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Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2022, depositato in cancelleria il 14 giugno 2022, iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Floriana Isola e Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 14 giugno 2022 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), recanti disposizioni concernenti, rispettivamente, il numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci e l\u0026#8217;iscrizione alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo dei segretari provinciali e comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; La prima delle due disposizioni impugnate (rubricata \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 in materia di durata del mandato del sindaco\u0026#187;) cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;[d]opo l\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), e` inserito il seguente: \u0026#8220;Art. 1 bis (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati) 1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e` consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi. 2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e` consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, il citato art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, \u0026#171;in quanto crea disparita` di trattamento rispetto al restante territorio nazionale, ed eccede le competenze statutarie della Regione Sardegna\u0026#187;, ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), che attribuisce a quest\u0026#8217;ultima la competenza in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, ma in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda il Presidente del Consiglio dei ministri che l\u0026#8217;art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) \u0026#8211; come modificato dalla legge 12 aprile 2022, n. 35 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonch\u0026#233; al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilit\u0026#224; di incarichi negli enti privati in controllo pubblico), in vigore dal 14 maggio 2022 \u0026#8211; prevede, al comma 2, che \u0026#171;[c]hi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e`, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCorrelativamente, l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 35 del 2022 abroga l\u0026#8217;art. 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante \u0026#171;Disposizioni sulle citt\u0026#224; metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni\u0026#187;, che prevedeva il numero massimo di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che il testo previgente dell\u0026#8217;art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (d\u0026#8217;ora in avanti: TUEL) era il seguente: \u0026#171;[c]hi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e`, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche\u0026#187;; mentre l\u0026#8217;art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 stabiliva che \u0026#171;[a]i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell\u0026#8217;articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni \u0026#232; comunque consentito un numero massimo di tre mandati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, dunque, si porrebbe in contrasto sia con la normativa statale vigente al momento della pubblicazione della legge regionale medesima (12 aprile 2022) \u0026#8211; che non consentiva \u0026#171;la rieleggibilit\u0026#224; consecutiva del sindaco nei comuni con popolazione a partire da 3000 abitanti dopo il secondo mandato\u0026#187; e prevedeva \u0026#171;il numero massimo di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti\u0026#187; \u0026#8211; sia con quella vigente in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 35 del 2022, in vigore dal 14 maggio 2022, \u0026#171;in quanto consente ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi anzich\u0026#233; di tre, e consente i tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione \u0026#8220;fino a 5000 abitanti\u0026#8221;, anzich\u0026#233;, come previsto dalla legge statale, ai sindaci dei comuni con popolazione \u0026#8220;inferiore a 5000 abitanti\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma il Presidente del Consiglio dei ministri che le citate disposizioni del TUEL hanno valenza di norme fondamentali di riforma economico-sociale e comunque di \u0026#171;principi generali dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale\u0026#187;. Come tali, costituirebbero un limite inderogabile anche per le potest\u0026#224; legislative primarie previste dallo statuto, \u0026#171;in quanto poste a presidio: a) della uniformit\u0026#224; della disciplina degli organi di governo degli enti locali sull\u0026#8217;intero territorio nazionale; b) della democraticit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali sotto il profilo del necessario periodico ricambio della classe dirigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale ultimo punto di vista, la disposizione impugnata violerebbe anche \u0026#171;gli artt. 1 e 114 Cost. (principio di democraticit\u0026#224; della Repubblica fondata sulle autonomie locali)\u0026#187;, sempre \u0026#171;in combinazione\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa, dunque, ponendosi in contrasto con il novellato art. 51 TUEL, da un lato, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta` metropolitane, e, dall\u0026#8217;altro, eccederebbe dalle competenze statutarie. Infatti, l\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ma in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, e questo al fine di evitare, \u0026#171;in ossequio\u0026#187; all\u0026#8217;art. 3 Cost., ingiustificabili disparita` di trattamento tra sindaci di diverse regioni, senza che esistano \u0026#171;obiettive ragioni di differenziazione della situazione dei comuni sardi rispetto ai comuni del restante territorio nazionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il ricorrente che nella sentenza n. 143 del 2010 questa Corte ha affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilit\u0026#224; e la incompatibilit\u0026#224; alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall\u0026#8217;art. 51 Cost\u0026#187;. Ricorda, inoltre, che, con la sentenza n. 288 del 2007, in specifico riferimento alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; dei consiglieri degli enti locali, si \u0026#232; anche affermato che \u0026#171;la disciplina regionale d\u0026#8217;accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformit\u0026#224; in tutto il territorio nazionale discendente dall\u0026#8217;identit\u0026#224; di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunit\u0026#224; locali, quale che sia la Regione di appartenenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale avrebbe anche chiarito che \u0026#171;discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate\u0026#187; (si cita, ancora, la sentenza n. 143 del 2010) o quando vi sia la \u0026#171;necessita` di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali\u0026#187; (sentenza n. 82 del 1982). Da questo punto di vista, in particolare, talune discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione Siciliana sono state considerate \u0026#171;non costituzionalmente illegittime in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale\u0026#187; (sentenza n. 84 del 1994). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale \u0026#171;specialit\u0026#224; di situazione\u0026#187;, invece, non ricorrerebbe per l\u0026#8217;impugnata disposizione della Regione autonoma Sardegna, non potendosi \u0026#171;sostenere che in questa sussistono minori rischi di influenze indebite sulla competizione elettorale, rispetto al restante territorio nazionale o, pi\u0026#249; in generale, che il principio di democraticit\u0026#224; della Repubblica e dei suoi enti locali debba in Sardegna essere applicato in modo da assicurare minori possibilit\u0026#224; di ricambio della classe dirigente\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; La seconda disposizione impugnata (rubricata \u0026#171;Iscrizione all\u0026#8217;Albo dei Segretari comunali e provinciali \u0026#8211; Sezione regionale Sardegna\u0026#187;) prevede: \u0026#171;[a]l fine di sopperire con urgenza all\u0026#8217;attuale carenza di Segretari comunali iscritti all\u0026#8217;Albo dei Segretari comunali e provinciali \u0026#8211; Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalit\u0026#224; di accesso all\u0026#8217;Albo stesso di cui all\u0026#8217;articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell\u0026#8217;articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale dell\u0026#8217;ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all\u0026#8217;articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all\u0026#8217;Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l\u0026#8217;incarico di vicesegretario, sono iscritti all\u0026#8217;Albo dei segretari comunali e provinciali \u0026#8211; Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l\u0026#8217;incarico\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022, dunque, nelle more di una riforma regionale dell\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, recherebbe misure derogatorie rispetto alla modalit\u0026#224; ordinaria di accesso all\u0026#8217;albo