore nel giudizio sui conti, in quanto tale provvedimento non risulta adottato dal Presidente della Corte, ma dal presidente di sezione da lui designato, con una dilatazione dei pretesi effetti della assunta causa invalidatrice, che rende evidente l\u0027ininfluenza della eventuale caducazione della norma impugnata sul provvedimento de quo. (Inammissbilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 100, ultimo comma, 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n, 1214).","numero_massima_successivo":"10009","numero_massima_precedente":"10007","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art7"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10009","titoletto":"SENT. 19/78 C. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - VIOLAZIONI SOLO POTENZIALI O IPOTETICHE DELLE NORME COSTITUZIONALI POSTE A GARANZIA DELL\u0027INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLE QUESTIONI PER IRRILEVANZA.","testo":"Le doglianze mosse dal magistrato relatore nel giudizio sui conti avverso una serie di norme che inciderebbero sulla sua serenita` ed obiettivita` di giudizio e sulla sua indipendenza attengono allo stato giuridico del magistrato e, non interferendo in alcun modo sulla regolare costituzione dell\u0027organo giudicante, riflettono violazioni solo potenziali od ipotetiche delle garanzie costituzionali poste a tutela della funzione giudiziaria, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 100 ultimo comma, 101, secondo comma e 108 secondo comma - degli artt. 1, 3, 65 e 72 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 2, 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161; 10, 11 e 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691; 4 del D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 589; 60 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). - Cfr. s. n. 194/70.","numero_massima_successivo":"10010","numero_massima_precedente":"10008","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"65","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art65"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art72"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/03/1953","numero":"161","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;161~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/03/1953","numero":"161","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;161~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/03/1953","numero":"161","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;161~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo 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legislativo","data_legge":"05/05/1948","numero":"589","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;589~art4"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"13/08/1933","numero":"1038","articolo":"60","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"penult.co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1038~art60"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"13/08/1933","numero":"1038","articolo":"60","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1038~art60"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10010","titoletto":"SENT. 19/78 D. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - NORME IMPUGNATE AVENTI NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"I regolamenti approvati dalle sezioni riunite della Corte dei Conti il 2 luglio 1913 e il 25 giugno 1915 sono provvedimenti che riguardano il momento organizzativo degli uffici, di natura tipicamente regolamentare, come tali sottratti al sindacato di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 100, ultimo comma, 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost. - degli artt. 16 del Regolamento approvato dalla Corte dei conti il 25 giugno 1915 e 38 del Regolamento analogo approvato il 2 luglio 1913).","numero_massima_precedente":"10009","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regolamento Corte dei conti","data_legge":"25/06/1915","numero":"0","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"regolamento Corte dei conti","data_legge":"02/07/1913","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4757","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"817","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4643","autore":"CERVATI A.A.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"429","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4642","autore":"MASTELLONI A.","titolo":"UN \"REQUIEM\" PER L\u0027ART. 25 DELLA COSTITUZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"430","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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