dei segretari comunali: cos\u0026#236; facendo, essa violerebbe gli artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe sottolineato, innanzitutto, come nella giurisprudenza costituzionale il pubblico concorso sia sempre stato considerato strumentale al rispetto del principio di imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 98 TUEL \u0026#8211; aggiunge il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; prevede che l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo dei segretari e` subordinata al possesso dell\u0026#8217;abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell\u0026#8217;amministrazione dell\u0026#8217;interno e che al relativo corso si accede mediante concorso nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, la legge regionale in esame stabilisce che possono iscriversi all\u0026#8217;albo dei segretari comunali e provinciali della sezione regionale, senza sostenere lo specifico concorso previsto dalla legge statale, anche gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, purch\u0026#233; in possesso del titolo di studio di cui all\u0026#8217;art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell\u0026#8217;articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e purch\u0026#233; ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore della legge, l\u0026#8217;incarico di vicesegretario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;iscrizione indiscriminata e senza concorso all\u0026#8217;albo segretariale dei soggetti contemplati dalla disposizione impugnata, quindi, contrasterebbe \u0026#171;frontalmente\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 97, commi primo e terzo, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il ricorrente richiama la sentenza n. 95 del 2021 di questa Corte, che, nel pronunciarsi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale di alcune norme di una legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol relativa allo status giuridico ed economico del segretario comunale della Provincia autonoma di Trento, ha ribadito come non basti, per l\u0026#8217;accesso alla relativa carriera, il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorch\u0026#233; pubblica, quando essa non garantisca che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si e` chiamati a svolgere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8722; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato prosegue affermando che il ruolo e le funzioni dei segretari sono disciplinati dall\u0026#8217;art. 97 TUEL e che si tratta di ruolo e funzioni tuttora statali, sicch\u0026#233; la disposizione oggetto di impugnazione contrasterebbe anche con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera f), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici statali: \u0026#171;e` pacifico, infatti, che la disciplina delle modalit\u0026#224; di accesso ad una funzione statale fa parte integrante della disciplina organizzativa dei relativi uffici\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8722; Ancora, il segretario comunale svolgerebbe un complesso insieme di funzioni al servizio dell\u0026#8217;ente locale e per esso essenziali, come chiarito nella sentenza di questa Corte n. 23 del 2019: sotto tale profilo, l\u0026#8217;impugnato art. 3 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali riconosciuta alla Regione autonoma Sardegna dall\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale non potrebbe essere esercitata fino a vanificare le richiamate competenze statali, poich\u0026#233; la figura del segretario comunale e` pacificamente unitaria su tutto il territorio nazionale e \u0026#171;non conosce specificit\u0026#224;\u0026#187; per quanto riguarda gli enti locali delle regioni a statuto speciale: \u0026#171;qui, si pu\u0026#242; postulare un principio di necessaria uniformit\u0026#224; a livello nazionale della figura del segretario comunale o provinciale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8722; Inoltre, costituendo l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo un presupposto per la stipulazione del contratto di lavoro tra il segretario e il comune e incidendo, quindi, sulla loro capacit\u0026#224; di agire \u0026#171;in ordine alla stipula del contratto di prestazione d\u0026#8217;opera come segretario comunale o provinciale di un dato ente locale\u0026#187;, la disposizione impugnata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.5.\u0026#8722; Infine, il differente trattamento introdotto dalla disposizione regionale impugnata rispetto alla disciplina nazionale determinerebbe una ingiustificata disparita` di trattamento nei confronti degli iscritti alle altre sezioni regionali dell\u0026#8217;albo e comunque dei dipendenti degli enti locali delle altre regioni, ai quali e` preclusa analoga possibilit\u0026#224; di iscrizione agevolata, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;uguaglianza e del diritto di accedere ai pubblici uffici in condizioni di parit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto, viene ricordata la sentenza n. 95 del 2021 di questa Corte, che avrebbe sottolineato l\u0026#8217;irragionevolezza della sottoposizione alla medesima disciplina di \u0026#171;possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 15 luglio 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni proposte in ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Quanto a quelle relative all\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022, secondo la resistente, in primo luogo, sarebbe non pertinente l\u0026#8217;evocato parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dal momento che la disposizione regionale impugnata non sarebbe riconducibile a tale competenza legislativa esclusiva statale, ma, statuendo sul numero di mandati dei sindaci, atterrebbe al diritto di elettorato passivo riconosciuto dall\u0026#8217;art. 51 Cost., parametro, questo, che non sarebbe stato evocato dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa censura, inoltre, sarebbe formulata in modo assertivo e non spiegherebbe in alcun modo le ragioni della lamentata violazione dell\u0026#8217;ambito di competenza statale, e ci\u0026#242; varrebbe anche con riferimento all\u0026#8217;evocazione dei parametri di cui agli artt. 1 e 114 Cost. Da qui la sua inammissibilit\u0026#224;, essendo costante nella giurisprudenza costituzionale l\u0026#8217;affermazione che \u0026#232; onere del ricorrente non solo individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione, ma altres\u0026#236; proporre una motivazione che contenga una \u0026#171;specifica e congrua indicazione\u0026#187; delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati (si citano le sentenze n. 25 del 2020, n. 201 e n. 83 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInammissibili per genericit\u0026#224; e apoditticit\u0026#224; sarebbero anche le censure relative all\u0026#8217;ampliamento della sfera dei comuni in cui sono consentiti tre mandati, fondate sull\u0026#8217;assunto che quelli con popolazione fino a cinquemila abitanti sarebbero in numero maggiore di quelli con popolazione inferiore. Si tratterebbe, infatti, di una mera asserzione \u0026#171;che non tiene conto del contesto fattuale di riferimento; contesto di cui invece aveva contezza il legislatore regionale\u0026#187;: al momento dell\u0026#8217;adozione della legge non vi sarebbero stati, infatti, comuni sardi con popolazione pari a cinquemila abitanti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Le questioni relative all\u0026#8217;art. 1 della predetta legge regionale, nel merito, sarebbero non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; In relazione alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., secondo la Regione autonoma Sardegna, la competenza prevista da tale parametro costituzionale andrebbe \u0026#171;comparata\u0026#187; con quella di cui all\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto concernente l\u0026#8217;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl carattere esclusivo della competenza legislativa attribuita alla Regione autonoma Sardegna renderebbe possibili adattamenti e differenziazioni dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali sardi in relazione alle loro specificit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, anche ove si volesse ascrivere la normativa impugnata alla materia elettorale, essa sarebbe comunque riconducibile non all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., ma alla competenza statutaria dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (si cita la sentenza n. 105 del 1957).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; Quanto alla lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. e dell\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale, la Regione resistente osserva che il ragionamento del ricorrente si fonda sull\u0026#8217;assunto che sia espressione di un principio generale dell\u0026#8217;ordinamento non la previsione di un ragionevole limite al mandato dei sindaci, ma unicamente quella specificamente contenuta nell\u0026#8217;art. 51 TUEL. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, non sarebbe spiegato \u0026#171;perch\u0026#233; la previsione, in tutto il territorio nazionale, di un identico numero di mandati garantirebbe\u0026#187; l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di disciplina \u0026#171;e perch\u0026#233;, al contrario, detta uniformit\u0026#224; sarebbe lesa a seguito della previsione di una differenza non sostanziale [\u0026#8230;] quale quella di un numero di mandati superiore di una sola unita`\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al limite al diritto di elettorato passivo \u0026#8211; \u0026#171;punto essenziale della questione\u0026#187; \u0026#8211; questa Corte avrebbe pi\u0026#249; volte riconosciuto, con riferimento alla potest\u0026#224; legislativa di una regione a statuto speciale, quale la Regione Siciliana, che tale limite e` dato \u0026#171;dall\u0026#8217;esigenza di garantire sul territorio nazionale una sostanziale uguaglianza\u0026#187; (si citano le sentenze n. 143 del 2010, n. 162 e n. 20 del 1985, e n. 108 del 1969).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; significherebbe, secondo la Regione autonoma Sardegna, che i limiti al diritto in esame devono essere contestualizzati e bilanciati con altri interessi e diritti fondamentali ugualmente garantiti, come sarebbe confermato dal fatto che lo stesso legislatore statale, preso atto del numero sempre minore di candidature nelle realt\u0026#224; territoriali di dimensione demografica ridotta, e` recentemente intervenuto ampliando il numero dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione resistente richiama, poi, l\u0026#8217;orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui \u0026#171;il diritto di elettorato passivo pu\u0026#242; essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti\u0026#187; e \u0026#171;l\u0026#8217;eleggibilit\u0026#224; \u0026#232; la regola, mentre l\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; \u0026#232; l\u0026#8217;eccezione\u0026#187; (si citano le sentenze n. 25 del 2008, n. 306 e n. 220 del 2003): la disposizione regionale impugnata sarebbe coerente con la riconosciuta eccezionalit\u0026#224; dei limiti all\u0026#8217;eleggibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe inoltre sottolineato che \u0026#171;esistono obiettive ragioni di differenziazione della situazione dei comuni sardi rispetto a quelli del territorio nazionale e che queste sono state esplicitate nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella menzionata relazione, infatti, si legge che \u0026#171;lo spopolamento, la densit\u0026#224; demografica tra le pi\u0026#249; basse d\u0026#8217;Italia, il livello di perifericit\u0026#224; dei territori rispetto alla rete di centri urbani e rispetto all\u0026#8217;accesso ai servizi, rendono particolarmente gravoso il compito dei Sindaci il cui impegno richiede capacit\u0026#224; e responsabilit\u0026#224; che spesso vanno oltre il ruolo che istituzionalmente sono richiamati a ricoprire\u0026#187;, come sarebbe comprovato dai \u0026#171;numerosi commissariamenti registrati nell\u0026#8217;Isola negli ultimi anni anche per la difficolt\u0026#224; a reperire candidati alla carica di Sindaco, soprattutto nei Comuni con le caratteristiche sopracitate\u0026#187;; e che \u0026#171;si riscontra la necessit\u0026#224; di consentire all\u0026#8217;elettorato di poter confermare alla guida dei rispettivi comuni figure esperte che possano garantire la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, con particolare riferimento ai procedimenti e alle azioni relative alla realizzazione del PNRR, nonch\u0026#233; i procedimenti di protezione civile, di mitigazione e ricostruzione derivanti dalle emergenze nazionali e regionali verificatesi nel territorio della Sardegna, e potere altres\u0026#236; consentire stabilit\u0026#224; di indirizzo alle unioni dei comuni, a loro volta impegnate nell\u0026#8217;utilizzo di notevoli risorse derivanti dalla programmazione europea, nazionale e regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione \u0026#8211; prosegue la Regione autonoma Sardegna \u0026#8211; sarebbe non fondata anche in relazione all\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalle considerazioni svolte sopra, infatti, si evincerebbe che il legislatore regionale sardo ha esercitato la sua potest\u0026#224; legislativa primaria nel rispetto della Costituzione, del principio generale dell\u0026#8217;ordinamento giuridico in base al quale il limite all\u0026#8217;eleggibilit\u0026#224; deve essere contenuto, dei principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; che consentono di derogare a disposizioni statali, garantendo la tutela del principio generale sotteso alle medesime disposizioni e di interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, quale quello di assicurare la governabilit\u0026#224; dei territori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Circa l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022, la resistente eccepisce, in primo luogo, \u0026#171;l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per non pertinenza\u0026#187; di alcuni parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sarebbe inconferente il richiamo all\u0026#8217;art 117, secondo comma, lettere f) e p), Cost., perch\u0026#233;, da un lato, i segretari comunali e i vicesegretari (funzionari comunali) sono dipendenti pubblici e non organi dello Stato, e, dall\u0026#8217;altro, essi non sono neanche organi di governo del comune e le loro funzioni, pur importanti, non possono essere ascritte a quelle fondamentali di comuni, province e citta` metropolitane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, infine, sarebbe pertinente \u0026#8211; e comunque non sarebbe spiegato in quale rapporto si collochi rispetto alla fattispecie in esame \u0026#8211; il richiamo all\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., che statuisce l\u0026#8217;obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare, in coerenza con l\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea, l\u0026#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u0026#224; del debito pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Nel merito, secondo la Regione resistente, le argomentazioni esposte in ricorso si fondano su una lettura incompleta della disposizione impugnata, finalizzata a risolvere, in via temporanea e transitoria, le gravi ed urgenti criticit\u0026#224; conseguenti alla carenza di segretari comunali in Sardegna, dove in circa l\u0026#8217;ottanta per cento dei comuni minori si registrano vacanze di posti in organico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI tratti salienti della disciplina in questione sarebbero i seguenti: a) \u0026#232; stabilito un limite di applicazione, ossia il 31 dicembre 2024, sicch\u0026#233; non vi sarebbe alcuna iscrizione definitiva all\u0026#8217;albo, ne\u0026#180; una regolamentazione sostitutiva; b) possono fare richiesta di iscrizione gli istruttori direttivi e i funzionari in ruolo che abbiano i requisiti per partecipare alla selezione per segretari comunali e che abbiano svolto l\u0026#8217;incarico di vicesegretari, ossia \u0026#171;funzionari apicali, gi\u0026#224; scelti per le loro competenze e gi\u0026#224; ritenuti meritevoli di svolgere la funzione di vicesegretario in periodi di assenza, per i quali viene esteso, sino a un termine fissato in legge, il periodo di espletamento dell\u0026#8217;incarico, nelle fattispecie di vacanza della sede\u0026#187;; c) l\u0026#8217;iscrizione non e` automatica e potrebbe essere rifiutata; d) non \u0026#232; prescritto alcun obbligo di nomina per i sindaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, non sarebbe violata la regola del pubblico concorso, poich\u0026#233; non si tratterebbe di accesso a impieghi pubblici, ma di \u0026#171;eventuale [\u0026#8230;] conferimento temporaneo di incarico per chi e` gi\u0026#224; in ruolo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, secondo la giurisprudenza costituzionale, la deroga alla regola del pubblico concorso sarebbe ammissibile quando si presenti maggiormente funzionale al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d\u0026#8217;interesse pubblico (si citano le sentenze n. 40 del 2018 e n. 227 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disposizione impugnata non prevedrebbe alcuna modifica alla disciplina di accesso all\u0026#8217;albo, ma, per sopperire alla grave carenza di segretari, detterebbe per un limitato periodo di tempo una regolamentazione transitoria e dalla portata semplificatoria.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022, recanti disposizioni concernenti, rispettivamente, il numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci e l\u0026#8217;iscrizione alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo dei segretari provinciali e comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La prima delle due disposizioni impugnate modifica la precedente legge reg. Sardegna n. 4 del 2012, inserendovi l\u0026#8217;art. 1-bis, che consente ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi, e permette lo svolgimento di un massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella Regione autonoma Sardegna, prima dell\u0026#8217;introduzione della disposizione impugnata, vigeva l\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), in forza del quale, \u0026#171;[i]n attesa della disciplina organica regionale dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti\u0026#187; erano \u0026#171;consentititi al sindaco tre mandati consecutivi\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, l\u0026#8217;impugnato art. 1 di quest\u0026#8217;ultima legge violerebbe gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., l\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale, nonch\u0026#233; il principio costituzionale di parit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive. Infatti, per i sindaci dei comuni considerati, essa fissa un numero massimo di mandati consecutivi diverso da quello previsto dalla legislazione statale. Quest\u0026#8217;ultima conterrebbe norme fondamentali di riforma economico-sociale e comunque \u0026#171;principi generali dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale\u0026#187;, costituenti limite inderogabile alla potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, questi principi sarebbero posti a presidio, da un lato, della necessaria uniformit\u0026#224; di disciplina degli organi di governo degli enti locali sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, e, dall\u0026#8217;altro, della stessa \u0026#171;democraticit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali sotto il profilo del necessario periodico ricambio della classe dirigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la disposizione regionale differisca, sia dalla disciplina statale vigente al momento della sua entrata in vigore (12 aprile 2022) \u0026#8722; recata dal combinato disposto dell\u0026#8217;art. 51 TUEL e dell\u0026#8217;art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 \u0026#8211; in forza della quale i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti potevano svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due; sia dalla disciplina statale recata dall\u0026#8217;odierno art. 51 TUEL (in vigore dal 14 maggio 2022), in forza del quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;atto di costituzione della Regione resistente si afferma che il ricorrente non avrebbe invocato il parametro dell\u0026#8217;art. 51 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe cos\u0026#236; fosse, la disposizione regionale censurata non potrebbe essere scrutinata alla luce del principio costituzionale di parit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive, ma l\u0026#8217;affermazione della resistente non corrisponde al tenore del ricorso. Invero, le censure statali, considerate complessivamente (tra le tante, sentenze n. 242 del 2022, n. 281 del 2020 e n. 272 del 2020), si incentrano proprio sulla necessit\u0026#224;, per le autonomie speciali, di rispettare il principio di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive. Del resto, il ricorso, conformemente alla delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione, contiene ampie citazioni della giurisprudenza costituzionale in materia, che si riferiscono con evidenza, anche testualmente, all\u0026#8217;art. 51 Cost., in collegamento con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione costituzionale in parola, nonch\u0026#233; il principio da essa stabilito, sono dunque parte del thema decidendum sottoposto a questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; La Regione resistente solleva, inoltre, due eccezioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima, basata sulla presunta assertivit\u0026#224; delle affermazioni contenute nel ricorso e sul difetto di motivazione, attiene alle modalit\u0026#224; con le quali l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato avrebbe evocato gli artt. 1 e 114 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, tuttavia, di un\u0026#8217;eccezione mal posta: gli artt. 1 e 114 Cost. non sono stati richiamati quali parametri costituzionali a supporto di una censura distinta e autonoma dalle altre, bens\u0026#236; a corredo delle argomentazioni che il ricorso incentra sulla violazione del principio contenuto nell\u0026#8217;art. 51 Cost. I due parametri in questione, infatti, secondo il ricorrente, sarebbero a loro volta espressivi del principio di \u0026#171;democraticit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali sotto il profilo del necessario periodico ricambio della classe dirigente\u0026#187;. Ed \u0026#232; tale principio, in questa prospettazione, a reggere la censura, poich\u0026#233; esso illuminerebbe la ratio del limite al numero dei mandati consecutivi dei sindaci, che non potrebbe essere diversamente regolato dalle autonomie speciali, a pena di violazione, appunto, dell\u0026#8217;art. 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la seconda eccezione, la Regione autonoma Sardegna lamenta la genericit\u0026#224; e l\u0026#8217;apoditticit\u0026#224; della censura relativa all\u0026#8217;ampliamento della sfera dei comuni ai cui sindaci sono consentiti tre mandati. Il ricorrente si duole della circostanza che la disposizione impugnata consenta i tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione \u0026#171;fino a 5000 abitanti\u0026#187;, anzich\u0026#233;, come previsto dalla legge statale, ai sindaci dei comuni con popolazione \u0026#171;inferiore a 5000 abitanti\u0026#187;. La resistente obietta che il ricorso \u0026#171;non tiene conto del contesto fattuale di riferimento\u0026#187;, poich\u0026#233;, al momento dell\u0026#8217;adozione della legge regionale impugnata non vi sarebbero stati Comuni sardi con popolazione pari a cinquemila abitanti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata, perch\u0026#233; la censura \u0026#232; chiara nel denunziare il discostarsi della legge regionale da quella statale, ritenuta espressiva di un \u0026#171;principio generale dell\u0026#8217;ordinamento costituzionale\u0026#187; in grado di imporsi alle regioni a statuto speciale. Da questo punto di vista, la eventuale marginalit\u0026#224; dello scostamento, che la Regione resistente deduce, potrebbe, al pi\u0026#249;, rilevare per la valutazione del merito della censura, ma non quale ragione di inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 \u0026#232; fondata, per violazione dell\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ricondotto la disciplina che regola \u0026#8211; nelle regioni ad autonomia speciale \u0026#8211; le elezioni degli enti locali, e le relative ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224;, alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (quanto alla disciplina elettorale: sentenze n. 168 del 2018, n. 48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n. 105 del 1957; quanto a quella in tema di ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224;: sentenze n. 283 del 2010, n. 288 del 2007, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969). Alla stessa materia sono state altres\u0026#236; ascritte le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi alla carica di assessore (sentenza n. 133 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in particolare per quanto riguarda la Regione autonoma Sardegna, di una competenza statutaria da esercitarsi \u0026#171;[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187; (cos\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIntervenendo sui limiti che le regioni ad autonomia speciale incontrano nel disciplinare la materia elettorale e le cause di ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; alle cariche elettive, sia locali sia regionali, questa Corte ha particolarmente insistito sul necessario rispetto del principio di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall\u0026#8217;art. 51, primo comma, Cost., secondo cui \u0026#171;[t]utti i cittadini dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; cos\u0026#236; affermato che la potest\u0026#224; legislativa primaria delle regioni ad autonomia speciale deve \u0026#171;svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, nonch\u0026#233; delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010). Di modo che l\u0026#8217;esercizio del potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilit\u0026#224; e la incompatibilit\u0026#224; alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall\u0026#8217;art. 51 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 277 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; altres\u0026#236; precisato che \u0026#171;il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potest\u0026#224; legislativa primaria di cui \u0026#232; titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi \u0026#8220;di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, pu\u0026#242; essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza\u0026#8221; (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988)\u0026#187; (sentenza n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288 del 2007, n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; anche sottolineato, con specifico riferimento all\u0026#8217;accesso alle cariche elettive locali, che questa uniformit\u0026#224; di disciplina \u0026#232; intimamente connessa all\u0026#8217;identit\u0026#224; di interessi che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunit\u0026#224; locali, qualunque sia la regione in cui gli enti locali si trovino (sentenze n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Su queste basi, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime sia la introduzione di \u0026#171;nuove o diverse cause di ineleggibilit\u0026#224; [\u0026#8230;], sia la previsione come causa di ineleggibilit\u0026#224; di situazioni previste a livello nazionale come cause di incompatibilit\u0026#224; o di anomale discipline della incompatibilit\u0026#224; [\u0026#8230;], sia la mancata previsione di cause di ineleggibilit\u0026#224; presenti nella legislazione statale\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenze n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha anche chiarito che alla specifica esigenza di uniformit\u0026#224;, cos\u0026#236; affermata, le regioni a statuto speciale possono derogare solo in presenza di \u0026#171;particolari situazioni ambientali\u0026#187; (sentenza n. 283 del 2010) o \u0026#171;condizioni peculiari locali\u0026#187; (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o \u0026#171;condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali\u0026#187; (sentenza n. 539 del 1990), ossia \u0026#171;in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive\u0026#187; per la regione ad autonomia speciale, \u0026#171;ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, \u0026#171;solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione\u0026#187; (sentenza n. 189 del 1971).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale stregua, sono state eccezionalmente ritenute costituzionalmente legittime discipline d\u0026#8217;accesso alle cariche elettive locali della Regione Siciliana pi\u0026#249; restrittive di quella nazionale, in ragione delle \u0026#171;peculiari condizioni dell\u0026#8217;amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalit\u0026#224; organizzata sulle amministrazioni pubbliche\u0026#187; e del \u0026#171;numero e gravit\u0026#224; di episodi di illegalit\u0026#224; amministrativa riscontrati in tale ambito\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2007); ovvero in ragione delle \u0026#171;rilevate connessioni fra criminalit\u0026#224; di tipo mafioso e ambiente politico\u0026#187;, nello \u0026#171;specifico ambiente\u0026#187; del mercato del lavoro siciliano (sentenza n. 539 del 1990; in termini analoghi, con riferimento alle cariche elettive regionali, sentenza n. 127 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Alla competenza fin qui considerata sono ovviamente riconducibili anche le disposizioni, quale quella impugnata, che pongono un limite ai mandati consecutivi dei sindaci: ma la questione centrale posta dal ricorso odierno \u0026#232; se la normativa statale in materia, invocata dal ricorrente, sia idonea a riempire di contenuto il principio di cui all\u0026#8217;art. 51 Cost., fungendo cos\u0026#236; da limite alla menzionata competenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa risposta deve essere positiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon solo non sono convincenti, come si dir\u0026#224;, le motivazioni addotte dalla Regione resistente per sottrarre la disposizione impugnata allo specifico statuto costituzionale cui soggiace la generale disciplina regionale d\u0026#8217;accesso alle cariche elettive locali; ma gli argomenti per ricondurla entro tale regime risultano particolarmente stringenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, come emerger\u0026#224; anche all\u0026#8217;esito della ricognizione dell\u0026#8217;evoluzione normativa riferita al limite ai mandati consecutivi dei sindaci, alla luce della giurisprudenza comune che ne ha ricostruito le rationes, il limite in questione incide sulle condizioni di accesso alla carica apicale dell\u0026#8217;ente locale, con rilevanti ricadute sull\u0026#8217;assetto complessivo dell\u0026#8217;ente medesimo, e individua un punto di equilibrio tra plurime esigenze di rilievo costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni, anche le disposizioni come quella impugnata devono essere conformi \u0026#171;ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformit\u0026#224; in tutto il territorio nazionale [\u0026#8230;] giacch\u0026#233; proprio il principio di cui all\u0026#8217;art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990)\u0026#187; (sentenza n. 277 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1\u0026#8211; Il legislatore statale ha per la prima volta introdotto un limite al numero dei mandati consecutivi dei sindaci (e dei presidenti delle province) con l\u0026#8217;art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo avere stabilito, al comma 1, che \u0026#171;[i]l sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quattro anni\u0026#187;, la disposizione prevedeva infatti, al comma 2, che chi \u0026#171;ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non \u0026#232;, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, l\u0026#8217;art. 51 TUEL \u0026#8722; innalzando a cinque anni la durata del mandato del sindaco, del Consiglio comunale, del presidente della provincia e del Consiglio provinciale (comma 1) \u0026#8211; ha ribadito la regola del divieto del terzo mandato consecutivo (comma 2), ammettendolo, tuttavia, \u0026#171;se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie\u0026#187; (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha poi previsto che \u0026#171;[a]i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell\u0026#8217;articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni \u0026#232; comunque consentito un numero massimo di tre mandati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo che, negli anni successivi, diversi disegni di legge volti alla modifica dell\u0026#8217;art. 51 TUEL non erano stati portati a compimento, nel 2018 (nel corso della XVIII legislatura) veniva presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge, avente ad oggetto \u0026#171;Modifiche al testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e di finanza locale\u0026#187; (A.C. n. 1356), a cui, in fase di esame, venivano abbinate ulteriori proposte di legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella versione originaria, questo progetto di legge prevedeva la possibilit\u0026#224; di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione da cinquemila a quindicimila abitanti, e nessun limite per i sindaci dei comuni al di sotto dei cinquemila. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel corso dei lavori parlamentari, tuttavia, una serie di emendamenti modificava alquanto il testo originario del progetto, diminuendone significativamente la portata ampliativa. Cos\u0026#236; modificato, il testo veniva approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 5 aprile 2022, divenendo legge n. 35 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, per quanto qui rileva, all\u0026#8217;art. 3, rubricato \u0026#171;Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni\u0026#187;, ha modificato il comma 2 dell\u0026#8217;art. 51 TUEL (comma 1) e ha abrogato il comma 138 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 56 del 2014 (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di tali modifiche, la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 51, comma 2, TUEL prevede, a decorrere dal 14 maggio 2022, il limite di tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e il limite di due per gli altri (ferma restando per quest\u0026#8217;ultimi, ai sensi del comma 3, la possibilit\u0026#224; di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl vigente art. 51, comma 2, TUEL, inoltre, qualifica il pregresso svolgimento dei (due o tre) mandati consecutivi non pi\u0026#249; come causa di ineleggibilit\u0026#224;, ma come causa di \u0026#8220;incandidabilit\u0026#224;\u0026#8221;, con la conseguenza che essa \u0026#232; rilevabile prima dello svolgimento delle elezioni ad opera della commissione elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8722; \u0026#200; comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci (e dei presidenti di provincia), introdotto con la legge n. 81 del 1993, \u0026#232; stato pensato quale temperamento \u0026#8220;di sistema\u0026#8221; rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5060, nonch\u0026#233; sentenze, 4 dicembre 2012, n. 21685, 5 giugno 2007, n. 13181, e 3 agosto 2002, n. 11661). In effetti, la previsione di un tale limite si presenta quale \u0026#171;punto di equilibrio tra il modello dell\u0026#8217;elezione diretta dell\u0026#8217;esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva\u0026#187;: sistema che pu\u0026#242; produrre \u0026#171;effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 9 giugno 2008, n. 2765).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; appare vero \u0026#171;soprattutto nei livelli di governo locale, data la prossimit\u0026#224; tra l\u0026#8217;eletto e la comunit\u0026#224;, onde il rischio di una sorta di regime da parte del primo in caso di successione reiterata nelle funzioni di governo nell\u0026#8217;ambito di quest\u0026#8217;ultima\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 marzo 2013, n. 7949; in termini, Consiglio di Stato, sezione prima, parere 1\u0026#176; febbraio 2016, n. 179).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, come afferma la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (in relazione al divieto del terzo mandato consecutivo per i comuni con popolazione non inferiore a cinquemila abitanti), il limite in parola ha lo scopo di tutelare \u0026#171;il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libert\u0026#224;, e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell\u0026#8217;esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 marzo 2015, n. 6128; in termini, sezione prima civile, sentenza 6 dicembre 2007, n. 25497); serve a \u0026#171;favorire il ricambio ai vertici dell\u0026#8217;amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell\u0026#8217;uso del potere dell\u0026#8217;amministratore locale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 12 febbraio 2008, n. 3383, e 20 maggio 2006, n. 11895), o, ancora, a \u0026#171;evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico amministrativa locale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21100).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; Attraverso l\u0026#8217;art. 51, comma 2, TUEL, il legislatore statale ha ritenuto di introdurre una limitazione al diritto di elettorato passivo giustificata dal concorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione del numero massimo dei mandati consecutivi \u0026#8211; in stretta connessione con l\u0026#8217;elezione diretta dell\u0026#8217;organo di vertice dell\u0026#8217;ente locale, a cui fa da ponderato contraltare \u0026#8211; riflette infatti una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l\u0026#8217;effettiva par condicio tra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e la genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticit\u0026#224; degli enti locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall\u0026#8217;art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, \u0026#232; proprio l\u0026#8217;art. 51 Cost. \u0026#8211; nel dare compiuta declinazione all\u0026#8217;art. 3 Cost., e dunque sancendo il principio di uguaglianza nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive \u0026#8211; a reclamare una regolamentazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Ed \u0026#232; il legislatore statale a trovarsi nelle migliori condizioni per stabilire i contorni di tale regolamentazione, e per apprezzare, sempre unitariamente, eventuali esigenze che suggeriscano di modificare il punto di equilibrio raggiunto, come del resto ha fatto anche di recente, aumentando, per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il numero dei mandati consecutivi consentiti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto possa risultare ovvio, non si deve inoltre trascurare che la scelta compiuta dal legislatore nazionale nel fissare il numero massimo in questione va apprezzata nella sua complessiva declinazione temporale, attualmente articolata su mandati quinquennali: di talch\u0026#233;, il limite temporale di permanenza in carica di un sindaco (o di un presidente di provincia) si ricava dal numero dei mandati consecutivi consentiti, moltiplicato per la durata di ciascun mandato. Questo evidenzia come l\u0026#8217;alterazione del punto di equilibrio stabilito a livello statale, pur riguardando il numero dei mandati consecutivi (di per s\u0026#233; solo poco espressivo), in realt\u0026#224; modifica ampiamente il periodo della possibile, ininterrotta, durata in carica del sindaco (o presidente di provincia), ingenerando scostamenti quantitativi di notevole rilievo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; Nel consentire un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un numero massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, la disposizione regionale impugnata differisce dunque: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) dalla disciplina statale vigente al momento della sua entrata in vigore (12 aprile 2022), recata dal combinato disposto dell\u0026#8217;art. 51, comma 2, TUEL e dell\u0026#8217;art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, in forza della quale i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti potevano svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) dalla disciplina statale recata dall\u0026#8217;odierno art. 51, comma 2, TUEL (in vigore dal 14 maggio 2022), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Discostandosi da quanto stabilito da quest\u0026#8217;ultima, la disposizione impugnata viola il principio di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive di cui agli artt. 3 e 51 Cost., come sopra ricostruito, e, cos\u0026#236; facendo, eccede i limiti posti dallo statuto alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; condividersi la tesi della resistente, secondo cui la diversa regolamentazione da essa prevista si giustificherebbe in ragione delle \u0026#171;peculiari condizioni dei Comuni dell\u0026#8217;Isola\u0026#187;, quali descritte, originariamente, nella relazione illustrativa della legge regionale impugnata (n. 314/A del 25 febbraio 2022)\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali peculiari condizioni consisterebbero nella \u0026#171;necessit\u0026#224; di consentire all\u0026#8217;elettorato di poter confermare alla guida dei rispettivi comuni figure esperte che possano garantire la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, con particolare riferimento ai procedimenti e alle azioni relative alla realizzazione del PNRR\u0026#187;, e nella \u0026#171;difficolt\u0026#224; a reperire candidati alla carica di Sindaco\u0026#187;, in ragione di fattori quali lo \u0026#171;spopolamento, la densit\u0026#224; demografica tra le pi\u0026#249; basse d\u0026#8217;Italia, il livello di perifericit\u0026#224; dei territori rispetto alla rete di centri urbani e rispetto all\u0026#8217;accesso ai servizi\u0026#187; (cos\u0026#236;, la menzionata relazione illustrativa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo rilievo, la \u0026#171;necessit\u0026#224;\u0026#187; di confermare alla guida dei piccoli paesi \u0026#171;figure esperte\u0026#187; \u0026#232; un\u0026#8217;esigenza legata non a peculiari condizioni dei comuni sardi, ma, pi\u0026#249; in generale, al valore della continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione politica ed amministrativa, che pu\u0026#242; essere invocato trasversalmente per tutte le amministrazioni locali di ogni parte del territorio nazionale, e che il legislatore, sia statale che regionale, ha deciso, come si \u0026#232; visto, di contemperare con l\u0026#8217;opposta esigenza di favorire forme di ricambio della classe politica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno lo scarso numero o l\u0026#8217;assenza di candidature nei comuni poco popolosi e \u0026#8220;periferici\u0026#8221; potrebbero rilevare, ai fini che qui interessano, quali peculiari condizioni locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimili condizioni, infatti, sono comuni a molte, se non a tutte, le regioni italiane, e dipendono da un insieme complesso di ragioni (storiche, normative, sociologiche, geografiche et cetera), come si evince dagli stessi atti parlamentari che hanno portato, con disposizione di uniforme efficacia sul territorio nazionale, alla ricordata, recente modifica dell\u0026#8217;art. 51 TUEL. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi legge, in questi, che i comuni \u0026#171;con abitanti fino a 5.000 sono quasi 6.000 in Italia \u0026#8722; circa il 70 per cento dei comuni \u0026#8722; e governano pi\u0026#249; della met\u0026#224; del territorio nazionale\u0026#187;. Inoltre, \u0026#171;come \u0026#232; noto, vi \u0026#232; sempre pi\u0026#249; difficolt\u0026#224; a trovare figure di candidati in questi comuni, per criticit\u0026#224; legate alla responsabilit\u0026#224;, all\u0026#8217;indennit\u0026#224;, alla carenza di personale e, non da ultimo, allo spopolamento [\u0026#8230;]. Consentire, in questo caso, il terzo mandato significa affrontare con realismo la situazione che viviamo ogni giorno sui territori\u0026#187; (Atti parlamentari, XVIII legislatura, Camera dei deputati, seduta n. 590 dell\u0026#8217;8 novembre 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; conferma quanto gi\u0026#224; affermato, ovvero che \u0026#232; il legislatore statale \u0026#8211; nel porre disposizioni che assumono il ruolo di principi \u0026#8211; a dover unitariamente individuare il punto di equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in considerazione, e a poter meglio apprezzare le esigenze che inducano a modificarne i contenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8722; Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 per violazione dell\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51 Cost., con assorbimento della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8722; La seconda disposizione impugnata (art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022) prevede che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo, nelle more di una riforma regionale dell\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga alle ordinarie modalit\u0026#224; di accesso all\u0026#8217;albo stesso, sono iscritti, su richiesta, alla citata sezione regionale gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, purch\u0026#233; in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, e purch\u0026#232; ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della disposizione l\u0026#8217;incarico di vicesegretario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione violerebbe molteplici parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa si porrebbe innanzitutto in contrasto con l\u0026#8217;art. 97, commi primo e terzo, Cost., perch\u0026#233; consentirebbe l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo segretariale di soggetti che non hanno sostenuto lo specifico concorso previsto dalla legge statale; inoltre, colliderebbe con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera f), Cost., perch\u0026#233;, essendo i segretari funzionari statali ed essendo \u0026#171;pacifico [\u0026#8230;] che la disciplina delle modalit\u0026#224; di accesso ad una funzione statale fa parte integrante della disciplina organizzativa dei relativi uffici\u0026#187;, spetterebbe allo Stato, nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici statali, la regolamentazione dell\u0026#8217;accesso al ruolo; violerebbe poi l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., perch\u0026#233; il segretario comunale svolgerebbe un complesso insieme di funzioni al servizio dell\u0026#8217;ente locale, con conseguente competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali; violerebbe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale, poich\u0026#233; l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; della figura del segretario comunale su tutto il territorio nazionale sarebbe un principio fondamentale dell\u0026#8217;ordinamento, costituente limite alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo sarebbe un \u0026#171;presupposto\u0026#187; per la stipulazione del contratto di lavoro tra il segretario e l\u0026#8217;ente locale e inciderebbe, quindi, sulla loro capacit\u0026#224; di agire, con conseguente ascrivibilit\u0026#224; della disposizione alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile; infine, sarebbe in conflitto con gli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., \u0026#171;sotto il profilo dell\u0026#8217;uguaglianza e del diritto di accedere ai pubblici uffici in condizioni di parit\u0026#224;\u0026#187;, poich\u0026#233; determinerebbe una ingiustificata disparita` di trattamento nei confronti degli iscritti alle altre sezioni regionali dell\u0026#8217;albo, e comunque dei dipendenti degli enti locali delle altre regioni, ai quali e` preclusa analoga possibilit\u0026#224; di iscrizione agevolata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata, per violazione dell\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8722; Nel prevedere \u0026#8722; nelle more di una riforma regionale dell\u0026#8217;ordinamento dei segretari comunali e provinciali e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 \u0026#8722; una modalit\u0026#224; di accesso alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo dei segretari comunali e provinciali derogatoria rispetto a quella ordinaria, la disposizione impugnata \u0026#232; riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, \u0026#171;competenza capace di estendersi, come gi\u0026#224; riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 132 del 2006), alla disciplina del relativo personale\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2021; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale competenza, come ricordato, deve pur sempre operare \u0026#171;in \u0026#8220;armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#8221;, sia che si vogliano disciplinare le modalit\u0026#224; di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, la citata sentenza n. 95 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8722; Cos\u0026#236; non avviene nel caso di specie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso, espressamente invocato dal ricorrente (senza che pertanto rilevi, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, l\u0026#8217;erronea indicazione dei commi primo e terzo dell\u0026#8217;art. 97 Cost., in luogo del quarto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, infatti, consente l\u0026#8217;iscrizione alla sezione regionale dell\u0026#8217;albo dei segretari comunali e provinciali degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna al solo ricorrere delle condizioni del possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche e, in virt\u0026#249; dello svolgimento, anche pregresso, alla data di entrata in vigore della legge, dell\u0026#8217;incarico di vicesegretario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;iscrizione \u0026#232; quindi consentita in assenza della dovuta procedura concorsuale, strumento necessario per garantire l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;, il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 227 e n. 195 del 2021, n. 199 e n. 36 del 2020, e n. 225 del 2010) e l\u0026#8217;accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici (sentenze n. 250 e n. 227 del 2021, e n. 293 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non vale ad escludere la violazione del principio in parola il rilievo, svolto dalla Regione resistente, secondo cui la disposizione impugnata introdurrebbe, al fine, pur apprezzabile, di sopperire alla grave carenza di segretari, una \u0026#171;regolamentazione\u0026#187; dalla \u0026#171;portata semplificatoria\u0026#187; e \u0026#171;transitoria\u0026#187;, tant\u0026#8217;\u0026#232; che essa avrebbe stabilito un limite temporale di applicazione, ossia il 31 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, infatti, tale limite temporale \u0026#232; riferito solo alla possibilit\u0026#224;, per i soggetti considerati, di iscriversi all\u0026#8217;albo, non gi\u0026#224; alla durata dell\u0026#8217;iscrizione: quest\u0026#8217;ultima, in difetto di previsione contraria, non pu\u0026#242; quindi considerarsi temporanea (anche a non voler considerare che, nella citata sentenza n. 95 del 2021, questa Corte ha comunque escluso che \u0026#171;l\u0026#8217;eventuale temporaneit\u0026#224;\u0026#187; dell\u0026#8217;iscrizione possa \u0026#171;restituire razionalit\u0026#224;\u0026#187; a un simile meccanismo di reclutamento). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la stessa sentenza n. 95 del 2021 ha ricordato che gi\u0026#224; il legislatore statale si \u0026#232; premurato di far fronte alle carenze di organico che preoccupano il legislatore regionale, prevedendo procedure semplificate di svolgimento del concorso nazionale per segretari, da ultimo confermate dall\u0026#8217;art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante \u0026#171;Misure urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l\u0026#8217;efficienza della giustizia\u0026#187;, come convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, e poi dall\u0026#8217;art. 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, nonch\u0026#233; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 viola, poi, il principio dell\u0026#8217;accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost. Ci\u0026#242;, a causa della \u0026#171;irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di \u0026#8220;possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2021), dal momento che nella sezione regionale dell\u0026#8217;albo per segretari comunali e provinciali sono iscritti, sia i soggetti che hanno superato il corso concorso nazionale, sia \u0026#8211; per effetto proprio della disposizione impugnata \u0026#8211; gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna che quel concorso non hanno superato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8722; Sulla base di questi rilievi, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 per violazione dell\u0026#8217;art. 3, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., con assorbimento delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2023. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230406122328.pdf","oggetto":"Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane - Sindaco - Norme della Regione autonoma Sardegna - Durata del mandato del Sindaco - Previsione che consente ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi - Previsione che consente ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un numero massimo di tre mandati consecutivi - Denunciata estensione dell\u0027elettorato passivo, derogatoria rispetto alla disciplina vigente nel territorio nazionale in base alla normativa statale - Contrasto con le previsioni del Testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali riguardanti la durata del mandato del Sindaco e il limite dei mandati. \r\nSegretario comunale - Previsioni derogatorie alle ordinarie modalit\u0026#224; di accesso all\u0027albo dei segretari comunali, nelle more di una riforma regionale dell\u0027ordinamento dei segretari comunali e provinciali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 - Previsione che gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei Comuni e delle Province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea contemplati dall\u0027art. 13, c. 1, del d.P.R. n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2022, l\u0027incarico di vicesegretario, sono iscritti all\u0027Albo dei segretari comunali e provinciali della Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del Comune o Provincia ove prevalentemente abbiano svolto l\u0027incarico - Introduzione di misure derogatorie rispetto alle modalit\u0026#224; di accesso all\u0027albo dei segretari comunali - Contrasto con le previsioni del Testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento degli enti locali riguardanti l\u0027accesso all\u0027albo dei segretari comunali e il relativo corso-concorso, nonch\u0026#233; sul ruolo e le funzioni dei segretari comunali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45490","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Uguaglianza nell\u0027accesso alle cariche elettive - Limite (anche) all\u0027esercizio delle competenze legislative da parte delle autonomie speciali - Necessaria uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale - Possibilità di derogarvi solo in casi eccezionali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che eleva il numero massimo di mandato dei sindaci, in difformità rispetto al t.u. enti locali). (Classif. 081001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto fondamentale di elettorato passivo, intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. A tale esigenza di uniformità di disciplina, le regioni a statuto speciale possono derogare solo in presenza di particolari situazioni ambientali, condizioni peculiari locali o eccezionali ovvero di situazioni concernenti categorie di soggetti esclusive o diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S. 539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 10490; S.127/1987 - mass. 4199; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che regola le elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilità e incompatibilità e le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Detta potestà legislativa primaria deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto, di modo che l\u0027esercizio del potere legislativo nelle citate materie incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall\u0027art. 51, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 48/2003 - mass. 27575, S. 230/2001 - mass. 26399; S. 133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi dei sindaci devono essere conformi ai principi della legislazione statale, in ragione dell\u0027esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale giacché il principio di cui all\u0027art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell\u0027inviolabilità. L\u0027art. 51 t.u. enti locali, che introduce una limitazione al diritto di elettorato passivo, è giustificato dal concorrere di ulteriori interessi, tutti parimenti meritevoli di considerazione, destinati ad operare in armonia con l\u0027art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 277/2011; S. 25/2008; S. 288/2007; S. 539/1990 - mass. 16699\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51 Cost., l\u0027art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, inserendo l\u0027art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge reg. Sardegna n. 4 del 2012, consente un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un numero massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. La disposizione impugnata dal Governo, discostandosi da quanto stabilito dall\u0027art. 51 t.u. enti locali, viola il principio di eguaglianza nell\u0027accesso alle cariche elettive di cui agli artt. 3 e 51 Cost., e, così facendo, eccede i limiti posti dallo statuto alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Né la diversa regolamentazione può trovare giustificazione nelle invocate peculiari condizioni dei comuni della Regione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45491","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"11/04/2022","data_nir":"2022-04-11","numero":"9","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"22/02/2012","data_nir":"2012-02-22","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45491","titoletto":"Regioni - Regioni a statuto speciale - Competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni - Estensione al relativo personale - Limiti al suo esercizio - Armonia con la Costituzione e con i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica - Necessità di rispettare i principi del pubblico concorso e dell\u0027accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che prevede l\u0027iscrizione di istruttori direttivi e funzionari dei comuni e delle province, in possesso del diploma di laurea e che ricoprano, o abbiano ricoperto, l\u0027incarico di vicesegretario, nella sezione regionale dell\u0027albo dei segretari provinciali e comunali). (Classif. 215016).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa competenza legislativa di cui sono titolari le autonomie speciali in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni si estende alla disciplina del relativo personale e deve operare in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e del personale dipendente. (\u003cem\u003eS. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 132/2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa procedura concorsuale rappresenta uno strumento necessario per garantire l\u0027imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e l\u0027accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 250/2021 - mass. 44429; S. 227/2021 - mass. 44393; S. 195/2021 - mass. 44310; S. 199/2020 - mass. 42737; S. 36/2020 - mass. 42457; S. 225/2010 - mass. 34771; S. 293/2009 - mass. 34070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa viola il principio dell\u0027accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 51 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 95/2021 - mass. 43881\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, dello statuto speciale e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l\u0027art. 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell\u0027albo, nelle more di una riforma regionale in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, prevede che gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, purché in possesso di alcuni tra i diplomi di laurea e ricoprano, o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore l\u0027incarico di vicesegretario, siano iscritti nella detta sezione, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all\u0027albo. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio del pubblico concorso, non rilevando, in senso contrario, il limite temporale di applicazione e non potendo, in ogni caso, l\u0027eventuale temporaneità dell\u0027iscrizione restituire razionalità al detto meccanismo di reclutamento. Risulta altresì violato il principio dell\u0027accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici dal momento che nella medesima sezione regionale dell\u0027albo sono iscritti sia i soggetti che hanno superato il corso concorso nazionale, sia istruttori direttivi e funzionari che quel concorso non hanno superato). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 95/2021 - mass. 43881\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45490","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"11/04/2022","data_nir":"2022-04-11","numero":"9","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42991","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 60/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1327","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43143","autore":"","titolo":"Legislazione impositiva di limiti alla eleggibilità e candidabilità negli organi degli enti locali","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45993","autore":"Buzzacchi C.","titolo":"Il principio fondamentale del divieto del terzo mandato come «ponderato contraltare» dell’elezione diretta","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45992_2023_60.pdf","nome_file_fisico":"64-2025+altra_Buzzacchi-generale.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46020","autore":"Filippi S.","titolo":"Riflessioni su elezione diretta dei sindaci e limitazione al numero di mandati consecutivi, a partire dalla giurisprudenza costituzionale recente","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"19","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46019_2023_60.pdf","nome_file_fisico":"196-2024+altra_filippi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43349","autore":"Gorlani M","titolo":"Elezione diretta dei sindaci e numero massimo di mandati consecutivi: note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023,","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittiregionali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43348_2023_60.pdf","nome_file_fisico":"60-2023_Gorlani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43063","autore":"Napoli C.","titolo":"Accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e disuguaglianze di fatto. Riflessioni a margine della sentenza n. 60/2023 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43063_2023_60.pdf","nome_file_fisico":"60-2023_Napoli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43615","autore":"Pulizzi G.F.","titolo":"Regioni a Statuto speciale e segretari comunali: la Corte costituzionale (ri)afferma la regola del pubblico concorso","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44182","autore":"Rinaldi E.","titolo":"Il limite del \"terzo mandato\" nella forma di governo regionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46569","autore":"Sulpizi G.","titolo":"Anticipata convocazione dei comizi elettorali: davvero una questione di tutela del diritto di elettorato passivo?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"228","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46568_2023_60.pdf","nome_file_fisico":"60_2022_Sulpizi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44539","autore":"Tarli Barbieri G.","titolo":"Il decreto-legge 7/2024: un ennesimo e problematico esercizio della decretazione d’urgenza in materia elettorale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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